{"id":5264,"date":"2023-10-15T23:26:08","date_gmt":"2023-10-15T21:26:08","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5264"},"modified":"2023-11-12T11:09:00","modified_gmt":"2023-11-12T10:09:00","slug":"venerdi-22-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5264","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 22 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5264\" class=\"elementor elementor-5264\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a6e4f25 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a6e4f25\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f7199a1\" data-id=\"f7199a1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-50070c0 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"50070c0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461122sed052ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-96df866 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"96df866\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>52.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 22 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Mannironi \u2013 Einaudi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Presidente \u2013 Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Laconi \u2013 Mortati \u2013 Cappi \u2013 Zuccarini\u2013 Codacci Pisanelli \u2013 La Rocca \u2013 Rossi Paolo \u2013 Ravagnan \u2013 Conti \u2013 Piccioni \u2013 Lami Starnuti \u2013 Bordon \u2013 Bulloni \u2013 Tosato.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>MANNIRONI ricorda la sua proposta di considerare insieme alle acque pubbliche \u2013 la cui inclusione nell\u2019articolo 4 \u00e8 stata approvata dalla Sottocommissione \u2013 anche le acque minerali e termali.<\/p><p>Ricorda che numerosissimi furono i tentativi, dopo il 1870, di unificare le disposizioni, riguardanti il regime delle acque minerali e termali, comprese nelle varie legislazioni dei diversi Stati italiani preesistenti all\u2019unificazione del Regno, ma soltanto nel 1927 fu possibile al Governo regolare anche questa materia nel testo unico delle leggi minerarie. Ritiene che nulla osti oggi ad una nuova separazione della legislazione relativa alle acque minerali e termali da quella delle miniere ed alla sua inclusione nell\u2019elenco delle materie da considerare nell\u2019articolo 4, sia in considerazione della limitata importanza economica, sociale e politica che tali acque possono avere, sia per il fatto che lo Stato avr\u00e0 sempre la possibilit\u00e0 di dettare al riguardo delle norme generali. Fa presente che, del resto, lo Stato si riserva su tali sorgenti soltanto una funzione di controllo generico circa l\u2019apertura di stabilimenti e di vigilanza ai fini del pubblico interesse e dell\u2019igiene, servizi che possono essere senza pericolo od inconvenienti esercitati dalla Regione, come l\u2019ente che ha maggiore interesse a che queste fonti di ricchezza siano gestite nella forma pi\u00f9 idonea per il loro pi\u00f9 intenso sviluppo e sfruttamento.<\/p><p>EINAUDI per ragioni di euritmia legislativa riterrebbe pi\u00f9 opportuno assimilare le acque minerali e termali alle miniere \u2013 in quanto ha scarsa importanza il fatto che le sostanze minerali siano allo stato solido o disciolte nell\u2019acqua \u2013 anzich\u00e9 alle acque pubbliche e all\u2019energia elettrica.<\/p><p>FABBRI concorda con l\u2019onorevole Einaudi e ritiene che tanto le miniere quanto le acque minerali e termali debbano essere considerate nell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>MANNIRONI insiste sull\u2019opportunit\u00e0 di considerare le acque minerali e termali separatamente dalle miniere e di includerle nell\u2019articolo 4.<\/p><p>NOBILE ritiene, invece, che questa materia debba essere assimilata alle miniere. \u00c8 del parere che lo Stato non debba essere escluso dal controllo e anche dalla gestione di queste sorgenti, perch\u00e9 i futuri sviluppi della tecnica potrebbero far sgorgare dal sottosuolo italiano, ad esempio, una sorgente contenente sostanze tali da farle assumere un\u2019importanza nazionale.<\/p><p>PERASSI ritiene che la potest\u00e0 di rilasciare concessioni per l\u2019esercizio di stabilimenti termali possa essere conferita alla Regione. Osserva d\u2019altra parte che nulla impedir\u00e0 allo Stato di costituire, per la gestione di una sorgente di particolare importanza, un ente nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 anch\u2019egli del parere che una tale potest\u00e0 legislativa possa essere attribuita, senza alcuna preoccupazione, alla Regione.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019inclusione, fra le materie considerate nell\u2019articolo 4, delle \u00abacque minerali e termali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sulla voce \u00abminiere\u00bb.<\/p><p>NOBILE propone la cancellazione di questa voce dall\u2019elenco in esame, perch\u00e9 ritiene che le miniere siano di interesse esclusivamente nazionale e quindi lo Stato non debba essere posto, in questo campo, in stato di inferiorit\u00e0 rispetto alla Regione, la quale potrebbe anche impedire lo sfruttamento di talune di queste fonti di ricchezza.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che a base di queste norme \u00e8 il presupposto della salvaguardia degli interessi nazionali; non vede quindi la ragione di escludere dall\u2019elencazione contenuta nell\u2019articolo 4 le miniere.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 della voce \u00abminiere\u00bb.<\/p><p>NOBILE domanda che la votazione abbia luogo per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>S\u00ec: Ambrosini, Bordon, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, Mannironi, Perassi, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>No: Bocconi, Bozzi, Einaudi, Fabbri, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini.<\/p><p><em>Si astiene:<\/em> Mortati.<\/p><p>(<em>Con 11 voti favorevoli, 11 contrari ed un\u2019astensione non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sulla voce \u00abriforme economiche e sociali\u00bb.<\/p><p>FABBRI si dichiara contrario \u2013 data anche la genericit\u00e0 dell\u2019espressione \u2013 a concedere alla Regione la competenza legislativa in questa materia.<\/p><p>LACONI osserva che tale voce aveva uno scopo, se posta in rapporto con la formulazione dell\u2019articolo proposto dal Comitato di redazione, mentre ora, sostituita a tale formulazione quella proposta dall\u2019onorevole Mortati, non ha pi\u00f9 ragion d\u2019essere.<\/p><p>CAPPI concorda con l\u2019onorevole Fabbri nel ritenere troppo generica l\u2019espressione.<\/p><p>MORTATI \u00e8 del parere che le materie delle quali la Sottocommissione non approvi l\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 possano essere di nuovo prese in considerazione quando si discuter\u00e0 l\u2019articolo, 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, avverte che tali voci, le quali erano state studiate e vagliate singolarmente dal Comitato in rapporto alla dizione dell\u2019articolo 4 del progetto, possono non risultare pi\u00f9 idonee alla formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>ZUCCARINI dichiara che in sede di Comitato manifest\u00f2 il suo parere sfavorevole alla inclusione di questa voce, perch\u00e9 si andr\u00e0 molto verosimilmente verso un periodo di grandi riforme sociali, le quali non possono non avere portata ed applicazione nazionale. \u00c8 favorevole al rinvio dell\u2019esame di questo argomento a quando si discuter\u00e0 l\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>MANNIRONI concorda sull\u2019opportunit\u00e0 di rinviare la decisione sulle riforme economiche e sociali al momento in cui si discuter\u00e0 l\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE propone che questo argomento sia rinviato a quando si prender\u00e0 in esame l\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Pone ora in discussione la voce \u00abordinamento sindacale\u00bb.<\/p><p>ZUCCARINI non riesce a pensare l\u2019ordinamento sindacale come materia da essere disciplinata cos\u00ec da parte dello Stato come da parte della Regione. Per pensarlo bisognerebbe presupporre un ritorno al sistema sindacale e corporativo del fascismo. Egli \u00e8 per il sindacato libero e liberamente organizzato dagli interessati. Del resto, la libert\u00e0 sindacale \u00e8 stata contemplata e affermata nelle deliberazioni della prima e della terza Sottocommissione, delle quali si deve tenere conto. Esclude ad ogni modo che questa materia possa essere contemplata in questo come negli altri articoli 4<em>-bis<\/em> e 4<em>-ter.<\/em><\/p><p>FABBRI ritiene che le disposizioni di carattere generale sull\u2019ordinamento sindacale siano di importanza assolutamente nazionale e che non sia il caso di interferire su di esse con provvedimenti emanati da una altra fonte legislativa. Si dichiara perci\u00f2 contrario alla inclusione, nell\u2019articolo 4, dell\u2019ordinamento sindacale, che, se mai, potr\u00e0 essere tenuto presente nell\u2019articolo 4<em>-bis.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE premette che l\u2019esame della struttura del sindacato nell\u2019ambito della vita nazionale non rientra nella competenza della Sottocommissione, la quale ora decider\u00e0 soltanto se \u2013 una volta risolto il problema del riconoscimento giuridico dei sindacati, in relazione alla validit\u00e0 dei contratti collettivi di lavoro \u2013 sia opportuno o meno considerare compito esclusivo dello Stato quello di legiferare sui sindacati stessi. Esclude che la potest\u00e0 legislativa su questa materia possa essere deferita alla Regione, anche in forma di integrazione, perch\u00e9 il problema del rapporto di lavoro non pu\u00f2 trovare la sua soluzione nell\u2019ambito regionale. Aggiunge che la registrazione \u2013 forma con la quale la terza Sottocommissione ha previsto il riconoscimento giuridico \u2013 ha carattere nazionale, cos\u00ec come ha carattere nazionale la Confederazione generale del lavoro.<\/p><p>ZUCCARINI chiarisce che il sindacato libero non esclude la possibilit\u00e0 dei contratti collettivi a carattere nazionale, ed anche il riconoscimento da parte dello Stato di certi diritti e di certe garanzie che dovrebbero aver vigore in tutta la Nazione. La misura ed i criteri di applicazione non possono per\u00f2 non tener conto delle diversit\u00e0 di economia e di situazione che si riscontrano nelle varie Regioni.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Zuccarini che forse a lui sfugge un elemento: mentre il rapporto di lavoro \u00e8 eguale per tutti i lavoratori, diversa ne \u00e8 la regolamentazione; s\u00ec che i lavoratori pi\u00f9 progrediti sostengono le aspirazioni di quelli pi\u00f9 arretrati, e quindi in tanto si pu\u00f2 ottenere, per esempio, nella Campania un determinato livello di salari, in quanto nella Lombardia se ne ottiene un altro.<\/p><p>ZUCCARINI dice che \u00e8 verissimo che ogni conquista nel campo del lavoro ha le sue benefiche ripercussioni nelle pi\u00f9 diverse e distanti Regioni. Ma, mentre vi sono realizzazioni sociali che la legge fa benissimo a consacrare e a rendere obbligatorie, come il massimo delle ore di lavoro settimanale, le norme a tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, l\u2019assistenza sociale, ecc., ci\u00f2 che \u00e8 di puro carattere sindacale, come le retribuzioni, le forme d\u2019impiego ecc. rientra nel quadro dell\u2019adattamento locale. Questo per tutte le attivit\u00e0 e in special modo per ci\u00f2 che si riferisce all\u2019agricoltura, le cui situazioni sono diversissime spesso nell\u2019ambito della stessa Regione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI prospetta la opportunit\u00e0 di includere l\u2019ordinamento sindacale in quest\u2019articolo, perch\u00e9 \u2013 tenuto presente che nel comune si ha la riunione, in un unico ente, di tutti coloro che abitano nella stessa zona, mentre nel sindacato si ha la riunione in un unico ente di tutti quelli che esercitano lo stesso mestiere \u2013 se si \u00e8 applicato il principio del decentramento per quanto riguarda i Comuni e la Regione, sarebbe necessario, per coerenza, riconoscere anche al sindacato la possibilit\u00e0 di autogovernarsi.<\/p><p>MORTATI pensa che proprio per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli si possa giungere alla conclusione opposta. Se, cio\u00e8, si ammette l\u2019autonomia per i Comuni, non vi \u00e8 nessuna ragione per escluderla nei riguardi delle associazioni professionali, alle quali deve essere affidato la decisione su tutti quegli adattamenti locali di cui parlava l\u2019onorevole Zuccarini. Quindi alla Regione non dovrebbe rimanere nessuna ragione di intervento in materia.<\/p><p>EINAUDI osserva che si sta parlando dell\u2019argomento, pur nell\u2019incertezza di quello che \u00e8 stato deliberato dalle altre Sottocommissioni. Ma poich\u00e9 si deve, in questa sede, decidere intorno alla competenza legislativa dello Stato o della Regione, dichiara di essere d\u2019accordo, ma solo fino a un certo punto, con quello che ha detto il Presidente.<\/p><p>Richiama l\u2019evoluzione storica dei sindacati, dal secolo passato ad oggi, dai sindacati locali di arti e mestieri, ai sindacati prima regionali e poi nazionali, evoluzione che ha permesso alla classe lavoratrice di giungere all\u2019affermazione di quella che si chiama la regola comune, in base alla quale tutti coloro che prestano un determinato servizio debbono essere remunerati su una certa base, che rappresenta il minimo dal quale si deve partire. Dal contrasto fra il sindacato operaio \u2013 da cui \u00e8 partita l\u2019iniziativa \u2013 ed il sindacato industriale \u00e8 risultato un maggiore perfezionamento dei sindacati stessi, che ha portato alla formazione di due grandi Confederazioni, quella del lavoro e quella dell\u2019industria, tra le quali si svolgono le trattative per stabilire la regola comune. Tutto ci\u00f2 ha lo scopo di spingere in alto, e non mai in basso, sia le industrie che gli operai e le industrie arretrate, che non riescono a sostenere i salari imposti dalla regola comune, sono fatalmente destinate a scomparire.<\/p><p>Fa presente per\u00f2 un grave pericolo per l\u2019interesse collettivo: quello che le due forze monopolistiche, le quali hanno raggiunto un grado di padronanza completa rispetto ai lavoratori e ai datori di lavoro, si accordino fra loro allo scopo di massimizzare i redditi dell\u2019una e dell\u2019altra parte; fatto, questo, che sarebbe contrario all\u2019interesse collettivo, perch\u00e9 la massimizzazione si ottiene non aumentando la produzione, ma tenendola al di sotto del normale, ci\u00f2 che porta come conseguenza la disoccupazione. Ora si sta appunto entrando in questa fase, sebbene il pericolo ancora non abbia assunto forma molto imponente, ma \u00e8 necessario fin da ora contrapporre altre forze, che cercano di contrastare gli eccessi dei due monopolizzatori.<\/p><p>Non esclude la possibilit\u00e0 che, attraverso la legislazione di integrazione da esaminare all\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, senza ostacolare il movimento grandioso verso l\u2019unit\u00e0 sindacale, si possa impedire la lesione dell\u2019interesse della collettivit\u00e0; in altre parole, ritiene che gli eccessi delle organizzazioni sindacali debbano trovare qualche correttivo, e questo pu\u00f2 essere la legislazione modificatrice affidata alle singole Regioni.<\/p><p>Il pericolo che conduce il mondo moderno alla ossificazione, alla decadenza economica e sociale, pu\u00f2 essere controbilanciato da forze spontanee che possono sorgere qua e l\u00e0, e il cui sviluppo una legislazione nazionale uniforme non potrebbe favorire.<\/p><p>LACONI ha ascoltato con molto interesse l\u2019esposizione dell\u2019onorevole Einaudi, ma gli sembra che essa non risponda alla questione in esame, perch\u00e9 il pericolo da lui prospettato si pu\u00f2 concepire soltanto in termini astratti.<\/p><p>EINAUDI afferma che il pericolo \u00e8 viceversa cos\u00ec attuale, che si sta ora verificando in Inghilterra.<\/p><p>LACONI spiega che egli parlava di termini astratti, perch\u00e9 astratta \u00e8 la generalizzazione. L\u2019onorevole Einaudi, infatti, identifica il pericolo di cui ha parlato non in particolari aggruppamenti, ma nella classe operaia in genere.<\/p><p>EINAUDI replica per far presente che dal 1906 al 1914 il pericolo in Italia si \u00e8 verificato, quando si sono trovate in combutta le organizzazioni operaie e quelle padronali.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che ci\u00f2 si \u00e8 verificato, perch\u00e9 nell\u2019interno dei sindacati operai si sono create delle differenziazioni aristocratiche.<\/p><p>LACONI fa presente che un pericolo del genere di quello segnalato dall\u2019onorevole Einaudi potr\u00e0 svilupparsi in campo internazionale, ma non nell\u2019interno del nostro Paese, essendo completamente al di fuori della reale situazione storica dell\u2019Italia in questo momento; e comunque ritiene che a queste difficolt\u00e0 non porterebbe rimedio alcuno una legislazione sindacale diversa da Regione a Regione. D\u2019altra parte, pensa che vi sarebbe certamente una reazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori se \u2013 attraverso una regolamentazione regionale dei problemi sindacali \u2013 si tentasse, oggi che il Paese si avvia ad una disciplina democratica, di costringere il movimento operaio entro delle strettoie e di limitare il progresso storico per cui esso va diventando un fenomeno generale nazionale.<\/p><p>FABBRI fa rilevare che si sta confondendo il problema giuridico dell\u2019ordinamento sindacale, del quale ci si deve occupare, con quello della politica sindacale: il contrasto di opinioni tra l\u2019onorevole Einaudi e l\u2019onorevole Laconi ha attinenza al secondo problema e non ha nulla a che vedere con l\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>LA ROCCA non vede come si possa distaccare l\u2019ordinamento giuridico dalla politica sindacale, perch\u00e9 l\u2019ordinamento giuridico non \u00e8 altro che il linguaggio della legge su determinati rapporti economici e sociali.<\/p><p>Non crede poi, limitando l\u2019esame al campo nazionale, che possa verificarsi l\u2019eventualit\u00e0, accennata dall\u2019onorevole Einaudi, della conciliazione dei due termini antitetici, e cio\u00e8 che la classe lavoratrice si metta d\u2019accordo con la classe padronale ai danni della collettivit\u00e0. D\u2019altra parte pensa che, se si attribuisse alla Regione potest\u00e0 di legiferare in materia sindacale, si verrebbe a minare alla base quella che \u00e8 la prospettiva comune di tutti i democratici, perch\u00e9 non \u00e8 ammissibile che, mentre in una Regione si fa un determinato trattamento ad una categoria di lavoratori, in un\u2019altra Regione se ne faccia un altro. Ritiene all\u2019opposto che, se v\u2019\u00e8 un gruppo di lavoratori che, interpretando gli interessi di tutti gli altri, riesce a giungere ad un determinato livello, gli altri debbono avvantaggiarsi dei risultati di questa lotta e non rimanere indietro.<\/p><p>ROSSI PAOLO ritiene che le considerazioni dell\u2019onorevole Einaudi portino a conclusioni opposte a quelle da lui tratte; e cio\u00e8 che, quanto pi\u00f9 vi sono regolamentazioni locali, tanto pi\u00f9 \u00e8 facile che si crei il pericolo di monopolio ai danni della collettivit\u00e0, donde la conseguenza che bisogna evitare tale regolamentazione locale.<\/p><p>PERASSI, riallacciandosi alle osservazioni dell\u2019onorevole Fabbri, precisa che il problema da risolvere \u00e8 il seguente: se le norme giuridiche relative all\u2019ordinamento sindacale siano o meno da comprendersi tra quelle che si possono regolare con leggi regionali o se in questa materia si debba lasciare soltanto allo Stato il compito di legiferare. Personalmente ritiene che la potest\u00e0 di emanare norme che regolino l\u2019azione sindacale, lo sciopero, la serrata, i conflitti di lavoro, debba essere riservata allo Stato, in quanto in esse \u00e8 previsto, ad esempio, l\u2019intervento degli organi giudiziari, onde questa materia non pu\u00f2 far parte dell\u2019articolo 4; se mai, si potr\u00e0 vedere se sia possibile includerla nell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>RAVAGNAN, poich\u00e9 la materia in discussione \u00e8 di competenza della terza Sottocommissione, propone di sopprimere dall\u2019articolo 4 le due voci dell\u2019ordinamento sindacale e dei rapporti di lavoro, per evitare contrasti con le decisioni della terza Sottocommissione. Comunque, questi argomenti potranno, se mai, essere nuovamente considerati in occasione dell\u2019esame dell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>CONTI concorda con l\u2019onorevole Ravagnan sull\u2019opportunit\u00e0 che queste due voci vengano soppresse nell\u2019articolo 4, in quanto ritiene che lo Stato debba entrare il meno possibile nel merito di tali materie. Rivendica per\u00f2 l\u2019autonomia della Sottocommissione per quanto riguarda gli argomenti in discussione: gli eventuali contrasti potranno essere risolti in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>PRESIDENTE pone il problema nei seguenti termini: quale dovr\u00e0 essere l\u2019atteggiamento della Regione, se si avr\u00e0 una legislazione nazionale di carattere sindacale? Rileva, quindi, a proposito dell\u2019affermazione dell\u2019onorevole Ravagnan, che nella terza Sottocommissione si \u00e8 discusso di un riconoscimento giuridico dei sindacati, onde, se il principio verr\u00e0 accettato anche dall\u2019Assemblea costituente, \u00e8 evidente che si avr\u00e0 una legislazione nazionale in materia.<\/p><p>Fa presente che l\u2019inserimento nell\u2019articolo 4 di una disposizione concernente l\u2019ordinamento sindacale pu\u00f2 essere uno strumento atto a spezzare l\u2019unit\u00e0 del movimento sindacale su scala nazionale, strumento di cui si potranno servire coloro ai quali pu\u00f2 interessare la polverizzazione delle organizzazioni sindacali. Per tali motivi, e convinto com\u2019\u00e8 della necessit\u00e0 di una sempre pi\u00f9 larga saldatura del movimento operaio, si dichiara contrario all\u2019inclusione dell\u2019ordinamento sindacale fra le materie elencate nell\u2019articolo 4.<\/p><p>Comunque, pone ai voti questa proposta.<\/p><p>LACONI chiede che la votazione si faccia per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale.<\/p><p>CODACCI PISANELLI voter\u00e0 a favore del mantenimento nell\u2019articolo 4 della voce relativa all\u2019ordinamento sindacale, perch\u00e9 ritiene che i pericoli prospettati siano insussistenti, tenuto presente anche che la potest\u00e0 legislativa in questo campo non potr\u00e0 essere spiegata in contrasto con i princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato c con gli interessi nazionali.<\/p><p>FABBRI dichiara che voter\u00e0 contro per i motivi gi\u00e0 accennati.<\/p><p>ZUCCARINI voter\u00e0 sia contro l\u2019inclusione di tale materia nell\u2019articolo 4, che per un suo trasferimento nell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>MANNIRONI dichiara di aderire alla proposta dell\u2019onorevole Ravagnan di trasferire tale materia nell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di astenersi dalla votazione, in considerazione del nuovo significato assunto dall\u2019articolo 4.<\/p><p><em>Risponde <\/em>S\u00ec: Codacci Pisanelli.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>No: Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Conti, Einaudi, Fabbri, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Zuccarini.<\/p><p><em>Si astengono:<\/em> Ambrosini, Finocchiaro Aprile.<\/p><p>(<em>Con 1 voto favorevole, 21 contrari e 2 astensioni non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione la voce \u00abrapporti di lavoro\u00bb.<\/p><p>PICCIONI propone che dell\u2019argomento si tratti a proposito dell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE concorda.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione la voce \u00abdisciplina del credito, dell\u2019assicurazione e del risparmio\u00bb.<\/p><p>EINAUDI si dichiara contrario all\u2019inclusione di questa materia nell\u2019articolo 4. Ricorda di avere gi\u00e0 manifestato altra volta la sua opinione in proposito, rilevando che la legislazione esistente in materia merita di essere conservata, pur migliorandola progressivamente. La legge vigente in materia di credito, del 1936, la quale \u00e8 il risultato di un\u2019antica esperienza e di lunghe evoluzioni che hanno portato tecnicamente a quella conclusione \u2013 salvo alcune modifiche necessarie \u2013 pu\u00f2 essere infatti accettata anche per l\u2019avvenire. Poich\u00e9 la politica del credito non pu\u00f2 essere fatta se non secondo determinati criteri generali, ritiene che non sia possibile stabilire una legislazione di carattere regionale su tale materia: cos\u00ec, la politica del tasso dello sconto, quella delle restrizioni e delle agevolazioni in materia creditizia debbono essere la logica conseguenza di direttive centrali determinate dalla situazione economica generale del Paese. Non sarebbe pensabile la coesistenza di diversi tassi di sconto nelle varie Regioni.<\/p><p>Fa presente la sola critica mossa a questa politica unitaria, e cio\u00e8 che alcune Regioni si sarebbero in passato \u2013 e continuerebbero ad esserlo oggi \u2013 locupletate a danno dei depositi di altre Regioni; cio\u00e8 che i depositi delle Regioni pi\u00f9 povere sarebbero investiti nelle Regioni pi\u00f9 ricche. D\u00e0 a questo proposito notizia alla Sottocommissione del risultato di alcune ricerche compiute dagli Uffici della Banca d\u2019Italia sull\u2019impiego dei depositi nelle varie Regioni. Premesso che i dati raccolti vanno dal 1938 al 1945 e che la percentuale degli impieghi ai depositi in tutto lo Stato alla fine del 1945 era del 41 per cento (e cio\u00e8 su 100 lire di depositi ne erano impiegate solo 41 in sconti, anticipazioni, riporti, cio\u00e8 in tutte le operazioni di carattere commerciale); che le operazioni di carattere commerciale non fanno capo alle sedi centrali degli istituti di credito, ma vengono decise ed eseguite dalle singole sedi locali (alle sedi centrali affluiscono solo le operazioni di carattere statale: acquisti di buoni del tesoro, depositi presso il tesoro e presso la Banca d\u2019Italia); d\u00e0 lettura delle percentuali degli impieghi, dalle quali si rileva come non vi sia alcuna Regione italiana nella quale i depositi locali siano utilizzati localmente per intero, ad eccezione della Lucania; e come in genere si riscontri una maggiore utilizzazione locale nelle regioni meridionali nei confronti delle settentrionali, le quali forniscono materia pi\u00f9 abbondante ai depositi non utilizzali localmente, che, come tutti sanno, sono trasferiti al centro, cio\u00e8 allo Stato.<\/p><p>PERASSI domanda se in questi dati sono compresi tutti i depositi, o soltanto i depositi presso gli istituti nazionali.<\/p><p>EINAUDI risponde che sono compresi tutti i depositi, incluse le banche locali. Si tratta di 411 milioni. La sola eccezione \u00e8 data dalle Casse postali di risparmio, i cui fondi affluiscono alla Cassa depositi e prestiti.<\/p><p>MORTATI domanda all\u2019onorevole Einaudi di chiarire le ragioni del fenomeno da lui denunciato nei riguardi della Lucania, la quale \u00e8 forse la Regione pi\u00f9 povera d\u2019Italia.<\/p><p>EINAUDI fa presente che la Lucania ha pochi depositi di risparmio locale e quindi ha bisogno di ricevere, per soddisfare alle sue esigenze di credito, somme provenienti da altre Regioni; il che dimostra che non \u00e8 necessaria una coattiva distribuzione regionale del credito. La distribuzione avviene spontaneamente, a seconda delle esigenze dell\u2019industria.<\/p><p>Fa presente un altro pericolo che pu\u00f2 derivare dal fatto di voler disciplinare tale materia con una legislazione di carattere locale, e cio\u00e8 che la legislazione locale possa, ad un certo momento, essere dannosa agli interessi nazionali. Cita, ad esempio, quanto si verifica negli Stati Uniti \u2013 dove malgrado la tendenza a rendere federale la legislazione su questa materia, esistono ancora larghi residui di legislazione statale \u2013 in cui una disposizione statale vigente in numerosi Stati \u2013 come ad esempio, quelli di New York, Massachusetts, Chicago, New Jersey, Pennsylvania, che sono i principali centri bancari \u2013 vieta l\u2019emissione di titoli da parte di enti internazionali, impedendo cos\u00ec alla Banca per la ricostruzione internazionale \u2013 finch\u00e9 tale divieto non sar\u00e0 tolto dalle rispettive legislazioni \u2013 l\u2019emissione di titoli, che sul mercato americano costituisce la fonte principale da cui si possono ricavare i mezzi per fare prestiti. Poich\u00e9 l\u2019Italia dovr\u00e0 chiedere prestiti alla Banca della ricostruzione, \u00e8 bene prendere nota dei limiti che la legislazione regionale pu\u00f2 porre ai movimenti di capitale fra Stato e Stato e cercare noi di non porre per conto nostro impedimenti consimili.<\/p><p>Conclude dichiarando di non avere tuttavia difficolt\u00e0 a trasferire questa materia all\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>FABBRI dichiara di essere contrario all\u2019inclusione della disciplina del credito, dell\u2019assicurazione e del risparmio nell\u2019articolo 4, per le considerazioni svolte dall\u2019onorevole Einaudi e per quelle precedentemente fatte dall\u2019onorevole Vanoni.<\/p><p>PRESIDENTE, a sostegno della tesi favorevole alla esclusione di tale materia dall\u2019articolo 4, fa presente che, come condizione essenziale per lo sviluppo dell\u2019economia basata sull\u2019iniziativa di carattere privato \u00e8 la massima mobilit\u00e0 del credito e del denaro, cos\u00ec per lo sviluppo dell\u2019economia sottoposta a norme di carattere nazionale \u00e8 necessario che lo Stato possa disporre delle possibilit\u00e0 finanziarie di tutto il Paese e quindi, essenzialmente, del credito e del risparmio.<\/p><p>Quanto all\u2019assicurazione, rileva che, se vi fosse stata una legislazione di carattere regionale, non sarebbe stato possibile nel 1912 attuare la nazionalizzazione delle assicurazioni, che nel quadro della politica finanziaria e sociale d\u2019Italia rappresenta ancora oggi un progresso cos\u00ec notevole: sarebbe stata sufficiente l\u2019opposizione da parte di una Regione per ostacolare l\u2019attuazione del progetto.<\/p><p>EINAUDI attira l\u2019attenzione della Sottocommissione anche sulla riassicurazione, che oggi non \u00e8 possibile fare con la semplice organizzazione di un singolo Paese, in quanto essa ha luogo fra uno Stato e l\u2019altro.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 della disciplina del credito, del risparmio e dell\u2019assicurazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre ora la discussione sulla voce: \u00abistruzione elementare\u00bb.<\/p><p>Ricorda che su questo argomento \u00e8 stata presentata dall\u2019onorevole Mannironi la proposta di considerare nell\u2019articolo 4 anche l\u2019istruzione media e superiore.<\/p><p>NOBILE ritiene che lo Stato abbia il dovere di dare le direttive generali e i mezzi per l\u2019istruzione elementare, pur riconoscendo che ci\u00f2 espone all\u2019inconveniente di una certa uniformit\u00e0 nell\u2019insegnamento: ma rileva che questo inconveniente \u2013 che potrebbe anche non essere tale \u2013 \u00e8 infinitamente minore dell\u2019altro di attribuire alle Regioni la potest\u00e0 legislativa su questa materia, per cui alcune farebbero dei progressi ed altre dei regressi. Il problema dell\u2019analfabetismo in molte Regioni del Mezzogiorno e nelle Isole \u00e8 tuttora assai grave. Esso \u00e8 un problema nazionale. Non si pu\u00f2 lasciare all\u2019arbitrio di una singola Regione se e come affrontarlo. Vi sono contadini nel Mezzogiorno che si trovano nella impossibilit\u00e0 di mandare a scuola i loro bambini. \u00c8 anche da notare che una scuola elementare moderna richiede mezzi finanziari notevoli, che \u00e8 dovere dello Stato provvedere per assicurare a tutti i fanciulli l\u2019educazione necessaria e la possibilit\u00e0 di sviluppare lo loro capacit\u00e0.<\/p><p>Conclude esprimendo l\u2019avviso che si debba cancellare questa voce dall\u2019articolo 4 e considerarla invece nell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>PERASSI, dichiarandosi contrario alla inclusione dell\u2019istruzione elementare nell\u2019articolo 4, ricorda l\u2019opinione di uno dei pi\u00f9 strenui federalisti italiani, Alberto Mario, il quale sosteneva la necessit\u00e0 di affidare allo Stato la potest\u00e0 legislativa su tale materia.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 favorevole all\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 dell\u2019istruzione elementare non solo, ma anche di quella media e superiore, poich\u00e9 non vede quali pericoli potrebbero derivare dal togliere l\u2019ingerenza in questa materia allo Stato, che finora non ha fatto altro che male.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 anche egli favorevole ad includere l\u2019istruzione nell\u2019articolo in esame, perch\u00e9 si tratta di materia che i regionalisti hanno sempre ritenuta di competenza della Regione.<\/p><p>CAPPI \u00e8 favorevole all\u2019inclusione della istruzione elementare e media, sia perch\u00e9 vede in tale inclusione una garanzia di libert\u00e0 di fronte ai pericoli di uno strapotere e di un monopolio da parte dello Stato nell\u2019istruzione, e cio\u00e8 nella formazione spirituale e politica del popolo, sia perch\u00e9 ritiene che lo spirito di iniziativa e l\u2019amor proprio delle Regioni possano favorire l\u2019incremento dell\u2019insegnamento, tanto elementare che medio.<\/p><p>LACONI osserva all\u2019onorevole Einaudi che, se non vi fosse stata in Italia una scuola statale, ci si troverebbe in condizioni ancor meno felici di quelle in cui si \u00e8 oggi.<\/p><p>Fa poi presente all\u2019onorevole Cappi che le intromissioni da parte dello Stato, verificatesi nel passato, non sono una ragione sufficiente per giustificarne oggi l\u2019esclusione, sia perch\u00e9 ora si sta creando uno Stato diverso da quello passato, sia perch\u00e9 pu\u00f2 darsi il caso di dover deplorare in futuro l\u2019operato delle Regioni, cos\u00ec come oggi si deplora quello che ha fatto lo Stato.<\/p><p>Dopo aver ricordato che il disposto dell\u2019articolo 4 non pone alcun limite alle Regioni, ma solo allo Stato, il quale non pu\u00f2 emanare, nei riguardi delle considerate materie, che princip\u00ee direttivi, fa presente che, se si includesse questa voce nell\u2019articolo 4, si andrebbe incontro a vere assurdit\u00e0, e conclude affermando la necessit\u00e0 di escludere qualsiasi facolt\u00e0 legislativa da parte della Regione sia nel campo dell\u2019istruzione elementare, che in quello dell\u2019istruzione media e universitaria.<\/p><p>CONTI dichiara che i repubblicani sono favorevoli all\u2019attribuzione allo Stato della facolt\u00e0 legislativa circa l\u2019istruzione elementare, per ragioni di diverso ordine: la prima, di carattere morale e nazionale, per cui \u2013 seguendo il pensiero di Mazzini \u2013 si ritiene opportuno dare ai fanciulli una educazione uniforme dalle Alpi al Lilibeo; la seconda, di carattere quasi materiale, perch\u00e9, ritenendo gli italiani poco portati alle opere educative, si riscontra la necessit\u00e0 che lo Stato provveda direttamente, specie l\u00e0 dove le Regioni sono inerti; la terza, d\u2019ordine politico, che vede nella scuola statale uno degli anelli di congiunzione tra le varie Regioni organizzate autonomamente.<\/p><p>Quanto all\u2019istruzione superiore, concorda con l\u2019onorevole Einaudi sull\u2019opportunit\u00e0 di lasciare libere le Universit\u00e0, perch\u00e9 solo nella libert\u00e0 gli atenei potranno riacquistare lo sviluppo e il prestigio che hanno avuto nei secoli scorsi.<\/p><p>EINAUDI, considerando particolarmente l\u2019istruzione elementare, pur riconoscendo di notevole importanza le osservazioni dell\u2019onorevole Conti, dichiara di non ritenere l\u2019istruzione elementare uno dei maggiori coefficienti per l\u2019unificazione del Paese, e di credere che l\u2019articolo 4 rispecchi bene le esigenze dello Stato, lasciando a questo la possibilit\u00e0 di fissare i princip\u00ee direttivi in materia.<\/p><p>Fa presente che il passaggio dei maestri dai Comuni allo Stato \u00e8 stato dannoso, perch\u00e9 ha finito per trasformarli in impiegati, preoccupati di gradi, di categorie e di sedi, per far tramontare la figura tradizionale del maestro, radicato sul luogo per decine e decine di anni, vero apostolo dell\u2019educazione del popolo.<\/p><p>Riconosce l\u2019opportunit\u00e0 che lo Stato fissi dei princip\u00ee generali in base ai quali l\u2019istruzione elementare deve essere impartita, ma \u00e8 contrario a che questa dipenda interamente dallo Stato ed \u00e8 perci\u00f2 favorevole all\u2019inclusione di questa materia nell\u2019articolo 4.<\/p><p>FABBRI \u00e8 anch\u2019egli del parere che l\u2019istruzione elementare obbligatoria sia inconfondibilmente una funzione specifica dei Comuni, che essi devono esplicare nell\u2019ambito dei princip\u00ee generali fissati, per esigenze di uniformit\u00e0, dallo Stato.<\/p><p>Si dichiara quindi favorevole all\u2019inclusione dell\u2019istruzione elementare fra quelle elencate nell\u2019articolo 4.<\/p><p>MANNIRONI all\u2019onorevole Perassi, che ha citato l\u2019opinione del federalista Alberto Mario, contraria al passaggio dell\u2019istruzione elementare ai Comuni, ricorda quella di Marco Minghetti, che nel 1860, nel suo progetto concernente le autonomie regionali, prevedeva il passaggio alla Regione dell\u2019istruzione elementare.<\/p><p>Ritiene poi erroneo il presupposto da cui parte l\u2019onorevole Conti che le Regioni possano fare peggio di quanto non abbia fatto lo Stato, perch\u00e9 l\u2019idea che anima i regionalisti \u00e8 quella di creare un\u2019amministrazione pi\u00f9 vicina alle popolazioni, alla loro anima ed ai loro interessi.<\/p><p>Gli sembra poi incoerente quanto sostiene l\u2019onorevole Conti quando, dopo aver affermato la necessit\u00e0 di affidare allo Stato la scuola elementare, vorrebbe rendere liberi gli studi universitari. Non vede la ragione di tale diversit\u00e0 di trattamento; perch\u00e9, se si ritiene la Regione in grado di assolvere al compito dell\u2019istruzione per ci\u00f2 che riguarda le Universit\u00e0, a maggior ragione la si dovrebbe ritenere idonea a regolare l\u2019insegnamento elementare.<\/p><p>LAMI STARNUTI rileva un equivoco in cui sono caduti gli onorevoli Einaudi, Fabbri e Mannironi, ai quali \u00e8 sfuggito che l\u2019articolo 4 conferisce potest\u00e0 di legiferare alla Regione, ma non affida alla Regione l\u2019amministrazione di una materia. L\u2019articolo 6 conferisce alla Regione l\u2019amministrazione nelle materie di competenza legislativa dello Stato, che lo Stato affida ad essa per l\u2019esecuzione, in conformit\u00e0 ad un largo principio di decentramento; sicch\u00e9 in tale sede sarebbe possibile affidare alla Regione l\u2019amministrazione delle scuole elementari, nella presunzione che, a sua volta, questa l\u2019affidi ai Comuni.<\/p><p>Ad ogni modo, per le ragioni esposte dagli onorevoli Laconi e Conti, dichiara di essere contrario all\u2019introduzione di questa materia nell\u2019articolo 4.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Einaudi, il quale ha parlato in senso favorevole all\u2019attribuzione dell\u2019istruzione elementare ai Comuni \u2013 a parte il fatto che la situazione dei maestri elementari alle dipendenze dell\u2019amministrazione comunale non \u00e8 sempre cos\u00ec rosea come l\u2019onorevole Einaudi mostra di ritenere \u2013 cade, in quanto, ove si affidasse questa branca dell\u2019educazione alla Regione, non vi sarebbe gran differenza tra il maestro impiegato dello Stato e il maestro impiegato della Regione. Anzi, il ritorno delle scuole ai Comuni \u2013 che troverebbe fra i maestri elementari una quasi unanime opposizione \u2013 se in qualche zona potrebbe significare dar nuovo impulso alla scuola, in tutte le altre vorrebbe dire il ritorno ad una situazione poco desiderabile.<\/p><p>Cos\u00ec, mentre per l\u2019insegnamento elementare e medio ritiene non sia il caso di attribuire facolt\u00e0 legislativa alle Regioni, per l\u2019insegnamento superiore pu\u00f2 accedere ai criteri esposti dall\u2019onorevole Conti.<\/p><p>BORDON \u00e8 favorevole alla formulazione del testo del progetto, alla concessione cio\u00e8 della potest\u00e0 legislativa concernente la scuola elementare alla Regione; ma \u00e8 assolutamente contrario all\u2019estensione di tale principio alla scuola media ed a quella superiore.<\/p><p>NOBILE pu\u00f2 riconoscere fondate le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Einaudi, ma ritiene che agli inconvenienti da lui rilevati si potr\u00e0 rimediare con una riforma.<\/p><p>Ricorda che oggi si deve tendere ad unire gli italiani, mentre il passaggio dell\u2019istruzione elementare alla Regione ne accentuerebbe la divisione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019inclusione fra le materie da inserire nell\u2019articolo 4 dell\u2019istruzione elementare.<\/p><p>BULLONI domanda che si proceda alla votazione per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>S\u00ec: Ambrosini, Bordon, Bulloni, Cappi, Einaudi, Fabbri, Mannironi, Mortati, Piccioni, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>No: Bocconi, Bozzi, Conti, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Zuccarini.<\/p><p>(<em>Con 11 voti favorevoli e 12 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda che la Sottocommissione deve decidere circa la proposta, fatta dall\u2019onorevole Mannironi, di inserire nell\u2019articolo 4 anche l\u2019istruzione media e superiore.<\/p><p>MORTATI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di distinguere, per quanto riguarda la scuola media, tra la scuola classica umanistica e quella tecnico-professionale.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 dell\u2019istruzione media (non tecnico-professionale).<\/p><p>NOBILE dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta di comprendere nell\u2019articolo 4 l\u2019istruzione media tecnico-professionale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE quanto all\u2019istruzione superiore, ritiene che essa debba lasciarsi alla cura dello Stato, non solo perch\u00e9 questo non pu\u00f2 rimanere estraneo a tutto ci\u00f2 che concerne l\u2019alta cultura, ma anche perch\u00e9 \u2013 specialmente per ci\u00f2 che riguarda l\u2019istruzione tecnica \u2013 deve adeguarsi ai bisogni economici e sociali del momento.<\/p><p>EINAUDI pensa che, anche introducendo l\u2019istruzione superiore nell\u2019elenco inserito nell\u2019articolo 4, non si escluda la possibilit\u00e0 da parte dello Stato di avere propri istituti universitari; ritiene anzi possibile la coesistenza di Universit\u00e0 statali, Universit\u00e0 regionali ed Universit\u00e0 semplici enti morali che vivano con propri mezzi.<\/p><p>Gli sembra che non esista una ragione nazionale per la quale le Universit\u00e0 debbano essere o tutte dello Stato o tutte delle Regioni.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019Universit\u00e0 fondata dallo Stato in una determinata Regione dovr\u00e0 essere subordinata alla legislazione della Regione nella quale sorga.<\/p><p>EINAUDI non lo ritiene necessario.<\/p><p>MORTATI richiama l\u2019attenzione sul fatto che ora si tratta del problema di concedere alla Regione la potest\u00e0 di legiferare sulla istruzione superiore, e non di quella di istituire o meno delle Universit\u00e0.<\/p><p>PERASSI ritiene che sia pi\u00f9 opportuno conferire la potest\u00e0 legislativa su questa materia, anzich\u00e9 alle Regioni, allo Stato, il quale potr\u00e0 favorire nella pi\u00f9 larga misura l\u2019autonomia universitaria; quindi, non sostituzione della legislazione regionale a quella statale, ma integrazione delle leggi statali con regolamenti e statuti universitari. Per tali ragioni si dichiara contrario all\u2019inclusione dell\u2019istruzione universitaria nell\u2019articolo 4.<\/p><p>TOSATO concorda con l\u2019onorevole Perassi, aggiungendo che il problema universitario non va risolto in funzione dell\u2019autonomia regionale, ma in funzione dell\u2019autonomia universitaria.<\/p><p>FABBRI concorda con l\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di sospendere l\u2019esame di questo articolo per decidere se non sia il caso di stabilire una disposizione specifica concernente l\u2019istruzione universitaria.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che il problema accennato dall\u2019onorevole Ambrosini \u2013 gi\u00e0 esaminato dalla Prima Sottocommissione \u2013 sar\u00e0 affrontato in Commissione plenaria. Pensa quindi che la Sottocommissione possa ora decidere circa la questione specifica in esame.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019inclusione, tra le materie indicate nell\u2019articolo 4, dell\u2019istruzione universitaria.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Ricorda la proposta fatta in una passata seduta dall\u2019onorevole Bulloni \u2013 la quale trova corrispondenza in una formulata dall\u2019onorevole Mannironi \u2013 di considerare nell\u2019articolo 4 anche l\u2019assistenza ospitaliera.<\/p><p>Pone ai voti tale proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre ora la discussione sulla voce \u00aborganizzazione sanitaria\u00bb, che l\u2019onorevole Mannironi propone di aggiungere all\u2019elencazione dell\u2019articolo 4.<\/p><p>FABBRI ritiene assurdo pensare ad un ordinamento legislativo regionale in questa materia, che deve invece essere regolata dallo Stato, sia per la considerazione che il ritardo da parte di una Regione nell\u2019adottare determinate provvidenze pu\u00f2 causare il diffondersi di un\u2019epidemia, sia perch\u00e9 soltanto sul piano nazionale possono essere concepite quelle prescrizioni obbligatorie (vaccinazioni, iniezioni preventive, ecc.) a cui tutti devono sottomettersi.<\/p><p>NOBILE, alle considerazioni dell\u2019onorevole Fabbri, aggiunge che un provvedimento del genere sarebbe inconcepibile in un Paese come l\u2019Italia, dove la lotta contro la malaria \u00e8 un problema d\u2019importanza nazionale.<\/p><p>MANNIRONI ritira l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda ora la proposta contenuta nella formula dell\u2019onorevole Mortati di aggiungere all\u2019articolo 4 le \u00abstrade ordinarie o ferrate, linee di navigazione o automobilistiche in quanto non interessino la difesa nazionale o le esigenze del traffico nazionale\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI ricorda di avere fatto analoga proposta, ma con la formula \u00abtrasporti e comunicazioni regionali\u00bb, che gli sembra pi\u00f9 comprensiva.<\/p><p>CONTI propone la seguente formula: \u00abferrovie secondarie e vicinali, tramvie e linee regionali automobilistiche\u00bb.<\/p><p>FABBRI \u00e8 contrario all\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 di una norma del genere, perch\u00e9 pensa che, una volta deciso di affidare allo Stato il servizio ferroviario, questi non debba trovare concorrenti nei servizi locali.<\/p><p>NOBILE osserva che sarebbe un errore affidare alle Regioni la potest\u00e0 legislativa sulle ferrovie, le quali, anche se soltanto secondarie, costituiscono uno dei servizi pi\u00f9 delicati ed importanti della Nazione, ed enuncia le difficolt\u00e0, di indole tecnica e pratica, relative alla preparazione dei progetti e alla costruzione delle linee; di indole burocratica e legislativa, relative alle norme concernenti l\u2019incolumit\u00e0 dei viaggiatori, ecc., difficolt\u00e0 che, a suo avviso, non consentono l\u2019attribuzione della legislazione su tale materia alle Regioni.<\/p><p>CONTI fa rilevare che si tratta di stabilire se il Consiglio regionale \u2013 indipendentemente dalla parte tecnica che sar\u00e0 affidata ai competenti \u2013 il quale \u00e8 al corrente delle necessit\u00e0 locali, possa deliberare la costruzione di una ferrovia.<\/p><p>PERASSI \u00e8 del parere che la materia riguardante le ferrovie non possa essere frazionata e quindi non debba comprendersi nell\u2019articolo 4.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene opportuno che la Sottocommissione si pronunci separatamente sulle singole voci contenute nell\u2019emendamento Conti.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019inclusione nell\u2019articolo 4 delle ferrovie secondarie.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti l\u2019inclusione delle tramvie.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sulla voce: \u00ablinee regionali automobilistiche\u00bb.<\/p><p>EINAUDI rileva che le ferrovie, alle quali fino a poco tempo fa veniva riconosciuto da tutti i trattati di economia e finanza un carattere monopolistico, sono oggi diventate industrie in concorrenza con i servizi automobilistici. Si tratta ora di decidere quale trattamento debba essere fatto alle linee automobilistiche, nel senso cio\u00e8 di stabilire se esse possano continuare o meno a fare liberamente la concorrenza alle ferrovie. Fa presente la gravit\u00e0 di questo problema che non ha carattere locale, bens\u00ec nazionale, e quindi non pu\u00f2 essere risolto Regione per Regione, ma in modo generale.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene, data la gravit\u00e0 dell\u2019argomento, opportuno rinviarne la discussione alla prossima seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 17.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Calamandrei, Leone Giovanni.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Castiglia, De Michele, Di Giovanni, Farini, Fuschini, Grieco, Lussu, Patricolo, Porzio, Targetti, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 52. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 22 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI \u00a0 INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Mannironi \u2013 Einaudi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Presidente \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Laconi \u2013 Mortati \u2013 Cappi \u2013 Zuccarini\u2013 Codacci Pisanelli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5264","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5264","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5264"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5264\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10321,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5264\/revisions\/10321"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5264"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5264"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5264"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5264"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}