{"id":5262,"date":"2023-10-15T23:25:49","date_gmt":"2023-10-15T21:25:49","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5262"},"modified":"2023-11-12T11:07:20","modified_gmt":"2023-11-12T10:07:20","slug":"giovedi-21-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5262","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 21 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5262\" class=\"elementor elementor-5262\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-68dbcdd elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"68dbcdd\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-61bf5c7\" data-id=\"61bf5c7\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35fb9a7 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"35fb9a7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461121sed051ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ba9da7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6ba9da7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>51.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 21 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Mortati \u2013 Perassi \u2013 Fabbri \u2013 Laconi \u2013 Tosato \u2013 Einaudi \u2013 Mannironi \u2013 Uberti \u2013 Zuccarini \u2013 Finocchiaro Aprile \u2013 Piccioni \u2013 Lussu \u2013 Conti \u2013 Cappi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Bordon.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.25.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, tiene a dichiarare che per motivo di carattere non personale preventivamente comunicato al Presidente, non pot\u00e9 partecipare alla discussione nel momento in cui furono proposte e votate le modificazioni apportate all\u2019articolo 4 del progetto: se fosse stato presente, avrebbe sostenuto la necessit\u00e0 di approvare l\u2019articolo 4 nel testo proposto dal Comitato di redazione.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la discussione odierna verte sulla elencazione delle materie che dovranno formare oggetto di legislazione concorrente da parte della Regione.<\/p><p>NOBILE propone di modificare la prima parte dell\u2019articolo 4, gi\u00e0 approvata, sostituendo all\u2019espressione: \u00abpotest\u00e0 legislativa nelle seguenti materie\u00bb, una frase del seguente tenore: \u00abpotest\u00e0 legislativa nelle materie che saranno stabilite con apposita legge dalle due Camere elettive\u00bb. Con ci\u00f2 non si farebbe pi\u00f9 l\u2019elencazione delle materie per le quali \u00e8 stabilito di affidare alle Regioni la potest\u00e0 legislativa cosiddetta concorrente. Spiega che la ragione principale che lo ha indotto a presentare questo emendamento sta nel fatto che \u00e8 assai difficile e, nello stesso tempo, pericoloso procedere, nel corso di una breve discussione, a una simile elencazione perch\u00e9 vi possono essere ragioni di carattere tecnico non evidenti in un esame sommario, le quali impongano una regolamentazione uniforme per una data materia.<\/p><p>MORTATI osserva che la proposta di emendamento dell\u2019onorevole Nobile non pu\u00f2 essere accettata se si tiene presente che nell\u2019affidare alle Regioni la potest\u00e0 legislativa di cui all\u2019articolo 4, si \u00e8 voluto dare a quelle una posizione costituzionale che possa consentir loro di avere un potere normativo proprio. Pertanto, se mai un rinvio dovesse farsi per la determinazione dei limiti di tale potere normativo, dovrebbe essere fatto alla legge costituzionale, non gi\u00e0 ad una legge speciale, che non potrebbe mai dare quella garanzia di intangibilit\u00e0 che si vuole accordare alla sfera di competenza stabilita per le Regioni dall\u2019articolo 4.<\/p><p>NOBILE non si \u00e8 soffermato, proponendo il suo emendamento, sulle questioni di carattere giuridico accennate dall\u2019onorevole Mortati, ma non le ritiene di tale importanza da rinunciare alla sua proposta, su cui insiste.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI fa presente che nella formulazione originaria dell\u2019articolo 4, secondo il testo proposto dal Comitato di redazione, si parlava di potest\u00e0 legislativa di integrazione delle norme generali da parte della Regione. Poich\u00e9 per\u00f2 l\u2019onorevole Mortati nella precedente riunione osserv\u00f2 che tale dizione non gli sembrava esatta, essa venne sostituita da un\u2019altra, con la quale si affida alla Regione una potest\u00e0 legislativa nell\u2019ambito dei princip\u00ee direttivi che lo Stato ritenga di dovere emanare per garantire, con una regolamentazione uniforme, gli interessi unitari della Nazione. V\u2019\u00e8 ora da domandarsi se, in virt\u00f9 di tale espressione, resti o meno attribuita alla Regione la competenza ad emanare norme integrative di quelle adottate con legge. A tale proposito osserva che spesso, alla fine di alcuni provvedimenti legislativi adottati in periodo di legislazione governativa, si trova un articolo in cui si stabilisce che il Governo \u00e8 autorizzato ad emanare norme integrative o di attuazione, che sono diverse da quelle regolamentari; e nello stesso codice svizzero si hanno alcuni articoli, i quali attribuiscono al diritto cantonale la competenza ad emanare norme integrative persino in materie di diritto civile.<\/p><p>Prima di passare alla discussione dell\u2019elencazione delle materie di cui all\u2019articolo 4, sarebbe bene, a suo avviso, risolvere questo problema.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, se la risposta al quesito dell\u2019onorevole Perassi fosse affermativa, si verrebbero a costituire quattro diverse potest\u00e0 normative delle Regioni; e richiama sulla necessit\u00e0 che un testo costituzionale sia sempre redatto in maniera semplice e chiara.<\/p><p>FABBRI ritiene che la facolt\u00e0 di emanare norme di integrazione sia prevista dall\u2019articolo 4. Difatti una potest\u00e0 legislativa concessa alla Regione nell\u2019ambito dei princip\u00ee direttivi che lo Stato ritenga di dover emanare, per garantire con una regolamentazione uniforme gli interessi unitari della Nazione, non pu\u00f2 essere che di integrazione di quei princip\u00ee direttivi, ossia delle norme emanate dallo Stato allo scopo suddetto.<\/p><p>LACONI osserva che, quando fu accolta la proposta fatta dall\u2019onorevole Mortati di modificare la prima parte dell\u2019articolo 4, la Sottocommissione part\u00ec dal presupposto di sottrarre alcune materie alla legislazione esclusiva della Regione, prevista nell\u2019articolo 3, per farne oggetto di legislazione concorrente, secondo quanto appunto stabilisce la prima parte modificata dell\u2019articolo 4. Non si discusse quindi sull\u2019esatto significato di \u00ablegislazione concorrente\u00bb. Ora, l\u2019onorevole Fabbri reputa che la facolt\u00e0 di emanare norme integrative rientri nella potest\u00e0 legislativa concorrente affidata alla Regione nell\u2019ambito dei princip\u00ee direttivi che lo Stato ritenga di dovere emanare per garantire, con una regolamentazione uniforme, gli interessi unitari della Nazione, perch\u00e9 considera i princip\u00ee direttivi come norme generali dello Stato. Ma una simile questione non \u00e8 stata ancora affrontata e forse l\u2019interpretazione data dall\u2019onorevole Fabbri all\u2019espressione \u00abprincip\u00ee direttivi\u00bb non \u00e8 completamente esatta.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole Mortati a dare un\u2019interpretazione autentica sull\u2019esatta portata della potest\u00e0 legislativa attribuita alle regioni con il disposto della prima parte dell\u2019articolo 4.<\/p><p>MORTATI ricorda che si \u00e8 partiti dal presupposto di non affidare allo Stato il compito legislativo in tutte le materie, per non attribuire alla Regione soltanto un compito esecutivo. Si \u00e8 perci\u00f2 stabilito che in talune materie lo Stato possa emanare soltanto norme di orientamento, e la Regione abbia la facolt\u00e0 di legiferare l\u00e0 dove le norme statali debbano essere adattate alle diverse esigenze delle singole Regioni.<\/p><p>In ogni modo, i princip\u00ee direttivi sono sempre normativi; sono stabiliti con legge e sono quindi norme caratterizzate dalla genericit\u00e0 della statuizione al pari delle norme costituzionali, le quali pongono dei princip\u00ee direttivi che vengono poi attuati dalla legge. Ci\u00f2 gli sembra che non possa dar luogo a dubbi.<\/p><p>Piuttosto \u00e8 da rilevare che l\u2019esigenza prospettata dall\u2019onorevole Perassi ha bisogno di essere meglio chiarita: occorre cio\u00e8 precisare se ci si intenda riferire ad una facolt\u00e0 di emanare norme integrative, garantita con competenza esclusiva o concorrente, oppure semplicemente alla potest\u00e0, da parte dello Stato, di delegare volta per volta tali norme di attuazione alle Regioni.<\/p><p>PERASSI dichiara che intendeva riferirsi ad ambedue le ipotesi prospettate dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI osserva, in ogni modo, che la questione potrebbe essere risolta, consentendo al potere legislativo di delegare volta per volta alle Regioni la facolt\u00e0 di emanare norme anche pi\u00f9 ampie di quelle regolamentari. Non sarebbe necessario per\u00f2 includere un altro articolo nel progetto, per disciplinare il caso anzidetto, che potrebbe essere previsto nell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abSpetta alla Regione il potere regolamentare o di integrazione anche nelle materie che potranno essere stabilite dalle leggi\u00bb.<\/p><p>L\u2019unica questione che resterebbe allora da risolvere sarebbe quella di stabilire se occorre porre o meno dei limiti al legislatore ordinario in ordine a tale potere di delega.<\/p><p>TOSATO osserva che la proposta dell\u2019onorevole Perassi, per quanto sia precisa, \u00e8 praticamente inopportuna perch\u00e9 finirebbe col complicare il sistema previsto in ordine al potere normativo attribuito alle Regioni. Tale sistema infatti \u00e8 abbastanza semplice: per esso alcune materie sono riservate alla competenza esclusiva delle Regioni; altre alla competenza non esclusiva (e suscettibili quindi di norme integrative o di attuazione); altre infine alla competenza puramente regolamentare. A suo avviso, il caso previsto dall\u2019onorevole Perassi rientra nel disposto della prima parte dell\u2019articolo 4, che stabilisce appunto l\u2019attribuzione alle Regioni di una potest\u00e0 legislativa non esclusiva. Infatti, quando si dice che in determinate materie il potere legislativo interverr\u00e0 fissando dei princip\u00ee direttivi, tali princip\u00ee evidentemente non potranno essere che di due ordini: di ordine proibitivo, nel senso che lo Stato potr\u00e0 intervenire stabilendo che su determinate materie le Regioni non potranno emanare alcuna norma; o di ordine positivo, nel qual caso lo Stato fisser\u00e0 alcuni criteri di carattere generale a cui le Regioni dovranno attenersi nell\u2019esercizio della loro potest\u00e0 legislativa. In quest\u2019ultimo caso, per\u00f2, non \u00e8 detto che i princip\u00ee direttivi emanati dallo Stato debbano essere limitati a ci\u00f2 che veramente \u00e8 essenziale rispetto alla materia che dovr\u00e0 essere disciplinata dalla legislazione regionale e che quindi essi non consentano un certo svolgimento legislativo, sia pure in linea di principio, di modo che la legislazione della Regione possa assumere un carattere pi\u00f9 ampio di integrazione. Resterebbe poi sempre aperta l\u2019ipotesi, prevista nell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, della facolt\u00e0 regolamentare nelle sue varie forme di potest\u00e0 regolamentare esecutiva, delegata o autonoma, per alcune materie appositamente determinate.<\/p><p>EINAUDI domanda come sia possibile stabilire se il legislatore nazionale, emanando princip\u00ee direttivi allo scopo di garantire, con una regolamentazione uniforme, gli interessi unitari della Nazione, sia andato oppur no oltre i limiti fissati dalla Costituzione. In altri termini, domanda come possa definirsi il principio direttivo.<\/p><p>MORTATI dichiara che lo si definisce in senso negativo. In ogni modo, la migliore garanzia, per l\u2019ipotesi prevista dall\u2019onorevole Einaudi, consiste nell\u2019esistenza di una seconda Camera su base regionale, cio\u00e8 di un organo creato proprio per tutelare gli interessi della Regione. Anche in altri Paesi \u00e8 stata posta la questione relativa alla possibilit\u00e0 di un ricorso contenzioso da parte della Ragione per accertare se le norme direttive vadano oppur no al di l\u00e0 di un puro e semplice orientamento. Ma essa \u00e8 stata decisa in senso negativo, per il carattere d\u2019accertamento di merito che un\u2019indagine in tal senso implica necessariamente.<\/p><p>FABBRI ritiene che ogni questione potrebbe essere risolta, se la prima parte dell\u2019articolo 4 fosse modificata sostituendo, all\u2019espressione \u00abprincip\u00ee direttivi\u00bb, la parola \u00abnorme\u00bb e facendo specifica menzione di una potest\u00e0 legislativa integrativa.<\/p><p>Nell\u2019articolo 4 \u00e8 previsto il caso di una potest\u00e0 legislativa concorrente da parte della Regione: ora, non si pu\u00f2 concepire una legislazione concorrente con un\u2019altra a un determinato scopo, se la seconda che concorre a quel determinato scopo non \u00e8 integrativa della prima. In ogni modo, se le norme emanate dallo Stato saranno di carattere generale, ossia dei veri princip\u00ee direttivi, la potest\u00e0 legislativa di integrazione da parte delle Regioni sar\u00e0 di pi\u00f9 vasta portata; ma, se le norme emanate dallo Stato saranno molto specifiche, la facolt\u00e0 integrativa concessa alle Regioni verr\u00e0 a ridursi e sar\u00e0 appena eccedente quella regolamentare.<\/p><p>TOSATO \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Fabbri, perch\u00e9 la potest\u00e0 legislativa prevista nell\u2019articolo 4 non \u00e8 concorrente in senso tecnico. Tale potest\u00e0 legislativa si ha quando su una determinata materia pu\u00f2 intervenire, ad esempio, prima la Regione e poi, senza limiti, lo Stato e quando la norma emanata dallo Stato esclude qualsiasi altra norma adottata dalla Regione. Con l\u2019articolo 4, invece, ci si propone di lasciare una potest\u00e0 legislativa integrativa, ma propria, alla Regione: quindi l\u2019intervento dello Stato dev\u2019essere limitato alla determinazione di quei princip\u00ee direttivi che lascino una certa possibilit\u00e0 di svolgimento alla legislazione locale. Se cos\u00ec non dovesse essere, lo Stato potrebbe intervenire liberamente nel campo della legislazione regionale e allora tanto varrebbe sopprimere l\u2019articolo 4.<\/p><p>MANNIRONI concorda con quanto ha affermato l\u2019onorevole Fabbri, nel senso che con la formula dell\u2019articolo 4 si intenda anche il potere d\u2019integrazione accennato dall\u2019onorevole Perassi. In ogni modo, per evitare ogni dubbio in proposito, sarebbe meglio modificare, non gi\u00e0 l\u2019articolo 4, bens\u00ec l\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, stabilendo esplicitamente che spetta alle Regioni il potere di integrazione delle leggi generali dello Stato e quello regolamentare esecutivo.<\/p><p>NOBILE osserva che occorre determinare in modo assai preciso i limiti di intervento da parte dello Stato nella legislazione regionale perch\u00e9, a seconda che tali limiti siano pi\u00f9 o meno ampi, converr\u00e0 restringere o allargare l\u2019elenco delle materie che possono formare oggetto di legislazione da parte delle Regioni. Cos\u00ec, se lo Stato potesse emanare disposizioni di Legge particolareggiate su questioni di interesse regionale, tanto varrebbe ridurre il numero delle materie o abolire addirittura l\u2019elencazione di esse nell\u2019articolo 4.<\/p><p>LACONI fa presente che nell\u2019articolo 4 i limiti sono posti soltanto a carico dello Stato, mentre nell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, cadendo nell\u2019eccesso opposto, l\u2019attivit\u00e0 legislativa \u00e8 affidata interamente allo Stato e si attribuisce alla Regione soltanto un potere regolamentare esecutivo. Pertanto, con la formulazione dell\u2019articolo 4 si concede troppo alla Regione, mentre con quella dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> le si concede troppo poco. Ci\u00f2 considerato, sarebbe opportuno introdurre nel progetto un altro articolo: visto che non \u00e8 facile addivenire ad un\u2019elencazione di materie che possano formare oggetto separatamente, o del potere regolamentare esecutivo o della potest\u00e0 di dettare norme integrative, si dovrebbe con un\u2019altra norma prevedere una terza possibilit\u00e0 oltre le due anzidette.<\/p><p>MORTATI crede che sarebbe meglio procedere alla discussione dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, prima di esaminare quali materie debbano essere elencate nell\u2019articolo 4.<\/p><p>UBERTI rileva che l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Perassi, per quanto perfettamente logica, rischia di rendere troppo complesso il sistema previsto nel progetto relativamente alla potest\u00e0 normativa delle Regioni. Non \u00e8 pertanto favorevole all\u2019adozione di un altro articolo nel senso indicato dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>NOBILE nota che, secondo la formulazione dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, spetta alla Regione il potere regolamentare anche nelle materie per le quali i precedenti articoli consentono l\u2019attivit\u00e0 legislativa. Ora, se dovesse essere approvata l\u2019elencazione delle materie per l\u2019articolo 4 proposta dall\u2019onorevole Mortati, fra le quali \u00e8 anche quella delle strade ferrate, si arriverebbe a questo assurdo, che lo Stato non potrebbe emanare i regolamenti relativi alla sicurezza dell\u2019esercizio ferroviario.<\/p><p>LACONI propone il seguente emendamento alla prima parte dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abLa Regione ha potest\u00e0 di emanare norme di integrazione e di attuazione per adattare alle condizioni locali le norme generali e direttive emanate con leggi dello Stato nelle seguenti materie e nei casi nei quali la legge ne faccia espressa delega\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI propone all\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abSpetta alla Regione il potere di integrazione e regolamentare delle leggi da essa emanate e di quelle dello Stato che ne facciano espressa delega\u00bb.<\/p><p>Con tale formula non occorrerebbe procedere ad un elencazione di materie nell\u2019articolo 4-<em>bis.<\/em><\/p><p>UBERTI propone di sostituire la prima parte dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> con la seguente:<\/p><p>\u00abSpetta alla Regione il potere di integrazione e regolamentare anche in materie di competenza legislativa quando la legge dello Stato ne faccia espressa menzione\u00bb.<\/p><p>MORTATI, per semplificare la dizione dell\u2019articolo 4<em>-bis<\/em>, suggerisce di sopprimere in esso l\u2019inciso \u00aboltre che nelle materie per cui \u00e8 consentita l\u2019attivit\u00e0 legislativa di cui al precedente articolo\u00bb.<\/p><p>Accede poi alla proposta dell\u2019onorevole Mannironi che in sostanza consiste nell\u2019aggiunta del potere di integrazione alla formula da lui test\u00e9 suggerita.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che nei riguardi delle quattro proposte di emendamento all\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> presentate dagli onorevoli Mortati, Laconi, Mannironi e Uberti, sorge il problema se per l\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> debba essere prevista o pur no un\u2019elencazione di materie. Ad esempio, la formula dell\u2019onorevole Laconi prevede la possibilit\u00e0 di un\u2019elencazione, mentre ci\u00f2 \u00e8 escluso dalle formule degli onorevoli Mannironi e Uberti. Altra differenza \u00e8 costituita dal fatto che nella formula dell\u2019onorevole Laconi si parla di norme di integrazione e di attuazione, mentre in quella dell\u2019onorevole Mortati soltanto di potere regolamentare e in quelle degli onorevoli Uberti e Mannironi di potere di integrazione e regolamentare. La differenza fra queste formule consisterebbe soltanto nei due termini \u00abnorme di attuazione e potere regolamentare\u00bb, ma in fondo si tratta della stessa cosa. In ogni modo, poich\u00e9 gli sembra che la discussione abbia assunto un carattere troppo decisamente dottrinario e astratto, ritiene opportuno sospenderla, per iniziare l\u2019esame delle materie da elencare nell\u2019articolo 4.<\/p><p>La discussione verte sulle seguenti materie: agricoltura, foreste e cave, che nel progetto del Comitato figuravano all\u2019articolo 3, da cui sono rimaste escluse in seguito a decisione della riunione precedente.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario all\u2019inclusione delle voci agricoltura, foreste e cave nell\u2019elencazione di cui all\u2019articolo 4. Troverebbe veramente strano che lo Stato non potesse emanare una legge, ad esempio, sulla protezione del patrimonio boschivo o sulla creazione di un Istituto sperimentale di agricoltura.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole all\u2019inclusione delle materie in esame nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4. Tiene per\u00f2 a dichiarare che, se fosse stato presente nella riunione precedente, avrebbe votato per la formulazione originaria dell\u2019articolo 4 proposto dal Comitato, che, a suo avviso, era assai pi\u00f9 semplice.<\/p><p>LACONI non ritiene opportuno dare alle Regioni una facolt\u00e0 cos\u00ec ampia e indiscriminata, come \u00e8 quella prevista nell\u2019articolo 4, soprattutto in materia di agricoltura. In tale campo tutt\u2019al pi\u00f9 dovrebbe essere concesso alle Regioni il potere di cui all\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, ossia quello regolamentare esecutivo.<\/p><p>ZUCCARINI rileva che le varie preoccupazioni manifestatesi nel corso della discussione sulla portata dell\u2019articolo 4 non hanno ragione d\u2019essere, visto che il progetto dell\u2019ordinamento regionale, proposto dal Comitato di redazione, in sostanza non prevede la concessione alle Regioni di un\u2019autonomia molto ampia e non mira a togliere allo Stato le sue prerogative per ci\u00f2 che si riferisce alle leggi generali. Il potere centrale potr\u00e0 sempre emanare una legge di carattere nazionale per il rimboschimento o la tutela dell\u2019agricoltura. Pertanto i timori manifestati dall\u2019onorevole Nobile non sono affatto giustificati. Quando si parla di legislazione regionale, ci si intende riferire ai problemi particolari e propri alla regione sulle particolari materie, e nessuna materia come l\u2019agricoltura offre aspetti e problemi diversi da Regione a Regione e persino nell\u2019ambito di una stessa Regione. Si tenga conto di quello che il progetto \u00e8 veramente e delle limitazioni che esso pone all\u2019autonomia regionale. Se la competenza delle Regioni dovesse essere ancora maggiormente ristretta, non si potrebbe parlare pi\u00f9 di autonomia e alle Regioni non rimarrebbero che le funzioni che oggi sono attribuite alle Provincie.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019inclusione della voce \u00abagricoltura\u00bb nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette in votazione l\u2019inclusione della voce \u00abforeste\u00bb nella stessa elencazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>EINAUDI ritiene che la materia delle cave non possa essere considerata separatamente da quella delle miniere e ricorda che esse sono strettamente unite nella legislazione vigente. A questa si \u00e8 giunti dopo un lungo periodo di elaborazione della materia. Sulle prime la legislazione in tale campo era molto differente da Regione a Regione: in alcune Regioni si avevano leggi che si ispiravano alle pi\u00f9 vecchie tradizioni medioevali, ossia al principio della libera ricerca del cavatore di marmo. In seguito si ebbe la legge francese del 1810, per la quale soltanto lo Stato poteva accordare la concessione del sottosuolo, pure ammettendosi qualche deroga a questo principio, inteso a rispettare il diritto di superficie. Esisteva anche la legislazione siciliana, che riconosceva l\u2019identit\u00e0 della propriet\u00e0 della superficie con la propriet\u00e0 delle cave, ma l\u2019esperienza dimostr\u00f2 che tale principio era contrario all\u2019interesse dello sfruttamento. Cos\u00ec si giunse ad unificare la legislazione.<\/p><p>Non crede che in questo campo sia pi\u00f9 possibile tornare indietro: ne deriverebbe un notevole regresso economico nello sfruttamento delle miniere e delle cave. Non si tratta, in questa materia, soltanto di impartire alcuni princip\u00ee direttivi; occorrono invece norme assai precise, senza le quali non \u00e8 possibile conseguire il successo nell\u2019esercizio delle miniere e delle cave. Si tratta infatti di stabilire se le miniere appartengono al proprietario della superficie o allo Stato, se lo Stato le possa esercitare direttamente o per mezzo di concessioni, se tali concessioni debbano essere perpetue o temporanee; e ciascuna di tali questioni deve essere regolata con norme precise di legge, emanate non solo in vista dell\u2019interesse privato, ma anche e soprattutto dell\u2019interesse collettivo. Si tratta, insomma, di una legislazione che dev\u2019essere uniforme per tutte le Regioni. La Regione, in questo campo, pu\u00f2 avere soltanto un certo potere di integrazione, onde la materia delle cave e delle miniere dovrebbe essere compresa nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> e non in quella dell\u2019articolo 4.<\/p><p>NOBILE si associa alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Einaudi. La materia in esame riguarda soltanto le cave, ma essa, come giustamente ha osservato l\u2019onorevole Einaudi, non pu\u00f2 essere dissociata da quella delle miniere. Ora, \u00e8 un assurdo pensare che in questo campo possa essere attribuita una potest\u00e0 legislativa alle Regioni. Cita un esempio: oggi tutti i Paesi vanno in cerca di minerali contenenti uranio. Se tali minerali dovessero essere scoperti in una nostra Regione, lo Stato, secondo il principio fissato dall\u2019articolo in esame, non avrebbe diritto di intervenire, eppure si tratterebbe di una scoperta che potrebbe avere enormi conseguenze da un punto di vista economico, politico e militare per il nostro Paese.<\/p><p>FINOCCHIARO APRILE contesta le affermazioni dell\u2019onorevole Einaudi e tiene a dichiarare che in Sicilia si desidera vivamente ripristinare la vecchia legislazione, per cui la propriet\u00e0 delle miniere spettava al proprietario della superficie. Afferma che i siciliani non possono essere favorevoli alla legislazione italiana che, per quanto riguarda l\u2019industria zolfifera, ha arrecato notevoli danni alla Sicilia.<\/p><p>EINAUDI fa osservare, per amore di precisione, che il principio informatore originario nella legislazione siciliana non era affatto quello della unione della propriet\u00e0 della superficie e di quella del sottosuolo. La propriet\u00e0 del sottosuolo era riservata allo Stato, che ne concedeva l\u2019uso ai privati dietro un determinato pagamento in natura, a tempi stabiliti. Col mutare dell\u2019unit\u00e0 monetaria quest\u2019obbligo dei privati cadde in desuetudine ed essi finirono cos\u00ec col diventare proprietari delle miniere e delle cave che originariamente erano dello Stato.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la materia delle cave possa essere inclusa nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4, giacch\u00e9 cos\u00ec resta sempre allo Stato il diritto di emanare norme direttive in tale campo per la salvaguardia dell\u2019interesse generale.<\/p><p>PICCIONI \u00e8 favorevole all\u2019inclusione della materia delle cave nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4, perch\u00e9 ritiene che tale materia debba essere affidata alla competenza delle Regioni, non escluse tra queste la Sicilia, la Sardegna e la Valle d\u2019Aosta.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019inclusione della voce \u00abcave\u00bb nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata).<\/em><\/p><p>Fa presente che \u00e8 ora in questione l\u2019inclusione della voce \u00abantichit\u00e0 e belle arti\u00bb nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4.<\/p><p>La mette in votazione.<\/p><p>NOBILE dichiara che voter\u00e0 contro.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata).<\/em><\/p><p>Mette poi in votazione l\u2019inclusione della voce \u00abturismo\u00bb nella stessa elencazione.<\/p><p>NOBILE dichiara di votare contro.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>MANNIRONI propone di aggiungere, dopo la voce \u00abturismo\u00bb, la voce \u00abspettacoli\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che questa parola \u00e8 troppo generica e chiede all\u2019onorevole Mannironi di spiegare in quale senso egli la intenda.<\/p><p>MANNIRONI intende riferirsi alla disciplina delle sale di pubblico spettacolo.<\/p><p>LUSSU \u00e8 favorevole alla proposta fatta dall\u2019onorevole Mannironi, perch\u00e9 trova opportuno sottrarre la materia dei pubblici spettacoli allo Stato cui \u00e8 oggi affidata in base a una legge fascista ancora in vigore.<\/p><p>CONTI crede che la questione si potrebbe risolvere includendo i pubblici spettacoli nell\u2019elenco delle materie che possono formare oggetto del potere di integrazione da parte delle Regioni.<\/p><p>CAPPI propone la dizione: \u00abconcessione e disciplina delle manifestazioni artistiche\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI suggerisce la seguente espressione: \u00abconcessione amministrativa per l\u2019apertura delle sale di pubblico spettacolo\u00bb.<\/p><p>LUSSU rileva che la formulazione proposta dall\u2019onorevole Lami Starnuti ha un carattere troppo particolareggiato e quindi non pu\u00f2 formare oggetto di una norma costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE condivide l\u2019opinione dell\u2019onorevole Lussu e pertanto ritiene che sia meglio prendere in considerazione la dizione generica proposta dall\u2019onorevole Mannironi. Tiene per\u00f2 a dichiarare che con essa ci si pu\u00f2 riferire a tutta una serie di iniziative legislative nel campo dei pubblici spettacoli, come, ad esempio, ai controlli di carattere artistico, a leggi di polizia e in materia fiscale, alla disciplina in genere dell\u2019attivit\u00e0 teatrale, cinematografica, sportiva e cos\u00ec via. In altri termini, accogliendo la proposta dell\u2019onorevole Mannironi, si corre il rischio di affidare alla Regione la potest\u00e0 legislativa su un settore molto largo della vita moderna e non sa quanto ci\u00f2 possa essere opportuno.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Mannironi, perch\u00e9, se fosse accolta, lo Stato non avrebbe pi\u00f9 possibilit\u00e0 di emanare, ad esempio, leggi speciali per indire manifestazioni artistiche di carattere internazionale, che potrebbero essere utili per richiamare nel nostro Paese turisti dalle varie parti del mondo.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019inclusione della voce \u00abspettacoli\u00bb nell\u2019elencazione delle materie dell\u2019articolo 4.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che ora \u00e8 in questione l\u2019inclusione della voce \u00abcaccia\u00bb nell\u2019elenco delle materie di cui all\u2019articolo 4.<\/p><p>La mette in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La presente che si deve ora discutere dell\u2019inclusione del termine \u00abindustria\u00bb.<\/p><p>NOBILE comunica di avere constatato che su 68 leggi da lui esaminate, in materia industriale, soltanto 5 si riferiscono ad esigenze di carattere regionale; tutte le altre contengono norme di interesse nazionale e non gi\u00e0 quei princip\u00ee direttivi di cui fa parola l\u2019articolo in discussione. Vi sono leggi che riguardano gli infortuni sul lavoro, i censimenti industriali, l\u2019Ispettorato del lavoro, l\u2019istituzione di enti a carattere nazionale come l\u2019Ente nazionale serico e l\u2019Ente per la produzione e l\u2019utilizzazione della canapa, le autorizzazioni per nuovi impianti industriali, gli orari di lavoro nelle aziende industriali e cos\u00ec via. Si domanda come sia possibile eliminare la potest\u00e0 legislativa dello Stato in queste materie: ci\u00f2 andrebbe a detrimento della produzione nazionale e della ripresa del processo produttivo del Paese. Per tali considerazioni si dichiara contrario all\u2019inclusione della voce \u00abindustria\u00bb nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4.<\/p><p>ZUCCARINI ritiene, contrariamente a quanto ha affermato l\u2019onorevole Nobile, che soltanto limitando il diritto di intervento dello Stato nel campo dell\u2019industria, potr\u00e0 essere affrettata la ripresa produttiva ed economica del Paese. Crede che proprio nel campo dell\u2019industria l\u2019intervenzionismo statale si sia spinto di pi\u00f9 e sia risultato pi\u00f9 particolarmente dannoso, appunto in virt\u00f9 di alcune di quelle leggi che l\u2019onorevole Nobile ha citato per sostenere il diritto dello Stato ad essere legislatore unico su tale importante materia.<\/p><p>LACONI osserva che, approvando l\u2019inclusione della voce in esame nell\u2019elenco di materie dell\u2019articolo 4, si impedirebbe allo Stato la creazione di enti di carattere nazionale e in genere qualsiasi iniziativa in un ramo di cos\u00ec vitale importanza per il Paese com\u2019\u00e8 quello industriale. Ci\u00f2 potrebbe avere dannose ripercussioni sull\u2019attivit\u00e0 produttiva e per conseguenza sull\u2019economia del Paese.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, con l\u2019inclusione della voce \u00abindustria\u00bb nell\u2019elenco delle materie dell\u2019articolo in esame, si escluderebbe <em>a priori<\/em> la possibilit\u00e0 di procedere a nazionalizzazioni; tanto \u00e8 vero che in altra occasione ha sentito parlare l\u2019onorevole Lussu di regionalizzazione e non di nazionalizzazione delle industrie.<\/p><p>LUSSU precisa che quando parl\u00f2 di regionalizzazione dell\u2019industria si rifer\u00ec soltanto alla Sardegna, dove effettivamente alcune industrie possono essere regionalizzate. Ci\u00f2 non significa per altro che egli abbia mai pensato ad una regionalizzazione dell\u2019industria in Italia. Al contrario, ha sempre rivendicato allo Stato il diritto di procedere a socializzazioni e a nazionalizzazioni nel campo industriale.<\/p><p>MORTATI precisa che, attribuendo allo Stato un potere di intervento negli orientamenti generali di politica economica, non si vuole intendere altro che attribuire allo stesso Stato una facolt\u00e0 legislativa che si estrinsechi in norme direttive e basilari a carattere nazionale. Pertanto l\u2019inclusione della voce \u00abindustria\u00bb nell\u2019elenco di materie dell\u2019articolo in esame non escluderebbe la possibilit\u00e0 di socializzazioni e nazionalizzazioni.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta l\u2019ipotesi della nazionalizzazione di una singola industria.<\/p><p>MORTATI osserva che anche in tale ipotesi occorrerebbe una legge generale in deroga alle norme comuni e potrebbe manifestarsi l\u2019opportunit\u00e0 di lasciare alla Regione in cui l\u2019industria sorge la possibilit\u00e0 di adattare la deroga apportata al diritto comune ad esigenze locali.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019inclusione della voce \u00abindustria\u00bb nell\u2019elenco dell\u2019articolo 4.<\/p><p>NOBILE chiede che la votazione su questo punto si faccia per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale.<\/p><p>LUSSU dichiara di astenersi dalla votazione e che lo stesso far\u00e0 per le prossime votazioni riguardanti l\u2019inclusione delle altre materie nell\u2019elenco dell\u2019articolo in esame, perch\u00e9 ritiene che con le varie ripartizioni proposte le idee si siano piuttosto confuse anzich\u00e9 chiarite.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec: Ambrosini, Bulloni, Cappi, De Michele, Mannironi, Mortati, Piccioni, Tosato, Uberti e Zuccarini.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> no: Bocconi, Bordon, Bozzi, Conti, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo e Terracini.<\/p><p><em>Si astiene:<\/em> Lussu.<\/p><p>(<em>Con 10 voli favorevoli, 15 contrari e un astensione, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa presente che \u00e8 ora in discussione l\u2019inclusione della voce \u00abcommercio\u00bb nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 4.<\/p><p>NOBILE ritiene che anche la materia del commercio debba essere riservata alla competenza dello Stato, specie ove si consideri l\u2019assoluta necessit\u00e0 di una disciplina uniforme per il commercio con l\u2019estero.<\/p><p>EINAUDI osserva che la materia in discussione non pu\u00f2 formare oggetto di una legislazione regionale, perch\u00e9 ci\u00f2 influirebbe dannosamente sui rapporti tra una Regione e l\u2019altra e quindi su quella libert\u00e0 di movimento senza cui non \u00e8 possibile svolgere l\u2019attivit\u00e0 commerciale. Alla Regione pu\u00f2 competere soltanto la facolt\u00e0 di regolare alcuni rapporti di carattere strettamente locale, limitatamente cio\u00e8 all\u2019esercizio delle botteghe e delle aziende; ma una potest\u00e0 legislativa in questa materia darebbe luogo inevitabilmente in ogni sorta di vincoli e di intralci.<\/p><p>UBERTI fa osservare che con l\u2019attribuzione della potest\u00e0 legislativa alle Regioni nel campo commerciale verrebbero a cessare gli interventi dello Stato nell\u2019ambito delle esigenze locali relativamente alla materia in discussione. Basti ricordare che oggi, accanto alle Camere di commercio, esistono gli uffici provinciali del commercio, i quali sono alle dipendenze del potere centrale. Si tratta di una situazione assurda, che potr\u00e0 cessare soltanto quando sia attribuita alle Regioni, in materia commerciale, la potest\u00e0 legislativa di cui all\u2019articolo 4.<\/p><p>LACONI rileva che, se vi \u00e8 una materia che non deve essere attribuita alla competenza delle Regioni, \u00e8 proprio quella commerciale. Si potrebbe obiettare che con l\u2019articolo 8 del progetto proposto dal Comitato di redazione si provvede a vietare alle Regioni l\u2019adozione di provvedimenti che ostacolino la libera circolazione interregionale. Ma \u00e8 facile rispondere che in materia commerciale si pu\u00f2, con svariati modi, raggiungere determinati intenti per via indiretta.<\/p><p>EINAUDI riconosce esatte le considerazioni dell\u2019onorevole Uberti in merito alla coesistenza degli Uffici provinciali di commercio e delle Camere di commercio; ma osserva che ci\u00f2 non toglie che alle Regioni debba essere attribuita una competenza assai limitata in materia commerciale.<\/p><p>ZUCCARINI dichiara che, con l\u2019inclusione della voce \u00abcommercio\u00bb nell\u2019elencazione delle materie di cui all\u2019articolo in esame, sarebbe veramente riconosciuta l\u2019importanza che agli effetti locali hanno le Camere di commercio e sarebbero, cos\u00ec, eliminati quegli uffici provinciali di commercio, a cui ha fatto cenno l\u2019onorevole Uberti. In ogni modo tiene a ricordare che con l\u2019articolo 4 si riconosce allo Stato il diritto di emanare norme direttive generali su tutte le materie che si troveranno elencate in quell\u2019articolo. Quindi se la voce \u00abcommercio\u00bb verr\u00e0 ad essere inclusa in tale elencazione delle materie, alla Regione sar\u00e0 attribuito soltanto un compito di legislazione complementare in materia commerciale, a meno che, escludendo tale voce, non si pensi di sopprimere addirittura quelle Camere di commercio che persino nella vecchia legislazione pre-fascista e poi, con altro nome, in quella fascista si riconobbero, pi\u00f9 che utili, necessarie.<\/p><p>MANNIRONI concorda con le osservazioni degli onorevoli Zuccarini e Uberti e fa presente che le stesse ragioni che hanno consigliato di affidare alla competenza regionale la materia dell\u2019agricoltura, valgono anche per una potest\u00e0 legislativa in materia di commercio. Le preoccupazioni di coloro i quali temono che questa possa ostacolare la libera circolazione delle merci non hanno, a suo avviso, ragione di essere. Osserva in proposito che le Camere di commercio oggi tendono a raggrupparsi non solo nell\u2019ambito nazionale, ma anche in quello internazionale. In ogni modo, non si tratta di attribuire alle Regioni un potere di regolamentazione generale del commercio \u2013 compito, questo, che \u00e8 riservato allo Stato \u2013 ma di riconoscere alle Regioni stesse una competenza pi\u00f9 specifica, di carattere locale, che pu\u00f2 andare dal rilascio delle licenze sino all\u2019anagrafe dei commercianti, questioni che non possono n\u00e9 devono interessare gli organi centrali dello Stato.<\/p><p>LACONI osserva che, ove sia attribuita alle Regioni una potest\u00e0 legislativa nel campo del commercio, non \u00e8 detto che esse la esercitino nel senso desiderato di favorire il commercio, indipendentemente dagli interessi locali. Ci\u00f2 potrebbe anche non accadere: ed \u00e8 inutile fare affidamento su una determinata linea di condotta da parte delle Regioni, quale vagheggiano gli onorevoli Zuccarini e Mannironi. Importante \u00e8 decidere se si debba o pur no dare al commercio una regolamentazione regionale.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nel corso della discussione generale pi\u00f9 volte \u00e8 stata fatta presente la necessit\u00e0 di attribuire ai Consigli regionali una potest\u00e0 legislativa in molte delle materie che attualmente rientrano nella competenza del potere legislativo, per rendere pi\u00f9 spedito il funzionamento del Parlamento, che oggi \u00e8 chiamato a legiferare anche su questioni di minima importanza. Se si considera per\u00f2 l\u2019elenco delle varie materie che finora la Sottocommissione ha deciso di affidare alla competenza delle Regioni, non si riesce facilmente ad immaginare in qual modo i Consigli regionali potranno assolvere il compito che sar\u00e0 loro demandato, tanto numerose sono le materie su cui saranno chiamati ad esercitare la loro potest\u00e0 legislativa.<\/p><p>Ci\u00f2 considerato, crede opportuno non allargare oltre una certa misura questi compiti.<\/p><p>Osserva poi che taluni colleghi sono favorevoli ad includere la voce \u00abcommercio\u00bb in questa elencazione, forse perch\u00e9 si lasciano suggestionare dal cattivo funzionamento del potere centrale nel momento presente. In verit\u00e0 lo Stato italiano \u00e8 oggi ancora disorganizzato, ma ci\u00f2 col tempo dovr\u00e0 cessare e allora molti degli esempi addotti a dimostrare una presunta incapacit\u00e0 del potere centrale a provvedere alle esigenze locali e, per contro, un\u2019eguale presunta capacit\u00e0 della Regione a risolvere tutti i problemi, perderanno la loro importanza. \u00c8 bene che ci\u00f2 non sia dimenticato, se veramente si ha in animo di dare una effettiva efficienza alle Regioni, nel quadro di una vita nazionale ricondotta alla normalit\u00e0.<\/p><p>Circa le Camere di commercio osserva che esse, pur avendo un largo ambito di iniziative prima del fascismo, non potevano per\u00f2 andare al di l\u00e0 di certi compiti, in quanto erano sottoposte alla legge dello Stato. Oggi, invece, le Camere di commercio vogliono arrogarsi compiti sempre pi\u00f9 vasti: si \u00e8 richiesta per loro addirittura la potest\u00e0 legislativa nel campo commerciale. Che una domanda simile sia stata avanzata si pu\u00f2 facilmente comprendere perch\u00e9, quando si va oltre un certo limite relativamente al principio della unitariet\u00e0 delle norme attinenti a determinati aspetti della vita nazionale, facilmente si pu\u00f2 arrivare alle conseguenze pi\u00f9 estreme.<\/p><p>Certe facolt\u00e0 non possono essere attribuite alle Regioni. Una prova di ci\u00f2, ad esempio, si ha nell\u2019adozione dei calmieri, a cui spesso sono costretti a far ricorso anche gli Stati pi\u00f9 liberisti. Difatti, quando circa un mese fa, di fronte a una congiuntura particolarmente acuta della situazione alimentare, si cerc\u00f2 di adottare il sistema dei calmieri in una data Regione, per giustificarne l\u2019abolizione si sostenne, e non a torto, che i calmieri debbono essere applicati non in una singola Regione, ma in tutto il territorio nazionale, perch\u00e9 altrimenti perdono di efficacia. Lo stesso si pu\u00f2 dire per il tesseramento, che in Italia con ogni probabilit\u00e0 dovr\u00e0 ancora durare per un certo periodo, relativamente almeno ad alcuni prodotti. Se si vuole vedere in pratica ci\u00f2 che in potenza si avrebbe, attribuendo alle Regioni una potest\u00e0 legislativa nel campo commerciale, basta considerare il grave inconveniente che oggi si verifica nell\u2019ambito di una stessa Regione con i divieti di scambio delle merci, impartiti dai Prefetti, fra provincia e provincia. Se non si vuole tornare a un tipo di economia ormai superata, di carattere quasi medievale, occorre assolutamente evitare che alle Regioni sia concessa una potest\u00e0 legislativa in materia di commercio.<\/p><p>Pone in votazione l\u2019inclusione della voce \u00abcommercio\u00bb nell\u2019elenco dell\u2019articolo 4.<\/p><p>NOBILE chiede che la votazione si faccia per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale.<\/p><p>CONTI voter\u00e0 a favore dell\u2019inclusione della voce \u00abcommercio\u00bb nell\u2019elenco di materie dell\u2019articolo 4, perch\u00e9 ritiene che la disciplina dell\u2019attivit\u00e0 commerciale, a differenza di quella per l\u2019industria, possa essere attribuita alle Regioni.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, voter\u00e0 per l\u2019attribuzione alle Regioni della potest\u00e0 legislativa in materia di commercio, perch\u00e9 in virt\u00f9 dell\u2019articolo 4 lo Stato ha sempre il diritto di emanare norme direttive nelle varie materie affidate alla competenza regionale.<\/p><p>PERASSI si asterr\u00e0 dal votare, perch\u00e9 ritiene che con la parola \u00abcommercio\u00bb sia attribuita alle Regioni una competenza troppo ampia.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>S\u00ec: Ambrosini, Bulloni, Cappi, Conti, De Michele, Mannironi, Mortati, Piccioni, Tosato, Uberti e Zuccarini.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>No: Bocconi, Bordon, Bozzi, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo e Terracini.<\/p><p><em>Si astengono:<\/em> Lussu e Perassi.<\/p><p>(<em>Con 11 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astensioni, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019inclusione della voce \u00abacque pubbliche ed energia elettrica\u00bb nell\u2019elencazione di materie dell\u2019articolo 4.<\/p><p>NOBILE trova che, attribuendo alle Regioni la potest\u00e0 legislativa in materia di energia elettrica, si andrebbe contro la realt\u00e0 dei fatti, visto che l\u2019energia elettrica prodotta in un posto pu\u00f2 essere trasportata anche nelle localit\u00e0 pi\u00f9 lontane. Non si pu\u00f2 ritenere, quindi, che la produzione dell\u2019energia elettrica sia di interesse regionale.<\/p><p>CONTI riconosce che non vi possono essere dubbi sul carattere nazionale che ha la produzione dell\u2019energia elettrica. Ci\u00f2 per\u00f2 non si pu\u00f2 dire per le acque pubbliche che possono essere adibite a vari usi, ad esempio a scopo di irrigazione. Bisognerebbe quindi distinguere le grandi forze idrauliche di interesse nazionale, da quelle di portata pi\u00f9 modesta che possono essere di interesse locale.<\/p><p>UBERTI \u00e8 favorevole all\u2019inclusione della voce in esame nell\u2019elenco di materie dell\u2019articolo 4. A suo avviso lo Stato non pu\u00f2 essere l\u2019unico regolatore della materia in discussione, perch\u00e9 spesso pu\u00f2 accadere che esso, con il pretesto dell\u2019utilit\u00e0 generale, ma in realt\u00e0 sotto la spinta di inconfessati interessi particolaristici, si faccia promotore di iniziative e di opere che poi arrecano gravissimi danni all\u2019economia locale. A riprova di questa sua affermazione pu\u00f2 citare l\u2019esempio della diversione del fiume Adige nel lago di Garda, voluta sotto il fascismo contro la decisa opposizione di un\u2019intera provincia.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Uberti che gli inconvenienti da lui lamentati potrebbero verificarsi assai pi\u00f9 facilmente ove fosse attribuito alle Regioni, che sono organismi pi\u00f9 deboli dello Stato, una potest\u00e0 legislativa sulla materia in esame. A certe forti pressioni di interessi particolaristici, infatti, pu\u00f2 meglio reagire lo Stato che non la Regione.<\/p><p>In ogni modo, se \u00e8 vero che la costruzione di una grande opera, quale ad esempio quella di un bacino idrico, pu\u00f2 a volte causare turbamenti agli immediati interessi di alcune persone e persino sconvolgere la natura dei luoghi in cui dev\u2019essere eseguita, non per questo essa non dovr\u00e0 essere attuata, se possa riuscire utile a tutto il Paese.<\/p><p>LUSSU ha gi\u00e0 dichiarato che si asterr\u00e0 dal votare sull\u2019inclusione delle varie materie nell\u2019elenco dell\u2019articolo 4. In ogni modo, se dovesse votare, voterebbe contro la proposta di attribuire alle Regioni la potest\u00e0 legislativa sulla materia in discussione. Il problema idraulico in Italia, infatti, non pu\u00f2 essere risolto che da un punto di vista unitario. A tale regola si pu\u00f2 forse fare un\u2019eccezione soltanto per la Sicilia e la Sardegna.<\/p><p>LAMI STARNUTI fa osservare all\u2019onorevole Lussu che anche per la Sicilia e la Sardegna si impone una soluzione unitaria del problema dell\u2019energia elettrica, almeno per quel che riguarda il costo di essa. Difatti \u00e8 stato proprio per l\u2019alto prezzo di tale energia che non si \u00e8 giunti a una efficiente industrializzazione del Mezzogiorno. A suo avviso, sarebbe meglio includere la voce \u00abacque pubbliche\u00bb, non gi\u00e0 nell\u2019elencazione delle materie dell\u2019articolo 4, bens\u00ec in quella delle materie dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em>, secondo quanto ha proposto l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>BORDON ritiene che la questione in esame sia molto complessa e che pertanto sarebbe meglio trattare separatamente il problema delle acque pubbliche e quello dell\u2019energia elettrica.<\/p><p>Per le acque pubbliche \u00e8 da tener presento che esse, ad esempio, nello statuto speciale della Sicilia sono dichiarate di propriet\u00e0 della Regione. Da ci\u00f2 che ha udito nel corso della discussione per\u00f2, gli sembra che alcuni intendano per acque pubbliche anche certe che, a suo avviso, sono acque private. Bisognerebbe quindi evitare ogni dubbio in proposito. Lo stesso si pu\u00f2 dire per la voce \u00abenergia elettrica\u00bb, con la quale non si sa se, ad esempio, si possa fare riferimento a una centrale elettrica nazionalizzata.<\/p><p>Ci\u00f2 considerato, reputa opportuno astenersi dal votare.<\/p><p>MANNIRONI dichiara di essere favorevole all\u2019inclusione della voce \u00abacque pubbliche ed energia elettrica\u00bb nell\u2019elenco di materie dell\u2019articolo 4 perch\u00e9, se una Regione ha la fortuna di avere acque in abbondanza e quindi la possibilit\u00e0 di costruirsi una centrale idroelettrica, ritiene giusto che essa abbia il vantaggio di poter distribuire la energia elettrica ai propri abitanti a un prezzo minore di quello a cui tale energia \u00e8 distribuita agli abitanti di altre Regioni.<\/p><p>D\u2019altra parte, poich\u00e9 occorre che i bilanci regionali non siano troppo scarsamente dotati, se veramente si vuole assicurare una certa autonomia alle Regioni, sarebbe opportuno che una percentuale dell\u2019imposta sull\u2019energia elettrica andasse a vantaggio della Regione.<\/p><p>Per queste considerazioni \u00e8 favorevole ad attribuire alle Regioni la potest\u00e0 legislativa in materia di acque pubbliche e di energia elettrica.<\/p><p>EINAUDI fa osservare all\u2019onorevole Conti che gli sviluppi della moderna tecnica richiedono un coordinamento fra lo sfruttamento delle acque a scopo d\u2019irrigazione e quello ai fini della produzione dell\u2019energia elettrica.<\/p><p>Circa poi l\u2019attribuzione alle Regioni della potest\u00e0 legislativa di cui all\u2019articolo 4 in materia di energia elettrica, deve dire che soltanto a sentir enunciare una tale proposta gli sembra di vivere in un mondo completamente irreale. Le esigenze e la tecnica del mondo moderno impongono e facilitano il collegamento di tutti gli impianti di energia elettrica, onde uno sfruttamento soltanto locale delle acque sarebbe un assurdo.<\/p><p>Qualcuno ha anche accennato ai prezzi dell\u2019energia elettrica. Ora, la loro riduzione non si potr\u00e0 conseguire se non con il migliore sfruttamento delle acque, ossia con uno sfruttamento che sia possibilmente il pi\u00f9 razionale e il pi\u00f9 coordinato in tutta l\u2019estensione del territorio nazionale. Chi si preoccupa, e giustamente, che siano salvaguardati gli interessi regionali non dovrebbe dimenticare che nel progetto proposto dal Comitato esiste l\u2019articolo 5, per cui si assicura alla Regione la facolt\u00e0 di proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Ci\u00f2 potr\u00e0 permettere alle Regioni di tutelare i propri interessi.<\/p><p>In ogni modo, soltanto con una disciplina unitaria della materia in esame potranno essere garantiti non solo gli interessi generali, ma anche quelli di carattere locale.<\/p><p>Per queste considerazioni si oppone all\u2019inclusione della voce \u00abacque pubbliche ed energia elettrica\u00bb nell\u2019elenco di materie dell\u2019articolo 4.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che sarebbe assai pericoloso attribuire alle Regioni una potest\u00e0 legislativa sulla materia in esame. A tale proposito basta ricordare che in Umbria, da parte di alcuni interessati, s\u2019insiste fortemente perch\u00e9 tale Regione non solo sia autonoma, ma possa anche unirsi ad altri territori circonvicini s\u00ec da formare un tutto unico come centro di produzione idroelettrica, con il fine dichiarato di dominare economicamente l\u2019Italia centrale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, propone di aggiungere alla voce \u00abacque pubbliche ed energia elettrica\u00bb, le seguenti parole: \u00abin quanto il loro regolamento non incida sull\u2019interesse dello Stato o di altre regioni\u00bb, secondo quella che era, relativamente alla materia suddetta, la formulazione originaria della disposizione in esame.<\/p><p>CONTI si associa alla proposta dell\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019inclusione della voce \u00abacque pubbliche ed energia elettrica\u00bb nell\u2019articolo 4, seguita dalle parole: \u00abin quanto il loro regolamento non incida sull\u2019interesse dello Stato o di altre Regioni\u00bb.<\/p><p>PICCIONI domanda che la votazione avvenga per appello nominale.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 contro, perch\u00e9 gli allacciamenti delle linee dell\u2019energia elettrica sono oggi di un\u2019urgenza di carattere nazionale.<\/p><p>NOBILE voter\u00e0 contro per le stesse ragioni esposte dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>S\u00ec: Ambrosini, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Mannironi, Mortati, Perassi, Piccioni, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>No: Bocconi, Bozzi, Einaudi, Fabbri, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini.<\/p><p><em>Si astengono:<\/em> Bordon, Finocchiaro Aprile, Lussu.<\/p><p>(<em>Con 13 voti favorevoli, 11 contrari e 3 astensioni, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Targetti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Di Giovanni, Farini, Fuschini, Grieco, Leone Giovanni, Patricolo, Porzio, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 51. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 21 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI \u00a0 INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Ambrosini, Relatore \u2013 Presidente \u2013 Nobile \u2013 Mortati \u2013 Perassi \u2013 Fabbri \u2013 Laconi \u2013 Tosato \u2013 Einaudi \u2013 Mannironi \u2013 Uberti \u2013 Zuccarini [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5262","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5262"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5262\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10317,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5262\/revisions\/10317"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5262"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}