{"id":5260,"date":"2023-10-15T23:25:28","date_gmt":"2023-10-15T21:25:28","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5260"},"modified":"2023-11-12T11:05:12","modified_gmt":"2023-11-12T10:05:12","slug":"mercoledi-20-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5260","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 20 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5260\" class=\"elementor elementor-5260\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1642b0e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1642b0e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-557493e\" data-id=\"557493e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b5c23de elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b5c23de\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461120sed050ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-863d74c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"863d74c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>seconda sottocommissione<\/p><p>50.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 20 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Rossi Paolo \u2013 Tosato \u2013 Grieco \u2013 Nobile \u2013 Bulloni \u2013 Cappi \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Uberti \u2013 Conti \u2013 Fabbri \u2013 Calamandrei \u2013 Ravagnan \u2013 Lussu \u2013 Mortati \u2013 Zuccarini \u2013 Perassi \u2013 Laconi \u2013 La Rocca \u2013 Piccioni \u2013 Lami Starnuti \u2013 Mannironi \u2013 Fuschini \u2013 Bozzi \u2013 Bordon \u2013 Ambrosini,<em> Relatore<\/em>.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.20.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che debbono ora prendersi in esame le materie elencate nell\u2019articolo 3, che formano oggetto della potest\u00e0 legislativa della Regione e apre la discussione sul primo gruppo: \u00abAgricoltura, foreste, cave e torbiere\u00bb.<\/p><p>ROSSI PAOLO osserva che il termine \u00abagricoltura\u00bb \u00e8 troppo lato e la sua inclusione nell\u2019articolo 3 escluderebbe che si potesse addivenire ad una riforma agraria interessante l\u2019intiero Paese. Ne propone quindi il passaggio all\u2019articolo 4.<\/p><p>TOSATO si associa.<\/p><p>GRIECO concorda. Non crede ammissibile, in questo campo, una potest\u00e0 legislativa esclusiva della Regione, la quale contrasterebbe con l\u2019esigenza di una legislazione agricola unitaria e permetterebbe, ad esempio, che nell\u2019Emilia si attuasse la collettivizzazione agricola e nelle altre Regioni no. Pu\u00f2 concepirsi al riguardo, da parte della Regione, solo una potest\u00e0 normativa integrativa.<\/p><p>NOBILE aggiunge che l\u2019agricoltura, e tutto ci\u00f2 che ad essa si riferisce, \u00e8 cosa di interesse nazionale. Il Paese non pu\u00f2 rimanere indifferente al modo come si coltiva in una data Regione, perch\u00e9, ad esempio, il trascurare la produzione del grano potrebbe significare costringere ad aumentare l\u2019importazione dall\u2019estero.<\/p><p>Lo stesso pu\u00f2 dirsi delle foreste, che nel loro complesso costituiscono un prezioso patrimonio di tutta la Nazione, e non di una singola Regione. Cos\u00ec pure delle cave, che potrebbero domani fornire un metallo prezioso all\u2019economia del Paese, e delle torbiere, il cui sfruttamento non pu\u00f2 essere lasciato all\u2019arbitrio delle Regioni in una Nazione cos\u00ec povera di combustibili come l\u2019Italia.<\/p><p>BULLONI ritiene invece che se v\u2019\u00e8 materia che debba esser considerata con riguardo alle necessit\u00e0 locali, questa \u00e8 proprio l\u2019agricoltura. \u00c8 convinto che le Regioni sapranno sfruttare nel miglior modo le loro risorse agricole nell\u2019interesse proprio e della collettivit\u00e0. N\u00e9 vede perch\u00e9 l\u2019attribuzione della materia alla Regione potrebbe essere di ostacolo alla riforma agraria: l\u2019Ente Regione vi provvederebbe in funzione di quel l\u2019interesse generale che \u00e8 affidato alla sua tutela.<\/p><p>CAPPI trova eccessivi i timori di alcuni colleghi. A suo avviso non \u00e8 a pensare che la Regione possa rivoluzionare il campo agrario, n\u00e9 che possa giungere \u2013 come accennava l\u2019onorevole Grieco \u2013 alla collettivizzazione o all\u2019espropriazione della propriet\u00e0 fondiaria, se nella Costituzione sia sancito il principio del diritto di propriet\u00e0 privata. N\u00e9 una Regione potrebbe decretare la distruzione delle sue foreste, perch\u00e9 ci\u00f2 urterebbe contro l\u2019interesse nazionale, e troverebbe quindi ostacolo nella legislazione statale.<\/p><p>CODACCI PISANELLI premette che nell\u2019articolo 3 si \u00e8 usata l\u2019espressione \u00abpotest\u00e0 legislativa\u00bb con un significato diverso da quello normale: per dare maggior rilievo al principio autonomistico, si sono adoperate parole diverse da quelle che si sarebbero dovute ai fini di una maggiore precisione scientifica.<\/p><p>Crede che non si debba preoccuparsi troppo del potere che si concede alle Regioni, in quanto non potr\u00e0 andare contro i princip\u00ee fondamentali della nostra legislazione, n\u00e9 contro gli interessi nazionali. Il giorno in cui una Regione abusasse della sua potest\u00e0, potrebbe il Parlamento, con una sua legge rivolta a garantire gli interessi nazionali, porle dei limiti e togliere, eventualmente, valore alle norme emanate in contrasto con gli interessi generali. Un\u2019altra garanzia, poi, \u00e8 costituita dalla Corte per il controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi. Crede quindi che non possa disconoscersi l\u2019opportunit\u00e0 di tener conto delle esigenze locali, attribuendo alle Regioni, in via normale, l\u2019emanazione di norme giuridiche in materia di agricoltura, foreste, cave e torbiere.<\/p><p>UBERTI mette in evidenza che tutto il complesso di opere per il potenziamento dell\u2019agricoltura (lotta contro le malattie delle piante, ed in genere tutti i compiti affidati attualmente agli Ispettorati provinciali dell\u2019agricoltura) assume aspetti notevolmente vari da regione a regione, come profonde sono anche le diversit\u00e0 dei contratti agrari: per cui l\u2019insistere su una legislazione unica determinerebbe il rischio di renderne impossibile l\u2019applicazione in tutto il territorio della Repubblica. Cita in proposito l\u2019esempio della legge sul latifondo del 1921, che era utile per l\u2019Italia meridionale e insulare, ma aveva scarse possibilit\u00e0 di applicazione nel Veneto. Cos\u00ec, la legislazione della Repubblica veneta in materia forestale, importantissima perch\u00e9 il legno era un elemento indispensabile per la vita della Repubblica, ottima per quel territorio, non avrebbe potuto estendersi a tutta l\u2019Italia. Una legislazione di carattere regionale presenterebbe il vantaggio di una pi\u00f9 viva aderenza alla realt\u00e0 ed agli effettivi bisogni locali.<\/p><p>TOSATO nota che da taluno \u00e8 stato affermato poc\u2019anzi che lo Stato avrebbe il potere di dettare, qualora ne riconoscesse la opportunit\u00e0, una regolamentazione uniforme anche per le materie elencate nell\u2019articolo 3. \u00c8, invece, opinione sua e di altri colleghi che, stando alla lettera di detto articolo, ci\u00f2 non sarebbe possibile. Ritiene pertanto necessario far precedere la discussione su queste materie da un chiarimento della questione e da un pi\u00f9 approfondito esame di tutto il sistema, in modo di averne un quadro completo, tenendo altres\u00ec presente l\u2019articolo 12.<\/p><p>PRESIDENTE replica che la Sottocommissione nell\u2019approvare, nella riunione. precedente, il primo comma dell\u2019articolo 3, ha indubbiamente tenuto presente cos\u00ec l\u2019articolo 4 come l\u2019articolo 12.<\/p><p>CONTI concorda sull\u2019opportunit\u00e0 di conservare l\u2019agricoltura nell\u2019elencazione dell\u2019articolo 3. In questa materia le situazioni locali sono talmente diverse l\u2019una dall\u2019altra, che difficilmente il legislatore potrebbe effettuare una riforma agraria generale. Basti considerare che 5 ettari di terreno coltivato nei Castelli Romani rendono quanto 200 ettari di terra poco fertile nella Lucania. Se vi \u00e8, dunque, un campo di attivit\u00e0 economica per il quale molto proficua si dimostrerebbe la regolamentazione regionale, questo \u00e8 proprio quello dell\u2019agricoltura.<\/p><p>Lo stesso pensa nei riguardi delle foreste e delle cave e torbiere: poich\u00e9 anche le cave in Italia per lo pi\u00f9 sono di scarso interesse nazionale (come quelle di pozzolana) e di minerali di basso pregio.<\/p><p>Crede quindi che tutte queste materie possano essere lasciate senza timori alla potest\u00e0 legislativa delle Regioni.<\/p><p>Propone poi \u2013 confortato dal consenso del Relatore \u2013 di aggiungere un\u2019altra materia a quelle elencate dall\u2019articolo 3 del progetto e cio\u00e8 \u00abferrovie locali, tramvie e linee automobilistiche\u00bb. In proposito rileva che si tratta di servizi che rispondono ad esigenze assolutamente locali, e solo la legislazione regionale potr\u00e0 incrementare le iniziative e disciplinarle, mentre oggi le innumerevoli istanze per attivazione di servizi, che vengono trasmesse alla autorit\u00e0 centrale, finiscono per rimanere senza seguito.<\/p><p>FABBRI insiste per il trasferimento all\u2019articolo 4 delle voci agricoltura e cave, nella considerazione che, con la formulazione approvala del primo comma dell\u2019articolo 3, si escluderebbe ogni possibilit\u00e0 di intervento dello Stato in materie di cos\u00ec vitale interesse nazionale, e la potest\u00e0 legislativa delle Regioni sarebbe talmente vasta da potersi considerare quasi illimitata. Non possono infatti considerarsi limiti certi quelli della \u00abarmonia con la Costituzione e coi princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato, e del rispetto degli interessi nazionali\u00bb. Il solo limite certo deriva dall\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi, che impone il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, in quanto almeno questi sono consacrati in documenti scritti.<\/p><p>Sostiene l\u2019esclusione delle cave e non anche delle torbiere. Da queste ultime non si estrae che torba, la quale ha effettivamente importanza soltanto locale, mentre da molte cave si estraggono materie analoghe a quelle delle miniere, e la loro classificazione in cave dipende unicamente dalla legge mineraria.<\/p><p>CALAMANDREI concorda sul passaggio dell\u2019agricoltura all\u2019articolo 4, in quanto l\u2019articolo 3, stabilendo la competenza legislativa esclusiva delle Regioni sulle elencate materie, determina, come \u00e8 stato rilevato, l\u2019incompetenza legislativa dello Stato sulle materie stesse, in modo che la legge che lo Stato emanasse, sia pure in via di necessit\u00e0 e di urgenza, su una delle materie che l\u2019articolo 3 attribuisce alla competenza delle Regioni, sarebbe incostituzionale e dovrebbe essere annullata. N\u00e9 lo Stato potrebbe richiamarsi al \u00abrispetto dell\u2019interesse nazionale\u00bb per emanare una legge generale anche sulle materie dell\u2019articolo 3; perch\u00e9 quel motivo pu\u00f2 dare al Governo solo il diritto di opporre il veto all\u2019emanazione di una legge da parte della Regione, ma non pu\u00f2 consentirgli di emanare una legge di interesse nazionale su quelle materie. Se si ammettesse un\u2019interpretazione lata, come quella suggerita dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, nel senso che lo Stato, ogni qual volta sia in gioco un interesse nazionale, possa legiferare, tanto varrebbe abolire l\u2019articolo 3, poich\u00e9 il potere normativo della Regione resterebbe limitato ai soli casi in cui lo Stato non avesse creduto di emanare leggi generali..<\/p><p>A queste considerazioni va aggiunto che su alcune materie incluse nell\u2019articolo 3 \u2013 tra cui l\u2019agricoltura \u2013 esistono molte disposizioni nei Codici, sia civile che penale, che non \u00e8 ben chiaro quale sorte subirebbero. \u00c8 vero che si fa riferimento ai princip\u00ee generali dell\u2019ordinamento giuridico, ma questi non possono identificarsi con le norme dei Codici; e quando si dice che la Regione dovr\u00e0 legiferare nel rispetto di quei princip\u00ee non s\u2019intende alludere a quelli.<\/p><p>RAVAGNAN confuta l\u2019opinione dell\u2019onorevole Conti che, senza una legislazione agraria Regionale, non sia possibile attuare la riforma agraria, per il fatto che la materia non si presta ad una disciplina uniforme. Nessuno ha mai pensato ad una uniformit\u00e0 della legge per la riforma agraria, la quale pu\u00f2 anzi benissimo contemplare, entro direttive generali, la diversit\u00e0 delle situazioni tra Regione e Regione. D\u2019altro canto, talune particolarit\u00e0 \u2013 come il latifondo, la mezzadria, ecc. \u2013 non sono esclusive di certe localit\u00e0 e, rimettendone la disciplina alle Regioni, potrebbero trovare ordinamenti diversi, mentre una variet\u00e0 di legislazioni per fenomeni analoghi rappresenterebbe senza dubbio un\u2019incongruenza.<\/p><p>Aggiunge che, oltre al caso di una Regione con una legislazione agricola molto avanzata, \u00e8 da prevedere anche quello di una Regione priva di leggi sulla materia. Questo stato di cose reclama una riforma agraria, la quale non potrebbe promanare che dall\u2019Assemblea Nazionale, in quanto ogni Regione interpreterebbe a modo suo l\u2019interesse generale.<\/p><p>Non crede che possa costituire argomento persuasivo quello del ricorso di cui all\u2019articolo 12, perch\u00e9, date appunto le diversit\u00e0 tra Regione e Regione, i ricorsi da parte del potere centrale potrebbero divenire talmente numerosi da intralciare tutta la legislazione in materia. Insiste pertanto sulla eliminazione dell\u2019agricoltura dall\u2019elencazione dell\u2019articolo 3, in modo da consentire alla Regione di legiferare in questa materia solo in attuazione delle direttive generali, che saranno veramente ispirate all\u2019interesse nazionale.<\/p><p>LUSSU, tenuto conto della indecisione manifestatasi nella riunione precedente, all\u2019atto di votare sul primo comma dell\u2019articolo 3 e della preoccupazione odierna che la concessione della potest\u00e0 legislativa alla Regione possa inceppare una legislazione unitaria da parte dello Stato, ritiene necessario chiarire che il Comitato non ha mai inteso \u2013 a suo modo di vedere \u2013 affermare la potest\u00e0 da parte della Regione di avocare a s\u00e9 in modo esclusivo la legiferazione delle materie in esame. Si \u00e8 usata l\u2019espressione \u00abin armonia coi princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico\u00bb, appunto per significare che lo Stato fissa le direttive per tutti i rami della legislazione.<\/p><p>MORTATI obietta che, in tal caso, l\u2019articolo 3 non avrebbe alcuna ragione per essere distinto dall\u2019articolo 4.<\/p><p>LUSSU risponde che l\u2019integrazione di norme direttive e generali, prevista dall\u2019articolo 4, \u00e8 tutt\u2019altra cosa dalla legislazione primaria di cui all\u2019articolo 3.<\/p><p>Comunque, per eliminare le preoccupazioni di molti colleghi in merito all\u2019agricoltura, non sarebbe alieno dall\u2019affermare, con una formula pi\u00f9 chiara, il concetto che tale materia \u00e8 di competenza regionale, ferma tuttavia restando al Parlamento nazionale la potest\u00e0 di una propria legislazione generale di principio. L\u2019agricoltura \u00e8 una di quelle materie in cui la Regione deve poter esplicare il massimo della sua originalit\u00e0 ed autonomia, senza attendere che intervenga per risolvere ogni piccola questione il potere centrale; moltissime sono infatti le soluzioni che possono essere date localmente su tante questioni di dettaglio, come la lotta anticrittogamica e contro le cavallette, la valorizzazione di una determinata cultura pi\u00f9 redditizia nei confronti di un\u2019altra, ecc.<\/p><p>In conclusione, crede che sull\u2019argomento non vi sia tanto un dissenso sostanziale, quanto un modo differente di interpretazione dell\u2019articolo 3.<\/p><p>MORTATI nota che le osservazioni, sostanzialmente esatte, dell\u2019onorevole Lussu inducono a chiarire un equivoco.<\/p><p>L\u2019agricoltura non pu\u00f2 neppure essere passata senz\u2019altro all\u2019articolo 4, il quale, cos\u00ec com\u2019\u00e8 formulato, contiene due limitazioni all\u2019attivit\u00e0 normativa regionale, che potrebbero compromettere in modo dannoso l\u2019opera di adattamento alle esigenze particolari: in primo luogo fa supporre che la Regione non possa legiferare nelle materie ivi elencate se non ed in quanto esista una legge generale dello Stato (quindi mancherebbe alle Regioni in queste materie il potere d\u2019iniziativa); in secondo luogo parla di norme direttive e generali come di una sola cosa, mentre sono due cose distinte. Ritiene pertanto che occorrerebbe, anzitutto, modificare l\u2019articolo 4 nel senso di stabilire che, nelle materie in esso previste, lo Stato pu\u00f2 legiferare soltanto per affermare princip\u00ee generali, senza entrare nei particolari che dovrebbero invece essere affidati alle Regioni; e che la Regione stessa ha il diritto di iniziativa e pu\u00f2 quindi liberamente legiferare fino a che lo Stato non abbia emanato sulla materia le norme direttive. Modificando in tal senso l\u2019articolo 4, verrebbero a cadere le preoccupazioni dell\u2019onorevole Lussu e nessuno potrebbe avere difficolt\u00e0 di inserirvi l\u2019agricoltura.<\/p><p>Personalmente si dichiara favorevole al passaggio dell\u2019agricoltura all\u2019articolo 4, purch\u00e9 a questo si apportino le modifiche che ha prospettato.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019intervento dell\u2019onorevole Mortati rimette in discussione tutta la materia, mentre si era arrivati, gi\u00e0 nella riunione precedente, alla conclusione di approvare il primo comma dell\u2019articolo 3 e di passare all\u2019esame delle materie da elencare.<\/p><p>ZUCCARINI ricorda che fin dall\u2019inizio della discussione sull\u2019ordinamento regionale fu riconosciuta la stretta correlazione esistente fra gli articoli 3 e 4 e crede che tale correlazione richieda un esame contemporaneo. Una volta risolte le questioni di principio, sar\u00e0 molto pi\u00f9 semplice provvedere alla classificazione delle materie.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 contrario ad accettare il suggerimento dell\u2019onorevole Zuccarini, perch\u00e9 non sarebbe sufficiente neppure l\u2019esame contemporaneo dell\u2019articolo 4, ma bisognerebbe richiamarsi anche ad altri articoli \u2013 come l\u2019articolo 8 e il 12 \u2013 con il che si protrarrebbe la discussione oltre il necessario.<\/p><p>MORTATI replica che anche dal punto di vista metodologico, e agli effetti di una maggiore rapidit\u00e0 della discussione, sarebbe opportuno approvare anzitutto la parte generale della regolamentazione per poi decidere della distribuzione delle materie.<\/p><p>Propone pertanto i seguenti emendamenti agli articoli 3 e 4 del progetto.<\/p><p>\u00abArt. 3. \u2013 <em>Omissis <\/em>&#8230; nelle seguenti materie &#8230;:<\/p><p>1\u00b0) pesca e caccia;<\/p><p>2\u00b0) opere pubbliche e urbanistica;<\/p><p>3\u00b0) antichit\u00e0 e belle arti, archivi e deputazioni storiche;<\/p><p>4\u00b0) turismo e tutela del paesaggio; industria alberghiera;<\/p><p>5\u00b0) polizia locale urbana e rurale;<\/p><p>6\u00b0) pubblica beneficenza;<\/p><p>7\u00b0) organizzazione sanitaria, ospedaliera ed igienica;<\/p><p>8\u00b0) determinazione delle circoscrizioni comunali\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 4. \u2013 Nel rispetto della Costituzione e nell\u2019ambito dei princip\u00ee direttivi che lo Stato ritenga di dovere emanare allo scopo di garantire, con una regolamentazione uniforme, gli interessi unitari della Nazione, compete alla Regione la potest\u00e0 legislativa, nelle seguenti materie:<\/p><p>1\u00b0) agricoltura e foreste, zootecnia;<\/p><p>2\u00b0) industria;<\/p><p>3\u00b0) commercio;<\/p><p>4\u2019) pubblica assistenza; protezione sociale;<\/p><p>5\u00b0) rapporti di lavoro;<\/p><p>6\u00b0) ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;<\/p><p>7\u00b0) istruzione media, professionale e tecnica;<\/p><p>8\u00b0) strade ordinarie e ferrate, linee di navigazione o automobilistiche in quanto non interessino la difesa nazionale o le esigenze del traffico nazionale;<\/p><p>9\u00b0) porti, approdi, darsene, in quanto non interessino la difesa nazionale, o la sicurezza della navigazione marittima in generale.<\/p><p>\u00abLa legge direttiva potr\u00e0 fissare un congruo termine per l\u2019emanazione delle norme di svolgimento affidate alle Regioni. In caso di mancata osservanza del termine, potr\u00e0 essere provveduto con legge dello Stato\u00bb.<\/p><p>\u00abArt. 4-<em>bis. \u2013<\/em> Spetta alla Regione il potere regolamentare esecutivo, oltre che nelle materie per cui \u00e8 consentita l\u2019attivit\u00e0 legislativa di cui ai precedenti articoli, anche nelle seguenti:<\/p><p>1\u00b0) acque pubbliche;<\/p><p>2\u00b0) miniere;<\/p><p>3\u00b0) ecc.\u00bb.<\/p><p>Illustra la sua proposta, facendo rilevare che in essa si omette il richiamo alle norme generali \u2013 che non sono se non leggi pure e semplici senza limite di contenuto \u2013 limitando l\u2019intervento dello Stato alla emanazione di princip\u00ee direttivi. In secondo luogo, con l\u2019espressione \u00abche lo Stato ritenga di dovere emanare, ecc.\u00bb, si ammette che la Regione possa legiferare liberamente fintantoch\u00e9 lo Stato non provveda ad una disciplina unitaria di carattere orientativo di determinati indirizzi. In questo modo, oltre ad eliminarsi la inesattezza dell\u2019espressione \u00abintegrazione di norme direttive\u00bb, si soddisfano le giuste esigenze poste in luce.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che le proposte dell\u2019onorevole Mortati sono intese all\u2019allargamento della facolt\u00e0 legislativa di integrazione della Regione e quindi praticamente comportano la riapertura della discussione esaurita nella seduta precedente.<\/p><p>Comunque, pone ai voti la proposta di sospendere l\u2019esame delle materie da elencare all\u2019articolo 3, per passare alla discussione della disposizione di carattere generale del primo comma dell\u2019articolo 4.<\/p><p>PERASSI voter\u00e0 favorevolmente alla proposta, allargandola anzi nel senso di estendere l\u2019esame anche all\u2019articolo 12, che pure presenta dei dubbi nella sua interpretazione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI non ha alcuna difficolt\u00e0 ad aderire, nonostante sia dell\u2019avviso che la dizione dell\u2019articolo 3 del progetto non autorizzi a parlare di una legislazione esclusiva, bens\u00ec preveda una normazione autonoma che non \u00e8 detto sia esclusiva.<\/p><p>LUSSU dichiara di votar contro la proposta dell\u2019onorevole Mortati, e a maggior ragione contro l\u2019allargamento proposto dall\u2019onorevole Perassi, in quanto ritiene che nell\u2019articolo 3 si ipotizzi una legislazione autonoma della Regione fino a quando non intervenga una legislazione di carattere generale; la Regione cio\u00e8, ha la potest\u00e0 di legiferare su determinate materie, solo in quanto lo Stato non le abbia gi\u00e0 disciplinate.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 a favore della proposta Mortati, sperando che possa giovare a chiarire un equivoco evidente, perch\u00e9 le precisazioni dello stesso Relatore onorevole Ambrosini sono l\u2019antitesi di quelle fornite dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, che momentaneamente lo ha sostituito nell\u2019incarico di Relatore del Comitato di redazione. Infatti, il primo ha ammesso che la legislazione prevista nell\u2019articolo 3 \u00e8 esclusiva. Personalmente ritiene che essa sarebbe abrogativa <em>in toto<\/em> della legislazione che gi\u00e0 esistesse nello Stato su quelle singole materie. Comunque, dar\u00e0 voto favorevole alla proposta nella convinzione che, finch\u00e9 non si conoscer\u00e0 la portata differenziata di questi due articoli, non si potr\u00e0 sensatamente deliberare in ordine alle materie.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sulla nuova formulazione dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>CONTI fa rilevare che il sistema proposto trova conforto in un precedente. Un progetto spagnolo per lo Statuto catalano consente la facolt\u00e0 di fare leggi e regolamenti di valore transitorio, ove il potere centrale abbia omesso di provvedere.<\/p><p>LACONI nota che gli emendamenti Mortati non eliminano il pericolo che poteva scaturire da una data interpretazione dell\u2019articolo 3, e non sopiscono le preoccupazioni dell\u2019onorevole Lussu e di altri, che anzi la nuova formulazione dell\u2019articolo 4 proposta serve a maggiormente precisare il significato dell\u2019articolo 3 nel senso che l\u2019onorevole Lussu vorrebbe escludere; cio\u00e8 di impossibilit\u00e0, da parte dello Stato, di intervenire con sue norme in certi campi. Quindi spinger\u00e0 il giurista futuro a dare dell\u2019articolo 3 una interpretazione che \u00e8 contraria al pensiero di alcuni di coloro che hanno contribuito a redigerlo.<\/p><p>MORTATI tiene a precisare che, nell\u2019approvare l\u2019articolo 3, tutti dovevano essere consapevoli del significato letterale e logico che si desume dallo stesso suo testo, consistente nella concessione di una competenza esclusiva alla Regione. Pertanto la sua proposta di formulare diversamente l\u2019articolo 4 non incide affatto sulla portata della decisione adottata, in seguito a votazione, sull\u2019articolo 3.<\/p><p>LA ROCCA esprime la sua contrariet\u00e0 alla formula Mortati, osservando che essa, anzich\u00e9 semplificare, complica la situazione ed aggrava le giuste preoccupazioni per la concessione di una potest\u00e0 legislativa eccessivamente ampia alla Regione, senza possibilit\u00e0 di rimedio da parte dello Stato.<\/p><p>LUSSU premette che, se si \u00e8 manifestato un contrasto di opinioni tra alcuni membri del Comitato, questo riguarda soltanto la interpretazione dell\u2019articolo 3, ma non la sostanza, in quanto tutti sono d\u2019accordo nel voler salvare l\u2019unit\u00e0 legislativa nazionale e nello stesso tempo dare ampie possibilit\u00e0 di iniziativa e di normazione all\u2019ente Regione. Da ci\u00f2 deriva la necessit\u00e0 di escogitare una formula che chiarisca la situazione e dissipi le preoccupazioni, affermando la potest\u00e0 di intervento dello Stato in sede di fissazione di princip\u00ee generali, senza intaccare l\u2019autonomia legislativa regionale nell\u2019applicazione dei criteri rispondenti alle esigenze locali.<\/p><p>Per queste ragioni si dichiara contrario all\u2019emendamento Mortati che, a suo avviso, non risolve la questione.<\/p><p>PICCIONI ritiene che le proposte dell\u2019onorevole Mortati siano le pi\u00f9 coerenti e quelle che meglio possono servire ad eliminare ogni equivoco. In esse si prevedono tre tipi di legislazione regionale: una potest\u00e0 legislativa esclusiva (articolo 3); una potest\u00e0 legislativa concorrente con quella dello Stato, il quale fissa i princip\u00ee direttivi, e suppletiva di un\u2019eventuale deficienza di legislazione generale (articolo 4); e una potest\u00e0 regolamentare esecutiva (articolo 4-<em>bis<\/em>)<em>.<\/em> Il problema concerne ormai soltanto le materie da attribuire a ciascuna forma di normazione, perch\u00e9 indubbiamente ogni Commissario ha la preoccupazione di non ferire l\u2019integrit\u00e0 dello Stato e l\u2019uniformit\u00e0 della disciplina dei problemi interessanti la collettivit\u00e0. Se si affideranno alla potest\u00e0 legislativa esclusiva materie di scarso interesse generale (come la pesca, la caccia, l\u2019urbanistica, la polizia locale e rurale, ecc.) non si leder\u00e0 in alcun modo l\u2019unit\u00e0 nazionale e la sovranit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>UBERTI conviene con l\u2019onorevole Piccioni e crede che anche l\u2019onorevole Lussu debba riconoscere che le proposte Mortati non rappresentano una complicazione, bens\u00ec un chiarimento della questione ed un progresso nella discussione. \u00c8 infatti innegabile che lo schema elaborato dal Comitato non supera le preoccupazioni dell\u2019onorevole Calamandrei e di altri, relative alla possibilit\u00e0 di emanazione da parte della Regione di norme contrastanti con i Codici e con le leggi fondamentali dello Stato, nonostante il Comitato stesso fosse ben lontano dal volerlo ed avesse ritenuto di aver ovviato all\u2019inconveniente con le espressioni: \u00abin armonia con la Costituzione e coi princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali\u00bb.<\/p><p>NOBILE esprime il parere che gli emendamenti Mortati siano da preferirsi, soprattutto in quanto scindono il potere legislativo di integrazione della Regione dal potere regolamentare esecutivo, il quale rappresenta l\u2019unica facolt\u00e0 che, a suo avviso, potrebbe essere concessa all\u2019ente Regione.<\/p><p>PERASSI aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Mortati e consiglia soltanto di rendere pi\u00f9 concisa la formula dell\u2019articolo 4, in questo senso:<\/p><p>\u00abCompete alla Regione la potest\u00e0 legislativa nell\u2019ambito dei princip\u00ee direttivi stabiliti da leggi dello Stato, nelle seguenti materie: &#8230;\u00bb.<\/p><p>MORTATI insiste sull\u2019espressione \u00abche lo Stato ritenga di dovere emanare\u00bb, per il particolare significato che essa riveste e che ha gi\u00e0 illustrato.<\/p><p>PRESIDENTE, prima che la Sottocommissione si pronunci, pone in rilievo che la proposta Mortati non incide sulla votazione gi\u00e0 effettuatasi sull\u2019articolo 3, salvo naturalmente le modifiche nella elencazione delle materie; onde resta alla Regione un ambito di facolt\u00e0 legislativa esclusiva.<\/p><p>Pone quindi ai voti la prima parte dell\u2019articolo 4 nella formula proposta dall\u2019onorevole Mortati, che rilegge:<\/p><p>\u00abNel rispetto della Costituzione e nell\u2019ambito dei princip\u00ee direttivi che lo Stato ritenga di dovere emanare allo scopo di garantire, con una regolamentazione uniforme, gli interessi unitari della Nazione, compete alla Regione la potest\u00e0 legislativa, nelle seguenti materie:\u00bb.<\/p><p>PICCIONI voter\u00e0 in favore, per le ragioni gi\u00e0 espresse ed intendendo con questo suo voto che nella sfera dell\u2019articolo 3 vadano comprese soltanto le materie di interesse strettamente locale.<\/p><p>CALAMANDREI dar\u00e0 voto favorevole, nella convinzione che quando si esamineranno le materie da inserire nell\u2019articolo 3 si sar\u00e0 naturalmente portati a passarle nell\u2019articolo 4.<\/p><p>FABBRI si asterr\u00e0 dalla votazione, per una ragione sostanzialmente identica. Poich\u00e9 la legislazione prevista nell\u2019articolo 4 Mortati \u00e8 concorrente e, in un certo senso, diviene esclusiva, ove lo Stato non ritenga che vi siano interessi generali da disciplinare, tutti coloro che desideravano per alcune materie una legislazione esclusiva, senza tuttavia pregiudicare gli interessi unitari della Nazione, potrebbero convenire sull\u2019opportunit\u00e0 di passare le materie stesse sotto l\u2019articolo 4.<\/p><p>GRIECO e LAMI STARNUTI si associano all\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>LUSSU dichiara di astenersi, perch\u00e9 non \u00e8 convinto che l\u2019articolo rappresenti un chiarimento.<\/p><p>(<em>Con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 10 astenuti, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell\u2019articolo 4-<em>bis<\/em> dell\u2019onorevole Mortati che ricorda:<\/p><p>\u00abSpetta alla Regione il potere regolamentare esecutivo, oltre che nelle materie per cui \u00e8 consentita l\u2019attivit\u00e0 legislativa di cui ai precedenti articoli, anche nelle seguenti: &#8230;\u00bb.<\/p><p>NOBILE voter\u00e0 contro, perch\u00e9 fa richiamo alle disposizioni precedenti.<\/p><p>LUSSU dichiara di astenersi dal voto.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE avverte che ora l\u2019esame della Sottocommissione dovr\u00e0 rivolgersi alle materie da inserire nell\u2019articolo 3 previste nel progetto, salvo ad esaminare in un secondo momento le aggiunte consigliate dall\u2019onorevole Mortati ed eventualmente da altri. Il primo gruppo riguarda: \u00abagricoltura e foreste, cave e torbiere\u00bb. A queste l\u2019onorevole Mannironi propone di aggiungere \u00able saline\u00bb.<\/p><p>BULLONI obietta che le saline sono oggetto di monopolio dello Stato.<\/p><p>MANNIRONI rinuncia alla sua proposta, che si riserva di ripresentare in sede di discussione dell\u2019articolo 4.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019inclusione nell\u2019articolo 3 delle materie: \u00abagricoltura, foreste e cave\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti l\u2019inclusione delle \u00abtorbiere\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che il secondo gruppo di materie comprende: \u00abstrade, ponti, porti, acquedotti e lavori pubblici\u00bb.<\/p><p>LUSSU dichiara che su nessuna delle materie previste dal progetto \u00e8 disposto a votare in favore se all\u2019articolo 3 si d\u00e0 l\u2019interpretazione di legislazione esclusiva. Non c\u2019\u00e8 materia per cui egli sia disposto a concedere alla Regione una potest\u00e0 normativa assoluta ed esclusiva.<\/p><p>PERASSI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di escludere le strade di interesse nazionale.<\/p><p>FUSCHINI si associa ed aggiunge che anche i ponti costruiti lungo le strade nazionali, i porti e gli acquedotti possono interessare pi\u00f9 Regioni o addirittura tutta la Nazione.<\/p><p>NOBILE concorda.<\/p><p>ZUCCARINI propone di aggiungere, a questo gruppo di materie, le parole: \u00abdi carattere regionale\u00bb.<\/p><p>BOZZI suggerisce la dizione: \u00abviabilit\u00e0 e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale\u00bb.<\/p><p>PERASSI, quanto ai \u00abporti\u00bb, consiglia la precisazione: \u00ablacuali\u00bb.<\/p><p>MORTATI sostituirebbe la parola \u00abporti\u00bb con la formula; \u00abporti, approdi, darsene, in quanto non interessino la difesa nazionale, o la sicurezza della navigazione marittima in generale\u00bb. Fa presente che, ad esempio, nei porti il faro interessa la sicurezza del traffico in generale e quindi le decisioni al riguardo non possono essere lasciate all\u2019arbitrio della Regione.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 contrario a scendere in troppi dettagli.<\/p><p>Pone intanto ai voti l\u2019inclusione nell\u2019articolo 3 delle materie: \u00abstrade, ponti, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI voter\u00e0 in favore, riservandosi di presentare a suo tempo una proposta circa la polizia stradale, per la quale ritiene indispensabile una regolamentazione unitaria da parte del potere centrale.<\/p><p>NOBILE voter\u00e0 contro, perch\u00e9 gli acquedotti interessano la pubblica igiene e, sotto questo aspetto, tutta la collettivit\u00e0.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE ricorda le proposte Mortati e Perassi, relative ai porti.<\/p><p>ROSSI PAOLO ritiene inopportuna l\u2019inclusione dei porti. Fa presente che tutte le coste sono demaniali ed i porti in genere non hanno solo interesse regionale, ma in taluni casi perfino internazionale. Cita ad esempio l\u2019amministrazione del porto di Genova nella quale \u00e8 rappresentata anche la Svizzera. Tale carattere possono avere anche porti lacuali.<\/p><p>NOBILE ricorda che i porti dipendono dal Ministero della marina. Se la loro disciplina fosse affidata alle Regioni, bisognerebbe crearvi degli uffici, aumentando quella burocrazia che si vorrebbe ridurre. \u00c8 quindi contrario all\u2019inclusione, in genere, dei porti e soggiunge che anche quelli di importanza locale possono acquistare un interesse interregionale.<\/p><p>LAMI STARNUTI aggiunge che non si pu\u00f2 concepire il porto staccato dal suo arenile, che \u00e8 demanio dello Stato. Non pu\u00f2 dunque ammettersi che la Regione legiferi in via esclusiva sui porti, quando spetta allo Stato di legiferare sulle zone di accesso indispensabili al movimento dei porti stessi. N\u00e9 va dimenticato un altro argomento di carattere economico: che, riservando la potest\u00e0 legislativa in merito ai porti alla Regione, si offrirebbe allo Stato il motivo per non contribuire pi\u00f9 alle spese per la loro ricostruzione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019aggiunta, alle voci gi\u00e0 approvate, dell\u2019altra: \u00abporti lacuali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>UBERTI propone raggiunta delle parole: \u00abe fluviali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE la pone ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita a passare all\u2019esame delle successive materie: \u00abpesca e caccia\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario alla loro inclusione nell\u2019articolo 3, in quanto le considera di interesse nazionale. La caccia sportiva, ad esempio, dovrebbe essere rigorosamente proibita, mentre quella a carattere industriale dovrebbe esser regolata da leggi generali, anche per evitare la distruzione inconsiderata e dannosa di certe specie animali, che oggi spesso viene lamentata.<\/p><p>PERASSI propone di completare il termine \u00abpesca\u00bb con la precisazione \u00abnelle acque interne\u00bb, escludendosi cos\u00ec la pesca marittima.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che tale formula non sarebbe ancora sufficiente, perch\u00e9 generalmente la pesca nei fiumi interessa pi\u00f9 Regioni.<\/p><p>Propone quindi la formula \u00abpesca nelle acque interne di carattere regionale\u00bb e la mette ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>ROSSI PAOLO, quanto alla caccia, pone in rilievo che spesso gli interessi delle Regioni al riguardo sono contrastanti, in quanto la selvaggina stabile in Italia \u00e8 scarsissima e la caccia si esercita in prevalenza sulle specie migratorie.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019inclusione, tra le materie dell\u2019articolo 3, della \u00abcaccia\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita la Sottocommissione ad esprimere il suo parere relativamente alla \u00aburbanistica\u00bb.<\/p><p>FABBRI ha l\u2019impressione che l\u2019urbanistica concerna quasi esclusivamente la competenza degli enti comunali.<\/p><p>PERASSI chiarisce che i piani regolatori debbono essere approvati con legge e quindi \u00e8 logico affermare la competenza legislativa della Regione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019inclusione nell\u2019articolo 3 di questa materia.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti l\u2019inclusione delle seguenti materie: \u00abantichit\u00e0 e belle arti\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI ne propone il passaggio all\u2019articolo 4.<\/p><p>NOBILE dichiara di votare contro, ritenendo assurdo supporre che in un Paese come l\u2019Italia le antichit\u00e0 e belle arti possano interessare soltanto le Regioni.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sulla materia successiva: \u00abturismo\u00bb.<\/p><p>BULLONI, premesso che oggi si tende ad incrementare il turismo mediante l\u2019apertura di case da gioco, espone la sua preoccupazione che le Regioni possano \u2013 approfittando della facolt\u00e0 esclusiva che venga loro concessa \u2013 aprire nuove case da giuoco, in violazione dell\u2019articolo 719 del Codice penale.<\/p><p>NOBILE aggiunge che il turismo, essendo uno dei pi\u00f9 forti cespiti della nostra bilancia economica, assume un interesse nazionale.<\/p><p>MANNIRONI per ovviare al pericolo denunciato dall\u2019onorevole Bulloni, propone di sostituire la parola: \u00abturismo\u00bb, con le altre: \u00abvigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e industria del forestiero\u00bb.<\/p><p>FABBRI dichiara di esservi contrario, perch\u00e9 teme che si possa pregiudicare l\u2019ambito dell\u2019autonomia comunale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019inclusione della parola: \u00abturismo\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione la proposta di sostituire detto termine, con le parole: \u00abtutela del paesaggio e industria alberghiera\u00bb, che ritiene risponda al concetto dell\u2019onorevole Mannironi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti un\u2019altra materia da includere nell\u2019articolo 3: \u00abpolizia locale urbana e rurale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti l\u2019inclusione nell\u2019articolo 3 della seguente materia: \u00abbeneficenza pubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita i colleghi a pronunciarsi sull\u2019inclusione delle: \u00abscuole professionali\u00bb nell\u2019articolo 3.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario a che la scuola professionale formi oggetto di legislazione da parte della Regione. Pu\u00f2 ammettere una competenza regionale sulla materia solo in sede regolamentare.<\/p><p>LACONI rileva che le scuole professionali conferiscono dei titoli che debbono avere una validit\u00e0 nazionale e non limitata all\u2019ambito della Regione. Se la relativa normazione fosse lasciata alle Regioni, potrebbero variare da Regione a Regione i programmi, l\u2019ordinamento scolastico, ecc., ed una Regione potrebbe sentirsi autorizzata a non riconoscere i titoli di studio rilasciati dalla scuola di un\u2019altra.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che, quando si parla di scuole professionali in genere, non bisogna pensare soltanto alle scuole di tipo artigiano ed artistico, ma aver presenti anche le scuole che attualmente si stanno attrezzando ai fini di un insegnamento pi\u00f9 vasto, per i grandi rami dell\u2019industria.<\/p><p>UBERTI si dichiara favorevole a lasciare alle Regioni la pi\u00f9 ampia facolt\u00e0 di disciplina delle scuole professionali. Confutando l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Laconi, fa presente che l\u2019assunzione di impiegati specializzati non \u00e8 tanto legata al semplice possesso di un titolo, quanto alla preparazione pratica e alla provenienza da determinate scuole, di cui \u00e8 nota la bont\u00e0 dell\u2019insegnamento.<\/p><p>LACONI segnala che da parte di taluni istituti industriali \u00e8 in corso una rivendicazione per l\u2019accesso dei loro diplomati alle Universit\u00e0. Perci\u00f2 le scuole professionali non possono essere considerate come avulse dall\u2019ordinamento scolastico italiano.<\/p><p>BORDON propone di sostituire alle parole: \u00abscuole professionali\u00bb, le altre: \u00abscuole artigiane\u00bb.<\/p><p>LACONI spiega che la scuola artigiana costituisce un grado di sviluppo verso la scuola professionale. Il riservare la legislazione in materia alle Regioni potrebbe costituire un danno ed una remora allo sviluppo di queste scuole.<\/p><p>NOBILE chiede che si voti per appello nominale sull\u2019argomento, perch\u00e9 considererebbe particolarmente grave una disposizione che inibisse allo Stato di interferire nel campo dell\u2019insegnamento professionale.<\/p><p>PRESIDENTE, aderendo alla richiesta dell\u2019onorevole Nobile, pone in votazione per appello nominale l\u2019inclusione nell\u2019articolo 3 dell\u2019insegnamento professionale.<\/p><p><em>Votano s\u00ec: <\/em>Ambrosini, Cappi, Piccioni, Uberti e Zuccarini.<\/p><p><em>Votano no:<\/em> Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, De Michele, Fabbri, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Mortati, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato.<\/p><p><em>Si astiene:<\/em> Perassi.<\/p><p>(<em>Con 5 voti favorevoli, 18 contrari e un\u2019astensione, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Bordon di inserire nell\u2019elenco dell\u2019articolo 3 le parole: \u00abscuole artigiane\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione su un\u2019altra materia da riservare alla potest\u00e0 legislativa della Regione: \u00abmodificazione delle circoscrizioni comunali\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI propone di aggiungere le parole: \u00abe provinciali\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario a consentire alle Regioni di modificare le circoscrizioni comunali, in quanto i Consigli comunali sono una delle basi di elezione della seconda Camera e potrebbe avvenire che le Assemblee regionali, a solo scopo elettorale, creassero artificiosamente nuovi comuni o modificassero le circoscrizioni di quelli esistenti.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, oppone che, a norma del capoverso dell\u2019articolo 18, soltanto la volont\u00e0 delle popolazioni interessate potr\u00e0 determinare la modificazione delle circoscrizioni comunali esistenti o la creazione di nuovi comuni.<\/p><p>ROSSI PAOLO, circa la modificazione delle circoscrizioni provinciali, afferma che le rivalit\u00e0 esistenti tra le Provincie consigliano di conferire la facolt\u00e0 in parola all\u2019autorit\u00e0 dello Stato e di non lasciarla alle Regioni.<\/p><p>MANNIRONI replica che nell\u2019Assemblea regionale sono rappresentate tutte le Provincie e d\u2019altra parte l\u2019organo pi\u00f9 competente per una eventuale rettifica di confini tra Provincie \u00e8 senza dubbio la Regione.<\/p><p>LAMI STARNUTI dubita della opportunit\u00e0 di attribuire alla Regione la potest\u00e0 di delimitare le circoscrizioni provinciali, oltre che per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Rossi, anche per il fatto che nelle Provincie risiedono molti uffici governativi e per il loro ordinamento potrebbero sorgere conflitti tra Stato e Regione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il testo del progetto: \u00abmodificazione delle circoscrizioni comunali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo: \u00abe provinciali\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Essendo esaurito l\u2019esame delle materie previste nel progetto, apre la discussione sulle proposte aggiuntive degli onorevoli Bulloni e Mortati, intese ad includere nella elencazione dell\u2019articolo 3, la prima, le parole: \u00abassistenza ospedaliera\u00bb e la seconda, le parole: \u00aborganizzazione sanitaria, ospedaliera ed igienica\u00bb.<\/p><p>BULLONI precisa che, mentre l\u2019organizzazione sanitaria ed igienica pu\u00f2 essere effettuata sulla base di direttive generali del Governo, il problema ospedaliero, essendo soprattutto un problema finanziario e amministrativo, deve essere risolto nell\u2019ambito della Regione, con una rigorosa disciplina che assicuri i servizi.<\/p><p>NOBILE non approva le proposte aggiuntive, con le quali si impedirebbe allo Stato italiano di emanare direttive in una materia per la quale \u00e8 da prevedersi che l\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite emetter\u00e0, prima o poi, norme da osservarsi in tutto il mondo.<\/p><p>TOSATO replica che l\u2019ipotesi fatta dall\u2019onorevole Nobile \u00e8 prevista nella limitazione della potest\u00e0 legislativa regionale, gi\u00e0 approvata nella riunione precedente, costituita dal rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.<\/p><p>LACONI \u00e8 contrario alle due proposte, ritenendo che non si possa sancire una esclusivit\u00e0 legislativa regionale per materie, quali l\u2019assistenza sanitaria e ospedaliera, che sono anche di interesse nazionale, come \u00e8 provato dall\u2019esistenza di grandi istituti del genere a carattere nazionale.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 convinto che la Regione possa pi\u00f9 oculatamente provvedere con norme legislative alle particolari necessit\u00e0 locali in queste materie.<\/p><p>NOBILE fa notare che, approvandosi la formula dell\u2019onorevole Mortati, lo Stato non potrebbe pi\u00f9 intervenire nella lotta contro la malaria.<\/p><p>MORTATI, in seguito all\u2019obiezione dell\u2019onorevole Nobile, modifica la sua proposta, rinunciando alla \u00abassistenza sanitaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di aggiungere alle materie elencate nell\u2019articolo 3 la seguente: \u00abassistenza ospedaliera o igienica\u00bb, ritenendo che in questa formula sia tenuto conto delle proposte e delle osservazioni fatte.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 notizia della seguente proposta aggiuntiva dell\u2019onorevole Mannironi: \u00abordinamento degli uffici ed enti regionali e stato giuridico degli impiegati degli enti stessi\u00bb.<\/p><p>LACONI esprime il suo aperto dissenso dalla proposta, la quale, se approvata, verrebbe a creare compartimenti stagni nella burocrazia, escludendo qualsiasi possibilit\u00e0 di trasferimento degli impiegati da una Regione all\u2019altra e creando disparit\u00e0 nel trattamento economico del personale fra Regione e Regione.<\/p><p>MANNIRONI spiega che la sua proposta mira unicamente a riconoscere alle Regioni la competenza ad organizzare i propri uffici e a decidere dello stato giuridico e del trattamento economico dei propri impiegati. Del pari la Regione deve essere libera di dare vita a propri enti amministrativi \u2013 come consorzi, enti culturali, ecc. \u2013 stabilendone l\u2019ordinamento e lo stato del personale. Non crede sia il caso di togliere alle Regioni la potest\u00e0 legislativa esclusiva in queste materie, che sono di suo peculiare interesse.<\/p><p>PICCIONI si dichiara favorevole alla proposta, poich\u00e9 ritiene assurdo concepire l\u2019ente Regione autonomo, riservando allo Stato un potere di intervento diretto nell\u2019ordinamento degli uffici ed enti regionali e nello stato giuridico ed economico del relativo personale.<\/p><p>FABBRI, pur concordando, ritiene superflua la proposta, in quanto \u00e8 implicito che la Regione possa liberamente ordinare i propri uffici, creare i propri enti, e disciplinare lo stato giuridico ed economico del proprio personale. Nota piuttosto una discordanza nel fatto che i rapporti sindacali di lavoro vengono compresi tra le materie previste dall\u2019articolo 4 (legislazione di integrazione), e lo stato giuridico degli impiegati tra quelle dell\u2019articolo 3 (legislazione esclusiva).<\/p><p>MANNIRONI riconosce il fondamento del rilievo fatto dall\u2019onorevole Fabbri e giustifica la sua proposta col desiderio di evitare che lo Stato, con una sua legge generale, possa modificare la disciplina di tali materie, disposta localmente dalle Regioni.<\/p><p>TOSATO propone di precisare: \u00abenti amministrativi regionali\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI suggerisce di considerare anche lo stato economico, oltre a quello giuridico.<\/p><p>PERASSI invece di \u00abimpiegati\u00bb, propone di dire: \u00abdipendenti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di aggiungere all\u2019elencazione dell\u2019articolo 3 la seguente materia: \u00abordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali e stato giuridico ed economico dei dipendenti degli stessi uffici ed enti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE ricorda la proposta dell\u2019onorevole Conti per l\u2019inclusione delle \u00abferrovie locali, tramvie e linee automobilistiche\u00bb.<\/p><p>NOBILE non ritiene che la legislazione sulle ferrovie locali e sulle tramvie si possa attribuire alla Regione. Per ovvie ragioni tecniche, tali materie richiedono una legislazione uniforme di competenza dello Stato. Per quanto riguarda le linee automobilistiche fa rilevare che spesso esse vengono sovvenzionate dallo Stato, e che vanno esaminate anche dal punto di vista di una possibile concorrenza con le ferrovie statali. Aggiunge che in tale campo attualmente si ha gi\u00e0 un notevole decentramento, attraverso gli Ispettorati della motorizzazione civile, i quali sono organizzati abbastanza bene per potere, con adeguate modifiche, dare il migliore rendimento.<\/p><p>PERASSI dichiara di essere stato autorizzato dall\u2019onorevole Conti, che ha dovuto allontanarsi, a proporre l\u2019inserimento di tale materia nell\u2019articolo 4, anzich\u00e9 nell\u2019articolo 3.<\/p><p>NOBILE osserva che, mentre nell\u2019elenco sono state incluse materie per le quali, a suo avviso, non si pu\u00f2 affidare la legislazione alle Assemblee regionali, altre, invece, ne sono state escluse, che avrebbero potuto, senza grave danno, essere ad esse affidate. Cos\u00ec, ad esempio, le fiere, i mercati e le lotterie, quando abbiano importanza puramente locale.<\/p><p>FUSCHINI concorda, proponendo che nell\u2019articolo 3 vengano incluse anche le \u00abfiere e mercati\u00bb. Non aggiunge le lotterie, perch\u00e9 queste rivestono piuttosto interesse nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti questa proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Di Giovanni, Einaudi, Farini, Leone Giovanni, Patricolo, Porzio, Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE seconda sottocommissione 50. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 20 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Rossi Paolo \u2013 Tosato \u2013 Grieco \u2013 Nobile \u2013 Bulloni \u2013 Cappi \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Uberti \u2013 Conti \u2013 Fabbri \u2013 Calamandrei [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5260","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5260"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5260\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10313,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5260\/revisions\/10313"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5260"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}