{"id":5258,"date":"2023-10-15T23:25:06","date_gmt":"2023-10-15T21:25:06","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5258"},"modified":"2023-11-12T11:03:04","modified_gmt":"2023-11-12T10:03:04","slug":"martedi-19-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5258","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 19 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5258\" class=\"elementor elementor-5258\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-713f9f2 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"713f9f2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2a28a65\" data-id=\"2a28a65\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8f43bfa elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8f43bfa\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461119sed049ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d3132ee elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d3132ee\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>49.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 19 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Zuccarini \u2013 Tosato \u2013 Bozzi \u2013 Calamandrei \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 La Rocca \u2013 Conti \u2013 Lussu \u2013 Laconi \u2013 Vanoni \u2013 Mortati \u2013 Bulloni \u2013 Perassi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Piccioni.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.25.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che, a proposito dell\u2019articolo 3 del progetto elaborato dal Comitato di redazione per l\u2019autonomia regionale \u2013 del quale si era iniziato l\u2019esame nell\u2019ultima seduta \u2013 \u00e8 stato presentato dagli onorevoli Laconi, Lami Starnuti, Bozzi, Ravagnan, Targetti, Fabbri, La Rocca, Nobile, Rossi Paolo, Bocconi, Finocchiaro Aprile e Calamandrei, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abI sottoscritti, salva ogni altra proposta relativa alla materia da attribuirsi alle Regioni, chiedono che alla prima parte dell\u2019articolo 3 del progetto sia sostituita la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa Regione ha la potest\u00e0 di emanare norme di integrazione e di attuazione per adattare alle condizioni locali le norme generali e direttive emanate con legge dello Stato. Tale facolt\u00e0 si esercita, oltre che nelle materie i cui servizi possono passare alla Regione, nelle altre che, pur entro i limiti dell\u2019interesse regionale, concernono: &#8230;\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento dovr\u00e0 poi essere integrato con l\u2019elencazione delle materie.<\/p><p>ZUCCARINI ricorda che nell\u2019ultima seduta egli e l\u2019onorevole Mortati avevano sostenuto il concetto che gli articoli 3 e 4 dovessero essere esaminati insieme e proposto che si addivenisse alla formulazione di un solo articolo, considerando la ripartizione delle materie fatta dal progetto come arbitraria ed inaccettabile.<\/p><p>Aggiunge di avere osservato fra l\u2019altro che non si comprende perch\u00e9 nell\u2019articolo 3 sia stata compresa, come materia di legislazione esclusiva della Regione, l\u2019agricoltura, mentre l\u2019industria si trovi inclusa nell\u2019articolo 4. A suo avviso, alla Regione dovrebbe competere, entro i limiti delle leggi generali dello Stato, piena libert\u00e0 legislativa. Prega pertanto il Presidente di far s\u00ec che la discussione odierna verta sulla proposta di fusione dei due articoli gi\u00e0 presentata nella seduta precedente e comunque che la discussione venga fatta sui due articoli unitamente.<\/p><p>TOSATO osserva che nel progetto sono preveduti due tipi di legislazione regionale e cio\u00e8 un\u2019attivit\u00e0 legislativa primaria, considerata dagli articoli 3 e 12, ed una secondaria, considerata dall\u2019articolo 4.<\/p><p>A suo avviso, l\u2019articolo 3, combinato con l\u2019articolo 12, non prevede una legislazione esclusiva \u2013 come \u00e8 stato affermato da qualcuno \u2013 perch\u00e9 la legislazione di cui all\u2019articolo 3 trova un limite non soltanto nei princip\u00ee fondamentali della Costituzione e nell\u2019ordinamento giuridico dello Stato, ma anche negli interessi nazionali, tanto \u00e8 vero che l\u2019articolo 12 stabilisce che, quando il Governo centrale ritenga che le norme giuridiche con forza di legge approvate dall\u2019Assemblea regionale contrastino con l\u2019interesse nazionale, pu\u00f2 rinviare i provvedimenti con le sue osservazioni all\u2019Assemblea regionale, che potr\u00e0, approvandoli nuovamente, farli senz\u2019altro diventare legge. \u00c8 ben vero che rimane sempre salvo il diritto del Governo centrale di ricorrere alla Corte costituzionale; ma a questo punto sorge il dubbio se tale ricorso possa farsi soltanto per motivi di legittimit\u00e0 \u2013 in quanto il Governo ritenga che le norme giuridiche emanate dalla Regione siano contrarie alla Costituzione o ai principi generali dell\u2019ordinamento giuridico \u2013 oppure anche per motivi di merito, il che, peraltro, darebbe luogo ad una legislazione del tutto nuova in Italia.<\/p><p>Chiede che su questo punto sia fornito un chiarimento perch\u00e9, qualora si ammettesse il ricorso anche per motivi di merito, si potrebbe pensare che la legislazione prevista dall\u2019articolo 3 combinato con l\u2019articolo 12, pi\u00f9 che una legislazione primaria, sia una vera e propria legislazione esclusiva.<\/p><p>BOZZI riconosce che il Comitato di redazione ha compiuto uno sforzo apprezzabile nel tentativo di sistemare la difficile materia delle attribuzioni legislative della Regione. Tuttavia, il piano proposto non garantisce la certezza nelle fonti di produzione giuridica; pu\u00f2 creare pericoli di conflitto di competenza normativa fra Stato e Regione e instabilit\u00e0 nell\u2019ordinamento giuridico.<\/p><p>Rileva che bisogna tener fede a due princip\u00ee fondamentali: salvaguardare quello che \u00e8 stato definito nell\u2019articolo 2 \u00abil quadro dell\u2019unit\u00e0 ed indivisibilit\u00e0 dello Stato\u00bb, ossia la sovranit\u00e0 dello Stato, che trova la sua prima manifestazione nella potest\u00e0 legislativa; affidare, d\u2019altra parte, alla Regione, secondo l\u2019orientamento fissato nell\u2019ordine del giorno Piccioni, la regolamentazione autonoma dei propri particolari interessi.<\/p><p>L\u2019articolo 3, proposto dal Comitato, assegna alla Regione una sfera di competenza esclusiva. Ci\u00f2 significa che lo Stato, nelle materie indicate, non ha potere di legiferare, nemmeno con norme di carattere direttivo o generale, esso pu\u00f2 soltanto esaminare i disegni di legge approvati dalle Assemblee regionali e proporne l\u2019annullamento alla Corte costituzionale, qualora ritenga che essi siano contrari alla Costituzione, ai princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico o agli interessi nazionali. Lo Stato, cio\u00e8, interviene successivamente, e deve instaurare un giudizio. Secondo il suo punto di vista, questa forma di non intervento legislativo dello Stato non \u00e8 ammissibile; incrina l\u2019unit\u00e0 dello Stato, anche sotto il profilo della unitariet\u00e0 del processo economico-produttivo. Scorrendo le materie affidate alla competenza esclusiva della Regione, nota che fra esse \u00e8 l\u2019agricoltura. Ne deriva che lo Stato non potrebbe dettare norme generali e comuni a tutto il territorio nazionale in tema di riforma agraria. Si potrebbe avere la collettivizzazione in Emilia, e non, ad esempio, in Toscana.<\/p><p>Prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di regolare con una sola e chiara norma le attribuzioni legislative della Regione. Secondo il suo parere bisogna escludere che la Regione abbia un ambito di materie nelle quali possa legiferare senza che lo Stato abbia potere d\u2019intervento. Occorrerebbe, piuttosto, determinare largamente una sfera di materie, per le quali lo Stato abbia soltanto la potest\u00e0 di dettare norme direttive o generali, e la Regione di emanare le norme necessarie per l\u2019attuazione o l\u2019integrazione, al fine di adattare le leggi statali alle esigenze peculiari regionali. Le norme direttive sono quei princip\u00ee che di per s\u00e9 non sono suscettibili di applicazione, ma che hanno bisogno appunto di ulteriori norme che li specifichino, conformandovisi; le norme generali rappresentano, invece, una forma di pi\u00f9 penetrante legiferazione, che tuttavia lascia margini in bianco per gli adattamenti a situazioni particolari. Precisa che, in tal guisa, lo Stato potrebbe intervenire in modo pi\u00f9 o meno penetrante, secondo una sua discrezionale valutazione di politica legislativa (e vi sarebbe al riguardo la garanzia del Senato regionale); alla Regione, d\u2019altra parte, sarebbe riservata una sfera di competenza esclusiva nell\u2019ambito dell\u2019attuazione o dell\u2019integrazione delle leggi direttive o generali emanate dallo Stato.<\/p><p>Rileva poi l\u2019opportunit\u00e0 di completare le ipotesi previste dall\u2019articolo 12 con una norma che stabilisca il diritto, azionabile, della Regione verso lo Stato, nel caso che questo, nell\u2019esplicazione della sua potest\u00e0 legislativa, ecceda dai limiti della legiferazione semplicemente direttiva o generale nella sfera di materie assegnate.<\/p><p>Infine, quanto al quesito sollevato dall\u2019onorevole Tosato, osserva che \u00e8 esatto distinguere, in tema di articolo 12, fra violazione di competenza ed esame del merito; sono situazioni giuridiche che comportano valutazioni diverse, e diversi dovrebbero essere gli organi chiamati a compierle. Tuttavia, a volte la questione pregiudiziale \u00e8 intimamente collegata con la questione di merito. Ad esempio, il limite dell\u2019interesse nazionale posto dall\u2019articolo 3 involge una questione di merito, che si risolve per\u00f2 in una questione di competenza. Se la Corte costituzionale accerta che un disegno di legge regionale ha violato l\u2019interesse nazionale, accerta necessariamente che la Regione ha ecceduto dai limiti della sua competenza normativa.<\/p><p>Propone, comunque, che di questi pi\u00f9 particolari problemi si discuta quando verr\u00e0 in esame l\u2019articolo 12.<\/p><p>CALAMANDREI, esaminando la materia dei conflitti, osserva che nel progetto non \u00e8 regolata l\u2019ipotesi di un conflitto negativo, il caso cio\u00e8 che tanto il Governo centrale quanto l\u2019Assemblea regionale si ritengano incompetenti a deliberare su una determinata materia.<\/p><p>Si domanda poi, esaminando l\u2019ipotesi di conflitto positivo prevista dall\u2019articolo 12, per quale ragione il compilatore del progetto \u2013 dovendo scegliere fra l\u2019opinione del Governo centrale e quella dell\u2019Assemblea regionale \u2013 abbia dato la prevalenza al punto di vista della seconda. Prospetta l\u2019opportunit\u00e0 che in casi del genere si invochi \u2013 per la risoluzione del conflitto \u2013 l\u2019intervento di un terzo organo e che, nell\u2019attesa, il progetto di legge in contestazione rimanga in sospeso; e quindi suggerisce che all\u2019articolo 12 si stabilisca che se l\u2019Assemblea regionale, respingendo le osservazioni governative, insiste nel suo punto di vista, si apra il conflitto davanti alla Corte costituzionale.<\/p><p>FABBRI dichiara di aver sottoscritto l\u2019ordine del giorno presentato, in quanto ha sempre ritenuto che la potest\u00e0 delle Regioni debba essere limitata esclusivamente a norme di attuazione e di integrazione.<\/p><p>Riprendendo il concetto della possibilit\u00e0 di conflitto tra le leggi della Regione e le leggi dello Stato \u2013 che a suo parere dovrebbero essere preminenti \u2013 fa un\u2019osservazione di carattere pratico e di natura contingente e politica: si domanda cio\u00e8 se la legislazione esclusiva su determinate materie, ipotizzata per la Regione, implichi l\u2019abrogazione automatica di tutto l\u2019imponente complesso di leggi statali concernenti dette materie. Pur ritenendo assurda una simile tesi, domanda in proposito un chiarimento.<\/p><p>Fa presente la necessit\u00e0 da parte degli organi statali di coordinare e snellire l\u2019attuale complesso legislativo sulle materie indicate nel progetto, al fine di conservare soltanto i princip\u00ee basilari di cui l\u2019attivit\u00e0 normativa della Regione stabilir\u00e0 l\u2019applicazione e l\u2019attuazione. Raccomanda altres\u00ec che si proceda gradualmente all\u2019attuazione di questa riforma, al fine di evitare il formarsi di situazioni tumultuarie ed il sorgere di conflitti tra l\u2019organo legislativo centrale e quelli periferici.<\/p><p>NOBILE, parlando contro l\u2019articolo 3 del progetto, osserva che, sotto il profilo politico, la ripartizione legislativa tra lo Stato e le Regioni porterebbe inevitabilmente a sviluppare la tendenza di queste verso un sistema federale e condurrebbe quindi alla disgregazione dell\u2019unit\u00e0 nazionale. Sotto il profilo economico, rileva che non si pu\u00f2 ammettere che la legiferazione su materie di importanza vitale per l\u2019intera Nazione sia attribuita alle Regioni.<\/p><p>All\u2019osservazione del Relatore che, per giustificare la creazione del nuovo ente autarchico, sostiene che le funzioni che si vogliono trasferire dal centro alla periferia non potrebbero essere attribuite alla Provincia, in quanto riguardano interessi che trascendono l\u2019ambito provinciale, risponde che tale presunzione si ritorce contro il sistema regionalistico, perch\u00e9 oggi gli interessi economici tendono ad allargare sempre pi\u00f9 la loro sfera di attivit\u00e0.<\/p><p>Scorge, poi, una contraddizione tra la tesi sostenuta dal Relatore, secondo cui la tendenza odierna unificatrice sarebbe utile solo riguardo ai fini da raggiungere e non gi\u00e0 nei confronti dei congegni di esecuzione, e il disposto dell\u2019articolo 3 che conferisce alla Regione potest\u00e0 legislativa su materie di importanza fondamentale, e non d\u00e0 allo Stato la possibilit\u00e0 di regolare tali materie per i fini generali da raggiungere.<\/p><p>Ritiene poi assurda l\u2019elencazione fatta negli articoli 3 e 4. Col primo di questi articoli si concede alle Regioni nientedimeno che il diritto esclusivo di legiferare su materie di importanza fondamentale per tutta la Nazione, quali, ad esempio, l\u2019agricoltura, le foreste, le strade, i ponti, gli acquedotti. Su questioni cos\u00ec vitali per il Paese si avrebbero quindi diciotto legislazioni differenti!<\/p><p>\u00c8 del parere che la legislazione primaria si debba riservare esclusivamente allo Stato, e che anche la regolamentazione \u2013 almeno per certe materie \u2013 debba in molti casi essergli attribuita. A suo avviso, \u00e8 imprudente fare nella Costituzione un elenco delle materie di interesse locale, la cui disciplina giuridica si ritiene opportuno decentrare, perch\u00e9 ci\u00f2 che oggi interessa lo Stato potrebbe domani divenire di interesse locale, o viceversa.<\/p><p>L\u2019articolo 3, come \u00e8 formulato, rappresenta uno sconvolgimento dell\u2019attuale organizzazione statale, i cui meccanismi hanno bisogno di essere riformati e riordinati, e non gi\u00e0 sconvolti. Tutti riconoscono la necessit\u00e0 di decentralizzare le funzioni dello Stato. Ma l\u2019articolo 3 decentralizza proprio ci\u00f2 che non va decentralizzato: il potere legislativo, che, per la sua stessa natura, deve conservare un carattere unitario. Approvando l\u2019articolo 3, anzich\u00e9 ridurre e semplificare i meccanismi amministrativi, se ne accrescerebbe il numero.<\/p><p>Sostiene che il progetto proposto \u2013 il quale rappresenta un vero e proprio anacronismo storico \u2013 non solo non \u00e8 democratico, ma \u00e8 profondamente antidemocratico; e cita, a sostegno della sua opinione, quanto scrive in proposito un\u2019illustre regionalista, Pietro Bertolini.<\/p><p>Gli sembra infine illusorio il concetto di taluni, secondo cui il frazionamento del Paese in regioni autonome, dotate di larghi poteri legislativi, possa costituire una garanzia contro eventuali rivoluzioni o colpi di Stato, perch\u00e9 ritiene che un\u2019esperienza troppo audace \u2013 mentre non porterebbe alcuna conseguenza, se fatta nell\u2019ambito ristretto di una Provincia o di un Comune \u2013 operata nell\u2019ambito di una Regione, che rappresenta la diciottesima parte del territorio dello Stato, potrebbe rischiare di compromettere l\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>Conclude dichiarando di essersi limitato a sottoscrivere l\u2019ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Laconi ed altri, al quale aderisce subordinatamente, in quanto, a suo parere, anche la regolamentazione da affidare alle Regioni dovrebbe essere assai limitata.<\/p><p>CAPPI, dopo aver rilevato come gli interventi di alcuni oratori abbiano avuto il merito di mettere a fuoco il dissenso concettuale esistente in seno alla Sottocommissione circa il principio regionalistico, dichiara, rispondendo all\u2019onorevole Nobile, di dubitare che si possa combattere quel principio con una elencazione di inconvenienti, i quali potranno essere eliminati in seguito, secondo quanto l\u2019esperienza consiglier\u00e0.<\/p><p>Ritiene di estrema facilit\u00e0 la soluzione del quesito posto dall\u2019onorevole Fabbri, in quanto la legislazione statale relativa alle materie per le quali la potest\u00e0 legislativa \u00e8 stata concessa alle Regioni rimarr\u00e0 in vigore fino a quando una determinata Regione, ritenendola non pi\u00f9 rispondente ai propri bisogni, si varr\u00e0 del potere legislativo concessole per abrogarla.<\/p><p>Osserva poi che il punto di vista dell\u2019onorevole Bozzi, secondo il quale lo Stato deve fare le leggi direttive e le Regioni hanno un potere integrativo di regolamentazione \u2013 oltre a far sorgere la domanda se varrebbe la pena di apportare mutamenti cos\u00ec profondi nella struttura dello Stato per dare alla Regione un semplice potere di regolamentazione \u2013 non \u00e8, a suo parere, molto chiaro. Non vede infatti come sia possibile emanare una legge direttiva \u2013 la cui formulazione l\u2019onorevole Bozzi affiderebbe allo Stato \u2013 dal momento che i princip\u00ee direttivi sono contenuti nella Costituzione e le leggi hanno sempre un contenuto concreto; n\u00e9 comprende quale possa essere il contenuto di un potere di integrazione della legge, perch\u00e9, se consister\u00e0 nella facolt\u00e0 di modificare la legge precedente, dar\u00e0 luogo ad una nuova legge e quindi in pratica sar\u00e0 potere legislativo.<\/p><p>Riafferma quindi l\u2019opportunit\u00e0 che alla Regione sia concesso, pur entro determinati limiti, un vero e proprio potere legislativo.<\/p><p>MANNIRONI riconosce la gravit\u00e0 della questione sollevata dall\u2019onorevole Bozzi, il quale ha fatto presente che, con l\u2019approvazione integrale del testo del progetto, sarebbe preclusa allo Stato ogni possibilit\u00e0 di occuparsi della riforma agraria; ma osserva che a tale inconveniente si potrebbe rimediare aggiungendo la materia della riforma agraria a quelle elencate nell\u2019articolo 4.<\/p><p>Rispondendo poi all\u2019onorevole Nobile, contesta che tutte le strade abbiano interesse nazionale; ad ogni modo, ritiene che si possa aggiungere alla dizione del progetto, l\u00e0 dove si parla di \u00abstrade, ponti, porti, acquedotti e lavori pubblici\u00bb, la specificazione \u00abche non siano d\u2019interesse nazionale\u00bb.<\/p><p>CONTI fa rilevare che nel medesimo articolo \u00e8 gi\u00e0 detto che la potest\u00e0 legislativa deve esplicarsi \u00abnel rispetto degli interessi nazionali\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI ritiene comunque non inutile la specificazione da lui suggerita.<\/p><p>Assolutamente ingiustificata crede poi la preoccupazione dell\u2019onorevole Nobile, che la legislazione varia e contrastante che potrebbe derivare dal fatto di aver concesso la potest\u00e0 legislativa primaria alle Regioni possa determinare delle incrinature nella compattezza dello Stato. Le materie attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni riguardano, infatti, aspetti locali della vita economico-amministrativa; e questi possono essere regolati dalle rispettive Regioni in forma autonoma, senza che la variet\u00e0 legislativa che ne risulter\u00e0 possa intaccare l\u2019unicit\u00e0 della legislazione statale.<\/p><p>Dichiara perci\u00f2 di essere favorevole al testo dell\u2019articolo proposto dal Comitato, salvo lievi ritocchi di forma.<\/p><p>LA ROCCA si dichiara contrario alla formulazione dell\u2019articolo 3, il cui accoglimento darebbe origine ad una serie di legislazioni discordanti, tali da minacciare l\u2019unit\u00e0 nazionale. Riconosce che ogni Regione ha delle esigenze e delle aspirazioni proprie, delle quali non si pu\u00f2 non tener conto; ma ritiene che non si debba, partendo da questo presupposto, lasciar libera la Regione di legiferare, senza possibilit\u00e0 da parte dello Stato di intervenire in modo positivo, su materie di notevole importanza nazionale, quali l\u2019agricoltura, i porti, ecc.<\/p><p>\u00c8 quindi del parere che si debba tener conto di tali necessit\u00e0 particolari, ma senza esporsi al pericolo di scardinare il potere centrale e di spezzare l\u2019unit\u00e0 economica e politica della Nazione.<\/p><p>LUSSU non vede come la norma sottoposta all\u2019esame della Sottocommissione possa costituire un pericolo per l\u2019unit\u00e0 nazionale e per la struttura generale dello Stato e si meraviglia, anzi, dell\u2019atteggiamento assunto al riguardo dai gruppi socialista e comunista, tanto pi\u00f9 che ritiene esservi, pi\u00f9 che un dissenso, un malinteso su questa questione.<\/p><p>Premesso che la legge sulla riforma agraria costituisce evidentemente un provvedimento fondamentale e, come tale, deve essere studiato e approvato dal Parlamento nazionale, rileva che la citazione dell\u2019agricoltura nell\u2019articolo 3 \u00e8 da intendere, a suo avviso, nel senso che ogni Regione deve essere lasciata libera di interpretare e di attuare, secondo le proprie particolari esigenze, le direttive di carattere tecnico date sul piano generale.<\/p><p>Cos\u00ec, per ci\u00f2 che riguarda le belle arti, la caccia, la pesca e le altre materie considerate nell\u2019articolo 3, ritiene che la Regione, con la possibilit\u00e0 concessale di interpretazione delle norme generali e di adattamento di queste alle proprie esigenze, non distrugga affatto l\u2019autorit\u00e0 centrale, n\u00e9 rechi alcun pregiudizio all\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>Si dichiara convinto che le organizzazioni socialiste, superato il periodo in cui non erano che opposizione, divenute maggioranza anche nel nostro Paese, saranno tratte ad affrontare e risolvere i problemi dell\u2019ora con la consapevolezza che si vive oggi in un nuovo mondo.<\/p><p>Con tale spirito dichiara di essere favorevole alla formulazione proposta dal Comitato di redazione.<\/p><p>LACONI, a proposito di quanto ha detto l\u2019onorevole Tosato nei riguardi dell\u2019articolo 12, osserva che il ricorso per annullamento alla Corte costituzionale pu\u00f2 farsi soltanto per motivi di legittimit\u00e0 e quindi, in caso di dissenso sul merito, la prevalenza dell\u2019Assemblea regionale sarebbe assoluta; donde la conclusione che si rimette alla Regione una legislazione di carattere assolutamente esclusivo.<\/p><p>Rileva che gli inconvenienti pratici derivano dal fatto che si sostengono princip\u00ee storicamente e logicamente incongruenti. Si vuole imporre alla Nazione uno schema di ordinamento non studiato su problemi ed esigenze reali e attuali, ma derivante da schemi logici preformati o da particolari esigenze di ordine politico, che non coincidono con quelle nazionali e democratiche.<\/p><p>Rispondendo all\u2019onorevole Lussu, esprime il parere che nel momento attuale il processo di unificazione culturale, politica ed economica del Paese sia giunto ad un punto tale da escludere la necessit\u00e0 di larghe autonomie legislative per la maggior parte delle regioni. Sussiste invece la necessit\u00e0 di un largo decentramento. Ritiene per\u00f2 che ad alcune Regioni, nelle quali tale processo di unificazione non si \u00e8 ancora compiuto, sia opportuno lasciare la possibilit\u00e0 di risolvere direttamente i loro problemi affinch\u00e9 possano entrare in forma autonoma nel circolo della vita nazionale. Cos\u00ec, ad esempio, la Sardegna si trova, per ragioni che ha gi\u00e0 illustrato in una precedente seduta, in una situazione diversa da altre Regioni, la quale richiede soluzioni speciali.<\/p><p>All\u2019onorevole Mannironi, che proponeva di fare una eccezione per la riforma agraria, osserva che tale riforma \u00e8 costituita da un complesso di leggi, e che quando si riconosce allo Stato questa facolt\u00e0 normativa si torna nel concetto di una potest\u00e0 di integrazione.<\/p><p>VANONI rileva che, per poter avere un quadro delle materie citate negli articoli 3 e 4 che fosse corrispondente alle condizioni storiche ed alle necessit\u00e0 economiche del Paese, sarebbe necessario introdurvi qualche variante.<\/p><p>Riconosce che, per quanto riguarda la delicata questione della legislazione in materia di agricoltura e foreste, non si possono non tener presenti due esigenze vive nella storia nazionale: quella di liberare le Regioni dal vizio del centralismo e quella di conservare unito il complesso economico nazionale, la cui rottura potrebbe essere molto pericolosa. Prospetta la necessit\u00e0 di trovare una soluzione tale da permettere all\u2019attivit\u00e0 legislativa in materia agricola di tener conto delle esigenze locali estremamente diverse da una regione all\u2019altra; e sarebbe favorevole a trasferire la citazione dell\u2019agricoltura e foreste dall\u2019articolo 3 all\u2019articolo 4.<\/p><p>Aggiungerebbe nell\u2019elenco delle materie citate nell\u2019articolo 3 l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica, circa le quali ritiene che una diversit\u00e0 di legislazione da regione a regione prepari un miglioramento di vita \u2013 da tutti auspicato \u2013 del popolo italiano; tanto pi\u00f9 che la legislazione unica, la quale tendeva allo scopo di portare tutto il Paese al medesimo livello, non ha dato i risultati desiderati.<\/p><p>Non vede poi perch\u00e9 non si voglia lasciare alle Regioni la possibilit\u00e0 di integrare le leggi statali, oltre che in materia di istruzione elementare, anche per ci\u00f2 che riguarda le scuole medie e universitarie. A tale proposito ricorda la cattiva prova data dalla legislazione unica, i cui tentativi per risolvere il problema universitario hanno sempre urtato contro tradizioni e resistenze locali; mentre cita l\u2019organizzazione esemplare data all\u2019istruzione elementare, e in parte a quella post-elementare, dal comune di Milano, sotto l\u2019amministrazione socialista, nel periodo precedente il fascismo, modello di organizzazione per una grande citt\u00e0 industriale moderna, tesa verso uno sviluppo sociale di grande avvenire.<\/p><p>\u00c8 del parere che, nei limiti di una legge generale che garantisca un minimo di sicurezza e di seriet\u00e0, quello dell\u2019istruzione sia un campo nel quale il regionalismo si pu\u00f2 affermare in modo deciso. Non \u00e8 possibile infatti stabilire un unico sistema di istruzione in un Paese le cui varie zone si trovano in gradi diversi di evoluzione sociale ed hanno proprie esigenze, le quali richiedono propri tipi di istruzione che possono essere disciplinati da una legislazione di carattere regionale.<\/p><p>Un dubbio solleva circa l\u2019opportunit\u00e0 di separare le scuole professionali dalle altre, separazione operata nel progetto con l\u2019intento di affidare le prime alla competenza esclusiva della Regione. Fa presente a tale riguardo che l\u2019istruzione professionale \u2013 che il fascismo tent\u00f2 invano di estendere \u2013 \u00e8 un\u2019esigenza viva del Paese, il quale deve tendere a sostituire la massa dei lavoratori non qualificati con una classe di lavoratori qualificati che siano veramente la forza e il nerbo della Nazione. Ritiene che affidare l\u2019ordinamento di queste scuole alle iniziative regionali possa suscitare qualche preoccupazione, mentre uno stimolo dal centro potrebbe, in questo caso, essere utile. Una volta ammesso, come fa il progetto, che l\u2019istruzione richiede l\u2019intervento del centro e della Regione, \u00e8 del parere di non separare il problema della scuola professionale da quello generale dell\u2019istruzione, che ha le medesime esigenze, anzi ne ha una maggiore per ci\u00f2 che riguarda le scuole professionali. Aggiunge di non presentare per ora proposte di modificazioni, in quanto ritiene che la discussione potr\u00e0 portare altri chiarimenti in proposito.<\/p><p>Non \u00e8 invece favorevole alla citazione, nell\u2019articolo 4, della disciplina del credito, dell\u2019assicurazione e del risparmio, che sono attivit\u00e0 che tendono ad andare al di l\u00e0 di ogni confine, la cui legislazione non pu\u00f2 essere che nazionale, se non si vogliono creare fratture nell\u2019ambiente economico di tutta la Nazione. Coglie l\u2019occasione per far presente la gravit\u00e0 dell\u2019errore in cui cadono coloro che \u2013 specie nelle provincie meridionali \u2013 vorrebbero, attraverso una legislazione particolare, evitare l\u2019esodo del risparmio verso zone dell\u2019Italia settentrionale, perch\u00e9 il risparmio deve essere investito l\u00e0 dove \u00e8 pi\u00f9 utile e pi\u00f9 domandato, dove migliori sono le condizioni per l\u2019investimento. Si potr\u00e0, se mai, auspicare che lo Stato operi in modo da creare anche nelle provincie meridionali occasioni di impiego utile e sicuro del risparmio, s\u00ec da determinare una corrente inversa degli investimenti.<\/p><p>In linea di massima, \u00e8 d\u2019accordo sull\u2019elencazione delle altre materie comprese negli articoli 3 e 4 del progetto.<\/p><p>MORTATI fa presente come molti dei dissensi siano originati dal fatto di aver compreso nel medesimo elenco materie per le quali l\u2019iniziativa locale si pu\u00f2 considerare sufficiente a soddisfare l\u2019interesse pubblico, e materie che non possono essere affidate in modo esclusivo alle Regioni. In considerazione di ci\u00f2, pensa che sia opportuno procedere alla rielaborazione degli articoli 3 e 4 in base ad una triplice distinzione, a seconda che si tratti di materie che possono senza preoccupazioni affidarsi in modo esclusivo alla Regione, o che dovrebbero esser regolate dallo Stato limitatamente alla determinazione dei criteri direttivi o princip\u00ee generali, o che infine dovrebbero rimanere affidate alle Regioni soltanto per ci\u00f2 che concerne la potest\u00e0 regolamentare.<\/p><p>Contrariamente a quanto \u00e8 stato sostenuto da altri, ritiene che la distinzione fra norme direttive e norme che, essendo generali, non consentono altra successiva normazione se non quella regolamentare, sia praticamente rilevante e ricorda precedenti legislativi \u2013 come quello della Costituzione di Weimar \u2013 che distinguono due specie di legislazioni: una, in cui lo Stato si limita a porre princip\u00ee generali ed un\u2019altra, in cui esso interviene in modo pi\u00f9 particolare senza limiti giuridicamente apprezzabili nella materia da regolare.<\/p><p>Rileva che la norma direttiva differisce dall\u2019altra appunto perch\u00e9 si limita a sancire princip\u00ee generali, lasciando un margine di libert\u00e0 alle Regioni per tutto ci\u00f2 che riguarda gli adattamenti alle situazioni specifiche, mentre la norma emessa in esecuzione di direttive differisce dalla norma regolamentare appunto per la latitudine che le \u00e8 consentita nell\u2019esecuzione delle medesime.<\/p><p>Prospetta inoltre l\u2019opportunit\u00e0 di determinare una competenza esclusiva dello Stato per talune materie (strade di interesse militare, porti di particolare importanza, ecc.) e di porre qualche limite circa la delega della potest\u00e0 legislativa che, in base alla formulazione dell\u2019articolo 4 del progetto, verrebbe fatta dal Parlamento nazionale alle Regioni.<\/p><p>PERASSI presenta il seguente emendamento alla prima parte dell\u2019articolo 3: dopo le parole \u00abe nel rispetto degli interessi nazionali\u00bb, aggiungere le altre: \u00abe degli obblighi internazionali dello Stato\u00bb.<\/p><p>ZUCCARINI osserva che la sua proposta \u00e8 ispirata dalla preoccupazione che egli ha, ed in altre occasioni ha manifestato, di realizzare un sistema di autonomie eguale per tutte le Regioni, eliminando la distinzione fra alcune Regioni che verrebbero dotate di una vera e propria autonomia comprendente una potest\u00e0 di legislazione, e tutte le altre Regioni alle quali verrebbe concessa invece una potest\u00e0 limitata, tanto da fare di esse solo degli organi di decentramento amministrativo.<\/p><p>Non pu\u00f2 intanto nascondere la sua meraviglia di fronte al fatto che i pi\u00f9 convinti assertori dell\u2019autonomia, mentre ne pretendono una privilegiata per alcune Regioni, e precisamente gli onorevoli Laconi e Finocchiaro Aprile per le loro isole, si preoccupino poi di limitare l\u2019autonomia di tutte le altre. Dichiara di non poter accettare la loro tesi, perch\u00e9 se l\u2019autonomia giova alla Sicilia e alla Sardegna \u2013 come essi sostengono \u2013 per potersi elevare e sviluppare come non hanno potuto fare nello Stato centralizzato, non \u00e8 possibile sostenere che la stessa autonomia, se venisse concessa alle altre Regioni, determinerebbe un arretramento dalle posizioni economicamente e culturalmente pi\u00f9 avanzate in cui queste ora si trovano. Non si capisce, cio\u00e8, come ci\u00f2 che si reputa necessario per certe Regioni debba risultare dannoso e deprecabile per tutte le altre.<\/p><p>Riferendosi all\u2019articolo 3, fa presente che in seno al Comitato di redazione, sostenendo una tesi opposta a quella caldeggiata dall\u2019onorevole Grieco, il quale era del parere di trasferire nella elencazione dell\u2019articolo 4 tutte le materie elencate nell\u2019articolo 3, propose di riunire nell\u2019articolo 3 anche le materie indicate dall\u2019articolo 4. Fa rilevare che tale proposta non significherebbe affatto spingere l\u2019autonomia fino al punto di prescindere dagli interessi generali e dalle leggi generali dello Stato. Nel suo progetto \u00e8 infatti precisato che le leggi di carattere generale sono di competenza dello Stato che, nell\u2019Assemblea legislativa, ne determina i princip\u00ee, le finalit\u00e0 e i criteri direttivi, mentre \u00e8 lasciato alle Regioni l\u2019applicarle con criteri e mezzi propri, quindi con una applicazione che pu\u00f2 essere diversa da Regione a Regione, in funzione delle necessit\u00e0 locali. Per le materie che sono invece di esclusivo interesse locale, la potest\u00e0 legislativa della Regione deve essere piena: ci\u00f2 non esclude che lo Stato possa comunque emanare leggi generali riguardanti, ad esempio, le strade e i porti di importanza nazionale oltre che locale e regionale.<\/p><p>Non crede poi, contrariamente a ci\u00f2 che sostiene l\u2019onorevole Vanoni, che l\u2019intervento dello Stato sull\u2019istituzione e l\u2019ordinamento delle scuole professionali, particolarmente di quelle agricole, possa risultare pi\u00f9 proficuo di quello delle iniziative regionali e locali. Ricorda che Ghino Valenti, che fu un grande competente in economia agraria, sosteneva proprio la necessit\u00e0 che l\u2019iniziativa in quanto si riferisce all\u2019insegnamento agricolo, come per tutto ci\u00f2 che riguarda l\u2019agricoltura, fosse lasciata alle Regioni. Egli invocava anzi il regionalismo \u2013 e pubblic\u00f2 anche degli scritti in proposito \u2013 soprattutto in funzione della risoluzione dei problemi agricoli.<\/p><p>A suo avviso, la stessa cosa pu\u00f2 ripetersi per le materie del commercio e dell\u2019industria. \u00c8 vero che l\u2019articolo 4 riserva una potest\u00e0 legislativa di integrazione alle Regioni su altre materie, come ad esempio, le miniere, ritiene tuttavia preferibile l\u2019emanazione di leggi regionali anche per le miniere, a completamento e perfezionamento di una legge generale.<\/p><p>Fa inoltre presente come nel suo progetto fosse anche specificato che alla Regione spettava di legiferare su tutte le materie che lo Stato non avocasse a s\u00e9 con una legge del Parlamento. Concludendo, si dichiara contrario a mantenere con gli articoli 3 e 4 una competenza della Regione diversa a seconda delle materie, giacch\u00e9 qualunque classificazione risulterebbe arbitraria.<\/p><p>Osserva infine che l\u2019articolo 12 pu\u00f2 essere benissimo esaminato a parte e afferma che il suo progetto, per quanto non sia stato accettato come base per le proposte che in merito alla Regione sono state presentate, non solo non avrebbe favorito la disgregazione d\u2019Italia, ma avrebbe servito invece a rafforzare maggiormente l\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>BULLONI, rispondendo all\u2019onorevole La Rocca, il quale ha affermato di veder minacciata l\u2019unit\u00e0 dello Stato attraverso l\u2019applicazione delle norme dell\u2019articolo 3, osserva che non bisogna confondere l\u2019unit\u00e0 statale con l\u2019accentramento burocratico, il quale ultimo si pu\u00f2 eliminare soltanto con una riforma sostanziale. Non \u00e8 del parere dell\u2019onorevole La Rocca che, per avvalorare il suo asserto, ha affermato che, demandando alla Regione la facolt\u00e0 di legiferare in materia agraria, la riforma agraria in Italia non sarebbe pi\u00f9 realizzabile; rileva anzi che l\u2019autonomia regionale, risvegliando le iniziative locali in relazione ai bisogni delle singoli Regioni, sar\u00e0 un mezzo per attuare meglio la riforma agraria, nel rispetto delle esigenze locali.<\/p><p>Non comprende come l\u2019onorevole Laconi abbia voluto affermare che l\u2019istituzione della Regione \u00e8 addirittura contraria alla democrazia. Se democrazia \u00e8 governo di popolo, ccon l\u2019istituzione della Regione la democrazia non pu\u00f2 essere contrastata, appunto perch\u00e9 il regionalismo avvicina sempre pi\u00f9 il Governo al popolo.<\/p><p>Circa gli articoli 3 e 4, si dichiara d\u2019accordo, in linea di massima, con gli onorevoli Zuccarini e Vanoni. Ai rilievi fatti da quest\u2019ultimo riterrebbe opportuno aggiungerne un altro: quello di veder considerata in modo particolare l\u2019assistenza sanitaria e ospedaliera.<\/p><p>Propone il seguente emendamento sostitutivo dei due articoli: \u00abCompete alla Regione la potest\u00e0 legislativa nelle seguenti materie, in armonia con la Costituzione, con le leggi generali e con i princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali: &#8230;\u00bb.<\/p><p>Fa presente che, evidentemente, l\u00e0 dove lo Stato, ritiene di dettare norme di carattere generale, la Regione dovr\u00e0 attuare questi princip\u00ee, mentre l\u00e0 dove lo Stato non ritiene di emanare tali norme, la Regione avr\u00e0 la potest\u00e0 di legiferare.<\/p><p>PERASSI, a proposito della questione se alla Regione debba attribuirsi una potest\u00e0 legislativa primaria, secondo il disposto dell\u2019articolo 3, ricorda quanto ha detto l\u2019onorevole Laconi, secondo il quale i limiti di tale potest\u00e0 sarebbero gli stessi che incontra la legge dello Stato ed afferma che ci\u00f2 \u00e8, a suo avviso, inesatto: l\u2019articolo 3 infatti, oltre ai limiti che funzionano anche per la legge dello Stato (cio\u00e8 il rispetto della Costituzione), ne considera altri afferenti all\u2019attivit\u00e0 legislativa della Regione e cio\u00e8: i princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato ed il rispetto degli interessi nazionali. Resta per\u00f2 aperta la questione di sapere quali siano le materie rispetto alle quali la Regione ha una competenza di legislazione primaria. A questo riguardo reputa forse opportuno che le singole materie siano esaminate separatamente, considerato anche che la discussione fin qui svoltasi ha fatto sentire la necessit\u00e0 di alcune precisazioni, in modo da non dare l\u2019impressione che tutte le materie indicate siano, interamente e senza restrizione alcuna, riservate alla competenza regionale.<\/p><p>D\u00e0 ragione dell\u2019emendamento aggiuntivo da lui proposto, inteso a porre ancora un limite alla competenza regionale per quanto riguarda gli obblighi internazionali dello Stato, osservando che per alcune delle materie indicate potranno intervenire accordi internazionali che devono impegnare sempre la legislazione dello Stato, e quindi anche quella delle Regioni.<\/p><p>MORTATI fa presente l\u2019opportunit\u00e0 che il rispetto delle convenzioni internazionali sia considerato tra i princip\u00ee generali dell\u2019ordinamento.<\/p><p>PERASSI risponde che \u00e8 meglio fissare tale concetto in questa sede, salvo a provvedere ad una migliore collocazione in sede di ordinamento.<\/p><p>LAMI STARNUTI manifesta la propria avversione agli articoli del progetto, contro i quali aveva gi\u00e0 votato in sede di Comitato. Dichiara di aver accettato la proposta Laconi, che potrebbe diventare materia di compromesso fra le due tendenze manifestatesi in seno alla Sottocommissione, in quanto essa racchiude quasi completamente la sostanza dell\u2019emendamento Bulloni, cio\u00e8 la concessione alla Regione della potest\u00e0 di integrare le leggi dello Stato per adattarle alle esigenze locali. A tal proposito osserva che l\u2019emendamento Bulloni, pur facendo qualche passo sulla strada del compromesso, potrebbe dar luogo a qualche complicazione e contrasto, per quanto di non difficile soluzione, tra lo Stato e le Regioni; e fa presente come non sia opportuno tenere il Paese in un perpetuo stato di contrasti.<\/p><p>Illustra lo scopo della riforma, che ha soprattutto carattere amministrativo e di decentramento, al fine di liberare l\u2019amministrazione centrale di tutto ci\u00f2 che supera la sua capacit\u00e0 di decisione e di esecuzione, per trasferirlo agli enti locali dove tali bisogni sono sorti ed esigono una immediata soddisfazione. Invita i colleghi del gruppo democratico-cristiano ad abbandonare ogni idea di potest\u00e0 legislativa, divenuta inutile nei limiti in cui la presenta l\u2019onorevole Bulloni nella sua formula.<\/p><p>BULLONI avverte che la sua proposta ha un valore puramente personale.<\/p><p>LAMI STARNUTI, concludendo, fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di fondere la prima parte degli articoli 3 e 4; ed aggiunge che, se nell\u2019articolo 3 alla Regione dovr\u00e0 assegnarsi soltanto una potest\u00e0 integrativa, la prima parte dell\u2019articolo 4 non avr\u00e0 pi\u00f9 ragion d\u2019essere. Sostiene che anche i due elenchi di materie dovranno essere fusi \u2013 previo esame di ogni voce \u2013 perch\u00e9 non \u00e8 favorevole a che la potest\u00e0 integrativa della Regione si svolga su tutte le materie elencate negli articoli 3 e 4 del progetto. Solo cos\u00ec sar\u00e0 possibile fare della Regione un ente robusto, di grande influenza nella vita politica e amministrativa del Paese.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ritiene anzi tutto far presente, rispondendo ai rilievi fatti dagli onorevoli Laconi e Nobile, che il progetto non presenta alcun pericolo per la compagine dello Stato, ma che anzi tende a rinsaldarla, giacch\u00e9 la riforma regionale \u00e8 concepita ed intesa, siccome altre volte ha detto, a decongestionare l\u2019organismo centrale dello Stato e a renderlo cos\u00ec pi\u00f9 efficiente nel perseguimento degli scopi essenziali, mentre d\u2019altra parte le Regioni, potenziate nelle loro energie, coopererebbero pi\u00f9 volenterosamente all\u2019opera comune di ricostruzione del Paese.<\/p><p>Rileva che i passi della sua relazione, a cui ha fatto riferimento l\u2019onorevole Nobile, non si prestano all\u2019impressione che egli sembra averne avuta, che importino cio\u00e8 la giustificazione del passaggio alla Regione soltanto di funzioni prevalentemente esecutive ed amministrative. Nella relazione infatti \u00e8 espressamente propugnato il principio dell\u2019attribuzione alla Regione di un certo potere legislativo, con il chiarimento esplicito che \u00e8 proprio in ci\u00f2 che consiste la differenza dal sistema proposto dall\u2019onorevole Lami Starnuti, giacch\u00e9 \u00e8 proprio col conferimento della potest\u00e0 legislativa che si darebbe alla Regione una funzione che non hanno gli enti autarchici, e che da questi andrebbe a differenziarli.<\/p><p>Deve, d\u2019altra parte, rilevare che il progetto non consacra affatto un sistema simile o analogo al sistema federalistico, anche soltanto larvato. Nella relazione ne ha detto le ragioni, dando la dimostrazione di questa affermazione, e non crede perci\u00f2 necessario di ripetersi. Basta far presente che non ha accolta la proposta, presentata dall\u2019onorevole Zuccarini nel paragrafo 29 del suo schema di progetto, di indicare tassativamente le materie di competenza legislativa dello Stato e di attribuire conseguentemente tutte le altre materie alla competenza legislativa della Regione, perch\u00e9 tale proposta importava un richiamo al sistema proprio dello Stato federale. Nel progetto del Comitato, corrispondente a quello da lui elaborato, si adatta invece il sistema inverso, indicandosi tassativamente quali sono le materie di competenza legislativa della Regione e lasciandosi quindi tutte le altre allo Stato. E si ha inoltre di pi\u00f9, giacch\u00e9 l\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa da parte dell\u2019Assemblea Regionale deve svolgersi entro determinati limiti ed \u00e8 soggetto al potere di coordinamento dello Stato.<\/p><p>Per quanto si riferisce alle materie di cui all\u2019articolo 3, la Regione pu\u00f2 legiferare, ma entro certi limiti, e precisamente: in armonia anzitutto con la Costituzione ed i princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato, ed inoltre (e si ha qui un limite pi\u00f9 profondo, di merito) \u00abnel rispetto degli interessi nazionali\u00bb. Per quanto riguarda poi le materie di cui all\u2019articolo 4, la Regione ha una potest\u00e0 legislativa di integrazione delle norme direttive e generali emanate con legge dello Stato. Anche qui non vi \u00e8 quindi il pericolo che possano mettersi in essere una congerie di leggi regionali contrastanti, giacch\u00e9 la variet\u00e0 della legislazione rifletter\u00e0 le particolari condizioni locali, ma uniformandosi alle norme generali fissate con le sue leggi dallo Stato.<\/p><p>Riferendosi alla proposta gi\u00e0 presentata dall\u2019onorevole Grieco e fatta ora propria dall\u2019onorevole Lami Starnuti, di fondere cio\u00e8 la prima parte degli articoli 3 e 4, dando alla Regione per tutte le materie in essi indicate una potest\u00e0 legislativa soltanto di integrazione, riconosce che forse, con questo emendamento, non si apporterebbe un colpo mortale al proposto sistema della riforma regionale, giacch\u00e9 nel quadro dell\u2019articolo 3 il potere dell\u2019Assemblea Regionale ha, come si \u00e8 detto, dei notevoli limiti sia formali, quanto alla competenza, che di merito, specie riguardo al rispetto dovuto agli interessi nazionali.<\/p><p>Malgrado ci\u00f2, non si sente di rinunciare all\u2019articolo 3, perch\u00e9 con una simile rinuncia, si ridurrebbe troppo il potere di autonomia della Regione.<\/p><p>Per altro, se la differenza fra il congegno dell\u2019articolo 3 e quello dell\u2019articolo 4 non \u00e8 molto rilevante, non vede il motivo per cui l\u2019onorevole Lami Starnuti ed i colleghi che assecondano la sua proposta di emendamento debbano tanto insistervi chiedendo la soppressione dell\u2019articolo 3.<\/p><p>Aggiunge, allo scopo di cercare di dissipare le preoccupazioni da essi manifestate a proposito di tale articolo 3, che la valutazione di esso deve esser fatta tenendo presenti altre disposizioni successive del progetto, e specialmente quella del capoverso dell\u2019articolo 8 \u2013 con la quale si vieta tassativamente alla Regione di istituire dazi di importazione, di esportazione o di transito fra una Regione e l\u2019altra, e di prendere comunque provvedimenti che ostacolino la libera circolazione interregionale \u2013 e pi\u00f9 ancora la disposizione dell\u2019articolo 12, con la quale si determina la potest\u00e0 che spetta al Governo centrale di interferire nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 legislativa dell\u2019Assemblea Regionale, quando i disegni di legge da essa approvati esorbitino dai limiti della sua competenza o contrastino con l\u2019interesse di altre Regioni o dello Stato in generale. Rammenta che, in proposito, aveva proposto un altro sistema di coordinamento fra il potere della Regione e quello dello Stato, ancora pi\u00f9 profondo di quello adottato dal Comitato, nel senso che la decisione sui contrasti per il merito delle leggi regionali in questione fosse affidato al Parlamento Nazionale, mentre resterebbe alla Corte costituzionale la competenza a decidere per le questioni soltanto di legittimit\u00e0.<\/p><p>Sull\u2019adozione o meno dell\u2019uno o dell\u2019altro sistema, o di un altro ancora fra quelli proposti e che figurano come \u00abvarianti\u00bb all\u2019articolo 12 del progetto, si potr\u00e0 tornare a discutere.<\/p><p>Gli sembra comunque che l\u2019interesse del potere centrale dello Stato sia salvaguardato in ogni caso, quale che sar\u00e0 il sistema specifico che verr\u00e0 prescelto. E se \u00e8 salvaguardato, e sicuramente salvaguardato, l\u2019interesse dello Stato, trova che sarebbe possibile a tutti i colleghi di accettare, oltre l\u2019articolo 4, anche l\u2019articolo 3.<\/p><p>Desidera far presente alla Sottocommissione l\u2019opportunit\u00e0 che esamini il sistema dei due articoli e che voti su di esso in via di massima, senza preoccuparsi troppo in questo primo momento delle singole materie tassativamente indicate in ciascuno dei due articoli, giacch\u00e9 il numero di tali materie potrebbe essere diminuito od aumentato, e potrebbesi inoltre trasportare qualche materia dall\u2019uno all\u2019altro articolo, senza infrangere o comunque cambiare il congegno e l\u2019essenza del sistema. \u00c8 adunque principalmente al sistema che bisogna riguardare, prima di arrivare alla votazione, e non solo al sistema isolato degli articoli 3 e 4, ma anche al sistema dell\u2019articolo 8 e pi\u00f9 ancora dell\u2019articolo 12, che ne costituiscono un\u2019integrazione essenziale.<\/p><p>Quando si tengono presenti le disposizioni combinate di tutti gli articoli suddetti, allora non solo \u00e8 possibile augurarsi e fondatamente sperare che diminuiscano le apprensioni manifestate circa l\u2019articolo 3, ma \u00e8 anche possibile affermare senza tenia di esagerazione che la differenza fra il sistema del progetto e quello sostenuto dall\u2019onorevole Lami Starnuti \u2013 che dal punto di vista teorico pu\u00f2 apparire rilevante \u2013 si riduce in concreto a ben poco, e che quindi \u00e8 possibile arrivare ad un incontro delle due correnti.<\/p><p>Per altro non esita a riconoscere che il progetto, come egli lo elabor\u00f2 e come poi fu approvato con emendamenti ed aggiunte dal Comitato, \u00e8 il frutto di parecchie transazioni intese a conciliare i diversi punti di vista in un sistema complessivo armonico. Non condivide pertanto l\u2019apprezzamento dell\u2019onorevole Zuccarini, ma ritiene all\u2019inverso che il progetto \u00e8 tanto pi\u00f9 apprezzabile e presumibilmente pi\u00f9 aderente alla realt\u00e0, in quanto concilia le diverse esigenze, specialmente in ci\u00f2 che riguarda l\u2019interesse generale dello Stato e quello particolare delle Regioni, dando per\u00f2 sempre la prevalenza all\u2019interesse dello Stato. Ed \u00e8 per ci\u00f2 che insiste affinch\u00e9 sia approvato.<\/p><p>Passando ad alcuni punti particolari, risponde affermativamente al dubbio sollevato dall\u2019onorevole Tosato, se cio\u00e8 il ricorso che il Governo ha facolt\u00e0 di avanzare avverso le leggi regionali possa investirle anche nel merito. Osserva in proposito che il testo dell\u2019articolo 12 \u00e8 esplicito, perch\u00e9 esso non parla soltanto dei limiti di competenza, e quindi di legittimit\u00e0, ma comprende, con la espressione \u00abche contrastino con l\u2019interesse nazionale o di altre Regioni\u00bb, anche il merito.<\/p><p>LACONI osserva che l\u2019interesse nazionale \u00e8 richiamato soltanto per quello che riguarda il Governo.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ripete e chiarisce ancora che il Governo potr\u00e0 interferire sulla legge regionale non solo per questioni di legittimit\u00e0, ma anche per questioni di merito.<\/p><p>All\u2019onorevole Calamandrei fa notare che il conflitto negativo non \u00e8 stato regolato dal Comitato, perch\u00e9 difficilmente si verificher\u00e0, mentre molto pi\u00f9 probabile si presenta l\u2019ipotesi del conflitto positivo.<\/p><p>Quanto all\u2019altra osservazione relativa all\u2019attribuzione al Governo di un intervento soltanto repressivo, anche in riguardo alle leggi regionali che eccedano dai limiti di competenza della Regione, fa osservare che, in una \u00abvariante\u00bb all\u2019articolo 12, aveva prospettato anche il sistema del veto preventivo; ma che il Comitato ritenne di attenersi al sistema dell\u2019articolo 12 del progetto attuale, per la considerazione che un intervento preventivo avrebbe interferito troppo e troppo diminuito il sistema dell\u2019autonomia.<\/p><p>Dichiara da ultimo di accedere alla proposta fatta dall\u2019onorevole Perassi relativamente all\u2019aggiunta: \u00abe nel rispetto&#8230; degli obblighi internazionali dello Stato\u00bb.<\/p><p>Concludendo, riafferma che il sistema adottato dal Comitato risponde alle varie esigenze e le armonizza, e che pertanto pu\u00f2 essere accolto senza preoccupazioni, giacch\u00e9 non lede affatto gli interessi generali dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE, riassumendo la discussione, illustra le due tendenze manifestatesi in seno alla Sottocommissione: da un lato quella che vuole attribuire alla Regione due distinte facolt\u00e0 \u2013 una legislativa ed una integrativa \u2013 la quale sostiene la necessit\u00e0 di fare due articoli separati; dall\u2019altro quella, caldeggiata dall\u2019onorevole Zuccarini (il quale sostiene nel suo ordine del giorno che alla Regione deve competere esclusivamente una potest\u00e0 legislativa) e dall\u2019onorevole Laconi ed altri (i quali ritengono che alla regione competa soltanto una facolt\u00e0 di carattere integrativo), secondo la quale, essendo una sola la facolt\u00e0 \u2013 che si pu\u00f2 sviluppare pi\u00f9 o meno largamente \u2013 attribuita alla Regione, non \u00e8 pi\u00f9 necessario fare due articoli separati, i quali possono quindi fondersi in uno.<\/p><p>Prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di votare pregiudizialmente, senza fare riferimento ad un testo specifico di emendamenti, una formula come la seguente: \u00abLa Regione ha soltanto potest\u00e0 di emanare norme di integrazione e di attuazione\u00bb, con l\u2019intesa che, se tale principio sar\u00e0 approvato, gli articoli 3 e 4 si fonderanno e si proceder\u00e0 all\u2019esame dell\u2019elencazione delle materie; mentre, se sar\u00e0 respinto, si passer\u00e0 alla votazione degli articoli cos\u00ec come sono stati proposti dal Comitato.<\/p><p>FABBRI, premesso che il primo passo che far\u00e0 l\u2019ente Regione dopo la sua instaurazione (e conseguente soppressione della Provincia) sar\u00e0 quello di assumere in sede regionale tutte le facolt\u00e0 che aveva la Provincia per i servizi specifici dell\u2019ente autonomo Provincia, solleva l\u2019obiezione che, con la dizione \u00absoltanto potest\u00e0 di emanare norme di integrazione e di attuazione\u00bb, si vengano ad attribuire alla Regione minori compiti di quelli che attualmente ha la Provincia, i quali sono appunto quelli di un ente autonomo.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, osserva che nelle norme transitorie si provveder\u00e0 a risolvere l\u2019obiezione mossa dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>LACONI domanda che, seguendo la procedura finora seguita dalla Sottocommissione, venga posto in votazione l\u2019emendamento da lui e da altri colleghi presentato.<\/p><p>CONTI concorda con l\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>PRESIDENTE, aderendo alla richiesta fatta dagli onorevoli Laconi e Conti, pone in votazione l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Laconi e da altri colleghi, mirante a sostituire alla prima parte dell\u2019articolo 3 del progetto la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa Regione ha la potest\u00e0 di emanare norme di integrazione e di attuazione per adattare alle condizioni locali le norme generali e direttive emanate con legge dello Stato. Tale facolt\u00e0 si esercita, oltre che nelle materie i cui servizi possono passare alla Regione, nelle altre che, pur sempre entro i limiti dell\u2019interesse regionale, concernono: &#8230;\u00bb.<\/p><p>PICCIONI dichiara di votare contro questo emendamento, perch\u00e9 ferisce sostanzialmente la precedente deliberazione della Sottocommissione, la quale parlava di enti autonomi con specificazione concreta di potest\u00e0 legislativa; perch\u00e9 \u00e8 nettamente in contrasto con la disposizione dell\u2019articolo 3 che il Comitato, incaricato di redigere il progetto, aveva elaborato e approvato in maggioranza: e infine perch\u00e9 con una disposizione simile non si potr\u00e0 dar vita ad un ente atto a trasformare in un ordinamento veramente regionale in senso democratico e decentralizzato l\u2019ordinamento centralizzato dello Stato.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di votare contro l\u2019emendamento perch\u00e9 esso \u00e8 contrario al principio al quale il Comitato si \u00e8 ispirato quando \u00e8 stato affrontato il problema. Ricorda che l\u2019onorevole Grieco nel suo progetto all\u2019articolo 4 proponeva: \u00abSono materie di competenza della Regione le strade, i ponti, gli acquedotti, i porti di importanza non nazionale, i lavori pubblici di interesse non nazionale, la pesca, le acque interne, le antichit\u00e0 e belle arti, il turismo, la pubblica beneficenza ecc.\u00bb; riconosceva, cio\u00e8, alla Regione la potest\u00e0 legislativa su parecchie materie.<\/p><p>LACONI rileva, circa la proposta dell\u2019onorevole Grieco ricordata dall\u2019onorevole Ambrosini, che la dizione dell\u2019articolo 4 va intesa alla luce di quanto disponeva l\u2019articolo 3 del medesimo progetto.<\/p><p>PERASSI dichiara di votare contro l\u2019ordine del giorno Laconi e di accettare la formulazione del progetto; del resto tale accettazione poteva ritenersi implicita nel fatto di aver egli presentato un emendamento aggiuntivo all\u2019articolo 3 del progetto proposto dal Comitato.<\/p><p>PICCIONI domanda che si proceda alla votazione per appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE, aderendo alla richiesta fatta dall\u2019onorevole Piccioni, pone in votazione per appello nominale l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Laconi e da altri colleghi:<\/p><p><em>Rispondono <\/em>s\u00ec: Bocconi, Bozzi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Nobile, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini.<\/p><p><em>Rispondono <\/em>no: Ambrosini, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fuschini, Lussu, Mannironi, Mortati, Perassi, Piccioni, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p>(<em>Con 11 voti favorevoli e 16 contrari, non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>ZUCCARINI ritira la sua proposta di emendamento.<\/p><p>BULLONI ritira la sua proposta di emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell\u2019articolo 3 del progetto proposto dal Comitato di redazione:<\/p><p>\u00abCompete alla Regione la potest\u00e0 legislativa nelle seguenti materie, in armonia con la Costituzione e coi princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Parassi e cos\u00ec formulato: \u00abe degli obblighi internazionali dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti: <\/em>Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo<\/em><em>:<\/em> Bordon, Einaudi.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>: <\/em>Di Giovanni, Farini, Grieco, Patricolo, Porzio, Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 49. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 19 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Zuccarini \u2013 Tosato \u2013 Bozzi \u2013 Calamandrei \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 La Rocca \u2013 Conti \u2013 Lussu \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5258","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5258","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5258"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5258\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10309,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5258\/revisions\/10309"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5258"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5258"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5258"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5258"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}