{"id":5254,"date":"2023-10-15T23:24:06","date_gmt":"2023-10-15T21:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5254"},"modified":"2023-11-12T10:59:41","modified_gmt":"2023-11-12T09:59:41","slug":"venerdi-15-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5254","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 15 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5254\" class=\"elementor elementor-5254\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7a507a9 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7a507a9\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-65abeb6\" data-id=\"65abeb6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e38764 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"3e38764\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461115sed047ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7686125 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7686125\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>47.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 15 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Piccioni \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Mannironi \u2013 Mortati \u2013 Bordon \u2013 Conti \u2013 Nobile \u2013 Fabbri \u2013 Finocchiaro Aprile \u2013 Vanoni \u2013 Castiglia \u2013 Rossi Paolo \u2013 Bozzi \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Zuccarini \u2013 Lami Starnuti \u2013 Tosato \u2013 La Rocca.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.25.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Ambrosini ha chiesto che sia stralciata dalla sua relazione la parte speciale. Poich\u00e9 \u00e8 convinto che anche la parte anzidetta della relazione sull\u2019ordinamento regionale costituisce un prezioso apporto di idee alla risoluzione del problema in esame, sicuro di interpretare il pensiero di tutti i componenti la Sottocommissione, invita l\u2019onorevole Ambrosini a recedere dalla sua richiesta.<\/p><p>FUSCHINI assicura che la richiesta di spiegazioni da lui rivolta all\u2019onorevole Ambrosini, nella riunione precedente, a proposito dell\u2019articolo 17 del progetto sull\u2019autonomia regionale non era ispirata ad alcun motivo di critica dell\u2019opera veramente egregia prestata dal Relatore. Si associa pertanto al voto espresso dal Presidente.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ringrazia ed afferma che la sua opera, per quanto modesta, \u00e8 e sar\u00e0 sempre a completa disposizione della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la discussione verte ancora sull\u2019articolo 2 del progetto sull\u2019autonomia locale.<\/p><p>PICCIONI dubita che lo spirito dell\u2019ordine del giorno, approvato dalla Sottocommissione all\u2019inizio dei suoi lavori, sia stato tenuto presente nella formulazione del secondo comma dell\u2019articolo 2. In quell\u2019ordine del giorno si faceva richiamo alle situazioni particolari esistenti in alcune Regioni, relativamente, per\u00f2, alla necessit\u00e0 di una formulazione di progetto di ordinamento regionale avente carattere generale. Ci\u00f2 poteva significare, o la necessit\u00e0 di coordinare in un solo testo gli Statuti regionali gi\u00e0 esistenti e il provvedimento di carattere generale sull\u2019ordinamento regionale, o l\u2019altra di considerare gli Statuti regionali gi\u00e0 esistenti come guide per la formulazione del progetto generale dell\u2019ordinamento regionale. Si trattava, cio\u00e8, di inquadrare gli Statuti gi\u00e0 esistenti nel nuovo ordinamento regionale, nel senso che, riconoscendosi l\u2019esistenza di particolari condizioni in talune Regioni, tali condizioni avrebbero dovuto essere precisate obiettivamente nel testo generale dell\u2019ordinamento regionale, in modo che unica rimanesse pur sempre la fonte costituzionale. Ci\u00f2 non \u00e8 stato fatto dal Comitato, e con l\u2019articolo 2 si creano due tipi ben distinti di Regioni: quelle per cui ha valore il testo generale dell\u2019ordinamento regionale e quelle, in tutto quattro, a cui invece si lascia un\u2019assoluta autonomia di ordinamento nei confronti della legge fondamentale. Ci\u00f2 non gli sembra opportuno, onde non crede che il secondo comma dell\u2019articolo 2 possa essere approvato.<\/p><p>Avrebbe poi gradito che si fosse compiuto un esame comparativo fra il progetto di carattere generale sull\u2019ordinamento regionale e i due Statuti speciali gi\u00e0 esistenti, allo scopo di individuare le condizioni particolari delle Regioni a cui tali Statuti si riferiscono. Cos\u00ec, se da questo esame comparativo fosse risultata l\u2019opportunit\u00e0 di tener presenti tali condizioni particolari, esse avrebbero potuto essere specificate nel testo fondamentale dell\u2019ordinamento regionale, e ci\u00f2 non solo per consacrare i motivi che possono giustificare un diverso trattamento fatto a quelle Regioni, ma anche per evitare che ad esse possa essere dato un ordinamento eccessivamente e ingiustificatamente diverso da quello comune. Ancor meno pu\u00f2 essere favorevole alla formula proposta dall\u2019onorevole Laconi, con la quale, assai pi\u00f9 chiaramente, si prevedono due distinte categorie di Regioni; argomento che non ha mai formato oggetto di discussione e tanto meno di convergenza di opinioni.<\/p><p>LACONI si richiama, circa le affermazioni dell\u2019onorevole Piccioni, sull\u2019opportunit\u00e0 di specificare alcune particolari situazioni regionali nel testo della Costituzione, al progetto dello Statuto regionale sardo, preparato dal Partito della democrazia cristiana, in cui si fanno rivendicazioni di tale natura, che indubbiamente non potrebbero trovar posto in una Carta costituzionale.<\/p><p>PERASSI riconosce che esistono determinati problemi per alcune Regioni, ma non ha mai pensato che l\u2019ordinamento regionale in Italia debba essere attuato soltanto per far fronte alle particolari esigenze di talune Regioni. Qualcuno ha voluto ricordare Mazzini; ma lo stesso Mazzini, che nel 1861 propose l\u2019istituzione della Regione come organo intermedio fra il Comune e lo Stato, voleva un ordinamento regionale, non gi\u00e0 in vista di un maggiore o minore coordinamento delle varie nostre Regioni provenienti da Stati diversi, bens\u00ec da un punto di vista generale, come un nuovo modo, cio\u00e8, di organizzazione dello Stato italiano. Si tratta quindi, con l\u2019ordinamento regionale, di realizzare in Italia una democrazia effettiva e di dare allo Stato una struttura pi\u00f9 rispondente alla variet\u00e0 delle Regioni. Avuto riguardo, per\u00f2, ad alcune particolari condizioni geografiche, storiche ed economiche, \u00e8 da considerare la possibilit\u00e0 di dare a talune Regioni un ordinamento in qualche punto diverso da quello fissato per tutte le altre. A tale proposito resta da risolvere il problema, giuridico-formale, dell\u2019inquadramento di tali particolari ordinamenti nell\u2019ordinamento regionale dello Stato. Si pu\u00f2 quindi esaminare la possibilit\u00e0 di apportare qualche modifica al secondo comma dell\u2019articolo 2, nel senso di affermare che gli ordinamenti regionali speciali non debbano essere nettamente distinti dall\u2019ordinamento generale regionale. A suo avviso, anzich\u00e9 parlare di Statuti speciali, si potrebbe parlare di ordinamenti autonomi stabiliti con legge costituzionale.<\/p><p>LUSSU ritiene che, per giungere ad una soluzione univoca del problema in esame, sarebbe opportuno che gli onorevoli Nobile e Laconi ritirassero le loro proposte di emendamenti all\u2019articolo 2, e ci\u00f2 per dissipare alcune preoccupazioni che possono essere anche giustificabili. Da qualcuno, infatti, si teme che con l\u2019adozione di Statuti speciali per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d\u2019Aosta e il Trentino-Alto Adige, possano essere adottati princip\u00ee in contrasto con quelli fondamentali della Carta costituzionale. Ora, questo timore \u00e8 infondato, tanto pi\u00f9 che nell\u2019articolo 3 \u00e8 detto assai chiaramente che l\u2019autonomia di ogni Regione deve essere in armonia con la Costituzione e con i princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato. Solo se ci\u00f2 non fosse, le preoccupazioni manifestate da qualche collega avrebbero una ragion d\u2019essere, perch\u00e9 si avrebbe non pi\u00f9 uno Stato unitario democratico, ma uno Stato anarchico, ed allora veramente sarebbe il caso di parlare di separatismo. Ma \u00e8 chiaro che nessuno in Italia, tranne forse l\u2019onorevole Finocchiaro Aprile, pu\u00f2 pensare, nemmeno lontanamente, a una simile impostazione dell\u2019ordinamento regionale.<\/p><p>Aderisce, quindi, alle giuste osservazioni dell\u2019onorevole Perassi sull\u2019autonomia regionale intesa da un punto di vista generale, come un nuovo modo di organizzazione dello Stato italiano. Non \u00e8 il caso di nutrire alcun timore circa il disposto del secondo comma dell\u2019articolo 2, tanto pi\u00f9 che gli Statuti speciali ivi previsti, dovranno essere sottoposti innanzi tutto all\u2019esame della Sottocommissione e poi a quello della Commissione, per essere infine discussi in seno all\u2019Assemblea costituente, alla quale soltanto spetta il compito di dire su di essi l\u2019ultima parola. Si hanno cos\u00ec tutte le garanzie per premunirsi da ogni eventuale sorpresa.<\/p><p>D\u2019altra parte giova riconoscere che esistono condizioni particolari nelle quattro Regioni menzionate nella seconda parte dell\u2019articolo 2, ed \u00e8 necessario tenerle presenti, anche e soprattutto per necessit\u00e0 politiche. Si potr\u00e0 discutere in seguito su alcune norme contenute, ad esempio, nello Statuto per la Sicilia, o su alcuni particolari problemi riguardanti l\u2019economia regionale sarda, od anche sulla gi\u00e0 avvenuta concessione di una zona franca alla Val d\u2019Aosta; ma quando ci\u00f2 dovr\u00e0 farsi, si dovr\u00e0 tener presente che per la Sicilia e la Val d\u2019Aosta non si potr\u00e0 ritornare su talune disposizioni gi\u00e0 prese, che rappresentano ormai un diritto acquisito, come anche non potranno essere ostacolate alcune aspirazioni della popolazione sarda, perch\u00e9 sono legittime e profondamente sentite. Ci\u00f2 non sarebbe assolutamente opportuno per ragioni politiche, come anche sarebbe un grave errore, per lo stesso motivo, modificare la formulazione del secondo comma dell\u2019articolo 2, non menzionando espressamente la Sicilia, la Sardegna, la Valle d\u2019Aosta e il Trentino-Alto Adige secondo quanto, ad esempio, ha proposto anche l\u2019onorevole Rossi. Si tratta in fondo di un problema di forma, ma che ha grande importanza nel momento attuale.<\/p><p>Per queste considerazioni ritiene che la formulazione dell\u2019articolo 2, cos\u00ec come \u00e8 stata proposta dal Comitato possa senz\u2019altro essere approvata.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 del parere che innanzi tutto occorra risolvere il problema da un punto di vista generale; \u00e8 necessario, cio\u00e8 delineare un tipo di ordinamento regionale che possa servire per tutte le Regioni d\u2019Italia, e quindi anche per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d\u2019Aosta e il Trentino-Alto Adige. Con ci\u00f2 non intende negare i diritti quesiti della Sicilia e della Val d\u2019Aosta, che hanno ormai uno Statuto speciale, o le condizioni particolari delle quattro Regioni menzionate. Ci\u00f2 che importa, una volta che sia stato fissato l\u2019ordinamento regionale per tutte le Regioni italiane, \u00e8 di adattare in sede costituzionale a tale ordinamento gli Statuti speciali gi\u00e0 concessi per legge, e le esigenze particolari delle quattro Regioni. Si tratta, in altri termini, di creare prima la regola e poi, se sar\u00e0 necessario, l\u2019eccezione e non gi\u00e0 questa prima di quella.<\/p><p>Il concetto da lui esposto non \u00e8 dettato dalla preoccupazione, come alcuno potrebbe credere, che con il futuro ordinamento regionale dello Stato possa essere indebolita l\u2019unit\u00e0 dello Stato stesso, bens\u00ec dal timore che si voglia attuare una riforma regionale soltanto per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d\u2019Aosta e il Trentino-Alto Adige, e non gi\u00e0 per tutta l\u2019Italia. E proprio a ci\u00f2, secondo il suo avviso, sembra tendere il disposto dell\u2019articolo 2, che in sostanza riproduce la proposta fatta, in sede di Comitato di redazione per l\u2019autonomia regionale, dall\u2019onorevole Grieco, con la quale proposta si creavano due distinte categorie di Regioni, quelle aventi soltanto uno <em>status<\/em> di enti autarchici, senza un potere normativo primario, quindi senza una vera e propria autonomia, e quelle aventi effettivamente una tale autonomia, ossia le quattro Regioni gi\u00e0 ricordate. Se tale criterio dovesse essere posto a base dell\u2019ordinamento regionale, verrebbe meno in realt\u00e0 ogni ordinamento regionale nel senso di una nuova organizzazione dello Stato, adottata per giungere ad una pi\u00f9 schietta e radicale democrazia. \u00c8 proprio ci\u00f2 che egli, regionalista convinto, vuole assolutamente evitare.<\/p><p>Per tali considerazioni \u00e8 del parere che dovrebbe essere adottata la originaria formulazione dell\u2019articolo 2 proposta dall\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>MORTATI, per mozione d\u2019ordine, osserva che \u00e8 inutile procedere nell\u2019esame del secondo comma dell\u2019articolo 2, se prima non sia deciso l\u2019ordinamento delle varie Regioni. Occorre prima risolvere il problema della creazione dell\u2019Ente Regione da un punto di vista generale, e poi preoccuparsi del trattamento speciale da riservare a determinate Regioni. Propone pertanto di rinviare la discussione sull\u2019ultimo comma dello articolo 2.<\/p><p>PRESIDENTE nota che, con l\u2019approvazione della proposta di rinvio fatta dall\u2019onorevole Mortati, si verrebbe in realt\u00e0 a pregiudicare, o quanto meno ad affrettare la soluzione dell\u2019importante problema in discussione. \u00c8 chiaro, infatti, che coloro che sono favorevoli a due distinte categorie di Regioni, voteranno contro la proposta di rinvio dell\u2019onorevole Mortati, mentre voteranno a favore di essa coloro che vogliono un ordinamento di carattere generale per tutte le Regioni, che consenta soltanto la regolamentazione di alcune determinate situazioni particolari, se ci\u00f2 risulter\u00e0 necessario. Comunque, se l\u2019onorevole Mortati insiste nella sua proposta, la metter\u00e0 in votazione.<\/p><p>MORTATI insiste nella sua proposta, osservando che con l\u2019eventuale accoglimento di essa non si verrebbe affatto a pregiudicare la possibilit\u00e0 di riprendere in esame, al momento opportuno, il disposto del secondo comma dell\u2019articolo 2 e di inserirlo definitivamente nel progetto sulle autonomie locali. Si tratta soltanto di una semplice proposta di sospensiva.<\/p><p>BORDON non ritiene opportuno sospendere la discussione sul secondo comma dell\u2019articolo 2. Se si dovesse arrivare ad una simile decisione, sarebbe anche necessario rinviare l\u2019esame della prima parte dell\u2019articolo suddetto, perch\u00e9 non possono essere fissate norme generali per l\u2019ordinamento di tutte le Regioni, quando esistono gi\u00e0 Statuti speciali per alcune Regioni o determinati territori, come ad esempio la Valle d\u2019Aosta. Ci\u00f2 potrebbe essere inteso nel senso che si vogliano pregiudicare i diritti gi\u00e0 acquisiti dalle quattro Regioni menzionate; ed egli, come rappresentante della Valle d\u2019Aosta, che ha gi\u00e0 uno Statuto speciale, dichiara di essere decisamente contrario alla proposta fatta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PICCIONI non trova esatto ci\u00f2 che ha affermato il Presidente a proposito della proposta dell\u2019onorevole Mortati. Il rinvio della discussione sul secondo comma dell\u2019articolo 2 non pu\u00f2 avere altro significato che quello di consentire, al momento opportuno, un pi\u00f9 approfondito esame di quanto dispone il comma anzidetto. Se il voto dato, in un senso o nell\u2019altro, a una proposta di rinvio della discussione di un dato problema dovesse avere il significato di voler pregiudicare la decisione sul merito, non sarebbe pi\u00f9 possibile fare alcuna proposta di sospensiva.<\/p><p>Per tali considerazioni dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>CONTI fa presente che, con il mantenimento della formulazione dell\u2019articolo 2, si pu\u00f2 pregiudicare il futuro ordinamento regionale dello Stato, perch\u00e9 evidentemente, quanto dispone il secondo comma dell\u2019articolo anzidetto tende a ridurre la portata di ci\u00f2 che si stabilisce nel primo. Sar\u00e0 bene quindi rinviare la discussione sul secondo comma al momento in cui tale discussione potr\u00e0 sembrare pi\u00f9 opportuna. A suo avviso, la proposta dell\u2019onorevole Mortati ha appunto tale significato e non pu\u00f2 essere presa in altro senso.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, non ritiene che il disposto del secondo comma indebolisca quello del primo, visto che con esso si mira soltanto a regolare alcune situazioni particolari rispetto alle disposizioni di massima riguardanti le regioni in generale.<\/p><p>NOBILE \u00e8 del parere che innanzi tutto occorrerebbe decidere se si voglia o pur no uno Stato unitario, perch\u00e9, mentre nel primo comma dell\u2019articolo 2 si parla di unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 dello Stato, nel secondo tale principio viene ad essere inficiato, attribuendosi a determinate Regioni forme e condizioni particolari di autonomia. Nonostante che per mentalit\u00e0 ed educazione sia contrario ad ogni forma di regionalismo, pu\u00f2 benissimo ammettere che si voglia un ordinamento regionale, specialmente se ha lo scopo di decentrare l\u2019amministrazione statale. Ci\u00f2, per\u00f2 non dovrebbe in nessun caso implicare la creazione di uno speciale ordinamento autonomo per alcune determinate regioni.<\/p><p>LACONI \u00e8 perfettamente d\u2019accordo con quanto ha affermato il Presidente. Chi, infatti, interpreta il disposto del secondo comma dell\u2019articolo 2 come un\u2019eccezione al principio di un ordinamento regionale attuabile per tutte le regioni, pu\u00f2 essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati; \u00e8 invece contrario ad essa chi considera la situazione delle quattro Regioni menzionate in quel comma come parte integrante di tutta la concezione del riordinamento, su base regionale, dello Stato italiano. Per tale motivo, se l\u2019esame del secondo comma dovesse essere rinviato, si risolverebbe automaticamente la questione di merito in ordine al problema in discussione. Non ritiene quindi opportuno accogliere la proposta dell\u2019onorevole Mortati; al pi\u00f9 potrebbe essere presa in considerazione quella dell\u2019onorevole Ambrosini, di rinviare, cio\u00e8, la discussione di tutto l\u2019articolo 2.<\/p><p>MORTATI si associa alla proposta dell\u2019onorevole Ambrosini, di rinviare l\u2019esame dell\u2019intero articolo 2.<\/p><p>LUSSU non crede opportuno nemmeno il rinvio della discussione su tutto l\u2019articolo 2, perch\u00e9 ci\u00f2 costituirebbe un errore da un punto di vista politico. Suggerisce piuttosto di mettere in votazione l\u2019articolo anzidetto con riserva di sottoporlo a revisione al momento opportuno.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 la proposta dell\u2019onorevole Mortati \u00e8 stata modificata, nel senso di sospendere, come \u00e8 stato poi suggerito dall\u2019onorevole Ambrosini, la discussione di tutto l\u2019articolo 2, dichiara che personalmente vi \u00e8 contrario, perch\u00e9 dietro di essa si nasconde una ragione politica; il che, del resto, \u00e8 naturale che avvenga in un\u2019assemblea formata di rappresentanti politici.<\/p><p>PICCIONI \u00e8 favorevole alla proposta di sospendere l\u2019esame di tutto l\u2019articolo 2, e dichiara di respingere decisamente il significato politico che ad un voto in tal senso \u00e8 stato dato dal Presidente. Nessun significato politico particolare rivestono la proposta dell\u2019onorevole Mortati ed il voto favorevole che ad essa viene dato. I rappresentanti del suo partito hanno apertamente e recisamente affermato di essere favorevoli all\u2019instaurazione di un ordinamento regionale, come hanno sempre ammesso la necessit\u00e0 di tenere presente la particolare situazione delle quattro Regioni menzionate nel secondo comma dell\u2019articolo 2. \u00c8 proprio per un pi\u00f9 approfondito esame della situazione particolare delle Regioni anzidette che \u00e8 stato proposto il rinvio della discussione sull\u2019articolo in questione. Quell\u2019esame non \u00e8 possibile, se prima non sia risolto il problema dell\u2019ordinamento regionale da un punto di vista generale. Questo e non altro \u00e8 il significato del voto favorevole che egli dar\u00e0 alla proposta di sospensiva.<\/p><p>FABBRI \u00e8 contrario alla proposta di sospensiva, perch\u00e9 crede opportuno che si proceda subito all\u2019esame dell\u2019articolo 2, a cui per altro dovrebbe essere apportata qualche modificazione di forma. Tiene a dichiarare, in ogni modo, che \u00e8 favorevole ad un ordinamento regionale di carattere uniforme per tutte le Regioni, pur riconoscendo che debbano essere tenute presenti le particolari condizioni della Sicilia, della Sardegna, della Valle d\u2019Aosta e del Trentino-Alto Adige.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di sospendere la discussione dell\u2019articolo 2.<\/p><p>(<em>Con 12 voti favorevoli e 14 contrari non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>FINOCCHIARO APRILE osserva che l\u2019onorevole Nobile \u00e8 stato nel giusto quando ha dichiarato che, con l\u2019instaurazione di un ordinamento regionale, si viene a disintegrare l\u2019organizzazione unitaria creata al tempo del Risorgimento. Ci\u00f2, in fondo, corrisponde al pensiero degli onorevoli Einaudi, Nitti ed altri, i quali hanno sempre affermato che, tutt\u2019al pi\u00f9, si potrebbe concedere alle Regioni un certo decentramento burocratico; non mai l\u2019autonomia, in quanto questa avrebbe l\u2019effetto, appunto, di scardinare l\u2019unit\u00e0 dello Stato italiano. Ora, dal suo punto di vista, non ha che a confermare ci\u00f2 che gi\u00e0 ebbe occasione di proclamare in seno all\u2019Assemblea costituente e nella stessa Sottocommissione, vale a dire che il \u00abMovimento per l\u2019Indipendenza della Sicilia\u00bb, che ha l\u2019onore di rappresentare, non pu\u00f2 considerare l\u2019autonomia come fine a se stessa, ma come mezzo al fine di raggiungere la tanto auspicata indipendenza della patria siciliana.<\/p><p>Non crede che, ammettendo forme speciali di autonomia per la Sicilia, per la Sardegna, per la Valle di Aosta e per il Trentino-Alto Adige, si venga a stabilire una qualche cosa di anormale, una situazione che contrasti eccessivamente con l\u2019ordinamento generale dello Stato, una posizione di privilegio di alcuni Paesi in confronto di altri, perch\u00e9 la realt\u00e0 \u00e8 la seguente: in Italia si \u00e8 cominciato a parlare della possibilit\u00e0 di attuare un ordinamento autonomistico soltanto dopo la grandiosa agitazione indipendentista siciliana e come antidoto contro di essa. Prima, dopo il fallimento del progetto Minghetti e dei successivi tentativi, se n\u2019era parlato come di un\u2019esigenza dottrinale <em>de jure condendo<\/em>. All\u2019agitazione siciliana seguirono le richieste della Sardegna, della Valle d\u2019Aosta e del Trentino-Alto Adige, sia pure in forme alquanto diverse tra loro. Nessun\u2019altra regione espresse mai il desiderio dell\u2019autonomia. Quella che si vuole dare alle altre Regioni, e ne \u00e8 molto discutibile la necessit\u00e0, \u00e8 un\u2019autonomia che si vuol far piovere dall\u2019alto, non un ordinamento germinato, sia anche a titolo di transazione, dalla viva espressione della volont\u00e0 popolare. Da ci\u00f2 dipende quella pretesa contraddizione che si vuole rimproverare all\u2019oratore per essersi regolato in conseguenza, di essere cio\u00e8 indipendentista in Sicilia e centralista a Roma. Tale contraddizione \u00e8 solo apparente, in quanto l\u2019autonomia bisogna darla a quelle Regioni che la desiderino, non imporla a quelle che non sanno che farsene, specie poi nella forma che \u00e8 in gestazione. Per questo non pu\u00f2 essere soppressa la menzione delle speciali forme di autonomia da attribuirsi alle quattro Regioni, perch\u00e9, se ci\u00f2 venisse fatto, verrebbe meno la vera ragione della discussione in ordine al problema autonomistico.<\/p><p>Nel progetto presentato dal Comitato, frutto evidentemente di molti compromessi, non \u00e8 previsto un completo, vero e proprio ordinamento autonomo per tutte le altre Regioni, diverse dalle quattro specificate.<\/p><p>Si hanno, cos\u00ec, due distinte categorie di Regioni: quelle a tipo decentrativo e quelle autonomiste. Qui non si vogliono considerare che le prime, in quanto, per le seconde, le cui popolazioni hanno gi\u00e0 fatto valere le loro aspirazioni in senso autonomista, esistono gi\u00e0 o saranno presto stabiliti ordinamenti speciali.<\/p><p>Per ci\u00f2 che riguarda la Sicilia \u00e8 stato promulgato, com\u2019\u00e8 noto, uno Statuto che \u00e8 insufficiente ai bisogni delle popolazioni siciliane, ma che dovr\u00e0, ci\u00f2 che \u00e8 peggio, essere coordinato con la Costituzione, secondo una norma contenuta nello Statuto medesimo. Ora c\u2019\u00e8 da osservare che il termine \u00abcoordinamento\u00bb si presenta gi\u00e0 in modo assai equivoco. Che cosa si vuole intendere con esso? Forse la revoca di alcune facolt\u00e0 considerate eccessive, come ad esempio \u2013 cos\u00ec si \u00e8 detto \u2013 l\u2019autonomia tributaria? Ma queste facolt\u00e0 sono giudicate invece insufficienti alle esigenze delle popolazioni siciliane. Comunque, sono state gi\u00e0 concesse dal legislatore. Si potrebbero aumentare, non diminuire o modificare. Se si volesse fare ci\u00f2, si commetterebbe un grave errore non solo da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista politico; sarebbe assai pericoloso, infatti, togliere alla Sicilia ci\u00f2 che ormai le \u00e8 stato attribuito. E poi necessario che si sappia presto e con sicurezza se lo Statuto siciliano dovr\u00e0 far parte integrante della nuova Costituzione o rester\u00e0 una legge a s\u00e9, coordinata alla Costituzione dal solo punto di vista formale: ed \u00e8 pure necessario sapere quando infine debba entrare in esecuzione. Un chiarimento in questo senso sarebbe opportuno che fosse dato dall\u2019onorevole Ambrosini e dal Comitato, se hanno chiesto notizie al Governo e sono stati informati.<\/p><p>Anche la Valle di Aosta, come la Sicilia, ha ormai un suo Statuto speciale. Ora, per quanto lo Statuto della Valle di Aosta, a differenza di quello siciliano, sia gi\u00e0 entrato in attuazione, esso non ha soddisfatto punto le popolazioni valdostane, come del resto quello per la Sicilia, approvato ma non attuato, ha scontentato le genti siciliane. Nella riunione precedente l\u2019onorevole Bordon, che \u00e8 un nobile rappresentante ed un innamorato della sua terra, ha detto che le popolazioni della Valle di Aosta non hanno alcuna intenzione di richiedere una garanzia internazionale. Ci\u00f2 non \u00e8 esatto. La verit\u00e0 \u00e8 che la Valle di Aosta aspira a qualcosa di assai diverso dall\u2019autonomia e di pi\u00f9 sostanziale. A tale proposito basta considerare il programma dell\u2019Unione Valdostana, movimento antifascista di resistenza al nazionalismo centralizzatore di Roma, che si basa sui seguenti quattro punti: 1\u00b0) un regime cantonale di tipo svizzero; 2\u00b0) una zona franca totale e permanente; 3\u00b0) l\u2019istituzione di un demanio regionale valdostano comprendente le acque, le miniere e il sottosuolo; 4\u00b0) la garanzia internazionale dei diritti del popolo valdostano, cio\u00e8 a dire la garanzia della Carta delle libert\u00e0 valdostane, che deve sanzionare in un modo indissolubile i tre punti precedenti. Le suddette aspirazioni delle popolazioni valdostane gli sono state manifestate espressamente da autorevoli rappresentanti di quella Regione quali il presidente del Consiglio Caveri, il professore Deffeyes e l\u2019avvocato Page, venuti a lui per dirgli fra l\u2019altro che sono costretti settimanalmente a recarsi a Roma perch\u00e9, anche per le questioni ormai rientranti nell\u2019ambito dell\u2019autonomia, l\u2019amministrazione centrale oppone un deplorevole ostruzionismo. Ora ci\u00f2 deve cessare. La Valle di Aosta \u00e8 una terra benedetta da Dio che ha incomparabili bellezze naturali, che ha possibilit\u00e0 eccezionali di sviluppo industriale, che \u00e8 ricca di boschi, di sorgenti e di miniere, che ha, soprattutto, una magnifica popolazione intelligente, piena d\u2019iniziative ed operosa. La Valle di Aosta ha, dunque, diritto che le sue aspirazioni siano riconosciute. Non farlo sarebbe atto di suprema ingiustizia.<\/p><p>Quanto alla garanzia internazionale, giova ricordare che essa form\u00f2 oggetto di un\u2019esplicita richiesta anche da parte del \u00abMovimento per l\u2019Indipendenza della Sicilia\u00bb al tempo della occupazione anglo-americana. Fu allora dichiarato dagli Alleati che i siciliani avevano perfettamente il diritto di richiederla.<\/p><p>Occorre anche tener presente la situazione dell\u2019Alto Adige. Come \u00e8 noto vi \u00e8 col\u00e0 il \u00abS\u00fcdtiroler Volkspartei\u00bb che aveva lo scopo principale di ottenere, in virt\u00f9 di autodecisione, la riunione con il Tirolo del nord dal quale gli altoatesini furono staccati nel 1920 dal trattato di pace di San Germano, mentre l\u2019unione era durata quasi 15 secoli. Ma, negato dai \u00abQuattro Grandi\u00bb l\u2019accoglimento di tale richiesta, gli altoatesini aderirono alla convenzione, tra l\u2019Italia e l\u2019Austria onde avere almeno una larga autonomia, garantita internazionalmente, in modo, in caso di diniego, di potere ricorrere all\u2019O.N.U. oppure alla Corte internazionale dell\u2019Aia.<\/p><p>Gli altoatesini sono ora decisi a tenersi strettamente alle clausole di questa convenzione, nonch\u00e9 alle lettere interpretative scambiate fra i ministri De Gasperi e Gruber e chiedono l\u2019immediata riunione di tutte le zone facenti anteriormente parti integranti del Sudtirolo, ma staccate nel 1926 dalla provincia di Bolzano, come il territorio mistilingue che va da Bronzolo a Salorno, il territorio ladino di Livinallongo e l\u2019Ampezzano.<\/p><p>La riunione di queste sparse membra di un unico corpo non pu\u00f2 essere negata, come \u00e8 giusto sia accolta la domanda degli altoatesini di immediata partecipazione all\u2019amministrazione pubblica in tutti gli uffici statali, parastatali, provinciali e comunali in relazione almeno alla popolazione.<\/p><p>Nello stesso tempo gli altoatesini ricusano decisamente il progetto di uno Statuto di autonomia regionale per le provincie di Bolzano e di Trento, redatto, d\u2019ordine del Governo, dal consigliere di Stato Innocenti. Essi hanno preparato un disegno di organizzazione cantonale, pubblicato nel giornale \u00abVolksbote\u00bb, meritevole della maggiore attenzione e considerazione; disegno nel quale la vera e piena autonomia dovr\u00e0 essere garantita internazionalmente. Anche, dunque, dalle popolazioni altoatesine si avanzano le stesse richieste che vengono da altre parti.<\/p><p>Occorre assolutamente tener presente tale situazione di fatto.<\/p><p>\u00c8 da augurarsi che i voti delle popolazioni suddette trovino comprensione e soddisfazione nell\u2019Assemblea costituente. Sar\u00e0 atto di saggezza politica, specie in un periodo in cui l\u2019Austria avverte, ancor pi\u00f9 dell\u2019Italia, le funeste conseguenze della guerra e si accentuano le simpatie di quelle popolazioni verso di noi.<\/p><p>Ma il problema fondamentale dell\u2019autonomia della Sicilia, della Sardegna, della Valle di Aosta e del Trentino-Alto Adige non si risolve con la formulazione di norme pi\u00f9 o meno generiche, sibbene creando le condizioni necessarie perch\u00e9 veramente l\u2019amministrazione centrale si persuada di attuare sul serio l\u2019ordinamento autonomistico. \u00c8 chiaro che il Governo non \u00e8 affatto animato da tale proposito, come dimostra il suo contegno in rapporto alla Sicilia, e ci\u00f2 offende le popolazioni che oggi esigono di reggersi autonomamente ed invocano una garanzia internazionale.<\/p><p>(<em>La riunione, sospesa alle 18.30 \u00e8 ripresa alle 18.45<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che al secondo comma dell\u2019articolo 2 sono state presentate due proposte di emendamento: una dell\u2019onorevole Bozzi, del seguente tenore: \u00abCon legge costituzionale possono essere attribuiti alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d\u2019Aosta e al Trentino-Alto Adige e alle altre Regioni che ne facciano richiesta, condizioni diverse di autonomia\u00bb; l\u2019altra degli onorevoli Tosato, Piccioni, Cappi e Fuschini, cos\u00ec concepita: \u00abIn relazione alle loro particolari esigenze, alle Regioni mistilingui della Valle d\u2019Aosta e del Trentino-Alto Adige, come a quelle insulari della Sicilia e della Sardegna, sono riconosciute forme e condizioni speciali di autonomia, che in quanto divergano dalle norme seguenti, sono stabilite con legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>LUSSU crede che i colleghi rappresentanti i vari partiti sentiranno l\u2019opportunit\u00e0 di non procedere nella discussione dell\u2019articolo 2, come se essi fossero per la prima volta chiamati a prenderne conoscenza. Il Comitato di redazione per l\u2019autonomia regionale, infatti, era composto di rappresentanti di tutti i partiti e quindi nella formulazione ha tenuto conto delle varie opinioni in contrasto, ed un certo grado d\u2019intesa dovrebbe sussistere nella riunione odierna.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo completamente con l\u2019onorevole Lussu, e fa presente quindi ai colleghi la necessit\u00e0 di terminare nella seduta odierna la discussione sull\u2019articolo 2.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, risponder\u00e0 brevemente all\u2019onorevole Finocchiaro Aprile, che gli ha domandato se lo Statuto siciliano dovr\u00e0 o pur no essere inserito nella Costituzione, e quali sono le ragioni per cui esso non ancora \u00e8 entrato in esecuzione. Circa quest\u2019ultima domanda, osserva che andrebbe rivolta al governo. Comunque nota che lo Statuto siciliano ha gi\u00e0 avuto un principio di esecuzione, con la nomina della Commissione paritetica che \u00e8 prevista dall\u2019articolo 43 di esso Statuto che \u00e8 chiamata a \u00abdeterminare le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonch\u00e9 le norme per l\u2019attuazione dello Statuto\u00bb.<\/p><p>Circa la prima domanda, rispondendo a titolo semplicemente personale, rileva che l\u2019attuale Statuto siciliano potr\u00e0 esser preso in esame \u2013 e soltanto per quanto riguarda il suo \u00abcoordinamento\u00bb con le norme della Costituzione \u2013 dopo che queste norme saranno deliberate dall\u2019Assemblea costituente, e non prima, giacch\u00e9 fino a-quando tali norme non sono deliberate manca il presupposto stesso a cui riferirsi per il coordinamento. Il che naturalmente non deve impedire che lo Statuto siciliano abbia per intanto attuazione, specialmente con l\u2019apprestamento della legge elettorale e la successiva immediata convocazione dei comizi per l\u2019elezione della Assemblea regionale. Se poi, dopo il \u00abcoordinamento\u00bb suddetto, lo Statuto dovr\u00e0 essere aggiunto alla Costituzione come un allegato o essere lasciato a parte come un testo autonomo, a s\u00e9 stante, \u00e8 questione di forma, che potr\u00e0 risolversi in un senso o nell\u2019altro. Quello che conta \u00e8 la sostanza, e la sostanza \u00e8 questa: che in ogni caso lo Statuto ha carattere e valore di legge costituzionale.<\/p><p>Quanto alle altre considerazioni dell\u2019onorevole Finocchiaro Aprile, manifesta il suo netto dissenso, rilevando che l\u2019autonomia regionale va considerata ed attuata non solo e non tanto nell\u2019interesse particolaristico delle Regioni, quanto nell\u2019interesse generale dello Stato, a cui le Regioni potenziate daranno un apporto pi\u00f9 volonteroso ed efficace nel difficilissimo compito della ricostruzione. Proprio come siciliano, dichiara inoltre recisamente che non sarebbe mai e poi mai da chiedere o da accettare qualsiasi, anche minima, garanzia internazionale, la quale ripugna e contrasta non solo col sentimento, ma anche con la ferma convinzione che, per risorgere, il Paese non pu\u00f2 fare appello che alle sue proprie forze.<\/p><p>VANONI dichiara che le poche osservazioni che intende svolgere saranno fatte da lui a titolo puramente personale e in un campo strettamente tecnico, ossia quello economico.<\/p><p>Al riguardo l\u2019onorevole Piccioni ha insistito pi\u00f9 volte sulla necessit\u00e0 di esaminare in concreto le esigenze particolari di quelle Regioni, per le quali alcuni colleghi vogliono che siano formulati Statuti speciali. Ci\u00f2 non \u00e8 stato fatto, per quanto la richiesta dell\u2019onorevole Piccioni fosse perfettamente logica, perch\u00e9 non pu\u00f2 essere dubbia la necessit\u00e0 di stabilire quali siano le esigenze locali che possono consigliare particolari soluzioni dei problemi economici di determinate Regioni. Soltanto l\u2019onorevole Lussu ha rapidamente accennato, a titolo esemplificativo, ad alcuni problemi che, secondo lui, dovrebbero essere risolti in un modo particolare per le quattro Regioni menzionate nel secondo comma dell\u2019articolo 2. Ad esempio, egli ha affermato che i beni demaniali in Sardegna dovrebbero essere di propriet\u00e0 della Regione. Ma se ci\u00f2 fosse opportuno per la Sardegna, non si comprende perch\u00e9 non si dovrebbe adottare un\u2019eguale misura per le altre Regioni. Lo stesso si pu\u00f2 dire per le miniere: una materia che dev\u2019essere regolata uniformemente, tanto \u00e8 vero che la formazione di un diritto minerario \u00e8 stata imposta proprio dal fatto che in questa materia oggi non \u00e8 pi\u00f9 possibile fare una politica regionalistica.<\/p><p>Un altro problema da risolvere \u00e8 quello del regime delle acque; ma in questo campo o si adotta una regolamentazione di tipo svizzero, secondo cui la propriet\u00e0 delle acque spetta agli enti autarchici rivieraschi, o si deve fare ricorso alla norma per cui le acque sono di propriet\u00e0 dello Stato. Anche qui, dunque, bisogna sapere a che cosa si vuol giungere, ed egli crede che si possa trovare il modo di contemperare le esigenze locali con quelle di carattere nazionale, senza creare situazioni profondamente diverse nelle varie Regioni.<\/p><p>Il progetto in esame stabilisce che compete alla Regione la potest\u00e0 legislativa in materia di strade, e trova giusto che la soluzione dei problemi della viabilit\u00e0 sia affidata alle Regioni, perch\u00e9 l\u00e0 dove esiste un godimento deve anche essere un concorso alla spesa. \u00c8 sperabile che sar\u00e0 cos\u00ec contrastata la tendenza a centralizzare le spese, per cui i Comuni hanno sempre cercato di far classificare le loro strade fra quelle provinciali, e le Provincie di far classificare le loro fra quelle nazionali.<\/p><p>Altri due problemi assai importanti sono quelli della zona franca concessa alla Valle d\u2019Aosta e dell\u2019autonomia tributaria riconosciuta alla Sicilia. Circa il primo, osserva che potrebbe essere risolto senza includere una specifica norma al riguardo nella Costituzione, in analogia a quanto \u00e8 avvenuto in casi consimili. Ad esempio, il comune Livigno gode ormai da lungo tempo di una forma speciale di zona franca, creata con apposita legge. Egualmente importante, ma assai pi\u00f9 grave, \u00e8 la disposizione contenuta nello Statuto siciliano, con la quale si riconosce alla Sicilia l\u2019autonomia tributaria, nei confronti della quale reciso \u00e8 il suo dissenso, perch\u00e9 la misura dell\u2019autonomia di un ente \u00e8 data sempre dalla sua autonomia in materia finanziaria; e appunto perch\u00e9 si deve cercar di creare un sistema di autonomia che non distrugga ma integri l\u2019unit\u00e0 dello Stato, \u00e8 doveroso adottare un ordinamento tributario regionale che non indebolisca, ma rafforzi l\u2019ordinamento tributario del Paese. Una Regione autonoma che continui a far parte di tutto il complesso nazionale non pu\u00f2 mai porsi in una situazione tale da diminuire le possibilit\u00e0 di percezione delle imposte da parte dello Stato. L\u2019attivit\u00e0 tributaria di ogni Regione dev\u2019essere contemperata con l\u2019attivit\u00e0 tributaria generale dello Stato. La forma di autonomia finanziaria prevista dall\u2019articolo 8 del progetto, cio\u00e8 di un\u2019autonomia finanziaria coordinata con la finanza dello Stato, \u00e8 l\u2019unica che possa essere concessa; l\u2019altra, quella stabilita nello Statuto siciliano, per cui lo Stato \u00e8 subordinato, nell\u2019esercizio della sua attivit\u00e0 tributaria, all\u2019attivit\u00e0 tributaria della Regione, \u00e8 un elemento di anarchia nel sistema dell\u2019organizzazione statale. Si tratta di un grave problema, che dev\u2019essere senz\u2019altro riesaminato, perch\u00e9 altrimenti si arriverebbe alla deprecabile conseguenza che lo Stato non potrebbe, in caso di necessit\u00e0, integrare le spese della Sicilia, verso cui ha il dovere di intervenire per riparare alle gravi ingiustizie che da decenni sono state commesse ai danni della sua popolazione, proprio per la posizione di quasi completa indipendenza che sarebbe assunta dalla Sicilia nei confronti del sistema tributario generale del Paese. Bisogna rendersi conto di queste esigenze di carattere tecnico senza suscettibilit\u00e0 politiche, perch\u00e9 tali suscettibilit\u00e0 passano e la Costituzione resta, se veramente si vuole che lo Stato autonomistico si affermi e prosperi.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 opportuno esaminare, prima di ogni altra questione relativa alla determinazione di un ordinamento regionale dello Stato, le situazioni particolari di alcune determinate Regioni, allo scopo di rendersi conto se esse veramente siano tali da imporre nella Costituzione una regolamentazione speciale, o se esse non possano rientrare nel quadro di quell\u2019autonomia generale che si ha in animo di concedere a tutte le Regioni d\u2019Italia.<\/p><p>NOBILE riconferma la sua avversit\u00e0 per qualsiasi soluzione del problema dell\u2019autonomia regionale, che possa, anche per una minima parte, compromettere non solo l\u2019unit\u00e0 politica, ma anche quella economica dello Stato. \u00c8 assurdo nel mondo moderno parlare di un\u2019economia regionalistica. In Francia, sebbene vi siano fautori dell\u2019autonomia regionale, non si \u00e8 fatta parola nella nuova Costituzione di un ordinamento regionale autonomo.<\/p><p>L\u2019onorevole Finocchiaro Aprile ha apertamente dichiarato che l\u2019autonomia siciliana \u00e8 da lui considerata come un primo passo verso l\u2019indipendenza della Sicilia. Ci\u00f2 \u00e8 una riprova che il problema regionalistico in Italia non pu\u00f2 non destare, quale che sia la soluzione che ad esso si intenda dare, serie preoccupazioni. Non riesce a simpatizzare col movimento regionalistico, forse perch\u00e9 non \u00e8 attaccato ad alcuna particolare Regione d\u2019Italia e si sente soltanto italiano; o forse anche perch\u00e9 \u00e8 convinto che come conseguenza della rivoluzione meccanica tutte le comunit\u00e0 umane debbono tendere verso l\u2019unificazione. Comunque, non pu\u00f2 capire come si voglia da taluno disunire la stessa nostra Patria, la cui unit\u00e0 \u00e8 costata tanti sacrifici.<\/p><p>La sola esigenza che pu\u00f2 ammettere \u00e8 quella di provvedere a concedere una conveniente autonomia alle zone mistilingui di confine, per le quali l\u2019autonomia pu\u00f2 anche essere imposta da accordi internazionali, come sta avvenendo per l\u2019Alto-Adige, o da considerazioni di opportunit\u00e0 internazionale. Si tratta, infatti, in tal caso di concedere Statuti speciali per la protezione delle minoranze etniche. Ma non pu\u00f2 assolutamente comprendere le esigenze prospettate dagli onorevoli Finocchiaro Aprile e Lussu relativamente all\u2019autonomia della Sicilia e della Sardegna, terre italianissime. Non \u00e8 certo la difficolt\u00e0 delle comunicazioni con la Sardegna che pu\u00f2 consigliare, come ha affermato l\u2019onorevole Lussu, l\u2019autonomia di questa Regione. Si tratta di difficolt\u00e0 di carattere contingente, destinate rapidamente a sparire, sicch\u00e9 probabilmente fra qualche anno si impiegher\u00e0, per recarsi da Roma a Cagliari, molto minor tempo di quello che oggi sia necessario per spostarsi da un punto all\u2019altro di Roma.<\/p><p>CASTIGLIA \u00e8 favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi, con la riserva per\u00f2 che la formulazione dell\u2019articolo 2 proposta dal Comitato abbia valore di riconoscimento dei diritti acquisiti dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Valle d\u2019Aosta c dal Trentino-Alto Adige. In ogni modo, quale che possa essere la formulazione definitiva dell\u2019articolo 2, occorre che in esso si faccia menzione delle particolari condizioni delle quattro Regioni suddette, a cui \u00e8 necessario riconoscere un\u2019autonomia pi\u00f9 ampia per la loro speciale situazione geografica ed economica.<\/p><p>Non crede di poter controbattere con altrettanta perizia le eccezioni di carattere economico o finanziario sollevate dall\u2019onorevole Vanoni: pu\u00f2 soltanto rilevare che \u00e8 bene rinviare la soluzione del problema dell\u2019autonomia finanziaria al momento in cui si dovr\u00e0 affrontare l\u2019esame dei singoli Statuti speciali, per un\u2019evidente esigenza di coordinamento con il testo della Costituzione. In ogni modo non crede che le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Vanoni possano costituire una ragione valida perch\u00e9 debba essere soppresso il secondo comma dell\u2019articolo 2.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile si \u00e8 mostrato seriamente preoccupato che, con l\u2019adozione di particolari Statuti per la Sicilia e la Sardegna, possa essere disintegrata l\u2019unit\u00e0 dello Stato e a riprova dei suoi timori ha fatto riferimento ad alcune affermazioni dell\u2019onorevole Finocchiaro Aprile. Pu\u00f2 dichiarare, nella maniera pi\u00f9 esplicita, che egli \u00e8 decisamente contrario alle opinioni espresse dall\u2019onorevole Finocchiaro Aprile. Non solo, ma pu\u00f2 affermare categoricamente, come rappresentante del popolo siciliano, che la maggioranza dei siciliani non aspira affatto a quella indipendenza di cui ha fatto parola l\u2019onorevole Finocchiaro Aprile. Ci\u00f2, del resto, \u00e8 stato ampiamente dimostrato dall\u2019esito delle elezioni del 2 giugno, con le quali il popolo siciliano ha inviato all\u2019Assemblea costituente deputati che in maggioranza, pure appartenendo a diversi partiti, sono di sentimenti unitari. La Sicilia \u00e8 unitaria: lo \u00e8 sempre stata e lo sar\u00e0, anche se ha dovuto subire ingiustizie ed incomprensioni da parte delle altre Regioni d\u2019Italia e dei vari Governi che si sono succeduti al potere. Non teme di essere monotono ripetendo l\u2019abusato motivo che la Sicilia vanta un diritto di priorit\u00e0 nel grande movimento rivoluzionario che condusse, nel secolo scorso, il popolo italiano all\u2019unit\u00e0 della Patria.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che al primo comma dell\u2019articolo sono stati presentati due emendamenti nella riunione precedente dall\u2019onorevole Laconi e dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>Quello dell\u2019onorevole Laconi dice:<\/p><p>\u00abNel quadro dell\u2019unit\u00e0 ed indivisibilit\u00e0 dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autarchici secondo i princip\u00ee fissati negli articoli seguenti.<\/p><p>\u00abAlle Regioni sono delegati tutti quei servizi statali che possono utilmente essere decentrati secondo la legge sulla riorganizzazione dei servizi dello Stato\u00bb.<\/p><p>Quello dell\u2019onorevole Mortati \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abNel quadro dell\u2019unit\u00e0 ed indissolubilit\u00e0 nazionale, le Regioni sono costituite in enti autonomi con poteri e funzioni propri, secondo i princip\u00ee generali o speciali, fissati nei seguenti articoli\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi \u00e8 quello che pi\u00f9 si discosta dal testo proposto dal Comitato, lo mette in votazione, con l\u2019intesa che, ove sia respinto, prima di passare alla votazione sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, questi dovrebbe chiarire il suo pensiero, dato che l\u2019emendamento in questione mira a sostituire non solo il primo, ma anche il secondo comma dell\u2019articolo 2.<\/p><p>Mette in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>LUSSU dichiara di votare contro, perch\u00e9 ritiene che il testo proposto dal Comitato risponda maggiormente a criteri d\u2019ordine generale, dato che alla redazione dell\u2019articolo 2 hanno collaborato i rappresentanti di tutti i partiti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI dichiara di ritirare la sua proposta di emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell\u2019articolo 2 nel testo proposto dal Comitato:<\/p><p>\u00abNel quadro dell\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 dello Stato le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princip\u00ee fissati negli articoli seguenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ricorda che al secondo comma sono stati presentati vari emendamenti, nella riunione precedente, dagli onorevoli Rossi, Nobile, Fabbri, Laconi e Bordon; nella riunione odierna dagli onorevoli Bozzi e Tosato unitamente agli onorevoli Piccioni, Cappi e Fuschini.<\/p><p>L\u2019onorevole Rossi ha proposto la seguente dizione:<\/p><p>\u00abAlle Regioni insulari ed a quelle di confine mistilingui possono venire attribuite, ecc.\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abPer le Regioni mistilingui potranno concedersi particolari condizioni di autonomia, con Statuti speciali di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bordon ha proposto:<\/p><p>\u00abAlla Val d\u2019Aosta e alla Regione Tridentina, dato le loro condizioni geografiche, economiche e linguistiche, nonch\u00e9 alle Regioni insulari verranno attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Fabbri:<\/p><p>\u00abAlle Regioni mistilingui di confine, quali la Val d\u2019Aosta ed il Trentino-Alto Adige, ed a quelle insulari, quali la Sicilia e la Sardegna, sono attribuite, in relazione a queste circostanze, forme ecc.\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Laconi:<\/p><p>\u00abAlla Sicilia, alla Sardegna e alle Regioni mistilingui di confine sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>Rid\u00e0 infine lettura delle due proposte odierne:<\/p><p>Bozzi: \u00abCon legge costituzionale possono essere attribuiti alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d\u2019Aosta e al Trentino-Alto Adige e alle altre Regioni che ne facciano richiesta, condizioni diverse di autonomia\u00bb,<\/p><p>Tosato, Piccioni, Cappi e Fuschini: \u00abIn relazione alle loro particolari esigenze, alle Regioni mistilingui della Valle d\u2019Aosta e del Trentino-Alto Adige, come a quelle insulari della Sicilia e della Sardegna, sono riconosciute forme e condizioni speciali di autonomia, che in quanto divergano dalle norme seguenti, sono stabilite con legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>FABBRI dichiara di voler sopprimere nel testo dell\u2019emendamento da lui proposto la parola \u00abquali\u00bb, riferita alle Regioni mistilingui della Valle d\u2019Aosta e del Trentino-Alto Adige e alle Regioni insulari della Sicilia e della Sardegna, perch\u00e9 potrebbe far pensare a una menzione fatta soltanto a titolo esemplificativo.<\/p><p>CONTI domanda se con l\u2019espressione di \u00abRegioni insulari\u00bb, contenuta nell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Rossi, si debbano intendere soltanto la Sicilia e la Sardegna.<\/p><p>ROSSI PAOLO risponde che egli intendeva riferirsi soltanto alla Sicilia e alla Sardegna. In ogni modo, affinch\u00e9 non possano sorgere equivoci in proposito, dichiara di mutare la forma del suo emendamento facendo espressa menzione delle isole anzidette.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile, come quello che pi\u00f9 si differenzia dal testo del secondo comma proposto dal Comitato.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Fa presente che, fra i vari emendamenti proposti al secondo comma, occorre distinguere quelli che prevedono soltanto la possibilit\u00e0 di un\u2019attribuzione di particolari forme di autonomia a determinate Regioni e quelli che stabiliscono categoricamente di concedere a date Regioni tali particolari forme di autonomia. Nel primo gruppo rientrano gli emendamenti degli onorevoli Rossi e Bozzi, nel secondo, quelli degli onorevoli Fabbri, Laconi, Bordon e Tosato.<\/p><p>LACONI osserva che occorrerebbe adottare anche un altro criterio di distinzione a proposito dei vari emendamenti proposti, vale a dire quello per cui si ammette, oppur no, la concessione di forme particolari di autonomia con Statuti speciali. Di ci\u00f2, ad esempio, non si fa menzione nell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Tosato. La questione \u00e8 assai importante, perch\u00e9 esiste evidentemente una notevole differenza fra l\u2019attribuire condizioni particolari di autonomia per mezzo di una legge, sia pure costituzionale, e il concedere tale forma di autonomia per mezzo di uno Statuto speciale. Una legge, infatti, \u00e8 sempre emanata dal potere centrale, mentre uno Statuto \u00e8 formulato dagli organi della Regione, anche se poi dovr\u00e0 essere riconosciuto dallo Stato.<\/p><p>BOZZI vuol chiarire la ragione per cui egli ha usato la parola \u00abpossono\u00bb nel suo emendamento. Tale termine sta ad indicare la possibilit\u00e0 che siano attribuite forme particolari di autonomia non solo alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d\u2019Aosta e al Trentino-Alto Adige, ma anche a tutte le altre Regioni che ne facciano richiesta. Inoltre l\u2019adozione del termine suddetto \u00e8 dovuta anche ad un\u2019altra ragione: pi\u00f9 volte \u00e8 stato affermato, in seno alla Sottocommissione, che potr\u00e0 aversi una legge costituzionale che stabilisca in materia di autonomia una disciplina diversa da quella generale. Si potr\u00e0 quindi avere una legge costituzionale diversa dalla Costituzione, salvo che non si vogliano allegare alla Costituzione stessa gli Statuti speciali per le quattro Regioni anzidette, nel qual caso ogni questione sarebbe risolta e, invece di usare il termine \u00abpossono\u00bb, potrebbe essere adottato quello di \u00absono\u00bb. In ogni modo si dichiara pronto a sostituire la parola \u00absono\u00bb all\u2019altra \u00abpossono\u00bb, purch\u00e9 sia fatta salva la possibilit\u00e0 per altre Regioni di chiedere una diversa forma di autonomia.<\/p><p>PRESIDENTE invita la Sottocommissione a pronunciarsi sulla questione, se l\u2019indicazione delle Regioni a cui si dovr\u00e0 concedere uno Statuto speciale debba formare oggetto di un\u2019elencazione tassativa o di un\u2019elencazione che lasci la possibilit\u00e0 a tutte le altre Regioni di fare richiesta di condizioni particolari di autonomia, attribuibili sempre con Statuti speciali.<\/p><p>CODACCI PISANELLI fa presente che il Comitato ha preferito adottare nell\u2019articolo 2 l\u2019indicazione delle Regioni, a cui si dovr\u00e0 concedere una forma speciale di autonomia, per mezzo di un\u2019elencazione tassativa, allo scopo di evitare che richieste del genere possano essere fatte da altre Regioni. Se la concessione di una speciale forma di autonomia si \u00e8 dovuta fare alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d\u2019Aosta e al Trentino-Alto Adige in un momento critico della nostra storia nazionale, \u00e8 bene per l\u2019avvenire garantirsi da altre simili concessioni. Per tale ragione \u00e8 favorevole al mantenimento del secondo comma dell\u2019articolo 2.<\/p><p>ZUCCARINI \u00e8 stato l\u2019unico, in seno al Comitato, a non approvare la formulazione del secondo comma in esame. Bench\u00e9 egli fosse il rappresentante, in seno al Comitato stesso, della tendenza favorevole alla forma pi\u00f9 larga di autonomia, si rifiuta di ammettere che possano esservi due tipi di autonomia. \u00c8 pericoloso, a suo avviso, stabilire due forme di autonomia, una eguale per la grande maggioranza delle Regioni, l\u2019altra, differenziata e pi\u00f9 larga con speciali Statuti, per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d\u2019Aosta e il Trentino-Alto Adige, perch\u00e9 le altre Regioni potrebbero essere incoraggiate a richiedere quelle forme particolari di autonomia che venissero concesse alle quattro Regioni suddette. Si cadrebbe cos\u00ec in quel particolarismo che si voleva evitare e non si otterrebbe quel coordinamento delle autonomie gi\u00e0 concesse e riconosciute nell\u2019ordinamento generale dello Stato.\u00bb<\/p><p>Poich\u00e9 \u00e8 convinto che non si debba dare motivo alle altre Regioni di dolersi che ad esse non sia concessa un\u2019autonomia eguale a quella che verrebbe ad essere attribuita soltanto a quattro Regioni, voter\u00e0 contro il mantenimento del secondo comma, pur non intendendo con tale voto esprimersi contro le autonomie gi\u00e0 riconosciute. A suo avviso tali diritti di autonomia dovrebbero essere estesi a tutte le Regioni d\u2019Italia.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 favorevole al mantenimento del secondo comma; si riserva tuttavia di sollevare il problema del Trentino-Alto Adige quando sar\u00e0 posto in discussione l\u2019articolo 22, sulla costituzione delle Regioni secondo la tradizionale ripartizione geografica dell\u2019Italia.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 pure favorevole al mantenimento del testo del secondo comma proposto dal Comitato, poich\u00e9 l\u2019onorevole Ambrosini non ha creduto opportuno insistere sulla formulazione originaria dell\u2019articolo 2.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il principio che si debba fare un\u2019elencazione tassativa delle Regioni a cui si dovranno concedere con Statuti speciali condizioni particolari di autonomia.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>TOSATO fa presente che sarebbe bene risolvere, prima di procedere alla votazione dell\u2019intero secondo comma, una questione puramente tecnica, relativa all\u2019espressione \u00abStatuti speciali di valore costituzionale\u00bb. Non comprende, infatti, perch\u00e9 soltanto gli Statuti delle quattro Regioni indicate nel comma suddetto debbano avere valore costituzionale. Appunto per questo ha presentato l\u2019emendamento di cui il Presidente ha dato lettura.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Tosato che la diversit\u00e0 fra gli Statuti delle varie Regioni \u00e8 data proprio dal fatto che si avranno Statuti speciali per le Regioni elencate nell\u2019articolo 2. Non vede poi perch\u00e9 anche le altre Regioni debbano avere ciascuna un proprio Statuto, quando esse dovranno tutte essere assoggettate alla stessa disciplina stabilita dalla Costituzione in materia di ordinamento regionale. \u00c8 vero che l\u2019articolo 21 del progetto accenna al fatto che ogni Regione avr\u00e0 un proprio Statuto, deliberato in armonia ai princip\u00ee informatori della legge sull\u2019ordinamento regionale, ma evidentemente tali Statuti non dovranno contenere disposizioni che possano far pensare ad una diversit\u00e0 di diritti fra una Regione e un\u2019altra. Anche ai Comuni verr\u00e0 attribuita l\u2019autonomia, ma sarebbe assurdo consentire che ogni Comune deliberasse un proprio Statuto. Tanto l\u2019ordinamento comunale come quello regionale non potranno discendere che da una sola fonte: dalla Costituzione dello Stato. Una eccezione a tale principio \u00e8 quella costituita dagli Statuti speciali per le quattro Regioni menzionate nel secondo comma.<\/p><p>TOSATO osserva che non \u00e8 detto che gli Statuti delle singole Regioni debbano essere eguali per tutte. Difatti, l\u2019articolo 6 del progetto stabilisce che spetta alla Regione l\u2019amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa, e in quelle altre materie che sono di competenza dello Stato, ma che lo Stato intenda affidare ad essa. Nulla, quindi, impedisce che lo Stato trasferisca a una Regione l\u2019amministrazione di alcune determinate materie e non la trasferisca ad un\u2019altra; onde ogni Regione dovr\u00e0 avere un proprio Statuto, deliberato dalla Regione stessa e sottoposto per la ratifica al Parlamento.<\/p><p>PERASSI ritiene che l\u2019accenno fatto agli Statuti, nel secondo comma dell\u2019articolo 2, possa dar luogo ad equivoci, perch\u00e9 nell\u2019articolo 21 si ha un altro accenno agli Statuti regionali. \u00c8 del parere, tuttavia, che l\u2019articolo 21 non debba essere modificato, perch\u00e9 gli Statuti ivi menzionati non hanno altro scopo che quello di disciplinare, per ciascuna Regione, l\u2019attuazione dei princip\u00ee costituzionali concernenti la Regione stessa, soprattutto nell\u2019ipotesi, accennata dall\u2019onorevole Tosato, che ad una data Regione venga attribuita dallo Stato una competenza non ammessa per un\u2019altra. L\u2019idea, quindi, di uno Statuto che sia sottoposto, ai fini di una certa garanzia, all\u2019approvazione del Parlamento \u00e8 perfettamente logica, e non deve turbare gli scrupoli dei pi\u00f9 ferventi fautori di un ordinamento regionale autonomo. Nella stessa Svizzera, che \u00e8 uno Stato federale, la Costituzione stabilisce che le Costituzioni cantonali debbono essere sottoposte alla approvazione dell\u2019Assemblea. Dove non conviene parlare di Statuti, visto che se ne parla nell\u2019articolo 21, \u00e8 nell\u2019articolo 2, e ci\u00f2 perch\u00e9, fra l\u2019altro, con tale articolo si mira a stabilire che occorre una legge costituzionale per attribuire a certe Regioni un ordinamento regionale diverso da quello comune. Non si tratta qui di Statuti deliberati da appositi organi costituiti e poi sottoposti all\u2019approvazione del Parlamento, bens\u00ec di norme speciali, poste in essere dalla stessa deliberazione del Parlamento.<\/p><p>Per tali considerazioni sarebbe bene parlare nell\u2019articolo 2 soltanto di condizioni particolari di autonomia stabilite con legge costituzionale.<\/p><p>LUSSU non \u00e8 favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato, perch\u00e9 a suo avviso le parole \u00abStatuti speciali\u00bb devono restare nel testo della Costituzione. Ritiene inoltre, che le dichiarazioni fatte dallo stesso onorevole Tosato a proposito dell\u2019espressione \u00abStatuti speciali con valore costituzionale\u00bb, non abbiano reale consistenza, perch\u00e9 \u00e8 chiaro che anche gli Statuti speciali dello quattro Regioni indicate nell\u2019articolo 2 non potranno non avere un valore costituzionale, visto che saranno sottoposti all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>LA ROCCA \u00e8 del parere che non si possa assolutamente accettare l\u2019idea di una diversit\u00e0 di Statuti fra Regione e Regione, fatto salvo naturalmente il principio che, in vista di situazioni particolari, dovranno essere riconosciute forme speciali di autonomia alle quattro Regioni indicate nel secondo comma dell\u2019articolo 2.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, si rende conto delle varie obiezioni mosse relativamente alla questione in esame, tanto pi\u00f9 che esse furono fatte da alcuni colleghi anche in seno al Comitato. Si pens\u00f2 di eliminarle col sistema di allegare alla Costituzione gli Statuti speciali per le quattro Regioni elencate nel secondo comma. Ci\u00f2 considerato, ritiene che possa senz\u2019altro essere messo in votazione il testo del secondo comma proposto dal Comitato.<\/p><p>PRESIDENTE crede che la formulazione proposta dall\u2019onorevole Tosato esprima pi\u00f9 chiaramente la possibilit\u00e0 a cui ha accennato l\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>LACONI osserva che, per quanto riguarda gli Statuti speciali, non si tratta di leggi che siano emanate dallo Stato ed estese alle Regioni, ma di norme formulate dalle Regioni e che hanno riconoscimento da parte dello Stato. In altri termini, si tratta di dare alle Regioni la facolt\u00e0 di riorganizzarsi dall\u2019interno, secondo le loro particolari esigenze. Altro \u00e8 invece il significato della parola \u00abStatuto\u00bb nell\u2019articolo 21, ossia di norma regolamentare interna. Sarebbe bene pertanto uscire dall\u2019equivoco: coloro che non vogliono riconoscere alle quattro Regioni menzionate nel secondo comma una speciale forma di autonomia, dovrebbero dirlo chiaramente. Adottare una formula che riduce a nulla la disciplina speciale prevista per le quattro Regioni suddette, pur mantenendola apparentemente, non gli sembra cosa opportuna.<\/p><p>VANONI rileva, con preoccupazione, che nel corso della discussione si \u00e8 accentuata la distinzione fra due tipi di autonomia; per il primo si hanno quattro Regioni con un vero e proprio ordinamento autonomo; per il secondo, tutte le altre Regioni dovrebbero avere soltanto un ordinamento decentrato.<\/p><p>Viceversa, gli sembra che il concetto politico, da cui la maggioranza almeno dei componenti la Sottocommissione \u00e8 partita, fosse quello di ammettere un\u2019effettiva autonomia per tutte le Regioni. Ed \u00e8 per questo che l\u2019articolo 21 del progetto prevede uno Statuto per ciascuna Regione, che non \u00e8 gi\u00e0 un regolamento interno, secondo quanto ha affermato l\u2019onorevole Laconi, bens\u00ec il vero e proprio atto costitutivo della Regione; l\u2019atto che, attraverso la parola dei cittadini viventi nella Regione, determina il sorgere della Regione stessa. Le norme che a tal proposito debbono essere fissate nella Costituzione sono semplicemente quelle che riconoscono la capacit\u00e0 dei cittadini a costituire la Regione. Se cos\u00ec non dovesse essere, si avrebbe soltanto un decentramento amministrativo.<\/p><p>Ora, se si tratta di riconoscere, a causa di motivi particolari, una forma diversa di autonomia per alcune determinate Regioni, una volta che si sia convinti dell\u2019obiettivit\u00e0 di tali motivi, si pu\u00f2 accedere al concetto di ammettere speciali Statuti che divergano dalla media degli altri. Ma se si dovesse arrivare alla conclusione che soltanto quattro Regioni abbiano diritto di formularsi uno Statuto per propria iniziativa, che lo Stato poi riconosce, mentre le altre dovrebbero soltanto accettare lo Statuto dato ad esse dallo Stato, crede che tale conclusione non risponderebbe al concetto di autonomia che si ha in animo di realizzare.<\/p><p>LUSSU pensa che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Vanoni non abbiano ragione d\u2019essere, visto che il Comitato non ha adottato la formulazione proposta dall\u2019onorevole Grieco, secondo cui veramente si faceva una distinzione fra Regioni autonome e Regioni non autonome. I colleghi poi possono testimoniare che egli, in seno al Comitato ha sempre sostenuto il principio dell\u2019autonomia per tutte le Regioni d\u2019Italia.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, propone di mettere in votazione il testo del secondo comma dell\u2019articolo 2 presentato dal Comitato, con la seguente modifica: sostituire alle parole \u00abStatuti speciali di valore costituzionale\u00bb le seguenti: \u00abStatuti speciali approvati con legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il secondo comma dell\u2019articolo 2 che, emendato secondo la proposta dell\u2019onorevole Ambrosini, risulta cos\u00ec definitivamente formulato:<\/p><p>\u00abAlla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d\u2019Aosta o al Trentino-Alto Adige sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali approvati con legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 21.<\/p><p><em>Erano<\/em> <em>presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vannoni e Zuccarini.<\/p><p><em>In<\/em> <em>congedo:<\/em> Calamandrei, Leone Giovanni.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Di Giovanni, Einaudi, Grieco, Patricolo e Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 47. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 15 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI \u00a0 INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Piccioni \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Mannironi \u2013 Mortati \u2013 Bordon \u2013 Conti \u2013 Nobile [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5254","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5254"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10301,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5254\/revisions\/10301"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5254"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}