{"id":5250,"date":"2023-10-15T23:23:29","date_gmt":"2023-10-15T21:23:29","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5250"},"modified":"2023-11-02T23:33:01","modified_gmt":"2023-11-02T22:33:01","slug":"giovedi-14-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5250","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 14 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5250\" class=\"elementor elementor-5250\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e036855 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e036855\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2e57da8\" data-id=\"2e57da8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2347ffd elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2347ffd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461114sed046ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ba80d76 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ba80d76\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>46.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 14 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Targetti \u2013 Zuccarini \u2013 Nobile \u2013 Laconi \u2013 Castiglia \u2013 Lussu \u2013 Bozzi \u2013 Tosato \u2013 Conti \u2013 Piccioni \u2013 La Rocca \u2013 Fabbri \u2013 Lami Starnuti \u2013 Mannironi \u2013 Mortati \u2013 Ravagnan \u2013 Perassi \u2013 Bordon \u2013 Vanoni \u2013 Rossi Paolo.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>Seguito della discussione sulla organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sul problema della suddivisione territoriale dello Stato e della conservazione o meno della Provincia come ente autarchico.<\/p><p>FUSCHINI domanda al Relatore da chi sar\u00e0 nominata la Giunta che, a norma dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 17, sar\u00e0 istituita in ogni circoscrizione provinciale, e quali saranno i compiti ad essa attribuiti.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che in seno al Comitato non fu possibile raggiungere un accordo circa il sistema di nomina di tale Giunta. Ricorda che, dopo la decisione di sopprimere la Provincia come ente autarchico e di mantenerla come circoscrizione amministrativa di decentramento regionale, fu decisa la istituzione di tale Giunta al fine di non lasciare gli uffici provinciali nelle mani di elementi soltanto burocratici, ma di affiancare a questi degli esponenti nominati o designati da corpi elettivi, che ne coordinassero l\u2019attivit\u00e0. Il dissenso nacque sul modo di costituire la Giunta. Alcuni sostenevano che dovesse essere composta di delegati dei Comuni; altri invece che dovesse esser nominata dall\u2019Assemblea regionale per la considerazione che la Provincia \u00e8 mantenuta in funzione di decentramento regionale; egli a sua volta propose, per conciliare le opposte tendenze, un sistema misto. Ma su questo punto non pot\u00e9 formarsi una maggioranza.<\/p><p>Fa poi presente che, per rispondere esaurientemente al secondo quesito posto dall\u2019onorevole Fuschini circa i compiti che alla Giunta provinciale saranno affidati, sarebbe necessario anzitutto aver determinato quali saranno i pubblici servizi che verranno ad assumere un carattere di continuit\u00e0 nell\u2019ambito della circoscrizione provinciale. Aggiunge che ci\u00f2 \u00e8 in relazione sia con la soluzione concreta che si vorr\u00e0 dare al disposto dell\u2019articolo 6, nel quale si parla delle funzioni amministrative della Regione non solo nelle materie di propria competenza legislativa, ma anche nelle altre materie che dallo Stato verranno delegate ad essa per l\u2019esecuzione; sia con quanto stabilisce l\u2019articolo 24, il quale prevede che il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni avverr\u00e0 mediante decreti del Presidente della Repubblica per ogni ramo della pubblica amministrazione.<\/p><p>Ad ogni modo, dichiara che il Comitato ha ritenuto che non fosse ora il caso di affrontare e risolvere i vari problemi in tutti i loro particolari e che bastasse affermare nella Costituzione i princip\u00ee fondamentali. I particolari potranno esser determinati nella legge che regoler\u00e0 organicamente la complessa materia.<\/p><p>Conclude facendo rilevare l\u2019importanza che nell\u2019economia della riforma verrebbe ad assumere la suddetta Giunta. \u00c8 principalmente con la sua istituzione che sar\u00e0 evitato il pericolo che, mentre si procede ad un decentramento dell\u2019amministrazione dello Stato, si vada a costituire un accentramento regionale.<\/p><p>TARGETTI rileva anzitutto che la costituzione delle Giunte \u2013 sulla cui necessit\u00e0 tutti i componenti del Comitato furono concordi \u2013 d\u00e0 luogo ad una costruzione assai imperfetta, in quanto, nel caso in esame, viene a mancare l\u2019Assemblea deliberante, di cui normalmente una Giunta \u00e8 il corpo esecutivo.<\/p><p>Crede che le varie ragioni che hanno determinato la proposta di abolire la Provincia possano sintetizzarsi in una sola, e cio\u00e8 nella superfluit\u00e0 di tale ente, in conseguenza del sorgere del nuovo ente Regione. Non \u00e8, personalmente, di tale parere, perch\u00e9 ritiene che la coesistenza dei due enti risulti possibile, sia per considerazioni storiche, sia perch\u00e9 la Regione nasce sottraendo attribuzioni allo Stato e non gi\u00e0 alla Provincia. Non trova, quindi, convincenti le ragioni addotte a sostegno della soppressione della Provincia; mentre ricorda le ragioni favorevoli alla sua conservazione: a parte quelle di carattere storico, sono tutte le altre che fanno della Provincia un ente naturale, di cui \u00e8 riconosciuta l\u2019armonicit\u00e0 in tutti i campi, nelle tradizioni, cio\u00e8, nelle abitudini, nel linguaggio, nell\u2019abito mentale degli abitanti, nell\u2019industria e nel commercio, e financo nella costituzione geologica del territorio.<\/p><p>La conservazione della Provincia eviterebbe l\u2019inconveniente accennato da ultimo dal Relatore, e cio\u00e8 la creazione di un nuovo accentramento: infatti, creando la Regione ed abolendo la Provincia, mentre si tenderebbe a ridurre, col decentramento, al minimo gli inconvenienti della burocrazia, non si farebbe altro che sostituire alla burocrazia statale altrettante burocrazie regionali, attraverso le quali si darebbe origine ad un accentramento nuovo, non pi\u00f9 sopportabile di quello passato che si era reso oltremodo opprimente.<\/p><p>Il mantenimento della Provincia, d\u2019altra parte, potrebbe calmare il disappunto di tutti quegli enti i cui voti o desideri, pur fatti presenti, non sono stati accolti, e se ne avvantaggerebbe la Regione stessa, sorgendo cos\u00ec in un clima pi\u00f9 sereno e pi\u00f9 sgombro da contrasti.<\/p><p>Conclude affermando che il riformatore pi\u00f9 audace non deve avere incertezze nel distruggere ci\u00f2 che \u00e8 dannoso, ma deve procedere ponderatamente quando si tratta di demolire istituzioni la cui conservazione pu\u00f2 essere utile.<\/p><p>ZUCCARINI dichiara che coloro che sono favorevoli alla soluzione regionale non hanno mai pensato di fare della Regione l\u2019unico organo rappresentativo degli interessi particolari. Al contrario, in tutti \u00e8 stata viva la preoccupazione di costituire fra Comuni e Regione organi intermedi, attraverso i quali gli interessi locali potranno far pervenire la loro voce all\u2019ente Regione. Non ci fu dissenso su questo; il dissenso invece sorse quando si tratt\u00f2 di stabilire quali devono essere questi organi e come devono formarsi.<\/p><p>Secondo lui tali organi intermedi non debbono essere creati arbitrariamente o dettati dall\u2019alto (cosa che in passato poteva dirsi per le Provincie), ma dovranno formarsi naturalmente, secondo gli interessi della popolazione, la quale dovr\u00e0 avere la possibilit\u00e0 di manifestare il suo intendimento di far parte di un determinato raggruppamento perch\u00e9 lo trova pi\u00f9 conveniente, cos\u00ec come i cittadini trovano conveniente recarsi in una citt\u00e0 piuttosto che in altra di una data zona per curarvi i loro interessi. Gli organi intermedi dovrebbero, a suo avviso, essere di due specie: l\u2019uno, che chiamer\u00e0 di \u00abvicinanza\u00bb, che unisca i comuni esistenti in un raggio pi\u00f9 ristretto; l\u2019altro che costituisca un raggruppamento pi\u00f9 grande, che potrebbe anche trovare sede negli attuali capoluoghi di Provincia.<\/p><p>Fa subito rilevare che tali organi, che non dovrebbero avere una propria autonomia, assicurerebbero il collegamento fra il Comune e la Regione, ed avrebbero lo scopo di portare a conoscenza e alla risoluzione della Regione i problemi di Comuni o gruppi di Comuni. A tale proposito dichiara che non \u00e8 nel suo intendimento di sopprimere il concentramento statale per creare poi quello regionale, tanto vero che, in sede di Comitato, ha manifestato il suo aperto dissenso circa la creazione di circondari come organi decentrati della Regione.<\/p><p>Segnala due sistemi che, a suo parere, si potrebbero seguire per la nomina dei componenti di questi organi: la nomina da parte dei Comuni che compongono questi circondari, oppure \u2013 specie se si addivenisse, come spera, per la elezione dei deputati regionali, ad un sistema di circoscrizioni elettorali pi\u00f9 ristrette, corrispondenti ai circondari \u2013 delegando ai deputati regionali eletti in quel determinato circondario il compito di funzionare anche come rappresentanza pi\u00f9 ristretta degli interessi dello stesso circondario.<\/p><p>Ritiene che, dal momento che si pensa di fare della Regione un organo di decentramento, con attribuzioni limitate e con una rappresentanza in esso dello Stato, il mantenimento della Provincia non costituirebbe altro che l\u2019aggiunta di un nuovo organo, ci\u00f2 che renderebbe in definitiva pi\u00f9 difficile la soluzione del problema del decentramento (non bisogna dimenticare infatti il pericolo di un eccessivo sviluppo della burocrazia!) e complicherebbe il sistema che ora si vuole perfezionare, compromettendo i risultati e l\u2019esistenza stessa dell\u2019organo che in questo momento si sta creando.<\/p><p>Concludendo, manifesta il suo parere assolutamente contrario alla conservazione, come ente autonomo, della Provincia, la quale, cos\u00ec come \u00e8 ora costituita, resterebbe quella costruzione artificiosa, che dal punto di vista amministrativo non ha assolto ai suoi compiti e non corrisponde esattamente agli interessi delle popolazioni.<\/p><p>NOBILE, a parte il fatto che, se errori si sono potuti commettere nella formazione delle Provincie, sarebbe sempre possibile rimediarvi, ritiene che il problema non sia tanto quello di fare una revisione delle circoscrizioni provinciali, quanto quello di considerare l\u2019opportunit\u00e0 della conservazione della Provincia come ente autarchico.<\/p><p>Rileva una contraddizione nella quale, a suo avviso, cadono i regionalisti, i quali sostengono che la creazione delle Assemblee regionali render\u00e0 possibile una maggior partecipazione del popolo italiano alla vita pubblica, ma dimenticano poi che, con la soppressione della Provincia, si aboliscono i Consigli provinciali, i quali, per quanto ristretti, costituiscono pure un mezzo per far partecipare il popolo alla vita politica.<\/p><p>Ritiene poi che non si debba dire troppo male della burocrazia, la cui corruzione odierna rispecchia la corruzione di tutta la vita anche politica del Paese, ed \u00e8 perci\u00f2 un fatto contingente al quale si potr\u00e0 rimediare.<\/p><p>Dichiara quindi di essere favorevole alla coesistenza dell\u2019ente Provincia, accanto all\u2019ente Regione che si sta ora creando.<\/p><p>LACONI dichiara di non essere d\u2019accordo con i colleghi che l\u2019hanno preceduto. Afferma che il nuovo ente si crea per rimediare ad alcune deficienze dell\u2019organizzazione centralistica dello Stato italiano, non solo, ma anche per basare la nuova struttura organica della vita pubblica italiana su una unit\u00e0 pi\u00f9 vasta di quello che non sia la Provincia.<\/p><p>Rispondendo all\u2019onorevole Targetti, osserva che l\u2019ente Regione trae le sue attribuzioni in parte dello Stato, ma in parte anche dalla Provincia.<\/p><p>Non ha nulla da eccepire circa l\u2019opportunit\u00e0 di conservare le Provincie e gli organi atti a rimediare a determinate deficienze; ma fa presente che la mancanza, la quale potrebbe essere molto sentita, di un centro provinciale di interessi, di mercato, nel quale poter sbrigare pratiche burocratiche, non porta alla necessaria conseguenza di conservare la Provincia come organo autonomo. Gi\u00e0 oggi la Provincia svolge funzioni assai limitate, e si pu\u00f2 affermare che ben pochi si accorgono dell\u2019esistenza di un ente autarchico territoriale chiamato Provincia. Non a torto si \u00e8 detto che questa \u00e8 una creazione artificiale, ed il fatto stesso che si sia affermata l\u2019esigenza dell\u2019ente Regione esclude la necessit\u00e0 della Provincia.<\/p><p>Conclude dichiarandosi contrario a che la Provincia sia inserita nell\u2019articolo 1\u00b0, il quale riguarda soltanto gli enti che abbiano una rilevanza costituzionale, senza tuttavia escludere la possibilit\u00e0 di considerare gli attuali capoluoghi di Provincia come citt\u00e0 in cui si trovino uffici decentrati della Regione.<\/p><p>CASTIGLIA ricorda che la diversit\u00e0 di vedute in merito alla conservazione della Provincia si pales\u00f2 gi\u00e0 in seno al Comitato; ed egli fu tra i deputati di minoranza che si dichiararono per la conservazione della Provincia come ente autarchico, non vedendo ragione per sopprimerla.<\/p><p>Mentre concorda pienamente con le considerazioni dell\u2019onorevole Targetti, non pu\u00f2 condividere quelle dell\u2019onorevole Zuccarini, che gli sembrano inspirate soprattutto dalla preoccupazione dell\u2019innovazione ad ogni costo. La Provincia ha dimostrato in passato di saper dare ottime prove di capacit\u00e0 amministrativa e di essere utile agli interessi del Paese.<\/p><p>Circa la suddivisione \u2013 della cui necessit\u00e0 lo stesso onorevole Zuccarini si rende conto \u2013 della Regione in circoscrizioni raggruppanti un certo numero di comuni, osserva che, dal momento che questo raggruppamento gi\u00e0 esiste nella Provincia e funziona da lunghissimo tempo, ogni diversa suddivisione del territorio regionale in circondari, mandamenti o altre circoscrizioni, non avrebbe che il risultato di complicare le cose e di creare nuove difficolt\u00e0.<\/p><p>Ritiene poi che agli inconvenienti, ai quali alcuni oratori hanno fatto riferimento sostenendo l\u2019opportunit\u00e0 di sopprimere la Provincia, sia facile porre riparo e che ad ogni modo non siano tali da infirmare il fatto storico, che la Provincia \u00e8 un aggruppamento naturale e spontaneo di centri minori attorno ad uno maggiore, per cui da Provincia a Provincia si notano evidenti diversit\u00e0 di dialetto, di usi commerciali e di altre caratteristiche, soprattutto etniche. Conservando alle Provincie soltanto la caratteristica di organi di decentramento amministrativo nell\u2019ambito della Regione, sforniti di ogni capacit\u00e0 di rappresentanza di interessi locali distinti, si intenderebbe sopprimere la Provincia come ente autarchico per realizzare un decentramento amministrativo, senza per altro raggiungere l\u2019intento, perch\u00e9 in fatto nessuno degli uffici attualmente esistenti nei capoluoghi di Provincia sarebbe abolito. Ch\u00e9 se, in luogo dell\u2019attuale suddivisione per Provincie, si effettuasse una diversa suddivisione per circondari od altre circoscrizioni territoriali pi\u00f9 ristrette della Provincia, si creerebbero altrettante burocrazie, con un effetto esattamente contrario a quello che si dice di voler ottenere.<\/p><p>Per queste ragioni e per le altre esposte dai colleghi che condividono la sua opinione, voter\u00e0 a favore dell\u2019emendamento proposto all\u2019articolo 1, che prevede la suddivisione del territorio nazionale in Regioni, Provincie e Comuni, con la riserva di esaminare successivamente la formulazione dell\u2019articolo 17 del progetto.<\/p><p>LUSSU \u00e8 d\u2019avviso che l\u2019argomento in discussione acquisti una grande rilevanza, ove si consideri la ripercussione che la soppressione o meno della Provincia avr\u00e0 inevitabilmente sulla Regione, cos\u00ec come \u00e8 stata concepita. Non nasconde le sue preoccupazioni per quanto \u00e8 stato detto dall\u2019onorevole Targetti; e questo lo induce a pensare che molti siano ancora coloro i quali non vedono il problema della Provincia nella sua realt\u00e0.<\/p><p>Sulla soppressione della Provincia come circoscrizione amministrativa (prefetture) tutti sono concordi. La Provincia come ente autarchico territoriale si riduce a ben poca cosa, essendo le sue competenze limitate alle strade provinciali, ai brefotrofi ed ai manicomi. \u00c8 rimasto, quindi, sorpreso nel riscontrare, in un recente discorso tenuto dall\u2019onorevole Einaudi in Piemonte, molte riserve a proposito dell\u2019istituzione della Regione, che ritiene contrastanti con l\u2019atteggiamento dallo stesso oratore tenuto precedentemente in seno alla Sottocommissione. In realt\u00e0 la soppressione della Provincia come ente autarchico e la sua trasformazione, nei modi e nei termini che saranno successivamente studiati, non porter\u00e0 alcun danno alla vita politica ed amministrativa del Paese.<\/p><p>Fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di combattere la tendenza, manifestatasi in qualche settore dell\u2019opinione pubblica, a considerare la soppressione della Provincia quasi come una <em>diminutio<\/em> per gli attuali capoluoghi, perch\u00e9 questi, pur sopprimendosi l\u2019ente Provincia, manterranno la loro importanza economica, commerciale ed anche amministrativa, in quanto in queste localit\u00e0 continueranno ad avere la loro sede i Tribunali, le Intendenze di finanza, gli enti militari e tutti gli altri istituti, mentre soltanto i problemi relativi alle strade e pochi altri passeranno dalla competenza della Provincia a quella della Regione.<\/p><p>Dichiara di essere stato fautore in seno al Comitato dell\u2019opportunit\u00e0 di creare una circoscrizione intermedia fra la Regione ed il Comune, il distretto, ad esempio, o come altri dice, il circondario (non crede sia il caso di fare questione di terminologia): questa circoscrizione dovr\u00e0 avere un carattere naturale, risultante da una convergenza di interessi, e dovr\u00e0 avere il diritto di mandare i suoi rappresentanti all\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>Con la soppressione della Provincia si otterr\u00e0 inoltre il vantaggio di una sburocratizzazione, che definisce necessaria ed indilazionabile, e non, come teme l\u2019onorevole Targetti, un appesantimento della burocrazia, che \u00e8 incompatibile con l\u2019esistenza di circoscrizioni naturali.<\/p><p>PRESIDENTE, riassumendo la discussione, pone in rilievo che due sono i punti in discussione: il mantenimento della Provincia come ente autarchico o la sua soppressione e conseguente trasformazione in altro ente considerato come centro di servizi. Ove sia approvata quest\u2019ultima soluzione, il problema verr\u00e0 nuovamente in discussione nel corso dell\u2019esame dell\u2019articolo 17.<\/p><p>D\u00e0 lettura delle due proposte presentate che costituiscono emendamento di quella del Comitato. La prima: \u00abIl territorio dello Stato \u00e8 ripartito in Comuni, Provincie e Regioni\u00bb \u00e8 dell\u2019onorevole Bozzi; la seconda: \u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni, Provincie e Comuni\u00bb degli onorevoli Tosato, Fuschini, Mannironi, De Michele, Cappi e Codacci Pisanelli.<\/p><p>BOZZI, allo scopo di unificare le due proposte sostanzialmente identiche, modifica il suo emendamento, sostituendo alle parole \u00abterritorio dello Stato\u00bb le altre \u00abterritorio della Repubblica\u00bb.<\/p><p>TOSATO in seguito all\u2019andamento della discussione che si \u00e8 svolta, ritira la sua proposta, la quale, senza pregiudicare la questione circa l\u2019opportunit\u00e0 di considerare o meno la Provincia un ente autarchico, mirava a garantire la Provincia come circoscrizione del territorio dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda poi la proposta dell\u2019onorevole Conti, cos\u00ec formulata: \u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni e Comuni. Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale\u00bb; e fa osservare che il presentatore ha tenuto conto dell\u2019osservazione fatta da varii colleghi circa l\u2019opportunit\u00e0 di considerare la Provincia come un organo gi\u00e0 esistente, salvo a precisarne poi la figura.<\/p><p>Metter\u00e0 prima in votazione l\u2019emendamento Bozzi: ove questo non sia approvato metter\u00e0 in votazione la proposta Conti, che accetta il principio adottato dal Comitato con un\u2019aggiunta che serve a soddisfare esigenze di altro ordine.<\/p><p>CONTI dichiara di aver presentato tale proposta allo scopo di precisare \u2013 in contrapposto a quella presentata dall\u2019onorevole Tosato \u2013 che la Provincia \u00e8 un ente di decentramento amministrativo.<\/p><p>LACONI ricorda l\u2019emendamento, da lui presentato, che considera particolarmente la questione delle Regioni autonome.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che della proposta dell\u2019onorevole Laconi, il quale ritiene che certe Regioni abbiano una figura tipica e differenziata, tale che debba essere messa in evidenza anche nel primo articolo, si possa parlare in seguito.<\/p><p>Mette in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Bozzi: \u00abIl territorio dello Stato \u00e8 ripartito in Comuni, Provincie e Regioni\u00bb.<\/p><p>PICCIONI dichiara di votare contro, perch\u00e9 questa formula, per il modo come \u00e8 redatta, pone la Provincia sullo stesso piano della Regione e del Comune. Voter\u00e0 invece a favore dell\u2019ordine del giorno Conti.<\/p><p>LA ROCCA voter\u00e0 contro, in quanto la proposta Bozzi fa anche della Provincia un ente autarchico.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 pure contro, perch\u00e9 ritiene che il criterio dell\u2019autonomia debba essere tenuto distinto da quello dell\u2019adempimento dei servizi. Fa presente che la Provincia oggi non ha autonomia che per limitati oggetti (strade, brefotrofi, manicomi), i cui problemi sono suscettibili di risoluzione in sede pi\u00f9 larga, come quella rappresentata dalla Regione che, secondo il progetto, dovr\u00e0 avere una base di almeno 500.000 abitanti. I Parlamenti regionali, non solo per le strade, i brefotrofi e i manicomi, ma per un\u2019infinit\u00e0 di altri servizi potranno deliberare in modo autonomo, nell\u2019ambito della legge nazionale e, con ogni probabilit\u00e0, la sede burocratica dei servizi locali coincider\u00e0 con quella degli attuali capoluoghi di Provincia.<\/p><p>LUSSU dichiara di votare contro la proposta Bozzi.<\/p><p>LAMI STARNUTI voler\u00e0 contro, perch\u00e9 non \u00e8 favorevole al mantenimento della Provincia come ente autarchico.<\/p><p>Voter\u00e0 invece a favore dell\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Conti, la quale non fa che spostare all\u2019articolo 1 quello che \u00e8 dello all\u2019articolo 17.<\/p><p>NOBILE dichiara pure di votare contro.<\/p><p>TOSATO dichiara di votare contro la formula Bozzi ed a favore di quella dell\u2019onorevole Conti, che risponde all\u2019esigenza alla quale si ispirava la sua propria proposta.<\/p><p>Si riserva di insistere quando verr\u00e0 in discussione l\u2019articolo 17, circa l\u2019opportunit\u00e0 di rendere la Giunta elettiva.<\/p><p>FUSCHINI voter\u00e0 a favore della proposta dell\u2019onorevole Bozzi, perch\u00e9 ritiene che il mantenimento della Provincia come ente autarchico, invece di danneggiare la Regione, possa giovarle.<\/p><p>MANNIRONI si asterr\u00e0 dalla votazione, riservandosi di precisare il suo pensiero in sede di discussione dell\u2019articolo 17.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LACONI chiede che la proposta dell\u2019onorevole Conti venga messa in votazione per divisione perch\u00e9 egli, pur non essendo contrario a quanto dispone nella seconda parte, ritiene che essa accenni ad una questione che non ha rilevanza costituzionale.<\/p><p>Quanto alla sua proposta: \u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni, Regioni autonome e Comuni\u00bb, accetta che sia discussa in sede di articolo 2, con la riserva che, se la questione verr\u00e0 risolta in senso favorevole alla sua tesi, si modificher\u00e0 conseguentemente l\u2019articolo 1, introducendovi il concetto in essa contenuto.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, chiede che, eliminato l\u2019emendamento Bozzi, sia posto in votazione il testo del progetto, salvo a passare poi all\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Conti.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la formulazione dell\u2019articolo 1 nel testo proposto dal Comitato:<\/p><p>\u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni e Comuni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita la Sottocommissione a pronunciarsi sul comma aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Conti:<\/p><p>\u00abLe Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale\u00bb.<\/p><p>FABBRI domanda se con ci\u00f2 si intendano limitare le circoscrizioni amministrative alle sole Provincie, escludendo altre circoscrizioni che, ai fini di altri servizi statali, esistono nel territorio nazionale, come dipartimenti, distretti, circondari, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che la redazione della Costituzione deve rispondere alle domande che sono implicite nella opinione popolare come, ad esempio, quella concernente la questione delle Provincie, mentre non \u00e8 necessario che consideri le altre circoscrizioni, delle quali nessuno si occupa.<\/p><p>MORTATI pone in rilievo l\u2019importanza dell\u2019osservazione dell\u2019onorevole Fabbri perch\u00e9, se il testo non fosse chiarito nel senso da lui domandato, si potrebbe pensare che non esistano altri modi di decentrare le funzioni delle Regioni. Mentre \u00e8 favorevole alla proposta Conti, si riserva di parlare in seguito circa altre possibilit\u00e0 di decentramento.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che l\u2019articolo 6 prevede una futura legge che si occuper\u00e0 del decentramento.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019emendamento Conti \u2013 nel testo proposto originariamente \u2013 non faceva altro che ripetere la stessa frase contenuta nel primo comma dell\u2019articolo 17. La Sottocommissione, come \u00e8 naturale, nel successivo sviluppo del suo lavoro terr\u00e0 conto delle nuove posizioni raggiunte, e perci\u00f2, quando si discuter\u00e0 l\u2019articolo 17, non mancher\u00e0 di uniformare la dizione del primo comma a quella ora posta ai voti, sempre che risulti approvata.<\/p><p>Pone in votazione l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Conti:<\/p><p>\u00abLa Provincia \u00e8 una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 quindi lettura dell\u2019intero articolo primo cos\u00ec come \u00e8 stato approvato dalla Sottocommissione:<\/p><p>\u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni e Comuni. La Provincia \u00e8 una circoscrizione amministrativa di decentramento regionale\u00bb.<\/p><p>Apre ora la discussione sull\u2019articolo 2 del progetto:<\/p><p>\u00abNel quadro dell\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princip\u00ee fissati negli articoli seguenti.<\/p><p>\u00abAlla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d\u2019Aosta ed al Trentino-Alto Adige, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>NOBILE presenta un emendamento sostitutivo del secondo comma:<\/p><p>\u00abPer le Regioni mistilingui potranno concedersi particolari condizioni di autonomia, con Statuti speciali di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>Pur riconoscendo che l\u2019idea regionalista non \u00e8 nuova ed ha avuto in tutti i tempi i suoi sostenitori, ritiene che l\u2019intensit\u00e0 di movimento che ha assunto oggi sia un fenomeno patologico \u2013 verificatosi anche dopo la precedente guerra mondiale \u2013 di carattere temporaneo, derivante dal collasso morale, economico e sociale del dopoguerra.<\/p><p>\u00c8 quindi del parere che, tenendo presenti le speciali esigenze politiche del momento, si possano soddisfare le richieste delle popolazioni sarde o siciliane con una larga autonomia temporaneamente concessa, ma \u00e8 contrario ad affermare nella Costituzione, e quindi in modo permanente, la concessione di autonomie a Regioni che non sono meno italiane di tutte le altre elencate. Ci\u00f2 costituirebbe, a suo parere, un pericoloso precedente ed una seria minaccia all\u2019unit\u00e0 politica dello Stato.<\/p><p>Riconosce invece l\u2019opportunit\u00e0 di concedere un\u2019autonomia speciale alle Regioni mistilingui di confine.<\/p><p>MANNIRONI propone che, in luogo dell\u2019articolo 2 del progetto definitivo, si prenda in considerazione quello precedentemente proposto dall\u2019onorevole Ambrosini, che non stabiliva in modo cos\u00ec preciso trattamenti preferenziali per determinate Regioni.<\/p><p>Esso era cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abNel quadro dell\u2019unit\u00e0 politica dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autonomi dotati di diritti propri secondo i princip\u00ee fissati negli articoli seguenti, salvo l\u2019attribuzione di una condizione giuridica diversa da farsi con legge di natura costituzionale a talune Regioni in vista della loro situazione particolare\u00bb.<\/p><p>Pur augurandosi che alla Sardegna venga attribuita l\u2019autonomia pi\u00f9 vasta possibile, \u00e8 del parere che nel testo costituzionale si debba per ora affermare che l\u2019autonomia \u00e8 concessa in eguale misura a tutte le Regioni; si vedr\u00e0 in seguito se alle quattro Regioni, elencate nel capoverso dell\u2019articolo 2, sar\u00e0 opportuno concedere un\u2019autonomia pi\u00f9 ampia.<\/p><p>BOZZI domanda al Relatore se gli \u00abStatuti speciali di valore costituzionale\u00bb di cui parla, in fine, l\u2019articolo 2, siano gli stessi considerati all\u2019articolo 21 (\u00abLo Statuto di ogni Regione sar\u00e0 deliberato, in armonia ai princip\u00ee informatori degli articoli precedenti, dalla rispettiva Assemblea Regionale, e verr\u00e0 sottoposto alla ratifica del Parlamento\u00bb); e, nel caso che non lo siano, se sono concessi dallo Stato o formulali dalle stesse Regioni. Domanda inoltre se le quattro Regioni considerate in modo particolare siano tenute alla osservanza delle leggi fondamentali.<\/p><p>MORTATI chiede al Relatore di precisare meglio se gli articoli 3 e seguenti impegnino anche le Regioni indicate nella disposizione in esame.<\/p><p>FUSCHINI prega il Relatore di dire quali sono le forme e le condizioni particolari di autonomia concesse con Statuti speciali.<\/p><p>RAVAGNAN domanda perch\u00e9, tra le Regioni alle quali sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, si sia compreso anche il Trentino che, a suo avviso, non ne ha bisogno.<\/p><p>PERASSI fa rilevare che Trentino e Alto Adige costituiscono una sola Regione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, rispondendo all\u2019onorevole Nobile, osserva che riforme analoghe a quelle che si stanno facendo ora, per quanto in forma diversa, furono auspicate, nel momento in cui si costitu\u00ec l\u2019unit\u00e0 d\u2019Italia, da Mazzini e da Cavour, e che progetti di legge tendenti a questo scopo furono presentati da Farini e da Minghetti. Ritiene quindi che, se nel momento in cui l\u2019unit\u00e0 d\u2019Italia poteva essere in pericolo sommi costruttori di essa non esitarono a fare proposte in tal senso, oggi non si debba nutrire alcuna delle preoccupazioni fatte presenti dall\u2019onorevole Nobile; si potr\u00e0, se mai, discutere sui miglioramenti da apportare al sistema tecnico di applicazione del progetto.<\/p><p>Fa rilevare all\u2019onorevole Mannironi che \u2013 pur avendo sempre tenuto presente l\u2019indicazione tassativa contenuta nell\u2019ordine del giorno Piccioni, approvato dalla Sottocommissione \u2013 egli aveva, nella seconda parte del testo originario dell\u2019articolo 2, prospettata dal punto di vista generale la opportunit\u00e0 che si attribuisse una particolare forma di autonomia a talune Regioni. Ader\u00ec subito all\u2019idea dominante in seno al Comitato di fare nella Costituzione un esplicito richiamo alle quattro Regioni (Sicilia, Sardegna, Val d\u2019Aosta e Trentino-Alto Adige) per determinarne senz\u2019altro la condizione particolare. Si opponevano a tale indicazione tassativa alcuni Commissari \u2013 tra cui l\u2019onorevole Einaudi \u2013 manifestando il dubbio che con ci\u00f2 si potesse precludere ad altre Ragioni, che potessero venire a trovarsi in condizione diverse dalle altre, la possibilit\u00e0 di chiedere ed ottenere una forma speciale di autonomia \u2013 come era detto pi\u00f9 genericamente nel suo progetto originario \u2013 una condizione giuridica diversa.<\/p><p>Osserva in proposito \u2013 e in tal modo risponde indirettamente al quesito rivoltogli dall\u2019onorevole Bozzi \u2013 che il dubbio sollevato dall\u2019onorevole Einaudi pu\u00f2 essere diradato, quando si tenga presente che \u2013 mentre, a norma dell\u2019articolo 21 del progetto, gli Statuti delle Regioni in generale sono particolareggiatamente preparati, sulla base delle disposizioni della Costituzione, dalle Assemblee regionali e sottoposti alla ratifica del Parlamento \u2013 per gli Statuti speciali da attribuire eccezionalmente a talune Regioni occorre, oltre alla richiesta motivata della Assemblea regionale interessata, l\u2019intervento, ed intervento decisivo, del potere costituente, dell\u2019attuale Assemblea Costituente o del futuro legislatore, in veste per\u00f2 di legislatore costituente e non di legislatore ordinario. Come era espressamente chiarito nell\u2019articolo 22 del suo progetto originario, che il Comitato ritenne a maggioranza non necessario, la espressione \u00abvalore costituzionale\u00bb, a cui ha accennato l\u2019onorevole Rozzi, va intesa nel senso che, incidendo la concessione di uno Statuto speciale ad una particolare Regione su quanto \u00e8 stabilito nella Costituzione, ci vuole una legge di valore costituzionale, approvata cio\u00e8 dal legislatore costituente, per mettere in essere un tale Statuto speciale.<\/p><p>All\u2019onorevole Fuschini risponde che non \u00e8 possibile precisare ora quali saranno le forme e le condizioni particolari di autonomia da attribuire eccezionalmente a talune Regioni. Aggiunge che la specialit\u00e0 dello Statuto di queste Regioni, dettato allo scopo di tenere conto delle loro speciali condizioni, non turber\u00e0 affatto l\u2019organicit\u00e0, n\u00e9 diminuir\u00e0 l\u2019armonia del principio dell\u2019autonomia adottato dalla Costituzione: perch\u00e9 \u00e8 appunto in funzione delle diverse esigenze e delle peculiari condizioni di ogni Regione, cio\u00e8 dello spirito animatore, che questo principio del sistema deve essere attuato. Fa presente che \u00e8 appunto in omaggio a tale principio che vengono concesse alla Regione le potest\u00e0 legislative di cui si parla negli articoli 3 e 4 del progetto. \u00c8 lo stesso principio, portato su una base pi\u00f9 larga e pi\u00f9 aderente alla posizione particolare di qualche Regione, che viene attuato quando si prevede la concessione di Statuti speciali. Ricorda in proposito che alla dizione generica dell\u2019articolo 2 del progetto originario \u00absalvo l\u2019attribuzione di una condizione giuridica diversa\u00bb, ritenne opportuno sostituire nello schema in esame quella pi\u00f9 precisa \u00absono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia\u00bb, la quale d\u00e0 egualmente la possibilit\u00e0 di prendere in considerazione le situazioni pi\u00f9 diverse.<\/p><p>Sull\u2019osservazione dell\u2019onorevole Ravagnan, dichiara che il Comitato ha ritenuto di non allontanarsi, nella formulazione degli articoli, dalle direttive tracciate dalla Sottocommissione, la quale, dopo avere specificatamente discusso anche sulla questione di quelle Regioni, approv\u00f2 l\u2019ordine del giorno Piccioni, in cui si parla di \u00abTrentino-Alto Adige\u00bb. Ricorda a questo proposito che nel progetto predisposto dal Prefetto di Bolzano, Consigliere di Stato Innocenti, si prevede la costituzione di un\u2019unica Regione, pur adottandosi delle norme speciali intese a rilevare la differenza fra il Trentino e l\u2019Alto Adige. Comunque non vi \u00e8 ragione di preoccuparsi, perch\u00e9 la situazione resta impregiudicata. Verr\u00e0 risolta quando si esaminer\u00e0 di proposito la situazione di quelle parti del territorio nazionale.<\/p><p>TOSATO, parlando per mozione d\u2019ordine, esprime il parere che per ora si debba limitare la discussione al primo comma dell\u2019articolo 2, perch\u00e9 prima di passare a considerazioni di carattere particolare, quali la concessione di Statuti speciali a determinate Regioni ed il coordinamento di tali Statuti speciali, \u00e8 necessario fissare il quadro generale delle autonomie.<\/p><p>LACONI \u00e8 di parere assolutamente opposto a quello dell\u2019onorevole Tosato, perch\u00e9 ritiene che la questione riguardante il trattamento da fare alle quattro Regioni, indicate nel secondo comma dell\u2019articolo 2, sia cos\u00ec singolare da non poter essere condizionata alla soluzione che si riterr\u00e0 di dare alla questione concernente tutte le altre Regioni, ed anche perch\u00e9 \u2013 come ha gi\u00e0 rilevato in occasione della presentazione di una sua proposta di modifica dell\u2019articolo 1 \u2013 ritiene che il secondo comma dell\u2019articolo 2 sia intimamente collegato con l\u2019articolo 1.<\/p><p>LUSSU prega l\u2019onorevole Tosato di ritirare la sua mozione d\u2019ordine la quale, anzich\u00e9 semplificare il lavoro, minaccia di renderlo pi\u00f9 complicato.<\/p><p>TOSATO non insiste nella sua mozione d\u2019ordine.<\/p><p>LUSSU, rispondendo alle osservazioni dell\u2019onorevole Nobile, ricorda anzitutto le benemerenze che i sardi si sono conquistate, battendosi valorosamente contro il tedesco per l\u2019unit\u00e0 nazionale e per la dignit\u00e0 del Paese. Ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Nobile \u2013 la quale tende a far entrare nell\u2019ordine generale della riforma autonomistica dello Stato la concessione di uno Statuto alla Sicilia ed alla Sardegna \u2013 non possa essere presa in considerazione, in quanto costituirebbe, allo stato dei fatti, una complicazione estremamente grave dal punto di vista politico ed una ingiustizia palese dal punto di vista giuridico.<\/p><p>Fa presente che la Sicilia e la Sardegna sono delle isole e, come tali, anche materialmente distaccate dal Governo centrale; onde la necessit\u00e0 di metterle in condizioni di poter funzionare anche in tempi non normali, concedendo loro una particolare forma autonomista.<\/p><p>Esorta a non considerare la questione delle autonomie con spirito semplicistico, perch\u00e9 l\u2019Italia \u00e8 un Paese eminentemente vario e complesso nelle sue parti.<\/p><p>MORTATI riconosce le difficolt\u00e0 che il Relatore ha dovuto superare per salvaguardare questa forma di autonomia particolare; ma rileva che, malgrado le spiegazioni date dall\u2019onorevole Ambrosini, i dubbi sorti dalla lettura del testo non sono stati dileguati. Sembrerebbe infatti che, a norma del capoverso dell\u2019articolo 2, tali Regioni potrebbero far valere forme e condizioni particolari di autonomia semplicemente con propri Statuti, i quali sarebbero investiti di valore costituzionale; dal che deriverebbe la conseguenza che le Assemblee regionali potrebbero con un loro decreto modificare la Costituzione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, risponde che \u00e8 contrario allo spirito del progetto il pensare che un\u2019Assemblea regionale possa modificare la Costituzione, e ricorda di aver gi\u00e0 detto che la norma in questione dovr\u00e0 essere coordinata con quella dell\u2019articolo 21.<\/p><p>MORTATI replica che in tal caso bisognerebbe dire: \u00abcon Statuti speciali approvati con leggi di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>Passando poi al merito, rileva che \u2013 stando a quanto ha detto l\u2019onorevole Ambrosini \u2013 si giunge alla conclusione che, per le Regioni alle quali \u00e8 stata concessa una speciale forma di autonomia, \u00e8 acquisito il diritto di non riprodurre nei loro Statuti alcuna delle disposizioni stabilite negli articoli 3 e successivi del progetto, mentre egli \u00e8 del parere che determinati princip\u00ee fondamentali, che si riflettono sulla struttura stessa dello Stato, debbano essere comuni a tutte le Regioni.<\/p><p>N\u00e9, d\u2019altra parte, ritiene che sia possibile ora accettare il principio dell\u2019istituzione di Statuti speciali, senza sapere in qual modo essi si coordineranno con questo progetto. Che questa sia la sede opportuna per fare il coordinamento \u2013 delineando un quadro preciso della struttura dello Stato, sia nella configurazione normale che in quella eccezionale \u2013 appare chiaramente anche dal testo della legge che approva lo Statuto siciliano, e che affida all\u2019Assemblea Costituente il compito di coordinare tale Statuto con le leggi fondamentali dello Stato.<\/p><p>\u00c8 quindi del parere che questo articolo si debba esaminare ed approvare in un secondo tempo, quando \u2013 stabilito il quadro dell\u2019ordinamento regionale \u2013 si potr\u00e0 vedere con precisione a quali princip\u00ee sar\u00e0 possibile derogare in favore di determinate Regioni.<\/p><p>Domanda poi se, con la parola \u00abStatuti\u00bb, si intenda alludere all\u2019esplicazione dei princip\u00ee fondamentali della Costituzione, per cui, rientrando essi nei poteri normali dell\u2019autonomia, si potrebbe prescindere dall\u2019approvazione fatta con legge; se invece significhi qualche cosa di diverso, \u00e8 necessaria una legge costituzionale ed allora si dovrebbe precisare dicendo all\u2019articolo 21: \u00abratifica per opera di legge\u00bb.<\/p><p>Si domanda, infine, se non sarebbe pi\u00f9 opportuno inserire nella stessa Costituzione, nella parte dedicata alla Regione, disposizioni speciali a favore di singole Regioni. Ritiene altres\u00ec che si dovrebbe dare anche ad altre Regioni, oltre quelle indicate nell\u2019articolo 2, la possibilit\u00e0 di domandare uno speciale trattamento.<\/p><p>BORDON ritiene infondate le critiche mosse al progetto ed in particolare quelle riferentisi all\u2019articolo 2.<\/p><p>Fa anzitutto presente che le Regioni sono, sotto molti aspetti, diverse fra di loro; e che specialmente quelle che hanno delle minoranze etniche meritano Statuti particolari.<\/p><p>Circa le osservazioni dell\u2019onorevole Mannironi, ritiene che non sia possibile astenersi per ora dal citare le Regioni a cui sono concessi Statuti speciali, limitandosi ad affermare che tale questione sar\u00e0 esaminata in futuro: infatti, l\u2019articolo 2 \u00e8 stato formulato non solo in base ad una realt\u00e0 scaturita dall\u2019esame approfondito della situazione di fatto, ma anche perch\u00e9 le quattro zone citate e in specie la Val d\u2019Aosta hanno gi\u00e0 dei diritti acquisiti, per quanto in stadi diversi.<\/p><p>Invita l\u2019onorevole Nobile, il quale riconosce che le zone mistilingui hanno delle peculiarit\u00e0 tali da meritare una particolare autonomia, a tener presente che non tutte le zone mistilingui possono considerarsi sullo stesso piano ed \u00e8 quindi necessario fare una distinzione. Non \u00e8 poi favorevole alla dizione proposta dall\u2019onorevole Nobile, anche perch\u00e9 dalla lettura di essa sembrerebbe che l\u2019autonomia per la Val d\u2019Aosta debba ancora concedersi, il che non \u00e8.<\/p><p>Concorda con coloro i quali hanno sostenuto che gli Statuti speciali dovranno inquadrarsi nella futura Costituzione; e, affinch\u00e9 non siano male interpretati i sentimenti autonomistici valdostani, fa presente che il fatto di aver conservato l\u2019uso della lingua francese e affermato il diritto alla propria autonomia non deve far dimenticare il sentimento di italianit\u00e0 degli abitanti della valle, che in tutti i tempi hanno operato a favore della Madre comune. Trova quindi inconcepibile l\u2019affermazione pubblicata su di giornale locale il quale, dopo aver sostenuto che le autonomie regionali costituiscono un errore, conclude domandando l\u2019indipendenza con la garanzia internazionale. Non ritiene che possa reggere una garanzia di tal genere, mentre ritiene doveroso che l\u2019autonomia trovi una garanzia nella Costituzione con una espressa menzione di tale diritto ad uno Statuto speciale.<\/p><p>VANONI, premesso che anche la Provincia di Sondrio ha avuto ed ha tuttora aspirazioni autonomistiche, dichiara che quando si esamina l\u2019articolo 2 del progetto che regola le autonomie regionali dell\u2019intero Stato italiano, ci si deve porre il problema nei suoi termini politici ed economici.<\/p><p>Considerando il problema sotto il primo aspetto, osserva che gli Statuti speciali concessi a talune Regioni sono provvisori \u2013 in quanto non ancora sottoposti al vaglio dell\u2019Assemblea Costituente \u2013 e devono essere coordinati con le norme della Carta costituzionale. Concorda con l\u2019onorevole Mortati nel ritenere inopportuna la menzione particolare delle quattro Regioni nell\u2019articolo in esame, posto che le situazioni speciali di queste Regioni hanno dato luogo a singoli provvedimenti ancora suscettibili di modificazioni da parte della Costituente; e ritiene che la garanzia di carattere costituzionale, richiesta dall\u2019onorevole Bordon, sia superata dal fatto che la legge stessa sull\u2019autonomia assumer\u00e0 il carattere di una vera e propria legge costituzionale.<\/p><p>Nei riguardi della Sicilia e della Sardegna, osserva che dovrebbe essere possibile risolvere in modo soddisfacente le esigenze di carattere pratico, particolari di queste Regioni, nel quadro dell\u2019autonomia concessa a tutte le altre Regioni, evitando cos\u00ec una menzione particolare, la quale non farebbe altro che sottolineare il fatto politico che queste due Regioni sono state all\u2019avanguardia del movimento autonomista.<\/p><p>Crede, quindi, che sia opportuno tornare alla formula inizialmente proposta dall\u2019onorevole Ambrosini, la quale prevede \u00abl\u2019attribuzione di una condizione giuridica diversa da farsi con legge di natura costituzionale a talune Regioni in vista della loro situazione particolare\u00bb.<\/p><p>Ritiene, invece, che meriti considerazione speciale la situazione dello zone mistilingui, e pensa che le esigenze di queste potranno essere tenute presenti quando \u2013 contemporaneamente alla Costituzione \u2013 si approveranno le leggi per la Val d\u2019Aosta e per l\u2019Alto Adige.<\/p><p>Stima anche pericoloso stabilire in questa sede una graduazione di queste autonomie, sia sotto il profilo politico \u2013 perch\u00e9 susciterebbe in tutte le Regioni l\u2019aspirazione ad ottenere, anche senza giustificazioni obiettive, il trattamento pi\u00f9 favorevole \u2013 che sotto il profilo tecnico, in quanto i limiti dell\u2019autonomia dovrebbero essere stabiliti nell\u2019interesse generale e non caso per caso, di fronte a particolari situazioni.<\/p><p>CONTI riconosce l\u2019opportunit\u00e0 fatta presente dall\u2019onorevole Bordon, che in sede idonea sia chiaramente affermato che lo Statuto speciale per la Val d\u2019Aosta \u00e8 gi\u00e0 in atto; ma \u00e8 del parere \u2013 per l\u2019armonia del testo Costituzionale \u2013 che sia preferibile sostituire alla dizione del progetto quella primitiva dell\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>ROSSI PAOLO si dichiara contrario alla formulazione del progetto che \u00e8, a suo parere, pericolosa. Il capoverso dell\u2019articolo 2 dovrebbe, a suo avviso, contenere un limite ed un chiarimento; e perci\u00f2 ne propone la seguente dizione: \u00abAlle Regioni insulari ed a quelle di confine e mistilingui possono venire attribuite, ecc.\u00bb, che ritiene non possa dar luogo ad alcun inconveniente, n\u00e9 ad alcuna opposizione, nemmeno da parte dei colleghi che rappresentano le Regioni interessate.<\/p><p>LACONI dichiara che la lettura del capoverso dell\u2019articolo in esame (che fa sorgere la domanda: le Regioni non considerate avranno uno Statuto e, se l\u2019avranno, avr\u00e0 questo un valore costituzionale?) lo rende sempre pi\u00f9 convinto che la distinzione tra le Regioni autonome e le altre Regioni abbia rilevanza costituzionale e debba essere tenuta presente nella formulazione dell\u2019articolo 1.<\/p><p>Sotto una questione puramente formale se ne cela una sostanziale, e cio\u00e8 l\u2019esigenza per le Regioni particolarmente considerate di avere uno Statuto speciale. La richiesta dell\u2019autonomia regionale deriva dalla constatazione che in Italia esistono oggi non solo particolari condizioni storiche e politiche che inducono alla creazione di un nuovo ente, ma anche particolari necessit\u00e0 che differenziano Regione da Regione.<\/p><p>La Regione \u00e8, a suo parere, un congegno che si rende necessario in un determinato momento storico per rimediare ad una data situazione; cos\u00ec, secondo Cavour, Mazzini e Minghetti, la Regione autonoma costituiva, 80 anni fa, il necessario anello di congiunzione tra le vecchie unit\u00e0 statali ed il nuovo stato unitario. Ma oggi, riconosciuta la necessit\u00e0 di introdurre nel nostro ordinamento l\u2019autonomia regionale, questa non si pu\u00f2 porre negli stessi termini per tutta l\u2019Italia, ma deve essere adottata in modo da stabilire un punto di collegamento tra quelle Regioni che, o per ragioni geografiche o per il fatto di essere mistilingui, sono rimaste in certo qual modo avulse dal processo di formazione dell\u2019unit\u00e0 d\u2019Italia, e le rimanenti parti dello Stato italiano.<\/p><p>La menzione particolare di alcune Regioni, fatta nel capoverso dell\u2019articolo 2, non \u00e8 dovuta ad una questione di priorit\u00e0 nell\u2019impostazione del problema autonomistico, ma alla coscienza politica di tale concetto che in esse si \u00e8 venuta maturando, perch\u00e9 soltanto in queste Regioni la tendenza autonomista ha raggiunto un cos\u00ec elevato grado di maturit\u00e0 e di consapevolezza politica da potersi esprimere compiutamente. Cos\u00ec in Sardegna l\u2019esigenza autonomistica, tramandatasi immutata nel tempo fino ad oggi, non \u00e8 limitata a particolari correnti politiche, ma \u00e8 divenuta patrimonio di tutti i partiti ed \u00e8 connaturata in tutta la tradizione culturale dell\u2019Isola. Non si tratta di rispondere ad esigenze di carattere psicologico, ma di risolvere problemi particolari, i quali richiedono, per la Sicilia e per la Sardegna, una legislazione tutt\u2019affatto speciale. Solo cos\u00ec sar\u00e0 possibile ottenere che queste Regioni penetrino nel ciclo della vita italiana.<\/p><p>Conclude facendo voti non solo perch\u00e9, mantenendo il capoverso dell\u2019articolo 2, sia riconosciuto alla Sicilia ed alla Sardegna uno Statuto speciale, ma anche perch\u00e9, tenendo presenti le particolari esigenze di queste Regioni, si eviti di assimilare il trattamento che ad esse sar\u00e0 fatto alla soluzione che al problema sar\u00e0 data nei riguardi delle altre Regioni d\u2019Italia.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, rispondendo anzitutto all\u2019onorevole Rossi, dichiara di non ritenere accettabile la sua proposta, perch\u00e9 la parola \u00abpossono\u00bb verrebbe ad inficiare quanto gi\u00e0 esiste, e cio\u00e8 gli Statuti per la Val d\u2019Aosta e la Sicilia, i quali non sono provvisori, ma sono acquisiti al diritto positivo italiano, salvo la coordinazione. Ritiene che il legislatore, lo stesso legislatore costituente \u2013 e con ci\u00f2 risponde anche agli onorevoli Vanoni, Mannironi, Mortati e ad altri colleghi \u2013 non possa disconoscere quelle posizioni differenziate che esistono nella realt\u00e0, e che non sono situazioni di fatto, ma situazioni giuridiche. Si permette di far presente alla Sottocommissione le considerazioni giuridiche e pi\u00f9 ancora d\u2019indole politica che consigliano, ed anzi che rendono necessario il mantenimento dello Statuto siciliano, salvo il coordinamento con le norme della Costituzione.<\/p><p>Rileva ancora, rispondendo di nuovo alle considerazioni dell\u2019onorevole Bozzi ed alle preoccupazioni e dubbi sollevati da altri colleghi, che l\u2019espressione: \u00abStatuti speciali di valore costituzionale\u00bb non deve essere intesa nel senso che le Assemblee regionali possano darsi gli Statuti che vogliono. La espressione stessa: \u00abAlla Sicilia, Sardegna, ecc. sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia&#8230;\u00bb, precisa che non \u00e8 la Regione che si attribuisce lo Statuto speciale, ma ad essa \u00e8 attribuita la forma speciale di autonomia. Chi gliela attribuisce \u00e8 il potere costituente dello Stato. Ad evitare ogni dubbio, propone che la fine del secondo comma dell\u2019articolo 2, dove si parla di \u00abStatuti speciali di valore costituzionale\u00bb si integri con questa dizione: \u00ab&#8230;Statuti speciali approvati con legge costituzionale\u00bb.<\/p><p>Conclude insistendo sull\u2019opportunit\u00e0 che, in conformit\u00e0 a quanto la Sottocommissione ha deciso approvando l\u2019ordine del giorno Piccioni, siano tenute presenti nella Carta costituzionale le situazioni particolari della Sicilia, della Sardegna, della Val D\u2019Aosta e del Trentino-Alto Adige, anche in considerazione del fatto che la soppressione di tale precisa indicazione potrebbe dar luogo ad interpretazioni poco benevole.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura di alcune proposte di emendamento all\u2019articolo in esame, trasmessegli da vari colleghi.<\/p><p>Dall\u2019onorevole Laconi:<\/p><p>\u00abNel quadro dell\u2019unit\u00e0 ed indivisibilit\u00e0 dello Stato, le Regioni sono costituite in enti autarchici secondo i princip\u00ee fissati negli articoli seguenti.<\/p><p>\u00abAlle Regioni sono delegati tutti quei servizi statali che possono utilmente essere decentrati secondo la legge sulla riorganizzazione dei servizi dello Stato.<\/p><p>\u00abAlla Sicilia, alla Sardegna, ed alle Regioni mistilingui di confine sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>Dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abNel quadro dell\u2019unit\u00e0 ed indissolubilit\u00e0 nazionale, le Regioni sono costituite in enti autonomi con poteri e funzioni propri, secondo i princip\u00ee, generali e speciali, fissati nei seguenti articoli\u00bb.<\/p><p>Limitatamente al secondo comma, dall\u2019onorevole Bordon:<\/p><p>\u00abAlla Val d\u2019Aosta e alla Regione Tridentina, date le loro condizioni geografiche, economiche e linguistiche, nonch\u00e9 alle Regioni insulari verranno attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con Statuti speciali di valore costituzionale\u00bb.<\/p><p>Dall\u2019onorevole Fabbri:<\/p><p>\u00abAlle Regioni mistilingui di confine, quali la Val d\u2019Aosta ed il Trentino-Alto Adige, ed a quelle insulari, quali la Sicilia e la Sardegna, sono attribuite, in relazione a queste circostanze, forme ecc.\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nile, FoPerassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni e Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Calamandrei.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Di Giovanni, Einaudi, Farini, Grieco, Patricolo e Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 46. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 14 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Fuschini \u2013 Ambrosini, Relatore \u2013 Targetti \u2013 Zuccarini \u2013 Nobile \u2013 Laconi \u2013 Castiglia \u2013 Lussu \u2013 Bozzi \u2013 Tosato \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5250"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5250\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10222,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5250\/revisions\/10222"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5250"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}