{"id":5249,"date":"2023-10-15T23:22:57","date_gmt":"2023-10-15T21:22:57","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5249"},"modified":"2023-11-02T23:31:39","modified_gmt":"2023-11-02T22:31:39","slug":"mercoledi-13-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5249","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 13 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5249\" class=\"elementor elementor-5249\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c7fad0a elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c7fad0a\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8ca2fb2\" data-id=\"8ca2fb2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e47b455 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e47b455\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461113sed045ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b14e67b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b14e67b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>45.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 13 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Autonomie locali <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Ambrosini \u2013 Perassi \u2013 Zuccarini \u2013 Lami Starnuti \u2013 Lussu \u2013 Uberti \u2013 Piccioni \u2013 Tosato \u2013 Bozzi \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 Conti \u2013 Nobile \u2013 Targetti \u2013 Bordon.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.45.<\/p><p>Seguito della discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole Ambrosini, Presidente e Relatore del Comitato di redazione per l\u2019autonomia regionale, ad illustrare brevemente il progetto elaboralo da detto Comitato.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, premette che il Comitato, conscio della grave responsabilit\u00e0 che si era assunto, ha proceduto nel suo lavoro con lena, con scrupolo ed in completa concordanza di intenti, in quanto tutti i suoi membri partivano dallo stesso presupposto della concezione e valutazione globale ed unitaria degli interessi nazionali.<\/p><p>Nella sua prima riunione, il Comitato decise di affidargli l\u2019incarico di approntare uno schema articolato; il che egli cerc\u00f2 di fare, tenendo obiettivamente presenti l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Piccioni, approvato alla quasi unanimit\u00e0 dalla Sottocommissione, ed inoltre i risultati della preventiva ampia discussione generale. Per riflettere le varie tendenze manifestatesi durante questa discussione su taluni punti pi\u00f9 controversi, egli prospett\u00f2 la possibilit\u00e0 delle diverse soluzioni con \u00abvarianti\u00bb aggiunte al testo di parecchi articoli del suo stesso progetto. A questo primo progetto seguirono gli emendamenti dell\u2019onorevole Grieco ed i progetti degli onorevoli Zuccarini e Lami Starnuti. \u00c8 opportuno far presente a questo proposito che, prima ancora di decidere del metodo da seguire nell\u2019esame dei vari progetti, l\u2019onorevole Zuccarini \u2013 riprendendo un argomento che aveva gi\u00e0 sostenuto nella Sottocommissione \u2013 sollev\u00f2 la pregiudiziale della opportunit\u00e0 di impostare la riforma su di un altro piano, ponendo il Comune, anzich\u00e9 la Regione, come substrato ed elemento primo da prendersi in considerazione per la nuova riorganizzazione dello Stato. Diverso avviso manifest\u00f2 il Comitato, che dopo ampio esame decise di prendere come base di discussione il progetto che egli come Relatore aveva formulato e presentato; e ci\u00f2 anche per la ragione che, mentre esisteva una differenza di impostazione dal punto di vista strutturale tra questo e quello dell\u2019onorevole Zuccarini, tale differenza non c\u2019era tra lo stesso ed i progetti degli onorevoli Grieco e Lami Starnuti, che tutti si imperniano sull\u2019ente Regione.<\/p><p>Venendo a parlare delle disposizioni approvate, informa che sull\u2019articolo 1: ripartizione del territorio della Repubblica in Regioni, Province e Comuni, oppure soltanto in Regioni e Comuni \u2013 non ci fu lunga discussione, perch\u00e9 la questione della Provincia fu inizialmente accantonata e decisa alla fine.<\/p><p>Molto discussi furono invece gli articoli 2 a 4.<\/p><p>Sull\u2019articolo 2, riguardante la configurazione giuridica delle Regioni, vi era stato l\u2019accordo al momento della votazione dell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Piccioni; ma le difficolt\u00e0 rinacquero quando si pass\u00f2 alla concretizzazione del sistema ed alla formulazione della norma giuridica.<\/p><p>Di fronte alle due correnti opposte \u2013 quella degli onorevoli Lussu, Zuccarini e Bordon, che partivano da una concezione molto spinta del regionalismo, e l\u2019altra, dell\u2019onorevole Lami Starnuti, che concepiva le Regioni soltanto come enti autarchici \u2013 egli, come Relatore, aveva affermato (ritenendo in ci\u00f2 di rispecchiare il pensiero della maggioranza della Sottocommissione) un sistema intermedio, proponendo che le Regioni venissero costituite in enti autonomi dotati di poteri propri superiori a quelli degli enti autarchici. Ed in tal senso decise la maggioranza del Comitato, approvando il primo comma dell\u2019articolo 2 del progetto.<\/p><p>Quanto al secondo comma dello stesso articolo \u2013 ove si prevede l\u2019attribuzione di una condizione giuridica diversa, da farsi mediante leggi di valore costituzionale, a talune Regioni, in vista di particolari situazioni gi\u00e0 poste in luce nella Sottocommissione \u2013 sorse nel seno del Comitato il quesito se non fosse pi\u00f9 opportuno, ad evitare che altre Regioni potessero poi avanzare eguali pretese, arrivare ad una indicazione tassativa di quelle che potessero fruire di questa speciale condizione giuridica di autonomia. Una decisione in questo senso fu adottata a maggioranza, nonostante l\u2019opposizione di chi riteneva che non fosse giusto precludere ad altre Regioni la possibilit\u00e0 di chiedere, ove ricorressero particolari circostanze, una medesima forma di autonomia.<\/p><p>Aggiunge, per la completezza dell\u2019informazione, che l\u2019onorevole Grieco aveva propugnato, nel suo emendamento, la costituzione di due categorie di Regioni: le Regioni in generale, con lo <em>status<\/em> di enti autarchici, e le Regioni alle quali si sarebbe attribuita l\u2019autonomia, Regioni che l\u2019onorevole Grieco indicava tassativamente: Sicilia, Sardegna, Valle d\u2019Aosta, Trentino-Alto Adige. Il Comitato accedette, siccome si \u00e8 detto, a questa ultima proposta di indicazione tassativa, attenendosi per\u00f2 sul piano generale al sistema del progetto del Relatore, di attribuzione dell\u2019autonomia a tutte le Regioni in genere e di una particolare forma di autonomia alle suddette Regioni tassativamente indicate.<\/p><p>Passando a parlare dell\u2019articolo 3, riguardante la potest\u00e0 legislativa che dovrebbe competere alle Regioni per determinate materie di interesse locale, rileva che su tale norma si accesero le discussioni pi\u00f9 animate, in quanto \u2013 oltre alla proposta dell\u2019onorevole Lami Starnuti che dava alla Regione la potest\u00e0 normativa per l\u2019attuazione delle leggi dello Stato in conformit\u00e0 alle speciali esigenze locali, ed a quella dell\u2019onorevole Grieco che attribuiva la potest\u00e0 legislativa di integrazione \u2013 c\u2019era anche la proposta di pi\u00f9 spinto regionalismo dell\u2019onorevole Zuccarini, assecondato dagli onorevoli Lussu e Bordon, il quale al paragrafo 29 del suo schema affermava che all\u2019Assemblea regionale si dovesse attribuire la legislazione su tutte le materie che la Costituzione non avesse gi\u00e0 riservato allo Stato; sistema quest\u2019ultimo che sostanzialmente pu\u00f2 essere od apparire eguale o simile a quello federalistico.<\/p><p>Egli, come Relatore, aveva proposto un sistema intermedio; e nello stesso senso si pronunzi\u00f2 la maggioranza del Comitato, adottando la formula dell\u2019articolo 3 del progetto. Tiene peraltro a far rilevare come al primitivo testo, il quale diceva che la potest\u00e0 legislativa della Regione dovesse esplicarsi in armonia con la Costituzione, si appose, dietro sua proposta, l\u2019aggiunta: \u00abe coi princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico dello Stato\u00bb. A maggiore garanzia della compagine unitaria della legislazione nazionale, e per infrenare l\u2019eventuale azione dell\u2019Assemblea regionale che straripasse dai limiti della sua competenza e minacciasse di ledere gli interessi delle altre Regioni o dello Stato, propose un\u2019altra aggiunta: \u00abe nel rispetto degli interessi delle altre Regioni e dello Stato in generale\u00bb, che pi\u00f9 sinteticamente fu ridotta nell\u2019espressione: \u00abe nel rispetto degli interessi nazionali\u00bb, e fu approvata dal Comitato.<\/p><p>Giova frattanto rilevare che il disposto dell\u2019articolo 3 deve essere riguardato in connessione con gli articoli 8 e 12.<\/p><p>Circa il primo di questi, mette in evidenza che la norma del capoverso, con cui si esclude l\u2019istituzione da parte della Regione di dazi di importazione, di esportazione o di transito fra una Regione e l\u2019altra, fu approvata \u2013 su proposta degli onorevoli Codacci Pisanelli ed Einaudi \u2013 allo scopo di impedire l\u2019adozione di qualsiasi provvedimento o norma che contrasti con la necessaria libera circolazione interregionale.<\/p><p>L\u2019altra disposizione che integra l\u2019articolo 3, cio\u00e8 quella dell\u2019articolo 12, costituisce forse il punto pi\u00f9 importante e delicato di tutta la riforma.<\/p><p>Personalmente, pur avendo propugnato la istituzione dell\u2019ente regionale, con poteri su per gi\u00f9 identici a quelli che sono consacrati nel progetto, ha sempre avvertito la necessit\u00e0 di un sistema di coordinazione fra il potere legislativo della Regione o quello dello Stato.<\/p><p>Per questa ragione ritenne di sottoporre al Comitato ben quattro congegni diversi in tema di intervento del potere centrale, come rimedio rispetto all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Assemblea regionale, che sconfinasse dai limiti della sua competenza o portasse eventualmente nocumento all\u2019interesse delle altre Ragioni o dello Stato in generale.<\/p><p>Espone quindi il sistema prescelto dal Comitato, a maggioranza: i disegni di legge votati dall\u2019Assemblea regionale devono essere comunicati al Governo ed acquistano valore di legge se, entro un mese da tale comunicazione, esso non faccia alcuna osservazione. Qualora invece ritenga che tali disegni di legge eccedano dai limiti della competenza della Regione o contrastino con l\u2019interesse dello Stato o di altre singole Regioni, il Governo li rimanda all\u2019Assemblea regionale, la quale pu\u00f2 riprenderli in esame e farli diventare legge, approvandoli con una maggioranza qualificata. Circa l\u2019entit\u00e0 di tale maggioranza, fa presente di avere inizialmente proposto un numero di voti che raggiungesse la maggioranza assoluta dei componenti l\u2019Assemblea e i due terzi dei votanti. Senonch\u00e9 l\u2019onorevole Lami Starnuti, seguito dalla maggioranza del Comitato, si oppose alla determinazione di questa seconda maggioranza qualificata, sostenendo che avrebbe importato pretendere troppo dall\u2019Assemblea; e si venne cos\u00ec nell\u2019ordine di idee di prescrivere unicamente la maggioranza assoluta dei voti dei membri dell\u2019Assemblea. Resta al Governo il diritto di ricorrere alla Corte costituzionale per chiedere l\u2019annullamento totale o parziale dei provvedimenti legislativi in questione.<\/p><p>Riservandosi di ritornare su questo punto, rileva che, con la terz\u2019ultima delle \u00abvarianti\u00bb da lui stesso proposte, prospettava la distinzione fra le questioni di legittimit\u00e0 e quelle di merito, demandando le prime alla decisione della Corte costituzionale, e le seconde alla decisione del Parlamento Nazionale.<\/p><p>Concludendo sull\u2019argomento, esprime la personale convinzione che quest\u2019ultimo sistema \u00e8 tale da dover fare scomparire molte prevenzioni contro il progetto in genere, giacch\u00e9 concilia gli interessi della Regione con quelli del potere centrale.<\/p><p>Tornando alle prime disposizioni, informa che sull\u2019articolo 4 non si manifestarono contrasti, concordando in esso anche l\u2019onorevole Grieco, il quale anzi aveva proposto di inquadrare in questo articolo tutta la potest\u00e0 legislativa della Regione. Rest\u00f2 soltanto la riserva di principio dell\u2019onorevole Lami Starnuti. Esso articolo attribuisce alla Regione la potest\u00e0 legislativa di integrazione delle norme direttive e generali emanate con legge dello Stato per le materie appresso indicate.<\/p><p>L\u2019articolo 5 attiene alle facolt\u00e0 della Regione di proporre leggi al Parlamento Nazionale, e alla sua funzione consultiva relativamente ai provvedimenti governativi o ai disegni di legge che la interessano particolarmente.<\/p><p>L\u2019articolo 6, relativo alla funzione amministrativa della Regione, fu approvato all\u2019unanimit\u00e0; ma potr\u00e0 tuttavia dar luogo a discussioni, in quanto non si limita ad attribuire alla Regione tale funzione per le materie di sua competenza legislativa, ma anche per quelle di competenza dello Stato e che lo Stato affidi ad essa per l\u2019esecuzione, in conformit\u00e0 ad un principio di largo decentramento che sar\u00e0 particolarmente determinato dalla legge.<\/p><p>Queste materie, che \u00e8 opportuno siano dallo Stato devolute alla Regione per decongestionare le amministrazioni centrali ed evitare tutti quegli inconvenienti che da tempo si sono lamentati, non dovranno essere specificate nella Costituzione. Per ora basta affermare il principio. Si potr\u00e0 dopo procedere, da parte della stessa Assemblea Costituente o del futuro Parlamento, alla trattazione e sistemazione particolareggiata del complesso argomento.<\/p><p>Fa presente il rilievo autorevolmente fatto, che possono esservi Regioni che non sentano il bisogno o non abbiano la forza di assumere tutte le funzioni di cui si parla nelle norme suindicate del progetto e che perci\u00f2 si potrebbe adottare un temperamento, nel senso che l\u2019attribuzione alla Regione delle singole competenze prescritte potrebbe avvenire in seguito a richiesta dell\u2019organo competente della Regione, e precisamente dell\u2019Assemblea regionale; il che consentirebbe di procedere in modo graduale ad una cos\u00ec fondamentale riforma dell\u2019organizzazione statale.<\/p><p>L\u2019articolo 7, che riguardava la partecipazione della Regione alla formazione della seconda Camera, fu sospeso, ritenendosi pi\u00f9 opportuno che la materia venga trattata nella parte della Costituzione che si riferisce a quella Camera.<\/p><p>L\u2019articolo 8 riguarda l\u2019autonomia finanziaria della Regione. Il Comitato la afferm\u00f2, ma ritenne che dovesse essere coordinata con la finanza dello Stato e quella dei Comuni. In questo senso \u00e8 redatto il primo comma, che venne approvato a maggioranza, opponendosi la minoranza a questa limitazione da essa ritenuta lesiva del principio stesso dell\u2019autonomia.<\/p><p>Il secondo comma, relativo, siccome si \u00e8 detto, alle misure tributarie che possano importare una diminuzione della libera circolazione interregionale, fu approvato all\u2019unanimit\u00e0.<\/p><p>Nell\u2019articolo 9 si prevedono gli organi della Regione: 1\u00b0) l\u2019Assemblea regionale; 2\u00b0) la Deputazione ed il Presidente regionale. Riguardo alla formazione dell\u2019Assemblea rende noto che ci fu disparere nel Comitato se dovesse essere eletta con un unico sistema, cio\u00e8 a suffragio universale, eguale, diretto e segreto, o con un sistema misto risultante da questo tipo di suffragio o dall\u2019altro basato sulla rappresentanza professionale. Personalmente riteneva preferibile il doppio sistema; ma la maggioranza and\u00f2 in contrario avviso ed adott\u00f2 il principio del sistema unico.<\/p><p>Alquanto dibattuto fu l\u2019articolo 11, riguardante il Presidente regionale, in quanto l\u2019onorevole Grieco proponeva il cumulo di tale carica con quella del Presidente dell\u2019Assemblea regionale. Il Comitato decise a maggioranza di mantenere il sistema del progetto, cio\u00e8 della divisione delle due cariche.<\/p><p>Dei rapporti fra Stato e Regione ha gi\u00e0 detto parlando dell\u2019articolo 12. Aggiunge che, oltre alla interferenza del potere centrale sull\u2019attivit\u00e0 legislativa della Regione, si \u00e8 prevista anche l\u2019interferenza dello stesso per quanto si attiene all\u2019esistenza dell\u2019Assemblea regionale, ammettendo con l\u2019articolo 13 che il Presidente della Repubblica possa sciogliere l\u2019Assemblea regionale ove questa assuma atteggiamenti contrari all\u2019interesse nazionale, ed in caso di gravi e reiterate violazioni della legge. Affinch\u00e9 non si veda in ci\u00f2 una limitazione dell\u2019autonomia regionale, si sono introdotte delle cautele, nel senso che il decreto di scioglimento, del Presidente della Repubblica, deve essere motivato ed emesso su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Ricordato che alla Regione possono essere affidate, per l\u2019esecuzione, materie di competenza dello Stato, illustra l\u2019articolo 14, in cui si adotta un sistema misto di coesistenza nel capoluogo della Regione: 1\u00b0) del Presidente della Deputazione, investito, oltre che della naturale rappresentanza della Regione, anche di quella del potere centrale dello Stato per le materie da questo delegate alla Regione per l\u2019esecuzione; 2\u00b0) di un Commissario governativo per le funzioni non delegate alla Regione. Richiama l\u2019attenzione sul fatto che nel suo progetto aveva presentato i due sistemi in modo alternativo: l\u2019uno come principale, l\u2019altro come \u00abvariante\u00bb. Viceversa il Comitato ritenne di adottarli contemporaneamente. Per quanto lo riguarda, rileva che fin\u00ec per convincersi che in realt\u00e0 non c\u2019era contrasto fra le due proposte, in quanto la rappresentanza affidata al Presidente della Regione si limita alle materie che sono di competenza dello Stato, e che dallo Stato sono affidate alla Regione per l\u2019esecuzione, mentre il Commissario del Governo avrebbe la piena rappresentanza del Governo per quelle materie che restano di competenza dello Stato, non solo per l\u2019emanazione delle norme giuridiche, ma anche per l\u2019esecuzione.<\/p><p>Sente per\u00f2 il dovere di informare la Sottocommissione che i pareri di alcuni Commissari al riguardo si manifestarono discordi. L\u2019onorevole Grieco propendeva per attribuire la rappresentanza del Governo interamente al Presidente della Deputazione, onde aumentarne il senso di responsabilit\u00e0; altri volevano istituire nella Regione un rappresentante del Governo dotato di ampi poteri. L\u2019onorevole Lami Starnuti, in proposito, proponeva nell\u2019articolo 21 del suo progetto: \u00abIn ogni capoluogo di Regione ha sede un Consigliere di Stato. Egli simboleggia la concezione unitaria della Repubblica; rappresenta il Governo; vigila sull\u2019ordine pubblico; sovrintende agli uffici governativi della Regione; comanda le forze di polizia dello Stato; sorveglia all\u2019applicazione e al rispetto delle leggi\u00bb. Prevedeva quindi nell\u2019articolo successivo altre attribuzioni del Consigliere di Stato, specie riguardo alla facolt\u00e0 di chiedere alla Corte delle garanzie costituzionali l\u2019annullamento delle norme regionali o comunali che fossero contrarie alla Costituzione o ad una legge dello Stato. Il Comitato fin\u00ec per adottare il sistema misto sovra indicato.<\/p><p>Con l\u2019articolo 15 si attribuisce al Presidente della Repubblica la facolt\u00e0, non di rimuovere dalla carica il Presidente della Deputazione, ma di segnalare l\u2019opportunit\u00e0 della sua sostituzione all\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>Argomento molto dibattuto fu quello della Provincia. Solo dopo lunghissima discussione si decise di sopprimerla come ente autarchico, e di mantenerla come circoscrizione amministrativa di decentramento regionale.<\/p><p>Il Comitato venne altres\u00ec nella determinazione di consentire la suddivisione della Provincia stessa in Circoscrizioni minori, simili a quelle degli antichi circondari, venendo cos\u00ec incontro ad una esigenza caldeggiata da molti, quella di avvicinare gli uffici pubblici alle popolazioni interessate, specie dei piccoli centri, le quali incontrano maggiori difficolt\u00e0 e perdita di tempo e spese rilevanti per il disbrigo delle loro pratiche nelle citt\u00e0.<\/p><p>Il Comitato approv\u00f2 la proposta dell\u2019onorevole Uberti di istituire una Giunta in ogni Circoscrizione provinciale. Vivace fu il dissenso intorno alle modalit\u00e0 della sua costituzione: alcuni proponevano che venisse composta da delegati dei Comuni, altri che fosse eletta dall\u2019Assemblea regionale, altri ancora dai Comuni per delega della Regione. Al riguardo non si giunse ad alcun accordo.<\/p><p>Per i Comuni (art. 18) fu approvato il principio della piena autarchia. Il Comitato tenne anche ad affermare esplicitamente il principio che soltanto la volont\u00e0 delle popolazioni interessate potr\u00e0 determinare la modificazione delle circoscrizioni comunali esistenti o la creazione di nuovi Comuni.<\/p><p>Disputatissima fu la materia dei controlli (art. 19). Il Comitato, a maggioranza, decise che dovessero limitarsi alla legittimit\u00e0, facendosi luogo ad un controllo di merito soltanto per le deliberazioni che impegnino il bilancio dell\u2019ente oltre i cinque anni in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie, ed ove il corpo deliberante non abbia deciso di sottoporre la sua deliberazione a <em>referendum<\/em> popolare. Non si raggiunse l\u2019accordo circa l\u2019organo a cui demandare il controllo. In proposito si profilavano due tesi: che fosse composto solo in maggioranza da elementi elettivi, ovvero che tutti i suoi membri fossero elettivi. Parlando a nome personale e non come Relatore, tiene a rilevare l\u2019opportunit\u00e0 ed anzi la necessit\u00e0 che dell\u2019organo di controllo facciano parte elementi tecnici e funzionari, in quanto questi hanno quella competenza specifica che possono non avere gli elementi elettivi.<\/p><p>Dopo un accenno al contenuto degli articoli 20 e 21 del progetto, passa ad occuparsi dell\u2019articolo 22, riguardante la questione contrastatissima del numero delle Regioni. Vi erano, al riguardo, diverse proposte avanzate da alcuni Commissari, nonch\u00e9 segnalazioni e richieste specifiche di enti e di personalit\u00e0 qualificate, per la costituzione di altre Regioni, oltre le storiche. Il Comitato, in mancanza degli elementi necessari per una ponderata decisione in merito, prefer\u00ec attenersi al criterio della tradizionale ripartizione geografica dell\u2019Italia, non precludendo tuttavia, per un\u2019esigenza di giustizia, la possibilit\u00e0 alle popolazioni interessate di chiedere, mediante deliberazione della maggioranza dei rispettivi Consigli comunali, il distacco da una Regione e l\u2019aggregazione ad un\u2019altra o la costituzione di una nuova Regione.<\/p><p>Circa le norme transitorie, fa presente che fu approvata all\u2019unanimit\u00e0 quella dell\u2019articolo 24, relativa all\u2019applicazione graduale del passaggio delle funzioni dallo Stato alla Regione. L\u2019urgenza di presentare il progetto non consent\u00ec di decidere sulla proposta dell\u2019onorevole Lami Starnuti relativamente alla disciplina dell\u2019amministrazione locale nel periodo tra l\u2019entrata in vigore della Costituzione e quella della futura nuova legge sugli enti locali.<\/p><p>Conclude la sua relazione ringraziando la Sottocommissione della fiducia accordata al Comitato, ed esprimendo il suo compiacimento per il fatto che il lavoro si \u00e8 svolto sempre nella pi\u00f9 completa concordia di intenti, senza che da parte dei Commissari si sia mai arrivati, pur nella trattazione delle questioni pi\u00f9 controverse, ad irrigidimenti nelle rispettive posizioni, tali da intralciare la prosecuzione dei lavori od impedire che si portassero alla conclusione con larga maggioranza di consensi.<\/p><p>Desidera altres\u00ec riaffermare che tutti hanno sentito la costante preoccupazione di risolvere il problema regionale non dal punto di vista particolaristico dell\u2019interesse della Regione, ma in funzione dell\u2019interesse generale dello Stato. Formula quindi l\u2019augurio, che \u00e8 anche la sua convinzione, che la riforma servir\u00e0, oltre che al potenziamento delle Regioni, anche e sovrattutto alla maggiore saldezza dello Stato, al quale le ravvivate energie locali daranno il loro pi\u00f9 volenteroso apporto per un pi\u00f9 attivo e disciplinato sforzo ai fini del comune interesse unitario in quest\u2019ora decisiva per la ripresa economica e la ricostruzione politica e morale del Paese.<\/p><p>PRESIDENTE ringrazia l\u2019onorevole Ambrosini e, prima di iniziare l\u2019esame del progetto, propone, allo scopo di rendere pi\u00f9 solleciti i lavori, di fissare i seguenti criteri, richiamandosi alle norme regolamentari: 1\u00b0) gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto; 2\u00b0) ciascun Commissario non potr\u00e0 parlare pi\u00f9 di una volta su ciascun argomento; 3\u00b0) ogni intervento dovr\u00e0 essere limitato nel tempo.<\/p><p>Avverte inoltre che, essendosi gi\u00e0 ampiamente discusso della riforma nelle prime riunioni della Sottocommissione, la discussione generale va considerata chiusa, salvo eventuali dichiarazioni degli altri presentatori di relazioni, e si passa senz\u2019altro all\u2019esame degli articoli del progetto.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>PERASSI aggiunge che, a suo avviso, la discussione potrebbe limitarsi alle questioni di sostanza, rimandando ad un secondo momento quelle di pura forma. Il progetto potrebbe poi tornare al Comitato per l\u2019ultima rifinitura dal punto di vista formale.<\/p><p>ZUCCARINI premette che all\u2019onorevole Ambrosini deve essere riconosciuto il merito di avere lavorato, a determinare l\u2019accordo sul progetto presentato alla Commissione, con una passione e uno zelo e anche uno spirito di sacrificio, per il tempo che ha dovuto impiegarvi e per le difficolt\u00e0 che ha dovuto superare, degno di ogni encomio. Desidera per\u00f2 porre in chiaro che sul progetto stesso l\u2019accordo non pu\u00f2 considerarsi raggiunto; che esso costituisce una specie di transazione e che il suo dissenso, con quello di altri colleghi, sul punto di partenza e sulle conclusioni, rimane ed \u00e8 veramente sostanziale.<\/p><p>Tale dissenso si present\u00f2 chiaro appena l\u2019onorevole Ambrosini present\u00f2 il suo progetto primitivo. E fu allora che egli si decise a presentare un progetto suo. Per lo stesso motivo ne present\u00f2 un altro l\u2019onorevole Lami Starnuti, e l\u2019onorevole Grieco fece alcune sue proposte. Nello schema che egli personalmente ha elaborato si giunge alla creazione dell\u2019ente Regione in modo del tutto diverso, cos\u00ec come del tutto diversa \u00e8 la concezione generale dell\u2019organizzazione e del funzionamento dello Stato che si presuppone.<\/p><p>Egli pensa che la Regione non debba essere una concessione dall\u2019alto, cos\u00ec come invece si realizzerebbe in base alle proposte del Relatore. Il problema della Regione non \u00e8 un problema secondario, ma veramente fondamentale giacch\u00e9 investe tutta l\u2019organizzazione dello Stato.<\/p><p>Osserva che la Costituente \u00e8 chiamtla ad elaborare la struttura del nuovo Stato dopo un duplice esperimento: dello Stato liberale e dello Stato fascista, e che i termini in cui il problema si pone e deve essere risolto sono nel conseguire una effettiva sovranit\u00e0 popolare, nell\u2019avere assemblee legislative che siano in grado di funzionare utilmente, nel creare le condizioni per le quali il Governo abbia, insieme, il massimo di autorit\u00e0 e di capacit\u00e0, e nel realizzare un sistema che non consenta al potere esecutivo di diventare dispotico ed arbitrario. La soluzione regionale deve servire appunto a tali scopi. Si realizza, infatti, con essa una maggiore e pi\u00f9 effettiva sovranit\u00e0 popolare con una partecipazione pi\u00f9 larga e diretta dei cittadini alla direzione dei pubblici affari, riportando cos\u00ec la risoluzione dei problemi locali e regionali dal centro alla periferia. Si diminuisce inoltre il lavoro legislativo, lo si semplifica, lo si rende pi\u00f9 efficace. Quanto pi\u00f9 limitato rester\u00e0 il campo di competenza del potere centrale e pi\u00f9 definiti, semplici e precisi i suoi compiti, tanto pi\u00f9 il Governo potr\u00e0 far sentire la sua autorit\u00e0 e accrescere il suo prestigio. L\u2019istituzione dell\u2019ente Regione infatti non deve considerarsi solo come un semplice decentramento burocratico, ma come un vero e proprio passaggio di poteri dal centro alla periferia, e come una limitazione delle funzioni del potere centrale. La sua importanza e la sua efficacia devono essere considerate anche in relazione al suo compito di formazione della seconda Camera come Assemblea equilibratrice e regolatrice nel campo legislativo in un sistema di autonomie che servir\u00e0 anche a garantire contro la possibilit\u00e0 di un Governo dispotico e autoritario: altro scopo a cui, dopo l\u2019esperienza fascista, si deve mirare.<\/p><p>Il progetto che egli ha redatto, come \u00e8 stato accennato dall\u2019onorevole Ambrosini, mira in special modo alla valorizzazione del Comune, che viene posto come elemento primo, anzi come punto di partenza, per la riforma dell\u2019organizzazione statale in senso democratico.<\/p><p>A proposito del Comune rileva come il problema della sua autonomia sia stato sempre agitato in Italia, ma non mai affrontato e risolto. Si tratta di un problema essenziale per la vita democratica dello Stato. L\u2019elettorato per se stesso non risolve il problema della sovranit\u00e0 popolare, la quale quanto pi\u00f9 si eserciter\u00e0 direttamente \u2013 e, perch\u00e9 si eserciti, la sede pi\u00f9 idonea \u00e8 certo il Comune \u2013 tanto pi\u00f9 si estrinsecher\u00e0 in modo effettivo, affinando maggiormente il senso di responsabilit\u00e0 del cittadino.<\/p><p>Sempre a proposito del Comune, ricorda che uno degli errori del periodo prefascista fu, oltre all\u2019intervento del potere esecutivo nelle amministrazioni comunali, la uniformit\u00e0 della legge e l\u2019unicit\u00e0 del regolamento che fissavano la stessa struttura, gli stessi uffici, lo stesso funzionamento e gli stessi compiti per qualsiasi Comune, per la grande citt\u00e0 come per il pi\u00f9 piccolo borgo rurale. A quello delle autonomie comunali, questione agitata nel periodo prefascista per vari decenni, si ricollega il problema dell\u2019autonomia degli enti assistenziali di beneficenza e di previdenza i quali, soprattutto durante il fascismo, dalle ingerenze del potere esecutivo sono stati ridotti in condizioni disastrose.<\/p><p>Stabilito ci\u00f2 che il Comune deve essere, si dovrebbe passare alla Regione, la quale non deve essere considerata come un organo dello Stato, ma come una unione di Comuni. Dal Comune alla Regione e dalla Regione allo Stato: ecco la tesi che egli sostiene, sostanzialmente diversa da quella di coloro che vorrebbero andare dal centro alla Regione e da questa arrivare al Comune. Fra il Comune e la Regione potranno, anzi dovranno, sorgere degli altri organi naturali. A tal proposito osserva per\u00f2 che il mantenimento della Provincia, cos\u00ec come \u00e8, creerebbe una complicazione amministrativa, oltre che servirebbe a moltiplicare gli uffici burocratici: il contrario, cio\u00e8, di quella semplificazione che \u00e8 uno degli scopi a cui si mira. Gli organi intermedi potranno invece sorgere naturalmente e rispondere cos\u00ec ad esigenze sentite localmente; difatti la Provincia pu\u00f2 alle volte risultare anche una circoscrizione naturale, o esserla diventata; spesso \u00e8 per\u00f2 una costruzione arbitraria e artificiosa. Al capoluogo del Circondario \u2013 ed egli prevede nel suo progetto due circoscrizioni intermedie: Circondari di vicinanza e provinciali \u2013 si pu\u00f2 arrivare invece per libera scelta dei Comuni.<\/p><p>Altra cosa che non pu\u00f2 approvare nel progetto presentato \u00e8 l\u2019intervento di potere esecutivo previsto negli affari della Regione e particolarmente la creazione, accanto al Presidente regionale, di un Commissario governativo e la presenza di altri organi del Governo, laddove, a suo avviso, si deve mirare a creare con la Regione non un organo di pi\u00f9 nella complicata macchina dello Stato, ma l\u2019inizio di una trasformazione organica, nel senso di ottenere una maggiore democrazia e una partecipazione pi\u00f9 diretta dei cittadini alla cosa pubblica, e insieme una migliore ripartizione di compiti, riservando alla Regione tutta quella parte della legislazione che ha un carattere particolare. Solo in questo modo si pu\u00f2 sperare che le Assemblee legislative nazionali divengano organi veramente efficienti.<\/p><p>Un\u2019altra sua preoccupazione nella redazione del suo progetto era quella d\u2019inquadrare le autonomie della Sicilia, Sardegna, Val d\u2019Aosta e Trentino-Alto Adige nel sistema generale. A suo avviso gli Statuti di queste Regioni non debbono costituire una cosa a s\u00e9, giacch\u00e9 cos\u00ec si dividerebbe davvero l\u2019Italia in due, anzi in pi\u00f9 sistemi costituzionali. Il dare a certe Regioni quello che poi si negher\u00e0 ad altre non rappresenta certamente un contributo alla unit\u00e0 ed alla solidit\u00e0 dell\u2019ordinamento politico. Sar\u00e0 invece un indebolimento. Significher\u00e0 introdurre nell\u2019interno dello Stato un seme di disgregazione e di contrasti avvenire.<\/p><p>Aggiunge che, per questa preoccupazione unitaria, nel suo progetto ha consideralo le minoranze etniche. Crede infatti che anche nei loro riguardi occorra dire una parola, per modo che la Costituzione diventi un insieme di norme eguali per tutto il Paese, rispondenti anche alle esigenze di libert\u00e0 e di autonomia delle minoranze che resteranno entro i nostri confini.<\/p><p>Bisogna risolvere questo problema delle minoranze non gi\u00e0 con leggi particolari diverse da una zona all\u2019altra, ma in linea generale per tutte le Regioni e per tutte le situazioni; per quelle che ci sono e per quelle che ci potranno essere. Si dar\u00e0 in tal modo, anche di fronte all\u2019estero, la pi\u00f9 ampia garanzia di un regime di libert\u00e0, di cui potranno godere i cittadini di altra nazionalit\u00e0 che domani dovessero rimanere inclusi nel territorio italiano. Si dar\u00e0 pure prova di obiettivit\u00e0 e di giustizia, in quanto non si faranno eccezioni per determinate popolazioni, ma si sanciranno nella Costituzione princip\u00ee identici per tutti i cittadini, qualunque sia la loro origine, la loro lingua, la loro provenienza.<\/p><p>Ha desiderato fare queste precisazioni, sia perch\u00e9 non si pensi che, partecipando alla redazione del progetto che viene ora presentato, egli abbia rinunciato alla sua particolare concezione dell\u2019ordinamento statale, sia per giustificare i suoi successivi interventi nell\u2019esame e nella discussione dei singoli articoli.<\/p><p>LAMI STARNUTI riconosce che la relazione dell\u2019onorevole Ambrosini ha posto in luce con chiarezza e fedelt\u00e0 i contrasti manifestatisi in seno al Comitato di redazione.<\/p><p>Senza esporre lo schema che ha presentato, desidera sottolineare le divergenze tra il suo punto di vista e quello del Relatore onorevole Ambrosini, che possono racchiudersi in due ordini di idee: 1\u00b0) secondo il Relatore la Regione dovrebbe sorgere come ente di piena autonomia; secondo la sua concezione, invece, come ente di decentramento autarchico territoriale; 2\u00b0) nel suo schema egli parte dal presupposto di dare agli enti locali una libert\u00e0 maggiore di quella risultante dal progetto Ambrosini, approvato a maggioranza dal Comitato.<\/p><p>Comunque, si riserva di precisare meglio il suo punto di vista in sede di discussione e di votazione degli articoli.<\/p><p>LUSSU conferma la dichiarazione, fatta a suo tempo alla Sottocommissione, di adesione ad una concezione federalistica dello Stato. Senza rinunciare al suo punto di vista, riconosce tuttavia che oggi la questione federalistica \u2013 come gi\u00e0 ebbe a dire \u2013 non \u00e8 attuale, cio\u00e8 non \u00e8 politica. Perci\u00f2 ha collaborato in seno al Comitato con spirito di realizzazione, rinunciando a presentare una sua relazione ed uno schema di organizzazione federale dello Stato. Non ha potuto accettare l\u2019ordine d\u2019idee dell\u2019onorevole Zuccarini, il quale, nel suo progetto, parte dal Comune, perch\u00e9, pur riconoscendo la intelligenza politica con cui quel progetto \u00e8 formulato, lo considera interessante dal punto di vista teorico, ma non corrispondente alle esigenze della riforma dell\u2019organizzazione statale. Occorre tener presente che il Comune esiste da secoli, mentre la Regione non esisteva che nella sua configurazione geografica ed economica, s\u00ec che la nuova configurazione, la quale risponde a vecchie aspirazioni, doveva essere consacrata nella Costituzione.<\/p><p>Si duole di aver trovato i rappresentanti del Partito comunista piuttosto ostili per principio all\u2019organizzazione autonomistica dello Stato, e deve aggiungere che lo ha sorpreso il fatto che elementi politici di tendenze opposte al Partito comunista fossero dello stesso avviso. Questa diffidenza dei comunisti verso la trasformazione autonomistica dello Stato \u00e8, a suo parere, un errore politico evidente, soprattutto ove si consideri la vita del Paese attraverso la sua evoluzione storica e politica.<\/p><p>Non si pu\u00f2, ad esempio, negare l\u2019esigenza autonomistica del Mezzogiorno, perch\u00e9 \u00e8 solo attraverso l\u2019autonomia che esso potr\u00e0 realizzare quella democrazia che non ha mai conosciuto, e che le sue masse pi\u00f9 arretrate potranno partecipare per la prima volta direttamente alla vita dello Stato. Il fatto stesso che il Mezzogiorno sia in condizioni cos\u00ec arretrate, dimostra che vi sono nello Stato, come \u00e8 attualmente organizzato, delle zone che sfuggono al progresso generale.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 1, di cui d\u00e0 lettura:<\/p><p>\u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni e Comuni\u00bb.<\/p><p>Avverte la Sottocommissione che sono state gi\u00e0 presentale due proposte di emendamento. La prima, dell\u2019onorevole Bozzi, \u00e8 del seguente tenore: \u00abIl territorio dello Stato \u00e8 ripartito in Comuni, Provincie e Regioni\u00bb; la seconda, dell\u2019onorevole Tosato, firmata anche dagli onorevoli Fuschini, Mannironi, Cappi, De Michele e Codacci Pisanelli, suona cos\u00ec: \u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni, Provincie e Comuni\u00bb.<\/p><p>UBERTI nota che la disposizione dell\u2019articolo 1 si ricollega a quella dell\u2019articolo 17 concernente le Provincie come circoscrizioni amministrative di decentramento regionale. Propone quindi di differirne l\u2019esame a quando verr\u00e0 in discussione lo stesso articolo 17.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene preferibile procedere in maniera inversa: affrontare, cio\u00e8, subito la questione che riveste una importanza fondamentale.<\/p><p>D\u00e0 notizia di altri emendamenti pervenuti nel frattempo.<\/p><p>L\u2019onorevole Laconi propone la formula: \u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni, Regioni autonome e Comuni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Conti propone: \u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni e Comuni. Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento regionale\u00bb.<\/p><p>Un emendamento proposto dall\u2019onorevole Mortati \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abElementi costitutivi dello Stato sono le Regioni e i Comuni\u00bb.<\/p><p>Infine un emendamento proposto dall\u2019onorevole Fabbri \u00e8 del seguente tenore: \u00abIl territorio dello Stato \u00e8 ripartito in enti autonomi, costituiti da Regioni e Comuni. La legge determina e regola i poteri e le funzioni delle Regioni e dei Comuni, nel quadro dell\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 dello Stato\u00bb.<\/p><p>Rileva che la questione che si prospetta appare evidente: decidere, cio\u00e8, se la Provincia debba o non debba continuare ad esistere come ente autarchico. Invita i colleghi ad esprimere il loro avviso su questo argomento, prescindendo dalle varie formulazioni proposte.<\/p><p>PICCIONI crede che il sistema di anticipare la discussione che dovrebbe svolgersi sull\u2019articolo 17 non sia conforme ad uno sviluppo logico, perch\u00e9 la questione della Provincia si presenter\u00e0 nei suoi termini pi\u00f9 precisi ed organici quando si sar\u00e0 determinata esattamente l\u2019essenza dell\u2019ente Regione.<\/p><p>PRESIDENTE non ha personalmente nulla in contrario a seguire questo procedimento, per quanto debba osservare che ogni Commissario ha gi\u00e0, indubbiamente, le sue opinioni su tutte le questioni che dovranno decidersi.<\/p><p>TOSATO mette in evidenza che la sua proposta di emendamento non implica alcuna decisione circa il riconoscimento dell\u2019autonomia della Provincia. Nell\u2019articolo 1 del progetto del Comitato si parla semplicemente di ripartizione in Regioni e in Comuni, senza precisare se le une e gli altri debbano essere autonome e con personalit\u00e0 giuridica. Si tratterebbe dunque soltanto di una indicazione di carattere generale.<\/p><p>BOZZI illustra i motivi del suo emendamento, rilevando che il porre in prima linea i Comuni non \u00e8 soltanto una questione di forma, ma ha un significalo sostanziale. Secondo il suo punto di vista il Comune \u00e8 l\u2019organo naturale, storico e primigenio dal quale deve partire una precisa impostazione della questione autonomistica.<\/p><p>Confuta quindi l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Tosato, rilevando che nel progetto del Comitato i Comuni e le Regioni sono considerati enti autarchici e le Provincie circoscrizioni amministrative. Quindi agli uni viene riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica e alle altre no; dal che discende che una commistione dei due criteri nello stesso articolo non sarebbe appropriata.<\/p><p>Si potrebbe parlare delle Provincie in questo primo articolo solo se, per avventura, si venisse nella determinazione gli dare loro la stessa figura giuridica dei Comuni e delle Regioni; a meno di accedere alla formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati, la quale \u00e8 tecnicamente pi\u00f9 precisa, ma un po\u2019 scolastica.<\/p><p>MORTATI fa presente che il suo emendamento \u00e8 suggerito appunto dalla convinzione che occorra anzitutto fissare gli elementi che hanno rilevanza costituzionale (in questo caso, gli enti a cui si vuole riconoscere un\u2019autonomia costituzionale), per affrontare in un secondo momento gli altri problemi, tra cui quello della ripartizione amministrativa.<\/p><p>Aderisce pertanto alla proposta di rinvio della discussione.<\/p><p>FABBRI ritira il suo emendamento, in quanto i concetti in esso espressi sono contenuti in quello dell\u2019onorevole Mortati, al quale si associa.<\/p><p>CONTI conviene con l\u2019onorevole Bozzi che, nella dizione dell\u2019articolo in esame, i Comuni debbano precedere le Regioni.<\/p><p>Quanto alle Provincie, osserva che, ove se ne voglia fare menzione, occorre aggiungere la precisazione che sono organi di decentramento regionale; tuttavia ritiene preferibile seguire il concetto dell\u2019onorevole Mortati di non parlarne affatto, limitandosi ad indicare gli elementi fondamentali dello Stato: il Comune e la Regione.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore<\/em>, informa che la stessa discussione si \u00e8 gi\u00e0 svolta nel Comitato, e in quella sede, a rimuovere le obiezioni, egli propose, ma senza successo, la soppressione dell\u2019attuale articolo 1. Conseguentemente l\u2019articolo 2 avrebbe preso il suo posto, cos\u00ec modificato: \u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni, che nel quadro dell\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 dello Stato sono costituite in enti autonomi con poteri propri, ecc.\u00bb. All\u2019articolo 17, poi, si sarebbe dovuto dire press\u2019a poco: \u00abLe Regioni sono ripartite in Provincie, quali circoscrizioni amministrative di decentramento regionale, ed in Comuni, quali enti autarchici dotati di tutti i poteri, ecc.\u00bb.<\/p><p>Crede che questa possa essere veramente una soluzione. Nel contempo \u00e8 favorevole ad accogliere per il momento la proposta di rinvio dell\u2019onorevole Piccioni.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di rinviare l\u2019esame dell\u2019articolo 1 a quando verr\u00e0 in discussione l\u2019articolo 17.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in evidenza che, in seguito a questa decisione, si presenta un problema non di forma, come potrebbe sembrare, ma di sostanza: l\u2019aggiunta della menzione della Provincia nell\u2019articolo 1. Si tratta, cio\u00e8, di stabilire se la Provincia debba essere un ente autarchico o, come propone il Comitato, un organo amministrativo di decentramento regionale. Solo nel primo caso andrebbe anch\u2019essa citata nell\u2019articolo in esame.<\/p><p>PERASSI, premesso che in realt\u00e0 l\u2019articolo 1 non risolve la questione di sostanza, ma \u00e8 un articolo introduttivo di portata giuridica relativa, riprendendo il suggerimento del Relatore, ne propone la soppressione. Motiva la sua proposta con la considerazione che, non solo \u00e8 inopportuno, come \u00e8 stato rilevato, discutere del problema prima di conoscere le attribuzioni delle Regioni, ma non si pu\u00f2 nemmeno escludere che tra le competenze delle Regioni stesse venga annoverata anche quella di determinare, con proprie leggi, l\u2019ordinamento degli enti locali.<\/p><p>LUSSU \u00e8 contrario alla proposta Perassi, in quanto ritiene utile far precedere un articolo che chiarisca la portata della riforma. Consiglia quindi di affrontare il problema, che inevitabilmente si ripresenterebbe.<\/p><p>PICCIONI riafferma la sua contrariet\u00e0 ad entrare nell\u2019argomento prima di conoscere la definitiva struttura delle Regioni. Rileva che il fatto che la sua proposta sia stata respinta non implica che si debba porre il problema della Provincia come ente autarchico o come circoscrizione amministrativa, e che anche l\u2019onorevole Tosato, nel proporre il suo emendamento, ha inteso lasciare impregiudicata siffatta questione.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che altri Commissari hanno fatto giustamente presente che, data la struttura del testo costituzionale, il mettere in questo primo articolo senz\u2019altro l\u2019indicazione della Provincia significherebbe concepirla come ente autarchico, perch\u00e9 non si pu\u00f2 nello stesso articolo affiancare pi\u00f9 istituti che abbiano funzioni e caratteri diversi.<\/p><p>NOBILE esprime l\u2019avviso che la questione formale si possa facilmente risolvere, limitando l\u2019articolo 1 alla seguente dizione: \u00abIl territorio della Repubblica \u00e8 ripartito in Regioni\u00bb. In seguito poi si potrebbero esaminare le successive ripartizioni delle Regioni.<\/p><p>TARGETTI non trova esatta l\u2019interpretazione del Presidente in merito all\u2019inclusione della Provincia nell\u2019articolo 1. Detto articolo, a suo avviso, non ha che il significato di una ripartizione territoriale e niente impedisce che le varie parti in cui si suddivide il territorio abbiano figura giuridica diversa. D\u2019altro canto, anche tra Regione e Comune esistono fondamentali diversit\u00e0, tanto che il progetto attribuisce alla Regione, ma non pure al Comune, facolt\u00e0 normativa. Ritiene quindi che l\u2019inclusione della Provincia nella formula in esame non implichi il riconoscimento di quella come ente autarchico.<\/p><p>BORDON ricorda che la discussione si \u00e8 gi\u00e0 ampiamente svolta nel Comitato, il quale ha cos\u00ec stilato l\u2019articolo 1 appunto in quanto, nella sua maggioranza, non ha voluto considerare la Provincia come ente autarchico. Aggiunge che egli ha sostenuto dinanzi al Comitato doversi istituire puramente un organo esecutivo per la Regione e il Comune.<\/p><p>PRESIDENTE torna a far presente l\u2019esigenza di un\u2019armonia interna nella formazione dell\u2019articolo, per cui l\u2019inclusione della Provincia importerebbe classificarla come ente autarchico. Vero che gli enti autarchici e le suddivisioni amministrative sono tutte forme di ripartizione del territorio dello Stato, come lo sono anche, ad esempio, le circoscrizioni giudiziarie e militari; ma fra Comune e Regione v\u2019\u00e8 affinit\u00e0, in quanto sono entrambi enti giuridici (mentre la Provincia \u00e8 concepita solo come un\u2019entit\u00e0 amministrativa) ed entrambi hanno le loro rappresentanze elettive (mentre la Provincia non le avrebbe).<\/p><p>Comunque, poich\u00e9 \u00e8 stata fatta una proposta radicale di soppressione dell\u2019articolo, per quanto personalmente preferirebbe affrontare subito la questione di merito, la pone ai voti.<\/p><p>CONTI dichiara che voter\u00e0 a favore, anche perch\u00e9 ritiene che in altra parte della Carta costituzionale si dovr\u00e0 parlare della composizione del territorio dello Stato o non \u00e8 quindi necessario farlo qui.<\/p><p>TARGETTI dichiara di volare contro, per la questione di forma: non ritiene infatti felice un\u2019articolazione che cominci senza altro a trattare dei poteri e delle funzioni delle Regioni, che prima non sono state nemmeno nominate.<\/p><p>LUSSU voter\u00e0 contro la soppressione che, a suo avviso, costituirebbe un errore.<\/p><p>PICCIONI dichiara di votare in favore per le stesse ragioni dell\u2019onorevole Conti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 19.35.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo<\/em><em>:<\/em> Grieco.<\/p><p><em>Erano assenti<\/em><em>:<\/em> Bulloni, Di Giovanni, Einaudi, Leone Giovanni, Patricolo, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 45. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 13 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Autonomie locali (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Ambrosini \u2013 Perassi \u2013 Zuccarini \u2013 Lami Starnuti \u2013 Lussu \u2013 Uberti \u2013 Piccioni \u2013 Tosato \u2013 Bozzi \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5249","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5249","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5249"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5249\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10218,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5249\/revisions\/10218"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5249"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5249"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5249"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5249"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}