{"id":5247,"date":"2023-10-15T23:22:18","date_gmt":"2023-10-15T21:22:18","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5247"},"modified":"2023-11-02T23:30:09","modified_gmt":"2023-11-02T22:30:09","slug":"martedi-12-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5247","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 12 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5247\" class=\"elementor elementor-5247\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e63ac0b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e63ac0b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e68a5cb\" data-id=\"e68a5cb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2e62f4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"a2e62f4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461112sed044ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ada301d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ada301d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>44.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 12 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sui lavori della Sottocommissione<\/strong><\/p><p>Piccioni \u2013 Presidente \u2013 Calamandrei \u2013 Laconi.<\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Perassi \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 La Rocca \u2013 Laconi \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Ambrosini \u2013 Uberti \u2013 Castiglia \u2013 Tosato \u2013 Fuschini \u2013 Rossi Paolo \u2013 Mortati, <em>Relatore.<\/em><\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>Sui lavori della Sottocommissione.<\/p><p>PICCIONI desidera, prima che si inizi la discussione, fare presente che troppe volte alcuni colleghi non intervengono alle riunioni della Sottocommissione. Il numero, quindi, di coloro che prendono parte alle votazioni spesso \u00e8 assai esiguo, e ci\u00f2 potrebbe inficiare il valore sostanziale, anche se quello formale \u00e8 salvo, delle deliberazioni prese dalla Sottocommissione. Per evitare tale inconveniente sarebbe necessario dare effettiva applicazione al Regolamento che disciplina i casi di assenza, stabilendo, fra l\u2019altro, che coloro che abbiano compiuto un dato numero di assenze debbano essere sostituiti.<\/p><p>PRESIDENTE non ritiene che i casi di assenza dalle riunioni della Sottocommissione siano cos\u00ec frequenti come sembrano all\u2019onorevole Piccioni e fa rilevare, d\u2019altronde, che la sostituzione degli assenti non \u00e8 molto agevole.<\/p><p>PICCIONI non crede che la sostituzione di membri nella Commissione sia difficile, perch\u00e9 spetta al Presidente dell\u2019Assemblea Costituente. Comunque, non insiste nella questione, riservandosi tuttavia di risollevarla, se del caso.<\/p><p>CALAMANDREI raccomanda che, prima di ogni riunione, sia reso noto ai Commissari il tema che dovr\u00e0 essere discusso. Ci\u00f2 consentir\u00e0 a molti di partecipare alle riunioni con una maggiore preparazione e i lavori della Sottocommissione se ne avvantaggeranno. \u00c8 costretto a fare una simile raccomandazione perch\u00e9 spesso ha notato che si interviene alle sedute senza sapere esattamente quale sia l\u2019argomento da trattare.<\/p><p>Ha anche osservato che spesso sono stati messi in discussione separatamente argomenti tra loro connessi, onde \u00e8 accaduto di prendere su un dato problema una decisione su cui si \u00e8 stati costretti a ritornare per poterne risolvere un altro. E pu\u00f2 anche accadere che le varie deliberazioni non combacino fra loro quando esse dovranno essere coordinate nel progetto di Costituzione da presentare all\u2019Assemblea Costituente. Per evitare simili inconvenienti, raccomanda che sia redatto un progetto che dia un quadro complessivo delle eventuali soluzioni da darsi a quei diversi problemi che siano fra loro connessi. Ogni Costituzione \u00e8 sempre qualcosa di vivo e di organico e non pu\u00f2 essere quindi costruita su singole deliberazioni elaborate e prese separatamente.<\/p><p>LACONI fa presente che \u00e8 stato costituito un apposito Comitato per la formulazione di proposte da sottoporre all\u2019esame della Sottocommissione, ci\u00f2 che varr\u00e0 ad impedire che si verifichino gli inconvenienti accennati dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che i colleghi che hanno partecipato alle riunioni della Sottocommissione hanno avuto sempre il modo di sapere in antecedenza gli argomenti posti all\u2019ordine del giorno nelle riunioni successive. Quanto poi alla raccomandazione fatta dall\u2019onorevole Calamandrei di procedere in uno stesso tempo all\u2019esame delle questioni che pi\u00f9 o meno siano collegate fra loro, fa presente che ci\u00f2 in pratica \u00e8 di assai difficile attuazione. E indubbiamente vero che qualsiasi distinzione fra certi argomenti ha qualcosa di artificioso, ma per forza di cose non \u00e8 possibile esaminare contemporaneamente i vari problemi attinenti all\u2019ordinamento costituzionale dello Stato. Si \u00e8 stati costretti, cos\u00ec, a suddividere la materia nella forma che \u00e8 sembrata pi\u00f9 logica, affidando a singoli Relatori la trattazione di gruppi separati di questioni aventi fra loro una certa connessione. N\u00e9 crede sia possibile adottare un altro criterio nello svolgimento dei lavori della Sottocommissione.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PERASSI dichiara che il Comitato incaricato di esaminare il problema della delegazione legislativa, dopo aver preso in considerazione le diverse proposte, \u00e8 venuto nella decisione di presentare alla Sottocommissione la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del potere legislativo non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non per tempo limitato e per materie determinate\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 del parere che sia necessario stabilire nella Costituzione che per determinate materie, da elencare tassativamente (quali ad esempio quelle riguardanti le leggi elettorali, la legislazione delle regioni, la libert\u00e0 personale, ecc.), sia da escludere la delega al Governo del potere legislativo.<\/p><p>Gli sembra anche opportuno stabilire che, ove le Camere decidano di delegare l\u2019esercizio del potere legislativo al Governo, esse non debbano spogliarsi del tutto e <em>a priori<\/em> delle loro prerogative e della possibilit\u00e0 di controllo. Pertanto una Commissione, o parlamentare o interparlamentare, dovrebbe verificare se le leggi emanate dal Governo in virt\u00f9 della delega rientrino nei limiti prestabiliti.<\/p><p>Sarebbe meglio, infine, sostituire nella formula proposta dal Comitato, alle parole: \u00abal Governo\u00bb, le seguenti: \u00abal Consiglio dei Ministri\u00bb; ci\u00f2 al fine di escludere che la delega legislativa possa essere concessa a un solo Ministro, \u00c8 bene infatti chiarire, secondo la formula proposta dall\u2019onorevole Bozzi nella precedente riunione, che l\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa non pu\u00f2 essere delegato che al Consiglio dei Ministri.<\/p><p>BOZZI propone di aggiungere, alla formula di cui l\u2019onorevole Perassi ha dato lettura, il seguente comma: \u00abLa delega non \u00e8 ammessa per le materie per la cui regolamentazione la Costituzione fa rinvio alla legge\u00bb.<\/p><p>Nella formula da lui proposta nella riunione precedente aveva fatto menzione del Consiglio dei Ministri, per evitare la possibilit\u00e0 di deleghe a singoli Ministri ed anche la possibilit\u00e0 di subdeleghe. Ma gli \u00e8 stato fatto osservare che, usando la parola: \u00abGoverno\u00bb, il concetto di investire della delega legislativa la collegialit\u00e0 dei Ministri era sufficientemente scolpito; onde non insiste nella formula gi\u00e0 da lui proposta.<\/p><p>Alla proposta dell\u2019onorevole Mannironi di elencare tassativamente nella Costituzione le materie per le quali dovrebbe essere esclusa ogni possibilit\u00e0 di delega legislativa non \u00e8 favorevole, innanzi tutto perch\u00e9 la valutazione dell\u2019opportunit\u00e0 di delegare al Governo la potest\u00e0 legislativa su determinate materie non pu\u00f2 essere affidata che alle Assemblee legislative; in secondo luogo perch\u00e9 una disposizione nel senso indicato dall\u2019onorevole Mannironi potrebbe avere una portata o troppo vasta o troppo ristretta. A suo avviso \u00e8 meglio attenersi al concetto espresso nella formula da lui proposta, vale a dire che la delega non debba essere ammessa per le materie per la cui regolamentazione la Costituzione fa rinvio alla legge, e ci\u00f2 perch\u00e9 tali materie hanno una particolare natura, in quanto sono integrative o complementari della Costituzione stessa.<\/p><p>Si ha poi l\u2019ultima questione, assai importante, della possibilit\u00e0 di un controllo relativamente al rispetto, da parte del Governo, dei limiti della delega parlamentare. L\u2019onorevole Mannironi ha accennato in proposito alla istituzione di una Commissione parlamentare; ma non ne ha precisato i poteri. Tale Commissione dovrebbe emettere un voto deliberativo o manifestare un semplice parere? Nel secondo caso si avrebbe una notevole diminuzione del prestigio del Parlamento, perch\u00e9 il Governo potrebbe anche prescindere dal parere della Commissione. Se invece la Commissione dovesse ratificare la delega, si andrebbe al di l\u00e0 del concetto di delega legislativa e si snaturerebbe un istituto di tale genere. Si potrebbe prendere in considerazione l\u2019idea di stabilire che il Governo debba chiedere il parere, limitatamente al quesito se la delega sia stata oppur no rispettata, ad un organo, quale il Consiglio di Stato, che per sua natura \u00e8 chiamato a dare pareri: ma in questo campo, a suo avviso, \u00e8 meglio limitarsi al controllo politico. Quando si delega al Governo l\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa, \u00e8 il Governo stesso che assume la responsabilit\u00e0 dell\u2019emanazione di una determinata legge; e, se tale emanazione non si \u00e8 tenuta nei limiti della delega, \u00e8 il Governo che diventa responsabile di fronte al Parlamento, con tutte le conseguenze che possono derivarne.<\/p><p>Per tali considerazioni dichiara di essere favorevole alla formula proposta dal Comitato incaricato di studiare il problema della delega legislativa, formula alla quale dovrebbe essere aggiunto il comma da lui proposto e di cui il Presidente ha dato lettura.<\/p><p>LA ROCCA dichiara di essere personalmente contrario a qualsiasi forma di delega del potere legislativo al Governo, e ci\u00f2 in conformit\u00e0 al principio ormai sancito in tutte le Costituzioni, da quella di Weimar a quella recente della Francia, per non parlare di altre, come la russa e la jugoslava. Il potere legislativo non pu\u00f2 essere esercitato che dal Parlamento. Aggiunge che, con la delega della potest\u00e0 legislativa al Governo, si pu\u00f2 correre il rischio di far sorgere in un modo od in un altro il deprecato inconveniente dell\u2019emanazione dei decreti-legge, cosa che assolutamente \u00e8 da evitare.<\/p><p>FABBRI dichiara che voter\u00e0 contro la proposta di delegare al Governo la potest\u00e0 legislativa per le ragioni indicate dall\u2019onorevole La Rocca.<\/p><p>Ricorda che la Sottocommissione ha approvato una procedura che non si sa esattamente in qual modo definire: fu chiamata sulle prime procedura di urgenza, poi l\u2019onorevole Mortati tenne a precisare che essa non aveva nulla a che fare con la procedura di urgenza. In ogni modo si avrebbero tre procedure: una, quella anzidetta, di denominazione imprecisa, e che potrebbe essere definita speciale; la seconda, quella delegata; la terza, su cui la Sottocommissione non ancora ha discusso, e che \u00e8 la vera e propria procedura d\u2019urgenza. Tutto ci\u00f2 \u00e8, a suo avviso, deprecabile, perch\u00e9 in tal modo si viene ad agevolare il sorgere del lamentato inconveniente della cosiddetta inflazione legislativa. In ogni modo, v\u2019\u00e8 da domandarsi come sia pensabile di escludere determinate materie dalla procedura che ha definita speciale, quando venga ammessa la possibilit\u00e0 di una delega legislativa al Governo senza alcun limite o riserva. I criteri a cui si ispirano le due procedure sono in palese contrasto. Sarebbe opportuno quindi non ammettere la delega al Governo, almeno per quelle materie per le quali \u00e8 stata esclusa la procedura speciale anzidetta.<\/p><p>NOBILE non vede una sostanziale differenza tra la facolt\u00e0 data al Governo di emettere decreti-legge e la delega del potere legislativo, sia pure ristretta a determinate materie. Se mai, la differenza sarebbe a favore del sistema dei decreti-legge, che, almeno formalmente, devono esser sottoposti alla successiva approvazione dell\u2019Assemblea legislativa, mentre col delegare il proprio potere, questa si spoglia nel modo pi\u00f9 completo della facolt\u00e0 di intervenire nella formazione delle leggi.<\/p><p>Alcuni dei membri della Sottocommissione si sono opposti a che le assemblee elette adottino una procedura abbreviata per i disegni di legge ad esse presentati dal Governo. Tanto pi\u00f9, allora, per essere coerenti, dovrebbero opporsi a che si conceda al Governo la facolt\u00e0 di fare leggi senza alcun intervento, sia pure sommario, da parte delle Camere. \u00c8, invero, difficile sostenere che sia preferibile che queste restino completamente estranee alla formazione di una data legge, anzich\u00e9 vi intervengano adottando una procedura abbreviata e sbrigativa, quale sarebbe, ad esempio, il deferirne l\u2019esame e l\u2019approvazione a Commissioni delle Camere stesse, che rispecchino nella loro composizione le forze politiche che in quelle agiscono.<\/p><p>L\u2019esperienza che si va attualmente facendo nelle Commissioni legislative dell\u2019Assemblea Costituente sta a confermare che le proposte di legge inviate dal Governo per l\u2019esame preventivo sono tutt\u2019altro che perfette, perch\u00e9 spesso contengono incongruenze che le Commissioni mettono in rilievo. La medesima esperienza mostra anche che le Commissioni potrebbero rapidamente esaminare ed emendare la maggior parte delle proposte, senza in alcun modo intralciare l\u2019attivit\u00e0 governativa.<\/p><p>Il nocciolo della questione sta precisamente in questo: rendere rapido l\u2019esame, da parte delle Assemblee elette, dei disegni di legge proposti dal Governo, specialmente quando non abbiano rilevante importanza politica. Solo cos\u00ec facendo si potr\u00e0 respingere la tesi di chi sostiene che l\u2019esperienza delle grandi democrazie moderne abbia dimostrata la necessit\u00e0 che il Governo riunisca ad un tempo il potere legislativo ed esecutivo, lasciando alle Assemblee elette solo il potere politico e finanziario. Di questa interessante tesi estremista si pu\u00f2 leggere una difesa in uno degli ultimi numeri della <em>Revue politique et parlementaire<\/em>, secondo cui il Parlamento dovrebbe delegare al Governo tutta la sua facolt\u00e0 legislativa, riservandosi solo il diritto di discutere e votare i bilanci, in quanto la discussione sulla concessione dei crediti offre l\u2019occasione di un dibattito sulla politica generale del Governo.<\/p><p>Ma la Sottocommissione sembra essere ben lontana da una tale concezione, tanto vero che ha negato, con precedente deliberazione, al Governo la facolt\u00e0 di emanare decreti-legge. Per ragioni di coerenza deve, dunque, negare anche la facolt\u00e0 di delega, salvo i casi di emergenza, come, ad esempio. lo stato di guerra. Ma, dopo aver fatto tali divieti, deve adottare le misure necessarie affinch\u00e9 essi non restino lettera morta, ed in particolare deve ammettere la procedura abbreviata per l\u2019esame e la decisione sui disegni di legge presentati alle Camere dal Governo, specie quando essi abbiano scarsa importanza politica. Appunto in considerazione di tale necessit\u00e0, egli si era dichiarato avverso al sistema bicamerale; e per questo anche aveva trovato eccessivo il termine di quattro mesi assegnato alla seconda Camera per pronunciarsi su una proposta di legge gi\u00e0 approvata dalla prima.<\/p><p>Conclude esprimendo l\u2019avviso che non si debba concedere, salvo il caso di guerra, la facolt\u00e0 di delega, ma che si debbano nello stesso tempo prendere tutte le misure necessarie per affrettare la procedura dell\u2019esame e dell\u2019approvazione da parte delle Assemblee elette delle proposte di legge di iniziativa governativa. Nell\u2019epoca della radio e dell\u2019aeroplano non si possono, invero, applicare le medesime procedure che si seguivano un secolo o due or sono nel Parlamento inglese.<\/p><p>AMBROSINI ha ragione di ritenere che l\u2019onorevole Nobile abbia accennato all\u2019ipotesi di attribuire al potere esecutivo la stessa potest\u00e0 di quello legislativo soltanto per prospettare, come <em>extrema ratio<\/em>, una soluzione alla quale lo stesso onorevole Nobile, in ultima analisi, certo non accederebbe, e ci\u00f2 perch\u00e9 ogni menomazione del principio della separazione dei poteri rappresenterebbe indubbiamente un regresso nell\u2019ordinamento costituzionale dello Stato.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile ha anche accennato al fatto che i decreti-legge ed i provvedimenti emanati in virt\u00f9 di una delega al Governo del potere legislativo tendono a ridurre il lavoro del Parlamento. Ora, \u00e8 bene precisare che le ragioni che inducono a far ricorso all\u2019uno e all\u2019altro genere di provvedimenti non sono le stesse. Difatti, l\u2019emanazione dei decreti legge non deriva dal proposito di ridurre il lavoro alle Assemblee legislative, ma da una necessit\u00e0 che, come tale, \u00e8 giustificata dalla dottrina ed \u00e8 ormai consacrata dalla prassi costituzionale. Invece l\u2019emanazione dei provvedimenti in virt\u00f9 di delega \u00e8 in relazione non solo alla necessit\u00e0 di rendere meno gravoso e complesso il lavoro del Parlamento, ma anche alla considerazione dell\u2019opportunit\u00e0 che organi speciali del potere esecutivo siano stimati i pi\u00f9 idonei a dare una soluzioni adeguata a determinati problemi. Ma sono le assemblee legislative che con il loro potere sovrano delegano tale potest\u00e0 al potere esecutivo: quindi non si ha alcuna menomazione del prestigio del Parlamento. Nessuna legge, anche costituzionale, pu\u00f2 precludere ai rappresentanti della sovranit\u00e0 popolare la possibilit\u00e0 di esercitare questo loro diritto sovrano. Da pi\u00f9 di un secolo la questione della delega e dell\u2019emanazione dei decreti legge \u00e8 in discussione, poich\u00e9 alcuni temono che, attribuendo al potere esecutivo la facolt\u00e0 di emanare determinate norme giuridiche, il potere legislativo possa essere pi\u00f9 o meno menomato nell\u2019esercizio delle sue prerogative. D\u2019altra parte, bisogna riconoscere francamente che le varie necessit\u00e0 presentatesi di volta in volta hanno sempre consigliato di ammettere la possibilit\u00e0 dei decreti-legge e della delega legislativa.<\/p><p>Perci\u00f2 non ritiene opportuno che nella Costituzione sia stabilito un divieto espresso al potere esecutivo di emanare decreti-legge ed alle Camere di delegare la potest\u00e0 legislativa al Governo.<\/p><p>La sola questione che potrebbe sorgere a proposito della delega \u00e8 quella relativa ad una esorbitanza, da parte del potere esecutivo, dai limiti stabiliti per l\u2019esercizio della delega stessa. Qualcuno ha proposto l\u2019attuazione di un controllo parlamentale: sarebbe meglio, invece, affidare tale controllo alla magistratura, trattandosi di una questione di pura legittimit\u00e0. Ci\u00f2 naturalmente non pu\u00f2 inficiare il principio della responsabilit\u00e0 politica del Governo nei confronti del Parlamento.<\/p><p>UBERTI non \u00e8 favorevole alle varie proposte fatte, perch\u00e9 ritiene che con esse si venga a concedere al Governo una troppo ampia delega legislativa. In ogni modo, se si vuole ammettere il principio che l\u2019esercizio del potere legislativo possa essere delegato al Governo, occorre, a suo avviso, precisare nella Costituzione i casi in cui la delega possa essere consentita. Soltanto cos\u00ec facendo si pu\u00f2 assicurare il prestigio delle Assemblee legislative.<\/p><p>LACONI si associa alla dichiarazione dell\u2019onorevole Uberti. Sar\u00e0 bene, quindi, procedere a un\u2019elencazione chiara e precisa di materie per le quali la delega al Governo potr\u00e0 essere consentita o non dovr\u00e0 essere ammessa. Gli sembra pi\u00f9 facile elencare le materie per le quali l\u2019esercizio del potere legislativo possa essere delegato al Governo; ma importante \u00e8 di arrivare ad una formulazione concreta.<\/p><p>CASTIGLIA, pienamente d\u2019accordo con gli onorevoli Nobile, Fabbri e La Rocca, \u00e8 contrario a qualsiasi formulazione che possa prescrivere una bench\u00e9 minima limitazione del potere legislativo nei confronti del potere esecutivo. Crede si debba assolutamente evitare che il Governo possa legiferare in materia in cui deve legiferare soltanto il Parlamento.<\/p><p>TOSATO \u00e8 favorevole all\u2019istituto della delegazione ed alla formula proposta dal Comitato incaricato di studiare la questione, specialmente in considerazione del fatto che assai probabilmente molto grande sar\u00e0 la mole dei lavori delle Assemblee legislative, soprattutto per effetto del divieto di far ricorso all\u2019uso dei decreti-legge.<\/p><p>All\u2019onorevole La Rocca fa presente che in Francia si \u00e8 fatto largo uso in determinati periodi della delega legislativa e che anche attualmente si fa ricorso ai decreti-legge. Nella stessa Inghilterra poi, la terra classica del parlamentarismo, \u00e8 ammesso l\u2019istituto della legislazione delegata.<\/p><p>All\u2019onorevole Fabbri, il quale ritiene che con la procedura abbreviata e con la delega legislativa si venga a menomare il potere del Parlamento, fa osservare da un lato che la procedura abbreviata non inficia n\u00e9 elimina le funzioni delle due Camere, perch\u00e9 riguarda soltanto le modalit\u00e0 di esame e di approvazione dei disegni di legge; e dall\u2019altro che la delega legislativa al Governo non compromette affatto il potere sovrano delle Assemblee legislative, perch\u00e9 sono appunto queste a concedere la delega, con assoluta libert\u00e0 di giudizio, quando la ritengano necessaria.<\/p><p>Pensa invece che si avrebbe una vera e propria menomazione del potere legislativo se nella Costituzione fosse inclusa una norma con la quale si stabilisse il divieto della delega per determinate materie, perch\u00e9 occorre lasciare al potere legislativo la pi\u00f9 ampia facolt\u00e0 di determinare le materie per le quali pu\u00f2 risultare necessario fare ricorso all\u2019istituto della delega, stabilendo caso per caso le eventuali limitazioni e cautele per evitare abusi. Tale cura spetta alla sensibilit\u00e0 politica del Parlamento.<\/p><p>\u00c8 quindi contrario ad ogni eventuale limitazione, sia negativamente, sia positivamente indicata, nel senso cio\u00e8 che siano stabilite le materie per le quali la delega non pu\u00f2 e quelle per le quali pu\u00f2 essere ammessa. Per fare intendere il carattere eccezionale delia delega, basta includere nella Costituzione una norma con la quale si sancisca la possibilit\u00e0 che le Camere deleghino l\u2019esercizio del potere legislativo al Governo, solo per tempo limitato e per materie determinate, secondo la formula proposta dal Comitato.<\/p><p>FUSCHINI rileva che, indipendentemente da ogni impostazione dottrinaria del problema, si verificano sempre dei casi in cui il potere legislativo avverte da se stesso la necessit\u00e0 di ricorrere all\u2019istituto della delega per provvedere a disciplinare con urgenza, nell\u2019interesse generale, determinate materie.<\/p><p>D\u2019altra parte, le Camere non siedono permanentemente e non possono essere convocate da un giorno all\u2019altro. Se si esclude la possibilit\u00e0 di un intervento del potere esecutivo nel campo legislativo in circostanze in cui tale intervento possa essere necessario al Paese, si pone il Governo in condizione di non poter svolgere i suoi compiti.<\/p><p>Ma anche al di fuori dei casi di eccezione e di urgenza, si hanno alcune materie per le quali la delega pu\u00f2 essere concessa in via normale, senza che per questo si menomi il prestigio del Parlamento: cos\u00ec, ad esempio, per le leggi concernenti variazioni di bilancio, contro cui la prassi parlamentare italiana non registra opposizioni.<\/p><p>Per quanto poi riguarda le cos\u00ec dette leggi \u00abcatenaccio\u00bb, \u00e8 convinto dell\u2019opportunit\u00e0 di accordare al Governo la facolt\u00e0 di emanarle senza preventiva discussione in seno alle Camere, data la particolare natura di tali provvedimenti, che non possono essere resi pubblici se non nel momento stesso in cui sono emanati.<\/p><p>Dichiara infine di essere favorevole alla formula proposta dall\u2019onorevole Tosato nella riunione precedente, perch\u00e9 \u00e8 assai semplice e comprensiva, come deve essere la formulazione di norme costituzionali.<\/p><p>NOBILE, nonostante i chiarimenti forniti dagli onorevoli Ambrosini e Tosato, conferma la sua opinione che le Camere non debbano se non in casi veramente eccezionali, come, ad esempio in occasione di una guerra, delegare la loro potest\u00e0 al potere esecutivo. Perci\u00f2, propone il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione ritiene che, salvo il caso di guerra, non si debba ammettere la delega al Governo della facolt\u00e0 legislativa delle Assemblee elette\u00bb.<\/p><p>FABBRI osserva che le dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Fuschini a proposito dell\u2019eventualit\u00e0 di una delega legislativa in materia di variazioni di bilancio stanno a dimostrare quanto sia pericoloso far ricorso all\u2019istituto della delegazione. L\u2019approvazione del bilancio \u00e8 la funzione fondamentale del Parlamento e, ammettendo la possibilit\u00e0 di una delega legislativa in tale campo, si verrebbe veramente a distruggere il potere legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, oltre alle formule proposte nelle riunioni precedenti dagli onorevoli Mortati, Bozzi e Tosato, nella riunione odierna ne sono state proposte altre: una dell\u2019onorevole Nobile; una seconda del Comitato incaricato di studiare la questione della delega legislativa; una terza dell\u2019onorevole Bozzi, consistente in un comma aggiuntivo alla formula del Comitato; una quarta dell\u2019onorevole Mannironi, parimenti come comma aggiuntivo alla formula del Comitato, e cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abI decreti legislativi emanati per delega del Governo sono sottoposti, prima della loro entrata in vigore, all\u2019approvazione di una Commissione parlamentare quale sar\u00e0 costituita nel Regolamento\u00bb.<\/p><p>Concorda nell\u2019opinione manifestata nel corso della discussione che la delega legislativa debba essere ammessa non per materia, ma per oggetto, intendendo con tale parola uno scopo ben definito. Osserva inoltre che la determinazione del tempo relativamente all\u2019esercizio della delega non \u00e8 un elemento essenziale, perch\u00e9 il tempo \u00e8 strettamente legato all\u2019oggetto: per procedere ad un\u2019opera di codificazione, ad esempio, occorreranno parecchi anni, mentre per legiferare su altri oggetti potr\u00e0 occorrere un minor periodo di tempo.<\/p><p>Per tali considerazioni propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del potere legislativo non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non per oggetti determinati e sempre che non attengano all\u2019esercizio della libert\u00e0 e dei diritti sanciti dalla Costituzione, alla elaborazione e approvazione dei bilanci e alla ratifica dei trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>Dichiara che, oltre ai trattati internazionali, aveva anche menzionato quelli di commercio, ma ha poi soppresso le parole \u00abivi compresi quelli di commercio\u00bb, perch\u00e9 l\u2019onorevole Perassi gli ha fatto osservare che i trattati di commercio sono compresi fra quelli internazionali.<\/p><p>ROSSI PAOLO dichiara, anche a nome degli appartenenti al suo gruppo, di essere favorevole alla formula proposta dal Presidente. Si augura che i colleghi che hanno presentato altre proposte le ritireranno, in quanto esse possono considerarsi superate dalla formula suggerita dall\u2019onorevole Terracini.<\/p><p>LUSSU \u00e8 favorevole alla formula proposta dal Presidente; crede tuttavia che sarebbe bene sostituire la parola \u00aboggetto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE conviene che questo termine non \u00e8 il pi\u00f9 appropriato. In ogni modo, si potr\u00e0 trovare un\u2019espressione migliore in sede di coordinamento delle varie deliberazioni approvate dalla Sottocommissione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo da lui suggerito si proponeva che i decreti emessi in conseguenza della delega dovessero sempre essere conformi ai princip\u00ee stabiliti dal Parlamento nell\u2019atto di delegazione. Il principio contenuto in tale disposizione risponde a una tesi generalmente ammessa da eminenti studiosi e uomini politici di vari Paesi a proposito della delegazione, e cio\u00e8 che sia opportuno porre alcuni limiti alla libert\u00e0 d\u2019azione del potere esecutivo. Ora, la formula proposta dal Presidente gli appare a tale proposito del tutto inadeguata. Inoltre, stabilire che sia vietata la delegazione in tutti i casi in cui si tratti di materie attinenti alle libert\u00e0 dei cittadini, significa togliere alla delegazione ogni pratica efficienza, rendendola cos\u00ec possibile soltanto per materie di scarsissima importanza. Tra l\u2019altro sarebbero esclusi anche i Codici, che evidentemente riguardano materie attinenti ai diritti e alle libert\u00e0 dei cittadini.<\/p><p>Lo stesso pu\u00f2 dirsi per la formula proposta dall\u2019onorevole Bozzi, che esclude la possibilit\u00e0 della delega relativamente a quelle materie per la cui regolamentazione la Costituzione fa rinvio alla legge, perch\u00e9 ci\u00f2 praticamente significa non ammettere alcuna possibilit\u00e0 di delega. Meglio quindi attenersi, per dare pratica efficienza all\u2019istituto della delega e per porre giusti limiti alla libert\u00e0 d\u2019azione del potere esecutivo, al criterio espresso nell\u2019ultimo comma della formula da lui proposta.<\/p><p>PERASSI non crede necessario inserire nella Costituzione la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9 \u00e8 pacifico che il Parlamento, in caso di delega legislativa, pu\u00f2 sempre stabilire i criteri ai quali dovr\u00e0 attenersi il Governo nel legiferare su una determinata materia. Non sono mancati esempi in proposito nella prassi parlamentare anteriore al 1922.<\/p><p>Con un altro espediente, infine, il Parlamento pu\u00f2 in concreto dirigere l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 legislativa delegata, e cio\u00e8 stabilendo nella legge di delegazione che si debba sentire una Commissione parlamentare. Questo procedimento \u00e8 frequentemente usato; ma non \u00e8 il caso di menzionarlo nella Costituzione, perch\u00e9 le Camere possono sempre farvi ricorso quando lo credano.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare all\u2019onorevole Perassi che il fine che egli si proponeva con la formula da lui proposta era appunto quello di rendere sempre obbligatorio un certo limite all\u2019attivit\u00e0 legislativa delegata e di non lasciare alla discrezionalit\u00e0 delle Assemblee legislative il determinarlo.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Nobile:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione ritiene che, salvo il caso di guerra, non si debba ammettere la delega al Governo della facolt\u00e0 legislativa delle Assemblee elette\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PERASSI propone di sopprimere, nella formula proposta dal Presidente, le parole \u00abed alla ratifica dei trattati internazionali\u00bb, perch\u00e9 non \u00e8 ammissibile la delegazione in tale materia.<\/p><p>Osserva poi che occorre distinguere tra la ratifica e l\u2019approvazione di un trattato. Inserendo nella Costituzione una disposizione per cui il Capo dello Stato non possa ratificare un trattato senza la preventiva autorizzazione delle Camere, l\u2019esclusione della delega in tale caso \u00e8 automatica e non v\u2019\u00e8 bisogno che sia espressamente sancita. Se invece ci si riferisce all\u2019emanazione di leggi interne per dar attuazione a un trattato, una norma nel senso proposto dal Presidente sarebbe eccessiva.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019approvazione di un trattato da parte del Parlamento, da un punto di vista formale, equivale a qualsiasi altra legge. Quindi, ammettendo la possibilit\u00e0 di deleghe e non escludendola per i trattati internazionali, potrebbero essere ritenute valide anche le deleghe in materia di trattati. Ne conseguirebbe che il Capo dello Stato potrebbe apporre la sua ratifica a un trattato, indipendentemente dall\u2019approvazione del Parlamento.<\/p><p>TOSATO rileva che la ratifica dei trattati non pu\u00f2 formare oggetto di delega, non trattandosi di materia legislativa. Inoltre una disposizione nel senso indicato dal Presidente potrebbe essere assai pericolosa, in quanto risponde a un\u2019interpretazione dell\u2019istituto della delegazione che potrebbe indurre qualcuno a sostenere la possibilit\u00e0 della delega anche in materia di approvazione dei bilanci.<\/p><p>FABBRI propone che sia messa ai voti la formula cos\u00ec come \u00e8 stata presentata dal Presidente, con l\u2019intesa che saranno soppresse le ultime parole relative alla ratifica dei trattati se verr\u00e0 inclusa nella Costituzione la norma che un trattato non possa essere perfezionato senza la preventiva autorizzazione delle Camere.<\/p><p>PRESIDENTE non insiste affinch\u00e9 nella formula da lui proposta si faccia menzione della ratifica dei trattati.<\/p><p>TOSATO propone di inserire nella formula proposta dal Presidente, fra le parole \u00abse non\u00bb e \u00abper oggetti determinati\u00bb, le seguenti: \u00abper tempo limitato\u00bb. Occorre limitare nel tempo l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 legislativa delegata, perch\u00e9 altrimenti potrebbe sorgere la questione se il potere esecutivo, una volta emanata la legge delegata, possa disciplinare permanentemente una determinata materia. Ci\u00f2 evidentemente non \u00e8 ammissibile.<\/p><p>Per quanto poi si riferisce ai diritti sanciti dalla Costituzione, \u00e8 chiaro come non possa aver luogo una delega in questo campo.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il problema in discussione \u00e8 essenzialmente politico: ci si preoccupa, cio\u00e8, che a un certo momento possa esservi un Parlamento pronto, per ragioni politiche, a delegare al Governo i suoi poteri, che tanta importanza hanno per la vita del Paese. La fondamentale libert\u00e0 dei cittadini pu\u00f2 essere repressa anche con misure che non appaiono immediatamente lesive dei princip\u00ee costituzionali; e si tratta appunto di evitare la possibilit\u00e0 che la repressione delle fondamentali libert\u00e0 dei cittadini possa avvenire per delega.<\/p><p>MANNIRONI desidererebbe sapere se con la formula proposta dal Presidente si debba intendere esclusa, oppur no, la possibilit\u00e0 di delega al Governo relativamente al caso di eventuale nuova codificazione.<\/p><p>TOSATO comprende perfettamente le preoccupazioni manifestate dal Presidente, ma si dichiara scettico sulla possibilit\u00e0 che l\u2019esclusione della delega per le materie attinenti all\u2019esercizio della libert\u00e0 e dei diritti sanciti dalla Costituzione infonda il senso dei propri doveri in un Parlamento che non intenda esercitarli. In ogni modo, se si vuole porre un limite alla facolt\u00e0 di delega, si potrebbe stabilire di escludere dalla delega tutte le leggi di carattere complementare della Costituzione, per quanto poi il termine \u00abcomplementare\u00bb darebbe luogo a infinite discussioni.<\/p><p>LACONI propone di fare riferimento soltanto all\u2019esercizio delle libert\u00e0 personali e politiche.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, tenuto conto delle varie osservazioni fatte nel corso della discussione, la formula da lui proposta potrebbe essere cos\u00ec modificata:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del potere legislativo non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non per tempo limitato e per oggetti determinati e sempre che non attengano all\u2019esercizio delle libert\u00e0 personali e politiche, alle leggi complementari della Costituzione ed all\u2019approvazione dei bilanci\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di votare contro, perch\u00e9 ritiene che con la formula proposta dal Presidente si venga praticamente a rendere nulla la facolt\u00e0 di delega.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la formula di cui ha dato test\u00e9 lettura, avvertendo che, ove sia approvata, le altre formule proposte dovranno ritenersi superate.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 19.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, De Michele, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Leone Giovanni.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Conti, Di Giovanni, Einaudi, Grieco, Patricolo, Porzio, Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 44. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 12 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Sui lavori della Sottocommissione Piccioni \u2013 Presidente \u2013 Calamandrei \u2013 Laconi. Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Perassi \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 La Rocca \u2013 Laconi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5247","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5247"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5247\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10214,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5247\/revisions\/10214"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5247"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}