{"id":5243,"date":"2023-10-15T23:21:38","date_gmt":"2023-10-15T21:21:38","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5243"},"modified":"2023-11-02T23:27:03","modified_gmt":"2023-11-02T22:27:03","slug":"venerdi-8-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5243","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 8 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5243\" class=\"elementor elementor-5243\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-84fbead elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"84fbead\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5178cad\" data-id=\"5178cad\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f99b825 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f99b825\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461108sed042ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c02334 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0c02334\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>42.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 8 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Perassi \u2013 Tosato \u2013 Zuccarini \u2013 Ambrosini \u2013 Calamandrei \u2013 Cappi \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Uberti \u2013 Mannironi \u2013 Piccioni \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Bozzi \u2013 Lussu \u2013 Laconi.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.20.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sulla questione, rimasta in sospeso, della opportunit\u00e0 di introdurre o meno nella Carta costituzionale l\u2019indicazione del sistema elettorale.<\/p><p>PERASSI ricorda che nella precedente seduta la discussione si \u00e8 svolta soprattutto sull\u2019apprezzamento dei vari sistemi e da molti \u00e8 stato sostenuto quello della rappresentanza proporzionale. \u00c8 stato comunque osservato come, prescindendo dalle preferenze per l\u2019uno o per l\u2019altro sistema, fosse opportuno parlare nella Carta costituzionale del sistema di elezione, in quanto questo si connette a tutto l\u2019ordinamento costituzionale.<\/p><p>Dichiara che, personalmente, \u00e8 favorevole al sistema della rappresentanza proporzionale e non dubita che la Commissione per la legge elettorale si orienter\u00e0 verso di esso quando sar\u00e0 chiamata a decidere in materia; ma non ritiene che la Carta costituzionale debba occuparsene, pregiudicando il problema, innanzitutto perch\u00e9 essa deve tracciare delle linee generali e non scendere ai particolari, e secondariamente perch\u00e9 potrebbe nel futuro verificarsi la necessit\u00e0 di allontanarsi, magari provvisoriamente, dal sistema della rappresentanza proporzionale per seguirne uno diverso, e ci\u00f2 anche in rapporto al fatto che la rappresentanza proporzionale porta inevitabilmente, come \u00e8 stato rilevato anche da altri, ad un governo di coalizione. Ritiene quindi pi\u00f9 opportuno che la materia sia regolata dalla legge elettorale, cos\u00ec che se in seguito dovesse apparire necessario cambiare il sistema di elezione, ci\u00f2 potrebbe essere fatto senza dover ricorrere alla procedura della modificazione della Carta Costituzionale.<\/p><p>TOSATO ritiene che non si possa per ora affrontare la questione, dato che non si sa ancora con esattezza quali saranno i lineamenti precisi della Costituzione, n\u00e9 la forma di governo che sar\u00e0 adottata, n\u00e9 gli accorgimenti che saranno presi per ottenere le necessarie garanzie di stabilit\u00e0 e di efficienza.<\/p><p>Dato che il sistema elettorale non \u00e8 che un mezzo strumentale, attraverso il quale si ottiene l\u2019espressione della volont\u00e0 popolare, e dato che non si pu\u00f2 derivare la forma di Governo dalla scelta di un sistema per le elezioni, occorre prima stabilire la struttura di Governo e poi determinare quel sistema elettorale che valga a renderla pi\u00f9 stabile ed efficiente.<\/p><p>Per queste ragioni propone il rinvio della discussione.<\/p><p>ZUCCARINI non pu\u00f2 aderire alla proposta di sospensiva dell\u2019onorevole Tosato, non ritenendo che il sistema elettorale possa essere considerato dal punto di vista strumentale ed essendo convinto invece che la rappresentanza proporzionale rientri fra i princip\u00ee fondamentali della democrazia.<\/p><p>Ritiene pertanto che i componenti la Sottocommissione, se aspirano a realizzare la democrazia, debbano desiderare che nella Costituzione sia consacrato anche il sistema della rappresentanza proporzionale.<\/p><p>TOSATO replica che ci\u00f2 porterebbe a dedurre che laddove non sia il sistema proporzionale, non sia nemmeno democrazia.<\/p><p>ZUCCARINI ritiene che il sistema della rappresentanza proporzionale risponda esattamente al concetto di governo che si dovrebbe avere in democrazia: non gi\u00e0 un governo di maggioranza che governi contro la minoranza, ma un governo di collaborazione, nel quale tutte le forze cooperino e trovino il loro punto di equilibrio. Le critiche che si rivolgono oggi alla rappresentanza proporzionale si riferiscono alla sua applicazione in uno Stato centralizzato \u2013 quale si ha oggi \u2013 il quale non pu\u00f2 appoggiarsi che su un sistema maggioritario. Ma se, invece, si vagheggia una vera democrazia che rappresenti il Paese nella sua totalit\u00e0 e senza esclusioni, non ci si pu\u00f2 discostare dal sistema proporzionale.<\/p><p>Dichiara pertanto che voter\u00e0 in favore dell\u2019inclusione del principio nella Costituzione, come punto di partenza per l\u2019attuazione di un completo sistema democratico.<\/p><p>AMBROSINI, anche per le ragioni esposte e ribadite da alcuni colleghi come gli onorevoli Perassi e Tosato, ritiene che la soluzione della questione debba essere rinviata alla Commissione per la legge elettorale.<\/p><p>TOSATO crede che le ragioni addotte dall\u2019onorevole Zuccarini per inserire nella Costituzione il principio della rappresentanza proporzionale conducano proprio ad una conclusione contraria. Infatti, mentre per avere un vero governo democratico \u00e8 necessaria l\u2019esistenza di una maggioranza e di una minoranza, con il sistema della proporzionale finora adottato non si \u00e8 mai avuto un governo di quel tipo. Teme quindi che l\u2019inserire nella Carta Costituzionale il principio della rappresentanza proporzionale equivarrebbe ad impedire il sorgere di un governo democratico nel Paese.<\/p><p>CALAMANDREI, dato che la legge elettorale e la Carta Costituzionale si completano a vicenda, ritiene che sia errato creare due Commissioni distinte per la loro preparazione. Tuttavia, ove si voglia istituire una Commissione per la preparazione di un progetto di legge elettorale, la Sottocommissione dovrebbe fin da ora preoccuparsi che nell\u2019ulteriore corso dei suoi lavori sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato sia considerato come presupposto il sistema della rappresentanza proporzionale.<\/p><p>CAPPI, pur essendo d\u2019opinione che l\u2019inclinazione del sistema elettorale debba essere contenuta nella legge elettorale e non nella Costituzione, propone, sia per avere una base di partenza, sia per aderire alle giuste osservazioni dell\u2019onorevole Calamandrei, il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione ritiene che le Assemblee create dalla nuova Costituzione debbano essere elette col sistema della rappresentanza proporzionale e che tale principio debba essere, anzich\u00e9 nella Costituzione, incluso nella legge elettorale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone anzitutto in votazione la proposta di sospensiva dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Prima di passare alla votazione dell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Cappi, osserva che esso dovrebbe limitarsi per ora alla Camera dei Deputati e non riguardare tutte le Assemblee legislative, e cio\u00e8 anche quelle regionali e il Senato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, concorda col Presidente, facendo presente che per il Senato il caso \u00e8 diverso, in quanto il corpo elettorale \u00e8 nominato in parte col sistema maggioritario.<\/p><p>CAPPI accetta di limitare il suo ordine del giorno alla Camera dei Deputati.<\/p><p>UBERTI ritiene che la Sottocommissione debba per ora pronunciarsi soltanto sulla questione se sia da inserire nella Carta costituzionale l\u2019indicazione del sistema elettorale da adottare e che quindi non sia opportuno l\u2019ordine del giorno Cappi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta iniziale dell\u2019onorevole Mortati, secondo cui nella Carta Costituzionale deve essere inserita l\u2019indicazione del sistema elettorale, avvertendo che, ove tale proposta non sia approvata, si passer\u00e0 alla votazione sull\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>MANNIRONI dar\u00e0 voto favorevole, con l\u2019intesa che il sistema elettorale da fissare nella Costituzione sia quello dello scrutinio di lista con rappresentanza delle minoranze, senza escludere qualsiasi applicazione del sistema stesso, compreso quello che assegna un premio di maggioranza e consente la formazione di un governo di maggioranza anzich\u00e9 di coalizione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, quanto all\u2019ordine del giorno proposto dall\u2019onorevole Cappi, rileva che la Sottocommissione ha il compito di preparare un progetto per la Costituzione, e non pu\u00f2 dare direttive alla Commissione che dovr\u00e0 provvedere all\u2019elaborazione della legge elettorale. Se la Sottocommissione ritiene che la materia sia influente costituzionalmente, deve disciplinarla nella Costituzione; che se invece ritiene non lo sia, potr\u00e0 tutt\u2019al pi\u00f9 formulare una raccomandazione, della quale la Commissione predetta sar\u00e0 libera anche di non tener conto.<\/p><p>PICCIONI, dato che la Sottocommissione, per procedere nei suoi lavori, dovr\u00e0 aver presente un sistema elettorale, ritiene che, come criterio di orientamento dei lavori stessi e come indicazione per la Commissione per la legge elettorale, si debba porre in rilievo il sistema della rappresentanza proporzionale. Questo finir\u00e0 per essere incluso di fatto nella Costituzione, anche senza esplicita menzione, ove tutta la struttura dello Stato risulti ispirata a quel principio. Per tali considerazioni ritiene che l\u2019ordine del giorno Cappi possa essere approvato.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019ordine del giorno Cappi, cos\u00ec definitivamente formulato dal presentatore:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione ritiene che la Camera dei Deputati debba essere eletta col sistema della rappresentanza proporzionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019argomento della procedura legislativa abbreviata.<\/p><p>PERASSI ricorda che in una precedente seduta era stato proposto dall\u2019onorevole Vanoni e da altri Commissari di studiare una procedura abbreviata per sveltire il sistema di approvazione delle leggi. La Sottocommissione ha gi\u00e0 fissato una norma generale, che, nella formulazione approvata, dice: \u00abOgni proposta di legge deve essere preventivamente esaminata da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del Regolamento\u00bb. Il Comitato incaricato di coordinare le deliberazioni approvate ha esaminato il problema della procedura abbreviata ed ha formulato la seguente disposizione:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera pu\u00f2 deliberare che l\u2019esame di una proposta di legge, previa discussione generale, sia deferito ad una Commissione, su relazione della quale proceder\u00e0 al voto finale su di essa, senza discussione.<\/p><p>\u00abIl procedimento preveduto dal comma precedente non \u00e8 applicabile alle proposte di legge concernenti gli stati di previsione ed i rendiconti consuntivi o di approvazione di trattati internazionali (ed eventualmente altri da aggiungere).<\/p><p>\u00abIl voto finale sulle proposte di legge ha luogo a scrutinio segreto\u00bb.<\/p><p>Per intendere nella sua applicazione pratica la portata di questa disposizione, occorre riferirsi all\u2019articolo dei vecchio Regolamento della Camera, che prevedeva il procedimento delle tre letture. Secondo questo, chiusa la discussione generale del disegno di legge, la Camera decideva se passare alla seconda lettura in seduta pubblica; in tal caso il disegno di legge veniva trasmesso ad una Commissione che ne faceva l\u2019esame, proponendo eventuali emendamenti e presentando una relazione all\u2019Assemblea; dopo di che la Camera tornava ad esaminarlo, discutendolo articolo per articolo e passando poi al voto finale a scrutinio segreto. Con la procedura proposta si avrebbe, invece, la soppressione della discussione, in seduta plenaria, articolo per articolo: esaurita la discussione generale, l\u2019esame degli articoli sarebbe compiuto da una Commissione nominata dalla Camera, la quale potrebbe introdurvi degli emendamenti. La Camera procederebbe poi al voto finale, ma senza discussione.<\/p><p>Si pu\u00f2 osservare che in questo modo la Camera sarebbe esclusa dalla elaborazione intrinseca del disegno di legge; ma giova tener presente che il Regolamento, nel disciplinare il funzionamento delle Commissioni, potr\u00e0 \u2013 ispirandosi ad analoga norma del vecchio Regolamento \u2013 stabilire che ogni Deputato pu\u00f2 trasmettere alla Commissione che esamina il disegno di legge emendamenti o articoli aggiuntivi, e chiedere di partecipare ai lavori per illustrare le sue proposte.<\/p><p>Fa notare che nella formulazione proposta si esclude l\u2019applicabilit\u00e0 di questa procedura abbreviata per determinati provvedimenti legislativi come i bilanci, i conti consultivi e i disegni di legge riguardanti i trattati.<\/p><p>FABBRI rileva che con tale procedura non vi sarebbe mai il voto sugli emendamenti proposti, in quanto il disegno di legge, dopo essere stato esaminato dalla Commissione, che potrebbe tenere o non tener conto delle proposte presentatele, dovrebbe essere dalla Camera accettato o respinto senza pronunciarsi sugli emendamenti di cui la Commissione non avesse creduto tener conto.<\/p><p>PERASSI fa presente che vi sarebbe sempre il voto preventivo della Camera per decidere se si debba o meno seguire la procedura abbreviata.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere d\u2019accordo, in linea di principio, con la proposta Perassi, perch\u00e9, in questo campo, uno dei problemi pi\u00f9 gravi da risolvere \u00e8 quello di semplificare la procedura parlamentare, che indubbiamente soffre di sovraccarico di lavoro. Ritiene che gli accorgimenti consigliati potrebbero ovviare a molte delle obiezioni che sono state mosse, quale, ad esempio, quella dell\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019emendamento che \u00e8 sanata, o per lo meno corretta in parte, dal fatto che ogni deputato pu\u00f2 intervenire nella Commissione, anche se non ne faccia parte, e presentare eventuali proposte di emendamento. Tuttavia, se si deferiscono ad una Commissione compiti non meramente consultivi di elaborazione e di relazione, ma anche di decisione, crede necessario, in sede costituzionale, occuparsi anche della garanzia della pubblicit\u00e0, per rendere la Commissione sotto ogni aspetto simile al Parlamento.<\/p><p>Per quel che riguarda il voto finale senza discussione, non sa se sarebbe opportuno inserire anche il divieto della dichiarazione di voto.<\/p><p>CALAMANDREI, pur essendo favorevole al progetto Perassi, fa delle riserve sulla votazione in Assemblea plenaria, senza possibilit\u00e0 di dichiarazioni di voto, in quanto i deputati non facenti parte della Commissione non avrebbero altro modo di esprimere la loro opinione.<\/p><p>Dichiara, comunque, di essere favorevole a qualsiasi mezzo atto a diminuire il lavoro dell\u2019Assemblea in sede plenaria, avendo constatato, nella sua breve esperienza parlamentare, che l\u2019Assemblea non \u00e8 l\u2019organo adatto ad esaminare ed approvare pacatamente le leggi, che hanno bisogno piuttosto di essere discusse da un piccolo comitato.<\/p><p>Si domanda tuttavia se con il progetto presentato si sia ritenuto in un certo senso di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla disposizione in precedenza approvata che esclude la decretazione di urgenza. Infatti, il fenomeno dei decreti legge non pu\u00f2 essere abolito con una norma che li vieta: posto che tali decreti nascono da uno stato di necessit\u00e0 e dalla scarsa attitudine degli organi parlamentari a provvedere sollecitamente a situazioni particolari, il loro divieto, dichiarato senza, per altro, creare un qualche meccanismo che serva a provvedere alle necessit\u00e0 accennate, sarebbe puramente platonico.<\/p><p>PERASSI dichiara che con la disposizione in esame non si \u00e8 inteso di risolvere il problema della procedura d\u2019urgenza, bens\u00ec di creare un sistema di abbreviazione del procedimento legislativo; onde il problema se si debba o meno lasciare al Governo la potest\u00e0 di emanare dei decreti-legge resta impregiudicato.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione il principio che sia opportuno prevedere nella Costituzione una procedura abbreviata per l\u2019approvazione dei provvedimenti legislativi.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Rilegge il primo comma della formula proposta: \u00abCiascuna Camera pu\u00f2 deliberare che l\u2019esame di una proposta di legge, previa discussione generale, sia deferito ad una Commissione, su relazione della quale proceder\u00e0 al voto finale su di essa, senza discussione\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che in seguito occorrer\u00e0 forse tornare sulla disposizione, gi\u00e0 approvata, per cui ogni proposta di legge deve essere prima esaminata dalla competente Commissione di ciascuna Camera, al fine di coordinarla con altre. Potrebbe, ad esempio, essere completata con una norma che prevedesse la nomina di Consigli tecnici i quali, ai fini della semplificazione del lavoro legislativo, potrebbero sostituirsi alle Commissioni, nel senso che la Camera potrebbe ritenere che la presentazione di un progetto da parte di tali Consigli rendesse inutile il rinvio alla Commissione parlamentare.<\/p><p>FABBRI ripete che, con la disposizione di cui il Presidente ha dato lettura, verrebbero completamente soppresse le votazioni sugli emendamenti in Assemblea plenaria, perch\u00e9 durante la discussione generale non si pu\u00f2 votare su singole disposizioni, e quando il progetto torna dalla Commissione all\u2019Assemblea, questa \u00e8 ammessa soltanto a dare il voto finale senza discussione. A suo avviso tale sistema, oltre a peccare di antidemocraticit\u00e0, menomerebbe i poteri dell\u2019Assemblea.<\/p><p>TOSATO ritiene che con il testo proposto non si raggiungerebbe lo scopo voluto, in quanto nell\u2019esaminare il progetto di legge per stabilire se adottare la procedura abbreviata, la Camera dovrebbe discutere la sostanza e la discussione generale diverrebbe talmente particolare da non realizzare alcuna abbreviazione nella procedura. A suo avviso, quindi, per ottenere un effettivo acceleramento dei lavori, la Camera dovrebbe decidere soltanto se accogliere o meno la domanda per la procedura abbreviata, senza entrare nel merito e rinviando, se del caso, il progetto alla Commissione, la quale, a sua volta, lo ritrasmetterebbe alla Camera, dopo averlo studiato, per l\u2019approvazione.<\/p><p>NOBILE concorda con l\u2019onorevole. Calamandrei nel ritenere che, avendo approvato una disposizione che vieta i decreti-legge, occorra preoccuparsi di impedire che sorga per il Governo la necessit\u00e0 di ricorrervi.<\/p><p>Osserva poi che la materia legislativa \u00e8 oggi cos\u00ec copiosa che, nonostante il decentramento che si spera attuare con la istituzione dell\u2019Ente regione, si avr\u00e0 sempre una gran massa di progetti di legge presentati al Parlamento, come si pu\u00f2 constatare anche oggi presso le Commissioni permanenti legislative, a cui le proposte arrivano ogni giorno numerose. Concorda quindi con l\u2019onorevole Tosato nel rilevare che, ove si ammetta una discussione generale su di ogni progetto, l\u2019Assemblea avr\u00e0 un lavoro enorme da svolgere, ed \u00e8 perci\u00f2 favorevole ad una norma per la quale l\u2019Assemblea possa deliberare soltanto sulla necessit\u00e0 o meno di adottare il procedimento abbreviato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare all\u2019onorevole Fabbri che la procedura abbreviata non determina alcuna menomazione dei poteri della Camera, in quanto \u00e8 la Camera stessa che, di sua iniziativa, delega una Commissione ad esaminare dei progetti nei loro singoli articoli. A suo avviso, si tratta piuttosto di stabilire se la delega debba essere pura e semplice, oppure subordinata ad un giudizio di merito; ed egli ritiene che la Camera dovrebbe in precedenza esaminare, sia pure in linea generale, il progetto, esprimere il suo parere in merito al contenuto e fissare eventualmente delle direttive per la Commissione.<\/p><p>Propone quindi la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abSu richiesta del Governo o di almeno 20 deputati, ciascuna Camera pu\u00f2 deliberare che l\u2019esame di una proposta di legge, previa discussione generale ed eventuale determinazione di direttive vincolanti, sia deferito ad una o pi\u00f9 Commissioni permanenti o ad una Commissione appositamente eletta dalla Camera con rappresentanza proporzionale, su relazione della quale proceder\u00e0 al voto finale su di essa senza discussione.<\/p><p>\u00abI resoconti relativi ai lavori della Commissione, di cui al precedente comma, sono resi pubblici\u00bb.<\/p><p>TOSATO preferirebbe una formulazione pi\u00f9 semplice, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSu richiesta del Governo ciascuna Camera pu\u00f2 deliberare che l\u2019esame di un progetto di legge sia deferito ad una Commissione\u00bb.<\/p><p>UBERTI ritiene che con la procedura abbreviata non si risolva il problema dell\u2019affollamento dei progetti di legge al Parlamento. Bisogna infatti considerare che, dopo il periodo di intenso lavoro degli anni 1919-22, le Camere non hanno pi\u00f9 funzionato per molto tempo e quindi, quando il Parlamento riprender\u00e0 il suo lavoro normale, moltissimi e gravi problemi saranno sottoposti al suo esame. Fra questi, a suo avviso, i progetti di carattere amministrativo o di importanza finanziaria dovrebbero essere demandati ad apposita Commissione competente, come la Giunta del bilancio, mentre i provvedimenti di carattere locale dovrebbero essere lasciati alle assemblee regionali. Importante \u00e8 di arrivare a far funzionare il Parlamento: ove a questo non si riuscisse, tutti i tentativi per abbreviare o alleviare i suoi lavori sarebbero degli inutili palliativi.<\/p><p>BOZZI concorda con l\u2019onorevole Perassi, rilevando che nella formula proposta sono state introdotte le parole: \u00abprevia discussione\u00bb, che tolgono alle Commissioni quel carattere di antidemocraticit\u00e0 che taluno ha creduto denunciare. In conclusione, si avrebbe una delega da parte dell\u2019Assemblea plenaria alle Commissioni, le quali, di conseguenza, funzionerebbero come organi del Parlamento stesso.<\/p><p>Non ritiene accettabile la proposta dell\u2019onorevole Tosato, per cui la delega della Camera alle Commissioni risulterebbe come un fatto di rito che avverrebbe usualmente. A suo avviso invece si dovrebbe rendere moralmente obbligatoria una discussione, cio\u00e8 una riflessione della Camera sugli atti che compie, il che comporterebbe necessariamente anche una delimitazione dei compiti delle Commissioni. Ritiene in proposito che si dovrebbe forse chiedere una maggioranza qualificata per l\u2019adozione della procedura in parola, e che sarebbe opportuno sottolineare nella norma che il compito della Commissione dovrebbe essere pi\u00f9 di redazione che di rielaborazione del progetto dal punto di vista politico; mentre la discussione generale si dovrebbe limitare alle linee politiche, cio\u00e8 all\u2019essenza del progetto di legge.<\/p><p>Propone quindi la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera, esaminati in sede di discussione generale le proposte e i progetti di legge, pu\u00f2 demandare, a una o pi\u00f9 delle Commissioni permanenti o ad una Commissione speciale, la redazione definitiva del testo, in conformit\u00e0 delle direttive che emergono dalla discussione generale. La Camera, su relazione della Commissione, approva o respinge la proposta o il progetto, senza procedere ad ulteriore discussione\u00bb.<\/p><p>LUSSU, pur riconoscendo la necessit\u00e0 di realizzare la maggior possibile speditezza dei lavori parlamentari, ha l\u2019impressione che, adottando la procedura abbreviata e cio\u00e8 portando una legge, sia pure elaborata in precedenza da una Commissione competente e politicamente rappresentativa, all\u2019Assemblea che per\u00f2 non potrebbe discuterla, si cadrebbe in una deprecabile reminiscenza dei trascorsi tempi in cui era in dispregio il costume democratico.<\/p><p>Con la discussione preliminare di carattere generale non si avrebbe che una perdita di tempo, in quanto essa precederebbe i lavori della Commissione e quindi si svolgerebbe su un disegno di legge non ancora elaborato; mentre sarebbe molto pi\u00f9 opportuno e utile che lo schema di legge fosse elaborato da una Commissione prima di essere sottoposto alla Assemblea, in quanto cos\u00ec si potrebbe ottenere una maggiore speditezza della discussione, imponendo magari un limite al numero degli oratori per ogni gruppo parlamentare.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che questa sarebbe la procedura di urgenza, la quale dovr\u00e0 essere esaminata in un secondo tempo, e ricorda che si \u00e8 gi\u00e0 approvata una norma per la quale ordinariamente il progetto deve essere presentato all\u2019Assemblea, accompagnato da una relazione della Commissione competente.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la preoccupazione principale della Sottocommissione consiste nel timore che si voglia eliminare lo svolgimento normale della discussione, mentre qui si tratta di una procedura specialissima, diretta ad abbreviare il pi\u00f9 possibile il lavoro relativo a disegni di legge di secondario interesse. Nel caso di progetti che rivestano carattere di una certa importanza, \u00e8 evidente che la Camera respinger\u00e0 la richiesta di procedura abbreviata, avocando a s\u00e9 l\u2019esame della proposta.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che scopo della proposta \u00e8 di giungere ad un esame tecnico avveduto ed accorto dei progetti da parte di una Commissione pi\u00f9 qualificata e preparata, in quanto l\u2019Assemblea plenaria non pu\u00f2, in certi casi, approfondire l\u2019esame di ciascun disegno di legge, spingendosi fino ai pi\u00f9 minuti particolari.<\/p><p>PERASSI ricorda che un sistema analogo fu adottato dalla Societ\u00e0 delle Nazioni e dal Parlamento francese.<\/p><p>FABBRI fa presente che, ove fosse inserita una tale norma nella Costituzione, il 99 per cento delle leggi sarebbe approvato con la procedura abbreviata.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che ci\u00f2 avverrebbe sempre per volont\u00e0 della Camera e che, in ogni modo, potrebbero essere imposti dei limiti.<\/p><p>UBERTI chiede con quale mezzo i deputati contrari ad una deliberazione della Commissione potrebbero manifestare la loro opinione.<\/p><p>FABBRI risponde che non vi sarebbe altro che il voto contrario al provvedimento nel suo complesso.<\/p><p>UBERTI obietta che in tal caso non si avrebbe la possibilit\u00e0 di richiamare l\u2019Assemblea su di un errore.<\/p><p>PICCIONI ritiene superabili le preoccupazioni dell\u2019onorevole Uberti ammettendo la dichiarazione di voto.<\/p><p>LACONI nota che le difficolt\u00e0 sorgono soprattutto dal fatto di avere esclusa la possibilit\u00e0 della decretazione di urgenza da parte del Governo, senza aver prospettato i rimedi appropriati per sopperire alle necessit\u00e0. Dopo aver rilevata l\u2019assurdit\u00e0 di alcune procedure di urgenza adottate dalla precedente Camera che, per servilismo alla dittatura, ricorreva all\u2019approvazione delle leggi per acclamazione senza discussione alcuna, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di stabilire almeno determinate cautele, per soddisfare le giuste esigenze della pubblica opinione la quale deve pretendere, anche nelle procedure abbreviate, un minimo di elaborazione e di perfezionamento della legge.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che \u00e8 prevista anche la pubblicit\u00e0 delle sedute delle Commissioni.<\/p><p>PRESIDENTE aggiunge che nella formula Perassi \u00e8 pure una disposizione per limitare le materie per le quali \u00e8 ammessa la procedura abbreviata.<\/p><p>LACONI insiste sulla necessit\u00e0 di ammettere le dichiarazioni di voto. Comunque, a suo avviso, sarebbe da prendere in seria considerazione la proposta accennata dall\u2019onorevole Lussu, modificandola in modo da rendere ancora pi\u00f9 semplice la procedura, e cio\u00e8 disporre che i progetti per i quali \u00e8 richiesta la procedura d\u2019urgenza siano senz\u2019altro passati ad una Commissione competente la quale, dopo averli esaminati ed elaborati, e averne riconosciuta l\u2019urgenza, li presenterebbe all\u2019Assemblea per una rapida discussione e per l\u2019approvazione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la Sottocommissione debba pronunciarsi sulle tre proposte degli onorevoli Perassi, Mortati e Bozzi. Considerato per altro che esse differiscono quasi esclusivamente dal punto di vista formale, invita i proponenti a concordare una formulazione unica da sottoporre ai voti della Sottocommissione.<\/p><p>(<em>La seduta \u00e8 sospesa dalle 18.45 alle 19.10<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PERASSI d\u00e0 lettura del testo concordato con gli onorevoli Mortati e Bozzi:<\/p><p>\u00abSu richiesta del Governo o del proponente, ciascuna Camera pu\u00f2 deliberare, previa discussione generale, che una proposta di legge sia trasmessa ad una Commissione per l\u2019esame e la formulazione definitiva del testo, in conformit\u00e0 dei criteri emersi nella discussione. Sul testo della Commissione la Camera procede a voto finale senza discussione\u00bb.<\/p><p>PICCIONI esprime l\u2019avviso che il congegno proposto fallisca allo scopo. Infatti, nella procedura ordinaria si ha un esame preliminare del progetto da parte della Commissione, che si esaurisce nella elaborazione di una relazione; segue in Assemblea plenaria la discussione generale e quindi la discussione degli articoli. \u00c8 evidente che normalmente la discussione generale richiede un tempo maggiore di quella dei singoli articoli. Con il sistema che si propone, allo scopo di abbreviare la procedura, quando la Camera ha gi\u00e0 espletato il lavoro maggiore, cio\u00e8 quello della discussione generale, il progetto di legge dovrebbe essere sottoposto all\u2019esame di una Commissione, la quale evidentemente in tale esame impiegherebbe un tempo maggiore di quello che sarebbe necessario all\u2019Assemblea per giungere all\u2019approvazione dei singoli articoli. Pensa piuttosto che, per realizzare una effettiva economia di tempo, si potrebbe omettere l\u2019esame preventivo della Commissione.<\/p><p>PERASSI ricorda che i criteri che hanno informato la proposta tendono, oltre che ad un risparmio di tempo, ad ottenere una migliore formulazione delle leggi.<\/p><p>Non ritiene accettabile l\u2019idea dell\u2019onorevole Piccioni di omettere l\u2019esame preliminare da parte della Commissione in quanto, innanzitutto, si verrebbe meno al principio tradizionalmente seguito da tutti i Parlamenti che i disegni di legge siano esaminati prima da una Commissione, la quale redige una relazione per l\u2019Assemblea plenaria; in secondo luogo, perch\u00e9 la discussione ne risulterebbe pi\u00f9 disordinata; e infine perch\u00e9 verrebbe eluso lo scopo principale della procedura abbreviata di far s\u00ec che i disegni di legge di carattere tecnico-giuridico, ecc., siano esaminati con maggiore profondit\u00e0 da un Comitato ristretto, qualificato sotto tutti i vari punti di vista.<\/p><p>NOBILE, ritenendo che il maggior tempo si impieghi nella discussione generale, \u00e8 d\u2019avviso che, per raggiungere lo scopo di abbreviare i lavori, ogni progetto di legge dovrebbe andare alla Commissione la quale, dopo averlo esaminato e avere eventualmente riconosciuto la sua scarsa importanza, proporrebbe alla Presidenza della Camera di portarlo direttamente alla votazione dell\u2019Assemblea, escludendo la discussione.<\/p><p>TOSATO rileva che con la formulazione proposta si vogliono risolvere molti problemi, mentre praticamente non se ne risolve nessuno. A suo avviso, se lo scopo della procedura abbreviata consiste soltanto in un accorciamento della discussione sui progetti che non meritano un lungo esame, sarebbe sufficiente limitare la discussione generale all\u2019accoglimento o meno della richiesta di procedura abbreviata. Quindi nella discussione sulla richiesta di procedura abbreviata potrebbero intervenire considerazioni di merito solo di riflesso, per decidere se accoglierla o meno.<\/p><p>PICCIONI trova esatta l\u2019obiezione che, mancando una relazione ed un esame preventivo, l\u2019Assemblea farebbe la discussione senza termini precisi a cui riferirsi; ma osserva che lo stesso pu\u00f2 dirsi per la discussione generale prevista nel sistema di procedura abbreviata consigliato. Quanto alla proposta di fare emergere dalla discussione generale le direttive a cui la Commissione dovrebbe uniformarsi nel suo esame, si domanda chi potrebbe in seguito giudicare se detti criteri siano stati o meno tenuti presenti. Ritiene pertanto eccessivo limitare la procedura in quest\u2019ultima fase ad un semplice voto segreto.<\/p><p>Quanto alla migliore elaborazione della legge dal punto di vista tecnico, rileva che \u2013 a parte la considerazione che, se lo scopo che ci si propone \u00e8 questo, non \u00e8 pi\u00f9 il caso di parlare di procedura abbreviata \u2013 l\u2019esigenza sarebbe egualmente rispettata, lasciando la discussione libera in seno all\u2019Assemblea plenaria. Infatti in tale sede interverrebbero quegli stessi elementi tecnici che intervengono nella Commissione. Per queste ragioni esprime l\u2019avviso che, se dei vantaggi possono esservi nella procedura abbreviata, essi sono di cos\u00ec scarso rilievo che non vale la pena di allontanarsi dalla procedura normale.<\/p><p>NOBILE propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa Camera, su proposta della Commissione permanente alla quale \u00e8 stato deferito l\u2019esame di un progetto di legge, pu\u00f2 deliberare la procedura abbreviata consistente nel sopprimere la discussione del progetto, procedendo senz\u2019altro alla sua votazione. Per l\u2019approvazione della procedura abbreviata occorre una maggioranza qualificata\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI dichiara di essere d\u2019accordo, in linea di massima, sulla proposta tendente a dare al Parlamento la possibilit\u00e0 di alleggerirsi di una parte di lavoro, in quanto con ci\u00f2 si crea un meccanismo, di cui la Camera pu\u00f2 liberamente disporre. Desidera tuttavia osservare che, stabilendo che l\u2019Assemblea plenaria vota, senza discussione e senza nemmeno dichiarazioni di voto, sul progetto esaminato ed eventualmente modificato dalla Commissione, il progetto stesso pu\u00f2 essere respinto senza che l\u2019Assemblea ne sappia la ragione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che le critiche sollevate sulla formulazione proposta non siano fondate. Tale formulazione, infatti, \u00e8 inspirata alle due fondamentali esigenze di una maggiore rapidit\u00e0 nella procedura parlamentare e di un esame tecnico pi\u00f9 accurato nella redazione completa del testo. \u00c8 necessario tenere presente che le discussioni delle proposte di legge a carattere tecnico non si svolgono in modo proficuo in sede di Assemblea plenaria: pur ammettendo che tali discussioni, svolte in sede di Commissione, potrebbero essere pi\u00f9 lunghe, esse non intralcerebbero i lavori della Camera la quale, nel frattempo, potrebbe procedere ad altre discussioni.<\/p><p>LUSSU, ritenendo necessario stabilire che in seno all\u2019Assemblea plenaria deve sempre farsi una discussione, anche se breve, su ciascun disegno di legge, propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa Camera pu\u00f2 decidere la procedura abbreviata. In tal caso il progetto di legge passa all\u2019esame della Commissione competente che lo presenta alla Camera entro 15 giorni. La discussione in seno all\u2019Assemblea non consente che un solo oratore per gruppo parlamentare\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Nobile cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abLa Camera, su proposta della Commissione permanente alla quale \u00e8 stato deferito l\u2019esame di un progetto di legge, pu\u00f2 deliberare la procedura abbreviata consistente nel passare alla votazione, previe eventuali dichiarazioni di voto. Per l\u2019approvazione della procedura abbreviata occorre una maggioranza qualificata\u00bb.<\/p><p>LUSSU dichiara di aderire alla proposta Nobile e di ritirare conseguentemente la sua.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti la proposta degli onorevoli Perassi, Mortati e Bozzi nella sua formulazione definitiva:<\/p><p>\u00abSu richiesta del proponente, ciascuna Camera pu\u00f2 deliberare, previa discussione generale, che una proposta di legge sia trasmessa ad una Commissione per l\u2019esame e la formulazione definitiva del testo. Sul testo della Commissione la Camera procede al voto finale senza discussione\u00bb.<\/p><p>UBERTI e PICCIONI dichiarano di votare contro.<\/p><p>NOBILE dichiara di votare a favore.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>TOSATO ritiene che l\u2019esito della votazione non escluda l\u2019opportunit\u00e0 di riparlare dell\u2019argomento, che deve essere considerato organicamente insieme con tutti gli altri analoghi, come quelli della procedura di urgenza e della delegazione legislativa.<\/p><p>La seduta termina alle 20.05.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Laconi, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Rossi, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, Leone Giovanni, Targetti, Terracini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Castiglia, Einaudi, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Patricolo, Porzio, Ravagnan, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 42. 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