{"id":5241,"date":"2023-10-15T23:21:17","date_gmt":"2023-10-15T21:21:17","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5241"},"modified":"2023-11-02T23:25:19","modified_gmt":"2023-11-02T22:25:19","slug":"giovedi-7-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5241","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 7 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5241\" class=\"elementor elementor-5241\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0184b98 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0184b98\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8e5629b\" data-id=\"8e5629b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-50b479b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"50b479b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461107sed041ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-60c4577 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"60c4577\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>41.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 7 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL DEPUTATO <strong>PERASSI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Fabbri \u2013 Calamandrei \u2013 Bozzi \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Cappi \u2013 Laconi \u2013 Uberti.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE informa la Sottocommissione che il Presidente onorevole Terracini non potr\u00e0 intervenire alla riunione odierna.<\/p><p>Pone il problema, lasciato precedentemente in sospeso, se sia opportuno stabilire nella Costituzione il principio che le elezioni devono farsi seguendo un metodo che potr\u00e0 essere fissato in un secondo tempo, o se invece non sia preferibile rinviare la decisione di tale questione alla legge elettorale.<\/p><p>NOBILE \u00e8 del parere che tale concetto debba inserirsi nella Costituzione.<\/p><p>FABBRI \u00e8 invece favorevole al criterio di non includere nella Carta costituzionale la determinazione del sistema elettorale, sia in considerazione del fatto che il progetto che si sta elaborando \u00e8 quello di una Costituzione rigida, sia perch\u00e9 personalmente non \u00e8 favorevole al sistema proporzionale.<\/p><p>CALAMANDREI crede anch\u2019egli che non siano da includere nella Carta costituzionale norme che determinino il sistema elettorale. Riterrebbe per\u00f2 opportuno che fosse preliminarmente deciso quale sia il sistema che si intende sia adottato per le elezioni, perch\u00e9 non si pu\u00f2 scindere il problema costituzionale da quello del sistema elettorale: bisogna conoscere quale sar\u00e0 questo sistema per poter affrontare i problemi costituzionali.<\/p><p>BOZZI crede che la questione debba essere impostata in modo diverso da quello accennato dall\u2019onorevole Calamandrei; e che \u2013 tenendo presente il voto gi\u00e0 espresso in precedenza di inserire nella Costituzione soltanto ci\u00f2 che \u00e8 essenziale \u2013 ci si debba porre la domanda se l\u2019indicazione di un determinato sistema elettorale nella Carta costituzionale sia opportuna, o se invece, pur trattandosi di questione importante, ma meno intimamente collegata alla struttura della Costituzione, convenga non farne parola.<\/p><p>Fatti presenti gli inconvenienti che si avrebbero se si ponesse la Carta costituzionale in stretta dipendenza da sistema elettorale, dichiara di essere favorevole all\u2019inclusione nello Statuto di norme tali che consentano che la rappresentanza possa essere eletta cos\u00ec con un sistema come con un altro. In una Costituzione rigida, come quella che si sta elaborando, pensa che si debbano fissare norme adattabili all\u2019evolversi della situazione, in modo che, se l\u2019esperienza dimostrer\u00e0 che il sistema elettorale scelto non \u00e8 il migliore, sia possibile al Parlamento legiferare in questa materia senza necessit\u00e0 di modificare il testo della Costituzione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, rispondendo all\u2019onorevole Calamandrei, fa presente la necessit\u00e0 di inserire nella Costituzione quei princip\u00ee che condizionano il funzionamento di determinati organismi costituzionali; onde si tratta di vedere se e in quanto i princip\u00ee elettorali influiscano sul funzionamento della Costituzione.<\/p><p>Le ragioni che, a suo parere, consiglierebbero di affermare il principio della rappresentanza proporzionale nella Costituzione sono le seguenti: anzitutto che questo \u00e8 diverso dagli altri sistemi elettorali, appunto in quanto rappresenta, pi\u00f9 che altro, un modo di organizzazione dello Stato; poi che la proporzionale costituisce un freno allo strapotere della maggioranza ed influisce anche, in senso positivo, sulla stabilit\u00e0 governativa; infine, che sussiste l\u2019esigenza di coordinare le norme per l\u2019elezione della prima e della seconda Camera, cos\u00ec da armonizzare le due rappresentanze.<\/p><p>CAPPI osserva che la finalit\u00e0 di assicurare alle Camere legislative una fisionomia di proporzionale rappresentanza delle forze politiche della Nazione non deve far dimenticare che essa pu\u00f2 raggiungersi soprattutto con un determinato sistema elettorale, che \u00e8 appunto quello dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Ma dubita della opportunit\u00e0 di inserire nella Costituzione una norma che renda obbligatorio fare le elezioni con detto sistema elettorale, e rinvierebbe invece questa determinazione alla legge elettorale.<\/p><p>Non nasconde poi la sua perplessit\u00e0 circa le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Calamandrei, anche perch\u00e9 questi non ha specificato i casi concreti di interdipendenza fra il sistema elettorale e i rapporti fra i poteri dello Stato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa notare che se alle Camere legislative verr\u00e0 affidato il compito della elezione del Capo dello Stato, anche questa nomina potr\u00e0 essere influenzata dal sistema elettorale prescelto per la formazione delle due Camere.<\/p><p>CALAMANDREI precisa che, secondo il suo avviso, la determinazione del sistema elettorale \u00e8 una premessa indispensabile per poter poi, con cognizione di causa, scegliere i congegni costituzionali. Questa premessa, secondo quanto ha detto l\u2019onorevole Mortati, dovrebbe portare a concludere che il sistema elettorale prescelto debba essere indicato nella Costituzione. Su questo punto per\u00f2 dichiara di rimettersi alle decisioni che la Sottocommissione vorr\u00e0 adottare.<\/p><p>Insiste, invece, sulla considerazione che vi sono taluni problemi costituzionali, i quali non si possono risolvere con aderenza alla realt\u00e0 politica se non conoscendo <em>a<\/em> <em>priori<\/em> il sistema in base al quale verranno fatte le elezioni. Non si nasconde la necessit\u00e0 di andare cauti nella scelta del sistema elettorale, dal quale dipende, in massima parte, la creazione di un Governo che governi, cio\u00e8 di un Governo stabile. Osserva in proposito che lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, in quanto assicura una rappresentanza anche ai partiti pi\u00f9 piccoli, non porta ad un Governo di maggioranza, ma ad un Governo di coalizione, il quale ultimo \u2013 come \u00e8 noto \u2013 non d\u00e0 garanzia di stabilit\u00e0.<\/p><p>LACONI osserva che la Costituzione che si sta elaborando non potr\u00e0 essere un documento eterno, ma un documento riferentesi al periodo storico che si sta attraversando. E poich\u00e9 il sistema elettorale che meglio risponde alle esigenze storiche del momento \u00e8 quello dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, al quale si accompagna lo sviluppo della moderna democrazia italiana, ritiene non dubbio che nella Costituzione questo debba essere indicato come il normale sistema elettorale.<\/p><p>Considera le osservazioni dell\u2019onorevole Calamandrei di natura pi\u00f9 politica che giuridica, in quanto la formazione di un Governo di maggioranza o di coalizione dipende, assai pi\u00f9 che dal sistema elettorale, dalla situazione politica contingente.<\/p><p>NOBILE ha avuto occasione in passato di occuparsi di problemi relativi ai var\u00ee sistemi elettorali e crede, perci\u00f2, utile esprimere la sua opinione intorno alla questione che ora si discute.<\/p><p>\u00c8 evidente che, se si vuole che le assemblee da eleggere rispecchino numericamente la proporzione delle forze politiche agenti nel Paese, e soprattutto se si vuole che siano rappresentati tutti i partiti minori, si deve ricorrere al sistema proporzionale.<\/p><p>Non attenendosi a questo sistema, non solo si correrebbe il rischio di alterare profondamente ed arbitrariamente il rapporto numerico dei rappresentanti delle forze politiche, ma anche potrebbero venir esclusi dalla rappresentanza i piccoli partiti. Questo avverrebbe, ad esempio, qualora si adottasse il sistema maggioritario plurinominale, anche se, con l\u2019intendimento di assicurare un posto alle minoranze, il sistema venisse temperato dal voto limitato ai 3\/4 od ai 4\/5 dei seggi da coprire.<\/p><p>Col sistema plurinominale, anche a voto limitato, i tre grandi partiti oggi esistenti in Italia conquisterebbero da soli quasi tutti i seggi, e i piccoli partiti, salvo qualche eccezione, rimarrebbero fuori delle assemblee, compreso il Partito repubblicano, le cui forze nel Paese, pur essendo notevoli, non sono sufficientemente concentrate.<\/p><p>Ha voluto farsi una idea concreta dei risultati che si sarebbero ottenuti nelle elezioni per la Costituente, qualora si fosse adottato il sistema maggioritario, votando solo i 4\/5 dei deputati da eleggere, ed \u00e8 giunto, con una indagine sommaria, alla conclusione che sarebbero stati eletti 144 socialcomunisti e 207 democristiani. Come si vede, la fisionomia politica dell\u2019Assemblea Costituente, che invece conta 219 socialcomunisti e 207 democristiani, ne sarebbe stata profondamente alterata.<\/p><p>Il sistema maggioritario plurinominale, anche a voto limitato, va dunque scartato. Resta a vedersi se possa convenire adottare quello uninominale.<\/p><p>Certamente, il collegio uninominale rende possibile ad un gruppo, che \u00e8 minoranza in un grande collegio, ma maggioranza in un collegio ristretto, di essere rappresentato; e perci\u00f2 \u00e8 meno sfavorevole del precedente ai partiti di minoranza. Tuttavia i partiti pi\u00f9 piccoli, come quelli azionista e demolaburista, che, pur avendo nel complesso una certa forza numerica, hanno questa forza sparpagliata in tutta Italia e non concentrata in alcun posto, risulterebbero egualmente esclusi dalla rappresentanza. Lo stesso avverrebbe di altri piccoli gruppi politici, che oggi hanno nell\u2019Assemblea Costituente uno o due rappresentanti. Del resto, \u00e8 da notare che l\u2019intensificarsi delle comunicazioni fra le singole parti del Paese porta, come naturale conseguenza, ad una distribuzione sempre pi\u00f9 diffusa delle forze politiche, e quindi il sistema uninominale tende a concentrare sempre pi\u00f9 tutta la rappresentanza politica nel partito numericamente prevalente nel Paese.<\/p><p>Oltre a ci\u00f2, devesi tener presente un altro argomento addotto contro il collegio uninominale, cio\u00e8 che esso, con abili manipolazioni, pu\u00f2 dar luogo ad una menomazione artificiosa della rappresentanza delle minoranze, ricorrendo, ad esempio, alla tecnica che in America fu chiamata dell\u2019elettorato geometrico, consistente nell\u2019assegnare ai collegi elettorali tali circoscrizioni, da assicurare dei seggi ad un dato partito con piccole maggioranze.<\/p><p>Che questa eventualit\u00e0, anche da noi, non sia cos\u00ec remota come si potrebbe pensare, si desume dal grande numero di minuscole frazioni che vanno oggi erigendosi in comuni autonomi, pur non contando talvolta pi\u00f9 di duecento o trecento abitanti, e distando dal comune dal quale vengono distaccate solo qualche centinaio di metri.<\/p><p>Ma, prescindendo da quest\u2019ultima eventualit\u00e0, il collegio uninominale, data l\u2019attuale distribuzione in Italia delle forze dei partiti di massa, non altererebbe sensibilmente la proporzione delle loro rappresentanze, ma ridurrebbe di molto, o sopprimerebbe, la rappresentanza dei partiti minori. Il problema, quindi, concerne oggi soprattutto questi ultimi: sono essi che hanno il maggior interesse ad opporsi alla adozione del collegio uninominale.<\/p><p>I fautori di questo mettono avanti l\u2019argomento che esso consente un contatto pi\u00f9 stretto tra il candidato ed il corpo elettorale. Questo \u00e8 vero, ed obbligherebbe, perci\u00f2 i partiti a fare una scelta pi\u00f9 accurata dei propri candidati nei singoli collegi. Ma, d\u2019altra parte, a favore del sistema proporzionale, quale \u00e8 stato adottato nelle elezioni della Costituente, sta il vantaggio che l\u2019elettore, esercitando il diritto di preferenza, pu\u00f2 scegliere tra le varie persone che ciascun partito presenta al suo suffragio.<\/p><p>Non pu\u00f2, dunque, esservi alcun dubbio che, per assicurare la rappresentanza di tutti i partiti minori, convenga adottare il sistema proporzionale. Resta a vedere quale particolare metodo di proporzionale sia da scegliere fra i trecento diversi metodi che fin\u2019oggi sono stati proposti. Ma questa, evidentemente, \u00e8 materia di competenza della legge elettorale. Tuttavia, pu\u00f2 interessare alla Sottocommissione di conoscere che il particolare sistema, che fu adottato nelle elezioni per la Costituente, non port\u00f2 ad una rappresentanza dei var\u00ee partiti esattamente proporzionale al totale dei voti da essi ottenuti; ragione per cui i partiti Socialista, Comunista, Repubblicano, Azionista ed Unionista perdettero complessivamente nove seggi a beneficio della Democrazia Cristiana e dell\u2019Unione Democratica Nazionale. Questo risultato fu dovuto alla grande variabilit\u00e0 dei quozienti elettorali che si applicarono nelle varie circoscrizioni. Essi oscillarono tra un minimo di 30.700 per la Calabria ed un massimo di 46.200 per la Toscana, e portarono alla conseguenza che, laddove il quoziente fu pi\u00f9 basso per la minore affluenza degli elettori alle urne, bast\u00f2 un minor numero di elettori ad eleggere un deputato, giungendo cos\u00ec alla conclusione strana che, con lo stesso numero di voti validi, i corpi elettorali pi\u00f9 pigri, quali quelli del Sud, finirono con l\u2019eleggere un numero di deputati superiore a quello dei corpi elettorali pi\u00f9 zelanti.<\/p><p>Egli ha indicato un modo assai semplice per rimediare a questo inconveniente, consistente nello stabilire un quoziente unico per tutte le circoscrizioni, quoziente da calcolarsi dall\u2019ufficio centrale elettorale non appena gli fossero pervenuti dalle singole circoscrizioni i totali dei voti validi. Dividendo il totale generale di questi per il numero totale dei deputati da eleggere, si ha un quoziente nazionale, che, comunicato alle circoscrizioni, permetterebbe di stabilire gli eletti delle singole liste.<\/p><p>Con questo metodo avverrebbe esattamente il contrario di ci\u00f2 che si \u00e8 avuto con i quozienti circoscrizionali: verrebbero cio\u00e8 premiati i corpi elettorali che affluiscono pi\u00f9 numerosi alle urne, o che votano con pi\u00f9 diligenza, facendo annullare un minor numero di voti: essi, infatti, riuscirebbero ad eleggere un maggior numero di deputati. D\u2019altra parte, la rappresentanza dei var\u00ee partiti risulterebbe meglio corrispondente alle loro forze effettive, con vantaggio specialmente dei piccoli partiti, i quali non verrebbero, per cos\u00ec dire, defraudati, a benef\u00eccio dei maggiori, di una parte notevole dei seggi loro spettanti.<\/p><p>PRESIDENTE, pur riconoscendo che la esposizione dell\u2019onorevole Nobile \u00e8 stata sommamente interessante, rileva che essa \u00e8 entrata nel merito del problema \u2013 che sar\u00e0 discusso in seguito \u2013 concernente la determinazione di un sistema di elezione, mentre invece ora si tratta di decidere, in via pregiudiziale, circa l\u2019opportunit\u00e0 o meno di inserire nella Costituzione una norma che fissi il sistema elettorale, senza dire quale esso sia.<\/p><p>UBERTI, non solo per il criterio organicistico esposto dall\u2019onorevole Mortati e non solo per le ragioni di una necessariamente diversa organizzazione degli organi dello Stato, a seconda che si accolga un sistema maggioritario o proporzionale, esposte dall\u2019onorevole Calamandrei, ma anche per il valore intrinseco di superiore giustizia e per il progresso che rappresenta come espressione della volont\u00e0 popolare il sistema proporzionale, ritiene che la scelta o meno di questo sistema elettorale abbia rilevanza costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE fa constatare che la Sottocommissione non \u00e8 in numero legale e quindi non \u00e8 possibile procedere ad una votazione.<\/p><p>Propone perci\u00f2 che \u2013 dichiarata chiusa la discussione generale \u2013 si rinvii alla seduta di domani la decisione di questa importante questione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 17.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Laconi, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Rossi Paolo, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, Leone Giovanni, Terracini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Castiglia, Einaudi, Farini, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Patricolo, Porzio, Ravagnan, Targetti, Tosato, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 41. 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