{"id":5239,"date":"2023-10-15T23:20:57","date_gmt":"2023-10-15T21:20:57","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5239"},"modified":"2023-11-02T23:23:53","modified_gmt":"2023-11-02T22:23:53","slug":"mercoledi-6-novembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5239","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 6 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5239\" class=\"elementor elementor-5239\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-43e4785 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"43e4785\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6a52bc2\" data-id=\"6a52bc2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fabd65a elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"fabd65a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461106sed040ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c717b3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0c717b3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>40.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 6 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Mortati, <em>Relatore<\/em> \u2013 Lussu \u2013 Conti, <em>Relatore<\/em> \u2013 La Rocca \u2013 Fabbri \u2013 Cappi \u2013 Zuccarini \u2013 Rossi Paolo \u2013 Di Giovanni \u2013 Tosato \u2013 Calamandrei \u2013 Fuschini \u2013 Piccioni \u2013 Laconi \u2013 Bozzi \u2013 Perassi \u2013 Ambrosini.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.40.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sulla proroga dei poteri di una Camera gi\u00e0 disciolta, fino al momento della convocazione della nuova Camera; proroga che avrebbe lo scopo di assicurare la continuit\u00e0 del potere legislativo.<\/p><p>NOBILE considera una contraddizione in termini il fatto che una Camera che sia stata sciolta, e quindi abbia cessato di esistere, continui a funzionare.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la <em>prorogatio<\/em> sia da raccomandare, perch\u00e9 nell\u2019intervallo tra lo scioglimento di una Camera e l\u2019insediamento della nuova pu\u00f2 presentarsi la necessit\u00e0 di emanare provvedimenti di legge con carattere di urgenza ed eccezionalit\u00e0. Ricorda che, appunto per tali considerazioni, \u00e8 stata accolta dalla Costituzione austriaca e da quella di recente approvata in Francia, mentre un\u2019altra soluzione potrebbe essere quella della istituzione di una Giunta permanente, preveduta dall\u2019onorevole Conti nel suo progetto.<\/p><p>Suggerisce frattanto la seguente formula: \u00abLa Camera \u00e8 eletta per cinque anni; tuttavia i suoi poteri sono prorogati dopo lo scioglimento fino all\u2019insediamento della nuova Camera\u00bb.<\/p><p>LUSSU non si nasconde che il problema si pone, ma ritiene che l\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em>, che non ha precedenti nella nostra storia parlamentare, non risponda alle esigenze ed allo spirito del Paese. D\u2019altra parte, non pu\u00f2 nemmeno consentire che il Senato si sostituisca alla Camera in questa funzione di integrazione legislativa, assumendo cos\u00ec una posizione di prevalenza ingiustificata.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, aggiunge che non pu\u00f2 ammettersi che deputati decaduti continuino ad avere delle funzioni, perch\u00e9 questo determinerebbe una disparit\u00e0 tra i candidati alle elezioni, ponendone alcuni in una situazione privilegiata, tale da poter influire in modo particolare sulle vicende elettorali.<\/p><p>Peraltro, se \u00e8 contrario alla <em>prorogatio<\/em>, non disconosce la necessit\u00e0 di avere un organo che, nel periodo di vacanza del Parlamento, concorra col Governo, nell\u2019eventualit\u00e0 che si imponga una legiferazione d\u2019urgenza, e ne controlli l\u2019operato. Ammesso, dunque, che non si voglia tornare all\u2019idea di una Giunta permanente, pensa che si potrebbe almeno ricorrere ad una commissione composta dei pi\u00f9 anziani della Camera, cio\u00e8 di coloro che, essendo stati deputati per maggior numero di legislature, godono ormai della fiducia dei loro elettori ed hanno una tale autorit\u00e0 che non sarebbero avvantaggiati in modo particolare, come lo sarebbero elementi pi\u00f9 giovani, da questa designazione.<\/p><p>LA ROCCA crede sia da respingere l\u2019ipotesi di una proroga delle funzioni della Camera, anche prescindendo dalle considerazioni puramente elettoralistiche dell\u2019onorevole Conti. Infatti, la Camera pu\u00f2 sciogliersi per un provvedimento di carattere eccezionale \u2013 il che significherebbe che si ritiene che essa non rispecchi pi\u00f9 l\u2019opinione del Paese \u2013 ovvero per termine del mandato. In ambedue i casi essa non sarebbe pi\u00f9 investita della fiducia popolare.<\/p><p>D\u2019altro canto, nel termine di 60-70 giorni \u2013 quanti ne correrebbero tra lo scioglimento di una Camera e la convocazione della nuova \u2013 la necessit\u00e0 di avere un Parlamento funzionante potrebbe essere sentita solo di fronte ad avvenimenti di grandissima importanza interna o internazionale, e non \u00e8 ammissibile il potere di decidere proprio su questioni di cos\u00ec grande rilievo in una Camera ormai spoglia di autorit\u00e0. N\u00e9 vanno dimenticate le conseguenze che potrebbero discendere da una decisione, che risultasse poi contrastante con l\u2019indirizzo politico del nuovo organo legislativo.<\/p><p>Per queste ragioni crede che sia da escogitare una soluzione diversa, per il periodo di <em>vacatio<\/em> parlamentare, escludendo pure che possa essere concessa al potere esecutivo la facolt\u00e0 di emanare provvedimenti aventi forza di legge, o che sia data una prevalenza alla seconda Camera, assommando in essa le funzioni legislative.<\/p><p>FABBRI obietta che l\u2019autorit\u00e0 del mandatario verrebbe a mancare qualora il mandato politico cessasse per revoca da parte del mandante; ma non pu\u00f2 dirsi che ci\u00f2 avvenga in alcuno dei casi accennati, nei quali non si ha una manifestazione di mancanza di fiducia nei mandatari da parte degli elettori che hanno loro conferito il mandato. Il fatto che il mandato sia giunto al termine non ne implica necessariamente la revoca, mentre la proroga della gestione fino alla nomina dei nuovi mandatari \u00e8 conforme ai princip\u00ee generali e nel diritto privato \u00e8 sanzionata da una norma positiva. Fa presente, d\u2019altro canto, che nella vita politica ci si pu\u00f2 trovare di fronte a complicazioni di carattere internazionale, a provvedimenti che preludono alla preparazione di una guerra, o addirittura alla dichiarazione di guerra; e l\u2019organo esprimente la presumibile volont\u00e0 del Paese, di fronte ad una tale contingenza, non potrebbe essere che quello formato dai depositari del mandato politico, tanto pi\u00f9 che alcuni di questi depositari \u2013 cio\u00e8 una met\u00e0 della seconda Camera \u2013 sarebbero ancora investiti del mandato stesso.<\/p><p>Per queste ragioni si dichiara favorevole all\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em>, circondato da alcune cautele, rivolte a limitarlo ai casi di stretta necessit\u00e0.<\/p><p>CAPPI dissente, ritenendo ripugnante al senso giuridico e logico che una Camera scaduta continui a funzionare; e per quanto riguarda la proroga del mandato nel diritto privato, richiamata per analogia dall\u2019onorevole Fabbri, fa rilevare che questa \u00e8 ammessa, ma solo per gli atti di ordinaria amministrazione.<\/p><p>Tanto meno trova accettabile la proposta dell\u2019onorevole Conti, in quanto considera arbitrario creare, col criterio dell\u2019anzianit\u00e0 o con altri criteri empirici, un organo ristretto che eserciti i poteri della Camera.<\/p><p>Una soluzione del problema potrebbe essere quella di obbligare il Governo a sottoporre gli eventuali provvedimenti legislativi, non di ordinaria amministrazione, che avesse preso nell\u2019intervallo fra la vecchia e la nuova legislatura, alla immediata ratifica da parte del nuovo Parlamento.<\/p><p>ZUCCARINI ricorda che in Italia, nel lungo periodo di regime parlamentare, non si \u00e8 mai sentita la necessit\u00e0 di una decretazione d\u2019urgenza nella vacanza del Parlamento. Il solo caso in cui una ripresa di attivit\u00e0 della vecchia Camera potrebbe occorrere sarebbe quello di una sospensione delle elezioni per un arbitrio del potere esecutivo o per altra circostanza eccezionale; ma crede che sia preferibile non contemplare un caso simile nella Costituzione.<\/p><p>ROSSI PAOLO osserva che il problema \u00e8 strettamente connesso con l\u2019altro, se sia concepibile uno scioglimento anticipato della Camera, in caso di conflitto con il Governo. Esclusa questa ipotesi, la questione non avrebbe pi\u00f9 una reale importanza.<\/p><p>Quanto alla costituzione di una Giunta permanente, che non sarebbe se non la rappresentanza politica ridotta a proporzioni minori, rileva che il Governo \u00e8 gi\u00e0 una espressione della maggioranza della Camera, come sarebbe la Giunta.<\/p><p>N\u00e9 va dimenticato che \u00e8 desiderabile che nell\u2019intervallo tra una legislatura e l\u2019altra non si emanino leggi, salvo esigenze improrogabili, laddove la creazione di un organo legislativo potrebbe costituire incentivo ad una legiferazione non strettamente indilazionabile.<\/p><p>Si dichiara pertanto contrario, sia alla proroga dei poteri di un organo scaduto, sia alla creazione di un nuovo organo.<\/p><p>DI GIOVANNI \u00e8 invece dell\u2019avviso che non si possa fare a meno di provvedere, o attraverso la <em>prorogatio<\/em>, o accogliendo la proposta dell\u2019onorevole Conti, al problema in questione, perch\u00e9 ritiene che debba senz\u2019altro escludersi la vacanza del potere legislativo, soprattutto in quanto si \u00e8 in ogni caso negata al Governo la facolt\u00e0 di emettere provvedimenti aventi valore di legge.<\/p><p>PRESIDENTE conviene con l\u2019onorevole Di Giovanni che, posto cos\u00ec, il problema esige una soluzione. Ammessa la impossibilit\u00e0 per il Governo di emettere provvedimenti legislativi, non pu\u00f2 lasciarsi per un periodo piuttosto lungo questo <em>vacuum<\/em> nella vita del Paese, quando la pratica dimostra che \u00e8 sentita, non solo in circostanze eccezionali, ma in maniera continuativa, la necessit\u00e0 di misure, anche modeste, che abbiano forma specifica di leggi.<\/p><p>Tuttavia, ove si parta da questa premessa, la questione diviene ancora pi\u00f9 grave, perch\u00e9 la proroga dei poteri dell\u2019Assemblea disciolta non sarebbe pi\u00f9 limitata ai soli eventi eccezionali, ma abbraccerebbe anche la normale attivit\u00e0 legislativa. Ora, poich\u00e9 questo pu\u00f2 sembrare illogico, e ancor pi\u00f9 lo sarebbe il conservare ed assommare in un ristretto numero di deputati quel potere che agli altri viene a mancare, prospetta una soluzione di altro genere: stabilire, cio\u00e8, una eccezione alla misura deliberata e concedere al Governo, di fronte ad esigenze improrogabili, la facolt\u00e0 di emanare provvedimenti con forza legislativa durante la vacanza del Parlamento.<\/p><p>Naturalmente i provvedimenti, adottati con carattere d\u2019urgenza durante questo periodo, dovrebbero poi essere sottoposti alla nuova Camera, appena convocata.<\/p><p>TOSATO trova pericolosa la proposta del Presidente. Infatti, una volta negata al Governo in linea di principio, durante il corso della legislatura, la decretazione d\u2019urgenza, ove si facesse una eccezione per il periodo di intervallo tra lo scioglimento di una Camera e la convocazione della nuova, potrebbe avvenire che il Governo stesso concentrasse gran parte dell\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa proprio in questo periodo. N\u00e9 pu\u00f2 costituire una utile garanzia la limitazione ai casi di urgenza, data la difficolt\u00e0 di individuarli con esattezza.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole alla proposta, anche per il fatto che il problema non \u00e8 circoscritto all\u2019esercizio del potere legislativo, ma investe anche l\u2019azione di controllo delle Camere sull\u2019operato del Governo, che \u00e8 bene sia possibile in ogni momento. Se tale aspetto politico ha un\u2019importanza relativa nel caso di scioglimento della Camera per termine del mandato, ne assume una particolare nel caso, ad esempio, di scioglimento anticipato per impossibilit\u00e0 di costituire un Governo di maggioranza, che \u00e8 l\u2019ipotesi pi\u00f9 importante da prendere in considerazione quando si tratter\u00e0 di ammettere o meno un potere di scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato.<\/p><p>D\u2019altro canto, quando si consente al Governo, che \u00e8 espressione delle Camere, di restare in vita, non vede perch\u00e9 non lo si potrebbe consentire anche alle Camere stesse.<\/p><p>Si dichiara pertanto favorevole all\u2019accoglimento della proposta Mortati, considerando di carattere teorico pi\u00f9 che pratico le obiezioni fin qui mosse.<\/p><p>NOBILE, premesso che le considerazioni dell\u2019onorevole Tosato lo hanno convinto della opportunit\u00e0 di assicurare la continuit\u00e0 del potere legislativo, osserva che la contraddizione in termini, di cui ha fatto cenno, sarebbe formalmente eliminata qualora non si parlasse pi\u00f9 di Camera sciolta, ma di periodo in cui vengono indette le elezioni.<\/p><p>CAPPI fa presente che si potrebbe eliminare l\u2019ipotesi di una vacanza del Parlamento per termine di mandato, stabilendo che le elezioni debbono essere indette tre mesi prima della fine della legislatura.<\/p><p>PRESIDENTE invita a tenere sempre presente l\u2019aspetto politico della questione, facendo rilevare all\u2019onorevole Nobile che un cambiamento di forma non supera una contraddizione logica e all\u2019onorevole Cappi che la sua proposta, per quanto ingegnosa, non considera la seconda eventualit\u00e0 (scioglimento anticipato), che \u00e8 quella che maggiormente fa sentire la necessit\u00e0 di un congegno adeguato.<\/p><p>CAPPI precisa che, mentre appare illogico mantenere in vita una Camera morta di morte naturale, pu\u00f2 ammettersi che, giusta la proposta dell\u2019onorevole Mortati, continui a funzionare fino alla convocazione della nuova Camera un\u2019Assemblea sciolta anticipatamente.<\/p><p>CALAMANDREI \u00e8 favorevole alla proposta Mortati, soprattutto in quanto pu\u00f2 accadere che, nell\u2019intervallo dei 60-70 giorni, avvenga un evento tale \u2013 caso tipico \u00e8 la dichiarazione di guerra \u2013 che renda impossibili le nuove elezioni.<\/p><p>Per evitare che il potere esecutivo sia costretto a governare il Paese senza il sostegno di un\u2019Assemblea legislativa, occorre consentirgli di riconvocare quella gi\u00e0 disciolta o riconoscere alla Camera stessa quel potere di autoconvocazione che ha gi\u00e0 durante la legislatura.<\/p><p>PRESIDENTE riepilogando, precisa che sono state prospettate quattro diverse soluzioni: 1\u00b0) prorogare i poteri della Camera sciolta fino all\u2019insediamento della nuova (onorevole Mortati); 2\u00b0) ricorrere alla formazione di una Giunta permanente o di una Commissione composta con criteri particolari (onorevole Conti); 3\u00b0) ammettere la <em>prorogatio<\/em> soltanto per casi eccezionali ben specificati (onorevole Fabbri); 4\u00b0) concedere al Governo la facolt\u00e0 di emettere provvedimenti con forza di legge nei casi di urgenza durante la vacanza del Parlamento (onorevole Terracini).<\/p><p>FABBRI e FUSCHINI osservano che la proposta Mortati non prevede il caso di scioglimento anticipato delle Camere.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, riafferma di essere contrario alla proposta Mortati, per le preoccupazioni di indole elettorale cui ha gi\u00e0 accennato.<\/p><p>ROSSI PAOLO \u00e8 disposto a votare in favore della <em>prorogatio<\/em>, mentre non accetterebbe la creazione di una Giunta permanente.<\/p><p>PICCIONI dichiara di non poter aderire alla proposta Mortati per le stesse ragioni dell\u2019onorevole Conti e per altre di natura politica. Mentre ritiene che questa proroga artificiale dei poteri gi\u00e0 scaduti, nel momento del trapasso tra la vecchia e la nuova legislatura, non possa avere un apprezzabile significato politico, non vede niente di male nel fatto che \u2013 giusta la proposta del Presidente \u2013 il potere legislativo venga delegato, in questo breve periodo e per i casi di urgenza, al Governo, che \u00e8 espressione delle Camere, con l\u2019impegno di sottoporre i provvedimenti adottati alla ratifica della nuova Camera, non appena convocata. Lo stesso vale naturalmente anche per il caso di scioglimento anticipato.<\/p><p>FABBRI, rilevato che le obiezioni sollevate contro l\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em> prescindono dalle esigenze supreme e di carattere nazionale che possono consigliarla, propone di completare la proposta Mortati con l\u2019esemplificazione dei casi (terremoto, guerra, ecc.) che possono rendere assolutamente indispensabile il funzionamento di un organo avente carattere nazionale a fianco del Governo. Una formula di tal genere potrebbe far avvertire di meno gli inconvenienti lamentati e raccogliere maggiori consensi.<\/p><p>LACONI non ha alcuna contrariet\u00e0 per la <em>prorogatio<\/em>, anzitutto perch\u00e9 non pu\u00f2 escludersi l\u2019insorgere di circostanze che richiedano una legiferazione di urgenza, per le quali \u00e8 necessario predisporre i mezzi per provvedervi; in secondo luogo, per porre la prima Camera sullo stesso livello della seconda per quel che riguarda la continuit\u00e0 delle funzioni. A ci\u00f2 aggiunge che, oltre al fatto che si \u00e8 esclusa in ogni caso la delega del potere legislativo al Governo, va considerato che i poteri di quest\u2019ultimo derivano dalle Camere; e se si ammette che il Governo, che \u00e8 emanazione delle Camere, possa continuare a funzionare, non vede perch\u00e9 non dovrebbero poterlo anche le Camere, che sono gli organi da cui il Governo deriva.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, aderisce all\u2019idea dell\u2019onorevole Piccioni e del Presidente di consentire al Governo una attivit\u00e0 legislativa straordinaria durante la vacanza del Parlamento, con l\u2019impegno di presentare immediatamente alla nuova Camera per la ratifica i provvedimenti presi d\u2019urgenza.<\/p><p>FUSCHINI ricorda che nella storia del nostro Parlamento non si sono verificati casi che abbiano fatto sentire la necessit\u00e0 della <em>prorogatio<\/em>, e il Governo ha legiferato solo in via eccezionalissima durante l\u2019intervallo tra due legislature.<\/p><p>Peraltro pensa che, per quanto si possa essere contrari ad una delega del potere legislativo al Governo, bisogna riconoscere che ci possono essere dei casi nei quali esso abbia bisogno, nell\u2019interesse pubblico, di emanare provvedimenti di urgenza. Sotto questo aspetto anche la legge n. 100, del 1926, rispondeva ad una esigenza ed era costituzionalmente apprezzabile. Conclude quindi rilevando che, ove nella Costituzione la norma gi\u00e0 approvata che nega al Governo la decretazione di urgenza subisse il temperamento proposto dal Presidente, non avrebbe pi\u00f9 alcuna ragione d\u2019essere l\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em>.<\/p><p>CAPPI d\u00e0 lettura della seguente formula che propone a completamento di quella dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abIn caso di scioglimento anticipato o per scadenza del termine, la Camera rester\u00e0 in funzione fino alla convocazione della nuova Camera limitatamente alla dichiarazione di guerra, alla mobilitazione delle forze armate e alla dichiarazione di stato d\u2019assedio. Nella ipotesi che le elezioni non abbiano luogo nel termine di legge, la vecchia Camera conserver\u00e0 la pienezza del suo potere\u00bb.<\/p><p>FABBRI propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta per 5 anni; tuttavia, ed anche nel caso di scioglimento anticipato, i suoi poteri sono prorogati fino alla riunione della nuova Camera limitatamente ai casi di pericolo di guerra ed alle esigenze nazionali improvvise di carattere assolutamente straordinario\u00bb.<\/p><p>BOZZI domanda chi potrebbe riconvocare la Camera se gli eventi straordinari si verificassero quando lo scioglimento fosse gi\u00e0 in atto.<\/p><p>FABBRI risponde che potrebbero farlo il Governo e gli stessi organi della Camera che possono normalmente provvedere alla convocazione.<\/p><p>BOZZI propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abSe per evento di guerra od altro straordinario non sia possibile procedere alle elezioni della nuova Camera, il Capo dello Stato riconvoca la Camera precedente per le deliberazioni relative all\u2019evento straordinario\u00bb.<\/p><p>PERASSI suggerisce d\u2019incaricare un piccolo Comitato di trovare una formula che soddisfi alle esigenze manifestate.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che, comunque, al Comitato si dovrebbero dare delle direttive, e quindi si impone la necessit\u00e0 di addivenire ad una votazione, se non altro per decidere della accettazione o meno di alcuni princip\u00ee. Mette quindi ai voti la proposta di ammettere una proroga dei poteri della Camera nei casi eccezionali che verranno in seguito determinati.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>DI GIOVANNI, per quanto riguarda i casi eccezionali a cui dovrebbe essere limitato tale potere, consiglia di non farne una esemplificazione, che potrebbe essere pregiudizievole, ma di ricorrere ad una affermazione generica.<\/p><p>BOZZI ritiene preferibile indicarne almeno uno, come ha fatto nella sua proposta, che serva a far intendere la straordinariet\u00e0 e gravit\u00e0 degli eventi che possono giustificare il ricorso all\u2019istituto.<\/p><p>PRESIDENTE conviene con l\u2019onorevole Bozzi sulla opportunit\u00e0 di indicare un caso che serva di misura della supposta gravit\u00e0 degli altri. Per quanto possa spiacere parlarne nella Costituzione, crede che il caso tipico da prendere come riferimento sia il pericolo di una guerra. Pone quindi ai voti la seguente formula: \u00abin caso di pericolo di guerra o di altri eventi straordinari\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LUSSU ritiene necessaria una precisazione degli organi che possono procedere alla riconvocazione della Camera disciolta.<\/p><p>PRESIDENTE, richiamandosi a quanto \u00e8 stato gi\u00e0 in precedenza approvato in merito alla convocazione della Camera, precisa che la riconvocazione potrebbe avvenire su richiesta degli stessi organi che hanno il potere di chiederne la convocazione nel corso della legislatura.<\/p><p>FABBRI crede utile un esplicito richiamo dell\u2019articolo che ne disciplina la convocazione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seguente formula definitiva:<\/p><p>\u00abNel caso di pericolo di guerra o per altri eventi straordinari e fino alla convocazione della nuova Camera, la Camera disciolta pu\u00f2 essere riconvocata secondo le modalit\u00e0 indicate dall\u2019articolo &#8230;\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di disciplinare anche il caso di proroga della legislatura per eventi eccezionali, facendo presente che, data la natura rigida della Costituzione, qualora essa mantenesse il silenzio sull\u2019argomento diverrebbe impossibile provvedervi con legge comune.<\/p><p>PERASSI concorda.<\/p><p>PRESIDENTE esprime l\u2019avviso che, agli effetti della proroga della legislatura, l\u2019unico caso da ipotizzare sia quello del pericolo di una guerra e che la norma possa trovare la sua naturale ubicazione in quello stesso articolo in cui si disciplina la durata della legislatura.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, anche a nome dell\u2019onorevole Fuschini, fa presente che vi possono essere anche altri eventi straordinari (come epidemie, terremoti, ecc.) che dovrebbero essere preveduti con una dizione pi\u00f9 generica.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, oppone la difficolt\u00e0 di un Giudizio sulla eccezionalit\u00e0 dell\u2019evento.<\/p><p>BOZZI suggerisce di riunire in un unico articolo le norme per la proroga dei poteri della Camere e per la proroga della legislatura.<\/p><p>FABBRI propone di usare l\u2019espressione: \u00abnel caso di mobilitazione generale\u00bb, in quanto essa implica la decimazione del corpo elettorale prima ancora della guerra.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che il caso di mobilitazione generale \u00e8 un aspetto del pericolo di guerra, e una dizione come quella suggerita potrebbe dare al Governo la possibilit\u00e0 di manovre di politica interna. Pone quindi ai voti la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa legislatura pu\u00f2 essere prorogata con legge solo in caso di pericolo di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita la Sottocommissione ad esaminare un nuovo argomento: come procedere per la rinnovazione della met\u00e0 della seconda Camera, decaduta dopo 3 anni. A suo avviso il procedimento da escogitarsi \u00e8 di una tale complicazione da far ritenere consigliabile non farne materia di Costituzione, ma rinviarlo alla legge elettorale.<\/p><p>EUSCHINI e PICCIONI sono dello stesso parere.<\/p><p>NOBILE sostiene che la questione debba essere risolta perch\u00e9, qualora si decidesse di procedere al sorteggio, si ammetterebbe implicitamente il ricorso al collegio uninominale, per la difficolt\u00e0 di applicazione del criterio proporzionale. D\u2019altra parte, gli inconvenienti possono essere maggiori o minori a seconda che si concepisca la met\u00e0 come un\u2019entit\u00e0 approssimativa o come un dato rigidamente aritmetico.<\/p><p>PICCIONI pensa che dovrebbe essere rinnovata la met\u00e0 dei rappresentanti di ogni singola regione e ricorda che l\u2019onorevole Einaudi ha accennato ad un espediente che potrebbe essere preso in esame; considerare, cio\u00e8, decaduti per ogni collegio regionale coloro che nelle elezioni hanno riportato il minor numero di voti preferenziali.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che molte difficolt\u00e0 sarebbero superate, se si stabilisse che la rinnovazione della met\u00e0 dei membri avviene regione per regione.<\/p><p>NOBILE obietta che anche in questo caso le difficolt\u00e0 di pratica attuazione sarebbero enormi. Infatti, nelle elezioni col sistema proporzionale, si hanno delle liste di partito e bisognerebbe per ogni regione escludere la met\u00e0 degli eletti di ogni singolo gruppo politico, il che porterebbe addirittura ad un frazionamento dell\u2019individuo.<\/p><p>PERASSI spiega che nei Paesi in cui esiste questo sistema di rinnovazione parziale si ricorre alla riunione di gruppi di stati o dipartimenti. Lo stesso criterio potrebbe seguirsi in Italia con le regioni.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che, qualora la Sottocommissione venisse nella decisione di risolvere la questione in sede costituzionale, occorrerebbe incaricare un gruppo di colleghi particolarmente competenti di approfondirne l\u2019esame e di elaborare uno schema di progetto. Ma, a suo parere, l\u2019argomento ha un carattere non tanto politico, quanto tecnico; e sarebbe quindi pi\u00f9 opportuno limitarsi in questa sede a determinare il principio (proporzionale o maggioritario) che dovr\u00e0 applicarsi, rinviando per il resto alla Commissione che rediger\u00e0 il progetto di legge elettorale per la seconda Camera, la quale avr\u00e0 cos\u00ec una direttiva da cui non potr\u00e0 dipartirsi.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, aggiunge che qualora nel momento attuale si scendesse alla precisazione del modo di rinnovazione della met\u00e0 della seconda Camera, si vincolerebbe il legislatore successivo a questa deliberazione, ponendolo forse nella condizione di non poter rispettare la proporzionale.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che le preoccupazioni che i colleghi avvertono sono comuni alla maggior parte dei membri della Costituente. Non si pu\u00f2 pertanto temere che coloro che saranno chiamati a far parte della Commissione per la legge elettorale non faranno del loro meglio per ovviare agli inconvenienti segnalati.<\/p><p>AMBROSINI conviene sull\u2019opportunit\u00e0 del rinvio alla legge elettorale, soggiungendo che il sistema suggerito dall\u2019onorevole Perassi di raggruppamenti di regioni \u00e8 il pi\u00f9 conveniente e quello che, senza alterare la composizione politica della seconda Camera, garantisce una rappresentanza approssimativamente ben distribuita dei vari interessi regionali.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il rinvio della materia alla legge elettorale.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, segnala l\u2019opportunit\u00e0 di ritornare su di una decisione presa troppo affrettatamente. Infatti, in seguito ad un pi\u00f9 attento esame, in sede di stesura degli articoli, \u00e8 apparsa troppo modesta la percentuale minima di un sesto dei deputati per provocare la convocazione della Camera.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che della osservazione si potr\u00e0 tener conto quando si tratter\u00e0 di approvare gli articoli nella loro forma definitiva. Propone quindi di passare ad un alto argomento: la determinazione dell\u2019intervallo di tempo necessario per la ripresentazione di una proposta di legge non approvata.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, premesso che lo Statuto del 1848 escludeva la possibilit\u00e0 di riprodurre nella stessa sessione un progetto di legge rigettato, e che la Sottocommissione ha deciso l\u2019abolizione dell\u2019istituto della sessione, propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abLe proposte di legge rigettate da una delle due Camere non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla data del rigetto\u00bb.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, preferisce concedere un termine pi\u00f9 breve, ad esempio 6 mesi.<\/p><p>BOZZI nota che il proponente pu\u00f2 sempre eludere la norma, ripresentando il progetto con lievi varianti.<\/p><p>ROSSI PAOLO aggiunge che d\u2019altra parte in qualche caso (come quello di un errore commesso) potrebbero divenire eccessivi anche i sei mesi. Consiglia pertanto di non introdurre alcuna disposizione del genere nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE richiama l\u2019attenzione sul fatto che un progetto di legge d\u2019iniziativa parlamentare, che sia espressione soltanto del desiderio di un piccolo gruppo di deputati, potrebbe essere ripresentato pi\u00f9 volte a scopo ostruzionistico.<\/p><p>CAPPI propone di stabilire in linea di massima l\u2019intervallo di un anno, a meno che una maggioranza qualificata non consenta la ripresentazione del progetto in un termine pi\u00f9 breve.<\/p><p>LACONI trova che \u00e8 preferibile il silenzio, sia perch\u00e9 la questione \u00e8 di poco momento, sia per il fatto, di cui tutti si rendono conto, che, mediante una piccolissima modifica, puramente formale, il progetto potrebbe essere ripresentato.<\/p><p>LUSSU si associa.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di non inserire nella Costituzione alcuna norma sulla ripresentazione dei progetti di legge rigettati.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LACONI ricorda che non si \u00e8 ancora risolta la questione dell\u2019ordine di presentazione delle proposte di legge, se, cio\u00e8, debbano essere presentate ad una Camera prima che all\u2019altra o indifferentemente ad una qualsiasi delle due. A suo avviso, dal criterio, gi\u00e0 approvato, che la seconda Camera ha una funzione di integrazione e di perfezionamento dell\u2019opera legislativa, dovrebbe naturalmente discendere la priorit\u00e0 nell\u2019esame dei progetti da parte della prima Camera, il che, a suo avviso, non comporta una menomazione dei poteri della seconda, ma potr\u00e0 avere i suoi riflessi sulla questione della composizione dei conflitti tra i due rami del Parlamento, di cui ancora si deve discutere.<\/p><p>Propone quindi la seguente formula:<\/p><p>\u00abI progetti di legge saranno presentati in prima istanza alla Camera dei Deputati\u00bb.<\/p><p>CAPPI non trova esatta l\u2019affermazione che la seconda Camera sia stata creata unicamente allo scopo di integrare e perfezionare le leggi. D\u2019altro canto, ritiene che il fatto che essa abbia una fonte elettorale diversa da quella della prima Camera ed un suo carattere speciale di rappresentanza di determinate forze del Paese, sia gi\u00e0 di per s\u00e9 argomento sufficiente per escludere la priorit\u00e0 proposta.<\/p><p>FABBRI esprime l\u2019avviso che, anche se al riguardo non si \u00e8 avuto un voto esplicito, la proposta Laconi possa ritenersi superata da due decisioni gi\u00e0 adottate: quella in merito alla eguaglianza dei poteri delle due Camere e quella per la quale, su un progetto approvato da una Camera e trasmesso all\u2019altra, questa deve pronunciarsi entro quattro mesi dal ricevimento.<\/p><p>Aggiunge che in una precedente discussione di carattere generale si \u00e8 negata l\u2019opportunit\u00e0 di ammettere una costante anteriorit\u00e0 dell\u2019esame della prima Camera anche nei confronti dei bilanci, sia per il fatto che la seconda Camera si sarebbe trovata nella condizione di dover restringere il suo esame in un tempo eccessivamente limitato, sia perch\u00e9, distribuendo contemporaneamente i bilanci fra i due rami del Parlamento, si otterrebbe un lavoro pi\u00f9 proficuo e sollecito. N\u00e9 va dimenticato che in taluni casi pu\u00f2 essere utilissimo che la seconda Camera si occupi prima dell\u2019altra di una legge che riguardi materie su cui essa \u00e8 particolarmente competente.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, mette in evidenza che alla seconda Camera si \u00e8 data una speciale configurazione in vista del sistema regionale che si pensa di adottare, onde essa dovr\u00e0 spesso occuparsi di bisogni di carattere regionale e di problemi su cui \u00e8 pi\u00f9 qualificata a decidere della prima Camera. Anche per questa ragione ritiene sia da respingere la proposta Laconi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula Laconi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 19.50.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, Leone Giovanni, Targetti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bulloni, Castiglia, Einaudi, Greco, Mannironi, Patricolo, Porzio, Ravagnan, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 40. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 6 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Nobile \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Lussu \u2013 Conti, Relatore \u2013 La Rocca \u2013 Fabbri \u2013 Cappi \u2013 Zuccarini \u2013 Rossi Paolo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[99,70],"tags":[],"post_folder":[124],"class_list":["post-5239","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5239"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5239\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10195,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5239\/revisions\/10195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5239"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5239"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}