{"id":5229,"date":"2023-10-15T23:18:46","date_gmt":"2023-10-15T21:18:46","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5229"},"modified":"2023-11-02T23:13:44","modified_gmt":"2023-11-02T22:13:44","slug":"sabato-26-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5229","title":{"rendered":"SABATO 26 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5229\" class=\"elementor elementor-5229\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a80bd1f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a80bd1f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-499f5de\" data-id=\"499f5de\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c48b8a4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c48b8a4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461026sed038ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ec9d92c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ec9d92c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>38.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI SABATO 26 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Nobile \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Cappi \u2013 Bozzi \u2013 Perassi \u2013 Laconi \u2013 Fabbri \u2013 Mannironi \u2013 La Rocca \u2013 Presidente \u2013 Patricolo \u2013 Zuccarini \u2013 Vanoni.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.30.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>NOBILE crede che sarebbe opportuno ritornare sulla decisione presa di fissare un termine fisso di quattro mesi per l\u2019approvazione, da parte di una delle due Camere, dei disegni di legge ad essa trasmessi dall\u2019altra.<\/p><p>La questione, a suo avviso, non riguarda soltanto il caso di un disegno di legge trasmesso da una Camera all\u2019altra, ma anche il tempo che occorre prescrivere per l\u2019approvazione di un disegno di legge presentato dal Governo.<\/p><p>Se si prende in esame, ad esempio, la XXII Legislatura, che va dall\u2019ottobre 1904 al febbraio 1909, si pu\u00f2 constatare che nel corso di essa furono approvali 833 disegni di legge, con una media di 16 disegni di legge al mese. Nella legislatura fascista del 1939-40 furono, invece, approvati 1209 disegni di legge, con una media di 60 disegni di legge al mese, cio\u00e8 due al giorno. Da qui si vede come rapidamente sia andato crescendo il numero dei disegni di legge approvati, la qual cosa si spiega con l\u2019accresciuta attivit\u00e0 dello Stato. Se ne ha la conferma anche oggi: infatti nel mese ultimo decorso sono stati pubblicati nella <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>circa 60 decreti legislativi.<\/p><p>Questi dati stanno a provare che il termine di 4 mesi, stabilito nella riunione precedente per l\u2019approvazione da parte di una delle due Camere dei disegni di legge ad essa trasmessi dall\u2019altra, \u00e8 eccessiva e non corrisponde alla necessit\u00e0 di abbreviare la procedura legislativa. Perci\u00f2, se non si vuole creare un\u2019aperta discordanza tra una norma della Costituzione e la realt\u00e0, conviene stabilire un termine di tempo inferiore ai quattro mesi.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, rileva che il problema sollevato dall\u2019onorevole Nobile si riferisce ai rapporti fra le due Assemblee legislative ed il Governo e non alla possibilit\u00e0 di un conflitto fra i due rami del Parlamento col conseguente eventuale ostruzionismo da parte di una delle due Camere nei confronti dell\u2019altra. Ora, in regime parlamentare, si presume che un\u2019Assemblea legislativa, nella sua maggioranza, costituisca la base stessa della politica governativa, onde il Governo, se vuole affrettare la discussione di un provvedimento, ha sempre i mezzi per raggiungere tale scopo, disponendo appunto della volont\u00e0 della maggioranza.<\/p><p>Ma la disposizione approvata nella riunione precedente non aveva altro scopo che quello di armonizzare i rapporti fra le due Camere nello svolgimento della attivit\u00e0 legislativa. Occorre evitare, infatti, che una delle due Camere possa non procedere alla discussione di un disegno di legge ad essa trasmesso dall\u2019altra. A tale fine la disposizione anzidetta dovrebbe essere completata da un\u2019altra, per la quale un disegno di legge, trasmesso da una delle due Camere all\u2019altra e non discusso entro il termine di 4 mesi, dovrebbe senz\u2019altro considerarsi approvato.<\/p><p>CAPPI osserva che, nel prevedere un diverso atteggiamento della seconda Camera nei confronti dell\u2019altra, si \u00e8 ancora, forse, involontariamente dominati dalla visione di quello che era il vecchio Senato. Occorre invece tener presente che la seconda Camera avr\u00e0 una base politica, se non eguale, almeno non del tutto differente da quella della prima; e si pu\u00f2 fare affidamento sulla sua sensibilit\u00e0 politica. Non \u00e8 detto che essa dovr\u00e0 fare una continua opera di ostruzionismo dell\u2019attivit\u00e0 svolta dalla prima Camera.<\/p><p>Ci\u00f2 considerato, il termine massimo di quattro mesi, stabilito per le decisioni del Senato in merito ai provvedimenti ad esso trasmessi dalla prima Camera, gli sembra perfettamente adeguato alle esigenze di un normale svolgimento dei lavori legislativi. Un termine breve, invece, con la conseguente necessit\u00e0 di doversi pronunziare rapidamente su tutti indistintamente i disegni di legge, potrebbe indurre il Senato a non approvare quelli sui quali non avesse la possibilit\u00e0 di compiere la necessaria approfondita discussione.<\/p><p>BOZZI osserva che un\u2019eventuale inazione di una delle due Camere dovrebbe essere interpretata come una manifestazione di volont\u00e0 negativa. Se poi si tiene presente che il termine per l\u2019approvazione di un dato disegno di legge \u00e8 prorogabile a richiesta, il fatto di non aver neppure domandato tale proroga starebbe ad indicare manifestamente una volont\u00e0 di disapprovazione. E pertanto, poich\u00e9 per il perfezionamento di una norma giuridica occorre il concorso della volont\u00e0 di ambedue le Camere, l\u2019ipotesi accennata dall\u2019onorevole Mortati si riferisce al caso di conflitto tra i due rami del Parlamento, materia su cui la Sottocommissione ancora non si \u00e8 pronunciala.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, se dovesse essere accolta l\u2019interpretazione data dall\u2019onorevole Bozzi all\u2019inazione di una delle due Camere, sarebbe meglio non includere nella Costituzione alcuna disposizione specifica al riguardo.<\/p><p>Dichiara ad ogni modo che la sua proposta mirava a stabilire una sanzione come conseguenza dell\u2019omissione di un dovere di ufficio.<\/p><p>PERASSI rileva che la questione in esame \u00e8 assai delicata. L\u2019onorevole Mortati ha parlato di sanzione. Si pu\u00f2 osservare anzitutto che ogni sanzione \u2013 come \u00e8 noto \u2013 deve essere proporzionata alla gravit\u00e0 dell\u2019infrazione commessa. Nel caso in discussione, poi, la sanzione non colpirebbe chi \u00e8 venuto meno al suo dovere di ufficio, ma piuttosto i destinatari delle norme che assumerebbero valore giuridico nonostante che la legge non sia stata approvata da una delle Camere.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aver parlato di sanzione in senso improprio, nel senso cio\u00e8, non di punizione, ma di effetto giuridico.<\/p><p>LACONI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, purch\u00e9 essa sia interpretata, non come una sanzione, ma come un modo di premunirsi contro l\u2019eventuale inazione di una delle due Camere nei confronti di un determinato provvedimento legislativo approvato dell\u2019altra.<\/p><p>FABBRI osserva che nel caso in esame non sarebbe opportuno stabilire un\u2019applicazione automatica del vecchio adagio che chi tace acconsente. La inazione di una delle due Camere non pu\u00f2 essere che una chiara manifestazione di volont\u00e0 di natura politica, per cui l\u2019ipotesi rientra in quella di un conflitto tra le due Camere. Quando la Sottocommissione sar\u00e0 chiamata a pronunciarsi sulla materia dei conflitti fra i due rami del Parlamento, si potr\u00e0 vedere se una votazione di una delle due Camere con un dato \u00abquorum\u00bb, e con un\u2019eventuale sanzione del Capo dello Stato, possa sanare il conflitto accennato dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, la quale del resto ha gi\u00e0 avuto pratica applicazione in altri Stati.<\/p><p>LA ROCCA osserva che la discussione sul problema in esame ha reso ormai evidenti gli inconvenienti del sistema bicamerale con parit\u00e0 di funzioni fra i due rami del Parlamento. In ogni modo, allo stato dei fatti, ritiene che, di fronte all\u2019inazione di una delle due Camere, si debba porre la Camera dissidente nella condizione di dover esprimere il suo parere, anche se l\u2019origine della sua inazione dipenda da ragioni di carattere politico.<\/p><p>Si potrebbe adottare il sistema previsto in alcune Costituzioni, secondo cui un provvedimento gi\u00e0 approvato da una delle due Camere e respinto dall\u2019altra, ripresentato alla Camera che gi\u00e0 l\u2019aveva approvato e approvato nuovamente da questa, con una data maggioranza, diventa senz\u2019altro legge.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che i casi di ostruzionismo in seno ad una delle due Camere possono manifestarsi col fatto che la Presidenza, ricevuto un progetto, non lo iscriva all\u2019ordine del giorno, o che la approvazione di un progetto iscritto all\u2019ordine del giorno sia rinviata <em>sine die<\/em>. Nell\u2019uno e nell\u2019altro caso tuttavia si potr\u00e0 sempre avere un certo numero di deputati interessati all\u2019approvazione del provvedimento, che faranno tutto il possibile per provocarne la discussione.<\/p><p>NOBILE \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati. In ogni modo, nell\u2019ipotesi che una delle due Camere non si pronunci entro un dato termine su un disegno di legge approvato dall\u2019altra Camera, si potrebbe stabilire che tale disegno debba entrare subito in vigore, salvo obbligo di ratifica, per espressa volont\u00e0 del Capo dello Stato, da parte della Camera rimasta inattiva.<\/p><p>FABBRI osserva che la materia in esame \u00e8 di natura essenzialmente politica. Il decorso del tempo, quindi, pu\u00f2 avere una grande influenza nel mutamento di quelle condizioni che ad un dato momento possono aver indotto una Camera ad approvare un disegno di legge e l\u2019altra a non pronunciarsi su di esso. Se questo non fosse vero, non si avrebbe nella storia parlamentare il precedente di numerosi disegni di legge che, pur essendo stati approvati da uno dei due rami del Parlamento, sono poi decaduti perch\u00e9 l\u2019altro non li ha presi in esame. Il caso accennato dall\u2019onorevole Mortati rientra in quello degli eventuali conflitti fra le due Camere, questione sulla quale la Sottocommissione ancora non si \u00e8 pronunciata e che dovr\u00e0 essere esaminata a suo tempo. Indubbiamente per il problema sollevato sar\u00e0 bene trovare una soluzione, che per\u00f2 non dovr\u00e0 essere mai quella di un perfezionamento automatico della legge, basato sul criterio che la non manifestazione di volont\u00e0 possa essere interpretata come approvazione di un provvedimento. Tale soluzione sarebbe apertamente contraria alla prassi parlamentare e anche a quella indispensabile prudenza che i membri della Sottocommissione debbono avere nel fissare nuovi princip\u00ee nella Costituzione.<\/p><p>LACONI dichiara che, proprio per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Fabbri sulla importanza politica della questione, occorre premunirsi contro un\u2019eventuale inazione di uno dei due rami del Parlamento.<\/p><p>Ora, a suo avviso, si potr\u00e0 parlare di conflitto fra le due Camere soltanto nel caso in cui la mancata pronuncia da parte di una di esse debba essere interpretata come rigetto di un disegno di legge. In tal caso la questione dovr\u00e0 essere presa in esame quando la Sottocommissione sar\u00e0 chiamata a discutere sul modo di dirimere i conflitti fra i due rami del Parlamento. Se invece la mancata pronuncia da parte di una delle due Camere dovesse essere interpretata come un\u2019implicita approvazione di un disegno di legge, cosa che a suo avviso dovrebbe senz\u2019altro essere ammessa, allora ogni questione verrebbe superata.<\/p><p>Per queste ragioni ritiene che la Sottocommissione dovrebbe pronunciarsi nel senso indicato dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PERASSI domanda all\u2019onorevole Laconi se ritenga opportuno che un provvedimento approvato dal Senato e sul quale la Camera dei Deputati non si sia pronunciata entro il termine prescritto, diventi senz\u2019altro legge.<\/p><p>LACONI risponde affermativamente.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, propone di rinviare ogni decisione in merito al problema in discussione a quando la Sottocommissione esaminer\u00e0 tutta la materia relativa ai rapporti fra le due Camere.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di sospensiva fatta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che occorre esaminare il caso relativo al rigetto di un disegno di legge. A tale proposito ci si pu\u00f2 domandare entro quanto tempo potr\u00e0 essere ripresentato un progetto che sia stato respinto. A suo avviso una proposta di legge che non sia stata approvata non potrebbe essere ripresentata prima che sia trascorso un anno dalla data del rigetto. Propone quindi la seguente formula: \u00abLe proposte rigettate da una delle due Camere non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla data del rigetto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non ritiene opportuno includere nella Costituzione una disposizione come quella indicata dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>BOZZI condivide la proposta che sia prescritto un termine di un anno per la ripresentazione di un disegno di legge. Propone per\u00f2 di aggiungere ad una disposizione in tal senso le parole seguenti: \u00absalvo che il disegno di legge non sia ripresentato da un numero <em>x<\/em> di deputati\u00bb. Il numero potrebbe essere stabilito in seguito.<\/p><p>FABBRI osserva che sarebbe meglio stabilire che un progetto di legge non possa essere ripresentato che nella legislatura successiva.<\/p><p>PATRICOLO propone di includere fra le parole \u00abessere ripresentato\u00bb e le altre \u00abprima che sia\u00bb, le seguenti: \u00abdurante la stessa legislatura\u00bb.<\/p><p>ZUCCARINI fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di menzionare non soltanto i disegni ma anche le proposte di legge.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati, secondo le aggiunte suggerite dagli onorevoli Patricolo e Zuccarini, risulterebbe cos\u00ec concepita: \u00abI progetti e le proposte rigettati da una delle due Camere non possono essere ripresentati durante la stessa legislatura prima che sia trascorso un anno dalla data del rigetto\u00bb.<\/p><p>Mette in votazione questa formula.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che si debbono ora esaminare questioni assai importanti, le quali, pure avendo un aspetto tecnico, possono tuttavia avere notevoli riflessi politici.<\/p><p>Una prima questione riguarda la mole del lavoro parlamentare che \u00e8 andata sempre pi\u00f9 accrescendosi con l\u2019estendersi ed il tecnicizzarsi dei compiti dello Stato. Come si potrebbe attenuare tale inconveniente? Qui si presenta il problema di ammettere, oppure no, la possibilit\u00e0 di una delega legislativa, con determinate garanzie ed entro certi limiti. A tale proposito sorge anche la questione relativa all\u2019istituzione di Commissioni legislative intese, non solo come organi di studio, ma anche come veri e propri organi legiferanti in luogo dell\u2019Assemblea plenaria.<\/p><p>VANONI fa presente che l\u2019Assemblea plenaria per le materie strettamente tecniche non \u00e8 la sede pi\u00f9 adatta per la discussione ed elaborazione di buone leggi. Infatti la discussione in Assemblea plenaria si risolve generalmente in una presa di posizione da parte degli oratori, che assai difficilmente viene modificata da osservazioni contrastanti. Invece nell\u2019ambiente pi\u00f9 ristretto di una Commissione non v\u2019\u00e8 bisogno di prendere posizioni di principio e la discussione si svolge con maggiori possibilit\u00e0 di adattamenti tra le diverse opinioni in contrasto, per cui quasi sempre si riesce ad elaborare provvedimenti pi\u00f9 studiati e approfonditi.<\/p><p>Si farebbe, pertanto, un notevole passo avanti nella tecnica legislativa, stabilendo che soltanto i grandi problemi, quelli che abbiano una notevole importanza politica e che richiedano impostazioni di principio, dovrebbero essere discussi in Assemblea plenaria, mentre tutte le altre questioni di carattere tecnico dovrebbero essere affidate all\u2019esame delle Commissioni. Si eviterebbe cos\u00ec il pericolo del parlamentarismo, che consiste nella lentezza dell\u2019opera legislativa e che induce inevitabilmente anche il pi\u00f9 democratico dei Governi a premere sulle Assemblee per avere deleghe legislative.<\/p><p>Non crede di poter presentare una proposta precisa in materia alla questione in esame, ma confida che coloro che pi\u00f9 di lui hanno pratica parlamentare e sono approfonditi nello studio del diritto costituzionale possano tener conto dell\u2019opportunit\u00e0 di far ricorso all\u2019opera delle Commissioni legislative per un pi\u00f9 rapido svolgimento del lavoro parlamentare o per una migliore elaborazione dei testi legislativi.<\/p><p>CAPPI aderisce in via di principio alle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Vanoni, ma vorrebbe che la decisione di rinviare l\u2019approvazione dei provvedimenti di legge alle Commissioni legislative fosse presa dall\u2019Assemblea plenaria con una maggioranza qualificata.<\/p><p>NOBILE trova assai opportuna la proposta dell\u2019onorevole Cappi, perch\u00e9 \u00e8 soltanto l\u2019Assemblea che pu\u00f2 decidere quali siano i disegni di legge da riservare al proprio esame e quali si possano invece deferire all\u2019esame delle Commissioni.<\/p><p>PERASSI osserva che la questione relativa all\u2019istituzione ed ai poteri delle Commissioni \u00e8 assai importante e merita di essere attentamente studiata. Il punto pi\u00f9 delicato \u00e8 quello di stabilire se il voto definitivo sui provvedimenti di legge rinviati all\u2019esame delle Commissioni debba essere dato dalle Commissioni stesse oppure dall\u2019Assemblea plenaria. Ammesso il principio che l\u2019esistenza di una legge dipenda dal voto delle due Camere, pu\u00f2 sembrare inopportuno sostituire a tale voto quello delle Commissioni; le due esigenze potrebbero essere conciliate, stabilendo che sui provvedimenti rinviati all\u2019esame delle Commissioni il voto debba essere dato dall\u2019Assemblea plenaria, senza per\u00f2 che questa debba discuterli.<\/p><p>PATRICOLO condivide il punto di vista espresso dall\u2019onorevole Parassi. In ogni modo osserva che, con la creazione delle future Assemblee regionali, una notevole mole di lavoro legislativo sar\u00e0 sottratta alle due Camere, onde non vi sarebbe motivo di preoccuparsi eccessivamente di un\u2019eventuale discussione in Assemblea plenaria dei disegni di legge esaminati in precedenza dalle Commissioni.<\/p><p>NOBILE osserva che se l\u2019Assemblea plenaria dovr\u00e0 approvare, sia pure senza discussione, i disegni di legge gi\u00e0 esaminati dalle Commissioni, una certa lentezza nel lavoro legislativo si avr\u00e0 sempre a causa delle dichiarazioni di voto.<\/p><p>PERASSI fa presente all\u2019onorevole Nobile che in Assemblea plenaria si dovrebbe procedere soltanto alla votazione, e pertanto dovrebbe essere stabilito il divieto di fare dichiarazioni di voto.<\/p><p>VANONI ritiene che, con le proposte degli onorevoli Cappi e Perassi, non dovrebbero sorgere preoccupazioni di un eventuale esautoramento del Parlamento, perch\u00e9 questo esaminerebbe due volte i disegni di legge: prima in Assemblea plenaria per decidere se un dato disegno debba essere, oppure no, rinviato all\u2019esame delle Commissioni; poi, sempre in Assemblea plenaria, in occasione della votazione dei disegni di legge esaminati dalle Commissioni stesse. Con ci\u00f2 sarebbe salvaguardata la libert\u00e0 di decisione del Parlamento.<\/p><p>Fa poi osservare all\u2019onorevole Patricolo che, molto probabilmente, con la istituzione delle Assemblee regionali non diminuir\u00e0 la mole del lavoro del Parlamento. Anzi, l\u2019esistenza di nuovi organismi legiferanti far\u00e0 forse aumentare l\u2019attivit\u00e0 del Parlamento nazionale, perch\u00e9 questo indubbiamente sar\u00e0 costretto a riesaminare o a modificare, nel superiore interesse generale, le norme legislative approvate dalle Assemblee regionali.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che occorre risolvere prima il problema da un punto di vista tecnico. Si potrebbe, infatti, stabilire che certe materie spettano alla competenza dell\u2019Assemblea plenaria, altre invece a quella delle Commissioni; oppure si potrebbe fissare il principio che nulla per competenza spetta alle Commissioni, ma che l\u2019Assemblea plenaria pu\u00f2 delegare di volta in volta l\u2019esame di disegni di legge alle Commissioni od in via definitiva, cio\u00e8 attribuendo ad esse il potere di approvazione, od in via di delegazione parziale, cio\u00e8 riservando all\u2019Assemblea plenaria stessa la votazione finale.<\/p><p>Il problema per\u00f2 deve essere esaminato anche dal punto di vista politico: si deve, cio\u00e8, stabilire se sia utile trasferire il potere ordinario del Parlamento ad altri organi, quali in ultima analisi sarebbero le Commissioni.<\/p><p>Riconosce che occorre preoccuparsi della buona redazione tecnica dei disegni di legge, tanto pi\u00f9 che il lavoro parlamentare nei tempi moderni si \u00e8 andato sempre pi\u00f9 specializzando. Ma si domanda se con l\u2019istituzione delle Commissioni non si cada nell\u2019inconveniente di un\u2019eccessiva specializzazione. In sostanza, quando si rimprovera alla burocrazia di legiferare male, ci si riferisce non solo ad eventuali deficienze di capacit\u00e0 e di preparazione della burocrazia stessa, ma anche al fatto di una visione troppo specializzata e quindi troppo ristretta dei vari problemi esaminati; si avverte che manca quel coordinamento che potrebbe essere compiuto da un organo di pi\u00f9 complessa e varia competenza, capace di considerare le singole questioni da un punto di vista non solo particolare, ma anche generale. L\u2019istituzione delle Commissioni potrebbe far sorgere l\u2019inconveniente accennato, con gravi conseguenze da un punto di vista politico, perch\u00e9 una valutazione tutta particolare dei vari interessi verrebbe a sostituirsi a quella di carattere generale.<\/p><p>Un altro pericolo infine pu\u00f2 aversi. Le Commissioni, in quanto organi pi\u00f9 ristretti, possono essere soggette pi\u00f9 facilmente a pressioni dall\u2019esterno, alle quali meglio si sottrae un\u2019Assemblea parlamentare, perch\u00e9 composta di un numero assai pi\u00f9 grande di membri.<\/p><p>In ogni modo, non sarebbe male che la discussione generale dei provvedimenti da rinviare alle Commissioni avvenisse nella Assemblea plenaria. Le Commissioni dovrebbero semplicemente esaminare i singoli articoli e, compiuto tale esame, i disegni di legge dovrebbero ritornare in Assemblea plenaria per essere messi in votazione.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 del parere che la proposta dell\u2019onorevole Perassi possa essere approvata, a condizione per\u00f2 che essa sia abbinata a quella formulata dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>LACONI osserva che, se si adotter\u00e0 il sistema delle Commissioni, sar\u00e0 necessario stabilire la pubblicit\u00e0 delle sedute di queste.<\/p><p>NOBILE \u00e8 favorevole alla proposta che il rinvio dei disegni di legge alle Commissioni debba essere deciso dall\u2019Assemblea plenaria. Non \u00e8 d\u2019accordo, invece, nell\u2019altra proposta che l\u2019Assemblea plenaria debba approvare i disegni di legge rinviati alle Commissioni, perch\u00e9 ci\u00f2 richiederebbe troppo tempo. Le Commissioni, a suo avviso, dovrebbero avere il potere anche di votare i disegni di legge sottoposti al loro esame. Per questo trova giusta la proposta fatta dall\u2019onorevole Laconi, di dare pubblicit\u00e0 alle sedute delle Commissioni.<\/p><p>PRESIDENTE si associa personalmente alla proposta dell\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, purch\u00e9 i disegni di legge, prima di essere rinviati all\u2019esame delle Commissioni, siano discussi da un punto di vista generale in Assemblea plenaria. \u00c8 contrario invece alla proposta dell\u2019onorevole Cappi di delegare alle Commissioni l\u2019approvazione definitiva dei provvedimenti a loro rinviati, perch\u00e9 ci\u00f2 rappresenterebbe un completo esautoramento del Parlamento.<\/p><p>PATRICOLO domanda se non sia il caso, in riferimento alle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Mortati sulla mancanza di una visione politica generale da parte di Commissioni troppo specializzate, di aderire alla proposta, formulata dall\u2019onorevole Conti nella sua relazione, di devolvere l\u2019esame preventivo dei disegni di legge presentati alla Camera a una Commissione permanente legislativa all\u2019uopo costituita.<\/p><p>VANONI osserva che la questione in esame \u00e8 troppo importante per poter esser risolta senz\u2019altro nella riunione odierna, e propone di invitare l\u2019onorevole Perassi a formulare in proposito un\u2019articolazione precisa da discutersi nella prossima riunione della Sottocommissione.<\/p><p>PERASSI osserva che sarebbe meglio affidare il compilo di redigere una proposta precisa per la risoluzione della questione finora discussa allo speciale Comitato che prossimamente dovr\u00e0 riunirsi per l\u2019esame di altri speciali problemi.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che sia meglio soprassedere ad ogni decisione in merito alla questione finora discussa.<\/p><p>La seduta termina alle 11.<\/p><p><em>Erano<\/em> <em>presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Mortali, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Targetti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In<\/em> <em>congedo<\/em><em>:<\/em> Leone Giovanni, Lussu, Terracini.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Calamandrei, Di Giovanni, Einaudi, Fuschini, Grieco, Porzio, Ravagnan, Rossi, Tosato, Uberti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 38. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI SABATO 26 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Nobile \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Cappi \u2013 Bozzi \u2013 Perassi \u2013 Laconi \u2013 Fabbri \u2013 Mannironi \u2013 La Rocca \u2013 Presidente \u2013 Patricolo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[98,70],"tags":[],"post_folder":[123],"class_list":["post-5229","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5229"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5229\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10187,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5229\/revisions\/10187"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5229"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}