{"id":5228,"date":"2023-10-15T23:18:29","date_gmt":"2023-10-15T21:18:29","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5228"},"modified":"2023-11-02T23:12:21","modified_gmt":"2023-11-02T22:12:21","slug":"venerdi-25-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5228","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 25 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5228\" class=\"elementor elementor-5228\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dec4306 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"dec4306\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-08ec4c9\" data-id=\"08ec4c9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed24807 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ed24807\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461025sed037ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aa6d2a9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"aa6d2a9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>37.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 25 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Targetti \u2013 Laconi \u2013 Fuschini \u2013 Fabbri \u2013 Ravagnan \u2013 Perassi \u2013 Calamandrei \u2013 Bozzi \u2013 Vanoni \u2013 Nobile \u2013 Zuccarini \u2013 Patricolo \u2013 CAPPI \u2013 BULLONI \u2013 La Rocca \u2013 Piccioni.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.20.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente ai colleghi l\u2019opportunit\u00e0 di nominare un Comitato con il compito di provvedere alla formulazione in articoli dei princip\u00ee che la Sottocommissione ha approvato nelle ultime riunioni. Propone che a far parte di questo Comitato siano chiamati gli onorevoli Bozzi, Conti, Grieco, Mortati e Perassi.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, prospetta alla Sottocommissione l\u2019opportunit\u00e0 di inserire nella Costituzione una norma analoga a quella stabilita nell\u2019articolo 55 dello Statuto Albertino, per cui \u00abogni proposta di legge deve essere dapprima esaminata dalle giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori\u00bb. Ritiene che tale concetto potrebbe esprimersi in una formula come la seguente: \u00abOgni proposta di legge sar\u00e0 preventivamente esaminata dalle Commissioni permanenti di ciascuna Camera, secondo le norme da essa dettate\u00bb.<\/p><p>Osserva che con tale disposizione, che ha lo scopo di vincolare le Camere, limitando il loro potere regolamentare, si sancisce l\u2019esame preliminare delle proposte di legge da parte di Commissioni permanenti, il cui sistema ha dato risultati migliori di ogni altro, anche di quello degli Uffici sorteggiati, permettendo uno studio pi\u00f9 approfondito delle varie proposte di legge.<\/p><p>Aggiunge di non aver nulla in contrario a completare l\u2019espressione \u00abCommissioni permanenti\u00bb con la parola \u00abelettive\u00bb, come taluno desidererebbe, al fine di assicurare a ciascuna Commissione una rappresentanza di tutte le forze politiche, comprese quelle della minoranza.<\/p><p>TARGETTI ritiene che il concetto ispiratore della norma proposta dall\u2019onorevole Mortati debba incontrare il consenso di tutti, perch\u00e9 tende a far funzionare pi\u00f9 utilmente ed efficacemente il Parlamento; ma crede che non sia il caso di includerla nella Costituzione, rientrando, a suo avviso, in quella materia prettamente regolamentare che dovrebbe essere lasciata alla decisione di ciascuna Camera.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che non esistono norme che debbano considerarsi <em>a priori<\/em> materia regolamentare; ed aggiunge che dipende dall\u2019apprezzamento della Sottocommissione includerle o meno nella Costituzione.<\/p><p>LACONI domanda come sia possibile fare riferimento a Commissioni, quando non si \u00e8 precedentemente precisato in che cosa esse consistano.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa notare che quando si parla di \u00abCommissioni permanenti\u00bb si fa riferimento ad un concetto acquisito nel diritto costituzionale.<\/p><p>FUSCHINI ritiene che la materia dei sistemi per l\u2019approvazione delle leggi abbia avuto una tale elaborazione storica da escludere che si possa far luogo a nuove soluzioni. Riconosce che il sistema delle Commissioni permanenti \u00e8 stato quello che ha dato i migliori risultati, ma osserva che in tanto si \u00e8 giunti a questa conclusione, in quanto lo Statuto Albertino, limitandosi a parlare di \u00abgiunte\u00bb, consentiva una notevole libert\u00e0, la quale ha permesso di fare molti esperimenti in materia. Ritiene quindi che non convenga ora elaborare una norma troppo restrittiva, onde sia .possibile alle Camere, nella loro discrezionalit\u00e0 sovrana, di darsi il regolamento che riterranno migliori. A suo parere, la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati \u00e8 troppo limitativa, escludendo tra l\u2019altro il sistema delle Commissioni speciali, che pure \u00e8 sempre esistito nelle consuetudini parlamentari ed ha dato buoni risultati.<\/p><p>FABBRI non comprende perch\u00e9 non si dovrebbe includere nella Costituzione la disposizione contenuta nello Statuto Albertino, che non ha dato luogo ad inconvenienti ed ha anzi determinato una prassi soddisfacente.<\/p><p>RAVAGNAN riconosce la giustezza del ragionamento dell\u2019onorevole Fabbri, ma dichiara di non vedere l\u2019opportunit\u00e0 di includere nella Costituzione una formula vaga e generica.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che, piuttosto che usare una formula imprecisa, la quale non specifica il sistema prescelto per l\u2019esame preliminare delle leggi \u2013 come fa lo Statuto Albertino che, tra l\u2019altro, ha tradotto in \u00abgiunte\u00bb la parola francese <em>bureaux <\/em>per comprendere in essa tutte le Commissioni, gli Uffici, le Commissioni speciali ecc. \u2013 sarebbe conveniente adottare una norma di puro e semplice rinvio ai regolamenti delle rispettive Assemblee, come quella da lui gi\u00e0 proposta.<\/p><p>PERASSI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati sull\u2019opportunit\u00e0 di affermare il concetto di un esame preliminare delle proposte di legge attraverso Commissioni, senza per\u00f2 specificarne alcun carattere, sia di elettivit\u00e0 che di durata, per non escludere l\u2019eventualit\u00e0 della nomina di Commissioni speciali. Osserva che in tal modo si lascerebbe libert\u00e0 di iniziativa alle assemblee legislative.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che il primo problema, sul quale la Sottocommissione deve esprimere il proprio parere, \u00e8 quello sull\u2019opportunit\u00e0 di stabilire che, per ogni proposta di legge, si abbia un esame preventivo da parte di un organo interno della Camera. Ove questo sia risolto in senso affermativo si dovr\u00e0 passare al secondo: se la composizione di questi organi debba essere fissata nella Costituzione o lasciata al Regolamento.<\/p><p>LACONI pensa che non si debba trascurare di esaminare l\u2019opportunit\u00e0 di assicurare, in qualsiasi tipo di Commissione, una rappresentanza proporzionale di tutte le forze politiche che compongono l\u2019Assemblea. Suggerisce quindi che alla parola \u00abCommissioni\u00bb si facciano seguire le altre \u00abproporzionalmente elette\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI osserva che l\u2019attuale sistema elettorale potrebbe anche mutare.<\/p><p>LACONI fa presente che la questione riguarda non tanto il sistema elettorale \u2013 poich\u00e9 essa sussisterebbe anche se al sistema proporzionale se ne sostituisse un altro \u2013 quanto il fatto di assicurare a tutti i gruppi politici una rappresentanza proporzionale in seno alle Commissioni.<\/p><p>FUSCHINI rileva che, stabilendo nella Costituzione una norma circa la elettivit\u00e0 di queste Commissioni, non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile \u2013 come si \u00e8 ritenuto opportuno fare in casi eccezionali \u2013 affidare al Presidente, che ha tra l\u2019altro il compito di tutelare le minoranze, la scelta dei membri delle Commissioni stesse.<\/p><p>CALAMANDREI osserva che la considerazione dell\u2019onorevole Laconi \u2013 il quale, parlando di composizione proporzionale, fa un esplicito riferimento ai vari gruppi politici esistenti nella Camera \u2013 pone in evidenza una manchevolezza nell\u2019impostazione delle discussioni che hanno luogo in questa sede: quella cio\u00e8 di non aver posto il problema dei partiti. La situazione odierna, ben diversa da quella di un secolo fa, rende necessario un formale riconoscimento di questa realt\u00e0 politica, cio\u00e8 della funzione precostituzionale o paracostituzionale assunta dai partiti in tutte le democrazie moderne. Si domanda perch\u00e9 non si affronti coraggiosamente la situazione in sede costituzionale, dando ai partiti un esplicito riconoscimento.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che su questo problema, che gi\u00e0 \u00e8 stato posto, si dovr\u00e0 tornare in un secondo momento ed aggiunge che forse della questione si occuper\u00e0 la prima Sottocommissione.<\/p><p>TARGETTI riconosce che il Parlamento, cos\u00ec come ha funzionato fino all\u2019avvento del fascismo, ha ormai fatto il suo tempo; e ritiene che la funzione parlamentare sia ora matura per essere trasportata dall\u2019Assemblea plenaria alle Commissioni. Dichiara perci\u00f2 che, se la Sottocommissione entrasse nell\u2019ordine di idee di considerare uh diverso funzionamento del Parlamento, cadrebbe l\u2019osservazione fatta da lui precedentemente circa l\u2019opportunit\u00e0 di rinviare la disciplina di tale problema in sede di regolamento interno delle Assemblee.<\/p><p>PERASSI obietta che un provvedimento di questo genere avrebbe molti punti di contatto con la legge del 1939, che istitu\u00ec la Camera dei fasci e delle corporazioni.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che si tratta di due questioni diverse: il problema in discussione riguarda lo studio preliminare dei progetti che saranno poi esaminati dalle Camere, mentre quello accennato dall\u2019onorevole Targetti si riferisce al procedimento della formazione delle leggi, cio\u00e8 alla cosiddetta \u00abdeflazione legislativa\u00bb, per la quale l\u2019esame e l\u2019approvazione dei progetti di legge \u00e8 fatto dalle Commissioni e non dalla Camera in seduta plenaria.<\/p><p>TARGETTI precisa che le Commissioni dovrebbero avere soltanto il compito di elaborazione e non di approvazione delle leggi.<\/p><p>PRESIDENTE informa la Sottocommissione che l\u2019onorevole Mortati ha presentalo due formulazioni, da servire come orientamento della discussione, cos\u00ec concepite:<\/p><p>1\u00b0) \u00abOgni proposta di legge sar\u00e0 preventivamente esaminala dalla competente Commissione eletta in modo proporzionale da ciascuna Camera, secondo le norme del regolamento interno\u00bb.<\/p><p>2\u00b0) \u00abOgni proposta di legge sar\u00e0 preventivamente esaminata dalla Commissione di ciascuna Camera, competente secondo lo norme del regolamento interno\u00bb.<\/p><p>Inoltre comunica che dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini \u00e8 stata proposta la seguente dizione:<\/p><p>\u00abNessuna proposta di legge pu\u00f2 essere messa in discussione so non sia stata preventivamente esaminata da Commissioni permanenti formate con la rappresentanza proporzionale delle varie correnti politiche, ovvero da Commissioni speciali nominate dal Presidente della Camera e formate con gli stessi criteri di rappresentanza\u00bb.<\/p><p>FABBRI propone il mantenimento della norma contenuta nello Statuto Albertino con la sola sostituzione della parola \u00abgiunto\u00bb con l\u2019altra \u00abCommissioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, nella formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini, sostituirebbe all\u2019espressione \u00abdelle varie correnti politiche\u00bb l\u2019altra \u00abdei vari gruppi politici\u00bb.<\/p><p>BOZZI, anche a nome dell\u2019onorevole Zuccarini, aderisce al suggerimento del Presidente.<\/p><p>VANONI dichiara che l\u2019unico principio che, a suo parere, merita di essere affermato nella Costituzione \u00e8 quello che stabilisce che l\u2019esame dei progetti di legge da parte dell\u2019Assemblea plenaria deve essere preceduto da uno studio da compiersi da un organo pi\u00f9 ristretto, che oggi si chiama Commissione. Ritiene pericolosa l\u2019affermazione nella Carta costituzionale di norme pi\u00f9 dettagliate. Cos\u00ec, ad esempio, il principio che le Commissioni devono essere nominate col sistema proporzionale costituisce senza dubbio una bella affermazione di carattere generale, che per\u00f2 potrebbe rivelarsi inapplicabile all\u2019atto pratico. Poich\u00e9 ogni norma costituzionale crea dei vincoli alla futura attivit\u00e0 legislativa ed al funzionamento dei vari organi costituzionali o del Parlamento, occorre evitare che questi vincoli siano tali da non permetterne il funzionamento; ch\u00e9 altrimenti, anzich\u00e9 un ordine, si avrebbe un disordine costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE informa la Sottocommissione che l\u2019onorevole Perassi ha presentato una formula cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abOgni proposta di legge deve essere preventivamente esaminata da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del regolamento\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti anzitutto la proposta pregiudiziale che sia opportuno prevedere nella Costituzione l\u2019istituzione di Commissioni aventi il compito di esaminare preventivamente le proposte di legge.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette quindi in votazione la formula pi\u00f9 generica, che \u00e8 quella proposta dall\u2019onorevole Perassi, della quale ha test\u00e9 dato lettura, avvertendo che, in caso di approvazione di questa, si dovr\u00e0 passare alla votazione di quella proposta dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini che assorbono le due, suggerite come orientamento dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE ritiene che, per evitare l\u2019inconveniente citato dall\u2019onorevole Vanoni come esempio, sia necessario aggiungere in fine alla formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini, una frase come la seguente: \u00absecondo le modalit\u00e0 che saranno fissate dal regolamento\u00bb.<\/p><p>PERASSI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di sopprimere la parola \u00abpermanenti\u00bb, contenuta nella proposta degli onorevoli Bozzi e Zuccarini.<\/p><p>ZUCCARINI accetta, anche a nome dell\u2019onorevole Bozzi, tanto la proposta dell\u2019onorevole Nobile, quanto quella dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini, la quale, con gli emendamenti accettati dai proponenti, rimane cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abNessuna proposta di legge pu\u00f2 essere messa in discussione, se non sia stata preventivamente esaminata da Commissioni formate con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi politici, ovvero da Commissioni speciali nominate dal Presidente della Camera e formate con gli stessi criteri di rappresentanza, secondo le modalit\u00e0 che saranno fissate dal regolamento\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 10 voti favorevoli e 10 contrari non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, sottopone all\u2019esame della Sottocommissione la norma contenuta nel capoverso dell\u2019articolo 55 dello Statuto Albertino: \u00abLe discussioni si faranno articolo per articolo\u00bb.<\/p><p>FABBRI ritiene che non si debba rinunciare a questa disposizione che costituisce una notevole garanzia per la formazione della legge.<\/p><p>LACONI non ritiene inutile la disposizione; ma pensa che non sia il caso di includerla nella Costituzione.<\/p><p>FABBRI obietta che, se non si stabilir\u00e0 questo principio nella Carta costituzionale, difficilmente una minoranza riuscir\u00e0 ad ottenere che la discussione di un progetto si faccia articolo per articolo. Aggiunge che non \u00e8 sufficiente che la Camera approvi il concetto informatore di una legge, ma \u00e8 necessario che esamini il progetto stesso articolo per articolo; in tal modo si eviter\u00e0 il pericolo che nel corpo di un articolo sia inclusa una disposizione poco opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Fabbri sull\u2019opportunit\u00e0 di inserire questo principio nella Costituzione.<\/p><p>LACONI insiste nel ritenere che tale norma costituisca materia regolamentare.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che le discussioni dei progetti di legge si debbono fare articolo per articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dato il risultato della votazione, ritiene che la Sottocommissione sar\u00e0 anche favorevole alla disposizione contenuta nel primo periodo dell\u2019articolo 63 dello Statuto Albertino:<\/p><p>\u00abLe votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019inserimento nella Costituzione della norma indicata dall\u2019onorevole Mortati, con la sostituzione della parola \u00absquittinio\u00bb, con l\u2019altra \u00abscrutinio\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, aggiunge che sar\u00e0 opportuno tener presente in questa disposizione anche le altre forme di votazione non considerate nello Statuto Albertino come, ad esempio, quella per appello nominale.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Prospetta poi alla Sottocommissione l\u2019opportunit\u00e0 di inserire nella Costituzione una norma che fissi il limite di tempo entro il quale deve pronunciarsi la Camera che esamina il provvedimento per ultima. Propone la seguente dizione:<\/p><p>\u00abLe proposte di legge discusse ed approvate da una Camera sono trasmesse all\u2019altra Camera, che dovr\u00e0 pronunciarsi su di esse entro 6 mesi dal ricevimento. Tale termine potr\u00e0 essere variato per accordo fra le due Camere\u00bb.<\/p><p>Fa presente che rimane insoluta l\u2019ipotesi che il termine decorra senza che la seconda Camera abbia esaminato il progetto.<\/p><p>BOZZI sopprimerebbe le parole \u00abdiscusse\u00bb e fisserebbe il termine in 4 mesi.<\/p><p>FABBRI ritiene in primo luogo che si debba fissare l\u2019obbligo da parte della Camera di deliberare, senza fare ostruzionismo, sui progetti di legge che le sono trasmessi dall\u2019altra Camera; e secondariamente sia necessario stabilire il termine entro il quale una Camera dovr\u00e0 deliberare su tali progetti.<\/p><p>BOZZI ritiene troppo vaga l\u2019espressione \u00abdovr\u00e0 pronunciarsi\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, spiega che \u00abpronunciarsi\u00bb ha, a suo avviso, il significato di \u00abapprovare o respingere\u00bb; in una parola \u00abdeliberare\u00bb.<\/p><p>BOZZI preferirebbe che si dicesse \u00abdeliberare\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 invece favorevole ad una maggiore specificazione: direbbe \u00abapprovare o respingere\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI osserva che si pu\u00f2 deliberare anche n\u00e9 affermativamente n\u00e9 negativamente.<\/p><p>FABBRI fa presente che una deliberazione che non ha una portata positiva, pur non essendo esplicitamente negativa, costituisce, a suo parere, una manifestazione di dissenso, ed \u00e8 quindi sostanzialmente negativa.<\/p><p>PERASSI dichiara che l\u2019essenziale \u00e8 che si arrivi ad un voto della Camera, il quale pu\u00f2 essere di approvazione pura e semplice, di approvazione con emendamenti, di rigetto. Propone si dica \u00abdovr\u00e0 esprimere il voto\u00bb.<\/p><p>LACONI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di usare una formula chiara per indicare qual \u00e8 l\u2019obbligo della Camera che riceve il progetto di legge.<\/p><p>BOZZI concorda con l\u2019onorevole Laconi. Ritiene che si potrebbe aderire alla proposta Perassi e stabilire che la Camera deve esprimere il proprio voto.<\/p><p>NOBILE ritiene che si debba indicare con assoluta chiarezza quale specie di deliberazione la Camera deve prendere, perch\u00e9 una formulazione generica potrebbe dar luogo ad una manovra ostruzionistica.<\/p><p>PATRICOLO ritiene che la maggiore chiarezza si raggiunga dicendo \u00abapprovare o respingere\u00bb.<\/p><p>CAPPI osserva che la formula suggerita dall\u2019onorevole Patricolo non considera il caso dell\u2019approvazione con emendamenti. Proporrebbe la formula: \u00abpronunciarsi nel merito della proposta\u00bb, che abbraccia tutti i casi ed esclude la deliberazione di sospensiva.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 favorevole al concetto formulato dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>NOBILE completerebbe la dizione suggerita dall\u2019onorevole Patricolo dicendo: \u00abdovr\u00e0 approvare con eventuali emendamenti o respingere\u00bb.<\/p><p>VANONI, poich\u00e9 trova inutile servirsi di un giro di parole per indicare un concetto che si pu\u00f2 esprimere con un solo vocabolo, propone di usare l\u2019espressione \u00abpronunciarsi\u00bb, la quale comprende tutte le possibili ipotesi. Fa poi osservare che risulter\u00e0 dal verbale che a tale parola si intende attribuire il significato di \u00abdare una deliberazione concreta\u00bb.<\/p><p>BULLONI propone si dica \u00abesprimer\u00e0 il suo voto\u00bb.<\/p><p>PERASSI aggiungerebbe, alla parola \u00abvoto\u00bb, l\u2019altra \u00abdefinitivo\u00bb.<\/p><p>LA ROCCA direbbe: \u00abdecider\u00e0 col suo voto\u00bb.<\/p><p>VANONI propone di demandare la scelta dell\u2019espressione pi\u00f9 opportuna al Comitato di coordinamento.<\/p><p>FABBRI dubita dell\u2019opportunit\u00e0 di lasciare al Comitato la scelta della formulazione. Ritiene che nella Costituzione ci si debba limitare a stabilire l\u2019obbligo da parte della Camera, che esaminer\u00e0 il progetto di leggo per ultima, di \u00abdeliberare in merito\u00bb entro un determinato periodo di tempo. Aggiunge che, se tale deliberazione non sar\u00e0 conforme a quella presa dalla prima Camera, sorger\u00e0 un conflitto fra le due Camere che bisogner\u00e0 poi disciplinare; ma, per il momento, gli sembra che non sia il caso \u2013 ed il farlo sarebbe anche tecnicamente difficile \u2013 porre dei vincoli alla pronuncia di una delle Camere.<\/p><p>LACONI concorda con l\u2019onorevole Vanoni sull\u2019opportunit\u00e0 di incaricare il Comitato di trovare una dizione pi\u00f9 soddisfacente.<\/p><p>PRESIDENTE direbbe \u00abapprovare, emendare o respingere\u00bb.<\/p><p>LACONI osserva che l\u2019ipotesi dell\u2019emendamento non costituisce un caso a s\u00e9, ma rientra in quello dell\u2019approvazione.<\/p><p>PICCIONI \u00e8 d\u2019avviso di dire \u00abapprovare o respingere\u00bb, essendo implicito nell\u2019approvazione il diritto di emendare.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole Piccioni.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che le dizioni che riscuotono i maggiori consensi sono quelle di dire \u00abpronunciarsi\u00bb o \u00abapprovare o respingere\u00bb, e pone in votazione il concetto contenuto in queste parole, con l\u2019intesa che della formulazione esatta sar\u00e0 dato incarico al Comitato di coordinamento.<\/p><p>(<em>Con questa intesa, \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione la questione del termine, che l\u2019onorevole Mortati ha proposto di fissare in sei mesi e l\u2019onorevole Bozzi in quattro.<\/p><p>NOBILE limiterebbe il termino ad un mese, dal momento che, come propone l\u2019onorevole Mortati, esso potr\u00e0 essere variato per accordo fra le due Camere.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene eccessivamente ristretto il termine proposto dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>PERASSI concorda con l\u2019onorevole Mortati, in considerazione anche del fatto che il ricorso all\u2019accordo fra le due Camere \u00e8 evidentemente un meccanismo eccezionale.<\/p><p>VANONI pensa che il termine di sei mesi possa costituire una base di accordo, per quanto dubiti che anch\u2019esso sia troppo breve. A proposito della lentezza con la quale si svolgono i lavori parlamentari, cita il recente esempio della Consulta \u2013 il cui compito era semplicemente quello di dare un parere e non di approvare i provvedimenti sottoposti al suo esame \u2013 la quale difficilmente riusc\u00ec ad assolvere il suo compito nel termine accordatole di un mese, malgrado che molte delle sue Commissioni si riunissero frequentemente.<\/p><p>Fa presente inoltre che se si arriver\u00e0 alla sanzione, ove la Camera che esaminer\u00e0 per ultima il provvedimento non l\u2019approvi entro il termine fissato, di intendere egualmente approvato il provvedimento, si potr\u00e0 verificare il caso che detta Camera, nel corso di una rapida seduta, respinga il progetto per il solo fatto di non aver avuto il tempo materiale di discuterlo.<\/p><p>BULLONI concorda, con l\u2019onorevole Valloni, nel concetto che non si deve fissare un termine iugulatorio, ma di sufficiente ampiezza, il quale garantisca il regolare processo di formazione della legge; e rileva l\u2019incongruenza che si verificherebbe se si pretendesse dalla seconda Camera un rapido esame di un provvedimento, quando la prima Camera avesse impiegato parecchi mesi od anche un anno nella relativa discussione.<\/p><p>NOBILE rileva che la maggior parte dei provvedimenti legislativi \u2013 ad eccezione di pochissimi che richiedono una lunga elaborazione ed un\u2019ampia discussione \u2013 potrebbero essere approvati dalle Camere entro breve tempo. Ritiene che l\u2019acceleramento e lo snellimento dei lavori delle due Camere porter\u00e0 di conseguenza una riduzione nel numero dei decreti legge, perch\u00e9 il Governo non avr\u00e0 pi\u00f9 ragione di servirsi in larga misura di tale mezzo di urgenza. Ripete quindi di essere favorevole a stabilire nella Costituzione un breve termine.<\/p><p>LACONI crede che l\u2019esempio citato dall\u2019onorevole Vanoni non sia molto probante. Ritiene al contrario che, avviati i lavori parlamentari, la trasmissione dei progetti di legge dall\u2019una all\u2019altra Camera si svolger\u00e0 gradatamente e quindi il loro esame non richieder\u00e0 \u2013 salvo il caso di provvedimenti di notevole importanza \u2013 un periodo di tempo eccessivamente lungo. Propone perci\u00f2 la seguente formula: \u00abentro il termine di due mesi, escludendo dal computo il periodo di vacanza parlamentare\u00bb.<\/p><p>PATRICOLO, per evitare il pericolo che si possa strozzare in seno alla seconda Camera la discussione di progetti di legge che invece sono stati discussi molto a lungo dalla prima Camera, propone a che si fissi un termine piuttosto largo, che consenta un esame relativamente ampio del provvedimento, o che si stabilisca un periodo di tempo proporzionale a quello impiegato dalla prima Camera.<\/p><p>NOBILE insiste per il termine di un mese. In via subordinata, dichiara di aderire alla proposta dell\u2019onorevole Patricolo, nel senso di proporzionare il tempo che la seconda Camera ha a disposizione per l\u2019esame di un progetto di legge a quello impiegato dalla prima nell\u2019esame del medesimo provvedimento.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che in tal caso si potrebbe stabilire che il termine sar\u00e0 concordato tra le due Camere, in relazione alla ampiezza della discussione svoltasi in seno alla prima.<\/p><p>VANONI distingue il problema di discutere e approvare celermente provvedimenti che interessano il Governo (problema che pu\u00f2 essere risolto attraverso la richiesta della procedura d\u2019urgenza da farsi successivamente all\u2019una e all\u2019altra Camera), dall\u2019altro della determinazione del limite di tempo entro il quale la Camera, che per ultima esamina il provvedimento, dovr\u00e0 deliberare sul medesimo, e che, come ha osservato giustamente l\u2019onorevole Bulloni, non dove essere iugulatorio.<\/p><p>FABBRI suggerisce il termine di sei mesi, lasciando alle Camere la facolt\u00e0 di ridurre, nei casi d\u2019urgenza, tale termine a tre o quattro mesi.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Bozzi, come quella che concilia le varie opinioni e per cui il termine accordato alla Camera, che per ultima esaminer\u00e0 il progetto di legge, sia fissato in quattro mesi.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 19.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Farini, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Targetti, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Leone Giovanni, Lussu, Rossi Paolo, Terracini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Di Giovanni, Einaudi, Finocchiaro Aprile, Grieco, Porzio, Tosato.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 37. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 25 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Targetti \u2013 Laconi \u2013 Fuschini \u2013 Fabbri \u2013 Ravagnan \u2013 Perassi \u2013 Calamandrei \u2013 Bozzi \u2013 Vanoni \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"322,549,576,585,601,4870","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[98,70],"tags":[],"post_folder":[123],"class_list":["post-5228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5228"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5228\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10183,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5228\/revisions\/10183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5228"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}