{"id":5226,"date":"2023-10-15T23:18:04","date_gmt":"2023-10-15T21:18:04","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5226"},"modified":"2023-11-02T23:10:50","modified_gmt":"2023-11-02T22:10:50","slug":"giovedi-24-ottobre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5226","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 24 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5226\" class=\"elementor elementor-5226\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2f10a94 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2f10a94\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c3aaf8f\" data-id=\"c3aaf8f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b0ec16 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"5b0ec16\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461024sed036ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-22309b7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"22309b7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>36.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 24 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Perassi \u2013 Fabbri \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Uberti \u2013 Einaudi \u2013 Laconi \u2013 Bozzi \u2013 Targetti \u2013 Fuschini \u2013 Patricolo \u2013 Vanoni \u2013 Porzio \u2013 Nobile \u2013 Mannironi \u2013 Lussu \u2013 Uberti \u2013 La Rocca.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.45.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella riunione precedente \u00e8 stata decisa l\u2019estensione alla seconda Camera di alcune norme, gi\u00e0 approvate per la prima, relative alla verifica dei poteri, al giuramento, alle immunit\u00e0 parlamentari, all\u2019indennit\u00e0, alla convocazione, al regolamento interno e alla pubblicit\u00e0 delle sedute, e propone di fare altrettanto per il potere d\u2019inchiesta. Mette ai voti questa proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa quindi presente che occorre sancire l\u2019incompatibilit\u00e0 per un membro di una delle due Camere con l\u2019appartenenza all\u2019altra.<\/p><p>PERASSI propone la formula: \u00abNessuno pu\u00f2 essere al tempo stesso membro delle due Camere\u00bb.<\/p><p>FABBRI chiede se un membro di una Camera pu\u00f2 essere candidato per l\u2019altra e se, in caso di elezione contemporanea, \u00e8 ammessa la facolt\u00e0 d\u2019opzione.<\/p><p>PRESIDENTE risponde affermativamente, precisando che nella formula suggerita si ipotizza un caso di incompatibilit\u00e0 e non di ineleggibilit\u00e0.<\/p><p>Mette ai voti la proposta Perassi.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sulla opportunit\u00e0 o meno di inserire nella Costituzione norme sulla validit\u00e0 delle sedute (<em>quorum<\/em>) e sulla maggioranza da richiedersi per le deliberazioni.<\/p><p>PERASSI ricorda che, per quanto riguarda il <em>quorum<\/em> necessario affinch\u00e9 l\u2019Assemblea possa validamente riunirsi, la regola \u00e8 che debba essere presente la maggioranza dei membri, ma nella prassi parlamentare si \u00e8 finito per presumere il numero legale, a meno che non sia fatta constatare la sua mancanza.<\/p><p>Per la validit\u00e0 delle deliberazioni la tradizione \u00e8 nel senso che occorra la maggioranza assoluta dei voti.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, circa il <em>quorum<\/em> per la validit\u00e0 delle riunioni avverte che esiste una corrente la quale \u2013 richiamandosi anche a norme di altre Costituzioni \u2013 considera eccessiva la maggioranza assoluta e propende per quella di un terzo. Del resto, seguendo l\u2019esempio della Costituzione di Weimar, si potrebbe rinviare la disciplina della materia al Regolamento.<\/p><p>UBERTI si associa.<\/p><p>FABBRI obietta che in varie disposizioni gi\u00e0 concordate si \u00e8 prevista una maggioranza qualificata, dal che discende la necessit\u00e0 di formulare nella Costituzione le disposizioni generali sulla maggioranza. Al Regolamento potranno essere rimesse le modalit\u00e0 per la verifica della validit\u00e0 delle riunioni e delle deliberazioni.<\/p><p>EINAUDI concorda con l\u2019onorevole Fabbri. Ritiene importante consacrare nella Costituzione i princip\u00ee che governano la materia, anche agli effetti della tutela delle minoranze, e per impedire che di sorpresa possano approvarsi leggi importanti con un modesto numero di presenti.<\/p><p>PERASSI propone la formulazione:<\/p><p>\u00abLe sedute e le deliberazioni delle Camere non sono valide se la maggioranza assoluta dei loro membri non \u00e8 presente\u00bb.<\/p><p>LACONI propone di riferirsi solo alle deliberazioni, dicendo:<\/p><p>\u00abNon possono essere adottate deliberazioni se non \u00e8 presente, ecc.\u00bb.<\/p><p>BOZZI preferisce questa dizione, che elimina la menzione delle sedute e si riferisce soltanto alle deliberazioni, escludendo perci\u00f2 che sia necessaria in ogni caso la verifica preliminare del numero legale.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 contrario alla distinzione fra la validit\u00e0 della seduta e quella delle votazioni. Ritiene che il numero legale debba essere prescritto in ambedue i casi.<\/p><p>FUSCHINI non crede sia il caso di modificare la regola consacrata dall\u2019uso, secondo la quale la presenza del numero legale \u00e8 presunta, salvo che se ne chieda la verifica da parte di un certo numero di deputati e l\u2019Assemblea sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione.<\/p><p>FABBRI propone la seguente formulazione, che si riferisce al momento della deliberazione e non tiene conto, agli effetti del computo, degli astenuti:<\/p><p>\u00abPer la validit\u00e0 delle deliberazioni di ogni Camera \u00e8 richiesta la presenza di almeno la met\u00e0 dei suoi componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, riallacciandosi a quanto ha ricordato l\u2019onorevole Fuschini, rileva che in realt\u00e0 la prassi aveva finito per derogare allo Statuto Albertino appunto in quanto era eccessivo il <em>quorum<\/em> che esso richiedeva. Propone quindi la seguente dizione:<\/p><p>\u00abIl <em>quorum<\/em> \u00e8 fissato dal Regolamento delle Camere. Le deliberazioni delle Camere sono prese alla maggioranza relativa dei voti, salvo che sia prescritta nella Costituzione una maggioranza speciale\u00bb.<\/p><p>FABBRI considera inopportuna ogni norma che tenda a subordinare la validit\u00e0 delle sedute alla costante presenza della maggioranza dei deputati, anche in vista del fatto che uno stesso argomento potrebbe essere discusso in pi\u00f9 tornate.<\/p><p>PRESIDENTE esprime l\u2019avviso che il <em>quorum<\/em> debba essere precisato nella Costituzione.<\/p><p>EINAUDI osserva che, rinviata \u2013 come propone l\u2019onorevole Mortati \u2013 la determinazione del <em>quorum<\/em> al Regolamento, potrebbe avvenire che le due Camere, in sede regolamentare, adottassero due criteri diversi in una materia tanto importante per i suoi riflessi sulla tutela delle minoranze.<\/p><p>PATRICOLO propone di mettere ai voti la questione pregiudiziale se il <em>quorum<\/em> debba essere stabilito dalla Costituzione o dal Regolamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di introdurre nella Costituzione disposizioni in materia di validit\u00e0 delle sedute e delle deliberazioni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone quindi in votazione la proposta Fabbri:<\/p><p>\u00abPer la validit\u00e0 delle deliberazioni di ogni Camera \u00e8 richiesta la presenza di almeno la met\u00e0 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sul problema dell\u2019iniziativa legislativa.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, premette che potrebbe prendersi in considerazione l\u2019eventualit\u00e0 di formulare una norma in merito all\u2019ordine del giorno \u2013 che nella prassi parlamentare viene concordato tra la Presidenza della Camera e il Governo \u2013 esprimendo il suo personale avviso che sia preferibile rinviare la materia alla sede regolamentare.<\/p><p>Sull\u2019iniziativa legislativa prospetta i due quesiti che subito si presentano: a chi spetta; e se deve subire qualche limitazione. Quanto al primo, crede che tutti possano concordare sull\u2019opportunit\u00e0 di concederla ad ambedue le Camere e propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa delle leggi spetta al Governo ed ai singoli membri di ciascuna Camera\u00bb.<\/p><p>Quanto al secondo, segnala l\u2019eventuale limite di riservare l\u2019iniziativa in materia finanziaria alla sola prima Camera.<\/p><p>FABBRI rileva che, essendo stata approvata l\u2019eguaglianza dei poteri fra le due Camere, non si pu\u00f2 parlare pi\u00f9 di un qualsiasi limite, anche in materia finanziaria, alla piena libert\u00e0 d\u2019iniziativa della seconda Camera.<\/p><p>EINAUDI precisa che, storicamente, non si pu\u00f2 parlare di potere d\u2019iniziativa in materia finanziaria riservato alla prima Camera, ma solo di priorit\u00e0, da parte della stessa, nell\u2019esame delle leggi finanziarie. La norma trae origine dal fatto che il principe era costretto a chiedere ai contribuenti le somme occorrenti all\u2019erario, e per essi ai loro rappresentanti nella Camera bassa. Oggi la situazione \u00e8 completamente cambiata e non pu\u00f2 sussistere perplessit\u00e0 di fronte ad una seconda Camera, anch\u2019essa a base elettiva e composta di rappresentanti delle regioni.<\/p><p>Soggiunge che il dubbio potrebbe nascere su un altro aspetto del problema e, cio\u00e8, sulla opportunit\u00e0 di limitare al Governo l\u2019iniziativa in materia di bilancio, negandola ai membri delle due Camere. L\u2019esperienza ha dimostrato, infatti, che \u00e8 pericoloso riconoscere alle Camere tale iniziativa, perch\u00e9, mentre una volta erano esse che resistevano alle proposte di spesa da parte del Governo, negli ultimi tempi spesso \u00e8 avvenuto che proprio i deputati, per rendersi popolari, hanno proposto spese senza nemmeno rendersi conto dei mezzi necessari per fronteggiarle.<\/p><p>Cos\u00ec stando le cose, si prospettano due soluzioni: o negare ai deputati delle due Camere il diritto di fare proposte di spesa, ovvero obbligarli ad accompagnarle con la proposta correlativa di entrata a copertura della spesa, cos\u00ec che la proposta abbia un\u2019impronta di seriet\u00e0.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, avverte che, avendo gi\u00e0 previsto l\u2019ipotesi, ha predisposto il seguente articolo:<\/p><p>\u00abI progetti i quali importino oneri finanziari non potranno essere presi in esame ove non siano accompagnati dalla proposta relativa ai mezzi necessari per coprire la spesa corrispondente\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda il problema della parit\u00e0 di iniziativa fra le due Camere, in relazione alle leggi di bilancio, pur riconoscendo l\u2019origine storica della priorit\u00e0 dell\u2019esame della prima Camera, rileva che in alcune Costituzioni si \u00e8 mantenuta una diversit\u00e0 di trattamento che, d\u2019altra parte, pu\u00f2 avere la sua giustificazione nella diversa composizione delle due Camere. Comunque, \u00e8 favorevole a che la parit\u00e0 tra le due Camere, che \u00e8 stata decisa, sia assoluta e senza eccezioni di sorta.<\/p><p>LACONI conviene sulla fondatezza delle osservazioni dell\u2019onorevole Einaudi, ma non vede come si possa praticamente attuare il principio che egli propone e che il Relatore ha concretato in una formula. Teme che allora ogni proposta di spesa dovrebbe trasformarsi in un complesso piano finanziario. Crede piuttosto che le preoccupazioni manifestate potrebbero consigliare di limitare l\u2019iniziativa in materia finanziaria alla sola prima Camera, tanto pi\u00f9 che la seconda, per la sua stessa composizione a base regionale, si farebbe pi\u00f9 spesso iniziatrice di proposte di spesa.<\/p><p>VANONI ricorda che una discussione in termini analoghi si \u00e8 gi\u00e0 svolta quando si \u00e8 trattato di decidere sulla parit\u00e0 dei poteri delle due Camere e, in quella occasione, egli espose gli stessi argomenti portati dall\u2019onorevole Einaudi nel dibattito odierno, per dimostrare l\u2019inesistenza di ragioni storiche a suffragio della tesi contraria alla piena iniziativa della seconda Camera.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019esigenza che ogni richiesta di nuova spesa comporti l\u2019obbligo di proporre anche i mezzi per fronteggiarla, fa presente che identica norma \u00e8 gi\u00e0 contenuta nella nostra legge sulla contabilit\u00e0 di Stato.<\/p><p>Aggiunge che la Commissione di tecnici, che presso il Ministero della Costituente ha studiato i problemi in esame, in una delle poche proposte che ha fatto in materia finanziaria ha sottolineato l\u2019opportunit\u00e0 che nella Costituzione si sancisca l\u2019obbligo in parola, sia per il Governo che per il Parlamento, come garanzia della tendenza al pareggio del bilancio.<\/p><p>Esprime l\u2019avviso che non sussista difficolt\u00e0 per la pratica attuazione del principio che non si debbano fare spese che per il momento la finanza nazionale non pu\u00f2 sopportare. Ed \u00e8 bene che, anche dal punto di vista giuridico, il principio sia presente sempre alla mente di coloro che propongono delle spese nuove: il Governo deve avere la preoccupazione che il bilancio sia in pareggio e la stessa esigenza non pu\u00f2 essere trascurata da una qualsiasi forza che si agita nel Paese e che avanza proposte che comportino maggiori oneri finanziari.<\/p><p>Per queste ragioni ritiene che si debbano concedere alle due Camere eguali poteri d\u2019iniziativa anche in materia finanziaria, ma che la facolt\u00e0 di proporre nuove spese, tanto per il Governo che per il Parlamento, sia rigidamente condizionata alla proposta relativa ai mezzi con cui fronteggiarle.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole a che si faccia eguale trattamento alle due Camere anche in questa materia e segnala l\u2019opportunit\u00e0 di porre un divieto alle proposte di spesa avanzate durante la discussione dei bilanci, divieto recentemente inserito anche nella Costituzione francese.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura di una formula concordata tra gli onorevoli Mortati e Vanoni, alla quale ha dato la sua adesione anche l\u2019onorevole Einaudi:<\/p><p>\u00abLe leggi le quali importino maggiori oneri finanziari devono provvedere ai mezzi necessari per fronteggiarli\u00bb.<\/p><p>PATRICOLO si rende conto della preoccupazione dei colleghi che proposte di legge fatte a scopo demagogico possano importare aggravio al bilancio dello Stato. D\u2019altra parte, come convinto assertore della divisione di poteri, afferma che il rappresentante del popolo non deve essere un amministratore. Egli porta nell\u2019Assemblea la voce dei suoi rappresentati e \u00a0ne prospetta la necessit\u00e0, ma spetta all\u2019amministrazione statale di risolvere i problemi finanziari.<\/p><p>EINAUDI replica che quella che si vuole garantire con una norma costituzionale \u00e8 la seriet\u00e0 non di una domanda generica, ma di una concreta proposta di spesa.<\/p><p>PATRICOLO trova che, se si parte dal presupposto che il Parlamento sia un istituto competente e cosciente, non si pu\u00f2 dubitare che le sue proposte rispecchino una necessit\u00e0 effettiva del Paese. Al potere esecutivo incomber\u00e0 l\u2019obbligo di trovare i mezzi per soddisfarla.<\/p><p>VANONI rileva un errore di impostazione nelle considerazioni dell\u2019onorevole Patricolo.<\/p><p>Il Parlamento pu\u00f2 esprimere il desiderio di determinate spese, ma se, nel momento in cui lo manifesta, esso non inquadra il problema delle spese in quello delle entrate, la sua richiesta si risolve unicamente in una pressione politica, che potr\u00e0 portare a negare la fiducia al Governo in quanto non sappia trovare i mezzi per sopperire alle necessit\u00e0 del popolo. Viceversa, se esso avanza una proposta concreta, legislativa, di spesa per cui lo Stato sar\u00e0 costretto ad affrontarla, \u00e8 necessario che, nel momento stesso in cui propone la spesa, si renda conto della possibilit\u00e0 di fronteggiarla.<\/p><p>In sostanza, bisogna distinguere la critica politica di un\u2019attivit\u00e0 di Governo che non sappia risolvere un determinato problema (critica che pu\u00f2 portare alla caduta del Governo), dall\u2019iniziativa di chi propone concretamente una determinata spesa, e deve quindi proporre anche la maniera di coprirla.<\/p><p>PATRICOLO insiste nel rilevare che il potere legislativo non ha competenza in materia amministrativa.<\/p><p>VANONI replica che il bilancio \u00e8 approvato dal Parlamento e non si pu\u00f2 supporre che questo sia incompetente, e non possa prevedere come trovare i necessari mezzi finanziari. Aggiunge che nella pratica la cosa non \u00e8 difficile; si tratter\u00e0 di prevedere, nella stessa legge che propone la spesa, una variazione ai capitoli del bilancio, o un aumento delle imposte.<\/p><p>PERASSI segnala l\u2019inapplicabilit\u00e0 di un simile procedimento di fronte ad una calamit\u00e0 improvvisa, rilevando che, per esempio, nel caso di scoppio di una guerra, non si potrebbe pretendere che siano gi\u00e0 predisposti i mezzi per finanziarla.<\/p><p>PORZIO concorda con l\u2019onorevole Vanoni che occorre evitare che dei deputati avanzino delle proposte determinando fermenti e solleticando appetiti a puro scopo demagogico.<\/p><p>LACONI ripete che la preoccupazione appare legittima, ma il congegno non sembra attuabile. Non pu\u00f2 il Parlamento, per il fatto che avanza una proposta di spesa, invadere il terreno della politica finanziaria generale, che \u00e8 di competenza del Governo. Insiste sull\u2019opportunit\u00e0 di riservare l\u2019iniziativa in questo campo alla prima Camera.<\/p><p>NOBILE, premesso che ben raramente i deputati hanno fatto uso del loro diritto di iniziativa in materia finanziaria, dichiara di condividere le preoccupazioni dell\u2019onorevole Einaudi e. propone di limitare l\u2019iniziativa in parola al Governo ed alla prima Camera, escludendone la seconda per la sua diversa origine elettorale.<\/p><p>FUSCHINI rileva che il voler escludere da tale diritto di iniziativa i membri della seconda Camera \u00e8 contrario alla deliberazione gi\u00e0 presa nella parit\u00e0 delle attribuzioni tra le due Camere. Si potr\u00e0 tutt\u2019al pi\u00f9 discutere se attribuire una certa precedenza in questo campo alla prima Camera.<\/p><p>Ritiene d\u2019altra parte superfluo stabilire che la proposta di spesa debba essere accompagnata da quella dell\u2019entrata correlativa, in quanto l\u2019iniziativa parlamentare non si esaurisce nella presentazione di un progetto, ma si sviluppa in una presa in considerazione da parte dell\u2019Assemblea, la quale si esprimer\u00e0 attraverso la sua maggioranza. Tutto questo d\u00e0 una garanzia di seriet\u00e0, per cui possono essere accantonati i timori degli onorevoli Vanoni e Einaudi.<\/p><p>EINAUDI fa rilevare all\u2019onorevole Parassi che in casi supremi \u2013 come quello dello scoppio di una guerra \u2013 secondo la prassi, le Camere d\u00e0nno al Governo l\u2019autorizzazione ad aumentare il livello massimo delle anticipazioni al Tesoro da parte dell\u2019Istituto di emissione.<\/p><p>All\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Fuschini oppone che pu\u00f2 essere utile fissare nella Costituzione un criterio, tra gli altri, al quale subordinare la presa in considerazione da parte di una Camera della proposta di un suo deputato. Soggiunge infine che oggi pu\u00f2 dirsi \u2013 sebbene questa non sia una ragione per non occuparsene nella Costituzione \u2013 che l\u2019occasione di leggi di iniziativa parlamentare sia venuta quasi del tutto a mancare, in quanto il Governo \u00e8 emanazione del Parlamento. Pertanto la disposizione proposta ha un contenuto morale, ma una scarsa importanza pratica.<\/p><p>MANNIRONI esprime l\u2019avviso che il diritto di iniziativa debba essere riconosciuto in maniera eguale alla prima e alla seconda Camera, sia come conseguenza logica del principio della parit\u00e0, sia anche in applicazione del principio per cui la seconda Camera \u00e8 l\u2019espressione della vita delle regioni. Non pu\u00f2 infatti negarsi alle regioni la possibilit\u00e0 di far valere le loro pretese, attraverso la seconda Camera, in sede nazionale, nonostante sia per esse prevista l\u2019istituzione di un fondo di solidariet\u00e0 o di compensazione.<\/p><p>LUSSU, premesso che indubbiamente l\u2019iniziativa parlamentare serve a mettere in evidenza un deputato o un gruppo di deputati a scopo propagandistico, ma intralcia l\u2019opera del Governo e gli crea fastidi, sostiene l\u2019opportunit\u00e0 che tale iniziativa venga estremamente ridotta nei confronti di ambedue le Camere.<\/p><p>Quanto alla seconda Camera, poi, essendo essa espressione di maggior tecnicismo e saggezza, dovrebbe darne esempio rinunciando incondizionatamente ad una tale facolt\u00e0 ed <em>a<\/em> <em>fortiori<\/em> per quel che riguarda la materia finanziaria.<\/p><p>BOZZI, richiamandosi alla lettera dell\u2019articolo 43 della legge sulla contabilit\u00e0 di Stato, propone la seguente formula: \u00abNelle proposte di nuove e maggiori spese e nelle leggi che le approvano devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse\u00bb.<\/p><p>UBERTI non condivide la contrariet\u00e0 dell\u2019onorevole Lussu nei riguardi dell\u2019iniziativa parlamentare, nella quale, anzi, vede la possibilit\u00e0 di un apporto legislativo serio ed utile, in quanto le eventuali proposte puramente demagogiche finiranno per cadere. A conforto del suo punto di vista ricorda il progetto sulla propriet\u00e0 commerciale formulato dal senatore Polacco nel 1921, progetto che pu\u00f2 essere forse considerato come il miglior documento della specie.<\/p><p>PERASSI non pu\u00f2 convenire nell\u2019idea di fare un trattamento diverso alla seconda Camera nei confronti della prima, sia in materia d\u2019iniziativa in genere, sia, pi\u00f9 specificamente, per l\u2019iniziativa in materia di bilancio. E altres\u00ec perplesso di fronte alla proposta degli onorevoli Mortati e Vanoni, in quanto inserire una norma come quella da essi proposta in una Costituzione rigida significherebbe invalidare ogni legge che non rispondesse alla esigenza di prevedere, accanto alla spesa, il mezzo per fronteggiarla. Ritiene la disposizione talmente grave che nessun Governo potrebbe uniformarvisi.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara, anche a nome dell\u2019onorevole Vanoni, di rinunciare alla sua proposta, aderendo a quella dell\u2019onorevole Bozzi che ritiene pi\u00f9 accettabile, poich\u00e9 parla unicamente di \u00abindicazione dei mezzi\u00bb.<\/p><p>PERASSI teme che anche le conseguenze della formula Bozzi possano essere gravi.<\/p><p>EINAUDI non crede sia difficile per un Governo ottemperare ad una tale norma.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, che ha suscitato minori contrasti:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa delle leggi spetta al Governo e ai singoli membri di ciascuna Camera\u00bb.<\/p><p>TARGETTI dichiara di votare contro, essendo contrario alla parit\u00e0 delle due Camere.<\/p><p>LACONI fa analoga dichiarazione, aggiungendo che al principio della parit\u00e0 potrebbe, quanto meno, farsi eccezione in una materia cos\u00ec delicata. Tanto maggiore \u00e8 poi la sua contrariet\u00e0, in quanto la seconda Camera deriva da una elezione di secondo grado.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la formula Bozzi, alla quale hanno aderito gli onorevoli Mortati e Vanoni:<\/p><p>\u00abNelle proposte di nuove e maggiori spese e nelle leggi che le approvano devono essere indicati i mezzi per far fronte allo spese stesse\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Informa che, esaurita la trattazione della iniziativa legislativa, si deve esaminare il diritto di iniziativa popolare. Prima di aprire la discussione sull\u2019argomento ricorda di avere nel suo progetto proposto le seguenti norme:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini hanno diritto di petizione e di iniziativa.<\/p><p>\u00abPer una legge di iniziativa popolare si richiede la presentazione della proposta da parte di 25 mila cittadini nel pieno godimento dei diritti civili.<\/p><p>\u00abProposte di legge e petizioni sono portate all\u2019esame di Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato per la formulazione di progetti legislativi\u00bb.<\/p><p>Invita a limitare per il momento l\u2019same alla sola iniziativa popolare, tralasciando il diritto di petizione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, propone la formula:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto articolato da parte di un decimo (o di un ventesimo) degli elettori\u00bb.<\/p><p>Per la determinazione della percentuale si rimette alle decisioni della Sottocommissione.<\/p><p>LUSSU dichiara di non approvare l\u2019istituto, che considera non rispondente ad alcuna sostanziale esigenza democratica. Osserva che le due Camere, grazie alla loro composizione, e le Assemblee regionali, di probabile costituzione, d\u00e0nno ogni garanzia che i cittadini possano esprimere legalmente la loro volont\u00e0. Aggiunge che l\u2019iniziativa popolare \u00e8 raramente applicata nei Paesi pi\u00f9 democratici, ove piuttosto si ricorre al <em>referendum<\/em>, con cui si sottopone al voto popolare una legge gi\u00e0 approvata dal Governo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, riconosce che effettivamente la questione \u00e8 molto dibattuta e taluni sostengono che l\u2019intervento diretto popolare costituisca un perturbamento e rappresenti una deviazione della linea direttiva politica approvata dalla maggioranza ed espressa dal Governo. Personalmente, invece, ritiene che l\u2019istituto sia opportuno allo scopo di frenare e limitare l\u2019arbitrio della maggioranza.<\/p><p>Non \u00e8 detto che la maggioranza sia espressione sempre della volont\u00e0 popolare, ed \u00e8 quindi opportuno concedere al popolo un mezzo concreto per esprimere efficacemente un proprio orientamento, anche in difformit\u00e0 con l\u2019orientamento governativo. Giova rilevare al riguardo che le elezioni si svolgono una volta ogni cinque anni; e si presume che lo schieramento che ne risulta rifletta, durante tutto questo periodo, la volont\u00e0 espressa nel primo momento. Tuttavia non si tratta di una presunzione <em>juris et de jure<\/em>, che non possa essere assoggettata a riprova, ed \u00e8 utile e democratico consentire questa possibilit\u00e0 di controllare il grado di rispondenza tra la politica del Governo e gli orientamenti popolari.<\/p><p>Trova piuttosto che la percentuale utile per la presentazione della proposta consigliata dall\u2019onorevole Conti (25 mila abitanti) \u00e8 troppo modesta, e fa presente che occorrer\u00e0 anche prevedere le conseguenze dell\u2019istituto, se, cio\u00e8, una volta che il Parlamento respinga la proposta, questa venga a cadere o si possa provocare su di essa un <em>referendum.<\/em><\/p><p>LA ROCCA \u00e8 favorevole a che venga sancito nella Costituzione il diritto d\u2019iniziativa popolare che, oltre ad essere quant\u2019altri mai democratico, ha una funzione di pungolo e di eccitamento all\u2019azione del Governo.<\/p><p>EINAUDI concorda con l\u2019onorevole Lussu sull\u2019inopportunit\u00e0 dell\u2019iniziativa popolare, alla quale preferisce il <em>referendum<\/em>. Non vede infatti il fondamento della prima, perch\u00e9, se la corrente che si vale del diritto d\u2019iniziativa \u00e8 talmente larga da riuscire a far approvare la sua proposta, trover\u00e0 sempre chi, in una delle due Camere o nel Governo stesso, si faccia iniziatore del progetto. Pi\u00f9 utile \u00e8 l\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, che si fonda sul fatto che non si pu\u00f2 essere sempre sicuri che i disegni di legge approvati dal Parlamento rappresentino veramente la espressione della volont\u00e0 popolare; rappresentano la volont\u00e0 di un ceto politico, ma questa non sempre coincide con quella del popolo. Ricorda che l\u2019esperienza maggiore al riguardo \u00e8 stata fatta dalla Svizzera, ove molti appelli fatti attraverso all\u2019iniziativa popolare sono caduti nel nulla, mentre molte leggi sottoposte a <em>referendum<\/em> sono state respinte.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, rileva che valgono per l\u2019iniziativa popolare gli stessi argomenti che si prospettano per il diritto di petizione. Negli Stati moderni vi sono molti altri mezzi attraverso i quali una corrente di opinione pubblica pu\u00f2 trovare la sua espressione, onde potrebbe anche farsi a meno dei due istituti. Tuttavia non trova che questo sia un motivo sufficiente per escludere <em>a priori<\/em> anche questa possibilit\u00e0 di far arrivare al Parlamento la voce dei cittadini.<\/p><p>BOZZI aderisce al punto di vista dell\u2019onorevole Mortati, ma si domanda se sia il caso di considerare l\u2019istituto, qualora si stabilisca che l\u2019iniziativa legislativa spetta anche alle regioni.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di introdurre nella Costituzione l\u2019affermazione del diritto di iniziativa popolare.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita i Commissari ad esprimere il loro parere circa il numero di cittadini necessario affinch\u00e9 il diritto di iniziativa possa esercitarsi. A suo avviso non dovrebbe richiedersi un numero di proponenti superiore ai 100 mila.<\/p><p>TARGETTI osserva che, se i cittadini sono in numero rilevante, avranno il modo di far agire un partito nel senso voluto.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, agli effetti della determinazione del numero di cittadini utile per la presentazione di una proposta di legge, occorre pensare alle conseguenze che si vogliono far discendere dall\u2019istituto. Se si ammette che la non accettazione di una proposta da parte del Parlamento possa provocare un <em>referendum<\/em>, il numero di presentatori deve essere cospicuo.<\/p><p>PERASSI ricorda che in Svizzera si esige la proposta firmata da 30 mila elettori. Se si facesse la proporzione, si arriverebbe per l\u2019Italia a circa 300 mila.<\/p><p>Conviene con l\u2019onorevole Mortati che bisogna preliminarmente decidere in merito alle conseguenze: se, cio\u00e8, si vuol consentire il <em>referendum<\/em> in caso che la proposta sia respinta dalle Camere, oppure no.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che, agli effetti della determinazione del numero, bisogna tenere presente che il diritto di iniziativa potr\u00e0 essere riconosciuto anche nell\u2019ambito regionale.<\/p><p>Pone ai voti il principio che, qualora venga negato il corso alla proposta di iniziativa, si debba sulla stessa promuovere un <em>referendum.<\/em><\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Premesso che il numero va riferito al diritto di iniziativa esercitato nell\u2019ambito nazionale, pone ai voti la sua proposta di fissarlo in 50 mila proponenti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>EINAUDI propone un minimo di 100 mila cittadini.<\/p><p>PRESIDENTE lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione l\u2019aliquota di 300 mila cittadini, in armonia alle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Perassi sull\u2019analogo istituto svizzero.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Informa che, a seguito delle deliberazioni prese, la formula approvata \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto articolato da parte di 300.000 elettori\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Targetti, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, Terracini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bastiglia, De Michele, Di Giovanni, Rossi Paolo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 36. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 24 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Perassi \u2013 Fabbri \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Uberti \u2013 Einaudi \u2013 Laconi \u2013 Bozzi \u2013 Targetti \u2013 Fuschini \u2013 Patricolo \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,572","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[98,70],"tags":[],"post_folder":[123],"class_list":["post-5226","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5226"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5226\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10179,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5226\/revisions\/10179"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5226"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}