{"id":5224,"date":"2023-10-15T23:17:43","date_gmt":"2023-10-15T21:17:43","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5224"},"modified":"2023-11-02T23:09:21","modified_gmt":"2023-11-02T22:09:21","slug":"mercoledi-23-ottobre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5224","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5224\" class=\"elementor elementor-5224\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bc3922d elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bc3922d\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6fd7d7e\" data-id=\"6fd7d7e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c4c3a42 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c4c3a42\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461023sed035ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed33908 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ed33908\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>35.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Fabbri \u2013 Bozzi \u2013 Einaudi \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Fuschini \u2013 Tosato \u2013 Laconi \u2013 Leone Giovanni \u2013 Porzio \u2013 Nobile \u2013Piccioni \u2013 La Rocca \u2013 Zuccarini \u2013 Lami Starnuti.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.40.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE annuncia che l\u2019onorevole Terracini, a causa di un lieve infortunio, non potr\u00e0 presiedere la riunione della Sottocommissione. Anche a nome di tutti i colleghi gli invia i pi\u00f9 cordiali auguri di una rapida e completa guarigione.<\/p><p>Mette in discussione la questione della parit\u00e0 dei diritti fra i membri della seconda e quelli della prima Camera.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che esiste una serie di questioni comuni relative alle due Camere e che potrebbero essere risolte relativamente alla seconda Camera nello stesso modo in cui lo sono state rispetto alla prima. Si tratta quindi di estendere al futuro Senato i princip\u00ee di alcune disposizioni che la Sottocommissione ha gi\u00e0 deciso di adottare per la Camera dei Deputati. Tali princip\u00ee riguardano il giuramento, le indennit\u00e0, l\u2019insindacabilit\u00e0 delle opinioni, le immunit\u00e0, la pubblicit\u00e0 delle sedute, la verifica dei poteri, il diritto di emanare il proprio regolamento, la esclusione del mandato imperativo e la costituzione dell\u2019Ufficio di Presidenza.<\/p><p>FABBRI, poich\u00e9 la seconda Camera si rinnover\u00e0 per met\u00e0 ogni tre anni, crede occorra stabilire per essa la rinnovazione ogni tre anni anche dell\u2019Ufficio di Presidenza.<\/p><p>BOZZI osserva che la questione accennata dall\u2019onorevole Fabbri \u00e8 di materia regolamentare e deve quindi esser riservata al Regolamento della seconda Camera.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di estendere alla seconda Camera i princip\u00ee indicati dall\u2019onorevole Mortati, che la Sottocommissione ha gi\u00e0 stabilito di adottare per la Camera dei Deputati.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, per quanto riguarda il funzionamento della seconda Camera, osserva che occorrerebbe adottare due distinte norme: una relativa al tempo, e l\u2019altra ai modi dell\u2019esercizio delle funzioni delle due Camere. Propone pertanto la seguente prima formula: \u00abLe riunioni delle due Camere si iniziano e terminano contemporaneamente\u00bb.<\/p><p>EINAUDI osserva che la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati non pu\u00f2 essere accettata per ci\u00f2 che si riferisce alla fine delle riunioni delle due Camere, perch\u00e9 se, ad esempio, la prima Camera si aggiorna dopo aver approvato il bilancio dello Stato, pu\u00f2 avvenire che la seconda non abbia pi\u00f9 il tempo sufficiente per esaminarlo entro il 30 giugno.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, secondo la vecchia formulazione, potrebbe essere ripristinata la parola \u00absessione\u00bb, la quale, come \u00e8 noto, pu\u00f2 avere due significati e, nel senso di durata dei lavori di un\u2019assemblea, potrebbe essere adottata.<\/p><p>FABBRI ricorda che, con una deliberazione gi\u00e0 presa dalla Sottocommissione, si sono abolite le sessioni per ci\u00f2 che si riferisce alla decadenza dei progetti di legge. Se le sessioni dovessero essere riammesse nel senso indicato dall\u2019onorevole Mortati, ci\u00f2 dovrebbe essere chiaramente stabilito.<\/p><p>PERASSI ricorda che, secondo il principio del sistema bicamerale, le due Camere debbono funzionare contemporaneamente, non nel senso che una debba essere riunita quando \u00e8 riunita l\u2019altra, ma nel senso che entrambe debbano svolgere i propri lavori entro certi termini di tempo. Perci\u00f2 anche in passato, dopo la chiusura della sessione, non poteva aver luogo una riunione di una delle due Camere: non si pu\u00f2 ammettere, infatti, che una Camera possa riunirsi quando l\u2019altra, essendo stata sciolta, abbia cessato di esistere.<\/p><p>LUSSU osserva che in tal modo un principio che ha indotto alcuni membri della Sottocommissione a votare favorevolmente per il Senato come una Camera che non muoia mai, verrebbe a cadere.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che, con una deliberazione gi\u00e0 presa dalla Sottocommissione, \u00e8 stato approvato il criterio che la prima Camera possa autoconvocarsi in via straordinaria su richiesta di un sesto dei deputati o su iniziativa del Presidente. Sorge cos\u00ec il problema se la convocazione straordinaria della prima Camera debba provocare la convocazione della seconda. A suo avviso, sarebbe opportuno prendere una deliberazione in tal senso, ai fini del coordinamento dei lavori fra le due Camere. Pu\u00f2 darsi il caso infatti che la prima Camera, autoconvocandosi, non possa compiere un lavoro definitivo se manca la convocazione della seconda.<\/p><p>PERASSI fa osservare all\u2019onorevole Mortati che, secondo le vecchie disposizioni, non esisteva alcun obbligo di convocazione per il Senato in caso di autoconvocazione della Camera dei Deputati.<\/p><p>FUSCHINI rileva che la convocazione straordinaria della prima Camera, gi\u00e0 ammessa dalla Sottocommissione, pu\u00f2 derivare, ad esempio, dalla necessit\u00e0 di richiamare l\u2019attenzione del Governo su una data questione, indipendentemente dalla discussione di determinati disegni di legge. Si tratterebbe, in tal caso, di una questione essenzialmente politica che potrebbe risolversi anche in una crisi governativa. Ed allora v\u2019\u00e8 da domandarsi se sia necessario il voto di ambedue le assemblee, o basti quello di una sola. A suo avviso, nel caso anzidetto, bisognerebbe ammettere che una delle due Camere, autoconvocandosi, possa in qualche modo spingere l\u2019altra a riunirsi, per far s\u00ec che questa possa prendere una sua decisione sulla stessa questione.<\/p><p>PERASSI osserva che, per il caso prospettato dall\u2019onorevole Fuschini, potrebbe essere esteso alla seconda Camera il principio della norma gi\u00e0 approvata dalla Sottocommissione, per la quale la prima Camera pu\u00f2 convocarsi in via straordinaria su richiesta di un sesto dei deputati o ad iniziativa del Presidente.<\/p><p>FUSCHINI non ritiene che l\u2019accoglimento della proposta dell\u2019onorevole Perassi possa risolvere la questione, specialmente nel caso di un conflitto fra le due Camere. L\u2019autoconvocazione resterebbe infatti facoltativa e pertanto, se una delle due Camere si \u00e8 autoconvocata, l\u2019altra in contrapposizione potrebbe anche non riunirsi. In tal caso, a suo avviso, dovrebbe intervenire il Capo dello Stato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente all\u2019onorevole Fuschini che quando la Sottocommissione approv\u00f2 il principio dell\u2019autoconvocazione della prima Camera, si fece astrazione dal potere di intervento del Capo dello Stato, perch\u00e9 si volle stabilire, rispetto al fatto della convocazione, la completa autonomia della prima Camera nei confronti della volont\u00e0 del Capo dello Stato. Questi non avrebbe che un potere moderatore, che potrebbe anche non influire su tale autonomia.<\/p><p>In ogni modo per far s\u00ec che quando una Camera si autoconvochi l\u2019altra sia vincolata a farlo, sarebbe opportuno estendere innanzi tutto alla futura seconda Camera le disposizioni gi\u00e0 approvate per la prima in materia di autoconvocazione e integrarle con un\u2019altra cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abQuando un sesto dei componenti di ciascuna assemblea o il Presidente di una di essa formuli richiesta motivata di convocazione straordinaria, il Presidente della Repubblica ha l\u2019obbligo di convocare le due Camere entro due settimane dal giorno in cui la richiesta \u00e8 avvenuta.<\/p><p>\u00abIn caso di omissione, la convocazione avverr\u00e0 nello stesso termine per iniziativa dei rispettivi Presidenti\u00bb.<\/p><p>PERASSI domanda se sia veramente necessario fare intervenire il Capo dello Stato. Osserva inoltre che, se si ammette l\u2019obbligo per una delle due Camere di riunirsi nello stesso giorno in cui si \u00e8 autoconvocata l\u2019altra, la Camera che dovesse adempiere quest\u2019obbligo non avrebbe nulla da mettere al suo ordine del giorno e si troverebbe quindi nell\u2019impossibilit\u00e0 pratica di espletare un qualsiasi lavoro.<\/p><p>FABBRI dichiara di non essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati. A suo avviso basterebbe estendere alla seconda Camera il principio della autoconvocazione gi\u00e0 riconosciuto per la prima.<\/p><p>BOZZI \u00e8 contrario a stabilire il collegamento automatico tra la convocazione straordinaria di una Camera e quella dell\u2019altra e crede che basterebbe, sia per il caso di una proposta di legge, sia per il caso di una questione politica, estendere alla seconda Camera le disposizioni gi\u00e0 stabilite per l\u2019autoconvocazione della prima.<\/p><p>TOSATO \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, anche in considerazione del fatto che un eventuale obbligo di convocazione di una delle due Camere, quando l\u2019altra sia autoconvocata, pu\u00f2 costituire un incentivo all\u2019abuso delle convocazioni straordinarie.<\/p><p>FABBRI dichiara che l\u2019argomento addotto dall\u2019onorevole Tosato, per giustificare l\u2019obbligo di convocazione di una delle due Camere quando l\u2019altra si sia autoconvocata, lo persuade proprio del contrario, perch\u00e9 ci si astiene quasi sempre dal prendere una iniziativa quando si ha timore che essa non sia seguita dagli altri. Se si vuole veramente evitare l\u2019abuso delle convocazioni straordinarie, non si deve stabilire un collegamento automatico tra la convocazione straordinaria di una Camera e quella dell\u2019altra.<\/p><p>LACONI ritiene che, se una delle due Camere si autoconvochi su istanza di un sesto dei suoi membri, l\u2019altra Camera debba anche riunirsi; e, per assicurare che ci\u00f2 avvenga, suggerisce di stabilire l\u2019obbligo della convocazione quando una Camera, essendosi autoconvocata, richieda, con una votazione di almeno un terzo dei suoi componenti, la convocazione dell\u2019altra.<\/p><p>LEONE GIOVANNI concorda nel ritenere che la questione in esame debba essere risolta restando nell\u2019ambito del principio dell\u2019autoconvocazione e quindi facendo ricorso all\u2019intervento del Presidente della Repubblica soltanto in casi estremi; ma crede che il problema dovr\u00e0 essere affrontato e risolto quando si tratter\u00e0 dei rapporti fra le due Camere. In ogni modo, dichiara di essere favorevole al principio a cui si ispira la proposta fatta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>FUSCHINI condivide anch\u2019egli il parere che l\u2019intervento del Capo dello Stato debba aversi soltanto in casi estremi. Rileva inoltre che l\u2019autoconvocazione di una delle due Camere pu\u00f2 avvenire anche in opposizione al Governo; onde, se fosse lasciata soltanto al Capo dello Stato l\u2019iniziativa di convocare l\u2019altra Camera, potrebbe aversi l\u2019inconveniente di prolungare la situazione di disagio politico di un Governo che rimanesse al potere pur non godendo pi\u00f9 la fiducia della maggioranza parlamentare.<\/p><p>A suo avviso, per risolvere la questione, si dovrebbe adottare una soluzione intermedia, nel senso di stabilire che, quando una delle Camere si sia autoconvocata, essa possa, con una deliberazione di maggioranza, richiedere al Presidente della Repubblica l\u2019immediata con vocazione dell\u2019altra.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che con l\u2019istituto dell\u2019autoconvocazione si \u00e8 mirato ad assicurare una tutela delle minoranze, che era opportuno stabilire, data la formazione delle odierne assemblee, basate quasi sempre sulla rappresentanza di grandi partiti. Ammesso questo principio, sorge il problema in discussione. A suo avviso, per evitare conflitti tra le due Camere, sarebbe necessario stabilire che l\u2019autoconvocazione dell\u2019una debba importare la convocazione dell\u2019altra.<\/p><p>PORZIO osserva che i lavori della Sottocommissione avrebbero dovuto procedere diversamente. Quando, ad esempio, si venne a parlare della nuova forma dello Stato, si sarebbe dovuto fissare anche le funzioni e i poteri del Presidente della Repubblica. Lo stesso criterio doveva essere seguito quando si discusse il problema della prima Camera. Frattanto, poich\u00e9 finora nello svolgimento dei lavori della Sottocommissione \u00e8 stato adottato un criterio opposto, spesso si \u00e8 verificato l\u2019inconveniente di aver stabilito prima le funzioni e poi gli organi chiamati a compierle. Il che non \u00e8 certo logico. Cos\u00ec nell\u2019odierna discussione si \u00e8 parlato di intervento del Capo dello Stato e di rapporti fra le due Camere, quando nulla ancora \u00e8 stato deciso intorno alle prerogative del Presidente della Repubblica e al collegamento delle funzioni e dei poteri delle due Assemblee.<\/p><p>In ogni modo, quanto alla questione in esame, \u00e8 da tener presente che l\u2019autoconvocazione \u00e8 un procedimento straordinario, che presuppone uno stato d\u2019eccezione determinato da qualche avvenimento di rilievo, non potendosi presumere che 70 o 80 deputati vi facciano ricorso per futili motivi. E appunto perch\u00e9 si tratta di motivi di una grande importanza, una volta che per essi si \u00e8 autoconvocata una Camera, non si pu\u00f2 pensare che l\u2019altra non debba anche convocarsi. Si dichiara pertanto favorevole, in via di principio, alla proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>NOBILE osserva che non si \u00e8 stabilito ancora quali rapporti debbano intercorrere tra le due Camere. Ora, come possono i membri dell\u2019una fissare l\u2019ordine del giorno dell\u2019altra? Perch\u00e9 in realt\u00e0 a questo si arriverebbe, obbligando una delle due Camere a riunirsi quando l\u2019altra si \u00e8 autoconvocata. Indubbiamente possono verificarsi casi di emergenza in cui sia necessario che ambedue le Camere si riuniscano. Ma in tale evenienza non si potrebbe, forse, convocare l\u2019Assemblea nazionale costituita dalle due Camere riunite insieme? La richiesta di tale convocazione potrebbe avvenire da parte di una minoranza, che dovrebbe per\u00f2 essere superiore ad un sesto dei deputati dell\u2019una e dell\u2019altra Camera. Rileva, in ogni modo, che un\u2019eventuale discussione su tale proposta gli sembra prematura, perch\u00e9 anzitutto sarebbe necessario fissare i rapporti fra la prima e la seconda Camera nonch\u00e9 i poteri dell\u2019Assemblea nazionale risultante dalle due Camere insieme riunite.<\/p><p>PICCIONI ritiene che sarebbe meglio rinviare la soluzione del problema in esame a quando si dovranno discutere quelli dei rapporti fra le due Camere e dei poteri del Capo dello Stato.<\/p><p>LA ROCCA non crede che la questione sia cos\u00ec ardua come forse pu\u00f2 sembrare. Quando una minoranza cospicua di una delle Camere chieder\u00e0 la convocazione straordinaria dell\u2019Assemblea, il Presidente della Camera che si \u00e8 autoconvocata comunicher\u00e0 al Presidente dell\u2019altra l\u2019ordine del giorno della discussione; e allora, se nell\u2019altra Camera una minoranza chieder\u00e0 la convocazione, anche l\u2019altra Camera sar\u00e0 convocata.<\/p><p>PERASSI rileva che, secondo il concetto espresso dall\u2019onorevole La Rocca, basterebbe estendere alla seconda Camera l\u2019applicazione della norma, gi\u00e0 approvata per la prima, sulla possibilit\u00e0 di autoconvocazione. Ma con ci\u00f2 non si risolve la questione di una eventuale mancanza di convocazione da parte di una delle due Camere quando l\u2019altra abbia gi\u00e0 deciso di autoconvocarsi.<\/p><p>ZUCCARINI pensa che si potrebbe senz\u2019altro affermare che la richiesta da parte della maggioranza di una delle due Camere debba comportare la convocazione dell\u2019altra. Ma occorre estendere anzitutto alla seconda Camera le norme gi\u00e0 approvate per la convocazione ordinaria della prima.<\/p><p>Propone pertanto la seguente formula:<\/p><p>\u00abQuando una Camera si sia convocata a tenore del precedente articolo, l\u2019altra Camera ha l\u2019obbligo di convocarsi, se ci\u00f2 sia richiesto dal voto della maggioranza della prima\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che per la prima Camera, relativamente alla questione del termine fisso per la convocazione, fu approvata la seguente disposizione:<\/p><p>\u00abLa Camera si riunisce di pieno diritto senza uopo di convocazione, il primo giorno non festivo del mese di marzo e di ottobre di ogni anno\u00bb.<\/p><p>Mette in votazione la proposta di adottare la stessa disposizione per la convocazione della seconda Camera.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Richiama la deliberazione presa per la convocazione straordinaria della prima Camera:<\/p><p>\u00ab\u00c8 approvato il criterio che la Camera possa essere convocata in via straordinaria su richiesta di un sesto dei deputati. La possibilit\u00e0 di convocazione straordinaria \u00e8 concessa anche all\u2019iniziativa del Presidente\u00bb.<\/p><p>LACONI ricorda di aver votato contro questa disposizione, perch\u00e9 gli sembrava troppo esiguo il numero dei deputati richiesto per la domanda di convocazione straordinaria della Assemblea. Per la stessa ragione \u00e8 contrario alla proposta di adottare una simile disposizione per la convocazione straordinaria della seconda Camera.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la disposizione anzidetta, lasciando per\u00f2 in sospeso la determinazione del numero dei membri necessario per poter chiedere la convocazione straordinaria della seconda Camera. Tale numero potr\u00e0 essere fissato in seguito.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione la proposta test\u00e9 fatta dall\u2019onorevole Zuccarini.<\/p><p>BOZZI dichiara che voter\u00e0 contro questa proposta, perch\u00e9 con essa si d\u00e0 luogo ad una ingerenza di una Camera sull\u2019altra; il che non gli sembra opportuno.<\/p><p>FABBRI voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Zuccarini, ritenendola contraria ai princip\u00ee fondamentali del diritto costituzionale.<\/p><p>NOBILE si asterr\u00e0 dal voto, perch\u00e9 ritiene che alla discussione odierna avrebbe dovuto farsi precedere quella sulla definizione dei rapporti fra le due Camere.<\/p><p>PICCIONI voter\u00e0 a favore della proposta Zuccarini, per la considerazione che, una volta ammesso il principio dell\u2019autoconvocazione di una delle due Camere, occorre necessariamente assicurare alla Camera che si \u00e8 autoconvocata una conclusione ai suoi lavori, ci\u00f2 che potrebbe non aversi senza l\u2019intervento dell\u2019altra Camera.<\/p><p>LUSSU voter\u00e0 contro, perch\u00e9, se pu\u00f2 consentire a che l\u2019autoconvocazione della prima Camera debba provocare la convocazione della seconda, non potrebbe assolutamente ammettere il caso inverso.<\/p><p>EINAUDI voter\u00e0 contro, sia perch\u00e9 avrebbe votato contro il principio dell\u2019autoconvocazione della Camera dei Deputati, se fosse stato presente alla riunione in cui fu adottato, sia perch\u00e9 la proposta dell\u2019onorevole Zuccarini, a suo avviso, inficia il principio della eguaglianza dei poteri tra le due Camere.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, voter\u00e0 a favore, perch\u00e9 la norma proposta dall\u2019onorevole Zuccarini \u00e8 una naturale conseguenza di quella precedentemente approvata sul diritto di autoconvocazione.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara di astenersi.<\/p><p>(<em>Con 13 voti favorevoli, 8 contrari e<\/em> <em>2<\/em> <em>astenuti, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, De Michele, Terracini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Di Giovanni, Patricolo, Rossi Paolo, Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 35. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Fabbri \u2013 Bozzi \u2013 Einaudi \u2013 Perassi \u2013 Lussu \u2013 Fuschini \u2013 Tosato \u2013 Laconi \u2013 Leone Giovanni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,572","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[98,70],"tags":[],"post_folder":[123],"class_list":["post-5224","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5224","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5224"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5224\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10175,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5224\/revisions\/10175"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5224"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5224"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5224"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}