{"id":5222,"date":"2023-10-15T23:17:22","date_gmt":"2023-10-15T21:17:22","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5222"},"modified":"2023-11-02T23:07:28","modified_gmt":"2023-11-02T22:07:28","slug":"martedi-22-ottobre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5222","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 22 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5222\" class=\"elementor elementor-5222\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-99e8a61 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"99e8a61\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5118bd6\" data-id=\"5118bd6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-14f86bb elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"14f86bb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461022sed034ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a4ce81c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a4ce81c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>34.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 22 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Perassi \u2013 Cappi \u2013 Lussu \u2013 Laconi \u2013 Einaudi \u2013 Fuschini \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Nobile \u2013 Uberti \u2013 Mannironi \u2013 La Rocca \u2013 Conti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lami Starnuti \u2013 Tosato \u2013 Piccioni \u2013 Porzio \u2013 Vanoni \u2013 Fabbri \u2013 Leone Giovanni \u2013 Ambrosini.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.15.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la Sottocommissione deve pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata dall\u2019onorevole Lussu alla fine della precedente seduta, circa la proposta dell\u2019onorevole Perassi di demandare l\u2019elezione di 15 membri della seconda Camera alla Camera dei Deputati od all\u2019Assemblea nazionale. L\u2019onorevole Lussu ha osservato che tale proposta urta contro il principio, gi\u00e0 accolto dalla Sottocommissione, che l\u2019elezione della seconda Camera debba avvenire soltanto su base regionale, mentre la prima Camera e l\u2019Assemblea nazionale rappresentano collegi a base nazionale, ed ha affermato l\u2019impossibilit\u00e0 di procedere alla votazione di una tale proposta, a meno che, dichiarata nulla la decisione gi\u00e0 presa circa l\u2019elezione della seconda Camera, tale elezione venga ora impostata su una nuova base.<\/p><p>PERASSI osserva che il principio per cui la seconda Camera deve essere eletta su basi regionali, votato quando in seno alla Sottocommissione si dibattevano altri problemi di grande importanza, non deve essere, a suo parere, interpretato in modo cos\u00ec rigoroso come vorrebbe l\u2019onorevole Lussu. Ritiene che l\u2019elezione di un piccolo numero di membri della seconda Camera da parte di un organo collegiale, come \u00e8 la Camera dei Deputati o l\u2019Assemblea nazionale, non possa vulnerare il concetto, gi\u00e0 accolto dalla Sottocommissione, di dare rilievo nella formazione della seconda Camera al carattere regionale.<\/p><p>CAPPI rileva che, se la scelta dei 15 membri fosse demandata per cooptazione alla stessa seconda Camera, la quale \u00e8 eletta su basi regionali, il principio ricordato dall\u2019onorevole Lussu non verrebbe vulnerato.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Cappi \u00e8 prematura, in quanto la proposta in discussione in questo momento \u00e8 quella dell\u2019onorevole Perassi. Quell\u2019osservazione potrebbe avere un fondamento qualora la Sottocommissione si orientasse in senso favorevole alla cooptazione.<\/p><p>LUSSU insiste sulla pregiudiziale da lui prospettata, in quanto ritiene che l\u2019accoglimento della proposta dell\u2019onorevole Perassi, che renderebbe necessaria una revisione molto profonda e dettagliata di tutta la questione, capovolgerebbe uno dei princip\u00ee fondamentali su cui si \u00e8 basata la struttura della seconda Camera.<\/p><p>LACONI si associa alle osservazioni dell\u2019onorevole Lussu, ed aggiunge di non essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, non solo perch\u00e9 essa \u00e8 contraria alla deliberazione gi\u00e0 votata dalla Sottocommissione, secondo la quale la seconda Camera deve essere costituita su basi regionali, ma anche perch\u00e9 avrebbe dovuto essere presentata quando si discuteva della composizione o delle basi da dare alla seconda Camera.<\/p><p>PERASSI fa presente che il sistema da lui proposto \u00e8 stato accolto da molte Costituzioni. Cita ad esempio quella recentissima francese, che prevede l\u2019elezione di 50 consiglieri della Repubblica da parte della prima Camera; ed aggiunge che tale numero era nel progetto iniziale di 42 membri, e fu portato a 50 durante la discussione, su proposta di un deputato il quale fece osservare che, con un numero pi\u00f9 elevato di membri, sarebbe stato possibile ammettere nell\u2019Assemblea una rappresentanza dei francesi residenti nel Marocco.<\/p><p>Chiarisce che l\u2019accoglimento della sua proposta potrebbe dare \u2013 a somiglianza di quanto \u00e8 stato deciso in Francia \u2013 la possibilit\u00e0 al Parlamento nazionale di chiamare nel suo seno qualche esponente degli italiani all\u2019estero, che devono essere considerati, anche sotto questo aspetto, alla stessa stregua di quelli abitanti in Patria. Fa presente che in tal modo sarebbe anche possibile risolvere il vecchio problema della rappresentanza degli italiani all\u2019estero, a proposito del quale erano stati gi\u00e0 compiuti studi concreti, che per\u00f2 non avevano potuto trovare pratica attuazione per la evidente difficolt\u00e0, anche di ordine internazionale, di organizzare elezioni politiche fra italiani in territorio straniero.<\/p><p>LACONI osserva anzitutto all\u2019onorevole Perassi che non \u00e8 il caso di mettere sullo stesso piano la seconda Camera francese e la seconda Camera italiana, perch\u00e9 hanno una fisionomia diversa. Rileva poi che dal momento che gli italiani all\u2019estero sono nella massima parte gi\u00e0 eleggibili, sarebbe interessante \u2013 se mai \u2013 farli intervenire come elettori della seconda Camera. Ritiene infine sproporzionata una rappresentanza in seno alla seconda Camera di 15 italiani nati e residenti all\u2019estero, i quali sono in certo modo fuori del corpo vivo della Nazione.<\/p><p>PERASSI fa presente che gli italiani nati e residenti all\u2019estero non sono eleggibili.<\/p><p>LUSSU, a parte il fatto che non \u00e8 possibile paragonare l\u2019emigrazione francese (costituita di ceti dirigenti, i quali hanno grande importanza nella vita coloniale francese) con quella italiana (che \u00e8 esclusivamente di lavoratori), osserva che sar\u00e0 sempre possibile includere tale rappresentanza in seno alla prima Camera, facendo iscrivere degli italiani residenti all\u2019estero nelle liste dei vari partiti.<\/p><p>Fa poi presente un altro lato della questione, e cio\u00e8 che l\u2019emigrazione deve esser difesa con azione costante di Governo, con la politica del lavoro, con la politica diplomatica, e non consacrando nella Costituzione il principio della sua rappresentanza in seno al Parlamento. Di pi\u00f9: una affermazione di questo genere darebbe la possibilit\u00e0 di trovar posto nel Parlamento a rappresentanti di zone facenti parte, un tempo, del territorio dello Stato italiano, i quali potrebbero far sorgere, attraverso una violenta azione politica, contrasti tali da rendere meno facile l\u2019opera del Ministero degli esteri, specialmente in questo periodo, che potr\u00e0 durare oltre un quarto di secolo, estremamente delicato dal punto di vista internazionale, in cui ci si deve guardare dall\u2019esasperare o dal guastare la sapiente e paziente opera che il Governo sta compiendo per il rinnovamento e la riconquista delle posizioni perdute.<\/p><p>EINAUDI dichiara di votare a favore della proposta dell\u2019onorevole Perassi, in quanto ritiene che, accanto al sistema fondamentale di elezione a base regionale, possa trovar posto in misura infinitamente minore un sistema diverso.<\/p><p>L\u2019unico elemento di carattere regionale che si \u00e8 ammesso nel sistema di elezione della seconda Camera \u00e8, a suo parere, quello che stabilisce un numero fisso minimo di membri per ogni regione, il quale tende ad impedire che le regioni pi\u00f9 grandi sopraffacciano quelle pi\u00f9 piccole. Ora, la cooptazione di un ristretto numero di rappresentanti da parte della stessa seconda Camera non pu\u00f2 far variare in modo sensibile quell\u2019unico elemento di regionalit\u00e0; in ogni caso tale elemento, anzich\u00e9 attenuato, ne risulter\u00e0 accentuato, in quanto che nel Senato avranno un peso maggiore \u2013 rispetto a quello che loro spetterebbe in rapporto alla popolazione \u2013 le regioni meno popolose, le quali, nella cooptazione dei 15 membri, potranno influire pi\u00f9 di quanto non avrebbero potuto se si fossero seguiti altri sistemi.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che, anzitutto, si deve decidere sulla proposta pregiudiziale dell\u2019onorevole Lussu, secondo la quale la formula dell\u2019onorevole Perassi non pu\u00f2 essere presa in considerazione, perch\u00e9 contraria alla decisione gi\u00e0 presa dalla Sottocommissione, che pone le regioni a base della struttura della seconda Camera. Mette quindi ai voti la pregiudiziale Lussu.<\/p><p>(<em>Con 12 voti favorevoli e 12 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta Perassi, secondo cui una parte dei membri della seconda Camera dovrebbe essere nominata dalla prima Camera o dall\u2019Assemblea nazionale.<\/p><p>(<em>Con 12 favorevoli e 12 contrari, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>FUSCHINI ritiene, in via pregiudiziale, che non si possa prendere alcuna decisione in merito al sistema elettorale da adottare per la nomina dei membri della seconda Camera, se prima non si decide su quello per l\u2019elezione dei deputati alla prima Camera, che la Sottocommissione ha lasciato in sospeso.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che sembr\u00f2 opportuno rinviare la questione per avere la possibilit\u00e0 di esaminare contemporaneamente i modi di elezione della prima e della seconda Camera.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che il problema era quello di stabilire quali princip\u00ee fondamentali si sarebbero dovuti inserire nella Costituzione. Ritiene che anche per il Senato si presenti ora lo stesso quesito.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che \u2013 parlandosi del sistema elettorale da adottare per la prima Camera \u2013 la discussione era sorta e la sospensiva fu decisa in relazione alla proposta di includere nella Costituzione il concetto che la votazione dovesse essere fatta col sistema proporzionale. Osserva in proposito che il fatto che la proposta dell\u2019onorevole Mortati indichi come sistema elettorale quello maggioritario fa ritenere che anch\u2019egli sia del parere che questa indicazione debba essere inclusa nella Costituzione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 \u2013 trattandosi, nel caso del Senato, di un\u2019elezione di secondo grado \u2013 di attendere la determinazione del sistema elettorale delle Assemblee regionali. Ritiene poi che si possa affidare l\u2019esame di questo problema nella sua integrit\u00e0 ad un piccolo Comitato.<\/p><p>NOBILE pensa, invece, che si possa decidere sul sistema elettorale per ambedue lo Camere, indipendentemente dal sistema che si riterr\u00e0 opportuno adottare per lo Assemblea regionali.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati di rinviare ogni decisione sulla inclusione o meno nel testo costituzionale di ulteriori specificazioni circa il sistema elettorale da adottare per la prima e per la seconda Camera, fino a quando non sar\u00e0 affrontato e risolto il problema della formazione delle Assemblee regionali.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, domanda se si ritenga che l\u2019iniziativa delle leggi elettorali spetti all\u2019Assemblea Costituente o al Governo. A suo parere, spetterebbe all\u2019Assemblea, in quanto si tratta di legge complementare della Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che il progetto di legge elettorale debba essere elaborato dal Governo e trasmesso all\u2019Assemblea Costituente per il relativo esame. Ad ogni modo, \u00e8 del parere che, se mai, potrebbe l\u2019Assemblea Costituente rivendicare nei confronti del Governo tale facolt\u00e0, ma non la Sottocommissione. Non crede, comunque, sia il caso di soffermarsi ora su questo problema.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, quanto alla durata della seconda Camera \u2013 problema che ancora non \u00e8 stato esaminato \u2013 sarebbe favorevole alla contemporaneit\u00e0 dell\u2019inizio e della fine della prima e della seconda Camera; ma, poich\u00e9 dubita che col sistema elettorale a doppio grado possano sorgere gravi inconvenienti, nel senso che i consigli comunali o regionali potrebbero effettuare queste elezioni quando stanno per terminare il loro mandato, il che comprometterebbe notevolmente il carattere rappresentativo della seconda Camera, suggerisce come correttivo la rinnovazione periodica frequente dei deputati alla seconda Camera. Propone quindi la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abI membri della seconda Camera durano in carica 6 anni (salvo i casi di scioglimento della Camera stessa) e sono rinnovabili ogni due anni per un terzo. La rinnovazione avr\u00e0 luogo per sorteggio per ciascuna regione e per ognuno dei due gruppi di membri di ogni regione\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI osserva che la rinnovazione periodica di una parte della seconda Camera dovrebbe rispondere allo scopo di assicurare alla rappresentanza legislativa del Paese una evoluzione graduale che accompagni quella politica della Nazione. Quindi, tralasciando di considerare i casi eccezionali in cui eventualmente si imponga la necessit\u00e0 dello scioglimento totale della seconda Camera, pensa che le date del rinnovamento parziale dovrebbero essere armonizzate con quelle delle elezioni politiche e delle elezioni amministrative, in modo da non dover procedere alle tre elezioni (amministrative e politiche per la prima e la seconda Camera) in un breve spazio di tempo, ad esempio nello stesso anno.<\/p><p>Riconosce l\u2019opportunit\u00e0 \u2013 essendosi stabiliti quattro anni di durata per i consigli comunali e cinque per la Camera dei deputati \u2013 di stabilire una durata di 6 anni per la seconda Camera, ma rileva che la rinnovazione di questa per un terzo ogni due anni determinerebbe una situazione complessa, nella quale potrebbe verificarsi la coincidenza delle tre elezioni nel medesimo anno.<\/p><p>\u00c8 pertanto d\u2019avviso che la rinnovazione debba avvenire ogni tre anni per met\u00e0 del numero dei componenti la seconda Camera.<\/p><p>EINAUDI pensa che una rinnovazione biennale determinerebbe una evoluzione continua di deputati della seconda Camera, che potrebbe compromettere quel carattere di stabilit\u00e0 che le \u00e8 proprio e che le consente di acquistare la pratica legislativa necessaria alla revisione tecnica dei provvedimenti approvati dalla prima Camera.<\/p><p>Gradirebbe poi avere chiarimenti in merito allo scioglimento completo della seconda Camera.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non si nasconde che lo scioglimento totale dell\u2019Assemblea, che dovrebbe verificarsi soltanto in casi eccezionali, rappresenta sotto molti aspetti un\u2019anomalia, se riferita ad un\u2019Assemblea la cui principale caratteristica deve essere quella della continuit\u00e0. Ad ogni modo, si tratta di vedere in quali condizioni possa essere disposto lo scioglimento generale, sempre che la Sottocommissione entri nell\u2019ordine di idee di prendere in considerazione questa ipotesi.<\/p><p>UBERTI si dichiara contrario ad una rinnovazione parziale della seconda Camera affidata esclusivamente all\u2019estrazione a sorte, dalla quale potrebbe risultare alterato quell\u2019equilibrio politico che si vuole mantenere anche a questa Assemblea; ed aggiunge che in tal modo si verrebbero a scardinare le basi teoriche e pratiche su cui poggia il sistema elettorale proporzionale.<\/p><p>Prepone la seguente formula: \u00abIl Senato sar\u00e0 rinnovato entro sei mesi dalla rinnovazione dei consigli regionali e dei consigli comunali\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario alla rinnovazione parziale della seconda Camera, perch\u00e9 con l\u2019estrazione a sorte dei membri da dichiarare decaduti si ammetterebbe implicitamente l\u2019accettazione del sistema del collegio uninominale.<\/p><p>MANNIRONI, pur essendo d\u2019accordo sui concetti contenuti nella proposta dell\u2019onorevole Mortati, riterrebbe opportuno rinviare la discussione a quando la Sottocommissione avr\u00e0 deciso la durata dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>LA ROCCA \u00e8 contrario sia alla proposta del rinnovamento parziale della seconda Camera \u2013 che ritiene non corrisponda allo scopo che i proponenti intendono raggiungere, quello cio\u00e8 di far s\u00ec che la composizione della seconda Camera aderisca sempre alla volont\u00e0 del corpo elettorale \u2013 sia all\u2019altra di accordare alla seconda Camera una durata maggiore di quella della prima, perch\u00e9 assemblee che sono sullo stesso piano ed hanno le medesime funzioni ed i medesimi poteri, devono avere la medesima durata.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, osserva incidentalmente che, a suo parere, per ci\u00f2 che riguarda le elezioni dei consigli comunali, lo spazio di tempo intercorrente tra un\u2019elezione e l\u2019altra non dovrebbe essere uniforme per tutti i comuni, ma di durata maggiore per i grandi centri e molto pi\u00f9 ridotta per i piccoli paesi, nei quali pi\u00f9 facilmente si potr\u00e0 sentire la necessit\u00e0 di mutamenti molto pi\u00f9 rapidi nei consigli comunali.<\/p><p>Dichiara poi di considerare la seconda Camera in modo molto diverso dalla prima. A suo parere la seconda Camera non \u00e8 un corpo politico, ma essenzialmente un organismo di perfezionamento legislativo, atto ad integrare l\u2019opera della prima Camera.<\/p><p>In essa la lotta dei partiti non deve avere ragion d\u2019essere. Ritiene perci\u00f2 che le obiezioni sollevate in proposito non abbiano un\u2019importanza fondamentale.<\/p><p>Concludendo, invita i colleghi a considerare che la Costituzione deve guardare lontano nel tempo e non tener presenti soltanto le esigenze delle prossime elezioni.<\/p><p>LCGONI, premesso che egli (ed il gruppo di cui fa parte) ha aderito alla tesi della diversit\u00e0 dei poteri, a quella favorevole al suffragio universale ed a quella concernente una diversa durata delle due Camere, dichiara che non interverr\u00e0 in questa parte della discussione, essendo contrario alla elezione di secondo grado, al cui sistema sono collegati la durata in carica dei membri della seconda Camera ed il loro rinnovamento parziale.<\/p><p>NOBILE insiste nel suo punto di vista. Fa presente che non \u00e8 possibile procedere alla discussione, se non si \u00e8 deciso prima sul sistema di elezione; ritiene, infatti, che il sorteggio dei membri della seconda Camera da sostituire possa effettuarsi soltanto se si adotter\u00e0 il collegio uninominale.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il sorteggio si effettuer\u00e0 per regione; se, ad esempio, ad una regione sono assegnati 20 seggi, in quel collegio si far\u00e0 l\u2019elezione per 10.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara di votare contro la proposta dell\u2019onorevole Mortati, per coerenza sia al voto contrario da lui dato al sistema di elezione di secondo grado ed alla attribuzione a due corpi elettorali della nomina dei membri della seconda Camera, sia alla riserva di ripresentare la questione in Assemblea plenaria.<\/p><p>Il problema della durata delle assemblee elettive, importante e delicato, ha, a suo parere, due esigenze: quella di dare all\u2019ente una congrua durata, affinch\u00e9 possa realizzare un determinato programma, e quella di non estendere troppo tale durata, al fine di consentirgli di rispecchiare le varie tendenze dell\u2019opinione pubblica. Fa presente che lo stabilire dei termini troppo brevi pu\u00f2 presentare il pericolo del susseguirsi di crisi, cosa che si verificava spesso in seno ai consigli comunali, quando era in vigore la legge amministrativa precedente a quella del 1915, che ammetteva appunto la loro rinnovazione parziale.<\/p><p>Segnala poi un altro inconveniente, e cio\u00e8 che il medesimo corpo elettorale proceda alla nomina totale della seconda Camera e poi alla sua rinnovazione parziale, cosa questa che si verificherebbe se, fermo restando il principio della durata di quattro anni dei consigli regionali e comunali, si fissasse per il rinnovo parziale o totale della seconda Camera un limite di tempo piuttosto basso. Concorda perci\u00f2 con l\u2019onorevole Mannironi sulla opportunit\u00e0 di risolvere questo problema quando si sar\u00e0 stabilita la durata dell\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo anche con l\u2019onorevole Uberti nel riconoscere che, continuando su questa strada, si finir\u00e0 con l\u2019uccidere il sistema della proporzionale attraverso provvedimenti parziali. La Sottocommissione \u00e8 libera di farlo, ma sarebbe opportuno che il problema fosse esaminato e risolto direttamente.<\/p><p>Concludendo, dichiara di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, che avrebbe l\u2019effetto appunto di sostituire al sistema proporzionale quello maggioritario.<\/p><p>LUSSU dichiara anzitutto di essere favorevole ad una durata della seconda Camera identica a quella della prima, perch\u00e9 essa deve rispecchiare, come la prima, la volont\u00e0 del popolo.<\/p><p>\u00c8 poi favorevole ad un rinnovamento integrale della seconda Camera, contemporanea o quasi all\u2019elezione della prima.<\/p><p>NOBILE alle considerazioni gi\u00e0 fatte aggiunge l\u2019altra dell\u2019opportunit\u00e0, per non falsare la proporzione delle forze dei vari partiti rappresentati nella seconda Camera, di effettuare il sorteggio per gruppi politici; ma soggiunge che, anche in tal modo, si avrebbero degli inconvenienti, perch\u00e9, ad esempio, un gruppo di indipendenti potrebbe essere danneggiato. Torna quindi ad insistere nel suo concetto che non si pu\u00f2 parlare di sistema di sorteggio dei singoli membri, se non si ammette il collegio uninominale.<\/p><p>UBERTI, illustrando il suo ordine del giorno, al quale si \u00e8 associato l\u2019onorevole Cappi, spiega che, data la difficolt\u00e0 di stabilire una determinata durata del Senato in rapporto alla formazione delle Assemblee regionali, alle quali la seconda Camera \u00e8 legata, ha ritenuto miglior partito mettere direttamente in relazione la rinnovazione del Senato con quella delle sue fonti elettorali, stabilendo che essa avr\u00e0 luogo entro sei mesi dalla rinnovazione dei consigli regionali e comunali.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, domanda all\u2019onorevole Uberti quale soluzione suggerisca nel caso di scioglimento prima della scadenza.<\/p><p>UBERTI risponde che in tal caso le Assemblee regionali o i consigli comunali potranno, tenendo conto delle ragioni che hanno determinato lo scioglimento delle due Camere, eleggere la medesima rappresentanza o, eventualmente, modificarla.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che \u00e8 opportuno considerare, prima del caso di scioglimento, quello della scadenza regolare.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, rileva che, secondo la storia parlamentare italiana, raramente la Camera dei deputati \u00e8 durata l\u2019intera legislatura; cosicch\u00e9 il caso di scioglimento, pi\u00f9 che l\u2019eccezione, costituisce la regola.<\/p><p>EINAUDI, a proposito della proposta dell\u2019onorevole Uberti, osserva che il presupposto da cui essa parte, che cio\u00e8 in tutte le regioni i consigli regionali e comunali siano eletti alla medesima data ed abbiano la stessa durata, potrebbe non sussistere perch\u00e9, se l\u2019autonomia regionale avr\u00e0 un significato, le regioni, legiferando liberamente, potranno stabilire date e durate diverse, a meno che non si intenda obbligare le regioni a seguire una regola unica.<\/p><p>TOSATO si associa a quanto ha osservato l\u2019onorevole Lussu, anche per la considerazione che il principio della parit\u00e0 fra le due Camere esige eguale durata della loro vita e rinnovamento contemporaneo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, pur riconoscendo l\u2019esattezza di quanto ha osservato l\u2019onorevole Tosato, rileva che, data la diversit\u00e0 dei corpi elettorali della prima e della seconda Camera, l\u2019esigenza della parit\u00e0 di nomina e di scioglimento potrebbe non trovare quella giustificazione che ha quando il corpo elettorale \u00e8 il medesimo. Fa presente che la sua proposta mirava ad attenuare una eventuale disparit\u00e0 nella composizione del collegio che elegge la seconda Camera, rispetto allo schieramento politico del collegio che elegge la prima Camera. Del resto, l\u2019insufficienza del sistema prescelto giustifica, a suo parere, l\u2019ulteriore insufficienza delle norme di cui ora si discute.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che non si debba correggere una incongruenza creandone delle altre. Fa presente che le norme concernenti la seconda Camera sono il risultato di una serie di votazioni, spesso contrastanti, che hanno dato luogo a strane conclusioni: si tratta ora di stabilire fra tali princip\u00ee contrastanti quale abbia maggior valore. A suo parere, il principio pi\u00f9 importante \u00e8 quello politico della parit\u00e0 di poteri della prima e della seconda Camera; e ritiene che da questo dato di fatto debbano discendere le conclusioni della Sottocommissione.<\/p><p>Ritiene valida la tesi sostenuta dall\u2019onorevole Lussu, e cio\u00e8 che i deputati della prima e della seconda Camera debbano avere un mandato che si pone egualmente nel tempo e che il rinnovamento debba avvenire per intero per ambedue le Camere in tempi coincidenti.<\/p><p>Quanto all\u2019ultima osservazione fatta dall\u2019onorevole Einaudi, manifesta la sua opinione personale che in genere tutte le regioni dovranno uniformarsi a delle regole generali; altrimenti non sarebbe possibile completare tutta la rimanente struttura dello Stato.<\/p><p>Concludendo, ritiene che la Sottocommissione debba anzitutto decidere circa la durata della seconda Camera e se la sua rinnovazione debba essere totale o parziale, pronunciandosi sugli ordini del giorno degli onorevoli Uberti e Mannironi.<\/p><p>EINAUDI ritiene pregiudiziale il problema se debba coincidere la data di rinnovamento di tutte le Assemblee rappresentative, centrali e locali, secondo un principio di uniformit\u00e0 della loro durata e quindi della loro scadenza, oppure se debba accedersi al concetto di una diversit\u00e0 di durata e di scadenza.<\/p><p>Per parte sua, non vede la necessit\u00e0 della uniformit\u00e0 e trova anzi pi\u00f9 opportuno il criterio della diversit\u00e0, per evitare che in un solo ristretto periodo di tempo debbano rinnovarsi le Assemblee regionali, i consigli comunali, la Camera dei deputati e, pochi mesi dopo, la seconda Camera. Osserva che, dovendosi risolvere contemporaneamente problemi politici generali e problemi amministrativi locali, si eviterebbe in tal modo il pericolo di vedere questi ultimi soffocati ed assorbiti dai primi.<\/p><p>PICCIONI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di far coincidere il rinnovamento della seconda Camera non con quello della Camera dei deputati, ma con quello degli organi rappresentativi locali. Osserva in proposito che le elezioni amministrative dovranno avere una determinata scadenza ed effettuarsi nel giro di poche settimane, e non di mesi come sta verificandosi ora. In altri termini, le elezioni amministrative dovranno avvenire alla data fissata dal Governo centrale, il che non ferisce, a suo avviso, il principio dell\u2019autonomia regionale e comunale.<\/p><p>Conclude chiedendo che si voti anzitutto sul rinnovamento totale o parziale della seconda Camera, e quindi sull\u2019opportunit\u00e0 che le elezioni della seconda Camera avvengano non oltre sei mesi dal rinnovamento delle amministrazioni locali.<\/p><p>MONTATI, <em>Relatore<\/em>, ritira la sua proposta, pur ritenendo di ben difficile applicazione pratica la coincidenza alla quale ha accennato l\u2019onorevole Piccioni, anche per la difficolt\u00e0 di far durare le amministrazioni comunali quanto durer\u00e0 la seconda Camera.<\/p><p>LUSSU prega l\u2019onorevole Mannironi di ritirare la sua proposta di rinvio, dato che il problema, dopo tanta discussione, appare sufficientemente illustrato.<\/p><p>MANNIRONI non insiste nella proposta di rinvio.<\/p><p>EINAUDI rileva l\u2019impossibilit\u00e0 di una eguale durata per i due rami del Parlamento, considerato che da un lato \u00e8 gi\u00e0 deciso che la Camera dei deputati si rinnovi ogni cinque anni, e dall\u2019altro che le amministrazioni comunali, con le cui elezioni si vuol far coincidere il rinnovamento della seconda Camera, vengono rielette ogni quattro anni.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole Einaudi.<\/p><p>PORZIO non pu\u00f2 non rilevare la situazione confusa che deriverebbe dallo scadere contemporaneo della prima e della seconda Camera, nonch\u00e9 delle Assemblee regionali e dei consigli comunali.<\/p><p>Domanda poi che cosa avverrebbe della seconda Camera nell\u2019ipotesi che il Capo dello Stato decretasse l\u2019anticipato scioglimento della Camera dei Deputati. Osserva, a questo proposito, che se si parte dal presupposto ideologico che unica \u00e8 la fonte della sovranit\u00e0, procedendosi alla elezione di una nuova Camera dei deputati prima del termine della legislatura, si dovrebbe arrivare alla conseguenza della rielezione anche della seconda Camera, la quale tuttavia non dovrebbe risultare dissimile dalla precedente, se invariato resta il collegio che la elegge, formato dalle Assemblee regionali e dai consigli comunali.<\/p><p>Conclude affermando la necessit\u00e0 di seguire un concetto di logica conclusiva: stabilire cio\u00e8 la durata di ciascuna delle due Camere, indipendentemente, per quanto riguarda la seconda Camera, dalle elezioni dei consigli comunali e delle Assemblee regionali.<\/p><p>VANONI pone il quesito se, sciolta la prima Camera, si debba automaticamente considerare sciolta anche la seconda, oppur no; e domanda che la Sottocommissione sancisca esplicitamente uno dei due princip\u00ee, tenendo presente che la questione potrebbe anche esser risolta stabilendo il concetto che la seconda Camera non possa mai essere sciolta prima del termine assegnatole.<\/p><p>Fa presente poi un altro problema importante: quello di stabilire se le due Camere debbano avere una durata costituzionalmente autonoma, oppure la medesima durata: in disaccordo con le osservazioni dell\u2019onorevole Lussu, ritiene che la seconda Camera debba avere una durata diversa da quella della prima, cos\u00ec da rappresentare un anello di congiunzione fra una legislatura e l\u2019altra, dando continuit\u00e0 alla vita legislativa del Paese.<\/p><p>Riguardo poi alle osservazioni dell\u2019onorevole Uberti, rileva che \u00e8 opportuno non legare la vita della seconda Camera alle elezioni amministrative, ch\u00e9 altrimenti si correrebbe il rischio di trasformare queste ultime in elezioni prettamente politiche, dando alla lotta elettorale amministrativa un carattere completamente diverso da quello che deve avere.<\/p><p>UBERTI, rispondendo alle osservazioni degli onorevoli Porzio e Vanoni, rileva che, indipendentemente dal momento in cui le elezioni di secondo grado dei membri della seconda Camera avranno luogo, per il fatto stesso che la seconda Camera viene eletta dai consigli comunali e regionali, le elezioni amministrative assumono notevole importanza. Del resto, praticamente, fin d\u2019ora le elezioni amministrative hanno assunto carattere politico.<\/p><p>Ritiene, contrariamente all\u2019onorevole Porzio, che lo scioglimento della seconda Camera non comporti necessariamente la ripetizione delle elezioni amministrative; i consigli comunali e regionali in carica in quel determinalo momento potranno benissimo provvedere alle nuove elezioni.<\/p><p>Conclude riaffermando il principio della opportunit\u00e0 di legare le elezioni della seconda Camera con quelle amministrative, in modo da avere nella seconda Camera un riflesso pi\u00f9 vivo e pi\u00f9 aderente alla realt\u00e0 delle necessit\u00e0 e dei bisogni del corpo elettorale, e quindi della Nazione, in un determinato momento<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 18.45, \u00e8 ripresa alle 18.55<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE ritiene che le due questioni, le quali a suo parere possono trovare una soluzione indipendentemente dagli altri problemi, sono le seguenti: le due Camere hanno uguale durata? La seconda Camera deve essere rinnovata in parte o totalmente?<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritirare la formula precedentemente proposta e di sostituirla con la seguente: \u00abLa seconda Camera dura 6 anni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che chi \u00e8 favorevole a tale proposta \u00e8 implicitamente contrario al concetto della parit\u00e0 di durata delle due Camere.<\/p><p>CAPPI si domanda se non sia preferibile porre in votazione il concetto generale, cio\u00e8 se le due Camere debbano avere o meno eguale durata, salvo poi a specificare in seguito tale durata.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che, a suo parere, il concetto sostenuto dall\u2019onorevole Cappi \u2013 a differenza della proposta dell\u2019onorevole Mortati \u2013 mette in luce l\u2019aspetto politico del problema.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che una valutazione politica sussista sempre nel fissare una determinata durata anzich\u00e9 un\u2019altra. Del resto, una volta ammessa una diversa composizione del corpo elettorale delle due Camere, il problema della durata perde notevole importanza.<\/p><p>LUSSU rileva che la proposta dell\u2019onorevole Cappi ha un contenuto tecnico, mentre quella dell\u2019onorevole Mortati ne ha uno di carattere politico.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 alle due proposte una valutazione completamente diversa da quella data dall\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di fare sua la proposta di rinnovabilit\u00e0 delle due Camere che l\u2019onorevole Mortati ha poco fa ritirato. Ritiene che la seconda Camera non abbia quella funzione conservatrice e politica che molti le attribuiscono, ma debba costituire il perno della continuit\u00e0 legislativa. In considerazione di tali concetti, insiste nella sua proposta che la seconda Camera duri sei anni e debba essere rinnovata per met\u00e0 ogni tre.<\/p><p>LACONI dubita della giustezza dell\u2019osservazione dell\u2019onorevole Mortati, secondo la quale la disparit\u00e0 dei corpi elettorali giustificherebbe in qualche modo la disparit\u00e0 della durata dei due corpi legislativi. Ritiene all\u2019opposto che, affermata la parit\u00e0 dei poteri delle due Camere, debba da ci\u00f2 dedursi anche l\u2019eguaglianza della durata, poich\u00e9 sarebbe inconcepibile concedere una maggiore durata ad un corpo legislativo al quale si \u00e8 riconosciuta, \u00e8 vero, parit\u00e0 di poteri con l\u2019altra Camera, ma contemporaneamente una base elettorale inferiore. Si dichiara quindi favorevole al concetto che dalla parit\u00e0 di poteri discenda anche l\u2019eguaglianza della durata dei due corpi legislativi.<\/p><p>PICCIONI rileva che, se si accogliesse la proposta di far durare sei anni la seconda Camera, si verificherebbe l\u2019anomalia che, ad intervalli, una \u00ablegislatura\u00bb amministrativa \u2013 della durata di 4 anni \u2013 non avrebbe la funzione di eleggere la seconda Camera. Per evitare tale fatto, che non ritiene conveniente anche dal punto di vista politico, pensa che bisognerebbe coordinare la durata della seconda Camera con quella della prima e con quella dei consigli regionali e comunali.<\/p><p>EINAUDI ritiene che l\u2019anomalia segnalata dall\u2019onorevole Piccioni abbia anche il suo lato favorevole, in quanto servirebbe a ribadire il principio che compito principale dei consiglieri regionali e comunali \u00e8 quello di disimpegnare le loro funzioni in seno alle amministrazioni locali di cui fanno parte, e non quello di eleggere i membri della seconda Camera, che deve considerarsi secondario. In tal modo risulterebbe chiaramente che i consiglieri regionali e comunali sono nominati come tali, ed esercitano la funzione elettiva loro attribuita, nei riguardi dei membri del Senato, a seconda che, durante l\u2019esercizio del loro mandato, abbiano o meno luogo le elezioni di questo.<\/p><p>PICCIONI non vede la ragione per la quale alcuni consiglieri regionali e comunali, oltre alla loro specifica funzione di amministratori di enti locali, abbiano anche il compito di eleggere i membri della seconda Camera, mentre altri \u2013 per un puro meccanismo di tempo, che non ha alcuna giustificazione logica \u2013 non debbano averlo. Aggiunge che, se si dovesse accettare il periodo di sei anni di durata, bisognerebbe necessariamente prevedere il rinnovamento parziale della seconda Camera, perch\u00e9 ritiene che il termine di sei anni, eccessivamente lungo per un\u2019Assemblea composta dello stesse persone, cristallizzi troppo la situazione politica, la quale \u00e8 invece molo fluida. Ricorda in proposito che al termine della legislatura 1913-1919, la Camera non rappresentava pi\u00f9 la situazione politica del Paese.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che debba essere innanzitutto posta in votazione la proposta Mortati-Conti, che prevede in sei anni la durata della seconda Camera, e successivamente la questione della sua rinnovazione parziale, e, ove questa debba aversi, ogni quanto tempo, e in quale proporzione.<\/p><p>FABBRI osserva che non in tal modo deve procedersi alla votazione, perch\u00e9 coloro che propongono la durata di sei anni condizionano la loro proposta al fatto del rinnovamento parziale. Poich\u00e9 il concetto \u00e8 unico, non vede la ragione di procedere a due separate votazioni.<\/p><p>Precisa, comunque, che voter\u00e0 in favore della proposta Mortati-Conti, perch\u00e9 si avvicina pi\u00f9 delle altre al suo punto di vista, al concetto cio\u00e8 di una seconda Camera che duri in carica sei anni, rinnovabile ogni due anni per un terzo. Egli, infatti, considera la seconda Camera un organo di stabilit\u00e0 legislativa e di durata permanente, indipendentemente da ogni coincidenza con altre elezioni.<\/p><p>Ritiene d\u2019altra parte che tutto il problema dei rapporti tra i due rami del Parlamento possa essere risolto riconoscendo al primo la facolt\u00e0 di non accettare eventualmente i deliberati del secondo, ma consentendo a quest\u2019ultimo di permanere anche nei periodi di vacanza della Camera dei deputati, sia tale vacanza dovuta alla normale scadenza o ad un anticipato scioglimento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019originaria proposta fatta dall\u2019onorevole Conti considerava i due concetti della durata e del rinnovamento separatamente in due distinti capoversi.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, precisa che il primo concetto \u00e8 in stretta funzione dell\u2019altro.<\/p><p>LEONE GIOVANNI suggerisce di porre in votazione la proposta della durata di sei anni, con l\u2019intesa che, se questa semplice formulazione venisse respinta, essa verr\u00e0 di nuovo votata insieme alla condizione del rinnovamento.<\/p><p>LUSSU concorda col Presidente circa l\u2019opportunit\u00e0 di porre in votazione in primo luogo la durata della seconda Camera. A questo proposito ritiene che si dovrebbe votare innanzi tutto l\u2019ordine del giorno Cappi, che mira a stabilire un\u2019identica durata delle due Assemblea legislative. Se si approvasse questa proposizione, verrebbero a cadere, a suo avviso, tutte le altre difficolt\u00e0 di far coincidere o meno le elezioni della seconda Camera con altre elezioni, in quanto i due rami del Parlamento seguirebbero una medesima sorte.<\/p><p>LA ROCCA concorda con l\u2019onorevole Lussu nel ritenere l\u2019identit\u00e0 di durata delle due Assemblee legislative come punto centrale e pregiudiziale della discussione.<\/p><p>PICCIONI non ha nulla in contrario a che la seconda Camera abbia la stessa durata della prima, purch\u00e9 vi sia un coordinamento con le elezioni delle amministrazioni locali. Non vede per\u00f2 tale possibilit\u00e0, se si mantiene il termine di cinque anni per le elezioni alla prima Camera e quello di quattro anni per le elezioni nelle amministrazioni locali.<\/p><p>LEONE GIOVANNI dichiara di votare favorevolmente alla durata di sei anni, ma solo in funzione del rinnovamento periodico.<\/p><p>CAPPI, anche a nome dell\u2019onorevole Uberti, dichiara che, se sar\u00e0 posta in votazione la questione se la seconda Camera debba avere una durata eguale alla prima, egli voter\u00e0 per una durata diversa, intendendo con ci\u00f2 affermare il concetto che tale durata debba comunque essere inferiore a quella della prima Camera.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che nell\u2019ordine delle votazioni la precedenza, per ovvie ragioni, dovr\u00e0 essere data alle questioni di principio della parit\u00e0 di durata delle due Camere e del rinnovamento parziale o totale della seconda Camera, senza stabilire periodi di durata, i quali dovranno decidersi in un secondo tempo. Aggiunge che, votando per la parit\u00e0 di durata tra le due Camere, la Sottocommissione non prende alcun impegno in merito alla durata stessa; n\u00e9 deve considerarsi vincolata dal fatto che \u00e8 stato gi\u00e0 precedentemente fissato un termine di cinque anni per la prima Camera. Ricorda a questo proposito che, al principio dei lavori, si venne nella determinazione che si sarebbe sempre potuto tornare sopra le decisioni adottate.<\/p><p>LUSSU ritiene che la dichiarazione degli onorevoli Uberti e Cappi complichi ancor pi\u00f9 il problema. D\u2019altra parte crede che non vi debbano essere complicazioni in merito alla durata della legislatura delle due Camere, perch\u00e9 ritiene che le elezioni per la seconda Camera debbano necessariamente seguire a brevissima distanza (al massimo due mesi) quelle della prima Camera. Ci\u00f2 anche in relazione al fatto, di cui si dichiara certo, che nel caso di ritardo nelle elezioni regionali dovranno anche prorogarsi quelle per la prima Camera. In tal modo si potr\u00e0 esser certi che la seconda Camera non avr\u00e0 mai una durata maggiore di quella della prima.<\/p><p>Ritiene poi che il problema relativo alla rinnovazione debba essere trattato in un secondo momento.<\/p><p>PORZIO \u00e8 d\u2019avviso che i concetti contenuti nelle proposte degli onorevoli Mortali e Conti siano molto vicini l\u2019uno all\u2019altro, ed \u00e8 del parere che si debba votare la questione se la seconda Camera debba avere una durata di sei anni con rinnovazione periodica ogni tre anni.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, non avrebbe alcuna difficolt\u00e0, pur mantenendo la sua primitiva proposta, a ridurre il termine a quattro anni.<\/p><p>AMBROSINI si associa alla dichiarazione dell\u2019onorevole Porzio ed afferma che l\u2019originaria proposta dell\u2019onorevole Conti e quella dell\u2019onorevole Mortali sono le pi\u00f9 semplici e, soprattutto, inscindibili. Inoltre non vede alcuna difficolt\u00e0 di carattere procedurale in merito ad un\u2019unica contemporanea votazione sulla durata e sulla rinnovazione totale o parziale della seconda Camera.<\/p><p>PRESIDENTE rileva il preciso significalo politico \u2013 sfuggito forse a qualche membro della Sottocommissione \u2013 della dichiarazione dell\u2019onorevole Cappi, il quale, negando alla seconda Camera una durata maggiore di quella della prima, ha voluto anche negare un carattere di preminenza della seconda Camera rispetto alla prima; ed in questo senso non ha creato una confusione, ma ha contribuito a chiarire un aspetto della questione.<\/p><p>Osserva poi che l\u2019onorevole Conti non insiste affatto sul termine di sei anni, che ridurrebbe anche a quattro, perch\u00e9 la questione di principio \u00e8 per lui quella del l\u2019innovamento parziale, che non \u00e8 affatto legata alla durata di sei anni.<\/p><p>PERASSI propone una formula del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI membri della seconda Camera sono eletti per la durata di quattro anni e si rinnovano per met\u00e0 ogni due anni\u00bb.<\/p><p>Questa formula concorda con quanto ha recentemente proposto l\u2019onorevole Conti.<\/p><p>EINAUDI ritiene che sia possibile superare il dubbio sollevato dall\u2019onorevole Nobile, che cio\u00e8 il principio della proporzionale possa esser falsato a causa del sorteggio per il rinnovamento parziale, per mezzo di un provvedimento transitorio, da adottarsi per il primo rinnovamento, perch\u00e9 in seguito essendo il corpo elettorale chiamato ogni volta ad eleggere 150 nuovi membri, potr\u00e0 agire la proporzionale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Einaudi che il risultato del primo sorteggio \u00e8 destinato a ripercuotersi in permanenza sulla composizione della seconda Camera.<\/p><p>PERASSI, illustrando il suo ordine del giorno, dichiara di non vedere la logica connessione \u2013 affermata da alcuni colleghi \u2013 tra il principio della parit\u00e0 fra le due Camere e quello che la seconda non debba avere durata superiore alla prima, e di non ritenere che costituisca una diminuzione per la prima Camera il fatto che si stabilisca una maggiore durata per la seconda. Aggiunge di aver proposto il termine di quattro anni appunto per superare questa obiezione.<\/p><p>Quanto al concetto del rinnovamento parziale, osserva che per la sua applicazione pratica occorrer\u00e0 superare l\u2019obiezione fatta dall\u2019onorevole Nobile. Fa presente che la Costituzione francese la ha superata tenendo presente non il criterio di scelta dei membri da rinnovare, ma quello dei dipartimenti in cui le elezioni dovranno aver luogo.<\/p><p>EINAUDI fa presente che si potrebbe stabilire, per la prima volta, che la met\u00e0 dei membri la quale ha riportato pi\u00f9 voti si consideri eletta per quattro anni e l\u2019altra met\u00e0 per due anni.<\/p><p>PICCIONI si dichiara favorevole alla proposta Conti, perch\u00e9 ritiene che la maggior durata complessiva della seconda Camera non alteri il rapporto esistente tra le duo Camere, n\u00e9 possa influenzare il prestigio politico della prima.<\/p><p>LA ROCCA dichiara di esser contrario alla proposta dell\u2019onorevole Conti per le ragioni precedentemente esposte. Fa presente inoltre che, con l\u2019accoglimento di tale proposta, la seconda Camera diverrebbe l\u2019organo sovrano della vita nazionale, perch\u00e9 sarebbe una Camera permanente, rinnovata ogni tre anni per la met\u00e0.<\/p><p>MANNIRONI domanda se, votando favorevolmente alla proposta Conti, si resta poi impegnati a votare per la continuit\u00e0 dell\u2019organo, oppure si \u00e8 liberi di sostenere che la seconda Camera debba essere completamente rinnovata alla scadenza dei sei anni.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che, evidentemente, votando la proposta Conti, si vota implicitamente per la continuit\u00e0 della seconda Camera, che si esprime appunto nel rinnovamento parziale.<\/p><p>MANNIRONI, dopo i chiarimenti avuti dal Presidente, dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Conti.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la continuit\u00e0 che discende dal rinnovamento parziale d\u00e0 alla seconda Camera non una durata maggiore della prima, ma l\u2019eternit\u00e0 della vita rispetto ad un\u2019Assemblea destinata a morire di tempo in tempo.<\/p><p>Osserva inoltre che, approvando la proposta dell\u2019onorevole Conti, si assicura ai membri della seconda Camera una durata in carica superiore a quella dei deputati alla prima Camera, perch\u00e9, ad eccezione della prima rinnovazione, per la quale met\u00e0 dei membri della seconda Camera rimarr\u00e0 in carica soltanto tre anni, successivamente tutti i componenti rimarranno in carica sei anni. Dichiara perci\u00f2 di esser contrario alla proposta dell\u2019onorevole Conti.<\/p><p>Pone ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Conti, che stabilisce in sei anni la durata in carica dei membri della seconda Camera e la rinnovazione, ogni tre anni, della met\u00e0 di essi.<\/p><p>(<em>Con 16 voti favorevoli e 13 contrari, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, Rossi Paolo.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Castiglia, Di Giovanni, Patricolo, Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 34. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 22 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Perassi \u2013 Cappi \u2013 Lussu \u2013 Laconi \u2013 Einaudi \u2013 Fuschini \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Nobile \u2013 Uberti \u2013 Mannironi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[98,70],"tags":[],"post_folder":[123],"class_list":["post-5222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5222"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5222\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10171,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5222\/revisions\/10171"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5222"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}