{"id":5192,"date":"2023-10-15T23:07:49","date_gmt":"2023-10-15T21:07:49","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5192"},"modified":"2023-10-23T13:37:08","modified_gmt":"2023-10-23T11:37:08","slug":"giovedi-26-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5192","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5192\" class=\"elementor elementor-5192\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2aadcf4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2aadcf4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element 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PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f3bec7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4f3bec7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>22.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Organizzazione costituzionale dello Stato (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni \u2013 Patricolo \u2013 Lussu \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>La Rocca \u2013 Vanoni \u2013 Piccioni \u2013 Ambrosini \u2013 Bozzi \u2013 Tosato \u2013 Porzio \u2013 Laconi \u2013 Bulloni \u2013 Perassi \u2013 Nobile \u2013 Uberti \u2013 Fabbri \u2013 Conti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mannironi.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.30.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la prima questione da risolvere \u00e8 quella della parit\u00e0 o meno delle funzioni delle due Camere.<\/p><p>LEONE GIOVANNI ricorda di aver presentato nella precedente seduta il seguente ordine del giorno sul quale insiste:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione, premessa la parit\u00e0 delle attribuzioni fra le due Camere per quanto concerne il potere legislativo e il controllo sul Governo, passa allo studio sulla nomina e composizione della seconda Camera\u00bb.<\/p><p>Dichiara che in quest\u2019ordine del giorno si sottintende anche la parit\u00e0 delle funzioni tra le due Camere per ci\u00f2 che concerne l\u2019elezione del Capo dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 vi potranno essere altri poteri attribuibili alle due Camere, come ad esempio quello di dichiarare la guerra e di concedere amnistie, suggerisce di modificare opportunamente l\u2019espressione usata dall\u2019onorevole Leone.<\/p><p>LEONE GIOVANNI aderisce e formula cos\u00ec il suo ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione, premessa la parit\u00e0 delle attribuzioni fra le due Camere, passa allo studio sulla nomina e composizione della seconda Camera\u00bb.<\/p><p>GRIECO presenta il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione, considerando che alcune delle funzioni del potere legislativo (bilancio, fiducia al Governo, concessione di amnistia, potere di inchiesta) implicano necessariamente l\u2019espressione diretta della volont\u00e0 popolare attraverso il suffragio universale, diretto, segreto, riconosce che esse devono restare proprie ed esclusive della prima Camera\u00bb.<\/p><p>PATRICOLO ritiene che, anche per le considerazioni fatte dal Presidente nella precedente seduta, non si possa decidere sulla parit\u00e0 delle funzioni tra le due Camere, se prima non sia stata stabilita la formazione di queste.<\/p><p>LUSSU dichiara di non condividere il parere espresso dall\u2019onorevole Patricolo perch\u00e9, per poter creare un qualsiasi organo, occorre prima sapere quale funzione esso debba svolgere.<\/p><p>Osserva che la preoccupazione di tutti \u00e8 che si creino due Camere aventi le stesse potest\u00e0, e che sorga il pericolo che la seconda Camera, non eletta come la prima a suffragio diretto e universale, sia in contrasto permanente con l\u2019altra. D\u2019altro canto rileva che le considerazioni espresse ieri dal Presidente danno alcuni orientamenti dei quali non si pu\u00f2 non tener conto. Confessa pure di essere rimasto impressionato di quanto l\u2019onorevole Porzio ha detto a tale proposito.<\/p><p>Per non dare l\u2019impressione che si crei un organismo inefficiente e superfluo, ritiene che non si dovrebbe sancire espressamente nella Costituzione che la seconda Camera non avr\u00e0 gli stessi poteri della prima, ma che l\u2019inferiorit\u00e0 della seconda Camera nei confronti della prima debba risultare implicitamente nella Costituzione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che non bisogna confondere la questione della parit\u00e0 del Senato alla Camera con quella della sua posizione quale potr\u00e0 risultare dal suo funzionamento. La parit\u00e0 giuridica, l\u2019intervento a pari condizioni della seconda Camera in tutte le funzioni della prima non significa che debba essere attribuita alla seconda Camera una posizione di eguaglianza effettiva; la disparit\u00e0 sar\u00e0 conseguente, sar\u00e0 un\u2019inferiorit\u00e0 di fatto che potr\u00e0 tradursi in un\u2019inferiorit\u00e0 giuridica quando sar\u00e0 stabilito il congegno con cui superare un eventuale conflitto tra le due Camere. In altri termini, il principio della parit\u00e0 non dovrebbe implicare quello di una parit\u00e0 assoluta. Frattanto, per fissare alcuni punti ben determinati, presenta il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Sottocommissione ritiene che la seconda Camera debba essere configurata quale mezzo per l\u2019espressione degli interessi regionali e nello stesso tempo quale organismo di coordinazione degli interessi stessi nella superiore inscindibile unit\u00e0 dello Stato; che la seconda Camera debba trovare la fonte del potere di tutti i suoi membri (all\u2019in-fuori di ogni intervento del Capo dello Stato) in una investitura popolare su una larghissima base di suffragio, con le necessarie differenziazioni di procedimenti elettivi rispetto alla prima Camera; che pertanto debba essere riconosciuto alla seconda Camera medesima un potere di intervento, con parit\u00e0 di posizione giuridica, nelle stesse funzioni attribuite alla prima Camera; che la predestinazione dei congegni diretti a dirimere gli eventuali conflitti fra le due Camere debba essere orientata nel senso di riaffermare nella sua pienezza la sovranit\u00e0 popolare; che alla seconda Camera debba essere confermato il nome, che si collega ad una antichissima tradizione storica, di Senato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Mortati si riferisce a troppe questioni che dovrebbero essere esaminate e vagliate separatamente. Esso quindi richiederebbe una troppo lunga discussione e non potrebbe essere posto in votazione che alla fine della discussione stessa.<\/p><p>LUSSU presenta un ordine del giorno cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa seconda Camera \u00e8 la Camera delle regioni. I suoi poteri, tranne quello sul bilancio, sono eguali a quelli della prima Camera\u00bb.<\/p><p>Per meglio chiarire il criterio che lo ha indotto a presentare il suo ordine del giorno, dichiara che, secondo il suo avviso, la seconda Camera non rappresenta l\u2019esclusivit\u00e0 degli interessi regionali, ma la sintesi dei vari interessi legati all\u2019unit\u00e0 della regione. Dicendo poi che i poteri della seconda Camera, tranne quello sul bilancio, sono eguali a quelli della prima, intende affermare che costituzionalmente non vi \u00e8 alcuna differenza tra le due Camere, ma, in effetti tale differenza sussister\u00e0; cos\u00ec ad esempio per quel che riguarda il voto di fiducia al Governo. Insomma, la seconda Camera avr\u00e0 formalmente gli stessi poteri della prima, ma in pratica avverr\u00e0 che il Senato, che avr\u00e0 un minor numero di membri, guidati da criteri di saggezza e di prudenza, non voter\u00e0 contro il Governo, specialmente se ad esso la Camera dei Deputati avr\u00e0 gi\u00e0 accordato la sua fiducia.<\/p><p>LA ROCCA dichiara di non condividere il pensiero espresso dall\u2019onorevole Lussu. La questione della parit\u00e0 o meno delle funzioni tra le due Camere deve essere risolta in modo chiaro, senza equivoci. Anche il problema se la seconda Camera debba avere un minor numero di membri non ancora \u00e8 stato risolto.<\/p><p>Personalmente \u00e8 contrario a che la seconda Camera abbia le stesse funzioni della prima. In ogni modo, se ci\u00f2 dovesse essere stabilito nella Costituzione, non si potrebbe poi impedire alla seconda Camera il pieno esercizio delle sue funzioni.<\/p><p>VANONI intende fare una precisazione di carattere tecnico e storico a proposito di un\u2019eventuale differenza tra le due Camere in materia di legge di bilancio.<\/p><p>Nello Statuto Albertino una norma limitava il potere di iniziativa del Senato in questo campo. L\u2019origine storica di questa norma era nel fatto che tutte le leggi di finanza nella storia parlamentare inglese erano state lo strumento attraverso il quale la Camera dei Comuni aveva potuto affermare il proprio intervento nell\u2019attivit\u00e0 legislativa prima e nell\u2019attivit\u00e0 politica in un secondo tempo. Si capisce allora come nell\u2019evoluzione costituzionale inglese tra la Camera dei Lords, che in sostanza era un consiglio della Corona, e la Camera dei comuni, che era la rappresentanza delle varie categorie economiche e sociali del Paese, si sia potuta avere una diversa posizione di fronte alle leggi finanziarie, anche perch\u00e9 tali leggi costituivano un contratto tra le categorie che pagavano le imposte e la Corona che le domandava. Ma quando nella Costituzione le due Camere vennero a porsi sullo stesso piano, come aventi la stessa funzione legislativa, la differenza tra esse si attenu\u00f2 e rimase solo una differenziazione (che risale alla Costituzione Belga del 1827, sulla cui falsariga fu redatto lo Statuto Albertino) per cui il potere di iniziativa in materia finanziaria fu riservato alla Camera Bassa. Nei commenti dei nostri pi\u00f9 vecchi costituzionalisti allo Statuto Albertino, si trova un certo imbarazzo nello spiegare l\u2019articolo 10 dello Statuto; chi dice che \u00e8 stato riprodotto senza molta riflessione dallo Statuto belga e chi dice che, essendo la prima Camera l\u2019espressione pi\u00f9 diretta e immediata del popolo, riservare tale diritto ad essa risponde a criteri politici. Per\u00f2 si ammetteva che, in fondo, non v\u2019era differenza nei confronti delle leggi finanziarie. E difatti, nella pratica, si \u00e8 venuta attenuando la differenziazione e l\u2019unica applicazione dell\u2019articolo 10 non pu\u00f2 essere considerata lodevole, perch\u00e9, proprio rispetto alla legge di bilancio, avveniva che il ritardo della discussione da parte della Camera si risolvesse in un esame affrettato del bilancio stesso da parte del Senato.<\/p><p>Se fosse riprodotta la norma anzidetta nella nuova Costituzione, quando a giustificarla, almeno in parvenza, non vi sarebbe pi\u00f9 un Senato nominato dall\u2019alto e a vita, si creerebbe una seconda Camera che sarebbe di intralcio al normale svolgimento dei rapporti tra le due Camere. Non crede quindi che, affermando il principio della parit\u00e0 tra le due Camere, debba sussistere alcuna ragione tecnica perch\u00e9 in materia di finanza si faccia una discriminazione tra la competenza dell\u2019una e quella dell\u2019altra Camera. Secondo il processo dell\u2019evoluzione storica, si dovrebbe arrivare ad un\u2019altra conseguenza, cio\u00e8 a fissare una completa parit\u00e0 di competenza, anche nel settore della finanza, tra le due Camere.<\/p><p>PATRICOLO osserva che, se si ritiene che la seconda Camera debba rappresentare le regioni, si ha una ragione di pi\u00f9 per ammettere la parit\u00e0 fra le due Camere, anche in fatto di leggi fiscali e soprattutto di leggi di bilancio. Le regioni, infatti, sono gli organi pi\u00f9 interessati a discutere il bilancio dello Stato; soprattutto se ad esse sar\u00e0 consentito di avere un bilancio autonomo e di provvedere alla tassazione. Nel campo poi del potere politico di controllo, ritiene che potrebbe essere data una parit\u00e0 completa alle due Camere per la funzione legislativa, riservando tuttavia il potere politico (inchiesta, fiducia al Governo, ecc.) alla prima Camera, in quanto pi\u00f9 genuina e diretta espressione della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati quattro ordini del giorno: il primo dell\u2019onorevole Leone, proposto nella riunione precedente, in cui si afferma la parit\u00e0 di attribuzioni alle due Camere; un secondo dell\u2019onorevole Grieco, in cui talune funzioni del potere legislativo sono considerate come esclusive della prima Camera; un terzo, dell\u2019onorevole Mortati, che allarga la questione ed impegnerebbe a votare non soltanto sul fatto specifico della parit\u00e0, ma anche su altri punti; un quarto, dell\u2019onorevole Lussu, che a parte la premessa, si avvicina alla formulazione dell\u2019onorevole Grieco.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che intanto ha presentato il suo ordine del giorno in quanto gli sembrava acquisito che la questione della parit\u00e0 dovesse essere considerata in armonia con altre questioni ad essa connesse. Se viceversa si ritiene che si debba preliminarmente votare il principio della parit\u00e0, \u00e8 disposto a ritirarlo.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Leone, avvertendo che, ove esso sia approvato, dovranno intendersi superati quelli degli onorevoli Grieco e Lussu.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato con 18 voti favorevoli e 11 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che sul problema della formazione della seconda Camera gli onorevoli La Rocca, Grieco ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione, considerando che ogni investitura di funzioni rappresentative dall\u2019alto contraddice risolutamente ai pi\u00f9 elementari princip\u00ee di una democrazia, delibera che la seconda Camera abbia origine esclusivamente elettiva\u00bb.<\/p><p>PICCIONI riconosce che la nomina della seconda Camera debba essere fondata sul suffragio, ma non crede che questo principio fondamentale sarebbe menomato se fosse consentita la nomina da parte del Capo dello Stato di un numero assai ristretto di persone. Intende riferirsi agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio. E se anche ai pi\u00f9 alti magistrati si desse, per tutto il tempo che esercitano la loro funzione, la possibilit\u00e0 di partecipare alla vita del Senato, queste persone potrebbero portare un notevole contributo di cognizioni e di esperienze nelle discussioni della seconda Camera, che non per questo verrebbe a perdere la sua caratteristica fondamentale basata sulla rappresentanza elettiva.<\/p><p>LUSSU avrebbe aderito alla proposta dell\u2019onorevole Piccioni, se fosse stato approvato il suo ordine del giorno; ma dopo l\u2019approvazione della parit\u00e0 delle due Camere, se si immettessero nella seconda le figure pi\u00f9 rappresentative del Paese ed i pi\u00f9 alti magistrati, si darebbe alla seconda Camera una posizione di superiorit\u00e0 rispetto alla prima. Perci\u00f2 \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Piccioni.<\/p><p>AMBROSINI ricorda che gi\u00e0 in altre occasioni ha dichiarato che sarebbe opportuno lasciare al Capo dello Stato la possibilit\u00e0 di nominare una sia pur piccolissima quota di senatori. N\u00e9 ha niente in contrario a che alcuni alti magistrati, per la durata della loro carica, facciano parte di diritto del Senato.<\/p><p>In ogni modo, se si ammette che almeno la maggior parte dei membri della seconda Camera debba essere eletta dalle assemblee regionali, con un\u2019elezione di secondo grado, non vede un grave inconveniente nel fatto che un\u2019aliquota assai ristretta di senatori possa essere nominata dal Capo dello Stato.<\/p><p>BOZZI dichiara di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Piccioni, la quale comporterebbe una contaminazione tra due princip\u00ee: il principio elettivo e quello della nomina dall\u2019alto. D\u2019altra parte gli alti magistrati come pure gli ex Presidenti della Repubblica o del Consiglio troveranno la loro sistemazione nella composizione dell\u2019Alta Corte di Giustizia costituzionale.<\/p><p>PICCIONI non insiste nella sua proposta.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, si associa all\u2019ordine del giorno degli onorevoli La Rocca e Grieco.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione l\u2019ordine del giorno degli onorevoli La Rocca e Grieco.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato con 22 voti favorevoli e<\/em> 7 <em>contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LUSSU sul problema della formazione della seconda Camera presenta la seguente proposta di articolo, avvertendo che essa porta la firma anche degli onorevoli Nobile e Patricolo:<\/p><p>\u00abLa seconda Camera \u00e8 la Camera delle regioni\u00bb.<\/p><p>TOSATO, poich\u00e9 la Sottocommissione \u00e8 sul punto di prendere una decisione sul problema della formazione della seconda Camera, ritiene che sia giunto il momento di prendere in considerazione gli articoli da lui proposti nella seduta precedente.<\/p><p>LUSSU, per spiegare la sua proposta, dichiara, secondo quanto ha gi\u00e0 esposto in altre occasioni, che a suo avviso la seconda Camera deve soddisfare alle esigenze unitarie della Nazione, al fine di evitare il pericolo che qualche regione, affermando inopportunamente la priorit\u00e0 dei propri interessi, possa danneggiare gli interessi nazionali.<\/p><p>PORZIO non \u00e8 soddisfatto delle spiegazioni dell\u2019onorevole Lussu. Se ha ben compreso, l\u2019onorevole Lussu desidera che i rappresentanti della seconda Camera provengano soltanto dai componenti le Assemblee regionali.<\/p><p>LUSSU fa presente che la questione accennata dall\u2019onorevole Porzio pu\u00f2 essere decisa in un secondo tempo, poich\u00e9 riguarda il problema delle elezioni dirette o indirette.<\/p><p>VANONI non trova sufficientemente chiarito il pensiero dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>Quando si dice che la seconda Camera \u00e8 la Camera delle regioni, o non si dice nulla o si dice troppo, nel senso di affermare che la seconda Camera debba essere l\u2019espressione politica del regionalismo. La questione quindi va posta nettamente. A suo parere la seconda Camera deve essere, s\u00ec, di formazione regionale, ma non rappresentare soltanto gli interessi regionali; in altre parole, deve essere un organismo che si muove sul piano nazionale, esprimendo interessi di carattere nazionale. In un certo senso, come non si dice che la prima Camera \u00e8 la Camera delle circoscrizioni elettorali, cos\u00ec non si potrebbe e non si dovrebbe affermare che la seconda Camera \u00e8 la Camera delle regioni, anche se si sia accettato il principio che la base elettorale della seconda Camera debba essere regionale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI non ritiene necessario definire nella Costituzione la seconda Camera, come del resto non si \u00e8 cercato di definire la prima. Dovere della Sottocommissione \u00e8 di stabilire le funzioni, l\u2019organizzazione, il modo di eleggere i componenti del Senato: spetter\u00e0 poi agli studiosi precisare il carattere costitutivo e definire l\u2019essenza della nuova assemblea.<\/p><p>LACONI, pur condividendo l\u2019opinione che la seconda Camera debba essere costituita sulla base della rappresentanza regionale, osserva che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Lussu \u00e8 cos\u00ec scarno e sintetico da non esprimere sufficientemente un pensiero su cui sia facile l\u2019accordo.<\/p><p>BULLONI propone la seguente formula: \u00abLa seconda Camera \u00e8 una espressione degli interessi regionali connessi agli interessi nazionali ed \u00e8 nominata sulla base di circoscrizioni regionali\u00bb.<\/p><p>PERASSI riconosce che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Lussu \u00e8 estremamente sintetico. In ogni modo, qualora si tenga conto delle discussioni gi\u00e0 avvenute in seno alla Sottocommissione, esso non pu\u00f2 avere che il seguente significato: che il reclutamento dei membri del Senato verr\u00e0 fatto su base regionale, restando allo stato attuale impregiudicate tutte le altre questioni relative al modo ed alle condizioni con cui saranno eletti i senatori.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che quando dette la sua approvazione alla tesi del nuovo ordinamento regionale, era implicito nel suo pensiero che gli interessi della regione avrebbero dovuto trovare la loro espressione nella costituzione di una seconda Camera. Ci\u00f2 prova che egli pensava alle regioni come ad enti forniti di propria autonomia politica. \u00c8 poi da tener presente il quesito se occorrer\u00e0 dare un diverso peso, in materia di rappresentanza, alle varie regioni, ovvero se tale peso dovr\u00e0 essere eguale per tutte le regioni. Tutto ci\u00f2 sta a provare che le regioni non possono essere considerate come circoscrizioni o collegi elettorali, ma come enti capaci di avere i loro rappresentanti autonomi.<\/p><p>AMBROSINI domanda se non sia il caso, invece di soffermarsi su una definizione o una affermazione di principio, di passare immediatamente all\u2019esame del sistema di formazione della seconda Camera.<\/p><p>PATRICOLO dichiara di aver sottoscritto la proposta dell\u2019onorevole Lussu perch\u00e9 intendeva di fare atto di adesione a una formulazione di principio e non ad un articolo che avrebbe dovuto trovar posto nella Costituzione. In ogni modo, se la formula proposta dall\u2019onorevole Lussu non ha l\u2019approvazione della Sottocommissione, potrebbe essere adottata quella dell\u2019articolo che, relativamente alla Costituzione del Senato, \u00e8 contenuta nel progetto dell\u2019onorevole Conti.<\/p><p>TOSATO ritiene che occorra distinguere due questioni: una di sostanza ed una di forma. Occorre innanzi tutto stabilire se si vuole subito prendere una deliberazione sull\u2019oggetto della rappresentanza del Senato, cio\u00e8 sulla questione di ci\u00f2 che verr\u00e0 a rappresentare il Senato. In secondo luogo occorrer\u00e0 vedere su quale base dovr\u00e0 essere formata la seconda Camera.<\/p><p>Non gli sembra, a tal proposito, che sia decisiva l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9 le regioni sotto certi aspetti possono essere considerate come enti territoriali, e sotto altri aspetti come circoscrizioni elettorali.<\/p><p>Propone quindi la formula: \u00abLa seconda Camera \u00e8 eletta su base regionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Lussu, pur non essendo certamente dettato dall\u2019intenzione di insinuare nella Costituzione un principio regionalistico che possa poi svilupparsi oltre il dovuto, \u00e8 per\u00f2 come un\u2019eco di quelle aspirazioni federalistiche di cui lo stesso onorevole Lussu ha parlato pi\u00f9 volte. Quindi la proposta anzidetta potrebbe incontrare un certo favore in alcune parti del Paese, mentre in altre incontrerebbe una recisa disapprovazione. Ritiene quindi pi\u00f9 rispondente allo scopo la formula proposta dall\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>NOBILE dichiara che si \u00e8 associato alla proposta dell\u2019onorevole Lussu in considerazione di un concetto gi\u00e0 espresso da questo deputato, e cio\u00e8 che una seconda Camera eletta su base regionale pu\u00f2 costituire l\u2019unico mezzo efficace per ostacolare alcune tendenze disgregatrici dell\u2019unit\u00e0 nazionale esistenti attualmente in Italia.<\/p><p>PATRICOLO propone la seguente formula: \u00abLa seconda Camera \u00e8 composta dei rappresentanti eletti in seno alle regioni\u00bb.<\/p><p>Avverte che tale formulazione costituisce una dichiarazione di principio.<\/p><p>LUSSU dichiara di essere stato sempre favorevole, in via di principio, al federalismo e che quindi in un primo tempo pens\u00f2 all\u2019attuazione di un ordinamento federale in Italia. Si decise per\u00f2 ad abbandonare tale idea, quando si accorse che essa nel nostro Paese non era sentita, era inattuabile e per conseguenza impolitica. Pu\u00f2 dire quindi di aver lavorato con assoluta lealt\u00e0 in materia di autonomie locali. Comunque, la maggior parte dei membri della Sottocommissione si \u00e8 mostrata favorevole alla formazione dell\u2019ente regione. Perci\u00f2, se si riconosce utile una nuova struttura dello Stato su base regionale, occorre che ci\u00f2 sia affermato esplicitamente. Frattanto, poich\u00e9 \u00e8 un fatto oramai acquisito alla democrazia moderna che l\u2019individuo deve essere subordinato all\u2019interesse generale, \u00e8 chiaro che anche la regione non pu\u00f2 che essere subordinata all\u2019interesse nazionale.<\/p><p>Nel suo articolo certamente ha inteso riferirsi a qualcosa di pi\u00f9 vasto che non sia la circoscrizione elettorale, ossia all\u2019ente regione che ormai \u00e8 ammesso da tutti. Non comprende quindi le ragioni della diffidenza che esso ha suscitato.<\/p><p>BULLONI ritiene che la base elettorale per la elezione della seconda Camera debba poggiare sulla rappresentanza degli interessi regionali. Questo e non altro deve essere il significato della rappresentanza riservata al futuro Senato.<\/p><p>PORZIO fa osservare all\u2019onorevole Lussu che l\u2019affermazione: \u00abLa seconda Camera \u00e8 la Camera delle Regioni \u00e8 in contrasto con la decisione test\u00e9 presa in merito alla riconosciuta parit\u00e0 delle funzioni nelle due Camere. Una Camera delle Regioni, infatti, sarebbe una Camera assai limitata nei suoi poteri; essa avrebbe soltanto il compito di risolvere problemi di carattere regionale. E non altro che questo sembra essere il significato dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>LEONE GIOVANNI ritiene che la formula proposta dall\u2019onorevole Lussu dovrebbe avere il carattere soltanto di un\u2019affermazione di principio e non costituire proprio una norma articolata.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Lussu che se la sua formula ha solo un valore di dichiarazione di principio, occorreva proporla nel momento in cui fu iniziata la discussione generale sulla seconda Camera, e non nel momento in cui si \u00e8 cominciato ad esaminare il modo pratico di formazione della stessa. Per queste ragioni lo prega di specificare il suo intendimento o di ritirare la proposta, aderendo a qualcuna delle altre formulazioni.<\/p><p>LUSSU considera la sua formulazione come una mozione interna e, come tale, intende mantenerla. Precisa che gli interessi particolaristici della regione saranno rappresentati secondo le proposte del progetto Ambrosini dal rappresentante del Consiglio regionale, che dovrebbe avere il diritto di presentarsi al Consiglio dei Ministri per sostenere i suoi punti di vista nell\u2019interesse della regione. Soltanto in questo caso sar\u00e0 giusto parlare di interessi particolaristici.<\/p><p>UBERTI prega l\u2019onorevole Lussu di non insistere nella proposta, perch\u00e9 dal fatto che essa non fosse accolta potrebbe venire qualche pregiudizio alla costituzione delle regioni. Difatti il suo articolo ha tutto il carattere di un\u2019affermazione solenne. A suo avviso sarebbe preferibile stabilire prima in concreto il modo in cui si deve costituire la seconda Camera. Da tale decisione balzer\u00e0 evidente che essa sar\u00e0 la Camera delle Regioni.<\/p><p>FABBRI dichiara che voter\u00e0 contro la proposta Lussu perch\u00e9, come eventuale formulazione di articolo nella Costituzione, la ritiene in contraddizione con altre norme e princip\u00ee gi\u00e0 approvati, e, come espressione invece di un principio generale, lo ritiene gi\u00e0 compreso nella deliberazione con cui si \u00e8 stabilito che la seconda Camera dovr\u00e0 essere espressione delle forze vive della Nazione. Tra queste forze vive della Nazione non v\u2019\u00e8 dubbio che vi siano anche, e singolarmente, le regioni che la compongono nella sua totalit\u00e0.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che nella discussione odierna si sono ripresi tutti i temi gi\u00e0 trattati, nel tentativo, da parte di taluni Commissari, di tornare su deliberazioni gi\u00e0 prese. Ritiene che si debba desistere da questa linea di condotta, accettando le deliberazioni gi\u00e0 approvate, senza recriminazioni e pentimenti.<\/p><p>Dichiara che ha sottoscritto anche lui la proposta Lussu, perch\u00e9 essa ha ridestato in lui la sua antica passione di federalista. Condivide per\u00f2 le preoccupazioni che hanno indotto l\u2019onorevole Lussu a considerarla come per: \u00abuso interno\u00bb. Dar\u00e0 quindi voto favorevole alla formulazione Lussu, ma insiste perch\u00e9 abbia soltanto il valore di un\u2019affermazione di principio a scopo interno.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Lussu se insiste affinch\u00e9 sia messa in votazione la sua formula, col rischio di quelle conseguenze non desiderabili che sono state accennate da precedenti oratori. Se poi l\u2019onorevole Lussu desidera affermare il concetto che la seconda Camera, qualunque sia il meccanismo della sua formazione, debba avere come propria base elettorale la regione, potrebbe facilmente farlo aggiungendo poche parole a quella formula.<\/p><p>LUSSU insiste affinch\u00e9 questa sia messa in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Lussu dichiarando che personalmente voter\u00e0 contro, perch\u00e9 ravvisa in essa qualche cosa che supera il principio che si vuole per ora affermare e perch\u00e9 ritiene che con il suo eventuale accoglimento il proponente sarebbe autorizzato a richiedere che nella redazione definitiva della Costituzione la seconda Camera prendesse la denominazione di Camera delle Regioni, il che appare inopportuno e contrario alle esigenze politiche del Paese.<\/p><p>MANNIRONI dichiara che voter\u00e0 contro la formula dell\u2019onorevole Lussu che fra l\u2019altro gli sembra troppo generica.<\/p><p>LEONE GIOVANNI dichiara di astenersi dal voto, perch\u00e9 ritiene che una dichiarazione di principio non abbia ragione di essere in una formulazione articolata.<\/p><p>LACONI voter\u00e0 contro, perch\u00e9 ne trova il contenuto contrario ai princip\u00ee di uno Stato unitario.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione dovrebbe pronunciarsi ora sulle altre quattro formulazioni; una, dell\u2019onorevole Tosato, secondo la quale la Camera \u00e8 eletta su base regionale; la seconda dell\u2019onorevole Patricolo, la quale, affermando che la seconda Camera \u00e8 composta di rappresentanti eletti in seno alla regione, crea gi\u00e0 un vincolo nella scelta dei candidati, il che consiglierebbe di rinviarne l\u2019esame a quando si dovr\u00e0 stabilire il sistema dell\u2019elezione; la terza e la quarta, rispettivamente degli onorevoli Bulloni e Laconi, che pure introducono nuovi elementi e costituiscono in parte la ripetizione di alcune posizioni gi\u00e0 determinate. Considerato che per il momento l\u2019articolo pi\u00f9 rispondente allo scopo di circoscrivere la questione \u00e8 quello dell\u2019onorevole Tosato, lo pone ai voti ricordandone i precisi termini: \u00abLa seconda Camera \u00e8 eletta su base regionale\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che dar\u00e0 voto favorevole con la riserva che l\u2019ordine del giorno in questione non limiti la discussione successiva e non escluda l\u2019esame del problema delle rappresentanze regionali degli interessi in seno alla seconda Camera.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La sedata termina alle 10.20.<\/p><p><em>Erano <\/em><em>presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Castiglia, Di Giovanni, Einaudi, Farini, Finocchiaro Aprile.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 22. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Leone Giovanni \u2013 Patricolo \u2013 Lussu \u2013 Mortati, Relatore \u2013 La Rocca \u2013 Vanoni \u2013 Piccioni \u2013 Ambrosini \u2013 Bozzi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[97,70],"tags":[],"post_folder":[122],"class_list":["post-5192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5192"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5192\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7827,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5192\/revisions\/7827"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5192"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}