{"id":5186,"date":"2023-10-15T23:06:54","date_gmt":"2023-10-15T21:06:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5186"},"modified":"2023-10-23T13:31:46","modified_gmt":"2023-10-23T11:31:46","slug":"sabato-21-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5186","title":{"rendered":"SABATO 21 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5186\" class=\"elementor elementor-5186\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f9b4ef7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f9b4ef7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6c847a1\" data-id=\"6c847a1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c7bef2a elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c7bef2a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460921sed019ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-733b45b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"733b45b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>19.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI SABATO 21 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Organizzazione Costituzionale dello Stato<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Patricolo \u2013 Mortati,<em> Relatore<\/em> \u2013 La Rocca \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Di Giovanni \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Ambrosini \u2013 Fabbri\u2013 Einaudi \u2013 Uberti \u2013 Tosato \u2013 Mannironi \u2013 Bozzi \u2013 Cappi \u2013 Bulloni \u2013 Zuccarini \u2013 Ravagnan \u2013 Codacci Pisanelli.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.30.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE invita la seconda Sottocommissione di procedere all\u2019esame dell\u2019attivit\u00e0 legislativa della Camera.<\/p><p>PATRICOLO si richiama all\u2019ordine del giorno da lui presentato nella seduta del 6 settembre scorso e nel quale, premesso il principio della divisione dei poteri, si sostiene l\u2019opportunit\u00e0 di sancire nella Costituzione che il Parlamento ha due funzioni distinte: quella legislativa propriamente detta e quella di vigilanza e di controllo, la quale ultima non va intesa come una funzione inerente al potere legislativo in s\u00e9, ma come una funzione politica inerente al potere legislativo, in quanto rappresentanza del popolo. Nota, a questo riguardo, che nello Statuto Albertino \u00e8 fatto cenno solo del potere di accusa della Camera all\u2019Alta Corte di Giustizia e non del diritto di interpellanza, di interrogazione, di mozione e di inchiesta, che vengono riconosciuti invece dal regolamento interno della Camera. Ritiene che sarebbe opportuno farne menzione nella nuova Costituzione per il loro fondamento democratico.<\/p><p>Propone quindi di precisare in un articolo succinto le funzioni del potere legislativo, ammettendo in linea di principio che esso ne ha alcune che sono al di fuori di quelle legislative propriamente dette.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che dovrebbe anzitutto decidersi una questione pregiudiziale; se, cio\u00e8, nella Costituzione debba inserirsi un articolo con l\u2019elencazione delle funzioni della Camera.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, precisa che le funzioni del potere legislativo sono due: quella legislativa a quella di controllo ed ispettiva. Implicitamente nella funzione di controllo si sostanzia anche il potere di interpellanza, di interrogazione, di mozione e di inchiesta, che costituiscono quattro aspetti di una stessa funzione.<\/p><p>Per ora crede che sia il caso di occuparsi della funzione legislativa, per poi vedere quali aspetti della funzione di controllo converr\u00e0 consacrare nella Costituzione.<\/p><p>LA ROCCA sostiene che si dovrebbe in primo luogo affermare il principio che l\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 organo supremo della Repubblica italiana e il potere legislativo \u00e8 esercitato esclusivamente dal Parlamento e non pu\u00f2 essere delegato ad altri organi.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, nota che ci si trova sempre impigliati nella stessa difficolt\u00e0 di prendere decisioni intorno a questioni che presuppongono una delineazione complessiva della struttura dello Stato. A suo avviso bisognerebbe stabilire anzitutto quali sono i poteri dello Stato, quale la loro organizzazione e quali le loro funzioni, perch\u00e9 altrimenti questo continuo intreccio fra organizzazione e funzioni determina delle difficolt\u00e0 inestricabili.<\/p><p>Nei riguardi dell\u2019idea dell\u2019onorevole La Rocca, di stabilire che al solo potere legislativo spetti l\u2019emanazione della legge, osserva che occorrerebbe in primo luogo precisare il modo di formazione del potere legislativo, per poi vedere se e in quanto sia possibile ammettere una delegazione; in altri termini, esaurire tutta la materia della organizzazione, e, in un secondo momento, passare all\u2019esame delle funzioni.<\/p><p>LACONI dichiara che, se la proposta dell\u2019onorevole Mortati lascia impregiudicata la questione della eventualit\u00e0 di introdurre nella Costituzione un articolo in cui siano specificati i poteri e le funzioni della Camera, pu\u00f2 essere d\u2019accordo. Conviene infatti che soltanto in un secondo momento, dopo esaurita la parte organizzativa, si potrebbero discutere le funzioni del potere legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>\u00c9<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che si potrebbe riprendere la discussione al punto in cui era stata lasciata nella seduta precedente. Si era iniziato l\u2019esame del potere di inchiesta da parte della Camera e si era concluso che dovesse essere sancito dalla Costituzione. Ora si tratta di vedere se, una volta ammesso il principio, si debbano fissare i criteri organizzativi.<\/p><p>Ricorda al riguardo che egli aveva proposto che, in armonia con la esigenza della protezione delle minoranze, si riconoscesse ad una minoranza cospicua il potere di provocare una inchiesta, indipendentemente dal consenso degli altri deputati. Riconosce che questo potere ispettivo affidato alle minoranze, come tutela nei confronti delle maggioranze che potrebbero non far uso di tale facolt\u00e0, costituirebbe una innovazione nei riguardi della precedente legislazione. Sar\u00e0 pertanto necessario fissare dei limiti per non turbare eccessivamente il buon andamento dei lavori parlamentari, ed uno di questi potrebbe consistere nel richiedere una minoranza non inferiore ad un terzo dei deputati.<\/p><p>In secondo luogo bisognerebbe determinare nella Costituzione i poteri della Commissione d\u2019inchiesta di fronte ai terzi, che altrimenti potrebbero rifiutarsi di fornire le informazioni di cui fossero richiesti.<\/p><p>PERASSI ricorda che si \u00e8 poc\u2019anzi deciso, in merito all\u2019ordine dei lavori, che si dovesse esaurire l\u2019esame della parte organizzativa. Non comprende quindi come l\u2019onorevole Mortati concilii questa decisione con le sue attuali proposte.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la questione da lui sollevata rientri nella parte organizzativa, in quanto si tratta di decidere le modalit\u00e0 di organizzazione di Commissioni parlamentari.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione sul fatto che nella riunione precedente ci si \u00e8 soffermati su di un articolo del progetto Conti che prevede, tra l\u2019altro, la costituzione di Commissioni e si \u00e8 concluso che non fosse il caso di occuparsene, in quanto che non \u00e8 opportuno introdurre nella Costituzione delle norme che andrebbero lasciate al potere interno organizzativo della Camera attraverso il regolamento. Viceversa, era sembrato opportuno disciplinare la materia delle Commissioni d\u2019inchiesta perch\u00e9 i loro atti non si esauriscono nell\u2019interno della Camera, ma hanno anche una influenza esterna e richiedono delle norme che determinino i poteri delle Commissioni stesse nei riguardi dei terzi. Sotto questo aspetto la discussione rientra nella parte organizzativa.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che anche la materia delle Commissioni d\u2019inchiesta sia da rinviare al regolamento. Anche l\u2019attuale regolamento della Camera all\u2019articolo 135 equipara le proposte d\u2019inchiesta alle altre proposte di iniziativa parlamentare, stabilisce le modalit\u00e0 del funzionamento delle Commissioni e prevede anche il caso in cui esse debbano esplicare le loro funzioni all\u2019esterno, stabilendo che i relativi poteri dovranno essere richiesti alla Camera.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, obietta che la Camera dovrebbe disciplinare questi poteri e facolt\u00e0 di volta in volta con un\u2019apposita legge.<\/p><p>Orbene, dal momento che occorre una legge per determinare certe deroghe al diritto comune (una deroga, per esempio, potrebbe consistere nello svincolare dal segreto d\u2019ufficio i pubblici funzionari chiamati a deporre in sede di inchiesta), si tratta di vedere se \u00e8 opportuno che la Camera provochi di volta in volta una legge, o se non sia preferibile che in una legge generale, o nella Costituzione stessa, siano determinate le modalit\u00e0 dell\u2019esercizio del potere d\u2019inchiesta.<\/p><p>Personalmente \u00e8 di quest\u2019ultimo avviso, sia per dare uniformit\u00e0 di trattamento alla materia, sia per affermare dei princip\u00ee che pu\u00f2 essere opportuno introdurre nella Costituzione, come quello del diritto di una certa minoranza di provocare un\u2019inchiesta anche contro il parere della maggioranza.<\/p><p>NOBILE \u00e8 pienamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>LUSSU rileva che la Sottocommissione si \u00e8 messa su di una via nettamente antitetica al criterio, adottato in seduta plenaria di Commissione, di creare una Costituzione molta breve ed estremamente semplice.<\/p><p>Quanto al merito, esprime l\u2019avviso che il potere di inchiesta pu\u00f2 considerarsi un diritto acquisito, che nessuno penser\u00e0 di far scomparire dalla vita parlamentare e la cui affermazione e disciplina possono restare nell\u2019ambito regolamentare.<\/p><p>N\u00e9 ritiene accettabile la forma di tutela delle minoranze proposta dall\u2019onorevole Mortati. Con tutto il rispetto che si pu\u00f2 avere per le minoranze, pensa che esse potrebbero finire per sabotare la maggioranza e gli stessi fondamentali princip\u00ee della democrazia. Se si vuole evitare uno stato di anarchia, la maggioranza deve dirigere la Nazione, con rispetto, s\u2019intende, della minoranza che potr\u00e0 in seguito divenire a sua volta maggioranza.<\/p><p>DI GIOVANNI concorda con l\u2019onorevole Lussu ed aggiunge che la Costituzione dovrebbe essere un\u2019enunciazione di princip\u00ee stilata in forma epigrafica.<\/p><p>Nel merito, non trova fondata la preoccupazione dell\u2019onorevole Mortati. I precedenti parlamentari insegnano che solo in casi gravissimi il Parlamento ha deliberato delle inchieste. Non ci sar\u00e0 niente di strano se esse resteranno equiparate alle altre proposte di iniziativa parlamentare previste dal regolamento e la Camera di volta in volta emetter\u00e0 una legge che determini le funzioni della Commissione ed i suoi poteri di fronte ai terzi.<\/p><p>PATRICOLO si associa agli onorevoli Lussu e Di Giovanni, circa l\u2019opportunit\u00e0 di non appesantire la Costituzione, ma condivide l\u2019opinione dell\u2019onorevole Mortati che la questione non pu\u00f2 essere risolta soltanto in sede di regolamento. In Italia \u00e8 stata sempre avvertita la necessit\u00e0 di una legge generale che disciplinasse la materia nel suo complesso. Ricorda, ad esempio, che durante l\u2019altra guerra, in occasione di un grosso scandalo, apparve la difficolt\u00e0 di funzionamento della Commissione di inchiesta all\u2019uopo nominata, di fronte al rifiuto della pubblica amministrazione di fornire i necessari elementi di indagine.<\/p><p>Se il diritto d\u2019inchiesta \u00e8 uno dei quattro aspetti della funzione politica di controllo, una volta affermato nella Costituzione questo potere del Parlamento, sar\u00e0 compito di una legge particolare stabilirne r limiti e le modalit\u00e0 di esercizio.<\/p><p>AMBROSINI pone la questione in questi termini: se una Commissione d\u2019inchiesta nominata dalla Camera, abbia, oppur no, poteri tali da obbligare non solo i funzionari delle pubbliche Amministrazioni, ma anche qualsiasi cittadino, a rispondere alle domande che essa credesse opportuno di rivolgergli. Se si ritiene che per questo occorra una legge speciale, \u00e8 superfluo parlarne in questa sede, perch\u00e9 il legislatore di volta in volta che nomina una Commissione pu\u00f2 attribuirle i poteri necessari. Se, invece, la Commissione \u00e8 nominata da una sola Camera e non da tutto il potere legislativo, occorre stabilire nella Costituzione che la Camera ha il diritto di inchiesta che esercita a mezzo di Commissioni, le quali hanno i poteri che competono agli organi giudiziari.<\/p><p>PATRICOLO osserva che, portando al paradosso quello che ha detto l\u2019onorevole Lussu, si potrebbe pensare che le stesse difficolt\u00e0 che sorgono per il diritto di inchiesta possano verificarsi anche per il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione; perch\u00e9 il potere esecutivo anche in questi casi potrebbe rifiutarsi di rispondere. Si chiede di stabilire se \u00e8 necessario fissare nella Costituzione il diritto d\u2019inchiesta. In caso affermativo, potrebbe pensarsi che la stessa necessit\u00e0 sorga per il diritto di interpellanza, di interrogazione o di mozione.<\/p><p>AMBROSINI osserva che tali diritti sono insiti nell\u2019essenza stessa della Costituzione. Ma avviene per questi quello stesso che avviene per la funzione di sindacato sul Governo, che si concreta a mezzo di una mozione di sfiducia: per esercitarla la Camera deve seguire la procedura necessaria per arrivare ad un giudizio e pu\u00f2 quindi interpellare il Governo per avere spiegazioni sul suo operato.<\/p><p>FABBRI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Ambrosini, ma osserva che la questione si \u00e8 spostata. L\u2019onorevole Mortati ritiene che un terzo dei componenti la Camera debba avere il diritto di provocare un\u2019inchiesta e che, deliberata la nomina della relativa Commissione, questa debba essere investita di determinati poteri anche in confronto ai terzi. Si domanda come ci\u00f2 possa accordarsi con i diritti della maggioranza. Non contesta il diritto di inchiesta nei rappresentanti del popolo, che \u00e8 poi un diritto di controllo e costituisce una garanzia di ordine democratico; ma osserva che se si afferma che una minoranza pu\u00f2 imporla, si viene a formulare nella Costituzione un principio per cui alla minoranza si riconosce un diritto superiore a quello della maggioranza.<\/p><p>EINAUDI esprime, in aggiunta alle osservazioni degli onorevoli Ambrosini e Fabbri, un dubbio.<\/p><p>Non si pu\u00f2 discutere il potere della Camera di fare un\u2019inchiesta, altrimenti la potest\u00e0 legislativa sarebbe diminuita nel suo valore, in quanto la Camera potrebbe esser posta nella condizione di dover legiferare senza piena conoscenza dei fatti. Si deve per\u00f2 tener presente che le inchieste possono essere di diversa natura. Ve ne sono alcune che hanno semplicemente lo scopo di informare il legislatore: ricorda, ad esempio, quella sul corso forzoso del 1866; la grande inchiesta doganale, fatta attraverso interrogatori per tutta Italia, nel 1874-76; la grande inchiesta agraria del 1881, ai cui atti si ricorre ancora come fonte di informazioni sulle condizioni dell\u2019agricoltura italiana; l\u2019inchiesta sui contadini del Mezzogiorno prima della guerra mondiale ed altre ancora. Non crede che per simili inchieste sia necessario un provvedimento legislativo speciale o che si possa mettere in dubbio la loro legalit\u00e0. Ma vi \u00e8 un altro tipo d\u2019inchiesta, che ha stretta attinenza con la giustizia ed ha un carattere nettamente giudiziario; ad esempio quelle sulla Banca Romana, sul Palazzo di giustizia, sulle spese di guerra, sull\u2019amministrazione delle citt\u00e0 di Palermo e Napoli.<\/p><p>Questo premesso, si domanda se si deve porre nella presente sede la questione di come organizzare il potere di inchiesta con carattere giudiziario. Rileva che si \u00e8 solennemente affermato che ogni cittadino non pu\u00f2 essere portato se non dinanzi ai suoi giudici naturali: ora, se non saranno stabilite norme relative a questo potere d\u2019inchiesta con carattere giudiziario, potr\u00e0 una delle due Camere modificare questo diritto fondamentale del cittadino? Se non si determina con precisione questo potere nella sua attinenza con l\u2019esercizio della giustizia, potranno sorgere dubbi del genere di quelli da lui prospettati.<\/p><p>UBERTI osserva che oltre ai due tipi di inchiesta di cui ha parlato l\u2019onorevole Einaudi, ve ne \u00e8 un terzo che pu\u00f2 essere stabilito, appunto, con la proposta Mortati. In un regime essenzialmente democratico, in cui le minoranze possono porre determinati problemi che investano tutta la vita nazionale, crede che non si possa negar loro il potere di rivendicare, in condizioni determinate, anche se la maggioranza non consenta questo diritto d\u2019inchiesta. Il carattere peculiare della richiesta dell\u2019onorevole Mortati \u00e8 questo, che anche le minoranze possano domandare che sia fatta una determinata inchiesta, ed egli crede che debba essere riconosciuto questo diritto alle minoranze, tanto pi\u00f9 che nel caso in esame non si tratta di una minoranza qualsiasi, ma di una minoranza qualificata.<\/p><p>Osserva infine che, se si accettasse il criterio esposto dall\u2019onorevole Di Giovanni, la Camera non avrebbe pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di determinare da sola il potere d\u2019inchiesta, poich\u00e9 questo dovrebbe essere attuato attraverso una legge con il concorso degli altri organi legislativi.<\/p><p>LA ROCCA osserva che le questioni sono due: una relativa al diritto di controllo e di inchiesta da attribuirsi alla Camera; l\u2019altra relativa al diritto di una minoranza della Camera di provocare un\u2019inchiesta, la cui utilit\u00e0 sia determinata dalle contingenze del momento.<\/p><p>Crede che la Costituzione non debba contenere norme troppo particolari, ma soltanto porre la base giuridica per l\u2019attivit\u00e0 futura degli organi legislativi competenti. Ora, nessuno pu\u00f2 mettere in dubbio il diritto di inchiesta, poich\u00e9 entra nell\u2019orbita dei poteri dell\u2019organo legislativo, che non pu\u00f2 limitarsi all\u2019approvazione delle leggi, ma deve poter esercitare un controllo politico su tutta la vita della Nazione. Quanto al modo di proceder in determinate indagini, lo si stabilir\u00e0 volta per volta e crede che ci\u00f2 debba rientrare nella sfera del regolamento.<\/p><p>TOSATO dichiara di essere decisamente favorevole alla proposta Mortati, la quale implica una questione di forma ed una di sostanza.<\/p><p>Quanto a quella di forma, rileva che si \u00e8 manifestato un grave dissenso. Si afferma che la Costituzione deve essere breve e contenere soltanto affermazioni di principio; ma la concezione della brevit\u00e0 della Costituzione \u00e8, a suo avviso poco progressista, perch\u00e9 la Costituzione deve disciplinare tutti i problemi che hanno importanza costituzionale. Nello Stato moderno, il quale sta estendendo notevolmente la sua attivit\u00e0 politica ed economica, il potere d\u2019inchiesta assume grandissima importanza, e poich\u00e9 l\u2019esercizio di questo potere, non essendo esplicitamente considerato nella precedente Costituzione, ha dato luogo a gravi difficolt\u00e0, la Costituzione non pu\u00f2 non occuparsene. N\u00e9 si pu\u00f2 rinviare questa materia al Regolamento, perch\u00e9 con il Regolamento non si pu\u00f2 disciplinare il potere d\u2019inchiesta della Camera rispetto ai terzi.<\/p><p>\u00c8 stato detto dall\u2019onorevole Praticolo che una legge potr\u00e0 regolare il potere d\u2019inchiesta fissato, in linea di massima, dalla Costituzione. Ma qui sorge il problema della sostanza; perch\u00e9, col rinvio ad una legge si evita la questione, sollevata dall\u2019onorevole Mortati, se convenga o meno attribuire alle minoranze il potere di ottenere una inchiesta su un determinato oggetto.<\/p><p>Non crede che abbia fondamento il timore che le minoranze potrebbero ostacolare i poteri della maggioranza, perch\u00e9 il potere d\u2019inchiesta \u00e8 un aspetto del potere di controllo che le minoranze esercitano anche nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 legislativa. Questo potere di controllo \u00e8 proprio delle minoranze, e non paralizza l\u2019Attivit\u00e0 del Governo, perch\u00e9 una cosa \u00e8 controllare il Governo e altra governare. Come una minoranza qualsiasi pu\u00f2 presentare interpellanze e mozioni a fini di controllo, cos\u00ec essa deve poter provocare anche un\u2019inchiesta. Sotto questo aspetto gli sembra giustificata la richiesta dell\u2019onorevole Mortati di inserire nella Costituzione il riconoscimento di questo diritto delle minoranze: \u00e8 un aspetto nuovo e sostanziale di quello che deve essere la Costituzione, la quale deve garantire la maggioranza, ma riconoscere anche i diritti delle minoranze.<\/p><p>Ritiene che opportunamente l\u2019onorevole Einaudi abbia distinto due tipi di inchiesta: vi sono inchieste che hanno solo scopo informativo, e queste non d\u00e0nno luogo a difficolt\u00e0; ma ve ne seno altre, che possono determinare particolari rapporti di carattere giudiziario. A pi\u00f9 forte ragione pertanto si deve riconoscere l\u2019opportunit\u00e0 di ammettere questo potere delle minoranze: con l\u2019estensione dell\u2019attivit\u00e0 dello Stato, il Parlamento \u00e8 investito di questioni di Carattere economico e industriale; domani si parler\u00e0 di nazionalizzazioni; e la minoranza non pu\u00f2 non avere il diritto di provocare un\u2019inchiesta su determinate aziende statali. Crede perci\u00f2 che si debbano regolare costituzionalmente i poteri delle Commissioni d\u2019inchiesta, che esulano da quelli normali della Camera.<\/p><p>LACONI non \u00e8 favorevole alla tesi prospettata dall\u2019onorevole Lussu che la Costituzione debba essere breve, perch\u00e9 pensa che la democrazia italiana non \u00e8 sufficientemente ricca di tradizioni. Ma non pu\u00f2 concordare con l\u2019onorevole Tosato, il quale ha mostrato di ritenere che una Costituzione dettagliata sia per ci\u00f2 stesso una Costituzione progressista. La Costituzione deve essere breve solo per quanto possibile, aperta, elastica, e deve fare, pi\u00f9 che al passato, riferimento al futuro.<\/p><p>Vi \u00e8 una serie di questioni che potranno essere assorbite dalla futura discussione sui poteri della Camera; ma \u00e8 necessario che si precisi il pensiero della Sottocommissione in ordine al potere di inchiesta della Camera, e che questo potere sia affermato nella Costituzione. Ritiene per\u00f2 che l\u2019eventuale diritto di una minoranza a provocare un\u2019inchiesta dovrebbe essere rimandato al Regolamento della Camera.<\/p><p>NOBILE, d\u2019accordo con l\u2019onorevole Tosato, osservando che le funzioni dello Stato si vanno sempre pi\u00f9 estendendo, afferma che il principio del diritto di inchiesta deve essere sancito nella Costituzione. Trova anche opportuno che questo diritto sia riconosciuto ad una minoranza qualificata.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non comprende come ad una proposta di carattere generale si possa opporre la necessit\u00e0 di una formulazione breve della Costituzione. Se una norma ha rilevanza costituzionale, deve trovare una corrispondente affermazione nella Costituzione. Di fronte ad una proposta si tratta di stabilire se essa risponda o non risponda ad esigenze politiche, e non le si pu\u00f2 opporre la prevenzione della brevit\u00e0 della Costituzione.<\/p><p>MANNIRONI, agli argomenti esposti dall\u2019onorevole Tosato, aggiunge che varie altre Costituzioni hanno sancito il principio del potere di inchiesta. A suo avviso, la Sottocommissione dovrebbe, a proposito della questione in esame, conformarsi a quanto \u00e8 stato gi\u00e0 deciso circa il diritto di autoconvocazione: se si \u00e8 riconosciuto alle minoranze il diritto di provocare una riunione dell\u2019Assemblea, non vede perch\u00e9 non si dovrebbe ammettere analogo diritto nei riguardi dell\u2019inchiesta.<\/p><p>BOZZI, aderendo alle osservazioni degli onorevoli Mortati e Tosato, propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa Camera, con deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri, pu\u00f2 disporre l\u2019esecuzione di una inchiesta parlamentare.<\/p><p>\u00abLa Commissione d\u2019inchiesta svolge la sua attivit\u00e0 procedendo agli esami e alle altre indagini necessarie con gli stessi poteri e gli stessi limiti della autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria\u00bb.<\/p><p>LUSSU nota il carattere rivoluzionario, nei confronti delle abitudini e tradizioni parlamentari, del principio per cui una minoranza potrebbe provocare delle inchieste anche contro il parere della maggioranza, ed osserva pure che un principio simile difficilmente potrebbe trovar posto nel Regolamento, in quanto capovolge il criterio democratico della vita parlamentare. Questo principio servirebbe non tanto a tutelare le minoranze, quanto a dar loro la possibilit\u00e0 di sabotare la maggioranza. Non si pu\u00f2 temere che, ove sia sollevato uno scandalo, la maggioranza resti insensibile, e ci\u00f2 per ovvie ragioni di carattere morale, e in realt\u00e0 nei dibattiti parlamentari su inchieste sempre si sono manifestate l\u2019imparzialit\u00e0 e la rettitudine sia della destra che della sinistra. Oggi, poi, una coscienza democratica presiede alla ricostruzione dello Stato. Viceversa, ove si facilitasse eccessivamente la possibilit\u00e0 per le minoranze di provocare inchieste, l\u2019acredine delle posizioni di partito potrebbe spingerle a creare imbarazzi continui alla maggioranza e al Governo. La proposta Mortati richiama con preoccupazione alla memoria la disposizione della Dieta polacca per cui il voto di un solo membro poteva impedire l\u2019approvazione di una legge; disposizione che determin\u00f2 l\u2019anarchia.<\/p><p>E un altro inconveniente potrebbe verificarsi. Quando la minoranza provocasse un\u2019inchiesta, la determinazione dei poteri della Commissione sarebbe rimessa al Parlamento, e in questa sede la maggioranza potrebbe vendicarsi della minoranza, negando alla Commissione tutti i poteri di cui essa avrebbe bisogno per espletare il suo mandato.<\/p><p>Conclude dichiarando di non condividere l\u2019eccessiva simpatia di alcuni colleghi per la Costituzione austriaca che, a suo avviso, pu\u00f2 sedurre l\u2019acume e la preparazione culturale di un tecnico del diritto, ma lascia assai scettici i politici che non vi trovano l\u2019esplicita consacrazione di quei princip\u00ee politici fondamentali che una Costituzione deve contenere.<\/p><p>AMBROSINI dissente dall\u2019onorevole Lussu. A suo avviso una minoranza qualificata non potr\u00e0 sabotare l\u2019azione della maggioranza attraverso il potere d\u2019inchiesta, che ha per scopo e si esplica in una azione di accertamento. Non si tratta di inficiare un principio di azione di Governo, ma di promuovere un accertamento di fatto, che pu\u00f2 condurre ad una maggiore conoscenza dei fatti e ad un giudizio pi\u00f9 sicuro sull\u2019azione del Governo e sullo stesso orientamento politico dello Stato.<\/p><p>Crede che l\u2019ordine del giorno Bozzi risponda allo scopo, senza contrastare con le esigenze di governo, e fa presente che, se si accettasse il punto di vista dell\u2019onorevole Lussu, si dovrebbe senz\u2019altro condannare il principio stesso della proporzionale, che mira esso pure alla protezione delle minoranze.<\/p><p>CAPPI, prendendo lo spunto dalle parole dell\u2019onorevole Ambrosini, propone un\u2019aggiunta alla formula dell\u2019onorevole Bozzi, nel senso di stabilire che le Commissioni d\u2019inchiesta debbano essere costituite con il sistema della rappresentanza proporzionale; altrimenti risulterebbe illusoria la facolt\u00e0 concessa alle minoranze.<\/p><p>BULLONI rileva che gli argomenti dell\u2019onorevole Ambrosini non eliminano la preoccupazione che col potere di inchiesta una minoranza possa svolgere un\u2019attivit\u00e0 sabotatrice od ostruzionistica nei confronti del Parlamento e del Governo, che \u00e8 l\u2019espressione della maggioranza.<\/p><p>Non va dimenticato che in definitiva esiste un giudice di seconda istanza, che \u00e8 il popolo. Se la minoranza proporr\u00e0 un\u2019inchiesta fondata su motivi profondamente sentiti dal popolo, non sar\u00e0 certo la maggioranza che vorr\u00e0 impedire l\u2019espletazione di un\u2019indagine; ma, se dovesse avvertire che l\u2019istanza nasconde fini obliqui, la maggioranza che rifiuter\u00e0 l\u2019esperimento dell\u2019inchiesta sar\u00e0 assistita e confortata dal popolo, il quale rilever\u00e0, attraverso il pubblico dibattito e la stampa, l\u2019infondatezza della richiesta della minoranza.<\/p><p>Propone perci\u00f2 di stabilire che la richiesta pu\u00f2 partire da un terzo dei deputati, ma deve essere approvata dalla maggioranza.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che una simile disposizione sarebbe incongruente, perch\u00e9 la semplice richiesta pu\u00f2 essere fatta anche da un solo deputato.<\/p><p>LAGONI chiede che il primo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Bozzi sia votato per divisione, perch\u00e9 sull\u2019inciso \u00abcon deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri\u00bb pu\u00f2 esservi dissenso.<\/p><p>PRESIDENTE, accedendo alla richiesta, pone ai voti la formula: \u00abLa Camera pu\u00f2 disporre l\u2019esecuzione di un\u2019inchiesta parlamentare\u00bb.<\/p><p>LUSSU e DI GIOVANNI dichiarano che voteranno contro, pur riconoscendo il diritto della Camera di provocare inchieste, unicamente perch\u00e9 ritengono che la Costituzione non sia sede opportuna per una norma del genere.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TOSATO prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di specificare anche l\u2019oggetto dell\u2019inchiesta.<\/p><p>FABBRI concorda. A suo avviso il potere andrebbe limitato alle inchieste sulle amministrazioni statali e parastatali, escludendo gli affari privati.<\/p><p>BOZZI ritiene che non dovrebbero esservi limiti al potere d\u2019inchiesta e propone la formula: \u00absu materie di pubblico interesse\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula: \u00abcon deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti l\u2019insieme del primo comma che, con l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Bozzi, risulta cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa Camera, con deliberazione di almeno un terzo dei suoi membri, pu\u00f2 disporre l\u2019esecuzione di un\u2019inchiesta su materie di pubblico interesse\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il secondo comma dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abLa Commissione d\u2019inchiesta svolge da sua attivit\u00e0, procedendo agli esami e alle altre indagini necessarie con gli stessi poteri e gli stessi limiti della autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria\u00bb.<\/p><p>CAPPI ricorda il suo emendamento che potrebbe concretarsi nell\u2019aggiunta alle parole: \u00abLa Commissione d\u2019inchiesta\u00bb, delle altre: \u00abche dovr\u00e0 essere nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il secondo comma che, con l\u2019emendamento Cappi, risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Commissione d\u2019inchiesta, che dovr\u00e0 essere nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera, svolge la sua attivit\u00e0, ecc&#8230;\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che si dovrebbe ora prendere in esame la sua proposta di una Giunta permanente, concretata nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abElegge, ogni anno, all\u2019inizio della sessione di primavera, con votazione a maggioranza assoluta, una Giunta permanente, presieduta dal Presidente della Camera, composta di trenta deputati, con il mandato di procedere, nella vacanza del Parlamento, congiuntamente con la Giunta del Senato, all\u2019esame e all\u2019approvazione in via di urgenza di progetti di legge del Governo\u00bb.<\/p><p>FABBRI ricorda che la Sottocommissione ha gi\u00e0 esclusa la funzione legislativa di una delegazione di una Camera sciolta, limitando la questione alla opportunit\u00e0 o meno di mantenere in funzione un organo per l\u2019insediamento della nuova Camera.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la Giunta da lui proposta potrebbe avere il suo utile funzionamento, non solo dopo lo scioglimento della Camera, ma anche nella sua vacanza per sospensione dei lavori o per aggiornamento.<\/p><p>ZUCCARINI \u00e8 contrario alla creazione di una Giunta permanente, cui sarebbero affidati dei compiti che devono invece essere assolti esclusivamente dall\u2019Assemblea.<\/p><p>Oggi ci si \u00e8 abituati all\u2019idea che il Governo fa le leggi, le approva e le rende esecutive, ma tutto questo non deve pi\u00f9 verificarsi in avvenire: non deve esserci una legge che non sia approvata dalla Camera. Il potere esecutivo deve essere il mandatario del potere legislativo. Pertanto, quell\u2019abitudine non pu\u00f2 trovare riconoscimento, sia pur limitato, nella Costituzione, perch\u00e9 ci\u00f2 farebbe rinunciare la Camera alla sua funzione essenziale.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che un solo concetto ispira l\u2019articolo: l\u2019urgenza. Crede che il sistema sia accettabile per evitare il male dei decreti-legge, senza mettere il Governo in condizioni di non poter funzionare in determinati momenti.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019articolo, come \u00e8 formulato, conduce necessariamente all\u2019esame del principio della ammissibilit\u00e0 della decretazione di urgenza.<\/p><p>Quanto al merito si associa all\u2019onorevole Zuccarini. Che il Governo sia costretto in casi eccezionali e straordinarissimi a prendere un provvedimento all\u2019infuori delle Camere, \u00e8 una eventualit\u00e0 ammissibile e il quesito che si deve porre \u00e8 se sia il caso di legalizzare questa eventualit\u00e0.<\/p><p>Intanto bisognerebbe considerare se la vacanza della Camera sia dovuta a scioglimento o ad aggiornamento. Nell\u2019ipotesi dell\u2019aggiornamento, ritiene che a parte i decreti-catenaccio, per i quali neanche la Giunta potrebbe servire, tutti gli altri casi possono essere affrontati e risolti (nell\u2019epoca degli aeroplani, del telegrafo e dei treni lampo) in regime di Parlamento, attraverso una convocazione straordinaria.<\/p><p>Rileva che di tutti i decreti-legge che la storia parlamentare ricorda, solo una percentuale minima \u00e8 giustificata dall\u2019urgenza; in tutti gli altri casi questa \u00e8 un pretesto che il Governo, e per esso la burocrazia, usa per decretare a sua volont\u00e0. Contro questo cattivo uso del potere esecutivo bisogna reagire, vietando al Governo l\u2019emissione autonoma di qualsiasi provvedimento di urgenza. Se il Governo non potesse fare assolutamente a meno di prendere un provvedimento del genere, lo far\u00e0 sotto la sua responsabilit\u00e0 e potr\u00e0 ottenere come si dice in Inghilterra un <em>bill d\u2019indennit\u00e0.<\/em> Ma egli teme che, accogliendo la proposta dell\u2019onorevole Conti, si corra il pericolo di estromettere il Parlamento proprio dalla sua funzione caratteristica che \u00e8 quella di legiferare.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la Sottocommissione debba prima deliberare sul principio se ammettere o no la decretazione di urgenza.<\/p><p>BOZZI esprime il parere che, in linea di massima, dovrebbe essere vietata al Governo questa facolt\u00e0, che \u00e8 stata una delle piaghe del nostro Paese e che in periodo di Camera aperta \u00e8 assolutamente inammissibile. L\u2019onorevole Conti propone in sostanza un temperamento, per il quale, a Camera chiusa, anzich\u00e9 convocare l\u2019Assemblea plenaria, si riunirebbe una Giunta permanente; ma egli non pu\u00f2 accedervi. Potrebbe ammettere questa Commissione come organo di preparazione, di studio, di indagine, ma non come organo deliberativo, perch\u00e9 la deliberazione deve rimanere funzione della Camera. Al massimo si potrebbe consentire un\u2019eccezione per i decreti-catenaccio.<\/p><p>EINAUDI dichiara che non da oggi soltanto egli \u00e8 per il divieto assoluto della decretazione d\u2019urgenza e, senza alcuna eccezione, neanche per i decreti-catenaccio, dei quali nega qualunque giustificazione. Se nel campo fiscale-tributario si temono possibili inconvenienti, spetter\u00e0 all\u2019amministrazione di ricorrere agli opportuni accorgimenti per evitarli.<\/p><p>FABBRI richiama l\u2019attenzione sul caso delle imposte di fabbricazione, per le cui variazioni di tariffa il decreto-catenaccio potrebbe essere giustificato dallo scopo di impedire facili frodi.<\/p><p>EINAUDI ripete che all\u2019Amministrazione finanziaria non manca il modo di evitare queste frodi, ricorrendo, ad esempio, alle risultanze delle giacenze e a quelle dei registri di carico, e scarico e delle lavorazioni, ormai obbligatori in tutte le fabbriche soggette a controllo fiscale.<\/p><p>NOBILE \u00e8 pure contrario ad ogni decretazione di urgenza, perch\u00e9 \u00e8 sempre possibile convocare tempestivamente il Parlamento, data la odierna rapidit\u00e0 dei mezzi di comunicazione.<\/p><p>PATRICOLO chiede ai vecchi parlamentari, che fanno parte della Commissione, se non credono che vi siano casi di vera ed assoluta urgenza nei quali occorre legiferare senza avere il tempo di riunire l\u2019Assemblea. Trova convincenti le argomentazioni degli onorevoli Zuccarini e Mortati, ma non crede che la Giunta proposta dall\u2019onorevole Conti debba essere svalutata. Certo, si deve rispettare il principio che il potere esecutivo non abbia la facolt\u00e0 di emettere decreti; ma il principio stesso non pu\u00f2 considerarsi violato se il potere legislativo delega ad una sua, sia pur modesta, rappresentanza di intervenire eccezionalmente con provvedimenti di urgenza per fronteggiare le conseguenze di avvenimenti impreveduti (come ad esempio terremoti od altre calamit\u00e0) o provvedere a necessit\u00e0 impellenti di politica tributaria.<\/p><p>LUSSU non nasconde la sua perplessit\u00e0 di fronte alla importanza del problema. Antico assertore della assoluta ed esclusiva prerogativa del Parlamento nel campo della legislazione, crede di dover rettificare alquanto questo suo modo di vedere, in seguito alla sua recente esperienza di Governo. All\u2019onorevole Einaudi, che si \u00e8 richiamato a princip\u00ee di liberalismo puro, osserva che la vita moderna ha esigenze democratiche pi\u00f9 che liberali: essa \u00e8 cos\u00ec piena di problemi urgenti che non si pu\u00f2 negare che vi sono casi in cui il Governo \u00e8 obbligato ad intervenire immediatamente. Vero che la Camera potr\u00e0 essere convocata in breve termine, e ci\u00f2 potr\u00e0 avvenire per questioni importanti; ma vi sono infiniti piccoli problemi per i quali non si pu\u00f2 convocare il Parlamento e che d\u2019altra parte richiedono immediatezza di decisione, se non si vuole intralciare l\u2019opera del Governo.<\/p><p>\u00c8 quindi perplesso e ritiene che il principio rigido dell\u2019ostilit\u00e0 alla decretazione d\u2019urgenza dovrebbe essere attenuato. D\u2019altronde gli sembra che la proposta dell\u2019onorevole Conti di creare una Giunta, in cui siano rappresentate le varie correnti politiche, costituisca una garanzia. Delegherebbe quindi a questa Giunta la facolt\u00e0 di decidere se il provvedimento \u00e8 veramente urgente.<\/p><p>UBERTI osserva che, nella complessit\u00e0 dei problemi che possono presentarsi, ve ne sono molti che hanno un carattere locale e quindi potranno rientrare nella competenza delle Assemblee regionali: di fronte a questa osservazione spera che la perplessit\u00e0 dell\u2019onorevole Lussu sar\u00e0 superata. Inoltre fa presente che un atteggiamento spirituale diverso deve ormai improntare la vita politica del Paese. Certo si governa pi\u00f9 facilmente e pi\u00f9 rapidamente senza l\u2019approvazione della Assemblea, in cui possono sorgere ostacoli od opposizioni; ma \u00e8 proprio in questo che si rivela e si afferma la vita democratica: in materia di leggi il Governo non deve agire senza il preventivo consenso dell\u2019Assemblea legislativa. Contesta che non si possa governare senza ricorrere alla decretazione d\u2019urgenza, e ricorda che in passato vi sono state leggi che, presentateci Parlamento con carattere d\u2019urgenza, sono state nella stessa seduta approvate, con una relazione orale, dalla Camera e talvolta anche dal Senato nella giornata medesima. Quindi si pu\u00f2 e si deve mutare il sistema. Ricorda che dal 1921 si cominci\u00f2 a legiferare per decreto-legge, malgrado una vera insurrezione contro questo sistema, e cos\u00ec, con l\u2019andare del tempo, ci si \u00e8 talmente abituati ad esso che sembra quasi impossibile governare senza farvi ricorso. Ma \u00e8 appunto questo il sistema che deve essere capovolto: deve essere negata al Governo la facolt\u00e0 di decretare d\u2019urgenza ed il Governo, come ha osservato l\u2019onorevole Einaudi, ha il modo per trarsi d\u2019impaccio anche nei casi pi\u00f9 complicati e difficili senza ledere questo principio, che deve rimanere integro ed assoluto.<\/p><p>RAVAGNAN confessa che la rigida formulazione di questo principio \u00e8 seducente, ma le osservazioni dell\u2019onorevole Lussu fanno pensare che la questione debba essere ricondotta nei suoi termini pratici. Occorre preoccuparsi del come provvedere a legiferare in caso di riconosciuta urgenza nel periodo di sospensione dei lavori parlamentari. Pertanto bisogna o abolire le vacanze del Parlamento o ridurle al minimo, o creare un organismo che provveda alla continuit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 legislativa.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non nega il fondamento delle riserve che l\u2019esperienza di Governo ha suggerito all\u2019onorevole Lussu, ma desidererebbe sapere da lui se tutti i provvedimenti portati alle riunioni del Consiglio dei Ministri quando egli ne faceva parte rivestissero un effettivo carattere di urgenza o non fossero gabellati per tali dai direttori generali che li improvvisavano all\u2019ultimo momento, concorrendo a formare quella legislazione tumultuaria, caotica e contraddittoria di cui tutti i cittadini sono vittime.<\/p><p>Nel caso di pubblica calamit\u00e0, per cui anche il termine pi\u00f9 breve per la convocazione dell\u2019Assemblea potrebbe riuscire di danno, il Governo, sotto l\u2019incalzare della necessit\u00e0, potr\u00e0 ricorrere a provvedimenti che, a stretto rigore, dovrebbero ritenersi illegittimi, ma che avranno applicazione di fatto almeno fino a quando un giudice non ne riconoscer\u00e0 l\u2019illegittimit\u00e0. \u00c8 questo l\u2019espediente dotato in Inghilterra, dove il Governo chiede, caso per caso, al Parlamento di essere esonerato da ogni responsabilit\u00e0 col cosiddetto <em>bill d\u2019indennit\u00e0.<\/em> Non \u00e8 poi da escludersi che in sede di Costituzione o di regolamento si possano imporre termini ristretti per la trasmissione di progetti urgenti e per abbreviare la procedura parlamentare di approvazione delle leggi.<\/p><p>Insiste pertanto nella proposta di abolire la decretazione di urgenza. Per i decreti-catenaccio confessa di rimanere alquanto perplesso, ma si arrende alla competenza dell\u2019onorevole Einaudi circa gli accorgimenti ai quali la pubblica amministrazione potrebbe ricorrere per ovviare alle dannose conseguenze che deriverebbero da ritardi e dalla pubblicit\u00e0 nell\u2019emanazione dei provvedimenti.<\/p><p>TOSATO \u00e8 anch\u2019egli contrario alla decretazione d\u2019urgenza per ragioni teoriche generali e per ragioni di carattere particolare. Ricorda che \u00e8 nella teoria controverso se l\u2019istituto dell\u2019urgenza sia fonte di diritto: alcuni lo negano in ogni caso, altri quando manchi il riconoscimento del carattere di urgenza nel provvedimento. Anche se la facolt\u00e0 della decretazione di urgenza viene limitata, la questione non \u00e8 risolta; onde crede pi\u00f9 opportuno o andare incontro alla pratica invalsa, o stabilire esplicitamente che l\u2019istituto della decretazione di urgenza \u00e8 escluso.<\/p><p>\u00c8 contrario, anche per ragioni di carattere pratico, alla nomina della Giunta permanente proposta dall\u2019onorevole Conti. Infatti, o essa \u00e8 investita di poteri legislativi, ed allora l\u2019attivit\u00e0 legislativa sar\u00e0 concentrata nel periodo di sospensione dei lavori dell\u2019Assemblea e diventer\u00e0 assorbente; o si conferisce a questa Giunta soltanto il potere di stabilire se il provvedimento rivesta o no carattere di urgenza, ed allora dalla maggioranza della Giunta il Governo otterr\u00e0 sempre l\u2019autorizzazione ad emanare il provvedimento e la minoranza non conseguir\u00e0 altro risultato che di intralciare e ritardare l\u2019emanazione del provvedimento stesso.<\/p><p>Ammette piuttosto che si possa escogitare una procedura abbreviata per i casi di vera urgenza.<\/p><p>Quanto ai decreti-catenaccio, ritiene che la questione sia piuttosto delicata e connessa con un problema di carattere pi\u00f9 generale: quello dei rapporti fra Cantera e Governo rispetto alle funzioni dell\u2019Amministrazione finanziaria, s\u00ec che sar\u00e0 bene esaminarla in una fase successiva.<\/p><p>NOBILE ripete che nessun provvedimento avr\u00e0 mai tale urgenza che non si possano aspettare nemmeno tre giorni, quanti oggi ne potranno occorrere per una decisione, anche se il Parlamento dovesse essere appositamente convocato. Concorda con i colleghi che sostengono doversi porre fine una buona volta all\u2019uso dei decreti-legge, e assicura che ne conosce centinaia che si sono dimostrati del tutto inapplicabili, perch\u00e9 occasionati da esigenze transitorie o dovuti magari al capriccio di qualche direttore generale di Ministero.<\/p><p>PATRICOLO richiama l\u2019attenzione sopra un altro aspetto della complessa questione. La gravissima situazione economica, che purtroppo esiste oggi nel Paese, potrebbe da un momento all\u2019altro provocare sommosse popolari o comunque determinare uno stato di irrequietezza tale da consigliare il ricorso alla proclamazione del cos\u00ec detto stato di emergenza o di una legge marziale. Orbene, egli ritiene che non si dovrebbe lasciare al potere esecutivo la facolt\u00e0 di compiere atti di tale gravit\u00e0 e, se non si potesse riunire l\u2019Assemblea al completo, si dovrebbe almeno mettere a fianco del Governo un gruppo di parlamentari che rappresentassero il potere legislativo.<\/p><p>FABBRI non condivide l\u2019ottimismo dell\u2019onorevole Einaudi sulla facile eliminazione degli inconvenienti che abolita la decretazione di urgenza si possono determinare in materia fiscale. La sua preoccupazione riguarda particolarmente i dazi di importazione e soprattutto le imposte di fabbricazione, perch\u00e9 ritiene che il fermo sui magazzini sarebbe arbitrario e scarsamente efficace. Viceversa crede che il decreto-catenaccio, che ormai ha un riconoscimento nella prassi e una dottrina che lo giustifica, sia l\u2019unico modo per impedire speculazioni e illeciti arricchimenti. Pertanto, alla norma relativa al divieto della decretazione di urgenza, aggiungerebbe un\u2019eccezione per i decreti fiscali.<\/p><p>All\u2019onorevole Patricolo fa osservare che la proclamazione dello stato di emergenza o della legge marziale rientra in un altro campo delle funzioni del potere esecutivo e deve avere una sua propria regolamentazione.<\/p><p>Per queste ragioni \u00e8 assolutamente contrario ad una semplice limitazione di carattere generico, magari in forma indiretta, mediante la costituzione di una Giunta, anche perch\u00e9 potrebbe avvenire che qualche direttore generale, pur avendo in animo un provvedimento da due o tre mesi, lo presentasse, qualificandolo urgente, a Camera chiusa per evitare il fastidio della critica e della censura.<\/p><p>CODACC1 PISANELLI esprime il parere che il problema della legislazione di urgenza si ripresenter\u00e0 sempre, anche se si cercher\u00e0 di escludere tale competenza del potere esecutivo. \u00c8 stato ricordato che anche in Inghilterra di fronte alle reali necessit\u00e0 si \u00e8 trovato modo di sanare l\u2019illegittimit\u00e0 di questi atti del potere esecutivo mediante il cos\u00ec detto <em>bill d\u2019indennit\u00e0<\/em>. In Italia se ne \u00e8 discusso a lungo fin dai tempi dello Statuto Albertino, ricercando il fondamento di questo potere, di cui in ultima analisi il Governo si \u00e8 sempre servito, e si arrivati alla ben nota legge del 1926 che ha avuto anche una certa elaborazione scientifica. Ritiene quindi che occorra essere aderenti alla realt\u00e0 e disciplinare la materia, perch\u00e9 altrimenti il problema risorgerebbe.<\/p><p>Si \u00e8 accennato al timore di arbitri da parte di direttori generali, ma tutto dipender\u00e0 dalla disciplina che sar\u00e0 data alla decretazione di urgenza. Se, per esempio, si riconoscesse al Governo, in caso di necessit\u00e0 o di urgenza, la facolt\u00e0 di emanare provvedimenti legislativi speciali salvo a presentarli entro un brevissimo tempo (pena la decadenza) alle Assemblee legislative, l\u2019arbitrio diverrebbe difficile: infatti, un sindacato ci sarebbe e di natura ancora pi\u00f9 grave, perch\u00e9 ove il decreto non fosse approvato sorgerebbe una questione di responsabilit\u00e0 politica.<\/p><p>Giova infine tener presente che l\u2019istituzione della Suprema Corte costituzionale, per il controllo sulla costituzionalit\u00e0 della legge, assicurerebbe un\u2019ulteriore garanzia. Se l\u2019Italia esce da un periodo in cui la Costituzione non \u00e8 stata rispettata, non si deve pensare che in avvenire ci\u00f2 si ripeter\u00e0, anche perch\u00e9 le garanzie saranno molto maggiori.<\/p><p>MANNIRONI osserva che la discussione sulla decretazione di urgenza risolleva la questione della continuit\u00e0 dell\u2019istituto parlamentare. \u00c8 d\u2019accordo, in linea di massima, che la decretazione di urgenza non debba essere ammessa; ma si preoccupa della realt\u00e0 di fatto a cui accennava l\u2019onorevole Codacci Pisanelli e pensa che, alla stessa maniera che non si pu\u00f2 concepire una nazione senza governo o in vacanza di governo, non si pu\u00f2 neppure concepire un governo senza l\u2019istituto parlamentare o qualche cosa che lo rappresenti durante la sospensione dei lavori parlamentari o l\u2019intervallo tra due legislature.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo con la proposta Conti per l\u2019istituzione di una Giunta permanente che, a suo avviso, dovrebbe avere i particolari compiti di assicurare la salvaguardia delle prerogative del Parlamento rispetto all\u2019azione del Gabinetto e di controllare l\u2019azione del Gabinetto stesso nei periodi in cui il Parlamento non \u00e8 in grado di funzionare. Rileva che l\u2019istituto trova il suo riscontro in altre costituzioni. Per esempio, quella di Weimar prevedeva due diverse Commissioni: una per gli affari esteri ed un\u2019altra per il controllo legislativo del Gabinetto; qualche cosa di analogo \u00e8 previsto anche nell\u2019ultima Costituzione francese.<\/p><p>Trova eccessiva la preoccupazione di forma di coloro che sostengono che una Camera che ha cessato di esistere per fine della legislatura o per scioglimento non dovrebbe avere pi\u00f9 alcun diritto di sopravvivenza, e conclude che, se al Governo in determinati casi urgentissimi sar\u00e0 data la possibilit\u00e0 costituzionale e giuridica di emanare qualche provvedimento, converr\u00e0 non lasciarlo del tutto solo, e consentirgli di appoggiarsi a un organo che rappresenti il Parlamento.<\/p><p>PERASSI premette che \u00e8 sempre stato nemico dei decreti-legge e che perci\u00f2 incontra le sue simpatie la posizione rigida che esclude la possibilit\u00e0 per il Governo di emanare norme giuridiche senza l\u2019ausilio del Parlamento. Non disconosce per\u00f2 che nella realt\u00e0 si possono incontrare difficolt\u00e0 di ordine pratico per cui non si pu\u00f2 essere fondamentalmente avversi al sistema previsto dall\u2019onorevole Conti.<\/p><p>Circa i decreti-catenaccio non sarebbe esatto il riferimento ai prezzi dei generi di monopolio, perch\u00e9 ormai la legislazione ha attribuito al Ministro delle finanze la facolt\u00e0 di fissarli. Resta invece la materia delle imposte di fabbricazione, per cui potrebbe forse ammettersi una eccezione.<\/p><p>PRESIDENTE invita i Commissari ad esprimere il loro parere unicamente sulla questione pregiudiziale se, cio\u00e8, debba ammettersi o no una decretazione di urgenza.<\/p><p>LUSSU si pronuncia contro l\u2019ammissione di qualsiasi legislazione di eccezione che non abbia almeno il correttivo della Giunta.<\/p><p>FABBRI insiste sulla possibilit\u00e0 di limitare la decretazione di urgenza alla materia fiscale e in particolare alle imposte di fabbricazione.<\/p><p>ZUCCARINI non ammette alcuna delega al potere esecutivo ed \u00e8 contrario all\u2019istituzione di una Giunta permanente che operi in caso di aggiornamento della Camera. A suo avviso, la Camera deve essere sempre in condizioni di legiferare.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che la Giunta dovrebbe in primo luogo valutare il carattere di urgenza del provvedimento (perch\u00e9, se riconoscesse che non sussiste, sarebbe autorizzata a respingere la pretesa governativa); in secondo luogo, una volta riconosciuta l\u2019urgenza, dovrebbe partecipare all\u2019opera legislativa assunta dal Governo.<\/p><p>LACONI propone di non votare sulla questione di principio, che \u00e8 fuori causa, ma sulla proposta Conti. Non crede che si menomi in alcun modo la sovranit\u00e0 della Camera quando le si riconosca la facolt\u00e0 di delegare i suoi poteri ad una parte dei suoi membri.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, obietta che la delegazione di poteri in una costituzione rigida deve essere oggetto di espressa autorizzazione costituzionale.<\/p><p>BULLONI sostiene che il potere legislativo spetta esclusivamente alla Camera e non deve subire eccezioni nemmeno nelle materie fiscali, per le quali si potr\u00e0 ricorrere alle misure amministrative accennate dall\u2019onorevole Einaudi.<\/p><p>Propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abNon \u00e8 consentita la decretazione di urgenza da parte del Governo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che una simile affermazione non esclude la possibilit\u00e0 dell\u2019istituzione della Giunta permanente.<\/p><p>PERASSI aggiunge che, con questa formulazione, si potrebbe procedere alla costituzione della Giunta con una legge apposita.<\/p><p>FABBRI suggerisce una nuova dizione:<\/p><p>\u00abSolo per l\u2019istituzione o la variazione di imposte di fabbricazione e atti fiscali \u00e8 nella facolt\u00e0 del potere esecutivo di emettere decreti aventi forza di legge\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abAl principio di ogni legislatura la Camera nomina una Commissione permanente di trenta deputati con la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi. Tale Commissione nella vacanza del Parlamento e congiuntamente con analoga Commissione nominata dalla seconda Camera, controller\u00e0 l\u2019opera del Gabinetto, decidendo se ricorrono ragioni di urgenza per la emanazione di provvedimenti legislativi di carattere eccezionale\u00bb.<\/p><p>Chiarisce che questa sua proposta dovrebbe in ogni caso essere messa ai voti dopo approvata la formulazione proposta dall\u2019onorevole Bulloni sul divieto generico.<\/p><p>TOSATO propone di mettere in votazione prima l\u2019ordine del giorno Bulloni per passare poi alle eccezioni.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Bulloni:<\/p><p>\u00abNon \u00e8 consentita la decretazione di urgenza da parte del Governo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c9<\/em> <em>approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che all\u2019articolo da lui proposto sono state apportate talune modificazioni, ond\u2019esso risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Camera elegge ogni anno all\u2019inizio della sessione di primavera, con votazione a maggioranza assoluta, una Giunta permanente presieduta dal Presidente della Camera, composta da trenta deputati, con il mandato di procedere nell\u2019aggiornamento del Parlamento, congiuntamente con la Giunta del Senato, all\u2019esame ed all\u2019approvazione in caso di urgenza di progetti di legge del Governo\u00bb.<\/p><p>LUSSU propone che invece di \u00aball\u2019inizio della sessione di primavera\u00bb, si dica: \u00aball\u2019inizio dei suoi lavori\u00bb.<\/p><p>FABBRI domanda se con tale disposizione i decreti-catenaccio restino esclusi. Non vuol dire cosa men che deferente verso il Parlamento, ma fa presente che quando un provvedimento che si intende emanare \u00e8 a conoscenza di trenta persone, potranno verificarsi complicazioni che ben si possono immaginare. Ritiene che i decreti-catenaccio debbano rimanere tali.<\/p><p>UBERTI ammette che, da un certo punto di vista, questa Giunta potrebbe rappresentare una tutela del diritto parlamentare; ma poich\u00e9 ritiene che si debba rovesciare un costume invalso da decenni, voter\u00e0 contro la nomina di questa Giunta per affermare integralmente il diritto del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo da lui proposto nella formulazione definitiva di cui ha appena dato lettura.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che, in conseguenza, resta implicitamente respinta anche la formulazione Mannironi.<\/p><p>La seduta termina alle 11.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Fabbri, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, Terracini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Castiglia, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Leone Giovanni, Porzio, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 19. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI SABATO 21 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Organizzazione Costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Patricolo \u2013 Mortati, Relatore \u2013 La Rocca \u2013 Laconi \u2013 Perassi \u2013 Di Giovanni \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Ambrosini \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[97,70],"tags":[],"post_folder":[122],"class_list":["post-5186","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5186"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5186\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7815,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5186\/revisions\/7815"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5186"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}