{"id":5184,"date":"2023-10-15T23:06:35","date_gmt":"2023-10-15T21:06:35","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5184"},"modified":"2023-10-23T13:30:42","modified_gmt":"2023-10-23T11:30:42","slug":"venerdi-20-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5184","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 20 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5184\" class=\"elementor elementor-5184\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-83d49d7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"83d49d7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-695798f\" data-id=\"695798f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-162b15f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"162b15f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460920sed018ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e4443f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e4443f3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>18.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 La Rocca \u2013 Nobile \u2013 Bulloni \u2013 Ravagnan \u2013 Di Giovanni \u2013 Conti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Calamandrei \u2013 Leone \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Targetti \u2013 Fabbri \u2013 Lussu \u2013 Laconi \u2013 Tosato \u2013 Patricolo \u2013 Ambrosini \u2013 Mannironi \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Perassi \u2013 Zuccarini \u2013 Uberti \u2013 Rossi Paolo.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.30.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Mortati ha proposto un articolo cos\u00ec concepito: \u00abI deputati ricevono un\u2019indennit\u00e0 che sar\u00e0 fissata dalla legge\u00bb. Si tratta di decidere se l\u2019argomento possa essere contemplato nella Costituzione, e in caso affermativo, con quale formula. Personalmente ritiene opportuna l\u2019affermazione, che si trova in altre Costituzioni, come quella francese, del principio dell\u2019indennit\u00e0 parlamentare, a cui si attribuisce un particolare significato.<\/p><p>LA ROCCA ritiene indispensabile fissare questo principio, del tutto aderente alle necessit\u00e0 della carica di deputato. Osserva che per lungo tempo i rappresentanti delle correnti popolari sono stati praticamente esclusi dalla partecipazione alla vita pubblica, che era in tal modo riservata a coloro che potevano trarne profitto o a coloro che erano largamente provvisti di beni di fortuna. Oggi non pu\u00f2 esservi dubbio sull\u2019assoluta necessit\u00e0 di porre coloro che difendono gli interessi del popolo nella condizione di potere, senza preoccupazioni di ordine materiale, assolvere al loro compito con dignit\u00e0, con fierezza, con indipendenza, con serenit\u00e0.<\/p><p>NOBILE ritiene che tale indennit\u00e0 dovrebbe essere considerata come un rimborso di spese.<\/p><p>BULLONI suggerisce, per la fissazione dell\u2019indennit\u00e0, un criterio analogo a quello adottato dalla Costituzione francese, che fa riferimento al trattamento di determinate categorie.<\/p><p>RAVAGNAN \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bulloni. Ritiene che nella Costituzione non solo debba essere affermato il principio della indennit\u00e0, ma debba anche esser detto perch\u00e9 i deputati vi hanno diritto. Se ben ricorda, la Costituzione francese dice: \u00abper assicurare la loro indipendenza e la loro dignit\u00e0\u00bb.<\/p><p>DI GIOVANNI riconosce che corrisponde al principio democratico assicurare un\u2019indennit\u00e0 a coloro che esplicano la loro opera a vantaggio della collettivit\u00e0; ma preferirebbe che tale norma fosse rimandata al regolamento interno, non sembrandogli la cosa di tale importanza da dover trovar posto nella Costituzione.<\/p><p>Comunque, se la Sottocommissione propende ad affermare questo principio nella Costituzione rimandando, come del resto fa il progetto della Costituzione francese, ad una legge speciale la determinazione di questa indennit\u00e0, non intende fare alcuna opposizione.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, propone che la disposizione relativa all\u2019indennit\u00e0 sia inserita nel suo progetto, dove si dice che \u00abLa Camera delibera il proprio Regolamento, provvede alla propria amministrazione, disponendo dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato, aggiungendovi: \u00abanche per l\u2019indennit\u00e0 per i deputati\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI si domanda se non sia il caso di stabilire il criterio che l\u2019indennit\u00e0 debba essere data in quanto la condizione economica dei deputati la renda necessaria, e ci\u00f2 soprattutto considerando il ragguardevole numero di avvocati che fanno parte di tutti i Parlamenti del mondo. Risulta dai rilievi fatti altra volta dall\u2019onorevole Nobile che all\u2019Assemblea Costituente ve ne sono 157. Ci\u00f2 dipende certamente dal fatto che essi, come giuristi, hanno attitudine a ragionare sulle leggi e sono quindi i pi\u00f9 idonei a far parte del corpo legiferante; ma non bisogna dimenticare che in passato si riteneva che per un avvocato diventare deputato fosse un modo per aumentare il prestigio professionale, la clientela e quindi i guadagni. Si domanda allora se sia giusto dare a costoro anche il vantaggio dell\u2019indennit\u00e0 parlamentare, o se invece non si debba inibire agli avvocati-deputati l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale durante il tempo in cui fanno parte del Parlamento.<\/p><p>DI GIOVANNI \u00e8 di parere opposto a quello dell\u2019onorevole Calamandrei. Anzitutto nega che la funzione di deputato faciliti lo sviluppo della professione, avendo egli invece constatato che le cariche di natura politica fanno esulare gli affari dallo studio dell\u2019avvocato, perch\u00e9 questi non pu\u00f2 attendere con il fervore necessario contemporaneamente alla funzione di deputato e alle necessit\u00e0 della clientela.<\/p><p>D\u2019altra parte ritiene che non sia possibile discriminare le condizioni economiche degli avvocati investiti del mandato parlamentare e stabilire se i deputati-avvocati possono provvedere con dignit\u00e0 ai bisogni della propria vita con mezzi propri, facendo a meno dell\u2019indennit\u00e0 parlamentare. A suo avviso, o si afferma il principio che il deputato deve avere l\u2019indennit\u00e0, e allora non si possono fare eccezioni per gli avvocati; o si stabilisce che si pu\u00f2 fare a meno dell\u2019indennit\u00e0, e tale decisione deve valere per tutti. Sarebbe poi enorme impedire l\u2019esercizio professionale agli avvocati per la durata del mandato parlamentare; ci\u00f2 che, assai probabilmente, terrebbe lontani dalla Camera gli uomini che per la loro preparazione potrebbero dare il pi\u00f9 utile contributo all\u2019elaborazione delle leggi.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, si associa all\u2019onorevole Calamandrei, ricordando di aver fatto le stesse considerazioni in seno al Consiglio di Presidenza, che deliber\u00f2 l\u2019assegnazione dell\u2019indennit\u00e0. Il suo pensiero ricorre ai tristi periodi del parlamentarismo, quando gli avvocati-deputati speculavano, per cos\u00ec dire, sulla medaglietta. \u00c8 un fatto storico ed innegabile questo, che dovrebbe indurre ad opportune meditazioni.<\/p><p>Dubita che possa giovare a rimuovere l\u2019inconveniente lo stabilire che gli avvocati, durante l\u2019esercizio del mandato parlamentare, debbano astenersi dall\u2019attivit\u00e0 professionale. Ad ogni modo riconosce l\u2019opportunit\u00e0 della discussione su questo problema.<\/p><p>CALAMANDREI rileva essere significativa la circostanza che il problema sia stato sollevato in questa sede da due avvocati.<\/p><p>LEONE GIOVANNI dissente dagli onorevoli Calamandrei e Conti, in particolar modo perch\u00e9 essi partono da una situazione del passato, che era manifestazione della decadenza del Parlamento. Ora, invece, si tratta di fondare una Costituzione su nuove basi e con visione pi\u00f9 ottimistica, in considerazione del fatto che la parte pi\u00f9 scadente della vita parlamentare \u00e8 gi\u00e0 molto lontana dallo spirito degli italiani. N\u00e9 pu\u00f2 trascurarsi l\u2019osservazione che le speculazioni fatte in altri tempi da parte di alcuni avvocati si fondavano sul rapporto di subordinazione del potere giudiziario a quello esecutivo. Le norme che la nuova Costituzione conterr\u00e0 sulla disciplina del potere giudiziario assicureranno invece alla magistratura il massimo dell\u2019indipendenza, onde non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile speculare sull\u2019influenza che l\u2019avvocato-deputato potrebbe esercitare sull\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Pensa, infine, che non si possa limitare l\u2019indagine all\u2019attivit\u00e0 professionale degli avvocati; ma si debba piuttosto esaminare il problema della posizione del deputato in rapporto agli impieghi e agli incarichi di qualsiasi genere (ad esempio, quello di curatore fallimentare) che potrebbero essergli affidati e stabilire pertanto che nel periodo in cui si \u00e8 investiti della carica di deputato non si possano accettare incarichi di qualsiasi genere e in qualsiasi modo retribuiti.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, condivide il pensiero di altri colleghi circa l\u2019opportunit\u00e0 che in qualche modo risulti dalla Costituzione il rapporto che esiste fra la concessione dell\u2019indennit\u00e0 e il dovere del deputato di dedicare la maggiore e migliore parte della propria attivit\u00e0 all\u2019esercizio del mandato parlamentare. Suggerisce perci\u00f2 di statuire una specie di incompatibilit\u00e0 fra l\u2019attivit\u00e0 professionale e quella parlamentare, aggiungendo una sanzione a cui andrebbero incontro i deputati in caso di inadempienza. Propone la seguente formula: \u00abIn considerazione del fatto che il deputato \u00e8 tenuto a dedicare la maggior parte della sua attivit\u00e0 all\u2019esercizio del mandato parlamentare\u00bb.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, anche per quei precedenti che l\u2019onorevole Conti ha richiamato. Ricorda a tale proposito che in passato i deputati dell\u2019estrema sinistra, per questa ragione, venivano a trovarsi in condizioni diverse da quelle dei deputati di centro e di destra, ed aggiunge che nel periodo pre-fascista il tipo dell\u2019avvocato che si serviva della carica a scopo professionale in realt\u00e0 esisteva. Ritiene egli pure che il problema vada risolto in modo da mettere tutti i deputati (e non solo gli avvocati, ma anche i medici, gli ingegneri, in genere i professionisti) nella condizione di dedicare esclusivamente la propria attivit\u00e0 alla funzione parlamentare. Non crede fondata la preoccupazione che in questo modo si allontanerebbero dal Parlamento molti professionisti: salvo qualche caso isolato, non \u00e8 avvenuto, ad esempio, che un deputato-avvocato abbia rifiutato la carica di Sottosegretario di Stato, pur essendo evidente che, quando si copre tale carica, non \u00e8 possibile attendere all\u2019esercizio professionale.<\/p><p>L\u2019affermazione del principio dell\u2019indennit\u00e0 s\u2019inquadra in una concezione nuova della funzione del deputato, il quale, entro certi limiti, deve sforzarsi di penetrare in fondo a tutte le questioni e non ha pi\u00f9 tempo quindi per esercitare la professione. Pertanto ritiene egli pure che nella disposizione relativa all\u2019indennit\u00e0 parlamentare debba essere affermato in modo esplicito che la funzione del deputato richiede l\u2019assorbimento quasi totale della sua attivit\u00e0.<\/p><p>FABBRI, per ragioni materiali e morali, \u00e8 contrario a qualunque discriminazione e ritiene inammissibile che vi siano deputati retribuiti e deputati onorari. Non crede neppure che sia il caso di stabilire delle incompatibilit\u00e0 specifiche per legge, perch\u00e9 la materia \u00e8 estremamente difficile a codificarsi. A suo avviso, \u00e8 cosa che deve restare affidata specialmente alla sensibilit\u00e0 dell\u2019individuo, al costume politico e alla censura dei colleghi e del corpo elettorale. \u00c8 favorevole all\u2019indennit\u00e0 perch\u00e9 crede che corrisponda ad un elementare principio di democrazia. Per altro, pi\u00f9 che di \u00abindennit\u00e0\u00bb, preferirebbe si parlasse di \u00abassegno\u00bb.<\/p><p>Come formulazione proporrebbe di dire che \u00e8 concessa l\u2019indennit\u00e0 parlamentare al deputato per garantirne in ogni caso l\u2019indipendenza economica (\u00abin ogni caso\u00bb vuol dire che, se \u00e8 ricco, non vi \u00e8 bisogno dell\u2019assegno, se \u00e8 povero ve n\u2019\u00e8 bisogno) e la prestazione della sua attivit\u00e0 diretta alla doverosa e migliore esecuzione del mandato.<\/p><p>LUSSU, avendo esercitato la professione di avvocato fino a ventidue anni fa, quando venne cancellato dall\u2019albo come antifascista, si trova in condizioni di pura serenit\u00e0. Riconosce che il criterio dell\u2019indennit\u00e0 parlamentare \u00e8 acquisito in ogni democrazia, e non \u00e8 possibile sopprimerlo; ma non ritiene che l\u2019affermazione di questo principio debba trovar posto nella Costituzione. I democratici italiani dovrebbero abituarsi a vivere non solo sulla traccia della Costituzione scritta, ma sulla tradizione che si crea a mano a mano che un istituto si viene formando, come \u00e8 avvenuto in altri Paesi. Ma, se la Sottocommissione ritenesse di dover fare questa affermazione, egli vorrebbe fosse stabilito che l\u2019indennit\u00e0 \u00e8 concessa per assicurare al deputato la sua indipendenza durante l\u2019esercizio del mandato, e sarebbe contrario ad ogni eccezione relativa agli avvocati. Si rende conto del criterio morale che ha spinto gli onorevoli Calamandrei e Conti a sostenere l\u2019incompatibilit\u00e0 tra il mandato di deputato e la professione di avvocato e a richiedere la sospensione dell\u2019esercizio professionale per il periodo in cui si ricopre la carica di deputato. Ritiene per\u00f2 che una norma di tal genere non possa trovar posto nella Carta costituzionale e neppure in una legge speciale, perch\u00e9 non \u00e8 ammissibile si inibisca ad un avvocato di esercitare la sua professione quando \u00e8 deputato, mentre vi sono parecchi deputati (e questo \u00e8 un problema che si dovrebbe esaminare in separata sede) i quali guadagnano somme assai considerevoli ricoprendo cariche importanti in organismi industriali, bancari o commerciali, che talvolta possono avere interessi in contrasto con quelli dello Stato. Bisogna evitare il pericolo di formare una legislazione molto complicata e che scenda troppo nei dettagli.<\/p><p>LEONE GIOVANNI premette che sarebbe desiderabile essere nelle condizioni, accennate dall\u2019onorevole Lussu, di formare una Costituzione che trovasse il suo fondamento in un complesso di tradizioni democratiche; ma purtroppo la democrazia non ha tradizioni nel nostro Paese e si \u00e8 costretti a formulare princip\u00ee che ancora debbono entrare nel costume. Per queste considerazioni \u00e8 del parere che sia indispensabile stabilire la corresponsione di una indennit\u00e0, facendo seguire alla norma una motivazione.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019incompatibilit\u00e0 con altri incarichi, ritiene che la questione debba essere rinviata.<\/p><p>Dichiara di preferire la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati, che stabilisce un limite di fatto, richiamando il deputato all\u2019obbligo di dedicare la maggior parte della sua attivit\u00e0 all\u2019esercizio del mandato parlamentare.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che sono in discussione tre distinte questioni: se stabilire la corresponsione di una indennit\u00e0; se farla seguire da una motivazione; se determinare eventuali esclusioni.<\/p><p>Personalmente approva i due primi criteri e, quanto al terzo, crede che sarebbe opportuno escogitare una formula che consentisse di accoglierla nella Costituzione. Se \u00e8 vero che l\u2019indennit\u00e0 \u00e8 concessa al fine di permettere al deputato non abbiente di esplicare la sua attivit\u00e0 senza eccessive preoccupazioni economiche, gli sembrerebbe giusto che coloro che hanno altri cespiti \u2013 appurabili immediatamente, perch\u00e9 non si possono fare lunghe indagini \u2013 dovessero rinunciarvi, mancando nei loro riguardi il motivo della concessione.<\/p><p>Sottopone ai colleghi la possibilit\u00e0 di congegnare la disposizione nel senso di dire che l\u2019indennit\u00e0 non viene concessa ai deputati che non rinuncino espressamente alla loro attivit\u00e0 professionale (comprendendo cos\u00ec, oltre agli avvocati, anche i medici, gli ingegneri, ecc.). Il deputato sarebbe quindi posto di fronte ad una alternativa e dovrebbe pronunciarsi, libero nella sua scelta e senza alcuna coazione. Infatti non si pu\u00f2 non sentire un certo disagio all\u2019idea che ci siano deputati che, pur avendo altri cespiti, percepiscano la modesta indennit\u00e0 loro assegnata, mentre altri debbano vivere sulla base di questa sola entrata, senza poter altrimenti sostenere il proprio bilancio familiare.<\/p><p>Pone in votazione la proposta che nella Costituzione sia stabilito il principio dell\u2019indennit\u00e0 parlamentare.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta di motivare la disposizione con cui viene determinata la concessione di una indennit\u00e0, salvo a concretare la relativa formula.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Quanto alla motivazione, ricorda i termini precisi delle due proposte fatte finora. La formula Fabbri suona cos\u00ec: \u00abper garantire in ogni caso l\u2019indipendenza economica e le prestazioni dell\u2019attivit\u00e0 alla doverosa, migliore esecuzione del mandato\u00bb; quella Mortati \u00e8 del seguente tenore: \u00abin relazione all\u2019obblig\u00f2 loro imposto di dedicare la maggior parte della loro attivit\u00e0 all\u2019esercizio del mandato parlamentare\u00bb.<\/p><p>LUSSU propone la seguente formula: \u00abuna indennit\u00e0 che consenta l\u2019indipendenza economica e l\u2019esercizio del loro mandato con dignit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che nella formulazione dell\u2019onorevole Mortati si accenna all\u2019obbligo per i deputati di dedicare la maggior parte della loro attivit\u00e0 all\u2019esercizio del mandato parlamentare, ma evidentemente l\u2019osservanza di detto obbligo \u00e8 rimessa al loro senso di responsabilit\u00e0 senza che vi sia alcuna possibilit\u00e0 di controllo n\u00e9, tanto meno, di sanzioni.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, rileva che non \u00e8 possibile usare una formula pi\u00f9 assoluta e stabilire che il deputato debba dedicare tutta la sua attivit\u00e0 all\u2019esercizio del mandato, perch\u00e9 ne deriverebbero conseguenze molto gravi: uno studioso, per esempio, non potrebbe scrivere un libro e percepire i relativi diritti di autore durante la legislatura.<\/p><p>D\u2019altra parte vi sono attivit\u00e0 che si prestano ad essere esercitate anche indirettamente.<\/p><p>Propone di integrare la disposizione in esame con un articolo nel quale si sanciscano i doveri del deputato e la conseguente decadenza del mandato in caso di cattivo adempimento, di assenze prolungate, ecc.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che una disposizione del genere potr\u00e0 costituire materia di Regolamento.<\/p><p>DI GIOVANNI, aderendo al concetto esposto dal Presidente, eliminerebbe dalla formulazione Mortati le parole: \u00abla maggior parte\u00bb, in modo da dire soltanto: \u00abdedicare la propria attivit\u00e0, ecc.\u00bb.<\/p><p>BULLONI aderisce alla formula proposta dall\u2019onorevole Lussu, che si richiama a quella della Costituzione francese, ritenendo che la sola affermazione del principio sia di per s\u00e9 sufficiente a moralizzare l\u2019ambiente parlamentare. Affermare in una Carta costituzionale che viene concessa una indennit\u00e0 ai deputati per garantirne l\u2019indipendenza e la dignit\u00e0, significa richiamare tutti coloro che hanno cespiti al di fuori dell\u2019attivit\u00e0 parlamentare al dovere di uniformare la loro attivit\u00e0 alla solennit\u00e0 di questo principio. A chi ha ricordato alcune degenerazioni di passati regimi parlamentari fa osservare che non si debbono dimenticare anche le nobilissime tradizioni del nostro vecchio Parlamento ed i frequenti casi di insigni avvocati, e professionisti in genere, che non solo non hanno sfruttato la medaglietta, ma hanno fatto sacrificio di altissime posizioni personali.<\/p><p>TOSATO propone la seguente formulazione: \u00abI deputati hanno l\u2019obbligo di esercitare il loro mandato. Al fine di permettere l\u2019adempimento di tale obbligo, riceveranno una indennit\u00e0 nella misura stabilita dalla legge\u00bb.<\/p><p>PATRICOLO, in merito alla proposta Fabbri, osserva che il concetto dell\u2019indipendenza economica \u00e8 troppo elastico e comporterebbe un aumento delle normali indennit\u00e0 parlamentari.<\/p><p>PRESIDENTE precisa che la misura della indennit\u00e0 deve esser posta in rapporto al sistema di vita. Quando la Costituzione, ovvero la legge speciale che regoler\u00e0 la materia, assegner\u00e0 una somma corrispondente alla media del reddito mensile della maggioranza del popolo italiano, il principio sar\u00e0 realizzato. Taluno dovr\u00e0 forse diminuire il suo regime di vita domestica in relazione alla somma percepita, ma non si potr\u00e0 dire che non gli si \u00e8 assicurata l\u2019indipendenza economica. Ricorda che il progetto francese parla di una indennit\u00e0 riferita allo stipendio di una data categoria di funzionari dello Stato, con il che gi\u00e0 si stabilisce un termine di riferimento che eventualmente potrebbe essere tenuto presente.<\/p><p>Ritiene che, tra le altre, sia da preferire la formulazione dell\u2019onorevole Fabbri, perch\u00e9, almeno nella sua prima parte, riflette un po\u2019 le opinioni espresse da tutti.<\/p><p>TAGDETTI non trova felice l\u2019espressione \u00abindipendenza economica\u00bb,<\/p><p>BULLONI sottopone all\u2019esame della Commissione la seguente formula, ispirata a quella della Costituzione francese: \u00abAl deputato verr\u00e0 assegnata una indennit\u00e0, riferita al trattamento di una categoria di funzionari, per garantirne l\u2019indipendenza e la dignit\u00e0\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI nota che, se si vuole affermare il concetto che ha spinto a stabilire la corresponsione di una indennit\u00e0 e a giustificarla, \u00e8 assolutamente necessario richiamarsi alla situazione economica, poich\u00e9, in caso contrario, la motivazione diverrebbe inutile.<\/p><p>FABBRI non ha indicato, e non crede si debba indicare, il concetto della dignit\u00e0, in considerazione della sua aleatoriet\u00e0. Non si acquista la dignit\u00e0 percependo l\u2019indennit\u00e0, poich\u00e9 dignit\u00e0 se ne pu\u00f2 avere anche se poveri.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole alla frase proposta dall\u2019onorevole Mortati: \u00abin relazione all\u2019obbligo loro imposto\u00bb, che gli sembra eccessiva trattandosi di un mandato politico.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 \u00e8 difficile raggiungere un completo accordo su di una determinata formula, invita i commissari a rinunciare a talune sfumature e ad accedere a quella che nella sostanza pi\u00f9 si avvicina al loro modo di vedere.<\/p><p>MANNIRONI vorrebbe che dalla formula Fabbri fosse soppressa la parola \u00abeconomica\u00bb dopo \u00abindipendenza\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non lo ritiene necessario. Non vede perch\u00e9 si dovrebbe avere un ritegno a parlare di situazione economica, quando in realt\u00e0 di questo appunto si tratta. L\u2019unica indipendenza che lo Sfato pu\u00f2 garantire \u00e8 appunto quella materiale, economica.<\/p><p>Considerato che la formula Fabbri \u00e8 quella che pi\u00f9 si avvicina al pensiero della maggior parte dei commissari, prega i colleghi di rivolgere ad essa la loro attenzione per poterla eventualmente migliorare. A suo avviso, potrebbero essere soppresse le parole: \u00able prestazioni della attivit\u00e0\u00bb, lasciando soltanto \u00abla indipendenza economica e la doverosa migliore esecuzione del mandato\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI propone la soppressione della parola \u00abmigliore\u00bb e la sostituzione di \u00abesecuzione\u00bb con \u00abadempimento\u00bb.<\/p><p>TARGETTI preferirebbe la formula \u00abuna indennit\u00e0 tale da metterli in grado di adempiere al loro obbligo e di dare tutta l\u2019attivit\u00e0 necessaria all\u2019esercizio del mandato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Targetti che con ci\u00f2 si rimetterebbe in discussione la questione dell\u2019attivit\u00e0, sulla quale non c\u2019era accordo, frustrando i tentativi di eliminare le parole sulle quali un accordo \u00e8 difficile. D\u2019altra parte l\u2019espressione \u00abadempimento del mandato\u00bb implica appunto l\u2019attivit\u00e0 in cui esso si sostanzia.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, introdurrebbe nella disposizione un concetto di necessit\u00e0. L\u2019indennit\u00e0 dovrebbe provvedere alle necessit\u00e0 economiche del deputato e non alla sua \u00abindipendenza\u00bb, espressione che potrebbe anche essere superflua.<\/p><p>BOZZI non afferra bene il significato dell\u2019inciso \u00abin ogni caso\u00bb contenuto nella formula Fabbri.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che vi possono essere dei casi in cui l\u2019indennit\u00e0 non sarebbe necessaria, ed altri casi in cui la mancanza di essa determinerebbe quasi l\u2019impossibilit\u00e0 per il deputato di esplicare il suo mandato. Se i Commissari lo ritengono, l\u2019inciso si potrebbe anche sopprimere.<\/p><p>FABBRI preferirebbe che fosse mantenuto, anche per andare incontro alle osservazioni dell\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>DI GIOVANNI segnala l\u2019opportunit\u00e0 di una semplice rettifica grammaticale. Dicendo \u00abgarantirne\u00bb, potrebbe sembrare che ci si riferisse alla legge e non al deputato. Pi\u00f9 esatto sarebbe dire \u00abper garantire la loro indipendenza economica\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI preferirebbe che si dicesse \u00abconsentire\u00bb, invece di \u00abgarantire\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI sopprimerebbe anche la parola \u00abdoverosa\u00bb, essendo implicito nel concetto di adempimento il carattere obbligatorio.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene invece che sia essenziale, essendo il solo richiamo esistente negli articoli fin qui approvati al senso di responsabilit\u00e0 dei deputati.<\/p><p>Mette ai voti la formula risultante dalle varie proposte:<\/p><p>\u00abI deputati ricevono una indennit\u00e0 nella misura fissata dalla legge per garantire loro in ogni caso l\u2019indipendenza economica e il doveroso adempimento del mandato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 lettura dell\u2019articolo successivo nel testo proposto dall\u2019onorevole Mortati: \u00ab\u00c8 fatto divieto ai deputati di acquistare o di prendere in fitto beni demaniali, di ottenere concessioni od altri vantaggi personali\u00bb. Personalmente osserva che \u00e8 forse opportuno, ma certo non necessario, porre una simile disposizione nella Costituzione: essa potr\u00e0 trovar posto nella legge elettorale.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, crede sia necessario decidere se convenga oppure no fissare nella Costituzione dei limiti alla legge elettorale, vincolando cos\u00ec il futuro legislatore.<\/p><p>PRESIDENTE crede che, se si volessero porre questi limiti nella Costituzione, bisognerebbe fare una elencazione assai pi\u00f9 lunga, perch\u00e9 possono sorgere molte altre incompatibilit\u00e0, soprattutto di ordine morale. Considerandone soltanto alcune, si potrebbe far ritenere che per le altre non esistono limiti o divieti. Condivide il pensiero dell\u2019onorevole Mortati, essendo necessario prevedere che non avvengano collusioni di interessi fra lo Stato e i rappresentanti del Paese; ma non gli sembra che possa inserirsi nel testo della Costituzione un articolo che consideri questo problema. Ad ogni modo mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>A proposito della convocazione della Camera ricorda che l\u2019onorevole Conti ha fatto la seguente proposta: \u00abLa Camera dei Deputati deve riunirsi appena eletta ed in ogni caso non oltre 20 giorni da quello della proclamazione degli eletti\u00bb.<\/p><p>Nota che una disposizione di tale natura \u00e8 in genere contenuta nella legge elettorale. Gli sembrerebbe invece utile una disposizione circa la convocazione della Camera nelle sue sessioni.<\/p><p>Vi \u00e8 poi, in questa materia, anche una formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, crede necessario che la Costituzione fissi il termine massimo per la convocazione della nuova Camera dopo lo scioglimento di quella precedente. Ritiene inoltre che l\u2019articolo dovrebbe essere collegato con l\u2019altro che fissa la durata della Camera. Dove si dice che la Camera dura 4-5 anni si dovrebbe aggiungere che le elezioni debbono avvenire entro 60-70 giorni dalla scadenza del termine predetto, e poi inserire una disposizione con cui si stabilisca che la prima riunione della Camera debba aver luogo non oltre una certa data (20 o 30 giorni) dalle elezioni. Ci\u00f2 gli sembra necessario per eliminare qualunque arbitrariet\u00e0 in ordine al regolare funzionamento della Camera. Si dovrebbe poi precisare l\u2019organo cui spetta di fissare il giorno della prima convocazione, al quale proposito alcune Costituzioni stabiliscono che debbano provvedere i tre membri pi\u00f9 anziani della nuova Camera.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che le questioni in discussione sono due. La prima riguarda la convocazione dei comizi elettorali, per la quale l\u2019onorevole Mortati ha proposto di dire che \u00able elezioni della nuova Camera debbono farsi entro 60 giorni dallo scioglimento della precedente\u00bb. Mette ai voti questa formula.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seconda questione \u00e8 quella di stabilire un termine, dopo l\u2019elezione, entro il quale la Camera deve essere convocata. Questo termine dall\u2019onorevole Mortati \u00e8 proposto in 20 giorni.<\/p><p>LUSSU domanda se non sarebbe meglio precisare addirittura la data e dire cio\u00e8, ad esempio, il ventesimo o il diciottesimo giorno dalle elezioni.<\/p><p>PRESIDENTE crede che attraverso la Costituzione si debba dare soltanto una garanzia di carattere pubblico e niente altro. A tale effetto gli sembra basti indicare il termine massimo oltre il quale non \u00e8 possibile prorogare la convocazione.<\/p><p>DI GIOVANNI domanda se il termine decorre dal giorno delle elezioni o da quello della proclamazione degli eletti, come gli pare proponesse l\u2019onorevole Conti.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che non vi pu\u00f2 essere una data unica di proclamazione degli eletti, variando essa in relazione allo svolgimento dei lavori delle singole circoscrizioni elettorali. Quanto meno bisognerebbe dire \u00abdalla data dell\u2019ultima proclamazione\u00bb, ma la cosa non gli sembra praticamente utile.<\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati: \u00abla prima riunione della Camera deve aver luogo non oltre 20 giorni dalle elezioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MANNIRONI ritiene opportuno che la legislatura duri fino alle nuove elezioni, per mantenere la continuit\u00e0 della funzione parlamentare e per garantire, ad esempio, l\u2019immunit\u00e0 dei deputati nell\u2019intervallo tra la vecchia e la nuova Camera.<\/p><p>PRESIDENTE non vede la necessit\u00e0 di garantire l\u2019immunit\u00e0, quando la funzione parlamentare \u00e8 finita: a Camera sciolta il deputato \u00e8 un cittadino qualsiasi.<\/p><p>Avverte che secondo la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati il provvedimento che indice le elezioni fissa anche il giorno per la prima convocazione della nuova Camera.<\/p><p>FABBRI per determinare questa data, riterrebbe pi\u00f9 opportuno si attendesse che fosse avvenuta la proclamazione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che, stabilito il principio che entro 20 giorni si deve convocare la nuova Camera, si tratta solo di precisare il giorno, e a questa esigenza pu\u00f2 provvedere la legge che convoca i comizi elettorali, come ha appunto fatto anche l\u2019ultima legge per la Costituente.<\/p><p>ZUCCARINI rileva che ci\u00f2 \u00e8 conforme alla pi\u00f9 vecchia tradizione parlamentare.<\/p><p>LUSSU aderisce a quanto ha detto l\u2019onorevole Mortati, ma si preoccupa dell\u2019organo o della persona che dovrebbe fissare la data. Suggerisce di dire che spetta al deputato pi\u00f9 anziano.<\/p><p>PRESIDENTE teme sia un po\u2019 audace lasciare al pi\u00f9 anziano una facolt\u00e0 di carattere cos\u00ec importante.<\/p><p>CODACCI PISANELLI propone che questa facolt\u00e0 venga riconosciuta al Capo dello Stato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, nota che queste proposte debbono considerarsi in relazione all\u2019ordinamento che si vuole stabilire, di maggiore o minore autonomia della Camera. Il punto da chiarire \u00e8 se si intende opportuno che la Camera si convochi indipendentemente dal potere esecutivo.<\/p><p>PERASSI crede opportuno fissare un sistema di convocazione automatico.<\/p><p>PRESIDENTE, per non dare luogo ad inconvenienti, suggerisce di stabilire chi \u00e8 che convoca la Camera e gli pare dovrebbe essere il Capo dello Stato.<\/p><p>FABBRI ritiene che il concetto della sovranit\u00e0 dell\u2019Assemblea che scade sia male invocato con riferimento al provvedimento di scioglimento della Camera; perch\u00e9 non \u00e8 l\u2019Assemblea che si scioglie, ma lo scioglimento \u00e8 conseguenza di un provvedimento di chi ha la facolt\u00e0 di adottarlo; sia il Capo dello Stato o il Capo del Governo. Ed allora quello stesso organo che ha la facolt\u00e0 di sciogliere la Camera esistente dovrebbe avere, in forza della Costituzione, l\u2019obbligo di convocarne un\u2019altra entro un determinato termine. Non gli sembra che qui entri in gioco la sovranit\u00e0 dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE osserva anche che se la Camera giunge normalmente alla fine del suo mandato, deve esservi sempre un\u2019autorit\u00e0 estranea che ordina il suo scioglimento, onde non pu\u00f2 attribuirsi alla Camera vecchia l\u2019incarico di indire le elezioni e fissare la data di convocazione della Camera nuova.<\/p><p>L\u2019alternativa \u00e8 questa: o lasciare al potere esecutivo, al Presidente della Repubblica o al Governo, la facolt\u00e0 di scegliere la data nel termine dei 20 giorni gi\u00e0 stabilito, oppure stabilire che il provvedimento stesso col quale si indicono le elezioni fisser\u00e0 anche il giorno della prima convocazione.<\/p><p>Mette ai voti quest\u2019ultima proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Poich\u00e9 si \u00e8 in tema di convocazione, pensa che possa essere affrontata la questione delle convocazioni successive, circa la quale l\u2019onorevole Conti propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abNel quadriennio si riunir\u00e0 senza alcuna convocazione nella prima decade del marzo e dell\u2019ottobre di ogni anno, e terr\u00e0 le sedute che saranno necessarie allo svolgimento dell\u2019opera legislativa\u00bb.<\/p><p>Mette innanzitutto ai voti il principio della convocazione automatica, sul quale sono d\u2019accordo ambedue i relatori.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Circa la data delle due convocazioni annuali, avverte che per la prima sia l\u2019onorevole Mortati che l\u2019onorevole Conti convengono di fissarla in marzo; mentre per l\u2019altra \u00e8 questione se debba avvenire in ottobre o novembre.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la data della seconda convocazione debba mettersi in relazione con la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e perci\u00f2 propone che avvenga in novembre.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore,<\/em> NOBILE e ZUCCARINI propenderebbero per l\u2019ottobre, perch\u00e9 in tal mese comincia un nuovo trimestre.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta che la seconda convocazione della Camera avvenga nel mese di ottobre.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CODACCI PISANELLI propone che si fissi il primo giorno non festivo del mese.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene accettabile questa proposta e crede che la disposizione potrebbe essere cos\u00ec formulata: \u00abLa Camera si riunisce di pieno diritto, senza uopo di convocazione, il primo giorno festivo del mese di marzo e di ottobre di ogni anno\u00bb.<\/p><p>La pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passando all\u2019argomento della possibilit\u00e0 di altre convocazioni, oltre quelle automatiche, avverte che l\u2019onorevole Mortati propone un\u2019aggiunta al comma ora approvato, cos\u00ec concepita: \u00abDeve altres\u00ec essere convocata dal suo Presidente quando lo richiedano il Presidente del Consiglio dei Ministri o un quarto dei suoi membri con istanza motivata\u00bb.<\/p><p>Invece l\u2019onorevole Conti aveva proposto la seguente formula: \u00abPu\u00f2 essere convocata in via straordinaria dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato al Presidente della Camera, dalla sua Presidenza, o da questa a richiesta motivata del Capo del Governo.<\/p><p>\u00abLa convocazione a richiesta di deputati deve essere fatta su domanda di un decimo dei componenti la Camera\u00bb.<\/p><p>Osserva che con la formula dell\u2019onorevole Conti viene affrontata, per la prima volta, la questione dei poteri del Capo dello Stato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che su questo punto sarebbe necessaria una sospensiva, perch\u00e9 la Sottocommissione non \u00e8 ancora entrata nel merito dei poteri del Presidente della Repubblica e del Capo del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE crede che intanto potrebbe esaminarsi l\u2019ipotesi della autoconvocazione, relativamente alla quale fra le due proposte v\u2019\u00e8 una differenza notevole, in quanto l\u2019onorevole Mortati propone un quarto dei membri della Camera, mentre l\u2019onorevole Conti un decimo.<\/p><p>Poich\u00e9 ritiene che possa considerarsi tacitamente accolto il principio di autoconvocazione dell\u2019Assemblea, apre la discussione sulla determinazione del numero dei richiedenti necessario per ottenere la suddetta convocazione.<\/p><p>DI GIOVANNI \u00e8 del parere che sia sufficiente un decimo e che un quarto sia difficilmente raggiungibile.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, giustifica la maggiore rigidit\u00e0 della sua proposta con la considerazione che la convocazione della Camera \u00e8 un evento di notevole importanza, che implica anche uno spostamento dell\u2019ordinaria attivit\u00e0 di governo. Un decimo dei componenti la Camera, con la composizione prevista di questa, significherebbe circa 40 deputati, che gli sembrano troppo pochi.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, sostiene la necessit\u00e0 di mantenere bassa la percentuale anche per il criterio della tutela delle minoranze.<\/p><p>PERASSI crede che sarebbe opportuno limitarsi per il momento a fissare il principio dell\u2019autoconvocazione, salvo a determinare successivamente la percentuale di deputati necessaria. Ricorda che il problema in passato \u00e8 stato affrontato in sede regolamentare e potrebbe essere utile consultare i precedenti.<\/p><p>PATRICOLO non approva il criterio di rinviare la materia al Regolamento della Camera. Se si ritiene che la Costituzione debba effettivamente fissare le garanzie democratiche nel Paese, non si pu\u00f2 non volere che contenga anche la determinazione di questa percentuale che rappresenta appunto una garanzia per le minoranze.<\/p><p>NOBILE \u00e8 sostanzialmente d\u2019accordo sull\u2019opportunit\u00e0 di fissare questa percentuale, e ritiene che, se il numero minimo di deputati richiesti per l\u2019autoconvocazione sar\u00e0 basso, non per questo si dovr\u00e0 temere qualche inconveniente. Se anche un piccolo gruppo di deputati invitasse i colleghi a mettersi al lavoro nell\u2019interesse del Paese, l\u2019invito dovrebbe essere sempre accettato volentieri.<\/p><p>PRESIDENTE osserva, e non per semplice amore della transazione, che tra le due proposte c\u2019\u00e8 una sensibile differenza, onde si potrebbero contemperare le varie esigenze.<\/p><p>Personalmente ritiene che sia necessario dare, attraverso al diritto di autoconvocazione, una garanzia alle minoranze, che tuttavia debbono essere considerate in rapporto alla loro efficienza e al loro reale valore politico, perch\u00e9 anche un uomo solo in una assemblea potrebbe, a volte, costituire una minoranza. Nel quadro di una societ\u00e0 nazionale che va sempre pi\u00f9 organizzandosi sulla base dei partiti, bisogna tener conto del fatto che non sar\u00e0 una persona e neanche piccoli gruppi di persone che potranno avere un peso decisivo. Non condivide la opinione dell\u2019onorevole Nobile che bisogna sempre accogliere benevolmente gli inviti al lavoro: se v\u2019\u00e8 una richiesta di convocazione della Camera fuori della sessione ordinaria, ci\u00f2 vuol dire che v\u2019\u00e8 una crisi politica o si intende di provocarla. Ora, le crisi possono essere necessarie, ma in linea generale bisognerebbe evitare di facilitarle, soprattutto se non sono espressione di una forza politica notevole. Pi\u00f9 volte si \u00e8 parlato della necessit\u00e0 di dare una certa garanzia di stabilit\u00e0 al Governo ed \u00e8 evidente che l\u2019autoconvocazione della Camera in tal caso gioca in senso contrario. Personalmente non \u00e8 tra coloro che richiedono in maniera assoluta garanzie di stabilit\u00e0 al Governo tali da impedire che le giuste esigenze delle minoranze siano fatte valere; ma ritiene che deve trattarsi di minoranze che rappresentino un qualche cosa di concreto. In una Assemblea di circa 420 membri, 40 deputati non rappresentano una forza che possa pesare in modo decisivo sopra la vita politica del Paese. D\u2019altra parte pensa che sia esagerato richiedere la percentuale di un quarto dei componenti l\u2019Assemblea. Sarebbe sempre difficile arrivarci e dovrebbe entrare in gioco la maggioranza.<\/p><p>Ritiene quindi che si potrebbe fissare una cifra intermedia, tale da soddisfare la necessit\u00e0 di una tutela alle minoranze efficienti e, nello stesso tempo, di una convocazione che si faccia quando la situazione politica realmente la richieda.<\/p><p>NOBILE obietta che una piccola minoranza non potrebbe provocare una crisi, onde la preoccupazione cui ha accennato il Presidente non \u00e8 fondata.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che, a parte la possibilit\u00e0 di provocare una crisi, bisogna evitare che questo istituto possa diventare un mezzo con cui le minoranze insoddisfatte riescano a turbare l\u2019ordinario svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 del Governo attraverso una con vocazione della Camera che non risponda ad una esigenza effettivamente sentita nel Paese.<\/p><p>LACONI propone la percentuale di un quinto che rappresenterebbe circa ottanta deputati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, si associa alla proposta dell\u2019onorevole Laconi, richiamando l\u2019attenzione sul fatto che la maggior parte delle legislazioni, anche le pi\u00f9 liberali (come la tedesca del 1919 e la cecoslovacca) contemplano percentuali varianti dal quinto al sesto. Ove la Sottocommissione non accettasse il quinto, potrebbe adottare il sesto.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di fissare la percentuale necessaria per la convocazione ad un quinto dei componenti la Camera.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la percentuale di un sesto dei deputati.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che quest\u2019altra disposizione rimane quindi cos\u00ec formulata: \u00abLa convocazione a richiesta di deputati deve essere fatta su domanda di un sesto dei componenti la Camera\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, sottopone all\u2019attenzione dei colleghi un altro argomento di discussione: se, cio\u00e8, la Presidenza della Camera possa, indipendentemente dalla richiesta di un sesto dei deputati, procedere di sua iniziativa alla convocazione. Una proposta in tal senso \u00e8 contenuta nella formula dell\u2019onorevole Conti.<\/p><p>FABBRI dichiara di esservi favorevole.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole Conti ad illustrare i motivi per cui ha voluto si riconoscesse questo diritto alla Presidenza. Personalmente \u00e8 d\u2019avviso che, se neppure una modesta percentuale dei deputati ha ritenuto che si debba procedere alla convocazione, non possono esserci seri motivi che stimolino la Presidenza \u2013 la quale dovrebbe essere interprete della volont\u00e0 dell\u2019Assemblea \u2013 a prenderne l\u2019iniziativa.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, precisa che, a suo avviso, l\u2019iniziativa della Presidenza dovrebbe sostituirsi all\u2019inerzia della percentuale fissata di deputati, cos\u00ec come l\u2019iniziativa di un sesto dei deputati pu\u00f2 sostituirsi all\u2019inerzia della Presidenza. In sostanza questa, in certi momenti potrebbe ritenere, di fronte ad un Governo inerte ed a deputati insensibili al loro dovere, di dover provvedere direttamente.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 contrario, perch\u00e9, o il Presidente \u00e8 interprete della volont\u00e0 della maggioranza \u2013 come dovrebbe esserlo, in quanto espressione di gruppi di maggioranza \u2013 e allora raccoglier\u00e0 facilmente quel sesto che occorre per ottenere la convocazione, o non \u00e8 interprete della maggioranza ed attua una sua iniziativa personale, ed allora questo suo giudizio non dovrebbe sovrapporsi a quello dei componenti l\u2019Assemblea.<\/p><p>FABBRI si associa alle considerazioni dell\u2019onorevole Conti, facendo presente che la raccolta di circa 70 firme dovrebbe essere fatta a Camera chiusa, il che potrebbe risultare difficile. Viceversa al Presidente possono pervenire delle richieste anche in forma non ufficiale, oppure egli pu\u00f2 avere la sensazione che una notevole frazione della Camera desideri la convocazione, e nessuno pi\u00f9 di lui dovrebbe avere l\u2019autorit\u00e0 e la veste per farlo.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, non accetta l\u2019interpretazione dell\u2019onorevole Mortati, secondo la quale il Presidente \u00e8 l\u2019eletto da una maggioranza. Conviene che effettivamente egli \u00e8 eletto dalla maggioranza, ma, dal momento in cui sale al banco della Presidenza, diventa l\u2019eletto dalla Camera e deve svestirsi della sua qualit\u00e0 di uomo di parte, elevandosi al di sopra di tutti i gruppi, poich\u00e9 altrimenti non sarebbe pi\u00f9 il Presidente dell\u2019Assemblea, ma un rappresentante di partito, il che \u00e8 inconcepibile, malgrado la tendenza che oggi si riscontra verso la supremazia dei partiti.<\/p><p>LACONI osserva che nulla vieta che si pongano dei limiti all\u2019iniziativa del Presidente: si potrebbe dire, ad esempio: \u00absentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI ha l\u2019impressione che il concedere al Presidente della Camera questa facolt\u00e0 contrasterebbe col criterio gi\u00e0 approvato di riconoscere ad una aliquota di deputati il diritto di provocare la convocazione della Camera. Potrebbe infatti verificarsi che il Presidente, anche su richiesta di un ristrettissimo numero di deputati, convocasse l\u2019Assemblea, mentre si \u00e8 affermato il principio che essa non pu\u00f2 essere convocata se non per ragioni veramente importanti, cos\u00ec da non turbare la normalit\u00e0 del lavoro del potere esecutivo.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere un sostenitore della tesi del libero sviluppo delle idee nelle Assemblee e di ritenere che il buon funzionamento di un organo \u00e8 possibile solo in quanto ci sia una buona direzione. La Camera \u00e8 diretta dal Presidente e questo deve avere ampia facolt\u00e0 di azione come interprete nei pensieri, dei desideri e dei doveri dei rappresentanti del Paese.<\/p><p>PERASSI nota che, nonostante i dubbi che ci potevano essere sulla opportunit\u00e0 di prevedere nella Costituzione la convocazione della Camera su richiesta di un certo numero di deputati, la questione \u00e8 stata risolta in senso affermativo allo scopo di garantire la protezione delle minoranze. Ora, per quel che riguarda la possibilit\u00e0 di convocazione ad iniziativa del Presidente, invita la Sottocommissione a considerare se sia proprio indispensabile introdurre anche questa norma nella Costituzione o se non sia preferibile lasciare che questa possibilit\u00e0 sia disciplinata dal Regolamento della Camera, senza pregiudicare la questione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI ritiene che il problema debba essere risolto in questa sede. Posto che la Carta costituzionale ha stabilito la possibilit\u00e0 di convocazione dell\u2019Assemblea ad iniziativa di un certo numero di deputati, il fatto di non stabilire nulla circa il potere del Presidente di fare altrettanto potrebbe apparire come una esclusione, soprattutto considerato l\u2019aspetto rigido che si vuol dare alla nuova Costituzione.<\/p><p>Quanto al merito, \u00e8 favorevole al criterio di concedere al Presidente, per la sua funzione direttiva, la facolt\u00e0 di convocazione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 contrario alla proposta perch\u00e9, se \u00e8 vero che il Presidente dirige i lavori dell\u2019Assemblea e la rappresenta nei suoi rapporti con l\u2019esterno, e che si incarnano in lui i poteri e i valori dell\u2019Assemblea, \u00e8 anche vero che una facolt\u00e0 o spetta al Presidente quale interprete della volont\u00e0 dell\u2019Assemblea o spetta all\u2019Assemblea stessa.<\/p><p>Il diritto di autoconvocazione della Camera non ha due soggetti, bens\u00ec uno solo, e se lo si riconosce all\u2019Assemblea, nel suo complesso, o attraverso ad una percentuale di deputati, non lo si pu\u00f2 riconoscere anche al Presidente. Ove avesse questo potere, il Presidente potrebbe usarne non interpretando la volont\u00e0 dell\u2019Assemblea, se pure in perfetta buona fede, ma sostituendo una propria valutazione e una propria volont\u00e0 a quella dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Non crede neppure che possano farsi valere le invocate ragioni di ordine pratico. Si \u00e8 detto che, nel momento in cui la convocazione \u00e8 sentita come necessaria, pu\u00f2 esser difficile raccogliere le firme di settanta deputati. Ma l\u2019eventualit\u00e0 di una richiesta di convocazione straordinaria presuppone una situazione politica tesa ed agitata, nella quale il venire a Roma o spedire un telegramma o una lettera non costituiscono una difficolt\u00e0. E se tali espressioni non raggiungono la percentuale del sesto, non si vede perch\u00e9 il Presidente dovrebbe sostituirsi ad esse.<\/p><p>Fatte queste dichiarazioni personali, pone ai voti la proposta di concedere anche al Presidente la facolt\u00e0 di convocare l\u2019Assemblea fuori delle sessioni ordinarie.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Crede che si debba accogliere la proposta dell\u2019onorevole Mortati di sospendere ogni decisione circa la convocazione da parte del Capo dello Stato o del Capo del Governo.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunica che l\u2019onorevole Mortati ha presentata una nuova proposta: \u00abLa chiusura della sessione pu\u00f2 essere pronunciata dal Capo dello Stato non pi\u00f9 di una volta in un anno\u00bb.<\/p><p>Crede che il problema della chiusura delle sessioni potrebbe essere ora affrontato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, sostiene che il problema dovrebbe risolversi in questa sede, decidendo in via pregiudiziale se si vuole ammettere l\u2019istituto della sessione oppur no. Fa presente che si tratta di una questione di una certa importanza, poich\u00e9 implica che il periodo della legislatura possa essere diviso in sessioni, la cui chiusura importa conseguenze rilevanti, come la decadenza di tutti i progetti in discussione, delle cariche dell\u2019Assemblea, delle Commissioni, Uffici, ecc. Ricorda che l\u2019istituto della sessione \u00e8 strettamente legato ai regimi parlamentari ed \u00e8 impiegato in caso di mutamento di indirizzo politico, per provocare un mutamento automatico nell\u2019orientamento generale e della organizzazione del Parlamento, per uniformarli al nuovo indirizzo rappresentato dal Governo che assume il potere.<\/p><p>ZUCCARINI osserva che la sessione \u00e8 stata creata per utilit\u00e0 del potere esecutivo e non rappresenta una necessit\u00e0 del funzionamento del sistema parlamentare: il potere esecutivo, che in un certo momento credeva utile interrompere i lavori della Camera, chiudeva la sessione, facendo decadere tutti i progetti in discussione. Questo istituto ha reso possibile, nei tempi passati, molti arbitri da parte del potere esecutivo. Ora che si vuole dar vita ad una Costituzione veramente democratica, non crede che lo si possa mantenere. Si domanda se sia proprio necessario, in occasione della formazione di un nuovo Governo, interrompere tutto quello che \u00e8 stato iniziato dal precedente, e far cadere nel nulla le discussioni fatte, i progetti preparati e in corso di approvazione, le Commissioni nominate e cos\u00ec via dicendo. A suo parere, questa facolt\u00e0 di aprire e chiudere le sessioni non dovrebbe essere contemplata nella nuova Costituzione.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole al mantenimento delle sessioni. Osserva che, se si determina una situazione politica per la quale appaia utile un cambiamento del Governo, la chiusura della sessione \u00e8 l\u2019espediente pi\u00f9 semplice per abbandonare, ad esempio, progetti di legge senza chiederne il formale ritiro; rinnovare uffici e commissari. Dal punto di vista pratico la sessione gli sembra, cio\u00e8, una garanzia di pi\u00f9 snello funzionamento del gioco parlamentare.<\/p><p>TOSATO non \u00e8 favorevole alla conservazione dell\u2019istituto della sessione. Non gli sembra che un mutamento di Governo possa avere conseguenze politiche tali da richiedere un rinnovamento nell\u2019organizzazione del lavoro parlamentare. Se ci\u00f2 era ammissibile in un periodo in cui i deputati passavano con tanta facilit\u00e0 da un gruppo all\u2019altro, oggi che si ha una organizzazione di partiti non lo \u00e8 pi\u00f9. N\u00e9 gli sembra comunque conveniente interrompere l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Assemblea.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che si \u00e8 parlato di arbitri del Governo riferendosi evidentemente a situazioni sorpassate, perch\u00e9 se ci si riferisce a Governi parlamentari, tali arbitri non sono possibili, in quanto si tratta di Governi che hanno ottenuto la fiducia della Camera. Del resto, la chiusura della sessione potrebbe limitarsi a non pi\u00f9 di una volta all\u2019anno e si potrebbe ammettere nel Regolamento della Camera la possibilit\u00e0 di riprendere, nonostante la chiusura della sessione, i progetti allo stato in cui si trovavano al momento della chiusura stessa.<\/p><p>PRESIDENTE personalmente condivide l\u2019opinione dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>Mette ai voti la proposta di conservazione dell\u2019istituto della sessione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che, con ci\u00f2, \u00e8 implicitamente non approvato il relativo articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sul problema di mantenere in vita o meno, fino alle nuove elezioni, la Camera nel suo complesso e per lo meno il suo Ufficio di Presidenza. Quanto al primo punto, alcune Costituzioni e recentemente quella francese affermano il principio della continuit\u00e0 dell\u2019Assemblea fino alla convocazione della nuova. Ci\u00f2 pu\u00f2 impedire l\u2019emanazione di provvedimenti legislativi da parte del Governo nel periodo di intervallo tra l\u2019una e l\u2019altra legislatura. Poich\u00e9 \u00e8 favorevole alla eliminazione della decretazione di urgenza da parte del Governo, pensa che nell\u2019intervallo fra due legislature si potrebbe, per ragioni di continuit\u00e0 amministrativa, mantenere in vita la Presidenza, come avveniva anteriormente alla Camera fascista.<\/p><p>TOSATO \u00e8 favorevole alla continuit\u00e0 di vita della Camera fino alla convocazione della nuova, anche perch\u00e9 potrebbe avvenire che, sciolta la Camera dei Deputati, si verificasse la mancanza del Presidente della Repubblica. Richiedendosi per la nomina del successore la deliberazione di ambedue le Camere, se quella dei deputati non potesse convocarsi, ci si troverebbe in difficolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE domanda come possa continuare i suoi lavori la Camera, se viene sciolta per decreto del Capo dello Stato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che esiste l\u2019istituto della cosiddetta <em>prorogatio<\/em>. Perci\u00f2 egli vorrebbe che fosse mantenuto l\u2019ufficio di Presidenza che, fino alla convocazione della nuova Camera, provvederebbe all\u2019ordinaria amministrazione, ma senza facolt\u00e0 di adottare provvedimenti di carattere politico. Durante quel periodo, ove sorgesse la necessit\u00e0 di decretazione di urgenza, la Camera potrebbe essere chiamata ad intervenire.<\/p><p>CODACCI PISANELLI crede assai difficile realizzare l\u2019abolizione della decretazione di urgenza, come dimostrano tutti i precedenti storici. Una volta sciolta, la Camera non solo non potrebbe compiere il lavoro ordinario legislativo, ma nemmeno altre sue funzioni, anche delle meno importanti. Nell\u2019eventuale necessit\u00e0 di provvedimenti di urgenza, non si potrebbe fare a meno della decretazione da parte del Governo. Ritiene perci\u00f2 indispensabile che la Costituzione la contempli, pur fissandone rigorosamente i limiti e la disciplina.<\/p><p>PATRICOLO crede che il problema debba essere esaminato insieme con quello dei poteri del Capo dello Stato: si potr\u00e0 allora stabilire, ad esempio, che nella legge che indice le elezioni sia previsto il modo di provvedere alla decretazione di urgenza. Ma se si ammette che il Capo dello Stato possa convocare anticipatamente la Camera, viene meno la necessit\u00e0 di un\u2019apposita norma. Non gli appare poi chiara la distinzione che taluno vorrebbe istituire fra provvedimenti amministrativi e qualsiasi altra attivit\u00e0 della Camera, ad esempio quella politica.<\/p><p>LUSSU \u00e8 del parere che la questione debba essere risolta nell\u2019attuale fase della discussione e si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Codacci Pisanelli circa la difficolt\u00e0 di eliminare la decretazione d\u2019urgenza. Soggiunge che non si \u00e8 senz\u2019altro autorizzati ad imitare la Costituzione francese che ha stabilito la continuit\u00e0 della funzione della Camera sciolta fino alla convocazione della nuova. A suo avviso la Camera sciolta perde ogni prestigio e non pu\u00f2 quindi, nel periodo antecedente alla convocazione della nuova, esercitare alcuna attivit\u00e0.<\/p><p>Non si nasconde la gravit\u00e0 dell\u2019ipotesi prospettata dall\u2019onorevole Tosato e cio\u00e8 che venga meno il Presidente della Repubblica nell\u2019intervallo fra le due legislature, con la conseguente necessit\u00e0 di provvedere immediatamente alla nomina del successore. Ma \u00e8 questo un atto di cos\u00ec grande importanza politica che proprio la Camera sciolta non avrebbe il diritto di compiere. In Francia verificandosi questo fatto, era il Presidente del Senato che si sostituiva immediatamente \u2013 <em>ope legis <\/em>\u2013 al Capo dello Stato. Pensa che qualche cosa di simile si potrebbe fare anche in Italia per evitare carenza nell\u2019esercizio delle funzioni del Capo dello Stato.<\/p><p>NOBILE propone che la questione sia rinviata a quando si tratter\u00e0 delle attribuzioni del Capo dello Stato. Per risolvere il caso prospettato dall\u2019onorevole Tosato si riserva di proporre che a fianco del Capo dello Stato si crei un Consiglio supremo della Repubblica, di cinque membri, a cui potrebbero conferirsi alcune delle attribuzioni del Capo dello Stato. Quest\u2019organo sarebbe un\u2019emanazione dell\u2019Assemblea legislativa.<\/p><p>LACONI, poich\u00e9 evidentemente \u00e8 impossibile evitare che tra lo scioglimento della Camera precedente e la convocazione della successiva vi sia un intervallo in cui possano presentarsi le necessit\u00e0 accennate da altri colleghi, ritiene che il problema vada affrontato e risolto. Si \u00e8 affermato che la Camera, continuando a legiferare dopo sciolta, commetterebbe un abuso dei suoi poteri; ma tanto pi\u00f9 lo commetterebbe con le decretazioni di urgenza il Governo, che \u00e8 stato designato da quella Camera.<\/p><p>L\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em>, cui si \u00e8 richiamato l\u2019onorevole Mortati, non elimina gli inconvenienti e i pericoli derivanti da una carenza di poteri; ond\u2019egli si dichiara favorevole alla continuit\u00e0 delle funzioni della vecchia Camera fino alla convocazione della nuova.<\/p><p>TOSATO avverte che \u00e8 un principio fondamentale di diritto pubblico preoccuparsi della continuit\u00e0 delle funzioni di un istituto: lo stesso Governo in crisi pu\u00f2 prendere provvedimenti di ordinaria amministrazione anche importanti. Altrettanto potr\u00e0 fare la Camera. Richiamandosi all\u2019ipotesi dei decreti-legge e a quella della vacanza del Capo dello Stato, fa rilevare che, poich\u00e9 l\u2019intervallo fra lo scioglimento della vecchia e la convocazione della nuova Camera sar\u00e0 di quasi tre mesi, il problema appare grave e richiede una soluzione.<\/p><p>FABBRI rileva che si \u00e8 parlato di <em>prorogatio<\/em> ed \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lussu che la Camera privata d\u2019ogni prestigio non potrebbe esercitare degnamente la sua funzione. Si preoccupa per\u00f2 di una soluzione di continuit\u00e0 e quindi pensa che i poteri e gli uffici, specialmente di carattere rappresentativo, della Presidenza uscente potrebbero fino all\u2019inizio della nuova Legislatura essere prorogati. In caso di vacanza del Capo dello Stato, la Presidenza della Camera potrebbe provvedere alla nomina di un Vicepresidente della Repubblica, per non attribuire le funzioni del Capo dello Stato al Capo del Governo. Non gli sembra possibile che durante questa <em>vacatio<\/em> si proceda alla nomina definitiva del Presidente della Repubblica.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, crede necessario esaminare distintamente i problemi che sono affiorati nella discussione.<\/p><p>Osserva che al quesito se durante l\u2019intervallo fra due legislature debba esistere un organo che collabori col Governo nella attivit\u00e0 legislativa, il progetto Conti risponde con la proposta di una Giunta permanente, formata da membri delle due Camere, che dovrebbe rimanere in vita durante il periodo di scioglimento. Si domanda se sia pi\u00f9 opportuno affidare questo compito a gruppi particolari di deputati o mantenere in carica tutto l\u2019apparato della Camera nel suo complesso. Una volta ammesso il principio della continuit\u00e0, questa seconda soluzione gli sembra migliore, perch\u00e9 una Giunta come quella proposta dall\u2019onorevole Conti rappresenterebbe assai imperfettamente l\u2019Assemblea.<\/p><p>Circa i provvedimenti di ordinaria amministrazione o le funzioni legislative cui si \u00e8 fatto cenno, osserva che la Camera, in questa eccezionale posizione, non dovrebbe prendere provvedimenti di importanza politica, e per questo soccorre la norma di correttezza costituzionale richiamata dall\u2019onorevole Tosato, per cui deve essere inibito ad una tale Camera ogni potere di iniziativa.<\/p><p>Per il caso di vacanza del Capo dello Stato, ritiene invece, contrariamente a quanto \u00e8 stato affermato dall\u2019onorevole Tosato, che non sia opportuno fare intervenire alla elezione del nuovo titolare una Camera ormai sfornita di potere rappresentativo. Per provvedere all\u2019ipotesi prospettata sarebbe pi\u00f9 opportuno ricorrere ad un Capo detto Stato supplente, da nominare all\u2019atto della nomina del titolare.<\/p><p>Crede, in conclusione, che si debbano scindere i due problemi: se nell\u2019intervallo fra le due legislature deve sussistere un organo legislativo, per esercitare le funzioni legislative in senso proprio nella forma di provvedimenti straordinari, all\u2019infuori del potere di iniziativa; e, in secondo luogo, chi debba rappresentare la Camera.<\/p><p>UBERTI si preoccupa di un problema essenzialmente pratico e cio\u00e8 se potr\u00e0 effettivamente ottenersi la continuit\u00e0 delle funzioni legislative da parte della Camera dopo il suo scioglimento. Ricorda in proposito le difficolt\u00e0 che si incontrarono nelle ultime riunioni delle Commissioni della Consulta per raccogliere il numero legale, perch\u00e9, indette le elezioni, quasi tutti i consultori si erano allontanati.<\/p><p>BOZZI nota che il problema della <em>prorogatio <\/em>della Camera \u00e8 in funzione di due necessit\u00e0: provvedere alla eventuale nomina del Capo dello Stato e provvedere altres\u00ec alla decretazione di urgenza.<\/p><p>Per quanto attiene alla nomina del Capo dello Stato, osserva che altri sistemi possono supplire all\u2019eventuale vacanza del Parlamento, senza bisogno di ricorrere alla <em>prorogatio<\/em> di una Camera che ha ormai perduto il suo prestigio e la sua funzione rappresentativa.<\/p><p>Per quel che riguarda la decretazione di urgenza, non crede indispensabile la continuit\u00e0 della funzione legislativa. Anzitutto si potrebbe escogitare una norma che inibisse al Governo, tra lo scioglimento di una Camera e la convocazione dell\u2019altra, la decretazione di urgenza; ma un correttivo migliore sarebbe quello proposto dall\u2019onorevole Conti e cio\u00e8 la creazione di un ristretto organo, costituito da rappresentanti della prima e della seconda Camera, che assistesse il Governo in questa particolare evenienza.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che \u00e8 stata avanzata una proposta di rinvio, che appare giustificata.<\/p><p>Infatti, l\u2019ipotesi che durante l\u2019intervallo di tre mesi si presenti la necessit\u00e0 di qualche misura di urgenza, \u00e8 verosimile, ma potr\u00e0 essere disciplinata quando sar\u00e0 esaminata nel suo complesso la questione delle misure di urgenza.<\/p><p>La necessit\u00e0 poi di un organo che provveda alla eventuale nomina del Capo dello Stato nella vacanza del Parlamento, potr\u00e0 pi\u00f9 opportunamente essere presa in considerazione quando saranno esaminate le modalit\u00e0 per la nomina del Capo dello Stato, tenendo conto dei punti di vista manifestatisi nel corso della presente discussione.<\/p><p>Crede perci\u00f2 che la questione possa essere rinviata.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, procedendo nell\u2019esame delle norme sul funzionamento della Camera, prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di un articolo per disciplinare l\u2019elezione dell\u2019Ufficio di Presidenza.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la proposta \u00e8 stata concretata dall\u2019onorevole Conti nei seguenti termini: \u00abLa Camera elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Questori, i Segretari e le Commissioni, a norma del proprio Regolamento\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, riterrebbe preferibile evitare precisazioni, e soprattutto l\u2019accenno alle Commissioni, limitandosi a stabilire che la Camera elegge l\u2019Ufficio di Presidenza.<\/p><p>PRESIDENTE conviene che la formula dovrebbe essere meno impegnativa nei suoi particolari. Sar\u00e0 la Camera attraverso il Regolamento a decidere su questi. La formulazione della norma potrebbe, a suo avviso, essere la seguente: \u00abLa. Camera elegge nel suo seno l\u2019Ufficio di Presidenza\u00bb.<\/p><p>LUSSU preferirebbe la formula: \u00abil Presidente ed il suo ufficio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seguente dizione: \u00abLa Camera elegge nel suo seno il Presidente e l\u2019Ufficio di Presidenza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LACONI osserva che, qualora si ammettesse l\u2019esistenza di una Giunta, come quella proposta dall\u2019onorevole Conti, la sua nomina dovrebbe precedere quella dell\u2019Ufficio di Presidenza.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che la nomina della Presidenza risponde ad altre esigenze. Si potrebbe pensare ad un Parlamento che non avesse una Giunta, non ad un\u2019Assemblea che non avesse il suo Presidente col relativo Ufficio di Presidenza.<\/p><p>Nota che ora si affacciano due questioni: in primo luogo, se nel testo della Costituzione occorre senz\u2019altro risolvere il problema del modo come la Camera si articola nel suo interno e lavora (se attraverso Commissioni oppure no); in secondo luogo, se sia necessaria la formazione di una Giunta permanente che possa rappresentare la Camera ed agire in sua vece nella vacanza del Parlamento.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, crede che sarebbe opportuno esaminare anzitutto quale parte della regolamentazione della Camera debba rientrare nella Costituzione, cio\u00e8, quali limiti sar\u00e0 utile porre all\u2019autodisciplina della Camera.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che in altro articolo l\u2019onorevole Conti propone la seguente disposizione: \u00abLa Camera delibera il proprio Regolamento\u00bb.<\/p><p>La mette ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che occorre pure decidere se le deliberazioni in materia regolamentare debbano avvenire da parte della Camera con certe determinate modalit\u00e0, se cio\u00e8, sia o meno necessaria una maggioranza qualificata. Si tratta di garanzie di regolarit\u00e0 che potrebbero includersi nella Costituzione.<\/p><p>FABBRI propone che la deliberazione del Regolamento sia fatta a maggioranza semplice dei componenti l\u2019Assemblea e non dei presenti, cio\u00e8 a dire, la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei deputati.<\/p><p>LUSSU \u00e8 contrario alla introduzione nella Costituzione di una simile precisazione, che pu\u00f2 ritenersi sottintesa anche, perch\u00e9 non crede che in questo giochi la preoccupazione della tutela delle minoranze.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non trova esatta l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Lussu. Una maggioranza pu\u00f2 approfittare del fatto di essere tale per imporre nel Regolamento eccessive limitazioni del diritto di discussione o altrimenti attentare al normale svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 parlamentare. L\u2019esigenza della protezione delle minoranze in sede di formulazione del Regolamento pu\u00f2 avere il suo peso. Ricorda che la Costituzione austriaca \u2013 che \u00e8 importante per l\u2019accurata elaborazione tecnica che ha avuto \u2013 richiedeva per l\u2019approvazione del Regolamento la presenza di met\u00e0 dei membri della Camera e la maggioranza dei due terzi dei voti.<\/p><p>TARGETTI consiglierebbe l\u2019obbligo dell\u2019approvazione del Regolamento in duplice lettura.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che per la formazione del Regolamento si debba richiedere una maggioranza qualificata.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Osserva che resta da stabilire quale deve essere questa maggioranza qualificata, e mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Fabbri che il Regolamento sia approvato con la maggioranza della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei membri dell\u2019Assemblea.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunica che alla parte ora approvata dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Conti circa la deliberazione del Regolamento, seguono le seguenti parole: \u00ab&#8230;e provvede alla propria amministrazione disponendo dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la disposizione si possa sopprimere, non costituendo materia costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta soppressione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, crede sia da esaminare la questione della pubblicit\u00e0 delle sedute dell\u2019Assemblea stabilendo, eventualmente, dei limiti alla possibilit\u00e0 di far venire meno questa garanzia, determinando, cio\u00e8, i casi in cui la Camera pu\u00f2 riunirsi in seduta segreta; uno dei quali si ha quando essa tratta della propria amministrazione interna.<\/p><p>LACONI crede che si possa rimandare la materia al Regolamento, stabilendo soltanto il principio della pubblicit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che, stabilendosi solo il principio, si escluderebbe la possibilit\u00e0 di eccezioni. Occorrer\u00e0 precisare quando la Camera pu\u00f2 convocarsi in seduta segreta.<\/p><p>MANNIRONI propone che la convocazione in seduta segreta sia consentita quando viene richiesta da un certo numero di deputati.<\/p><p>LUSSU ritiene che non sia necessario introdurre questa norma nella Costituzione e che possa supplire la tradizione, alla quale \u00e8 ormai acquisita questa garanzia della pubblicit\u00e0.<\/p><p>UBERTI condivide l\u2019opinione dell\u2019onorevole Lussu, anche per la considerazione che, durante l\u2019altra guerra, \u00e8 stato possibile convocare la Camera in seduta segreta per affrontare questioni di politica estera, che non potevano essere trattate in pubblico, e una norma tassativa potrebbe costituire un impedimento di fronte ad improvvise necessit\u00e0.<\/p><p>FABBRI suggerisce una formula concisa e cio\u00e8: \u00abIl Regolamento della Camera fissa i casi e le forme in cui pu\u00f2 convocarsi in seduta segreta\u00bb. In questa dizione sarebbe implicito il principio della pubblicit\u00e0 e nello stesso tempo resterebbe stabilito che possono esservi anche dei casi di convocazione segreta, rimessi all\u2019apprezzamento della stessa Camera.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene utile l\u2019affermazione esplicita del principio della pubblicit\u00e0 e propone la seguente dizione: \u00abLe sedute della Camera sono pubbliche. La Camera pu\u00f2 convocarsi in seduta segreta a norma del Regolamento\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che l\u2019articolo 52 dello Statuto Albertino stabiliva la pubblicit\u00e0 delle sedute e osserva che la soppressione di una tale norma potrebbe sembrare fatta di proposito.<\/p><p>LUSSU insiste sull\u2019opportunit\u00e0 di non introdurre la disposizione nella Costituzione.<\/p><p>RAVAGNAN crede opportuno affermare il principio della pubblicit\u00e0 delle sedute; ma l\u2019espressione immediatamente successiva, secondo cui la Camera si riunisce in seduta segreta a norma del Regolamento, sembra in contraddizione con la prima affermazione. Crede perci\u00f2 necessario far risaltare il carattere di eccezionalit\u00e0 delle sedute segrete.<\/p><p>ROSSI PAOLO propone la formula: \u00abLe sedute della Camera sono pubbliche. La Camera si riunisce in seduta segreta soltanto nei casi previsti dal Regolamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE la pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, crede che non sia il caso di addentrarsi nell\u2019esame delle modalit\u00e0 di svolgimento del lavoro parlamentare e che la costituzione delle Commissioni sia materia da lasciare al Regolamento.<\/p><p>Sarebbe piuttosto importante, innovando nei confronti della precedente legislazione, parlare della possibilit\u00e0 di provocare la convocazione di Commissioni d\u2019inchiesta e dei loro poteri. Attraverso il potere d\u2019inchiesta, infatti, si pu\u00f2 esercitare quel controllo sull\u2019attivit\u00e0 del potere esecutivo che costituisce una delle funzioni del Parlamento. Anche nei riguardi di queste Commissioni si potrebbe pensare ad una forma di tutela dei diritti delle minoranze, ammettendo che una minoranza cospicua possa ottenere, anche contro il parere della maggioranza, la nomina di una Commissione d\u2019inchiesta.<\/p><p>In sostanza le questioni che si pongono sono due: se la Costituzione debba contenere una regolamentazione circa il potere di inchiesta e, in caso affermativo, determinare le modalit\u00e0 di esercizio di questo potere.<\/p><p>PRESIDENTE crede che il potere di inchiesta potrebbe essere previsto in una forma pi\u00f9 ampia che occorrer\u00e0 introdurre nella Costituzione, e nella quale saranno indicati tutti i poteri della Camera. \u00c8 questo un campo in cui ritiene che potr\u00e0 esservi qualche innovazione da fare nei confronti della tradizione rimettendo, ad esempio, alle decisioni delle Assemblee legislative il diritto di amnistia, il diritto di guerra e di pace, la ratifica dei trattati ecc. In questa elencazione, che avrebbe un carattere tassativo e non dovrebbe essere molto lunga, si potrebbe includere la possibilit\u00e0 di provocare inchieste.<\/p><p>Personalmente ritiene che nel testo costituzionale non sarebbe opportuno scendere addirittura ad una regolamentazione del potere di inchiesta.<\/p><p>FABBRI condivide l\u2019opinione dell\u2019onorevole Mortati, trattandosi di una questione importantissima, e sostiene che sarebbe opportuno che il potere di inchiesta, piuttosto che costituire un paragrafo della specificazione dei poteri della Camera, fosse considerato a s\u00e9.<\/p><p>DI GIOVANNI ricorda che, secondo il Regolamento vigente (articolo 135), le inchieste parlamentari rientrano fra le proposte di iniziativa parlamentare. Inoltre l\u2019articolo 136 attribuisce alla Camera la determinazione delle facolt\u00e0 e dei poteri delle Commissioni di inchiesta. Ritiene che ci\u00f2 sia sufficiente e non occorra una disposizione <em>ad hoc <\/em>nella Costituzione.<\/p><p>TOSATO osserva che numerose questioni sono sorte circa i poteri delle Commissioni di inchiesta. Esse operano non nell\u2019interno del Parlamento, ma fuori; dal che deriva il problema dei doveri del cittadino e dei funzionari nei loro confronti. Si domanda, cio\u00e8, se i funzionari siano sciolti dal segreto di ufficio e se i cittadini siano obbligati a deporre. Tutto ci\u00f2 investe i diritti dei cittadini ed esula dai campo specifico del Regolamento della Camera, che pu\u00f2 interessare solo i rapporti interni. Sorge quindi la necessit\u00e0 di disciplinare la materia con disposizioni che possano valere <em>erga omnes<\/em> e si tratta di stabilire se a ci\u00f2 basti una legge normale od occorra una disposizione inserita nella Costituzione. Dichiara di accedere a quest\u2019ultimo concetto, soprattutto perch\u00e9 la Costituzione sola potrebbe ammettere la possibilit\u00e0 di provocare una inchiesta anche contro il volere della maggioranza e questo diritto della minoranza appare tanto pi\u00f9 opportuno in quanto le attivit\u00e0 dello Stato sono notevolmente accresciute e aumenteranno sempre pi\u00f9. Da questo punto di vista il diritto della minoranza di provocare inchieste \u00e8 una salutare garanzia contro la possibilit\u00e0 di abusi del Governo e delle Amministrazioni.<\/p><p>LEONE GIOVANNI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati sull\u2019impostazione del problema: il Regolamento della Camera ha un valore interno e pu\u00f2 quindi vincolare soltanto i deputati. \u00c8 d\u2019avviso che la Costituzione debba regolare le funzioni delle Commissioni d\u2019inchiesta ed i loro poteri.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, data l\u2019estrema delicatezza del problema, insiste perch\u00e9 trovi adeguata soluzione nella Carta costituzionale.<\/p><p>NOBILE \u00e8 d\u2019accordo con gli onorevoli Mortati e Leone sulla necessit\u00e0 di non rinviare la questione al Regolamento propone la seguente formula da introdurre nella Costituzione: \u00abLa Camera ha il diritto, a mezzo di sue Commissioni, di eseguire inchieste relative alle funzioni del potere esecutivo e giudiziario. La esecuzione di questo diritto \u00e8 determinata dalla legge\u00bb.<\/p><p>LUSSU, rendendosi conto delle preoccupazioni dei colleghi, fa rilevare che se si rinvia alla legge la fissazione dei dettagli, tanto vale che il principio venga addirittura considerato in una legge speciale e non nella Costituzione che per il suo carattere di documento solenne ed incisivo e quindi breve, non pu\u00f2 scendere a particolari.<\/p><p>MANNJRONI non \u00e8 d\u2019accordo che la Costituzione debba essere breve e schematica. Crede giusto che certi princip\u00ee entrati ormai nelle tradizioni politiche del nostro Paese trovino riconoscimento e proclamazione nella Carta costituzionale, se non altro per non dar luogo a dubbi e incertezze. In questa sede si dovranno stabilire i limiti e le modalit\u00e0 per il funzionamento di queste Commissioni d\u2019inchiesta; cosa tanto pi\u00f9 necessaria se esse, ad esempio, dovranno avvalersi dei poteri e dell\u2019opera della magistratura, i cui obblighi devono essere fissati appunto in una legge costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la maggioranza della Commissione sia d\u2019avviso che si debba contemplare nella Costituzione il potere di inchiesta della Camera. Si chiede per altro se la Costituzione dovr\u00e0 limitarsi ad affermare il principio o entrare in maggiori dettagli. Personalmente si limiterebbe all\u2019affermazione di questo potere di inchiesta, come di altri poteri della Camera, senza entrare in particolari.<\/p><p>TOSATO rileva la difficolt\u00e0 di una compenetrazione tra parte funzionale e parte organizzativa. Una volta affermata la necessit\u00e0 del potere di inchiesta, si deve stabilire con quale organo la Camera potr\u00e0 effettivamente esercitarlo.<\/p><p>PRESIDENTE, constatato che si \u00e8 d\u2019accordo sulla questione di principio, suggerisce la seguente formulazione, la quale non esclude per altro di considerare poi il modo come il potere di inchiesta debba essere esercitato: \u00abLa Camera vota i bilanci, approva le leggi, concede amnistia, decide la guerra e la pace, ratifica i trattati internazionali ed esercita il potere di inchiesta\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI sarebbe favorevole all\u2019abolizione dell\u2019istituto dell\u2019amnistia, limitandosi solo a quelli della grazia e dell\u2019indulto. Ma, poich\u00e9 la questione involge princip\u00ee di carattere giuridico e politico del massimo interesse, crede che debba essere definita in altra sede.<\/p><p>PRESIDENTE domanda se si debba, oppur no, elencare in un articolo tutti i poteri della Camera salvo poi a definirli.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che non si possa pregiudicare la sistemazione formale del punto in questione. Affermato il principio, sorge il problema che riguarda l\u2019organizzazione dell\u2019istituto ed il funzionamento. Crede che un articolo programmatico dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Assemblea sia superfluo e meglio sarebbe formulare tanti articoli per i vari poteri dell\u2019Assemblea, specificando anche il modo di esercizio. Affermato ora il principio generale dell\u2019esistenza del potere d\u2019inchiesta nella Camera, si potr\u00e0 vedere poi se tale potere dovr\u00e0 essere organizzato costituzionalmente o rinviato ad una legge ulteriore.<\/p><p>PATRICOLO, richiamandosi all\u2019ordine del giorno sui poteri e sulle funzioni della Camera, da lui presentato all\u2019inizio della discussione sul potere legislativo, prospetta la doppia funzione della Camera: funzione legislativa e funzione di vigilanza e di controllo sugli organi dello Stato. In questa seconda funzione rientra appunto la questione delle Commissioni d\u2019inchiesta.<\/p><p>PRESIDENTE aveva pensato che l\u2019affermazione del diritto di inchiesta non dovesse restare a s\u00e9. Crede che proprio per dare alla Costituzione quel carattere di solennit\u00e0 incisiva che si ritiene necessario, si debba fissare in maniera parimenti incisiva quali sono i poteri ed i compiti dell\u2019Assemblea. Gli sembra che non sia necessario che il cittadino italiano, per la formazione della sua coscienza civica, debba proprio conoscere in qual modo si autorizza una inchiesta e come la si porta a compimento.<\/p><p>Ad ogni modo, osserva che sarebbe bene precisare un indirizzo per la prosecuzione dei lavori della Commissione. Affermato il potere di inchiesta, si \u00e8 entrati nel campo della competenza, dei limiti e delle funzioni. Crede che sarebbe meglio esaminare prima tutti i diritti della Camera. Quando saranno stati definiti questi, si passer\u00e0 a determinare gli organi mediante i quali essa potr\u00e0 esplicarli e si discipliner\u00e0 il loro funzionamento.<\/p><p>La seduta termina alle 11.50.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em>: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo: <\/em>Bordon.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Castiglia, Einaudi, Farina, Fuschini, Piccioni, Porzio, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 18. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 La Rocca \u2013 Nobile \u2013 Bulloni \u2013 Ravagnan \u2013 Di Giovanni \u2013 Conti, Relatore \u2013 Calamandrei \u2013 Leone \u2013 Mortati, Relatore [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[97,70],"tags":[],"post_folder":[122],"class_list":["post-5184","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5184","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5184"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5184\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7811,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5184\/revisions\/7811"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5184"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5184"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}