{"id":5182,"date":"2023-10-15T23:06:13","date_gmt":"2023-10-15T21:06:13","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5182"},"modified":"2023-10-23T13:29:25","modified_gmt":"2023-10-23T11:29:25","slug":"giovedi-19-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5182","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 19 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5182\" class=\"elementor elementor-5182\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fabfc99 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fabfc99\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b817400\" data-id=\"b817400\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a300d9c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"a300d9c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460919sed017ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fe6c3fc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fe6c3fc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>17.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Organizzazione costituzionale dello Stato (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 La Rocca \u2013 Mortati, <em>Relatore<\/em> \u2013 Grieco \u2013 Ambrosini \u2013 Conti, <em>Relatore<\/em> \u2013 Di Giovanni \u2013 Lusso \u2013 Leone Giovanni \u2013 Bozzi \u2013 Bulloni \u2013 Nobile \u2013 Uberti \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Tosato \u2013 Perassi \u2013 Fabbri \u2013 Mannironi \u2013 Ravagnan \u2013 Lami Starnuti \u2013 Calamandrei.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.15.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019ordinamento costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la Sottocommissione nella seduta odierna \u00e8 chiamata ad esaminare la questione della verifica dei poteri presso la Camera. Il relatore onorevole Mortati ha predisposto il seguente articolo:<\/p><p>\u00abPresso la Camera dei Deputati \u00e8 istituito un tribunale per la verifica delle elezioni. Esso \u00e8 composto da cinque membri, che rimangono in carica per la durata della legislatura, designati uno per ciascuno dai cinque Uffici parlamentari che hanno il maggior numero di membri scelti fuori del proprio seno, da cinque consiglieri di Stato scelti a sorte (oppure su votazione del Consiglio in assemblea plenaria) e presieduto dal Presidente della Corte di cassazione.<\/p><p>\u00abLe decisioni sono prese a maggioranza con la procedura che sar\u00e0 fissata da apposita legge\u00bb.<\/p><p>Nota che la proposta mira a sovvertire radicalmente una vecchia tradizione in materia, poich\u00e9 in generale le assemblee rappresentative hanno sempre preferito avocare a se stesse la verifica dei poteri dei propri membri.<\/p><p>L\u2019altro relatore, onorevole Conti, ha invece proposto la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa Camera verifica la validit\u00e0 dell\u2019elezione dei deputati\u00bb.<\/p><p>BULLONI \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, sia perch\u00e9 la verifica dei poteri \u00e8 stata sempre una peculiare prerogativa di ogni Assemblea legislativa, sia perch\u00e9 l\u2019intervento dei consiglieri di Stato e del Presidente della Corte di cassazione in tale campo diminuirebbe il prestigio della Camera, quasi che essa non fosse capace di esprimere dal proprio seno un organo giurisdizionale competente, serio e superiore ad ogni sospetto.<\/p><p>Per tali considerazioni accetta invece la formula proposta dall\u2019onorevole Conti, salva la sostituzione della parola \u00abgiudica\u00bb alla parola \u00abverifica\u00bb.<\/p><p>LA ROCCA \u00e8 decisamente contrario alla proposta dell\u2019onorevole Mortati per le stesse ragioni esposte dal precedente oratore.<\/p><p>MORTATI <em>Relatore<\/em>, chiarisce che la sua proposta muove soprattutto dalla esigenza della tutela delle minoranze da ogni possibile ingiustizia commessa a loro danno dalla maggioranza. Il sistema da lui proposto di accertamento giudiziario delle contestazioni in materia di elezioni \u00e8 usato in Inghilterra, paese classico delle immunit\u00e0 parlamentari, ed \u00e8 in relazione al principio che l\u2019accertamento della regolarit\u00e0 delle elezioni \u00e8 per sua natura intrinsecamente giurisdizionale.<\/p><p>Nell\u2019altro dopo guerra molte nazioni europee hanno imitato l\u2019esempio inglese che in passato era rimasto isolato o quasi: cos\u00ec oggi si ha una serie numerosa di Costituzioni che hanno fatto ricorso a tale istituto extra-parlamentare o, per dir meglio, para-parlamentare.<\/p><p>GRIECO ritiene che l\u2019esperienza fatta in Italia con la Giunta delle elezioni non sia tale da consigliare di modificarne la forma e le funzioni. Ha avuto occasione di parlare sull\u2019argomento con vecchi parlamentari: tutti hanno affermato che la Giunta delle elezioni ha sempre svolto il suo compito col pi\u00f9 scrupoloso e disinteressato zelo. L\u2019argomento della tutela delle minoranze non regge, perch\u00e9 nella Giunta delle elezioni le minoranze hanno avuto sempre una rappresentanza. Non \u00e8 necessario, quindi, che tale organo sia soppresso: tutt\u2019al pi\u00f9 dovrebbe vedere accresciuti i suoi diritti di iniziativa, dei quali di solito esso non si serve, perch\u00e9 le sue decisioni sono prese soltanto dietro reclamo.<\/p><p>AMBROSINI rileva che la questione non va impostata dal punto di vista del principio della sovranit\u00e0 dell\u2019Assemblea, che \u00e8 fuori discussione. Tale sovranit\u00e0 si esplica nell\u2019attivit\u00e0 legislativa e nella funzione di controllo sugli atti del potere esecutivo, che \u00e8 propria di ogni Assemblea parlamentare. Qui invece si tratta soltanto di accertare se le operazioni elettorali si siano svolte in conformit\u00e0 della legge e se colui che \u00e8 stato eletto deputato possegga tutti i requisiti richiesti.<\/p><p>\u00c8 una questione quindi di accertamento giuridico. Ci\u00f2 considerato, se si vuole valorizzare l\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale, senza menomare nello stesso tempo l\u2019autorit\u00e0 dell\u2019Assemblea, non c\u2019\u00e8 ragione di preoccuparsi per una eventuale modificazione dell\u2019ordinamento esistente in materia i di verifica dei poteri.<\/p><p>Non \u00e8 quindi contrario a che il giudizio in questo campo sia deferito ad un organo costituito da esponenti del potere giurisdizionale, pur con una notevole rappresentanza di membri dell\u2019Assemblea legislativa.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 contrario alla proposta Mortati perch\u00e9, tra tante cose non buone del passato regime parlamentare, il funzionamento della Giunta delle elezioni \u00e8 stato sempre quello che ha dato minor materia di doglianze da parte della pubblica opinione e dei deputati, avendo sempre funzionato con sufficiente serenit\u00e0 e avendovi le minoranze trovato sempre un assoluto rispetto.<\/p><p>DI GIOVANNI non \u00e8 favorevole alla proposta Mortati e ritiene che le giustificazioni da lui esposte non siano sufficienti a fargli mutare parere circa l\u2019opportunit\u00e0 di conservare intatto l\u2019attuale ordinamento relativo alla verifica dei poteri.<\/p><p>Non crede neppure che sia opportuna la proposta fatta dall\u2019onorevole Bulloni, di sostituire cio\u00e8 la parola \u00abgiudica\u00bb alla parola \u00abverifica\u00bb, perch\u00e9 il caso in esame implica proprio un processo di verifica delle condizioni di eleggibilit\u00e0 e della validit\u00e0 delle votazioni elettorali.<\/p><p>LUSSU si associa alle considerazioni fatte dai precedenti oratori in opposizione alla proposta Mortati, e aggiunge che la nuova forma di controllo auspicata dall\u2019onorevole Mortati servirebbe a rendere pi\u00f9 complessa ed estesa la burocrazia giurisdizionale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, richiamandosi a quanto ha giustamente osservato l\u2019onorevole Ambrosini, che, cio\u00e8, non si tratta di limitare la sovranit\u00e0 dell\u2019Assemblea legislativa, ma soltanto di risolvere un problema di carattere tecnico.<\/p><p>A suo avviso la Giunta delle elezioni non si pu\u00f2 dire un organo esclusivamente giurisdizionale o parlamentare; il suo contenuto, infatti, \u00e8 giurisdizionale, ma la sua disciplina non \u00e8 tale. In ogni modo, non si pu\u00f2 dubitare che, per verificare la validit\u00e0 delle elezioni, occorre spesso esaminare problemi di natura giuridica. Affinch\u00e9 un controllo di tale natura possa veramente aver luogo, il potere di effettuarlo dovrebbe essere affidato ad un organo giurisdizionale. Tutt\u2019al pi\u00f9 si potrebbe discutere della sua composizione, della proporzione, cio\u00e8, tra magistrati ed elementi parlamentari chiamati a costituirlo. A coloro che hanno mostrato di preoccuparsi della difesa delle prerogative della Camera, osserva che con la proposta dell\u2019onorevole Mortati esse non sono diminuite; anzi la Camera, autolimitatosi in materia di verifica dei poteri, darebbe al Paese un grande esempio di serenit\u00e0 e di nobilt\u00e0 di comportamento. Ci\u00f2 che gioverebbe, non nuocerebbe al suo prestigio.<\/p><p>BOZZI \u00e8 d\u2019accordo sostanzialmente con l\u2019onorevole Mortati per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Leone. Poich\u00e9 si tratta di un\u2019attivit\u00e0 prettamente di carattere giurisdizionale, non vede perch\u00e9 tale attivit\u00e0 non debba essere demandata ad un organo tecnicamente composto in modo tale da garantire il compiuto svolgimento delle sue funzioni.<\/p><p>Non contesta l\u2019affermazione che la Giunta delle elezioni abbia finora funzionato bene, ma la vita parlamentare oggi si basa pi\u00f9 che altro sulla rappresentanza dei partiti, sicch\u00e9 maggiormente si fa sentire la necessit\u00e0 di sottrarre la funzione squisitamente tecnica, giuridica e sostanzialmente giurisdizionale di verifica dei poteri all\u2019eventuale influenza dei partiti stessi.<\/p><p>D\u2019altra parte, come \u00e8 stato giustamente rilevato dall\u2019onorevole Ambrosini, il nuovo sistema non verrebbe a limitare la sovranit\u00e0 dell\u2019Assemblea, in quanto ogni attivit\u00e0 concernente la verifica dei poteri \u00e8 anteriore alla regolare costituzione dell\u2019Assemblea, da cui soltanto discende la sovranit\u00e0 di essa.<\/p><p>BULLONI fa rilevare che, con la proposta da lui fatta, l\u2019attuale sistema di verifica dei poteri sarebbe sostanzialmente modificato. La Giunta delle elezioni, in altre parole, diventerebbe un organo giurisdizionale che emetterebbe sentenze e sarebbe chiamata a un senso di maggiore responsabilit\u00e0, il che costituirebbe una pi\u00f9 sicura garanzia per le minoranze.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario tanto alla proposta Mortati, quanto a quella Bulloni, visto che la Giunta delle elezioni ha sempre svolto i suoi compiti nel modo migliore.<\/p><p>UBERTI osserva che in realt\u00e0 la Giunta delle elezioni non solo verifica, ma anche giudica, perch\u00e9 a volte funziona come organo di accertamento e altre volte, in sede di contestazione, come organo giurisdizionale.<\/p><p>GRIECO non trova giusta l\u2019affermazione dell\u2019onorevole Uberti, perch\u00e9 in definitiva la Giunta non fa che delle proposte, in merito alle quali \u00e8 l\u2019Assemblea che decide.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, accetta la proposta dell\u2019onorevole Bulloni di usare la parola \u00abgiudica\u00bb, che gli sembra pi\u00f9 adatta per un testo legislativo.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Bulloni, sul presupposto per\u00f2 che con essa si miri a fare della Giunta delle elezioni un organo giurisdizionale che decida in via definitiva, senza inviare proposte all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE esprime il suo pensiero personale.<\/p><p>Circa la valorizzazione, di cui si \u00e8 parlato, dell\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale, osserva che non \u00e8 giustificato il proporsi tale scopo, almeno per ci\u00f2 che riguarda la questione in esame.<\/p><p>La proposta fatta dall\u2019onorevole Mortati sarebbe contraria all\u2019esigenza che si \u00e8 manifestata quasi generalmente, anche se non ha dato ancora i risultati auspicati, di limitare quanto pi\u00f9 sia possibile l\u2019istituzione di magistrature speciali.<\/p><p>A chi nega che una diminuzione della Camera deriverebbe dalla creazione del nuovo organo, osserva che sempre il togliere delle funzioni a un dato organo implica uno sminuirne l\u2019autorit\u00e0. Nel caso particolare lasciare alla Camera le attribuzioni in esame vorrebbe dire che nessuna autorit\u00e0 si pone al di sopra della Camera stessa, cio\u00e8 al disopra della volont\u00e0 degli elettori; e solo cos\u00ec il prestigio dell\u2019Assemblea rimane intatto.<\/p><p>Riconosce che per i problemi esaminati dalla Giunta delle elezioni occorrono cognizioni di carattere giuridico, ma \u00e8 appunto a tale scopo che i diversi gruppi parlamentari designano a far parte della Giunta deputati che abbiano la competenza necessaria, avvocati, professori di diritto o dottori in legge. In ogni modo gli interessati possono farsi assistere da legali.<\/p><p>Quanto alla tutela delle minoranze, su cui l\u2019onorevole Mortati ha richiamato insistentemente l\u2019attenzione, osserva che proprio nell\u2019articolo da lui proposto \u00e8 considerata una norma che sta ad indicare come di tale tutela egli si preoccupi sino ad un certo punto. Infatti, egli propone che i cinque deputati componenti il nuovo organo siano designati dai cinque gruppi che abbiano il maggior numero di membri, e quindi, in definitiva, da quei partiti che abbiano il maggior numero di rappresentanti, lasciando in disparte le minoranze che avrebbero bisogno di essere meglio tutelate.<\/p><p>Osserva infine che nel Parlamento italiano si \u00e8 affermato un principio che, se non \u00e8 codificato, ha non di meno un suo grande valore: il Parlamento si considera come una zona extra-territoriale; la Camera ha un\u2019amministrazione sua e persino un suo piccolo governo interno, perch\u00e9 il Presidente emette autonomamente i suoi decreti. Il che sta a provare che la Camera ha una sovranit\u00e0 che non tollera neppure nelle cose di minore importanza una qualsiasi limitazione. Potr\u00e0 trattarsi di una posizione di carattere simbolico; tuttavia essa significa che ogni intromissione, sia pure della magistratura, \u00e8 da evitarsi.<\/p><p>Attraverso la Giunta delle elezioni, \u00e8 ancora la massa dogli elettori che giudica la propria azione; quindi \u00e8 proprio il principio della sovranit\u00e0 popolare che si afferma nuovamente nella verifica dei poteri.<\/p><p>Mette in votazione l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in discussione la proposta dell\u2019onorevole Bulloni di sostituzione della parola \u00abgiudica\u00bb alla parola \u00abverifica\u00bb, nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Conti.<\/p><p>CODACCI PISANELLI ritiene preferibile conservare il termine \u00abverifica\u00bb, per non pregiudicare la questione se si tratti o meno di svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale. Infatti, la Giunta deve accertare se esistono negli eletti determinati requisiti, ma per esplicare tale funzione non \u00e8 necessario l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. In altri casi essa sar\u00e0 chiamata a decidere delle controversie; ma anche allora non \u00e8 detto che si tratti di funzioni giurisdizionali. Vi sono infatti anche altri organi che, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, risolvono controversie, senza che si possa parlare per essi di un\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale vera e propria.<\/p><p>BOZZI preferisce il termine \u00abverifica\u00bb, perch\u00e9 indica pi\u00f9 particolarmente la funzione di accertamento che la Camera nel caso in esame \u00e8 chiamata a svolgere. In ogni caso, se si volesse sostituire la parola \u00abgiudica\u00bb, dovrebbe essere ben chiaro che \u00e8 la Camera la quale giudica definitivamente in Assemblea plenaria e non la Giunta delle elezioni.<\/p><p>DI GIOVANNI osserva che, se si vuol porre in rilievo che la Camera \u00e8 chiamata anche ad esprimere giudizi su eventuali contestazioni, si pu\u00f2 adottare la formula: \u00abLa Camera verifica la validit\u00e0 delle elezioni dei deputati e giudica sulle eventuali contestazioni\u00bb.<\/p><p>BULLONI fa osservare che il concetto accennato dall\u2019onorevole Di Giovanni \u00e8 compreso nella parola \u00abgiudica\u00bb.<\/p><p>TOSATO propone di sostituire alla parola \u00abverifica\u00bb la parola \u00abaccerta\u00bb, per precisare che si tratta di un giudizio di accertamento.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 favorevole al mantenimento della dizione tradizionale, a cui dovrebbero essere aggiunte, secondo la proposta Di Giovanni, le parole esplicative: \u00abe giudica sulle eventuali contestazioni\u00bb.<\/p><p>BULLONI ritiene pleonastico dire che la Camera giudica nei casi di contestazione: sarebbe meglio usare l\u2019espressione \u00abverifica e giudica la validit\u00e0 delle elezioni\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI osserva che, dal punto di vista giuridico, il verificare \u00e8 una delle fasi dell\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale. Tale fase \u00e8 anteriore all\u2019altra in cui si emette il giudizio sulle eventuali contestazioni. Secondo il suo avviso, quindi, il verificare ed il giudicare non sono che due momenti di un\u2019unica funzione. In ogni modo, per l\u2019esattezza della espressione, ritiene pi\u00f9 opportuna e comprensiva la parola \u00abgiudicare\u00bb.<\/p><p>PERASSI \u00e8 del parere che sia pi\u00f9 opportuno mantenersi aderenti alle disposizioni vigenti che rispondono meglio allo scopo. In esse \u00e8 stabilito che soltanto le due Camere sono competenti a giudicare della validit\u00e0 dei titoli dei loro componenti. Propone quindi la seguente formulazione: \u00abLa Camera \u00e8 sola competente a giudicare della validit\u00e0 delle elezioni dei propri membri\u00bb, che dovrebbe poi essere adottata anche per la seconda Camera.<\/p><p>LUSSU, contrario per principio ad includere nella Costituzione anche una sola parola non necessaria, trova pleonastica nella formula dell\u2019onorevole Perassi la parola \u00absola\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la dizione proposta dall\u2019onorevole Perassi, avvertendo che, ove questa sia approvata, tutte le altre proposte dovranno considerarsi assorbite.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che in sede di verifica dei poteri possono a volte essere accertate irregolarit\u00e0 che, pur essendo gravi, non sono tali per\u00f2 da provocare l\u2019invalidazione di tutta l\u2019elezione, ma pongono in cattiva luce colui che, in particolare, si \u00e8 reso responsabile di questi fatti. Si domanda pertanto se in questi casi, in cui non si giunge all\u2019estremo dell\u2019invalidazione di tutta l\u2019elezione, non sia opportuno dichiarare invalidata l\u2019elezione del singolo che si \u00e8 reso responsabile del fatto accertato.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che nel caso accennato dall\u2019onorevole Mortati, l\u2019incertezza di quegli elementi, che in materia di regolarit\u00e0 dovrebbero portare all\u2019invalidazione delle elezioni, potrebbe provocare un giudizio arbitrario dell\u2019Assemblea. D\u2019altra parte, di fronte a casi del genere, qualora fossero gravi, si avrebbe indubbiamente nel Paese un movimento dell\u2019opinione pubblica per cui si potrebbe pervenire allo stesso risultato previsto dall\u2019onorevole Mortati. Per queste considerazioni ritiene sia meglio non prendere alcuna decisione al riguardo.<\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Mortati ha fatto un\u2019altra proposta tendente all\u2019inclusione, nella nuova carta statutaria, di un articolo cos\u00ec concepito: \u00abAl momento di assumere l\u2019esercizio delle loro funzioni i deputati presteranno giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione repubblicana e di coscienzioso adempimento dei propri doveri\u00bb.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di esservi contrario.<\/p><p>FABBRI domanda se non sia possibile escogitare una formula un po\u2019 pi\u00f9 lata, alla quale possano aderire anche i deputati che appartengano ai partiti di opposizione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI \u00e8 contrario alla formula del giuramento proposta, perch\u00e9 vincolerebbe la libert\u00e0 dei deputati. Il giuramento di osservare la Costituzione potrebbe essere in aperto contrasto con il mandato di coloro che fossero eletti deputati per chiedere appunto la modifica della Costituzione stessa, il che non potrebbe essere impedito. Si pu\u00f2 obiettare che la nuova Costituzione stabilir\u00e0 una procedura speciale per la sua modifica; ma \u00e8 da osservare che l\u2019espressione: \u00abgiuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione repubblicana\u00bb potrebbe essere interpretato nel senso che, finch\u00e9 non fosse approvata una nuova Costituzione, non si potrebbe far valere, attraverso il mandato parlamentare, l\u2019intenzione di modificare quella in vigore.<\/p><p>LUSSU dichiara di appartenere a quel numero di persone, forse ingenue, che attribuiscono al giuramento un valore notevole. Il giuramento, se prestato come deve essere, \u00e8 cosa estremamente seria, che impegna la moralit\u00e0 e l\u2019azione del cittadino. Ricorda esempi nobilissimi di uomini politici che, nel passato, per non compiere un atto solenne contrario alla loro coscienza, rifiutarono il mandato di deputato. Altri invece, fra i quali egli stesso, preferirono giurare con riserva mentale, ritenendo pi\u00f9 opportuno esercitare il mandato per il quale gli elettori li avevano eletti deputati.<\/p><p>PERASSI ricorda che questi fatti si verificarono in passato per la posizione assunta da coloro che in quell\u2019epoca rappresentavano l\u2019idea repubblicana. Per coerenza a tale idea, contraria al vincolo del giuramento per i deputati, dichiara che non \u00e8 favorevole a che sia introdotto nella nuova Costituzione l\u2019obbligo del giuramento.<\/p><p>FABBRI fa presente che \u00e8 necessario tener conto della situazione del Paese, anche in ordine ai risultati del <em>referendum<\/em> istituzionale, e non si pu\u00f2 quindi imporre l\u2019obbligo del giuramento, che in molti casi rappresenterebbe una presumibile coercizione morale.<\/p><p>Se, tuttavia, la maggioranza dei presenti ritenesse indispensabile fissare nella Costituzione tale obbligo, esso dovrebbe essere limitato alla sola osservanza delle leggi.<\/p><p>NOBILE \u00e8 del parere che l\u2019obbligo del giuramento debba essere nettamente stabilito nella Costituzione, e non \u00e8 d\u2019accordo con quanto ha affermato l\u2019onorevole Perassi a proposito dell\u2019idea repubblicana: in passato la repubblica era soltanto una aspirazione al progresso; oggi che si \u00e8 finalmente realizzata, concedere che non si giuri ad essa fedelt\u00e0 sarebbe cosa del tutto assurda. Propone perci\u00f2 la seguente disposizione: \u00abI deputati giurano fedelt\u00e0 alla Repubblica italiana e ogni riserva mentale viene considerata disonorevole\u00bb.<\/p><p>GRIECO \u00e8 favorevole all\u2019obbligo del giuramento, che, se \u00e8 un atto simbolico, ha pure un grande valore politico. Se dovranno giurare gli impiegati, i militari, i magistrati, ecc., dovranno farlo anche i deputati.<\/p><p>Perci\u00f2 la questione va posta in relazione con le decisioni che saranno prese in altri campi.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, precisa che \u00e8 nettamente contrario al vincolo del giuramento, in quanto ritiene che il deputato debba avere la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 di esercitare il mandato che gli \u00e8 stato affidato dagli elettori. I casi presi in considerazione dall\u2019onorevole Grieco non possono essere accomunati con la posizione del deputato, poich\u00e9 in quelli c\u2019\u00e8 un rapporto di dipendenza, mentre lo stesso non si pu\u00f2 dire per la carica di deputato. I deputati non sono dei funzionari che servono un dato regime, ma solo uomini che liberamente contribuiscono all\u2019opera svolta dallo Stato con la loro cultura e la loro esperienza.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la questione in esame \u00e8 in relazione con altri problemi che non ancora sono stati risolti. In primo luogo, quando si parla di fedelt\u00e0 alla Costituzione repubblicana, sorge il quesito se nella Costituzione debba oppur no introdursi un limite assoluto come quello accolto dalla Costituzione francese, cio\u00e8 una norma precisa che vieti il cambiamento della forma dello Stato. Indubbiamente \u00e8 un\u2019assurdit\u00e0 pensare che la forma statale possa essere modificata mediante un decreto del presidente della Repubblica; tuttavia resta da esaminare la questione dell\u2019opportunit\u00e0 di introdurre nella Costituzione una norma di quel tipo. In ogni modo, se essa dovesse essere adottata, si renderebbe necessario un impegno di fedelt\u00e0 da parte dei deputati alla forma repubblicana.<\/p><p>In secondo luogo la finalit\u00e0 del giuramento sarebbe quella di impegnare il deputato ad esercitare il suo mandato soltanto nelle forme e secondo gli indirizzi voluti dalla Costituzione, mentre lo lascerebbe libero di proporre ogni eventuale modificazione nelle forme consentite dalla Costituzione stessa. In sostanza, si mira ad impegnare all\u2019astensione dall\u2019azione illegale.<\/p><p>TOSATO si associa alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>BULLONI \u00e8 dell\u2019avviso che l\u2019obbligo del giuramento debba essere sancito nella Costituzione e propone pertanto la seguente formula: \u00abI deputati giurano fedelt\u00e0 alle leggi della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la questione di principio: se, cio\u00e8, debba introdursi nella Costituzione l\u2019obbligo per i deputati di giurare al momento di assumere l\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita quindi la Sottocommissione a stabilire la formula del giuramento.<\/p><p>LEONE GIOVANNI propone la seguente formula: \u00abI deputati giurano di esercitare il loro mandato nei limiti della Costituzione\u00bb.<\/p><p>GRIECO propone la dizione: \u00abI deputati giurano fedelt\u00e0 alla Repubblica ed alle sue leggi\u00bb.<\/p><p>NOBILE accetta la formulazione dell\u2019onorevole Grieco, rinunciando alla propria.<\/p><p>FABBRI ricorda che la formula del giuramento richiesta durante il regime fascista per l\u2019esercizio dell\u2019avvocatura non era affatto vincolante della coscienza politica del cittadino. Viceversa, la formula proposta dall\u2019onorevole Grieco mira ad escludere recisamente tutti coloro che non siano favorevoli alla forma repubblicana dello Stato, il che gli sembra non molto democratico.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, suggerisce di limitarsi per ora ad affermare il principio della obbligatoriet\u00e0 del giuramento, perch\u00e9 ogni questione in merito alla formula da adottarsi potrebbe pi\u00f9 facilmente essere risolta dopo che siano definitivamente stabiliti i lineamenti della nuova Costituzione.<\/p><p>LUSSU obietta che la Sottocommissione dovrebbe sempre arrivare a delle decisioni, evitando quanto pi\u00f9 \u00e8 possibile il rinvio delle questioni esaminate.<\/p><p>DI GIOVANNI reputa che il giuramento, una volta che la Sottocommissione a maggioranza ha affermato il principio che esso debba essere richiesto, debba logicamente riguardare la fedelt\u00e0 alla Repubblica ed alle sue leggi.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che le proposte in discussione possono raccogliersi in due gruppi: quelle con le quali si vuole che il giuramento implichi il rispetto delle istituzioni repubblicane come forma dello Stato e quelle con le quali si vorrebbe che fosse limitato alla osservanza delle leggi. Crede che intanto la Sottocommissione potrebbe decidere quali dei due criteri accogliere, salvo ad accettare, per quel che riguarda la formulazione definitiva della norma, il suggerimento dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>NOBILE chiede che la votazione avvenga per appello nominale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI nota che il Presidente ha posto la questione nei suoi giusti termini, scindendo in due gruppi le proposte. Ritiene per\u00f2 che si renda sempre pi\u00f9 indispensabile la sospensiva proposta dall\u2019onorevole Mortati. Difatti non si potrebbe non votare una delle formule del primo gruppo \u2013 quelle che contengono un impegno di fedelt\u00e0 verso la Repubblica \u2013 nel caso che nella Costituzione fosse introdotto il principio dell\u2019inammissibilit\u00e0 di una modificazione della forma istituzionale. Viceversa, nel caso che tale principio non fosse affermato, introdurre una formula del tenore di quelle del primo gruppo rappresenterebbe un contrasto con la Costituzione stessa.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che anche il problema della modifica in via legale della forma dello Stato \u00e8 materia di esame della Sottocommissione, onde cadrebbe il motivo del rinvio, accennato dall\u2019onorevole Mortati. Naturalmente non si pu\u00f2 sapere ancora quale decisione sar\u00e0 presa sull\u2019argomento, ma ogni Commissario sapr\u00e0 fin da ora quale posizione assumer\u00e0 di fronte al problema anzidetto, e con il voto odierno non si far\u00e0 che anticiparne in parte la risoluzione.<\/p><p>\u00c8 evidente che chi voter\u00e0 la formula che implichi fedelt\u00e0 alle istituzioni repubblicane intender\u00e0 sostenere la tesi che non si possa perseguire un mutamento della forma dello Stato per via legale.<\/p><p>LUSSU ritiene che non ci sia notevole differenza fra il giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e quello di osservanza alle sue leggi.<\/p><p>PRESIDENTE ripete che nella Costituzione francese \u00e8 detto esplicitamente che non si pu\u00f2 chiedere la modifica della forma istituzionale dello Stato e si sbarra cos\u00ec la via ad ogni mezzo legale, sicch\u00e9 rimane solo quella dell\u2019insurrezione.<\/p><p>L\u2019onorevole Lussu, con le sue considerazioni, d\u00e0 per risolta una questione che, invece, \u00e8 ancora da risolvere: quella dell\u2019introduzione di una norma analoga nella nostra Costituzione. Personalmente ritiene che sia consigliabile, allo stato attuale delle cose, accogliere la proposta di rinvio dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>LUSSU non comprende, una volta che la maggioranza ha votato per l\u2019obbligo del giuramento, come si possa introdurre nella Costituzione una norma qualsiasi che consenta di rovesciare la Repubblica. Per evitare questo controsenso, il giuramento deve necessariamente essere di fedelt\u00e0 alla Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE torna a chiarire che, per il momento, si \u00e8 approvato soltanto l\u2019obbligo del giuramento per i deputati; ma resta ancora da stabilirne il contenuto.<\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati di sospendere ogni decisione in merito alla formula da usarsi per il giuramento fino a quando non sar\u00e0 stabilito se nella Costituzione debba o non debba essere introdotta una norma relativa alla possibilit\u00e0 di modificare per via legale la forma istituzionale dello Stato.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE avverte che si deve ora decidere la formula da usarsi per il giuramento: se cio\u00e8 esso debba riferirsi alla forma istituzionale repubblicana o all\u2019osservanza soltanto delle leggi.<\/p><p>LEONE GIOVANNI ritiene che nella formula da lui proposta: \u00abI deputati giurano di esercitare il mandato nei limiti della Costituzione\u00bb, si possa trovare la confluenza delle opposte tesi. Per essa il deputato potr\u00e0 sempre esercitare il suo mandato nella maniera pi\u00f9 insindacabile, purch\u00e9 non violi i confini della Costituzione. Se poi nella Costituzione verr\u00e0 introdotta una norma sulla impossibilit\u00e0 di variare la forma dello Stato, \u00e8 chiaro che una tale norma varr\u00e0 anche per il deputato a delimitare la sua azione politica.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che la formula del giuramento debba essere lineare, precisa. Direbbe pertanto che i deputati debbono prestare giuramento \u00aballa Repubblica e alle sue leggi\u00bb.<\/p><p>BOZZI propone la seguente dizione: \u00abI deputati prestano giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione dello Stato\u00bb. In tali parole \u00e8 implicito il concetto di fedelt\u00e0 alla Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE crede opportuno, per risolvere la questione pi\u00f9 rapidamente, ridurre le proposte a due formule che si contraddistinguano per la presenza o meno della parola \u00abRepubblica\u00bb. Esse potrebbero essere quella dell\u2019onorevole Bozzi: \u00abI deputati prestano giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione dello Stato\u00bb e quella dell\u2019onorevole Grieco: \u00abI deputati giurano fedelt\u00e0 alla Repubblica e alle sue leggi\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI si associa alla formula proposta dall\u2019onorevole Bozzi e ritira quella da lui presentata.<\/p><p>TOSATO propone che alla parola \u00abRepubblica\u00bb sia aggiunta la parola \u00abdemocratica\u00bb.<\/p><p>GRIECO accetta l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione, per appello nominale, le due formule di giuramento proposte rispettivamente dall\u2019onorevole Grieco, con l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Tosato, e dagli onorevoli Bozzi e Leone Giovanni.<\/p><p>UBERTI, per dichiarazione di voto, si professa, e non da oggi, repubblicano; ma, poich\u00e9 \u00e8 contrario al giuramento dei deputati, si asterr\u00e0 dalla votazione.<\/p><p>MANNIRONI dichiara, associandosi all\u2019onorevole Uberti, che si asterr\u00e0 dal voto.<\/p><p><em>Votano a favore della proposta dell\u2019onorevole Grieco i deputati:<\/em> Bocconi, Bulloni, Calamandrei, De Michele, Di Giovanni, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Ravagnan, Terracini e Tosato.<\/p><p><em>Votano a favore della proposta degli onorevoli Bozzi e Leone Giovanni i deputati: <\/em>Ambrosini, Bozzi, Codacci Pisanelli, Leone Giovanni.<\/p><p><em>Si astengono dalla votazione i deputati: <\/em>Fabbri, Mannironi, Perassi, Uberti.<\/p><p><em>Non partecipano alla votazione i deputati: <\/em>Cappi, Conti, Piccioni.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la formula dell\u2019onorevole Grieco, con l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Tosato, \u00e8 stata approvata con 14 voti favorevoli contro 4 contrari e 4 astenuti.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Nobile se, ritirando la formula da lui proposta, ha inteso rinunziare anche alle parole \u00abOgni reticenza mentale viene considerata disonorevole\u00bb.<\/p><p>NOBILE dichiara di rinunciarvi.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sul seguente articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abLa durata della legislatura \u00e8 di quattro anni a datare dal giorno della sua prima convocazione\u00bb. Fa osservare all\u2019onorevole Mortati che \u00e8 necessario cambiare la durata della legislatura portandola a cinque anni, in relazione alla durata del mandato parlamentare che \u00e8 stata fissata in un quinquennio.<\/p><p>LUSSU ritiene inutile dire che la legislatura comincia \u00abdal giorno della sua prima convocazione\u00bb, per quella economia di parole che serve a dare maggiore solennit\u00e0 alla Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Lussu che la redazione definitiva della Costituzione non \u00e8 affidata alla seconda Sottocommissione, ma alla Commissione plenaria.<\/p><p>Mette frattanto in votazione l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, con l\u2019emendamento sostitutivo dei \u00abquattro anni\u00bb con \u00abcinque anni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sul seguente articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati: \u00abI deputati rappresentano la Nazione nel suo insieme\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che qui si dovrebbe affrontare la questione del divieto del mandato imperativo. Sottrarre il deputato alla rappresentanza di interessi particolari significa che esso non rappresenta il suo partito o la sua categoria, ma la Nazione nel suo insieme. Si domanda se la disposizione da lui proposta si possa omettere o meno, perch\u00e9 potrebbe anche assumere una particolare importanza, se, ad esempio, si facesse del Senato la rappresentanza della regione o di categorie, e perch\u00e9 non si pu\u00f2 dimenticare che oggi i deputati sono espressione dei partiti con i quali hanno un diretto legame. Sta di fatto che il problema esiste ed ha anche avuto un riflesso negli ordinamenti in cui \u00e8 stabilita la decadenza del deputato quando \u00e8 sconfessato dal suo partito.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la disposizione in esame si potrebbe omettere. Essa poteva avere la sua ragion d\u2019essere nei tempi passati e col collegio uninominale, quando il deputato si sentiva anche rappresentante di interessi di classe o vincolato al partito che ne aveva proposta e sostenuta la candidatura e quando la rappresentanza era circoscritta al collegio. Conviene comunque con l\u2019onorevole Mortati che la questione non \u00e8 di facile risoluzione e che qualsiasi disposizione, inserita nella Costituzione, non varrebbe a rallentare i legami tra l\u2019eletto ed il partito che esso rappresenta, o tra l\u2019eletto e i comitati sorto per sostenere la sua candidatura.<\/p><p>MANNIRONI desidererebbe che nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, o eventualmente in un altro, fosse espressamente stabilito che il deputato possa liberamente esercitare il suo mandato senza vincoli di sorta.<\/p><p>FABBRI osserva che la questione si potrebbe semplificare, discutendo se si debba oppor no introdurre nella Costituzione la vecchia formula dello Statuto Albertino, nella quale espressamente si vietava il mandato imperativo da parte degli elettori. In ogni modo \u00e8 favorevole all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che il concetto espresso nell\u2019articolo in questione venga a caratterizzare la rappresentanza politica. Dire, infatti, che i deputati sono i rappresentanti della Nazione equivale a dire che essi sono rappresentanti politici. C\u2019\u00e8 anche un\u2019altra rappresentanza, quella organica degli interessi, che pu\u00f2 trovar posto in altra sede, ad esempio nella seconda Camera.<\/p><p>LUSSU ritiene indispensabile introdurre in un articolo della Costituzione il concetto di rappresentanza nazionale del deputato. Ricorda che nel passato essa si intendeva come ammessa; tuttavia vi furono lunghe ed aspre discussioni per stabilire se il deputato rappresentasse il suo collegio o la Nazione. Se, come \u00e8 probabile, si arriver\u00e0 ad una Costituzione dello Stato su basi regionalistiche o autonomistiche, sar\u00e0 necessario affermare, nella nuova Carta statutaria, che il deputato rappresenta la Nazione, e ci\u00f2 per ovvie ragioni di opportunit\u00e0.<\/p><p>BOZZI si associa a quanto ha detto l\u2019onorevole Lussu: crede indispensabile introdurre nella Costituzione una norma nel senso indicato, in vista della struttura regionale dello Stato. Nel vecchio Statuto c\u2019era e il non volerla includere nel nuovo potrebbe avere un significato lontano dagli intendimenti della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE, per risolvere la questione in esame, mette in votazione la seguente dizione contenuta nel progetto dell\u2019onorevole Conti e assorbente quella proposta dall\u2019onorevole Mortati: \u00abI deputati sono i rappresentanti della Nazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sulla seguente formula proposta dall\u2019onorevole Conti: \u00abI deputati esercitano liberamente la loro funzione\u00bb, formula che preclude la possibilit\u00e0 di un mandato imperativo.<\/p><p>LUSSU ritiene implicito che l\u2019esercizio della funzione di deputati sia libero.<\/p><p>MANNIRONI dichiara che l\u2019avverbio \u00abliberamente\u00bb non gli sembra pleonastico: proporrebbe anzi che dopo le parole: \u00abesercitano liberamente le loro funzioni\u00bb si aggiungessero le altre: \u00abe senza vincoli di mandato\u00bb.<\/p><p>LUSSU ritiene che l\u2019onorevole Conti, con la parola \u00abliberamente\u00bb, abbia inteso indicare la libert\u00e0 assoluta. Ci\u00f2 rende impossibile che il deputato sia perseguito penalmente per l\u2019attivit\u00e0 svolta nell\u2019esercizio delle sue funzioni parlamentari. Difatti, l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Conti cos\u00ec prosegue: \u00abI deputati, durante l\u2019esercizio del mandato, non possono essere arrestati\u00bb.<\/p><p>BOZZI ritiene che l\u2019espressione \u00abliberamente\u00bb abbia un contenuto pi\u00f9 ampio di quello racchiuso nel concetto di mandato, e debba intendersi nel senso di \u00ablibert\u00e0 assoluta\u00bb, onde \u00e8 inutile aggiungere le parole: \u00absenza vincoli di mandato\u00bb.<\/p><p>GRIECO \u00e8 contrario a includere la formula \u00absenza vincoli di mandato\u00bb, perch\u00e9, a suo avviso, i deputati sono tutti vincolati ad un mandato: si presentano infatti alle elezioni sostenendo un programma, un orientamento politico particolare. Con l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Mannironi si favorirebbe il sorgere del malcostume politico.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che nell\u2019ultimo articolo da lui proposto e non approvato dalla Sottocommissione, si era astenuto dall\u2019introdurre l\u2019avverbio \u00abliberamente\u00bb, pensando che esso potesse riferirsi tanto alle opinioni espresse dai deputati, quanto ai rapporti tra deputati ed elettori o partiti. Ci\u00f2 per non pregiudicare una questione che dovr\u00e0 essere risolta in un secondo momento: quella dei rapporti tra deputati ed elettori. Difatti si dovr\u00e0 decidere se includere o meno nella Costituzione il criterio della revocabilit\u00e0 del mandato da parte degli elettori.<\/p><p>LUSSU dichiara di essere contrario all\u2019uso della parola \u00abliberamente\u00bb, poich\u00e9 crede che con essa possano sorgere dubbi di interpretazione.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la formula: \u00abI deputati esercitano liberamente la loro funzione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MANNIRONI insiste sulla sua proposta di aggiungere, alla formula approvata, l\u2019espressione: \u00absenza vincoli di mandato\u00bb.<\/p><p>FABBRI propone, qualora fosse accolta l\u2019aggiunta dell\u2019onorevole Mannironi, di farla seguire da un punto e virgola e dall\u2019espressione: \u00abnessun mandato imperativo pu\u00f2 darsi dagli elettori\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI dichiara di non aver nulla in contrario alla proposta fatta dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019aggiunta alle parole: \u00abi deputati esercitano liberamente la loro funzione\u00bb, delle seguenti, proposte dagli onorevoli Mannironi e Fabbri: \u00abe senza vincoli di mandato; nessun mandato imperativo pu\u00f2 loro darsi dagli elettori\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che le successive proposte si riferiscono alle immunit\u00e0 parlamentari. Si ha al riguardo una formulazione proposta dall\u2019onorevole Conti e cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abI deputati, durante l\u2019esercizio del mandato, non possono essere arrestati se non in flagranza di reato. Non possono essere arrestati neppure in esecuzione di sentenza di condanna, n\u00e9 possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione della Camera\u00bb.<\/p><p>Un\u2019altra formula, suggerita dall\u2019onorevole Mortati, \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI deputati non possono essere sottoposti a procedimento penale, n\u00e9 essere privati della loro libert\u00e0 personale, neanche in esecuzione di sentenza penale, senza l\u2019autorizzazione della Camera. L\u2019autorit\u00e0, che abbia proceduto all\u2019arresto di un deputato in caso di flagrante reato, deve darne senza alcun indugio comunicazione alla Presidenza della Camera che promuove l\u2019immediata deliberazione dell\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>BULLONI ravvisa l\u2019opportunit\u00e0 di porre un limite alla possibilit\u00e0 di arresto del deputato durante l\u2019esercizio del suo mandato, anche nel caso di flagranza di reato. Ci sono infatti reati di tenuissima importanza per i quali \u00e8 consentito l\u2019arresto nel caso di flagranza. Del pari gli sembra eccessivo l\u2019arresto del deputato in flagranza di altri reati, per cui attualmente \u00e8 obbligatoria l\u2019emissione del mandato di cattura, come ad esemplificazione del reato di lesioni gravi.<\/p><p>Per evitare simile inconveniente, si dovrebbe stabilire che l\u2019arresto, in caso di flagranza, debba essere limitato ai soli reati di competenza della Corte d\u2019assise.<\/p><p>LEONE GIOVANNI trova eccessiva la innovazione disposta negli articoli proposti dagli onorevoli Conti e Mortati, relativamente all\u2019immunit\u00e0 anche nel caso di esecuzione di sentenza penale. \u00c8 d\u2019accordo, per quanto concerne l\u2019arresto preventivo, che occorra l\u2019autorizzazione a procedere, ma, nel caso di arresto per esecuzione di un giudicato penale, non dovrebbero essere posti limiti al diritto dello Stato di immediata esecuzione del giudicato stesso. E ci\u00f2 anche perch\u00e9 ci si pu\u00f2 trovare di fronte al caso limite di un deputato che venga confermato per una serie di legislature, nei cui confronti quindi non si potrebbe mai eseguire, senza l\u2019autorizzazione della Camera, l\u2019ordine di arresto in esecuzione di una condanna.<\/p><p>Gli articoli proposti dagli onorevoli Conti e Mortati mirano naturalmente ad impedire che un atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o di polizia possa essere ispirato da una valutazione o da un orientamento politico e avere lo scopo di rendere impossibile ad un deputato la libera esplicazione del suo mandato parlamentare. Tale criterio per\u00f2 non soccorre nei confronti dell\u2019esecuzione di un giudicato, perch\u00e9 questo presuppone l\u2019esistenza di un processo e l\u2019emanazione di una sentenza passata in giudicato, tutti atti che debbono essere accompagnati da quel senso di indipendenza che \u00e8 una delle caratteristiche peculiari della magistratura.<\/p><p>Osserva poi, riferendosi alla proposta dell\u2019onorevole Bulloni, che forse non sarebbe male porre un limite alla possibilit\u00e0 di arresto del deputato in caso di flagranza di reato e suggerisce di stabilire che il deputato non possa essere arrestato in flagranza se non per un reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura.<\/p><p>DI GIOVANNI \u00e8 favorevole ad un maggiore ampliamento delle immunit\u00e0 parlamentari. In considerazione di ci\u00f2 aggiungerebbe alle ultime parole degli articoli proposti: \u00absenza l\u2019autorizzazione della Camera\u00bb, le seguenti: \u00abla quale pronuncer\u00e0 anche sulla convalida o meno dell\u2019arresto in caso di flagranza\u00bb. Ritiene infatti che l\u2019intervento della Camera sia necessario non soltanto per concedere l\u2019autorizzazione a procedere e ad emettere un mandato di cattura, ma anche per convalidare l\u2019arresto in flagranza.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che una disposizione del genere \u00e8 contenuta nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, avverte che nell\u2019articolo da lui proposto ha omesso di proposito l\u2019espressione: \u00abdurante la sessione\u00bb, contenuta nello Statuto Albertino, considerando che il redattore di tale statuto evidentemente stimava che l\u2019attivit\u00e0 del deputato consistesse soltanto in quella che di solito egli esplica nel momento in cui i lavori parlamentari sono in corso. La sua opinione personale \u00e8, invece, che l\u2019attivit\u00e0 del deputato abbia una sfera pi\u00f9 ampia e non si esaurisca in quella svolta nell\u2019ambito dell\u2019aula della Camera.<\/p><p>Dichiara poi che non pu\u00f2 accogliere la proposta dell\u2019onorevole Leone. Innanzi tutto l\u2019accertamento relativo alla natura del reato dovrebbe esser fatto dall\u2019agente di pubblica sicurezza perch\u00e9, se ci si rimettesse alla convalida del giudice, questa si avrebbe senza dubbio dopo quella fatta dalla Camera dei Deputati, dato che nell\u2019articolo da lui proposto si prescrive l\u2019immediato avviso alla Camera da parte della autorit\u00e0 e l\u2019immediata deliberazione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>LEONE GIOVANNI osserva che l\u2019onorevole Di Giovanni ha sollevato un\u2019altra questione, quella cio\u00e8 della necessit\u00e0 o meno di stabilire che l\u2019autorizzazione a procedere debba riferirsi non solo alla promozione dell\u2019azione penale, ma anche alla libert\u00e0 di esecuzione dell\u2019arresto. Cos\u00ec, per esempio, recentemente nel caso dell\u2019onorevole Gallo, il Relatore Rubilli si \u00e8 posto il problema se l\u2019autorizzazione a procedere doveva intendersi implicitamente anche come autorizzazione alla libera esecuzione del mandato di cattura.<\/p><p>Desidera pertanto di richiamare l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla necessit\u00e0 di esaminare la questione se convenga parlare soltanto di autorizzazione a procedere o si debba specificare che l\u2019autorizzazione stessa occorre in ambedue i casi accennati.<\/p><p>Circa la sua proposta e le obiezioni che ad essa sono state fatte dall\u2019onorevole Mortati, ricorda che nella legislazione attuale, l\u2019arresto in flagranza non \u00e8 consentito per tutti i reati, ma solo in relazione alla possibilit\u00e0 di emettere il mandato di cattura. Esiste dunque gi\u00e0 nella nostra legislazione il sistema di demandare, sia pure in maniera imperfetta ed imprecisa, all\u2019autorit\u00e0 di polizia una prima valutazione dei reati al fine di accertare se per essi possa aver luogo l\u2019arresto in flagranza.<\/p><p>LUSSU ritiene che le garanzie delle immunit\u00e0 parlamentari debbano essere concesse non soltanto in periodo di sessione, ma in qualsiasi momento, fino alla scadenza del mandato parlamentare. Accedendo alla proposta di allargare il campo delle immunit\u00e0, pensa che si potrebbe in parte raggiungere lo scopo, sostituendo alle parole \u00abin flagranza di reato\u00bb le altre \u00abin flagranza di delitto\u00bb, perch\u00e9 sotto la denominazione di reati vengono comprese anche le contravvenzioni. Viceversa non crede si possa dare eccessivo peso alle osservazioni dell\u2019onorevole Bulloni circa alcuni reati particolarmente lievi. L\u2019essenziale \u00e8 che il deputato non commetta nessun delitto; ma, se ne commette, deve ricadere sotto la legge comune e non godere di una situazione di privilegio.<\/p><p>Quanto all\u2019affermazione che i deputati non debbano essere arrestati, neppure in esecuzione di sentenza di condanna, osserva che non comprende esattamente a quale sentenza di condanna si riferisca tale affermazione. Se si prevede il caso di un deputato condannato per una azione penale ed arrestato prima della sua elezione, bisogna tener presente che in tale caso interviene la Camera in sede di convalida: \u00e8 essa che decider\u00e0 se il deputato dovr\u00e0 essere immediatamente rimesso in libert\u00e0 oppure no.<\/p><p>DI GIOVANNI, aderendo a quanto ha detto l\u2019onorevole Leone, propone un emendamento all\u2019articolo formulato dall\u2019onorevole Conti: sostituire alle parole \u00abnon possono essere arrestati se non in flagranza di reato\u00bb le altre: \u00abnon possono essere arrestati se non in flagranza di delitto, per cui sia obbligatorio il mandato di cattura\u00bb. Completa poi l\u2019altro emendamento gi\u00e0 da lui proposto, nel senso di aggiungere alle ultime parole dell\u2019articolo stesso: \u00absenza autorizzazione della Camera\u00bb, le seguenti: \u00abla quale pronuncer\u00e0 anche sulla convalida o meno dell\u2019arresto in flagranza e sulla autorizzazione al mandato di cattura\u00bb.<\/p><p>Ritiene che con questi emendamenti i limiti della immunit\u00e0 parlamentare siano meglio delineati.<\/p><p>BULLONI ritiene che gli emendamenti proposti dall\u2019onorevole Di Giovanni non siano sufficienti a garantire le immunit\u00e0 parlamentari, tenuto presente il fatto che vi sono dei reati per i quali \u00e8 obbligatoria l\u2019emissione del mandato di cattura, pure essendo reati di una entit\u00e0 non rilevante, sia dal punto di vista giuridico che da quello politico, e tali che per essi non sembra giustificata un\u2019eccezione al principio generale della immunit\u00e0 parlamentare. Per questi casi ritiene che sia meglio escludere in maniera assoluta la possibilit\u00e0 di arresto di un deputato anche nel caso di flagranza. Insiste quindi nella proposta formale gi\u00e0 fatta in questo senso.<\/p><p>NOBILE dichiara che non \u00e8 favorevole a un troppo largo ampliamento delle immunit\u00e0 parlamentari, perch\u00e9 i deputati non debbono essere incoraggiati a perdere il dominio di se stessi ed essere indotti cos\u00ec ad atti inconsulti: ogni deputato deve essere di esempio agli altri cittadini non solo nella sua condotta politica, ma anche negli atti della, sua vita privata. Per tali considerazioni \u00e8 contrario alla proposta fatta dall\u2019onorevole Bulloni.<\/p><p>PERASSI desidera fare una sola osservazione. Lo scopo dell\u2019arresto in flagranza, infatti, pu\u00f2 essere non soltanto quello di impadronirsi del colpevole, ma anche quello di impedire che la giustizia si compia contro di lui in altro modo. L\u2019esclusione dell\u2019arresto in flagranza potrebbe produrre l\u2019effetto di esporre il deputato al pericolo di un linciaggio.<\/p><p>LA ROCCA ritiene che il principio della immunit\u00e0 parlamentare sia ispirato non gi\u00e0 al criterio di creare una posizione di privilegio al deputato nei confronti delle supreme esigenze della giustizia, bens\u00ec a quello di garantirlo da una eventuale sopraffazione di carattere politico.<\/p><p>Dichiara quindi di essere favorevole alla concessione della immunit\u00e0 pi\u00f9 piena: ci\u00f2 non significa per\u00f2 che, qualora un deputato diventi un criminale, la giustizia nei suoi confronti non debba avere il suo corso. Ci\u00f2 che a suo avviso occorre evitare \u00e8 che in un periodo di lotte sociali, quali quelle che si svolgono presentemente, un deputato possa essere vittima di una provocazione. Infatti, se si adottasse il principio che in flagranza di reato il deputato possa essere arrestato, ogni deputato potrebbe diventare preda di un agente provocatore, a meno che non si voglia giungere alla limitazione proposta dall\u2019onorevole Di Giovanni, che cio\u00e8 un deputato non debba essere arrestato se non per i delitti per i quali sia obbligatorio il mandato di cattura. Ma a ben considerare, neanche l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Di Giovanni \u00e8 sufficiente allo scopo: difatti pu\u00f2 darsi sempre il caso che un deputato sia aggredito e che, per difendersi, compia un atto assai grave di quelli per cui sia appunto obbligatorio il mandato di cattura. Per tali ragioni, a suo avviso, il giudizio dovrebbe essere sempre riservato all\u2019organo competente della Camera, cio\u00e8 alla Commissione per l\u2019autorizzazione a procedere. In altre parole, l\u2019arresto del deputato non dovrebbe essere possibile se non quando si avesse l\u2019apposita autorizzazione da parte dell\u2019organo competente.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 d\u2019accordo sul concetto che debba essere assicurata l\u2019immunit\u00e0 parlamentare nella forma pi\u00f9 larga. Ritiene quindi che sia da escludersi la possibilit\u00e0 di arresto del deputato anche in flagranza di reato. Con questa immunit\u00e0 non si altera sostanzialmente l\u2019ordine giuridico, perch\u00e9 anche se un deputato abbia commesso un reato per il quale \u00e8 facoltativo o obbligatorio il mandato di cattura, la possibilit\u00e0 di perseguirlo in giudizio non \u00e8 mai esclusa; sar\u00e0 la Camera che, con il suo organo competente, metter\u00e0 in grado l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di perseguire il colpevole, dopo aver valutato le condizioni di fatto riferite nella denuncia. Il fatto che il deputato sia in libert\u00e0 fra il momento del reato e il momento in cui si decide della sua sorte da parte della Camera non importa alcun pericolo sociale n\u00e9 altera l\u2019ordine giuridico.<\/p><p>\u00c8 anche del parere che, di fronte ad un delitto, sia pure grave, commesso da un deputato, l\u2019arresto non possa essere eseguito dall\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, ma debba essere reso possibile alla autorit\u00e0 giudiziaria dall\u2019autorizzazione della Camera.<\/p><p>Non \u00e8 infine d\u2019accordo con l\u2019idea dell\u2019onorevole Leone di modificare la formula adottata dall\u2019onorevole Conti, per la quale i deputati non possono essere arrestati neppure in esecuzione di sentenza di condanna. Vero che in caso di esecuzione di sentenza di condanna, tutte le fasi del giudizio si dovrebbero presumere esaurite, e che il giudicato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve essere rispettato anche in sede parlamentare: tuttavia gli pare che non sia male riservare alla Camera dei deputati il potere di decidere dell\u2019arresto di un suo membro, anche in caso di esecuzione di sentenza di condanna. La Camera dei deputati non potr\u00e0 mai intervenire per modificare il giudicato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; ma interverr\u00e0, se mai, per fare sospendere l\u2019esecuzione della condanna; e i motivi per i quali tale sospensione pu\u00f2 essere accordata, come \u00e8 noto, sono numerosi.<\/p><p>Alla formula proposta dall\u2019onorevole Conti, l\u00e0 dove \u00e8 detto: \u00abNon possono essere sottoposti a procedimento penale\u00bb proporrebbe di aggiungere \u00abn\u00e9 a perquisizione domiciliare\u00bb, perch\u00e9 se ci si preoccupa della libert\u00e0 personale del deputato, per la stessa ragione ci si dovr\u00e0 preoccupare della inviolabilit\u00e0 del suo domicilio. Ricorda che nel passato gravi abusi furono commessi in proposito da parte delle autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, e appunto per evitare che possano ancora verificarsi, crede opportuno proporre l\u2019aggiunta anzidetta.<\/p><p>FABBRI dichiara che certamente non gli \u00e8 ignota la differenza che passa fra contravvenzione e delitto; pur tuttavia non \u00e8 molto favorevole alla proposta di sopprimere la formula tradizionale della \u00abflagranza di reato\u00bb. Se dovesse essere accolta l\u2019altra, che i deputati non debbano essere arrestati nemmeno in flagranza di delitto, l\u2019impressione che proverebbe il popolo alla lettura di una simile norma sarebbe pessima. Perci\u00f2 si atterrebbe alla formula tradizionale, che cio\u00e8 non possa essere arrestato un deputato se non in flagranza di reato.<\/p><p>In ogni modo, poich\u00e9 si tratta di un testo che dovr\u00e0 essere conosciuto dal popolo, non avrebbe difficolt\u00e0 a dire \u00abin flagranza di grave reato\u00bb, espressione che certo non ha un valore tecnico, ma che meglio dell\u2019altra pu\u00f2 significare per l\u2019uomo comune che il deputato non \u00e8 sottratto all\u2019arresto almeno per fatti di una grave entit\u00e0. Non \u00e8 d\u2019accordo sulla questione sollevata dall\u2019onorevole Leone a proposito della esecuzione della sentenza di condanna, perch\u00e9 assai comune \u00e8 il caso in cui \u00e8 consentita, anche su richiesta dello stesso interessato, l\u2019autorizzazione a procedere \u2013 ad esempio per un giudizio di diffamazione \u2013 e pu\u00f2 intervenire una sentenza di lieve condanna. Ora, \u00e8 inammissibile che in esecuzione di una tale sentenza possa aver luogo l\u2019arresto.<\/p><p>RAVAGNAN ritiene che in un articolo della Costituzione non debbano essere introdotte disposizioni troppo dettagliate. Per la questione in esame basterebbe preoccuparsi soltanto di garantire il deputato dagli arresti arbitrari e dalle sopraffazioni politiche, concetto che potrebbe essere espresso in una norma cos\u00ec concepita: \u00abDurante l\u2019esercizio del mandato i deputati non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione della Camera\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE riassume le questioni controverse che sono le seguenti:<\/p><p>1\u00b0) se l\u2019immunit\u00e0 debba aver vigore per tutta la durata della legislatura o debba subire un\u2019interruzione nell\u2019intervallo fra le sessioni;<\/p><p>2\u00b0) se per l\u2019arresto in esecuzione di sentenza penale si debba richiedere l\u2019autorizzazione della Camera;<\/p><p>3\u00b0) delimitazione dei casi in cui la flagranza deve avere efficacia o meno per procedere all\u2019arresto del deputato;<\/p><p>4\u00b0) proposta di estendere l\u2019immunit\u00e0 anche al domicilio del deputato.<\/p><p>Relativamente alla prima questione, mette ai voti la proposta che l\u2019immunit\u00e0 duri per tutto il tempo della legislatura e quindi anche nell\u2019intervallo tra le sessioni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Osserva, circa la seconda questione, se cio\u00e8 occorra l\u2019autorizzazione della Camera anche per arresto derivante da esecuzione di sentenza penale, che si fa qui riferimento sia ad una sentenza penale pronunciata in base ad autorizzazione gi\u00e0 concessa, che ad una sentenza penale pronunciata prima o dopo l\u2019elezione per procedimento gi\u00e0 in corso, per il quale non \u00e8 stata necessaria l\u2019autorizzazione a procedere.<\/p><p>Ricorda, a questo proposito, la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati, secondo la quale i deputati non possono essere privati della libert\u00e0 personale neanche in esecuzione di sentenza penale senza l\u2019autorizzazione della Camera; ed aggiunge che l\u2019onorevole Di Giovanni ha presentato un emendamento che coincide con tale punto di vista.<\/p><p>Mette in votazione la proposta che i deputati non possano essere privati della loro libert\u00e0 personale neanche in esecuzione di sentenza penale senza l\u2019autorizzazione della Camera.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Domanda se, circa la terza questione, relativa alla delimitazione dei casi in cui la flagranza deve avere efficacia o meno per procedere all\u2019arresto del deputato, debba essere o meno conservata la dizione proposta dall\u2019onorevole Conti secondo la quale i deputati non possono essere arrestati se non in flagranza di reato, o se la facolt\u00e0 dell\u2019arresto debba essere ristretta in relazione alla gravit\u00e0 del reato e cio\u00e8 se il deputato possa essere arrestato senz\u2019altro o debba essere richiesta l\u2019autorizzazione della Camera.<\/p><p>Ritiene consigliabile cominciare ad esaminare l\u2019ultima ipotesi, come quella pi\u00f9 lata.<\/p><p>CODACCI PISANELLI propone la seguente formula: \u00abI deputati, durante l\u2019esercizio del mandato, non possono essere arrestati o sottoposti a perquisizioni personali o domiciliari senza autorizzazione della Camera\u00bb. Aggiunge che in questa formulazione non ha fatto cenno alla flagranza di reato per le ragioni gi\u00e0 esposte dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>LAMI STARNUTI propone il seguente articolo: \u00abDurante l\u2019esercizio del mandato i deputati non possono essere sottoposti a procedimento penale, n\u00e9 arrestati o mantenuti in arresto in esecuzione di condanna senza autorizzazione della Camera.\u00bb<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la proposta formulata dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli si potrebbe fondere con quella suggerita dall\u2019onorevole Lami Starnuti, aggiungendo alla prima che i deputati \u00abnon possono essere sottoposti a procedimento penale\u00bb, onde l\u2019articolo in questione potrebbe essere cos\u00ec concepito: \u00abI deputati, durante l\u2019esercizio del mandato, non possono essere sottoposti a procedimento penale, arrestati o sottoposti a perquisizioni personali o domiciliari senza autorizzazione della Camera\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI concorda.<\/p><p>BULLONI osserva che la perquisizione non \u00e8 possibile se non c\u2019\u00e8 un procedimento penale.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che sono numerosi i casi di perquisizioni effettuate anche senza procedimento penale in corso.<\/p><p>MANNIRONI desidera che sia chiarito se l\u2019espressione \u00abnon possono essere sottoposti a procedimento penale\u00bb sia da intendere nel senso che si debba anche escludere la prosecuzione di un eventuale procedimento gi\u00e0 iniziato.<\/p><p>NOBILE propone che la votazione abbia luogo per divisione, poich\u00e9 egli \u00e8 favorevole ad alcune norme e contrario ad altre.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la seguente parte dell\u2019articolo in esame. \u00abI deputati, durante l\u2019esercizio del mandato, non possono essere sottoposti a procedimento penale\u00bb, a cui ha aderito l\u2019onorevole Ravagnan.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, domanda se non sia il caso di considerare anche i procedimenti disciplinari quando questi comportino l\u2019arresto.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che si tratti di casi troppo limitati perch\u00e9 sia opportuno parlarne.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non insiste.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la seguente espressione: \u00abNon possono essere arrestati\u00bb. Si tratta di una formula generale che implica anche l\u2019esclusione di ogni arresto in caso di flagranza, secondo la proposta fatta dall\u2019onorevole Mannironi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che, a proposito della definizione del caso in cui la flagranza comporta la possibilit\u00e0 di arresto, sono state presentate alcune formulazioni. Una dell\u2019onorevole Bulloni che considera i casi in cui si tratti di delitti di competenza della Corte d\u2019assise; un\u2019altra dell\u2019onorevole Di Giovanni, per cui i deputati non possono essere arrestati se non in flagranza per delitti per i quali sia obbligatorio il mandato di cattura; una terza dell\u2019onorevole Leone di contenuto pari alla precedente.<\/p><p>LAMI STARNUTI osserva che secondo le nostre leggi penali l\u2019offesa per mezzo della stampa alla persona del Re era di competenza della Corte d\u2019assise. Potrebbe ora diventare di competenza delle Assise l\u2019offesa per mezzo della stampa alla persona del Presidente della Repubblica. In questo caso la formula proposta dall\u2019onorevole Bulloni consentirebbe l\u2019arresto per un delitto tipicamente politico. Si domanda se ci\u00f2 sia opportuno.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, propone di mettere prima in votazione la formula pi\u00f9 ampia, cio\u00e8 quella concernente l\u2019arresto solo in flagranza di delitto. Evidentemente se tale formula verr\u00e0 approvata dalla Sottocommissione, tutte le altre proposte cadranno.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la formulazione dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Di Giovanni ispirato dallo stesso concetto di quello proposto dall\u2019onorevole Leone, secondo cui \u00e8 ammesso l\u2019arresto solo in caso di flagranza di delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura, restando inteso che qualora tale formulazione fosse approvata renderebbe superflua la votazione della proposta dell\u2019onorevole Bulloni.<\/p><p>MANNIRONI e MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiarano di astenersi dalla votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LEONE GIOVANNI richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sull\u2019opportunit\u00e0 di completare la formula approvata facendo precedere le parole \u00abmandato di cattura\u00bb dalle altre \u00abordine o\u2026\u00bb. Infatti, secondo il nostro ordinamento processuale, si chiama ordine di cattura quello emesso dal pubblico ministero e mandato quello del giudice istruttore, nonostante che i due provvedimenti abbiano la medesima essenza.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene, poich\u00e9 nessuno muove obbiezioni, che la precisazione possa essere accettata, salvo a formulare in un secondo momento l\u2019articolo in maniera definitiva.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che resta ora da decidere l\u2019ultima questione, se cio\u00e8 anche per le perquisizioni, secondo la proposta dell\u2019onorevole Mannironi, sia necessaria l\u2019autorizzazione della Camera. A suo parere la garanzia \u00e8 comprensibile nel caso di perquisizioni domiciliari e non in quello di perquisizioni personali, che potrebbero avvenire in istrada, in occasione di un furto, di un tumulto od altro, senza che possa attendersi l\u2019autorizzazione della Camera. Si aggiunga che generalmente un agente che si accinga a perquisire un deputato rinuncia immediatamente al suo proposito non appena questi presenti i suoi documenti di riconoscimento.<\/p><p>FABBRI considera poco seria una norma che prescriva per le perquisizioni domiciliari l\u2019autorizzazione della Camera, perch\u00e9 il deputato sospetto, venuto a conoscenza della cosa, far\u00e0 scomparire ci\u00f2 che potrebbe nuocergli.<\/p><p>BULLONI nota che una disposizione nel senso accennato sarebbe poco seria anche dal punto di vista giuridico, in quanto non si pu\u00f2 eseguire una perquisizione domiciliare senza un procedimento penale.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che ci\u00f2 avviene in teoria, ma che in pratica le cose vanno ben diversamente.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che la prima Sottocommissione sta studiando alcune proposte di limitazione della possibilit\u00e0 di perquisizioni domiciliari di cui occorrer\u00e0 tener conto.<\/p><p>PRESIDENTE assicura che ci\u00f2 sar\u00e0 fatto in sede di coordinamento e mette in votazione la proposta Mannironi contenuta nella formula \u00abn\u00e9 a perquisizione domiciliare\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che resta da esaminare la questione delle immunit\u00e0 da procedimento disciplinare. A tal proposito l\u2019onorevole Mortati ha proposto la seguente formula: \u00abI deputati non possono essere chiamati a. rispondere in via giudiziaria o disciplinare dei voti o delle opinioni espressi nell\u2019esercizio delle loro funzioni. Una responsabilit\u00e0 per le dichiarazioni formulate non pu\u00f2 essere fatta valere se non dalla stessa Camera\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI ritiene opportuno porre alcuni limiti al godimento delle immunit\u00e0 in questione. Occorrerebbe ad esempio considerare il caso delle offese personali.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che nel caso accennato dall\u2019onorevole Leone provvede il regolamento della Camera.<\/p><p>LEONE GIOVANNI obietta che il cittadino offeso dal discorso di un deputato rimarrebbe senza difesa. Un qualche limite all\u2019estensione delle immunit\u00e0 in esame potrebbe, ad esempio, essere costituito dalla aggiunta delle seguenti parole: \u00abconcernenti l\u2019attivit\u00e0 politica o parlamentare\u00bb alle parole \u00abdei voti o delle opinioni espresse\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che con la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati la questione accennata dall\u2019onorevole Leone possa considerarsi superata, in quanto in essa si parla di voti e di opinioni espresse nell\u2019esercizio delle funzioni di deputato. Comunque, una precisazione non sarebbe inopportuna, ma personalmente desidererebbe che l\u2019onorevole Leone trovasse una formula pi\u00f9 felice per esprimere il suo pensiero.<\/p><p>PERASSI osserva che forse potrebbe servire allo scopo l\u2019aggiunta delle parole \u00abnella Camera\u00bb, dopo le altre: \u00abdei voti o delle opinioni espresse\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che \u00e8 pacifico che la funzione del deputato, da un punto di vista legislativo, \u00e8 quella che si svolge nella Camera.<\/p><p>LUSSU non \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Perassi n\u00e9 \u00e8 d\u2019accordo col Presidente. Un deputato \u00e8 sempre nell\u2019esercizio delle sue funzioni. Se, ad esempio, far\u00e0 un\u2019interrogazione scritta dalla sede del suo collegio, inoltrandola per posta ed eventualmente informandone anche la stampa, ed in tale interrogazione scriver\u00e0 delle offese per qualche cittadino, quando fosse accettata la proposta dell\u2019onorevole Perassi, quel deputato non potrebbe essere perseguito.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati e cio\u00e8 sino alle parole: \u00abnell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb, restando inteso che tale articolo potr\u00e0 essere completato con una precisazione del concetto accennato dall\u2019onorevole Leone, sempre se per esso si trover\u00e0 un\u2019espressione adeguata.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che la seconda parte dell\u2019articolo da lui proposto si riferisce alla responsabilit\u00e0 disciplinare nei confronti della Camera e si richiama a quanto \u00e8 disposto dal Regolamento della Camera stessa.<\/p><p>Intesa in questo senso, la disposizione potrebbe ritenersi superflua, a meno che non si pensi che la Camera possa poi venirsi a trovare nella impossibilit\u00e0 di disciplinare la questione in esame nel suo Regolamento per l\u2019assenza di una simile norma nella Costituzione.<\/p><p>CALAMANDREI rileva che, oltre alla responsabilit\u00e0 disciplinare o penale, si pu\u00f2 avere anche una responsabilit\u00e0 civile derivante da una osservazione fatta da un deputato alla Camera. La diffamazione per mezzo di un discorso in Assemblea potrebbe, ad esempio, produrre gravissimi danni ad un cittadino. Ora, con la formula proposta, gli sembra che tale responsabilit\u00e0 non possa farsi valere se non dalla stessa Camera.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che con l\u2019espressione \u00abin via giudiziaria\u00bb usata nella disposizione proposta dall\u2019onorevole Mortati e test\u00e9 approvata, si comprenda tanto la responsabilit\u00e0 penale quanto quella civile e la Sottocommissione, approvandola, abbia escluso la possibilit\u00e0 di una azione di risarcimento da parte di un cittadino per la responsabilit\u00e0 civile di un deputato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, condivide il parere del Presidente e pertanto rinuncia alla seconda parte del suo articolo.<\/p><p>La seduta termina alle 12.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Terracini, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Amendola, Castiglia, Einaudi, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Maffi, Patricolo, Porzio, Rossi Paolo, Targetti, Vanoni, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 17. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 19 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 La Rocca \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Grieco \u2013 Ambrosini \u2013 Conti, Relatore \u2013 Di Giovanni \u2013 Lusso \u2013 Leone Giovanni \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[97,70],"tags":[],"post_folder":[122],"class_list":["post-5182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5182"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5182\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7807,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5182\/revisions\/7807"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5182"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}