{"id":5180,"date":"2023-10-15T23:05:53","date_gmt":"2023-10-15T21:05:53","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5180"},"modified":"2023-10-23T13:28:25","modified_gmt":"2023-10-23T11:28:25","slug":"mercoledi-18-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5180","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 18 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5180\" class=\"elementor elementor-5180\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ff7652b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ff7652b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-36115ac\" data-id=\"36115ac\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-db5f642 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"db5f642\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460918sed016ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2c5949 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a2c5949\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>16.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 18 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Organizzazione costituzionale dello Stato (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Cappi \u2013 Fuschini \u2013 La Rocca \u2013 Conti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lussu \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Targetti \u2013 Einaudi \u2013 Ambrosini \u2013 Fabbri \u2013 Bulloni \u2013 Zuccarini \u2013 Mortati, <em>Relatore<\/em> \u2013 Tosato \u2013 Leone Giovanni \u2013 Lami Starnuti \u2013 Di Giovanni \u2013 Uberti \u2013 Mannironi \u2013 Codacci pisanelli \u2013 Calamandrei.<\/p><p>La sedata comincia alle 8.50.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la Sottocommissione deve determinare il numero dei componenti la prima Camera. Secondo il progetto dell\u2019onorevole Conti, dovrebbe essere eletto un deputato per ogni 150.000 abitanti. La nuova Camera dei Deputati, quindi, calcolata la popolazione del Paese in 45.000.000 di abitanti, verrebbe ad essere composta da circa 300 membri. Ma si \u00e8 accennato all\u2019opportunit\u00e0 di elevare il numero a 400 o 450.<\/p><p>CAPPI ricorda che aveva proposto: un deputato ogni 100.000 abitanti. Ne risulterebbe una Camera di 420-450 membri.<\/p><p>FUSCHINI crede che sia opportuno andare cauti nello stabilire la proporzione fra abitanti ed eletti. Non \u00e8 sufficiente tener conto soltanto della popolazione: la questione va risolta, a suo parere, anche in rapporto al modo di formazione della seconda Camera e al numero dei suoi componenti. Infatti, Camera e Senato saranno chiamati a riunirsi non solo in occasione della nomina del Presidente della Repubblica, ma anche in determinate speciali situazioni; \u00e8 quindi il rapporto tra il numero dei componenti dell\u2019una e di quelli dell\u2019altra che bisogna tener presente, per evitare la possibilit\u00e0 che sia il Senato a determinare l\u2019indirizzo politico del Paese. Se, ad esempio, nella prima Camera dovessero assottigliarsi ad un dato momento le correnti di destra, queste nell\u2019Assemblea Nazionale potrebbero unirsi con la maggioranza della Camera Alta, che per sua natura ha sempre una tendenza prevalentemente conservatrice, ponendo la Camera dei Deputati in gravi condizioni di inferiorit\u00e0.<\/p><p>La questione \u00e8 senza dubbio assai importante e va esaminata con la dovuta attenzione: occorre assolutamente impedire che la volont\u00e0 popolare possa essere alterata da un errato rapporto fra il numero dei membri delle due Camere.<\/p><p>Aggiunge un\u2019altra considerazione di carattere localistico. Le popolazioni considerano sempre il deputato che hanno eletto anche da un particolare punto di vista, per cui quel deputato riceve di continuo dai suoi elettori sollecitazioni che non sempre sono per bassi servigi, come per lo pi\u00f9 si dice, ma spesso sono dettate dalle improrogabili necessit\u00e0 di una data circoscrizione e costituiscono un comodo mezzo per intrecciare rapporti di maggior fiducia fra eletto ed elettori. Ma un deputato non riuscir\u00e0 mai a soddisfare le necessit\u00e0 di una massa di 150.000 abitanti. Sarebbe quindi pi\u00f9 opportuno fissare un deputato per non pi\u00f9 di 80.000 abitanti, come \u00e8 stato finora tradizionale nel nostro Paese, oppure rinviare la risoluzione del problema (e ci\u00f2 sarebbe il migliore avviso) a quando dovr\u00e0 essere discussa la futura legge elettorale.<\/p><p>LA ROCCA crede necessario fissare nella nuova Costituzione il numero dei deputati, mentre la definizione dei dettagli potr\u00e0 essere rinviata alla legge elettorale.<\/p><p>Ma occorre intanto chiarir bene una questione. La Sottocommissione, attraverso reciproche concessioni, \u00e8 giunta alla istituzione di una Camera Alta. Da qualcuno \u00e8 stato manifestato il timore che questa possa funzionare da freno alla volont\u00e0 espressa dal popolo mediante il suffragio universale. A tal riguardo sar\u00e0 bene affermare che l\u2019organismo sovrano, rispecchiante la volont\u00e0 popolare, non potr\u00e0 essere che la prima Camera. \u00c8 ad essa che occorrer\u00e0 dare una prevalenza netta, indiscussa e indiscutibile, perch\u00e9 \u00e8 attraverso quest\u2019organo che veramente si manifesta la volont\u00e0 del popolo. La tradizione, anche se a volte \u00e8 una <em>vis inertiae<\/em>, non sempre dev\u2019essere trascurata. Il popolo italiano \u00e8 avvezzo ad avere 500 e pi\u00f9 deputati. Inoltre non \u00e8 opportuno, in regime democratico, diminuire questo numero, perch\u00e9 a tutti deve esser dato il modo di far sentire la loro voce. Restringendo il numero dei deputati, si potrebbe far sorgere il sospetto di essere animati a tal proposito di soffocare la volont\u00e0 delle minoranze.<\/p><p>In ogni modo, non crede che sia opportuno fissare una proporzione fra numero di abitanti e numero di deputati: sarebbe meglio stabilire soltanto che la Camera bassa debba essere costituita da un numero di membri non minore di 500.<\/p><p>CAPPI non \u00e8 d\u2019accordo con i precedenti oratori che hanno basato il loro ragionamento su un presupposto ormai inesistente: il Senato di nomina regia, che quasi sempre fu di tendenze politiche contrarie a quelle della prima Camera. Nel progetto dell\u2019onorevole Conti la seconda Camera \u00e8 invece un\u2019Assemblea eletta a suffragio universale, perch\u00e9 ben pochi dei suoi membri saranno nominati dal Capo dello Stato: ed \u00e8 a questo proposito opportuno ricordare che il Capo dello Stato \u00e8, in definitiva, eletto dal popolo.<\/p><p>Caduto il presupposto, cadono anche le conseguenze a cui sono arrivati gli onorevoli Fuschini e La Rocca.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che gli oppositori alla restrizione del numero dei deputati partono da un criterio non democratico, perch\u00e9 capovolgono la concezione del nuovo Stato che sar\u00e0 organizzato con il criterio non tanto della rappresentanza al centro, quanto della rappresentanza alla periferia. Con la nuova organizzazione statale, la risoluzione di molti problemi sar\u00e0 affidata alle regioni. Se non si tiene presente questo punto di vista, si torna al concetto dello Stato accentrato, affidando nuovamente tutte le mansioni dello Stato al Governo, alla Camera e al Senato.<\/p><p>Circa la questione, accennata dall\u2019onorevole Fuschini, della prevalenza della prima Camera sulla seconda, avverte che, a suo avviso, il potere legislativo deve essere composto di due organi che abbiano perfetta parit\u00e0 e ci\u00f2 anche perch\u00e9 le due Camere dovranno, in determinate occasioni, fondersi in un\u2019unica Assemblea. Si deve quindi escludere in modo assoluto che il Senato possa essere sottomesso al volere della Camera e viceversa: fra l\u2019una e l\u2019altro organo dovr\u00e0 aversi uno scambio continuo di deliberazioni, di pareri, di critiche e quindi non si potr\u00e0 stabilire alcuna prevalenza dell\u2019una Camera sull\u2019altra.<\/p><p>Riguardo al numero dei componenti la prima Camera, ritiene che tanto meglio sar\u00e0 quanto pi\u00f9 esso sar\u00e0 ridotto: l\u2019affollamento non costituisce alcun vantaggio. Non condivide l\u2019opinione dell\u2019onorevole Fuschini intorno alle funzioni accessorie del deputato, la quale perde di vista la funzione del deputato stesso: quella legislativa. Il deputato futuro non dovr\u00e0 essere che un legislatore, un po\u2019 distaccato dal corpo elettorale, che per le sue esigenze particolari avr\u00e0 come patrocinatori i deputati delle Assemblee regionali. Il concetto del deputato tutore degli interessi personali dei vari gruppi ricorda costumi politici d\u2019altri tempi, che sar\u00e0 bene abbandonare, se veramente si vuol dare un impulso pi\u00f9 sano alla vita politica del Paese.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Cappi e tanto meno al concetto espresso dall\u2019onorevole La Rocca che non si debba abbandonare l\u2019abitudine del popolo italiano ad avere 500 e pi\u00f9 deputati. Il popolo italiano disgraziatamente ha una sola abitudine circa il Parlamento: parlarne male; e con la nuova Costituzione occorrer\u00e0 elevare il prestigio del Parlamento, al che si giunge per una via soltanto: diminuire il numero dei componenti alla futura Camera.<\/p><p>LUSSU ritiene che sia necessario fissare nella seduta odierna il numero dei deputati, e ci\u00f2 per affrettare la risoluzione di una delle tante questioni sottoposte all\u2019esame della Sottocommissione. Sar\u00e0 anche bene determinare questo numero in rapporto al numero degli abitanti, perch\u00e9 altrimenti potrebbero sorgere altre difficolt\u00e0. A tale proposito occorrer\u00e0 tener presente la costituzione dell\u2019Ente regione, perch\u00e9, se ad esso saranno attribuiti poteri molto estesi, logicamente dovr\u00e0 essere diminuito il numero dei rappresentanti alla prima Camera. Difatti, quanto pi\u00f9 sar\u00e0 estesa la facolt\u00e0 dell\u2019Ente regione di legiferare su problemi particolari, tanto minore sar\u00e0 la mole del lavoro che sar\u00e0 chiamata ad assolvere la prima Camera. A questa, in tal caso, resterebbe soltanto la risoluzione dei grandi problemi d\u2019ordine generale. Se tale decentramento fosse attuato senza diminuire contemporaneamente il numero dei componenti la prima Camera, si modificherebbe soltanto l\u2019attuale burocrazia statale, non gi\u00e0 quella politica. Per conseguire anche questo scopo occorre inviare alla Camera un numero non troppo largo di deputati, ed evitare che, attraverso il sistema della proporzionale, si verifichino gli stessi inconvenienti creati dal collegio uninominale. Con l\u2019elezione infatti di un gran numero di deputati si potrebbe avere lo stesso fenomeno di corruzione a cui dava adito il sistema maggioritario: ogni deputato si creerebbe una piccola o grande clientela, divenendo deputato a vita. Riducendo, invece, il numero dei deputati, si obbligherebbe il corpo elettorale ad una moralizzazione della vita politica; gli elettori si rivolgerebbero alle locali organizzazioni e farebbero capo al deputato soltanto per questioni veramente importanti. Vero \u00e8 che anche in tal modo si pu\u00f2 correre il rischio che la seconda Camera alteri la volont\u00e0 popolare, se, come vorrebbe l\u2019onorevole Conti, si dovesse stabilire la parit\u00e0 tra le due Camere. Ma la seconda Camera ha di solito una caratteristica propria e non ne esiste una al mondo che abbia parit\u00e0 di poteri con la prima. Bisogna evitare una seconda Camera fatta a somiglianza del Senato francese che aveva volutamente, nella Costituzione, un carattere conservatore.<\/p><p>Conclude che il numero degli abitanti per ogni deputato dovrebbe essere inferiore ai 150.000 ed aggirarsi sui 100-120 mila. Qualora, per\u00f2, il principio delle larghe autonomie regionali non dovesse essere adottato, occorrerebbe elevare al massimo il numero dei deputati.<\/p><p>NOBILE, contrario all\u2019istituzione di una seconda Camera, dal momento che \u00e8 stato deciso di mantenerla, si associa all\u2019onorevole La Rocca, affermando la necessit\u00e0 di una prevalenza della prima Camera sulla seconda. Non \u00e8 per\u00f2 d\u2019accordo con lui nel volere assicurata tale prevalenza attraverso il maggior numero dei deputati.<\/p><p>D\u2019altra parte pensa che non possa fissarsi il numero dei componenti la prima Camera, quando non ancora \u00e8 stato stabilito quello dei membri del Senato e dei Parlamenti regionali. L\u2019una e l\u2019altra questione dovrebbero essere decise contemporaneamente. Sarebbe opportuno, quindi, aggiornare la discussione sul problema in esame.<\/p><p>Aggiunge che da un primo calcolo di quello che sarebbe il numero dei parlamentari italiani, secondo le proposte fatte, \u00e8 venuto alla conclusione che si avrebbero 400-420 deputati circa, 300 Senatori e, in ciascuna delle forse 15 Assemblee regionali, un minimo di cento: cio\u00e8, pi\u00f9 di 2000 parlamentari.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, avverte che, secondo calcoli approssimativi, si arriverebbe-invece a circa seimila parlamentari.<\/p><p>NOBILE dichiara che l\u2019interruzione dell\u2019onorevole Conti, dalla quale risulta che le sue previsioni sono state superate, lo convince ancora di pi\u00f9 nella sua opinione. Per le indennit\u00e0 a un cos\u00ec gran numero di parlamentari e per le spese di funzionamento dei relativi organi dovrebbero essere impiegate somme ingenti: forse pi\u00f9 di due miliardi, che costituirebbero un peso eccessivo per lo Stato, specie nelle attuali condizioni.<\/p><p>PERASSI \u00e8 pienamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Conti. Ha l\u2019impressione che nelle riunioni precedenti sia largamente prevalso il concetto di ridurre il numero dei deputati, rispetto a quello passato, per diverse considerazioni, e innanzi tutto perch\u00e9 si passer\u00e0 da uno Stato accentrato ad uno decentrato, con tutte le conseguenze che ne derivano, fra le quali di assai notevole importanza quella per cui gli affari locali non saranno pi\u00f9 di competenza del centro. Con ci\u00f2 il campo di attivit\u00e0 di ogni deputato non sar\u00e0 pi\u00f9 cos\u00ec esteso come nel passato; onde l\u2019opportunit\u00e0 di ridurre il numero dei membri della prima Camera.<\/p><p>Anche altre considerazioni consigliano di giungere alla riduzione, fra cui quella di carattere economico accennata dall\u2019onorevole Nobile, che pure ha la sua importanza. All\u2019opinione pubblica farebbe assai buona impressione una riduzione degli organi dello Stato, anche in riferimento alla situazione finanziaria del Paese.<\/p><p>Non ritiene opportuno risolvere nell\u2019odierna seduta la questione del rapporto delle rispettive funzioni fra Camera e Senato: essa potr\u00e0 essere esaminata a suo tempo. Ci\u00f2 che ora interessa \u00e8 venire ad una decisione sul problema relativo alla convenienza o meno che la prima Camera abbia una formazione numericamente limitatissima rispetto all\u2019attuale. Aderisce in proposito all\u2019opinione dell\u2019onorevole Conti, nel senso di affermare in maniera netta il concetto che la Camera dei Deputati debba avere una composizione relativamente ristretta, sulla base della proporzione di un deputato ogni 150.000 abitanti.<\/p><p>TARGETTI dichiara d\u2019essere decisamente contrario alla proposta dell\u2019onorevole Conti, non perch\u00e9 sia attaccato alla tradizione a cui si richiama l\u2019onorevole La Rocca, ma perch\u00e9 non gli pare siano stati portati argomenti troppo convincenti in favore di una riduzione del numero dei componenti la Camera. L\u2019unica argomentazione di notevole importanza in favore di tale riduzione \u00e8 quella che si basa sulle funzioni che dovr\u00e0 avere l\u2019Ente regione. A tale proposito giova tuttavia rilevare che l\u2019Ente regione \u00e8 nato per ora soltanto nelle proposte della Sottocommissione, ma prima che possa diventare vitale occorrer\u00e0 attendere le proposte concrete della Commissione e le decisioni dell\u2019Assemblea Costituente. Al momento attuale un solo concetto pu\u00f2 essere acquisito: quello affermato dagli onorevoli Conti e Lussu, che cio\u00e8 solo quando siano stabilite le funzioni delle Assemblee regionali si potr\u00e0 decidere fino a qual punto saranno ridotte quelle del Parlamento e, conseguentemente, l\u2019eventuale riduzione del numero dei deputati. Quindi la Sottocommissione si trova dinanzi ad un\u2019alternativa: o rinviare alla legge elettorale la determinazione del numero dei deputati, cosa che non sarebbe affatto assurda, oppure attendere, per decidere in proposito, che siano state risolte le altre due questioni: quella del funzionamento delle Assemblee regionali e quella della composizione della seconda Camera.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Conti sulla opportunit\u00e0 di ridurre il numero dei membri, sia della prima Camera che della seconda, anche per ragioni, che crede evidenti, di tecnica legislativa. Difatti, quanto pi\u00f9 \u00e8 grande il numero dei componenti un\u2019Assemblea, tanto pi\u00f9 essa diventa incapace ad attendere all\u2019opera legislativa che le \u00e8 demandata.<\/p><p>A proposito poi del necessario rapporto fra il numero dei componenti le due Camere, osserva che non dipende dal maggior numero dei membri la maggiore autorit\u00e0 di un consesso rispetto all\u2019altro. Se si volesse conferire uguali poteri alla Camera e al Senato, si potrebbe farlo anche con un numero di componenti diverso. Ricorda l\u2019esempio del Senato francese in cui il numero dei membri era inferiore a quello della Camera, pure avendo i due organi eguale potest\u00e0 legislativa, e quello del Senato americano che \u00e8 composto di solo 96 persone contro le 400 circa della Camera dei rappresentanti: ci\u00f2 nonostante il Senato americano ha poteri legislativi e politici di gran lunga superiori a quelli della Camera.<\/p><p>Quanto al costo per il funzionamento del nuovo sistema rappresentativo, fa osservare che, anche se esso dovesse aggirarsi intorno ai due miliardi, non sarebbe cos\u00ec eccessivo come sulle prime pu\u00f2 sembrare. Basti considerare a tale proposito che la spesa relativa dev\u2019essere messa in rapporto al bilancio dell\u2019esercizio in corso che, purtroppo, si aggira, secondo le previsioni, sui 500 miliardi e con ogni probabilit\u00e0 superer\u00e0 i 600. N\u00e9 \u00e8 dato sperare che tale cifra possa essere suscettibile di notevoli riduzioni negli esercizi successivi.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 d\u2019avviso che non sia opportuno rinviare la risoluzione del problema in esame: \u00e8 necessario che una decisione sia presa nell\u2019odierna seduta, tanto pi\u00f9 che eventualmente vi si potr\u00e0 sempre tornare sopra. Non \u00e8 neanche opportuna la proposta di rinvio alla legge elettorale, trattandosi di una questione di principio.<\/p><p>Dopo aver rilevato che sono state sostenute, rispettivamente dagli onorevoli Conti e Fuschini, due tesi completamente contrarie, osserva che, se si riuscisse ad attutire l\u2019urto del opposte premesse dottrinarie, un contrasto effettivo tra le due tesi non sussisterebbe. Per esempio, ci\u00f2 che ha sostenuto l\u2019onorevole Fuschini, che bisogna, cio\u00e8, tener conto degli interessi locali, a suo modo di vedere non va interpretato nel senso che occorre assecondare gli interessi particolaristici degli elettori, bens\u00ec nel senso che, oltre che degli interessi generali della Nazione, concepiti in un modo assolutamente unitario, \u00e8 necessario tener conto di altri interessi egualmente nazionali, pure aventi un carattere prevalentemente locale, dei quali i deputati non possono naturalmente non rendersi interpreti.<\/p><p>La difficolt\u00e0, dunque, sta nel trovare un punto di incontro fra le due tesi, il che \u00e8 reso difficile da altre pregiudiziali sorte nel corso della discussione e, particolarmente, da quella dei rapporti tra Camera e Senato. Ha inteso sostenere da alcuni oratori, anticipando una discussione che dovr\u00e0 essere fatta a suo tempo, che il Senato dovrebbe avere un numero di componenti inferiore a quello della Camera, per impedire che possa venire alterato come taluno teme il risultato dell\u2019espressione della volont\u00e0 popolare. Visto che il problema \u00e8 stato sollevato, esprime il proprio avviso nel senso che occorre evitare che il Senato sia messo in una condizione di assoluta inferiorit\u00e0 di fronte alla Camera, riducendolo a un corpo puramente consultivo. D\u2019altra parte ritiene, e in questo \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Einaudi, che il numero dei componenti di un\u2019Assemblea non abbia alcuna influenza sulle sue funzioni. L\u2019influenza della seconda Camera sulla vita politica del Paese potr\u00e0 dipendere non solo dal modo con cui essa sar\u00e0 costituita nella nuova carta statutaria, ma anche dallo svolgimento naturale delle cose, dal prestigio che una tale Assemblea potr\u00e0 acquistare, da un insieme di fattori, quindi, che difficilmente pu\u00f2 essere previsto nelle sue particolarit\u00e0.<\/p><p>Conclude affermando di condividere le osservazioni dell\u2019onorevole Conti circa l\u2019opportunit\u00e0 di ridurre l\u2019attuale numero dei Deputati, soprattutto in quanto \u00e8 d\u2019augurarsi che l\u2019Ente Regione possa assorbire molti dei compiti fino ad ora demandati al Parlamento. Non bisognerebbe per\u00f2 addivenire ad una riduzione eccessiva. Sarebbe preferibile, quindi, una soluzione intermedia, come quella consigliata dall\u2019onorevole Cappi, stabilire, cio\u00e8, la proporzione di un deputato per ogni centomila abitanti.<\/p><p>FABBRI non crede che sia giusto, agli effetti della determinazione del numero dei componenti la prima Camera, basarsi su una probabile limitazione delle sue attivit\u00e0 in vista della futura costituzione dell\u2019Ente Regione. Difatti, ammesso pure che la Camera dei Deputati risulti straordinariamente alleggerita nel suo lavoro legislativo, ci\u00f2 non potr\u00e0 avere che una sola ripercussione, di carattere economico: si spender\u00e0 di meno per la diminuita attivit\u00e0 dell\u2019Assemblea e per la probabile riduzione della indennit\u00e0 parlamentare. In altri termini, il fatto che i deputati saranno chiamati a riunirsi soltanto nelle grandi occasioni e per questioni di massima importanza non \u00e8, o per lo meno non dovrebbe essere, causa di una riduzione del numero dei componenti la prima Camera. Anzi, le stesse grandi questioni che essi sono chiamati a risolvere rendono pi\u00f9 che mai indispensabile una rappresentanza assai larga di tutte le correnti politiche del Paese, anche di quelle costituite dai partiti di minoranza, se veramente si vuole un regime democratico.<\/p><p>Ci\u00f2 posto, \u00e8 necessario fissare nella Costituzione il numero dei deputati e anticipare fin. da ora il parere della Sottocommissione sul numero dei componenti il Senato. Una proposta concreta potrebbe essere quella di stabilire il numero compreso fra 450 e 500 membri della prima Camera, senza fissare un rapporto preciso con la popolazione. Con ci\u00f2 si avrebbe il vantaggio di lasciare ai compilatori della legge elettorale una certa libert\u00e0 di azione, quanto mai necessaria se si vuole tener conto dell\u2019elemento demografico e della sua ripartizione nel territorio dello Stato.<\/p><p>Per il Senato dovrebbe essere mantenuto fisso il principio di un numero dei suoi Componenti non superiore ai 300. In tal modo sarebbero anche rispettati quei criteri di preponderanza numerica a cui ha fatto cenno l\u2019onorevole La Rocca.<\/p><p>BULLONI si associa alle dichiarazioni di quegli oratori che hanno affermato la necessit\u00e0 di fissare nella Costituzione il numero dei componenti la prima Camera. Si tratta infatti di un elemento essenziale che non pu\u00f2 essere omesso in una Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la questione in esame \u00e8 pi\u00f9 importante di quanto forse non sembri e che non si tratta gi\u00e0 di mettersi d\u2019accordo su un numero preciso, bens\u00ec su una questione di principio, o meglio su un problema nel quale si riassumono e si confondono molte questioni di principio, gi\u00e0 toccate nel corso delle precedenti discussioni ed altre ancora, che forse potranno sorgere nelle future riunioni. Ritiene evidente che, se i Parlamenti regionali verranno ad essere quelli che l\u2019onorevole Conti ed in particolare l\u2019onorevole Lussu si auspicano, l\u2019adozione di tali istituzioni eserciter\u00e0 la sua influenza sulle decisioni della Sottocommissione nella materia in esame.<\/p><p>Personalmente tiene a sottolineare che non \u00e8 favorevole ad una definizione dello Stato in senso autonomistico; come d\u2019altra parte resterebbe assai perplesso se nella Costituzione si parlasse di uno Stato regionale. \u00c8 d\u2019avviso che lo Stato debba essere unitario; non pu\u00f2 essere autonomistico, cos\u00ec come non \u00e8 mai venuto in mente ad alcuno che possa essere provinciale o provincialissimo e tanto meno municipale, quand\u2019anche si voglia concedere, come \u00e8 nei propositi, una larga autonomia ai Comuni. Sarebbe quindi un grave errore non tenere nel dovuto conto quest\u2019aspetto della coesione e della compattezza che lo Stato deve avere.<\/p><p>Ora, qualcuno ha affermato che specialmente nelle assemblee regionali si esplicher\u00e0 la vera volont\u00e0 popolare: ma questo significherebbe che lo Stato italiano dovrebbe essere federalistico. Bisogna procedere con una certa cautela in questo campo se non si vuole la disgregazione dell\u2019unit\u00e0 statale.<\/p><p>Ha avvertito una notevole dissonanza quando, da qualche oratore, \u00e8 stato accennato all\u2019eccessivo numero dei parlamentari che si avr\u00e0 con le future assemblee regionali, poich\u00e9, nonostante tutti i poteri che a queste saranno concesse, non si potranno ravvisare in tali assemblee dei Parlamenti; n\u00e9 i loro componenti potranno chiamarsi parlamentari, sia nel senso peggiore che in quello pi\u00f9 nobile della parola. Dovr\u00e0 sempre esserci una diversit\u00e0 di rappresentanza e di poteri fra i membri delle assemblee nazionali e quelli delle assemblee regionali.<\/p><p>Crede pure che l\u2019affermazione secondo cui un migliore funzionamento della Camera sarebbe assicurato se questa fosse composta di pochi membri perda di vista l\u2019esperienza. Oggi, ad esempio, si ha una Camera di circa 560 membri, ma le forze effettive, i deputati che effettivamente contribuiscono al lavoro della stessa, rappresentano soltanto una percentuale.<\/p><p>Se si stabilisse che la prima Camera dovesse essere composta di 300 deputati, si creerebbe un\u2019assemblea nella quale probabilmente solo 150 membri parteciperebbero veramente al lavoro legislativo. Infatti l\u2019elezione dei deputati non \u00e8, in sostanza, che una prima scelta fatta dalla massa degli elettori; ma una seconda ne viene fatta in seguito, sulla base delle capacit\u00e0 rivelate da ogni eletto nel periodo del suo lavoro legislativo.<\/p><p>D\u2019altra parte il numero dei componenti un\u2019assemblea deve essere in certo senso proporzionato all\u2019importanza che ha una nazione, sia dal punto di vista demografico, che da un punto di vista internazionale. Non \u00e8, come ha accennato l\u2019onorevole La Rocca, che si vorrebbe conservare l\u2019attuale numero dei deputati per rispetto ad una tradizione, ma perch\u00e9 la diminuzione del numero dei componenti la prima Camera repubblicana sarebbe in Italia interpretata come un atteggiamento antidemocratico, visto che, in effetti, quando si vuole diminuire l\u2019importanza di un organo rappresentativo s\u2019incomincia sempre col limitarne il numero dei componenti, oltre che le funzioni. Quindi, se nella Costituzione si stabilisse la elezione di un deputato per ogni 150 mila abitanti, ogni cittadino considererebbe questo atto di chirurgia come una manifestazione di sfiducia nell\u2019ordinamento parlamentare.<\/p><p>Quanto all\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Nobile circa l\u2019alto costo di un\u2019assemblea parlamentare numerosa, rileva che, se una Nazione spende un miliardo di pi\u00f9 per avere buone leggi, non si pu\u00f2 dire che fa spesa sia eccessiva, specie se le leggi saranno veramente buone ed anche se si consideri l\u2019ammontare complessivo del bilancio in corso.<\/p><p>Personalmente, quindi, ritiene che il problema in questione non si sarebbe nemmeno dovuto porre: non tanto quello concernente la determinazione del numero dei componenti l\u2019assemblea nella Costituzione, quanto quello della diminuzione di tale numero. Si sarebbe dovuto accettare ci\u00f2 che poteva essere suggerito dall\u2019attuale vita politica del Paese, vale a dire che esso assai opportunamente ha sentito la necessit\u00e0 di adeguare nelle ultime elezioni il numero dei suoi rappresentanti alla aumentata massa della popolazione. Per queste considerazioni un\u2019eventuale riduzione del numero dei componenti la prima Camera costituirebbe a suo avviso un grave errore politico.<\/p><p>Ritiene che la Sottocommissione dovrebbe deliberare su tre punti:<\/p><p>1\u00b0) se si debba fissare il numero dei deputati nella Costituzione;<\/p><p>2\u00b0) in qual modo, e ci\u00f2 evidentemente costituisce una subordinata della prima questione, si debba fissare tale numero; se in cifra assoluta o in rapporto a un dato numero di abitanti;<\/p><p>3\u00b0) nel caso di approvazione del secondo criterio di cui al secondo punto, quale dovr\u00e0 essere la proporzione fra il numero dei deputati e quello degli abitanti.<\/p><p>Mette pertanto in votazione la proposta che nella Costituzione si debba fissare il numero dei deputati.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Invita la Sottocommissione a passare all\u2019esame del secondo quesito.<\/p><p>ZUCCARINI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di fissare un numero massimo, poich\u00e9 teme che, non stabilendo limiti precisi, il numero dei deputati possa via via essere aumentato con successive leggi elettorali, come del resto si \u00e8 verificato nel passato.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la proposta dell\u2019onorevole Zuccarini potrebbe costituire una subordinata del secondo quesito in discussione. In ogni modo la mette in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 <\/em><em>a<\/em><em>pprovata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione la proposta che nella Costituzione debba essere fissata in cifra assoluta il numero dei componenti la prima Camera.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in votazione la proposta che il numero dei componenti la prima Camera debba essere indicato in rapporto all\u2019entit\u00e0 della popolazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invita la Sottocommissione a fissare il rapporto fra il numero dei deputati e quello degli abitanti.<\/p><p>BULLONI propone il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa seconda Sottocommissione, a chiusura della discussione circa la composizione della Camera dei Deputati,<\/p><p>ritenuto che il numero dei componenti della detta Camera quale elemento essenziale alla sua costituzione, deve essere stabilito in sede costituzionale;<\/p><p>ritenuta la necessit\u00e0 che la Camera stessa risponda alla suprema esigenza della funzione legislativa attraverso una rigorosa selezione, al fine di assicurare al deputato prestigio e indipendenza;<\/p><p>ritenuta la necessit\u00e0 che la Camera dei Deputati risulti sempre pi\u00f9 aderente alla diretta espressione della volont\u00e0 popolare;<\/p><p>ritenuta necessaria la forma elettiva della seconda Camera;<\/p><p>propone<\/p><p>che la composizione della Camera dei Deputati sia costituita in ragione di un deputato ogni 100 mila abitanti\u00bb.<\/p><p>TARGETTI propone di abbassare la cifra da 100 mila a 80 mila.<\/p><p>NOBILE insiste nella sua proposta di rinviare la decisione sul numero dei deputati a quando sar\u00e0 stabilito il numero dei membri della seconda Camera e delle Assemblee regionali.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di sospensiva dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, prega l\u2019onorevole Bulloni di rinunciare a vari \u00abconsiderando\u00bb del suo ordine del giorno, perch\u00e9, oltre quelli da lui elencati, ve ne potrebbero essere altri relativi ad altre non meno importanti questioni.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che dai verbali appariranno tutte le considerazioni aggiuntive e di carattere diverso. In sostanza l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Bulloni pu\u00f2 ridursi ad una sola proposta: a quella di eleggere un deputato per ogni 100 mila abitanti. Si tratta perci\u00f2 di decidere se si debba eleggere un deputato per ogni 80 mila abitanti, come propone l\u2019onorevole Targetti, o per ogni 100 mila abitanti, come propone l\u2019onorevole Bulloni, o per ogni 150 mila, secondo quanto \u00e8 stato proposto dall\u2019onorevole Conti.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 disposto a ridurre la cifra da 150 a 125 mila.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, voter\u00e0 a favore dei 100 mila abitanti. Se la proposta relativa sar\u00e0 approvata dalla Sottocommissione, si avr\u00e0 una riduzione del numero dei deputati in confronto a quello della precedente Camera, il che non significher\u00e0 svalutazione del potere politico della Camera dei Deputati. A tale proposito occorre tener presente che la vecchia Camera italiana era l\u2019unica rappresentativa mentre con la nuova Costituzione sar\u00e0 rappresentativa anche la seconda Camera, che integrer\u00e0 la prima. \u00c8 necessario quindi tenere nel debito conto questa integrazione di rappresentanza, che non pu\u00f2 non influire sulla determinazione del numero dei rappresentanti della Camera dei Deputati.<\/p><p>LUSSU rileva che il Presidente ha fatto alcune dichiarazioni che, malgrado l\u2019autorit\u00e0 da cui provengono, non possono essere lasciate inosservate. Dichiara cos\u00ec di non poter condividere le opinioni espresse dall\u2019onorevole Terracini a proposito del valore antidemocratico attribuito a una eventuale riduzione del numero dei deputati, ed a proposito della questione autonomistica e federalistica,. osserva che a tale riguardo esistono correnti comuniste e socialiste assai favorevoli ai punti di vista contro i quali si \u00e8 pronunciato l\u2019onorevole Terracini.<\/p><p>La riduzione nel numero dei deputati non ha un significato antidemocratico, specie se esso \u00e8 messo in relazione con la nuova organizzazione dello Stato. L\u2019onorevole Terracini pu\u00f2 non essere molto favorevole a tale nuova organizzazione, ma essa corrisponde ai desideri della maggioranza del paese. Dichiara, pertanto, che voter\u00e0 per la cifra di 100 mila abitanti proposta dall\u2019onorevole Bulloni.<\/p><p>TARGETTI chiede che la votazione abbia luogo per appello nominale.<\/p><p>TOSATO voter\u00e0 per la proposta dell\u2019onorevole Cappi cui si \u00e8 associato l\u2019onorevole Bulloni, che cio\u00e8 si elegga un deputato ogni 100 mila abitanti e si associa alle considerazioni degli onorevoli Mortati e Lussu.<\/p><p>Un\u2019altra considerazione lo spinge a votare in tal senso; poich\u00e9 la nuova legge elettorale adotter\u00e0 il sistema della rappresentanza proporzionale, ritiene che sia necessario ridurre il numero dei deputati, per impedire quella moltiplicazione dei partiti che nelle ultime elezioni \u00e8 stata appunto causata dalla proporzionale.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, proponendo una riduzione del numero dei abitanti da 150 a 125 mila, ha voluto avvicinarsi alle proposte degli onorevoli Bulloni e Cappi. Tiene in ogni modo ad affermare che la riduzione nel numero dei deputati non significa una limitazione del potere della Camera, ch\u00e9 anzi con essa si intende conferire un maggior prestigio alla Camera dei Deputati. Aggiunge anche che tale riduzione \u00e8 in relazione all\u2019istituzione delle Assemblee regionali, le quali daranno alla nuova Costituzione il carattere di una Costituzione mista fra il sistema parlamentare e la democrazia diretta, che \u00e8 poi l\u2019unico modo per realizzare veramente la sovranit\u00e0 popolare in tutta la sua estensione.<\/p><p>LA ROCCA voter\u00e0 a favore della cifra di 80 mila, perch\u00e9 ritiene che occorra rafforzare l\u2019istituto parlamentare e dargli quella autorit\u00e0 che gli \u00e8 necessaria per essere l\u2019organo sovrano della Nazione.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, rinuncia anche alla proposta relativa all\u2019elezione di un deputato per ogni 125 mila abitanti.<\/p><p>PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale sulle due proposte, l\u2019una dell\u2019onorevole Targetti, l\u2019altra dell\u2019onorevole Bulloni, relative rispettivamente all\u2019elezione di un deputato per ogni 80 mila e per ogni 100 mila abitanti.<\/p><p><em>Votano a favore della proposta Targetti per gli 80 mila abitanti i <\/em><em>d<\/em><em>eputati<\/em>: Bocconi, Di Giovanni, Fabbri, Lami Starnuti, La Rocca, Ravagnan, Targetti, Terracini.<\/p><p><em>Votano a favore della proposta Bulloni per i 100 mila abitanti i <\/em><em>d<\/em><em>eputati:<\/em> Ambrosini, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fuschini, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Perassi, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Si astiene dalla votazione il <\/em><em>d<\/em><em>eputato <\/em>Nobile.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che la proposta di eleggere un deputato per ogni 100 mila abitanti ha riportato 18 voti favorevoli contro 8 voti favorevoli all\u2019altra proposta, e un astenuto.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, richiama l\u2019attenzione sul primo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Conti, concernente la elezione della Camera dei Deputati in forza del quale lo Stato \u00e8 suddiviso in collegi elettorali a norma di legge speciale, col che si esclude il collegio unico nazionale.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, avverte che questa disposizione \u00e8 stata introdotta appunto per il fine cui ha accennato l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE non crede che questo comma debba essere incluso nella Costituzione, la quale con ci\u00f2 entrerebbe nel vivo della legge elettorale, mentre la Sottocommissione \u00e8 stata dell\u2019avviso di introdurre nella Costituzione il minor numero possibile di norme particolari, tanto che ha deciso di non dare alcuna indicazione relativamente al sistema della rappresentanza proporzionale.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che in una Costituzione occorra prevedere tutti quei punti che si ritenga di dover sottrarre all\u2019arbitrio del futuro legislatore ordinario.<\/p><p>Ricorda che la Sottocommissione si era informata a questo criterio nell\u2019esame di un precedente articolo nel quale si stabil\u00ec, per impedire che il diritto all\u2019elettorato potesse essere soggetto all\u2019arbitrio del legislatore, che la decadenza da tale diritto dovesse aver luogo solo in seguito a sentenza civile o penale. Cos\u00ec egli si domanda se sia opportuno rinviare la disciplina dei partiti al futuro legislatore o se non sia pi\u00f9 conveniente prendere una decisione al riguardo, quando saranno comunicate le relative decisioni della prima Sottocommissione. Anche a proposito dei collegi elettorali si tratta dunque di vedere se debbano oppure no essere stabilite eventuali limitazioni alla futura attivit\u00e0 del legislatore, ed a suo avviso se non necessario, sarebbe opportuno che la Sottocommissione si pronunciasse in proposito.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Mortati che le considerazioni da lui svolte sono state gi\u00e0 fatte altre volte e si tratta ora di vedere entro quali limiti si debba restare aderenti a decisioni gi\u00e0 prese per la sistemazione della materia.<\/p><p>Mette pertanto in votazione la proposta di soppressione del comma in esame.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che, votando l\u2019articolo relativo ai limiti del diritto elettorale sfugg\u00ec una conseguenza che potrebbe discendere dalla sua formulazione: difatti, ammesso che il legislatore non possa porre limiti all\u2019elettorato attivo, ne verrebbe per conseguenza che i militari avrebbero la pienezza del diritto di voto. Ora, tale questione \u00e8 assai delicata e non \u00e8 il caso, quindi, di pregiudicarla con la decisione presa. Propone perci\u00f2 che all\u2019articolo anzidetto sia aggiunto il seguente comma: \u00abIl diritto di voto ai militari e le eventuali limitazioni al suo esercizio saranno disciplinati dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, per quanto ogni membro della Sottocommissione abbia diritto di fare quelle considerazioni che crede pi\u00f9 opportune, pensa che vi siano alcune questioni che ormai dovrebbero considerarsi superate. Cos\u00ec quella del pieno diritto di voto ai militari \u00e8 stata ampiamente dibattuta nel Paese durante gli ultimi mesi quando si trattava di redigere la legge per le elezioni all\u2019Assemblea Costituente, e nessuna voce si lev\u00f2 contro la concessione di un tale diritto, ove si eccettui quella di qualche rappresentante del Partito d\u2019Azione in seno alla Commissione ministeriale. Ove si risollevasse oggi tale questione, potrebbero sorgere motivi di timore non solo tra i militari, ma anche presso coloro che pi\u00f9 si preoccupano della salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini.<\/p><p>Invita pertanto l\u2019onorevole Mortati a non insistere nella sua proposta.<\/p><p>LEONE GIOVANNI rileva che occorre risolvere una questione pregiudiziale: ritiene cio\u00e8 la Sottocommissione che sul problema accennato dall\u2019onorevole Mortati si sia implicitamente deciso quando, in una delle riunioni precedenti, fu formulato l\u2019articolo, secondo il quale l\u2019incapacit\u00e0 all\u2019elettorato attivo non pu\u00f2 essere determinata che come decadenza derivante da una sentenza del giudice civile o penale? Il Presidente ha fatto presente l\u2019opportunit\u00e0 di non addivenire ad una decisione sul problema in esame per esigenze di carattere politico; ma vi sono anche esigenze di carattere giuridico. Si tratta di decidere se la questione debba essere riesaminata e risolta in sede costituzionale, ammettendo i militari al voto in maniera incondizionata, nel quale caso la proposta del comma aggiuntivo fatta dall\u2019onorevole Mortati dovrebbe essere respinta; ovvero se sia preferibile rinviare ogni decisione-in questo campo alla legge elettorale.<\/p><p>FABBRI ritiene che il principio di carattere generale introdotto nell\u2019articolo in questione (cio\u00e8 che la decadenza dal diritto di voto possa soltanto essere dichiarata da una sentenza del giudice civile o penale) implichi necessariamente il diritto al voto dei componenti le Forze armate. Il modo con cui l\u2019esercizio di tale diritto dovr\u00e0 esplicarsi potr\u00e0 essere stabilito nella legge elettorale. Qualora, quindi, fosse stabilita nella Costituzione una limitazione del diritto di voto ai militari, si infirmerebbe una decisione gi\u00e0 presa al riguardo. Per queste considerazioni \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, che, a suo avviso, tende a modificare una decisione gi\u00e0 presa dalla Sottocommissione in materia di elettorato attivo.<\/p><p>DI GIOVANNI ricorda che quando si tratt\u00f2 di stabilire le esclusioni dal diritto elettorale egli chiese che ogni decisione in materia fosse rinviata alla legge elettorale. Tuttavia la maggioranza della Commissione decise di introdurre una sola norma, e cio\u00e8 che ogni limitazione del diritto dovesse essere dichiarata da sentenza civile o penale. Ove la questione dovesse essere sottoposta ad un nuovo esame, si potrebbe anche concludere che gli appartenenti alle Forze armate, per i vincoli disciplinari, per ragioni di dipendenza e di subordinazione gerarchica, non godono di una piena libert\u00e0 nell\u2019espressione del voto. Una tale decisione, per\u00f2, dovrebbe accompagnarsi ad altre simili decisioni per casi analoghi, come, ad esempio, per i Corpi di polizia e per tutti coloro che, come i religiosi dei monasteri, si sono estraniati dalla vita attiva. Tuttavia c\u2019\u00e8 da domandarsi se sia opportuno affrontare cos\u00ec ardui e complessi problemi.<\/p><p>Ci\u00f2 considerato, dal momento che \u00e8 gi\u00e0 intervenuta una decisione sulla questione della decadenza del diritto elettorale, ritiene opportuno non risollevare la questione per non riaprire una spinosa discussione.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario a che si torni su di una decisione gi\u00e0 presa.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta che la decisione gi\u00e0 presa debba ritenersi preclusiva, avvertendo che, solo se questa proposta non fosse approvata, potrebbe essere messo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>Tiene nuovamente a dichiarare che con la votazione avvenuta, la Sottocommissione ha inteso di non limitare in alcun modo il diritto di voto ai militari, come a ogni altra categoria di cittadini.<\/p><p>Apre quindi la discussione sulla seguente formula proposta dall\u2019onorevole Conti nel suo progetto: \u00abI requisiti per la eleggibilit\u00e0 e i casi di incompatibilit\u00e0 sono fissati dalla legge elettorale\u00bb.<\/p><p>UBERTI osserva che questa materia \u00e8 di competenza della Commissione incaricata della redazione della legge elettorale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI reputa che, per ragioni di armonia con quanto gi\u00e0 \u00e8 stato stabilito in materia di elettorato attivo, alcuni elementi relativi all\u2019elettorato passivo dovrebbero essere introdotti nella Costituzione. Come sono stati stabiliti limiti precisi riguardanti l\u2019et\u00e0 e la capacit\u00e0, altrettanto si dovrebbe fare per le ineleggibilit\u00e0 e le incompatibilit\u00e0.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, propone il seguente articolo:<\/p><p>\u00abSono eleggibili alla carica di deputato tutti gli elettori che abbiano compiuto, al momento della elezione, l\u2019et\u00e0 di anni 25, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana da almeno due anni e non siano membri dell\u2019antica casa regnante italiana.<\/p><p>\u00abLa qualit\u00e0 di deputato \u00e8 incompatibile con quella di membro della seconda Camera.<\/p><p>\u00abEventuali altre cause di incompatibilit\u00e0 saranno fissate dalla legge\u00bb.<\/p><p>LUSSU \u00e8 d\u2019accordo sulla opportunit\u00e0 di fissare nella Costituzione, che deve avere un carattere solenne, la esclusione dell\u2019elettorato passivo dei membri della ex famiglia Reale. Viceversa ritiene che le altre disposizioni contenute nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati dovrebbero essere rinviate alla legge elettorale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI segnala l\u2019opportunit\u00e0 di un\u2019aggiunta, consistente in un richiamo alle disposizioni contenute nel preambolo alla Costituzione circa il rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino. I casi di ineleggibilit\u00e0 non dovrebbero identificarsi con limitazioni dipendenti da considerazioni d\u2019indole razziale o religiosa.<\/p><p>PRESIDENTE crede che la proposta dell\u2019onorevole Leone potrebbe essere accolta come un suggerimento di cui si potrebbe tener conto in sede di coordinamento dei vari articoli.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, tiene a dichiarare che la disposizione da lui proposta, per la quale sono eleggibili tutti gli elettori che abbiano acquistato la cittadinanza italiana da almeno due anni, \u00e8 stata suggerita dalla particolare situazione in cui si sono venuti a trovare gli altoatesini che optarono per la cittadinanza tedesca.<\/p><p>MANNIRONI propone di aggiungere alla parola \u00ab elettori\u00bb: \u00abe le elettrici\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE crede superflua l\u2019aggiunta, perch\u00e9 nessuno certamente penser\u00e0 di ritornare su una decisione che gi\u00e0 \u00e8 stata presa e di riporre in discussione il pieno diritta delle donne italiane cos\u00ec all\u2019elettorato attivo, come a quello passivo.<\/p><p>PERASSI preferirebbe che si parlasse di \u00abcittadini\u00bb anzich\u00e9 di \u00abelettori\u00bb per comprendere anche il caso di cittadini italiani all\u2019estero.<\/p><p>FABBRI condivide la proposta dell\u2019onorevole Perassi, anche in considerazione del fatto che pu\u00f2 darsi il caso di un cittadino non iscritto per errore nelle liste elettorali.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, suggerisce la formula: \u00abtutti coloro che abbiano diritto ad essere elettori\u00bb. Insiste sull\u2019uso del termine \u00abelettori\u00bb poich\u00e9, dicendo soltanto \u00abcittadini\u00bb, si prescinderebbe da tutti i requisiti e dai limiti che gi\u00e0 sono stati decisi.<\/p><p>PERASSI nel far la sua proposta di usare la parola \u00abcittadini\u00bb intendeva riferirsi a tutti coloro che hanno i requisiti gi\u00e0 stabiliti.<\/p><p>LEONE GIOVANNI propone, per venire incontro alle varie esigenze manifestatesi nel corso della discussione, la seguente formula: \u00abtutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori\u00bb.<\/p><p>NOBILE non \u00e8 favorevole all\u2019uso del termine \u00abelettori\u00bb, in considerazione del caso verificatosi a volte di un cittadino condannato per motivi politici e che, per quanto privato del diritto di voto, pu\u00f2 essere eletto deputato appunto per rimetterlo in libert\u00e0.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che la disposizione proposta dall\u2019onorevole Conti potrebbe essere accolta con maggiore favore ed eviterebbe cos\u00ec ogni discussione, perch\u00e9 \u00e8 pi\u00f9 lata di quella proposta dall\u2019onorevole Mortati, non contenendo specificazioni che potrebbero anche essere incomplete.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Di Giovanni che la questione ormai pu\u00f2 considerarsi superata, nel senso che la Sottocommissione ha mostrato di ritenere, seppure non attraverso ad una votazione, di dover porre nel testo della Costituzione alcune indicazioni precise sui requisiti per la eleggibilit\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI teme che il suo pensiero non sia stato chiaramente compreso. Dal momento che la Sottocommissione \u00e8 stata in un certo senso abbastanza rigorosa nel fissare le condizioni per l\u2019esercizio dell\u2019elettorato attivo, \u00e8 dell\u2019avviso che occorra essere altrettanto rigorosi nel determinare i limiti dall\u2019elettorato passivo. Se si accogliesse la formula \u00abtutti i cittadini\u00bb proposta dall\u2019onorevole Perassi, si correrebbe il rischio di dichiarare eleggibili persone che non hanno il diritto di votare.<\/p><p>Quanto all\u2019ipotesi accennata dall\u2019onorevole Nobile, osserva che i casi sono due: o si tratta di persone che sono state gi\u00e0 private del diritto all\u2019Elettorato attivo e passivo per effetto di una precedente condanna, e questa situazione sar\u00e0 presa in considerazione dalle disposizioni transitorie; o si tratta di situazioni che potranno verificarsi in avvenire, e ad esse potr\u00e0 essere applicata la norma che gi\u00e0 \u00e8 stata approvata, secondo la quale non si pu\u00f2 essere privati del diritto al voto se non da una sentenza del giudice civile o penale.<\/p><p>Concludendo, ritiene indispensabile, in primo luogo, stabilire per l\u2019elettorato passivo requisiti per lo meno analoghi a quelli stabiliti per l\u2019elettorato attivo; in secondo luogo, trovare una formula che risponda alle esigenze prospettate dagli onorevoli Perassi e Mortati.<\/p><p>FABBRI ritiene che non ci sia troppo da preoccuparsi del fatto che un non elettore possa essere eletto deputato: \u00e8 un inconveniente che sempre \u00e8 accaduto. Cita il caso dell\u2019onorevole Bovio che fu eletto deputato, pur non essendo iscritto nelle liste elettorali.<\/p><p>MANNIRONI approva le considerazioni dell\u2019onorevole Leone, mentre non pu\u00f2 essere d\u2019accordo con quanto ha affermato l\u2019onorevole Di Giovanni, che cio\u00e8 i requisiti per l\u2019eleggibilit\u00e0 debbano essere fissati nella legge elettorale. Crede invece che tali requisiti debbano essere stabiliti nella Costituzione con la stessa latitudine con cui sono stati stabiliti quelli per l\u2019elettorato attivo. Solo i casi di incompatibilit\u00e0 possono essere fissati nella legge.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la Sottocommissione si trova di fronte alla proposta di due formule diverse: \u00abtutti gli elettori\u00bb oppure \u00abtutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori\u00bb.<\/p><p>Personalmente esprime l\u2019opinione che non sia necessaria la piena coincidenza tra le condizioni per l\u2019esercizio del diritto elettorale attivo e quelle per l\u2019esercizio del diritto elettorale passivo. Anche nell\u2019ultima legge elettorale, come in altre precedenti, non esisteva questa completa coincidenza. Occorre anche tener presente che, in definitiva, \u00e8 la stessa Camera dei Deputati che esamina la posizione degli eletti e decide volta per volta se ratificare o meno le elezioni. In questa maniera \u00e8 stato possibile eleggere anche i condannati politici, che altrimenti non avrebbero potuto essere eletti. Ritiene pertanto che non sia necessario stabilire per l\u2019elettorato passivo gli stessi requisiti gi\u00e0 fissati per l\u2019elettorato attivo.<\/p><p>UBERTI osserva che occorre formulare una Costituzione quanto pi\u00f9 sia possibile breve, chiara, s\u00ec che essa possa essere compresa anche dalle classi popolari. Sarebbe opportuno pertanto rinviare alla legge elettorale la determinazione dei requisiti relativi all\u2019eleggibilit\u00e0, come del resto aveva proposto l\u2019onorevole Conti.<\/p><p>LUSSU osserva che, da un punto di vista razionale, la parola \u00abcittadini\u00bb non dovrebbe mai essere usata e che dovrebbe invece essere usata l\u2019altra \u00abelettori\u00bb. D\u2019altra parte gli sembra strano che il non elettore possa essere eleggibile. In ogni modo la preoccupazione manifestata a tale proposito da alcuni oratori gli sembra inutile, perch\u00e9 se un partito \u00e8 capace di inviare alla Camera un suo rappresentante, anche se non iscritto nelle liste elettorali, \u00e8 evidente che esso avr\u00e0 il potere di ottenere il cambiamento della legge elettorale. Torna ad affermare che nella Costituzione dovrebbe essere fissata soltanto la esclusione dall\u2019elettorato attivo dei membri dell\u2019ex famiglia Reale e che tutte le altre limitazioni a tale diritto, contenute nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, dovrebbero essere rinviate alla legge elettorale.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell\u2019articolo sostitutivo proposto dall\u2019onorevole Mortati con la modifica da anni 28 a 25 e con l\u2019altra modifica suggerita dall\u2019onorevole Leone Giovanni. La formulazione della prima parte dell\u2019articolo in questione sarebbe pertanto la seguente: \u00abSono eleggibili alla carica di deputato tutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori, i quali, al momento delle elezioni, abbiano compiuto l\u2019et\u00e0 di anni 25\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che \u00e8 ora in discussione un altro requisito richiesto nell\u2019articolo sostitutivo proposto dall\u2019onorevole Mortati, e cio\u00e8 che gli eleggibili di cui alla votazione test\u00e9 fatta abbiano acquistato la cittadinanza italiana da almeno due anni.<\/p><p>LUSSU osserva che del requisito in esame non si dovrebbe fare parola nella Costituzione: un caso simile non potrebbe essere contemplato che nella legge elettorale. Cos\u00ec pure nella nuova Carta costituzionale non dovrebbero essere previste esclusioni dal diritto elettorale per motivi di razza e di religione. Ci\u00f2 non risponderebbe alla nostra coscienza popolare.<\/p><p>TOSATO propone che siano considerati eleggibili tutti coloro che abbiano acquistato la cittadinanza italiana, non da almeno due anni come vorrebbe l\u2019onorevole Mortati, ma da almeno tre.<\/p><p>PERASSI domanda all\u2019onorevole Mortati se la proposta da lui fatta riguarda il problema generale della cittadinanza o riguarda soltanto la situazione degli altoatesini.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che il disposto della norma in questione, secondo il suo parere, dovrebbe riguardare la situazione degli altoatesini solo occasionalmente; la disposizione infatti potrebbe essere utile anche per altre evenienze del genere, quando si trattasse di situazioni che potrebbero rendere opportuno limitare l\u2019accesso immediato a determinate cariche pubbliche.<\/p><p>PERASSI fa presente che relativamente agli altoatesini \u00e8 in corso una legge che regola la loro situazione. In ogni caso ha l\u2019impressione che quegli altoatesini che hanno optato per la cittadinanza germanica, saranno riammessi a rivedere la loro opzione: la conclusione di ci\u00f2 sarebbe che essi, pur avendo optato per la Germania, non avrebbero mai perduto la cittadinanza italiana e quindi non verrebbero ad essere colpiti da questa disposizione. Rimarrebbe, perci\u00f2, da considerare solo il problema di carattere generale. Si domanda se sia conveniente che coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana non siano eleggibili se non dopo trascorso un certo termine. Una tale disposizione si spiega in quei paesi in cui le nazionalizzazioni costituiscono un fenomeno usuale: in Italia, invece, il fenomeno ha una minima importanza. Ritiene perci\u00f2 che non valga la pena introdurre la norma suddetta nella Costituzione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, si domanda, in relazione a quanto ha detto l\u2019onorevole Perassi, se non sia il caso di adottare una disposizione per gli altoatesini, nella quale si tenga conto del fatto che essi non hanno mai perduto la cittadinanza italiana.<\/p><p>PERASSI osserva che, se si adottasse una disposizione del genere, si potrebbe andare incontro a complicazioni internazionali.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che non sia un argomento a favore dell\u2019accettazione della proposta fatta dall\u2019onorevole Mortati quello di mantenere per un periodo di tempo pi\u00f9 o meno lungo gli abitanti dei territori annessi all\u2019Italia in una condizione di inferiorit\u00e0 nei confronti degli altri cittadini italiani. Si dovrebbe, invece, provvedere convocare in quelle localit\u00e0 i comizi elettorali e concedere cos\u00ec a quelle popolazioni la possibilit\u00e0 di scegliersi subito i loro rappresentanti.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritira la sua proposta, in considerazione delle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>CODACCI PISANELLI risolleva una questione presa in esame giorni or sono e poi accantonata, quella, cio\u00e8, degli italiani che si indicavano un tempo col termine di non regnicoli.<\/p><p>Si \u00e8 detto che si sarebbe potuto regolare questa categoria con una legge speciale, ma, poich\u00e9 una legge speciale non pu\u00f2 modificare la Costituzione, si dovrebbe far ricorso, per disciplinare questo caso, ad una nuova legge costituzionale. Sarebbe meglio quindi introdurre nella Costituzione per questa categoria di italiani che sono parificati ai cittadini, una norma di portata pi\u00f9 ampia di quella costituita dall\u2019articolo proposto. Ci\u00f2 sempre che non si voglia escludere dal diritto di eleggibilit\u00e0 questa categoria di persone.<\/p><p>PERASSI osserva che, allo stato attuale della legislazione, non esiste una norma in virt\u00f9 della quale gli italiani non regnicoli siano parificati automaticamente ai cittadini ai fini elettorali. Esiste una vecchia disposizione, che \u00e8 stata implicitamente richiamata nella legge sulla cittadinanza, in virt\u00f9 della quale gli italiani per nazionalit\u00e0, non giuridicamente italiani, possono ottenere la cittadinanza con l\u2019emanazione di un semplice decreto, senza che ad essi sia richiesta la condizione della residenza. Ne consegue che la formula dell\u2019articolo recentemente approvata dalla Sottocommissione non pregiudica il problema, perch\u00e9 resta sempre la possibilit\u00e0 per l\u2019italiano, cosiddetto non regnicolo, di diventare cittadino con la procedura particolare anzi detta. L\u2019affermazione che siano parificati ai cittadini italiani, ai fini della legge elettorale politica, tutti gli italiani appartenenti ad altri Stati solleverebbe problemi assai delicati e complessi. Per queste considerazioni ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli non possa essere accettata.<\/p><p>CODACCI PISANELLI fa presente che nella nostra legislazione vigono alcune norme concernenti l\u2019ammissione al pubblico impiego, nelle quali gli italiani non regnicoli sono parificati ai cittadini italiani. Si potrebbe studiare la adozione di un criterio analogo nei riguardi dell\u2019elettorato. Chiede che il problema sia esaminato dalla Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta fatta dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli per la quale il problema in questione dovrebbe essere ulteriormente sottoposto all\u2019esame della Sottocommissione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che \u00e8 ora in discussione il caso, previsto nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, dell\u2019esclusione dal diritto elettorale passivo dei membri dell\u2019ex famiglia Reale. La formulazione dell\u2019articolo circa questo punto sarebbe la seguente: \u00abe non siano membri dell\u2019antica casa regnante italiana\u00bb.<\/p><p>DI GIOVANNI, poich\u00e9 la parola \u00abantica\u00bb pu\u00f2 sembrare ambigua, propone di sostituirla con la parola \u00abcessata\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019espressione usata dall\u2019onorevole Mortati non pu\u00f2 riferirsi che alla casa Savoia: non crede che sia opportuno adottare un\u2019altra espressione che potrebbe implicare anche l\u2019appartenenza alle altre vecchie case regnanti in Italia.<\/p><p>LUSSU crede che sia meglio lasciare l\u2019aggettivo \u00abantica\u00bb.<\/p><p>LAMI STARNUTI ritiene che al primo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati dovrebbero essere aggiunte le seguenti parole: \u00absalvo gli altri casi di ineleggibilit\u00e0 stabiliti dalla legge elettorale\u00bb. Gli parrebbe infatti strano che nella Costituzione fosse previsto un solo caso di ineleggibilit\u00e0. Infatti, nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo proposto s\u00ec parla di cause di incompatibilit\u00e0 e non di ineleggibilit\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI osserva che, se si dovesse accogliere l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Lami Starnuti, diventerebbe inutile il comma gi\u00e0 approvato. In esso sono stati rigidamente stabiliti i casi di ineleggibilit\u00e0. Quindi, se l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati dovesse essere modificato nel senso di riferirsi anche ad altri casi di ineleggibilit\u00e0 da stabilirsi volta per volta, l\u2019articolo in questione non avrebbe pi\u00f9 ragione d\u2019essere introdotto nella Costituzione.<\/p><p>LAMI STARNUTI insiste nella sua proposta, perch\u00e9 i casi di ineleggibilit\u00e0 sono molteplici. Gli alti funzionari dello Stato, ad esempio, sono sempre stati considerati ineleggibili specialmente nel territorio in cui esercitano le loro funzioni. Cos\u00ec anche sono stati sempre considerati ineleggibili tutti coloro che abbiano rapporti di interessi con lo Stato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, obietta che i casi accennati dall\u2019onorevole Lami Starnuti riguardano l\u2019incompatibilit\u00e0 e non la ineleggibilit\u00e0.<\/p><p>LAMI STARNUTI replica che l\u2019ultima legge elettorale, a proposito dei casi da lui accennati, parla di ineleggibilit\u00e0. In ogni modo, se si \u00e8 d\u2019accordo nel considerare i casi accennati come casi di incompatibilit\u00e0, non insiste nella sua proposta.<\/p><p>DI GIOVANNI conferma che effettivamente la legge elettorale, in virt\u00f9 della quale sono stati eletti i deputati alla Costituente, considera i casi accennati come casi di ineleggibilit\u00e0. In ogni caso, c\u2019\u00e8 da osservare che l\u2019inclusione nella Carta costituzionale di alcuni determinati casi di ineleggibilit\u00e0 potrebbe far presumere l\u2019esclusione di altri, ci\u00f2 che darebbe luogo ad inconvenienti assai gravi. Si potrebbe ovviare ad ogni inconveniente aggiungendo all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo in questione le parole seguenti: \u00abEventuali casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 saranno fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI osserva che in tal modo si verrebbe a distruggere il contenuto dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, per quanto si riferisce alla necessit\u00e0 di mantenere la formula gi\u00e0 approvata e al suo svuotamento che potrebbe derivare dall\u2019approvazione dell\u2019emendamento degli onorevoli Lami Starnuti e Di Giovanni, si riporta a quanto ha gi\u00e0 detto. Occorre frattanto precisare la differenza fra ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0. Crede che ineleggibilit\u00e0 sia quel complesso di cause che impediscono la possibilit\u00e0 di porre la candidatura: incompatibilit\u00e0 invece un altro complesso di cause che rendono impossibile l\u2019esercizio del mandato parlamentare conseguito attraverso l\u2019elezione; per cui c\u2019\u00e8 da ritenere che le cause di ineleggibilit\u00e0 non siano eliminabili da un atto di volont\u00e0 dell\u2019interessato, mentre quelle di incompatibilit\u00e0 lo siano. In altri termini lo stato di ineleggibilit\u00e0 non pu\u00f2 essere rimosso, mentre quello incompatibilit\u00e0 pu\u00f2 essere rimosso con atto volontario, facendo cadere le condizioni che costituiscono ostacolo alla partecipazione all\u2019attivit\u00e0 parlamentare. Posta questa distinzione, tutti gli esempi indicati dall\u2019onorevole Lami Starnuti riguardano l\u2019incompatibilit\u00e0 e potranno essere esemplificati nella legge elettorale. Ha creduto bene stabilire, dal punto di vista concettuale, la delimitazione fra ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0 perch\u00e9, se si \u00e8 d\u2019accordo su essa, si potrebbe accogliere la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, riconosce che effettivamente l\u2019ultima legge elettorale parla di ineleggibilit\u00e0 per tutti i casi accennati dall\u2019onorevole Lami Starnuti. In realt\u00e0 la parola ineleggibilit\u00e0 \u00e8 impiegata per esprimere due diverse situazioni: una discendente da indegnit\u00e0, per condanne, ecc., un\u2019altra collegata al possesso di date cariche. Alcune di queste cariche sono ritenute preclusive della possibilit\u00e0 di presentazione della candidatura nelle elezioni politiche, altre invece solo dell\u2019esercizio della funzione di deputato. Le ultime danno vita alle incompatibilit\u00e0 in senso stretto. Bisognerebbe giungere ad includere nel concetto di incompatibilit\u00e0 anche le ineleggibilit\u00e0 del secondo tipo.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole Mortati se la sua precisazione debba essere consacrata a verbale oppure essere contenuta nel testo dell\u2019articolo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019avviso che la questione in esame debba essere risolta con una norma precisa da introdursi nell\u2019articolo da lui proposto. La difficolt\u00e0 per\u00f2 sta nel trovare una formula che risponda allo scopo.<\/p><p>LUSSU pensa che, dal momento che la questione \u00e8 stata sollevata, sia bene chiarirla il pi\u00f9 possibile. Effettivamente non \u00e8 cosa molto semplice determinare la differenza tra ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0; tuttavia ritiene \u2013 e spera che le sue considerazioni possano costituire un qualche apporto al tentativo di chiarimento fatto dall\u2019onorevole Leone \u2013 che si possa affermare che l\u2019ineleggibilit\u00e0 consista nella incapacit\u00e0 di un cittadino ad essere eletto deputato, sia per una sua situazione giuridica, sia per una sua posizione nella vita politica in senso generico. Ad esempio il gerarca fascista, il ministro fascista, il federale, ecc. non dovrebbero mai godere del diritto di elettorato sia attivo che passivo e il loro sarebbe un caso di ineleggibilit\u00e0 e non di incompatibilit\u00e0.<\/p><p>\u00c8 per\u00f2 dell\u2019avviso che la determinazione dei casi di ineleggibilit\u00e0 non dovrebbe essere fatta in un articolo della Costituzione, bens\u00ec nella legge elettorale.<\/p><p>AMBROSINI rileva che l\u2019ineleggibilit\u00e0 \u2013 come \u00e8 stato gi\u00e0 chiarito \u2013 importa una incapacit\u00e0 ad essere eletto per varie ragioni. Ad esempio, l\u2019Alto Commissario per la Sicilia o per la Sardegna secondo l\u2019ultima legge elettorale \u00e8 stato considerato ineleggibile, perch\u00e9 giustamente si \u00e8 ritenuto che tale carica potesse influire sull\u2019andamento delle elezioni. Invece nel caso dell\u2019incompatibilit\u00e0 si ha la capacit\u00e0 ad essere eletti, ma la non possibilit\u00e0 di esercitare contemporaneamente due uffici.<\/p><p>Rileva che le legislazioni elettorali prevedono alcune cause di ineleggibilit\u00e0 cosiddetta relativa, che cio\u00e8 possono essere rimosse dall\u2019interessato, abbandonando l\u2019ufficio o la situazione giuridica che fa luogo all\u2019incapacit\u00e0, ed altre invece che sono assolute, come sarebbe ad esempio il caso dei membri della ex casa Reale.<\/p><p>In questo stato di cose si pone il quesito se sia opportuno che nella Costituzione siano indicati alcuni casi pi\u00f9 importanti di ineleggibilit\u00e0, come ad esempio quelli accennati dall\u2019onorevole Mortati, o se non sia preferibile (come egli ritiene che sarebbe opportuno) non includerne alcuno, rimandandoli tutti alla legge elettorale.<\/p><p>NOBILE dichiara che, se la Costituzione deve valere a garantire un minimo di diritti ai cittadini, essa deve contenere norme precise sui casi accennati dai precedenti oratori.<\/p><p>Se la Sottocommissione non riterr\u00e0 esauriente la formulazione dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, se ne potr\u00e0 adottare un\u2019altra per indicare tutti i casi in questione. Un rinvio puro e semplice alla legge elettorale potrebbe dar luogo ad eventuali arbitr\u00ee.<\/p><p>LUSSU ha gi\u00e0 fatto notare le difficolt\u00e0 che si incontrano quando si vuole distinguere tra ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0. Si possono infatti avere in preposito idee contrastanti. Cos\u00ec egli non concorda affatto con l\u2019onorevole Ambrosini circa l\u2019affermazione che l\u2019Alto Commissario per la Sicilia o la Sardegna sia ineleggibile: si tratta, a suo avviso, di un vero e proprio caso di incompatibilit\u00e0.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, accoglie la proposta fatta dall\u2019onorevole Di Giovanni di includere anche il termine \u00abineleggibilit\u00e0\u00bb nell\u2019articolo in esame, e ci\u00f2 perch\u00e9, come \u00e8 provato dalla odierna discussione, possono sorgere gravi difficolt\u00e0 di interpretazione nella distinzione fra ineleggibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0. Desidera soltanto che si usino due distinte formule per fissare i casi dell\u2019una e dell\u2019altra specie, e propone che la restante parte dell\u2019articolo in esame abbia la seguente formulazione: \u00abaltri eventuali casi di ineleggibilit\u00e0 saranno disposti dalla legge. La qualifica di deputato \u00e8 incompatibile con quella di membro della seconda Camera. La legge fisser\u00e0 le altre cause di incompatibilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>DI GIOVANNI propone la soppressione dell\u2019aggettivo \u00abeventuali\u00bb premesso alle parole \u00abcasi di ineleggibilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non ritiene necessaria tale soppressione. Mette quindi in votazione la restante parte dell\u2019articolo nel nuovo testo proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>UBERTI dichiara di astenersi dal voto, perch\u00e9 non ritiene che sia il caso di introdurre nella Costituzione queste disposizioni.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 12.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Targetti, Terracini, Tosato, Umberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, Bozzi, Grieco.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Amendola, Castiglia, Finocchiaro Aprile, Maffi, Patricolo, Piccioni, Porzio, Rossi Giovanni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 16. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 18 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Cappi \u2013 Fuschini \u2013 La Rocca \u2013 Conti, Relatore \u2013 Lussu \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Targetti \u2013 Einaudi \u2013 Ambrosini [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[97,70],"tags":[],"post_folder":[122],"class_list":["post-5180","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5180"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5180\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7803,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5180\/revisions\/7803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5180"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}