{"id":5174,"date":"2023-10-15T23:04:43","date_gmt":"2023-10-15T21:04:43","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5174"},"modified":"2023-10-23T13:25:14","modified_gmt":"2023-10-23T11:25:14","slug":"giovedi-12-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5174","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 12 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5174\" class=\"elementor elementor-5174\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c29180b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c29180b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-487c886\" data-id=\"487c886\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2fc1054 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2fc1054\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460912sed013ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ccefe1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6ccefe1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>13.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Organizzazione costituzionale dello Stato (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Lussu \u2013 Piccioni \u2013 Perassi \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Leone Giovanni \u2013 Ambrosini \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Uberti \u2013 Codacci Pisanelli<\/p><p>\u2013 Rossi Paolo \u2013 Mannironi \u2013 Fuschini \u2013 Tosato \u2013 Di Giovanni \u2013 Targetti \u2013 Patricolo \u2013 La Rocca \u2013 Lami Starnuti \u2013 Bozzi \u2013 Calamandrei.<\/p><p>La seduta comincia alle 8.15.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE, assumendo la Presidenza in sostituzione dell\u2019onorevole Terracini, che si \u00e8 dovuto assentare per gravi ragioni di famiglia, comunica che dai contatti presi con la prima Sottocommissione per conoscere come questa abbia trattato la questione dell\u2019elettorato attivo e del suffragio popolare, \u00e8 risultato che essa non ha ancora preso in merito alcuna decisione. In una relazione dell\u2019onorevole Basso sui princip\u00ee dei diritti politici si propone, tra l\u2019altro, l\u2019approvazione di un articolo del seguente tenore: \u00abLa sovranit\u00e0 popolare si esercita, attraverso la elezione degli organi costituzionali dello Stato, mediante suffragio universale, libero, segreto, personale ed eguale. Tutti i cittadini concorrono all\u2019esercizio di questo diritto, tranne coloro che ne sono legalmente privati o che volontariamente non esercitino un\u2019attivit\u00e0 produttiva\u00bb.<\/p><p>LUSSU dichiara di apprezzare il lavoro diligente compiuto dalla prima Sottocommissione, ma fa presente che la seconda si \u00e8 gi\u00e0 occupata dell\u2019esclusione dall\u2019elettorato di coloro che non svolgono un lavoro produttivo.<\/p><p>Tiene a ripetere ancora una volta che egli \u00e8 contrario ad una enunciazione di princip\u00ee puramente teorici, perch\u00e9 \u00e8 inutile se non \u00e8 accompagnata da norme legislative che tolgano il diritto in questione a chi possegga ricchezze indebitamente acquistate od in forza di privilegio. Se cos\u00ec non avviene, si toglie il diritto all\u2019elettorato alle persone pi\u00f9 povere che non hanno possibilit\u00e0 di difesa, e si fa di tale diritto uno strumento di oppressione nelle mani delle classi privilegiate.<\/p><p>Ricorda in proposito che la prima parte della Costituzione spagnola del 1931 stabiliva che la Repubblica spagnola era la Repubblica di tutti i lavoratori: ma tale enunciazione rimase pura teoria e i lavoratori dovettero poi sostenere la guerra civile.<\/p><p>PRESIDENTE crede che, dopo le decisioni gi\u00e0 prese, la questione pu\u00f2 considerarsi superata.<\/p><p>Resta invece da risolvere la questione dell\u2019et\u00e0 minima per essere ammessi all\u2019esercizio del diritto di voto. Circa questo punto sono ancora in discussione due tesi; una mirante a stabilire l\u2019et\u00e0 di anni 21, l\u2019altra sostenuta dall\u2019onorevole Perassi con la quale si propone di usare la formula \u00abmaggiore et\u00e0\u00bb.<\/p><p>PICCIONI ritiene che a questa formula si potrebbe aggiungere la precisazione \u00abai sensi della legge civile\u00bb.<\/p><p>PERASSI la ritiene superflua; comunque della proposta si potr\u00e0 tener conto in sede di redazione del testo definitivo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta Perassi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, rileva che, con le proposte contenute nella relazione Conti, in particolare nell\u2019articolo 1, si lascia in sostanza alle leggi ordinarie la possibilit\u00e0 di determinare e quindi di restringere eventualmente l\u2019esercizio dei diritti civili e politici. Si domanda se, dal momento che si lavora alla redazione di una Costituzione rigida il che ormai appare almeno sottinteso, se non esplicitamente affermato, non convenga introdurre nella Costituzione stessa alcuni limiti alla possibilit\u00e0 di restringere il diritto elettorale.<\/p><p>Nelle sue considerazioni intende riferirsi anche all\u2019esempio della Costituzione russa, la quale garantisce il diritto elettorale a tutti i cittadini, prescindendo dal loro passato politico.<\/p><p>Per concludere, senza fare proposte precise, pone il quesito se la Commissione con la formula dell\u2019articolo in discussione abbia inteso di deferire interamente al legislatore ordinario i casi di possibili restrizioni dell\u2019elettorato salvo naturalmente il criterio dell\u2019eguaglianza di tutti i cittadini, che \u00e8 implicito, o se non ritenga invece opportuno determinare quei casi per sottrarli all\u2019arbitrio indiscriminato del legislatore ordinario. Numerose sono le ipotesi su cui si dovrebbe fermare l\u2019attenzione; gli ubriachi, le prostitute, i mendicanti, i militari, gli ex fascisti, coloro che sono sottoposti a provvedimenti di polizia, ecc&#8230;<\/p><p>LEONE GIOVANNI rileva l\u2019importanza eccezionale del problema sollevato dall\u2019onorevole Mortati. Riconosce che con la formula votata si rischia di far sorgere dei veri e propri arbitr\u00ee, in quanto la facolt\u00e0 in questione \u00e8 affidata a leggi speciali, che sono soggette ai mutevoli orientamenti di ogni determinata epoca storica. In particolari momenti politici possono aversi forme transitorie di incapacit\u00e0, mentre sussistono sempre casi di incapacit\u00e0 di carattere obiettivo e tradizionale a proposito dei quali non c\u2019\u00e8 dubbio che debba essere negato il diritto elettorale.<\/p><p>Ritiene che le limitazioni relative alla prima ipotesi non possano essere introdotte in una Costituzione; esse dovrebbero formare materia della futura legge elettorale, la quale, essendo coeva, ed affidata alla stessa Costituente, avr\u00e0 un particolare valore come fonte legislativa. La difficolt\u00e0 maggiore riguarda pi\u00f9 che altro la seconda ipotesi e consiste nel trovare una formula sintetica ed universale che consenta di stabilire le incapacit\u00e0 di carattere costituzionale.<\/p><p>Per le limitazioni al diritto di voto relative alla prima ipotesi \u00e8 preferibile rimettersi alla Commissione che dovr\u00e0 elaborare il progetto di legge elettorale.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 del parere che per il momento non sia il caso di addentrarsi nell\u2019esame del problema che \u00e8 stato sollevato, la cui soluzione \u00e8 in funzione delle particolari attuali contingenze e che \u00e8 bene quindi sia lasciata al legislatore, sia esso la Costituente stessa o un legislatore venturo.<\/p><p>Dissente dall\u2019affermazione dell\u2019onorevole Leone, che la nuova legge elettorale potr\u00e0 avere una importanza superiore a quella di una normale legge elettorale solo perch\u00e9 elaborata dall\u2019Assemblea Costituente. Anche quella, infatti, sar\u00e0 ispirata, come tutte le altre, a criteri contingenti che potranno apparire non accettabili al legislatore futuro.<\/p><p>FABBRI \u00e8 d\u2019avviso che la questione della decadenza dei diritti politici \u00e8 troppo essenziale per non essere consacrata nella nuova Costituzione e ritiene che tate decadenza non possa discendere che da una pronuncia dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, civile o penale. Questo concetto fondamentale dovrebbe essere formulato nel testo della nuova Costituzione e non gi\u00e0 nella futura legge elettorale per ovvie ragioni di opportunit\u00e0.<\/p><p>NOBILE si associa alle osservazioni dell\u2019onorevole Fabbri, rilevando che anche la Costituzione russa ha adottato un consimile criterio, disponendo che ogni cittadino pu\u00f2 essere elettore, ad eccezione del minorato e delle persone condannate dal Tribunale alla privazione del diritto elettorale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI trova di massimo interesse la proposta dell\u2019onorevole Fabbri, mirante a stabilire che soltanto una pronunzia del magistrato ordinario possa produrre la interdizione dai diritti politici e civili. Tuttavia gli sembra che ci\u00f2 non sia sufficiente. La preoccupazione \u00e8 che, in un determinato momento, una maggioranza che rispecchi o meno la volont\u00e0 del Paese, possa adottare leggi con spirito di parte, sovrapponendo i propri interessi particolaristici a quelli del Paese e privando dei cittadini dei fondamentali diritti politici.<\/p><p>L\u2019aggiunta proposta non pu\u00f2 impedire infatti che una nuova legge, votata col consueto criterio delle leggi ordinarie, possa stabilire che per determinati reati od attivit\u00e0 pi\u00f9 o meno illecite si incorra <em>de iure <\/em>nell\u2019interdizione dai diritti civili e politici e che il magistrato, ancorch\u00e9 possa sentire ripugnanza per una simile disposizione, si trovi poi nella necessit\u00e0 di applicarla. Da ci\u00f2 gli sembra che derivi la necessit\u00e0 di stabilire, per lo meno in maniera negativa, oltre a questo primo limite di natura processuale, anche per quali forme di attivit\u00e0 debba essere assolutamente inibito irrogare la interdizione dai diritti civili e politici.<\/p><p>Ritiene che sia difficilissimo trovare una formula precisa e di facile intelligenza che risponda all\u2019intenzione. Tale difficolt\u00e0 non deve per\u00f2 sconsigliare dal compiere ogni tentativo possibile per fissare in modo sintetico limiti precisi assoluti ed inderogabili all\u2019attivit\u00e0 della legislazione ordinaria su questo argomento.<\/p><p>FABBRI teme che il tentativo di arrivare ad un\u2019espressione perfetta complichi eccessivamente il problema, mentre sarebbe pi\u00f9 logico limitarsi alla formulazione di concetti generali. \u00c8 dell\u2019avviso, pertanto, che non si possa andare oltre l\u2019affermazione che sia necessaria una pronunzia dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria civile o penale ordinaria. Insiste sulla parola \u00abordinaria\u00bb, che gli sembra fondamentale. L\u2019ipotesi fatta dall\u2019oratore che lo ha preceduto, e cio\u00e8 che una legge futura stabilisca, in contraddizione con la coscienza sociale, una soppressione dei diritti politici collegata ad un dato fatto o ad una data attivit\u00e0, gli pare che ponga un problema concernente la costituzionalit\u00e0 di questa legge futura. Riguardo a tale questione, ricorda che con tutta probabilit\u00e0, nella Costituzione sar\u00e0 prevista una forma superiore di sindacato e quindi la possibilit\u00e0 di impugnativa delle leggi che venissero ad infrangere i diritti fondamentali dei cittadini, anche se formulate dal Parlamento. Tale garanzia pu\u00f2 bastare ed anche per questo ritiene che non si possa scendere nel campo della casistica che \u00e8 stata accennata, senza snaturare il giusto profilo della Costituzione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la preoccupazione di una garanzia sostanziale dovrebbe essere soddisfatta in sede di princip\u00ee generali, di garanzie costituzionali e di riferimento ai princip\u00ee naturali. In questi elementi dovrebbero trovare la salvaguardia le giuste esigenze prospettate dall\u2019onorevole Leone. Si potrebbe pertanto escogitare una formula che facesse riferimento ad un atto giurisdizionale, limitato, sia pure, al solo giudice ordinario.<\/p><p>FABBRI direbbe: \u00abi cittadini che non risultino privati del diritto elettorale da sentenza civile o penale del magistrato ordinario\u00bb.<\/p><p>LUSSU crede che la formula proposta dall\u2019onorevole Fabbri non sia comprensiva di tutti i possibili casi, e ci\u00f2 senza voler fare riferimento ai provvedimenti di polizia, per quanto questi abbiano il loro valore. Condivide quanto \u00e8 stato detto poc\u2019anzi circa la possibilit\u00e0 di inserire il caso della responsabilit\u00e0 fascista nelle esclusioni dal diritto elettorale, n\u00e9 vale a suo avviso, per controbattere questa tesi, l\u2019affermazione che la Costituzione non debba essere il portato di una tendenza politica, in quanto tutte le Costituzioni sono sempre il risultato di una particolare situazione politica.<\/p><p>Ogni Costituzione \u00e8 in un certo senso un\u2019affermazione di parte e in tanto essa \u00e8 viva in quanto ha una determinata fede di parte. Nulla impedirebbe, pertanto, che nella Costituzione italiana fosse contenuto un principio democratico, per cui i responsabili fascisti non potessero aspirare mai all\u2019elettorale attivo.<\/p><p>Ripete, concludendo, che la formula preposta gli sembra un po\u2019 ristretta e tale da permettere che sfuggano alcuni casi che possano avere notevole importanza.<\/p><p>FABBRI, essendo favorevole ad un criterio di maggiore libert\u00e0, non si preoccupa affatto della possibilit\u00e0 che alcuni casi abbiano a sfuggire.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che il fulcro della questione stia nello stabilire se \u00e8 bene che alcuni casi sfuggano o no. Se si usasse una formula come quella proposta dall\u2019onorevole Fabbri, sfuggirebbero, per esempio, i cittadini sottoposti ai provvedimenti di polizia, gli ubriachi abituali, ecc. Il giudizio politico che deve essere dato in questa sede \u00e8 appunto questo: se sia opportuno o meno che determinati casi siano motivo di esclusione dal diritto elettorale. Vi \u00e8 una tendenza che vorrebbe riservare esclusivamente al giudice la sanzione della privazione del diritto elettorale; un\u2019altra, invece, sarebbe propensa a lasciare una pi\u00f9 ampia libert\u00e0.<\/p><p>In circostanze eccezionali, come quelle accennate dall\u2019onorevole Lussu, si dovr\u00e0 ricorrere ad una revisione della Costituzione e se questa sar\u00e0 opportuna sar\u00e0 ci\u00f2 che dovr\u00e0 discutersi.<\/p><p>Propone infine la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta da tutti i cittadini di ambo i sessi, giuridicamente capaci, sulla base del suffragio eguale, diretto, segreto e personale, che abbiano compiuto la maggiore et\u00e0 ai sensi delle leggi civili. Nessuno pu\u00f2 essere dichiarato decaduto dal diritto elettorale se non per disposizione di legge e in forza di una sentenza\u00bb. A questa formula si potrebbero aggiungere anche le parole \u00abdel giudice penale\u00bb.<\/p><p>FABBRI aggiungerebbe invece: \u00abcivile o penale del magistrato ordinario\u00bb.<\/p><p>NOBILE desidera leggere alla Sottocommissione il seguente articolo della Costituzione sovietica:<\/p><p>\u00abLa elezione dei deputati si fa a suffragio universale. Tutti i cittadini di diciotto anni, indipendentemente dalla nazionalit\u00e0, grado di istruzione, residenza, professione sociale, condizione economica e della loro attivit\u00e0 passata, hanno diritto di partecipare alle elezioni dei deputati ed essere eletti, ad eccezione dei minorati e delle persone condannate dal tribunale alla privazione del diritto elettorale\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ripete che la questione \u00e8 di sapere se convenga o meno escludere dal diritto elettorale certi casi come quelli dei mendicanti o delle prostitute. Ricorda che la Sottocommissione ha escluso che coloro che, potendo vivere di rendita, non lavorano, siano privati del diritto elettorale. Analogamente non vi \u00e8 alcuna ragione per la quale i mendicanti dovrebbero essere esclusi da tale diritto. Infatti, le stesse ragioni che hanno indotto la maggioranza a non approvare la proposta Tosato, relativa a coloro che non lavorano, dovrebbero valere nei riguardi dei mendicanti o dei ricoverati negli ospizi, ed anche nei riguardi delle stesse prostitute che, del resto, compiono un lavoro penoso, dovuto in sostanza al cattivo assetto sociale.<\/p><p>AMBROSINI afferma, senza entrare nel merito della questione, che la difficolt\u00e0 di una casistica e il fatto che le precedenti leggi elettorali consideravano gi\u00e0 questi casi, possono indurre alla conclusione che non sia opportuno affrontare quest\u2019argomento nella sede attuale. Sarebbe pertanto consigliabile rimandare ogni discussione, senza eccessiva preoccupazione, alla Commissione che elaborer\u00e0 la legge elettorale che la Costituente dovr\u00e0 approvare.<\/p><p>UBERTI ritiene invece che sia bene inserire nel testo della Costituzione una frase limitativa delle norme della futura legge elettorale. Si \u00e8 visto, infatti, durante le recenti elezioni, che, mentre ogni esclusione dal diritto di voto doveva essere sancita attraverso una deliberazione giudiziaria, all\u2019ultimo momento tale facolt\u00e0 fu demandata anche alle Commissioni comunali, che spesso erano di partito. Ci\u00f2 potrebbe dar luogo ad inconvenienti di notevole gravit\u00e0, specialmente dove esistono situazioni di faziosit\u00e0. Per quanto riguarda i mendicanti, dato che essi hanno gi\u00e0 volato nelle ultime elezioni, non vede il motivo per cui non potrebbero votare anche in seguito.<\/p><p>Ritiene, perci\u00f2, che una certa precisazione debba essere inserita nel testo della nuova Costituzione, affinch\u00e9 non sia possibile che all\u2019ultimo momento, sia con legge, sia con circolari o telegrammi ministeriali, possano essere tolti i diritti elettorali attraverso decisioni di Commissioni comunali, prive di qualsiasi capacit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>CODACCI PISANELLI si associa alla proposta dell\u2019onorevole Ambrosini di rimandare alla legge elettorale la determinazione delle incapacit\u00e0 elettorali, senza occuparsene in sede di formulazione della Costituzione. Dato che d\u2019ora innanzi esister\u00e0 un organo che dovr\u00e0 giudicare sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi ordinarie, si avr\u00e0 come conseguenza che le leggi che saranno in contrasto con i princip\u00ee della Costituzione potranno essere impugnate di fronte a tale organo. Quello che avr\u00e0 importanza, e determiner\u00e0 quindi una situazione diversa da quella precedente, \u00e8 il controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi. Stabilito questo controllo, se verr\u00e0 emanata una legge elettorale che non rispetter\u00e0 i diritti elettorali di alcune classi di cittadini, essa sar\u00e0 passibile di impugnativa. In passato la mancanza di qualunque controllo faceva s\u00ec che il legislatore potesse commettere qualsiasi arbitrio, ma per l\u2019avvenire questo non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile.<\/p><p>FABBRI si associa all\u2019onorevole Codacci Pisanelli, ma rileva che le sue osservazioni portano ad escludere una qualsiasi casistica e non la consacrazione di un principio generale, specie se formulato in termini cos\u00ec precisi come il riferimento ad una sentenza civile o penale del magistrato ordinario. Si tratterebbe, in sostanza, di un concetto elementare, la cui violazione costituirebbe appunto il presupposto per una possibile impugnativa.<\/p><p>LEONE GIOVANNI fa rilevare che la tendenza attuale \u00e8 quella di arrivare alla abolizione di tutte le giurisdizioni speciali. Ma se mai dovesse decidersi di far sussistere qualche giurisdizione speciale, si domanda perch\u00e9 tale giurisdizione non dovrebbe avere la facolt\u00e0 di comminare la decadenza dai diritti elettorali. Si augura che ci\u00f2 non avvenga; ma in caso positivo sarebbe strano che una giurisdizione avesse la facolt\u00e0 di condannare a morte un cittadino e non quella di privarlo del diritto elettorale. Cita l\u2019esempio della giurisdizione speciale (singolare invero nella sua composizione) che attualmente giudica dei delitti di rapina. Se sopravvivesse quest\u2019organo giudiziario, sarebbe illogico dargli da un lato il diritto di applicare la pena di morte e impedirgli dall\u2019altro di infliggere la connessa interdizione dai pubblici uffici.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, pensa che la questione si potrebbe risolvere risalendo ai princip\u00ee fondamentali, stabilendo cio\u00e8 una doppia garanzia: giurisdizionale e costituzionale. Crede perci\u00f2 che non sia pi\u00f9 il caso di insistere sulla specificazione del giudice ordinario.<\/p><p>LUSSU \u00e8 d\u2019avviso anch\u2019egli che sia pi\u00f9 opportuno rinviare la questione in sede di legge elettorale. Tuttavia, se la maggioranza della Sottocommissione non \u00e8 di tale avviso, si dichiara contrario alla duplice specificazione, vale a dire a che la decadenza del diritto elettorale debba essere pronunziata per disposizione di legge od in forza di una sentenza, in quanto con tale dizione sembrerebbero obbligatorie per la decadenza, contemporaneamente, e una sentenza e una disposizione di legge. Se mai alla \u00abe\u00bb sostituirebbe una \u00abo\u00bb, altrimenti tutta la norma diventerebbe inutile.<\/p><p>Richiama poi l\u2019attenzione dell\u2019onorevole Mortati sulla parola \u00abpersonale\u00bb, la quale potrebbe far pensare che siano esclusi dal voto i minorati fisici, per quanto mentalmente capaci di tale diritto. Ricorda che nelle ultime elezioni si \u00e8 consentito di votare anche ai minorati fisici.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, spiega, che con l\u2019aggettivo \u00abpersonale\u00bb ha inteso riferirsi al fatto che il voto deve essere attribuito ad una singola persona. Ad ogni modo se l\u2019aggettivo \u00abpersonale\u00bb pu\u00f2 far sorgere dubbi, non ha nulla in contrario a sopprimerlo.<\/p><p>PERASSI ritiene che debba essere mantenuta la congiunzione \u00abe\u00bb di cui ha parlato l\u2019onorevole Lussa. Infatti, una sentenza non pu\u00f2 esser pronunziata se non in base ad una norma di legge. Quindi la congiunzione \u00abe\u00bb \u00e8 assolutamente necessaria.<\/p><p>ROSSI PAOLO osserva che \u00e8 concetto comune quello di non ammettere esclusioni di ordine politico, amministrativo e morale. Pertanto la formulazione dovrebbe specificare che sono elettori della Camera dei Deputati tutti coloro che sono capaci ai sensi civili e che non siano stati condannati alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; cio\u00e8 tutti, salvo coloro la cui incapacit\u00e0 derivi necessariamente da una condanna penale.<\/p><p>MANNIRONI insiste perch\u00e9 la formulazione di questo principio fondamentale sia consacrato in un articolo della Costituzione senza rinviarlo in sede di legge elettorale.<\/p><p>Per quanto riguarda la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati, circa la questione della \u00abe\u00bb e della \u00abo\u00bb, si dichiara favorevole a mantenere la \u00abe\u00bb, perch\u00e9, se la legge esiste, dovr\u00e0 pure essere applicata da un giudice e solamente attraverso la sentenza da questo emanata in applicazione della legge pu\u00f2 aversi la necessaria garanzia costituzionale.<\/p><p>CODACCI PISANELLI osserva che molte volte possono esservi casi cos\u00ec evidenti per i quali la stessa autorit\u00e0 amministrativa pu\u00f2 escludere un cittadino dall\u2019elettorato, senza bisogno di arrivare ad una sentenza. Propone perci\u00f2 che l\u2019incapacit\u00e0 possa essere pronunciata dalla legge \u00abo\u00bb da una sentenza.<\/p><p>ROSSI PAOLO \u00e8 di parere contrario, nel senso che ritiene necessario mantenere la congiunzione \u00abe\u00bb perch\u00e9, se si vuole porre una limitazione, occorre che la decadenza dal diritto elettorale sia derivante, non solo da una disposizione di legge, ma anche da una applicazione della legge fatta dal giudice (e non da una Commissione speciale). Soltanto cos\u00ec si pu\u00f2 avere la sicura garanzia di una pronuncia solenne quale \u00e8 la sentenza. Se invece si usasse la \u00abo\u00bb disgiuntiva, la decadenza potrebbe essere pronunciata anche da una Commissione elettorale.<\/p><p>FUSCHINI crede che sia pi\u00f9 opportuno usare la lettera \u00abo\u00bb. Infatti, parlando di legge, si pu\u00f2 intendere anche la legge elettorale, la quale naturalmente sancir\u00e0 delle esclusioni e istituir\u00e0 delle Commissioni elettorali che avranno l\u2019incarico di eliminare coloro che, secondo la legge, non possono essere elettori. Cos\u00ec, per esempio, nella legge elettorale potr\u00e0 essere stabilita la esclusione dei mendicanti e delle prostitute, senza bisogno che per queste categorie vi sia una speciale sentenza. A suo avviso, quindi, non vi \u00e8 bisogno, per comminare la decadenza, della legge e della sentenza congiuntamente.<\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che dovrebbe essere soppresso tutto il capoverso riguardante le esclusioni e propone di limitarsi alla sola affermazione del diritto elettorale. In questa sede si deve fare l\u2019affermazione di principio sul diritto, mentre nella legge elettorale saranno precisati i criteri relativi alle eventuali esclusioni. In caso contrario la Sottocommissione rischia di perdersi in una lunga e forse inutile discussione su questioni di dettaglio che, a suo giudizio, esulano dall\u2019attuale sede. Ritiene che tutte le discussioni finora fatte possano essere riprodotte con pi\u00f9 profitto in altra sede.<\/p><p>TOSATO propone la seguente formula: \u00abTutti i cittadini acquistano alla maggiore et\u00e0 il godimento dei diritti politici. Nessuna eccezione potr\u00e0 essere stabilita dalla legge se non in connessione a incapacit\u00e0 civile, o in dipendenza di sentenza penale\u00bb.<\/p><p>TARGETTI crede che ci si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 materiale di esprimere il concetto dell\u2019onorevole Mortati, in modo da raccogliere il consenso di tutti. A suo avviso, la materia non pu\u00f2 essere regolata altrimenti che con una casistica, in sede per\u00f2 di legge elettorale. Coloro che sono dell\u2019opinione dell\u2019onorevole Mortati avranno modo, in sede di discussione della legge elettorale, di trasfondere nella stessa i loro punti di vista. Se oggi si approvasse la formula proposta, si precluderebbe la possibilit\u00e0 di introdurre nella legge elettorale quei criteri e quei concetti che a ciascuno sembrano pi\u00f9 logici.<\/p><p>Insiste pertanto sull\u2019opportunit\u00e0 di non mettere ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mortati, bens\u00ec quella di rimandare alla Commissione, incaricata dalla elaborazione della legge elettorale, la determinazione dei casi di incompatibilit\u00e0 con l\u2019esercizio del diritto elettorale.<\/p><p>PATRICOLO si associa alla proposta di rinviare alla legge elettorale la determinazione dei casi di esclusione. Se poi la Sottocommissione decidesse, invece, di occuparsi della questione, ritiene che non sarebbe sufficiente la formula proposta. In essa si specifica che l\u2019esclusione dal diritto di voto debba essere stabilita soltanto per legge o per sentenza, ovvero per legge e sentenza. Ora, se per legge s\u2019intende la legge elettorale, \u00e8 necessario fare tale menzione; al contrario, se per legge s\u2019intende la legge in generale, si fa un\u2019affermazione pleonastica, in quanto non \u00e8 ammissibile una sentenza che non sia emessa in forza di una legge.<\/p><p>FABBRI insiste sulla sua proposta, e osserva che rimandare la formulazione dei princip\u00ee fondamentali dell\u2019esclusione dal diritto di voto alla legge elettorale, significherebbe togliere ogni valore alla nuova Costituzione.<\/p><p>\u00c8 necessario pertanto che nel testo della Costituzione sia chiaramente formulato il principio della esclusione dal diritto di voto, stabilendo cio\u00e8, che la esclusione non pu\u00f2 derivare che da una sentenza civile e penale. Che questa poi debba essere conforme alla legge \u00e8 pacifico.<\/p><p>Prega inoltre l\u2019onorevole Mortati di chiarire perch\u00e9 propone l\u2019aggiunta dell\u2019espressione \u00abgiuridicamente capaci\u00bb. Se si afferma il concetto che i cittadini elettori debbano essere maggiorenni e debbano godere dei diritti civili e politici, non \u00e8 necessaria la specificazione \u00abgiuridicamente capaci\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che ha inteso riferirsi agli interdetti.<\/p><p>FABBRI osserva che in questo caso si avr\u00e0 un impedimento che discende da una sentenza civile e la precisazione quindi non \u00e8 necessaria.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Tosato, che corrisponde anche ai desideri dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>DI GIOVANNI osserva che se la Sottocommissione insistesse sulla necessit\u00e0 di prevedere i casi di esclusione, si potrebbe adottare una formula generica, affermando il principio che tutti hanno diritto all\u2019elettorato, salve le eccezioni stabilite dalla legge speciale.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 del parere che la Sottocommissione dovrebbe decidere con precedenza sulla proposta dell\u2019onorevole Ambrosini, di rinviare ad altra sede l\u2019esame della questione.<\/p><p>Da parte sua per\u00f2 dichiara d\u2019esservi contrario, ritenendo che la Costituzione debba limitarsi all\u2019affermazione di princip\u00ee fondamentali che salvaguardino i diritti dei cittadini in materia di voto.<\/p><p>Tra le varie formule proposte, miranti a questo scopo, preferisce quella suggerita dall\u2019onorevole Rossi; in essa infatti chiaramente si afferma che non v\u2019\u00e8 alcuna possibilit\u00e0 di esclusione all\u2019infuori del caso di interdizione dai pubblici uffici.<\/p><p>FABBRI concreta la sua proposta nella seguente formula: \u00abLa decadenza dal diritto elettorale pu\u00f2 derivare soltanto da sentenza civile o penale\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fabbri: preferisce per\u00f2 la dizione \u00ablegge e sentenza\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che per ragioni tecniche, la materia dovrebbe essere considerata, in tutte le sue particolarit\u00e0, in sede di elaborazione della futura legge elettorale, ma, dal momento che la discussione finora svolta \u00e8 scesa alla considerazione dei supremi princip\u00ee, e poich\u00e9 la sua proposta di rinviare ad una legge futura la decisione in questa materia potrebbe dare l\u2019impressione di un troppo tiepido riguardo per la libert\u00e0 dei cittadini, \u00e8 costretto a far prevalere il criterio politico, e perci\u00f2 ritira la sua proposta.<\/p><p>TARGETTI e DI GIOVANNI dichiarano di far propria la proposta dell\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>LA ROCCA ha l\u2019impressione che ci si metta su di un terreno che sconfina dall\u2019ambito dei poteri della Sottocommissione. In sede di Costituzione debbono affermarsi solo i princip\u00ee generali e si deve cercare di non addentrarsi in eccessivi dettagli. Gli sembra inoltre che si stia adoperando un linguaggio tecnico che rischia di non essere ben compreso nemmeno dai competenti in materia: c\u2019\u00e8 da prevedere facilmente, quindi, quale disastrosa impressione ne ricever\u00e0 l\u2019uomo della folla. Per queste considerazioni insiste affinch\u00e9 la Sottocommissione si limiti ad affermare il principio generale che il diritto al voto \u00e8 riconosciuto ad ogni cittadino, naturalmente sulla base del suffragio universale, eguale, diretto e segreto, ecc. Una Costituzione deve rispecchiare la situazione del momento, ma non deve diventare un ostacolo inviolabile agli sviluppi futuri della societ\u00e0.<\/p><p>LAMI STARNUTI \u00e8 favorevole alla proposta di rinvio della questione alla Commissione per la legge elettorale. Desidererebbe anche che fossero chiariti alcuni dubbi sull\u2019applicazione del principio di carattere generale enunciato dall\u2019onorevole Mortati. Con la formula proposta si ammettono, tra l\u2019altro, i mendicanti all\u2019elettorato. Ora, non c\u2019\u00e8 alcuna ragione di escluderli in via generale dal diritto di voto; ma ci sono i mendicanti ricoverati negli ospizi di mendicit\u00e0, i quali nell\u2019esplicazione del loro diritto di voto potrebbero subire, se non la violenza, certo l\u2019influenza morale dei dirigenti dello ospizio, Potrebbero, dunque, esservi considerazioni che non consigliassero di ammettere questa categoria all\u2019esercizio del voto. Inoltre, la proposta dell\u2019onorevole Mortati potrebbe anche dar luogo in avvenire all\u2019esclusione dal diritto elettorale di tutti coloro che sono stati condannati dai Tribunali speciali per la difesa dello Stato, e dai Tribunali ordinari per reati antifascisti, ed \u00e8 certo che l\u2019onorevole Mortati non vuole arrivare a tanto.<\/p><p>PICCIONI esprime l\u2019avviso che sia preferibile votare uno degli emendamenti proposti, anzich\u00e9 rinviare l\u2019esame della questione ad altra sede.<\/p><p>PATRICOLO dichiara che, in linea di massima, accetterebbe il rinvio della questione alla legge elettorale, ma vorrebbe che il rinvio fosse integrato da una formulazione pi\u00f9 precisa dell\u2019articolo in esame, cos\u00ec concepita: \u00absalve le eccezioni previste dalla legge elettorale\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che tutta la questione sta nello stabilire se si vuole adottare una formula analoga a quella gi\u00e0 approvata relativamente al godimento dei diritti civili e politici, oppure se si vogliono fissare i limiti nella Costituzione.<\/p><p>PATRICOLO ripete che, se si dovesse accettare la proposta di rinvio, occorrerebbe formulare l\u2019articolo in maniera da consentire alla legge elettorale di stabilire limitazioni al diritto di voto.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Ambrosini, fatta propria dagli onorevoli Targetti e Di Giovanni, di rinviare alla legge elettorale l\u2019esame dei casi di esclusione dal diritto elettorale.<\/p><p>AMBROSINI dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che restano allora da porre in votazione tre formule:<\/p><p>la prima, proposta dell\u2019onorevole Tosato, \u00e8 cos\u00ec concepita: \u00abTutti i cittadini acquistano alla maggiore et\u00e0 il godimento dei diritti politici. Nessuna eccezione potr\u00e0 essere stabilita dalla legge se non in connessione a incapacit\u00e0 civile, o in dipendenza di sentenza penale\u00bb;<\/p><p>la seconda, proposta dall\u2019onorevole Fabbri, \u00e8 del seguente tenore: \u00abLa decadenza dal diritto elettorale pu\u00f2 derivare soltanto da sentenza civile o penale al magistrato ordinario\u00bb;<\/p><p>la terza, proposta dall\u2019onorevole Rossi \u00e8 la seguente: \u00abNessuno pu\u00f2 essere dichiarato decaduto dal diritto elettorale se non \u00e8 condannato alla pena accessoria dell\u2019interdizione dei pubblici uffici\u00bb.<\/p><p>FABBRI e ROSSI PAOLO ritirano le loro proposte, aderendo a quella dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>LAMI STARNUTI dichiara che voter\u00e0 contro ed, in via subordinata, propone la seguente aggiunta alla formula dell\u2019onorevole Tosato: \u00abfatta eccezione per le esclusioni di cui all\u2019articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946 n. 74.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole Lami Starnuti di non insistere, perch\u00e9 nel testo di una Costituzione non si pu\u00f2 far richiamo ad una legge precedente.<\/p><p>LAMI STARNUTI insiste affinch\u00e9 la sua aggiunta sia per lo meno inserita nelle norme transitorie.<\/p><p>BOZZI dichiara di condividere il concetto espresso nella formula dell\u2019onorevole Tosato, ma non gli sembra completamente felice la forma. Vi sono due espressioni, \u00abin connessione\u00bb e \u00abin dipendenza\u00bb, che non lo soddisfano.<\/p><p>LEONE GIOVANNI suggerisce la seguente dizione: \u00abo come effetto di una sentenza penale\u00bb.<\/p><p>LA ROCCA desidera sapere se la Costituzione che si sta elaborando deve essere una specie di nuova amnistia pi\u00f9 larga di qualsiasi altra. Gi\u00e0 ci si \u00e8 trovati di fronte ad una legge elettorale che, con tutte le sue restrizioni, non ha escluso dal diritto elettorale ben note persone e categorie. Si domanda ora se con la formula in questione non si vogliano aprire le porte a tutti i gerarchi fascisti.<\/p><p>LEONE GIOVANNI tiene a dichiarare che la questione sollevata dall\u2019onorevole La Rocca ha indubbiamente la sua importanza. Va ricordato in proposito che con l\u2019attuale legge elettorale sono stati eletti deputati perfino vecchi gerarchi fascisti, ci\u00f2 che \u00e8 deplorevole. Per evitare il ripetersi di tale inconveniente, si potrebbe stabilire che solo la coeva legge elettorale potr\u00e0 contenere limiti al principio costituzionale. Il testo della nuova Costituzione, per\u00f2, in materia di esclusione dal diritto di voto, non pu\u00f2 contenere che dei princip\u00ee generali formulati sinteticamente, ed impedire inoltre che una maggioranza qualsiasi che vada al potere tolga arbitrariamente l\u2019esercizio di voto a determinate categorie che si trovino in particolari condizioni. Il testo di una Costituzione deve sempre cercare di impedire il sorgere di arbitr\u00ee.<\/p><p>CALAMANDREI desidera chiedere un chiarimento all\u2019onorevole Mortati circa un problema attinente non al passato, ma all\u2019avvenire. Si \u00e8 discusso se nella Costituzione possa essere stabilito un controllo sui partiti, e qualcuno ha proposto che uno dei compiti della futura Corte Costituzionale sia anche quello di controllare i partiti per accertare se essi rispettino il giuoco democratico e possano essere ammessi alla vita politica legale dello Stato. \u00c8 questo un argomento su cui si possono avere opinioni diverse. In ogni modo, nel caso che il controllo sui partiti sia ammesso, si pu\u00f2 fare la seguente ipotesi: se in un domani dovesse sorgere un partito che ponesse come base della sua attivit\u00e0 politica il principio dell\u2019antropofagia per risolvere le questioni sociali, gli appartenenti a un tale partito potranno essere ammessi all\u2019elettorato attivo e passivo, ovvero esserne privati? Gli sembra che questo sia un argomento di pi\u00f9 per rinviare ad altra sede la risoluzione del problema in questione.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non crede pertinente al problema in discussione il caso accennato dall\u2019onorevole Calamandrei. In sostanza possono esservi molte associazioni illegittime i cui componenti, per\u00f2, possono egualmente essere ammessi al voto. Nel diritto francese vi \u00e8 una disposizione che stabilisce il divieto di associazioni che tendano al mutamento della forma dello Stato. Nel nostro diritto potrebbe cos\u00ec essere stabilito il divieto di associazioni di anarchici: il che non escluderebbe che i singoli associati potessero votare, fin quando una sentenza non togliesse loro la capacit\u00e0 giuridica.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato, nel seguente nuovo testo concertato dal proponente con gli onorevoli Bozzi e Leone Giovanni:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini acquistano alla maggiore et\u00e0 il godimento dei diritti politici. Nessuna eccezione pu\u00f2 essere stabilita dalla legge se non in conseguenza di sentenza civile o penale\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI direbbe piuttosto: \u00abse non come conseguenza di sentenza civile o penale\u00bb.<\/p><p>TOSATO dichiara che, dopo nuova riflessione, preferisce mantenere la formula: \u00abTutti i cittadini acquistano alla maggiore et\u00e0 il godimento dei diritti politici. Nessuna eccezione potr\u00e0 essere stabilita dalla legge se non in connessione a incapacit\u00e0 civili, o in dipendenza di sentenza penale\u00bb.<\/p><p>DI GIOVANNI proporrebbe di modificare cos\u00ec l\u2019ultima parte della formula dell\u2019onorevole Tosato: \u00abNessuna eccezione potr\u00e0 essere stabilita se non per legge\u00bb.<\/p><p>LUSSU ritiene che la prima parte della formula proposta sia pleonastica, dato quanto in precedenza \u00e8 stato votato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che nulla vieta di ritoccare l\u2019articolo in sede di coordinamento.<\/p><p>FABBRI fa notare che in precedenza non si \u00e8 votato un articolo preciso, ma unicamente si \u00e8 stabilito di adottare per l\u2019elettorato attivo il criterio della maggiore et\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 10.15.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em>: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo<\/em>: Amendola, Bordon, Grieco, Terracini.<\/p><p><em>Assenti<\/em>: Maffi, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 13. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Lussu \u2013 Piccioni \u2013 Perassi \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Leone Giovanni \u2013 Ambrosini \u2013 Fabbri \u2013 Nobile \u2013 Uberti \u2013 Codacci [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[97,70],"tags":[],"post_folder":[122],"class_list":["post-5174","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5174"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7792,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5174\/revisions\/7792"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5174"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}