{"id":5172,"date":"2023-10-15T23:04:19","date_gmt":"2023-10-15T21:04:19","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5172"},"modified":"2023-10-23T13:24:28","modified_gmt":"2023-10-23T11:24:28","slug":"martedi-10-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5172","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 10 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5172\" class=\"elementor elementor-5172\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-41b9d96 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"41b9d96\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b35e5df\" data-id=\"b35e5df\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-64d8652 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"64d8652\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460910sed012ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f80bec5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f80bec5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>12.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 10 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 Cappi \u2013 Lussu \u2013 Bozzi \u2013 Rossi Paolo \u2013 Bulloni \u2013 Perassi \u2013 Nobile \u2013 Tosato \u2013 Piccioni \u2013 Leone Giovanni \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Conti \u2013 Mannironi \u2013 La Rocca \u2013 Di Giovanni \u2013 Patricolo \u2013 Ambrosini \u2013 Einaudi \u2013 Zuccarini \u2013 Lami Starnuti \u2013 Amendola.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.10.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che, acquisito il concetto del sistema bicamerale del potere legislativo, si pone ora la questione della formazione e del funzionamento della prima e della seconda Camera, e crede naturale cominciare dalla prima.<\/p><p>MORTATI concorda col Presidente. Il primo punto da esaminare, a suo avviso, \u00e8 se vi siano princip\u00ee di carattere elettorale da inserire nella Costituzione, sul quale argomento qualche accenno si trova nell\u2019articolazione Conti ove si parla del sesso e dell\u2019et\u00e0. Vi sarebbero da prendere in considerazione anche altri elementi.<\/p><p>FABBRI crede necessario stabilire preventivamente se il tipo della legge elettorale debba essere consacrato nella Costituzione o rimandato alla legge elettorale stessa.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che, in sostanza, si tratta di determinare se nella Costituzione si debba parlare di proporzionale o di collegio uninominale. Ma, seguendo l\u2019articolazione Conti, la prima cosa da determinare \u00e8 chi \u00e8 elettore. Mette quindi in discussione l\u2019articolo 1 proposto dall\u2019onorevole Conti:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 composta di cittadini di ambo i sessi, dell\u2019et\u00e0 di almeno venticinque anni, eletti per quattro anni, a suffragio universale, uguale, diretto e segreto\u00bb.<\/p><p>CAPPI domanda se sia opportuno rimandare alla legge elettorale taluni particolari, o se si debba inserire in questo articolo il principio della rappresentanza proporzionale, aggiungendo, dopo \u00aba suffragio universale, uguale, diretto e segreto\u00bb, le parole: \u00abmediante il sistema proporzionale\u00bb. Personalmente crede che sia questo un principio che meriti di essere inserito nella Costituzione, salvo a indicare nella legge particolare il sistema di proporzionale.<\/p><p>LUSSU crede fuori luogo stabilire qui le modalit\u00e0 elettorali: pu\u00f2 essere fatto semplicemente un riferimento alla legge speciale, che verr\u00e0 successivamente, ma senza impegnarsi sul sistema elettorale su cui esistono serie divergenze, cos\u00ec che occorrer\u00e0 esaminare in apposita seduta la questione.<\/p><p>BOZZI concorda con quanto ha detto l\u2019onorevole Lussu. Non gli sembra conveniente inserire in una Costituzione, che per di pi\u00f9 sembra sar\u00e0 una Costituzione rigida, il meccanismo del sistema elettorale. Un mutamento di opinione su questo punto comporterebbe una revisione della Costituzione col particolare procedimento che sar\u00e0 stabilito; e ci\u00f2 non gli sembra consigliabile.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ritiene che questo debba costituire uno dei presupposti dell\u2019essenza stessa della Costituzione; contro di che egli pensa che, assai pi\u00f9 del meccanismo elettorale, sia il principio dell\u2019organizzazione della vita pubblica in forma di partiti che pu\u00f2 influire sull\u2019essenza della Costituzione.<\/p><p>ROSSI PAOLO osserva che la proposta specifica avanzata dall\u2019onorevole Cappi di stabilire con la Costituzione il principio della rappresentanza proporzionale tocca una questione delicata, che sarebbe opportuno rinviare.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che sia meglio esaminare intanto l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Conti, salvo vedere poi se debba aggiungervisi qualche cosa.<\/p><p>Indubbiamente nella Costituzione la precisazione di chi \u00e8 elettore non pu\u00f2 mancare. Da taluno si vorrebbe dire che sono elettori tutti i cittadini maggiorenni. Ma bisogna allora precisare che cosa si debba intendere col termine \u00abmaggiorenne\u00bb. Se alla parola \u00abmaggiorenne\u00bb si vuole attribuire il significato che ha nel diritto civile, si dovr\u00e0 adottare una formula con la quale si stabilisca che il diritto elettorale attivo \u00e8 riconosciuto ai cittadini italiani che hanno compiuto i 21 anni.<\/p><p>BULLONI fa osservare che la donna, passando a matrimonio, diventa maggiorenne anche se non ha compiuto i 21 anni.<\/p><p>PRESIDENTE suggerisce allora la formula. \u00abSono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 21 anni di et\u00e0 e godano dei diritti civili\u00bb; oppure: \u00absono elettori tutti i cittadini aventi il godimento dei diritti civili e politici, che abbiano compiuto i 21 anni\u00bb.<\/p><p>FABBRI domanda se la precisazione insita nella parola \u00abcittadini\u00bb, di fronte a coloro che possono essere originari di territori non pi\u00f9 sotto la sovranit\u00e0 italiana, non possa dar luogo a qualche problema di cui occorra preoccuparsi.<\/p><p>PERASSI richiama l\u2019articolo della legge Crispi il quale consolida la figura dell\u2019italiano regnicolo (detto questo nel senso francese della parola e non nel senso monarchico). Crede opportuno attenersi allo stato attuale della legislazione, secondo cui chi \u00e8 italiano per nazionalit\u00e0, ma non cittadino italiano, non \u00e8 senz\u2019altro elettore: ha soltanto un titolo per acquistare la cittadinanza italiana, prescindendo da altre condizioni.<\/p><p>NOBILE ha qualche dubbio circa l\u2019et\u00e0 che si richiede ai cittadini. Si \u00e8 espresso da taluno il desiderio che l\u2019et\u00e0 sia portata a 18 anni. Nello schema di Costituzione francese e stata tenuta una via intermedia: criterio che potrebbe essere adottato o, per lo meno, discusso.<\/p><p>LUSSU, per quanto, allorch\u00e9 si tratter\u00e0 di compilare il testo definitivo, occorrer\u00e0 rivedere tutto, e sar\u00e0 possibile aggiungere qualche concetto che sia stato omesso, osserva che la Costituzione dovrebbe contenere anzitutto un accenno alla sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>PRESIDENTE crede che l\u2019affermazione della sovranit\u00e0 popolare sar\u00e0 senz\u2019altro accettata non appena se ne parler\u00e0. Ma sar\u00e0 una questione da esaminare in occasione della stesura definitiva della Costituzione.<\/p><p>TOSATO concorda col Presidente, anche perch\u00e9 quando si dice che sono eleggibili e sono elettori tutti i cittadini, ecc., \u00e8 implicito in ci\u00f2 il principio della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole all\u2019accoglimento della proposta Nobile. Crede che l\u2019et\u00e0 di ventun anni sia la minima ammissibile per l\u2019elezione di un corpo che viene a porsi al vertice dello Stato, per la quale funzione occorre una certa maturit\u00e0 politica. Anche senza voler arrivare ai venticinque anni di altri tempi, l\u2019et\u00e0 di ventun anni gli pare necessaria e armonica a tutto il sistema giuridico, perch\u00e9 a ventun anni si acquistano i diritti civili.<\/p><p>NOBILE osserva che ai giovani di vent\u2019anni si impone il servizio militare e, se occorre, dopo un breve periodo d\u2019istruzione, il combattimento. All\u2019onorevole Tosato, che trova una disarmonia nel fatto che si ammetta il ventenne a dare il voto per l\u2019elezione all\u2019Assemblea legislativa, mentre non gode ancora i diritti civili, oppone che non \u00e8 affatto giusto, e quindi non \u00e8 possibile chiedere ad un cittadino di dare la vita per il proprio paese e negargli i diritti civili e politici. O si eleva l\u2019et\u00e0 per il servizio militare a ventun anni, o si deve anticipare la concessione dei diritti civili e politici.<\/p><p>TOSATO risponde che i criteri che regolano il servizio militare sono diversi da quelli relativi al diritto elettorale attivo: per il primo si tratta di sviluppo fisico, mentre per il secondo si tratta di capacit\u00e0 politica, e la capacit\u00e0 fisica di portare le armi non coincide con la capacit\u00e0 politica.<\/p><p>PICCIONI pensa che, trattandosi di Costituzione, che afferma princip\u00ee generali, sia sufficiente affermare il concetto che la Camera dei Deputati \u00e8 eletta a suffragio diretto, universale e segreto, senza cristallizzare definitivamente l\u2019et\u00e0 dell\u2019elettorato attivo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI concorda col collega Piccioni, e, in contrasto con l\u2019onorevole Nobile, osserva che la diversit\u00e0 tra l\u2019et\u00e0 del servizio militare e l\u2019et\u00e0 per l\u2019esercizio dei diritti sussiste nella nostra legislazione e anche in quelle straniere, non solo riguardo ai diritti politici, ma anche a quelli privatistici. Aderisce, quindi, alla fissazione dei ventun anni, in quanto la capacit\u00e0 politica richiede una maggiore et\u00e0 ed una maggiore esperienza.<\/p><p>BOZZI non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Piccioni, perch\u00e9 l\u2019et\u00e0 \u00e8 un requisito essenziale dell\u2019elettorato attivo. Ma non si nasconde che si tratta di una valutazione piuttosto arbitraria. In favore della tesi dell\u2019onorevole Nobile si potrebbe osservare che, per esempio, la capacit\u00e0 giuridica in materia di lavoro si acquista a diciotto anni. Personalmente per\u00f2 propende a ritenere che, nello specifico settore dell\u2019elettorato attivo, il limite debba essere fissato a ventun anni, perch\u00e9 d\u00e0 la garanzia di maggiore ponderazione e seriet\u00e0, di maggiore inserimento dell\u2019individuo nella vita sociale e politica del paese, che \u00e8 soprattutto necessario all\u2019esercizio di questo diritto.<\/p><p>LUSSU, per quanto concordi con l\u2019onorevole Piccioni nel ritenere che non si debbono specificare i dettagli del sistema elettorale, crede che l\u2019et\u00e0 debba essere fissata. Ma gli argomenti dell\u2019onorevole Nobile non lo convincono: il servizio militare \u00e8 obbligatorio per gli uomini e non per le donne, quindi quegli argomenti non riguardano pi\u00f9 della met\u00e0 degli elettori. Poi al giovane chiamato sotto le bandiere le armi in realt\u00e0 si d\u00e0nno solo pi\u00f9 tardi, mentre l\u2019elettorato si esercita senz\u2019altro dal momento in cui lo si acquista. Perci\u00f2, malgrado la Costituzione francese abbia fissato il limite a vent\u2019anni, ritiene pi\u00f9 opportuno il limite dei ventun anni, che gli sembra risponda alle esigenze di un compito politico estremamente serio, quale \u00e8 quello di eleggere un\u2019Assemblea legislativa.<\/p><p>NOBILE fa osservare che egli ha proposto di elevare a ventun anni il limite di et\u00e0 per il servizio militare. Bisogna tener presente, tuttavia, che in tempo di guerra la preparazione del militare dura talvolta solo due o tre mesi, e spesse volte si mandano al fronte anche i giovani di diciannove anni. D\u2019altronde trova un po\u2019 arrischiato dire che a vent\u2019anni un giovane non sia politicamente maturo. Sarebbe forse pi\u00f9 giusto chiedere una maggiore maturit\u00e0 politica ai candidati; ma quando si stabilisce per questi il limite di venticinque anni, non vede perch\u00e9 si debba fissarlo a ventun anni per gli elettori. Se mai, sarebbe giusto ritornare ai trent\u2019anni che un tempo erano richiesti per essere eleggibile.<\/p><p>CODACCI PISANELLI rileva dalla discussione l\u2019opportunit\u00e0 di non stabilire qui il limite di et\u00e0, tanto pi\u00f9 che in altri rami del diritto il limite minimo \u00e8 andato spostandosi; nel diritto privato, per i rapporti di lavoro i ventun anni sono stati ridotti a diciotto; in diritto penale, per la capacit\u00e0 di intendere e di volere, \u00e8 stato pure spostato. Poich\u00e9 la Costituzione deve fissare solo dei princip\u00ee che abbiano una certa presunzione di stabilit\u00e0, \u00e8 opportuno non pregiudicare la questione. Lo Statuto Albertino \u00e8 durato circa un secolo ed \u00e8 da augurarsi che anche la nuova Costituzione abbia la stessa durata: quindi non \u00e8 necessario precisare dati che probabilmente saranno nel frattempo variati in seguito all\u2019evoluzione dei tempi. Propone perci\u00f2 di lasciare la semplice formula che la Camera dei Deputati sar\u00e0 eletta a suffragio diretto, universale e segreto.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole a che sia stabilito il limite di et\u00e0, perch\u00e9 non crede logico riferirsi, in questo campo, al diritto privato o pubblico che fissa vari termini per diverse specifiche funzioni: \u00e8 naturale che occorra una certa et\u00e0 per la capacit\u00e0 patrimoniale, un\u2019altra per il servizio militare, ecc. D\u2019altra parte, nella Costituzione non si pu\u00f2 non fissare l\u2019et\u00e0 per l\u2019ammissione all\u2019esercizio di un diritto che concerne milioni di persone chiamate a partecipare alla vita politica del paese.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore,<\/em> si associa all\u2019onorevole Fabbri. Crede necessaria l\u2019indicazione dell\u2019et\u00e0, la quale comporta l\u2019esercizio di un diritto cos\u00ec fondamentale, e osserva che non c\u2019\u00e8 una Costituzione in cui l\u2019et\u00e0 per l\u2019elettorato attivo non sia prevista.<\/p><p>Propone di fissare questo limite di et\u00e0 a 21 anni e osserva che fra questa e l\u2019et\u00e0 di 18 anni v\u2019\u00e8 una enorme differenza di maturazione.<\/p><p>Questi elementi sono stati valutati specialmente quando si sono compiuti gli studi per la riforma del Codice penale, e nella fissazione della responsabilit\u00e0 penale si \u00e8 scesi ai diciotto anni perch\u00e9, in base a considerazioni fisiologiche, si \u00e8 considerato che a questa et\u00e0 si \u00e8 capaci di capire quello che si fa, quando si ferisce o si uccide. L\u2019esercizio del diritto di voto comporta invece una maturazione di vedute, almeno generiche, che non si consegue prima dei ventun anni.<\/p><p>MANNIRONI non avrebbe difficolt\u00e0 ad aderire alla tesi che non si debba fissare fin da ora il minimo dell\u2019et\u00e0 per l\u2019elettorato; ma, ove si voglia fissarlo, aderisce al termine di ventuno anni, in omaggio alla tradizione giuridica italiana. Nella legge civile, infatti, \u00e8 fissato a ventun anni l\u2019acquisto della capacit\u00e0 giuridica del cittadino, ed egli non vede che il richiamo all\u2019et\u00e0 per il servizio militare o all\u2019et\u00e0 per il diritto al lavoro menomi il valore che ha il principio generale fissato nella legislazione civile, la quale stabilisce a ventun anni la piena capacit\u00e0 giuridica.<\/p><p>LA ROCCA, senza voler dire nulla che possa parere sconveniente, manifesta l\u2019impressione che tutti concordino nel dire di voler progredire sul terreno democratico, ma in pratica molti si mostrino conservatori. Se veramente si intende rinnovare gli istituti, bisogna portare un soffio nuovo nella vita politica italiana e non porre ostacoli alla manifestazione della volont\u00e0 di una categoria cos\u00ec larga, come quella della giovent\u00f9 italiana.<\/p><p>Sostiene che si deve ridurre al minimo l\u2019et\u00e0 per l\u2019elettorato, perch\u00e9 un giovane, che a diciotto anni scrive, organizza, frequenta le universit\u00e0, lavora, d\u00e0 il proprio contributo vivo nelle officine, sposa, costituisce una famiglia, non pu\u00f2 non avere il diritto di partecipare alla vita pubblica. La maggiore decapitazione che si possa fare ad un cittadino \u00e8 quella di privarlo della facolt\u00e0 di partecipare alla vita pubblica e di portare il proprio contributo alla soluzione dei grandi problemi nazionali. Ora, i giovani che sopportano il maggior peso nei periodi di gravi crisi sociali, che sono i pi\u00f9 interessati alle decisioni politiche, perch\u00e9 sono gli attori dei grandi avvenimenti nazionali, non possono essere messi in disparte.<\/p><p>DI GIOVANNI osserva che nella formazione delle Carte costituzionali di massima si fanno affermazioni di principio, rimandando le questioni specifiche di dettaglio alle leggi particolari. Quando si sia affermato il principio che l\u2019Assemblea nazionale \u00e8 eletta a suffragio universale, eguale, diretto, e segreto, si \u00e8 esaurito il compito inerente alla formazione della Carta costituzionale, e le condizioni sotto le quali sar\u00e0 ammesso il cittadino ad esercitare il diritto dell\u2019elettorato attivo saranno rimesse alla legge elettorale.<\/p><p>NOBILE, d\u2019accordo con quanto ha detto l\u2019onorevole Di Giovanni, propone il rinvio della discussione su questa questione, che non gli appare sufficientemente maturata. Non capisce, d\u2019altra parte, come un giovane di venti anni, che da due anni ha compiuto gli studi medi, possa esser ritenuto non maturo per poter scegliere il suo partito e il suo deputato.<\/p><p>PATRICOLO riconosce il valore delle ragioni addotte dall\u2019onorevole Fabbri, per il valore politico che pu\u00f2 avere la determinazione del limite di et\u00e0.<\/p><p>Riferendosi a quanto ha detto l\u2019onorevole Nobile, afferma che, se non \u00e8 troppo elevato il termine di ventun anni per l\u2019elettorato attivo, \u00e8 certo troppo basso quello di venticinque per l\u2019elettorato passivo, e propone che venga elevato a trent\u2019anni. A chi teme che con ci\u00f2 troppi giovani siano esclusi dalla vita politica italiana, osserva che i pi\u00f9 giovani potranno passare nelle Assemblee regionali, prima di arrivare alle soglie di Montecitorio.<\/p><p>LA ROCCA non trova opportuno richiamarsi, come altri han fatto, alle tradizioni, che nella vita di un popolo costituiscono qualcosa di morto che bisogna superare, e insiste affinch\u00e9 all\u2019Assemblea Nazionale siano portate energie fresche ed attive.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 personalmente d\u2019avviso che sia necessario fissare il limite di et\u00e0 nella Carta costituzionale. La legge elettorale dovr\u00e0 stabilire i modi con cui si esercita il diritto, ma il limite di et\u00e0 non \u00e8 un modo; \u00e8 elemento integrante, che definisce il soggetto del diritto. Le leggi elettorali potranno variare all\u2019infinito, ma vi sono dati che non dovrebbero poter variare. Contrariamente a quanto qualcuno ha detto, la consuetudine di fissare nella Costituzione il limite di et\u00e0 \u00e8 talmente larga, che astenersene costituirebbe un\u2019eccezione. Non si deve essere pedissequi di fronte alle altre costituzioni; ma, per essere originali, non \u00e8 necessario fare una cosa non comprensibile.<\/p><p>Circa la proposta di far riferimento al limite della maggiore et\u00e0, osserva che questo limite non \u00e8 intangibile, e se vi \u00e8 una buona occasione, in cui anche il problema del limite della maggiore et\u00e0 possa essere affrontato, questo \u00e8 certo l\u2019attuale.<\/p><p>Il problema della maggiore et\u00e0 \u00e8 attinente ad elementi di carattere fisiologico e di carattere intellettuale, e l\u2019Assemblea Costituente \u00e8 organo capace per valutare e contemperare. Non \u00e8 sufficiente dire che nella legge civile \u00e8 stabilito il limite della maggiore et\u00e0; non si deve cercare come punto di riferimento tutto ci\u00f2 che \u00e8 stabilito, perch\u00e9 si sta ora lavorando proprio per modificare lo stabilito, altrimenti la Costituente non avrebbe ragion d\u2019essere, o si limiterebbe a confermare l\u2019ordinamento precedente.<\/p><p>Pensa che sia opportuno diminuire a venti anni il limite di et\u00e0 per l\u2019esercizio del diritto elettorale, e se la legge civile diminuisse corrispondentemente a vent\u2019anni il limite della maggiore et\u00e0, non ne subirebbe certo alcuna scossa la vita italiana. In pratica \u00e8 gi\u00e0 nella generale convinzione che i venti anni non costituiscono differenza sostanziale dai ventuno o dai venticinque, anche per quello che riguarda il diritto matrimoniale, specie in riferimento agli usi dell\u2019Italia centro-meridionale. E quanto al punto di vista della formazione intellettuale, si \u00e8 tutti convinti che, date le condizioni della vita moderna pi\u00f9 febbrile e pi\u00f9 rapida nel suo sviluppo, una sufficiente maturit\u00e0 \u00e8 raggiunta anche prima dell\u2019et\u00e0 stabilita in passato.<\/p><p>Quanto, al servizio militare, pur essendo giusto che per questo si ha riguardo alla robustezza fisica, non si pu\u00f2 dimenticare che il servizio militare ha pure un contenuto spirituale e ideologico, onde i giovani chiamati al servizio militare devono essere anche in condizioni intellettuali di sentire e di valutare l\u2019uso delle armi a cui sono chiamati.<\/p><p>Perci\u00f2 propone di fissare nella Costituzione il limite di et\u00e0 e che per questo non ci si irrigidisca sui ventun anni tradizionali, ma si scenda ai venti.<\/p><p>Mette in votazione il concetto che si debba fissare un limite di et\u00e0.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI, circa il limite di et\u00e0, per non pregiudicare attualmente la questione, propone di adottare la formula che sono elettori tutti i cittadini italiani maggiorenni, spiegando che il significato della proposta \u00e8 questo, che se la legge comune abbasser\u00e0 il limite della maggiore et\u00e0 da ventuno a venti anni, questo abbassamento avr\u00e0 effetto anche per la legge elettorale.<\/p><p>PRESIDENTE credo per\u00f2 che una simile decisione sarebbe generalmente intesa nel senso che si vuole indicare l\u2019et\u00e0 di ventuno anni secondo la legge civile attualmente in vigore, perch\u00e9 la prima legge elettorale, cio\u00e8 quella da cui sorger\u00e0 la prima Assemblea legislativa, sarebbe applicata sotto l\u2019impero dell\u2019attuale legge civile, che nel frattempo non si avrebbe il tempo di modificare.<\/p><p>CODACCI PISANELLI ritiene che la proposta Perassi non risolverebbe la questiono perch\u00e9, se nel diritto privato il limite della maggiore et\u00e0 \u00e8 fisso, nel diritto pubblico \u00e8 invece oscillante. E poich\u00e9 il diritto elettorale fa parte del diritto pubblico, mancherebbe quel preciso riferimento di diritto generale che si vuole ottenere.<\/p><p>PERASSI trova eccessiva la preoccupazione dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, perch\u00e9 il concetto di maggiore et\u00e0 \u00e8 un concetto comune, che non viene infirmato dal fatto che norme speciali valgano in qualche caso di esercizio di diritti pubblici.<\/p><p>NOBILE insiste perch\u00e9 siano fissati i venti anni, osservando che, se si interessano i giovani il pi\u00f9 presto possibile alla vita pubblica, si compie anche un\u2019opera di educazione.<\/p><p>MORTATI si associa alla proposta dell\u2019onorevole Perassi, non ritenendo decisive le obiezioni dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli. Il riferimento alla legge civile \u00e8 la ragione logica della fissazione dei ventun anni, mentre le altre proposte non hanno alcuna giustificazione sostanziale. Intanto \u00e8 possibile riferirsi al diritto civile, in quanto l\u2019et\u00e0 di ventun anni \u00e8 considerata come l\u2019indice del raggiungimento di una maturit\u00e0 media; ed \u00e8 a questa che bisogna riferirsi anche riguardo alla legge politica. Non si hanno elementi per affermare che si diventa maturi in politica prima che in altri campi. Si potrebbe dire che anche il limite dei ventun anni \u00e8 un limite arbitrario, ma \u00e8 il termine su cui la coscienza comune si fissa per presumere una capacit\u00e0 media.<\/p><p>L\u2019argomento dell\u2019et\u00e0 per il servizio militare non \u00e8 probante, perch\u00e9 non v\u2019\u00e8 parallelismo fra le due capacit\u00e0: si pu\u00f2 anzi osservare che in tempo di guerra i giovani sono chiamati alle armi anche prima dei venti anni; e si dovrebbe allora abbassare ulteriormente il limite di et\u00e0 per l\u2019esercizio dell\u2019elettorato.<\/p><p>Per quanto riguarda il fattore educativo, osserva che l\u2019educazione politica si matura con altri compiti, di partito, sindacali, ecc., che possono offrire largo campo di educazione politica ai giovani.<\/p><p>LUSSU propone che si dica esplicitamente che l\u2019elettorato attivo si acquista a ventun anni.<\/p><p>FABBRI, circa l\u2019ordine da seguire nella votazione sulle varie proposte, ritiene che quella dell\u2019onorevole Perassi sia la pi\u00f9 comprensiva, perch\u00e9, pur riferendosi attualmente ai ventun anni, considera anche la possibilit\u00e0 di un eventuale abbassamento, che si attuerebbe qualora gli organi legislativi ritenessero di portare la capacit\u00e0 civile ai vent\u2019anni. Quindi crede che dovrebbe avere la precedenza nella votazione.<\/p><p>AMBROSINI crede che la proposta Perassi sia da accettare, perch\u00e9 la determinazione della maggiore et\u00e0 dipende da una valutazione globale, fatta sempre con criteri contingenti. Se si stabilisse un\u2019et\u00e0 inferiore a quella attualmente vigente per la determinazione della maggiore et\u00e0, si giungerebbe a questa incongruenza che per l\u2019esercizio del diritto elettorale, il pi\u00f9 alto che vi sia, si richiederebbe un insieme di capacit\u00e0 minore di quello che l\u2019ordinamento giuridico dello Stato richiede invece per negozi giuridici di importanza minore.<\/p><p>La proposta Perassi, invece, permette al legislatore, dopo queste discussioni che possono servirgli di orientamento, di risolvere a suo tempo il problema.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 in definitiva il risultato non muta per l\u2019ordine della votazione, mette ai voti la proposta che il limite per l\u2019esercizio dell\u2019elettorato attivo sia ridotto a diciotto anni.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposta che il limite sia fissato ai vent\u2019anni.<\/p><p>AMBROSINI dichiara che si asterr\u00e0 dalla votazione su questa proposta.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE deve ora mettere in votazione la proposta Perassi.<\/p><p>PICCIONI propone che la formula Perassi, la quale si riferisce alla maggiore et\u00e0, sia completata con l\u2019indicazione che \u00abla maggiore et\u00e0 attualmente \u00e8 di ventun anni\u00bb, perch\u00e9 sostanzialmente le due proposte Perassi e Lussu coincidono.<\/p><p>BOZZI osserva che le due proposte non coincidono esattamente, perch\u00e9 la scelta dell\u2019una o dell\u2019altra ha influenza sulla procedura da seguire per eventuali modifiche, in quanto col sistema Perassi una modificazione della legge civile si riflette automaticamente sulla legge costituzionale; mentre ci\u00f2 non avviene con l\u2019altro sistema.<\/p><p>EINAUDI voter\u00e0 per i ventun anni, anche perch\u00e9 \u00e8 bene che qualunque deliberazione il legislatore voglia prendere in avvenire circa la determinazione della maggiore et\u00e0 ai fini civili, sia presa senza preoccupazioni politiche, cio\u00e8 all\u2019infuori delle pressioni e delle decisioni di carattere politico.<\/p><p>PRESIDENTE pu\u00f2 allora mettere in votazione la formula dei ventun anni.<\/p><p>ZUCCARINI ha votato a favore della proposta per i venti anni, perch\u00e9 effettivamente oggi la vita \u00e8 accelerata e quindi abbassare di un anno il limite di et\u00e0 non presenta alcun grave inconveniente; n\u00e9 si possono dimenticare le agitazioni che si sono avute per questo fra i giovani. Ma, se non si ottiene la maggioranza per nessuno dei limiti di et\u00e0 proposti, dovr\u00e0 mettersi in votazione la proposta Perassi, sulla quale potr\u00e0 pure non determinarsi una maggioranza.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dei ventun anni.<\/p><p>BOCCONI, a nome anche di altri commissari, dichiara che si asterr\u00e0 da questa votazione perch\u00e9 intende votare a favore dell\u2019ordine del giorno Perassi.<\/p><p>(<em>Con 13 voti favorevoli e 13 contrari, la proposta non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta Perassi.<\/p><p>(<em>Con 13 voti favorevoli e 13 contrari, la proposta non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE propone di lasciare la cifra in bianco.<\/p><p>PRESIDENTE, dato l\u2019esito della votazione, pensa che si dovr\u00e0 rimettere la determinazione dell\u2019et\u00e0 alla Commissione plenaria, tanto pi\u00f9 che la prima Sottocommissione esaminer\u00e0 lo stesso problema.<\/p><p>FABBRI si \u00e8 astenuto dal votare sulla proposta dei ventun anni, perch\u00e9 sperava che ottenesse la maggioranza la proposta Perassi per la quale ha poi votato. Ma egli \u00e8 favorevole all\u2019idea di fissare l\u2019et\u00e0 a ventun anni.<\/p><p>Osserva che la Costituzione ha carattere di prevalenza su tutte le leggi, compreso il Codice civile, e rileva che la Costituzione francese stabilisce che sono elettori tutti coloro che usufruiscono dei diritti politici e la maggiore et\u00e0 \u00e8 fissata a 20 anni. Evidentemente, questa statuizione si ripercuote anche sul Codice civile francese, che parla ancora di 21 anni.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la prima Sottocommissione esamina il problema a proposito dei diritti politici e senza riferimento a diritti civili o ad altri aspetti.<\/p><p>La Commissione plenaria e pi\u00f9 tardi l\u2019Assemblea, tenendo conto del risultato delle singole votazioni, prenderanno le loro decisioni. Intanto l\u2019articolo potrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abSono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto l\u2019et\u00e0 di&#8230;\u00bb.<\/p><p>CODACCI PISANELLI, sulla proposta dell\u2019onorevole Perassi, osserva che l\u2019espressione \u00abmaggiorenne\u00bb, mentre ha un significato preciso in diritto privato, perch\u00e9, salvo l\u2019eccezione stabilita nei rapporti di lavoro, vuol dire compimento dei ventun anni, nel campo del diritto pubblico non ha significato univoco: in alcuni rapporti significa diciassette, in altri diciotto anni. Per questo nella Costituzione francese, dopo aver detto che sono elettori i maggiorenni, si fissa la maggiore et\u00e0 ai 20 anni. Crede che anche nella Costituzione italiana una dichiarazione del genere potrebbe essere utile. Ma prima di introdurla bisogna tener conto delle sue conseguenze, perch\u00e9 ove si dicesse che la maggiore et\u00e0 per l\u2019elettorato \u00e8 fissata in ventun anni, se ne potrebbe facilmente inferire che in ogni caso la maggiore et\u00e0 nel campo del diritto pubblico \u00e8 quella. Si tratta di una questione tecnica, non di una sottigliezza, in quanto che negli studi giuridici si tiene conto della differenza che v\u2019\u00e8 fra il significato che l\u2019espressione \u00abmaggiorenne\u00bb ha nel diritto privato e quello che ha nel diritto pubblico.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso che una aggiunta di questo genere alla formula Perassi complicherebbe le cose, perch\u00e9 una eventuale modificazione del limite di et\u00e0 nella legge civile dovrebbe implicare una revisione della Costituzione, cio\u00e8 la messa in moto di tutto il relativo meccanismo: ed \u00e8 appunto per evitare questo che l\u2019onorevole Perassi aveva formulato in quel modo la sua proposta.<\/p><p>Comunque, tenendo presente la dichiarazione dell\u2019onorevole Fabbri e l\u2019elemento fornito dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, si potrebbe domani rimettere in votazione la proposta dell\u2019onorevole Perassi: \u00abSono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore et\u00e0\u00bb.<\/p><p>FABBRI domanda all\u2019onorevole Perassi se accetterebbe di aggiungervi: \u00absecondo la legge civile\u00bb.<\/p><p>PATRICOLO osserva che il concetto di maggiore et\u00e0 \u00e8 esclusivamente civilistico, cos\u00ec che quando si parla di maggiore et\u00e0, si intende sempre riferirsi al diritto civile.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia la votazione su questo punto alla prossima seduta e invita la Sottocommissione a discutere se sia necessario aggiungere alla affermazione della eguaglianza e dell\u2019universalit\u00e0 del suffragio la formula: \u00abi cittadini di ambo i sessi\u00bb, avvertendo che in alcune proposte della prima Sottocommissione, dove si parla del diritto elettorale, \u00e8 aggiunto questo inciso: \u00absalvo coloro che sono stati privati di questo diritto in seguito a condanne o a norma di legge\u00bb.<\/p><p>TOSATO propone questa formulazione:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta a suffragio universale, diretto e segreto dai cittadini maggiorenni (o \u00abdai cittadini di ambo i sessi\u00bb se si crede di aggiungere questa specificazione) che godono dei diritti civili e politici (aggiungendo \u00abe abbiano raggiunto l\u2019et\u00e0 di ventun anni\u00bb se questa formula \u00e8 accettata).<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la formula \u00abuniversale, diretto e segreto\u00bb \u00e8 oramai usuale.<\/p><p>La formulazione riassuntiva dei vari punti sui quali si \u00e8 discusso sarebbe, dunque:<\/p><p>\u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta a suffragio universale, diretto e segreto dai cittadini di ambo i sessi che godono dei diritti civili e politici e che abbiano raggiunta l\u2019et\u00e0 di&#8230; \u00bb, oppure \u00abl\u2019et\u00e0 maggiore\u00bb.<\/p><p>BOZZI crede opportuno premettere una affermazione di carattere generale che dichiari a chi spetta il diritto di voto; altrimenti questa affermazione rimane in ombra e si mette in prima luce la Camera dei Deputati.<\/p><p>MORTATI osserva che non \u00e8 inopportuno mettere in luce la Camera dei Deputati, perch\u00e9 per l\u2019elezione del Senato potrebbe essere fissata un\u2019et\u00e0 diversa.<\/p><p>PRESIDENTE trova che, in realt\u00e0, o si distingue il modo di formazione delle due Camere, oppure si deve premettere un\u2019affermazione fondamentale democratica come quella indicata dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>MORTATI obietta che la proposta dell\u2019onorevole Bozzi si riferisce alla parte generale sui diritti, mentre nella parte concernente l\u2019organizzazione del potere legislativo pu\u00f2 essere pi\u00f9 congrua la formulazione dell\u2019onorevole Tosato. Poich\u00e9 la prima Sottocommissione-si occupa di questa stessa materia, sarebbe utile conoscere le sue conclusioni per prendere in considerazione eventuali proposte che riguardano la materia esaminata dalla seconda.<\/p><p>Fa notare inoltre che vi sono altri elementi che si riferiscono all\u2019elettorato attivo: limiti derivanti dall\u2019esercizio o dal non esercizio di determinate attivit\u00e0, dal possesso o dal non possesso di determinate qualifiche.<\/p><p>Vi \u00e8, ad esempio, il problema di coloro che non esercitano volontariamente un\u2019attivit\u00e0 lavorativa, a carico dei quali si potrebbe anche stabilire una limitazione, in relazione al principio che il lavoro \u00e8 un dovere civile.<\/p><p>Vi \u00e8 la questione del diritto all\u2019esercizio effettivo del diritto elettorale. Vi sono Costituzioni che, secondo la tendenza moderna che vuol garantire le condizioni occorrenti a che le libert\u00e0 divengano effettive, stabiliscono il diritto di coloro che prestano la loro opera al servizio altrui, di avere il tempo libero per poter esercitare i diritti costituzionali.<\/p><p>Vi \u00e8 la questione del voto dei militari, e si tratta di stabilire se sia il caso di rinviarla alla legge speciale.<\/p><p>\u00c8 anche da stabilire se si deve sancire il diritto \u00abeguale\u00bb, o rinviare questa materia ad una ulteriore determinazione, o mettere in discussione il punto relativo al voto plurimo.<\/p><p>Vi sarebbe infine la questione del voto obbligatorio, che tuttavia crede si possa rinviare.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che questa non sia materia di Costituzione, e, in ogni caso, che sia necessario formare una Costituzione di pochi articoli.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Conti. La Costituente dovr\u00e0 redigere la legge elettorale, esaminando tutti questi argomenti. Solo \u00e8 da risolvere nella Costituzione, a suo avviso, la questione del voto plurimo, e da risolverla aggiungendo la parola \u00abeguale\u00bb alla formulazione Tosato, per escludere il voto plurimo.<\/p><p>TOSATO ha omesso volutamente la parola \u00abeguale\u00bb, proprio riferendosi all\u2019opportunit\u00e0 di stabilire come limite del diritto di elettorato la dimostrazione di essere un elemento attivo nella vita della nazione. Troverebbe plausibile che nella Costituzione si stabilisse il principio per cui chi vive senza esercitare un\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 escluso dal diritto di voto.<\/p><p>Ritiene inoltre che sia opportuno fare un cenno all\u2019obbligatoriet\u00e0 del voto, salvo a stabilire in quale forma e con quali limiti.<\/p><p>DI GIOVANNI non crede opportuno mettere in discussione il principio della obbligatoriet\u00e0, che in ogni caso sarebbe un dettaglio da rinviare alla legge elettorale.<\/p><p>FABBRI ricorda che nelle discussioni fatte alla Costituente francese, sebbene si sia deliberato di rinviare tutta la materia alla legge elettorale, si \u00e8 discusso sulla necessit\u00e0 di includere o di escludere l\u2019obbligatoriet\u00e0 del voto in sede di formulazione della Costituzione. Su cinquecento votanti circa, si \u00e8 avuta una maggioranza di cinque voti a favore della obbligatoriet\u00e0.<\/p><p>Crede opportuno stabilire o escludere che il voto sia obbligatorio.<\/p><p>MORTATI osserva che le proposte fatte dall\u2019onorevole Tosato sono indubbiamente di rilevanza costituzionale. Si pu\u00f2 aderire al desiderio espresso dall\u2019onorevole Conti di formulare una Costituzione concisa; ma bisogna preoccuparsi anche di sancire i princip\u00ee fondamentali, che sono considerati da determinate forze politiche come basilari per un ordinamento dello Stato. L\u2019escludere o includere coloro che non esercitano una attivit\u00e0 lavorativa, lo stabilire o il negare il voto obbligatorio, come la proporzionalit\u00e0 o meno della rappresentanza, sono elementi che definiscono la fisionomia di un ordinamento politico e non possono perci\u00f2 essere rimandati alla legge ordinaria.<\/p><p>LAMI STARNUTI non crede che l\u2019obbligatoriet\u00e0 del voto abbia una tale rilevanza da richiedere che sia fissata nella Costituzione. Comunque, se la proposta sar\u00e0 messa in votazione, voter\u00e0 contro il voto obbligatorio.<\/p><p>Di rilevanza costituzionale gli pare invece la questione del voto eguale, ed egli accetta la proposta dell\u2019onorevole Tosato di escludere coloro che non danno attivit\u00e0 sociale al paese. Si dichiara assolutamente contrario al voto plurimo.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Tosato, di togliere il diritto di voto a chi non lavora. Preoccuparsi di coloro che non esplicano un\u2019attivit\u00e0 sociale, \u00e8 giusto, ma che cosa si far\u00e0 allora contro coloro che esercitano un\u2019attivit\u00e0 antisociale? Comunque, crede che questa sia materia della legge elettorale e che non sia il caso di inserire nella Costituzione qualche cosa che non \u00e8 ancora completamente maturata.<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 19.25, \u00e8 ripresa alle 19.50<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BOZZI osserva che i due problemi, se si debba limitare il diritto di voto a coloro che non esplicano una attivit\u00e0 lavorativa e se l\u2019esercizio del diritto di voto debba essere obbligatorio, hanno indubbiamente un valore costituzionale.<\/p><p>Il primo attiene alla titolarit\u00e0 del diritto; il secondo all\u2019esercizio del diritto medesimo. Tralasciando per ora quest\u2019ultimo, riguardo al primo teme che si rischi di fare una enunciazione accademica, ed anche pericolosa sotto il riflesso della disciplina giuridica di una enunciazione di questo genere. Chi dovr\u00e0 dire se il cittadino lavora o non lavora? Bisogner\u00e0 creare tutto un congegno di Commissioni, di accertamenti difficilissimi, i quali potrebbero dare anche luogo ad arbitr\u00ee. Perci\u00f2 \u00e8 contrario a far menzione di un tale principio, che sarebbe condannato a rimanere un\u2019affermazione astratta, mentre nella Costituzione si debbono inserire princip\u00ee positivi, con la consapevolezza che possano avere attuazione.<\/p><p>AMENDOLA \u00e8 rimasto sorpreso dalla proposta dell\u2019onorevole Tosato. Indubbiamente esistono persone che non svolgono un lavoro socialmente utile e vivono in modo parassitario; ma questa considerazione si raffredda dopo un attento esame. Non si possono, in una Costituzione, enunciare dei princip\u00ee la cui realizzazione sia poi impossibile. Finch\u00e9 non si siano operate trasformazioni profonde nel corpo sociale e non si sia avviata l\u2019economia italiana su nuove basi, una proposta simile \u00e8 difficilmente attuabile. Si vuole togliere influenza politica ad alcune persone che vivono come \u00abrentiers\u00bb, ma, data l\u2019organizzazione della vita economica sociale, non \u00e8 soltanto col voto che si esercita l\u2019influenza di questi ceti sociali: essi hanno altre leve di comando attraverso il mondo finanziario, il giornalismo e, quindi, non solo si farebbe una affermazione di difficile attuazione, ma, in pratica, non si eliminerebbe affatto l\u2019influenza di queste forze legate a posizioni parassitarie. Si creerebbero molte complicazioni e non si darebbe una solida base al sistema democratico.<\/p><p>Se veramente si vuole realizzare un\u2019affermazione di questo genere, bisogna inquadrarla in un complesso di norme innovatrici. Per il momento, essa rimane al di fuori del sistema che si sta creando.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato propone poi il voto obbligatorio. La contraddizione tra le due proposte appare chiara. Comunque, crede inutile ripetere la discussione su questo tema che gi\u00e0 \u00e8 stata svolta a lungo alla Consulta Nazionale.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 contrario alla proposta di attribuire il diritto elettorale soltanto a coloro che lavorano, proposta che non \u00e8 solamente ardita od audace, ma che risale a tempi ed a situazioni che non si verificheranno mai pi\u00f9. Se v\u2019\u00e8 una discussione che nella scienza economica non abbia mai portato ad alcun risultato, \u00e8 proprio quella della ricerca di ci\u00f2 che \u00e8 il lavoro produttivo o improduttivo, lavoro sociale o antisociale. La iniziarono i fisiocrati, fu fatta da Adamo Smith, ma senza alcun costrutto, perch\u00e9 \u00e8 impossibile trovare una definizione. Questa impossibilit\u00e0 scientifica, poi, non ha soltanto importanza teorica, perch\u00e9 d\u00e0 luogo all\u2019arbitrio. Le decisioni non sarebbero mai improntate ad un concetto oggettivo, ma soltanto a faziosit\u00e0, con l\u2019esclusione dei nemici di coloro che al momento dominano la formazione delle liste elettorali.<\/p><p>LUSSU, per quanto, da un punto di vista puramente teorico, sia d\u2019accordo con la proposta Tosato, vede la difficolt\u00e0 pratica della sua attuazione. I fannulloni, per essere privati del loro potere, dovrebbero essere prima privati del loro privilegio economico, il che \u00e8 difficilmente attuabile nell\u2019attuale situazione. Ove fosse sancita una simile limitazione, i detentori di quel privilegio avrebbero le pi\u00f9 ampie possibilit\u00e0 di nascondere la loro inattivit\u00e0, e continuerebbero a votare. \u00c8 quindi contrario a quella proposta, almeno fino a quando non si giunga a trasformare la situazione presente.<\/p><p>\u00c8 pure contrario al voto obbligatorio; quando il diritto al voto \u00e8 concesso a tutti, chiunque abbia un\u2019idea politica da manifestare pu\u00f2 farlo liberamente. Ma costringere le persone a votare significa uscire dai limiti della libert\u00e0 in cui si vuol rimanere. In tutti i corpi politici organizzati si hanno delle astensioni dal voto, e coloro che usano di questa facolt\u00e0 non hanno diritto di pretendere che altri non possa astenersi.<\/p><p>PICCIONI, per una mozione d\u2019ordine, domanda se la discussione su questo argomento si deve approfondire oppure se, risolta la questione del limite di et\u00e0 per quanto si riferisce al diritto elettorale attivo, tutto il resto, che riflette l\u2019esercizio del diritto e i modi e le forme ed eventualmente le sanzioni, non debba essere senz\u2019altro rinviato alla discussione della legge elettorale. Questo perch\u00e9 nella legge istitutiva della Costituente \u00e8 previsto espressamente che questa debba redigere la Costituzione e, con una Commissione apposita, la legge elettorale. Se si intende oggi esaurire o pregiudicare le forme e i modi della legge elettorale in questa sede, evidentemente si va contro la regola fondamentale che deve stare a base del lavoro della Costituente.<\/p><p>Propone quindi che la discussione su questa materia sia rinviata all\u2019organo pi\u00f9 specificamente competente previsto; ch\u00e9 se invece si vuol far\u00e0 una discussione, bisogna farla in modo approfondito.<\/p><p>AMENDOLA concorda con l\u2019onorevole Piccioni. Pensa per\u00f2 che si deve stabilire chi sono gli elettori, poich\u00e9 \u00e8 gi\u00e0 stabilito il principio che tutto il potere deriva dal popolo e nel popolo \u00e8 la fonte della sovranit\u00e0. Se questa volont\u00e0 popolare si esprime attraverso le elezioni, occorre fissare chi sono gli elettori ed il modo del voto, non il sistema elettorale, il quale pu\u00f2 variare nel tempo, senza turbare la base costituzionale fondamentale.<\/p><p>PICCIONI crede che nella Costituzione sia sufficiente sancire che il suffragio universale, diretto, eguale e segreto spetta ai cittadini che abbiano raggiunto una determinata et\u00e0.<\/p><p>NOBILE si associa a quanto ha detto l\u2019onorevole Piccioni, ritenendo che si debba rimandare questa discussione alla Commissione speciale per la legge elettorale.<\/p><p>PRESIDENTE invita la Sottocommissione a decidere sulla inserzione del termine \u00abeguale\u00bb accanto agli altri \u00abdiretto, segreto e universale\u00bb.<\/p><p>TOSATO avverte, circa la distinzione del lavoro utile da quello non utile, che egli, con la sua proposta, si riferiva al caso del non lavoro assoluto. Non crede poi che esista contraddizione fra obbligatoriet\u00e0 del voto ed esclusione di determinate categorie di cittadini, perch\u00e9 una questione \u00e8 la capacit\u00e0 elettorale, ed altra l\u2019esercizio del diritto al voto. Comunque ritira la proposta ed accede all\u2019inserzione nell\u2019articolo del principio dell\u2019eguaglianza.<\/p><p>PRESIDENTE legge il testo che sarebbe da votare: \u00abLa Camera dei Deputati \u00e8 eletta a suffragio universale, eguale, diretto e segreto, dai cittadini di ambo i sessi che godano dei diritti civili e politici e abbiano raggiunto l\u2019et\u00e0&#8230;\u00bb.<\/p><p>ROSSI PAOLO propone che si dica \u00abda tutti i cittadini\u00bb, per togliere ogni dubbio, dato che qui si \u00e8 manifestato il proposito di escludere certe categorie di cittadini.<\/p><p>EINAUDI crede inutile quest\u2019aggiunta perch\u00e9 il testo dice \u00absuffragio universale\u00bb.<\/p><p>ROSSI PAOLO rinunzia.<\/p><p>PICCIONI desidera sia bene stabilito che, non aggiungendosi la parola \u00abobbligatorio\u00bb non si intende pregiudicare la soluzione del problema dell\u2019obbligatoriet\u00e0 del voto che sar\u00e0 discusso in sede di Commissione speciale.<\/p><p>PRESIDENTE gliene d\u00e0 atto.<\/p><p>LUSSU esprime l\u2019avviso che il termine \u00abuguale\u00bb sia pleonastico.<\/p><p>FABBRI gli fa osservare che, con ci\u00f2, si conclude il voto plurimo.<\/p><p>CONTI crede che il testo ora letto dal Presidente dovrebbe essere preceduto da quello riguardante il modo di composizione della Camera.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che sull\u2019ordine delle varie disposizioni potr\u00e0 discutersi in seguito e mette ai voti il testo di cui ha dato lettura.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>AMENDOLA crede che la norma, la quale precisa attraverso quali cittadini si esprime la volont\u00e0 popolare nell\u2019ordinamento democratico italiano, dovrebbe essere lasciata a s\u00e9, senza legarla all\u2019elezione della Camera dei Deputati.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce che manca una affermazione del tipo di quella che sta alla base di ogni sistema democratico. La democrazia si \u00e8 sviluppata principalmente in relazione al diritto elettorale e ha raggiunto la sua piena affermazione col suffragio universale. La nuova Costituzione, che vuole essere democratica, dovrebbe contenere un\u2019affermazione di questo genere, altrimenti si avvertirebbe la mancanza del punto di partenza. Il che non esclude che l\u00e0 dove si tratter\u00e0 del modo di formazione della seconda Camera si potranno eventualmente indicare i modi particolari.<\/p><p>Propone che i due relatori Mortati e Conti prendano contatto coi relatori della prima Sottocommissione per conoscere come sono stati formulata gli articoli relativi.<\/p><p>MORTATI trova opportuna la proposta del Presidente dal punto di vista dell\u2019economia del lavoro comune, cio\u00e8 del coordinamento del lavoro delle varie Sottocommissioni.<\/p><p>(<em>La proposta del Presidente \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Amendola, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, Di Giovanni, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Leone, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Bordon, Grieco.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Calamandrei, Castiglia, De Michele, Maffi, Porzio, Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 12. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 10 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI \u00a0 INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Mortati \u2013 Fabbri \u2013 Cappi \u2013 Lussu \u2013 Bozzi \u2013 Rossi Paolo \u2013 Bulloni \u2013 Perassi \u2013 Nobile \u2013 Tosato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[97,70],"tags":[],"post_folder":[122],"class_list":["post-5172","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5172","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5172"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5172\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7789,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5172\/revisions\/7789"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5172"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5172"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5172"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5172"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}