{"id":5163,"date":"2023-10-15T23:02:42","date_gmt":"2023-10-15T21:02:42","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5163"},"modified":"2023-10-23T13:13:09","modified_gmt":"2023-10-23T11:13:09","slug":"mercoledi-4-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5163","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 4 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5163\" class=\"elementor elementor-5163\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d21a17a elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d21a17a\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-97a4a8d\" data-id=\"97a4a8d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-857acb8 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"857acb8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460904sed008ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-322ba04 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"322ba04\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTO COMMISSIONE<\/p><p>8.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 4 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato<\/strong><\/p><p>(<em>Seguito della discussione<\/em>).<\/p><p>Presidente \u2013 Conti, <em>Relatore \u00a0\u2013 <\/em>Tosato \u2013 Mortati \u2013 Perassi \u2013 Einaudi \u2013 Ambrosini.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.15.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole Conti a fare la sua relazione sul tema del potere legislativo.<\/p><p>CONTI, <em>Relatore<\/em>, intende limitarsi ad una succinta esposizione, sia perch\u00e9 quella del collega Mortati \u00e8 stata cos\u00ec ampia da aver toccato tutti gli argomenti che possono essere oggetto di discussione, sia perch\u00e9, a suo avviso, lo sforzo della Sottocommissione deve esser diretto soprattutto alla formulazione di positive disposizioni per il progetto di Costituzione.<\/p><p>Nella premessa della relazione che ha presentato ha avvertito che le disposizioni contenute negli articoli del testo abbozzato sono in rapporto con la struttura autonomistica dello Stato, perch\u00e9 se non \u00e8 chiara ed accettata questa premessa, le conseguenze che si possono trarre dal suo progetto sono diverse. Bisogna tener presente l\u2019importanza che egli annette al sistema autonomistico. Costituita la regione e attribuita a questa competenza legislativa, il Parlamento non sar\u00e0 pi\u00f9 quello dello Stato unitario, che si \u00e8 sperimentato con tutti i suoi pesi e con tutte le sue conseguenze.<\/p><p>Lo Stato accentrato comporta un Parlamento che si occupa dei minimi particolari della vita nazionale, mentre lo Stato autonomista distribuisce alle regioni gran parte del lavoro legislativo con la conseguenza di un sicuro, generalmente neppure intravisto, mutamento di costumi parlamentari. Personalmente non \u00e8 soddisfatto della modesta estensione delle competenze fissate nella relazione Ambrosini, perch\u00e9 egli \u00e8 per una pi\u00f9 larga competenza. Il Parlamento, quando sar\u00e0 sgravato da tante competenze, diventer\u00e0 finalmente quell\u2019alto consesso legislativo al quale accederanno i migliori del paese, e quindi si elever\u00e0 di tono.<\/p><p>Questo porta anche ad accennare alla necessit\u00e0 di ridurre al massimo il numero dei membri della prima e della seconda Camera. Fra tutte e due le Camere si dovrebbe arrivare ad una cifra che equivalga a quella della Camera attuale; cinque o seicento deputati e senatori in tutto (e dicendo senatori, non si intende fissare come definitivo questo termine verso il quale si hanno antipatie e che pu\u00f2 essere abbandonato volentieri se un altro se ne possa trovare).<\/p><p>Il sistema legislativo che egli propone pu\u00f2 considerarsi la realizzazione del sistema misto fra il parlamentare e il direttoriale.<\/p><p>Detto questo, accenna alla sua preferenza assoluta per il sistema bicamerale e passa alla lettura della seguente relazione.<\/p><p>Il Parlamento<\/p><p>Il criterio direttivo, al quale deve ispirarsi la Costituzione nel determinare gli organi ai quali sar\u00e0 attribuito, come competenza principale, l\u2019esercizio della funzione legislativa, \u00e8 quello di dare ad essi una conformazione tale da essere per se stessa una garanzia che il procedimento attraverso il quale si forma la legge, cio\u00e8 l\u2019atto che crea le norme giuridiche regolatrici della societ\u00e0 nazionale, abbia ad assicurare un\u2019adeguata considerazione dei diversi interessi, dei quali la legge deve regolare il contemperamento. L\u2019utilit\u00e0 generale che le leggi risultino ponderatamente elaborate e perci\u00f2 pi\u00f9 stabili e pi\u00f9 spontaneamente osservate, ha manifestamente un valore pi\u00f9 alto che non la velocit\u00e0 del meccanismo che le produce.<\/p><p>Sistema bicamerale<\/p><p>Questo criterio direttivo per la costruzione degli organi legislativi porta a due conseguenze, fra loro connesse.<\/p><p>In primo luogo, esso rende preferibile il sistema bicamerale, lasciando vedere come sia viziato da un evidente semplicismo il noto ragionamento col quale si pretendeva di condannare tale sistema.<\/p><p>D\u2019altra parte quello stesso criterio indica le necessit\u00e0 che i modi di formazione delle due Camere parlamentari siano differenti, perch\u00e9 esso sarebbe fondamentalmente disconosciuto se una Camera non fosse che una seconda edizione dell\u2019altra. Ciascuna di esse, per il modo della sua costituzione, deve dare affidamento di apportare al processo di formazione della legge un concorso ispirato alla considerazione di interessi, esigenze e punti di vista che meritano di essere tenuti in conto per essere composti nell\u2019interesse generale della Nazione.<\/p><p>Il sistema bicamerale, avuto riguardo anche all\u2019esperienza dei diversi Paesi, si raccomanda inoltre come pi\u00f9 adatto ad assicurare un conveniente esercizio di quelle funzioni di controllo politico (e specialmente di quelle relative alla gestione finanziaria ed alle relazioni internazionali) che costituiscono l\u2019altro compito, non meno politicamente importante, del Parlamento.<\/p><p>Secondo tali criteri la Costituzione dovrebbe istituire una <em>Camera dei Deputati<\/em> ed un <em>Senato<\/em>.<\/p><p>La Camera dei Deputati<\/p><p>La<em> Camera dei Deputati<\/em> avrebbe il carattere di un organo rappresentativo della Nazione nella sua unit\u00e0, cio\u00e8 come collettivit\u00e0 dei cittadini. Essa sarebbe eletta, a suffragio universale, diretto e segreto, da collegi elettorali nei quali si distribuiscono territorialmente i cittadini aventi il diritto di voto. Sarebbe composta di 400 membri e nominata per quattro anni.<\/p><p>Il sistema di elezione dei Deputati e la formazione delle liste elettorali e dei collegi elettorali sarebbero regolati dalla legge elettorale, essendo opportuno che i particolari di questa materia non siano pregiudicati da disposizioni aventi la rigidit\u00e0 delle norme costituzionali.<\/p><p>Il Senato<\/p><p><em>Il Senato<\/em> avrebbe, invece, il carattere di una camera rappresentativa della Nazione come si presenta differenziata nelle varie forme di organizzazioni ed istituzioni in cui si esplica la vita sociale.<\/p><p>Nel modo di formazione del Senato dovrebbe aversi, anzitutto, uno dei riflessi costituzionali del riconoscimento delle Regioni come enti di diritto pubblico.<\/p><p>Il Senato dovrebbe essere una Camera destinata, in prima linea, a rappresentare l\u2019organo nel quale l\u2019indirizzo dell\u2019attivit\u00e0 politica e legislativa dello Stato si determina tenendo conto delle diverse esigenze regionali.<\/p><p>Non \u00e8 per\u00f2 necessario che il criterio regionale sia adottato come criterio unico ed esclusivo per la formazione del Senato. Sarebbe conveniente attribuire l\u2019elezione di una parte dei senatori ad altri enti, nei quali si concreta sotto altri aspetti la differenziazione della societ\u00e0 nazionale.<\/p><p>Secondo tali criteri, la Costituzione determinerebbe il numero dei senatori da eleggersi dalle Regioni e quello da eleggersi da altri enti, quali le organizzazioni sindacali nazionali, le universit\u00e0.<\/p><p>Il numero complessivo dei membri del Senato potrebbe essere fissato a 300.<\/p><p>Il numero dei senatori eletti dalle Regioni, dovrebbe non essere inferiore ai due terzi. Si pu\u00f2 considerare se convenga, come in Svizzera e negli Stati Uniti, attribuire a ciascuna regione l\u2019elezione di un numero eguale di senatori o se, invece, non sia pi\u00f9 opportuno che la distribuzione dei seggi senatoriali fra le Regioni sia da farsi tenendo conto delle diversit\u00e0 di estensione geografica e di popolazione delle varie regioni. L\u2019elezione dei senatori di questa categoria sarebbe attribuita all\u2019Assemblea della Regione alla quale prenderebbero parte anche delegati dei consigli comunali della regione.<\/p><p>Il criterio indicato come direttivo della formazione del Senato, non esclude, poi, in linea di principio, che si consideri anche la convenienza di attribuire allo stesso Senato od al Capo dello Stato la nomina di un ristrettissimo numero di senatori a vita, in modo da permettere di assicurare al Senato il concorso di personalit\u00e0 eminenti, che per ragioni diverse non sarebbero utilizzate col sistema elettivo.<\/p><p>I senatori sarebbero eletti per 6 anni e si rinnoverebbero per met\u00e0 ogni 3 anni.<\/p><p>Formazione delle leggi<\/p><p>La Camera dei Deputati ed il Senato concorrerebbero, come organi distinti, alla formazione delle leggi, le quali sarebbero sanzionate e promulgate dal Capo dello Stato.<\/p><p>La Costituzione dovrebbe stabilire che il Capo dello Stato, quando ritenga di rifiutare la sanzione, deve rinviare il disegno di legge alle Camere con messaggio motivato: se ciascuna di queste approva di nuovo il disegno di legge a maggioranza dei due terzi, il Capo dello Stato sarebbe obbligato a promulgare la legge.<\/p><p>Procedura d\u2019urgenza<\/p><p>A questa procedura normale per la formazione delle leggi la Costituzione potrebbe prevedere una deroga per il caso di urgente necessit\u00e0.<\/p><p>In questo caso l\u2019approvazione di ciascuna delle due Camere su un disegno di legge sarebbe data da una Delegazione permanente nominata annualmente da ciascuna di esse nel suo seno con sistema proporzionale. Se l\u2019urgente necessit\u00e0 non \u00e8 preliminarmente riconosciuta dalla Delegazione di una Camera, la procedura normale di approvazione della legge dovrebbe essere osservata.<\/p><p>Con questa disposizione, la Costituzione, mentre escluderebbe la facolt\u00e0 del Governo di emanare decreti-legge, istituirebbe un procedimento accelerato, che assicura la possibilit\u00e0 di una pronta emanazione di provvedimenti legislativi che fossero richiesti da una effettiva urgente necessit\u00e0.<\/p><p>Limiti costituzionali della legge ordinaria<\/p><p>La legge ordinaria, quanto al suo contenuto, deve essere subordinata alla Costituzione, nel senso che essa non pu\u00f2 creare norme che modifichino la Costituzione o che siano contrarie a princip\u00ee costituzionali. \u00c8 questa un\u2019esigenza essenziale, imposta da due ordini di considerazioni.<\/p><p>In primo luogo il riconoscimento costituzionale delle Regioni, la cui competenza \u00e8 determinata dalla Costituzione, esige la garanzia che la legge ordinaria dello Stato non possa modificare lo stato giuridico delle Regioni. Senza questa garanzia costituzionale l\u2019autonomia delle Regioni sarebbe malsicura.<\/p><p>In secondo luogo, la Costituzione deve avere un valore superiore a quello della legge ordinaria, per assicurare, da un lato, che l\u2019ordinamento costituzionale sia pi\u00f9 stabile e le modificazioni siano attuate con un procedimento speciale adeguato all\u2019importanza della materia, e dall\u2019altro, che alcuni princip\u00ee enunciati nella Costituzione come guarentigie dei cittadini siano muniti di effettiva efficacia giuridica, che si concreta nel funzionare come limiti la cui osservanza \u00e8 causa di invalidit\u00e0 non solo degli atti della pubblica amministrazione, ma anche delle leggi ordinarie dello Stato.<\/p><p>Leggi costituzionali<\/p><p>Tale esigenza fondamentale importa che la Costituzione, sottraendo se stessa al potere della legge ordinaria, istituisca un procedimento speciale per la formazione delle <em>leggi costituzionali.<\/em><\/p><p>Sul modo di differenziare il procedimento di formazione delle leggi costituzionali da quello delle leggi ordinarie si possono considerare diversi sistemi.<\/p><p>Cos\u00ec potrebbe ritenersi sufficiente stabilire che le leggi costituzionali devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei membri in carica delle due Camere. La garanzia risultante dall\u2019esigenza di una maggioranza qualificata potrebbe essere sostituita ovvero rafforzata prescrivendosi che le leggi costituzionali siano sottoposte all\u2019approvazione delle Assemblea delle Regioni, assicurandosi con ci\u00f2 particolarmente una garanzia per lo stato giuridico costituzionale delle Regioni.<\/p><p>Si pu\u00f2 anche considerare se non convenga sottoporre le leggi costituzionali alla votazione diretta dei cittadini, esigendosi per l\u2019approvazione la maggioranza dei votanti calcolata sia nazionalmente sia per regioni.<\/p><p>L\u2019Assemblea nazionale<\/p><p>La Costituzione, poi, prevederebbe che per talune attribuzioni, da essa determinate, la Camera dei Deputati ed il Senato funzionerebbero riuniti insieme, costituendo l\u2019<em>Assernblea nazionale<\/em>, che sarebbe presieduta dal Presidente del Senato.<\/p><p>Dopo questa esposizione dei princip\u00ee informatori del testo, d\u00e0 lettura dei seguenti articoli che propone, senza peraltro considerarli definitivi, e anzi ritenendoli come spunti per la stesura del progetto di Costituzione:<\/p><p>\u00a0<\/p><p>I POTERI DELLO STATO<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Il potere legislativo \u00e8 esercitato dalla Camera dei Deputati e dal Senato.<\/p><p>La Camera dei Deputati e il Senato riuniti costituiscono l\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>L\u2019iniziativa delle leggi \u00e8 riconosciuta al Presidente della Repubblica, al Governo, ai Senatori ed ai Deputati e al Popolo.<\/p><p>Il potere esecutivo \u00e8 attribuito al Presidente della Repubblica che lo esercita per mezzo di ministri.<\/p><p>Il potere giudiziario \u00e8 esercitato da una magistratura indipendente retta da un Supremo Consiglio di magistrati eletto dai giudici di tutti i gradi.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>LA CAMERA DEI DEPUTATI<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>La Camera dei Deputati \u00e8 composta di cittadini d\u2019ambo i sessi, dell\u2019et\u00e0 di almeno 25 anni, eletti per quattro anni a suffragio universale uguale, diretto e segreto.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Per l\u2019elezione della Camera dei Deputati lo Stato \u00e8 suddiviso in collegi elettorali a norma di legge speciale.<\/p><p>Sar\u00e0 eletto un Deputato ogni 150 mila abitanti.<\/p><p>(<em>Il Relatore rileva che la riduzione del numero dei deputati deve essere considerata in relazione all\u2019ordinamento regionale, che comporta la costituzione di assemblee con competenza legislativa. I deputati eletti ogni 150 mila abitanti sarebbero circa 300<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>I requisiti per la eleggibilit\u00e0 e i casi di incompatibilit\u00e0 sono fissati dalla legge elettorale. La Camera verifica la validit\u00e0 dell\u2019elezione dei Deputati.<\/p><p>(<em>Il Relatore dichiara di ammettere la possibilit\u00e0 del Tribunale elettorale menzionato dal relatore onorevole Mortati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>I Deputati sono rappresentanti della Nazione. Esercitano liberamente la funzione legislativa e, durante l\u2019esercizio del mandato, non possono essere arrestati se non in flagranza di reato. Non possono essere arrestati neppure in esecuzione di sentenza di condanna, n\u00e9 possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione della Camera.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>La Camera dei Deputati deve riunirsi appena eletta e in ogni caso non oltre venti giorni da quello della proclamazione degli eletti.<\/p><p>Nel quadriennio si riunir\u00e0 senza alcuna convocazione nella prima decade del marzo e dell\u2019ottobre di ogni anno, e terr\u00e0 le sedute che saranno necessarie allo svolgimento della opera legislativa. Pu\u00f2 essere convocata in via straordinaria dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato al Presidente della Camera, dalla sua Presidenza, o, da questa, a richiesta motivata del Capo del Governo.<\/p><p>La convocazione a richiesta di Deputati deve essere fatta su domanda di un decimo dei componenti la Camera.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>La Camera dei Deputati pu\u00f2 essere sciolta prima della scadenza del termine per deliberazione propria a maggioranza assoluta di voti. Pu\u00f2 essere sciolta dal Presidente della Repubblica in seguito a voto della Camera e del Senato.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>La Camera elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Questori, i Segretari e le Commissioni, a norma del proprio regolamento. Elegge ogni anno, all\u2019inizio della sessione di primavera, con votazione a maggioranza assoluta, una Giunta permanente, presieduta dal Presidente della Camera, composta di 30 Deputati con il mandato di procedere nella vacanza del Parlamento congiuntamente con la Giunta del Senato all\u2019esame e alla approvazione in via di urgenza di progetti di legge del Governo.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>La Giunta permanente della Camera si riunisce con la Giunta permanente del Senato nei casi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>La Camera delibera il proprio regolamento e provvede alla propria amministrazione disponendo dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato.<\/p><p>IL SENATO<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Il Senato \u00e8 composto di rappresentanti d\u2019ambo i sessi di et\u00e0 non inferiore ai 40 anni, eletti dalle Assemblee delle Regioni, dai Consigli accademici, dalle Universit\u00e0, dalle Organizzazioni sindacali nazionali, dagli Ordini professionali e dal Presidente della Repubblica, riconosciuti gli uni e le altre dallo Stato e chiamati all\u2019elezione da legge rinnovabile ogni dieci anni.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Le Assemblee Regionali eleggono un Senatore per ogni cinquanta Deputati regionali. Le Assemblee Regionali composte di un numero di Deputati minore dei cinquanta eleggono anche esse un Senatore.<\/p><p>Le Organizzazioni sindacali, le Universit\u00e0, gli Ordini professionali eleggono ciascuno un numero di Senatori pari a un quarto del numero dei Senatori eleggibili dalle Regioni.<\/p><p>Spetta al Presidente della Repubblica la nomina di dieci senatori nelle seguenti categorie:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) magistrati;<\/li><li><em>b<\/em>) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/li><li><em>c<\/em>) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/li><\/ol><p>Art. &#8230;<\/p><p>I Senatori sono eletti per sei anni.<\/p><p>Ogni tre anni si deve procedere alla rinnovazione della met\u00e0 dei membri del Senato. La cessazione del mandato allo spirare del triennio, deve essere rimessa al sorteggio. I sorteggiati sono rieleggibili. I Senatori nominati dal Presidente della Repubblica restano in carica durante l\u2019esercizio della loro funzione pubblica.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>I Senatori hanno i medesimi diritti e doveri dei Deputati e godono le immunit\u00e0 previste dall\u2019articolo &#8230;<\/p><p>Il Senato delibera il proprio regolamento e provvede alla propria amministrazione disponendo dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Il Senato concorre all\u2019opera legislativa con la Camera dei Deputati e col Governo di propria iniziativa e coll\u2019esame e l\u2019approvazione delle leggi votate dalla Camera dei Deputati.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Il Senato si riunisce e funziona nei modi e nei termini previsti per la Camera dei Deputati.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Il Senato elegge nel suo seno una Giunta presieduta dal Presidente del Senato, composta di 30 Senatori, con i poteri previsti dall\u2019articolo &#8230; per la Giunta permanente della Camera dei Deputati.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>La legge ordinaria deve osservare i limiti della Costituzione; non pu\u00f2 creare norme che la modifichino e che siano contrarie a princip\u00ee costituzionali.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Le leggi di iniziativa della Camera dei Deputati debbono essere approvate dal Senato.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Le leggi di iniziativa del Senato debbono essere approvate dalla Camera dei Deputati. Le approvate leggi dalla Camera dei Deputati, non approvate dal Senato, sono rinviate con relazione motivata per nuovo esame alla Camera.<\/p><p>Se la legge sar\u00e0 dalla Camera nuovamente approvata con due terzi dei voti, dovr\u00e0 essere presentata al Presidente della Repubblica per la sanzione e la promulgazione.<\/p><p>(<em>A<\/em> <em>proposito del Senato si dovr\u00e0 esaminare il quesito della sua dissoluzione<\/em>).<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Le leggi costituzionali dovranno essere sottoposte alla votazione diretta dei cittadini elettori, per l\u2019approvazione a maggioranza dei votanti.<\/p><p>(<em>Questo articolo, osserva il Relatore, dispone un\u2019applicazione del diritto<\/em> ad referendum<em>,<\/em> <em>che per le leggi deliberate dal Parlamento nazionale non avrebbe altre applicazioni, mentre il<\/em> referendum <em>dovr\u00e0 essere previsto per molti casi di legislazione regionale<\/em>).<\/p><p>L\u2019ASSEMBLEA NAZIONALE<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>L\u2019Assemblea Nazionale elegge il Presidente della Repubblica, ne revoca l\u2019elezione per alto tradimento, per violazione della Costituzione dichiarata con i voti di due terzi dei componenti le due Camere; delibera la dichiarazione della guerra; conclude i trattati di pace e i trattati internazionali.<\/p><p>(<em>Il Relatore rileva che un testo completo dovr\u00e0 stabilire quale regolamento \u2013 se quello della Camera o del Senato \u2013 dovr\u00e0 adottare l\u2019Assemblea Nazionale<\/em>).<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>L\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 presieduta dal Presidente del Senato.<\/p><p>DIRITTO DI PETIZIONE E DI INIZIATIVA<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Tutti i cittadini hanno diritto di petizione e di iniziativa.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Per una legge di iniziativa popolare si richiede la presentazione della proposta da parte di 25 mila cittadini nel pieno godimento dei diritti civili.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Proposte di legge e petizioni sono portate all\u2019esame di Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato per la formulazione di progetti legislativi.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la Sottocommissione ha nominato l\u2019onorevole Rossi Paolo relatore sul terna \u00abrevisione della Costituzione\u00bb; ma pensa che si potrebbe discutere a parte questo argomento, cominciando ora senz\u2019altro la discussione sopra le due relazioni Mortati e Conti.<\/p><p>Circa l\u2019ordine della discussione, ritiene che sarebbe opportuno affrontare intanto il tema pregiudiziale del tipo del sistema presidenziale, o parlamentane, o misto del genere di quello prospettato ieri dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>TOSATO aderisce al criterio di procedere alla discussione distinguendo i temi e seguendo un ordine logico. Facendo parte del gruppo dei Relatori sul potere esecutivo, ritiene impossibile delimitare una relazione su questo tema se non si \u00e8 stabilito in linea di massima se \u00e8 esclusa o meno la forma di governo presidenziale e se si intenda adottare il sistema bicamerale; ed in tal caso se si ha intenzione di porre le due Camere in una posizione di parit\u00e0 o meno. Questi due punti sono assolutamente pregiudiziali per una qualsiasi impostazione e delimitazione completa della struttura del Governo. Propone perci\u00f2 che si discuta prima sulla forma del governo presidenziale, sul sistema bicamerale e poi sui rapporti fra le due Camere.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene superata la questione da quando si \u00e8 deciso di fare una parte introduttiva sulla Costituzione dello Stato. In questa parte introduttiva, svolta ieri, vi sono elementi relativi al potere esecutivo. Quindi la discussione sarebbe utile se affrontasse nelle sue linee generali questa parte relativa ai princip\u00ee fondamentali della struttura dello Stato, per scendere poi nei dettagli circa la composizione del potere esecutivo e di quello legislativo. Naturalmente in questi argomenti, generali e fondamentali, entra l\u2019argomento di struttura indicato dall\u2019onorevole Tosato, relativo al sistema unicamerale o bicamerale, che incide sul tipo di Governo.<\/p><p>PERASSI, dopo la discussione abbozzata ieri, crede che converrebbe cominciare con lo stabilire se scegliere o scartare il tipo di governo presidenziale; ed allo scopo di precisare i punti di vista ed affrettare i lavori, propone la seguente decisione:<\/p><p>\u00abLa Seconda Sottocommissione, udite le relazioni degli onorevoli Mortati e Conti, ritenuto che n\u00e9 il tipo del governo presidenziale, n\u00e9 quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della societ\u00e0 italiana, si pronuncia per l\u2019adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilit\u00e0 dell\u2019azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo\u00bb.<\/p><p>EINAUDI desidera fare alcuni rilievi sulla contrapposizione che si \u00e8 voluta fare del sistema presidenziale a quello parlamentare.<\/p><p>Nella sua relazione l\u2019onorevole Mortati si \u00e8 riferito, sovratutto e molto approssimativamente, a precedenti di Costituzioni, le quali hanno avuto una lunga durata e delle quali, per conseguenza, si conoscono il funzionamento e gli effetti e quindi si pu\u00f2 dare un giudizio ponderato. La maggior parte dei suoi riferimenti sono stati fatti al sistema presidenziale degli Stati Uniti ed a quello parlamentare della Gran Bretagna. Non sono i soli che si potrebbero fare per il problema della scelta fra il sistema presidenziale e quello parlamentare, perch\u00e9 anche in Italia abbiamo uno statuto che \u00e8 durato quasi un secolo e che ha dato luogo ad esperienze molto interessanti.<\/p><p>Non \u00e8 dalla lettera di una Costituzione che occorre ricavare gli elementi pi\u00f9 fecondi: la lettera \u00e8 stata scritta in altri tempi, quando i bisogni erano diversi: pi\u00f9 interessante \u00e8 vedere quale uso si \u00e8 fatto di quel sistema creato tanti anni fa.<\/p><p>Lo Statuto albertino aveva presentato nelle sue varie applicazioni successive qualche nota abbastanza interessante. Esso, per esempio, supponeva che il senatore fosse di nomina regia, mentre la realt\u00e0 \u00e8 stata del tutto diversa. Il re, infatti, non nominava alcun senatore, ma questi erano nominati in secondo o terzo grado, indirettamente dagli elettori, perch\u00e9 questi eleggevano la Camera, che aveva finito per designare il Gabinetto, e questo il Capo del Governo, il quale nominava di fatto i senatori. Cos\u00ec nello Statuto niente si diceva, salvo per la precedenza nel tempo dei progetti tributari a favore della Camera, intorno alle prerogative di una Camera rispetto all\u2019altra; ma lo Statuto fu profondamente modificato circa i diritti del Senato quando, avendo il Senato emesso un voto di sfiducia al gabinetto di Agostino Depretis, questi si alz\u00f2 e pronunci\u00f2 cinque semplici parole: \u00abIl Senato non fa crisi\u00bb. Da allora il Senato non ha avuto pi\u00f9 l\u2019autorit\u00e0 di determinare crisi di governo. Ancora: quello che era in realt\u00e0 il Governo cosiddetto costituzionale, nominato dal re, fin\u00ec per trasformarsi, prima del 1922, in un Governo parlamentare, il quale aveva la fiducia della Camera dei Deputati e non occorreva che avesse la fiducia del Senato.<\/p><p>Quello che importa sostanzialmente, dunque, nell\u2019esaminare le Costituzioni che possono fornire esempi, non \u00e8 la loro lettera, ma la loro vita. Qui si pu\u00f2 osservare che i due sistemi, presidenziale e parlamentare, nella loro vita effettiva, si sono andati avvicinando l\u2019uno all\u2019altro e stanno avvicinandosi ancor pi\u00f9, cosicch\u00e9 noi assistiamo gi\u00e0 e assisteremo sempre pi\u00f9 quasi al fenomeno di obliterazione della distinzione tra l\u2019un sistema e l\u2019altro.<\/p><p>\u00c8 evidente che il sistema presidenziale presenta dei difetti grandissimi: pu\u00f2 dar luogo ad abusi da parte del Presidente, il quale ha una grande autorit\u00e0. A tale proposito \u00e8 stato detto che questi abusi hanno negli Stati Uniti d\u2019America scarsa importanza inquantoch\u00e9 esiste il federalismo. Ma si deve aggiungere che coloro che negli Stati Uniti si occupano di questo argomento non mettono in evidenza una connessione diretta tra il sistema federativo e la riduzione della possibilit\u00e0 di abusi da parte del Presidente. Negli Stati Uniti, Presidente nazionale e governatori statali possono abusare, ciascuno nel proprio campo, senza freni reciproci. E, del resto, negli Stati del Centro e del Sud America, che hanno pure un ordinamento federativo, il sistema presidenziale d\u00e0 luogo a dittature che si succedono l\u2019una all\u2019altra nonostante il federalismo.<\/p><p>Se negli Stati Uniti il sistema presidenziale non ha dato luogo a quegli abusi che si possono temere fondatamente in altri Paesi, ci\u00f2 deriva da altre circostanze e soprattutto dall\u2019esistenza di un potere giudiziario indipendente, il quale in fondo trova la sua forza anche qui in due o tre parole inserite nella Costituzione, per cui il Congresso pu\u00f2 fare soltanto delle leggi per l\u2019applicazione della Costituzione. Su queste poche parole si \u00e8 eretto tutto il sistema giudiziario, il quale si contrappone ed agisce come freno tanto per il Congresso quanto per il Presidente. Ma anche questo potere giudiziario si \u00e8 creato per virt\u00f9 di uomini, soprattutto per virt\u00f9 di un grande giurista che ha presieduto per trent\u2019anni la Corte degli Stati Uniti \u2013 il giudice Marshall \u2013 che ha impresso per un secolo la sua personalit\u00e0 preminente su l\u2019interpretazione della legge costituzionale. Se alle origini del sistema del potere giudiziario nord-americano ci fosse stato un altro uomo, che avesse interpretato diversamente i rapporti fra i poteri, forse anche questo controllo costituzionale non ci sarebbe stato. In sostanza, non la Corte Suprema, ma tutto l\u2019ordine giudiziario esercita sulle leggi il controllo costituzionale, che finisce per essere imperniato sull\u2019idea che i nove giudici della Corte Suprema si fanno non di quello che \u00e8 scritto nella Costituzione, ma di quello che, a loro avviso, deve intendersi scritto, secondo l\u2019interpretazione che essi ne d\u00e0nno. \u00c8 il criterio della giusta legge, il criterio della legge comune \u2013 della <em>common law \u2013 <\/em>che si \u00e8 introdotto attraverso i giudici.<\/p><p>Non si pu\u00f2 nemmeno dire che il freno agli abusi del regime presidenziale negli Stati Uniti derivi dalla forza dei partiti, perch\u00e9 non si deve credere che in realt\u00e0 i due partiti tradizionali, repubblicano e democratico, siano delle forze che esercitino quell\u2019influenza che taluno suppone. Sono le persone che vengono presentate agli elettori: sono stati Roosevelt e i suoi avversari, domani saranno Truman, MacArthur, o il Senatore Taft; e la battaglia elettorale si combatte sulle persone dei candidati alla presidenza o, nelle singole circoscrizioni, alla carica di deputati o senatori. E poi nella formazione della legge non intervengono soltanto i partiti, ma intervengono molte altre organizzazioni sezionali che non hanno niente a che fare con i due grandi partiti fondamentali: intervengono le organizzazioni di interessi, le organizzazioni regionali e molte volte accade che le leggi pi\u00f9 importanti siano votate non da un partito contro l\u2019altro, ma da un gruppo di maggioranza formato da appartenenti ad ambedue i partiti, contro altri raggruppamenti pure di ambedue i partiti. Per esempio, il trattato recentemente concluso tra gli Stati Uniti e l\u2019Inghilterra per il prestito di 4.400.000.000 di dollari \u00e8 stato votato da una maggioranza composta da democratici e da repubblicani contro una minoranza composta pure da democratici e repubblicani. Vi sono state, cio\u00e8, persone che hanno \u00abtradito\u00bb i loro partiti; fatto abbastanza normale, soprattutto nei casi che eccitano le passioni interne. Non si pu\u00f2 nemmeno dire che il sistema dei partiti abbia influenza nell\u2019impedire o accrescere le possibilit\u00e0 di abusi da parte del Governo presidenziale, perch\u00e9 il Presidente non \u00e8 veramente sicuro del suo partito se non nel primo anno della sua vita presidenziale, quando avviene la distribuzione delle spoglie. Nel primo anno di nomina, il Presidente dispone di una grandissima parte dei posti governativi (non di tutti, perch\u00e9 i maggiori, i pi\u00f9 importanti, quelli del servizio civile, sono stati da leggi particolari sottratti all\u2019arbitrio presidenziale) e di cariche che servono a tacitare la massa degli elettori: per esempio, attraverso il Post-master, il Ministro delle Poste, dispone di una grande massa di posti e finch\u00e9 non li ha tutti distribuiti tiene a freno il proprio partito: ma dopo, compiuta la distribuzione delle spoglie, i membri del partito possono cominciare a ribellarglisi e spesso gli si ribellano. Infatti accade sovente che molte votazioni fondamentali non avvengono secondo la linea distintiva dei partiti, ma secondo altri criteri che sono economici o sociali, ma soprattutto di interesse regionale: basta ricordare il caso dei tre o quattro senatori degli Stati produttori di argento, i quali riescono ad ottenere permanentemente la votazione di leggi in favore dell\u2019argento. Proprio ieri negli Stati Uniti \u00e8 stato aumentato il prezzo dell\u2019argento da 75 a 90 cents per oncia, per influenza di questi senatori; e non \u00e8 possibile liberarsi da questa influenza, perch\u00e9, altrimenti, costoro creerebbero ostruzionismi in altri campi.<\/p><p>Il sistema presidenziale eccita negli Stati Uniti critiche continue, di cui la pi\u00f9 importante \u00e8 stata rilevata dal relatore Mortati, ed \u00e8 che non esiste in esso una comunicazione tra potere esecutivo e potere legislativo. \u00c8 vero che i segretari di Stato possono presentarsi dinanzi ai comitati, ma questa loro presentazione si rileva quasi sempre poco efficace, in quantoch\u00e9 tradizionalmente i comitati sono moltissimi. Tra le due Camere del Congresso vi sono pi\u00f9 di cento comitati, i quali si occupano dei diversi gruppi di leggi e sono indipendenti gli uni dagli altri. Per tradizione secolare questi comitati sono importantissimi, inquantoch\u00e9 in essi si insediano gli anziani, ossia vi si fa carriera: un rappresentante senatore comincia da zero e, via via, procede in uno o due comitati, fino a diventarne Presidente di diritto per anzianit\u00e0: altra consuetudine dalla quale non si riesce a liberarsi. Diventando presidenti per anzianit\u00e0, essi dispongono della legislazione e fanno s\u00ec che i disegni di legge \u00abraccomandati\u00bb dall\u2019amministrazione (il Governo non presenta direttamente i disegni di legge, ma li fa raccomandare dai propri amici, che sono distribuiti nei diversi comitati) siano pi\u00f9 o meno presto discussi ed approvati. Se il Presidente fa ostruzionismo alla discussione ed alla approvazione di un disegno di legge in un comitato, quel disegno di legge non va avanti. Pu\u00f2 darsi che, per anzianit\u00e0, i presidenti dei singoli comitati appartengano a partiti diversi da quello al quale appartiene il Capo dello Stato, ed allora la legislazione risulta di una lentezza straordinaria; ed \u00e8 molto facile per il potere legislativo mettere pastoie all\u2019opera del potere esecutivo. N\u00e9 si sa mai se un disegno di legge presentato dal potere esecutivo possa essere approvato, a causa della gelosia tra potere legislativo e potere esecutivo e della varia composizione dei cento e pi\u00f9 comitati, in cui si dividono i due rami del Congresso, ognuno dei quali, attraverso il Presidente, determina la data alla quale si devono esaminare i disegni di legge, la durata della discussione, e se debbano essere o no discussi.<\/p><p>Un altro elemento che rende difficile la collaborazione tra potere esecutivo e potere legislativo nel sistema presidenziale americano \u2013 se si vuole costruire un sistema presidenziale, bisogna evidentemente tener conto di questo difetto \u2013 \u00e8 quello della diversa durata delle Camere e del potere presidenziale. Quando \u00e8 eletto il nuovo Presidente, si elegge una parte delle Camere, e quindi pu\u00f2 darsi che il nuovo Presidente non abbia neppure la maggioranza nelle due Camere. Questo poi si verifica pi\u00f9 frequentemente nel secondo biennio, perch\u00e9 \u00e8 pi\u00f9 facile allora che, per l\u2019oscillare del pendolo elettorale, il corpo elettorale nomini senatori contrari alla politica del Presidente, il quale nel secondo biennio della durata del suo potere si trova spesso dinanzi ad una fronda, che nelle due Camere legislative rende impossibile la legislazione. Infatti, una conclusione alla quale sono arrivati tutti coloro che si sono occupati di questo argomento negli Stati Uniti \u00e8 che il potere presidenziale in quel Paese funziona bene soltanto in tempo di guerra; ma all\u2019infuori di quel periodo, subisce non di rado, anche con presidenti di grande autorit\u00e0, una dopo l\u2019altra delle sconfitte sui punti essenziali della sua politica, per il continuo dissidio fra potere esecutivo e potere legislativo. In tempo di guerra funziona, solo perch\u00e9 le due Camere abdicano ai propri poteri, conferendo i pieni poteri al Presidente.<\/p><p>Quindi, non solo sono frequenti le proposte, ma c\u2019\u00e8 un avviamento alla modificazione del sistema presidenziale negli Stati Uniti, ed uno dei passi pi\u00f9 importanti in questo senso \u00e8 stato compiuto dal Segretario di Stato, Ministro degli esteri, Cordell Hull, durante la guerra. Egli si \u00e8 posto questo quesito: \u00abcosa accadr\u00e0 quando il Congresso sar\u00e0 chiamato ad approvare il trattato di pace? Avremo la ripetizione dell\u2019esperienza di Wilson?\u00bb. Wilson si trov\u00f2 alla fine della prima guerra mondiale senza pieni poteri, contro una minoranza irriducibile del Senato, dove, per approvare il trattato, occorreva una maggioranza di due terzi; onde quella minoranza rese impossibile l\u2019approvazione del Covenant per la Societ\u00e0 delle Nazioni e del trattato di pace tra le Nazioni alleate ed i Paesi vinti. Cordell Hull pens\u00f2 che era necessario creare un organo di collegamento tra l\u2019amministrazione ed il Senato: non solo \u00e8 andato ripetutamente dinanzi al Senato, che \u00e8 l\u2019organo decisivo per i trattati internazionali, ad esporre e difendere la sua politica di intervento degli affari mondiali, la sua politica anti-isolazionista, ma ha creato un comitato, che durante la guerra era composto di membri di ambo i partiti, il quale approvasse preventivamente le sue idee, che erano poi quelle della costituzione e dell\u2019organizzazione delle Nazioni Unite e di un trattato di pace unitario, cos\u00ec da assicurarsi il consenso preventivo da parte del Senato. Questo \u00e8 il primo organo di collegamento che \u00e8 stato istituito senza bisogno di una modificazione costituzionale, perch\u00e9 \u00e8 compatibile con la Costituzione esistente, e che si pensa di perfezionare e rendere permanente.<\/p><p>Molti accennano all\u2019idea, pur rimanendo il Gabinetto un complesso di segretari di Stato di nomina puramente presidenziale, di allargare questo Gabinetto ad un numero equipollente di rappresentanti delle grandi commissioni parlamentari. Invece di avere quel numero strabocchevole di commissioni, che sono padrone della legislazione (di cui ha parlato prima) se ne dovrebbe, cio\u00e8, avere un numero pi\u00f9 ridotto. Poich\u00e9 i segretari di Stato sono nove, si dovrebbero avere nove commissioni per il Congresso e nove per la Camera dei rappresentanti, che potrebbero costituire commissioni miste; ed i relativi presidenti farebbero parte del Gabinetto: nominati dal Presidente, ma sostanzialmente di emanazione parlamentare. Cos\u00ec, il Parlamento potrebbe conoscere in precedenza ci\u00f2 che il Governo vuol fare. Oggi, data la separazione dei poteri (questo \u00e8 l\u2019inconveniente gravissimo del sistema presidenziale), il Gabinetto preordina i disegni di legge, ma le due Camere non ne sanno niente, perch\u00e9 non hanno propri rappresentanti nel Governo, e quindi non possono preventivamente darne un proprio giudizio. I disegni di legge arrivano per interposte persone, i cosiddetti amici del Presidente, alle due Camere i cui comitati hanno verso di essi un atteggiamento di sospetto, perch\u00e9 sono disegni provenienti dal potere esecutivo, su cui le due Camere non hanno alcuna influenza e con cui non hanno nessun collegamento. Se, invece, nel Gabinetto, accanto ai ministri segretari di Stato, che governano le singole amministrazioni, ci fossero altri nove segretari di Stato rappresentanti delle due Camere, questi interverrebbero nella formulazione dei disegni di legge, che arriverebbero alle due Camere sotto l\u2019aureola dell\u2019accettazione da parte dei delegati di queste.<\/p><p>Si osserva, dunque, negli Stati Uniti la necessit\u00e0 di un avvicinamento del sistema presidenziale al sistema parlamentare, la necessit\u00e0 di far s\u00ec che il Parlamento abbia voce nella formazione dei disegni di legge preventivamente alla loro presentazione ai due rami del Congresso. Tutti sono d\u2019accordo nel ritenere che, se questo non si fa, il sistema presidenziale, anche quando una forte personalit\u00e0 \u00e8 a capo del Governo, pu\u00f2 agire soltanto in circostanze straordinarie, quando il nemico batte alle porte. Fuori di questi casi eccezionali anche un uomo forte, che si trovi a capo del potere esecutivo, anche un Presidente che emani indubbiamente dal popolo, si trova nell\u2019impossibilit\u00e0 di sormontare, salvo nel primo anno dopo la sua elezione, l\u2019opposizione gelosa del Congresso. Onde una specie di stasi, di impossibilit\u00e0 di funzionamento. Questa \u00e8 l\u2019opinione \u2013 pare \u2013 prevalente in quei Paesi, della quale gi\u00e0 si comincia a tener conto di fatto e per la quale si vogliono cercare dei rimedi.<\/p><p>Il sistema presidenziale americano, dunque, ha funzionato nei momenti di emergenza del Paese, e nei momenti in cui a capo del Governo si trovavano personalit\u00e0 molto eminenti. Ma questo negli Stati Uniti avviene molto raramente: la norma \u00e8 quella di presidenti ordinari, i quali vanno benissimo per i tempi di pace, ma vanno incontro all\u2019inconveniente che non possono esercitare una influenza sulla legislazione e si trovano bloccati dall\u2019eterno contrasto col potere legislativo.<\/p><p>D\u2019altro canto, non si pu\u00f2 dire che il sistema parlamentare, cos\u00ec come oggi tende ad evolversi, sia cos\u00ec differente dal sistema presidenziale, come si pu\u00f2 immaginare. L\u2019esperienza ricordata dal Relatore onorevole Mortati mette in luce la evoluzione che si \u00e8 andata verificando nel sistema parlamentare, perch\u00e9 sempre di pi\u00f9 nei Paesi d\u2019origine del sistema parlamentare, quello che acquista importanza prevalente, al di sopra del Gabinetto, al di sopra della Camera dei comuni \u2013 non parliamo della Camera dei Lords, che ha una funzione prevalentemente ritardatrice \u2013 \u00e8 il Primo Ministro. Questa figura del Primo Ministro nelle leggi non era neppure conosciuta di nome trent\u2019anni fa; era uno qualunque dei membri della Camera dei comuni, il quale, quando si doveva presentare alla sbarra della Camera dei Lords per sentire il discorso della Corona, era confuso insieme con tutti gli altri membri della Camera dei comuni, e non era nemmeno il pi\u00f9 alto nelle precedenze tra i membri del Gabinetto. Allora il Lord presidente del Consiglio, che oggi non \u00e8 niente, aveva, invece, teoricamente, dignit\u00e0 molto maggiore di quella del Primo Ministro. Adesso, da una trentina di anni, questa figura \u00e8 almeno ricordata nelle leggi. Ma la realt\u00e0 \u00e8 che il vero capo della legislazione \u00e8 il Primo Ministro, che non \u00e8 di fatto scelto dalla Camera dei comuni, la quale non lo designa neppure. La forma pu\u00f2 essere quella della designazione della Camera, ma \u00e8 pura forma; la realt\u00e0 \u00e8 del tutto diversa, ed \u00e8 quella stessa che si verifica negli Stati Uniti. Nello stesso modo come negli Stati Uniti, ogni quattro anni, la popolazione nel suo complesso nomina il Presidente, che \u00e8 il capo ispiratore del potere esecutivo, e che tende anche ad essere \u2013 e lo \u00e8 nei momenti supremi \u2013 l\u2019ispiratore della legislazione, in Inghilterra \u00e8 il popolo che designa il Primo Ministro, \u00e8 il popolo che lo elegge. Non \u00e8 il partito laburista che abbia designato Attlee; non \u00e8 il partito conservatore che abbia designato Churchill: \u00e8 il popolo che ha indicato, nelle elezioni, Churchill e Attlee, come capi dei partiti mandati al potere. Le masse dei due partiti hanno seguito questi due capi. La legge \u00e8 quella che \u00e8 (e in Inghilterra non c\u2019\u00e8 nemmeno la legge); il costume \u00e8 quello che \u00e8; ma quello che di fatto esiste \u00e8 che nessun partito oserebbe ribellarsi a colui che \u00e8 designato dal corpo elettorale come capopartito: questi \u00e8 il vero padrone del partito, \u00e8 il vero padrone della distribuzione dei posti.<\/p><p>In Inghilterra il numero dei posti ministeriali \u00e8 enorme: tra ministri ed altri personaggi variamente denominati, si hanno settanta o ottanta membri del governo, i quali hanno minore o maggiore importanza secondo l\u2019importanza che d\u00e0 ad essi il Primo Ministro. \u00c8 il Primo Ministro che li sceglie e stabilisce quali sono quelli con cui si deve consultare di volta in volta, secondo le deliberazioni che intende prendere. Il vero capo, colui che veramente forma il Governo e lo ispira, \u00e8 il Primo Ministro. I Ministri e i Sottosegretari sono uomini di fiducia del Primo Ministro: perci\u00f2 si d\u00e0 il caso, che in Italia non si pu\u00f2 dare, che un Governo di coalizione funzioni, in quanto i membri di esso non sono designati dai vari partiti; i membri di un Gabinetto di coalizione sono uomini di fiducia del Primo Ministro, che hanno accettato di diventare membri di un Governo di coalizione in quanto nominati da lui, e sanno che la loro vita ministeriale dipende dal Primo Ministro e non dal proprio partito. \u00c8 questa convinzione che fa s\u00ec che i Governi di coalizione \u2013 che si hanno per\u00f2 soltanto in tempo di guerra \u2013 possano durare. E anche i partiti non possono esercitare una influenza molto grande sul Capo del Governo, perch\u00e9 non sono i partiti che dominano il Gabinetto, ma \u00e8 il Capo del Governo il quale ha avuto la fiducia dal corpo elettorale ed \u00e8 sicuro di esser seguito, mentre invece, se avesse la fiducia dei deputati, potrebbe anche ad un certo momento vederla venir meno.<\/p><p>Il sistema parlamentare inglese funziona in quanto \u00e8 congegnato in quella maniera, in quanto cio\u00e8 la figura dominante \u00e8 quella del Primo Ministro, il quale pu\u00f2 anche \u2013 ove creda che si siano verificate delle ribellioni nel suo partito, o che la coalizione non possa pi\u00f9 funzionare \u2013 presentare al Sovrano la proposta di scioglimento. Questa facolt\u00e0 di scioglimento, che esiste in Inghilterra, non esiste invece negli Stati Uniti; circostanza che vi \u00e8 considerata come uno dei difetti pi\u00f9 gravi del sistema presidenziale; onde le proposte si moltiplicano allo scopo di dare al Presidente della Confederazione la facolt\u00e0 di scioglimento.<\/p><p>Naturalmente per il caso di uso della facolt\u00e0 discioglimento delle due Camere, coloro i quali avanzano questa proposta, la fanno coincidere con l\u2019altra: che lo scioglimento del Congresso implichi anche nuove elezioni presidenziali, cosicch\u00e9 gli elettori manifestino contemporaneamente la propria opinione sul dissidio che si \u00e8 manifestato tra il presidente e le due Camere. Si reputa da molti negli Stati Uniti che il sistema presidenziale, se potr\u00e0 superare i pericoli che lo minacciano e che, oltre a quelli internazionali, possono essere anche interni a causa della complicazione sempre crescente della vita sociale e politica del Paese, non potr\u00e0 comunque funzionare se non con questo correttivo. Il quale avvicinerebbe il sistema presidenziale a quello parlamentare, mentre il sistema parlamentare tende a sua volta ad evolversi in senso opposto.<\/p><p>Termina dicendo che ha creduto bene di fare queste osservazioni per evitare che, discutendosi della scelta tra il sistema presidenziale e quello parlamentare, si configurino questi due sistemi come qualche cosa di rigido, come nettamente differenziati l\u2019uno dall\u2019altro. \u00c8 opportuno tener conto dell\u2019evoluzione che si \u00e8 verificata nell\u2019uno e nell\u2019altro sistema, per la quale il primo tende gi\u00e0 \u2013 e molti affermano che deve tendere ancora di pi\u00f9 \u2013 ad avvicinarsi al secondo, con una comunicazione tra le due Camere e il potere esecutivo, con la presenza nel Gabinetto di membri eletti dai due rami del Congresso, col diritto da parte del Presidente di promuovere nuove elezioni dei due rami del Congresso e sue proprie contemporaneamente; e d\u2019altra parte, il secondo tende ad avvicinarsi al primo col dare una figura preminente nel governo del Paese al Primo Ministro; il quale \u00e8 in realt\u00e0 il vero padrone della legislazione. Teoricamente in Inghilterra, ai singoli membri della Camera spetta sempre il diritto di presentare disegni di legge; ma \u00e8 un diritto puramente astratto, perch\u00e9 in realt\u00e0 nessun disegno di legge ha probabilit\u00e0 di essere approvato se non \u00e8 presentato dal Governo, non solo per le materie finanziarie (e questo \u00e8 un principio indiscusso, perch\u00e9 il disordine delle finanze sarebbe la conseguenza logica del diritto di iniziativa dei membri delle due Camere in questa materia), ma di fatto anche nelle altre materie. Per ogni legislatura inglese si potr\u00e0 trovare forse un deputato che sia riuscito a fare approvare un suo disegno di legge; e quel deputato diventa famoso, perch\u00e9 \u00e8 riuscito in una cosa difficilissima, in quanto il tempo concesso per la discussione dei disegni di legge presentati dai singoli membri della Camera \u00e8 minimo, cosicch\u00e9 praticamente la loro approvazione, salvo casi rarissimi, \u00e8 impossibile.<\/p><p>AMBROSINI ritiene essere ormai opinione generale che fra le varie forme di governo che vengono oggi in esame, la pi\u00f9 adatta al nostro paese sia quella parlamentare.<\/p><p>Il regime presidenziale non si conf\u00e0 alla nostra tradizione ed alle esigenze della nostra vita politica. Il principio della separazione dei poteri con la conseguente non diretta ed efficiente comunicazione e collaborazione fra potere legislativo ed esecutivo \u2013 che si ha, quantunque non spinto alle estreme conseguenze, in tale regime \u2013 causerebbe da noi inconvenienti maggiori di quelli che a volte si lamentano negli Stati Uniti, giacch\u00e9 le necessit\u00e0 attuali della vita del Paese richiedono pi\u00f9 che mai una collaborazione attiva fra i due poteri, in modo che le esigenze segnalate dall\u2019esecutivo e le proposte relative di leggi da esso avanzate siano subito prese in esame dagli organi legislativi. Il che \u00e8 molto pi\u00f9 facile col funzionamento proprio del regime parlamentare.<\/p><p>Occupandosi dell\u2019evoluzione del sistema statunitense l\u2019onorevole Einaudi ha parlato della tendenza che si va manifestando affinch\u00e9 siano immessi nel gabinetto i rappresentanti di nove commissioni parlamentari, ed ha inoltre accennato alla richiesta da taluno avanzata che si dia al Presidente la facolt\u00e0 di scioglimento della Camera dei rappresentanti.<\/p><p>Ma questi non sono che sintomi dell\u2019affermazione di nuove esigenze costituzionali, che non pu\u00f2 sapersi se e quando verranno concretamente soddisfatte. Comunque pu\u00f2 osservarsi che, se effettivamente si arrivasse all\u2019adozione delle suaccennate misure, non potrebbe allora pi\u00f9 parlarsi di regime presidenziale, perch\u00e9 questo ne risulterebbe cos\u00ec profondamente trasformato da perdere una delle sue caratteristiche principali, che va riguardata anche sotto l\u2019aspetto dei poteri del Presidente e della composizione del ministero.<\/p><p>L\u2019elezione del Presidente statunitense si basa sulla competizione di due partiti. L\u2019eletto \u00e8 il rappresentante del partito di maggioranza, ed assume l\u2019esercizio di tutto il potere esecutivo, oltre che una indiretta interferenza nel legislativo col diritto di veto, sia pur di efficacia limitata, alle leggi votate dal Congresso. Ma l\u2019esecutivo lo ha tutto nelle sue mani non solo come titolare, ma anche come capo effettivo. Negli Stati Uniti non c\u2019\u00e8 un primo ministro.<\/p><p>I segretari di Stato, cio\u00e8 i ministri, sono nominati liberamente dal Presidente, all\u2019infuori delle Camere. Occorre l\u2019assenso del Senato. Ma dopo di ci\u00f2 non si ha alcuna ingerenza degli organi legislativi. I ministri debbono seguire ed applicare le direttive del Presidente e sono responsabili soltanto di fronte a lui, e non di fronte alle Camere, le quali non possono quindi costringerli a dimettersi con la votazione di mozioni di sfiducia.<\/p><p>Un simile congegno, che \u00e8 caratteristico del regime presidenziale, non sarebbe tollerato nel nostro Paese, perch\u00e9 il Parlamento non rinuncerebbe mai al diritto di sindacato politico sul Governo.<\/p><p>Passando al regime direttoriale rileva che deve considerarsi anch\u2019esso non adottabile, nemmeno parzialmente, giacch\u00e9 in tale regime il Governo non ha un carattere preminentemente politico, nel senso che non ha una propria personalit\u00e0 autonoma di fronte all\u2019Assemblea; il che non corrisponde alla nostra tradizione ed alle nostre esigenze che postulano la necessit\u00e0 di un Governo forte, che sia responsabile del suo operato, ma che abbia il diritto di iniziativa e, finch\u00e9 resta in carica, la piena padronanza della condotta dell\u2019esecutivo; attribuzioni indispensabili in un grande Stato, e specie nella complicata e difficile situazione odierna del nostro Paese.<\/p><p>Non resta quindi che adottare il regime parlamentare. L\u2019onorevole Einaudi ha prospettato incisivamente l\u2019evoluzione che negli ultimi tempi ha subito questo regime in Inghilterra, con la designazione del Premier fatta sostanzialmente dal corpo elettorale nelle elezioni generali, e con l\u2019assunzione da parte del Premier di una somma di poteri tali, che possono indurre a ritenere che il regime parlamentare quasi si avvicini in questo punto a quello presidenziale. L\u2019osservazione \u00e8 interessante e giusta. Per quanto ci riguarda c\u2019\u00e8 da domandarsi se questo tipo speciale di regime parlamentare sarebbe applicabile in Italia. Purtroppo non se ne ha la possibilit\u00e0, almeno nella situazione attuale.<\/p><p>Il sistema inglese presuppone l\u2019esistenza di due grandi partiti, uno di maggioranza e l\u2019altro di minoranza, che si alternano al potere; cosicch\u00e9 \u00e8 agevole e naturale che al momento stesso in cui si conosce il risultato delle elezioni generali si sappia chi sar\u00e0 nominato Primo Ministro, ed \u00e8 agevole e naturale che questi scelga i ministri suoi collaboratori nel seno del suo partito, quello di maggioranza, e conseguentemente si venga ad avere un Gabinetto unitario, omogeneo.<\/p><p>Ora ci\u00f2 non \u00e8 possibile in Italia e in altri Paesi, per la semplice ragione che, esistendo molti partiti, nessuno dei quali ha la maggioranza assoluta, non si pu\u00f2 dire al momento in cui si conoscono i risultati delle elezioni quale partito e pi\u00f9 precisamente quale uomo politico assumer\u00e0 la direzione del Governo; n\u00e9 tanto meno si pu\u00f2 arrivare alla costituzione di un Gabinetto unitario ed omogeneo.<\/p><p>La formazione del Governo \u00e8 pi\u00f9 difficile ed \u00e8 il risultato di una serie spesso necessariamente non breve di consultazioni e di intese. Da questo travaglio non pu\u00f2 nascere infine che un Governo di coalizione.<\/p><p>Ci\u00f2 presenta molti inconvenienti, ma \u00e8 il risultato fatale della situazione politica.<\/p><p>In tale stato di cose, sembra che non sia possibile altro che ricorrere al regime parlamentare del tipo pi\u00f9 adatto alla situazione suddetta, e col mantenimento di alcuni istituti collaudati dall\u2019esperienza, ed anzitutto di quello della stabilit\u00e0 del Capo dello Stato.<\/p><p>Bisogna evitare che si affacci in qualsiasi modo la prassi costituzionale della Terza Repubblica francese, che diminuiva il prestigio ed i poteri del Presidente col sistema di costringerlo a dimettersi, quando non fosse pi\u00f9 gradito alla maggioranza, prima ancora della scadenza del periodo di tempo previsto dalla Costituzione.<\/p><p>Non potendosi ottenere la stabilit\u00e0 del Capo del Governo, occorre, per il buon funzionamento del potere esecutivo, che sia mantenuta la stabilit\u00e0 del Capo dello Stato, salvo soltanto nel caso eccezionalissimo in cui egli sia posto in stato di accusa per delitto o per violazione della Costituzione.<\/p><p>Bisogna inoltre evitare che il Capo dello Stato venga ridotto ad una figura puramente rappresentativa.<\/p><p>Nel regime parlamentare, il potere esecutivo spetta a due organi: il Capo dello Stato ed il Governo. L\u2019iniziativa, la condotta del Governo e la conseguente responsabilit\u00e0, sono in concreto del primo Ministro e degli altri ministri; ma questi, e specie il Primo Ministro, debbono mantenersi in continuo contatto col Capo dello Stato per arrivare ad una proficua collaborazione.<\/p><p>Il Capo dello Stato non va estraniato dalla condotta del Governo; in altri termini, non va ridotto ad un puro organo di rappresentanza e di registrazione. N\u00e9 \u00e8 a temere che possano derivare danni dall\u2019attribuzione di adeguati poteri al Capo dello Stato, specie quando si tenga presente che egli deriva la sua funzione dalle elezioni, qualunque sia il sistema che sar\u00e0 per essere scelto.<\/p><p>Riguardo al Governo, deve considerarsi interessante la proposta dell\u2019onorevole Mortati di adozione di un sistema con cui si cercherebbe di assicurare in via di massima la permanenza al potere, cio\u00e8 la stabilit\u00e0 del Governo, per due anni. Tutto sta nel vedere se il sistema pu\u00f2 riuscire applicabile ed efficiente non solo nei riguardi dei contrasti fra Parlamento e Governo, ma anche in caso di contrasti o di divergenze di vedute che insorgano nel seno del Governo. In questo secondo caso, che non \u00e8 da escludere, dato il carattere di coalizione che avr\u00e0 il Governo, il funzionamento del proposto sistema appare molto difficile. L\u2019argomento merita la pi\u00f9 attenta considerazione e verr\u00e0 ripreso quando si passer\u00e0 a trattare in modo specifico del Governo.<\/p><p>Per le considerazioni esposte, ritiene che il regime che naturalmente viene in considerazione sia quello parlamentare, con i temperamenti e gli accorgimenti che le condizioni del Paese possano consigliare specialmente per garantire una maggiore stabilit\u00e0 al Governo ed evitare la degenerazione del sistema nel parlamentarismo.<\/p><p>La seduta termina alle 19.10<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Amendola, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Rossi Paolo, Vanoni.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Maffi, Targetti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTO COMMISSIONE 8. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 4 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione). Presidente \u2013 Conti, Relatore \u00a0\u2013 Tosato \u2013 Mortati \u2013 Perassi \u2013 Einaudi \u2013 Ambrosini. La seduta comincia alle 17.15. 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