{"id":5161,"date":"2023-10-15T23:02:17","date_gmt":"2023-10-15T21:02:17","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5161"},"modified":"2023-10-23T13:12:06","modified_gmt":"2023-10-23T11:12:06","slug":"martedi-3-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5161","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 3 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5161\" class=\"elementor elementor-5161\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-775c59b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"775c59b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6fa3b0c\" data-id=\"6fa3b0c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e68d47f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e68d47f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460903sed007ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a631da5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a631da5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>7.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 3 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Tosato \u2013 Uberti \u2013 Porzio \u2013 Lussu \u2013 Cappi \u2013 Piccioni.<\/p><p><strong>Sull\u2019ordine della discussione<\/strong><\/p><p>Finocchiaro Aprile \u2013 Presidente.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.<\/p><p>Discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che i Relatori, in una loro riunione, hanno riconosciuto l\u2019opportunit\u00e0 che l\u2019onorevole Mortati, Relatore sul tema: \u00abpotere legislativo\u00bb faccia una premessa sulle questioni della forma del Governo e dei rapporti fra i poteri, come introduzione alla trattazione specifica dei tre poteri.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, comunica di avere compilata una relazione che sar\u00e0 distribuita in bozza ai membri della Sottocommissione, e premette che, per procedere ad una scelta, bisogna cominciare col fare alcune classificazioni generalissime cos\u00ec da fissare qualche primo orientamento. Ed un primo orientamento potrebbe prendersi su questo punto: fare una Costituzione in cui al popolo sia affidata una funzione di preposizione alla carica dei titolari degli organi costituzionali elettivi, oppure una Costituzione in cui il popolo abbia il potere di designare anche gli indirizzi politici, e sia quindi organo di espressione di una concreta volont\u00e0 politica? Questo sembra sia ormai un punto superato: la tendenza delle democrazie moderne \u00e8 nel senso che il popolo non \u00e8 pi\u00f9 inteso, come nel secolo scorso, come organo di decisione politica. Comunque \u00e8 questo un primo punto da sottoporre alla discussione, e che, ad avviso del Relatore, si dovrebbe risolvere affermando la necessit\u00e0 di una Costituzione non meramente rappresentativa, ma di una Costituzione in cui il popolo abbia un potere operante.<\/p><p>In sostanza il problema delle forma dello Stato \u00e8 il problema dei rapporti fra potere legislativo e potere esecutivo. Ora, la schematizzazione pi\u00f9 generale che si pu\u00f2 fare in proposito, conduce ad una bipartizione. Vi sono alcune Costituzioni che fanno derivare direttamente dal popolo sia gli organi esecutivi che gli organi legislativi, e questi organi sono fra loro in \u00abrapporto di separazione\u00bb, nel senso che l\u2019uno non dipende dall\u2019altro; tutti originano dal popolo, ma con forme e direzioni diverse, di modo che l\u2019uno dall\u2019altro \u00e8 diviso. Questo regime, attuato negli Stati Uniti d\u2019America, porta ad una separazione di funzioni, nel senso che i titolari dell\u2019esecutivo non possono dipendere, n\u00e9 per la loro origine n\u00e9 per il loro funzionamento, dai titolari dell\u2019organo legislativo e viceversa. Sono indipendenti l\u2019uno dall\u2019altro per realizzare il fine che questa forma di governo si propone e cio\u00e8 che l\u2019un potere impedisca possibilit\u00e0 di abuso da parte dell\u2019altro.<\/p><p>In contrapposto a questo sistema sta il regime parlamentare, che presenta, rispetto al precedente, il vantaggio di stabilire un nesso di omogenizzazione fra l\u2019un potere e l\u2019altro, di modo che non dovrebbero sorgere possibilit\u00e0 di antitesi, di squilibri, di disarmonie fra i due poteri, nel senso che l\u2019uno \u00e8 derivante dall\u2019altro. L\u2019azione dello Stato dovrebbe procedere con maggior fusione, senza il pericolo di disarmonie e di contrasti.<\/p><p>Queste sono le due forme fondamentali, perch\u00e9, nella realt\u00e0, bisogna differenziare tanti tipi diversi.<\/p><p>Visto che si tratta di concetti generalmente acquisiti, domanda se sia il caso di scendere a dettagli e precisazioni, oppure di iniziare senz\u2019altro la discussione su questi punti, tenendo presente che in questa sede non deve farsi una esposizione di carattere scientifico, ma debbono aversi presenti degli scopi politici che si vogliano raggiungere.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, quando si \u00e8 trattato dei problemi delle autonomie, si \u00e8 richiesta una esposizione anche degli elementi che possono sembrare i pi\u00f9 semplici, esposizione che \u00e8 apparsa utile. Crede quindi opportuno seguire lo stesso sistema, contenendo l\u2019esposizione nei limiti necessari.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, prosegue rilevando che una scelta di questo genere, fatta in sede politica, implica la conoscenza dei presupposti di carattere giuridico e sociale per cui una forma, in un dato ambiente storico, pu\u00f2 apparire preferibile ad un\u2019altra.<\/p><p>Di questi presupposti uno, rispetto alla forma presidenziale, \u00e8 l\u2019accentramento della funzione esecutiva nel Presidente, il quale deriva la sua origine direttamente dal popolo. Questo importa il pericolo che si accentri in tale organo un complesso di poteri tale che esso possa abusarne. Nel regime nord-americano non esistono controlli alla funzione esplicata dal Presidente: gli organi legislativi si occupano semplicemente della funzione legislativa, e l\u2019attivit\u00e0 di controllo sull\u2019esecutivo non esiste, appunto perch\u00e9 si vuole attuare una separazione netta di poteri. Il pericolo di abuso da parte del Presidente importa che il potere dell\u2019esecutivo non sia eccessivamente esteso: si suol dire che un regime di vasto decentramento, o un regime federale, \u00e8 il presupposto di questo ordinamento di Governo ch\u00e9, altrimenti, senza questa limitazione derivata dalla struttura decentrata dello Stato, potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti.<\/p><p>Una riprova del pericolo di dare allo Staio una tale forma, quando mancano questi presupposti, pu\u00f2 trovarsi nella cattiva prova fatta dal Governo presidenziale in Stati che presentavano un assetto accentrato, anzich\u00e9 decentrato.<\/p><p>Un altro inconveniente che pu\u00f2 derivare da questo regime \u00e8 che il potere esecutivo e quello legislativo non siano collegati da nessi che possano armonizzarli. Allora, il potere esecutivo, che deriva da una investitura diversa, segue una politica diversa da quella delle Camere e pu\u00f2 verificarsi che il Capo dello Stato, destinato ad imprimere l\u2019indirizzo politico allo Stato, si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di assolvere a questa sua funzione quando sia in presenza di Camere non omogeneizzate con la tendenza di cui egli \u00e8 espressione; onde un arresto nel funzionamento dello Stato. Negli Stati Uniti questo pericolo \u00e8 stato neutralizzato anzitutto dall\u2019esistenza di quella struttura di due partiti che consente quei collegamenti fra i vari organi che non troverebbero altro modo di realizzarsi nelle istituzioni giuridiche. Sono gli istituti politici che suppliscono a questo che potrebbe essere un elemento negativo della struttura giuridica. Un altro mezzo per compenetrare i due poteri \u00e8 poi l\u2019uso delle Commissioni parlamentari, cui partecipano anche i Ministri che, in America, non hanno veste istituzionale.<\/p><p>Il regime parlamentare presenta, rispetto a quello presidenziale, una maggiore compenetrazione di poteri, compenetrazione che pu\u00f2 arrivare, in certe forme, fino alla confusione di poteri. In Inghilterra, il Gabinetto \u00e8 formato dal partito di maggioranza: in virt\u00f9 della struttura ben definita dei partiti inglesi, \u00e8 di fatto il partito di maggioranza che assume il potere e il Capo di tale partito diventa automaticamente Capo del Governo. Naturalmente, questo Capo del Governo, che ha il suo prestigio come dirigente del movimento vittorioso, ha una notevole libert\u00e0 in ordine alla composizione del Governo, ed ha nel contempo il dominio della Camera, perch\u00e9, attraverso la sua maggioranza, riesce a far valere la politica di cui \u00e8 espressione. Vi \u00e8 quindi compenetrazione fra potere legislativo e potere esecutivo, in modo che la separazione dei poteri viene praticamente meno.<\/p><p>Naturalmente, il funzionamento di questo regime \u00e8 diverso l\u00e0 dove non sussistono le condizioni che esistono in Inghilterra, specialmente dove si ha una molteplicit\u00e0 di partiti, e dove manca la disciplina in seno a questi partiti. Dove non si hanno chiare designazioni da parte del corpo elettorale, la formazione del Governo \u00e8 frutto di un complesso di accordi fra le varie correnti che si sono manifestate nelle elezioni e i Governi sono, per lo pi\u00f9, di coalizione e risentono di questa debolezza alla base; donde il danno della instabilit\u00e0 dell\u2019indirizzo politico del Governo e la mutabilit\u00e0 dei Ministeri. Quindi la scelta di un regime o dell\u2019altro \u00e8 subordinata all\u2019accertamento della esistenza di queste condizioni, che possono farlo funzionare in un modo anzich\u00e9 in un altro.<\/p><p>Vi sono stati dei tentativi per avvicinare queste due forme di Governo, e vi sono avvicinamenti che derivano dal fatto stesso della esistenza di condizioni analoghe.<\/p><p>\u00c8 stato osservato che il funzionamento del regime parlamentare inglese si avvicina al regime presidenziale perch\u00e9, in sostanza, l\u2019investitura del potere esecutivo \u00e8 data dal popolo, direttamente negli Stati Uniti, indirettamente nell\u2019ordinamento inglese, in quanto il Capo del partito che ha ottenuta la maggioranza diventa il Premier. Rimane per\u00f2 sempre la differenza gi\u00e0 accennata, nel senso che in Inghilterra avviene quella compenetrazione fra esecutivo e legislativo, che in America si realizza solo quando il partito che ha la maggioranza in sede di elezione del Capo dello Stato \u00e8 lo stesso partito che ha la maggioranza nelle due Camere.<\/p><p>Ma vi sono dei punti di avvicinamento fra queste due forme contrapposte, anche in via di diritto istituzionale.<\/p><p>Una forma di Governo che contiene elementi dell\u2019uno e dell\u2019altro \u00e8 il regime direttoriale attuato in Svizzera. Questo fa, allo stesso modo del regime parlamentare, derivare il Governo dal Parlamento, dalle due Camere, che eleggono il Gabinetto; ma ha un elemento differenziale in quanto il Gabinetto \u00e8 eletto dal Parlamento per un periodo fisso, irriducibile. Il Parlamento, cio\u00e8, \u00e8 vincolato dal voto attraverso cui si forma il Gabinetto e, per tutto il periodo di durata stabilito dalla Costituzione, non vi \u00e8 possibilit\u00e0 di revocare il Governo.<\/p><p>Occorre ben precisare questo punto differenziale: mentre nel regime presidenziale o direttoriale vi \u00e8 la certezza di durata, viceversa nel regime parlamentare, in forme varie, possono farsi venir meno gli organi elettivi, sciogliere le Camere e consultare il popolo, per accertarsi della rispondenza degli orientamenti di questi organi con quelli popolari.<\/p><p>Un altro regime che si pu\u00f2 chiamare intermedio \u00e8 quello assembleare, in cui manca il potere di dissoluzione della Camera. Le Camere eleggono, direttamente o indirettamente, il Governo e possono sempre revocarlo in base al principio che il Governo deve riscuotere la fiducia dell\u2019Assemblea, la quale non pu\u00f2 essere sciolta prima del periodo fissato. Questa rigidezza avvicina il regime assembleare a quello presidenziale, mentre la dipendenza del Gabinetto dalle Camere lo avvicina al regime parlamentare.<\/p><p>Una discussione, ad avviso del Relatore, potrebbe vertere precisamente su questo punto generalissimo: se scegliere un regime presidenziale o un regime parlamentare; e forse, in via ancor pi\u00f9 generale: se adottare il sistema della nomina diretta da parte del popolo per un periodo stabile, fisso, senza possibilit\u00e0 di revoca, ci\u00f2 che dovrebbe garantire una certa stabilit\u00e0 di indirizzo politico, o se invece adottare l\u2019altro sistema, allo scopo di controllare in ogni momento l\u2019aderenza degli indirizzi rappresentati dagli organi sia esecutivi che legislativi a quelli popolari.<\/p><p>Naturalmente, la scelta implica una conoscenza pi\u00f9 particolare del modo di funzionare di questi ordinamenti; e la scelta dovrebbe muovere soprattutto da questo quesito: quale \u00e8 il fine politico che si intende raggiungere? In questo momento, data la situazione italiana, date le esigenze che si sono manifestate attraverso quella che \u00e8 stata chiamata la crisi dello Stato, che \u00e8 un fenomeno di carattere generale, ma che ha avuto influenze speciali, quale \u00e8 l\u2019interesse politico maggiore che pu\u00f2 spingere alla scelta dell\u2019uno o dell\u2019altro sistema?<\/p><p>Se dovesse essere il principio della separazione dei poteri, bisognerebbe affidarsi a quelle forme che garantiscano di pi\u00f9 la realizzazione di questa finalit\u00e0; se, invece, dovesse essere l\u2019assicurazione di una stabilit\u00e0 di indirizzo del Governo, che nello stesso tempo non offra gli inconvenienti che offrono i regimi presidenziali \u2013 possibilit\u00e0 di disarmonia fra gli organi esecutivi e gli organi legislativi \u2013 bisognerebbe orientarsi verso un regime parlamentare. Ma non potrebbe essere un regime parlamentare puro, simile a quello inglese, o a quello francese del 1875, perch\u00e9 mancano in Italia i presupposti necessari per un buon funzionamento di un tal regime (manca la dualit\u00e0 di partiti; manca la disciplina di partito) e il popolo non potrebbe fare designazioni nette che orientassero nella scelta del Governo, n\u00e9 si potrebbe contare sulla stabilit\u00e0 dell\u2019azione di Governo, perch\u00e9 la stabilit\u00e0 sarebbe compromessa dalle possibilit\u00e0 di crisi derivanti dalla fluidit\u00e0 della situazione politica. Basta infatti il ritiro di un gruppo, anche piccolo, dalla coalizione che ha dato vita al Governo, perch\u00e9 questo Governo debba cadere, con le conseguenze dolorose che si sono constatate nell\u2019altro dopoguerra e che hanno portato a quel discredito delle forme democratiche, di cui si sono subite le conseguenze. Quindi, se si dovesse adottare un regime di indole parlamentare e si dovesse escludere perci\u00f2 quella rigidezza assoluta che \u00e8 caratteristica dei regimi presidenziali, bisognerebbe ricorrere ad un sistema misto, ad un sistema, cio\u00e8, che avvicinasse le due forme, allo scopo di realizzare l\u2019intento, tenuto conto della situazione italiana.<\/p><p>Personalmente il Relatore pensa che il contemperamento fra le due forme di regime si possa ottenere e ne espone il modo.<\/p><p>Bisogna anzitutto tener presenti tutti gli elementi che debbono entrare in gioco in questa struttura costituzionale. Fra questi elementi dovrebbe essere anzitutto un Capo dello Stato; si dovrebbe, cio\u00e8, rinunciare a quelle forme dii Governo che prescindono dall\u2019esistenza di un Capo dello Stato, che a suo avviso \u00e8 essenziale per gli scopi che esporr\u00e0. Quindi: un Capo dello Stato; poi un Governo; Camere \u2013 e si vedr\u00e0 se dovranno essere una o due \u2013 e il popolo. Naturalmente bisogna ricondursi al principio democratico, il quale vuole che il popolo sia la fonte di tutti i poteri, non solo, ma anche il mezzo di riequilibrazione nel caso di dissidio tra questi poteri.<\/p><p>La Camera elettiva, o le Camere elettive, dovrebbero esprimere l\u2019indirizzo politico che emerge dalle elezioni. Naturalmente, in quanto manchino le possibilit\u00e0, i requisiti, i presupposti di fatto perch\u00e9 questo indirizzo politico si manifesti in modo esplicito \u2013 poich\u00e9, in altri termini, non \u00e8 possibile fare come si fa in Inghilterra, dove la designazione del Governo emana direttamente o implicitamente dalle stesse elezioni \u2013 bisogner\u00e0 pensare che questa valutazione della situazione politica quale emerge dalle elezioni e dai riflessi nelle assemblee legislative, sia fatta dal Capo dello Stato. Cio\u00e8 il Capo dello Stato deve valutare quella che \u00e8 la situazione politica in relazione alle elezioni e deve designare per la composizione del Governo la persona che si suppone pi\u00f9 adatta ad esprimere questo indirizzo o gli indirizzi dominanti nei gruppi espressi dalle elezioni popolari.<\/p><p>La designazione da parte del Capo dello Stato, in virt\u00f9 del principio proprio del regime parlamentare per cui il Governo deve riscuotere la fiducia delle Camere, deve essere in un certo modo controllata e approvata dalle Camere; cio\u00e8 le Camere non si devono limitare a prendere atto della costituzione di questo Governo, o meglio della designazione di questo Capo del Governo, ma devono discutere, appena il Governo si presenti ad esse, l\u2019indirizzo politico di cui il Governo stesso \u00e8 l\u2019espressione e che deve rendere esplicito attraverso l\u2019enunciazione di un programma preciso; e devono esprimere un voto di fiducia. Quindi dovrebbe sancirsi espressamente nella Costituzione che il Governo pu\u00f2 effettivamente rimanere in carica ed esercitare le sue funzioni in quanto abbia un espresso voto di fiducia sulla base del suo programma politico, che sia motivato dal consenso dato a questo programma.<\/p><p>I dettagli circa il modo della designazione; se debba avvenire solo nei riguardi del Capo del Governo o anche dei Ministri; se il Governo, per ottenere la fiducia debba presentarsi alle Camere solamente nella veste del Presidente o anche in concorso coi singoli Ministri, potranno essere esaminati in un secondo momento. Per una esposizione in termini generali bastano gli elementi accennati.<\/p><p>L\u2019innovazione rispetto al regime parlamentare dovrebbe consistere nel prescrivere che il voto di fiducia esplicito, motivato sulla base di un programma concreto, debba vincolare la Camera a mantenere in vita il Governo per un certo periodo di tempo, che il Relatore propone in due anni, ma che potrebbe variare in base ad altre considerazioni. Si avrebbe cos\u00ec una specie di regime direttoriale, quale si ha in Svizzera, ove il periodo coincide con quello di vita dell\u2019Assemblea nazionale. Questo elemento che si assume dal regime direttoriale, corrisponderebbe all\u2019esigenza preminente dei regimi democratici moderni di dare forza, stabilit\u00e0 e autorit\u00e0 al potere esecutivo, perch\u00e9 la instabilit\u00e0 dei Governi \u00e8 il danno peggiore che possano lamentare i vari paesi, in quanto ne deriva l\u2019impossibilit\u00e0 di seguire una linea logica, di svolgere un programma coerente che risponda alle esigenze del Paese; e quindi il discredito della democrazia.<\/p><p>Naturalmente, v\u2019\u00e8 da porsi questo quesito: che cosa avviene se in questo periodo di due anni \u2013 o quale potr\u00e0 essere determinato \u2013 si verifichino delle disarmonie fra Camere e Governo? Ma perch\u00e9 questo regime possa riuscire proficuo, bisogna superare la mentalit\u00e0 parlamentaristica. \u00c8 un regime che si former\u00e0 col costume, e in ogni caso dovr\u00e0 intervenire il popolo come giudice del dissidio. Ma quando il dissidio si riveli tale da non poter essere in nessun altro modo eliminato, bisogna contare anche su questo fattore psicologico, cio\u00e8 su un superamento della mentalit\u00e0 parlamentaristica che pone il Governo alla merc\u00e9 della Camera; si deve far penetrare nell\u2019animo, nel pensiero, nel costume dei parlamentari la concezione che il Governo deve avere una sua autonomia; deve godere la fiducia della Camera, ma, una volta concessa questa fiducia sulla base di un consenso motivato, la Camera deve dare al Governo la necessaria autonomia, affinch\u00e9 esso possa adempiere la funzione che gli \u00e8 propria.<\/p><p>Ammesso che si realizzi questo presupposto, bisogna pur attenuare l\u2019eccessiva rigidezza del regime direttoriale; e la presenza del Capo dello Stato, che viceversa in Svizzera non esiste, potrebbe precisamente dare la possibilit\u00e0 di questo temperamento. Si dovrebbe accordare al Capo dello Stato la possibilit\u00e0 di intervenire in qualche modo per sanare il dissidio che pu\u00f2 verificarsi tra questi organi.<\/p><p>Quali possono essere le cause del dissidio? Pu\u00f2 essere anzitutto l\u2019inadempimento, o meglio, per andare all\u2019ipotesi pi\u00f9 semplice, le manchevolezze nell\u2019azione di governo delle persone designate: pu\u00f2 il Capo di un Governo sforzarsi di attuare il programma, essere fedele a questo programma, ma non avere la capacit\u00e0 politica necessaria per realizzarlo. Pu\u00f2, insomma, aversi crisi di uomini. Ma pu\u00f2 verificarsi invece una ipotesi pi\u00f9 complessa, cio\u00e8 che il dissidio politico sorga dal fatto che il programma gi\u00e0 approvato non goda pi\u00f9 il consenso di quella maggioranza che si era raccolta intorno ad esso: ipotesi facile a verificarsi, quando si pensi che nel caso di un Gabinetto di coalizione basta il ritiro di uno dei gruppi che lo appoggiano perch\u00e9 la maggioranza venga meno. Poi vi pu\u00f2 essere una terza ipotesi: cio\u00e8 che l\u2019armonia tra le Camere e il Governo sussista, ma si tratti di approvare misure di carattere eccezionale che non sono state oggetto di valutazione politica. Infine, per un mutamento verificatosi nello spirito pubblico in seguito ad avvenimenti eccezionali pu\u00f2 venir meno la concordanza fra Corpo elettorale ed organi elettivi.<\/p><p>Queste sarebbero le ipotesi-tipo la cui valutazione dovrebbe spettare al Capo dello Stato. L\u2019impegno di rispettare la vita del Governo per un periodo determinato dalla Costituzione dovrebbe far s\u00ec che il dissenso su misure particolari non portasse necessariamente al ritiro del Governo o alle dimissioni dei Ministri proponenti; ma dovrebbe esservi un potere discrezionale del Capo dello Stato. Un giudizio sfavorevole su singole misure non dovrebbe produrre la crisi; non dovrebbe consentirsi alle Camere di revocare la fiducia in qualsiasi momento e su qualsiasi punto, come, ad esempio, col rifiuto del bilancio, col rigetto di una determinata misura legislativa, ecc.; insomma, la Camera non dovrebbe avere il potere di esigere il ritiro del Governo quando si manifestassero dissensi su particolari, ed unico organo idoneo a valutare la possibilit\u00e0 di una modificazione o di una riduzione del periodo fissato dalla Costituzione per la vita del Governo, dovrebbe essere il Capo dello Stato, con potere discrezionale.<\/p><p>Il Capo dello Stato, quando constatasse che il contrasto fra Assemblea e Governo \u00e8 sistematico, tale cio\u00e8 da escludere la possibilit\u00e0 di una conciliazione, dovrebbe esigere \u2013 e questo \u00e8 un punto fondamentale in un simile sistema di ordinamento dei poteri \u2013 un voto esplicito delle Camere circa le ragioni del dissenso; e quando vi fosse un voto motivato di dissenso della Camera dalla politica del Governo, egli dovrebbe valutare la convenienza di revocare il Ministero, oppure di procedere allo scioglimento della Camera.<\/p><p>Affidando indiscriminatamente al Capo dello Stato il potere di regolare i conflitti tra Camera e Governo si correrebbe per\u00f2 il rischio di dar vita a degenerazioni in senso presidenziale; il Capo dello Stato, cio\u00e8, potrebbe indursi ad esercitare un potere personale: pericolo da evitare, presso di noi, per ragioni presenti a tutti.<\/p><p>I poteri del Capo dello Stato sono appunto perci\u00f2 strettamente legati alla procedura della sua nomina. Quella plebiscitaria gli darebbe un prestigio assai forte di fronte alle Camere; d\u2019altra parte deferire la nomina del Capo dello Stato alla Camera o alle Camere riunite non pare opportuno, in quanto scemerebbe l\u2019autorit\u00e0 del Capo dello Stato, che deve essere l\u2019arbitro dei conflitti fra Governo e Camera. Anche il temperamento di stabilire una durata in carica del Capo dello Stato pi\u00f9 prolungata di quella della Camera non eliminerebbe gli inconvenienti e non assicurerebbe la necessaria indipendenza del Capo dello Stato nei confronti del Parlamento. Perci\u00f2 il Relatore propone di fare eleggere il Capo dello Stato da gruppi sociali che siano particolarmente interessati al mantenimento di quell\u2019equilibrio di cui il Capo dello Stato \u00e8 in certo modo il tutore, in virt\u00f9 della sua funzione moderatrice e, come si dice in Francia, neutra, che lo pone al disopra dei partiti.<\/p><p>Queste forze sociali in uno Stato che debba essere organico, che debba, cio\u00e8, riconoscere giuridicamente i gruppi sociali e farli intervenire nel funzionamento degli organi dello Stato, sono i partiti, i gruppi territoriali e i gruppi economici, di professione, di categoria. In una struttura statale cos\u00ec organizzata, si potrebbero fare intervenire gli organi pi\u00f9 rappresentativi dei gruppi sociali in un collegio speciale nel quale dovrebbero essere rappresentati anche gli enti territoriali e soprattutto le regioni, e questo collegio dovrebbe eleggere il Capo dello Stato.<\/p><p>Prima di addentrarsi nella illustrazione dei particolari di questo progetto, chiede se la Sottocommissione desideri discutere anzitutto la questione pregiudiziale, e cio\u00e8 il carattere parlamentare o presidenziale della Repubblica.<\/p><p>TOSATO \u00e8 di tale avviso.<\/p><p>UBERTI concorda, perch\u00e9, se la Sottocommissione decide in maggioranza di adottare quella forma di Stato, diventa inutile esaminare le modalit\u00e0 delle altre forme. La minoranza potr\u00e0 presentare all\u2019Assemblea un proprio testo ed una propria relazione.<\/p><p>PRESIDENTE crede che l\u2019onorevole Mortati dovrebbe portare a termine la sua relazione, affinch\u00e9 la Sottocommissione possa giudicare a ragion veduta.<\/p><p>PORZIO ritiene che dovrebbe essere decisa innanzitutto la questione pregiudiziale. Crede che l\u2019opinione prevalente nella Sottocommissione sia favorevole alla forma della repubblica parlamentare, sicch\u00e9 non vi sarebbe molto da innovare rispetto allo stato presente. Le novit\u00e0 di maggior rilievo proposte dal Relatore concernono la funzione del Capo dello Stato e di conseguenza la procedura per la sua nomina. Ma, per decidere quale \u00e8 la forma di repubblica da adottare, non crede necessaria una discussione particolareggiata, perch\u00e9 tutti conoscono le caratteristiche delle forme presidenziale e parlamentare: basta tener presente l\u2019accenno fatto dal Relatore alla Costituzione francese del 1875, perch\u00e9 con quella in Francia si stabil\u00ec la repubblica parlamentare dopo cinque anni di terribili lotte alle quali parteciparono i pi\u00f9 insigni parlamentari francesi.<\/p><p>LUSSU dissente dall\u2019onorevole Porzio e crede che il Relatore debba proseguire la sua esposizione fino in fondo.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 \u00e8 noto che la grande maggioranza aderisce all\u2019idea di una repubblica parlamentare e si pu\u00f2 prevedere che la discussione si avvier\u00e0 verso questa soluzione, trova opportuno che l\u2019onorevole Mortati prosegua l\u2019esposizione del suo pensiero su questo particolare problema.<\/p><p>PORZIO osserva che il Relatore espone tutte le ipotesi, ma la Sottocommissione non pu\u00f2 discuterle che una alla volta. Poich\u00e9 essa \u00e8, in maggioranza, favorevole alla repubblica parlamentare, potr\u00e0 qualcuno che sia favorevole alla tesi della repubblica presidenziale, sostenerla, senza alcun bisogno di una discussione su tutta la relazione, che espone con molta obiettivit\u00e0 tutte le ipotesi possibili.<\/p><p>CAPPI, affinch\u00e9 la scelta per la forma di repubblica parlamentare possa essere consapevole, crede opportuno che l\u2019onorevole Mortati precisi le conseguenze concrete e dettagliate che dall\u2019una e dall\u2019altra forma possono derivare.<\/p><p>PICCIONI ricorda che l\u2019onorevole Mortati \u00e8 stato incaricato di fare una relazione generale e osserva che la parte da lui svolta finora non esaurisce tale relazione. Non vede per quale motivo si dovrebbe lasciare il compito del Relatore a met\u00e0.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, avverte che i Relatori, incaricati di esaminare separatamente il potere legislativo, l\u2019esecutivo e il giudiziario, in una riunione preliminare hanno constatato la scarsa possibilit\u00e0 di procedere in questo esame per compartimenti stagni e l\u2019opportunit\u00e0 di far precedere la discussione particolareggiata dell\u2019organizzazione dei singoli poteri da una discussione preliminare sulla struttura generale dello Stato. La sua relazione consta pertanto di tre parti, di cui la prima esamina il problema fondamentale della forma di Governo nelle sue linee essenziali, per passare poi all\u2019esame dettagliato del potere legislativo come organizzazione e come funzionamento. La prima parte ha quindi una sua autonomia concettuale.<\/p><p>LUSSU osserva che il Relatore ha fatto una esposizione generale: ma, accennando a vari problemi, su due punti ha espresso una sua opinione personale. Crede che questo dovrebbe essere il sistema da seguire per tutti i problemi che egli ha affrontato.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta che il Relatore continui la sua esposizione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, passando al problema dell\u2019unicameralismo e bicameralismo, osserva che, per risolverlo, bisogna chiedersi quali sono i fini politici che si vogliono raggiungere con l\u2019esistenza di due Camere anzich\u00e9 di una sola. Tali fini possono essere molteplici e si tratta di vedere come si possano realizzare.<\/p><p>Un primo fine \u00e8 quello di esercitare una funzione ritardatrice, di controllo dell\u2019operato della prima Camera. Si osserva che il meditare su una deliberazione presa dalla prima Camera, l\u2019approfondire il problema e il ripetere la discussione, possono agevolare cos\u00ec la valutazione della convenienza politica della legge come il suo perfezionamento tecnico. Questo scopo pu\u00f2 essere raggiunto da una seconda Camera qualsiasi: anche una seconda Camera formata con la stessa struttura della prima pu\u00f2 esercitare questa funzione ritardatrice, questa ripetizione dell\u2019esame. Il caso-tipo di una seconda Camera formata esclusivamente con questo intento \u00e8 offerto dalla Costituzione norvegese, l\u2019unica che forma la seconda Camera dallo stesso seno della prima: il corpo elettorale norvegese elegge, infatti, un certo numero di Deputati, i quali eleggono nel loro seno un numero pi\u00f9 ristretto di membri che vanno a formare la seconda Camera; e si dice che il risultato di questo sistema sia assai soddisfacente, il che significa che non \u00e8 esatta la tesi che quella seconda Camera non sia che un duplicato della prima.<\/p><p>Ma, accanto a questo scopo ve ne \u00e8 un altro pi\u00f9 particolare e che esige forme specifiche di realizzazione: quello dell\u2019integrazione della rappresentanza. Ammessa una rappresentanza generale del popolo, indifferenziato, pu\u00f2 apparire utile accompagnare la prima Camera con una seconda, la quale sia formata in modo diverso, pur essendo sempre di origine popolare. Bisogna partire dal presupposto che questa seconda Camera debba essere capace di decisioni politiche, cio\u00e8 di manifestazioni di volont\u00e0 e non di pure espressioni di pareri o manifestazioni di desideri. Questa seconda Camera, posta in posizione di parit\u00e0 con la prima, potrebbe realizzare meglio il suo fine quando fosse espressione di una integrazione del suffragio.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sul fatto che, comunque si decida la questione dell\u2019organizzazione del suffragio, la Costituente dovr\u00e0 tener presenti certe linee essenziali dell\u2019ordinamento del suffragio, perch\u00e9 vi sono istituti che con determinati regimi elettorali funzionano in un certo modo, con altri regimi funzionano diversamente.<\/p><p>Ammessa una rappresentanza formata in un dato modo, si domanda se, insieme o accanto a questa rappresentanza politica che esprime gli orientamenti dei vari partiti fra cui si divide il corpo elettorale, non vi sia posto per un\u2019altra forma di rappresentanza, la quale esprima la volont\u00e0 dello stesso popolo, che sia quindi anche espressione del suffragio generale, ma in una veste diversa. Naturalmente queste forme di costituzione della seconda Camera hanno una funzione in quanto portano ad uno spostamento del peso politico che emerge dalla prima Camera. Questo \u00e8 il risultato pratico.<\/p><p>Qualunque Senato tende a modificare il peso politico dei cittadini quale potrebbe essere espresso attraverso il suffragio universale e la rappresentanza di partiti. Il sistema francese del 1875, modificato nel 1884, si basa sulla rappresentanza territoriale: la legge francese d\u00e0 una rappresentanza eguale a comuni o a organismi territoriali diversamente composti nel loro rapporto demografico; e la conseguenza politica che ne deriva \u00e8 che i comuni piccoli hanno una influenza maggiore delle grandi citt\u00e0, onde una impronta speciale che deriva al Senato da questa rappresentanza, la quale sposta il rapporto realizzato nella prima Camera con il suffragio universale.<\/p><p>Vi possono essere altre forme per una diretta integrazione del suffragio, ed una di queste \u00e8 quella della rappresentanza di categoria. Le categorie si possono intendere con due significati: o col significato economico, in cui le categorie rappresentano gli interessi delle professioni che intervengono nella vita economica come fattori della produzione e del consumo; o col significato super-economico, e quindi culturale, assistenziale, o, se si vuole anche dire, professionale, in cui per\u00f2 la parola \u00abprofessionale\u00bb va intesa in senso generico. Naturalmente l\u2019accettazione di una rappresentanza di questo genere solleva problemi numerosi e di varia natura e presupporrebbe o l\u2019organizzazione di queste categorie in gruppi determinati o il realizzarsi delle categorie anche indipendentemente dalle organizzazioni di questo genere, sulla base di una semplice anagrafe delle popolazioni nei vari settori delle attivit\u00e0 economiche o culturali. In questo secondo caso l\u2019attribuzione di un numero di seggi a ciascuna categoria verrebbe fatta avendo soltanto in vista il quadro di ripartizione, indipendentemente da una organizzazione delle singole categorie in sindacati appositamente riconosciuti. Si potrebbe, cio\u00e8, pensare ad una terza forma, la quale non considerasse le categorie nelle loro specializzazioni, ma che abbracciasse gruppi di categorie sulla base di certi interessi sociali pi\u00f9 eminenti e pi\u00f9 importanti: per esempio la cultura, la giustizia, il lavoro, l\u2019industria, l\u2019agricoltura. E sarebbe, questo, un tentativo di dare alla rappresentanza una maggiore organicit\u00e0 e di eliminare o attenuare l\u2019influenza strettamente proporzionale degli interessi, per allargare la visuale verso forme di valutazione pi\u00f9 propriamente politica. Non si deve, infatti, dimenticare che, se si vuol dare alla seconda Camera una funzione politica, si debbono anche creare i presupposti perch\u00e9 i rappresentanti possano elevarsi a questa pi\u00f9 ampia valutazione politica.<\/p><p>Si pu\u00f2 sospettare che una seconda Camera fondata su una base strettamente professionale possa essere espressione di interessi troppo limitati e quindi costituire un ostacolo a che assurga ad una visione generale e inquadri l\u2019interesse particolare nell\u2019interesse generale, ci\u00f2 che \u00e8 caratteristico degli organi politici. Un tale inconveniente si potrebbe attenuare, dunque, attraverso questa concezione pi\u00f9 larga delle categorie.<\/p><p>Naturalmente, o si scelga un tipo o si scelga l\u2019altro, bisogna preoccuparsi di dosare il peso politico attribuito a ciascuna categoria, preoccuparsi cio\u00e8 di proporzionare il numero dei seggi alla rilevanza delle categorie, che non si pu\u00f2 desumere soltanto dal rapporto numerico, ma che bisogna desumere da criteri pi\u00f9 comprensivi, perch\u00e9 non \u00e8 detto che il peso numerico sia il preminente in una rappresentanza di questo genere destinata a fare emergere la capacit\u00e0 politica di esprimere interessi generali.<\/p><p>Questo \u00e8 un problema da risolvere in sede politica.<\/p><p>Qualcuno dice che sarebbe arbitrario attribuire un certo numero di seggi ad una categoria piuttosto che ad un\u2019altra; ma, dal punto di vista di una logica astratta, tutto \u00e8 arbitrario; anche, per esempio, l\u2019et\u00e0 fissata per l\u2019attribuzione del diritto di elettorato, l\u2019attribuzione dell\u2019elettorato alle donne, ecc. Il criterio di risoluzione si pu\u00f2 trovare in sede politica, secondo quello che si ritiene pi\u00f9 opportuno di realizzare, secondo la rappresentanza che si ritiene necessaria in una certa situazione.<\/p><p>Naturalmente le difficolt\u00e0 non si fermano a questi risultati.<\/p><p>Si pu\u00f2 osservare che, dovendo essere consacrato questo peso nella Costituzione, l\u2019inserire questa determinazione di peso in una Costituzione rigida, porterebbe ad una cristallizzazione della situazione di un determinato momento, onde la determinazione potrebbe modificarsi soltanto con la procedura piuttosto lenta della revisione costituzionale. Ma a questo inconveniente si potrebbe ovviare stabilendo una revisione periodica da fare in forma pi\u00f9 semplice della comune revisione costituzionale.<\/p><p>Qualche altro osserva che, nel caso di scelta di questo sistema, bisogna pensare al modo di presentazione delle candidature e al modo di esercizio del voto nel seno di ogni gruppo. Tutte difficolt\u00e0 che bisognerebbe affrontare e risolvere per decidere l\u2019accettazione dell\u2019uno o dell\u2019altro sistema.<\/p><p>Ma oltre alla forma che si basa sul concetto territoriale e a quella che si basa sul principio delle categorie, si potrebbe pensare ad un\u2019altra che abbinasse l\u2019uno e l\u2019altro sistema. L\u2019abbinamento si potrebbe ottenere giustaponendo la rappresentanza di categoria a quella territoriale, cos\u00ec da avere una percentuale di rappresentanti delle regioni e dei comuni sulla base territoriale, e un\u2019altra percentuale sulla base delle categorie. L\u2019integrazione potrebbe essere pi\u00f9 soddisfacente se si fondessero le due rappresentanze e si ripartisse il numero dei seggi della seconda Camera fra le regioni (e si vedr\u00e0 in un secondo tempo se la rappresentanza debba essere proporzionale o raggiunta in altra forma). Attribuito un numero di seggi alle varie regioni, l\u2019elezione nel seno di ciascuna avverrebbe sulla base delle categorie, con un risultato pi\u00f9 organico.<\/p><p>Questi sono i sistemi diretti a risolvere il fine di integrare il suffragio attuato per la formazione della prima Camera.<\/p><p>Senza soffermarsi sui vantaggi dell\u2019uno o dell\u2019altro sistema, dichiara di essere favorevole a questa forma di rappresentanza che integra quella basata sul principio territoriale.<\/p><p>A chi obietta che questa \u00e8 materia di legge elettorale, osserva che, se anche si volesse rimandare l\u2019esame del sistema elettorale, non si potrebbe in nessun caso prescindere dal prenderne in considerazione i punti basilari. La decisione sulla legge elettorale potr\u00e0 essere rinviata per quanto riguarda i particolari, ma il tipo della seconda Camera deve essere stabilito nella Costituzione, e deve essere precisata la quantit\u00e0 dei voti che spettano a ciascuna categoria, perch\u00e9 \u00e8 di rilevanza costituzionale conformare la seconda Camera ad un metodo o ad un altro. Personalmente accede al sistema di fissare un numero pari di rappresentanti, qualunque sia il numero dei rappresentati. Comunque, il sistema influisce sul funzionamento dell\u2019Assemblea e deve perci\u00f2 essere assunto come punto fondamentale nella Costituzione. Ma, per evitare la cristallizzazione delle situazioni che si verificano in determinati momenti, occorrer\u00e0 appunto stabilire la revisione periodica.<\/p><p>Anche la legge elettorale politica che serve alla formazione della prima Camera \u00e8 un elemento troppo essenziale perch\u00e9 si possa considerarlo di dettaglio o di carattere soltanto esecutivo: i particolari si possono rimandare ad una legge speciale; ma il sistema che si vuole adottare dovr\u00e0 essere fissato nella Costituzione, perch\u00e9 l\u2019accoglimento di uno o di un altro sistema porta a conseguenze diverse nel funzionamento dell\u2019organo.<\/p><p>Ma la formazione di una seconda Camera pu\u00f2 tendere anche ad un altro scopo, cio\u00e8 a quello di selezionare particolari capacit\u00e0 e competenze; e allora bisogna affrontare il problema della competenza, che vale anche per la prima Camera, ma che per la prima Camera si risolve pi\u00f9 difficilmente, appunto perch\u00e9 ad essa si vuol dare un carattere di rappresentanza politica generale.<\/p><p>Nella seconda Camera, per lo meno storicamente, si \u00e8 realizzata la tendenza a delimitare la scelta degli eleggibili per assicurare la presenza nell\u2019assemblea legislativa di certe competenze individuali che il sistema dei regimi rappresentativi di per se stesso non assicura. Questo terzo scopo a cui si pu\u00f2 tendere nella costituzione della seconda Camera, formata nell\u2019ambito di certe categorie, cio\u00e8 prescrivendo che gli eleggibili siano scelti nell\u2019ambito di determinati gruppi, che si suppone abbiano una certa competenza, \u00e8 molto importante, perch\u00e9 uno dei fattori che ha contribuito a determinare la cosiddetta crisi della democrazia \u00e8 precisamente il difetto di competenza, tanto pi\u00f9 sensibile nello Stato moderno che ha visto estendersi la sua sfera di attivit\u00e0 in settori sempre nuovi e sempre pi\u00f9 tecnici. Questo fine politico particolarmente importante pu\u00f2 essere soddisfatto con la costituzione di una seconda Camera in cui si faccia una selezione degli eleggibili. Naturalmente se si stabilisce una rappresentanza di categoria, per evitare la forma di rappresentanza fascista, in cui alla Camera delle Corporazioni un poeta o un filosofo rappresentava, per esempio, gli ortofrutticoli, bisogna esigere che i rappresentanti appartengano alle categorie rappresentate, determinando certi requisiti di capacit\u00e0: et\u00e0, appartenenza a certe attivit\u00e0, aver fatto parte di certi corpi od uffici, ecc.<\/p><p>Vi sono poi forme di composizione della seconda Camera che tendono a conciliare i vantaggi di vari sistemi, cio\u00e8 forme di composizione che, insieme agli elementi elettivi, comprendono anche elementi scelti in altro modo. Cos\u00ec, ci sono costituzioni che adottano un contemperamento del sistema elettivo con quello della nomina da parte del Capo dello Stato, ammettendo che un certo numero di membri del Senato sia nominato dal Capo dello Stato; ci\u00f2 che pu\u00f2 avere una ragione di essere, in quanto ci sono delle capacit\u00e0 che \u00e8 opportuno assicurare alla seconda Camera, mentre non \u00e8 opportuno siano scelte attraverso le elezioni: magistrati, membri dell\u2019esercito o dell\u2019amministrazione, ecc. Un altro sistema misto \u00e8 quello della cos\u00ec detta cooptazione, per cui lo stesso Senato sceglie parte dei suoi membri. Vi \u00e8 il sistema della nomina da parte della Camera, oppure da parte delle due Camere: sistema misto, che tende ad integrare la rappresentanza elettiva con una rappresentanza elettiva di secondo grado, per assicurare il concorso di certe competenze.<\/p><p>Un altro punto da affrontare a proposito del sistema bicamerale \u00e8 quello della parit\u00e0, o meno, da concedere alle due Camere: parit\u00e0 piena, semipiena, o non parit\u00e0. Questa ultima pone la seconda Camera in una situazione di inferiorit\u00e0 di fronte alla prima, limitandone la competenza all\u2019emissione di pareri o alla sospensione dell\u2019attuazione di certe misure. Uno dei casi \u00e8 quello della Camera dei Lords inglese che, dopo la riforma del 1911, non \u00e8 pi\u00f9 una Camera legislativa in senso proprio, ma ha una funzione sospensiva di certe misure; ed anzi, nella materia finanziaria non ha neanche questa funzione. Questo era il caso del <em>Reichsrat<\/em> della Costituzione di Weimar. A suo avviso, il sistema bicamerale non pu\u00f2 consentire forme di seconda Camera con questi limiti; la seconda Camera dovrebbe avere non solo piena parit\u00e0 di diritti in materia legislativa, ma anche piena parit\u00e0 in ordine alla fiducia da accordare al Governo. Egli, anzi, aveva proposto di formare un organo misto, una riunione plenaria delle due Camere per votare sulla fiducia al Governo, in modo che fosse meglio attuata una compenetrazione dei vari punti di vista attraverso la discussione e la votazione. In considerazione del fatto che la prima Camera ha un valore politico di fatto, non di diritto, preminente, si potrebbe escogitare un sistema che desse una preminenza numerica alla prima Camera in modo da metterla nella sua giusta posizione.<\/p><p>Quindi, egli \u00e8 per la piena parit\u00e0 anche nel campo finanziario, perch\u00e9, evidentemente, quei limiti che sono valsi per diminuire l\u2019efficienza in questo campo della seconda Camera negli ordinamenti in cui questa ripeteva la sua origine non dal popolo ma dal Sovrano, non hanno pi\u00f9 ragione d\u2019essere in un ordinamento nel quale l\u2019origine della seconda Camera \u00e8 anche essa popolare, e manca la ragione di un trattamento diverso alle due Camere anche in questo campo.<\/p><p>Da questa impostazione dei rapporti fra le due Camere nascono problemi molto gravi. Uno \u00e8 quello della durata da attribuire alle due Camere ed il Relatore ritiene che le due Camere dovrebbero essere elette contemporaneamente e durare per lo stesso periodo di tempo; n\u00e9 vede la ragione perch\u00e9 dovrebbe essere stabilito altrimenti. Questa parit\u00e0 di formazione pu\u00f2 evitare l\u2019inconveniente che potrebbe sorgere dalla formazione delle due Camere in momenti diversi, quello, cio\u00e8, di rispecchiare due orientamenti politici, diversi.<\/p><p>Esaurito cos\u00ec l\u2019argomento del bicameralismo, sono da esaminare argomenti pi\u00f9 particolari per esaurire la materia dell\u2019organizzazione: numero dei componenti, durata del mandato, requisiti per la nomina, procedimento elettivo, ecc. Vale la pena di soffermarsi sul problema della verifica dei poteri.<\/p><p>Il modo di verifica dei poteri attuato in quasi tutti i Paesi continentali, salvo poche eccezioni, \u00e8 quello di affidare la verifica alle stesse Camere; modo che \u00e8 stato attuato in relazione al principio dell\u2019autonomia delle Camere, per garantire questa autonomia. In contrapposto a questo \u00e8 il sistema inglese, adottato poi dalla Costituzione di Weimar e da quella cecoslovacca, che sottrae il giudizio dei titoli dei membri alla Camera per affidarlo ad un organo giurisdizionale di formazione speciale composto anche di rappresentanti della Camera stessa. Si tratta di sapere se \u00e8 opportuno seguire il sistema tradizionale, oppure modificarlo, e il Relatore ritiene che sarebbe opportuno introdurre il sistema del tribunale costituzionale, sottraendo alle Camere la verifica dei poteri. \u00c8 questa una esigenza particolarmente sentita nelle strutture politiche simili a quella italiana, in cui non esiste un costume politico che possa garantire il rispetto dei diritti delle minoranze, mantenendo quel presupposto del leale gioco politico che \u00e8 un caposaldo del regime democratico parlamentare. In queste condizioni occorre trovare un sistema di mezzi tecnici i quali tendano a garantire le minoranze; e su questa esigenza fondamentale egli richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione.<\/p><p>Uno dei mezzi di tutela del diritto delle minoranze potrebbe consistere appunto nel sottrarre alle Camere la verifica dei poteri per attribuirla ad un tribunale elettorale, che sarebbe naturalmente da costituire e che dovrebbe essere oggetto di una apposita legge costituzionale.<\/p><p>Un altro argomento importante \u00e8 quello del potere di auto-organizzazione.<\/p><p>Questo potere \u00e8 spontaneo in tutti i corpi costituiti e, quindi, spetta alle Camere. Il problema consiste nel sapere se vi sono princip\u00ee che debbano essere posti nella Costituzione a garanzia di certi interessi che si vuole sottrarre all\u2019arbitrio delle Camere. Anche qui pu\u00f2 rientrare il concetto della tutela delle minoranze. Per esempio, si potrebbe stabilire che il regolamento della Camera debba essere approvato con una maggioranza qualificata, in modo da rendere meno facile che sia fatto a vantaggio di certe maggioranze o per imporre certi metodi.<\/p><p>Anche l\u2019obbligo dell\u2019emanazione del regolamento potrebbe essere uno dei punti da fissare nella Costituzione, per evitare che l\u2019Assemblea ometta di emanarlo. Si potrebbero sottrarre al potere regolamentare determinati rapporti, oppure dare efficacia di legge al regolamento per quanto riguarda determinati rapporti. Qualche Costituzione stabilisce che il regolamento deve essere approvato per legge.<\/p><p>Altro argomento particolare: le modalit\u00e0 della prima riunione della Camera dopo le elezioni. Nelle Costituzioni monarchiche \u00e8 previsto il discorso della Corona; in quelle presidenziali il messaggio del Presidente. \u00c8 ammissibile il messaggio presidenziale quando al Presidente si assegni una funzione di moderatore dei poteri; ma ove egli abbia funzioni di intervento attivo, il messaggio potrebbe non essere consigliabile, per rispettare l\u2019indipendenza del Parlamento.<\/p><p>Altre questioni di dettaglio molto importanti sono quelle relative alla convocazione e all\u2019aggiornamento delle Camere. Vi sono sistemi rigidi di convocazione e di aggiornamento, sistemi che prevedono l\u2019autoconvocazione, soprattutto a tutela delle minoranze che richiedono la convocazione dell\u2019assemblea; sistemi che rimettono la convocazione alla iniziativa del Capo dello Stato o del Presidente della Camera, con poteri illimitati, oppure limitati, come nel caso in cui si precisi che nel provvedimento di aggiornamento deve essere indicata la data della riconvocazione, non oltre un determinato periodo di tempo.<\/p><p>La Costituzione dovr\u00e0 inoltre risolvere il problema della durata delle legislature e delle sessioni. Il Relatore ritiene che le prime non dovrebbero superare i quattro anni, e per le seconde se ne dovrebbe fissare almeno una all\u2019anno. Occorre inoltre stabilire l\u2019organo che pu\u00f2 prorogare le sessioni e prevedere l\u2019ipotesi di mutamento del Governo a Camera chiusa.<\/p><p>Vi sono poi le questioni della retribuzione o meno delle prestazioni dei Deputati, delle immunit\u00e0 e delle guarentigie (con particolare riguardo alla insindacabilit\u00e0 delle opinioni, alla libert\u00e0 dall\u2019arresto, alla sottrazione al giudizio dei tribunali ordinari) e della disciplina di partito, tanto nella procedura elettorale che nella esplicazione del mandato. Dovrebbe determinarsi il modo di intervento dei partiti, nel periodo elettorale, nella scelta e nella presentazione delle candidature. Potrebbe farsi luogo ad una base popolare nella presentazione delle liste, sollecitando l\u2019intervento anche dei non iscritti ai partiti, in modo da determinare le preferenze in ragione al numero degli elettori presentatori e non gi\u00e0 a quello dei voti di preferenza. Trattasi di problemi molto scabrosi.<\/p><p>Accolto il sistema proporzionalistico e considerati i Deputati come rappresentanti dei partiti, sorge il problema se l\u2019espulsione di un Deputato dal partito faccia cessare il rapporto elettorale, cio\u00e8 la qualit\u00e0 di Deputato, in considerazione del presupposto dell\u2019equilibrio politico, onde \u00e8 composta l\u2019assemblea, equilibrio determinatosi in seguito alla espressione della volont\u00e0 popolare e che potrebbe venire turbato dalla espulsione da un partito di Deputati che si sottraggano alla disciplina. La Costituzione cecoslovacca ha portato alle estreme conseguenze logiche l\u2019impostazione della lotta politica sulla base delle organizzazioni di partito, sancendo la decadenza dalla carica in caso di dimissioni o di espulsione dal partito: decadenza che deve per\u00f2 venire accertata da uno speciale giudice, competente anche ad accertare legittimit\u00e0 dei titoli per essere investiti della carica di Deputato. Si potrebbe anche pensare alla opportunit\u00e0 di ammettere una revoca tacita del mandato da parte del corpo elettorale al Deputato dimissionario o espulso.<\/p><p>Altro punto di particolare interesse \u00e8 quello relativo agli organi legislativi misti, straordinari o interinali. Talune Costituzioni, prevedendo che si possano verificare conflitti tra i due rami del Parlamento, tanto per quel che riguarda la fiducia al Governo, quanto per la approvazione delle leggi, hanno stabilito organi misti interparlamentari, che possono essere formati tanto dalla riunione delle due Camere quanto dalla istituzione di un terzo organo, composto da Deputati eletti in pari numero nelle due assemblee. Pu\u00f2 prevedersi un solo organo, oppure pi\u00f9 commissioni interparlamentari, alle quali pu\u00f2 anche essere deferito lo studio preliminare dei progetti di legge, allo scopo di prevenire il verificarsi dei conflitti fra i due rami del Parlamento. E si pu\u00f2 pensare a questo organo misto anche per altri compiti, uno dei quali \u2013 secondo quanto \u00e8 desumibile dalla legislazione comparata \u2013 \u00e8 quello di supplire le Camere nel caso di sospensione delle sessioni, o \u2013 come ammette anche qualche Costituzione \u2013 nel caso di scioglimento o di fine della legislatura: cio\u00e8, quando sia sciolta la legislatura, questi organi dovrebbero permanere in carica allo scopo precisamente di supplire la Camera mancante, nel senso di far partecipare questo organo misto, rappresentativo delle Camere che non esistono pi\u00f9 perch\u00e9 sciolte, all\u2019emanazione dei provvedimenti d\u2019urgenza. Non sembra al Relatore che questo espediente possa essere utile, perch\u00e9, quando le Camere sono svuotate di prestigio politico, o perch\u00e9 sciolte o per decadenza del mandato, sarebbe inopportuno, dal punto di vista politico, farle in qualsiasi modo interferire. Si finirebbe, in sostanza, per attenuare quella responsabilit\u00e0 che in tale occasione \u00e8 meglio far assumere in pieno dal Governo, dato che si tratta comunque di una competenza di carattere eccezionale, poich\u00e9 durante le elezioni il Governo che rimane in carica non pu\u00f2 emettere che atti di ordinaria amministrazione.<\/p><p>Esaurita la parte relativa all\u2019organizzazione del potere legislativo, bisogna passare alla fase del suo funzionamento.<\/p><p>(<em>La seduta \u00e8 sospesa alle 19.30, ed \u00e8 ripresa alle 19.45<\/em>).<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, circa l\u2019organizzazione del potere legislativo, ricorda, perch\u00e9 non \u00e8 un dettaglio secondario e potrebbe anche influire sul funzionamento, i modi di intervento della Camera nella discussione e nell\u2019esame delle leggi: il modo di lettura, il funzionamento degli Uffici e delle Commissioni. \u00c8 noto quale influenza abbia avuto in Francia sull\u2019atteggiamento del Governo parlamentare il sistema delle Commissioni permanenti, le quali avevano un largo potere sull\u2019esame delle leggi e sul loro controllo. Attraverso questo metodo la Camera francese \u00e8 riuscita ad asservire a s\u00e9 il Governo, diminuendo l\u2019indipendenza e l\u2019influenza della sua azione e compromettendo la forza del potere esecutivo nei confronti di quello legislativo. Quindi, anche nella trattazione della disciplina di questa materia, bisognerebbe tener conto delle ripercussioni che le commissioni permanenti possono esercitare nei rapporti fra legislativo ed esecutivo.<\/p><p>Per passare alla parte relativa al potere legislativo visto nel momento del funzionamento, sono da esaminare vari punti e innanzitutto a chi spetti la iniziativa. Vi sono in proposito varie tendenze: una tendenza che si potrebbe chiamare demagogica, la quale vorrebbe escludere la iniziativa del potere esecutivo in generale, mentre, se si vuole creare un regime che dia al potere esecutivo il giusto posto che gli spetta, bisogna pensare che la libera iniziativa parlamentare non deve escludere quella governativa, perch\u00e9 il Governo, se \u00e8 responsabile, deve avere una pienezza di mezzi, uno dei quali \u00e8 la iniziativa. Viceversa si pu\u00f2 pensare ai limiti della iniziativa parlamentare ed uno di questi, che la esperienza del funzionamento dell\u2019iniziativa parlamentare ha dimostrato particolarmente utile, \u00e8 in materia di spese. Si \u00e8 invertita storicamente la posizione dei due poteri rispetto al passato. Mentre prima i Deputati influivano nel senso di limitare le spese, anzi la loro funzione storicamente era quella di intervenire, su richiesta del Capo dello Stato, per stabilire l\u2019entit\u00e0 delle contribuzioni e limitarla, adesso nei regimi parlamentari \u00e8 il Governo che deve limitare la tendenza eccessiva di iniziativa in materia finanziaria da parte dei Deputati. Perci\u00f2 si \u00e8 pensato a limitare in qualche modo l\u2019esercizio di questo potere di iniziativa da parte di organi non responsabili, i quali, non avendo nelle mani il funzionamento dell\u2019assetto finanziario, sono portati a eccedere nelle spese senza pensare al modo come farvi fronte. Si \u00e8 pensato, cio\u00e8, di limitare la iniziativa parlamentare alla determinazione delle entrate sufficienti a coprire le spese e precisamente ad inquadrare questa posizione reciproca dei due poteri.<\/p><p>Oltre alla iniziativa vi sono poi altri argomenti. In merito all\u2019esame dei progetti di legge, si tratta di vedere se vi possa essere una regolamentazione pi\u00f9 penetrante, soprattutto nell\u2019intento di riparare all\u2019inconveniente che si \u00e8 verificato e si verifica tuttora di una deficienza di formulazione tecnica, di una mancanza di coordinazione nella redazione dei progetti di legge. Qualcuno proporrebbe (e vi \u00e8 qualche esempio nella legislazione comparata) la costituzione di un consiglio legislativo, presso il Parlamento, col compito della revisione tecnica dei progetti per rendere le leggi pi\u00f9 idonee ad assicurare la certezza del diritto, evitando disarmonie nel complesso della legislazione, affermando meglio le esigenze sistematiche.<\/p><p>Bisognerebbe poi stabilire le norme sul numero legale, sui procedimenti di votazione, ecc. Per quanto riguarda gli effetti del rifiuto dell\u2019approvazione di una legge, si \u00e8 gi\u00e0 parlato delle possibilit\u00e0 che possono essere offerte per sanare il dissidio. Pi\u00f9 importante in questa sede \u00e8 esaminare la funzione che pu\u00f2 attribuirsi al Capo dello Stato in sede di formazione di leggi. Al Capo dello Stato pu\u00f2 essere attribuita una funzione di intervento attivo, che si esplica con la sanzione, oppure pu\u00f2 attribuirsi una funzione diversa, che non \u00e8 pi\u00f9 di intervento attivo, ma di arresto temporaneo dell\u2019entrata in vigore della legge, una funzione di veto. Ammesso un sistema in cui il Capo dello Stato abbia attribuzioni di carattere prevalentemente moderatore, un intervento attivo nella funzione legislativa non si potrebbe considerare se non come elemento di disarmonia nel sistema e quindi si potrebbe pensare ad una funzione di veto, che assume una rilevanza notevole, ove si prescelga un sistema parlamentare con la permanenza per un certo periodo di tempo del Governo che abbia ottenuto la fiducia della Camera, perch\u00e9 \u00abl\u2019arresto\u00bb da parte del Capo dello Stato con il conseguente obbligo della Camera di un ulteriore esame della legge e l\u2019approvazione con una maggioranza qualificata, potrebbe almeno in parte ovviare ad un possibile inconveniente: se nel periodo fisso di durata in carica del Governo, si verificasse un dissenso col Parlamento e se il Parlamento, appunto nella espressione di questo dissenso, approvasse delle misure in disarmonia con la politica generale del Governo, l\u2019intervento del Capo dello Stato potrebbe tentare di ricondurre questa armonia. Ma in ogni caso \u00e8 da escludere assolutamente un intervento del Capo dello Stato sotto forma di sanzione. Viceversa, al Capo dello Stato potrebbe spettare il potere di promulgazione, che \u00e8 un potere esecutivo, che per\u00f2 si potrebbe anche affidare al Governo, se il Governo si distaccasse dal Capo dello Stato con una funzione propria autonoma, lasciando al Capo dello Stato una attivit\u00e0 semplicemente di controllo politico.<\/p><p>La Costituzione deve poi regolare la posizione delle leggi nel sistema delle fonti, stabilire la efficacia delle leggi, in armonia di queste fonti e pertanto stabilire la potest\u00e0 di interpretazione autentica della legge, stabilire i limiti di questo potere, limiti che sono di varia natura. Uno, pi\u00f9 generale, nasce dalla legge costituzionale. Oltre alla questione del diritto naturalistico come fonte autonoma, del rispetto del principio di giustizia e di uguaglianza, del rispetto delle norme del diritto internazionale, si deve anche esaminare il problema del principio di giustizia e di eguaglianza, del rispetto del giudicato.<\/p><p>Ma un punto importante in materia \u00e8 quello delle delegabilit\u00e0 del potere legislativo. In regime di Costituzione rigida non vi \u00e8 dubbio che il silenzio della Costituzione su questo punto importa ovviamente la non delegabilit\u00e0 della funzione legislativa, e quindi, se si vuole delegare il potere legislativo ad altro organo, bisogna dirlo esplicitamente. Nello Statuto nostro il silenzio \u00e8 stato ammesso come non capace di portare il divieto, perch\u00e9 \u00e8 una Costituzione non rigida. Il Relatore ritiene opportuno stabilirlo, in quanto crede eccessivo adottare il principio della Costituzione francese che escludeva la delegabilit\u00e0, potendo ben sorgere il bisogno di affidare al potere esecutivo, tecnicamente pi\u00f9 preparato per certe leggi, il compito di esaminarle sia pure dopo aver deliberato i princip\u00ee fondamentali che lo impegnano. Senza scendere nel dettaglio, accenna alla esclusione di una delega geniale, ma con l\u2019attribuzione di poteri su compiti e punti particolari.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il problema del divieto della subdelegazione, il divieto del potere di delegabilit\u00e0 ai Ministri e quindi l\u2019esclusione di decreti ministeriali delegati.<\/p><p>Un problema delicato \u00e8 quello di sapere a chi bisogna attribuire il potere di sindacare i limiti della delegazione e se si debba affidarlo al potere legislativo stesso. Qualcuno propone di creare un sistema misto, cio\u00e8 di controllo interno da affidare a determinate commissioni della Camera, che dovrebbero accertare preventivamente il mantenimento della legislazione delegata nei limiti della delegazione.<\/p><p>Un limite particolare alla efficacia della volont\u00e0 legislativa del Parlamento che si pu\u00f2 collegare a quello delle esigenze della protezione delle minoranze, pu\u00f2 essere costituito dal diritto attribuito a certe minoranze, cio\u00e8 alle minoranze che raggiungono una certa percentuale (un terzo o un quinto), di attuare un veto sostanziale della legge dichiarata non urgente dal legislatore.<\/p><p>Anche la possibilit\u00e0 di sospendere l\u2019entrata in vigore della legge s\u2019inquadra nel problema della tutela delle minoranze e nel complesso delle misure che potranno predisporsi a questo scopo.<\/p><p>Non si sofferma sul problema dei decreti-legge, perch\u00e9 rientra nei compiti specifici del potere esecutivo. Accenna invece ai punti pi\u00f9 importanti relativi alle funzioni non legislative che spettano al potere legislativo in deroga al principio della separazione dei poteri.<\/p><p>L\u2019approvazione dei trattati deve essere sottoposta al potere legislativo, in vista dei rapporti di diritto interno e di diritto internazionale.<\/p><p>Quanto ai bilanci, la Costituzione dovr\u00e0 occuparsene ed affermare la possibilit\u00e0 di apportarvi variazioni entro determinati limiti.<\/p><p>Per quanto riguarda la funzione di controllo, il punto pi\u00f9 importante \u00e8 il potere di inchiesta. Bisogna vedere se sia opportuno un regolamento e stabilire i particolari di questo potere e i particolari circa i rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e i vincoli che i poteri pubblici possono imporre nei rapporti con la Commissione d\u2019inchiesta.<\/p><p>Sulla funzione costituzionale, non pare sia il caso di attribuire alla Camera funzioni in materia di giudizio di responsabilit\u00e0 dei propri membri. \u00c8 questo un concetto che non troverebbe ragione di essere in una Costituzione moderna. Gli elementi di accusa per la responsabilit\u00e0 dei Ministri potrebbero essere portati o ad una delle Camere o, ad avviso del Relatore, ad un tribunale speciale, che potrebbe essere una sezione del Tribunale costituzionale.<\/p><p>Si deve infine accennare alla funzione da attribuire al popolo come organo del potere legislativo. La tendenza moderna \u00e8 quella di condurre il popolo, da una funzione limitata alla scelta dei suoi rappresentanti, ad una funzione pi\u00f9 ampia, di attiva partecipazione politica, e il mezzo adoperato a questo scopo \u00e8 il <em>referendum<\/em>, che ha una efficacia diversa a seconda del modo in cui sono congegnati i poteri pubblici.<\/p><p>Il <em>referendum<\/em> ha una funzione pi\u00f9 penetrante, pi\u00f9 importante di quella che ha nella Costituzione del primo tipo, in cui si ammette una assoluta rigidezza nella formazione degli organi costituzionali che hanno un periodo fisso di durata. Si presenta allora l\u2019esigenza di risolvere i conflitti eventuali, di sentire il parere del popolo; e questa esigenza pu\u00f2 essere pi\u00f9 viva che non nel regime parlamentare, in cui esistono congegni pi\u00f9 elastici, che consentono ad ogni momento di tornare al popolo attraverso lo scioglimento della Camera.<\/p><p>Il <em>referendum<\/em>, destinato a sentire il giudizio del popolo su determinate questioni, \u00e8 pi\u00f9 intensamente usato in Svizzera e negli Stati Uniti, che rappresentano i due pi\u00f9 importanti sistemi rigidi degli organi fondamentali dello Stato. Ma il ricorso al popolo pu\u00f2 essere opportuno anche in regime parlamentare, specialmente in quello di tipo temperato, perch\u00e9 pu\u00f2 intervenire utilmente nel risolvere i conflitti fra Governo e Parlamento nel periodo di durata della fiducia accordata a un dato Governo.<\/p><p>In ogni caso, anche a prescindere dalla considerazione di questi particolari sistemi, e riferendosi in genere al regime parlamentare, crede che l\u2019intervento del popolo possa sempre avere una funzione equilibratrice, nel senso che potrebbe anzitutto avere l\u2019effetto utile di promuovere l\u2019educazione politica del popolo, predisponendolo a queste consultazioni, e quindi di promuovere una certa idoneit\u00e0 vantaggiosa alla progressiva elevazione dell\u2019attitudine politica popolare nell\u2019apprezzamento dei programmi politici. Un altro effetto utile dell\u2019intervento del popolo \u00e8 quello di influire sui partiti, di costringerli ad un maggiore contatto col popolo per problemi concreti, con un temperamento di quella che si \u00e8 chiamata l\u2019onnipotenza dei partiti.<\/p><p>In pratica si \u00e8 visto che il ricorso al popolo ha portato talvolta ad una redistribuzione di voti. Non sempre le maggioranze rappresentate in parlamento sono state vittoriose nelle questioni sottoposte al <em>referendum<\/em>: in alcuni casi il corpo elettorale si \u00e8 mostrato dissenziente.<\/p><p>D\u2019altra parte si pu\u00f2 parlare di un lato negativo del ricorso al popolo, quello di introdurre un elemento di disarmonia nell\u2019unit\u00e0 dell\u2019indirizzo politico; ed \u00e8 proprio questo il rimprovero che gli avversari del <em>referendum <\/em>fanno all\u2019istituto.<\/p><p>In ogni caso quello che bisognerebbe curare, ove si introducesse l\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, sarebbe di congegnarlo praticamente in modo che possa dare il massimo rendimento. \u00c8 questo un punto molto delicato, che implica particolarit\u00e0 di dettaglio che influiscono sulle funzioni dell\u2019istituto stesso. Bisogna aver cura che il popolo risponda nel <em>referendum<\/em> come entit\u00e0 organizzata, e non come popolo indifferenziato. La realt\u00e0 costituzionale anteriore alla istituzione del suffragio universale pu\u00f2 essere in proposito di ammaestramento.<\/p><p>Le assemblee primarie francesi, per esempio quelle anteriori alla Rivoluzione francese, possono offrire un esempio utile di quello che potrebbe essere una eventuale organizzazione del <em>referendum<\/em>. Queste assemblee primarie, nelle quali il popolo interveniva non per dire un <em>s\u00ec<\/em> od un <em>no<\/em>, ma per partecipare al dibattito delle questioni, in modo che a tutti era consentito di esprimere il proprio punto di vista, potrebbero essere un modello da seguire, cos\u00ec il popolo chiamato a dire il suo <em>s\u00ec<\/em> o il suo <em>no<\/em>, fosse raccolto in determinati organismi da delimitare, per giungere al voto attraverso un dibattito, che potrebbe essere integrato dalla facolt\u00e0 di proporre emendamenti.<\/p><p>Vi \u00e8 una prassi nord-americana che pu\u00f2 essere tenuta presente. L\u2019esempio della ratifica all\u2019introduzione di dati emendamenti \u00e8 qualcosa di utile, che neutralizza le obiezioni che si muovono contro il <em>referendum.<\/em> Il popolo, costretto a votare con un <em>s\u00ec<\/em> o con un <em>no<\/em>, ha la possibilit\u00e0 di subordinare il suo consenso all\u2019accoglimento di certe modifiche. E questo \u00e8 un modo di rendere pi\u00f9 congrua l\u2019interpellazione popolare.<\/p><p>Poi bisognerebbe curare che la formulazione dei quesiti sia fatta in modo tale da mettere il popolo in condizioni di valutarne l\u2019importanza, e quindi, trattandosi di quesiti subordinati, di ben inquadrarli nel loro ordine logico per ottenere un sicuro orientamento generale. In pratica sono tutte cose difficili da realizzare, ma l\u2019esigenza relativa non pu\u00f2 non esser tenuta presente.<\/p><p>Conclude rilevando che \u00e8 inutile affannarsi a creare congegni tecnici per ottenere una maggiore stabilit\u00e0 di Governo, se prima non si tengono presenti gli elementi politico-sociali che sono necessari per dare a questa stabilit\u00e0 una effettiva realizzazione. Tutti questi congegni saranno validi se si creer\u00e0 un assetto sociale approssimativamente stabile, e se si terranno presenti gli interessi sociali che sono il presupposto necessario perch\u00e9 questi congegni funzionino a dovere. I risultati a cui nel frattempo sono giunte le altre Sottocommissioni potranno dare, in sede di studio, qualche orientamento per rendere omogenea questa societ\u00e0 politica e creare quei presupposti.<\/p><p>Quando si dice che l\u2019ordinamento anglosassone funziona bene per costume politico, si accenna solo ad una parte della realt\u00e0, perch\u00e9 il costume politico si forma sulla base di una omogeneit\u00e0 di struttura. \u00c8 da questa stabilit\u00e0 dell\u2019assetto sociale che deriva la stabilit\u00e0 dell\u2019organismo giuridico e costituzionale. Il costume politico non \u00e8 una causa, ma un effetto. Quindi le forze politiche italiane dovranno cercare di realizzare questa finalit\u00e0, senza di che qualunque congegno renderebbe vano il funzionamento pacifico degli ordinamenti democratici.<\/p><p>Sull\u2019ordine della discussione.<\/p><p>FINOCCHIARO APRILE osserva che la relazione diligentissima fatta dall\u2019onorevole Mortati investe tutto il problema costituzionale e che, per l\u2019ordine della discussione, questa dovrebbe farsi ed esaurirsi argomento per argomento. \u00c8 stato detto che bisogna stabilire inizialmente se si vuole la Repubblica presidenziale o una Repubblica parlamentare. Occorrer\u00e0 definire questo punto, per passare poi al Parlamento, al sistema bicamerale, ecc. Altrimenti la discussione diverrebbe troppo confusa.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la Sottocommissione ha nominato tre Relatori. Crede quindi necessario sentire anzitutto la esposizione degli altri due, dopo di che si potr\u00e0 stabilire l\u2019ordine della discussione.<\/p><p><em>Erano presenti: <\/em>Ambrosini, Amendola, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, De Michele Luigi, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Codacci Pisanelli, Maffi, Targetti.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Rossi Paolo.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Fuschini, Vanoni.<\/p><p>(<em>Alla seduta del 26 luglio era presente l\u2019onorevole Bozzi; a quella del 1\u00b0 agosto l\u2019onorevole Mannironi<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.40.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 7. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 3 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Discussione) Presidente \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Tosato \u2013 Uberti \u2013 Porzio \u2013 Lussu \u2013 Cappi \u2013 Piccioni. Sull\u2019ordine della discussione Finocchiaro Aprile \u2013 Presidente. 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