{"id":5142,"date":"2023-10-15T22:57:17","date_gmt":"2023-10-15T20:57:17","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5142"},"modified":"2023-10-23T13:06:26","modified_gmt":"2023-10-23T11:06:26","slug":"sabato-27-luglio-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5142","title":{"rendered":"SABATO 27 LUGLIO 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5142\" class=\"elementor elementor-5142\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ea460a4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ea460a4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4fc62e9\" data-id=\"4fc62e9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c4b056c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c4b056c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460727sed002ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2374a35 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2374a35\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>2.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI SABATO 27 LUGLIO 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Discussione sulle autonomie locali<\/strong><\/p><p>Ambrosini, <em>Relatore \u2013 <\/em>Perassi, <em>Relatore<\/em> \u2013 Presidente \u2013 Zuccarini \u2013 Einaudi \u2013 Targetti \u2013 Lussu \u2013 Cappi \u2013 Bulloni \u2013 Fabbri \u2013 Conti.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.<\/p><p>Discussione sulle autonomie locali.<\/p><p>AMBROSINI, <em>Relatore,<\/em> premette che, pi\u00f9 che fare una relazione, intende semplicemente iniziare la discussione.<\/p><p>Il problema dell\u2019autonomia si affaccia e si impone per riparare agli inconvenienti dell\u2019accentramento, cio\u00e8 di tutto quel sistema che, per la diffidenza verso le popolazioni e le autorit\u00e0 locali, fu instaurato nel primo momento della unificazione nazionale; inconvenienti che si manifestarono subito e vennero man mano aggravandosi, determinando una situazione che occorre affrontare e superare.<\/p><p>Gli inconvenienti dell\u2019accentramento sono ben noti, e cio\u00e8:<\/p><p>1\u00b0) la sottrazione degli affari, specialmente amministrativi, a coloro che vi sono direttamente interessati e la loro attribuzione ad organi lontani, centrali, che possono non conoscere affatto le condizioni locali e che comunque dipendono o sono influenzati dai governanti;<\/p><p>2\u00b0) la compressione delle energie locali, l\u2019accumulazione delle pratiche al centro, il ritardo nello svolgimento degli affari, la diminuzione della libert\u00e0 degli enti locali e conseguentemente della popolazione;<\/p><p>3\u00b0) circa il funzionamento del Parlamento e la missione del Deputato, l\u2019inconveniente gravissimo \u00e8 che i rappresentanti della nazione, a causa di questo sistema di accertamento, sono gravati da una infinit\u00e0 di sollecitazioni e di richieste da parte degli elettori, che, non arrivando a veder risolte le proprie pratiche al centro, ricorrono, come usando di un diritto, al loro deputato, il che naturalmente distrae la rappresentanza politica dal compito di curare gli interessi della nazione.<\/p><p>Per eliminare questi inconvenienti bisogna togliere la causa, ed \u00e8 qui che soccorre il concetto dell\u2019autonomia che, per mezzo di norme adatte, porterebbe:<\/p><p>1\u00b0) ad evitare i danni del centralismo statale;<\/p><p>2\u00b0) a stimolare e potenziare le energie locali con la partecipazione dei singoli alla vita pubblica;<\/p><p>3\u00b0) a stabilire l\u2019equilibrio fra le forze politiche e quindi ad impedire l\u2019abuso del potere e l\u2019eventuale predominio illecito di gruppi politici di gruppi di interessi.<\/p><p>Per raggiungere questi scopi non basterebbe l\u2019istituto del decentramento burocratico, n\u00e9 basterebbe l\u2019istituto del decentramento autarchico, il quale assegnerebbe dei compiti ad un nuovo ente autarchico ma lasciandolo esposto alle pressioni e all\u2019ingerenza del potere centrale e dei governanti. Occorre quindi ricorrere all\u2019adozione dell\u2019istituto dell\u2019autonomia politica regionale.<\/p><p>L\u2019autonomia dell\u2019ente regione dovrebbe intendersi accentrata su un insieme di diritti della regione elevata a persona giuridica; diritti propri, diritti fondamentali sanciti nella Costituzione, e quindi non modificabili o diminuibili con una legge ordinaria e perci\u00f2 garantita davanti ad una Carta costituzionale.<\/p><p>Si intende che questo sistema presuppone la adozione di un tipo di Costituzione rigida, perch\u00e9 altrimenti mancherebbe qualsiasi garanzia per il funzionamento di tutto il congegno.<\/p><p>La regione \u00e8 indubbiamente un ente naturale che sta tra lo Stato e i comuni, ed alla quale, se si vuole far sorgere l\u2019ente regione, si debbono attribuire dei compiti, alcuni dei quali sono oggi di spettanza degli enti locali compresi nella sua giurisdizione ed altri dello Stato. Dei compiti di spettanza degli enti locali, possono venire in considerazione quelli che si riferiscono a servizi pubblici i quali, per acquistare maggiore efficienza, hanno bisogno di una circoscrizione pi\u00f9 vasta (servizi dell\u2019acquedotto, dell\u2019energia elettrica, ecc.). Ma in concreto, quando si ammette la necessit\u00e0 del cambiamento del sistema attuale e l\u2019adozione dell\u2019istituto regionale, il problema si riduce nel determinare quale caratteristica deve avere la regione ed a quali scopi concreti deve assolvere. E qui bisogna guardare alle funzioni pubbliche ed orientarsi secondo la divisione fondamentale di queste funzioni: quindi la funzione legislativa, quella esecutiva o amministrativa e quella giurisdizionale.<\/p><p>Anzitutto viene in considerazione la competenza legislativa o normativa. Questa competenza, che verrebbe a spettare alla regione, sarebbe di natura diversa da quella che oggi compete a tutti gli enti i quali, in virt\u00f9 del\u00a0 loro diritto di autonomia, possono darsi delle determinate norme per regolare per lo meno l\u2019esercizio dei loro poteri. Qui si tratterebbe di una competenza legislativa normativa, assegnata alla regione direttamente dalla Carta costituzionale e che perci\u00f2, nel caso specialmente di materie affidate alla competenza esclusiva della regione, darebbe luogo all\u2019emanazione di vere e proprie leggi, le quali avrebbero lo stesso valore delle leggi emanate dallo Stato, tanto che, in caso di contrasto, dovrebbe esser consentito alla regione la facolt\u00e0 di impugnare le stesse leggi dello Stato in difesa della propria competenza.<\/p><p>Detto questo in via generale, bisogna esaminare i gruppi diversi di materie che devono restare necessariamente nella competenza dello Stato e di quelle che possono essere attribuite alla regione. Ma qui basta limitarsi ad alcuni criteri di orientamento.<\/p><p>Vi sono materie che, per la loro stessa natura, riguardano gli interessi generali di una nazione e per le quali non pu\u00f2 esservi dubbio che, in qualsiasi evenienza, devono rimanere di competenza dello Stato (rappresentanza all\u2019estero, problemi di politica internazionale, questioni riguardanti la nazionalit\u00e0, sistema monetario ecc., ecc.).<\/p><p>D\u2019altra parte, vi sono altre materie che, per la loro natura, pi\u00f9 si avvicinano al soddisfacimento dei bisogni locali o dei bisogni di determinati gruppi od enti territoriali che non si espandono per tutta la nazione, e che possono esser considerate \u00e8 trattate con maggior comprensione e rendimento dagli organi locali nell\u2019ambito della loro circoscrizione (per esempio: l\u2019agricoltura, le istituzioni di beneficenza, le strade, gli acquedotti, il regime delle miniere, della pesca, del turismo, ecc.). Questo gruppo di materie attinenti a interessi prevalentemente locali dovrebbe essere attribuito alla competenza della regione in modo esclusivo, cosicch\u00e9 in questo campo la regione potrebbe emanare norme legislative.<\/p><p>Si pu\u00f2 raffigurare un terzo gruppo di norme relative a materie nelle quali l\u2019interesse della collettivit\u00e0 nazionale \u00e8 preponderante, ma per le quali pu\u00f2 essere utile che gli organi legislativi centrali non vincolino in modo rigido l\u2019esecuzione delle norme nelle singole regioni. Per questo gruppo di materie potrebbe lasciarsi agli organi legislativi centrali dello Stato la facolt\u00e0 di stabilire i princip\u00ee fondamentali, ed attribuire invece alla regione la facolt\u00e0 di dettare le norme di esecuzione, in modo da adattare i princip\u00ee fondamentali alle particolari esigenze dell\u2019ente locale.<\/p><p>Infine, pu\u00f2 raffigurarsi un altro gruppo di materie per le quali si potrebbe stabilire una competenza cosiddetta concorrente; per le quali, cio\u00e8, allo Stato spetterebbe in principio il diritto di legiferare, ma si potrebbe concedere alle regioni di dettare norme per mezzo dei propri organi, fino a quando lo Stato non avesse fatto uso della sua facolt\u00e0 di dettare norme.<\/p><p>Per semplicit\u00e0 si potrebbe fissare l\u2019attenzione sui primi tre gruppi, che in sostanza finirebbero per ridursi a due, perch\u00e9 la potest\u00e0 normativa della regione determinata dal terzo gruppo si esplicherebbe col dettare norme di esecuzione.<\/p><p>La questione fondamentale consiste nel determinare quelle che sono e devono essere materie di competenza dello Stato e quelle che possono essere materie di competenza della regione. In una Carta costituzionale il problema potrebbe risolversi determinando i gruppi di norme di competenza dello Stato e quelli di competenza della regione, oppure stabilendo soltanto quali sono le materie di competenza della regione, restando sottointeso che in tutte le altre materie la competenza \u00e8 dello Stato. Probabilmente questo secondo sistema \u00e8 il migliore.<\/p><p>Si deve aggiungere che sembra opportuno dare alla regione un altro diritto nel campo generale della legislazione. Vi sono dei problemi, delle esigenze che spesso non sono contemporaneamente avvertite da tutta la popolazione dello Stato, perch\u00e9 toccano un interesse particolare di indole sentimentale o puramente materiale nell\u2019ambito regionale. Ora, se si vuole che le regioni partecipino alla vita generale dello Stato, non solo con quel compito normativo che in sostanza finisce per esaurirsi nella regione, ma con un accordo pi\u00f9 ampio e quindi con l\u2019affermazione di un senso di maggior fiducia nello Stato e di pi\u00f9 salda unit\u00e0, si potrebbe concedere alla regione la facolt\u00e0 che si pu\u00f2 dire di iniziativa nel campo legislativo, in questo senso: la regione non diventerebbe mai uno degli organi del potere legislativo dello Stato, n\u00e9 potrebbe interferire nell\u2019assoluta libert\u00e0 e indipendenza del potere legislativo generale; ma nessun inconveniente deriverebbe dal fatto che l\u2019assemblea regionale, avvertendo determinati bisogni, e in vista di interessi che la popolazione della regione pu\u00f2 per prima avvertire o sentire, si facesse iniziatrice di una proposta di legge che fosse sottoposta al potere legislativo dello Stato, il quale rimarrebbe assolutamente libero di decidere, ma sarebbe costretto a esaminarla. Non si tratterebbe che di estendere il diritto che pu\u00f2 competere a qualsiasi cittadino di rivolgersi all\u2019assemblea legislativa del proprio paese, di sottoporre dei desiderata e di fare anche delle proposte. Questo diritto per\u00f2 acquisterebbe maggior rilievo, non solo dal punto di vista spirituale e politico, ma anche dal punto di vista giuridico, quando si stabilisse che la Camera o le Camere legislative devono, non solo esaminare i progetti che vengono presentati per avventura dall\u2019assemblea regionale, ma anche sentire gli eventuali rappresentanti dell\u2019assemblea regionale che essa reputasse opportuno di inviare al Parlamento per esporre le proprie ragioni.<\/p><p>Dal campo della legislazione passando a quello della esecuzione, \u00e8 evidente che la regione deve poter esercitare la funzione esecutiva amministrativa per tutte le materie che sono di sua competenza esclusiva e per le altre che vengono a trovare la loro esplicazione nella regione. Pu\u00f2 aggiungersi che la regione potrebbe esplicare le funzioni amministrative che sono proprie dello Stato nel caso che questi le delegasse i suoi poteri esecutivi. L\u2019organo centrale pu\u00f2 ritenere opportuno servirsi della amministrazione regionale per perseguire quegli scopi che sarebbero in linea di principio riservati alla propria amministrazione diretta, centrale o locale.<\/p><p>Viene infine la funzione giurisdizionale.<\/p><p>La questione qui \u00e8 molto pi\u00f9 delicata, perch\u00e9 l\u2019eventuale attribuzione delle funzioni giurisdizionali alla regione metterebbe quest\u2019ente in una posizione di assoluto primo piano e potrebbe quindi dar luogo alla affermazione di pretesa della regione come Stato.<\/p><p>Non si pu\u00f2 giungere ad elevare la regione alla dignit\u00e0 di quello che suole chiamarsi Stato membro di uno Stato federale; ma \u00e8 opportuno avvertire che vi sono casi di stati, cosiddetti federali, nei quali lo Stato membro ha la potest\u00e0 legislativa e quella amministrativa, ma non anche quella giurisdizionale. Non \u00e8 tuttavia il caso di irrigidirsi. Posto il principio, potrebbe ben concedersi alla regione la possibilit\u00e0 di istituire degli organi giurisdizionali per la decisione di ricorsi avverso atti o deliberazioni degli enti locali, congegnando il sistema in modo da non infrangere il sistema generale dell\u2019unit\u00e0 della giurisdizione dello Stato. Si pu\u00f2 aggiungere che, per andare incontro ad esigenze e desideri di regioni, si potrebbe adottare una specie di decentramento, con la istituzione nella regione di sezioni anche dei supremi tribunali giurisdizionali ed amministrativi dello Stato. Ma chi voglia attenersi al principio dell\u2019autonomia della regione nel senso qui prospettato non pu\u00f2 arrivare all\u2019attribuzione alla regione della funzione giurisdizionale.<\/p><p>La possibilit\u00e0 che si conceda alla regione la facolt\u00e0 di rendersi iniziatrice di progetti di legge da presentarsi al Parlamento nazionale riguarda la cooperazione della regione alla vita nazionale e naturalmente questo sar\u00e0 uno dei problemi che dovr\u00e0 essere esaminato. Circa la partecipazione della regione come tale alla vita nazionale, si presenta pure la possibilit\u00e0 che la regione concorra, anche solo parzialmente, alla formazione della seconda Camera, cio\u00e8 del Senato. Si accenna qui al problema senza arrivare ad alcuna soluzione; ma indubbiamente, se si avr\u00e0 la seconda Camera, la partecipazione della regione, anche limitatamente ad un numero di Senatori, potrebbe essere consigliabile.<\/p><p>Viene ora la questione forse pi\u00f9 spinosa, quella della finanza della regione. Quando si trasferiscono alla regione delle funzioni, \u00e8 evidente che bisogna darle pure la possibilit\u00e0 di esercitarle. Vi pu\u00f2 essere una finanza esclusivamente regionale? In ogni caso, sar\u00e0 sempre necessario che vi sia una finanza coordinata. Sorge poi la questione di chi deve disporre l\u2019imposizione e del sistema di erogazione delle spese. Nel caso di regioni povere o impoverite deve poter ammettersi che lo Stato non le abbandoni, perch\u00e9 altrimenti l\u2019istituto dell\u2019autonomia politica finirebbe per danneggiare la regione.<\/p><p>Connesso con quello della finanza \u00e8 il sistema dei controlli, specialmente quando si abbiano degli apporti da parte dello Stato, perch\u00e9 chi d\u00e0 il contributo deve accertarsi del modo in cui questo viene effettivamente impiegato.<\/p><p>Altra questione di indole generale relativa all\u2019istituzione della regione \u00e8 quella del suo territorio. In Italia esistono regioni geograficamente o tradizionalmente determinate; ma bisogna tener presente la necessit\u00e0 che l\u2019ente regione si istituisca in modo da essere vitale e quindi potrebbe sorgere la necessit\u00e0 di non seguire meccanicamente il criterio storico, ma di addivenire a fusioni o cambiamenti consigliati dalla valutazione di particolari interessi. Onde un\u2019altra questione: quale sarebbe il potere competente per operare un eventuale cambiamento nella struttura politico-territoriale della regione? Pare indubbio che non possa essere che il potere centrale, naturalmente, sentita la regione o a richiesta della regione.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il problema degli organi. Si potrebbe dire con semplicit\u00e0 che sar\u00e0 necessaria un\u2019Assemblea, un Presidente, una Giunta, un Segretario; un Presidente che rappresenti la regione e sia il capo della amministrazione regionale; una Giunta composta da assessori preposti alle varie materie dell\u2019amministrazione. Presidente e assessori sarebbero, naturalmente, nominati dall\u2019Assemblea regionale.<\/p><p>Riguardo all\u2019Assemblea regionale, sorge la questione della sua formazione. Indubbiamente deve essere elettiva: ma con quale criterio? Dal punto di vista generale potrebbe dirsi che la struttura della legge elettorale regionale deve essere demandata alla stessa regione. Potrebbe, d\u2019altra parte, prendersi in considerazione la possibilit\u00e0 che le linee generali di questa legge elettorale fossero determinate nella Carta Costituzionale, come \u00e8 avvenuto nelle Carte Costituzionali specialmente dell\u2019altro dopoguerra. Tenuti presenti i presupposti che in Italia hanno spinto a propugnare la creazione dell\u2019ente regione, potrebbe affacciarsi la proposta che vengano indicati i criteri fondamentali di elezione dell\u2019Assemblea regionale su basi diverse da quelle della cos\u00ec detta rappresentanza diretta, del suffragio diretto, cio\u00e8 della elezione fatta da collegi elettorali composti da cittadini indifferenziati. Potrebbe, cio\u00e8, affacciarsi la proposta che, per dare alla regione un carattere tutto particolare, a seconda delle sue esigenze, sia opportuno evitare quel sistema di elezione a suffragio diretto che porta concretamente la lotta elettorale sul terreno delle ideologie politiche dei partiti; la proposta che l\u2019Assemblea regionale venga costituita sulla base di un sistema generalmente chiamato della rappresentanza degli interessi, cos\u00ec che nell\u2019Assemblea regionale si rispecchiassero la struttura economico-sociale e gli interessi della regione. In tal modo i rappresentanti sarebbero maggiormente legati alla cura di quegli interessi e si affermerebbe nell\u2019Assemblea regionale un principio diverso nel modo di valutare gli interessi particolari.<\/p><p>Per quanto si riferisce all\u2019Assemblea regionale e alle norme da essa emanate, corre l\u2019obbligo di esaminare alcuni quesiti.<\/p><p>Anzitutto: pu\u00f2 l\u2019Assemblea regionale essere sciolta? Qui si dovr\u00e0 vedere quello che sar\u00e0 deciso al riguardo alla prima Camera ed eventualmente anche alla seconda. Se si afferma la possibilit\u00e0 che l\u2019Assemblea regionale sia sciolta, da chi potrebbe provenire l\u2019ordine di scioglimento e, eventualmente, in quali circostanze?<\/p><p>Altro quesito si riferisce alle leggi votate dall\u2019Assemblea regionale. In linea di massima dovrebbero essere senz\u2019altro operative; ma pu\u00f2 prospettarsi la questione se sia utile che vengano comunicate agli organi dello Stato e se sia ammissibile che gli organi centrali dello Stato avanzino un diritto di veto. Comunque, dato il sistema di divisione delle competenza tra Stato e Regione, \u00e8 indubbio che, come spetta alla Regione il diritto di ricorrere ad un organo giurisdizionale (una corte costituzionale, o un organo misto, a seconda che la Carta costituzionale sar\u00e0 per deliberare) avverso le disposizioni degli organi centrali dello Stato che interferiscano nei limiti della sua competenza e la violino, cos\u00ec \u00e8 naturale che spetti agli organi centrali dello Stato la possibilit\u00e0 e il diritto di ricorrere avverso le leggi emanate dall\u2019Assemblea regionale, che per avventura si reputi abbiano invaso il campo di competenza dello Stato.<\/p><p>Riguardando poi il problema pi\u00f9 largo dei rapporti tra Stato e Regione, sorge il quesito: il governo dello Stato avr\u00e0 un suo rappresentante nella Regione? Il Presidente della Regione pu\u00f2 essere investito della rappresentanza dello Stato? E, comunque, il Presidente della Regione pu\u00f2 essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri nelle quali si discuta un argomento che interessi specialmente la Regione, senza naturalmente avere voto deliberativo?<\/p><p>Vi \u00e8 poi la questione degli enti e delle istituzioni che esistono nella circoscrizione della Regione. Se si vuole modificare il sistema di accentramento attuale, non pu\u00f2 consentirsi che si istituisca un sistema di accentramento regionale; quindi deve affermarsi nell\u2019ordine della Regione quel principio della libert\u00e0 degli enti territoriali ed istituzionali locali, i quali devono poter perseguire i loro fini liberamente a mezzo di organi elettivi. Ma su questo punto non \u00e8 applicabile il concetto di autonomia politica, cos\u00ec come \u00e8 stato delineato nei riguardi della Regione: qui pu\u00f2 trattarsi semplicemente dell\u2019applicazione del principio comune dell\u2019autarchia, del ritorno all\u2019antico sistema, con quelle modificazioni e quegli adattamenti che siano richiesti da un maggior riconoscimento della libert\u00e0 locale e dell\u2019istituzione dell\u2019ente regionale. Basta il ritorno, in sostanza, all\u2019antico principio dell\u2019autarchia come libert\u00e0 dell\u2019ente territoriale o dell\u2019istituzione di perseguire liberamente i suoi scopi e di perseguirli (perch\u00e9 qui si esplica il principio della libert\u00e0 e del governo libero locale) per mezzo di organi eletti direttamente dagli interessati, con quelle facolt\u00e0 di controllo che, pur limitate, potrebbero sembrare sempre opportune per evirare lo straripamento degli enti locali e pi\u00f9 ancora la faziosit\u00e0 degli amministratori.<\/p><p>Tra gli enti locali, quello che maggiormente viene in discussione e per cui pi\u00f9 grave \u00e8 la controversia, \u00e8 la provincia.<\/p><p>Bisogna distinguere la provincia come ente autarchico e come circoscrizione amministrativa. Rester\u00e0 la provincia come ente autarchico? E qui c\u2019\u00e8 da domandarsi: se la Regione verr\u00e0 ad avere dei compiti, taluno dei quali pu\u00f2 essere sottratto a quelli degli enti locali, dato che la provincia come ente autarchico ha compiti ben limitati, quali di questi le resterebbero? Ancora: se si applica maggiormente il principio e la tendenza a formare consorzi tra comuni, anche limitatamente a determinati scopi e a singoli interessi, quale \u00e8 il campo di azione che resterebbe alla provincia? Ed allora, data questa situazione, varrebbe la pena di conservarla o non sarebbe pi\u00f9 utile sopprimerla come ente autarchico?<\/p><p>Quanto alla provincia come circoscrizione amministrativa (prefetture) la questione \u00e8 ancora pi\u00f9 delicata. Dovrebbe quest\u2019organo, nel caso che fosse conservato, diventare un organo regionale? La soluzione, in un senso o nell\u2019altro, potrebbe dipendere dal fatto che si stabilisca nella capitale della regione un rappresentante del Governo centrale o che il Presidente della Regione sia a sua volta investito delle funzioni e dei compiti come rappresentante del Governo centrale per la cura di quegli affari che restano allo Stato anche nell\u2019ambito regionale.<\/p><p>Riguardo al Comune, non pu\u00f2 esser dubbio che si tratta di un ente intangibile perch\u00e9 \u00e8 proprio quello in cui si accentrano tutti i bisogni locali, che sono i bisogni rudimentali per i quali \u00e8 nato questo aggregato, per i quali esso ha acquistato un insieme di poteri \u00e8 di organi, la personalit\u00e0 giuridica e un diritto di ordinanza.<\/p><p>La questione pi\u00f9 grave \u00e8 quella dei controlli. Pu\u00f2 lasciarsi agli amministratori dei Comuni la libert\u00e0 assoluta? Da tante parti si \u00e8 chiesto, e forse giustamente, l\u2019abolizione del controllo di merito, attraverso il quale potevano esplicarsi, ed effettivamente si esplicavano, influenze ed ingerenze illecite. Il controllo di legittimit\u00e0 potrebbe restare, come potrebbe restare il controllo ispettivo. Indubbiamente (e la questione qui si riattacca al mantenimento o all\u2019abolizione dell\u2019ufficio del prefetto) si potrebbe anche pensare all\u2019abolizione di tutti questi congegni e alla messa in efficienza del semplice diritto comune, che \u00e8 sostanzialmente il sistema tradizionale dell\u2019Inghilterra. Pur nella variet\u00e0 della distribuzione di circoscrizioni territoriali, tutti gli enti locali inglesi godono della pi\u00f9 assoluta libert\u00e0 e non sono sottoposti ai controlli che da noi sono diventati tradizionali, e se gli organi degli enti locali \u2013 siano borghi, contee o citt\u00e0 \u2013 esorbitano dalla sfera della propria competenza o violano i diritti di taluno, si mette in moto il diritto comune, cio\u00e8 chiunque pu\u00f2 ricorrere ai giudici ordinari. \u00c8 da vedere se questo sistema potrebbe, per lo meno in tutta la sua interezza, trovare applicazione nel nostro Paese. Pu\u00f2 darsi che sia pi\u00f9 opportuno mantenere alcuni degli istituti tradizionali, ma corretti e adeguati in modo da non dar luogo agli inconvenienti, danni, incidenze, prepotenze e corruzioni che finora purtroppo si sono lamentati.<\/p><p>Concludendo: tutti i problemi che si riferiscono agli enti che esistono o che possono crearsi come enti territoriali o enti istituzionali nell\u2019orbita della circoscrizione regionale vanno esaminati in un secondo momento e comunque sono subordinati alla direttiva generale che si seguir\u00e0 per il problema fondamentale, che consiste nel riconoscimento o meno delle regioni dotate di personalit\u00e0 giuridica, con attribuzione di diritti propri, sanciti nella Carta Costituzionale, e quindi non modificabili con leggi ordinarie e conseguentemente garantiti col ricorso ad una Corte costituzionale.<\/p><p>(<em>La riunione, sospesa alle 18.15, \u00e8 ripresa alle ore 18.30<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PERASSI, <em>Relatore<\/em>, constata che la relazione del collega Ambrosini \u00e8 esauriente nel modo pi\u00f9 assoluto; anzi, \u00e8 andata oltre quel che era richiesto, sia perch\u00e9 il Relatore \u00e8 sceso a considerare utili particolari, sia perch\u00e9 ha fatto conoscere alcune sue preferenze personali. A prescindere da questo, sta in fatto che nella relazione Ambrosini tutti problemi sono stati posti, dai pi\u00f9 generali ai pi\u00f9 particolari. Non rimarrebbe pertanto che precisare sinteticamente quali sono gli aspetti da considerarsi al fine di prendere una posizione.<\/p><p>Il problema si accentra, soprattutto, sulla opportunit\u00e0 di creare in Italia l\u2019ente \u00abregione\u00bb e di determinarne le competenze. A questo riguardo il punto pi\u00f9 importante consiste nel determinare la competenza legislativa. E qui si pone questa considerazione: se sia il caso di procedere a questa determinazione della competenza in via diretta o in via indiretta, cio\u00e8 in relazione alla competenza dello Stato.<\/p><p>Senza entrare nel merito, perch\u00e9 qui si tratta di prospettare soltanto le due formule, queste possono essere: l\u2019una, determinare le materie nelle quali la competenza legislativa \u00e8 riservata allo Stato; l\u2019altra, inversa, determinare direttamente la competenza della regione, senza fare una elencazione di competenze dello Stato.<\/p><p>Resta poi, come idea centrale da esaminare, quella di determinare in che senso e in che limiti la regione eserciterebbe la sua funzione legislativa. Qui si hanno due ipotesi: legislazione su materie determinate con una competenza piena, nel senso che in queste materie ogni regione possa fare proprie leggi con piena libert\u00e0, salvo soltanto i limiti determinati da alcuni princip\u00ee costituzionali inseriti nella Carta Costituzionale dello Stato; oppure legislazione regionale, la quale dovrebbe svolgersi nell\u2019ambito della legislazione statale, che, rispetto a certe materie, dovrebbe limitarsi a fissare i capisaldi, rendendo possibile alle singole regioni di avere una legislazione di adattamento alle condizioni locali.<\/p><p>Questi sono i punti fondamentali.<\/p><p>Naturalmente, il problema della regione si connette soprattutto al problema dell\u2019ordinamento tributario. Anche qui, prescindendo dai particolari, possono escogitarsi diversi sistemi: il sistema di una finanza regionale autonoma, nel senso che la Costituzione determini essa stessa quali sono le fonti di imposizione per la finanza regionale; e il sistema, nettamente opposto, secondo cui le regioni, avendo la competenza tributaria pi\u00f9 larga, concorrono alle spese dello Stato mediante contingenti. Comunque, \u00e8 certo che il problema dell\u2019ordinamento tributario e della coordinazione della finanza regionale con la finanza dello Stato \u00e8 fondamentale. In ogni caso, nella Costituzione alcuni princip\u00ee dovrebbero essere posti in maniera netta, allo scopo di disciplinare questa coordinazione e di evitare inconvenienti.<\/p><p>Altro punto \u00e8 quello di sapere se tra le materie da lasciarsi alla competenza legislativa della regione entri anche l\u2019ordinamento degli enti locali. E vi \u00e8 un altro aspetto di questo problema: vedere in che modo debbano funzionare ed entro quali limiti i controlli sugli enti locali; se attraverso la regione o attraverso lo Stato.<\/p><p>Anche il problema della giurisdizione \u00e8 stato accennato ampiamente e pu\u00f2 avere diverse soluzioni: la regione pu\u00f2 avere una giurisdizione propria in talune materie; la sua funzione giurisdizionale pu\u00f2 essere limitata al campo amministrativo.<\/p><p>Per quanto concerne l\u2019organizzazione della regione, si pone una domanda pregiudiziale: la Costituzione deve fissare essa stessa i criteri dell\u2019organizzazione regionale, oppure questa materia pu\u00f2 essere lasciata alla legislazione regionale; o i due sistemi si possono combinare? \u00c8 possibile concepire che la regione abbia una organizzazione i cui princip\u00ee siano fissati nella Costituzione, ma che, tuttavia, la Costituzione lasci alle singole regioni la facolt\u00e0 di integrare questi princip\u00ee mediante una legge organica, che renda possibile eventualmente nella regione l\u2019adozione di certi istituti; per esempio l\u2019istituto del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Lasciando da parte per il momento l\u2019esame dei problemi pi\u00f9 dettagliati, l\u2019attenzione della Sottocommissione dovrebbe fissarsi sui problemi fondamentali: istituzione della regione; competenza legislativa, determinata o no dalla costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE crede opportuno limitare la discussione intorno a questo tema iniziale: se l\u2019ente regione debba esistere e debba entrare nell\u2019ordinamento dello Stato, oppure no.<\/p><p>ZUCCARINI ha ascoltato con molta attenzione la bellissima relazione dell\u2019onorevole Ambrosini che ha prospettato il problema della regione sotto tutti i suoi aspetti.<\/p><p>Si richiama ad una precedente proposta che non fu accettata, ma che poi \u00e8 ritornata in questa Sottocommissione nella discussione sul problema delle autonomie.<\/p><p>La creazione dell\u2019ente regione \u00e8 una delle soluzioni del problema delle autonomie; ma \u00e8 una conclusione, non una premessa: il problema delle autonomie locali \u00e8 fondamentale, e in certo modo indipendente dalla soluzione del sistema regionale. Per poter arrivare alla soluzione regionale, era indispensabile porsi il problema centrale dell\u2019organizzazione dello Stato. E per passare alla struttura dello Stato, importa molto definire i pilastri della costruzione statale che si dovr\u00e0 articolare. Questo non \u00e8 stato fatto, e non si sa quali saranno le conclusioni della prima Sottocommissione. Pu\u00f2 avvenire che la seconda formuli delle conclusioni che male si concilieranno con la parte elaborata dalla prima Sottocommissione; come pu\u00f2 avvenire il contrario. Il problema dell\u2019organizzazione dello Stato \u00e8 unico e deve essere risolto armonicamente. Se non si stabiliscono preventivamente i limiti delle funzioni che si intende attribuire allo Stato, il tipo cio\u00e8 dello Stato verso cui occorre orientarsi, tutte le altre discussioni diventano inutili.<\/p><p>Il problema del comune \u00e8 oggi in Italia il primo che si deve affrontare. Il comune, nella sua struttura essenziale pu\u00f2 restare quello che \u00e8?<\/p><p>In questa Sottocommissione occorre stabilire anche, soprattutto, quali limiti di competenza e di attivit\u00e0 si vogliano assegnare al comune. I comuni devono avere tutti lo stesso regolamento, la stessa struttura? O si deve invece dare ai comuni quella autonomia, che consenta loro di modificare la propria struttura interna, secondo le varie situazioni e necessit\u00e0 ed anche secondo le diverse entit\u00e0; secondo, ad esempio, che siano di mille o di due milioni di abitanti? Non basta dire che si vuol riservare ai comuni certe facolt\u00e0; bisogna vedere se i comuni possono darsi, ciascuno, una struttura diversa, secondo i bisogni. Ci sono comuni rurali, comuni in parte rurali ed in parte urbani; ci sono dei grossi agglomerati, che devono avere una costruzione diversa.<\/p><p>Questa parte, a suo avviso, doveva essere affrontata anzitutto. Stabilito cosa devono essere i comuni, cosa possono fare, in quale raggio di azione possono svolgere la loro attivit\u00e0, si potr\u00e0 pensare al raggruppamento dei comuni nella regione.<\/p><p>Quando si incomincia con lo stabilire di voler creare la regione, viene la domanda se essa debba essere un libero raggruppamento di comuni o di consorzi di comuni.<\/p><p>Il problema della provincia si pone anche cos\u00ec: finora si \u00e8 avuta una circoscrizione ben limitata, molte volte contraria agli interessi locali che dovrebbe tutelare e rappresentare, e soprattutto con limitate attribuzioni. Ora, nella nuova struttura dello Stato, la provincia potr\u00e0 costituirsi in altra forma, come consorzio di comuni per i servizi pi\u00f9 larghi destinati agli interessi comuni?<\/p><p>Quando sia Stabilito quali libert\u00e0 si vogliono riservare al comune e quali funzioni esso deve avere nella vita nazionale, allora si pu\u00f2 anche parlare della regione.<\/p><p>La regione deve essere delimitata, organizzata quasi, dallo Statuto, oppure, stabiliti alcuni criteri di massima sui limiti di competenza dei comuni? Si intende, ad esempio, lasciare ai comuni la facolt\u00e0 di modificare la loro struttura, di avere cio\u00e8 nella regione una diversa consistenza, pi\u00f9 larga o pi\u00f9 ristretta secondo le necessit\u00e0?<\/p><p>Non si deve poi dimenticare che, quando si vuole affrontare il problema della regione, ci si trova di fronte ad alcune esigenze e richieste di determinate regioni d\u2019Italia. Esse non sono tutte eguali; ci sono regioni classiche, ci sono regioni sulla cui formazione ci pu\u00f2 essere molto da dire; ci sono regioni piccolissime, come la Val d\u2019Aosta. E allora nell\u2019affrontare il problema della regione si deve tener conto anche di altre necessit\u00e0: queste esigenze sono state in parte soddisfatte con statuti e concessioni provvisorie, che magari saranno soggette a modifiche, ma che, essendo state date, non possono essere pi\u00f9 tolte. Quindi, nell\u2019affrontare questo problema, si deve tener conto dello stato di fatto. C\u2019\u00e8 uno statuto per la Sicilia, pi\u00f9 o meno approvabile; ce n\u2019\u00e8 uno in progetto per la Sardegna; ce n\u2019\u00e8 uno per l\u2019Alto Adige, su cui i Trentini e gli Alto-atesini non sono d\u2019accordo (c\u2019\u00e8 chi pensa di fare dell\u2019Alto Adige una sola regione e chi vuole distinguere la provincia di Trento da quella di Bolzano, anche con una diversa organizzazione interna); c\u2019\u00e8 poi lo statuto provvisorio della piccola Val d\u2019Aosta; ci sono un po\u2019 dappertutto esigenze e richieste precise. Quindi, risolto il problema fondamentale del comune, esaminando quello della regione, si deve cercare di conciliare lo stato di fatto con la nuova struttura dello Stato.<\/p><p>Ma \u00e8 un problema particolare questo? \u00c8 un problema che si pu\u00f2 assegnare ad una sezione, mentre tutte le altre funzioneranno per loro conto?<\/p><p>Cos\u00ec in tutti gli altri problemi affidati alle Sottocommissioni. Le diverse possibili strutture dello Stato \u2013 Stato che si formi dal comune al Governo centrale o inversamente dal centro alla periferia \u2013 portano a soluzioni diverse. Anche le questioni della divisione dei poteri, della prima e della seconda Camera, degli organi costituzionali per la interpretazione del diritto costituzionale, sono tutte questioni di autonomia. In fondo, in alcune Nazioni sono state risolte creando dei poteri autonomi, i quali si controllano a vicenda, per eliminare l\u2019invadenza dell\u2019uno o dell\u2019altro potere. Anche questo \u00e8 problema di autonomia, che ha soluzione diversa, secondo che si parta dalla periferia verso il centro, o dal centro verso la periferia.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 una discussione preliminare sarebbe stata necessaria.<\/p><p>Circa le altre questioni particolari prospettate dall\u2019onorevole Ambrosini in merito alla regione, ha alcune idee, specialmente su quella della finanza, che non concordano con quelle del Relatore, e si riserva di discuterle successivamente. Sul momento intendeva prospettare il problema delle autonomie non come un tema particolare di tutta la struttura dello Stato, ma come problema capitale.<\/p><p>EINAUDI si associa all\u2019apprezzamento molto favorevole fatto da tutti i colleghi alle relazioni.<\/p><p>All\u2019onorevole Zuccarini osserva che non conviene fermarsi sul punto: quale degli argomenti debba essere trattato prima; la regione o il comune o l\u2019ordinamento generale dello Stato. Le sue esperienze in materia di elaborazione di testi legislativi, che risalgono ad un quarto di secolo, lo hanno condotto alla conclusione che l\u2019essenziale \u00e8 cominciare da un punto qualsiasi e redigere uno schema. Sarebbe conveniente che i Relatori preparassero uno schema articolato; forse alla fine della discussione gli articoli che ne usciranno saranno diversi da quelli presentati; non per questo la fatica dei Relatori sar\u00e0 stata meno meritoria. Poi si dovr\u00e0 armonizzare i risultati della seconda Sottocommissione con quelli delle altre, e probabilmente alla fine quello che nascer\u00e0 sar\u00e0 del tutto diverso da quello che provvisoriamente era stato approvato. Ma, seguitando a domandarsi quale argomento debba essere discusso prima, si finisce col non discutere nulla. Dal punto di vista metodologico non c\u2019\u00e8 un argomento pi\u00f9 importante di un altro; bisogna pur cominciare da qualcuno.<\/p><p>Passando a qualche osservazione specifica, afferma che, se si vuole istituire la regione, si deve abolire la provincia, perch\u00e9, se si aggiungesse la regione alla provincia, si moltiplicherebbero gli uffici e i gravami fiscali.<\/p><p>Per la determinazione della competenza di questi organi, occorre tener presente che noi non siamo nella situazione di un gruppo di Stati che intendono federarsi. In questa situazione \u2013 come \u00e8 avvenuto in Svizzera e negli Stati Uniti d\u2019America \u2013 gli Stati che si federano determinano essi quali sono le competenze che intendono attribuire al Governo federale e riservano a s\u00e9 tutte le altre. Noi invece partiamo dallo Stato unitario, che intendiamo mantenere, ed allora la soluzione migliore \u00e8 che siano attribuite dalla Carta costituzionale alla regione determinate competenze e che la regione non ne abbia nessuna di pi\u00f9 di quelle stabilite dall\u2019atto costituzionale. Ci\u00f2 non impedisce che quando si sia constatato che le regioni d\u00e0nno buona prova, si possano, con emendamenti successivi, ampliare i poteri delle regioni. L\u2019altra via, per la quale si tratterebbe di lasciare all\u2019ente regione la facolt\u00e0 di fare tutto salvo quello che \u00e8 attribuito allo Stato, al momento attuale gli pare pericolosa.<\/p><p>Rispetto alla finanza crede che si debba tener conto dell\u2019esperienza, la quale dimostra che qualunque tentativo sia stato fatto di specificare le imposte da assegnare ai comuni, alle provincie o alle regioni e in genere agli enti minori \u00e8 andato a vuoto, perch\u00e9 ha urtato contro un ostacolo essenziale; qualsiasi sistema preciso di attribuzione di un gruppo di imposte agli enti locali si dimostra o insufficiente o esuberante. \u00c8 sempre accaduto cos\u00ec, ed \u00e8 impossibile che una preordinata distribuzione delle fonti tributarie tra l\u2019ente Stato e gli enti minori possa soddisfare allo scopo della sufficienza: non si pu\u00f2 mai prevedere se le spese della regione potranno essere coperte da quelle imposte. Quindi il sistema \u00e8 da scartare, e conviene piuttosto fare qualcosa nel senso di negare alla regione la facolt\u00e0 di stabilire taluni tipi di imposta che, se la regione potesse usarli, li userebbe in senso dannoso all\u2019interesse collettivo. Per esempio, se le si attribuisce il diritto di stabilire molte imposte indirette, come dazi, imposte sui consumi ecc., pur senza volerlo, si crea un sistema di mercato chiuso, che sar\u00e0 di impedimento al traffico interregionale. Se un principio fermo deve essere scritto in una Costituzione, questo \u00e8 che sia negato a qualsiasi ente locale il diritto di mettere qualsiasi impedimento al traffico tra una localit\u00e0 e l\u2019altra. Deve essere invece attribuita alla regione una certa lata facolt\u00e0 di stabilire le imposte che non sono negate espressamente.<\/p><p>Ma \u00e8 certo che si verificher\u00e0 un inconveniente. \u00c8 probabile che le imposte che possono essere stabilite diano un gettito insufficiente, specie nelle regioni meno progredite. Questa previsione, derivante dalla esperienza, potr\u00e0 forse suggerire il modo di sostituire, nella regione come nella provincia o nel comune, qualche cosa ai controlli preventivi esercitati da parte dell\u2019autorit\u00e0 centrale, come prefetti, giunte provinciali amministrative, ecc. Bisogna ammettere che qualche ente locale abusi dei propr\u00ee poteri e allora quali saranno i correttivi? Per le regioni che non hanno da chieder nulla allo Stato, possono essere soltanto quelli d\u2019ispezione; e le ispezioni devono continuare ad esser fatte dalle autorit\u00e0 centrali, a mezzo di ispettori volanti, inviati da un\u2019autorit\u00e0 competente centrale, come il Ministero dell\u2019interno, il Ministero delle finanze, la Sanit\u00e0 pubblica. E quali sanzioni dovrebbero avere i risultati negativi che determinassero il biasimo degli ispettori? Non ve ne \u00e8 altra all\u2019infuori dell\u2019appello agli elettori. I risultati delle ispezioni sono pubblici, e saranno gli elettori che, in base ad essi, si decideranno a non rieleggere gli amministratori colpevoli. Per le regioni, invece, e per i comuni per i quali le imposte assegnate sono insufficienti e che hanno da chiedere qualche cosa allo Stato, bisogna pensare a qualche altra sanzione in aggiunta a quella del ricorso agli elettori, e questa sanzione evidentemente prende nome di norme relative alla concessione di un contributo dallo Stato alla regione.<\/p><p>La questione dei contributi \u00e8 delicatissima e forse nessun Paese \u00e8 mai riuscito a risolverla. Quando lo Stato d\u00e0 contributi agli enti minori che non hanno entrate sufficienti, tutti gli enti minori finiscono per chiedere sempre contributi all\u2019ente centrale, e in questa situazione non vale stabilire in qualsiasi modo l\u2019autonomia: gli enti locali dipenderanno dall\u2019ente centrale che li sovvenziona. La soluzione che \u00e8 stata trovata dopo molti esperimenti \u2013 si pu\u00f2 pensare agli esperimenti svizzeri e inglesi \u2013 \u00e8 quella che il contributo non sia stabilito a priori a libito delle autorit\u00e0 centrali, ma siano invece stabiliti dei criteri oggettivi in base ai quali l\u2019ente locale abbia diritto ad un certo contributo. Per esempio, un municipio povero, perch\u00e9 la sua popolazione \u00e8 scarsa, la ricchezza per testa \u00e8 insufficiente, il reddito delle imposte molto basso, non potr\u00e0 avere scuole al di l\u00e0 della seconda o della terza elementare: se si vuole che superi questo limite, \u00e8 necessario un contributo. Il contributo viene allora dato in funzione di una considerazione oggettiva.<\/p><p>Ricorda qui di aver conosciuto un ufficiale inglese della Commissione alleata, antico segretario comunale di un comune inglese, che aveva assunto poi un altro ufficio: le sue funzioni erano di introduttore delle esigenze dei comuni presso il Ministero dell\u2019interno, la Sanit\u00e0 pubblica o la Camera dei comuni per ottenere di volta in volta un atto privato, un atto speciale. Funzione giuridica, non lasciata all\u2019arbitrio dell\u2019autorit\u00e0 centrale; funzione certamente non perfetta, ma che soddisfa una esigenza giuridica: quella di eliminare l\u2019arbitrio dell\u2019ente centrale, il quale esercita il suo controllo sulla base di norme stabilite per legge, che non possono essere violate n\u00e9 dal potere centrale n\u00e9 da quello locale.<\/p><p>Circa la questione dell\u2019elettorato, di cui \u00e8 cenno nella relazione Ambrosini, dichiara di essere contrario a qualunque forma di elettorato professionale, che, a suo avviso, costituirebbe un enorme errore nella nostra legislazione. Ma \u00e8 una questione generale su cui non intende dilungarsi.<\/p><p>In materia di elettorato una certa larghezza di criteri dovrebbe essere lasciata agli enti locali, in quanto negli enti locali ci\u00f2 che importa di stabilire \u00e8 il legame diretto fra comuni o regioni ed elettori. Non pu\u00f2 essere elettore nella regione e nel comune il primo venuto: occorre che abbia dato prova con una residenza di un certo numero di anni, di non essere una persona che, stando l\u00ec quasi di passaggio, determini col proprio voto delle norme che saranno poi obbligatorie per quelli che risiedono sul posto in permanenza, mentre lui se ne sar\u00e0 andato via. Quindi la possibilit\u00e0 di limitare il diritto elettorale, senza alcuna distinzioni di opinioni, di culto, di razza ecc.; ma relativamente alla durata dei rapporti che intercedono fra l\u2019abitante del comune o della regione e il diritto elettorale. Il cittadino italiano ha diritto di votare sempre, perch\u00e9 \u00e8 cittadino italiano, ma per il comune un rapporto temporale, anche di piccola durata, deve essere tenuto presente.<\/p><p>Su un altro punto importante richiama un recente volume dell\u2019Olivetti, che, fra molte affermazioni forse un po\u2019 fantastiche, ha un\u2019idea che pu\u00f2 essere accolta anche in misura limitata, sperimentalmente: quella della \u00abcomunit\u00e0\u00bb (parola non appropriata). L\u2019Olivetti quando parla di \u00abcomunit\u00e0\u00bb probabilmente vuole riferirsi a qualche cosa di simile ai distretti nelle provincie del Veneto, minori del circondario e maggiori del mandamento. Esiste infatti una certa circoscrizione, la quale non \u00e8 il comune, e di gran lunga non \u00e8 la provincia; una circoscrizione che si raggruppa intorno ad un mercato, ad una cittadina di diecimila abitanti, per esempio. Questa risponde ad una situazione pi\u00f9 propria dell\u2019Alta e Media Italia che non dell\u2019Italia Meridionale. Nell\u2019Italia Meridionale esistono grosse citt\u00e0 che raggruppano moltissimi abitanti, mentre nell\u2019Italia Settentrionale vi sono molti borghi di tre-quattro-cinquemila abitanti, vi sono comuni di mille-millecinquecento abitanti che non hanno i mezzi per vivere, n\u00e9 li avranno mai e non potranno mai mantenere complessi servizi; onde la necessit\u00e0 di un qualche cosa che raggruppi tutti questi piccoli comuni che gravitano intorno ad un mercato centrale, che sar\u00e0 un mercato economico, ma potrebbe anche essere un centro giudiziario; sar\u00e0 la cittadina che \u00e8 sede del tribunale o dove si trovano gli uffici del registro, delle imposte, ecc., o della pretura. Per molti servizi, come ad esempio quelli del medico condotto, del veterinario ecc., questa circoscrizione pu\u00f2 essere attuata, se non nella maniera concepita dall\u2019Olivetti, in modo pi\u00f9 ristretto, in forma sperimentale, quasi di consorzio: ma l\u2019idea non deve essere abbandonata.<\/p><p>Per gli enti minori \u00e8 favorevole all\u2019idea del <em>referendum<\/em>. Un po\u2019 conservatore per tradizione, relativamente poco per le cose economiche, ma molto per le cose tradizionali, ha constatato che il <em>referendum<\/em> \u00e8 un organo di conservazione di tutto ci\u00f2 che \u00e8 tradizionale, a cui gli abitanti tengono e che invece molte volte gli uomini politici, credendo di innovare a vantaggio della popolazione, vogliono distruggere. Il <em>referendum<\/em>, per esempio nella Svizzera, porta quasi sempre ad emendamenti di progetti di legge che sono stati votati qualche volta ad unanimit\u00e0 dai Grandi consigli dei Cantoni o dai consigli comunali. Cos\u00ec \u00e8 avvenuto, per esempio, nel 1944, con un <em>referendum<\/em> nel Canton Ticino, proprio sull\u2019elettorato. Tutto il Canton Ticino aveva votato in favore di un allargamento dei criteri dell\u2019elettorato; ma gli elettori respinsero il disegno di legge, perch\u00e9 tenevano molto a che gli elettori nei comuni fossero persone che essi conoscevano, che erano vissute sul posto almeno per un certo numero di anni. Il corpo elettorale spesso risponde negativamente quando si tratta di cose che toccano le tradizioni famigliari, le istituzioni fondamentali di carattere morale, a cui molto tengono gli elettori, i quali in questa materia credono poco alle innovazioni.<\/p><p>Circa la giurisdizione, dubita molto della opportunit\u00e0 di estendere alla regione il diritto di avere una giurisdizione propria. Crede che questo urti contro l\u2019esperienza anche di quei Paesi, nei quali si avevano tribunali locali. \u00c8 una esperienza che si \u00e8 fatta nella Svizzera in forma moderata, negli Stati Uniti in forma clamorosa, perch\u00e9 il gangsterismo nord-americano ha trovato alimento nella impotenza delle autorit\u00e0 di polizia e delle autorit\u00e0 giudiziarie federali. Perci\u00f2 oggi in tutti gli Stati federali c\u2019\u00e8 la tendenza a restringere l\u2019autorit\u00e0 degli organi giudiziari, della polizia locale, e aumentare l\u2019autorit\u00e0 della polizia centrale. Per la stessa ragione tecnica per la quale tutti sono d\u2019accordo che le ferrovie, le poste e telegrafi, ecc., siano di spettanza, per il loro regolamento, delle autorit\u00e0 centrali e non di quelle locali, si riconosce che, per praticamente amministrare la giustizia e la polizia, \u00e8 assolutamente necessario che queste siano di spettanza dell\u2019autorit\u00e0 centrale e non delle autorit\u00e0 locali.<\/p><p>Ci\u00f2 conforta ancora la tesi che in materia di autonomia, condizione essenziale nel nostro Paese, \u00e8 quella di stabilire tassativamente in precedenza quali siano le materie di competenza delle autorit\u00e0 locali; tutte le altre spettano all\u2019autorit\u00e0 centrale. Via via, fatta la necessaria esperienza \u2013 nessuna Costituzione \u00e8 perfetta \u2013 tali competenze potranno essere allargate o ristrette.<\/p><p>Rinnova in ultimo il desiderio che, dopo le relazioni, siano formulati degli articoli, che si possano esaminare e discutere uno ad uno, salvo a rivederli ancora in rapporto a quelli che, sulle altre materie, saranno formulati dalle altre Sottocommissioni.<\/p><p>TARGETTI osserva che si \u00e8 parlato della regione e si sono esposte idee varie sopra le diverse facolt\u00e0, da attribuire a questo ente regionale. Ma si domanda se nessuno abbia qualche cosa da obiettare sull\u2019opportunit\u00e0 di costituire questo ente.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda di aver gi\u00e0 fatto presente che questo \u00e8 il problema che deve essere preliminarmente risolto. Finora coloro che hanno parlato si sono manifestati pi\u00f9 o meno favorevoli alla costituzione dell\u2019ente regione o hanno implicitamente rivelato di tollerarne la costituzione, forse avvertendo che non se ne pu\u00f2 fare a meno. Ma vi sono altri iscritti a parlare. Perci\u00f2, pur rendendosi conto del desiderio dell\u2019onorevole Einaudi che si abbia un testo di articoli, sui quali discutere e raccogliere le idee, crede che ci\u00f2 sia prematuro e che si debba intanto continuare questa discussione di carattere generale.<\/p><p>LUSSU, per la sua esperienza politica che rimonta pure a quasi un quarto di secolo, crede di poter esprimere alcune considerazioni di chiarimento alla discussione che si deve fare.<\/p><p>Ritiene che, malgrado tutto, il sistema adottato sia il migliore e il pi\u00f9 redditizio perch\u00e9, dopo questa discussione, in cui sar\u00e0 chiarito bene il problema nei punti fondamentali, sar\u00e0 possibile in una riunione plenaria della Commissione stabilire un indirizzo sufficientemente illustrativo del lavoro al quale occorre accingersi.<\/p><p>Constata che il Relatore onorevole Ambrosini ha prospettato con obiettivit\u00e0, pur rivelando la sua simpatia per una forma di trasformazione dello Stato a base autonomistica, tre ipotesi: quella dell\u2019accentramento statale, quella delle autonomie su base unitaria e finalmente quella dello Stato federale. Circa la centralizzazione statale il Relatore ha accennato appena al problema se debba rimanere oppure no; ma \u00e8 chiaro che il centralismo statale, cos\u00ec com\u2019\u00e8 oggi, non risponde n\u00e9 alle esigenze n\u00e9 alle aspirazioni del paese. La critica dello Stato centralizzatore \u00e8 in tutti i partiti, anche se si differenzia nelle singole zone; onde \u00e8 da ritenere che la prima ipotesi possa essere trascurata.<\/p><p>Le altre due ipotesi: stato federale (al quale il Relatore ha accennato appena) o stato autonomistico su basi unitarie, sono quelle che si debbono considerare.<\/p><p>Desidera da parte sua e ritiene anzi suo dovere fare qualche considerazione, sia pure rapida, sulla prima, perch\u00e9 appartiene da molto tempo alla corrente politica federalista; una corrente che si ha in vari settori politici, che per\u00f2 non parlano esplicitamente di federalismo per una certa riluttanza a parlare di questo argomento.<\/p><p>Partendo dal concetto dell\u2019unit\u00e0 nazionale, che sente con la stessa intensit\u00e0 di qualsiasi altro, partendo da un principio ispirato ad un maggiore potenziamento di tutte le forze del Paese \u2013 affinch\u00e9 l\u2019Italia risorga dalla condizione miserabile in cui il fascismo l\u2019ha piombata e torni ad essere una grande Nazione che, dopo avere civilizzato se stessa, porti un suo afflato di civilt\u00e0 al mondo \u2013 deve dichiarare che segue la concezione federalista in quanto si sente fortemente italiano. Il federalismo, a suo avviso, rappresenta la corrente che pone l\u2019antidoto ai mali che hanno condotto il paese fino alla avventura del fascismo e della guerra; rappresenta l\u2019antitesi di quel centralismo da cui sono derivate la corruzione parlamentare, la sopraffazione del centro sulla periferia, lo strapotere della burocrazia e infine la stessa corruzione e decadenza sulla democrazia. Cos\u00ec come molti temevano che la Repubblica fosse un salto nel buio, mentre ora si vede che \u00e8 stato un passo magnificamente fatto con le scarpe ai piedi e con gli occhi aperti, cos\u00ec oggi si ha paura del federalismo e non se ne parla, o se ne parla con una certa preoccupazione. Ma un salto nel buio, se mai, \u00e8 stato il passaggio improvviso da una vita italiana che non era pi\u00f9 unitaria da tanti secoli, ad una formazione di Stato burocratico centralizzato. L\u2019unitarismo dei Giacobini in Francia fu storicamente logico, perch\u00e9 i Giacobini avevano ereditato lo stato unitario di Luigi XIV. In Italia, invece, se una eredit\u00e0 storico politica si \u00e8 avuta, \u00e8 stata quella dei vari stati in cui era diviso il paese, ed avrebbe dovuto condurre all\u2019unit\u00e0 federale. Invece, si \u00e8 creato uno stato centralizzato, che ha imposto la sua organizzazione statale a tutto il Paese. Senza voler fare una critica al sistema burocratico piemontese, non vi \u00e8 dubbio che la burocrazia piemontese si \u00e8 impadronita dello Stato ed ha imposto il suo sistema amministrativo a tutta l\u2019Italia: cosa irrazionale, antistorica, da cui \u00e8 derivata quella corruzione sulla quale \u00e8 inutile insistere.<\/p><p>Il federalismo pertanto rappresenta, malgrado le diffidenze, malgrado i pericoli che molti ritengono gravi, l\u2019aspirazione dell\u2019opinione pi\u00f9 consapevole del Paese e di quella parte del Paese che ha sofferto di pi\u00f9. Pur rispettando il pensiero di coloro che sono su un\u2019altra linea politica, ritiene che il federalismo sia l\u2019espressione della profonda sofferenza del Paese nel passato e l\u2019aspirazione ad una radicale trasformazione.<\/p><p>Lo Stato che dovr\u00e0 federarsi \u00e8 la regione. Tante regioni pi\u00f9 o meno caratterizzate costituiscono in Italia quello che in Isvizzera \u00e8 il Cantone; quello che negli Stati Uniti \u00e8 lo Stato federato; la base della organizzazione federale.<\/p><p>Da taluni si obietta che il federalismo si \u00e8 avuto come sviluppo storico di fatti che hanno indotto stati preesistenti a federarsi. Cos\u00ec in Svizzera alcuni Cantoni si sono riuniti, hanno concluso un patto federale e vi hanno giurato fedelt\u00e0. Successivamente altri Cantoni hanno aderito alla Federazione che si era formata. Qualche cosa di simile \u00e8 avvenuto in America. Ma, dicono gli avversari del federalismo, in Italia un processo verso il federalismo oggi sarebbe del tutto antistorico, perch\u00e9 l\u2019Italia \u00e8 costituita in stato unitario e non si parte dallo stato unitario per spezzettarlo e farne uno stato federale.<\/p><p>Senonch\u00e9 \u00e8 possibile riferirsi all\u2019ultimo esperimento di formazione di uno Stato federalista in Europa, che dimostra esattamente il contrario: lo Stato federale austriaco \u00e8 sorto dal crollo dell\u2019impero Austro-ungarico e alla fine della prima guerra mondiale si \u00e8 organizzato con le popolazioni di lingua tedesca dell\u2019ex impero e si \u00e8 organizzato federalisticamente pure partendo da una regione austriaca unitaria. Caso tipico che sta a dimostrare appunto che si pu\u00f2 passare da uno Stato non federale ad uno Stato federale.<\/p><p>Ed a ragione questo dovrebbe avvenire in Italia, ove si hanno alcune regioni che, dal punto di vista soprattutto geografico, non possono essere che Stati federati. Si riferisce principalmente alla Sicilia e alla Sardegna, e pi\u00f9 alla seconda che \u00e8 totalmente distaccata dal territorio nazionale. La Sardegna \u00e8 pi\u00f9 lontana da Roma di quanto non lo sia Malta da Londra, tanto che tale isolamento crea esasperazioni psicologiche che portate sul terreno politico si potrebbero definire aberrazioni. Accanto a queste due regioni ve ne sono altre, come la Calabria, l\u2019Emilia, il Piemonte, la Toscana, l\u2019Umbria, gli Abruzzi, il Molise e altre che hanno caratteristiche proprie che le differenziano sostanzialmente l\u2019una dall\u2019atra. Ed \u00e8 da aggiungere che nella Val d\u2019Aosta si parla il francese; che vi \u00e8 la situazione della zona attorno a Bolzano; onde si deve concludere che, se in Europa vi \u00e8 un Paese in cui si abbia la premessa logica di una organizzazione federale, questo \u00e8 indubbiamente l\u2019Italia.<\/p><p>Al centro rimarr\u00e0 quello che deve rimanere in uno Stato moderno democratico: la direzione e la rappresentanza di una grande Nazione; l\u2019essenziale insomma, tranne quella infinita serie di problemi che spettano solamente alla periferia e che il centro non ha alcun diritto di vedere n\u00e9 da vicino n\u00e9 da lontano.<\/p><p>La questione federalistica italiana deve essere concepita come potenziamento della civilt\u00e0 italiana, e perci\u00f2 egli la sente con grande passione. Nella organizzazione attuale la burocrazia al centro \u00e8 la detentrice di tutto il potere. I funzionari sono in buona fede, molti di essi sono onesti e intelligenti; ma la burocrazia, in s\u00e9, \u00e8 la negazione della vita, dell\u2019amministrazione, dell\u2019attivit\u00e0 civile moderna. E tutto questo non si trasforma se non si trasforma tutta l\u2019organizzazione dello Stato.<\/p><p>Forse la questione federalistica non sar\u00e0 sentita dalla maggioranza: sar\u00e0 un problema sollevato da una minoranza all\u2019Assemblea. E allora, se la maggioranza non sar\u00e0 per il federalismo, bisogner\u00e0 vedere il problema dell\u2019autonomia.<\/p><p>Venendo a questa, dichiara di concordare con l\u2019onorevole Zuccarini sull\u2019importanza del comuni, ma crede opportuno esaminare ora il problema dell\u2019ente regionale; ci\u00f2 che non pregiudica il problema dei comuni. In fondo, la regione \u00e8 una federazione di comuni; quindi, il procedimento pi\u00f9 razionale per l\u2019utilit\u00e0 delle discussioni \u00e8 quello che si \u00e8 adottato.<\/p><p>Si afferma convinto che la provincia debba sparire perch\u00e9, oltre che inutile, \u00e8 dannosa. Chi ha fatto parte dei consigli provinciali sa che la provincia si occupa solo delle strade, dei manicomi e di poche altre cose: tutto fa la prefettura. La vita e la morte della provincia sono nelle mani del prefetto \u2013 il barone \u2013 che \u00e8 il rappresentante dello Stato centralizzatore, con la sua burocrazia che sopprime ogni possibilit\u00e0 di vita, stronca ogni iniziativa con un boicottaggio permanente.<\/p><p>Si deve riconoscere che le popolazioni del Mezzogiorno e delle Isole sono terribilmente arretrate: perci\u00f2 uomini intelligenti esulano da quei paesi. La corruzione, l\u2019ignoranza, l\u2019analfabetismo derivano non in piccola misura dal prepotere dei baroni imposti dal Governo centrale. Se non scomparissero le prefetture, tanto varrebbe conservare lo Stato centralizzatore: non si realizzerebbe alcun progresso.<\/p><p>Per quanto riguarda le elezioni nell\u2019ambito della regione, ha una certa riluttanza a che siano fatte sulla base della rappresentanza di interessi: crede che non si possa evitare il prevalere del pensiero politico e, quindi, del partito politico.<\/p><p>Problema serio \u00e8 quello delle finanze. Nelle regioni molto povere le finanze costituiranno un problema a s\u00e9 grave. La Sardegna, per esempio, \u00e8 un Paese estremamente povero, dove c\u2019\u00e8 chi muore letteralmente di fame. Ma lo Stato accentratore aggrava enormemente la situazione. Le grandi compagnie industriali e commerciali che lavorano in Sardegna hanno la loro sede fuori della Sardegna ed eludono il pagamento delle imposte locali, sottraendo all\u2019Isola centinaia di milioni all\u2019anno.<\/p><p>Quest\u2019Isola, estremamente povera, ha per\u00f2 alcune fonti di ricchezza: le miniere, e lo Stato accentratore gliele sottrae. Ha le tonnare, e le tonnare sono concesse come un diritto feudale al marchese di Villamarina. Ha le saline, e lo Stato gliele toglie. Bisogna ridare alla Sardegna la possibilit\u00e0 di sfruttare per s\u00e9 le scarse fonti di ricchezza di cui dispone.<\/p><p>Concludendo, si domanda ancora se debba esistere un organo intermedio fra la regione e il comune, se la provincia cio\u00e8 debba essere o meno soppressa e, se soppressa, se debba o meno essere sostituita. Non ritiene giustificato il fermento che si manifesta in molti capoluoghi di provincia, per il timore di perdere di prestigio con la soppressione della provincia; il prestigio le citt\u00e0 principali lo hanno indipendentemente dall\u2019essere o meno un capoluogo di provincia; viene loro dai traffici, dai commerci, dalla posizione geografica, ecc.<\/p><p>CAPPI, rifacendosi a quanto ha detto precedentemente l\u2019onorevole Perassi, osserva che la discussione attuale dovrebbe considerarsi preliminare, in modo da permettere alle singole sezioni di iniziare proficuamente il loro lavoro ed afferma che, senza entrare in dettagli, la Sottocommissione dovrebbe vedere quale debba essere, a grandissime linee, la struttura del nuovo Stato.<\/p><p>Sono state prospettate tre soluzioni, e cio\u00e8:<\/p><p>1\u00b0) mantenere la struttura dello Stato accentrato;<\/p><p>2\u00b0) stato federale. E qui bisogna vedere fino a qual punto debba arrivare l\u2019autonomia dei singoli Stati e quali vincoli dovranno stabilirsi tra stato e stato della federazione;<\/p><p>3\u00b0) creazione dell\u2019Ente regione, cio\u00e8 di un ente giuridico che abbia certi poteri e certe competenze.<\/p><p>Ritiene che la Sottocommissione debba decidere in linea generale quali delle tre soluzioni sia da accettare, senza allargare la discussione, lasciando poi alle singole sezioni il compito di un esame pi\u00f9 approfondito.<\/p><p>BULLONI osserva che, decisi i punti principali, sarebbe conveniente pregare i relatori di abbozzare un progetto particolare, cos\u00ec come \u00e8 stato richiesto dal senatore Einaudi, da sottoporre alla Sottocommissione nella prossima seduta.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019opinione che la discussione non sia stata ancora abbastanza esauriente perch\u00e9 possa gi\u00e0 arrivarsi a questa formulazione.<\/p><p>FABBRI gradirebbe che i fautori dell\u2019istituzione dell\u2019ente regione specificassero le materie che particolarmente dovranno essere di competenza di un tale ente. Siccome forse non si pu\u00f2 fare a meno di essere d\u2019accordo nel concetto che, istituita la regione, debba essere la Carta costituzionale a stabilire quali sono le materie specifiche di competenza della regione stessa, rimanendo tutto il resto delle materie di competenza dello Stato, ritiene che la discussione debba chiarire quali dovranno essere le funzioni della regione e quali i mezzi finanziari a disposizione dell\u2019ente regione per raggiungere gli scopi prefissi. Osserva che in tal caso inevitabilmente per alcuni servizi si avr\u00e0 una tendenza legislativa perfettamente opposta a tutto quello che era stato fatto prima. Si richiama in particolare alla materia mineraria, per la quale si \u00e8 riconosciuto di aver realizzato un enorme progresso allorch\u00e9 si \u00e8 arrivati all\u2019unificazione di tutta la legislazione, prima frammentaria e diversissima fra le varie regioni d\u2019Italia. La stessa cosa \u00e8 stata fatta in materia di acquedotti, e in tutte le altre a questo connesse. Ora, se la materia mineraria, degli acquedotti ed anche delle concessioni elettriche dovesse essere di competenza della regione, si andrebbe inevitabilmente a ritroso rispetto a quello che finora \u00e8 stato il movimento dell\u2019unificazione amministrativa nazionale.<\/p><p>Ritiene necessario, nel caso di istituzione dell\u2019ente regione e di conseguente soppressione totale o parziale delle provincie, stabilire quali debbano essere le materie da attribuire all\u2019ente, e quali soprattutto i mezzi finanziari per farvi fronte.<\/p><p>CONTI considera necessario, ma prematuro, un progetto con l\u2019articolazione degli argomenti. Ora il problema, di carattere pregiudiziale, \u00e8 quello di precisare in linea di massima quali competenze dovranno essere attribuite alla regione. A questo scopo sarebbe opportuno, a suo avviso, nominare un Relatore o una ristretta Commissione di studio, con l\u2019incarico di riferire alla Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE propone che la Sottocommissione continui luned\u00ec 29 alle 17 la discussione sull\u2019opportunit\u00e0 o meno di creare il nuovo organo regionale e, in caso affermativo, sull\u2019opportunit\u00e0 di formare soltanto un organo amministrativo o di attribuirle anche poteri politici.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Zuccarini.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Castiglia, Leone, Maffi, Porzio, Ravagnan.<\/p><p><em>In congedo<\/em>: Amendola, Calamandrei, Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 2. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI SABATO 27 LUGLIO 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Discussione sulle autonomie locali Ambrosini, Relatore \u2013 Perassi, Relatore \u2013 Presidente \u2013 Zuccarini \u2013 Einaudi \u2013 Targetti \u2013 Lussu \u2013 Cappi \u2013 Bulloni \u2013 Fabbri \u2013 Conti. 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