{"id":5132,"date":"2023-10-15T22:53:22","date_gmt":"2023-10-15T20:53:22","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5132"},"modified":"2023-12-08T22:01:00","modified_gmt":"2023-12-08T21:01:00","slug":"pomeridiana-di-giovedi-19-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5132","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5132\" class=\"elementor elementor-5132\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fce4e5c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fce4e5c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3546665\" data-id=\"3546665\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-80c3709 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"80c3709\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461219sed051ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8d328b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e8d328b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>51.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>La libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Dossetti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Moro \u2013 Cevolotto, <em>Relatore \u2013 <\/em>Marchesi \u2013De Vita \u2013 La Pira \u2013 Grassi.<\/p><p><strong>Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Cevolotto \u2013 Moro \u2013 Dossetti.<\/p><p><strong>L\u2019insegnamento religioso nelle scuole elementari<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Marchesi \u2013 Presidente \u2013 Moro \u2013 Togliatti.<\/p><p><strong>Chiusura dei lavori della Sottocommissione<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 La Pira \u2013 Togliatti.<\/p><p>La seduta comincia alle 19.<\/p><p>Seguito della discussione sulla libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sul quarto ed ultimo articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti nella sua relazione e cos\u00ec formulato: \u00abIl carattere ecclesiastico o lo scopo di religione o di culto di una associazione o di una istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione od attivit\u00e0, per la sua erezione in persona giuridica e per la sua capacit\u00e0 di acquistare, di possedere ed amministrare beni mobili ed immobili, come non possono essere causa di speciali gravami fiscali\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che vi sono degli Stati in cui la personalit\u00e0 giuridica degli enti ecclesiastici non \u00e8 mai stata contestata, anche se ha subito rare o lievi compressioni in linea di fatto. Invece nello Stato italiano, in seguito a vicende a tutti note, \u00e8 stata tolta agli enti ecclesiastici la personalit\u00e0 di diritto. Questo articolo vuole, quindi, affermare un concetto negativo, che cio\u00e8 il carattere ecclesiastico o lo scopo di culto non possono essere causa di un trattamento odioso a danno degli enti stessi. La norma si giustifica non solo come esigenza particolare degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, ma anche degli enti religiosi non appartenenti alla Chiesa cattolica, tanto \u00e8 vero che essa \u00e8 stata invocata da appartenenti a Chiese non cattoliche.<\/p><p>MORO dichiara di aderire alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, propone che all\u2019ultima proposizione dell\u2019articolo in discussione, la quale dice: \u00abcome non possono essere causa di speciali gravami fiscali\u00bb, sia fatta la seguente aggiunta: \u00abTali limitazioni possono essere per\u00f2 sancite dalla legge quando l\u2019ente e i suoi titolari siano sussidiati dallo Stato o da altri enti pubblici, o godano esenzioni tributarie\u00bb.<\/p><p>Osserva che il principio generale affermato nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti \u00e8 giusto, ma per gli enti religiosi sussidiati dallo Stato o da altri enti pubblici vi dovrebbe essere una norma speciale, essendo logico che, se lo Stato paga, pu\u00f2 imporre delle limitazioni.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, riconosce che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Cevolotto, il quale dice che nell\u2019eventualit\u00e0 in cui sussista un onere a carico dello Stato a favore di un ente ecclesiastico, lo Stato avr\u00e0 un diritto di intervento nel regime dell\u2019ente stesso, diritto che egli esclude quando quest\u2019onere non c\u2019\u00e8, \u00e8 fondata e risponde all\u2019attuale disciplina degli enti ecclesiastici.<\/p><p>La limitazione riaffermata nell\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Cevolotto non \u00e8 in contradizione con la norma posta nell\u2019articolo in discussione, perch\u00e9 questo non riguarda le eventuali restrizioni o il diritto di intervento dello Stato l\u00e0 dove lo Stato d\u00e0 una contropartita all\u2019ente stesso, ma riguarda il principio della riconoscibilit\u00e0, per cui si vuole assicurare che non ci siano esclusioni di riconoscibilit\u00e0 fondate sul carattere ecclesiastico e lo scopo dell\u2019ente.<\/p><p>MARCHESI domanda all\u2019onorevole Dossetti se, a queste associazioni ecclesiastiche che in qualit\u00e0 di persone giuridiche possono avere il possesso e l\u2019amministrazione di beni mobili ed immobili, sia consentita la propriet\u00e0 di larghe estensioni di terreno, che restino immuni da riforme legislative.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, risponde che anzitutto va tenuto presente che esiste una legge la quale disciplina gli acquisti degli enti morali, legge che \u00e8 alla base del nostro ordinamento giuridico. Questa legge stabilisce che un ente morale non pu\u00f2 acquistare beni se non entro determinate condizioni e entro certi limiti; e precisamente stabilisce che non possa acquistare beni mobili <em>mortis causa<\/em> o per atto di donazione o per compravendita se non con l\u2019autorizzazione governativa, la quale \u00e8 un atto discrezionale che pu\u00f2 essere dal Governo dato o rifiutato. Il Governo ha quindi in mano un\u2019arma per garantirsi che questi enti non si espandano eccessivamente.<\/p><p>Fa osservare in secondo luogo che la norma dell\u2019articolo 4 in discussione non preclude allo Stato la possibilit\u00e0 di introdurre ulteriori limitazioni. Vuole soltanto stabilire che queste eventuali limitazioni devono essere adottate per tutti gli enti e non soltanto per gli enti aventi scopo o finalit\u00e0 di culto. Se lo Stato in futuro decidesse che le persone giuridiche non possono possedere la terra, la norma in discussione non contraddirebbe a tale decisione e non verrebbe a garantire agli enti ecclesiastici un trattamento particolare.<\/p><p>MARCHESI torna a domandare se la norma non mira a stabilire oasi ferme di propriet\u00e0, escluse dalle vicende delle legislazioni sociali.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, ripete che la norma in esame mira soltanto a escludere un privilegio negativo e odioso. La personalit\u00e0 giuridica degli enti ecclesiastici pu\u00f2 essere colpita da tutte le leggi restrittive in vigore per gli altri enti morali; ma, in base a questo articolo, non pu\u00f2 essere colpita in modo speciale per il semplice fatto di essere persona ecclesiastica.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare all\u2019onorevole Marchesi, che dopo il Concordati, in realt\u00e0 \u00e8 cessato il divieto di possedere e che quindi esiste la possibilit\u00e0 di una ricostituzione della manomorta, ricostituzione che l\u2019articolo in esame n\u00e9 facilita n\u00e9 contrasta. Non resta ora che vedere come essa si svilupper\u00e0, e se diverr\u00e0 una questione che andr\u00e0 risolta. Allo stato attuale non ravvisa la possibilit\u00e0 di tornare a imporre quei divieti che sono stati tolti.<\/p><p>MARCHESI domanda se non si ritengano sufficienti, allo scopo che si propone l\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti, le disposizioni del Concordato.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, risponde che nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti non v\u2019\u00e8 niente di sostanzialmente diverso dalle disposizioni concordatarie. \u00c8 da osservare, inoltre, che la norma \u00e8 richiesta anche da associazioni religiose appartenenti ad altre Chiese. Non si possono certo porre le associazioni cattoliche in una situazione peggiore delle associazioni protestanti o di altre religioni.<\/p><p>MARCHESI obietta che si potrebbero applicare allora le disposizioni concordatarie.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che si tratta di arrivare ad una norma comune per tutte quante le associazioni dei diversi culti. Se questa presenter\u00e0 dei pericoli, lo si vedr\u00e0 nel corso della sua applicazione.<\/p><p>DE VITA osserva che, secondo la legge civile, quando viene a cessare lo scopo per cui l\u2019ente morale \u00e8 stato costituito, il patrimonio va devoluto allo Stato. Per quel che riguarda gli enti morali non religiosi il pericolo della manomorta \u00e8 dunque evitato; invece, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, questo pericolo esiste perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 per essi la possibilit\u00e0 di devoluzione del loro patrimonio allo Stato. Con l\u2019articolo in esame gli enti morali ecclesiastici potranno costituire patrimoni, anche vistosi, e attraverso la costituzione di questi patrimoni si pu\u00f2 creare quella situazione giuridica che comunemente si chiama manomorta.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che la legge del 1855 prescrive che un ente morale, sia esso ecclesiastico o no, per acquistare determinati beni, specialmente immobili, ha bisogno dell\u2019autorizzazione governativa. C\u2019\u00e8 quindi un controllo. Se lo Stato, in futuro, notasse un fenomeno di eccessivo afflusso di beni specialmente immobili agli enti in genere, pu\u00f2 non dare l\u2019autorizzazione a nuovi acquisti.<\/p><p>Osserva quindi non essere esatta l\u2019affermazione dell\u2019onorevole De Vita che i beni delle persone giuridiche estinte vadano allo Stato. Ci vanno solo in ultima istanza, giacch\u00e9 nel caso di estinzione di un ente morale il suo patrimonio andr\u00e0 ad enti che si prefiggono scopi analoghi e, in mancanza di questi, allo Stato. Ma tale questione non interessa la norma in esame, perch\u00e9, restino o no quei bini nell\u2019ambito di un determinato tipo di ente, ci\u00f2 non significa che attraverso estinzioni successive si aumenti il patrimonio globale di un determinato tipo di ente. Ci\u00f2 non pu\u00f2 avvenire, perch\u00e9 alla base di tutto il sistema vi \u00e8 un controllo da parte dello Stato.<\/p><p>DE VITA obietta che la sua osservazione rimane valida nonostante le delucidazioni dell\u2019onorevole Dossetti. La legge civile, per quanto riguarda la disciplina di questa materia, non \u00e8 applicabile agli enti ecclesiastici.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, replica che per tutti gli enti vale la stessa norma, e fa notare che vi \u00e8 una vasta dottrina sul principio della estinzione delle persone giuridiche e la conseguente assunzione dei beni.<\/p><p>PRESIDENTE conferma che le finalit\u00e0 dell\u2019articolo in discussione sono quelle indicate dal Relatore, onorevole Dossetti.<\/p><p>DE VITA spiega il suo rilievo precedente nel senso che, mentre per tutti gli altri enti morali c\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0 che i loro beni a lungo andare vadano a finire nelle mani dello Stato, per gli enti ecclesiastici ci\u00f2 non avviene. Lo Stato quindi pu\u00f2 concedere agli enti morali l\u2019autorizzazione ad acquistare immobili, ma non conviene che la conceda agli enti ecclesiastici, perch\u00e9 altrimenti vi \u00e8 la possibilit\u00e0 che si ricostituisca la manomorta attraverso il patrimonio degli enti ecclesiastici stessi.<\/p><p>LA PIRA ricorda che lo Stato controlla tutti gli enti giuridici. Quando lo Stato si accorge che per le persone giuridiche si forma la cosiddetta manomorta, non d\u00e0 l\u2019autorizzazione e quindi il patrimonio non cresce e pu\u00f2 anche essere eliminato. Non comprende pertanto le difficolt\u00e0 sollevate dall\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>DE VITA dichiara di aver compreso lo spirito della disposizione, ma insiste sul fatto da lui indicato.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, sostiene con un esempio concreto che in ogni caso il patrimonio non si accresce. Infatti, supponendo che gli enti ecclesiastici in Italia abbiano un patrimonio complessivo di un miliardo, e che questo miliardo sia distribuito tra cento enti ecclesiastici, se ad un determinato momento novanta di questi enti si estinguono e ne restano soltanto dieci, \u00e8 chiaro che il patrimonio di un miliardo va a concentrarsi nei dieci enti superstiti, ma non per questo aumenter\u00e0.<\/p><p>DE VITA obietta che possono sorgere nuovi enti ecclesiastici, e che lo Stato deve anche ad essi accordare l\u2019autorizzazione; per questa via il patrimonio degli enti ecclesiastici pu\u00f2 certamente aumentare.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, precisa che le sue osservazioni in risposta all\u2019onorevole De Vita volevano sottolineare il fatto che il regime di evoluzione degli enti ecclesiastici non costituisce ragione per l\u2019espansione del loro patrimonio. La Chiesa avrebbe altrimenti un sistema molto semplice per aumentare il suo patrimonio: distruggere gli enti ecclesiastici.<\/p><p>GRASSI osserva che attualmente gli enti ecclesiastici possono possedere ed acquistare e che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti potrebbe anche essere superfluo, poich\u00e9 la materia \u00e8 gi\u00e0 regolata dal Concordato. Se mai, la norma pu\u00f2 valere per gli enti religiosi non cattolici.<\/p><p>L\u2019unico inconveniente \u00e8 che i beni religiosi sono sottratti alla successione e quindi, mentre gli altri patrimoni nel giro di poche generazioni fatalmente si disperdono, quelli degli enti ecclesiastici non si estinguono. D\u2019altra parte, la legge fissa al posto della tassa di successione quella di manomorta.<\/p><p>DE VITA fa presente che la sua osservazione mirava proprio a segnalare il pericolo di una possibile ricostituzione della manomorta.<\/p><p>GRASSI rileva che, in questo caso, lo Stato si difender\u00e0 con le sue leggi.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo 4 nel testo proposto dall\u2019onorevole Dossetti, di cui ripete la formulazione:<\/p><p>\u00abIl carattere ecclesiastico o lo scopo di religione o di culto di una associazione o di una istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione od attivit\u00e0, per la sua erezione in persona giuridica e per la sua capacit\u00e0 di acquistare, di possedere ed amministrare beni mobili ed immobili, come non possono essere causa di speciali gravami fiscali\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che rinuncia alla sua proposta aggiuntiva e voter\u00e0 a favore di questo articolo, tenendo per\u00f2 presenti i chiarimenti dati dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo \u00e8 approvato con 13 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti<\/em>).<\/p><p>Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, avendo la Sottocommissione esaurito il suo compito nei riguardi della formulazione degli articoli, restano ora da rivedere quegli articoli gi\u00e0 approvati che non sono stati trasmessi al Comitato di coordinamento perch\u00e9 la Sottocommissione si era riservata di riesaminarli, non solo al punto di vista del testo, ma anche del loro collocamento.<\/p><p>Avverte che, essendosi avuto sentore della possibilit\u00e0 che venga proposta la soppressione dalla Costituzione dei tre articoli che egli si appresta a sottoporre alla revisione della Sottocommissione, salvo a inserirne il concetto nel preambolo, \u00e8 bene che anche questa eventualit\u00e0 sia tenuta presente nel riesame.<\/p><p>Passa quindi alla lettura dell\u2019articolo 1:<\/p><p>\u00abLa presente Costituzione, al fine di assicurare l\u2019autonomia, la libert\u00e0 e la dignit\u00e0 della persona umana, e di promuovere ad un tempo la necessaria solidariet\u00e0 sociale, economica, spirituale, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell\u2019uomo sia come singolo, sia nelle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che, essendo contrario a questo articolo, se verr\u00e0 proposto in sede di Commissione plenaria o di Assemblea plenaria di trasferirne il concetto nel preambolo, sar\u00e0 favorevole a questa proposta.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 2:<\/p><p>\u00abGli uomini, a prescindere dalle diversit\u00e0 di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalit\u00e0, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad un eguale trattamento sociale.<\/p><p>\u00ab\u00c8 compito perci\u00f2 della societ\u00e0 e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale, che limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignit\u00e0 della persona umana ed il completo sviluppo fisico, economico, culturale e spirituale di essa\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che se anche per questo secondo articolo sar\u00e0 proposto il collocamento nel preambolo, voter\u00e0 a favore di tale proposta.<\/p><p>PRESIDENTE legge l\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO propone che questo articolo sia soppresso, perch\u00e9 ritiene che il concetto sia gi\u00e0 compreso nell\u2019articolo 4, cos\u00ec come \u00e8 stato formulato dal Comitato di coordinamento.<\/p><p>MORO ricorda di aver fatto un\u2019esplicita riserva, dichiarando che questo articolo doveva essere sottoposto ad una seconda elaborazione.<\/p><p>PRESIDENTE propone che i tre articoli, cos\u00ec come sono stati formulati, vengano inviati al Comitato di coordinamento.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Ricorda che il Comitato di coordinamento ha abolito l\u2019articolo 6, gi\u00e0 approvato dalla Sottocommissione, che era cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab\u00c8 riconosciuto ad ogni lavoratore, nei modi indicati dalla legge, uno stato professionale che \u00e8 fondamento di diritto\u00bb.<\/p><p>Legge quindi il penultimo articolo sui rapporti civili, non ancora trasmesso al Comitato di coordinamento:<\/p><p>\u00abLe libert\u00e0 garantite dalla presente Costituzione devono essere esercitate per il perfezionamento integrale della persona umana, in armonia con le esigenze della solidariet\u00e0 sociale e in modo da favorire lo sviluppo del regime democratico mediante la sempre pi\u00f9 attiva e concreta partecipazione di tutti alla cosa pubblica.<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 \u00e8 fondamento di responsabilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di essere contrario a questo articolo, perch\u00e9 dire che le libert\u00e0 garantite devono essere esercitate in modo da assicurare lo sviluppo del regime democratico rappresenta una formula che permette di sopprimere tutte le libert\u00e0 che si vogliono negare, con la giustificazione che non sono dirette a favorire il regime democratico.<\/p><p>PRESIDENTE propone che anche questo articolo, cos\u00ec come \u00e8 formulato, venga rinviato al Comitato di coordinamento, e fa presente che a suo parere esso dovrebbe essere collocato al n. 3 del tema dei rapporti civili.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Ricorda che, secondo l\u2019ordine dato ai lavori della Sottocommissione, il tema dei princip\u00ee dei rapporti politici e sociali deve riprendere il suo posto, di precedenza rispetto al tema della famiglia. Fa inoltre presente che questo tema dei rapporti politici avrebbe dovuto concludersi all\u2019articolo 7, ma invece fu estesa la discussione a punti che non erano compresi nelle proposte dei Relatori e furono votati i seguenti articoli riguardanti le forme dello Stato italiano e i provvedimenti nei confronti della Casa Savoia:<\/p><p>\u00ab<em>Art. &#8230;<\/em> \u2013 Lo Stato italiano \u00e8 una Repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione economica, sociale e politica del Paese\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. &#8230;<\/em> \u2013 L\u2019adozione della forma repubblicana dello Stato \u00e8 definitiva e non pu\u00f2 essere oggetto di normale procedimento di revisione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. &#8230;<\/em> \u2013 La legge disporr\u00e0 l\u2019avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. &#8230;<\/em> \u2013 Ai membri della Casa Savoia \u00e8 proibita la residenza nel territorio della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Dovendosi dare ora un collocamento a questi articoli, fa presente che essi, per il loro carattere generale, andrebbero collocati in testa o in coda al testo costituzionale. Ritiene che la Sottocommissione debba limitarsi a stabilire tale collocazione, lasciando alla Costituente la definitiva decisione.<\/p><p>Apre la discussione su questo punto.<\/p><p>DOSSETTI si dichiara del parere che l\u2019articolo riguardante la dichiarazione dello Stato come Repubblica, che qualcuno vorrebbe vedere in testa alla Carta costituzionale, sia da mettere invece in testa alla parte riguardante la struttura dello Stato, come esplicazione logica dei princip\u00ee affermati nell\u2019ordinamento precedente, anche perch\u00e9, nella coscienza collettiva, l\u2019adesione alla Repubblica democratica da parte di tutti gli italiani sar\u00e0 tanto pi\u00f9 approfondita, in quanto sar\u00e0 sentita non come un cappello imposto un po\u2019 forzosamente all\u2019apice del nostro ordinamento, ma come lo sviluppo logico ed ultimo di una catena che dal riconoscimento dei diritti della persona arriva all\u2019affermazione dello Stato repubblicano.<\/p><p>CEVOLOTTO, contrariamente allo schema di collocazione prospettato dall\u2019onorevole Rossetti, ritiene che l\u2019articolo riguardante la dichiarazione dello Stato come Repubblica vada collocato nella prima parte della Carta costituzionale, quella cio\u00e8 che riguarda la sovranit\u00e0, come \u00e8 appunto nell\u2019attuale Costituzione francese. Poich\u00e9 non si sta facendo un trattato di sociologia, ma la Costituzione della Repubblica italiana, \u00e8 del parere che, per un principio politico, questa Costituzione debba cominciare con l\u2019affermazione: \u00abLo Stato italiano \u00e8 una Repubblica democratica\u00bb.<\/p><p>MORO, associandosi alle osservazioni dell\u2019onorevole Dossetti, fa presente che gli articoli in discussione non hanno formato oggetto di alcuna decisione da parte del Comitato di coordinamento, il quale ha ritenuto di doverne rimandare la decisione alla Commissione plenaria. Crede quindi opportuno che ciascuno si riservi di esprimere in quella sede il proprio parere sull\u2019argomento.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che rimane inteso che la decisione circa il collocamento di questi articoli \u00e8 rinviata in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>(<em>La Sottocommissione concorda<\/em>).<\/p><p>Proseguendo nell\u2019esame degli articoli non ancora sottoposti a revisione, fa presente che a due articoli riguardanti la bandiera nazionale e la sovranit\u00e0 dello Stato, gi\u00e0 esaminati dal Comitato di coordinamento, seguono quelli concernenti la resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino le libert\u00e0 fondamentali garantite dalla Costituzione e l\u2019altro che stabilisce la rinuncia da parte della Repubblica alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli.<\/p><p>MORO fa presente che il Comitato di coordinamento ha approvato il concetto che, per quanto riguarda il collocamento e la formulazione di questi articoli, la decisione debba spettare alla Commissione plenaria.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la Sottocommissione ha approvato nella seduta di stamane un articolo in cui \u00e8 detto: \u00abOgni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione individuale ed associata della propria fede, alla propaganda di essa e al libero esercizio privato e pubblico del proprio culto, purch\u00e9 non si tratti di religione e di culto implicanti princip\u00ee o riti contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume\u00bb.<\/p><p>Propone che questo articolo venga collocato nella prima parte che riguarda i princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec resta stabilito<\/em>).<\/p><p>Fa presente che ci sono infine i due articoli riguardanti la questione dei rapporti internazionali e quella dei rapporti tra Stato e Chiesa.<\/p><p>DOSSETTI ricorda che la Sottocommissione aveva gi\u00e0 stabilito un ordine di collocamento per questi articoli.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di ritenere che i due articoli debbano essere collocati nel capitol\u00f2 che riguarda i princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec resta stabilito<\/em>).<\/p><p>Discussione sull\u2019insegnamento religioso nelle scuole elementari.<\/p><p>MARCHESI fa presente che \u00e8 rimasto sospeso un articolo proposto dall\u2019onorevole Moro concernente l\u2019insegnamento religioso nelle scuole elementari. Su questo articolo, a proposito del quale egli fece una dichiarazione di voto preliminare, la Sottocommissione non si \u00e8 pronunciata.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda all\u2019onorevole Marchesi che quell\u2019articolo fu oggetto di una lunga discussione, troncata in seguito a una proposta dell\u2019onorevole Dossetti di rinviarne la discussione dopo che la Sottocommissione avesse deliberato circa le relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Invita l\u2019onorevole Moro, che insieme all\u2019onorevole Marchesi fu Relatore del tema dei rapporti culturali, a cui l\u2019articolo si riferisce, ad esprimere il suo pensiero sull\u2019argomento.<\/p><p>MORO dichiara che, essendosi stabilito che i Patti Lateranensi rimangono come base per i rapporti tra Stato e Chiesa, i commissari democristiani rinunciano a richiedere una esplicita dichiarazione su questo punto. Qualora questa disciplina giuridica non avesse pi\u00f9 efficacia, egli ed i colleghi della Democrazia cristiana si riservano di presentare quell\u2019articolo nella forma e nella sede pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>MARCHESI dichiara che l\u2019articolo votato nella seduta precedente, in cui \u00e8 stato inserito il Concordato come base dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, si prester\u00e0 certamente ad una ulteriore discussione. L\u2019argomento non si \u00e8 certo esaurito nella sede della prima Sottocommissione, e parecchi punti saranno particolarmente messi in rilievo, e specialmente quella parte del Concordato che si riferisce all\u2019insegnamento religioso nelle scuole.<\/p><p>Osserva che la formula proposta in un secondo tempo dall\u2019onorevole Moro avrebbe di molto attenuato l\u2019opposizione a quel principio, e farebbe onore all\u2019onorevole Moro il riproporla in questa sede come indizio modificatore di certe inconsulte asprezze delle norme concordatarie. L\u2019articolo per\u00f2 dovrebbe essere riproposto cos\u00ec com\u2019\u00e8 formulato nella sua seconda redazione.<\/p><p>MORO ricorda all\u2019onorevole Marchesi le vicende subite da quel suo articolo che suscita lo sdegno dell\u2019onorevole Togliatti, in seguito al quale egli dovette rivendicare la propria buona fede. Fa presente come egli, in quella sede, chiar\u00ec che se i democristiani avessero potuto ottenere l\u2019unanimit\u00e0 dei voti su quell\u2019articolo, avrebbero potuto giustificare la situazione delicata che veniva a crearsi per la discordanza tra la seconda formulazione dell\u2019articolo stesso e la norma contenuta nel Concordato.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente che i comunisti erano disposti a votare l\u2019articolo.<\/p><p>MORO obietta che l\u2019onorevole Marchesi aveva gi\u00e0 dichiarato che non l\u2019avrebbe votato. Osserva che ora la situazione \u00e8 diversa, perch\u00e9 nella seduta precedente \u00e8 stato votato un articolo che richiama integralmente la disciplina concordataria per tutte le norme di sua competenza, tra cui \u00e8 compresa una norma relativa all\u2019insegnamento religioso. Quindi, dopo l\u2019inserimento del Concordato nella Costituzione, si potr\u00e0 sempre apportare a quella norma le modificazioni che si riterranno opportune; ma se, invece, si approvasse in questa sede una norma diversa dal testo concordatario, si creerebbe una situazione non solo particolarmente delicata da un punto di vista politico, ma tale da meritare un attento esame da parte della Sottocommissione nei riguardi del lato giuridico.<\/p><p>MARCHESI osserva che i democristiani darebbero un lodevole e giovevole esempio se, senza smentire la sostanza dell\u2019articolo concordatario, inserissero nella Costituzione una qualche modificazione conforme a quello spirito di libert\u00e0 che hanno tante volte affermato.<\/p><p>MORO invita l\u2019onorevole Marchesi a rendersi conto dell\u2019importanza del rilievo che egli ha fatto in relazione a questo problema costituzionale, e come egli non possa assumersi leggermente una tale responsabilit\u00e0.<\/p><p>MARCHESI dichiara fin d\u2019ora che in sede di Commissione plenaria e di Assemblea costituente esprimer\u00e0 il suo pensiero sull\u2019articolo del Concordato.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Marchesi che, ove l\u2019onorevole Moro non accolga la sua richiesta, egli potr\u00e0 riservarsi di risollevare la questione in sede di Commissione plenaria o di Assemblea costituente. Ritiene comunque opportuno sospendere brevemente la seduta, per dare modo all\u2019onorevole Moro di consultarsi con i colleghi democristiani prima di rispondere in merito alla richiesta dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>(<em>La seduta \u00e8 sospesa per alcuni minuti<\/em>).<\/p><p>Comunica che, non avendo lo scambio di idee portato ad alcuna conclusione, si intende che tanto l\u2019onorevole Marchesi come l\u2019onorevole Moro, come anche tutti gli altri Commissari che lo ritenessero opportuno, si riservano il diritto di risollevare tutta la questione in sede di Commissione plenaria ed eventualmente anche in sede di Assemblea costituente.<\/p><p>MORO fa presente che, essendo stati vani i tentativi di giungere a una soluzione concorde, la questione resta impregiudicata ed i contatti in merito tra i rappresentanti delle opposte tendenze saranno ripresi in seno alla Commissione dei settantacinque.<\/p><p>Chiusura dei lavori della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE, prima di dichiarare chiusi i lavori della prima Sottocommissione, d\u00e0 atto ai Commissari della alacrit\u00e0 e assiduit\u00e0 da essi dimostrate. \u00c8 stato compiuto un lavoro molto interessante; si \u00e8 lavorato bene e in profondit\u00e0; sono stati formulati ben 60 articoli della Costituzione.<\/p><p>Ritiene che, quando il Paese avr\u00e0 cognizione dell\u2019opera svolta dalla Commissione per la Costituente e sar\u00e0 in grado di valutarne l\u2019importanza, non potr\u00e0 non riconoscere che a questa Costituzione \u00e8 stato portato \u2013 nel modo pi\u00f9 alto \u2013 tutto il contributo di attivit\u00e0, di intelligenza, di operosit\u00e0 in corrispondenza con i sentimenti popolari.<\/p><p>Intende sottolineare, soprattutto, lo spirito col quale si \u00e8 lavorato: spirito di comprensione che ha mirato sempre a raggiungere risultati nei quali le opposte visioni si integrassero e si fondessero in modo da appagare, nei limiti del possibile, le esigenze di ciascuno dei componenti la Sottocommissione. Ritiene che questo sia il carattere pi\u00f9 importante che ha contraddistinto i lavori e che di questo soprattutto si debba conservare il ricordo.<\/p><p>Se il sentimento di comprensione che ha animato tutti i commissari durante i loro lavori potesse diventare patrimonio comune dei militanti nei partiti che oggi formano la base della democrazia italiana, l\u2019opera svolta dalla Sottocommissione non avrebbe potuto raggiungere risultato migliore e di miglior auspicio per quel che dovremo ancora fare nell\u2019Assemblea e nel Paese per garantire al popolo un effettivo regime democratico sulla base della libert\u00e0 e della giustizia.<\/p><p>(<em>Segni di consenso<\/em>).<\/p><p>LA PIRA ringrazia il Presidente che ha, con alta imparzialit\u00e0, con paterna sapienza e con squisito tatto, guidato i lavori della Sottocommissione.<\/p><p>I commissari gliene sono tutti grati: la solidariet\u00e0 raggiunta in seno alla Sottocommissione \u00e8 dovuta anche alla sua fatica ordinatrice.<\/p><p>Si associa con tutto il cuore alle parole pronunciate dal Presidente, rilevando che, realmente, tutti i commissari sono spiacenti di doversi separare, poich\u00e9 si era venuta formando fra di essi una consuetudine di vita e di comune sentimento che ha costituito in seno alla Sottocommissione un vincolo di fraternit\u00e0 umana. \u00c8 questa gi\u00e0 una conquista politica ed \u00e8 un preannunzio della fraternit\u00e0 che legher\u00e0 in avvenire tutti gli italiani.<\/p><p>(<em>Segni di consenso<\/em>).<\/p><p>TOGLIATTI si associa all\u2019onorevole La Pira nell\u2019espressione del ringraziamento per l\u2019azione che il Presidente ha svolto nelle sue funzioni. Tutti i commissari gli sono riconoscenti e ne apprezzano la competenza, l\u2019abilit\u00e0 e la capacit\u00e0. Sarebbe augurabile che tutte le Commissioni costituzionali fossero dirette nello stesso modo e quindi con lo stesso profitto.<\/p><p>Per quanto si riferisce ai risultati del lavoro svolto dalla Sottocommissione, rileva che, di certo, vi sono punti ancora da discutere e che saranno discussi. La lotta politica continuer\u00e0 anche dopo che sar\u00e0 compiuta la Costituzione. Il fatto per\u00f2 di essere riusciti, prima di tutto, a comprendersi, e di essere riusciti in secondo luogo a fissare come elementi della Costituzione alcuni punti su cui i rappresentanti di correnti politiche diverse, provenienti da parti molto lontane, di varia preparazione, con ideologie differenti, si sono trovati d\u2019accordo e hanno votato ad unanimit\u00e0; il fatto che si \u00e8 riusciti \u2013 e si riuscir\u00e0 in futuro \u2013 ad inserire nella Costituzione una maggioranza di articoli sui quali tutti sono fin d\u2019ora concordi, \u00e8 di buon auspicio per il futuro del Paese.<\/p><p>L\u2019aver collaborato in questa Sottocommissione, pur attraverso dibattiti alle volte tempestosi, \u00e8 per tutti motivo di soddisfazione: soddisfazione di aver conosciuto degli uomini, di averne constatato la capacit\u00e0 intellettuale e politica, e di aver trovato con essi una base comune di accordo e di discussione.<\/p><p>Questo \u00e8 un risultato proficuo che certamente riuscir\u00e0 utile ai partiti, all\u2019Assemblea e a tutto il Paese.<\/p><p>(<em>Segni di assenso<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE dichiara chiusi i lavori della Sottocommissione.<\/p><p>La seduta termina alle 21.<\/p><p><em>Erano presenti: <\/em>Amadei, Basso, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificali: <\/em>Caristia e Mancini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 51. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE La libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Dossetti, Relatore \u2013 Moro \u2013 Cevolotto, Relatore \u2013 Marchesi \u2013De Vita \u2013 La Pira \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[94,69],"tags":[],"post_folder":[118],"class_list":["post-5132","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5132"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5132\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10451,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5132\/revisions\/10451"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5132"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}