{"id":5130,"date":"2023-10-15T22:52:59","date_gmt":"2023-10-15T20:52:59","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5130"},"modified":"2023-12-08T21:58:14","modified_gmt":"2023-12-08T20:58:14","slug":"antimeridiana-di-giovedi-19-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5130","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5130\" class=\"elementor elementor-5130\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6ab3e2f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6ab3e2f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ac02e70\" data-id=\"ac02e70\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-36612be elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"36612be\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19461219sed050ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-57664b9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"57664b9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>50.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Il giuramento (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Moro \u2013 Presidente \u2013 La Pira \u2013 Togliatti \u2013 Lucifero \u2013 Merlin Umberto \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Corsanego \u2013 Basso \u2013 Grassi \u2013 De Vita \u2013 Marchesi \u2013 Amadei.<\/p><p>La libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Dossetti, <em>Relatore<\/em> \u2013 Cevolotto, <em>Relatore<\/em> \u2013 Togliatti \u2013 Marchesi \u2013 Grassi \u2013 Basso \u2013 Mastroianni \u2013 La Pira \u2013 Moro \u2013 Merlin Umberto \u2013 Lucifero.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>Discussione sul giuramento.<\/p><p>MORO propone di procedere a uno scambio di idee sulla questione del giuramento, e, prima di tutto, sull\u2019opportunit\u00e0 che il giuramento venga inserito nella Costituzione, salvo poi, quando sar\u00e0 stata dibattuta la questione preliminare, ad entrare nel merito del giuramento stesso, in quanto questo tema appartiene alla competenza della prima Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE, non opponendosi alcuno alla proposta dell\u2019onorevole Moro, apre la discussione sull\u2019argomento.<\/p><p>MORO fa presente che, in sede di approvazione della legge sul giuramento nell\u2019Assemblea costituente, fu fatta da parte dei deputati democristiani una esplicita riserva di discutere in sede di Costituzione il tema del giuramento, per stabilire se vi sia un obbligo al giuramento, per quali categorie esista questo obbligo, oppure se vi sia un diritto alla libert\u00e0 di non essere obbligati a nessun giuramento. Ritiene che la sede pi\u00f9 idonea per la discussione di questo punto, sul quale dovr\u00e0 pronunciarsi l\u2019Assemblea plenaria, sia la prima Sottocommissione, a cui \u00e8 stato assegnato il tema che riguarda i princip\u00ee generali della libert\u00e0.<\/p><p>LA PIRA dichiara che, essendo il giuramento un atto essenzialmente religioso, che si fa al cospetto di Dio, esso va fatto in casi estremi ed impegna seriamente e fino in fondo la coscienza umana. Siccome per\u00f2 nella vita pubblica ne \u00e8 stato fatto finora un grande abuso, specialmente nel periodo fascista, ritiene che il giuramento dovrebbe essere soppresso, se questo \u00e8 possibile, e che, in ogni modo, dovrebbe essere limitato a pochissimi casi eccezionali, restituendogli la sua importanza di un impegno della coscienza dinanzi a Dio o comunque dinanzi ad una coscienza superiore.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che questi pochissimi casi riguardano sia la materia sulla quale si dovrebbe giurare, sia le persone che devono giurare. Quindi la limitazione dovrebbe essere ordinata sia sul piano oggettivo, che sul piano soggettivo.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>LUCIFERO esprime la sua contrariet\u00e0 a ogni giuramento imposto per legge, che non \u00e8 un giuramento fatto secondo la coscienza, ma coatto. Dichiara comunque di concordare con l\u2019onorevole La Pira sul principio che, se ci deve essere un giuramento, esso sia ridotto a quei casi in cui l\u2019assunzione di una determinata carica richieda un determinato impegno di coscienza di fronte allo Stato.<\/p><p>MERLIN UMBERTO ritiene che il giuramento rappresenti una necessit\u00e0 solo per le seguenti categorie: Presidente della Repubblica, membri dell\u2019Esercito, appartenenti agli organi di Polizia, ed infine magistrati. Poich\u00e9, per\u00f2, il giuramento \u00e8 un atto che impegna davanti a Dio, e ci sono uomini che non hanno il dono della fede, costoro dovranno giurare sulla loro coscienza. Occorre per\u00f2 che il giuramento non sia fissato in una forma determinata, ma con una formula che rispetti la libert\u00e0 di coscienza di tutti. Cita a tale proposito la Costituzione di Weimar, dove si dice che il Presidente giura secondo una data formula, e si fa seguire poi questo capoverso: \u00abEgli pu\u00f2 aggiungere alla formula un giuramento religioso\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che, quando si \u00e8 discusso del giuramento in sede di Assemblea costituente, si trattava di approvare un progetto di legge, diretto soltanto a modificare la formula del giuramento, in quei casi nei quali la legislazione attuale ne indica l\u2019obbligo. Ora invece si tratta di stabilire se si debba introdurre o no il giuramento nella nuova Costituzione, e in quali casi. Esprime anch\u2019egli il parere che il giuramento debba essere limitato, e riservato ai casi del Capo dello Stato, delle Forze armate, della Polizia e dei magistrati.<\/p><p>MASTROJANNI si dichiara contrario al giuramento, poich\u00e9 esso non trasforma la situazione delle cose, n\u00e9 garantisce l\u2019esecuzione delle leggi. Comprende che il giuramento debba essere prestato dal Capo dello Stato, ma non lo ammette per i magistrati e per l\u2019Esercito, poich\u00e9 l\u2019Esercito \u00e8 formato con coscrizione obbligatoria. Aggiunge che ogni volta che il giuramento viene imposto, esso non \u00e8 pi\u00f9 un giuramento.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che l\u2019Esercito \u00e8 composto anche di ufficiali di carriera.<\/p><p>MASTROJANNI afferma di ritenere che il giuramento debba essere liberamente espresso dalla coscienza e che pertanto non possa essere ordinato. Non vede perch\u00e9 il magistrato, che amministra la giustizia, debba giurare fedelt\u00e0. Fedelt\u00e0 forse all\u2019osservanza della legge? Ma la legge ha in s\u00e9 una forza coattiva, per cui la sua violazione porta come conseguenza una sanzione. Parimenti non comprende il giuramento per le Forze di polizia, costituite da modesti esecutori della legge che debbono esercitare le loro funzioni sotto qualsiasi regime, indipendentemente da qualsiasi avvenimento che possa verificarsi nella storia della societ\u00e0. Il giuramento deve essere imposto soltanto nei casi in cui si debba esercitare una funzione processuale, come, ad esempio, per i periti e gli interpreti, e nel caso dei testimoni; per questo giuramento occorre mantenere la formula espressa nel codice di procedura penale. \u00c8 d\u2019avviso che all\u2019infuori dei casi giudiziari, il giuramento vada escluso, e che neppure debba essere prestato il giuramento al Capo dello Stato, perch\u00e9 in regime democratico sembra assurdo che un cittadino debba ricevere il giuramento degli altri cittadini, quando la sua funzione \u00e8 transitoria e quando egli rappresenta il pi\u00f9 alto magistrato, ma non ha nessun attributo di sovranit\u00e0. Ammette perci\u00f2, per determinati casi, il giuramento alla Repubblica, ma non al Capo dello Stato.<\/p><p>MORO dichiara di essere contrario per principio al giuramento, ma di rendersi conto della sua necessit\u00e0 in quei casi nei quali il vincolo del giuramento pu\u00f2 avere significato politico, oppure pu\u00f2 essere un efficace richiamo alla seriet\u00e0 della funzione che si sta per compiere. \u00c8 quindi del parere che debbano giurare: da un lato il Capo dello Stato ed i Ministri, dall\u2019altro le Forze armate, le Forze di polizia ed inoltre i testimoni e gli interpreti: non ritiene invece necessario il giuramento per i magistrati. \u00c8 favorevole all\u2019aggiunta di una formula religiosa, che potrebbe essere ad esempio: \u00abconsapevole della responsabilit\u00e0 che assumo dinanzi a Dio\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, contrariamente al parere espresso dall\u2019onorevole Mastrojanni, ritiene che il giuramento abbia un\u2019importanza grandissima per le Forze armate, e che possa servire ad allontanare dall\u2019Esercito quegli ufficiali che si sentono ancora legati alla monarchia. Osserva per\u00f2 che delle varie categorie di persone che dovrebbero essere obbligate al giuramento non si fa menzione in nessuna Costituzione. Le diverse Costituzioni lasciano ad una legge particolare di stabilire chi deve giurare e con quali formule. \u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mastrojanni che si debba giurare fedelt\u00e0 alla Repubblica e non al Capo dello Stato. Ritiene che si possa considerare l\u2019opportunit\u00e0 o meno di inserire nella Costituzione l\u2019obbligo del giuramento da parte del Capo dello Stato, ma che per il resto si debba lasciare alle leggi di stabilire i singoli casi in cui determinate categorie debbono giurare.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di non condividere l\u2019opinione di coloro i quali pensano che il giuramento abbia valore solo quando rivesta un carattere religioso. \u00c8 evidente, comunque, che per chi \u00e8 religioso il giuramento ha valore in quanto si riferisce ai princip\u00ee nei quali crede, che lo portano a ritenere che lo spergiuro incorre in determinate sanzioni.<\/p><p>LA PIRA obietta che non \u00e8 soltanto un problema di sanzioni, ma anche un problema interiore.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che anche per colui che non ha una coscienza religiosa esiste una coscienza morale, e non \u00e8 pensabile che coloro che hanno una coscienza religiosa giudichino immorali coloro che non l\u2019hanno.<\/p><p>LA PIRA dichiara che un giudizio del genere non \u00e8 nella coscienza cristiana.<\/p><p>TOGLIATTI continua rilevando che esiste un vincolo morale anche al di fuori delle ideologie religiose, ed esiste in misura maggiore o minore per tutti gli uomini. Perfino i delinquenti, in determinate organizzazioni, prestano giuramento e vi tengono fede. Anzi il giuramento dei delinquenti alle volte \u00e8 quello al quale viene prestata fede in misura maggiore che a qualsiasi altro; il che vuol dire che nella coscienza degli uomini questa formula del giuramento ha valore in s\u00e9 e per s\u00e9.<\/p><p>Osserva che altro argomento a sostegno della sua tesi \u00e8 che regimi, quali ad esempio il russo, i quali non tengono conto della ideologia religiosa, considerandola come un fatto personale, organizzano il loro esercito sulla base di un giuramento molto rigoroso, e puniscono gli spergiuri nel modo pi\u00f9 severo.<\/p><p>Per queste ragioni ritiene che si debba mantenere il giuramento come un vincolo particolare, non escludendo che nella Costituzione si dica che coloro che desiderano aggiungere una formula religiosa al loro giuramento hanno tale possibilit\u00e0: ci\u00f2 significa che per essi il giuramento \u00e8 legato alla particolare ideologia religiosa professata.<\/p><p>Quanto alla questione di chi debba giurare, \u00e8 del parere che in primo luogo il giuramento debba essere richiesto al Capo dello Stato, il quale deve promettere fedelt\u00e0 alla Costituzione ed alla Repubblica; e su questo non vi pu\u00f2 essere dubbio. In secondo luogo, debbono prestare giuramento i militari, soldati ed ufficiali. Il militare deve giurare perch\u00e9 il servizio delle armi \u00e8 una forma speciale di servizio che impegna la persona umana fino al sacrificio della vita. Il militare deve essere un uomo disposto ad andare alla morte per adempiere ad un ordine, non solo in guerra, ma anche in pace. Rileva che il richiamo a questo dovere \u00e8 implicito nel giuramento. Non vi pu\u00f2 essere un esercito se non vi \u00e8 un giuramento, sino a che la coscienza degli uomini non si sia evoluta tanto da far perdere valore a queste forme.<\/p><p>Da ci\u00f2 deriva che devono prestare giuramento tutti i corpi militarizzati: quindi anche i Corpi di polizia.<\/p><p>Concorda sulla necessit\u00e0 di richiedere il giuramento ai magistrati, in quanto si \u00e8 in presenza di un legame speciale di fedelt\u00e0 alle leggi che va al di l\u00e0 del legame di fedelt\u00e0 cui sono tenuti i funzionari dello Stato.<\/p><p>Parimenti vi deve essere l\u2019obbligo del giuramento per i testimoni e per i periti nei processi, perch\u00e9 in questi casi si richiede il massimo di garanzia che si dica la verit\u00e0.<\/p><p>Non crede invece che si debba richiedere il giuramento a tutti i funzionari dello Stato. Ogni giorno il superiore ha la possibilit\u00e0 di richiamare i funzionari che da lui dipendono all\u2019adempimento del proprio dovere, n\u00e9 \u00e8 concepibile che l\u2019impiegato, per il fatto di essere venuto meno al proprio dovere, possa essere senz\u2019altro considerato spergiuro. Si deve evitare ogni violazione della disciplina del lavoro e della correttezza, instaurando un sistema efficace di controllo e non tranquillizzandosi per il fatto che i funzionari hanno giurato.<\/p><p>Conclude esprimendo l\u2019avviso che nella Costituzione si debba stabilire l\u2019obbligatoriet\u00e0 del giuramento per il Capo dello Stato, per i magistrati e per i militari, mentre per quanto riguarda i testimoni ed i periti nel processo, tale obbligo pu\u00f2 essere disposto dal Codice di procedura penale, cos\u00ec come \u00e8 attualmente.<\/p><p>CORSANEGO fa osservare che la maggior parte delle Costituzioni si preoccupano soltanto del giuramento del Capo dello Stato. Pur essendo d\u2019accordo con l\u2019onorevole Cevolotto e con l\u2019onorevole Togliatti circa la necessit\u00e0 di richiedere il giuramento ai magistrati, ai militari e alle Forze di polizia, si domanda se questo obbligo debba fissarsi nella Carta costituzionale, o se non sia invece opportuno che la Costituzione italiana, cos\u00ec come le altre, parli soltanto della formula del giuramento del Capo dello Stato.<\/p><p>Insiste sul carattere sacro del giuramento ed osserva che, pure essendo vero quanto ha affermato l\u2019onorevole Togliatti, che cio\u00e8 anche coloro che non hanno una fede religiosa possono impegnarsi solennemente davanti agli altri uomini, nel giuramento religioso vi \u00e8 una maggiore garanzia. Questo, per\u00f2, non vuol dire che coloro che non hanno la fortuna di avere la fede religiosa non possano impegnarsi sulla loro coscienza a compiere determinati doveri verso lo Stato.<\/p><p>BASSO ritiene che una discussione sul giuramento non rientri nella competenza della Sottocommissione, in quanto la materia sar\u00e0 trattata dalla seconda Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Basso che la questione pregiudiziale \u00e8 gi\u00e0 stata superata: la Sottocommissione ha affermato, in principio di riunione, che si riteneva competente ad esaminare la questione.<\/p><p>LUCIFERO ritiene che indubbiamente la Sottocommissione sia competente sulla questione di principio, dato che essa \u00e8 incaricata di formulare i princip\u00ee generali; \u00e8, quindi, di sua competenza la questione di principio se si debba ammettere o no il giuramento e, in linea subordinata, se debba essere esteso a vaste categorie o limitato ad alcune. Si potr\u00e0 poi lasciare alla seconda Sottocommissione la traduzione in formule pratiche delle decisioni che la prima Sottocommissione avr\u00e0 preso.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che quasi tutti i Commissari hanno ritenuto competente la prima Sottocommissione a decidere in linea di principio, e sono d\u2019accordo sull\u2019opportunit\u00e0 di includere nella Costituzione il giuramento e sulla necessit\u00e0 che esso sia limitato a ben determinate categorie.<\/p><p>BASSO dichiara di non essere d\u2019accordo circa l\u2019opportunit\u00e0 di fissare nella Carta costituzionale le categorie alle quali si pone l\u2019obbligo del giuramento. Alla Costituzione spetta di dire soltanto quale giuramento deve essere prestato. Il legislatore a sua volta fisser\u00e0 le categorie che debbono giurare.<\/p><p>PRESIDENTE constata che la Sottocommissione \u00e8 d\u2019accordo circa l\u2019obbligo del giuramento per il Capo dello Stato e che di questo obbligo si debba fare menzione nella Costituzione, rimettendo alla seconda Sottocommissione la decisione circa la formula del giuramento stesso.<\/p><p>MORO dichiara di ritenere che se la Sottocommissione dovesse limitarsi a constatare che la Costituzione deve parlare della questione del giuramento del Capo dello Stato, sarebbe inutile prendere una decisione in merito, perch\u00e9 la seconda Sottocommissione ha gi\u00e0 fissato l\u2019obbligo del giuramento non solo per il Capo dello Stato, ma anche, ad esempio, per i Ministri. Se invece, come \u00e8 suo parere, si deve garantire costituzionalmente che la legge futura non estenda eccessivamente l\u2019obbligo del giuramento, la prima Sottocommissione deve dichiarare quali sono le categorie chiamate per legge a giurare, salvo a lasciare alla seconda Sottocommissione e al futuro legislatore di definire le forme e le formule del giuramento.<\/p><p>MERLIN UMBERTO si dichiara d\u2019accordo circa le categorie che debbono essere sottoposte al vincolo del giuramento; fa presente per\u00f2 che l\u2019Assemblea plenaria ha recentemente approvato una legge sul giuramento, la quale deve essere eseguita. Se la prima Sottocommissione stabilisce la limitazione delle categorie vincolate al giuramento, la legge sul giuramento gi\u00e0 approvata verr\u00e0 ad essere svalutata.<\/p><p>MORO fa osservare all\u2019onorevole Merlin che la legge sul giuramento approvata dalla Costituende ha una clausola che ne limita l\u2019applicazione fino a quando la Costituzione non abbia detto la parola definitiva in proposito.<\/p><p>Rileva che ora si tratta di decidere se nella Costituzione debba essere inserita una norma, che potrebbe essere cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abSono tenuti al giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e di osservanza delle leggi, il Capo dello Stato, le Forze armate e quelle assimilate, i Magistrati. A scelta del giurante, pu\u00f2 essere aggiunta una formula di carattere religioso\u00bb.<\/p><p>Quanto alla questione del giuramento dei testimoni, periti ed interpreti, esprime il parere che essa debba essere rinviata alla seconda Sottocommissione.<\/p><p>GRASSI domanda se coloro che hanno preso la parola sulla questione del giuramento abbiano tenuto presente la norma del Concordato, che tratta del giuramento dei Vescovi nelle mani del Capo dello Stato.<\/p><p>MORO fa osservare che, in base a quanto la Sottocommissione ha gi\u00e0 stabilito, il Concordato \u00e8 stato assunto nella Costituzione, salve le modifiche bilateralmente decise, che potranno anche vertere sulla questione del giuramento dei Vescovi.<\/p><p>Propone alla discussione della Sottocommissione il seguente articolo: \u00abSono tenuti al giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e di osservanza alle leggi, il Capo dello Stato, i Magistrati, le Forze armate e quelle ad esse assimilate\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che anche i ministri debbano essere sottoposti all\u2019obbligo del giuramento.<\/p><p>MORO concorda.<\/p><p>MERLIN UMBERTO domanda se non sia il caso di stabilire anche per i sottosegretari l\u2019obbligo del giuramento.<\/p><p>MORO, accogliendo l\u2019aggiunta, ritiene si possa inserire nell\u2019articolo da lui proposto la dizione \u00abi membri del Governo\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO fa osservare che sarebbe pi\u00f9 esatto stabilire che queste categorie di persone devono giurare fedelt\u00e0 alla Costituzione. Il giuramento di fedelt\u00e0 alla legge \u00e8 implicito, perch\u00e9 ogni cittadino deve osservare la legge.<\/p><p>MORO dichiara di accettare la formula \u00aballa Costituzione e alle leggi\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO insiste perch\u00e9 si dica soltanto \u00aballa Costituzione\u00bb, perch\u00e9 \u00e8 da ritenere implicita l\u2019osservanza delle leggi. Ritiene che la formula esatta dovrebbe essere la seguente: \u00abgiurano fedelt\u00e0 alla Costituzione\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI propone che si dica: \u00aballa Costituzione e alla Repubblica\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO concorda con l\u2019onorevole Togliatti che si debba dire \u00aballa Costituzione e alla Repubblica\u00bb, anche se questo pu\u00f2 costituire una tautologia.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che quando si dice \u00abgiurano fedelt\u00e0 alla legge\u00bb, \u00e8 implicita anche la Costituzione, in quanto questa \u00e8 anch\u2019essa una legge, anzi la legge fondamentale della Repubblica.<\/p><p>LUCIFERO torna ad insistere perch\u00e9 si dica soltanto \u00aballa Costituzione\u00bb, facendo osservare che si chiede questo particolare giuramento al Capo dello Stato, ai magistrati e ai militari, in quanto costituiscono gli organi che garantiscono la legge costituzionale. Perci\u00f2 si deve richiedere da questi uomini il giuramento di fedelt\u00e0 allo Statuto. Lo Statuto \u00e8 qualche cosa di fisso che si stabilisce per la Nazione, mentre invece le leggi sono mutevoli e mutano nell\u2019ambito della Costituzione.<\/p><p>MORO dichiara di accettare la formula \u00abgiuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alla sua Costituzione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Moro, cos\u00ec modificata:<\/p><p>\u00abSono tenuti al giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alla Costituzione, il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Magistrati, le Forze armate e quelle assimilate\u00bb.<\/p><p>BASSO dichiara di votare contro per le ragioni gi\u00e0 espresse. Non vede il motivo per cui si debba inserire questa formula nella Costituzione. Infatti il contenuto del giuramento pu\u00f2 essere diverso, e potrebbe essere esteso ad altre categorie di cittadini, ma non per violare la loro coscienza. Il giuramento si chiede a certe categorie di persone, investite di determinate cariche, perch\u00e9 esse non si servano di quelle loro particolari funzioni per minare la Costituzione e la Repubblica; ma per quanto riguarda la propria opinione, ognuno deve essere libero di pensare come vuole.<\/p><p>DE VITA dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di concordare con l\u2019onorevole Basso sul significato e sul valore del giuramento, ossia che vi \u00e8 l\u2019obbligo da parte dello Stato di richiederlo a chiunque sia chiamato all\u2019espletamento di funzioni importanti. D\u2019altra parte, mentre concorda nel concetto dell\u2019obbligo di lealt\u00e0, non crede al giuramento di lealt\u00e0, perch\u00e9 \u00e8 un impegno morale della coscienza dell\u2019individuo. Si asterr\u00e0 pertanto dalla votazione.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di astenersi dalla votazione, perch\u00e9 non \u00e8 stata prima formulata l\u2019esatta dizione del giuramento.<\/p><p>MORO ritiene che non sia da escludere che la legge possa adottare questa formula generale anche per altre categorie.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Basso se chiede la votazione per divisione.<\/p><p>BASSO ripete di essere contrario alla formula, se con essa si intende dare una elencazione tassativa. Se questa elencazione non \u00e8 tassativa, \u00e8 invece favorevole.<\/p><p>LUCIFERO osserva che, se l\u2019elencazione c\u2019\u00e8, vuol dire che \u00e8 tassativa.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, a suo parere, non vi sono altre categorie oltre quelle indicate.<\/p><p>BASSO dichiara di essere d\u2019accordo sulle categorie che sono state indicate, ma di essere contrario a fissarle nella Costituzione come un elenco rigido, perch\u00e9 nessuna Costituzione fa questo. Sar\u00e0 la legge che dovr\u00e0 stabilire le categorie. Ritiene che, nel corso dei diversi capitoli della Costituzione, parlando della Magistratura si debba specificare che devono prestare giuramento i Magistrati; lo stesso si dica del Capo dello Stato, quando si parla delle sue prerogative e dei suoi doveri; e cos\u00ec pure dell\u2019esercito, ma sempre nella sua sede. Non si stabilir\u00e0 in tal modo nella Costituzione, in modo tassativo, che solo determinate categorie, e non altre, possono essere chiamate al giuramento.<\/p><p>MARCHESI ritiene che l\u2019elenco delle categorie si esaurisca in quelle indicate e cio\u00e8: Capo dello Stato, Magistrati, Forze armate e assimilati.<\/p><p>MORO propone che l\u2019articolo sia votato con la riserva che in sede di coordinamento venga considerata l\u2019opportunit\u00e0 di inserire la norma nei vari capitoli della Costituzione, come ha indicato l\u2019onorevole Basso.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che, prescindendo dal fatto se si debba o meno ammettere il giuramento, se si dichiara che il giuramento deve essere limitato a poche categorie, ossia quelli che per le loro funzioni sono i custodi della Costituzione, le categorie stesse debbono essere indicate nella Costituzione, perch\u00e9 gli individui che ad esse appartengono diventano garanti della Costituzione nel momento in cui assumono la carica di Capo dello Stato, di ministro, di magistrato; cio\u00e8 nel momento in cui assumono l\u2019impegno di adempiere alle loro particolari funzioni di custodi del diritto fondamentale del popolo italiano.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di preferire la proposta dell\u2019onorevole Basso, ma non si opporr\u00e0 se la Sottocommissione \u00e8 del parere di inserire nella Costituzione un articolo di carattere generale sull\u2019argomento.<\/p><p>MORO fa presente che la discussione \u00e8 partita dal principio di restringere a poche categorie l\u2019obbligo del giuramento. Ritiene, quindi, che si debba votare la formula da lui proposta, in quanto restrittiva dell\u2019obbligo stesso.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che le Forze di polizia sono costituite dagli agenti, i quali sono elementi militari, ma che la parte direttiva \u00e8 formata da funzionari civili, i quali sono gli unici depositari del potere. Ora questa categoria sarebbe esclusa dal giuramento, con una evidente contradizione. Osserva inoltre che, se ci si vuole garantire da tutti coloro che esercitano un potere, non si possono dimenticare anche i professori universitari. Pur essendo contrario al giuramento, come indizio di una mentalit\u00e0 inferiore, ritiene che un insegnante di diritto Costituzionale in una Universit\u00e0 abbia tutto il potere per scardinare la consistenza della Repubblica, disponendo delle armi pi\u00f9 efficaci per formare coscienze che contrastino con la conformazione anche istituzionale dello Stato. Chiede che si apra una discussione su questo argomento e avverte che presenter\u00e0 un emendamento perch\u00e9, qualora ci si dovesse limitare a determinare le categorie di coloro che hanno l\u2019obbligo del giuramento, vi vengano inclusi anche i professori universitari.<\/p><p>MARCHESI dichiara che, a differenza dell\u2019onorevole Mastrojanni, crede moltissimo alla validit\u00e0 del giuramento come a una formula sacra che impegna la coscienza di molti uomini. Comunista, si guarderebbe, per\u00f2, bene dal proporre l\u2019espulsione di un professore di diritto costituzionale che sostenesse i princip\u00ee di Dante nel \u00abDe monarchia\u00bb dalla cattedra universitaria. Questa deve essere aperta a tutte le ricerche, a tutte le meditazioni e a tutte le conclusioni.<\/p><p>Rileva inoltre che i professori universitari non possono essere considerati funzionari dello Stato. Essi sono uomini di cultura, di scienza, di indagine che possono giungere a conclusioni diversissime e non arrivano alla luce della cattedra attraverso una carriera burocratica, ma per sola virt\u00f9 di studio e di intelligenza.<\/p><p>LA PIRA dichiara di concordare pienamente con quanto ha detto l\u2019onorevole Marchesi e aggiunge che c\u2019\u00e8 anche una ragione tecnica la quale infirma le argomentazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni. Il Capo dello Stato, i ministri, i magistrati, la polizia costituiscono l\u2019aspetto esecutivo e giurisdizionale dello Stato. Essi o applicano giurisdizionalmente la legge o l\u2019applicano in via esecutiva, e, quindi, vi \u00e8 un rapporto tra la legge e questi organi giurisdizionali. Essi ne sono attuatori in tutti i rami, mentre il professore universitario non attua nulla, non ha alcun potere esecutivo o giurisdizionale: egli ha soltanto il potere di dire la verit\u00e0 secondo la sua coscienza.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di concordare con quanto ha detto l\u2019onorevole La Pira, aggiungendo che nel continuo divenire delle cose umane i professori di universit\u00e0 sono proprio gli eterni rivoluzionari, cio\u00e8 quelli che studiano ed elaborano il progresso della vita umana, per cui una Costituzione, che \u00e8 statica e insieme mobile, anche nella solennit\u00e0 della cattedra trover\u00e0 voce per i rinnovamenti e le trasformazioni nel tempo. Si oppone perci\u00f2 nel modo pi\u00f9 assoluto a che si abbassi la personalit\u00e0 del professore universitario.<\/p><p>DE VITA si dichiara contrario al giuramento per i professori universitari, ma osserva da un punto di vista storico, che alcune dottrine filosofiche e sociali sono sorte per la difesa di interessi particolari.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di aver portato l\u2019esempio dei professori universitari, non perch\u00e9 fosse esteso ad essi il giuramento, essendo egli contrario a tutti i giuramenti, ma in relazione alle premesse con cui si voleva giustificare il giuramento per altre categorie depositarie del potere. Ripete che egli identifica nei professori di diritto costituzionale i pi\u00f9 efficaci depositari del potere dello Stato, perch\u00e9 sono proprio essi che con il loro insegnamento orientano e ammaestrano i futuri dirigenti dello Stato.<\/p><p>LUCIFERO replica all\u2019onorevole Mastrojanni che il professore di diritto costituzionale svolge l\u2019opera critica alla Costituzione vigente, ne studia la trasformazione, quindi lui, pi\u00f9 di ogni altro, deve essere lasciato libero da qualsiasi vincolo.<\/p><p>BASSO, ripetendo la sua contrariet\u00e0 ad ogni elencazione tassativa delle categorie che devono giurare, fa rilevare che si dovrebbe tener conto anche dei Capi dei governi regionali, per essere coerenti ai princip\u00ee che sono stati affermati. Non conosce bene quale sar\u00e0 la futura organizzazione regionale, ma ritiene che i Capi dei governi regionali dovrebbero costituire una categoria di persone a cui si dovrebbe richiedere il giuramento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Basso che, non conoscendo ancora le conclusioni cui \u00e8 pervenuta la seconda Sottocommissione in merito all\u2019organizzazione regionale, non si pu\u00f2 discutere l\u2019argomento cui egli ha fatto cenno. Ritiene, prima di procedere alla votazione sulla formula proposta dall\u2019onorevole Moro, di dover mettere ai voti la proposta pregiudiziale dell\u2019onorevole Basso, secondo la quale non si ritiene che debba far parte della Costituzione una elencazione delle categorie che devono giurare.<\/p><p>LUCIFERO, pure avendo affermato di essere contrario al giuramento, dichiara che voter\u00e0 a favore della formula proposta dall\u2019onorevole Moro, che ritiene la migliore, limitando il giuramento a determinate categorie. Voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Basso, perch\u00e9 pensa che, se si rimanda il problema ad una legge speciale, sicuramente questa estender\u00e0 ad altre categorie l\u2019obbligo del giuramento.<\/p><p>AMADEI dichiara di votare a favore della proposta dell\u2019onorevole Basso, perch\u00e9 \u00e8 di opinione che l\u2019obbligo del giuramento debba essere esteso anche agli insegnanti, esclusi i professori universitari.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di astenersi.<\/p><p>LA PIRA ritiene che la preoccupazione dell\u2019onorevole Basso possa essere superata con il principio dell\u2019interpretazione analogica. Pertanto dichiara di votare contro la proposta Basso.<\/p><p>(<em>La proposta pregiudiziale dell\u2019onorevole Basso \u00e8 respinta con 9 voti contrari, 2 favorevoli e 4 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dell\u2019onorevole Moro:<\/p><p>\u00abIl Capo dello Stato, i membri del Governo, i magistrati, le Forze armate e quelle assimilate prestano giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alla Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>La formula \u00e8 approvata con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORO propone che, in relazione a quanto ha detto l\u2019onorevole Merlin, venga aggiunto alla formula ora approvata il seguente comma:<\/p><p>\u00abLe persone obbligate al giuramento possono aggiungere alla formula prevista dalla legge un impegno di carattere religioso\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di ritenere inopportuno il comma, in quanto esso nulla aggiunge al valore e al significato che si \u00e8 inteso dare al giuramento.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di non insistere nella sua richiesta, tanto pi\u00f9 in quanto ritiene che essa potr\u00e0 essere presa in considerazione pi\u00f9 opportunamente quando si conoscer\u00e0 la formula del giuramento.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, in sede di discussione, si \u00e8 accennato ad una categoria di persone che dovrebbero prestare giuramento, cio\u00e8 i testimoni, i periti e gli interpreti. Avverte che l\u2019onorevole Moro, ritenendo che di questa categoria si dovrebbe fare cenno non in questa ma in altra sede, ha presentato il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa prima Sottocommissione, avendo adottato disposizioni restrittive in ordine all\u2019obbligo del giuramento, rinvia alla seconda Sottocommissione perch\u00e9 sancisca l\u2019obbligo del giuramento per i testimoni, i periti e gli interpreti\u00bb.<\/p><p>BASSO fa presente che il giuramento dei testimoni, dei periti e degli interpreti non pu\u00f2 essere fatto alla Repubblica e alla Costituzione.<\/p><p>MORO dichiara di ritirare il suo ordine del giorno.<\/p><p>Seguito della discussione sulla libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole Dossetti di comunicare la formula definitiva dell\u2019articolo, quale risulta dall\u2019unione dell\u2019articolo 1 con l\u2019articolo 2 da lui precedentemente proposti.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, comunica la formula del nuovo articolo:<\/p><p>\u00abOgni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purch\u00e9 non si tratti di religione o di culto implicante princip\u00ee o riti contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume\u00bb.<\/p><p>Chiarisce alcuni punti della formula da lui proposta, facendo osservare che nella sua prima parte essa, come assolutezza di garanzia della vita religiosa, specialmente delle varie confessioni non cattoliche, e perci\u00f2 come possibilit\u00e0 di esplicazione di ogni vita religiosa sia individuale che associata, \u00e8 completamente esauriente proprio per il fatto di essere sintetica e di non scendere a determinazioni.<\/p><p>Fa osservare che l\u2019altra parte della formula, la quale dice: \u00abpurch\u00e9 non si tratti di religione o di culto implicante princip\u00ee o riti contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume\u00bb, \u00e8 la formula adoperata tradizionalmente da tutte le legislazioni, la quale contiene una certa precisazione tecnica, in quanto si riferisce non soltanto agli eventuali princip\u00eei contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume, ma anche ai riti, cio\u00e8 alle manifestazioni di questi princip\u00ee che possono essere contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti diverge non solo formalmente, ma anche sostanzialmente dalla formulazione da lui proposta, alla quale non pu\u00f2 rinunciare.<\/p><p>Ricorda che le sue proposte comprendono i seguenti quattro articoli:<\/p><p><em>Art.<\/em> 1. \u2013 \u00abTutti i cittadini hanno diritto alla piena libert\u00e0 di fede e di coscienza\u00bb.<\/p><p><em>Art.<\/em> 2. \u2013 \u00abTutti i cittadini hanno diritto di professare qualsiasi culto che non sia contrario all\u2019ordine pubblico, alla morale e al buon costume, o di non professarne alcuno; di manifestare pubblicamente le proprie credenze religiose, di compiere attivit\u00e0 religiosa nella loro casa e nei locali privati come nei locali e templi aperti al pubblico culto, o anche di abbandonare una confessione religiosa per entrare in un\u2019altra\u00bb.<\/p><p><em>Art.<\/em> 3. \u2013 \u00abTutte le confessioni religiose che non contrastino con l\u2019ordine pubblic\u00f2, con la morale e con il buon costume hanno pari diritto di organizzarsi liberamente, di propagandare e di diffondere la loro fede, di eleggere i propri ministri e di revocarli, di aprire templi e di possedere gli edifici nei quali il culto viene esercitato.<\/p><p>\u00abTutti i culti hanno diritto a eguale protezione penale contro il vilipendio loro, delle loro credenze, dei loro ministri e contro il turbamento delle loro funzioni.<\/p><p>\u00abParticolari leggi e patti concordati regoleranno il regime giuridico e amministrativo delle associazioni e degli enti morali di qualunque culto\u00bb.<\/p><p><em>Art.<\/em> 4. \u2013 \u00abNessuno pu\u00f2 giustificare un reato o il mancato adempimento di un dovere imposto dalla legge, invocando le proprie opinioni religiose o filosofiche\u00bb.<\/p><p>Fa presente che, se nella seduta precedente non fosse stato votato l\u2019ultimo capoverso di un articolo in cui si dice che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, egli avrebbe insistito molto meno nel mantenere la sua formulazione. Ma, poich\u00e9 nel Trattato Lateranense, riconosciuto costituzionalmente, c\u2019\u00e8 un articolo primo che si richiama all\u2019articolo primo dello Statuto Albertino per cui la religione cattolica \u00e8 la religione dello Stato (anzi \u00e8 detto che la religione cattolica \u00e8 \u00abla sola\u00bb religione dello Stato), di conseguenza, sia pure indirettamente, \u00e8 stato ammesso il principio dello Stato confessionale.<\/p><p>A questo proposito richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione su un brano di una delle ultime lezioni del professor Jemolo, in cui si afferma che \u00abReligione dello Stato vuol dire posizione dominante fatta ad una confessione religiosa e con essa ai suoi ministri e ai beni che essa possiede, e posizione deteriore fatta ad altre confessioni alle quali si pu\u00f2 negare il diritto di propaganda e di proselitismo\u00bb.<\/p><p>Osserva che in questo brano \u00e8 prospettata la situazione creata con l\u2019approvazione della formula, la quale inserisce nella Carta costituzionale i Patti Lateranensi.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole Cevolotto di prendere atto che i Commissari democristiani non ritengono di aver determinato con l\u2019approvazione di quella formula la situazione cui egli ha accennato.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, riferendosi alla storia delle ultime relazioni tra Stato e Chiesa in Italia, ricorda che, dopo la sanzione di quel primo articolo del Trattato Lateranense, si sono avute manifestazioni in Italia, anche nel campo giudiziario e in quello legislativo, che hanno confermato la superiorit\u00e0 della posizione fatta ad una religione rispetto alle altre. Cita, nel campo legislativo, il caso del Codice penale, che ha sancito una protezione minore per le offese alla religione e ai ministri dei culti ammessi nei confronti di quelli della religione cattolica; e nel campo giudiziario, varie sentenze che non fanno onore alla nostra magistratura, perch\u00e9 contrarie al diritto di proselitismo di culti diversi da quello cattolico.<\/p><p>Per questa ragione, dato che si \u00e8 creduto opportuno di creare uno Stato confessionale, col richiamo sia pure indiretto all\u2019articolo 1 dello Statuto Albertino, ritiene necessario affermare la libert\u00e0 religiosa con formula precisa, che consenta la libert\u00e0 del proselitismo. Ricorda che le Chiese protestanti si lamentano fortemente della posizione fatta loro non dalla legge, ma dall\u2019applicazione dopo il Concordato della legge sui culti ammessi, e sostiene la necessit\u00e0 di trovare formule per cui questa applicazione, che forse \u00e8 aberrante ma che deriva sempre dalla interpretazione che si \u00e8 data ai Patti Lateranensi, non abbia a ripetersi. Insiste pertanto nella sua formulazione.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Cevolotto se non crede che sia soddisfatta la sua esigenza allorquando si dice: \u00abOgni uomo, nessuno escluso, ha diritto alla libera e piena esplicazione della vita religiosa, interiore ed esteriore, alla libera manifestazione individuale ed associata della propria fede, al libero esercizio privato e pubblico del proprio culto\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, risponde che non pu\u00f2 ritenersi soddisfatto, perch\u00e9 con questa formula non \u00e8 riconosciuta la libert\u00e0 di propaganda e di proselitismo.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che te formula dell\u2019onorevole Dossetti contiene quasi tutto quello che \u00e8 necessario prevedere; per\u00f2 c\u2019\u00e8 una piccola sfumatura nei confronti di quella dell\u2019onorevole Cevolotto. La formula dell\u2019onorevole Dossetti dice: \u00abOgni uomo ecc\u2026\u00bb, quella dell\u2019onorevole Cevolotto invece dice: \u00abTutte le confessioni religiose&#8230;\u00bb, ci\u00f2 che, certamente, costituisce qualche cosa di diverso.<\/p><p>MARCHESI propone di aggiungere alla formula proposta dall\u2019onorevole Dossetti, dopo le parole: \u00ablibera manifestazione\u00bb, le altre: \u00abe propagazione della propria fede\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che sarebbe anche disposto ad approvare gli articoli dell\u2019onorevole Cevolotto; ma resta convinto che la sua formula sintetica sia pi\u00f9 esauriente.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Cevolotto se, con l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Marchesi, la sua esigenza sarebbe soddisfatta.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, riconosce che con tale aggiunta verrebbe anche prevista la libert\u00e0 di proselitismo.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che dicendosi: \u00abmanifestazione individuale ed associata\u00bb, evidentemente si ammette anche la libert\u00e0 del proselitismo. Per comprendere l\u2019ampiezza del significato che i democristiani danno alla formulazione da lui proposta, baster\u00e0 un rilievo: che con essa i democristiani intendono garantire la libert\u00e0 religiosa di tutte le confessioni e anche della confessione cattolica; perci\u00f2, ogni ulteriore precisazione in questo senso rappresenta una garanzia maggiore nella dannata ipotesi che in Italia venisse a cessare il regime concordatario. Se egli si \u00e8 preoccupato di ci\u00f2, vuol dire che la formula da lui presentata \u00e8 esauriente, almeno nelle intenzioni.<\/p><p>PRESIDENTE domanda alla Sottocommissione se \u00e8 d\u2019accordo di prendere come base della discussione l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>(<em>La Commissione concorda<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la prima parte dell\u2019articolo presentato dall\u2019onorevole Dossetti: \u00abOgni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette in discussione le parole seguenti: \u00aballa libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore\u00bb.<\/p><p>Propone che vengano omesse le parole \u00abinteriore ed esteriore\u00bb. Osserva che \u00e8 difficile vietare il diritto di una libera manifestazione interiore della propria fede. Quanto poi alla parola \u00abesteriore\u00bb, osserva che nel termine \u00abesplicazione\u00bb \u00e8 gi\u00e0 compreso il carattere di esteriorit\u00e0, che \u00e8 quello che si deve garantire.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, spiega che egli distingue tra esplicazione della propria vita religiosa e manifestazione della propria fede o esercizio del culto. \u00abManifestazione della fede\u00bb \u00e8 una forma di esplicazione della propria vita religiosa, ossia \u00e8 l\u2019esercizio di un culto. Questa norma richiede che tutti gli uomini non siano, in nessuna maniera, coartati o compressi nella esplicazione di questo aspetto della loro personalit\u00e0. Se non si pu\u00f2 sopprimere la realt\u00e0 interiore dell\u2019uomo, si pu\u00f2 comprimerla. Perci\u00f2 anche l\u2019esplicazione interiore della propria vita religiosa deve essere tutelata. Per questi motivi insiste sulla formulazione da lui proposta.<\/p><p>TOGLIATTI concorda con quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Dossetti. Ritiene che si debba insistere nel conservare la specificazione. L\u2019intolleranza in materia di religione \u00e8 consistita parecchie volte non nel proibire un determinato culto, ma nel proibire una fede. Si sono spesso mandate al rogo delle persone non in quanto esplicavano un culto, ma in quanto avevano una determinata fede, anche se puramente interiore.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019inciso contenuto nell\u2019articolo presentato dall\u2019onorevole Dossetti e cos\u00ec formulato: \u00aballa libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che si asterr\u00e0 dal votare l\u2019intero articolo, non perch\u00e9 sia contrario ai princip\u00ee in esso contenuti, ma perch\u00e9 \u00e8 contrario alla formulazione che ritiene incompleta.<\/p><p>GRASSI dichiara che voter\u00e0 contro, non perch\u00e9 sia contrario, ma perch\u00e9 ritiene superflua la specificazione.<\/p><p>(<em>L\u2019inciso \u00e8 approvato con 13 voti favorevoli, 1 contrario ed 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019inciso: \u00aballa libera manifestazione, individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto\u00bb.<\/p><p>(<em>L\u2019inciso \u00e8 approvato con 15 voti favorevoli ed 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019ultimo inciso dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti: \u00abpurch\u00e9 non si tratti di religione o di culto implicante princip\u00ee o riti contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume\u00bb.<\/p><p>BASSO domanda se in base a quest\u2019ultima disposizione si potrebbe proibire in Italia la professione della religione mussulmana, la quale ammette la poligamia.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che la poligamia \u00e8 proibita dal Codice penale.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che questo non significa che la religione mussulmana sia proibita.<\/p><p>LA PIRA rileva che bisogna tener distinto il problema religioso da quello civile.<\/p><p>BASSO obietta che con la norma in discussione si afferma il diritto di ogni uomo di professare la religione ed il culto che vuole, purch\u00e9 essi non offendano l\u2019ordine pubblico e il buon costume. Potrebbe darsi che domani si proibisse in Italia la religione mussulmana per il fatto che essa contiene un principio contrario al buon costume. D\u2019altra parte \u00e8 lecito temere che l\u2019interpretazione possa essere generalizzata.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che la formula da lui proposta riproduce la formula dell\u2019articolo 1 della legge attualmente in vigore sui culti ammessi.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019inciso: \u00abpurch\u00e9 non si tratti di religione o di culto implicante princip\u00ee o riti contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume\u00bb.<\/p><p>(<em>L\u2019inciso \u00e8 approvato con 14 voti favorevoli e 2 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Legge l\u2019articolo cos\u00ec come risulta dopo l\u2019approvazione delle singole parti:<\/p><p>\u00abOgni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purch\u00e9 non si tratti di religione o di culto implicante princip\u00ee o riti contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume\u00bb.<\/p><p>Lo pone in votazione nel suo complesso.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, propone il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00abTutti i culti hanno diritto a eguale protezione penale contro il vilipendio loro, delle loro credenze, dei loro ministri e contro il turbamento delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>MORO si dichiara contrario all\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Cevolotto, perch\u00e9 ritiene che la tutela penale accordata dal Codice in materia sia opportunamente graduata.<\/p><p>\u00c8 chiaro che una tutela penale vi deve essere, e che quanto alla sostanza essa debba essere eguale per tutti; ma non pu\u00f2 concordare che questa tutela, oltre che essere eguale in valore abbia eguale concreta esplicazione, perch\u00e9 la tutela penale deve essere graduata in proporzione all\u2019entit\u00e0 del danno che viene arrecato. Se vi \u00e8 una religione che \u00e8 professata dalla stragrande maggioranza degli italiani, evidentemente in questo caso il danno e l\u2019offesa sono pi\u00f9 gravi di quello che non siano il danno e l\u2019offesa arrecati attraverso il vilipendio di altri culti non professati dalla stragrande maggioranza del popolo italiano.<\/p><p>Precisa che, domandando una posizione particolare per la religione cattolica, non si richiede una disparit\u00e0 di principio, ma si richiede soltanto che la legislazione si adegui ad una realt\u00e0 di fatto, per la quale le reazioni giuridiche debbano commisurarsi naturalmente al danno effettivo subito dalle coscienze.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di insistere nella sua proposta. L\u2019opposizione che ad essa viene fatta dimostra come, con l\u2019inserimento del Concordato nella Costituzione, si sia inteso porre le religioni su di un piano differente.<\/p><p>MERLIN UMBERTO osserva che la eguaglianza di trattamento proposta dall\u2019onorevole Cevolotto costituirebbe una ingiuria al Capo della religione professata dalla maggioranza degli italiani.<\/p><p>MORO dichiara di essere sostanzialmente in disaccordo con l\u2019onorevole Cevolotto, e di ritenere che sia questo il luogo per dare un impegno preciso al legislatore penale, il quale valuter\u00e0 in quale momento e in quale forma occorrer\u00e0 applicare il criterio cui l\u2019onorevole Cevolotto ha accennato.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, insiste affinch\u00e9 la questione venga trattata in questa sede, essendo l\u2019articolo 402 del Codice penale \u2013 che riguarda la materia \u2013 ancora in vigore. Ricorda che anche il Professore Jemolo ha manifestato il pensiero che sia necessaria la modificazione di quell\u2019articolo.<\/p><p>LA PIRA fa presente che il Ruffini, il quale non era un cattolico, scrisse che la Chiesa cattolica ha una tale realt\u00e0 storica che non pu\u00f2 in tutto essere parificata alle altre forme di religione.<\/p><p>MORO insiste nella sua pregiudiziale circa la inopportunit\u00e0 di collocare nella Costituzione l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di essere favorevole alla pregiudiziale, perch\u00e9 ritiene che l\u2019articolo, cos\u00ec come \u00e8 stato compilato e approvato, contenga gi\u00e0 la garanzia richiesta dall\u2019onorevole Cevolotto. Infatti, una volta stabilita l\u2019eguaglianza delle religioni in tutti i casi, \u00e8 evidente che il legislatore non potr\u00e0 che adeguarsi a questo principio.<\/p><p>(<em>La pregiudiziale \u00e8 approvata con 9 voti favorevoli e 7 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 3 nella formulazione proposta dall\u2019onorevole Dossetti: \u00abI rapporti di lavoro, l\u2019appartenenza alle Forze armate o a pubblici servizi, la degenza in ospedali, ricoveri, istituti, carceri, non possono dar luogo a nessun impedimento di diritto o a nessun ostacolo di fatto in ordine all\u2019adempimento dei doveri religiosi fondamentali e all\u2019assistenza da parte dei ministri del culto seguito\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI ritiene che questo articolo sia inutile e non convenga inserirlo nella Costituzione. Non comprende che cosa significhi l\u2019accenno alla degenza in ospedali. \u00c8 evidente che negli ospedali deve esservi un servizio religioso. E allora \u2013 domanda \u2013 quell\u2019accenno vorrebbe significare forse che, se vi \u00e8 un malato grave e il medico non lo lascia uscire per andare a Messa, questo medico violerebbe la Costituzione?<\/p><p>Quanto all\u2019accenno circa le carceri, domanda se violerebbe la Costituzione quel direttore di un carcere mandamentale che vietasse l\u2019uscita ai carcerati che volessero andare a sentire Messa a 20 chilometri di distanza.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che \u00e8 facile rispondere alle osservazioni dell\u2019onorevole Togliatti con un vecchio adagio \u00ab<em>Ad impossibilia nemo tenetur<\/em>\u00bb<em>. <\/em>Chiarisce che l\u2019articolo proposto ha lo scopo di garantire non soltanto l\u2019osservanza di un principio, ma anche il rispetto di determinate situazioni di fatto nelle quali sia assicurato ad ogni cittadino, anche di religione diversa dalla cattolica, la possibilit\u00e0 di avere quella assistenza religiosa che \u00e8 conforme al culto da lui seguito.<\/p><p>Fa presente all\u2019onorevole Togliatti che l\u2019articolo proposto \u00e8 desunto da un libretto in cui sono contenute le rivendicazioni delle religioni evangeliche in Italia, libretto scritto dal Signor Pejrot e inviato a tutti i Costituenti.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non giustificare perch\u00e9 si sia adottata una formula sintetica per esprimere il concetto della libert\u00e0 di esercizio del culto, e poi si voglia specificare la stessa cosa nell\u2019articolo in esame.<\/p><p>Fa presente che nel diritto al libero esercizio della propria fede \u00e8 implicito il diritto di ricevere l\u2019assistenza religiosa, anche per i carcerati e i degenti in un ospedale, nei limiti delle possibilit\u00e0 concrete.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, rileva che la garanzia contenuta nell\u2019articolo da lui proposto non riguarda le norme concernenti la libert\u00e0 religiosa, ma tutto il complesso di norme giuridiche relative all\u2019organizzazione degli istituti di pubblica assistenza e di pena.<\/p><p>GRASSI osserva da un punto di vista pregiudiziale che, essendo il diritto di esplicazione del proprio culto espresso gi\u00e0 nelle norme precedentemente approvate, si debba fare il rinvio a quelle norme o non sia opportuno votare l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>MORO fa osservare che, con l\u2019articolo in esame, non si \u00e8 pi\u00f9 nell\u2019ambito delle garanzie, ma in quello della libera esplicazione. \u00c8 vero che sono state gi\u00e0 votate delle norme che garantiscono la libera professione della fede religiosa, ma qui si prospetta il caso concreto di cittadini che non possono, per motivi indipendenti dalla loro volont\u00e0, godere di una libert\u00e0 fisica.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che voler\u00e0 contro l\u2019articolo, non intendendo con questo di votare contro il suo contenuto, ma in quanto non ritiene che l\u2019articolo tratti una materia da Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la pregiudiziale dell\u2019onorevole Grassi secondo cui quanto \u00e8 espresso nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti \u00e8 gi\u00e0 implicito nella formula dell\u2019articolo precedentemente approvato.<\/p><p>(<em>La pregiudiziale Grassi \u00e8 approvata con 9 voti favorevoli e 7 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Basso, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mastrojanni, Marchesi, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Mancini e Caristia.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 50. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 19 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE Il giuramento (Discussione) Moro \u2013 Presidente \u2013 La Pira \u2013 Togliatti \u2013 Lucifero \u2013 Merlin Umberto \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Corsanego \u2013 Basso \u2013 Grassi \u2013 De Vita [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,574,2364,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[94,69],"tags":[],"post_folder":[118],"class_list":["post-5130","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5130","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5130"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5130\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10447,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5130\/revisions\/10447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5130"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5130"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5130"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}