{"id":5128,"date":"2023-10-15T22:52:37","date_gmt":"2023-10-15T20:52:37","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5128"},"modified":"2023-11-14T22:44:19","modified_gmt":"2023-11-14T21:44:19","slug":"mercoledi-18-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5128","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5128\" class=\"elementor elementor-5128\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6a4a7e5 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6a4a7e5\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-050a385\" data-id=\"050a385\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b0f545b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b0f545b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461218sed049ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d45c24c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d45c24c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>49.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 De Vita \u2013 Marchesi \u2013 Cevolotto, <em>Relatore \u2013 <\/em>Grassi \u2013 Merlin Umberto \u2013 Togliatti \u2013 Corsanego \u2013 Dossetti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Basso \u2013 Lucifero \u2013 Moro.<\/p><p>La libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Dossetti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Moro \u2013 Cevolotto, <em>Relatore \u2013 <\/em>Marchesi \u2013 La Pira \u2013 Lucifero \u2013 Basso \u2013 Mastrojanni \u2013 De Vita \u2013 Togliatti \u2013 Grassi \u2013 Corsanego \u2013 Caristia.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>Seguito della discussione dello Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era stata iniziata la discussione sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, sulla base di tre diverse formule rispettivamente presentate dall\u2019onorevole Dossetti, dall\u2019onorevole Togliatti e da lui. Nell\u2019intento di facilitare un accordo tra i diversi punti di vista manifestatisi nel corso della discussione, ha formulato un nuovo articolo composto di due parti. La prima parte: \u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani\u00bb, riassume il pensiero espresso nella sua formula primitiva e nella prima parte di quella dell\u2019onorevole Togliatti. La seconda parte: \u00abI loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi\u00bb, differisce dalla formula dell\u2019onorevole Togliatti, in quanto questa stabiliva che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati in termini concordatari.<\/p><p>Pone in discussione la prima parte della sua nuova formula:<\/p><p>\u00abLo Stato e la Chiesa cattolica, sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani\u00bb.<\/p><p>DE VITA dichiara di non poter accettare n\u00e9 la formulazione dell\u2019onorevole Togliatti n\u00e9 quella proposta dal Presidente, osservando che il problema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, chiaramente impostato in un primo tempo su un terreno politico, \u00e8 andato a poco a poco scivolando sul terreno giuridico, che \u00e8 assai insidioso. Fa presente che l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, ad esempio in materia di matrimonio, sottrae allo Stato il potere di legiferare sulla sostanza del matrimonio stesso e sugli effetti intimamente connessi con esso, lasciando alla sua competenza gli effetti separabili, cio\u00e8 puramente civili. Riconoscendo, quindi, la sovranit\u00e0 della Chiesa, si vengono a porre gravi limiti alla sovranit\u00e0 e ai poteri dello Stato; le formule proposte riproporrebbero, perci\u00f2, una delle questioni politiche pi\u00f9 complesse ed oscure della nostra storia.<\/p><p>Dichiara di non esitare a rivendicare la sovranit\u00e0 dello Stato in tutte quelle materie di privato e pubblico interesse che da qualcuno ancora sono riconosciute di competenza della Chiesa.<\/p><p>MARCHESI dichiara di non essere alieno dall\u2019accettare la prima parte della formula proposta dal Presidente; ma, per quanto riguarda la seconda parte, fa presente che l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti, cos\u00ec formulato: \u00abI rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari\u00bb, rappresenta il limite estremo di ogni concessione che pu\u00f2 essere fatta in materia dai Commissari di parte comunista. Essi non hanno chiesto e non chiederanno una denuncia del Concordato, ed hanno accettato che in sede costituzionale i rapporti tra Stato e Chiesa siano regolati in termini concordatari. Esiste un Concordato stabilito tra la Santa Sede e il Governo fascista: dunque esso mantiene la sua validit\u00e0 fino a che le parti \u2013 come sarebbe augurabile \u2013 non decidano di emendarlo in quei luoghi che lo spirito democratico dei tempi non pi\u00f9 comporterebbe. I colleghi democristiani vorrebbero che quel Concordato pattuito tra Santa Sede e Governo fascista entrasse nel tessuto vitale ed organico della Repubblica italiana.<\/p><p>Fa osservare per\u00f2 all\u2019onorevole Dossetti \u2013 il quale ha detto che la garanzia costituzionale del Concordato vigente \u00e8 richiesta dalla coscienza cattolica italiana \u2013 che ci sono moltissimi cattolici italiani che appartengono a partiti diversi dalla Democrazia cristiana; ed \u00e8 il caso di domandarsi se la coscienza di questi cattolici, appartenenti a tutte le tendenze politiche, esiga veramente il solenne riconoscimento costituzionale del Concordato vigente, o piuttosto non chieda soltanto che la Chiesa cattolica sia libera e rispettata, ma non le si attribuiscano poteri che spettano allo Stato italiano.<\/p><p>Fa presente infine all\u2019onorevole Dossetti, preoccupato per le persecuzioni subite dalla Chiesa in passato, che un articolo della Costituzione non varrebbe certo ad arrestare una eventuale ondata di anticlericalismo, che i comunisti sono i primi a deprecare, e che a scongiurare siffatto pericolo nulla potr\u00e0 meglio giovare di una riduzione delle pretese avanzate dalla Democrazia cristiana.<\/p><p>Conclude ripetendo di poter accettare solo la formula dell\u2019onorevole Togliatti, sia pure con qualche modificazione di forma.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di poter accettare la formula proposta dal Presidente, solo nel caso che per ordine proprio della Chiesa si intenda l\u2019ordine spirituale. Non pu\u00f2 invece accettarla, se il riconoscimento della sovranit\u00e0 riguarda l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, il quale \u00e8 molto vasto e comprende anche materie che interferiscono nell\u2019ordinamento giuridico dello Stato.<\/p><p>Pur essendo convinto che la Chiesa \u00e8 troppo sapiente per approfittare di una simile formula oltre certi limiti, la ritiene ambigua e perci\u00f2 voter\u00e0 contro di essa.<\/p><p>GRASSI osserva che con la formula dell\u2019onorevole Togliatti \u00abin termini concordatari\u00bb non si dice tutto, perch\u00e9 oltre il Concordato c\u2019\u00e8 il Trattato del Laterano che regola i rapporti tra Stato e Chiesa nella parte pi\u00f9 essenziale, e quindi non si pu\u00f2 non menzionare questo Trattato. Per quanto riguarda la parte concordataria, fa presente che tutti sono d\u2019accordo nel ritenere che il Concordato possa essere rivedibile, trattando materia mista. Propone pertanto che la formula del Presidente sia modificata in questo senso: \u00abI rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi\u00bb.<\/p><p>DE VITA ripete che con l\u2019articolo proposto si apre la strada alla invadenza della legge canonica nel terreno della legge civile. Dichiara di poter accettare la formula dell\u2019onorevole Togliatti, purch\u00e9 vi si aggiunga: \u00abAllo Stato spetta il potere legislativo, integrale ed esclusivo in tutte le materie di privato e pubblico interesse\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che \u00e8 stata posta in discussione solo la prima parte dell\u2019articolo proposto dal Presidente e propone che essa sia votata separatamente.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 non si fanno obiezioni alla mozione d\u2019ordine dell\u2019onorevole Cevolotto, mette ai voti la prima parte dell\u2019articolo da lui proposto e cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani\u00bb.<\/p><p>DE VITA dichiara che voter\u00e0 contro.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara anch\u2019egli che dar\u00e0 voto contrario.<\/p><p>(<em>La prima parte dell\u2019articolo proposto dal Presidente \u00e8 approvata con 12 voti favorevoli e 3 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione la seconda parte dell\u2019articolo: \u00abI loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi\u00bb, avvertendo che l\u2019onorevole Grassi ha proposto un emendamento nel senso che si dica \u00abdai Patti Lateranensi\u00bb, invece che \u00abin base ai Patti Lateranensi\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, si dichiara contrario tanto alla formula dell\u2019onorevole Grassi, quanto a quella del Presidente, osservando che i Patti Lateranensi sono ormai una realt\u00e0 indistruttibile, e nessuno pensa a distruggere lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano; ma perch\u00e9 esso continui ad esistere, non c\u2019\u00e8 bisogno di menzionare i Patti Lateranensi nella Costituzione, come non c\u2019\u00e8 nessun bisogno di enumerare ed includere nella Costituzione nessun altro trattato.<\/p><p>Fa presente inoltre che nei Patti Lateranensi vi sono parti caduche che potranno essere modificate in avvenire; non vi \u00e8 quindi ragione di cristallizzare il Trattato con la Santa Sede inserendolo nella Costituzione.<\/p><p>Osserva che anche dicendo \u2013 come ha proposto l\u2019onorevole Grassi \u2013 \u00abin base ai Patti Lateranensi\u00bb non si fa che consacrare nella Costituzione la piena validit\u00e0 di questi Patti. Ritiene che n\u00e9 il Governo italiano attuale, n\u00e9 i Governi futuri vogliano denunciare il Trattato Lateranense, n\u00e9 in tutto n\u00e9 in parte; ma fa presente che, anche senza denuncia, i trattati internazionali si modificano in vari modi e non conviene, quindi, impedire il processo di evoluzione che potranno subire anche i Patti Lateranensi, con l\u2019inserirli nella Costituzione.<\/p><p>Riconosce che il Concordato costituisce una materia pi\u00f9 strettamente costituzionale, ma ritiene che ne debba essere fatta menzione solo nella forma proposta dall\u2019onorevole Togliatti, perch\u00e9 non pu\u00f2 essere tolta allo Stato la facolt\u00e0 di risolvere in un determinato modo la questione della modifica di corte statuizioni del Concordato per accordo bilaterale, ed anche di considerare la convenienza di modificarle, ove l\u2019accordo non intervenga. Questa libert\u00e0 di scelta deve essere lasciata allo Stato. Ricorda ad esempio la questione dell\u2019articolo 5 che diede origine al caso Bonaiuti, sollevando una vera indignazione in tutte le coscienze libere.<\/p><p>MERLIN UMBERTO osserva che l\u2019articolo 5 fu applicato solo in quel caso.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, replica che, quando la libert\u00e0 \u00e8 ferita in una persona, tutta la libert\u00e0 \u00e8 ferita. Ritiene che, prima o poi, il Vaticano dovr\u00e0 pensare a modificare questo articolo; ma, se il Vaticano non provvede alla modifica, lo Stato deve essere libero di modificarlo per proprio conto.<\/p><p>Rileva che vi sono anche altri punti del Concordato che dovranno formare oggetto di revisione, possibilmente concordata, come, per esempio, la questione della giurisdizione delle cause matrimoniali, che \u00e8 una vera e propria rinuncia da parte dello Stato alla sovranit\u00e0 nella pi\u00f9 gelosa delle sue funzioni.<\/p><p>Per queste ragioni, ripete di essere contrario a menzionare il Trattato Lateranense e il Concordalo nella Costituzione. Non si oppone invece alla formula dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>GRASSI, pur riconoscendo giuste le osservazioni dall\u2019onorevole Cevolotto, ricorda che i Patti Lateranensi hanno regolato una questione concernente il territorio italiano, cio\u00e8 una questione interna dello Stato italiano, e insiste perci\u00f2 sulla convenienza che essi siano menzionati nella Costituzione. Osserva che tale menzione non impedisce che le parti caduche possano essere modificate, quando si adotti la formula da lui proposta: \u00abin base ai Patti Lateranensi\u00bb.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di essere sinceramente soddisfatto delle dichiarazioni fatte dagli onorevoli Togliatti e Marchesi, e di prendere atto della formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti come di una volont\u00e0 seria e precisa di non turbare in Italia la pace religiosa. Rileva che gli onorevoli Togliatti e Marchesi, avendo ammesso che il regolamento dei rapporti tra Stato e Chiesa debba avvenire in termini concordatari, ed avendo poi dichiarato di non intendere di toccare sostanzialmente il Trattato e il Concordato con il Vaticano, sono giunti praticamente alle stesse conclusioni dei Commissari di parte democristiana. Infatti, anche essi sono contrari a quel famoso articolo 5, che per\u00f2, ripete, ha avuto una sola applicazione nel caso Bonaiuti.<\/p><p>TOGLIATTI ricorda che quell\u2019articolo \u00e8 stato applicato anche in un altro caso, riguardante un prefetto.<\/p><p>MERLIN UMBERTO ritiene che la Santa Sede non sarebbe forse aliena dal consentire ad una modifica di quell\u2019articolo, quando le si facesse presente che esso non corrisponde pi\u00f9 al nuovo clima del Paese, dopo aver preso la solenne deliberazione di inserire i Patti Lateranensi nella Costituzione. Quando invece si votasse una formula come quella proposta dall\u2019onorevole Togliatti, la Santa Sede potrebbe dubitare che da parte comunista si manifesti il proposito di discutere un nuovo Concordato. Di fronte ad una simile possibilit\u00e0 i Commissari democristiani dovrebbero prendere una posizione nettamente contraria, perch\u00e9 si tratterebbe di rimettere in discussione una materia delle pi\u00f9 difficili, che ha importato anni di lavoro e di discussione tra giuristi di gran valore. Invita perci\u00f2 i Commissari comunisti ad aderire alla formula proposta dal Presidente, mettendo a verbale che i Commissari di parte democristiana si dichiarano disposti ad adoperarsi affinch\u00e9 quegli articoli che non si ritenessero pi\u00f9 confacenti al nuovo clima del Paese siano modificati col consenso delle due parti contraenti.<\/p><p>TOGLIATTI rileva che l\u2019onorevole Merlin ha fatto dichiarazioni interessanti circa il desiderio dei comunisti di mantenere e difendere la pace religiosa nel nostro Paese.<\/p><p>Afferma che i comunisti dal giorno in cui hanno ripreso un\u2019attivit\u00e0 aperta in Italia, anzi anche prima, si sono adoperati in questo senso. Non esiste alcun atto della loro politica che tenda in qualsiasi modo a ledere la pace religiosa del popolo italiano. Essi comprendono che si apre per il popolo italiano un periodo difficile, periodo di ricostruzione e di rinnovamento politico ed economico, e che questo processo non deve essere complicato da conflitti religiosi. I compiti che si pongono in questo periodo per le masse lavoratrici, a cui il partito comunista \u00e8 legato in modo particolare e a cui sono legati anche altri partiti, saranno risolti in Italia attraverso una collaborazione tra gli elementi lavoratori di diverse correnti, e la pace religiosa dovr\u00e0 conservarsi nel nostro Paese per un lungo periodo di tempo.<\/p><p>Non crede, dunque, che si possa dubitare delle intenzioni dei comunisti, i quali hanno presentato una formula nella quale hanno tenuto conto della richiesta democristiana di un riconoscimento della sovranit\u00e0 della Chiesa. Ma, mentre i comunisti facevano questo sforzo di avvicinamento, i democristiani facevano un movimento opposto, presentando formule sempre pi\u00f9 tassative sull\u2019altra questione dei Patti Lateranensi.<\/p><p>Ora, venendo al fondo della questione, dichiara, in risposta ai dubbi avanzati dall\u2019onorevole Merlin, che i comunisti non intendono affatto porre il problema di una revisione del complesso degli accordi tra Stato e Chiesa, come essi sono sanciti dal Trattato e dal Concordato del Laterano. Ma, d\u2019altra parte, non ritengono giustificate le ragioni che sono state portate in favore di un inserimento di quei Patti nella Costituzione. Non vale l\u2019argomento che il Trattato Lateranense regola la materia del territorio dello Stato, perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 nulla di strano che un trattato che regola una materia territoriale non venga richiamato espressamente nella Costituzione.<\/p><p>Invece, contro l\u2019inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione, vi \u00e8 l\u2019argomento dei possibili ritocchi che verrebbero ad essere esclusi, e potrebbero essere fatti soltanto attraverso un procedimento di revisione costituzionale, almeno come ratifica. E ad esso si aggiungono altri due argomenti: uno di valore psicologico-politico e l\u2019altro di natura dottrinaria.<\/p><p>L\u2019argomento psicologico \u00e8 che i trattati hanno la firma del fascismo; vale a dire che sono stati conclusi dal Governo fascista. Vorranno i democristiani ignorare questo fatto, chiedendo di inserire nella Costituzione dei Patti che vennero considerati come una delle pi\u00f9 grandi opere del regime fascista?<\/p><p>L\u2019argomento dottrinario consiste nel fatto che i comunisti intendono respingere l\u2019affermazione che lo Stato possa avere una religione. Lo Stato non pu\u00f2 avere una religione; lo Stato garantisce la religione, ma non ha una religione sua; la religione l\u2019hanno gli individui. Ora nella vecchia Costituzione italiana, cio\u00e8 nello Statuto Albertino, c\u2019era un articolo che affermava che lo Stato aveva una religione e che questa era la religione cattolica apostolica romana. Questo articolo, che i comunisti respingono per una questione di principio, viene riportato dal Trattato Lateranense e, attraverso questo, verrebbe ad essere inserito nella Costituzione.<\/p><p>I democristiani possono domandare come mai i comunisti intendono di mantenere in piedi il Concordato e il Trattato Lateranense, se poi respingono l\u2019articolo citato. I comunisti rispondono che quell\u2019articolo nella Costituzione Albertina ha un valore storico, ed essi non sollevano la questione, ma si oppongono a che venga inserito nella nuova Costituzione, perch\u00e9 esso potrebbe costituire domani uno strumento internazionale col quale si richiami lo Stato a condizioni giuridiche e a concezioni preesistenti.<\/p><p>Conclude dichiarando di ritenere che il dissidio tra i punti di vista comunista e democristiano non sia insolubile in linea politica, e che esso potrebbe essere risolto facilmente con un atto dell\u2019Assemblea, la quale, nel momento in cui voter\u00e0 la Costituzione, potr\u00e0 votare anche un ordine del giorno in cui, nella forma pi\u00f9 solenne, dichiari di ammettere che il Concordato e il Trattato del Laterano sono in vigore.<\/p><p>CORSANEGO rileva che la seconda osservazione dell\u2019onorevole Togliatti si presenta molto grave nella sua formulazione. Ma tale gravit\u00e0 \u00e8 conferita piuttosto da una abilit\u00e0 politica che non da una consistenza sostanziale. Quando poi l\u2019onorevole Togliatti dice: Non vogliamo consacrare nella Costituzione i Trattati Lateranensi perch\u00e9 furono fatti dal fascismo, egli fa un\u2019affermazione pericolosa, perch\u00e9 bisogna prima domandarsi se i Trattati Lateranensi corrispondevano alla volont\u00e0 della maggioranza del popolo italiano. Se questo era, il fatto che li abbia stipulati il fascismo ha poca importanza. Se si insistesse su questo argomento, si dovrebbe spiegare anche perch\u00e9 l\u2019Italia democratica ha istituito la Repubblica, quando il primo a fondarla fu proprio il fascismo. Come anche ci si dovrebbe domandare perch\u00e9 si parli di socializzazione, quando la prima socializzazione fu fatta proprio dal fascismo repubblicano.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che l\u2019affermazione dell\u2019onorevole Togliatti circa una certa accentuazione delle pretese democristiane non corrisponde alla realt\u00e0. Osserva anzi, a questo proposito, che l\u2019onorevole Togliatti \u00e8 stato il primo a pronunciarsi sulla materia in discussione, facendo affermazioni che, sotto certi aspetti formali, erano pi\u00f9 decise di quante ne siano state mai fatte da parte democristiana.<\/p><p>La richiesta di un\u2019affermazione pi\u00f9 esplicita nei riguardi dei Patti Lateranensi \u00e8 giustificata dal fatto che l\u2019onorevole Togliatti, nelle sue nuove proposte, \u00e8 venuto a restringere la portata del riconoscimento di quei Patti, che egli aveva mostrato di voler effettuare nelle sue precedenti dichiarazioni del 21 novembre.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019argomento avanzato dall\u2019onorevole Togliatti della firma fascista dei Patti Lateranensi, si richiama alle osservazioni gi\u00e0 fatte dall\u2019onorevole Corsanego. Aggiunge che vi sono molti esempi di Patti che hanno assunto un aspetto diverso quando sono apparsi contrastanti con una determinata linea politica, e che non vi \u00e8 bisogno di richiamare i precedenti storici dei Patti Lateranensi per mostrare come essi gi\u00e0 fossero maturi nella coscienza del popolo italiano, attraverso i numerosi tentativi falliti, per vari motivi, prima del fascismo.<\/p><p>Circa la ragione di principio riguardante l\u2019articolo 1 dello Statuto Albertino, osserva che il significato di questo articolo va valutato non per quello che esso dice formalmente, ma per il suo contenuto specifico assunto in relazione all\u2019organizzazione giuridica concreta nella quale si inserisce. D\u2019altra parte, che questo non sia un argomento valido contro la tesi dell\u2019inserzione dei Patti Lateranensi nella Costituzione, \u00e8 dimostrato anche dalla proposta fatta in fine dall\u2019onorevole Togliatti, che l\u2019Assemblea, attraverso un atto, sia pure fuori della Carta costituzionale, riconosca il Trattato e il Concordato. La distinzione che egli fa \u00e8 di carattere estrinseco e riguarda esclusivamente il \u00abpezzo di carta\u00bb in cui questa norma verr\u00e0 scritta. Se invece l\u2019onorevole Togliatti ritiene che questa enunciazione non abbia valore di norma costituzionale, allora non sar\u00e0 che un voto, un auspicio di cui si pu\u00f2 apprezzare il significato al fine di tranquillizzare la vigile coscienza cattolica, ma che non pu\u00f2 accontentare chi rappresenta questa coscienza in seno all\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che alla formula da lui presentata l\u2019onorevole Lucifero propone di aggiungere un capoverso cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abQualunque modifica di essi, bilateralmente accettata, non richieder\u00e0 un procedimento di revisione costituzionale, ma sar\u00e0 sottoposta a normale procedura di ratifica\u00bb.<\/p><p>BASSO dichiara di non comprendere la ragione per cui si chieda di inserire il concordato ed il Trattato del Laterano nella nuova Costituzione. Osserva che da 17 anni il Trattato e il Concordato con la Santa Sede vivono in Italia, e mai in passato si \u00e8 chiesto che essi fossero inseriti nello Statuto Albertino. Non vede, pertanto, la necessit\u00e0 di inserirli oggi nella Carta costituzionale; anzi, a suo parere, vi sono ragioni per non farlo.<\/p><p>Osserva a questo proposito che, al fine di assicurare la pace religiosa, \u00e8 utile all\u2019Italia un Concordato approvato da un Governo il quale sia la legittima espressione della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>All\u2019onorevole Corsanego, fa presente che il concetto degli accordi con la Santa Sede risponde alla volont\u00e0 del popolo italiano, ma non le singole statuizioni di essi, alcune delle quali debbono essere modificate o aggiornate. Nessuno oggi intende turbare la pace religiosa, e tanto meno i socialisti; essi per\u00f2 ritengono che questa pace deve riposare su una base solida, e non su un Concordato il quale contiene statuizioni contrarie alla loro coscienza giuridica e civile. \u00c8 necessario modificare alcuni articoli del Concordato, e d\u2019altra parte non \u00e8 possibile affermare questa necessit\u00e0, nello stesso momento in cui si chiede che il Concordato venga inserito con tutti i suoi articoli nella Carta costituzionale, precludendo la via ad ogni revisione.<\/p><p>Va inoltre considerato il fatto che alcuni articoli del Concordato contrastano con lo spirito della Carta costituzionale. Ad esempio, l\u2019articolo 5 offende due esigenze della Costituzione: l\u2019indipendenza dello Stato e l\u2019eguaglianza fra i cittadini. Inoltre l\u2019articolo 36, in cui si parla dell\u2019insegnamento religioso come culmine dell\u2019educazione secondo i princip\u00ee della Chiesa cattolica, offende il principio dell\u2019eguaglianza tra cittadini appartenenti a fedi diverse. Egualmente deve essere modificato l\u2019articolo 20 del Concordato, relativo al giuramento dei vescovi nelle mani del re.<\/p><p>Conclude dichiarando che si pu\u00f2 affermare nella Costituzione l\u2019indipendenza della Chiesa ed altri princip\u00ee che meritano un\u2019affermazione di carattere costituzionale; ma non si pu\u00f2 arrivare ad inserire nella Costituzione il Concordato <em>in toto<\/em>. Il Concordato \u00e8 un avvenimento importante poich\u00e9 ha rappresentalo l\u2019avvento in Italia della pace religiosa, fatto storico che nessuno disconosce. Ma \u00e8 lecito non riconoscere che la specifica forma data allora al Concordato possa ancora rispondere alla situazione attuale.<\/p><p>Quanto all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Lucifero ritiene che esso possa fornire un mezzo pi\u00f9 spedito per modificare il Concordato, ma che non soddisfi a quelle esigenze pi\u00f9 importanti che non gli consentono di votare a favore della formula proposta dal Presidente.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non poter accettare l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Lucifero che aggrava la situazione, perch\u00e9 viene a consacrare nella maniera pi\u00f9 rigida l\u2019inserimento del Concordato nella Costituzione, confermando l\u2019impossibilit\u00e0 di modificare il Concordato stesso con atti che non siano bilaterali.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che questo non \u00e8 lo spirito con il quale l\u2019onorevole Lucifero ha presentato il suo emendamento.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, obietta che questa, per\u00f2, ne \u00e8 la conseguenza, rilevando che, invece, l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Grassi costituiva un\u2019attenuazione della formula del Presidente.<\/p><p>Si dichiara favorevole alla formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti per le ragioni che il proponente ed egli stesso hanno esposto.<\/p><p>LUCIFERO fa osservare all\u2019onorevole Cevolotto che il problema cui ci si trova di fronte \u00e8 quello della possibilit\u00e0 di modifiche del Concordato accettate bilateralmente dalla Santa Sede e dallo Stato italiano. Qualora non si dica niente in proposito, per una modificazione del genere bisogner\u00e0 seguire la procedura della revisione costituzionale.<\/p><p>A questo inconveniente ovvia la dichiarazione che la revisione del Concordato avviene col normale sistema di ratifica. In questo modo, se mai, si attenua, non si aggrava, il peso dell\u2019inserimento del Concordalo nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di insistere nella sua proposta aggiuntiva, e domanda all\u2019onorevole Grassi se mantiene la sua proposta di emendamento.<\/p><p>GRASSI dichiara di insistervi, perch\u00e9 ritiene che la dizione \u00abI rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi\u00bb possa risolvere sia la questione di sostanza, sia quella di forma accennata dall\u2019onorevole Lucifero. Se si dicesse soltanto \u00absono regolati dai Patti Lateranensi\u00bb, potrebbe darsi che per la modifica dei Patti Lateranensi si dovesse ricorrere a strumenti complessi, dato che quella italiana non \u00e8 una Costituzione flessibile ma rigida; invece con la formula da lui proposta si potrebbe ratificare qualunque nuove accordo, senza bisogno di ricorrere ad una procedura extra-parlamentare.<\/p><p>LUCIFERO chiede che il suo emendamento venga messo ai voti prima della formula proposta dal Presidente, perch\u00e9 ci\u00f2 potrebbe indurre qualcuno a votare quella parte della proposta che sarebbe per lui inaccettabile senza l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Lucifero che la sua richiesta non pu\u00f2 essere accolta, perch\u00e9 il suo \u00e8 un emendamento aggiuntivo e come tale presuppone una formula precedente.<\/p><p>Mette ai voti in primo luogo la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti: \u00abI rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di votare contro, perch\u00e9 ritiene che la formula, richiamandosi solo alla parte concordataria, non contempli quegli altri rapporti che sono previsti dal Trattato. Inoltre, dicendo \u00abin termini concordatari\u00bb, si lascia adito al dubbio che non ci si riferisca al Concordato vigente.<\/p><p>(<em>La formula Togliatti \u00e8 respinta con 10 voti contrari e 7 favorevoli<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE avverte che rimane da porre in votazione la formula da lui proposta, sulla quale l\u2019onorevole Grassi ha presentato un emendamento.<\/p><p>GRASSI dichiara di ritirarlo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula da lui proposta: \u00abI loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di votare contro per le ragioni che ha gi\u00e0 ampiamente esposto, riservandosi di risollevare la questione, sia nella Commissione plenaria che davanti all\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>DE VITA dichiara di votare contro.<\/p><p>GRASSI dichiara di votare a favore, con l\u2019intesa che egli ritiene che il Trattato e il Concordato debbano essere la base delle relazioni tra Stato e Chiesa, ma che essi vanno modificati in alcune parti. Con questo spirito, voter\u00e0 anche a favore dell\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>MORO dichiara di votare a favore, sicuro di interpretare in questo modo la coscienza cattolica del popolo italiano, e anche di quella parte cattolica del popolo italiano che milita in altri partiti. Dichiara altres\u00ec, che con questo voto i Commissari di parte democristiana non intendono imporre l\u2019affermazione di una maggioranza transitoria, ma vogliono avviare tutta la vita politica italiana verso la pace religiosa, nella certezza che, anche per mezzo del loro contributo, saranno operati nel Concordato quei ritocchi che valgano a rendere i termini della pace religiosa perfettamente aderenti allo spirito liberale e democratico della nostra Costituzione.<\/p><p>(<em>La formula proposta dal Presidente \u00e8 approvata con 10 voti favorevoli e 7 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Lucifero: \u00abQualunque modifica di essi, bilateralmente accettata, non richieder\u00e0 un procedimento di revisione costituzionale, ma sar\u00e0 sottoposta a normale procedura di ratifica\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, riservandosi, quanto al merito della proposizione proposta, di esprimere il suo avviso in sede pi\u00f9 opportuna, dichiara di votare contro perch\u00e9 l\u2019adozione di questa norma, quando ancora non si conosce la procedura che verr\u00e0 adottata per la revisione della Costituzione, gli sembra inopportuna.<\/p><p>GRASSI dichiara di votare a favore per le ragioni gi\u00e0 esposte.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di votare a favore.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento aggiuntivo \u00e8 approvato con 8 voti favorevoli e 7 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE rileva che la dizione dell\u2019articolo, nel suo testo definitivo, rimano la seguente: \u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualunque modifica di essi, bilateralmente accettata, non richieder\u00e0 un procedimento di revisione costituzionale, ma sar\u00e0 sottoposta a normale procedura di ratifica\u00bb.<\/p><p>Discussione sulla libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli proposti dai Relatori in materia di libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto. Fa presente che il primo articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti dice:<\/p><p>\u00abOgni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, purch\u00e9 non contrastino con le supreme norme morali, con la libert\u00e0 e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, con i princip\u00ee dell\u2019ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cevolotto, a sua volta, ha proposto l\u2019articolo seguente:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini hanno diritto alla piena libert\u00e0 di fede e di coscienza\u00bb.<\/p><p>Invita i Relatori ad illustrare le loro formule.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che l\u2019articolo 1 della sua relazione non corrisponde propriamente all\u2019articolo 1 proposto dall\u2019onorevole Cevolotto. Il suo articolo riguarda soltanto la libert\u00e0 di professione di idee e di convinzioni genericamente intesa, mentre l\u2019articolo della relazione Cevolotto riguarda anche la libert\u00e0 di fede di cui l\u2019oratore fa parola all\u2019articolo 2. Quindi si presentano due eventualit\u00e0: esaminare, discutere ed eventualmente votare il suo articolo 1 riguardo alla libert\u00e0 di professione delle proprie idee e convinzioni, oppure fonderlo con la trattazione relativa alla libert\u00e0 di fede e di coscienza religiosa.<\/p><p>MORO ritiene che si debba fare distinzione tra la libert\u00e0 di opinione e di coscienza intesa in senso generale, e la professione religiosa. Pertanto le due questioni vanno trattate separatamente.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non essere contrario alla discussione iniziale sull\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti riguardante la libert\u00e0 di opinione, restando salva la questione del suo collocamento.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>MARCHESI ricorda che nella relazione sul programma della Democrazia cristiana della primavera scorsa si affermava la necessit\u00e0 che nella Carta costituzionale la religione cattolica venisse riconosciuta come religione di Stato, e se ne ricavava la conseguenza che gli istituti fondamentali dello Stato dovessero conformarsi alla morale cristiana che poi \u2013 come risultava da altri passi della relazione \u2013 era la morale cristiana cattolica. Rileva quindi come l\u2019onorevole Dossetti faccia proprie le conseguenze che venivano tratte in quella relazione, quando stabilisce nel suo articolo che ogni uomo ha diritto alla libera professione delle idee, purch\u00e9 esse non contrastino con le supreme norme morali. Le quali supreme norme morali proposte dall\u2019onorevole Dossetti \u2013 che \u00e8 una cos\u00ec fervida anima cristiana \u2013 non possono che esser quelle della morale cattolica. Ma, con quella semplice parola \u00abpurch\u00e9\u00bb, si viene a distruggere il principio della libert\u00e0 di pensiero, il quale pensiero pu\u00f2 anche esigere la libert\u00e0 di concepire e di formulare norme che siano in disaccordo con quelle della morale cattolica. Per queste ragioni dichiara di non accettare l\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti, cos\u00ec come \u00e8 stato formulato.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritenere l\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti non necessario, dal momento che nei princip\u00ee sulla libert\u00e0 si \u00e8 gi\u00e0 garantita la libert\u00e0 di esporre le proprie opinioni e di propagandarle.<\/p><p>Quanto alla formulazione dell\u2019articolo, aderisce pienamente alle osservazioni dell\u2019onorevole Marchesi, aggiungendo che esso rafforza in lui l\u2019impressione che si stia facendo una Costituzione paolotta, mentre le formule dovrebbero essere, per dir cos\u00ec, un poco laicizzate.<\/p><p>LA PIRA fa presente che la stessa terminologia \u00e8 usata anche in libri di autori non cattolici e non cristiani, e che la Costituzione che si sta facendo non \u00e8 paolotta, ma umana. Essa ha per termine comune la personalit\u00e0 umana, accettata da tutte le correnti politiche.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che un richiamo alla morale si legge anche nell\u2019articolo 2 proposto dall\u2019onorevole Cevolotto, dove si dice che tutti i cittadini hanno diritto di professare qualsiasi culto che non sia contrario all\u2019ordine pubblico, alla morale o al buon postume, mentre egli aveva semplicemente detto: \u00aball\u2019ordine pubblico e al buon costume\u00bb, perch\u00e9 i due concetti di ordine pubblico e di buon costume sono concetti pi\u00f9 limitati di quanto non sia il concetto di morale. Fa presente inoltre che egli non si \u00e8 richiamato genericamente alla morale, ma a quelle supreme norme morali che devono essere alla base di ogni convivenza civile.<\/p><p>Ricorda all\u2019onorevole Cevolotto che il professore Jemolo, nel suo opuscolo per la pace religiosa in Italia, ha sostenuto che la nuova disciplina e il nuovo ordinamento giuridico italiani debbono cominciare con una dichiarazione di adesione a quei princip\u00ee etici del Cristianesimo che rappresentano, indipendentemente da qualsiasi specifica tesi religiosa, la base della nostra coscienza e della nostra civilt\u00e0.<\/p><p>Ritiene quindi che il richiamo alle supreme norme morali non possa bastare per qualificare \u00abpaolotta\u00bb la Costituzione; non ritiene parimenti che il suo riferimento alle norme morali possa suscitare allarmi, perch\u00e9 non ha nulla a che vedere con la relazione sul programma della Democrazia cristiana, cui si \u00e8 richiamato l\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>LUCIFERO osserva che una buona Costituzione \u00e8 tutta un dettame morale, e che il richiamo alle supreme norme della morale \u00e8 nelle norme stesse che la Costituzione detta, e non come richiamo a s\u00e9 stante. Quindi, pur dichiarando di consentire con le intenzioni dell\u2019onorevole Dossetti, si domanda se \u00e8 necessario il suo riferimento alle norme morali, e se non sia pi\u00f9 pratico e pi\u00f9 costituzionale l\u2019accenno al buon costume e all\u2019ordine pubblico.<\/p><p>BASSO, pure essendo ossequiente alle supreme norme morali, si dichiara contrario alla formulazione dell\u2019articolo, in quanto esso esprime un concetto che pu\u00f2 essere interpretato in modi diversi, mentre una precisa definizione della norma in esame \u00e8 di suprema importanza, perch\u00e9 riguarda la libert\u00e0 di coscienza.<\/p><p>Ricorda che, per avere in sede di Sottocommissione sostenuto una volta che il principio dell\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio riguardava piuttosto il Codice civile che la Costituzione \u2013 e non crede che questa fosse una violazione della morale \u2013 \u00e8 stato attaccato dall\u2019<em>Osservatore Romano<\/em> che lo ha accusato di volere distruggere il vincolo familiare, di voler introdurre il libero amore, ecc. Ora, quando si stabilisce che la libert\u00e0 di coscienza pu\u00f2 essere sottoposta ad esame in base a una formula suscettibile di interpretazioni diverse, si va incontro al pericolo che questo esame possa variare da persona a persona. Perci\u00f2, pur essendo d\u2019accordo che si debbano rispettare le supreme norme morali, ritiene inaccettabile una formula che si richiami alle norme morali, senza averle prima ben definite.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che sia da accogliere la formula dell\u2019onorevole Dossetti, il quale ha esattamente limitato le supreme norme morali a quelle che hanno resistito attraverso il corso dei secoli. La resistenza nel tempo di questa morale accettata da tutti la mette fuori di discussione, e non giustifica le preoccupazioni dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>MARCHESI domanda all\u2019onorevole Mastrojanni quali sono secondo lui queste supreme norme morali.<\/p><p>MASTROJANNI risponde che sono quelle \u2013 come la morale cristiana cattolica \u2013 che attraverso i secoli hanno resistito e sono rimaste integre nella coscienza collettiva.<\/p><p>MARCHESI osserva che tali norme non sono state mai assolute nel tempo; sono materia di esortazione, non di storia; sono state predicate, non praticate.<\/p><p>MASTROJANNI replica che la predicazione del Cristianesimo \u00e8 servita ad esaltare la norma morale, perch\u00e9 venga praticata con sempre maggiore profondit\u00e0. Ma il fatto della predicazione non ha fatto che confermare l\u2019esistenza di quella morale universale. Attraverso i secoli non vi \u00e8 alcun\u2019altra forza morale accettata dalla collettivit\u00e0, n\u00e9 ancora oggi vi \u00e8 una morale da contrapporre a quella cristiana.<\/p><p>MARCHESI domanda all\u2019onorevole Mastrojanni se egli proibirebbe la pubblicazione dell\u2019opera <em>Cos\u00ec parl\u00f2 Zarathustra<\/em> di Nietzsche.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che se quell\u2019opera urta contro l\u2019umana coscienza e suscettibilit\u00e0, non avrebbe alcuna difficolt\u00e0 a contrastarla, appunto perch\u00e9 turba le coscienze. Egli \u00e8 del parere che il bene supremo deve essere difeso. Le manifestazioni del pensiero debbono rientrare in quello che \u00e8 il patrimonio spirituale dell\u2019umanit\u00e0. \u00c8 questo un diritto dell\u2019umanit\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole Lucifero ritiene che meglio converrebbe alla nostra Costituzione la formula che pone il limite dell\u2019ordine pubblico e del buon costume. Egli ritiene invece che quegli aspetti particolari possano far parte di leggi speciali, ma nella Costituzione debba affermarsi il principio generale da cui il legislatore trarr\u00e0 argomento per formulare altri divieti che attingono il loro valore da questa enunciazione generale. Per queste ragioni \u00e8 favorevole alla formula Dossetti.<\/p><p>DE VITA esprime l\u2019avviso che i princip\u00ee supremi della morale somiglino un po\u2019 al diritto naturale: sono, cio\u00e8, vaghi ed inafferrabili. Ritiene che la morale sia variabile attraverso il tempo e da luogo a luogo. Per queste considerazioni dichiara di non potere aderire alla proposta dell\u2019onorevole Dossetti. Per il resto, aderisce alla dichiarazione fatta dall\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di non comprendere perch\u00e9 venga proposto l\u2019articolo in esame. Esso \u2013 a suo avviso \u2013 rappresenta una forma di ipocrisia. Quali sono i princip\u00ee supremi della morale? Forse: non uccidere e non rubare? Ma \u00e8 proprio la societ\u00e0, cos\u00ec come \u00e8 oggi costituita, che spinge ad uccidere e a rubare.<\/p><p>Quali sono le norme morali? Il movimento anarchico pu\u00f2 essere dichiarato contro le supreme norme morali; il movimento comunista pu\u00f2 essere dichiarato immorale, perch\u00e9 non riconosce quel mito della propriet\u00e0 che \u00e8 a base della societ\u00e0 capitalistica di oggi, ed \u00e8 quasi una divinit\u00e0 per alcuni movimenti politici. Si vuol forse, proponendo una norma del genere, esacerbare i rapporti tra i partiti?<\/p><p>Osserva che qui non si mira a giudicare delle azioni, ma delle idee e delle convinzioni, la cui espressione deve essere invece libera. Con una norma del genere, si arriverebbe all\u2019assurdo che un uomo non pu\u00f2 pi\u00f9 pensare una cosa che a giudizio dei proponenti dell\u2019articolo sia considerata da essi contro le supreme norme della morale, supreme norme che non si conoscono e non vengono precisate.<\/p><p>La verit\u00e0 \u00e8 che qui si nasconde il tranello della soppressione della libert\u00e0 di pensiero, di convinzione, e di ogni altro principio di libert\u00e0.<\/p><p>Per questi motivi, dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che l\u2019onorevole Togliatti abbia esasperato al massimo il pensiero che la formula rappresenta. Le supreme norme morali non possono preoccupare alcuno. La libert\u00e0 di pensiero non \u00e8 da esse violata. Qualunque aspirazione politica \u00e8 salva, perch\u00e9 le supreme norme morali non colpiscono le idee, ma i delitti, quali per esempio l\u2019omicidio o la rapina e ogni lesione al diritto.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che con un articolo di legge, quale quello proposto dall\u2019onorevole Dossetti, si sarebbero potuti mettere in prigione e sopprimere i primi predicatori del Vangelo. Quanto all\u2019omicidio e alla rapina, cui ha accennato l\u2019onorevole Mastrojanni, si tratta di materia riguardante il Codice penale. Ripete che l\u2019inserimento di questo articolo nella Carta costituzionale farebbe s\u00ec che chi, come i comunisti, respinge ad esempio il diritto di propriet\u00e0 cos\u00ec come ora \u00e8 concepito dalla societ\u00e0 capitalistica, sarebbe considerato rapinatore ed assassino.<\/p><p>GRASSI rileva che la libert\u00e0 di opinione \u00e8 a base dell\u2019articolo proposto, e che essa va qui affermata, perch\u00e9 in nessuna parte della Costituzione ne \u00e8 stato finora fatto cenno. Crede per\u00f2 che l\u2019onorevole Dossetti sia andato oltre le sue intenzioni con le limitazioni che egli ha poste alla libert\u00e0 di opinione.<\/p><p>Ritiene che non sia possibile porre una limitazione alla libert\u00e0 di pensiero nei confronti dei princip\u00ee affermati dalla Costituzione. L\u2019onorevole Basso ha accennato alla indissolubilit\u00e0 del matrimonio; ed egli si domanda se si possa mai pensare che una opinione diversa possa essere vietata.<\/p><p>Ricorda che una delle ragioni per le quali la prima Costituzione francese fu respinta, derivava dal fatto che in essa vi era un articolo nel quale si dichiarava che i diritti affermati nella Costituzione non potevano essere posti in discussione: sembr\u00f2 infatti agli elettori francesi che in questa affermazione vi fosse un germe pericoloso contro la libert\u00e0.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che, dopo l\u2019accenno ai reati fatto dall\u2019onorevole Mastrojanni, appaiono chiare le intenzioni dell\u2019articolo in discussione. Fa presente che ogni giorno legge giornali di parte cattolica, nei quali si dice che le dottrine politiche che egli professa sono contro le supreme norme morali. \u00c8 chiaro che, se domani quella parte avesse la maggioranza, egli sarebbe dichiarato fuori legge soltanto perch\u00e9 crede nei princip\u00ee del socialismo e nella trasformazione della propriet\u00e0 dei mezzi di produzione e dei mezzi di scambio.<\/p><p>Lasciando da parte l\u2019anarchismo e il comunismo, che sono dottrine politiche, se si desse domani il caso di una eresia religiosa, si potrebbe dire, in base a quest\u2019articolo, che essa \u00e8 contro le supreme norme morali.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non vedere la ragione dello sdegno manifestato dall\u2019onorevole Togliatti. Osserva anzitutto che, per quella particolare manifestazione che \u00e8 l\u2019opinione religiosa, si ammette che possa subire un limite nei riguardi dell\u2019\u00abordine pubblico e buon costume\u00bb, come \u00e8 detto nella sua proposta e della \u00abmorale\u00bb per giunta, come \u00e8 detto nella formulazione dell\u2019onorevole Cevolotto. Ora, se questo lo si ammette per una manifestazione della coscienza religiosa, non vede perch\u00e9 non possa essere ammesso anche per ogni opinione in genere, in quanto sia contrastante con l\u2019ordine pubblico o il buon costume. Potr\u00e0 essere, questa, materia opinabile, ma non \u00e8 cosa che desti sospetti o che possa giustificare la qualifica di forma ipocrita ad essa data dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>Quanto poi al richiamo alle supreme norme morali, fa presente che un richiamo esplicito alla \u00abmorale\u00bb \u00e8 contenuto anche nella formula dell\u2019onorevole Cevolotto, e chiarisce che l\u2019espressione \u00absupreme norme morali\u00bb si riferisce a quei supremi princip\u00ee morali che non riguardano questa o quella forma di organizzazione della societ\u00e0 o di disciplina dell\u2019economia, perch\u00e9 questo non ha niente a che vedere con essi. Supremo principio morale \u00e8, ad esempio, quello che proibisce le persecuzioni razziali.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, spiega che la sua formula si riferisce a tutt\u2019altro campo. Essa afferma che tutti i cittadini hanno il diritto di professare quella religione e quel culto che desiderano, purch\u00e9 esso non sia contrario all\u2019ordine pubblico, alla morale e al buon costume. \u00c8 necessario fare una tale specificazione, perch\u00e9 si pu\u00f2 dare il caso di un culto che sia per se stesso immorale. Vi sono state sette religiose che hanno professato il principio che bisogna peccare molto per poi pentirsi e salvarsi. Un tal principio sarebbe contrario alla morale. Questa \u00e8 la portata ristretta della sua formula.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che non \u00e8 in base ad eventuali intenzioni che si deve giudicare, ma in base alla portata oggettiva della norma che si propone. Rileva che quanto dice l\u2019onorevole Cevolotto \u00e8 tradizionalmente compreso nel concetto di buon costume. Quando si fa un richiamo alla morale senza limitazioni, si richiama qualche cosa di ancor pi\u00f9 estensivo delle supreme norme morali.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che la parola \u00abmorale\u00bb pu\u00f2 essere tolta dalla sua formula.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, replica che a lui premeva sottolineare che, anche partendo da un punto di vista che non sia il suo, si pu\u00f2 arrivare a stabilire limitazioni pi\u00f9 gravi di quelle che egli propone, senza che l\u2019onorevole Togliatti accusi l\u2019onorevole Cevolotto di ipocrisia.<\/p><p>MARCHESI rileva che la \u00abmorale\u00bb richiamata dall\u2019onorevole Cevolotto \u00e8 la morale del regolamento di polizia.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che la dizione \u00abcontrario all\u2019ordine pubblico, alla morale e al buon costume\u00bb \u00e8 una formula tradizionale della legislazione italiana, ed egli ha inteso qui adoperarla con quel significato e con quel valore.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, data l\u2019interpretazione che egli ha inteso dare alla sua proposta, non pu\u00f2 che insistere perch\u00e9 venga posta in votazione.<\/p><p>BASSO osserva che l\u2019articolo, quando fosse approvato, andrebbe soggetto ad interpretazioni diverse dalla interpretazione personale che ne ha dato il proponente onorevole Dossetti. Ritiene logica l\u2019interpretazione datane dall\u2019onorevole Mastrojanni, ed \u00e8 contro di essa che intende reagire, come hanno gi\u00e0 reagito gli onorevoli Togliatti e Marchesi.<\/p><p>Osserva che nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti si dice che non si possono manifestare le proprie idee o convinzioni, quando esse contrastino con le supreme norme morali, con la libert\u00e0 e i diritti garantiti dalla Costituzione. Ora, fra i diritti che la Costituzione garantisce vi \u00e8 il diritto di propriet\u00e0. Approvando l\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti, si verrebbe ad impedire ogni manifestazione di opinioni contrarie al diritto di propriet\u00e0, cos\u00ec come esso si esercita nella civilt\u00e0 capitalistica; si verrebbero pure a impedire tutte le associazioni per il divorzio.<\/p><p>L\u2019onorevole Mastrojanni ha detto che per lui \u00e8 molto chiaro che le \u00absupreme norme morali\u00bb non sono che quelle della religione cattolica. Ora, per la religione cattolica, il Santo Padre \u00e8 infallibile quando parla <em>ex cathedra<\/em>, in materia di morale. Accogliendo l\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti ci si verrebbe quindi a sottoporre all\u2019interpretazione autentica del Santo Padre in materia di morale. Praticamente l\u2019accoglimento della proposta Dossetti significherebbe rendere impossibile qualsiasi manifestazione di pensiero. Si pensi, ad esempio, alle associazioni naturistiche ed a quelle per il controllo delle nascite, che sono associazioni fiorentissime in Paesi di alta civilt\u00e0 e che verrebbero senz\u2019altro proibite in base all\u2019articolo in discussione. Ci\u00f2 non implica da parte sua un giudizio di merito sulle predette associazioni: \u00e8 certo per\u00f2 che egli \u00e8 favorevole a che queste associazioni esistano e non siano soppresse da quel regime di polizia che verrebbe ad essere instaurato con l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>Rileva che si potrebbe, eventualmente, comprendere la portata ed il significato dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti, qualora esistesse un testo che fissasse tassativamente le norme della morale. Si potrebbe discutere l\u2019opportunit\u00e0 o meno di richiamarle nella Costituzione, ma almeno si saprebbe a che cosa ci si vuol riferire. Invece, cos\u00ec come \u00e8 formulato l\u2019articolo, non pu\u00f2 essere accolto e pertanto ne propone la soppressione.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che, se fosse sicuro che l\u2019articolo venisse interpretato nel puro senso delle supreme leggi della morale cattolica, lo accetterebbe, perch\u00e9 esse sono le supreme leggi morali di tutti.<\/p><p>Osserva, per\u00f2, che nell\u2019articolo vi \u00e8 una certa impropriet\u00e0 di impostazione. La morale produce la legge, ma la legge non \u00e8 che il precipitato storico della morale, non \u00e8 \u00abla morale\u00bb. Nella legge si fa l\u2019applicazione della morale vigente nell\u2019epoca. La legge \u00e8 quindi un\u2019applicazione della morale, ma non la richiama. Questo articolo pone di fronte ad una serie di problemi che un interprete di cattiva volont\u00e0 pu\u00f2 torcere come vuole. Compito del legislatore e del costituente \u00e8 di sviluppare la morale nelle leggi, non di richiamarla come articolo di Codice. Lo stesso fatto che si sia sentita la necessit\u00e0 di spendere tante parole dall\u2019una e dall\u2019altra parte per dire con quale significato si voleva adoperare la parola \u00abmorale\u00bb, dimostra la difficolt\u00e0 della sua interpretazione.<\/p><p>Dichiara pertanto di associarsi, per motivi diversi da quelli detti dagli altri oratori che lo hanno preceduto, alla proposta di sopprimere quest\u2019affermazione.<\/p><p>CORSANEGO fa notare che la frase che ha destato tanto scandalo si trova in quasi tutte le Costituzioni. La Costituzione dell\u2019Estonia, ad esempio, dice: \u00ab\u00c8 garantita la libert\u00e0 di manifestare le proprie idee con parole, scritti, stampe, rappresentazioni grafiche o di scultura. Essa non pu\u00f2 essere limitata che nell\u2019interesse della morale o della sicurezza dello Stato\u00bb. Analoghe disposizioni si trovano nella Costituzione democratica spagnola, in quella lituana ed in altre Costituzioni.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente che, se alcune sue espressioni possono avere offeso qualche Commissario, si dichiara disposto a rettificarle e a ritirarle, ma prega l\u2019onorevole Dossetti di ritirare l\u2019articolo proposto, onde si possa cercare un accordo su altra formula di comune consenso.<\/p><p>MORO dichiara di non poter concordare con le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Lucifero. \u00c8 vero che la legge \u00e8 un precipitato storico della morale, ma ci\u00f2 non toglie che proprio per questa ragione le norme di legge debbano richiamarsi esplicitamente a criteri morali.<\/p><p>Per quanto riguarda il merito della proposta, intende difendere la sincerit\u00e0 con la quale essa \u00e8 stata formulata. I rappresentanti della Democrazia cristiana sono cristiani e cattolici e sono abbastanza aperti, conoscendo il mondo moderno, per sentire che le loro idee non sono da tutti condivise. Tuttavia, vi \u00e8 una convivenza civile in Italia e nel mondo tra persone che professano apertamente il Cristianesimo ed altre che solo naturalmente ne seguono la morale; e sia gli uni che gli altri sentono che c\u2019\u00e8 una moralit\u00e0 comune che li unisce, frutto della civilt\u00e0 ed elemento comune che permette di vivere insieme realizzando una umanit\u00e0 civile.<\/p><p>A chi ha affermato che una norma come quella proposta pu\u00f2 essere pericolosa, fa osservare che essa pu\u00f2 essere pericolosa non perch\u00e9 la sostengono i democristiani, ma perch\u00e9 domani potrebbe rappresentare, nelle mani di chi non ha eguale lealt\u00e0 ed apertura di spirito, un pericolo per la libert\u00e0. I democristiani possono sinceramente affermare che nelle loro mani non sarebbe pericolosa, perch\u00e9 essi sono uomini non soltanto cristiani, ma dotati di una spiritualit\u00e0 ricca ed aperta.<\/p><p>MARCHESI obietta che una norma del genere non \u00e8 pericolosa nelle mani dell\u2019onorevole Moro, ma sarebbe pericolosissima nelle mani di altre persone le quali, in base ad essa, si riterrebbero autorizzate a mandare al rogo i comunisti.<\/p><p>MORO ammette che la norma possa essere pericolosa, ma chiede che i Commissari diano atto della onest\u00e0 delle intenzioni di chi l\u2019ha proposta.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene opportuno sospendere la seduta per qualche minuto per dar modo ai Commissari di chiarire meglio tra di loro il proprio pensiero.<\/p><p>(<em>La seduta \u00e8 sospesa per alcuni minuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, comunica che, avendo l\u2019onorevole Togliatti chiarito il suo pensiero, ed essendosi dichiarato disposto a venire ad un accordo sopra una nuova formulazione, non ha nessuna difficolt\u00e0 a sopprimere l\u2019articolo 1, purch\u00e9 nel successivo articolo da lui proposto come secondo, si faccia menzione della libert\u00e0 di espressione delle proprie idee. Tale articolo dovrebbe avere, all\u2019inizio, la seguente dizione:<\/p><p>\u00abOgni uomo ha diritto alla libera manifestazione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa, ecc.\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che, se si vuole introdurre il principio della libert\u00e0 di manifestazione delle proprie idee, questo principio deve essere staccato dall\u2019altro che riguarda la libert\u00e0 di fede e di coscienza.<\/p><p>CARISTIA ritiene che, se anche si vuol discutere sulla libert\u00e0 di opinione, del resto ammessa da tutti, le norme relative dovrebbero essere collocate in altra sede.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che la Commissione si riserv\u00f2 appunto di discutere il principio della libert\u00e0 di opinione in questa sede, in quanto poteva avere una connessione con gli articoli che riguardano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa; ma si intende che questi articoli dovranno poi trovare la loro sede nel primo capitolo, che riguarda i diritti fondamentali della personalit\u00e0 umana.<\/p><p>CARISTIA osserva che, dal momento che \u00e8 stata gi\u00e0 garantita la libert\u00e0 di stampa, baster\u00e0 dire: \u00e8 garantita ai cittadini la libert\u00e0 di opinione, che si esplica in determinati modi. Per quanto riguarda la libert\u00e0 di coscienza e di culto, adotterebbe una formula molto pi\u00f9 semplice.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, concorda nella proposta di riunire tutti i concetti nell\u2019articolo 2 della relazione Dossetti, ma ne propone una formulazione diversa.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara doversi intendere che la sua proposta di fusione dei due articoli in uno solo, cio\u00e8 nell\u2019articolo 2, \u00e8 naturalmente subordinata all\u2019inquadramento dell\u2019articolo 2 stesso, nel senso che la libert\u00e0 di espressione delle proprie idee e convinzioni resti sempre circoscritta da quel limite supremo che \u00e8 contenuto in fondo all\u2019articolo. In caso contrario, ritirerebbe la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, ed invita i Relatori onorevoli Dossetti e Cevolotto a trovare una formula dell\u2019articolo 2, possibilmente concordata.<\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Mancini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 49. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 18 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti (Seguito della discussione) Presidente \u2013 De Vita \u2013 Marchesi \u2013 Cevolotto, Relatore \u2013 Grassi \u2013 Merlin Umberto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[94,69],"tags":[],"post_folder":[118],"class_list":["post-5128","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5128"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5128\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10369,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5128\/revisions\/10369"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5128"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}