{"id":5126,"date":"2023-10-15T22:52:19","date_gmt":"2023-10-15T20:52:19","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5126"},"modified":"2023-11-14T22:42:08","modified_gmt":"2023-11-14T21:42:08","slug":"mercoledi-11-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5126","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 11 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5126\" class=\"elementor elementor-5126\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e0b4948 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e0b4948\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7417fa4\" data-id=\"7417fa4\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-61dbbfe elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"61dbbfe\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461211sed048ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c3a671a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c3a671a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>48.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 11 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.<\/p><p>Presidente \u2013 Mancini \u2013 Cevolotto \u2013 Togliatti \u2013 Marchesi.<\/p><p>Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Togliatti \u2013 Dossetti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Cevolotto, <em>Relatore \u2013<\/em>Caristia \u2013 Mancini \u2013 La Pira \u2013 De Vita \u2013 Merlin Umberto \u2013 Moro.<\/p><p>La seduta comincia alle 12.<\/p><p>Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente la Sottocommissione ha proceduto alla revisione dei primi tre articoli concernenti i princip\u00ee dei rapporti culturali.<\/p><p>Sottopone all\u2019esame, per la revisione, i rimanenti articoli approvati sullo stesso tema.<\/p><p>MANCINI, all\u2019articolo 4, propone di rendere tassativa la disposizione che l\u2019insegnamento primario e postelementare \u00e8 obbligatorio fino al 14\u00b0 anno di et\u00e0, sopprimendo perci\u00f2, al termine dell\u2019articolo, nella proposizione \u00abalmeno fino al 14\u00b0 anno di et\u00e0\u00bb la parola \u00abalmeno\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che, con la parola \u00abalmeno\u00bb, l\u2019obbligatoriet\u00e0 pu\u00f2 andare anche oltre i quattordici anni di et\u00e0, che \u00e8 un limite minimo. Se si toglie questo termine, si peggiora la situazione rispetto al principio dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019insegnamento, che si voleva affermare con l\u2019articolo in esame.<\/p><p>TOGLIATTI si associa alla osservazione dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>MARCHESI fa presente che il termine \u00abalmeno\u00bb era contenuto nell\u2019articolo formulato dall\u2019onorevole Moro, e che egli lo aveva lasciato perch\u00e9 aveva ritenuto che esprimesse un concetto giusto.<\/p><p>MANCINI ritira la sua proposta di soppressione del termine \u00abalmeno\u00bb.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo<\/em> <em>4<\/em> <em>\u00e8<\/em> <em>approvato. L\u2019articolo<\/em> <em>5<\/em> <em>non d\u00e0 luogo ad osservazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MARCHESI, sull\u2019articolo 6, osserva che nel testo concordato dalla prima e dalla terza Sottocommissione l\u2019articolo concernente la protezione dei monumenti da parte dello Stato \u00e8 stato soppresso, e fa presente la necessit\u00e0 che invece esso sia mantenuto.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che l\u2019articolo \u00e8 stato considerato superfluo dal Comitato che ha coordinato gli articoli approvati dalla prima e dalla terza Sottocommissione.<\/p><p>MARCHESI fa osservare al Presidente che l\u2019articolo in esame \u00e8 oggi pi\u00f9 che mai necessario, poich\u00e9 la seconda Sottocommissione, che si occupa delle autonomie regionali, ha attribuito alla competenza delle Regioni la protezione e la manutenzione dei monumenti che costituiscono patrimonio nazionale. Dichiara di non poter accettare questo principio, e di ritenere pertanto opportuno introdurre nella Costituzione un articolo che metta sotto la protezione dello Stato i monumenti artistici, storici e naturali, a chiunque appartengano e in qualsiasi parte del territorio della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE assicura l\u2019onorevole Marchesi che si render\u00e0 interprete del suo desiderio in sede di Comitato misto, e propone che la forma dell\u2019articolo in esame sia modificata nel modo seguente: \u00abI monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di ritenere imprecisa l\u2019espressione \u00abmonumenti naturali\u00bb, poich\u00e9 il monumento \u00e8 sempre qualche cosa che sorge per opera dell\u2019uomo.<\/p><p>MARCHESI fa osservare all\u2019onorevole Cevolotto che il monumento \u00e8 una testimonianza di qualche cosa, \u00e8 un ricordo, una memoria, e che d\u2019altra parte la parola \u00abmonumento\u00bb ha assunto un significato cos\u00ec esteso e generico che pu\u00f2 essere accettata.<\/p><p>CEVOLOTTO non insiste sulla sua osservazione riguardante l\u2019espressione \u00abmonumenti naturali\u00bb, ma fa osservare che l\u2019altra espressione \u00absotto la protezione dello Stato\u00bb \u00e8 alquanto generica e pu\u00f2 avere un significato troppo lato permettendo al privato, che non abbia i mezzi per curare e mantenere questi monumenti, di rivolgersi allo Stato per pretendere che vi provveda lo Stato stesso.<\/p><p>MARCHESI chiarisce che lo Stato deve appunto intervenire quando non ci siano i mezzi da parte del privato, ma pu\u00f2 anche imporre al proprietario, che abbia i mezzi, la custodia e la manutenzione di questi monumenti.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non insistere nella sua osservazione.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo viene approvato nella formulazione proposta dal Presidente<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE essendo esaurito l\u2019esame degli articoli concernenti i princip\u00ee dei rapporti culturali, propone alla revisione i sei articoli che riguardano la famiglia.<\/p><p>(<em>Non d\u00e0nno luogo ad osservazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sugli articoli riguardanti lo Stato come ordinamenti giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti, ricordando che in una precedente seduta egli e l\u2019onorevole Togliatti avevano presentato due formulazioni diverse sullo stesso argomento.<\/p><p>Gli articoli presentati dall\u2019onorevole Togliatti erano i seguenti:<\/p><p><em>Art. 1. \u2013<\/em> \u00abLo Stato \u00e8 indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica\u00bb.<\/p><p><em>Art. 2. \u2013<\/em> \u00abLo Stato riconosce la sovranit\u00e0 della Chiesa cattolica nei limiti dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa stessa\u00bb.<\/p><p><em>Art. 3. \u2013<\/em> \u00abI rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari\u00bb.<\/p><p>Gli articoli da lui proposti erano cos\u00ec formulati:<\/p><p><em>Art. 1. \u2013<\/em> \u00abLe norme di diritto internazionale fanno parte dell\u2019ordinamento della Repubblica. Le leggi della Repubblica non possono contraddirvi\u00bb.<\/p><p><em>Art. 2. \u2013<\/em> \u00abLa Repubblica riconosce la sovranit\u00e0 della Chiesa cattolica nella sfera dell\u2019ordinamento giuridico di essa\u00bb.<\/p><p><em>Art. 3. \u2013<\/em> \u00abI Patti Lateranensi \u2013 Trattato e Concordato \u2013 attualmente in vigore sono riconosciuti come base dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di essere disposto a riunire in uno solo i tre articoli da lui proposti.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, tra gli articoli che egli ha proposto, ce ne \u00e8 uno che non riguarda i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ma le norme di diritto internazionale che dovrebbero far parte dell\u2019ordinamento della Repubblica.<\/p><p>Domanda alla Commissione se essa ritiene che questo articolo debba essere discusso prima di passare all\u2019esame degli articoli riguardanti i rapporti tra Stato e Chiesa.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, in merito ai tre articoli presentati dall\u2019onorevole Togliatti, rileva che a parte le differenze formali il secondo pu\u00f2 rappresentare una base utile di discussione essendo formulato precisamente nello spirito del principio che egli ha affermato.<\/p><p>Ritiene invece insufficiente il terzo degli articoli in cui l\u2019onorevole Togliatti ha affermato in modo pi\u00f9 esplicito e in termini pi\u00f9 comprensibili ci\u00f2 che l\u2019oratore aveva cercato di stabilire negli articoli 5 e 6 proposti nella relazione. Fa osservare a questo proposito che esiste accordo tra lui e l\u2019onorevole Togliatti circa l\u2019affermazione del riconoscimento dell\u2019indipendenza reciproca sia dello Stato che della Chiesa; ma rileva altres\u00ec che, oltre alla affermazione che i rapporti intercorrenti tra di essi devono in linea di principio essere regolati in termini concordatari e quindi con atto di diritto esterno, non si pu\u00f2 non introdurre nella Costituzione anche un richiamo a quegli atti di diritto esterno sussistenti storicamente come disciplina concreta delle relazioni tra Stato e Chiesa, quali sono i Patti Lateranensi.<\/p><p>Fa presente che il principio del riconoscimento dei Patti Lateranensi era stato accettato esplicitamente anche dall\u2019onorevole Togliatti nelle dichiarazioni da lui fatte nella seduta della Sottocommissione del 21 novembre: dalla quale risulta chiaro che l\u2019onorevole Togliatti era disposto a riconoscere nella Costituzione ci\u00f2 che chiamava uno stato di fatto attuale e giuridico; non essendo intervenute da allora ad oggi ragioni cos\u00ec gravi da giustificare un mutamento della situazione, ritiene che ne consegua che l\u2019onorevole Togliatti dovrebbe essere tuttora disposto ad accettare un richiamo ai Patti Lateranensi come necessario complemento dell\u2019architettura degli articoli riguardanti i rapporti tra Stato e Chiesa.<\/p><p>Rileva che al riconoscimento costituzionale dei Patti Lateranensi oggi in vigore possono essere opposte una serie di obiezioni tecniche, quale ad esempio la opportunit\u00e0 di alcune modificazioni ai Patti in vigore; ma osserva che tali obiezioni hanno uno scarso rilievo, e che \u00e8 invece necessario vedere realisticamente ci\u00f2 che vi \u00e8 al fondo della questione.<\/p><p>Dichiara a tale proposito che, perch\u00e9 si possa vedere nella nuova Costituzione un rispetto effettivo e non soltanto formale della coscienza cattolica del popolo italiano, \u00e8 necessario che non si contraddica a quella fondamentale realt\u00e0 storica con cui si \u00e8 composto un dissidio secolare sistemando i rapporti fra Stato e Chiesa; non si pu\u00f2 quindi fare a meno del riconoscimento dei patti esistenti. Quando, sia pure sotto il velame di esplicite dichiarazioni di rispetto, ci si rifiuta a questo riconoscimento costituzionale in nome di pretese difficolt\u00e0 tecniche, i democristiani hanno ragione di sospettare che sotto tale atteggiamento si nasconda qualcosa di pi\u00f9 che una semplice ragione tecnica: che vi sia cio\u00e8 una ragione politica, e non si voglia dare agli italiani quella garanzia che i democristiani considerano fondamentale e che essi chiedono venga affermata nella Costituzione.<\/p><p>Aggiunge che alcune manifestazioni di un certo valore giustificano il sospetto che, negando in modo imprevisto ed imprevedibile il riconoscimento costituzionale dei Patti Lateranensi, e opponendo d\u2019altra parte delle pretese ragioni tecniche, si voglia di fatto mantenere una linea politica di equilibrio che da un lato consenta di sfruttare i vantaggi derivanti da una dichiarazione di rispetto per la coscienza cattolica, e dall\u2019altro di minare profondamente la coscienza stessa. Cita a tale riguardo un articolo pubblicato dal nuovo settimanale di lotta politica <em>Vie nuove<\/em>, diretto dal vicesegretario del Partito comunista e di cui \u00e8 autorevole collaboratore lo stesso onorevole Togliatti, articolo nel quale, sotto il titolo \u00abRoma Vaticana\u00bb, vengono riferiti alcuni giudizi del giornalista inglese Wickham Steed contenenti affermazioni false e denigratorie nei riguardi della religione.<\/p><p>Dichiara di non voler attribuire all\u2019articolo citato un significato pi\u00f9 grave di quello che si pot\u00e9 attribuire al manuale di religione presentato in una delle sedute precedenti dall\u2019onorevole Togliatti, ma riconferma che, se le dichiarazioni fatte dai Commissari di altra parte nei riguardi dei patti esistenti sono veramente sincere, la sola conseguenza logica che se ne pu\u00f2 trarre \u00e8 che si deve arrivare ad introdurre nella Costituzione quell\u2019unica effettiva garanzia che oggi pu\u00f2 tranquillizzare la coscienza dei cattolici, senza recar pregiudizio alle coscienze non cattoliche.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019onorevole Dossetti \u00e8 gi\u00e0 entrato nel merito della discussione prendendo come base la proposta dell\u2019onorevole Togliatti, mentre ancora si deve decidere se debba o no avere la precedenza la discussione sull\u2019articolo relativo all\u2019adozione delle norme di diritto internazionale.<\/p><p>Ricorda di aver proposto un articolo che corrispondeva alla prima parte dell\u2019articolo successivamente presentato dal Presidente, il che dimostra che anche per il Presidente questo era il primo punto da risolvere. Fa presente che, se la Sottocommissione \u00e8 disposta a prendere come base della discussione la proposta presentata dall\u2019onorevole Togliatti, egli non si opporr\u00e0, ma non vede la ragione per cui non si debba prima discutere e votare l\u2019articolo proposto dal Presidente, il quale tratta una materia non compresa negli articoli dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che gli \u00e8 indifferente discutere prima o dopo sull\u2019articolo riguardante le norme del diritto internazionale. Osserva per\u00f2 che questo articolo non \u00e8 persuasivo, poich\u00e9 esso riconosce norme del diritto internazionale che non esistono. Esistono princip\u00ee di diritto internazionale elaborati da una scienza molto complicata, ma per i quali non esiste una codificazione, poich\u00e9 vi sono soltanto delle norme che entrano nei trattati internazionali, e questi trattati costituiscono l\u2019unica codificazione del diritto internazionale. Nei Codici civili dei singoli Stati vi sono alcune norme di diritto internazionale relative, soprattutto, allo stato giuridico dei cittadini, norme di diritto privato in generale; mentre per quel che riguarda il diritto pubblico internazionale tutto rimane nell\u2019ambito dei princip\u00ee generali e fa parte del costume o della consuetudine.<\/p><p>Per queste considerazioni, affermare che le norme del diritto internazionale fanno parte dell\u2019ordinamento dello Stato vuol dire inserire nella Costituzione un articolo che si pu\u00f2 prestare ad equivoci.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto di discutere in primo luogo la questione del diritto internazionale in genere, per passare poi ad esaminare la questione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica.<\/p><p>CARISTIA dichiara che si asterr\u00e0 dalla votazione in quanto ritiene che essa sia perfettamente inutile.<\/p><p>(<em>La proposta Cevolotto \u00e8 approvata con 15 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, riconosce giuste le osservazioni dell\u2019onorevole Togliatti circa il riconoscimento delle norme di diritto internazionale, e ricorda di aver presentato nella sua relazione una formula alquanto diversa da quella del Presidente, e cos\u00ec concepita: \u00abLe norme del diritto delle genti generalmente riconosciute sono considerate come parte integrante del diritto della Repubblica italiana\u00bb. Questa formula, che corrisponde, salvo varianti formali, alla formula della Costituzione di Weimar adottata anche da altre Costituzioni, va incontro alle obiezioni dell\u2019onorevole Togliatti, e risponde all\u2019aspirazione per un allargamento della base dei rapporti internazionali in cui intervenga un riconoscimento di norme comuni tra tutti gli Stati.<\/p><p>Per queste ragioni propone che sia adottato l\u2019articolo contenuto nella sua relazione, invece di quello proposto dal Presidente.<\/p><p>CARISTIA ritiene che la formula proposta dall\u2019onorevole Cevolotto sia pi\u00f9 adeguata, anche tenuto conto delle osservazioni svolte dall\u2019onorevole Togliatti, che per\u00f2 non sono del tutto esatte. Osserva a tale proposito che se \u00e8 vero che il diritto internazionale non \u00e8 codificato come il diritto interno, non si pu\u00f2 dire in maniera assoluta che esso consti soltanto di quei princip\u00ee che si trovano nell\u2019uno o nell\u2019altro manuale di diritto internazionale pi\u00f9 o meno autorevole, perch\u00e9 vi \u00e8 anche una parte di questa materia che, bene o male, \u00e8 codificata in atti bilaterali.<\/p><p>Rileva inoltre che occorre fare una distinzione tra le convenzioni che gli Stati stipulano tra di loro, e le convenzioni che derivano da conferenze di molti Stati che emanano delle norme le quali si attuano poi negli ordinamenti interni dei singoli Stati. Le norme sulla condotta della guerra, sulla protezione dei lavoratori, sull\u2019abolizione di certi sistemi, sono norme codificate in varie conferenze ed hanno una loro attuazione dipendente dalla loro natura di norme di diritto internazionale.<\/p><p>MANCINI riconosce che vi sono princip\u00ee generali dinanzi ai quali ognuno deve inchinarsi; osserva per\u00f2 che oggi, in un momento di continuo contrasto tra popoli e popoli, dopo che una guerra ha devastato il diritto e il rispetto alle norme dei rapporti tra le genti, \u00e8 il caso di domandarsi quali norme generali di diritto internazionale si debbano tener presenti nella Costituzione, essendo esse state superate dal diritto del vincitore sul vinto, come \u00e8 dimostrato chiaramente dalle decisioni prese dalla Conferenza dei Quattro Grandi contro l\u2019Italia.<\/p><p>Per queste considerazioni, ritiene inutile mettere nella Costituzione un\u2019affermazione circa l\u2019accettazione delle norme del diritto internazionale, e si dichiara contrario sia alla formula proposta dal Presidente che a quella dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Cevolotto, la quale in sostanza ha un valore identico a quella proposta dal Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che, quando egli formul\u00f2 il suo articolo, fu guidato dal pensiero di differenziare le figure dei due rapporti: rapporti internazionali in generale e rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Aggiunge di accettare comunque la formula dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritenere che i due concetti debbano essere affermati congiuntamente. Si riserva, pertanto, quando si riproporr\u00e0 la discussione sui rapporti tra Stato e Chiesa, di proporre che al testo che ora si approver\u00e0 se ne aggiunga un altro relativo ai rapporti tra Stato e Chiesa.<\/p><p>PRESIDENTE, rilevato che l\u2019onorevole Dossetti ha dichiarato di aderire, per ora. alla formula proposta dall\u2019onorevole Cevolotto, intende da parte sua fare analoga dichiarazione.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di accettare la formula dell\u2019onorevole Cevolotto togliendo la parola \u00abcome\u00bb. Non pu\u00f2 accettare il principio contenuto nella formula del Presidente, che cio\u00e8 le leggi dello Stato non possono contraddire alle norme di diritto internazionale, poich\u00e9 ritiene che per scopo di rappresaglia si possa violare una norma di diritto internazionale.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che anche non adottando la formula da lui proposta, il concetto sar\u00e0 sempre implicito.<\/p><p>LA PIRA dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>DE VITA, pur ripetendo di essere contrario alla tecnica della Costituzione, dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Cevolotto, poich\u00e9 si tratta di una norma di diritto internazionale generale, per la quale \u00e8 possibile una specie di adattamento automatico.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare all\u2019onorevole Mancini che, nonostante la guerra, sono sopravvissute alcune norme generalmente adottate nelle varie conferenze internazionali, come ad esempio quella relativa all\u2019abolizione della schiavit\u00f9.<\/p><p>Fa presente inoltre che la Costituzione intorno a cui si sta lavorando deve valere per l\u2019avvenire e che quindi la formula in discussione ha valore in quanto afferma che l\u2019Italia accetter\u00e0, come facenti parte del suo diritto interno, quelle norme di diritto internazionale che sorgeranno dalle varie conferenze e che saranno accettate da tutti.<\/p><p>MANCINI osserva che questo pu\u00f2 essere un programma buono per l\u2019onorevole Cevolotto. La Chiesa ha fondato l\u2019unit\u00e0 politica dei popoli attraverso il Cristianesimo. I socialisti cercano di fondare l\u2019unit\u00e0 politica attraverso i lavoratori. Come, socialista, egli crede a questo avvenire e non pu\u00f2 quindi votare la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>MERLIN UMBERTO fa presente che la Carta costituzionale francese dice nel preambolo: \u00abLa R\u00e9publique fran\u00e7aise, fid\u00e8le a ses traditions, se conforme aux r\u00e8gles du droit publique international\u00bb. Questa formula con tiene un\u2019affermazione che vale non solo per il futuro ma anche per il passato, e giova sperare che le norme cui si riferisce diventino efficaci e capaci di ulteriore sviluppo.<\/p><p>MORO domanda se l\u2019articolo in discussione abbia riferimento anche ai trattati internazionali, oppure si riferisca alle norme internazionali generali. Deve essere chiarito cio\u00e8 se i trattati, una volta stipulati, facciano parte di diritto, senza bisogno di una legge applicativa, dell\u2019ordinamento dello Stato italiano.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, prega l\u2019onorevole Moro di non insistere sulla sua richiesta perch\u00e9 la questione da lui proposta richiederebbe una lunga discussione la quale darebbe luogo a una eccessiva casistica. Dichiara di non ritenere opportuno inserire una tale specificazione nella Costituzione. Sar\u00e0 lo svolgimento del diritto internazionale che stabilir\u00e0 in seguito quando e come vi sia l\u2019acquisizione automatica nel diritto interno delle convenzioni e dei trattati internazionali, il che non sempre avviene, neanche ora.<\/p><p>Per quanto riguarda qualche caso particolare, la questione potr\u00e0 essere sollevata in un secondo tempo.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, risponde all\u2019onorevole Moro che si riservava di sollevare la questione cui l\u2019onorevole Moro ha fatto cenno.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Dossetti se crede di dover rispondere alla domanda dell\u2019onorevole Moro, dopo aver aderito alla formula dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, risponde che bisogna distinguere: norme di diritto internazionale generale; norme di diritto internazionale positivo (i trattati); accordi tra Stato e Chiesa. Dichiara che nell\u2019esprimere il suo assenso alla formula Cevolotto in merito al primo problema, non ha inteso pregiudicare n\u00e9 la seconda n\u00e9 la terza questione.<\/p><p>MORO si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Dossetti, riservandosi di intervenire quando saranno sollevate tali questioni.<\/p><p>MANCINI dichiara che potrebbe accettare la formula dell\u2019onorevole Cevolotto solo nel caso che l\u2019espressione: \u00abLe norme del diritto delle genti\u00bb fosse sostituita dall\u2019espressione: \u00abLe norme dei rapporti internazionali\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, osserva che ci sono altri rapporti non giuridici come, ad esempio, le convenzioni postali.<\/p><p>MORO domanda all\u2019onorevole Mancini che differenza egli fa tra diritto delle genti e norme dei rapporti internazionali.<\/p><p>MANCINI risponde che il diritto delle genti non esiste pi\u00f9, mentre i rapporti internazionali saranno stabiliti dalle convenzioni future.<\/p><p>MORO dichiara di non ritenere che il diritto delle genti sia stato annullato; esso pu\u00f2 essere stato violato, e proprio il fatto che i criminali di guerra sono stati giudicati e condannati, dimostra che vi \u00e8 un diritto in base al quale si \u00e8 proceduto alla loro condanna. Il diritto delle genti va ricostituendosi, e l\u2019Italia contribuir\u00e0 a questa ricostituzione dichiarando la sua fedelt\u00e0 alle norme elementari del vivere internazionale.<\/p><p>MANCINI dichiara di essersi ispirato a questo principio, proponendo di sostituire con le parole \u00abrapporti internazionali\u00bb le parole \u00abdiritto delle genti\u00bb.<\/p><p>DE VITA propone di sostituire alla dizione \u00abdiritto delle genti\u00bb quella di \u00abdiritto internazionale generale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che in tal caso si parla di diritto pubblico.<\/p><p>MORO propone che si dica \u00abdiritto internazionale pubblico\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che questa sarebbe la dizione migliore, e domanda all\u2019onorevole Cevolotto se l\u2019accetta.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettarla.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Mancini se accetta l\u2019emendamento sostitutivo \u00abdiritto pubblico internazionale\u00bb.<\/p><p>MANCINI ripete che il diritto internazionale oggi non esiste.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di non accettare questa ultima formula proposta perch\u00e9 con essa si viene a invadere un altro campo. Accetta soltanto la primitiva formula dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Cevolotto, che ritiene raccolga la maggioranza delle adesioni ed \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLe norme del diritto delle genti generalmente riconosciute sono considerate come parte integrante del diritto della Repubblica italiana\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, propone di togliere il termine \u00abitaliana\u00bb perch\u00e9 si \u00e8 sempre parlato nei precedenti articoli soltanto di Repubblica.<\/p><p>MORO ricorda che l\u2019onorevole Togliatti ha proposto di togliere anche il termine \u00abcome\u00bb.<\/p><p>MANCINI propone la seguente formula: \u00abLe norme dei rapporti tra i popoli generalmente riconosciute sono considerate come parte integrante del diritto della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinta con 15 voti contrari e 1 voto favorevole<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la formula dell\u2019onorevole Cevolotto modificata secondo gli emendamenti accettati dal proponente:<\/p><p>\u00abLe norme del diritto delle genti generalmente riconosciute sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata con 15 voti favorevoli e 1 voto contrario<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Grassi e Lucifero.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 48. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 11 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento. Presidente \u2013 Mancini \u2013 Cevolotto \u2013 Togliatti \u2013 Marchesi. 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