{"id":5124,"date":"2023-10-15T22:52:00","date_gmt":"2023-10-15T20:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5124"},"modified":"2023-11-14T22:38:30","modified_gmt":"2023-11-14T21:38:30","slug":"martedi-10-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5124","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 10 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5124\" class=\"elementor elementor-5124\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8845ccb elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8845ccb\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d79e590\" data-id=\"d79e590\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-18d5688 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"18d5688\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461210sed047ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7c12396 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7c12396\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>47.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 10 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento<\/p><p>Presidente \u2013 Lucifero \u2013 Togliatti \u2013 Cevolotto \u2013 Moro \u2013 Mancini \u2013Merlin Umberto \u2013 Amadei \u2013 Caristia \u2013 De Vita \u2013 Marchesi.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE, data l\u2019assenza dell\u2019onorevole Dossetti, ritiene che non sia il caso di riprendere la discussione che era rimasta in sospeso al termine dell\u2019ultima riunione. Propone perci\u00f2 di riesaminare, dal punto di vista formale, gli articoli riguardanti i princip\u00ee dei rapporti civili, con esclusione degli articoli 1, 2, 3, e dell\u2019articolo 17, sui quali la Sottocommissione si riserva di ritornare per un pi\u00f9 approfondito esame.<\/p><p>LUCIFERO non ritiene che la Sottocommissione possa in questa sede tornare su quanto ha deliberato. Anche per quello che riguarda la questione di forma, la competenza non pu\u00f2 essere che del Comitato di coordinamento, il quale ha lo scopo di dare una forma univoca a tutta la Costituzione.<\/p><p>TOGLIATTI si dichiara sostanzialmente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lucifero. Non sarebbe contrario, per\u00f2, a rileggere gli articoli, sia per ragioni di coordinamento che per la necessit\u00e0 di qualche eventuale piccolo ritocco.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Lucifero che non si tratta di un riesame di merito, ma soltanto di forma, prima di inviare gli articoli al Comitato dei 18.<\/p><p>(<em>Gli articoli 4, 5 e 6 non danno luogo ad osservazioni<\/em>).<\/p><p>TOGLIATTI, sull\u2019articolo 7, osserva che nel primo capoverso, invece di: \u00ab\u00e8 vietata ogni violenza fisica e morale\u00bb, si dovrebbe dire: \u00ab\u00e8 vietata ogni violenza fisica o morale\u00bb, per evitare che si possa da taluno intendere che la violenza debba essere fisica e morale nel medesimo tempo.<\/p><p>CEVOLOTTO concorda con l\u2019onorevole Togliatti. Ritiene che si debba usare la particella disgiuntiva \u00abo\u00bb, altrimenti in sede di interpretazione si potrebbe ritenere che sia vietata la violenza fisica, solo quando si sommi con quella morale.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di sostituire alla dizione: \u00ab\u00e8 vietata ogni violenza fisica e morale\u00bb l\u2019altra: \u00ab\u00e8 vietata ogni violenza fisica o morale\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>MORO, sull\u2019articolo 8, propone che nella prima proposizione si sopprima la parola \u00abdefinitiva\u00bb, lasciando, in questo modo, alla legge di decidere se l\u2019innocenza dell\u2019imputato debba essere presunta fino alla condanna definitiva o no.<\/p><p>MANCINI \u00e8 d\u2019avviso che per condanna si debba intendere quella definitiva.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Moro non possa essere accolta in quanto non concerne una revisione di forma, ma un mutamento sostanziale circa una questione su cui la Sottocommissione ha gi\u00e0 espresso il suo parere mediante un voto.<\/p><p>(<em>La Sottocommissione concorda<\/em>).<\/p><p>TOGLIATTI, sull\u2019articolo 9, in cui \u00e8 detto che la pena di morte non \u00e8 ammessa, domanda se la Commissione ritenga fuor di luogo sollevare, a questo punto, la questione della pena dell\u2019ergastolo, che essendo altrettanto inumana quanto da pena di morte, dovrebbe essere parimenti soppressa.<\/p><p>Fa presente che, comunque, si riserva di riprospettare la questione della esclusione della pena dell\u2019ergastolo in sede di Comitato di coordinamento e in sede di Commissione dei 75.<\/p><p>LUCIFERO si associa alle considerazioni dell\u2019onorevole Togliatti, che hanno un valore sostanziale, oltre che di umanit\u00e0. Trattasi di una condanna talmente grave che, dopo i trenta anni, interviene quasi sempre la concessione della grazia sovrana, per cui si potrebbe consacrare nel diritto ci\u00f2 che attualmente avviene come prassi.<\/p><p>PRESIDENTE non \u00e8 insensibile alle umane osservazioni dell\u2019onorevole Togliatti, ma desidera far rilevare che la pena dell\u2019ergastolo, la quale si commina solo in casi di eccezionale gravit\u00e0, mette il condannato in condizioni di non poter fruire di tutti quei decreti di amnistia che, succedendosi anche a breve distanza uno dall\u2019altro, gli permetterebbero di riavere la libert\u00e0 dopo pochi anni.<\/p><p>Teme, inoltre, che l\u2019abolizione della pena dell\u2019ergastolo potrebbe essere un incentivo a commettere delitti efferati, essendosi soppressa l\u2019unica pena, quella di morte, capace di incutere paura ai grandi criminali.<\/p><p>MERLIN UMBERTO ricorda il delitto commesso recentemente a Milano da una donna, che ha barbaramente ucciso la moglie del suo amante e i suoi tre figlioletti, di cui uno appena di dieci mesi. In casi come questo, non si pu\u00f2 non dare alla coscienza popolare la soddisfazione di sapere che colui che \u00e8 stato capace di compiere un cos\u00ec nefando delitto non potr\u00e0 pi\u00f9 uscire dal carcere.<\/p><p>MANCINI osserva che la sua esperienza professionale lo porta ad essere completamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti. Cita l\u2019episodio di un condannato all\u2019ergastolo, che ha preferito suicidarsi pochi giorni dopo la condanna. Per quanto concerne le amnistie, ricorda al Presidente che dai benefic\u00ee in esse previsti \u00e8 stato sempre escluso il reato di omicidio.<\/p><p>Richiama poi l\u2019attenzione sul fatto che quando si verificano delitti cos\u00ec gravi, che esorbitano i limiti dell\u2019umanit\u00e0, vi \u00e8 sempre in chi li commette un fondo di malattia e di anormalit\u00e0, che anche da un punto di vista scientifico non pu\u00f2 essere colpito cos\u00ec inumanamente. \u00c8 da considerare, infatti, che l\u2019ergastolo porta con s\u00e9 la segregazione cellulare che nessun condannato arriva a completare, senza aver momenti di oscuramento mentale.<\/p><p>CEVOLOTTO concorda con i sentimenti di umanit\u00e0 espressi dagli onorevoli Togliatti e Mancini; prega per\u00f2 i colleghi di voler riflettere sulla gravit\u00e0 della questione, prima di prendere una decisione.<\/p><p>Premesso che la segregazione cellulare \u00e8 stata abolita, \u00e8 d\u2019avviso che l\u2019argomento dovrebbe formare oggetto di norme di Codice penale, piuttosto che di Costituzione, trattandosi in sostanza di modificare l\u2019attuale sistema delle pene e carcerario.<\/p><p>MANCINI obietta che la segregazione cellulare esiste anche attualmente, sotto il nome di \u00abisolamento\u00bb.<\/p><p>MORO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Cevolotto che la questione rientri nella competenza del legislatore penale, in sede di riforma del sistema delle pene e carcerario. Circa la sostanza dell\u2019emendamento che si vorrebbe introdurre, pone in evidenza l\u2019esigenza della difesa della societ\u00e0 umana che \u00e8 compromessa dal moltiplicarsi di atti nefandi. Soppressa la pena di morte, l\u2019ergastolo \u00e8 rimasto l\u2019unico motivo di inibizione al delitto. Per i casi patologici, a cui accennava l\u2019onorevole Mancini, il legislatore penale potr\u00e0 studiare dei sistemi pi\u00f9 perfezionati di accertamento e potr\u00e0 altres\u00ec prevedere delle diminuzioni di pena per i casi di carattere eccezionale, umanizzando ad ogni modo la detenzione. D\u2019altra parte bisogna tener conto dell\u2019esistenza del potere di grazia, conferito al Capo dello Stato, che, senza venir meno alla esigenza di una intimidazione preventiva, pu\u00f2 interrompere la pena dell\u2019ergastolo nei casi in cui il colpevole sia considerato degno di rientrare nella societ\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non credere affatto al potere inibitorio della pena per coloro che, per temperamento o per particolare stato d\u2019animo, sono portati a commettere simili delitti. Circa la questione delle amnistie, crede che si potrebbe trovare una formula mediante la quale la pena massima di 30 anni, comminata senza attenuanti, impedisca di usufruire di qualsiasi condono di pena.<\/p><p>Ad ogni modo, \u00e8 d\u2019avviso che bisognerebbe sempre stabilire che la segregazione cellulare deve essere proibita, come inumana e perci\u00f2 contraria all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo in esame.<\/p><p>MANCINI non crede anch\u2019egli alla efficacia intimidatrice della pena, tanto \u00e8 vero che il maggior numero di delitti si verifica proprio nelle nazioni dove \u00e8 prevista la pena di morte.<\/p><p>Gli sembra che 30 anni di privazione della libert\u00e0 siano pi\u00f9 che sufficienti per soddisfare le esigenze del diritto. Ricorda che in Italia la pena dell\u2019ergastolo non era prevista e che fu introdotta come surrogato della pena di morte.<\/p><p>PRESIDENTE condivide il parere dell\u2019onorevole Cevolotto che la questione debba formare oggetto di revisione del sistema penale e carcerario. Ad ogni modo ritiene che prima di arrivare anche ad un semplice voto, l\u2019argomento dovrebbe essere pi\u00f9 attentamente sceverato ed approfondito.<\/p><p>MORO fa presente all\u2019onorevole Lucifero che l\u2019abolizione della segregazione cellulare deve intendersi inclusa nell\u2019articolo della Costituzione che garantisce a ciascun cittadino un trattamento umano.<\/p><p>PRESIDENTE, riassunta la discussione, d\u00e0 atto all\u2019onorevole Togliatti del voto espresso per l\u2019abolizione della pena dell\u2019ergastolo, cui si sono associati gli onorevoli Lucifero e Mancini. Trattandosi per\u00f2 di argomento di tale importanza da meritare di essere pi\u00f9 approfondito, ritiene che la Sottocommissione possa essere concorde nel rinviarlo in sede pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>AMADEI propone che il secondo comma dell\u2019articolo (\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale\u00bb) divenga primo comma.<\/p><p>MORO \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>(<em>La Sottocommissione approva la proposta dell\u2019onorevole Amadei. \u2013 Gli articoli 10 e 11 non danno luogo ad osservazioni<\/em>).<\/p><p>AMADEI, all\u2019articolo 12, osserva che nell\u2019ultimo capoverso, in luogo di: \u00abLa divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti \u00e8 vietata\u00bb, sarebbe pi\u00f9 opportuno dire: \u00abper tal modo conosciute\u00bb.<\/p><p>(<em>La Sottocommissione concorda \u2013 L\u2019articolo 13 non d\u00e0 luogo ad osservazioni<\/em>)<\/p><p>PRESIDENTE, sull\u2019articolo 14, ricorda che in sede di discussione dell\u2019articolo fu fatta una riserva circa l\u2019opportunit\u00e0 di apposito riferimento alle societ\u00e0 segrete.<\/p><p>Ritiene giunto il momento di sciogliere tale riserva.<\/p><p>TOGLIATTI aggiungerebbe all\u2019ultimo comma l\u2019espressione seguente: \u00abSono proibite le associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>AMADEI si associa alla proposta dell\u2019onorevole Togliatti, e per collegare l\u2019espressione con il concetto precedente, direbbe: \u00abSono parimenti proibite le associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 d\u2019avviso che il concetto sia troppo vago e tale da dare adito ad errate interpretazioni da parte degli organi di polizia con conseguenti abusi.<\/p><p>A suo avviso si dovrebbe invece aver riguardo al fine che queste associazioni segrete perseguono, precisandosi che sono proibite le associazioni aventi un fine politico, che possa minacciare o minare la Costituzione dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che in un regime di democrazia non si possano concepire societ\u00e0 segrete di alcun genere che, a suo avviso, dovrebbero essere proibite alla pari di quelle aventi un\u2019organizzazione militare. Le societ\u00e0 segrete si possono soltanto concepire in un regime dittatoriale, quando la libert\u00e0 \u00e8 limitata o inesistente, ma non in un regime democratico dove ogni associazione pu\u00f2 vivere alla luce del sole. Pertanto, se si vuole fare una Costituzione democratica, bisogna essere logici, affermando il divieto di ogni associazione segreta, senza bisogno di scendere nella Costituzione a specificazioni che potrebbero essere imperfette, o incomplete. Sar\u00e0 compito del legislatore stabilire quali possono essere le societ\u00e0 segrete, o che si presumano tali, nei confronti delle quali si debba applicare il divieto.<\/p><p>CEVOLOTTO pensa che quando si parla di societ\u00e0 segrete, alcuni intendono di riferirsi alla massoneria. Precisa che la massoneria non pu\u00f2 ritenersi un\u2019associazione segreta, essendo noti a tutti i suoi programmi, i suoi dirigenti e la sua sede. Bisognerebbe quindi stabilire che cosa si intenda per societ\u00e0 segreta, perch\u00e9 non crede che certe forme particolari di riservatezza, sia per quanto riguarda particolari deliberazioni, sia nei confronti dell\u2019elenco dei soci, bastino per qualificare una societ\u00e0 come segreta, non potendosi pretendere, senza violare la libert\u00e0 dei cittadini, che sia di assoluto dominio pubblico anche tutto ci\u00f2 che riflette la vita interna delle associazioni, specialmente se di carattere politico. La proibizione deve perci\u00f2 rivolgersi principalmente a quelle societ\u00e0 che segretamente tendono a minare la compagine dello Stato e che agiscono contro la legge. Si dichiara pertanto contrario alla formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>CARISTIA \u00e8 d\u2019accordo con il Presidente che non possano concepirsi in regime democratico societ\u00e0 segrete. A suo avviso, per\u00f2, il tener celato lo statuto, o gli elenchi dei soci, incide in minima parte sulla natura segreta della societ\u00e0, il cui carattere di segretezza va piuttosto ricercato nel fatto che questa caratteristica rappresenti lo scopo precipuo di tale societ\u00e0.<\/p><p>Ritiene quindi che non sarebbe difficile trovare gli estremi per definire quando una associazione \u00e8 veramente segreta.<\/p><p>MORO propone le seguenti due formule, di cui la seconda sostitutiva dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo in esame: \u00abSono proibite quelle associazioni che hanno consacrato nel loro statuto il vincolo della segretezza\u00bb; \u00abLe associazioni che perseguono fini politici mediante un\u2019organizzazione militare o col vincolo del segreto sono vietate\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ripete che qualunque specificazione potrebbe essere incompleta. Fa poi osservare che se si sancisce il divieto delle associazioni che nel loro statuto consacrino il vincolo della segretezza, le societ\u00e0 che vorranno mantenersi segrete, non introdurranno nel loro statuto ltale norma. Pertanto insiste nel ritenere che la Costituzione si debba limitare ad un\u2019affermazione normativa generale che indirizzi la vita, la legge, il costume del Paese, riservando al legislatore di stabilire gli elementi caratteristici delle associazioni che si vogliono proibire.<\/p><p>MORO precisa di aver inteso esprimere il concetto che il carattere della segretezza dovesse essere essenziale e non transitorio nell\u2019associazione, e che per tanto non si potesse fare a meno di consacrarlo nello statuto. Ad ogni modo, pi\u00f9 che lo statuto, si deve vedere il fatto sostanziale, vale a dire l\u2019intenzione della societ\u00e0 di essere segreta.<\/p><p>DE VITA pensa che l\u2019unico criterio distintivo potrebbe essere quello di ritenere segrete quelle associazioni che tendono a non far conoscere la propria esistenza.<\/p><p>MORO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole De Vita. Il carattere della segretezza deve essere essenziale alla natura dell\u2019associazione e non deve riguardare i particolari del suo funzionamento.<\/p><p>MANCINI concorda anch\u2019egli con l\u2019onorevole De Vita, che per societ\u00e0 segreta si debba intendere non quella di cui si ignorino le finalit\u00e0 o il numero dei soci, ma quella che mira a mantenere segreta la propria esistenza.<\/p><p>MORO propone la dizione: \u00abSono proibite le societ\u00e0 che hanno come carattere essenziale la segretezza\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la formula dell\u2019onorevole Togliatti sia la pi\u00f9 esauriente.<\/p><p>Mette, pertanto, ai voti la seguente dizione aggiuntiva: \u00abSono parimenti proibite le associazioni segrete\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 a favore di questa formula, nel senso che debbono essere proibite le associazioni che tendano a mantenere segreta la loro esistenza.<\/p><p>DE VITA dichiara di votare a favore, secondo l\u2019interpretazione che ha dato precedentemente.<\/p><p>MORO dichiara di votare a favore, secondo quanto ha esposto in precedenza.<\/p><p>MANCINI dichiara di votare a favore, nel senso che devono intendersi per associazioni segrete quelle che cercano di nascondere la propria esistenza.<\/p><p>(<em>La proposizione aggiuntiva \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>MARCHESI, sull\u2019articolo 15, dichiara di riservarsi di domandare in sede competente l\u2019abolizione della casistica contemplata nell\u2019articolo stesso\u00bb.<\/p><p>DE VITA si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>(<em>Gli articoli 15, 16 e 18 non danno luogo ad osservazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE, essendo esaurita la revisione degli articoli relativi ai princip\u00ee dei rapporti civili da sottoporre al Comitato di coordinamento, salvo per quanto concerne gli articoli 1, 2, 3 e 17, sui quali la Commissione si \u00e8 riservata di ritornare per un esame pi\u00f9 approfondito, sottopone a revisione gli articoli relativi ai princip\u00ee dei rapporti sociali (culturali).<\/p><p>(<em>I primi tre articoli non danno luogo ad osservazioni<\/em>).<\/p><p>Rinvia il seguito della discussione alla seduta successiva.<\/p><p>La sedata termina alle 13.15.<\/p><p><em>Erano presenti: <\/em>Amadei, Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mancini, Marchesi, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati: <\/em>Grassi, Dossetti, Mastrojanni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 47. 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