{"id":5120,"date":"2023-10-15T22:51:20","date_gmt":"2023-10-15T20:51:20","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5120"},"modified":"2023-11-12T10:54:02","modified_gmt":"2023-11-12T09:54:02","slug":"mercoledi-4-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5120","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 4 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5120\" class=\"elementor elementor-5120\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7871654 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"7871654\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d750ff1\" data-id=\"d750ff1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ecb34c8 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ecb34c8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461204sed045ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e9f95da elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e9f95da\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>45.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 4 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Cevolotto, <em>Relatore<\/em> \u2013 Dossetti, <em>Relatore<\/em> \u2013 Togliatti \u2013 Marchesi \u2013 Caristia \u2013 Moro \u2013 De Vita \u2013 Grassi.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>Seguito della discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.<\/p><p>PRESIDENTE legge e pone in discussione l\u2019articolo 4 della relazione Dossetti e l\u2019analogo della relazione Cevolotto, rispettivamente cos\u00ec formulati:<\/p><p>\u00abLo Stato si riconosce membro della comunit\u00e0 internazionale e riconosce perci\u00f2 come originari l\u2019ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti giuridici degli altri Stati e l\u2019ordinamento della Chiesa\u00bb.<\/p><p>\u00abLe norme del diritto delle genti, generalmente riconosciute, sono considerate come parte integrante del diritto della Repubblica italiana\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che i due articoli non hanno alcuna rispondenza reale. Il suo articolo afferma infatti semplicemente un principio gi\u00e0 esistente in molte Costituzioni, cio\u00e8 che le norme del diritto delle genti sono considerate parte integrante del diritto della Repubblica.<\/p><p>Nell\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti, invece, da una prima affermazione diversa dalla sua ma ancora accettabile che lo Stato si riconosce membro della comunit\u00e0 internazionale, si fa discendere come conseguenza, mediante un \u00abperci\u00f2\u00bb, il riconoscimento della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico internazionale, nonch\u00e9 dell\u2019ordinamento degli altri Stati. Su quest\u2019ultima conseguenza non pu\u00f2 essere d\u2019accordo, perch\u00e9 non vede la ragione per cui il riconoscersi membro della comunit\u00e0 internazionale debba implicare anche il riconoscimento della originariet\u00e0 degli ordinamenti giuridici degli altri Stati, in quanto si pu\u00f2 essere membri della comunit\u00e0 internazionale e non riconoscere, almeno costituzionalmente, l\u2019ordinamento di qualche Stato, come, ad esempio, quello del Governo falangista spagnolo. \u00c8 portato perci\u00f2 a ritenere che l\u2019affermazione del riconoscimento degli altri Stati come ordinamenti giuridici originari sia stato previsto unicamente per arrivare alla successiva conseguenza, cio\u00e8 al riconoscimento della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, non come Citt\u00e0 del Vaticano, ma proprio come Chiesa. Ora, dal riconoscimento della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa potrebbero derivare alcuni inconvenienti, pure se non di eccezionale gravit\u00e0, potendosi, ad esempio, sostenere che il sacerdote, in quanto la sua attivit\u00e0 \u00e8 regolata dall\u2019ordinamento della Chiesa, non sia soggetto all\u2019ordinamento dello Stato italiano, anche nelle questioni indipendenti dall\u2019Autorit\u00e0 ecclesiastica. A suo avviso, invece, tutto quanto attiene alla Chiesa dovrebbe essere regolato mediante concordati, senza bisogno di uno speciale riconoscimento costituzionale.<\/p><p>Concludendo, come non ritiene che nella Costituzione debbano essere riconosciuti gli ordinamenti giuridici degli altri Stati, tanto meno ritiene che debba essere riconosciuto l\u2019ordinamento della Chiesa.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, illustra brevemente il suo articolo rilevando che la prima proposizione: \u00abLo Stato si riconosce membro della comunit\u00e0 internazionale\u00bb \u00e8 di tale evidenza che ben difficilmente crede che possa incontrare obiezioni. La susseguente affermazione: \u00abperci\u00f2 riconosce come ordinamento originario l\u2019ordinamento giuridico internazionale\u00bb, non pu\u00f2 parimenti essere messa in dubbio, in quanto \u00e8 una conseguenza della precedente.<\/p><p>Prima di entrare nel vivo della questione, sente la necessit\u00e0 di premettere un chiarimento specifico intorno al concetto di ordinamento originario. Con la locuzione \u00aboriginario\u00bb ha inteso adottare una terminologia, entrata ormai nella dottrina pi\u00f9 recente (in sostituzione delle espressioni \u00abindipendente o sovrano\u00bb che potrebbero ingenerare equivoci), per indicare la caratteristica di un ordinamento giuridico il quale abbia, se non proprio tutti i caratteri che si ritenevano tipici della sovranit\u00e0, intesa come potest\u00e0 superiore, per lo meno il carattere di \u00abasseit\u00e0\u00bb, cio\u00e8 di essere un ordinamento per s\u00e9 stante, il cui fondamento non derivi dal riconoscimento di un altro ordinamento. Ora, gli sembra difficile che si possa contestare che l\u2019ordinamento giuridico internazionale e quello dei singoli Stati non abbiano la caratteristica della asseit\u00e0, cio\u00e8 di sussistere indipendentemente dal potere degli altri Stati. Comprende che l\u2019onorevole Cevolotto non sia disposto a riconoscere, per esempio, l\u2019ordinamento giuridico della Spagna franchista, ma con l\u2019affermazione del riconoscimento della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico degli altri Stati, non si vuole fissare l\u2019obbligo di riconoscere tutti gli Stati, ma solamente si vuole significare che se si entra in determinati rapporti giuridici con un altro Stato, evidentemente all\u2019ordinamento giuridico di tale Stato non si potr\u00e0 contestare il carattere di ordinamento originario. Perci\u00f2, quando si intavolassero con la Spagna delle trattative, riconoscendola quindi come Stato, non si pu\u00f2 non riconoscere l\u2019originariet\u00e0 del suo ordinamento giuridico.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che si possa riconoscere uno Stato, senza bisogno di riconoscere nella Costituzione l\u2019originariet\u00e0 del suo ordinamento. Il fatto che dal riconoscimento di uno Stato derivi necessariamente o meno il riconoscimento del suo ordinamento giuridico come originario, gli sembra sia piuttosto materia delle norme di diritto internazionale.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, teme di non essere stato bene compreso. Ripete che se si entra in contatto con uno Stato \u2013 contatto non di fatto ma di diritto \u2013 non si pu\u00f2 non riconoscergli il carattere di originariet\u00e0 che \u00e8 strettamente connesso alla sua qualit\u00e0 di essere un ordinamento statuale.<\/p><p>L\u2019unica obiezione che si potrebbe fare e che la norma \u00e8 tanto evidente ed \u00e8 tanto in concreto praticata nella realt\u00e0 giuridica di tutti gli Stati, che pu\u00f2 diventare superfluo il dirlo, sebbene molte Costituzioni, come quella spagnola del 1921 e quella di Weimar, ne abbiano fatto esplicitamente menzione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, limiterebbe l\u2019articolo alla sola affermazione che lo Stato si riconosce membro della comunit\u00e0 internazionale e riconosce come originario l\u2019ordinamento giuridico internazionale, ritenendo che la parte successiva non sia materia di Costituzione. Come ha gi\u00e0 detto, ritiene che l\u2019onorevole Dossetti insista col principio del riconoscimento da parte dello Stato italiano della originariet\u00e0 degli ordinamenti giuridici degli altri Stati, per arrivare al riconoscimento, come originario, dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore,<\/em> per dimostrare l\u2019infondatezza dell\u2019ultima osservazione dell\u2019onorevole Cevolotto, rende noto che i professori Ago e Morelli, Relatori presso il Ministero della Costituente in materia di rapporti fra gli Stati, avevano presentato uno schema di articolo del tutto analogo al suo, senza l\u2019ultima frase riguardante il riconoscimento, come originario, dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa. Pertanto la norma che ha proposta, anche se cadesse l\u2019ultima parte, relativa al riconoscimento della Chiesa, avrebbe una sua fondata giustificazione. La proposta Ago-Morelli, anzi, indipendentemente dal riconoscimento dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, arrivava pi\u00f9 in l\u00e0 dello stesso oratore, in quanto affermava che fanno parte integrante del diritto dello Stato, senza bisogno di un atto specifico di tradizione nel diritto interno, anche le norme di diritto internazionale positivo, e cio\u00e8 i singoli trattati. Secondo tale principio, dal momento che lo Stato firma un trattato, automaticamente il suo diritto interno si adegua subito al diritto esterno.<\/p><p>Ritiene quindi necessario fornire qualche chiarimento sull\u2019ultima parte dell\u2019articolo che sembra destare le maggiori preoccupazioni mentre, a suo giudizio, il concetto contenuto nell\u2019ultima parte dell\u2019articolo stesso non dovrebbe suscitare alcuna reazione. Esso, infatti, afferma un principio ammesso unanimemente dalla dottrina fin dal 1870, che cio\u00e8 l\u2019ordinamento della Chiesa \u00e8 un ordinamento giuridico <em>sui generis<\/em>, che non pu\u00f2 essere considerato come quello di una societ\u00e0 privata, perch\u00e9 ha evidentemente in s\u00e9 i caratteri dell\u2019originariet\u00e0, anche se non \u00e8 di derivazione statuale come quello degli altri Stati, o interstatuale come il diritto internazionale. Cita come una delle pi\u00f9 appariscenti manifestazioni della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento della Chiesa il diritto di legazione, che pi\u00f9 di altri elementi mette in evidenza questa particolare caratteristica dell\u2019ordinamento della Chiesa, la quale sussisterebbe anche se non si approvasse l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 4. Esclude, poi, assolutamente che anche l\u2019interpretazione pi\u00f9 \u00abdiabolica\u00bb possa portare all\u2019inconveniente a cui ha accennato l\u2019onorevole Cevolotto, perch\u00e9 nell\u2019atto stesso in cui si riconosce l\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento della Chiesa, se ne afferma anche l\u2019estraneit\u00e0, e quindi la distinzione rispetto all\u2019ordinamento giuridico dello Stato. Come avviene per l\u2019ordinamento giuridico internazionale, il cui riconoscimento non influisce sui rapporti interni dei cittadini con lo Stato, cos\u00ec il sacerdote e il fedele, pur essendo soggetti all\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, quando entrano in contatto con lo Stato, non saranno evidentemente sottratti alle norme proprie dell\u2019ordinamento giuridico statuale.<\/p><p>Osserva, inoltre, che il riconoscimento della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa non toglie allo Stato la possibilit\u00e0 di disconoscere qualche norma dell\u2019ordinamento giuridico canonico, in contrasto con le norme statuali. Del resto tutti i trattatisti sono d\u2019accordo nell\u2019affermare che nel suo complesso il Regno d\u2019Italia unificato ha ricevuto come presupposto generale l\u2019ordinamento giuridico-canonico, compresso per\u00f2 in moltissime disposizioni che l\u2019ordinamento giuridico statuale ha ritenuto opportuno disconoscere. Perci\u00f2 il non riconoscere l\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa sarebbe, a suo avviso, non solo contrastante con la realt\u00e0 politica, ma anche con quella giuridica.<\/p><p>TOGLIATTI ricorda che in materia di problemi relativi alla organizzazione dello Stato italiano, da parte democristiana si sostenne che i diritti dello Stato non dovevano essere considerati come originari, in quanto tali erano in primo luogo i diritti della persona e, in secondo luogo, quelli della famiglia.<\/p><p>Domanda perci\u00f2 per quale motivo, essendosi respinto il concetto di originariet\u00e0 dello Stato italiano, si richieda ora di riconoscerlo per gli altri Stati.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che quanto ha detto l\u2019onorevole Togliatti non risponde al pensiero del gruppo democristiano. Tiene a sottolineare ancora una volta la posizione del suo Gruppo che, di fronte al fenomeno del pluralismo degli elementi giuridici, afferma ad un tempo resistenza di diritti originari della persona, della famiglia, dello Stato e di altri istituti e societ\u00e0 come quelle religiose e in particolare della Chiesa cattolica. L\u2019affermare l\u2019originariet\u00e0 dei diritti della persona non significa per nulla un conformismo alla tesi pessimistica manichea, che disconosce l\u2019esistenza dello Stato e dei diritti che devono ad esso essere riconosciuti.<\/p><p>Premesso questo, desidera precisare che l\u2019aggettivo originario ha un significato diverso, a seconda che si riferisca al singolo ovvero all\u2019ordinamento giuridico. Nel primo caso si intende che ci sono diritti della persona anteriori al riconoscimento che ne possa fare qualsiasi societ\u00e0 umana, come, per esempio, il diritto alla vita. Nel secondo caso, invece, il termine ha un\u2019altra portata, volendosi indicare un ordinamento giuridico che sta a s\u00e9, che \u00e8 indipendente e che ha quella caratteristica che aristotelicamente si definisce dell\u2019asseit\u00e0. Pone in evidenza che il riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico degli altri Stati e di quello della Chiesa, \u00e8 precisamente la presa di posizione, assunta dalla dottrina dell\u2019ultimo trentennio, contro la tesi esclusivista della statualit\u00e0 del diritto, vale a dire che originario sia solo l\u2019ordinamento giuridico dello Stato. Di fronte a manifestazioni come quelle internazionali della Chiesa, le quali hanno evidentemente una caratteristica giuridica che non si pu\u00f2 disconoscere, la dottrina ha escogitato il concetto dell\u2019ordinamento giuridico originario per s\u00e9 stante, indipendentemente dall\u2019ordinamento giuridico dello Stato.<\/p><p>Per eliminare qualsiasi diffidenza, mette nuovamente in luce che la base della teoria democristiana \u00e8 il principio della distinzione tra i due ordinamenti, perch\u00e9 nel momento stesso in cui si afferma l\u2019esistenza di un ordinamento giuridico della Chiesa, come originario, si vuole che tale ordinamento sia indipendente e non confondibile con quello dello Stato, cosicch\u00e9 ambedue procedano per strade distinte e indipendenti. \u00c8 intendimento anzi dei democristiani, come \u00e8 dimostrato dai loro ultimi studi, di accentuare ancor pi\u00f9 tra i due poteri questa distinzione, che tutti ritengono come premessa essenziale dello sviluppo democratico e dell\u2019educazione politica del popolo italiano.<\/p><p>MARCHESI non avrebbe alcuna obiezione da muovere all\u2019articolo in discussione, salvo quella dell\u2019inutilit\u00e0, ma non si potr\u00e0 mai persuadere che l\u2019onorevole Dossetti abbia potuto proporre una norma che sia superflua. Perci\u00f2 l\u2019articolo 4 deve essere considerato non isolatamente, ma in relazione con gli articoli 6 e 7, con i quali costituisce un tutto armonico strettamente collegato. Se ben ricorda, questo insieme di norme, in una precedente riunione, era stato messo in giusta luce dall\u2019onorevole Basso che, tra l\u2019altro, a proposito dell\u2019articolo 5 del Concordato, riferendosi al caso del professor Buonaiuti, aveva espresso l\u2019avviso che lo Stato non potesse abdicare alla propria sovranit\u00e0, intaccando il principio fondamentale della eguaglianza giuridica di tutti i cittadini. All\u2019onorevole Dossetti, che in quella occasione aveva obiettato che un uomo quando assume un impegno solenne verso la Chiesa, sa a quali conseguenze va incontro in caso di violazione, fa presente che quell\u2019uomo, obbligandosi dinanzi alla legge canonica ed alla Chiesa, sapeva per\u00f2 di non assumere una eguale obbligazione dinanzi alla legge civile. Ritiene che uno Stato non possa disonorare se stesso riconoscendo gli effetti civili e retroattivi a una obbligazione religiosa di carattere spirituale. L\u2019articolo 5 del Concordato deve considerarsi una grossa spina confitta nel cuore della pace religiosa che si \u00e8 creata, sul cui solco non comprende perch\u00e9 si sia voluto gettare il germe di una lotta religiosa che i comunisti intendono scongiurare e che, qualunque parte prevalga, non potr\u00e0 dare buoni frutti.<\/p><p>Per quanto riguarda lo spirito che anima la democrazia cristiana, ricorda il Codice sociale di Malines, che, redatto nel 1926 sotto la guida del Cardinale Mercier, avrebbe dovuto e potuto costituire il Codice sociale del cittadino cattolico rispetto allo Stato. Questo Codice non ammetteva lo Stato etico, che potesse sostituirsi alla Chiesa nella vita spirituale, ma riconosceva lo Stato di diritto ponendo una distinzione chiara e netta tra diritto e morale, tra competenze giuridiche e competenze etiche. In questo trattato si affermava, in sostanza, che il limite del lecito etico non coincide col limite del lecito giuridico, che il reato non coincide col peccato. Ora, se allo Stato compete la repressione del reato, non comprende perch\u00e9 da parte democristiana si voglia che lo Stato partecipi anche alla repressione del peccato.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di condividere le osservazioni dell\u2019onorevole Marchesi, che non intaccano per nulla quanto ha dichiarato ad illustrazione del suo articolo 4. In tale articolo, infatti, si afferma il principio del riconoscimento della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico degli altri Stati e della Chiesa, ma non si parla affatto del riconoscimento di singole norme di questi ordinamenti. Prega per\u00f2 l\u2019onorevole Marchesi di tener nettamente distinto quello che \u00e8 il problema del riconoscimento del carattere di originariet\u00e0 degli ordinamenti giuridici degli altri Stati e della Chiesa, dall\u2019altro problema (di cui ha discusso in una precedente seduta con l\u2019onorevole Basso) del valore nello Stato italiano di norme dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa e viceversa. In relazione a tale questione, si era prospettata la eventualit\u00e0 della confusione dei poteri fra i due ordinamenti con l\u2019assorbimento da parte della Chiesa di funzioni statuali, o da parte dello Stato di funzioni religiose, ma \u2013 ripete \u2013 una cosa \u00e8 il valore giuridico nello Stato di norme proprie dell\u2019ordinamento della Chiesa, ed altra cosa \u00e8 il riconoscimento della originariet\u00e0 degli ordinamenti giuridici degli altri Stati e di quello della Chiesa. Quando l\u2019articolo 34 del Concordato riconosce effetti civili al matrimonio celebrato dal ministro del culto, vi \u00e8 un complesso di norme canoniche che entra, in un certo modo, nel diritto dello Stato. Nel caso dell\u2019articolo 5, invece, non vi \u00e8 l\u2019ingresso, mediante il rinvio, nel diritto dello Stato di una norma canonica, che non esiste, ma si tratta del riconoscimento da parte dello Stato, con un atto della sua sovranit\u00e0, di una determinata conseguenza giuridica dello <em>status<\/em> proprio del sacerdote nell\u2019ambito della Chiesa cattolica. Per comprendere questa norma, che oggi politicamente potrebbe non essere conveniente, ammette che occorra un certo stato d\u2019animo e l\u2019accettazione di taluni princip\u00ee, forse, di una societ\u00e0 cristiana di tipo diverso da quello attuale. L\u2019articolo 4, per\u00f2, tocca un problema che non ha niente a che vedere con quello dell\u2019articolo 34 o dell\u2019articolo 5 del Concordato, in quanto il riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico canonico non implica il riconoscimento di singole disposizioni, e tanto meno attribuzione di determinate conseguenze giuridiche nell\u2019ordinamento statuale in relazione alle norme proprie della Chiesa.<\/p><p>Per quanto riguarda in particolare l\u2019articolo 5 del Concordato, se si concludesse per la sua inaccettabilit\u00e0, trattandosi di una norma contenuta in un atto bilaterale, l\u2019unica via legittima sarebbe quella che lo Stato italiano facesse presente alla Chiesa l\u2019intolleranza di una vasta parte dell\u2019opinione pubblica nei riguardi del suddetto articolo e ne chiedesse la soppressione o la modificazione.<\/p><p>MARCHESI osserva che nessuno, da parte comunista, ha mai pensato, o penser\u00e0, di negare la personalit\u00e0 giuridica internazionale della Santa Sede, che vigeva assai prima dei Patti del Laterano, n\u00e9 di domandare, nemmeno in questa sede, la denuncia di tali Patti. Si vuole solo che la Costituzione non si ritenga impegnata dalle norme concordatarie, le quali continueranno ad aver vita fino a che le circostanze e la saggezza delle due parti contraenti lo permetteranno in relazione alla coscienza politica e giuridica dei tempi. Dichiara, pertanto, di essere contrario all\u2019articolo 4 dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>ROSSETTI, <em>Relatore<\/em>, rileva che l\u2019onorevole Marchesi non ha risposto alla sua precisazione che l\u2019articolo in discussione non ha alcuna attinenza col problema del riconoscimento di determinate norme canoniche da parte dello Stato.<\/p><p>MARCHESI risponde di aver fatto notare l\u2019armonia esistente tra gli articoli 4, 6 e 7, di cui potrebbe anticipare rapidissimamente le conseguenze che ne possono derivare.<\/p><p>PRESIDENTE propone che la discussione si accentri sulla questione fondamentale, se cio\u00e8 sia, o meno, da approvare il riconoscimento della originariet\u00e0 degli ordinamenti degli altri Stati e di quello della Chiesa.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, comprende che l\u2019onorevole Marchesi voglia discutere in blocco tutti gli articoli, temendo da una prima affermazione di essere portato a successive ammissioni, ma desidera gli sia consentito di dichiarare nuovamente che l\u2019articolo 4 ha un valore indipendente dai successivi, per i quali, se qualche espressione pu\u00f2 destare la preoccupazione che si voglia arrivare ad un confessionalismo dello Stato, \u00e8 disposto ad accogliere tutte le eventuali modifiche che si riterranno opportune. L\u2019articolo 4, invece, tratta un principio che non pu\u00f2 essere modificato e che rimarr\u00e0 sempre, anche se non sar\u00e0 affermato nella Costituzione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, ritiene opportuno riportare la discussione sul suo binario, cio\u00e8 ad una questione soprattutto di logica e di tecnica della Costituzione, lasciando da parte tutte le questioni teoriche sul diritto originario degli altri Stati e della Chiesa.<\/p><p>Senza entrare nel merito delle dotte osservazioni dell\u2019onorevole Dossetti, rileva che l\u2019articolo in discussione \u00e8 composto di due parti, messe in relazione con un \u00abperci\u00f2\u00bb, che non ha ragion d\u2019essere, perch\u00e9 la conseguenza non \u00e8 in rapporto con la premessa. Uno Stato infatti pu\u00f2 essere membro della comunit\u00e0 internazionale, senza dover riconoscere nella Costituzione l\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico degli altri Stati. Se si ammettesse questo principio, senza discriminazione, si avrebbe la conseguenza di dover riconoscere l\u2019ordinamento giuridico di qualsiasi Nazione, mentre lo Stato potrebbe trovarsi nella necessit\u00e0 o convenienza di entrare in contatto con un altro determinato Stato, senza riconoscerne l\u2019ordinamento.<\/p><p>Per quanto attiene, poi, al riconoscimento dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, il problema diviene ancora pi\u00f9 grave, perch\u00e9 vi possono essere Stati che, pur essendo membri della comunit\u00e0 internazionale, non riconoscono l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, considerandola, come per esempio gli Stati Uniti, alla stregua di una societ\u00e0 privata. N\u00e9 ha valore l\u2019obiezione che gli Stati Uniti hanno una legazione presso la Santa Sede, in quanto tale rappresentanza \u00e8 presso lo Stato del Vaticano e rientra nelle norme di diritto internazionale.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, obietta che ci\u00f2 \u00e8 inesatto, inquantoch\u00e9 legazioni straniere presso la Santa Sede esistevano anche quando non vi era lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, crede che la questione della rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, anche prima che fosse sorto lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, sia una questione particolare, che non implichi il riconoscimento dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa. A suo avviso, per\u00f2, prima ancora di decidere se la Sottocommissione \u00e8 favorevole al riconoscimento della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento della Chiesa, dovrebbe porsi la questione se sia, pi\u00f9 o meno, opportuno inserire una norma del genere nella Costituzione. La questione del valore delle norme del diritto della Chiesa nel diritto interno, per quanto importante, potrebbe essere oggetto di patti bilaterali, la cui pratica attuazione e durata, come ha rilevato l\u2019onorevole Marchesi, dipender\u00e0 dalla sapienza e dalla prudenza delle due parti contraenti. A questo proposito, esprime il parere che sarebbe necessario procedere ad una revisione delle norme concordatarie, naturalmente con trattative in sede diplomatica, come ha accennato l\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>Conclude affermando che, poich\u00e9 sotto il velo del riconoscimento della originariet\u00e0 degli ordinamenti degli altri Stati si vorrebbe inserire nella Costituzione il principio del riconoscimento dell\u2019ordinamento della Chiesa, prenderebbe come base di discussione solo la prima parte dell\u2019articolo 4 dell\u2019onorevole Dossetti, a cui aderisce, rinunziando alla sua formulazione.<\/p><p>CARISTIA pensa che si potrebbe forse discutere della opportunit\u00e0 o meno di introdurre questo articolo nella Costituzione, ma per quanto riguarda il suo contenuto non crede che debba dar luogo a eccessive preoccupazioni, perch\u00e9 in sostanza non si fa altro che affermare una posizione dottrinale che oramai \u00e8 nella coscienza di tutti i cittadini. Si dice, infatti, in primo luogo, che lo Stato \u00e8 membro della comunit\u00e0 internazionale, di cui riconosce l\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento. Su questa parte ritiene che non vi possano essere dubbi, dato che da tutti gli studiosi \u00e8 pacificamente riconosciuta l\u2019esistenza di una comunit\u00e0 internazionale, capace di emanare delle norme giuridiche di per s\u00e9 stanti. In secondo luogo lo Stato riconosce, come originari, gli ordinamenti giuridici degli altri Stati e quello della Chiesa cattolica. Ora che la Chiesa abbia un ordinamento giuridico suo particolare, un complesso di norme cio\u00e8 che valgano non soltanto come norme disciplinari, ma anche di diritto, \u00e8 un principio che non si pu\u00f2 disconoscere e che \u00e8 ammesso anche da parte di scrittori ebrei.<\/p><p>Qualche preoccupazione potrebbe nascere in un secondo tempo, in relazione alle conseguenze che possono derivare dal riconoscimento dell\u2019ordinamento della Chiesa, per la possibilit\u00e0 di un eventuale conflitto fra le sue norme e quelle dello Stato, ma, come ha spiegato l\u2019onorevole Dossetti, si tratta di un problema del tutto diverso, che non \u00e8 pregiudicato dal riconoscimento della Chiesa come ordinamento originario. Gli sembrano quindi eccessive le preoccupazioni che sono state sollevate.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che la formulazione dell\u2019onorevole Dossetti porta a riconoscere come originari l\u2019ordinamento giuridico internazionale e quelli degli altri Stati. Per quanto concerne l\u2019ordinamento giuridico internazionale, trattasi di norme che si evolvono continuamente e che non si pu\u00f2 ancora sapere quale sviluppo prenderanno, specialmente in relazione alla Organizzazione delle Nazioni unite. Ora, affermare nella Costituzione che \u00e8 originario un ordinamento che non si conosce e che si sta sviluppando sulla base di consuetudini e di affermazioni di fatto, che poi diventeranno di diritto, gli sembra una cosa eccessiva e fuori luogo.<\/p><p>Per quanto si riferisce agli ordinamenti degli altri Stati, poich\u00e9 i rapporti con essi sono stati sempre fondati su un principio di reciprocit\u00e0, esprime il dubbio che con la formula in discussione si venga a concedere agli altri Stati un particolare riconoscimento, senza sapere se all\u2019Italia sar\u00e0 fatto eguale trattamento. Esprime, infine, la sua perplessit\u00e0 anche circa l\u2019affermazione relativa all\u2019ordinamento della Chiesa, nei cui riguardi i democristiani potrebbero, a suo avviso, egualmente ottenere lo scopo che si prefiggono, formulando non dei princip\u00ee teorici, ma delle richieste pi\u00f9 pratiche e concrete. D\u2019altra parte, nota una contraddizione nelle affermazioni dell\u2019onorevole Dossetti, perch\u00e9 se l\u2019ordinamento della Chiesa \u00e8 riconosciuto ormai da tutti come originario, non vede per quale motivo da parte democristiana si insista tanto affinch\u00e9 venga riconosciuto costituzionalmente. A parte il fatto che sente una certa riluttanza ad inserire nella Costituzione il riconoscimento di un ordinamento che non conosce, gli sembra che un riconoscimento costituzionale potrebbe quasi infirmare l\u2019originariet\u00e0 stessa dell\u2019ordinamento della Chiesa, perch\u00e9, se fosse veramente originario, non avrebbe alcun bisogno di un riconoscimento.<\/p><p>Pertanto prega i colleghi democristiani di non insistere su questo articolo e li invita ad accettare la formula dell\u2019onorevole Cevolotto, che considera assai pi\u00f9 precisa e concreta.<\/p><p>MORO fa osservare che nessuna delle questioni poste in evidenza dalla discussione \u00e8 pregiudicata dalla dichiarazione contenuta nell\u2019articolo. Infatti, quando si parla dell\u2019ordinamento giuridico internazionale, si prescinde da quella che sar\u00e0 l\u2019Organizzazione delle Nazioni unite, ma si vuole alludere ad un ordinamento internazionale che ha una vita autonoma ed una originariet\u00e0, per cui le norme che esso pone non traggono la loro forza obbligante dalla volont\u00e0 esclusiva degli Stati membri della comunit\u00e0 internazionale, ma hanno un potere normativo che spetta agli Stati come tali. Cos\u00ec anche per i singoli Stati non si pu\u00f2 non riconoscere i loro ordinamenti come originari, ma tale norma non obbliga ad avere relazioni con tutti gli Stati, comunque costituiti, ma tende solo a precisare che quando lo Stato entra in contatto con gli altri Stati, si pone su di una posizione di parit\u00e0 giuridica, che si esprime attraverso la forma dei trattati internazionali. Analogamente, per quanto attiene alla Chiesa, riconoscere nella Costituzione l\u2019originariet\u00e0 del suo ordinamento significa porre su di una base di parit\u00e0 i rapporti che verranno a stabilirsi tra Stato e Chiesa. Come dal riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 degli Stati scaturisce la necessit\u00e0 di regolare i rispettivi rapporti attraverso trattati, cos\u00ec dal riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento della Chiesa scaturisce la necessit\u00e0 di regolare le materie di comune interesse sulla base di un atto che sia al di fuori dell\u2019ordinamento dello Stato e dell\u2019ordinamento della Chiesa. Questo regolamento sar\u00e0 fatto successivamente; ed \u00e8 convinto che anche i colleghi di parte avversa riconosceranno la necessit\u00e0 che lo Stato non vi provveda unilateralmente, ma attraverso un atto bilaterale, come \u00e8 il Concordato. Pertanto l\u2019unica conseguenza che scaturisce dall\u2019ultima parte dell\u2019articolo \u00e8 la non ammissibilit\u00e0 di un regolamento unilaterale da parte dello Stato, che incida in materie cos\u00ec profondamente attinenti non solo alla religione, ma alla morale e alla civilt\u00e0 del popolo italiano.<\/p><p>Perci\u00f2 pi\u00f9 che la consistenza concreta dei Patti lateranensi, la quale, come ha detto l\u2019onorevole Dossetti, pu\u00f2 essere oggetto di una revisione che \u00e8 del resto prevista in un articolo dei Patti stessi, crede sia molto pi\u00f9 importante affermare nella Costituzione il riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento della Chiesa, che ponendo su di un piano di eguaglianza i rapporti tra Stato e Chiesa contribuir\u00e0 a mantenere quella pace religiosa che oggi regna in Italia.<\/p><p>DE VITA prega l\u2019onorevole Dossetti di volergli chiarire se e quali conseguenze giuridiche possono derivare dal riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico degli altri Stati e dell\u2019ordinamento della Chiesa.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, ripete che nessuna delle argomentazioni che sono state svolte incide sulla sostanza dell\u2019articolo che ha proposto. La prima obiezione, che non possa riconoscersi la comunit\u00e0 internazionale in quanto non si conosce come verr\u00e0 a formarsi e organizzarsi, non ha ragion d\u2019essere, perch\u00e9 non si tratta di impegnarsi a riconoscere le varie strutture dell\u2019Organizzazione delle Nazioni unite, ma di riconoscere l\u2019esistenza di un ordinamento giuridico internazionale, indipendente dalla legislazione dei singoli Stati. Questo riconoscimento, che \u00e8 gi\u00e0 implicito nella norma con cui si \u00e8 rinunziato alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, non implica il riconoscimento delle singole norme positive di quell\u2019ordinamento internazionale, ma solo di alcuni princip\u00ee supremi che costituiscono le norme di diritto internazionale generale. Per quanto riguarda l\u2019ordinamento giuridico degli altri Stati non ha parimenti valore l\u2019obiezione che non si debba impegnare lo Stato a riconoscere tutte le altre Nazioni, perch\u00e9 il riconoscimento della originariet\u00e0 dei loro ordinamenti tenderebbe semplicemente, come ha detto l\u2019onorevole Moro, a fissare il concetto che se si entra in contatto con gli altri Stati, vi si entra su una posizione di parit\u00e0. Si pu\u00f2 quindi ignorare il regime della Spagna franchista o quello della Russia sovietica, ma se si entra in relazione con uno di questi Stati si deve attribuire loro, non il carattere di una societ\u00e0 privata, ma quello di Stato, vale a dire di un ordinamento originario, come quello italiano.<\/p><p>Per quanto attiene al riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, si limita a leggere alla Sottocommissione il seguente brano estratto dalle lezioni del professore Jemolo, autore non sospetto, in quanto tenace e geloso difensore dell\u2019indipendenza e delle prerogative dello Stato: \u00abCrediamo pertanto che oggi possa insegnarsi con assoluta tranquillit\u00e0 che il diritto della Chiesa va considerato dall\u2019angolo visuale dello Stato italiano, cos\u00ec come lo considera la Chiesa allorch\u00e9 lo ritiene diritto qualitativamente eguale a quello emanato dallo Stato, nel senso che entrambi i diritti emanano da istituzioni che sono fonte di ordinamenti giuridici indipendenti, sicch\u00e9 sono concepibili rinvii dall\u2019uno all\u2019altro diritto\u00bb.<\/p><p>Circa la necessit\u00e0 di inserire tale riconoscimento nella Costituzione, all\u2019onorevole Togliatti, che \u00e8 di avviso contrario, fa presente che \u00e8 un diritto della coscienza cattolica italiana di pretendere che la Costituzione, come garantisce tanti altri diritti forse meno importanti, garantisca che domani lo Stato non devii bruscamente dalla linea di fatto oggi esistente e non presuma di mettere la Chiesa alla stregua di qualsiasi societ\u00e0 privata, invadendo cos\u00ec una funzione spettante ad essa in modo esclusivo, di disciplinare cio\u00e8 in maniera autonoma il fenomeno religioso.<\/p><p>Lasciando da parte ogni discussione tecnica, che aveva lo scopo di dimostrare che sotto la norma non si nascondeva alcun secondo fine, da un punto di vista politico, l\u2019alternativa che viene proposta ai membri della Sottocommissione \u00e8 se riconoscere o meno la Chiesa come un ordinamento originario, che ha il diritto di regolare con propri ordinamenti giuridici i suoi rapporti con i fedeli, cio\u00e8 di dare o non dare alla coscienza cattolica italiana la garanzia costituzionale che lo Stato non si assumer\u00e0 le funzioni della Chiesa, arrogandosi il diritto di regolare con norme proprie il fenomeno religioso.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, osserva che se, come ha detto l\u2019onorevole Dossetti, l\u2019articolo avesse la sola portata di riconoscere come originari gli ordinamenti dei vari Stati, si tratterebbe di una questione teorica, che non dovrebbe trovare sede in una Costituzione, che deve essere eminentemente pratica. Il punto cruciale del problema \u00e8 stato invece posto dall\u2019onorevole Moro, il quale ha chiaramente precisato che riconoscere come originario l\u2019ordinamento della Chiesa vuol dire mettere questa in condizioni di parit\u00e0 con lo Stato, con la conseguenza che i rispettivi rapporti dovranno essere regolati sempre da patti bilaterali, o da concordati.<\/p><p>A parte il fatto che implicitamente verrebbe ad affermarsi nella Costituzione il riconoscimento del Concordato e dei Patti del Laterano, si dichiara contrario a porre lo Stato costituzionalmente in condizioni di parit\u00e0 con la Chiesa, perch\u00e9 nel caso di una questione su cui non fosse possibile raggiungere l\u2019accordo, lo Stato deve poter prendere la sua risoluzione, anche indipendentemente dalla volont\u00e0 della Chiesa.<\/p><p>Sarebbe, per\u00f2, favorevole a studiare una formula nella quale si dicesse che le relazioni tra Stato e Chiesa sono regolate mediante il Concordato e, a tale proposito, cita una formula proposta dal professore Jemolo: \u00abLo Stato regola i rapporti giuridici con la confessione cattolica cercando, per quanto sia possibile, di concludere concordati con la Santa Sede\u00bb.<\/p><p>Una formula di questo genere ritiene che potrebbe essere presa come base di discussione per giungere ad una dizione che sia idonea ad essere inserita nella Costituzione, ma non pu\u00f2 essere d\u2019accordo sul riconoscimento di una parit\u00e0 che obbligherebbe in ogni caso lo Stato a non esercitare la sua sovranit\u00e0, anche quando vi sia l\u2019impossibilit\u00e0 di raggiungere un accordo.<\/p><p>Lo scopo principale a cui mira l\u2019onorevole Dossetti, cio\u00e8 di assicurare una posizione di libert\u00e0 alla Chiesa cattolica italiana, riconoscendole una situazione di reale indipendenza dallo Stato, a suo giudizio pu\u00f2 egualmente raggiungersi con l\u2019articolazione che l\u2019oratore stesso ha proposto in materia di libert\u00e0 di culto non solo della Chiesa cattolica, ma di tutte le Chiese.<\/p><p>Tiene a precisare che non intende affatto affermare che non debba mantenersi il sistema concordatario, salvo le necessarie modificazioni da apportare mediante trattative bilaterali, ma \u00e8 d\u2019avviso che nella Costituzione non si possano mettere vincoli che creerebbero situazioni particolari dello Stato rispetto alla Chiesa.<\/p><p>GRASSI rileva che nell\u2019articolo 4 dell\u2019onorevole Dossetti si fanno delle precisazioni che o sono superflue, oppure dicono qualche cosa che sarebbe bene dire pi\u00f9 chiaramente. Il concetto iniziale, che lo Stato italiano si riconosce membro della comunit\u00e0 internazionale, a suo parere \u00e8 espresso inesattamente, in quanto il riconoscimento di uno Stato come membro della comunit\u00e0 internazionale non dipende da questo, ma da tutta la societ\u00e0 internazionale. Dato che la situazione di fatto dell\u2019Italia oggi non \u00e8 ancora stata chiarita, con una simile affermazione sembrerebbe che si voglia precedere quello che dovrebbe essere un riconoscimento internazionale. Circa l\u2019ordinamento giuridico degli altri Stati e della Chiesa, come originari, gli sembra che non vi possano essere dubbi, perch\u00e9 tutti gli Stati, per il fatto stesso che sono membri della comunit\u00e0 internazionale, sono ordinamenti giuridici originari, in quanto non derivano da altri ordinamenti statuali. Anche per quanto riguarda la Chiesa, nessuno pu\u00f2 disconoscere, come del resto \u00e8 ammesso dalla dottrina, che la Chiesa ha un suo diritto originario. La questione invece sorge per il fatto che mentre tutti gli altri membri della comunit\u00e0 internazionale agiscono in un proprio territorio su cui esplicano il loro diritto originario, la Chiesa si trova a svolgere la sua attivit\u00e0 in correlazione con un altro ordinamento giuridico, ossia con lo Stato italiano. Dalla coesistenza dei due ordinamenti nascono problemi teorico-pratici relativi agli individui considerati come cittadini e come fedeli, per cui \u00e8 necessario e indispensabile che i rapporti tra l\u2019ordinamento della Chiesa e quello dello Stato siano disciplinati mediante un apposito regolamento, la cui forma non pu\u00f2 essere altro che quella del Concordato.<\/p><p>Ammesso questo punto fondamentale, senza attardarsi in inutili costruzioni teoriche, ritiene sarebbe pi\u00f9 opportuno affermare sinteticamente che si riconosce la Chiesa come ordinamento giuridico originario che deve trovare nei rapporti con lo Stato un regolamento che possa tranquillizzare l\u2019animo dei cattolici, in modo che non si arrivi a forme giurisdizionali dello Stato sulla Chiesa.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la discussione svoltasi ha dimostrato che la Commissione non \u00e8 ancora in condizioni di poter arrivare ad una conclusione e quindi ad una votazione. Per tentare ancora uno sforzo per arrivare ad una conclusione possibilmente concorde, ritiene opportuno che i due Relatori, onorevoli Cevolotto e Dossetti, si riuniscano insieme ad altri due Commissari allo scopo di cercare di arrivare ad una formula accettabile almeno dalla maggioranza. Personalmente ha preparato delle formule, ed anche l\u2019onorevole Togliatti ha preparato uno schema di articoli che potrebbero essere studiati dai Relatori e dagli altri due Commissari che ad essi si aggiungeranno.<\/p><p>DE VITA \u00e8 del parere che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti debba essere senz\u2019altro soppresso. Di questo fa proposta formale e chiede che sia messa in votazione.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, potrebbe anche essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole De Vita sul fatto di mettere senz\u2019altro in votazione l\u2019articolo proposto, facendo presente che una sua eventuale soppressione non potrebbe avere altro significato che quello di lasciare aperta la possibilit\u00e0 di un giurisdizionalismo statuale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che non si tratta di domandare la soppressione pura e semplice dell\u2019articolo. Al punto in cui si \u00e8 arrivati, gli sembra che non si possa arrivare ad una votazione, senza presentare, come si \u00e8 sempre fatto, proposte di emendamenti sostitutivi.<\/p><p>CARISTIA esprime il desiderio che gli onorevoli Commissari che si occuperanno di superare la questione tengano presente non soltanto l\u2019articolo in discussione, ma anche gli altri che con esso sono connessi.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda all\u2019onorevole Caristia che, in sostanza, tutta la discussione si \u00e8 imperniata sulla materia dei rapporti tra lo Stato italiano e gli altri Stati e sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa.<\/p><p>DE VITA dichiara di ritirare la proposta precedentemente fatta.<\/p><p>PRESIDENTE propone il rinvio della discussione alla prossima seduta.<\/p><p>(<em>La Commissione approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Marchesi, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Lucifero, Mancini e Mastrojanni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 45. 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