{"id":5118,"date":"2023-10-15T22:49:16","date_gmt":"2023-10-15T20:49:16","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5118"},"modified":"2023-11-12T10:52:00","modified_gmt":"2023-11-12T09:52:00","slug":"martedi-3-dicembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5118","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 3 DICEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5118\" class=\"elementor elementor-5118\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5c42247 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5c42247\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f9ba880\" data-id=\"f9ba880\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-79f853b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"79f853b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461203sed044ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e01aa2c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e01aa2c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>44.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 3 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Cevolotto, <em>Relatore<\/em> \u2013 Togliatti \u2013 De Vita \u2013 Dossetti, <em>Relatore<\/em> \u2013 Caristia \u2013 Grassi \u2013 Moro \u2013 La Pira \u2013 Corsanego \u2013 Lucifero \u2013 Amadei \u2013 Marchesi.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>Seguito della discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, secondo l\u2019ordine dei lavori precedentemente stabilito, dovrebbero essere messi in discussione gli articoli 2 e 5 della relazione dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>Quanto all\u2019articolo 3: \u00abTutti i cittadini sono eguali davanti alla legge ed hanno gli stessi diritti e doveri. La nascita, il sesso, la razza, la condizione sociale, le credenze religiose, o il fatto di non avere alcuna credenza, non possono costituire la base di privilegio o di inferiorit\u00e0 legale\u00bb, pu\u00f2 intendersi soppresso, in quanto il suo concetto \u00e8 contenuto nell\u2019articolo 2 dei princip\u00ee generali, gi\u00e0 approvato.<\/p><p>Per l\u2019articolo 4, che tratta del riconoscimento delle norme del diritto delle genti da parte della Repubblica italiana, poich\u00e9 l\u2019argomento \u00e8 stato trattato anche dall\u2019onorevole Dossetti, dovr\u00e0 cercarsi di arrivare ad una fusione.<\/p><p>Per semplificare, pone in discussione l\u2019articolo 5, sul quale non crede vi sar\u00e0 luogo a dissensi:<\/p><p>\u00abLa bandiera della Repubblica italiana \u00e8 verde, bianca e rossa\u00bb.<\/p><p>Domanda innanzi tutto se sia necessario o meno mettere un simile articolo nella Costituzione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, osserva che un articolo sulla bandiera vi \u00e8 in tutte le Costituzioni.<\/p><p>TOGLIATTI riconosce l\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019articolo, ma, cos\u00ec come \u00e8 formulato, gli sembra insufficiente, in quanto non dice se i colori della bandiera sono disposti nella direzione orizzontale o in quella verticale. Rimane, inoltre, aperto il problema dell\u2019emblema della Repubblica italiana che, se venisse approvato dalla Costituente, dovrebbe occupare il centro della bandiera.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, propone che, in analogia a quanto \u00e8 stabilito nel corrispondente articolo della Costituzione francese, si dica:<\/p><p>\u00abLa bandiera della Repubblica italiana \u00e8 verde, bianca e rossa, a tre bande verticali di eguali dimensioni\u00bb.<\/p><p>DE VITA osserva che se non si stabilisce l\u2019emblema, la bandiera italiana potrebbe confondersi con quella messicana.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene opportuno lasciare per il momento impregiudicata la questione dell\u2019emblema.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo nel testo proposto dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 2 della relazione Cevolotto, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abTutti i poteri spettano al popolo che li esercita o li delega secondo la Costituzione e le leggi\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che tale articolo si connette strettamente con il suo articolo 2, formulato nel modo seguente:<\/p><p>\u00abLa sovranit\u00e0 dello Stato si esplica nei limiti dell\u2019ordinamento giuridico costituito dalla presente Costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi\u00bb.<\/p><p>Con questo articolo ha inteso riferirsi principalmente a quello che \u00e8 il fondamento della sovranit\u00e0 dello Stato, derivante dall\u2019ordinamento giuridico e dalla configurazione che questo ordinamento fa dello Stato, mentre nell\u2019articolo 2 dell\u2019onorevole Cevolotto si fa riferimento principalmente all\u2019esercizio della sovranit\u00e0, specificando che \u00abtutti i poteri spettano al popolo\u00bb, che pu\u00f2 esercitarli direttamente o indirettamente. Affrontando il problema della sovranit\u00e0 dello Stato, riterrebbe necessario affermare congiuntamente i due concetti relativi sia al fondamento che all\u2019esercizio della sovranit\u00e0. Per questo motivo, ha proposto all\u2019onorevole Cevolotto una formula risultante dalla fusione dei due articoli.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, d\u00e0 lettura della formula concordata:<\/p><p>\u00abLa sovranit\u00e0 dello Stato si esplica nei limiti dell\u2019ordinamento giuridico formato dalla presente Costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi.<\/p><p>\u00abTutti i poteri sono esercitati dal popolo direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti\u00bb.<\/p><p>Precisa che nella sua dizione aveva seguito la formula tradizionale mazziniana, ma poich\u00e9 in sostanza l\u2019espressione: \u00abTutti i poteri sono esercitati dal popolo\u00bb ha lo stesso significato, ha aderito alla proposta dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, spiega che la prima parte dell\u2019articolo ha precisamente lo scopo di specificare in termini pi\u00f9 corretti quello che \u00e8 il concetto della sovranit\u00e0 dello Stato. Non sarebbe stato esatto, infatti, parlare secondo una dottrina politica che risale al secolo scorso, di sovranit\u00e0 del popolo, perch\u00e9 la sovranit\u00e0 \u00e8 dello Stato, e il popolo \u00e8 il soggetto che l\u2019esercita. Il concetto di sovranit\u00e0 popolare della formula mazziniana aveva senso in quanto lo si contrapponeva alla sovranit\u00e0 del principe, che era il soggetto in cui si identificava lo Stato e che esercitava tutti i poteri inerenti allo Stato stesso.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, gli \u00e8 sembrato pi\u00f9 corretto e pi\u00f9 conforme all\u2019impostazione della Costituzione di parlare di sovranit\u00e0 dello Stato, che si fonda sull\u2019ordinamento giuridico stabilito dalla Costituzione e dalle altre leggi da essa derivanti, mentre i poteri, che sono in concreto il modo con cui si attua la sovranit\u00e0 dello Stato, emanano dal popolo che li esercita o direttamente, o mediante i suoi rappresentanti.<\/p><p>CARISTIA non crede che sia necessario dichiarare nella Costituzione che la sovranit\u00e0 dello Stato si esplica nei limiti dell\u2019ordinamento giuridico, essendo questa una cosa naturale e da tutti pacificamente ammessa. \u00c8 necessario, invece, stabilire chi esercita la sovranit\u00e0 ed i relativi poteri. Tale esigenza \u00e8 gi\u00e0, a suo avviso, in modo concreto e corretto, affermata nell\u2019articolo dell\u2019onorevole Cevolotto a cui si dichiara favorevole.<\/p><p>DE VITA si dichiara anch\u2019egli favorevole alla formula dell\u2019onorevole Cevolotto. Osserva che, secondo la dottrina mazziniana, la sovranit\u00e0 risiede nel popolo e non nello Stato.<\/p><p>GRASSI prega l\u2019onorevole Dossetti di non insistere nella sua proposta, in quanto con essa si entrerebbe in un campo dottrinale che non \u00e8 quello delle norme costituzionali. Oltre il fatto che, addentrandosi in una discussione teorica, sarebbe molto difficile giungere ad una conclusione, la formula dell\u2019onorevole Dossetti non \u00e8 molto felice, perch\u00e9 la sovranit\u00e0 dello Stato non consiste nei limiti in cui si esplica, ma \u00e8 il potere di comando, che in tanto si chiama sovranit\u00e0, in quanto nega che vi sia un\u2019altra autorit\u00e0 al di sopra di essa.<\/p><p>A suo giudizio, quello che la Costituzione deve fissare \u00e8 che la sovranit\u00e0 viene dal popolo. Lo Stato, che \u00e8 depositario del potere di comando, lo esercita attraverso gli organi del suo ordinamento, ma questi organi sono azionati e ricevono autorit\u00e0 e forma dal popolo che, direttamente o indirettamente, d\u00e0 ad essi tutta la capacit\u00e0 della sua sovranit\u00e0.<\/p><p>Ritiene, pertanto, preferibile la formula dell\u2019onorevole Cevolotto, che senza avere pretese giuridiche esplica un concetto fondamentale giuridico e politico di una Costituzione democratica.<\/p><p>MORO non entra nella disputa sottile e interessante se la sovranit\u00e0 spetti al popolo o allo Stato, ma non pu\u00f2 essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Grassi quando ritiene non necessaria la specificazione dei limiti giuridici e politici in cui si esplica la sovranit\u00e0 dello Stato. Dopo venti anni di arbitrio del potere esecutivo che avevano portato alla creazione di una dottrina per la quale la sovranit\u00e0 dello Stato consisteva nell\u2019assoluta potenza, o prepotenza, si deve affermare nella Costituzione che il potere dello Stato \u00e8 un potere giuridico, e che lo Stato comanda nei limiti della Costituzione e delle leggi ad essa conformi. Questa precisazione \u00e8 tanto pi\u00f9 necessaria in relazione all\u2019articolo 3 formulato dall\u2019onorevole Dossetti, nel quale si precisa come al singolo, o alla collettivit\u00e0, spetti la resistenza contro lo Stato, se esso avvalendosi della sua veste di sovranit\u00e0 tenta di menomare i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. Solo dopo aver dichiarato che la sovranit\u00e0 dello Stato \u00e8 nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento giuridico, si ha la possibilit\u00e0 di sancire nella Costituzione il diritto di resistenza contro gli atti di arbitrio dello Stato.<\/p><p>Dopo una esperienza storica come quella vissuta, non crede si possa fare a meno di fissare con la massima chiarezza i seguenti concetti: sovranit\u00e0 dello Stato nell\u2019ambito della legge; organi del popolo o delegati dal popolo all\u2019esercizio della sovranit\u00e0; diritto e dovere di resistenza del singolo e della collettivit\u00e0 agli atti arbitrari dello Stato.<\/p><p>LA PIRA ricorda che tutta la pi\u00f9 recente letteratura di diritto pubblico si \u00e8 preoccupata di riaffermare il concetto di stato di diritto, e d\u2019altra parte, tutta la Costituzione \u00e8 stata imperniata sul fatto che lo Stato ha dei limiti di diritto naturale e di diritto positivo.<\/p><p>Ritiene, pertanto, che l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato proposto dall\u2019onorevole Dossetti sia fondamentale e che debba far parte della Costituzione.<\/p><p>CORSANEGO fa presente che l\u2019onorevole Cevolotto ha aderito alla formula proposta dall\u2019onorevole Dossetti, sicch\u00e9 l\u2019articolo si presenta come concordato fra i due Relatori.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non essere stato convinto dalle argomentazioni svolte dagli onorevoli La Pira, Moro e Dossetti, che, anzi, lo hanno confermato nella decisione di votare a favore del testo proposto dall\u2019onorevole Cevolotto. Richiede, perci\u00f2, che se si dovesse mettere ai voti l\u2019articolo concordato dai due Relatori, esso sia messo ai voti per divisione.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di concordare sostanzialmente con le considerazioni svolte dall\u2019onorevole Moro. In netta opposizione a quella profonda deviazione verificatasi nella dottrina giuridica, in senso assolutistico e reazionario, per opera del diritto tedesco attraverso una deformazione dell\u2019hegelismo, ritiene che in una Costituzione fatta dopo il fascismo, un\u2019affermazione quale quella proposta dall\u2019onorevole Dossetti non sia da respingere, a condizione che si affermi anche che il depositario della sovranit\u00e0 \u00e8 il popolo.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, precisa che era sua intenzione far seguire all\u2019articolo 2, da lui proposto, un ulteriore articolo, o un secondo comma, nel quale si dicesse che tutti i poteri emanano dal popolo, che li esercita direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti.<\/p><p>CARISTIA nota che qualunque Paese retto liberamente da una Costituzione ha una sovranit\u00e0 che si esercita entro i limiti imposti dalla legge e dalla Costituzione. Perci\u00f2 affermare il principio che la sovranit\u00e0 ha dei limiti \u00e8 una cosa, a suo avviso, perfettamente inutile, perch\u00e9 lo Stato, in quanto \u00e8 democratico, ha di per s\u00e9 una sovranit\u00e0 limitata, derivante anche dal fatto che la sovranit\u00e0 proviene dal popolo. Il fascismo aveva sorpassato questo concetto, perch\u00e9 forma di Governo che non era n\u00e9 liberale n\u00e9 democratica.<\/p><p>Concludendo, ritiene assolutamente inopportuno l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti. Non crede parimenti giusto inserire il diritto alla resistenza in una Costituzione, nella quale vi sono molti mezzi per resistere legalmente agli arbitri.<\/p><p>GRASSI riconosce che l\u2019onorevole Dossetti si \u00e8 preoccupato che lo Stato, nella esplicazione della sua autorit\u00e0 sovrana, non possa andare oltre i limiti dell\u2019ordinamento giuridico; ma affermare che la sovranit\u00e0 dello Stato si esplica nei limiti dell\u2019ordinamento giuridico \u00e8, a suo avviso, una espressione priva di significato pratico perch\u00e9 lo Stato, concepito democraticamente, non \u00e8 altro che l\u2019ordinamento giuridico. A dimostrare meglio l\u2019inutilit\u00e0 di tale affermazione, ricorda che la dottrina tedesca dei tempi dell\u2019impero, pur essendo interamente fondata sullo stato di diritto, non imped\u00ec che nel suo ambito si sviluppasse il massimo strapotere statale.<\/p><p>A suo parere, il concetto che deve essere affermato nella Costituzione \u00e8 quello dell\u2019onorevole Cevolotto, cio\u00e8 che il potere emana dal popolo, principio squisitamente democratico e comune a tutte le attuali tendenze politiche del Paese.<\/p><p>PRESIDENTE non comprende l\u2019opposizione alla formula concordata, dato che in essa non si sopprime il concetto affermato nell\u2019articolo dell\u2019onorevole Cevolotto, ma vi si aggiunge un principio che mira a soddisfare un\u2019altra esigenza. Ritenendo inutile ogni ulteriore discussione, pone ai voti l\u2019articolo concordato, di cui d\u00e0 nuovamente lettura, avendo subito nella seconda parte qualche leggera modificazione:<\/p><p>\u00abLa sovranit\u00e0 dello Stato si esplica nei limiti dell\u2019ordinamento giuridico formato dalla presente Costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi.<\/p><p>\u00abTutti i poteri emanano dal popolo che li esercita direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di votare contro, senza pi\u00f9 insistere nella votazione per divisione, perch\u00e9 nella seconda parte non si afferma pi\u00f9 il principio, contenuto nella dizione dell\u2019onorevole Cevolotto, che la sovranit\u00e0 risiede nel popolo.<\/p><p>DE VITA dichiara di votare contro, perch\u00e9 nella prima parte si personifica lo Stato come un ente che sovrasta il popolo.<\/p><p>AMADEI, pur dichiarando che voter\u00e0 in ogni caso a favore dell\u2019articolo concordato, propone la seguente dizione: \u00abLa sovranit\u00e0 dello Stato emana dal popolo e si esercita nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento giuridico, sia direttamente che mediante rappresentanti da esso eletti\u00bb. Ritiene che questa formula metta meglio in evidenza la sovranit\u00e0 dello Stato come emanazione dal popolo.<\/p><p>LUCIFERO, dovendosi assentare, dichiara che vota contro anche alla formula dell\u2019onorevole Amadei, se questa sar\u00e0 posta ai voti, in quanto, a suo parere, la sovranit\u00e0 non emana n\u00e9 promana dal popolo, ma risiede nel popolo stesso.<\/p><p>AMADEI, dato che la sua formula risponde ai medesimi concetti di quella concordata, se i Relatori insistono sul loro articolo, dichiara di ritirare la sua proposta.<\/p><p>DOSSETTI e CEVOLOTTO, <em>Relatori<\/em>, insistono sul loro articolo.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo proposto dai Relatori.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 12 voli favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa quindi presente che nella relazione dell\u2019onorevole Cevolotto \u00e8 formulato un articolo i cui concetti sono stati trattati con maggior diffusione dall\u2019articolo 3 dell\u2019onorevole Dossetti, che, se sar\u00e0 preso come base di discussione e accolto, dovrebbe essere collocato dopo quello test\u00e9 approvato.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole ad assumere come base di discussione l\u2019articolo 3 dell\u2019onorevole Dossetti, in quanto trattasi di una formula gi\u00e0 accolta in altre Costituzioni.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 3 dell\u2019onorevole Dossetti:<\/p><p>\u00abLa resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libert\u00e0 fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, \u00e8 diritto e dovere di ogni cittadino\u00bb.<\/p><p>MARCHESI domanda a quali organi dovrebbe essere devoluta la garanzia di tale diritto che, a suo avviso, dovrebbe avere una base giuridica e non rivoluzionaria. Infatti una insurrezione contro i poteri dello Stato non avrebbe bisogno di appellarsi ad un articolo della Costituzione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, risponde all\u2019onorevole Marchesi che, trattandosi di materia contemplata nel Codice penale, la garanzia giuridica \u00e8 data dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. In sede costituzionale si afferma soltanto una direttiva, ma sar\u00e0 poi compito della legge penale sancire e regolare concretamente il principio.<\/p><p>MARCHESI si dichiara soddisfatto della spiegazione dell\u2019onorevole Cevolotto, ma avrebbe preferito che fosse stata usata la formula dell\u2019articolo 21 della Costituzione francese: \u00abQualora il Governo violi la libert\u00e0 e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma \u00e8 il pi\u00f9 sacro dei diritti e il pi\u00f9 imperioso dei doveri\u00bb. Con le parole \u00absotto ogni forma\u00bb si implica il ricorso a forme anche non strettamente legali.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non aver nulla in contrario ad accettare la formula della Costituzione francese, pur essendo dell\u2019avviso che le parole \u00absotto ogni forma\u00bb possano ritenersi assorbite dall\u2019espressione: \u00abla resistenza individuale e collettiva\u00bb.<\/p><p>MARCHESI crede che per resistenza individuale e collettiva possano intendersi solo le manifestazioni regolabili dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, essendo sostanzialmente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Marchesi, ripete di non aver nulla in contrario ad accettare la dizione della Costituzione francese.<\/p><p>GRASSI fa presente che l\u2019articolo 21 della Costituzione francese risponde ad un momento storico particolare della Francia, in quanto si \u00e8 voluto affermare che la resistenza francese al governo P\u00e9tain, durante il periodo dell\u2019occupazione tedesca, \u00e8 stata un sacro diritto ed un dovere del popolo. Invece nel caso in esame si vuole affermare il diritto alla resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino le libert\u00e0 fondamentali. Considera quindi la formula proposta dall\u2019onorevole Dossetti pi\u00f9 ampia di quella francese, in quanto si sancisce un principio generale, gi\u00e0 affermato in dottrina, che cio\u00e8 l\u2019atto compiuto dal pubblico potere al di fuori della legge pu\u00f2 essere oggetto di ribellione individuale o collettiva. \u00c8 perci\u00f2 favorevole alla proposta Dossetti.<\/p><p>CARISTIA pensa che il diritto alla resistenza non possa essere inserito in una Carta costituzionale, sia perch\u00e9, se considerato individualmente, oltre la difficolt\u00e0 di poterne definire la natura, ogni cittadino ha altri modi per far valere le sue ragioni; sia perch\u00e9, da un punto di vista collettivo, corrisponde ad un movimento chiamato rivoluzione, che quando fosse riuscito ad affermarsi, non avrebbe alcun bisogno di appellarsi ad un articolo della Costituzione.<\/p><p>Dichiara, pertanto, che voter\u00e0 contro l\u2019articolo.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole all\u2019articolo 3 della relazione Dossetti. All\u2019onorevole Marchesi fa rilevare che la formula della Costituzione francese \u00e8 un po\u2019 retorica e demagogica, mentre in una Costituzione, quanto meno si abbonda in aggettivi, tanto pi\u00f9 hanno efficacia le norme che si sanciscono.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 favorevole a sopprimere nell\u2019articolo che il diritto alla resistenza \u00e8 anche un dovere, perch\u00e9 tale affermazione avrebbe solo allora un significato concreto quando fosse stabilita una sanzione in caso di trasgressione.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che si debba affermare che la resistenza non solo \u00e8 un diritto, ma \u00e8 un dovere, suscettibile di determinare delle sanzioni, in caso di inosservanza, salvo stabilire di volta in volta la sanzione in relazione alle singole situazioni ed alle conseguenze che ne sono derivate, come si \u00e8 verificato per l\u2019eccidio delle Fosse Ardeatine.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole ad affermare che la resistenza \u00e8 anche un dovere, specialmente nei riguardi di alcune categorie di cittadini, come per esempio i pubblici ufficiali che devono avere il dovere di opporsi a un ordine del superiore che sia contrario alle norme della Costituzione. La distinzione tra i casi in cui sia un dovere e quelli in cui sia soltanto un diritto, potranno essere specificati da una legge speciale.<\/p><p>MORO crede che la richiesta dell\u2019onorevole Marchesi, circa l\u2019articolo 21 della Costituzione francese, abbia avuto principalmente lo scopo di individuare il significato della, norma in discussione. A parte la non opportunit\u00e0 di copiare l\u2019articolo della Costituzione francese, sostanzialmente la formula proposta dall\u2019onorevole Dossetti raggiunge lo stesso scopo del suddetto articolo 21, vale a dire di sancire il diritto alla rivoluzione, dandogli una giustificazione etico-giuridica.<\/p><p>Insieme a questa giustificazione si \u00e8 posto per\u00f2 un limite, perch\u00e9 in tanto la rivoluzione \u00e8 legittima in quanto nasca da uno stato di indebita compressione dei diritti di libert\u00e0 sanciti dalla Costituzione.<\/p><p>A quanto \u00e8 stato dichiarato dai Relatori sull\u2019espressione: \u00abdovere\u00bb, aggiunge che essa pu\u00f2 essere intesa anche come un dovere morale, che \u00e8 bene sia affermato dalla Costituzione, nel senso che la passivit\u00e0, di fronte all\u2019arbitrio dello Stato, costituisce inosservanza di un dovere morale fondamentale.<\/p><p>Crede, pertanto, che la norma abbia un preciso e netto significato giuridico, in quanto pone un criterio direttivo al legislatore penale, affinch\u00e9 non consideri come reati degli atti commessi con apparenza delittuosa, ma che hanno invece il nobile scopo di garantire la libert\u00e0 umana.<\/p><p>TOGLIATTI pu\u00f2 accettare l\u2019articolo in esame, quantunque annetta poca importanza alla giustificazione legale di una rivoluzione, perch\u00e9, a suo avviso, ci\u00f2 che legittima una rivoluzione \u00e8 la vittoria. Per\u00f2, fa rilevare che la formula, cos\u00ec come \u00e8 stata redatta dall\u2019onorevole Dossetti, pur essendo accettabile, potrebbe dar luogo in un domani ad inconvenienti nella pratica legislativa. Fa cos\u00ec l\u2019esempio di uno sciopero fiscale di fronte ad una nuova imposizione di tasse da parte dello Stato.<\/p><p>Ad ogni modo, dichiara che voter\u00e0 favorevolmente, perch\u00e9 in caso contrario potrebbe sembrare che si voglia precludere la via all\u2019azione di resistenza contro un potere tirannico.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la teoria del successo, posta come base di legittimazione di ogni rivoluzione, non gli sembra accettabile, in quanto sarebbe stata legale anche la rivoluzione fascista.<\/p><p>CARISTIA \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti che lo stato di fatto si traduce sempre in uno stato di diritto. Non gli sembra quindi una cosa utile sancire nella Costituzione una giustificazione della rivoluzione.<\/p><p>PRESIDENTE domanda ai Relatori se insistono nel presentare l\u2019articolo.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, non fa dell\u2019articolo una questione di principio, ma dato che le obiezioni che sono state fatte non sono insuperabili, e che lo stesso onorevole Togliatti non si \u00e8 dichiarato contrario, gli sembra che esso possa essere messo in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo 3 della relazione Dossetti:<\/p><p>\u00abLa resistenza, individuale e collettiva, agli atti dei pubblici poteri che violino lo libert\u00e0 fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione \u00e8 diritto e dovere di ogni cittadino\u00bb.<\/p><p>CARISTIA dichiara che voter\u00e0 contro questo articolo perch\u00e9 lo ritiene superfluo.<\/p><p>DE VITA dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>MARCHESI dichiara che, rinunciando alla sua proposta, voter\u00e0 a favore.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo \u00e8 approvato con 10 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa presente che dovrebbe essere discusso l\u2019articolo 4, che nella relazione dell\u2019onorevole Cevolotto \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abLe norme del diritto delle genti generalmente riconosciute sono considerate come parte integrante del diritto della Repubblica italiana\u00bb. Tale articolo nella relazione dell\u2019onorevole Dossetti \u00e8 del seguente tenore: \u00abLo Stato si riconosce membro della comunit\u00e0 internazionale e riconosce perci\u00f2 come originari l\u2019ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l\u2019ordinamento della Chiesa\u00bb.<\/p><p>Considerando che gli articoli 4 e 6 della relazione Dossetti coinvolgono, tra l\u2019altro, il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, pone la questione se non sarebbe il caso di affrontare prima la trattazione dei diritti relativi alla libert\u00e0 di opinione, di coscienza e di culto, in quanto diritti che dovrebbero integrare quelli fondamentali dell\u2019uomo e del cittadino, che sono stati approvati nel primo tema dei lavori della Sottocommissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che il suo articolo l\u2019afferma soltanto che le norme del diritto delle genti, generalmente riconosciute, sono considerate come parte integrante del diritto della Repubblica italiana, mentre l\u2019articolo 4 dell\u2019onorevole Dossetti imposta un altro problema, perch\u00e9 viene a trattare del riconoscimento dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, entrando cos\u00ec nel vivo di una questione che potr\u00e0 dare luogo a notevoli discussioni, date le conseguenze che ne possono derivare.<\/p><p>\u00c8, quindi, dell\u2019avviso di rinviare l\u2019argomento alla prossima seduta, esaminando, invece, l\u2019articolo 5 dell\u2019onorevole Dossetti, sul quale pi\u00f9 facilmente si potr\u00e0 arrivare ad una deliberazione.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo. Per quanto riguarda la questione posta dal Presidente, richiama il principio, espresso da pi\u00f9 parti nella Sottocommissione, che gli articoli relativi alla libert\u00e0 di coscienza e di culto, e quelli relativi ai rapporti tra Stato e Chiesa, naturalmente sotto punti di vista diversi e forse contrastanti, sono da considerare come direttamente collegati. La loro trattazione e votazione perci\u00f2 dovrebbe essere connessa e reciprocamente condizionata. Non ritiene, quindi, opportuno spostare l\u2019ordine del giorno.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la Sottocommissione sia d\u2019accordo nel rinviare alla loro rispettiva sede sia l\u2019argomento che riguarda i diritti di libert\u00e0, di coscienza e di culto, sia quello relativo ai rapporti tra Stato e Chiesa, in quanto l\u2019uno \u00e8 condizionato dall\u2019altro. Sottopone, pertanto, all\u2019esame della Sottocommissione l\u2019articolo 5 dell\u2019onorevole Dossetti:<\/p><p>\u00abLo Stato rinuncia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli.<\/p><p>\u00abLo Stato consente, a condizioni di reciprocit\u00e0, le limitazioni di sovranit\u00e0 necessarie all\u2019organizzazione e alla difesa della Patria\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, non ha niente in contrario alla prima parte dell\u2019articolo, il cui concetto \u00e8 stato gi\u00e0 adottato in altre Costituzioni. Nutre invece forti dubbi sulla seconda parte perch\u00e9, pur essendo convinto che in relazione all\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite potranno stabilirsi delle norme per cui tutti gli Stati debbano consentire a limitazioni della loro sovranit\u00e0, non vede il motivo di introdurre nella Costituzione un principio di questo genere, che, a suo avviso, \u00e8 piuttosto materia di trattative e di rapporti internazionali. Data la variabilit\u00e0 dei rapporti internazionali, pensa che farne cenno nella Costituzione vorrebbe dire cristallizzare una materia che \u00e8 di per se stessa mutevole.<\/p><p>Per queste ragioni, propone di limitare l\u2019esame e l\u2019eventuale approvazione alla sola prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>CORSANEGO prega l\u2019onorevole Cevolotto di recedere dalla sua opposizione alla seconda parte dell\u2019articolo. Gli sembra infatti opportuno affermare nella Costituzione questo principio dell\u2019autolimitazione della sovranit\u00e0, in considerazione che quasi tutte le rovine che si sono verificate in questi ultimi tempi sono dovute alla protervia con cui ogni Stato ha voluto sostenere in modo assoluto, senza limitazioni, la propria sovranit\u00e0. Se si vuole veramente arrivare ad un lungo periodo di pace tra i popoli, bisogna invece che le Nazioni si assoggettino a norme internazionali che rappresentino veramente una sanzione. Fare una Costituzione moderna che finalmente rompa l\u2019attuale cerchio di superbia e di nazionalismo, e sia una mano tesa verso gli altri popoli, nel senso di accettare da un lato delle limitazioni nell\u2019interesse della pace internazionale e col riconoscere dall\u2019altro un\u2019autorit\u00e0 superiore che dirima tutte le controversie, gli sembra che sarebbe mettere la Repubblica italiana tra i pionieri del diritto internazionale.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, rileva che forse l\u2019onorevole Cevolotto non ha tenuto nel debito conto una espressione del suo articolo e cio\u00e8 l\u2019inciso: \u00aba condizioni di reciprocit\u00e0\u00bb. Mediante questo inciso, mentre da un lato si afferma il principio internazionale cos\u00ec bene illustrato dall\u2019onorevole Corsanego, dall\u2019altro si vuole precostituire nella Costituzione quasi un alibi di fronte alle altre Nazioni con le quali l\u2019Italia si trova in fase di trattative, per non accettare eventuali limitazioni di sovranit\u00e0, se non a condizione di reciprocit\u00e0. Quindi, sotto tutti i punti di vista, l\u2019articolo si rivela non solo opportuno, ma addirittura necessario.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla possibilit\u00e0 che l\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite, per una qualsiasi ragione, non sia pi\u00f9 in grado di funzionare. In tal caso, rimarrebbe in sospeso nella Costituzione una formula senza pi\u00f9 alcuna giustificazione.<\/p><p>Circa l\u2019inciso: \u00aba condizioni di reciprocit\u00e0\u00bb, fa rilevare che se da parte delle Nazioni Unite si ritenesse opportuno, nell\u2019interesse della pace, di chiedere solo ad una determinata Nazione delle limitazioni al suo diritto di sovranit\u00e0, come l\u2019uso di certi porti e campi di aviazione, in questo caso non si verificherebbe la condizione di reciprocit\u00e0 nei riguardi di altre Nazioni. Ad ogni modo non \u00e8 contrario alla norma e finir\u00e0 anche per accettarla, se per ragioni di principio si ritiene opportuno inserirla nella Costituzione. Ripete per\u00f2 che, a suo avviso, trattasi di una norma da discutere quando l\u2019Italia entrer\u00e0 a far parte dell\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite. Attraverso questa societ\u00e0 di Stati si formeranno anche i diritti superiori che spetteranno a questa organizzazione internazionale, a cui, nell\u2019interesse della pace generale, ogni Stato dovr\u00e0 sottostare.<\/p><p>CARISTIA non dissente dal contenuto dell\u2019articolo, che esprime anzi un concetto diffusissimo nell\u2019ambito degli studiosi e nella coscienza di ogni popolo civile, ma ritiene che esprimerlo nella Costituzione sia perfettamente superfluo.<\/p><p>TOGLIATTI dissente dalla opinione dello onorevole Caristia, perch\u00e9, a suo avviso, si tratta di un principio che deve essere affermato nella Costituzione, per chiarire la posizione della Repubblica italiana di fronte a quel grande movimento del mondo intiero, che, per cercare di mettere la guerra fuori legge, tende a creare una organizzazione internazionale nella quale si cominci a vedere affiorare forme di sovranit\u00e0 differenti da quelle vigenti.<\/p><p>In particolare, il principio della rinuncia alla guerra come strumento di politica offensiva e di conquista, oltre il fatto che \u00e8 compreso in tutte le Costituzioni, deve essere sancito nella Costituzione italiana per un motivo speciale interno, quale opposizione cio\u00e8 alla guerra che ha rovinato la Nazione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, dopo le spiegazioni avute, non insiste nella sua opposizione, tanto pi\u00f9 che, data la condizione di reciprocit\u00e0, l\u2019Italia rinuncer\u00e0 ad una parte della sua sovranit\u00e0 quando anche altre Nazioni come l\u2019U.R.S.S. avranno fatto la stessa rinuncia.<\/p><p>DE VITA accetta la dizione proposta dall\u2019onorevole Dossetti. Propone, per\u00f2, che alla parola \u00abStato\u00bb sia sostituita l\u2019altra \u00abRepubblica\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che in sede di coordinamento si potr\u00e0 decidere sulla collocazione pi\u00f9 idonea da dare all\u2019articolo che, a suo avviso, dovrebbe essere collegato alla parte relativa alle questioni di diritto internazionale. Al concetto, gi\u00e0 contenuto nell\u2019articolo, di una autolimitazione della sovranit\u00e0 per l\u2019organizzazione e la difesa della pace, aggiungerebbe quello di una eventuale autolimitazione ai fini della collaborazione tra le Nazioni.<\/p><p>Premesso che egli \u00e8 favorevole all\u2019idea degli Stati Uniti d\u2019Europa, ritiene opportuno esprimere fin d\u2019ora il concetto della collaborazione tra le Nazioni, affermando cos\u00ec un principio originale che non \u00e8 compreso in nessuna delle Costituzioni moderne.<\/p><p>MORO ritiene che quanto propone l\u2019onorevole Presidente sia gi\u00e0 implicito nell\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, in linea di principio, non \u00e8 contrario alla proposta del Presidente, la quale rispecchia anche il suo pensiero. Osserva per\u00f2 che invertendo la costruzione della frase, vale a dire dicendo: \u00abnecessarie alla difesa e alla organizzazione della pace\u00bb, apparirebbe meglio il principio della collaborazione tra le Nazioni, giacch\u00e9 quando si parla di \u00aborganizzazione\u00bb si intende non semplicemente il fatto negativo dell\u2019evitare le guerre, ma anche quello positivo di una collaborazione internazionale per il bene comune.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, effettivamente, mettendo in primo luogo la difesa della pace, la formula sarebbe pi\u00f9 rispondente al concetto da lui espresso. Ricorda che l\u2019onorevole De Vita ha proposto di sostituire alla parola \u00abStato\u00bb, la parola \u00abRepubblica\u00bb.<\/p><p>CARISTIA propone di fondere i due commi dell\u2019articolo.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa Repubblica rinunzia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli e consente, a condizioni di reciprocit\u00e0, le limitazioni di sovranit\u00e0 necessarie alla difesa e alla organizzazione della pace\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Marchesi, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Basso, Mancini, Mastrojanni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 44. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 3 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Cevolotto, Relatore \u2013 Togliatti \u2013 De Vita \u2013 Dossetti, Relatore \u2013 Caristia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,1646,2364,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[94,69],"tags":[],"post_folder":[118],"class_list":["post-5118","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5118"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5118\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10289,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5118\/revisions\/10289"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5118"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}