{"id":5111,"date":"2023-10-15T22:47:26","date_gmt":"2023-10-15T20:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5111"},"modified":"2023-11-12T10:47:51","modified_gmt":"2023-11-12T09:47:51","slug":"venerdi-29-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5111","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 29 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5111\" class=\"elementor elementor-5111\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1fa8f3f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1fa8f3f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0f51fd1\" data-id=\"0f51fd1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-485a1eb elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"485a1eb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461129sed043ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-04aea28 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"04aea28\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>43.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 29 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Mancini \u2013 Presidente \u2013 Togliatti \u2013 Cevolotto, <em>Relatore \u2013 <\/em>Grassi \u2013 Caristia \u2013 Lucifero \u2013 Mancini \u2013 Mastrojanni \u2013 Dossetti, <em>Relatore \u2013 <\/em>De Vita \u2013 Moro \u2013 Basso \u2013 Marchesi \u2013 La Pira.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>Seguito della discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.<\/p><p>MANCINI dichiara che, se fosse stato presente nella seduta precedente, avrebbe votato a favore della proposta dell\u2019onorevole Togliatti, nel senso cio\u00e8 di specificare che lo Stato italiano \u00e8 una repubblica democratica di lavoratori.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che l\u2019onorevole Togliatti nella precedente riunione aveva presentato la seguente proposta:<\/p><p>\u00abLa forma repubblicana dello Stato non pu\u00f2 essere messa in discussione n\u00e9 davanti al popolo n\u00e9 davanti alle Assemblee legislative\u00bb.<\/p><p>La formulazione di tale proposta, in relazione alle osservazioni di altri Commissari, \u00e8 stata dallo stesso onorevole Togliatti cos\u00ec modificata:<\/p><p>\u00abL\u2019adozione della forma repubblicana \u00e8 definitiva: n\u00e9 l\u2019iniziativa popolare, n\u00e9 il voto delle Assemblee legislative possono metterla in discussione\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente di aver ritenuto di modificare la sua primitiva proposta, i cui termini troppo recisi potevano forse essere interpretati nel senso che la propaganda dell\u2019idea monarchica fosse da considerarsi come sovversiva. Pur non escludendo che nella legge si possa anche arrivare a questa affermazione, ha voluto cercare una formula meno drastica che esprimesse lo stesso concetto, escludendo in termini costituzionali la possibilit\u00e0, per esempio, di indire un <em>referendum<\/em> sulla forma istituzionale dello Stato, senza condannare per questo la propaganda dell\u2019idea monarchica come sovversiva.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, vorrebbe chiarito il significato delle parole: \u00abiniziativa popolare\u00bb.<\/p><p>GRASSI fa presente che il <em>referendum<\/em> \u00e8 una proposta che le autorit\u00e0 dello Stato fanno al popolo perch\u00e9 esso dica se accetta o meno una determinata forma istituzionale, mentre l\u2019iniziativa popolare \u00e8 la facolt\u00e0 del popolo di proporre direttamente una legge per rivedere la forma istituzionale dello Stato. Ritiene, per\u00f2, che parlare di iniziativa popolare, quando ancora non si sa se questa sar\u00e0 consentita nella Costituzione, sia una cosa tecnicamente e giuridicamente non opportuna.<\/p><p>CARISTIA \u00e8 d\u2019avviso che la proposta dell\u2019onorevole Togliatti potrebbe avere un significato pi\u00f9 preciso e pi\u00f9 concreto, se collocata nella parte relativa ai modi di revisione della Costituzione. In Itale sede, crede, potrebbe anche stabilirsi un limite assoluto al potere di revisione della Costituzione, come \u00e8 previsto in quella francese.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, ricorda che il concetto espresso dall\u2019onorevole Caristia era contenuto in un suo ordine del giorno che \u00e8 stato respinto.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 del parere che ogni affermazione contenuta in una Costituzione sia definitiva senza bisogno di dirlo specificatamente. Tale definitivit\u00e0, per\u00f2, \u00e8 soltanto relativa, nel senso che ha valore fino al giorno in cui la volont\u00e0 popolare, manifestata nelle forme legali, non intenda modificarla.<\/p><p>Osserva, poi, che se si adottasse la formula dell\u2019onorevole Togliatti, anche la petizione alle Assemblee legislative (che, a suo avviso, rientra nell\u2019iniziativa popolare) pure se presentata nelle forme previste dalla legge, costituirebbe un reato. Fa quindi rilevare che da un punto di vista giuridico, poich\u00e9 le leggi, anche quelle costituzionali, sono il portato della coscienza generale in un determinato momento storico del Paese (coscienza che pu\u00f2 variare a seconda delle contingenze), non sarebbe ammissibile sancire determinate norme fisse ed eterne in una Costituzione, nel senso cio\u00e8 che non possano essere tangibili, nemmeno se le situazioni e i tempi rendessero necessario di trasformarle.<\/p><p>Tale concetto, oltre che antigiuridico, sarebbe anche assurdo, perch\u00e9 ci\u00f2 che si vuole soffocare troverebbe egualmente il modo di esplodere e di affermarsi al di fuori delle normali procedure.<\/p><p>Dichiara, inoltre, di essere contrario alla formula dell\u2019onorevole Togliatti per un altro motivo particolare. Premesso esser di avviso che, divenuto lo Stato repubblicano, i monarchici debbano diventare una disciplinata, civica massa inquadrata nelle nuove forme dello Stato, non crede per\u00f2 opportuno non tener conto di questa massa di oltre 10 milioni di cittadini, cui la suddetta formula potrebbe dare la sensazione che si vogliano prendere contro di essa atteggiamenti di ostracismo. Tale sensazione si acuirebbe, poi, maggiormente, se i monarchici venissero a conoscenza dell\u2019intenzione dell\u2019onorevole Togliatti di statuire, in sede di legislazione, che la propaganda dell\u2019idea monarchica \u00e8 un atto sovversivo che deve essere represso. Questa intenzione \u00e8 assai grave, perch\u00e9 in uno Stato democratico ognuno dovrebbe essere libero di propagandare le sue idee nei termini consentiti dalla legge. D\u2019altra parte, \u00e8 risaputo che ogni persecuzione non costituisce altro che un lievito del pensiero, un incremento all\u2019idea che la fa meglio fiorire. Pertanto, se si vuol fare una Costituzione non solo democraticamente, ma anche politicamente, concepita, la Sottocommissione dovrebbe respingere la proposta dell\u2019onorevole Togliatti, che rappresenterebbe politicamente un assurdo, perch\u00e9 da un lato verrebbe a creare una maggiore divisione tra gli italiani, che si deve cercare invece di unificare, e dall\u2019altro rafforzerebbe quell\u2019idea che si vorrebbe soffocare.<\/p><p>TOGLIATTI precisa che, nel parlare della possibilit\u00e0 di una legge che riconoscesse come reato la propaganda monarchica, ha inteso alludere a particolari casi in cui gli elementi monarchici si mettessero sul terreno dell\u2019organizzazione armata e del colpo di Stato. In questi casi ritiene legittimo, anche in un regime democratico, che lo Stato repubblicano cerchi di difendersi. Come ha gi\u00e0 affermato nella precedente riunione, non vuole precludere assolutamente la strada al manifestarsi di un\u2019opinione contraria, ma fissare un\u2019\u00e0ncora che politicamente ritiene necessaria e indispensabile per la stabilit\u00e0 del nuovo regime repubblicano, senza escludere la possibilit\u00e0 che nell\u2019avvenire possa crearsi una situazione tale, per cui quest\u2019\u00e0ncora potrebbe divenire inservibile.<\/p><p>Costituzionalmente, l\u2019articolo che ha proposto vuol significare una remora di pi\u00f9 per una sua eventuale abrogazione, nel senso cio\u00e8 che se in un domani vi fosse una maggioranza monarchica nel Parlamento, prima di poter proporre una riforma istituzionale, dovr\u00e0 iniziare il procedimento per l\u2019abrogazione di questo articolo, come del resto \u00e8 avvenuto negli Stati Uniti per sopprimere il regime secco. Ricorda che anche nella Costituzione francese vi \u00e8 un articolo di analogo contenuto, che dovrebbe essere abrogato prima di poter prendere in esame una proposta di mutamento costituzionale. La questione quindi, costituzionalmente, non \u00e8 rilevante e non si presta affatto alle critiche mosse dall\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>LUCIFERO non avrebbe alcuna difficolt\u00e0 ad accettare una particolare procedura di revisione della Costituzione, specialmente nei riguardi della forma istituzionale, se si fosse accettato l\u2019ordine del giorno proposto nella precedente seduta dall\u2019onorevole Cevolotto, nel senso cio\u00e8 di trattare la questione non nei princip\u00ee generali, ma, come ha fatto la Costituzione francese, nel capitolo relativo alla revisione della Costituzione. Tiene a richiamare nuovamente l\u2019attenzione dell\u2019onorevole Togliatti e di tutta la Sottocommissione sulla reazione che un articolo di questo genere potrebbe portare in seno ad una notevole parte dell\u2019opinione pubblica. Non avrebbe, invece, alcuna preoccupazione se si adottasse una formulazione sul genere di quella della Costituzione francese, mettendola nella sede appropriata. Dal punto di vista del diritto costituzionale, la questione non ha forse grande rilevanza, perch\u00e9 quando un convincimento \u00e8 entrato nell\u2019animo delle masse, lo consenta o meno la Costituzione, la volont\u00e0 popolare trova sempre il modo di esprimersi e di farsi valere. La sua preoccupazione \u00e8, invece, di carattere politico per le reazioni che l\u2019articolo provocherebbe in un notevolissimo settore del Paese, reazioni che potrebbero nuocere al consolidamento della nascente Repubblica.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019avviso che l\u2019ultimo testo proposto limiti molto l\u2019estensione della norma, rendendo sempre pi\u00f9 evidente la difficolt\u00e0 di una formulazione non coordinata con le disposizioni relative alla revisione della Costituzione. Pu\u00f2 essere d\u2019accordo che l\u2019iniziativa popolare non dovr\u00e0 avere tale ampiezza da poter chiedere il mutamento della forma istituzionale dello Stato, per\u00f2 fa osservare che la Sottocommissione non sa ancora in che forme e in che limiti l\u2019iniziativa popolare sar\u00e0 concessa.<\/p><p>Potrebbe essere parimenti favorevole al divieto per le Assemblee legislative di deliberare sul mutamento della forma istituzionale, che, se sar\u00e0 ammesso, dovr\u00e0 essere circondato da eventuali garanzie, ma approvando fin d\u2019ora tale divieto si rischia, a suo avviso, di fare un lavoro inutile, o almeno provvisorio, perch\u00e9 \u00e8 probabile che nel capitolo relativo alla revisione della Costituzione si escluda la possibilit\u00e0 per le Assemblee legislative di poter intervenire con un voto immediato sulla questione istituzionale. L\u2019articolo proposto, quindi, dovendo necessariamente essere coordinato con le norme che saranno stabilite per la revisione della Costituzione, ritarderebbe la presentazione all\u2019Assemblea dei 75 del progetto di Costituzione, nella parte attinente alla Sottocommissione, fino a quando tutto il progetto non sar\u00e0 terminato. Dato il risultato della votazione della precedente riunione, non vede per\u00f2 come sia possibile uscire dalla situazione.<\/p><p>MANCINI crede che si debba discutere ed approvare in questa sede l\u2019articolo dell\u2019onorevole Togliatti per ragioni politiche, giuridiche e di opportunit\u00e0.<\/p><p>Per ragioni politiche, perch\u00e9, avendo proclamato la Repubblica, la Costituzione deve essere repubblicana e, come tale, non pu\u00f2 non contenere delle norme che rendano pi\u00f9 difficile o impossibile un ritorno della monarchia. Per ragioni giuridiche, perch\u00e9, contrariamente a quanto \u00e8 stato affermato dall\u2019onorevole Lucifero, le leggi non sono il prodotto spirituale della coscienza di tutto il popolo, ma della maggioranza. Ora quando tale maggioranza ha dimostrato di preferire una particolare forma politica, come quella che \u00e8 stata ratificata dalle elezioni del 2 giugno, la legge deve intervenire perch\u00e9 la minoranza non contrasti con essa. Per ragioni di opportunit\u00e0, infine, perch\u00e9 preoccupandosi delle reazioni che l\u2019articolo potrebbe suscitare nell\u2019animo dei monarchici, si cadrebbe in un altro errore, simile a quello in cui si \u00e8 incorsi a proposito dell\u2019amnistia. Ritiene infatti che in questo campo l\u2019indulgenza sarebbe causa di pericolo per la Repubblica e per la democrazia, sia in relazione a certe manifestazioni criminali dei monarchici, sia perch\u00e9 la democrazia, che si identifica con la Repubblica, in tanto esiste in quanto sappia difendere se stessa.<\/p><p>L\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti risponde, quindi, a suoi avviso, ad un elementare sentimento di legittima difesa della Repubblica.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che la Repubblica, essendosi ormai affermata nella coscienza popolare, non debba temere gli assalti di alcuno, anche se sconsideratamente qualche fanatico pu\u00f2 essere andato oltre quello che \u00e8 il sentimento prevalente.<\/p><p>Dichiara, poi, di non potere accettare il concetto di democrazia, cos\u00ec come lo ha espresso l\u2019onorevole Mancini, perch\u00e9 sarebbe in perfetto contrasto con lo stesso significato della parola democrazia. Se, come vorrebbe l\u2019onorevole Mancini, non si ammettesse la possibilit\u00e0 di discutere sulla forma istituzionale, non si avrebbe pi\u00f9 un regime repubblicano democratico, ma il pi\u00f9 preoccupante regime assolutista. La democrazia, invece, \u00e8 la libera espressione del pensiero di tutti, nei limiti consentiti dalla legge, per l\u2019esercizio di quelle libert\u00e0 originarie, imprescrittibili, sacre e inalienabili che sono state sancite nell\u2019esordio della nuova Costituzione.<\/p><p>Condivide, invece, le osservazioni dell\u2019onorevole Lucifero, che ha obiettivamente messo in luce la questione, sia dal punto di vista giuridico che da quello politico.<\/p><p>Dal punto di vista giuridico, infatti, l\u2019affermazione della immutabilit\u00e0 di una norma \u00e8 antigiuridica per eccellenza, perch\u00e9 le leggi rispecchiano quella che \u00e8 la morale prevalente nella coscienza popolare, che essendo, a sua volta, il risultato di concezioni e di situazioni oggettive, \u00e8 suscettibile nel tempo di tutte le possibili variazioni e non pu\u00f2 quindi ritenersi immutabile.<\/p><p>Dal punto di vista politico, non vi \u00e8 dubbio che un\u2019affermazione come quella dell\u2019onorevole Togliatti, offenderebbe i sentimenti di una grande massa di cittadini, che hanno dimostrato di prediligere un\u2019altra forma istituzionale.<\/p><p>In un momento in cui dovrebbe prevalere, nei confronti di questa tutt\u2019altro che trascurabile massa di cittadini, il criterio della persuasione e della forza del ragionamento, sarebbe un atto politicamente inopportuno sancire solennemente nella Carta costituzionale la impossibilit\u00e0, persino, di discutere sulla forma istituzionale, in relazione ad un eventuale diverso orientamento della coscienza popolare.<\/p><p>Concorda che la democrazia repubblicana debba difendersi, ma l\u2019onorevole Mancini gli deve dare atto che nessuna istituzione, quali che siano le coercizioni, pu\u00f2 logicamente affermarsi e sussistere se non risponde spontaneamente a quella che \u00e8 la coscienza collettiva del popolo. Per ci\u00f2, la difesa della Repubblica italiana sta appunto nella coscienza del popolo italiano e se questa \u00e8 matura, nulla vi sar\u00e0 da temere. D\u2019altra parte, ricorrendo a questa norma coercitiva, antigiuridica e anticostituzionale, si potrebbe ingenerare il dubbio che la Repubblica non risponda effettivamente alla coscienza popolare. Ritiene, invece, che la Repubblica italiana possa durare, se \u00e8 effettivamente nella coscienza del popolo, e la forza materiale e spirituale di questa affermazione deve costituire la pi\u00f9 efficace garanzia per escludere la possibilit\u00e0 di attentati contro la Repubblica.<\/p><p>Conclude condividendo in subordine l\u2019opinione dell\u2019onorevole Cevolotto, nel senso di demandare la questione alla seconda Sottocommissione che dovr\u00e0 redigere un articolo relativo alla possibilit\u00e0 e alle modalit\u00e0 per poter addivenire alla revisione del testo costituzionale.<\/p><p>MANCINI obietta all\u2019onorevole Mastrojanni che se nella coscienza del popolo esiste la difesa della Repubblica, tale difesa non pu\u00f2 esprimersi che mediante una legge, in quanto democrazia significa libera espressione delle proprie idee, nei limiti per\u00f2 consentiti dalla legge, rappresentando il prodotto spirituale della maggioranza dei cittadini. Poich\u00e9 attualmente la maggioranza \u00e8 repubblicana, ha il dovere di difendere e consolidare la Repubblica con l\u2019arma democratica pi\u00f9 adatta, costituita appunto da una legge mirante ad impedire eventuali insidie da parte della minoranza.<\/p><p>BASSO esprime l\u2019avviso che la discussione sia uscita fuori binario, trattandosi in sostanza di stabilire una norma la quale affermi che la forma repubblicana dello Stato non pu\u00f2 essere modificata con quello che sar\u00e0 il normale procedimento di revisione della Carta costituzionale, ma eventualmente con una procedura di secondo grado.<\/p><p>CARISTIA propone la chiusura della discussione generale.<\/p><p>(<em>La proposta, messa ai voti, \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Dossetti e La Pira hanno presentato un ordine del giorno cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa prima Sottocommissione delibera che la Costituzione debba dichiarare la definitivit\u00e0 della forma repubblicana dello Stato e garantirla costituzionalmente. Rinvia alla seconda Sottocommissione l\u2019elaborazione tecnica di questo principio\u00bb.<\/p><p>Personalmente preferirebbe la seguente dizione:<\/p><p>\u00abLa prima Sottocommissione dichiara che la forma repubblicana \u00e8 definitiva e deve essere garantita costituzionalmente, ecc.\u00bb.<\/p><p>Rende noto che l\u2019onorevole Togliatti accetterebbe l\u2019ordine del giorno degli onorevoli Dossetti e La Pira, emendandone cos\u00ec la prima parte:<\/p><p>\u00abLa prima Sottocommissione delibera che la forma repubblicana \u00e8 definitiva e che essa non pu\u00f2 fare oggetto di una proposta di revisione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>Domanda agli onorevoli Dossetti e La Pira se accettano l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, nella sostanza, \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti sulla necessit\u00e0 di affermare nella Costituzione la definitivit\u00e0 della forma repubblicana, ed individuare il modo per escludere che essa possa essere messa in discussione. Quanto alla forma, per\u00f2, si dichiara contrario ad affermare nella Costituzione che la forma repubblicana non possa in alcuna maniera formare oggetto di proposte di revisione, perch\u00e9 evidentemente si direbbe una cosa che giuridicamente non pu\u00f2 essere accettata.<\/p><p>Ognuno sa quanto gli stiano a cuore certi princip\u00ee fondamentali riguardanti i rapporti fra Stato e Chiesa; eppure, se venisse proposto, si dichiarerebbe egualmente contrario ad affermare nella Costituzione l\u2019impossibilit\u00e0 di una loro revisione. Sancire perci\u00f2 nella Costituzione che la forma repubblicana non pu\u00f2 formare oggetto di una revisione, sarebbe un non senso, in quanto si verrebbe a sottolineare un atteggiamento di cristallizzazione anti-democratico. Si dichiara, invece, disposto a specificare quali attivit\u00e0 debbano essere impedite, come per esempio l\u2019iniziativa popolare, nel senso che non sia possibile che domani, in una citt\u00e0 o in una regione, si attui un\u2019iniziativa per mettere in discussione la forma repubblicana.<\/p><p>Data la concordanza di sostanza, se si dovesse venire ad una votazione, evidentemente sar\u00e0 favorevole alla primitiva formula dell\u2019onorevole Togliatti e, in caso estremo, alla nuova formula. Pregherebbe per\u00f2 l\u2019onorevole Togliatti di rimettere effettivamente la determinazione tecnica delle garanzie sostanziali alla seconda Sottocommissione.<\/p><p>CARISTIA non vede niente di antigiuridico e di assurdo nella formula dell\u2019onorevole Togliatti, il cui concetto \u00e8 riportato pi\u00f9 volte anche dalla stessa Costituzione francese e da altre Costituzioni. Giuridicamente, infatti, si pu\u00f2 porre un limite ad un determinato potere, che nel caso in questione, \u00e8 il potere di revisione.<\/p><p>DE VITA \u00e8 perfettamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Caristia. Non si tratta di una immutabilit\u00e0 della legge, come ha sostenuto l\u2019onorevole Mastrojanni, ma di porre il legislatore di fronte ad un limite, oltre il quale non pu\u00f2 andare. Questo limite significherebbe, in sostanza, una procedura di secondo grado per la revisione della forma costituzionale dello Stato.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, ripete che \u00e8 d\u2019accordo sulla sostanza, ma \u00e8 d\u2019avviso che non corrisponda a uno spirito democratico l\u2019escludere <em>a priori<\/em> la revisione della forma istituzionale.<\/p><p>Se per modificare la Costituzione che \u00e8 ora in elaborazione, si richiedesse la convocazione di una nuova Assemblea costituente, evidentemente non si potrebbe disconoscere ad essa lo stesso potere che ha l\u2019attuale Costituente. Per questo motivo una simile affermazione, anche se fornita di significato politico, non pu\u00f2 ritenersi giuridicamente esatta.<\/p><p>TOGLIATTI ritiene che la questione sia stata posta giuridicamente dall\u2019onorevole De Vita. La formula presentata \u00e8 di compromesso, in quanto tiene a che su una deliberazione di questo genere vi sia la maggioranza.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, riafferma che la sua preoccupazione \u00e8 che giuridicamente tale formula sia inesatta e antidemocratica.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che l\u2019onorevole Dossetti \u00e8 sostanzialmente d\u2019accordo sulla formula dell\u2019onorevole Togliatti, ma si preoccupa di salvare la forma.<\/p><p>Gli sembra per\u00f2 che questo sistema non sia ortodosso, perch\u00e9 la forma e la sostanza debbono coerentemente non essere in contrasto e se si vuole che il popolo possa apprendere dalla sola lettura della Costituzione quello che essa vuol dire, si deve essere il pi\u00f9 chiari possibile, senza usare eufemismi che sono da condannare in modo assoluto, perch\u00e9 antidemocratici. Perci\u00f2, se si vuole precludere ogni possibilit\u00e0 di revisione della forma istituzionale, si deve formalmente e sostanzialmente dirlo.<\/p><p>Circa l\u2019esempio, portato dall\u2019onorevole Caristia, di Costituzioni straniere, rivendica a Roma il diritto di insegnare, d\u2019avere insegnato e di continuare a insegnare per il futuro quelli che sono i fondamenti del diritto.<\/p><p>CARISTIA obietta all\u2019onorevole Mastrojanni che, a parte il rispetto per il diritto di Roma, che \u00e8 comune a tutti, ha citato le altre Costituzioni soltanto a titolo di esemplificazione. Ad ogni modo, la disposizione dovrebbe essere collocata non nella sede in esame, ma in quella relativa ai modi di revisione della Costituzione.<\/p><p>MORO \u00e8 del parere che in sede di Costituzione si debba far cenno alla definitivit\u00e0 della forma istituzionale, ma fa rilevare che il problema della garanzia costituzionale della Repubblica \u00e8 un problema complesso che va oltre la questione della revisione della Costituzione e di cui dovr\u00e0 occuparsi la seconda Sottocommissione.<\/p><p>Ritiene, pertanto, opportuno limitarsi a sancire il principio che \u00abl\u2019adozione della forma repubblicana dello Stato \u00e8 definitiva\u00bb, facendolo seguire da un ordine del giorno nel quale si affermi che: \u00abLa prima Commissione, avendo sancito il principio della definitiva adozione del regime repubblicano, rinvia alla seconda Sottocommissione per tutte le opportune garanzie costituzionali\u00bb.<\/p><p>BASSO si dichiara contrario ad una affermazione generica che la forma repubblicana dello Stato \u00e8 definitiva, inquantoch\u00e9 una norma del genere avrebbe carattere puramente pedagogico e potrebbe anche urtare una parte notevole dell\u2019opinione pubblica. Sarebbe favorevole invece ad un\u2019affermazione come quella proposta dall\u2019onorevole Togliatti, la quale \u00e8 veramente una norma avente valore eminentemente giuridico. In sostanza, si viene a porre il principio che una revisione in materia istituzionale non potrebbe essere proposta, se prima non sia stato soppresso questo articolo. La seconda Sottocommissione stabilir\u00e0 poi le norme mediante le quali si possa addivenire alla revisione della Costituzione.<\/p><p>LUCIFERO non avrebbe alcuna difficolt\u00e0 ad accettare il principio enunciato dall\u2019onorevole Basso, cio\u00e8 che, per determinate riforme costituzionali, si debba seguire una procedura speciale di secondo grado. Ma affermare che la forma repubblicana \u00e8 definitiva gli sembra perfettamente inutile, sia perch\u00e9 la definitivit\u00e0, come ha gi\u00e0 detto, deve sempre intendersi in modo relativo, sia perch\u00e9 la formula, che ha votato favorevolmente, ossia \u00abLo Stato italiano \u00e8 una Repubblica democratica\u00bb, gi\u00e0 afferma un concetto di per s\u00e9 definitivo.<\/p><p>Dichiara, infine, di non aver difficolt\u00e0 a rinviare alla seconda Sottocommissione la stesura delle speciali procedure alle quali dovrebbe essere sottoposta una eventuale pratica di revisione istituzionale.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta dell\u2019onorevole Togliatti, inquantoch\u00e9 ritiene anch\u2019egli necessario che in questa materia si abbia una votazione di maggioranza. Sarebbe, invece, contrario a mettere nella Costituzione un principio isolato circa la definitivit\u00e0 della forma repubblicana dello Stato, perch\u00e9 ci\u00f2 potrebbe far supporre che vi sia alcuno che possa immaginare che la Repubblica \u00e8 provvisoria.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene anch\u2019egli che affermare che la Repubblica \u00e8 definitiva, oltre ad essere superfluo, sembrerebbe tradire quasi la preoccupazione che la Repubblica non fosse tale. Prega, pertanto, i colleghi di non volere insistere su una tale affermazione.<\/p><p>Sarebbe invece favorevole ad una formula che, senza ripetere quella francese, dicesse che effettivamente la forma repubblicana dello Stato si sottrae al procedimento normale di revisione della Costituzione.<\/p><p>All\u2019onorevole Togliatti, che giustamente si preoccupa che su questa questione venga raggiunta una larga maggioranza, fa rilevare che se si insiste su certe formule, si rischier\u00e0 di avere una maggioranza cos\u00ec debole da essere pi\u00f9 pregiudizievole che non il passare sotto silenzio la questione.<\/p><p>Personalmente, proporrebbe due formule identiche nella sostanza, ma differenti nella forma, una come articolo e l\u2019altra come ordine del giorno.<\/p><p>La prima \u00e8 cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abLa forma repubblicana dello Stato non \u00e8 soggetta al normale procedimento di revisione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>La seconda \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abLa prima Sottocommissione delibera che la forma istituzionale dello Stato non debba essere soggetta al normale procedimento di revisione della Costituzione e rinvia per la formulazione definitiva alla seconda Sottocommissione\u00bb.<\/p><p>Qualora la Commissione fosse d\u2019accordo sul merito, dovrebbe stabilire se dare la preferenza all\u2019articolo o all\u2019ordine del giorno.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, non sarebbe favorevole ad esporre il concetto sotto forma di un articolo che, data la dizione proposta, potrebbe dare l\u2019impressione che fosse proprio la Costituente ad indicare che con un procedimento straordinario si possono modificare le istituzioni repubblicane. Qualora il concetto venisse inserito e coordinato con gli articoli riguardanti la revisione della Costituzione, assumerebbe, invece, un altro aspetto e valore. Tuttavia, dichiara che se la Sottocommissione preferir\u00e0 la forma dell\u2019articolo, voter\u00e0 favorevolmente.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, rendendosi interprete del disagio derivante dal fatto che non siano state ancora stabilite le forme di revisione della Costituzione, ha proposto lo stesso concetto anche come ordine del giorno.<\/p><p>MORO ritiene anch\u2019egli che non sia il caso di formulare un articolo, poich\u00e9 trattasi di una materia in cui la Sottocommissione non \u00e8 competente.<\/p><p>\u00c8, pertanto, favorevole all\u2019ordine del giorno.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara invece di essere favorevole a definire la questione con un articolo, in quanto ritiene che la Commissione sia competente a decidere, rientrando nella sua specifica competenza tutto quanto attiene alla forma istituzionale dello Stato. Il coordinamento e la collocazione definitiva dell\u2019articolo potranno successivamente essere effettuati in altra sede. Inserirebbe l\u2019articolo proposto dal Presidente subito dopo la definizione: \u00abLo Stato italiano \u00e8 una Repubblica democratica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE crede che un ordine del giorno raccoglierebbe pi\u00f9 facilmente il consenso della grande maggioranza dei Commissari.<\/p><p>MASTROJANNI si dichiara contrario sia all\u2019ordine del giorno che all\u2019articolo, in quanto ritiene che non si possa alludere ad un procedimento non normale di revisione della Costituzione quando ancora non si conosce quale sar\u00e0 quello normale. Di conseguenza, esprime il voto che la discussione sia rinviata a quando l\u2019apposita Sottocommissione avr\u00e0 stabilito i mezzi normali di revisione della Costituzione.<\/p><p>LUCIFERO si associa all\u2019onorevole Mastrojanni. Si dichiara contrario all\u2019articolo, perch\u00e9 non ritiene che la materia sia di competenza della prima Sottocommissione. Per quanto riguarda l\u2019ordine del giorno, ripete che non sarebbe alieno ad una forma particolare di procedimento per determinate revisioni costituzionali, ma prima di potersi pronunciare, desidererebbe averne esatta conoscenza. Inoltre, data la sua forma vaga e negativa, non crede che tale ordine del giorno potrebbe riuscire di soddisfazione dei monarchici, dai cui voti \u00e8 stato inviato alla Costituente. Per questi motivi \u00e8 contrario all\u2019ordine del giorno e all\u2019articolo.<\/p><p>CARISTIA dichiara che voter\u00e0 a favore dell\u2019ordine del giorno, ritenendo che la norma dovrebbe essere rinviata al capitolo relativo ai modi di revisione della Costituzione.<\/p><p>MORO in relazione a quanto ha precedentemente affermato, domanda che sia messo ai voti il seguente articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019adozione della forma repubblicana dello Stato \u00e8 definitiva\u00bb.<\/p><p>Nel caso che fosse respinto, voter\u00e0 l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che voter\u00e0 favorevolmente la proposta dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MANCINI afferma che voter\u00e0 anch\u2019egli favorevolmente la proposta dell\u2019onorevole Moro, specialmente dopo le osservazioni dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, rileva che la questione, cos\u00ec come \u00e8 stata impostata, non lascia a tutti i repubblicani altra via che di votare a favore della proposta dell\u2019onorevole Moro, perch\u00e9 essendo stata portata sul terreno politico, una votazione contraria implicherebbe necessariamente il sospetto che si nutra qualche riserva mentale sulla forma repubblicana.<\/p><p>Data questa impostazione, per quanto tutto il suo passato di repubblicano elimini ogni dubbio in proposito, voter\u00e0 favorevolmente. Dichiara, per\u00f2, che portare sul terreno politico una questione che avrebbe dovuto essere esclusivamente tecnica, \u00e8 andare contro alla possibilit\u00e0 di fare una buona Costituzione.<\/p><p>MASTROJANNI si associa alle ultime considerazioni svolte dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposizione proposta dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata con 13 voti favorevoli e 4 contrari<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposizione seguente, avvertendo che dovr\u00e0 seguire a quella test\u00e9 approvata: \u00abe non pu\u00f2 essere oggetto di normale procedimento di revisione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata con 15 voti favorevoli e 2 contrari<\/em>).<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di riservarsi di discutere in sede di Commissione plenaria sul collocamento di questo articolo e di proporre che venga inserito nella parte relativa alla revisione della Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che vi \u00e8 una proposta aggiuntiva dell\u2019onorevole Togliatti, cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abI beni della Casa di Savoia sono confiscati a favore dello Stato\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, prospetta due dubbi. Il primo \u00e8 se la Costituzione sia il luogo adatto per includere una disposizione che gli sembrerebbe piuttosto oggetto di una legge speciale. Il secondo dubbio \u00e8 di natura politica, in quanto mettendo una simile disposizione nella Costituzione, teme che si possa vedere in essa un\u2019apparenza di persecuzione e di accanimento particolari contro la monarchia, dando cos\u00ec esca ad eventuali ed incresciose polemiche e fornendo i mezzi di propaganda all\u2019azione della massa monarchica, di cui non si pu\u00f2 disconoscere la notevole entit\u00e0, come \u00e8 stato dimostrato dal <em>referendum <\/em>istituzionale.<\/p><p>Per questi motivi, pur non avendo un pensiero preciso sulla questione, ha l\u2019impressione che il collocamento della disposizione in questa sede non sia politicamente opportuno.<\/p><p>TOGLIATTI spiega che si tratta appunto di una misura di garanzia per eliminare gli strumenti della propaganda monarchica, che sono costituiti oggi dai beni della Corona.<\/p><p>Circa la votazione del 2 giugno, ricorda che essa ebbe luogo in particolari circostanze politiche per cui non pu\u00f2 avere un valore assoluto il numero dei voti raggiunto dai monarchici. Ad ogni modo, appunto perch\u00e9 la Repubblica non ha ottenuto una maggioranza assoluta di voti, bisogna che si garantisca contro un ritorno della monarchia.<\/p><p>Ritiene, poi, che l\u2019argomento possa far parte della Costituzione, dal momento che essa \u00e8 la prima Costituzione repubblicana. Ricorda anche che in quasi tutte le Costituzioni repubblicane, sorte dopo la soppressione della monarchia, vi \u00e8 un\u2019altra norma, che si propone di presentare all\u2019esame della Sottocommissione, relativa al divieto di residenza nel territorio della Repubblica per i membri della ex casa reale.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019avviso che questa seconda norma possa essere accolta senza discussione.<\/p><p>MARCHESI rileva che moltissimi italiani, durante gli anni, non dir\u00e0 della tirannia, ma della malavita fascista, pensavano che il popolo italiano, restituito alla libert\u00e0 mediante la sua rappresentanza nazionale, non avrebbe esitato a mettere in stato di accusa la monarchia dei Savoia, non per ragioni ideologiche, ma soltanto per un atto di riparazione nazionale, in relazione alla complicit\u00e0 continua e necessaria che essa ha dato per pi\u00f9 di 20 anni al fascismo. Probabilmente la nave che portava in Egitto l\u2019ex re d\u2019Italia, portava un uomo che in un Paese non occupato dai vincitori sarebbe stato dichiarato reo di delitto capitale. Ora non si domandano processi, ma crede che non si possa spingere la generosit\u00e0 fino al punto di riconoscere che i Savoia possano conservare i loro beni in una Nazione che hanno portata alla rovina.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Togliatti per diversi motivi, tra i quali, in primo luogo, il fatto che la materia non pu\u00f2 formare oggetto di una norma costituzionale, ma di una legge speciale, che sarebbe del resto assai discutibile, in quanto sancirebbe il principio che un cittadino possa essere spogliato dei suoi beni, senza che concorra una sentenza del magistrato. Per questa ragione ritiene che i beni privati di casa Savoia debbano restare di propriet\u00e0 dei legittimi proprietari.<\/p><p>Senza entrare nella discussione delle osservazioni dell\u2019onorevole Marchesi, non essendo questa la sede adatta, si rende interprete dei sentimenti di affetto e di devozione non solo suoi, ma anche di moltissimi italiani, verso la famiglia Savoia che ha reso innumerevoli servizi al Paese.<\/p><p>MASTROJANNI \u00e8 anch\u2019egli d\u2019avviso che ogni decisione in ordine ai beni di casa Savoia debba formare oggetto di una legge speciale, ritenendo che la Costituzione non sia giuridicamente n\u00e9 politicamente adatta ed opportuna per affermazioni di tal genere.<\/p><p>MANCINI \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Togliatti, oltre che per le ragioni addotte dal proponente, anche perch\u00e9 crede che i beni della famiglia dei Savoia siano beni usurpati, da considerarsi come profitti del regime monarchico.<\/p><p>PRESIDENTE desidera soltanto fare considerare che con l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti si porrebbe in essere una sanzione, la quale si giustificherebbe solo in seguito ad una sentenza. Inoltre non crede che il far deliberare dalla Costituzione una sanzione sia conforme al suo carattere, fondato su enunciazioni di diritto e su affermazioni di principio.<\/p><p>TOGLIATTI tiene a mettere in evidenza che non si \u00e8 fatto luogo ad un processo e ad una sentenza capitale, unicamente per la preoccupazione di non turbare la pace politica del Paese. Ma non si deve, a suo avviso, da questo fatto trarre ingiustificate conseguenze giuridiche, nel senso che i Savoia, non essendo stati processati, non debbano perdere i loro beni, in relazione anche alle migliaia di cittadini che per loro colpa furono privati dei beni e della Patria.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che rimane sempre impregiudicata la questione se, cio\u00e8, in una Costituzione convenga adottare una sanzione. D\u2019altra parte, per quella nota di umanit\u00e0 che gli \u00e8 consueta, non crede che sarebbe veramente una cosa umana privare una famiglia di beni che non possono considerarsi usurpati o come profitti di regime. Pertanto, anche per questa ragione, \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>LA PIRA pu\u00f2 essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti nel senso che effettivamente qualche cosa bisogna togliere alla famiglia Savoia, ma gli sembra che vi sia una evidente sproporzione tra l\u2019oggetto proprio della Costituzione e l\u2019oggetto specifico della proposta in discussione. \u00c8 del parere, quindi, che l\u2019argomento della confisca dei beni di casa Savoia dovrebbe formare piuttosto oggetto di una legge speciale.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, insiste perch\u00e9 la materia relativa alla proposta dell\u2019onorevole Togliatti sia rinviata ad una legge speciale.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di non poter accettare la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, condivide il dubbio dell\u2019onorevole La Pira che vi sia una sproporzione tra l\u2019oggetto proprio della Costituzione e l\u2019oggetto specifico della proposta Togliatti. Ad ogni modo, se si giunger\u00e0 ad una votazione, dichiara che voter\u00e0 favorevolmente.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, propone il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa Sottocommissione ritiene che la questione della confisca dei beni dei Savoia non faccia parte della materia costituzionale, pur affermando che essa dovr\u00e0 essere risolta in senso positivo per mezzo di una legge speciale\u00bb.<\/p><p>Gli sembra che tale formula sia chiara, esplicita e non dia luogo a possibilit\u00e0 di dubbi.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore,<\/em> dichiara di non essere favorevole alla dizione della prima parte dell\u2019ordine del giorno Cevolotto, perch\u00e9, pur essendo dell\u2019avviso che l\u2019argomento non debba far parte della Carta costituzionale, ritiene che possa rientrare nella competenza di quelle leggi costituzionali le quali dovranno porre in applicazione la Costituzione e che la Costituente dovr\u00e0 approvare.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che per eliminare il dubbio dell\u2019onorevole Dossetti sarebbe sufficiente sostituire alle parole: \u00abdella materia costituzionale\u00bb, le altre: \u00abdella Carta costituzionale\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>GRASSI dichiara di votare contro, in quanto \u00e8 favorevole all\u2019ordine del giorno Cevolotto.<\/p><p>MORO domanda all\u2019onorevole Togliatti se accetterebbe di sostituire la sua formula con la seguente: \u00abLa legge disporr\u00e0 idonee misure per l\u2019avocazione allo Stato dei beni dei Savoia\u00bb. Con tale dizione sarebbero superate le difficolt\u00e0 circa l\u2019asserita incostituzionalit\u00e0 della materia, rinviando l\u2019attuazione del principio alle leggi aggiuntive alla Costituzione.<\/p><p>TOGLIATTI accetterebbe, se la formula fosse pi\u00f9 tassativa, vale a dire: \u00abVerr\u00e0 disposta con legge la confisca dei beni di casa Savoia\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI rileva che evidentemente l\u2019articolo avrebbe sempre sapore e carattere di sanzione. Pone in evidenza, per\u00f2, che se si esamina la causale di questa sanzione nei confronti dei Savoia, causale che \u00e8 di una tale vastit\u00e0 da rendere inutile qualsiasi accenno, emerge subito l\u2019assoluta sproporzione tra di essa e l\u2019effetto che si vuole raggiungere e che rimarrebbe limitato nel campo puramente economico. Gli sembra quindi che di fronte alla storia si farebbe una figura poco edificante.<\/p><p>TOGLIATTI risponde all\u2019onorevole Mastrojanni che casa Savoia ha gi\u00e0 avuto una prima sanzione del suo operato con il <em>referendum<\/em> ed una seconda sanzione dalla Costituzione repubblicana con le sue norme antimonarchiche.<\/p><p>PRESIDENTE rende noto che l\u2019onorevole Moro propone un articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa legge disporr\u00e0 per l\u2019avocazione allo Stato dei beni di casa Savoia\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di mantenere il suo ordine del giorno per le ragioni precedentemente svolte.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di essere favorevole alla nuova dizione dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MASTROJANNI fa rilevare che con la formula dell\u2019onorevole Moro si viene a dare un ordine al legislatore, perch\u00e9 metta in pratica un desiderio della Costituente. Il compito del legislatore \u00e8 invece soltanto quello di tradurre in leggi i princip\u00ee che saranno affermati nella Costituzione.<\/p><p>Per questa ragione prega il proponente di trovare un\u2019altra formula che sia conforme alle esigenze di carattere costituzionale e giuridico.<\/p><p>MORO \u00e8 dell\u2019avviso che la legge, a cui ha fatto cenno, debba essere una legge aggiuntiva della Costituzione, quindi fatta dallo stesso organo sovrano, ossia dalla Costituente.<\/p><p>MASTROJANNI obietta che la Costituente \u00e8 delegata a fare la Costituzione e non le leggi costituzionali, che sono di competenza del legislatore.<\/p><p>GRASSI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019articolo dell\u2019onorevole Moro. Non c\u2019\u00e8 dubbio che la Costituzione possa deferire al legislatore incarichi speciali in determinati limiti, ma nel caso in discussione non si tratterebbe di stabilire i limiti di un principio costituzionale, ma di una questione sostanzialmente specifica. Ritiene perci\u00f2 preferibile attenersi all\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>CARISTIA si associa alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Grassi e dichiara che anch\u2019egli voter\u00e0 a favore dell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Moro, in quanto intende mantenere il suo ordine del giorno.<\/p><p>LA PIRA dichiara che, per coerenza a quanto ha detto precedentemente, voter\u00e0 contro l\u2019articolo; voter\u00e0 invece a favore dell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che, per le ragioni gi\u00e0 esposte, voter\u00e0 contro l\u2019articolo.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Moro:<\/p><p>\u00abLa legge disporr\u00e0 l\u2019avocazione allo Stato dei beni di casa di Savoia\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 9 voti favorevoli e 8 contrari<\/em>).<\/p><p>Mette in discussione l\u2019altro articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abAi membri della casa Savoia \u00e8 proibita la residenza sul territorio della Repubblica\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019articolo in quanto lo ritiene inutile, dato che ormai \u00e8 consuetudine che i membri delle famiglie reali, che hanno perduto il trono, risiedano fuori delle Nazioni sulle quali hanno regnato.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, voler inserire un provvedimento del genere nella Costituzione, significherebbe dargli un carattere di odiosit\u00e0 che non farebbe altro che urtare la sensibilit\u00e0 di una notevole parte dell\u2019opinione pubblica.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di votare a favore dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti, in quanto lo ritiene, nella presente situazione storico-politica italiana, un provvedimento di difesa dell\u2019ordine repubblicano.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 14 voti favorevoli, 1 contrario e<\/em> <em>2<\/em> <em>astenuti<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 13.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assente giustificato<\/em><em>: <\/em>Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 43. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 29 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI \u00a0 INDICE Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti (Seguito della discussione) Mancini \u2013 Presidente \u2013 Togliatti \u2013 Cevolotto, Relatore \u2013 Grassi \u2013 Caristia \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[93,69],"tags":[],"post_folder":[117],"class_list":["post-5111","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5111"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5111\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10284,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5111\/revisions\/10284"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5111"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}