{"id":5107,"date":"2023-10-15T22:46:46","date_gmt":"2023-10-15T20:46:46","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5107"},"modified":"2023-11-12T10:43:54","modified_gmt":"2023-11-12T09:43:54","slug":"giovedi-21-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5107","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 21 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5107\" class=\"elementor elementor-5107\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-23d128c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"23d128c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ffa68dd\" data-id=\"ffa68dd\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4d7cb32 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"4d7cb32\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461121sed041ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c7733ae elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c7733ae\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>41.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 21 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Cevolotto, <em>Relatore \u2013 <\/em>Dossetti, <em>Relatore \u2013 <\/em>La Pira \u2013 Togliatti \u2013 Mastrojanni \u2013 Merlin Umberto \u2013 Basso.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>Discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, come si era in precedenza stabilito, la presente riunione deve essere dedicata ad un riassunto quanto pi\u00f9 conciso possibile delle relazioni degli onorevoli Cevolotto e Dossetti.<\/p><p>D\u00e0 la parola al primo Relatore onorevole Cevolotto.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, non crede che occorra riassumere la sua relazione, perch\u00e9 in essa sono esposti concetti alla portata di tutti. Quello che gli importa \u00e8 di porre in evidenza i punti di convergenza e di divergenza tra le sue proposte e quelle dell\u2019onorevole Dossetti. Per la parte che si riferisce allo Stato alcuni punti di divergenza sono pi\u00f9 che altro formali, in quanto, mentre nella sua formulazione ha cercato di ridurre al minimo gli articoli, in quella dell\u2019onorevole Dossetti si \u00e8 abbondato in affermazioni come quella dell\u2019articolo 1, di carattere teorico, o filosofico-morali. \u00c8 questa una questione di metodo e di impostazione, su cui crede sar\u00e0 facile trovare un punto di intesa.<\/p><p>Rileva in particolare che nella prima parte l\u2019onorevole Dossetti ha innestato questioni che dovrebbero invece essere trattate nella seconda parte, cio\u00e8 in quella relativa alla libert\u00e0 di culto e alle relazioni tra Chiesa e Stato, come nell\u2019articolo 4 che tratta del riconoscimento da parte dello Stato dell\u2019ordinamento della Chiesa, e nell\u2019articolo 6 nel quale si stabilisce che le norme di diritto internazionale, come gli accordi attualmente in vigore tra lo Stato e la Chiesa, fanno parte dell\u2019ordinamento dello Stato. Secondo questo ultimo articolo, il principio affermato dallo stesso oratore, che le norme di diritto internazionale universalmente riconosciute possono far parte del diritto interno dello Stato, viene ad essere esteso anche agli accordi tra lo Stato e la Chiesa, che invece hanno piuttosto carattere di convenzioni particolari tra due Stati. In relazione a tali convenzioni particolari, sorge quindi il problema se esse possano essere richiamate nella Costituzione come facenti parte del diritto interno dello Stato italiano. Questa affermazione viene maggiormente accentuata dal successivo articolo 7, nel quale si fa un esplicito richiamo agli Accordi del Laterano, che rimangono confermati non solo come base del diritto nelle relazioni tra Stato e Chiesa, ma anche come riaffermazione del principio contenuto nell\u2019articolo 1 del Trattato Lateranense, che la religione cattolica \u00e8 la religione dello Stato.<\/p><p>Da quanto ha esposto discendono due punti sostanziali di divergenza con l\u2019onorevole Dossetti, sui quali molto probabilmente non tenter\u00e0 nemmeno di giungere ad un accordo e su cui forse si discuter\u00e0 meno di quello che potrebbe credersi, perch\u00e9 le rispettive posizioni sono state chiarite gi\u00e0 tante volte che nessuno potr\u00e0 pensare di poter addurre nuovi argomenti per convincere la parte avversa.<\/p><p>Non ha richiamato nelle sue proposte il principio che la religione cattolica \u00e8 la religione dello Stato, che era sancito nell\u2019articolo 1 dello Statuto Albertino, ma che l\u2019evoluzione del diritto costituzionale in Italia aveva messo in realt\u00e0 in desuetudine. Ricorda a tale proposito una monografia dello Jemolo che, subito dopo la prima guerra mondiale, sosteneva che il suddetto articolo era stato addirittura abrogato da leggi posteriori in contrasto con il principio in esso contenuto. Lo Stato italiano, quindi, da confessionale si era messo sulla strada di divenire aconfessionale, quando \u00e8 intervenuto il Trattato del Laterano, che ha rimesso in vita l\u2019articolo 1 dello Statuto Albertino.<\/p><p>Si domanda a questo proposito se nel fare la nuova Costituzione si \u00e8 o meno vincolati da questo Trattato. Personalmente ritiene che un trattato, sia pure di carattere internazionale, non possa vincolare l\u2019Assemblea costituente.<\/p><p>Tiene poi a precisare che l\u2019omissione del principio di cui sopra non \u00e8 stata motivata dall\u2019intento di rinviare la questione in sede di discussione di trattati, ma perch\u00e9, riferendosi il Trattato Lateranense all\u2019articolo 1 dello Statuto Albertino, per il fatto stesso che la nuova Costituzione non contenesse pi\u00f9 la enunciazione dell\u2019articolo 1 dello Statuto medesimo, il richiamo del Trattato Lateranense non avrebbe pi\u00f9 una base e verrebbe automaticamente a cadere.<\/p><p>A suo avviso, la Costituzione dovrebbe essere quella di uno Stato aconfessionale, sia nella forma che nella sostanza, sull\u2019esempio della Costituzione francese, che pure \u00e8 stata deliberata da una Assemblea nella quale il partito popolare aveva una parte notevole. Di proposito non parla di Stato laico, potendosi a questa definizione dare, per ragioni quasi storiche, un significato di anticlericalismo, al quale si dichiara invece assolutamente contrario. In primo luogo, perci\u00f2, non bisognerebbe ripetere l\u2019articolo 1 del Trattato del Laterano. In questo campo \u00e8 profondamente diviso dall\u2019onorevole Dossetti e reputa che l\u2019accordo non potr\u00e0 essere raggiunto. \u00c8 convinto, infatti, che se si ripetesse il concetto di quell\u2019articolo, si verrebbe di nuovo a creare uno Stato confessionale, anche se si ammettessero poi tutte le possibili disposizioni sulla libert\u00e0 di culto e di propaganda per le altre religioni. La sua posizione parte, invece, dal principio della libert\u00e0 di religione e della parit\u00e0 dei diritti delle minoranze. Se si ammette questo principio essenziale della libert\u00e0 umana, cio\u00e8 il diritto delle minoranze, si deve logicamente venire alla conclusione che tale diritto \u00e8 uguale a quello delle maggioranze e quindi la regolamentazione giuridica deve essere per ambedue fondamentalmente la stessa. Riconosce che la regolamentazione amministrativa nei riguardi della religione cattolica dovr\u00e0 essere diversa da quella per altre religioni, perch\u00e9 incide su fenomeni di portata diversa, ma ci\u00f2 non toglie che il principio costituzionale debba essere eguale per tutti. Inoltre, creando uno Stato confessionale, si dovrebbero poi lamentare le stesse conseguenze che si sono gi\u00e0 avute nel passato. Cita due casi in particolare. Il Codice penale \u2013 che \u00e8 posteriore al Trattato del Laterano \u2013 regola negli articoli 402 e seguenti i reati contro la religione dello Stato, fissando le relative pene. Nell\u2019articolo 406 si prevede per\u00f2 che per i delitti contro i culti ammessi, tali pene possano essere diminuite. Questa norma pu\u00f2 essere giusta finch\u00e9 la religione dello Stato ha una sua particolare preminenza, ma non \u00e8 giusta, e non deve essere tale, secondo i suoi princip\u00ee, se tutte le religioni devono avere diritto di uguaglianza di trattamento.<\/p><p>Il secondo caso, che desidera citare, riguarda una sentenza della magistratura, la quale, nell\u2019assolvere per mancanza di dolo un sacerdote accusato di aver strappato ad un ministro valdese e fatto bruciare delle Bibbie di traduzione protestante, afferma chiaramente che i diritti di propaganda degli altri culti devono essere considerati sotto il riflesso che vi \u00e8 una religione preminente delle Stato. Ora lo Stato non \u00e8 una persona fisica che possa avere una o l\u2019altra religione e quindi la religione dello Stato non pu\u00f2 avere altro significato che quello dello Stato confessionale. Allora, qualunque sia la libert\u00e0 che si vuole dare agli altri culti, per quanto larghi si voglia essere nelle concessioni, vi sar\u00e0 sempre il presupposto della religione predominante di Stato, alla luce della quale soltanto dovr\u00e0 essere interpretata la libert\u00e0 garantita alle altre religioni.<\/p><p>Per questo motivo, se per caso la Costituzione dovesse \u2013 per volere della maggioranza \u2013 ammettere il principio della religione di Stato come posizione di ripiego, gli articoli che stabiliscono la garanzia e la libert\u00e0 dei vari culti ammessi, dovrebbero essere molto pi\u00f9 ampliati di quello che in origine egli aveva ideato.<\/p><p>Passa quindi ad un altro punto di dissenso, vale a dire al richiamo che nella formulazione dell\u2019onorevole Dossetti \u00e8 stato fatto al Concordato e in genere ai Patti Lateranensi.<\/p><p>Rileva innanzi tutto che si deve ammettere la possibilit\u00e0 di modificare, sia pure senza volerli denunciare, il Trattato del Laterano e il Concordato per quanto riguarda certe statuizioni che non possono essere pi\u00f9 ammesse. Il suo partito non soltanto non pu\u00f2 consentire che siano richiamati nella Costituzione n\u00e9 il Trattato n\u00e9 il Concordato, n\u00e9 l\u2019affermazione che essi rimangono in vigore, dovendo a questo provvedere il Governo in sede di relazioni internazionali, ma non pu\u00f2 neanche lasciare immutato il Concordato stesso. A parte la questione dell\u2019insegnamento religioso nelle scuole che sar\u00e0 oggetto di discussione successiva; a parte la rinunzia di sovranit\u00e0 rappresentata dal fatto che lo Stato italiano abbia abdicato a una delle sue maggiori funzioni, cio\u00e8 a decidere sulle cause relative al matrimonio, vi \u00e8 una questione a cui, a suo avviso, si dovr\u00e0 per forza provvedere ed \u00e8 quella relativa all\u2019articolo 5 del Concordato, affinch\u00e9 non si possa ripetere che un cittadino, per il solo fatto di essere stato privato dell\u2019abito talare, non possa essere assunto, n\u00e9 conservato in un insegnamento, in un ufficio o impiego, nei quali sia a contatto col pubblico. Non ha nessuna simpatia per i preti spretati, ma quando si tratta di uomini dell\u2019altezza morale di un Buonaiuti o della scienza di un Bertrando Spaventa, non pu\u00f2 assolutamente ammettere che siano messi al bando della societ\u00e0.<\/p><p>Riassumendo, due sono i punti di maggiore disaccordo: cio\u00e8, la riaffermazione del principio dell\u2019articolo 1 del Trattato Lateranense ed il richiamo alle norme del Concordato. Crede che, a prescindere da questi due punti, in tutto il resto sia facile trovare un punto di intesa, trattandosi di questioni pi\u00f9 di forma che di sostanza.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, non crede che sia il caso di rispondere punto per punto alle osservazioni particolari fatte dall\u2019onorevole Cevolotto, per quanto le sue argomentazioni siano tutte abbastanza discutibili. Enuncia semplicemente il principio fondamentale al quale si \u00e8 ispirata la sua articolazione, che \u00e8 volutamente pi\u00f9 esplicita e pi\u00f9 esauriente di quella dell\u2019onorevole Cevolotto, in quanto contempla la libera esplicazione della vita religiosa interiore ed esteriore, le manifestazioni individuali ed associate della fede, l\u2019esercizio del culto sia pubblico che privato. I democristiani in questo campo sono stati coerenti con la tesi basilare alla quale hanno ispirato ogni loro presa di posizione in ordine ai vari problemi della Costituzione, vale a dire al riconoscimento di quella che \u00e8 la realt\u00e0 sociale. Per questo motivo, esplicitamente, nella maniera pi\u00f9 decisa e nella convinzione di rispecchiare un pensiero genuinamente cristiano, nella dizione proposta affermano il riconoscimento di questa pluralit\u00e0 della vita religiosa. Anche se come cattolici si riservano un giudizio di valore in ordine alla vera religione, come riconoscimento costituzionale non hanno alcuna riserva in ordine al pluralismo delle varie religioni. Ritiene che, sia l\u2019onorevole Cevolotto, che tutti i fautori della libert\u00e0 di coscienza e di culto, dovrebbero sentirsi tranquillizzati da questa dichiarazione.<\/p><p>Passando al problema fondamentale delle relazioni con la Chiesa cattolica, reputa che, pur restando fermo il principio dell\u2019eguaglianza e della libert\u00e0 religiosa di tutti i cittadini, non si possa negare che la Chiesa cattolica, si pone di fronte allo Stato in generale, e in particolare in Italia, come una realt\u00e0 sociale evidentemente molto diversa dai fenomeni religiosi che si concretano in altre confessioni e in altre associazioni religiose. Non \u00e8 soltanto un problema della parit\u00e0 di diritti di maggioranze o di minoranze, a cui alludeva l\u2019onorevole Cevolotto, ma si tratta di una realt\u00e0 che l\u2019uomo politico non pu\u00f2 assolutamente ignorare, il fatto cio\u00e8 che la Chiesa cattolica \u00e8 veramente una istituzione con tutti i caratteri e tutte le funzioni fondamentali di un ordinamento giuridico autonomo, vale a dire le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria.<\/p><p>Questo stato di fatto \u00e8 non solo un dato politico, che per gli italiani ha un particolare significato, ma \u00e8 anche un dato scientifico dal quale non si pu\u00f2 assolutamente prescindere. I pi\u00f9 illustri e moderni cultori del diritto italiano e straniero, cattolici e non cattolici, cristiani e non cristiani, hanno infatti riconosciuto che l\u2019ordinamento canonico \u00e8 l\u2019esempio tipico e pi\u00f9 caratteristico di un ordinamento giuridico, non riconducibile nell\u2019ordinamento dello Stato. Dunque, indipendentemente da un giudizio di valore religioso, non pu\u00f2 negarsi di essere di fronte a questo fenomeno della Chiesa che \u00e8 un ordinamento giuridico originario, non riducibile all\u2019ordinamento dello Stato, avendo una sfera di competenza propria in cui esso si esprime con assoluta libert\u00e0 di movimento.<\/p><p>Quando l\u2019ordinamento dello Stato entra in contatto con questo ordinamento giuridico, non pu\u00f2 comportarsi come se fosse di fronte ad altre forme embrionali che non sono ancora arrivate a consolidarsi, ma deve invece porsi sullo stesso piano di relazioni come quando si trovi in contatto con l\u2019ordinamento giuridico di altri Stati e con quello internazionale. Da questa constatazione discende la conseguenza giuridica e politica che i rapporti tra Chiesa e Stato non possono essere regolati unilateralmente per un atto diretto di una delle due parti, ma soltanto attraverso un atto bilaterale, che sia il reciproco riconoscimento della originariet\u00e0 autonoma dei due ordinamenti. Nel momento in cui la Chiesa da una parte e lo Stato dall\u2019altra presumessero di regolare questi rapporti unilateralmente, cesserebbe ogni distinzione tra i due ordinamenti e si avrebbe o la teocrazia o il giurisdizionalismo.<\/p><p>Pertanto, se si vuole affermare il principio della distinzione dei due ordinamenti, evidentemente si deve riconoscere in entrambi il carattere di originariet\u00e0 e la necessit\u00e0 di accordi bilaterali.<\/p><p>Questa premessa teorica non incide, a suo avviso, sul giudizio di valore nei riguardi della Chiesa cattolica, perch\u00e9 ammette la possibilit\u00e0 che quando lo Stato si trovi nei confronti di un altro culto nella stessa situazione in cui si trova con la Chiesa cattolica (cio\u00e8 di un\u2019istituzione con un proprio ordinamento giuridico) possa entrare in contatto anche con ossa attraverso un atto bilaterale, come del resto \u00e8 previsto in alcune Costituzioni.<\/p><p>In Italia, in particolare, stima che si debba tenere conto del fattore politico, nel senso cio\u00e8 di ammettete che la Chiesa cattolica rappresenta un fenomeno che non pu\u00f2 essere messo su un piano di parit\u00e0 di fatto, restando fermo il principio della parit\u00e0 di diritto nei confronti delle altre religioni.<\/p><p>Ripete che se si ammettesse che attraverso la Costituente si possa incidere su quello che \u00e8 stato un regolamento bilaterale di rapporti, si verrebbe a distruggere la distinzione tra i due ordinamenti, annullando quel principio di libert\u00e0 che si vuole affermare.<\/p><p>Circa l\u2019obiezione che il Concordato contenga princip\u00ee che alla coscienza di taluno possono essere totalmente o parzialmente estranei, rileva che nulla impedisce che lo Stato chieda alla Chiesa di modificare determinate disposizioni del Concordato.<\/p><p>Per riassumere, crede che due siano i pilastri da mettere come fondamento dell\u2019edificio che si vuole costruire. Da un lato il principio della libert\u00e0 piena, completa delle diverse confessioni religiose; dall\u2019altro il principio della necessaria bilateralit\u00e0 della disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa. Sul primo ritiene gi\u00e0 raggiunto l\u2019accordo, in quanto da parte democristiana, che poteva essere sospettata di elevare delle difficolt\u00e0, si \u00e8 riconosciuto che non vi \u00e8 alcuna difficolt\u00e0. Sul secondo principio deve invece raggiungersi l\u2019accordo, e si augura che possa, dal seguito della discussione, trovarsi una soluzione.<\/p><p>Conclude affermando che, se si giungesse ad un riconoscimento pieno del principio fondamentale della distinzione dei due ordinamenti, per tutto il resto sarebbe facile trovare un punto di intesa.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione generale.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, precisa che la sua proposta di non fare menzione nella Costituzione dei rapporti tra Stato e Chiesa, non impedisce che il Governo regoli e continui a regolare con un Concordato le sue relazioni con la Chiesa, essendo anche quella in vigore una convenzione che potr\u00e0 durare \u2013 attraverso opportune modificazioni parziali \u2013 fino a quando una delle due parti non reputi opportuno di denunziarla.<\/p><p>LA PIRA, riassunti i punti di divergenza, si dichiara favorevole incondizionatamente ai concetti esposti dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>Tralasciando le questioni particolari, che potranno essere risolte in sede di revisione di Concordato, si pone la domanda se si possa disconoscere l\u2019esistenza di quell\u2019ordinamento giuridico originario rappresentato dall\u2019ordinamento giuridico canonico. Se esiste questo ordinamento giuridico originario, che \u00e8 essenziale nella struttura del Cattolicesimo, lo Stato, nel disciplinare costituzionalmente i suoi rapporti, non pu\u00f2 non tener conto della sua esistenza. Quindi il problema preliminare \u00e8 quello di pronunziarsi sulla esistenza di tale ordinamento giuridico.<\/p><p>Il secondo problema \u00e8 quello di sapere attraverso quale lente debba essere guardato il fenomeno della Chiesa cattolica. A suo modo di vedere, esistono due diverse lenti: una illuminista e l\u2019altra anti-illuminista. La lente illuminista \u00e8 una lente dissociante, per la quale la religione \u00e8 un fatto privato, interiore della coscienza, che, come tale, non ha alcuna rilevanza costituzionale nella societ\u00e0 e quindi nello Stato. La lente anti-illuminista \u00e8 invece di concretezza storica, che potrebbe quasi definire di aperto materialismo storico, secondo la quale la religione non \u00e8 un fatto puramente privato e interiore di coscienza, ma \u00e8 anche un fatto associativo, come \u00e8 dimostrato dallo stesso nome del cattolicesimo: <em>Ecclesia<\/em>.<\/p><p>Ora, se si riconosce che la Chiesa cattolica \u00e8 essenzialmente una societ\u00e0 rilevante per la struttura sociale e per quella dello Stato, ne viene come conseguenza che deve avere un suo ordinamento giuridico, da cui lo Stato non pu\u00f2 prescindere.<\/p><p>Premessa la necessit\u00e0 che l\u2019ordinamento dello Stato deve riflettere la struttura reale della societ\u00e0 in tutti i suoi elementi, se si abbandona la mentalit\u00e0 illuminista e si guarda la realt\u00e0 con l\u2019occhio della concretezza storica, gli pare logico affermare che nella Costituzione dello Stato deve essere rispecchiato anche l\u2019ordinamento della Chiesa cattolica. Si dichiara convinto che nel futuro, quando a poco a poco si sar\u00e0 perduta la mentalit\u00e0 illuminista, nessuno Stato potr\u00e0 prescindere dal rispecchiare nella sua Costituzione l\u2019ordinamento della Chiesa.<\/p><p>Conclude dichiarando di aderire alla tesi dell\u2019onorevole Dossetti, non soltanto come credente, ma in quanto si sarebbe in contraddizione con la realt\u00e0 sociale se si volesse fare una Costituzione moderna sulla base delle vecchie concezioni illuministe, sorte dalla riforma protestante.<\/p><p>Su tutte le altre questioni ritiene che possano trovarsi punti di intesa, ma due pilastri \u2013 ripete \u2013 desidera siano affermati; libert\u00e0 religiosa per tutti; rapporti bilaterali fra i due ordinamenti originari della Chiesa e dello Stato.<\/p><p>TOGLIATTI riconosce che il problema \u00e8 di difficile soluzione. La Sottocommissione si trova di fronte ad uno stato di fatto costituito dai Patti Lateranensi e ad una esigenza di principio relativa all\u2019indipendenza dello Stato dalla Chiesa e quindi della completa libert\u00e0 di coscienza e di culto.<\/p><p>Circa lo stato di fatto, premessa l\u2019indissolubilit\u00e0 del Trattato e del Concordato, ritiene che nessun partito abbia l\u2019intenzione di volerlo modificare, annullando i due suddetti atti. Per quanto riguarda l\u2019esigenza di principio, non pu\u00f2 trascurarsi che essa \u00e8 in contraddizione con alcune affermazioni dei suddetti patti, specialmente nei riguardi della parit\u00e0 di diritto di tutti i culti (e quindi di tutte le chiese di fronte allo Stato), la quale dovrebbe tradursi in una parit\u00e0 di fatto, che invece non pu\u00f2 aversi, in quanto esiste il Concordato.<\/p><p>Si domanda come sia possibile uscire da questa contraddizione senza da un lato dare motivo ad una lotta politica nel Paese, e dall\u2019altro essere obbligati a inserire nella Costituzione dei princip\u00ee che contrastino con la sua coscienza civile e giuridica. Crede che la soluzione si potrebbe trovare in una formula da studiarsi di comune accordo, nella quale si riconoscesse essenzialmente l\u2019indipendenza della Chiesa dallo Stato, enumerando specificatamente quali sono i suoi diritti. Personalmente sarebbe per\u00f2 contrario ad inserire nella Costituzione un simile principio di carattere generale che troverebbe una sede pi\u00f9 adatta e opportuna in un trattato di diritto pubblico o di filosofia.<\/p><p>Dichiara, poi, di non comprendere il significato del riconoscimento dell\u2019ordinamento primario giuridico degli altri Stati e della Chiesa. A suo avviso, una affermazione di questo genere sarebbe priva di contenuto concreto sia politico che costituzionale, perch\u00e9 \u00e8 come se si volesse riconoscere che tutti gli Stati sono in sostanza degli Stati con parit\u00e0 di diritti.<\/p><p>Tutto considerato, non sarebbe contrario ad inserire nella Costituzione un articolo in cui si dica che la Chiesa cattolica, che corrisponde alla fede religiosa della maggioranza degli italiani, regola i suoi rapporti con lo Stato per mezzo dell\u2019esistente Concordato. Una formulazione di questo genere reputa che potrebbe essere di gradimento dei democristiani.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, non star\u00e0 a dimostrare, per quanto facile, il contrasto che lo divide dall\u2019onorevole Togliatti, ma si limita a fargli osservare che proponendo di dichiarare nella Costituzione l\u2019indipendenza dello Stato dalla Chiesa e della Chiesa dallo Stato, senza volerlo, richiama in vita una formula che gi\u00e0 una volta ha garrito sull\u2019orizzonte italiano: \u00abLibera Chiesa in libero Stato\u00bb. Senza entrare nel merito di questa formula, mette in evidenza che da parte democristiana si tiene piuttosto ad affermare l\u2019originariet\u00e0 dei due ordinamenti, da cui deriva naturalmente l\u2019indipendenza dell\u2019uno e dell\u2019altro potere nel campo di competenza proprio a ciascuno. Questo principio \u00e8 assolutamente pacifico ed \u00e8 dimostrato da tutta la dottrina degli ultimi decenni, dalla enciclica <em>Immortale Dei<\/em> di Leone XIII, fino ai pensatori pi\u00f9 recenti. Per\u00f2, se nella Costituzione si affermasse solo che lo Stato \u00e8 indipendente dalla Chiesa e viceversa, crede che non si sarebbe detto niente per garantire da un lato l\u2019indipendenza della Chiesa e dall\u2019altro la indipendenza dello Stato, contro tutte le possibili rispettive invasioni, che in pratica si sono sempre verificate. Dichiara perci\u00f2 di non potere accettare tale formula, anche se teoricamente esprime dei concetti che i democristiani potrebbero condividere. Bisognerebbe quindi, a suo avviso, usare una formula nuova nella quale si affermasse in primo luogo il riconoscimento della originariet\u00e0 dei due ordinamenti giuridici per mettere in evidenza il concetto della irriducibilit\u00e0 di un potere all\u2019altro \u2013 su cui anche l\u2019onorevole Togliatti \u00e8 d\u2019accordo \u2013 ed in secondo luogo i modi concreti con cui si regolano i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.<\/p><p>Ritiene inoltre inutile, superfluo e praticamente vano il tentativo di un\u2019elencazione dei diritti della Chiesa che da un lato potrebbe essere incompleta, e dall\u2019altro costituirebbe una elencazione di attivit\u00e0 esteriori, senza tener conto di quella che \u00e8 la realt\u00e0 interna e strutturale della Chiesa stessa.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Togliatti ritiene di proporre che nella Costituzione sia affermato nettamente il principio dell\u2019indipendenza rispettiva dei due poteri, trover\u00e0 i democristiani pienamente concordi, purch\u00e9 si aggiunga il concetto che questi due distinti poteri, che hanno ciascuno una sfera ben definita di rapporti e di competenza, entrano in contatto attraverso quel determinato ordinamento concreto costituito dai Patti Lateranensi. Questa precisazione non contrasta n\u00e9 in linea di diritto, n\u00e9 in linea di fatto, con il riconoscimento della libert\u00e0 degli altri culti perch\u00e9, come ha detto precedentemente, ove si presentasse un\u2019altra Chiesa che avesse non soltanto la base e il numero dei credenti della Chiesa cattolica, ma anche la sua struttura e il suo ordinamento giuridico, lo Stato dovrebbe fare un concordato anche con questa Chiesa.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che la formula proposta dall\u2019onorevole Dossetti gli fa sorgere serie preoccupazioni. Ritiene che l\u2019intento dell\u2019onorevole Dossetti nell\u2019affermare che lo Stato si riconosca membro della comunit\u00e0 internazionale, sia quello di arrivare al riconoscimento dell\u2019ordinamento della Chiesa, attraverso il riconoscimento di tale comunit\u00e0 internazionale.<\/p><p>Poich\u00e9 secondo le concezioni del suo partito sarebbe felicissimo se si addivenisse agli Stati Uniti di Europa e anche di altri continenti, non avrebbe nulla da obiettare alla formula dell\u2019articolo 4, proposto dall\u2019onorevole Dossetti: \u00abLo Stato si riconosce membro della comunit\u00e0 internazionale e riconosce perci\u00f2 come originari l\u2019ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l\u2019ordinamento della Chiesa\u00bb.<\/p><p>Gli sembra per\u00f2 inopportuno che sia proprio l\u2019Italia a incominciare a rinunciare alla sua autonomia di Stato per riconoscersi parte della comunit\u00e0 internazionale, con la conseguenza di considerare come relativa la sua autorit\u00e0 statale e come invece preminente quella della sua funzione di partecipe della comunit\u00e0 internazionale. Da un punto di vista etico e giuridico in ordine alla concezione dello Stato, non crede di potere accettare questa formulazione, secondo la quale, sullo stesso piede, la Chiesa e lo Stato, come Stati diversi, sono egualmente partecipi della comunit\u00e0 internazionale.<\/p><p>La Chiesa, a differenza degli Stati, poich\u00e9, i suoi ordinamenti si estendono in tutto il mondo cattolico, dovrebbe esercitare la sua sovranit\u00e0 e l\u2019esercizio dei suoi diritti non solo nello Stato italiano, ma in tutti gli Stati cattolici del mondo. La proposta contenuta nell\u2019articolo 4 dell\u2019onorevole Dossetti sarebbe accettabile solo se da parte degli altri Stati appartenenti al mondo cattolico venisse fatto alla Chiesa quel riconoscimento che si propone debba fare lo Stato italiano.<\/p><p>Pu\u00f2 essere d\u2019accordo sull\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 7, in quanto, essendo le funzioni della Chiesa e dello Stato separate, ed anche diverse, \u00e8 logico che le rispettive relazioni siano regolate da un concordato, ma non vede per quale motivo si dovrebbe fare un\u2019affermazione come quella contenuta nell\u2019articolo 4, a meno che non si voglia ratificare una situazione di fatto e di diritto gi\u00e0 esistente, che cio\u00e8 la Chiesa e lo Stato hanno ciascuno un proprio ordinamento naturale. In conseguenza della coesistenza contemporanea in Italia di due ordinamenti giuridici egualmente indipendenti, i relativi rapporti, identificandosi con quelli di due diversi Stati, \u00e8 chiaro che debbano essere regolati da un concordato, come previsto dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 7, ma, ripete, non vede la ragione dell\u2019affermazione dell\u2019articolo 4.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, osserva all\u2019onorevole Mastrojanni che, riconoscendo che i rapporti tra Chiesa e Stato debbano essere regolati dagli Accordi Lateranensi, cio\u00e8 da un atto di diritto esterno e non di diritto interno, si viene a riconoscere alla Chiesa anche una personalit\u00e0 giuridica di diritto internazionale. Poich\u00e9 i rapporti tra Chiesa e Stato si sviluppano su un piano che \u00e8 di diritto esterno, con l\u2019articolo 4 ha inteso precisamente affermare il principio che lo Stato riconosce gli ordinamenti giuridici esterni, cio\u00e8: l\u2019ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l\u2019ordinamento della Chiesa cattolica. Una volta che l\u2019onorevole Mastrojanni ha dichiarato di accettare l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 7, non vede il motivo della sua preoccupazione, a meno che non sia contrario al riconoscimento che verrebbe dato da parte dello Stato alla comunit\u00e0 internazionale. Ma questo riconoscimento, a suo giudizio, \u00e8 indispensabile, se non si vuole mettersi al di fuori del diritto internazionale.<\/p><p>Indipendentemente dal diritto internazionale positivo, vi sono, infatti, norme di diritto internazionale generale, come quelle relative al diritto di guerra o al diritto di navigazione, che debbono essere riconosciute per il semplice fatto che anche l\u2019Italia fa parte della comunit\u00e0 internazionale.<\/p><p>Premesso che in questa affermazione la sua posizione, anche se espressa in altri termini, \u00e8 perfettamente analoga a quella dell\u2019onorevole Cevolotto, precisa che la sua formula rappresenta l\u2019adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale generale. Gli sembra che in questo momento il non riconoscere la necessit\u00e0 di questa partecipazione alla comunit\u00e0 internazionale sarebbe andare contro a quella solidariet\u00e0 internazionale che si vuole riedificare. Una volta ammessa tale necessit\u00e0, l\u2019affermazione relativa al riconoscimento dell\u2019ordinamento della Chiesa non \u00e8 che un\u2019applicazione specifica dello stesso principio, in relazione alla quale l\u2019onorevole Mastrojanni non dovrebbe avere alcuna esitazione, dal momento che ha dichiarato di accettare il concetto contenuto nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 7.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di non essere soddisfatto dei chiarimenti, perch\u00e9 non vede la necessit\u00e0 di giungere alle conclusioni dell\u2019onorevole Dossetti attraverso delle premesse che nella Costituzione non avrebbero ragion d\u2019essere. \u00c8 logico, infatti, che uno Stato, in quanto tale, partecipi necessariamente alla vita internazionale e riconosca l\u2019ordinamento giuridico degli altri Stati, senza che vi sia bisogno di affermarlo nella Costituzione. Sotto un certo aspetto, potrebbe anche affermarsi che uno Stato \u00e8 tale in quanto \u00e8 riconosciuto dagli altri Stati, ma in conseguenza della originariet\u00e0 dei suoi diritti uno Stato pu\u00f2 esistere anche prescindendo dal riconoscimento altrui. Quindi la Chiesa, anche se non venisse riconosciuta come Stato, esisterebbe sempre come ordinamento giuridico originario. Ora la sua preoccupazione deriva dal fatto che avendo messo sullo stesso livello tutti gli Stati, in quanto la loro esistenza si fonda sopra un diritto originario che non ha bisogno di un riconoscimento altrui, la Chiesa, sia che venga o non venga riconosciuta come Stato, esercita lo stesso i suoi diritti in base all\u2019originariet\u00e0 del suo ordinamento giuridico e pu\u00f2 imporli a coloro che aderiscono ai suoi princip\u00ee. Si domanda allora quali gravi conflitti potrebbero sorgere se la Chiesa, oltre quanto consentitole dai trattati internazionali, volesse esercitare i suoi diritti nello Stato, anche nei riguardi di coloro che non aderissero alle sue concezioni.<\/p><p>Dichiara che, essendo cattolico, non \u00e8 spinto da determinati preconcetti contrari ai princip\u00ee della Chiesa, ma desidera porre in evidenza la possibilit\u00e0 di conflitti di natura gravissima che potrebbero derivare dal fatto che la Chiesa, per il raggiungimento delle sue altissime finalit\u00e0, potrebbe imporre leggi alle quali dovrebbero soggiacere non solo i credenti ma anche i non credenti.<\/p><p>Di fronte alle gravi conseguenze che potrebbero derivare da una dizione che si presta a tutte le interpretazioni, non vede la possibilit\u00e0 di dare la sua adesione, a meno che non si specifichi chiaramente il contenuto dell\u2019articolo 4, in modo da evitare ogni degenerazione nel campo legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che quando verr\u00e0 in discussione l\u2019articolo 4, l\u2019onorevole Mastrojanni potr\u00e0 fare proposte concrete.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di essere d\u2019accordo con i colleghi Dossetti e La Pira, e di prendere atto con vivissima soddisfazione delle dichiarazioni dell\u2019onorevole Togliatti relative sia alla inscindibilit\u00e0 dei Patti Lateranensi, sia alla affermazione di non voler turbare la pace religiosa che esiste in Italia. Non \u00e8, invece, affatto d\u2019accordo con il collega Cevolotto, il quale, sotto l\u2019apparenza di non voler fare ci\u00f2, di fatto ha dichiarato che il Concordato merita di essere completamente distrutto o quasi, in quanto ha attaccato una materia fondamentale, quale \u00e8 quella relativa al matrimonio e alla competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali.<\/p><p>Fa innanzi tutto osservare all\u2019onorevole Cevolotto che l\u2019articolo 1 dello Statuto Albertino non \u00e8 mai stato considerato come inesistente, n\u00e9 vi \u00e8 mai stata in Italia una legge che abbia avuto il coraggio di abrogarlo. Riconosce che la scuola liberale sosteneva l\u2019inesistenza di tale articolo in quanto sarebbe stato superato dalle condizioni di fatto esistenti, ma tale affermazione non rispondeva a verit\u00e0, perch\u00e9 se lo Stato nel 1848 poteva essere confessionale, non era tale soltanto per l\u2019articolo 1 dello Statuto, ma per tutto l\u2019insieme delle disposizioni di legge come, in particolare, quelle relative ai tribunali ecclesiastici o alla ammissione nelle carriere statali in relazione al requisito della confessione religiosa. Per eliminare qualsiasi dubbio, precisa di essere nettamente contrario a ricostituire uno Stato confessionale, ma ritiene che tale non possa considerarsi lo Stato che riconosca una realt\u00e0 come quella che la religione cattolica \u00e8 la maggiore religione, perch\u00e9 professata dalla quasi totalit\u00e0 dei cittadini italiani. Non comprende, poi, perch\u00e9 l\u2019onorevole Cevolotto voglia discutere l\u2019articolo 1 dello Statuto Albertino, che in sostanza \u00e8 l\u2019articolo 1 del Trattato tra la Santa Sede e l\u2019Italia, dal momento che egli stesso ha scritto nella sua relazione che quando in una qualsiasi cerimonia ufficiale dovesse essere celebrato un rito religioso, tale rito si dovrebbe svolgere nelle forme e nei pi\u00f9 grandi templi della Chiesa cattolica.<\/p><p>Data questa affermazione e la dichiarazione che non si tende a far rivivere uno Stato confessionale, ma veramente libero, non comprende l\u2019opposizione alle proposte avanzate dai democristiani. La prova che si voglia creare uno Stato veramente libero \u00e8 negli articoli della sua relazione dove, a proposito della libert\u00e0 di coscienza e della cultura, sono contenute disposizioni cos\u00ec ampie da tacitare tutte le possibili preoccupazioni di parte avversa.<\/p><p>Circa i ritocchi che l\u2019onorevole Cevolotto desidererebbe apportare ai Patti Lateranensi, concorda nella necessit\u00e0 di modificazioni in relazione alla mutata forma costituzionale dello Stato e pu\u00f2 assicurare che la Chiesa, la quale si \u00e8 sempre dimostrata saggia e tempista, ha gi\u00e0 cominciato essa stessa a modificare alcune disposizioni del Concordato, come quelle relative al giuramento dei Vescovi e alle preghiere per il Capo dello Stato.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore<\/em>, precisa di avere inteso dire che la parte relativa al matrimonio e alla competenza dei tribunali ecclesiastici avrebbe potuto, in separata sede, essere oggetto di nuove trattative, onde addivenire a modificazioni opportunamente concordate tra la Santa Sede e lo Stato italiano.<\/p><p>MERLIN UMBERTO obietta che \u00e8 proprio su questo punto che la Santa Sede si dimostrer\u00e0 assolutamente intransigente.<\/p><p>Tiene a porre in evidenza che nel rinvio che lo Stato fa alle norme del diritto canonico ed ai tribunali ecclesiastici non deve ravvisarsi una rinuncia ad una sua supremazia, perch\u00e9, in base all\u2019articolo 17 del Concordato, le deliberazioni delle autorit\u00e0 ecclesiastiche in materia matrimoniale vengono dallo Stato fatte proprie, previa sentenza di delibazione. Crede che se non si vuole annullare il Concordato lo si deve dire chiaramente, ma allora non lo si deve colpire proprio in un punto fondamentale, come \u00e8 quello riguardante la materia matrimoniale.<\/p><p>Rileva che quando l\u2019onorevole Togliatti si preoccupa di affermare l\u2019indipendenza reciproca dello Stato e della Chiesa, non fa che affermare un principio della dottrina cattolica, la quale non ha mai aspirato alla supremazia della Chiesa sullo Stato, ma insegna che sia l\u2019una che l\u2019altra hanno pieno diritto di supremazia e di indipendenza nell\u2019ambito degli ordinamenti propri a ciascuno. Poich\u00e9 per\u00f2 il matrimonio \u00e8 un contratto che ha un fine fondamentalmente etico e religioso, la Chiesa giustamente rivendica a s\u00e9 la regolamentazione di questo istituto, con quei controlli da parte dello Stato che sono previsti nel Concordato.<\/p><p>Concludendo, ritiene possibile un accordo con l\u2019onorevole Cevolotto solo quando egli accetti di riconoscere che il Concordato ed il Trattato non vanno toccati, salvo, si intende, le necessarie eventuali revisioni che per\u00f2 dovranno essere effettuate unicamente mediante trattative tra le due parti contraenti e non con deliberazioni prese unilateralmente dallo Stato italiano, mettendo l\u2019altra parte di fronte al fatto compiuto.<\/p><p>Reputa, infine, assolutamente necessario che le dichiarazioni dell\u2019onorevole Togliatti \u2013 le quali rispondono in pieno al suo convincimento \u2013 che cio\u00e8 non si deve rimettere in discussione in Italia la pace religiosa, siano consacrate nella Costituzione con un articolo come quello proposto dall\u2019onorevole Dossetti, che corrisponde in pieno alle convinzioni ed ai sentimenti dei rappresentanti della democrazia cristiana.<\/p><p>BASSO desidera, prima di entrare nel merito della discussione, chiedere alcuni chiarimenti all\u2019onorevole Dossetti. \u00c8 convinto che nessuno pensa di rimettere in discussione il Trattato e il Concordato, ossia la pace religiosa, ma prima di dare valore costituzionale ai due suddetti atti, ritiene necessario domandarsi se alcune norme di essi non feriscono alcuni princip\u00ee che gli sono cari. Intende riferirsi in modo particolare all\u2019articolo 1 del Trattato, dove si parla della religione ufficiale dello Stato, e pi\u00f9 ancora all\u2019articolo 5 del Concordato, per il quale la Chiesa si attribuisce il diritto di impedire allo Stato di assumere o mantenere al suo servizio, in impieghi a contatto col pubblico, persone che abbiano rivestito l\u2019abito ecclesiastico. In questa limitazione non pu\u00f2 non vedersi una limitazione dell\u2019indipendenza dello Stato.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, obietta all\u2019onorevole Basso che la sovranit\u00e0 dello Stato \u00e8 fatta salva per il fatto stesso che ha accettato questa limitazione, allo stesso modo che non \u00e8 intaccata la sovranit\u00e0 della Chiesa quando ammette che i suoi Vescovi prestino giuramento al Capo dello Stato. Si tratta quindi di una autolimitazione che lo Stato o la Chiesa si pongono, come pu\u00f2 avvenire in un qualsiasi contratto bilaterale.<\/p><p>BASSO osserva che in certi casi lo Stato, anche se \u00e8 sovrano quando volontariamente accetta delle limitazioni, non lo \u00e8 pi\u00f9 quando le abbia accettate, come nella ipotesi che rinunziasse alla sua indipendenza per diventare colonia di un\u2019altra Nazione. \u00c8 chiaro che nel momento in cui dichiara di voler rinunciare alla sua indipendenza \u00e8 ancora Stato sovrano, ma non lo sar\u00e0 pi\u00f9 quando tale dichiarazione sia stata fatta ed accettata dall\u2019altra parte contraente. A suo avviso, quando nel 1929 lo Stato ha accettato questa limitazione, ha rinunciato alla sua indipendenza, ma non \u00e8 detto che non possa oggi riacquistarla.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare all\u2019onorevole Basso che se avesse voluto portare un esempio pi\u00f9 adatto alla sua tesi avrebbe dovuto, se mai, citare non l\u2019articolo 5 del Concordato, ma l\u2019articolo 34, il quale porta effettivamente una limitazione pi\u00f9 concreta dei poteri dello Stato, ma anche quest\u2019ultimo articolo non ferisce, a suo giudizio, la sovranit\u00e0 dello Stato. Ricorda in proposito la chiara e netta opinione espressa dal professore Chiovenda, la cui autorit\u00e0 in materia non pu\u00f2 essere disconosciuta, che lo Stato non distrugge la sua sovranit\u00e0 quando si pone delle autolimitazioni in vista di contrattazioni con altri Stati. La legislazione ecclesiastica ha vigore in Italia appunto in quanto nella legislazione italiana vi \u00e8 un esplicito rinvio ad essa. \u00c8 questo il principio del rinvio che non menoma affatto la sovranit\u00e0 dello Stato. Cita l\u2019esempio dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, il quale fa rinvio addirittura a dei codici dello Stato italiano.<\/p><p>BASSO domanda all\u2019onorevole Dossetti se egli non crede che l\u2019articolo 5 non ferisca anche il principio fondamentale della uguaglianza di tutti i cittadini, che \u00e8 stato gi\u00e0 approvato in un articolo della Costituzione. Afferma che nessuno pensa di toccare il Trattato ed il Concordato, ma si vuole che essi non entrino a far parte della materia costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda all\u2019onorevole Basso che quando si fanno dei concordati non solo \u00e8 riconosciuta reciprocamente la sovranit\u00e0 delle due parti contraenti, ma si definiscono chiaramente la sfera e i limiti rispettivi delle due sovranit\u00e0.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019articolo 5 del Concordato, il potere che la Chiesa esercita sui suoi ministri trova, da parte dello Stato, un riconoscimento che non costituisce una rinunzia alla sovranit\u00e0, ma \u00e8 stato accordato invece in funzione della sua stessa sovranit\u00e0.<\/p><p>BASSO insiste nel ritenere che il Concordato ed in particolare l\u2019articolo 5, non debbano essere richiamati nella Costituzione.<\/p><p>DOSSETTI, <em>Relatore<\/em>, desidera ribadire quanto gi\u00e0 affermato dall\u2019onorevole La Pira. Come il fenomeno familiare si \u00e8 ritenuto talmente importante da giustificare l\u2019intervento costituzionale, cos\u00ec il fenomeno ecclesiastico \u00e8 di tali dimensioni che quasi tutte le Costituzioni se ne occupano, sia nel senso di ammettere, che di negare l\u2019organizzazione originaria della Chiesa. \u00c8 quindi necessario che la Costituzione prenda posizione in questo campo e l\u2019unica soluzione \u00e8 quella di riconoscere i Patti Lateranensi che regolano gi\u00e0 tutta la materia.<\/p><p>Risponde all\u2019onorevole Basso che l\u2019articolo 5 del Concordato non ferisce il principio dell\u2019eguaglianza di tutti i cittadini, perch\u00e9 riconoscendosi la Chiesa come ordinamento giuridico, si viene anche a riconoscere in particolare la sua gerarchia e quindi il legame che stringe ad essa i suoi ministri.<\/p><p>Colui che accetta liberamente di essere ordinato sacerdote sa a quali obbligazioni va incontro e quale \u00e8 lo <em>status<\/em> giuridico che acquista nel momento che riceve il sacramento dell\u2019ordine. Nell\u2019articolo 5 del Concordato, lo Stato ha riconosciuto appunto il rapporto interno che lega i sacerdoti alla Chiesa. \u00c8 evidente che in questo caso non si intacca il principio della libert\u00e0 dei cittadini, in quanto si tratta di persone che si pongono volontariamente su di una posizione di differenziamento dagli altri cittadini nel momento in cui liberamente accettano quel determinato <em>status<\/em> giuridico.<\/p><p>PRESIDENTE, allo scopo di rendere pi\u00f9 spedita la risoluzione di tutte le questioni, prega gli onorevoli Relatori di volersi riunire con gli onorevoli Togliatti, Mastrojanni, Basso e Lucifero e di tentare l\u2019elaborazione di una formula concordata da sottoporre alla discussione nella prossima riunione.<\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Grassi, De Vita e Mancini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 41. 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