{"id":5105,"date":"2023-10-15T22:46:26","date_gmt":"2023-10-15T20:46:26","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5105"},"modified":"2023-11-12T10:32:43","modified_gmt":"2023-11-12T09:32:43","slug":"mercoledi-20-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5105","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 20 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5105\" class=\"elementor elementor-5105\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6d65e4e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6d65e4e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c3b0f6b\" data-id=\"c3b0f6b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c7fb2ad elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c7fb2ad\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461120sed040ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c447698 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c447698\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>40.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 20 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti politici<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Basso \u2013 La Pira \u2013 Merlin Umberto, <em>Relatore \u2013 <\/em>Moro \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Togliatti \u2013 Caristia \u2013 Dossetti.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.10.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti politici.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 4 proposto dall\u2019onorevole Basso, la cui discussione fu rinviata alla seduta odierna:<\/p><p>\u00abAi partiti politici che nelle votazioni pubbliche abbiano raccolto non meno di cinquecentomila voti sono riconosciute, sino a nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale, a norma di questa Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa e di altre leggi\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo.<\/p><p>BASSO dichiara che l\u2019articolo da lui proposto si inserisce in un evidente processo di trasformazione delle nostre istituzioni democratiche per cui alla democrazia parlamentare, non pi\u00f9 rispondente alla situazione attuale, si \u00e8 venuta sostituendo la democrazia dei partiti gi\u00e0 in atto. Ha ritenuto opportuno fare riferimento a questa democrazia nella Costituzione, attribuendo ai partiti che abbiano una forza riconosciuta attraverso un certo numero minimo di voti ricevuti, funzioni di carattere costituzionale, quali ad esempio la presentazione di liste elettorali, senza ricorrere al deposito davanti notaio, il diritto di promuovere azioni davanti alla istituenda Suprema Corte costituzionale, la difesa delle libert\u00e0 costituzionali e altri compiti riguardanti una materia che \u00e8 appena in formazione. Il principio del riconoscimento ai partiti di attribuzioni di carattere costituzionale rappresenta una specie di avviamento a superare tutte le forze di tipo puramente individualistico antiquato con una nuova concezione di democrazia di partiti, e pertanto deve trovare posto in una formula della Costituzione.<\/p><p>LA PIRA dichiara di accedere in linea di principio alla tesi dell\u2019onorevole Basso, perch\u00e9 essa corrisponde a una visione organica dello Stato attuale ed anche ad una particolare concezione della dottrina cattolica.<\/p><p>Per quanto invece riguarda le attribuzioni da darsi ai partiti e il numero di voti che ne definisca la consistenza, \u00e8 del parere che si rinvii la materia all\u2019esame della seconda Sottocommissione. La prima Sottocommissione si deve limitare ad affermare il principio che ogni partito legalmente costituito ha una rilevanza costituzionale.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, informa di aver tenuto presente, insieme al Correlatore Mancini, l\u2019articolo dell\u2019onorevole Basso, e dichiara che entrambi non hanno ritenuto di poterlo accettare, anzitutto per i dubbi che potevano sorgere circa il limite di cinquecentomila voti, e in secondo luogo perch\u00e9 si \u00e8 pensato che tutto quanto riguarda l\u2019organizzazione e il riconoscimento dei partiti dovesse formare oggetto di una legge speciale e non di una norma costituzionale.<\/p><p>Propone quindi che le disposizioni contenute nell\u2019articolo in esame siano rinviate alla legge speciale che organizzer\u00e0 i partiti.<\/p><p>MORO dichiara di concordare con l\u2019onorevole Basso sul principio che la nostra democrazia si debba avviare verso le forme organiche da lui prospettate, ma ritiene che nel porre queste affermazioni sorgano numerosi problemi che la Commissione non pu\u00f2 risolvere per ragioni di competenza. Ad esempio, il riconoscimento della funzione costituzionale dei partiti presuppone la soluzione del problema della personalit\u00e0 giuridica che ad essi non \u00e8 stata ancora riconosciuta.<\/p><p>Propone pertanto che la Commissione si limiti a formulare una norma semplicissima la quale dica che ai partiti, nelle condizioni previste da questa stessa Costituzione, sono conferite quelle funzioni costituzionali che la Costituzione creder\u00e0 di deferire ad essi. La seconda Sottocommissione dovr\u00e0 definire le condizioni in presenza delle quali queste funzioni possono essere attribuite e determinare quali funzioni costituzionali debbono essere attribuite ai partiti stessi.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che la questione trattata nell\u2019articolo in esame \u00e8 di una gravit\u00e0 eccezionale. Riconosce che se le elezioni si faranno ancora con il sistema proporzionale, ci si avvier\u00e0 necessariamente verso il conferimento ai partiti di una personalit\u00e0 e di funzioni costituzionali che finiranno per sostituire quelle finora attribuite al Parlamento. Ritiene per\u00f2 che tutta la materia riguardante il riconoscimento dei partiti, le loro funzioni ed altre questioni del genere, sia compito non della prima ma piuttosto della seconda Sottocommissione, la quale, dopo aver studiato l\u2019argomento, potr\u00e0 anche concludere negativamente giudicando prematura ogni decisione. \u00c8 quindi del parere che la materia trattata dall\u2019articolo in esame debba essere rinviata alla competenza della seconda Sottocommissione, affinch\u00e9 si innesti nella struttura costituzionale che la seconda Sottocommissione dar\u00e0 in concreto allo Stato.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che del tema trattato dall\u2019articolo in esame non si era mai fatto cenno nel programma di lavoro della prima Sottocommissione, e che non \u00e8 possibile discutere l\u2019argomento senza che esso sia stato illustrato preventivamente da una dettagliata relazione. Non vede come un partito possa essere investito di funzioni costituzionali finora demandate allo Stato, e prega pertanto i Relatori di chiarire questo argomento, su cui si riserva poi di prendere la parola.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che la disposizione in esame presenta un aspetto positivo, come uno stimolo che viene dato a tutti i cittadini a partecipare alla vita pubblica. Essa in sostanza ha valore in quanto, riconoscendo una determinata posizione nello Stato ai partiti politici che hanno una certa ampiezza, invita i cittadini a organizzarsi politicamente. La norma tende, insomma, a far uscire la grande massa dallo stato di disorganizzazione in cui si trova ancora presentemente, portando cos\u00ec la vita democratica verso un livello pi\u00f9 elevato.<\/p><p>Quanto alle funzioni dei partiti, ritiene che esse debbano essere attribuite in modo da non dare una rigidit\u00e0 all\u2019organizzazione dei partiti stessi, la qual cosa costituirebbe un pericolo perch\u00e9 si ridurrebbe praticamente la democrazia in forme prestabilite dopo la consultazione elettorale. \u00c8 del parere che i grandi partiti abbiano il diritto di esprimere la loro opinione su determinati problemi fondamentali del Paese, e che il loro valore costituzionale possa essere fissato volta per volta nelle leggi costituzionali o nelle leggi che applicano la Costituzione. Fa presente che la consultazione dei grandi partiti sarebbe opportuna per la formazione di un governo, e che si potrebbe pensare ad una partecipazione legislativa da parte dei partiti alla formazione di determinati organi costituzionali, o di determinati organi di controllo dello Stato. Questo accrescerebbe il senso della loro responsabilit\u00e0 e darebbe una maggiore seriet\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 politica del Paese.<\/p><p>Accenna anche alla funzione che potrebbero avere i partiti per l\u2019organizzazione della stampa. Se venissero creati degli organi che abbiano un potere di controllo sulle fonti d\u2019informazione, i grandi partiti, che rappresentano notevoli parti organizzate della opinione pubblica, avrebbero diritto di dire la loro parola in misura tale da essere ascoltata pi\u00f9 di quella di un qualsiasi privato. Conclude affermando che la norma va accettata come un esperimento che vale la pena di tentare.<\/p><p>CARISTIA dichiara di concordare con l\u2019opinione dell\u2019onorevole Merlin che la materia in esame debba essere rinviata alla legge speciale. Ritiene che il presupposto fondamentale per accordare funzioni costituzionali ai partiti sia quello di riconoscere ad essi la personalit\u00e0 giuridica, ma non crede sia opportuno accordare tale riconoscimento in questa sede.<\/p><p>CEVOLOTTO risponde all\u2019onorevole Togliatti che il controllo sulla stampa \u00e8 l\u2019ultima delle funzioni che dovrebbe essere attribuita ai partiti, perch\u00e9 essi sarebbero tratti ad accanirsi contro la stampa dei partiti avversari. Se si istituisse il controllo sulla stampa, esso dovrebbe essere esercitato da un organo al disopra e al di fuori dei partiti.<\/p><p>Fa presente che quell\u2019irrigidimento cui l\u2019onorevole Togliatti ha accennato come ad un pericolo da ovviare, avverr\u00e0 in ogni modo, perch\u00e9 attribuendo funzioni costituzionali solo a quei partiti che abbiano avuto un certo numero al minimo di voti nelle elezioni, s\u2019immobilizzer\u00e0 la struttura dei partiti fino alle nuove elezioni.<\/p><p>Concorda con l\u2019onorevole Caristia che la questione pu\u00f2 essere risolta dalla legge speciale, e ritiene che in ogni caso l\u2019esame della materia debba essere demandato alla seconda Sottocommissione.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che l\u2019argomento in esame non pu\u00f2 essere rinviato alla seconda Sottocommissione, poich\u00e9 spetta alla prima affermare i princip\u00ee di massima che offrono alla seconda Sottocommissione la possibilit\u00e0 di lavoro coerente. Si dichiara decisamente contrario a qualsiasi affermazione sull\u2019argomento, perch\u00e9 ne intravede i pericoli che inciderebbero sui princip\u00ee stessi della democrazia. Tale affermazione tende a rafforzare i partiti di massa i quali manterrebbero stabilmente la loro posizione e influirebbero costantemente su tutti gli organismi della vita nazionale, riesumando il sistema fascista per il quale i rappresentanti del Governo erano coartati nell\u2019esercizio delle loro funzioni dalla Federazione fascista. Inoltre l\u2019influenza dei partiti di massa determinerebbe i pavidi ad associarvisi per timore di non essere favoriti, mentre lascerebbe i partiti di minoranza in uno stato di assoluta inferiorit\u00e0. Per queste ragioni ritiene che non sia da farsi assolutamente menzione nella Costituzione di questo principio.<\/p><p>CARISTIA fa osservare all\u2019onorevole Mastrojanni che tutti i partiti sono da considerarsi, almeno in potenza, partiti di massa in quanto tutti si rivolgono alla massa del popolo al fine di avere il maggior numero di voti nelle elezioni.<\/p><p>MASTROJANNI aggiunge che, con l\u2019applicazione della norma proposta, le funzioni parlamentari verrebbero svuotate, poich\u00e9 i partiti, avendo la possibilit\u00e0 di intervenire con funzioni costituzionali nella vita politica del Paese, si sostituirebbero agli organi parlamentari ed amministrativi, e i deputati diventerebbero dei dipendenti dei partiti dovendo rispondere a questi dell\u2019esercizio del loro mandato.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di considerare la norma in esame fondamentale per la Costituzione, e rileva che le osservazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni non tengono conto del fatto che oggi la democrazia si orienta verso un indirizzo diverso dalla struttura formalistica della democrazia parlamentare di cinquant\u2019anni fa, indirizzo che \u00e8 necessario interpretare e convogliare perch\u00e9 dalla possibilit\u00e0 di disciplina e di consolidamento di questa nuova realt\u00e0 democratica dipender\u00e0 la possibilit\u00e0 di sussistenza della democrazia.<\/p><p>Ritiene dunque che la norma debba essere espressa nella Costituzione, ma che debba anche essere meditata in vista del pericolo che essa possa bloccare l\u2019avvenire cristallizzando il presente, o peggio, il passato.<\/p><p>Riconosce che l\u2019onorevole Basso, affermando che la determinazione dei compiti costituzionali dei partiti dev\u2019essere effettuata in base ai risultati elettorali, s\u2019\u00e8 riferito all\u2019unico criterio oggettivo per stabilire quali partiti avessero diritto al riconoscimento costituzionale; ma teme che tale criterio sia inadeguato e pericoloso, e che la norma possa portare a conseguenze pi\u00f9 vaste di quelle previste dal proponente stesso, dicendo troppo poco e insieme troppo, poich\u00e9 essa non determina quali debbono essere le funzioni dei partiti, e nello stesso tempo fa pensare che le sue applicazioni possano essere cos\u00ec vaste da escludere dalla vita politica tutti gli altri partiti che non abbiano realizzato il minimo di voti richiesto.<\/p><p>Conclude affermando di non essere persuaso che la formula dell\u2019onorevole Basso sia la pi\u00f9 adeguata, e che d\u2019altra parte egli si troverebbe imbarazzato se dovesse elaborarne un\u2019altra sostitutiva.<\/p><p>MORO propone che la Commissione si limiti ad una dichiarazione di principio in termini generalissimi, rinviando poi a quanto sar\u00e0 detto nella Costituzione in merito. Tale dichiarazione potrebbe essere formulata cos\u00ec:<\/p><p>\u00abAi partiti politici sono attribuite funzioni di carattere costituzionale, a norma di questa Costituzione, nelle condizioni da essa previste\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che invece di formulare un articolo, sia pure nei termini molto generali proposti dall\u2019onorevole Moro, sarebbe meglio, come ha fatto in qualche occasione la seconda Sottocommissione, formulare un ordine del giorno il quale dica che la prima Sottocommissione ritiene necessario inserire nella Costituzione l\u2019affermazione del principio del riconoscimento costituzionale dei partiti, e rinvia l\u2019articolazione della norma ad un Comitato formato in collaborazione tra prima e seconda Sottocommissione.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che potrebbe accettare la formula presentata dall\u2019onorevole Moro solo nel caso che vi fosse specificata una graduatoria tra i partiti. Ritiene che sia un assurdo mettere tutti i partiti sullo stesso piano perch\u00e9, se non fosse fatta alcuna differenza tra essi, qualunque esigua associazione di persone potrebbe affermare di essere un partito e di voler godere del diritto di avere funzioni costituzionali. Si scardinerebbe cos\u00ec tutto l\u2019ordinamento politico dello Stato precipitandolo nel caos.<\/p><p>MORO dichiara che era nelle sue intenzioni stabilire la differenza a cui ha accennato l\u2019onorevole Togliatti quando affermava nella sua proposta che le condizioni devono essere fissate dalla seconda Sottocommissione. Tra queste condizioni deve essere fissato anche il criterio differenziatore tra i partiti che possono godere di funzioni costituzionali e quelli che non possono goderne.<\/p><p>BASSO fa presente all\u2019onorevole Mastrojanni che, quando si parla di democrazia, non bisogna pensare a quella certa forma di regime politico che per molto tempo \u00e8 stato definito come democrazia, ma che non lo \u00e8. Tale forma di regime \u00e8 stata condannata dalla Storia, e oggi si \u00e8 entrati in una fase in cui non vi \u00e8 dubbio che la vita politica si va fissando in nuove forme strutturali. Si pu\u00f2 dire che tale vecchia forma di democrazia \u00e8 stata soppressa nel 1919 con l\u2019abbandono delle elezioni a sistema uninominale per adottare quelle a sistema proporzionale. Affermare che la norma in discussione uccide la democrazia \u00e8 perci\u00f2 un non senso storico, poich\u00e9 proprio attraverso questa forma di democrazia di partito, si sono cominciati ad eliminare i difetti della democrazia. \u00c8 chiaro che oggi il parlamentarismo come lo si intendeva una volta non si potr\u00e0 pi\u00f9 riprodurre, poich\u00e9 il deputato non \u00e8 pi\u00f9 legato ai suoi elettori, ma al suo partito. Ci\u00f2 presuppone l\u2019esistenza di una disciplina di partito, ma il deputato \u00e8 libero nell\u2019espletamento del suo mandato.<\/p><p>La lotta democratica, anzich\u00e9 nell\u2019interno del Parlamento, si stabilisce nell\u2019interno dei partiti. Questo nuovo sistema permette di superare il vecchio trasformismo dei tempi di Agostino De Pretis, impedisce il ripetersi delle crisi ministeriali e d\u00e0 un maggior senso di responsabilit\u00e0 all\u2019azione dei deputati e dei partiti.<\/p><p>Dichiara di non aver determinato nella formulazione dell\u2019articolo le funzioni da attribuire ai partiti, perch\u00e9 era difficile fissarle, ma esclude che si voglia attribuire a questi partiti funzioni che sono proprie dello Stato. Una delle funzioni che, per esempio, potrebbero essere loro riservate \u00e8 quella delle consultazioni in sede di crisi parlamentare.<\/p><p>Ritiene ingiustificata la preoccupazione che la norma possa cristallizzare la vita politica del Paese, e non vede i pericoli prospettati dall\u2019onorevole Dossetti, poich\u00e9, nello spazio che intercorre tra una elezione e l\u2019altra, tutti i partiti potranno formarsi, vivere e lottare senza che vi sia alcuna limitazione alla loro attivit\u00e0.<\/p><p>Dopo cinque anni, il partito che avr\u00e0 ottenuto un determinato numero di voti potr\u00e0 ottenere che gli siano riconosciute funzioni costituzionali.<\/p><p>Non crede che la formula proposta dall\u2019onorevole Moro possa essere approvata perch\u00e9, se si ritiene che la materia \u00e8 di competenza della seconda Sottocommissione, tanto vale rinviare tutta la questione all\u2019esame della Sottocommissione stessa.<\/p><p>Insiste pertanto nella sua proposta, ma se essa non dovesse essere accolta, dichiara che aderir\u00e0 all\u2019ordine del giorno proposto dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>MORO aderisce all\u2019ordine del giorno Dossetti e ritira la sua proposta di articolo.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aderire all\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>CEVOLOTTO aderisce anch\u2019egli all\u2019ordine del giorno proposto dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare all\u2019onorevole Basso che il suo concetto della democrazia attuale \u00e8 per lo meno prematuro, poich\u00e9 l\u2019Assemblea costituente solamente da sei mesi sta sperimentando le sue funzioni, e pertanto non comprende come si possa, in base ad un esperimento cos\u00ec breve, affermare nella Costituzione un principio che risponde a un desiderio dell\u2019onorevole Basso, ma non rappresenta la realt\u00e0 dei fatti.<\/p><p>Richiama al senso della responsabilit\u00e0 i Commissari perch\u00e9 non ci si arroghi il diritto di definire il concetto di democrazia dopo appena sei mesi di esercizio della rappresentanza parlamentare. Ritiene che un\u2019affermazione come quella proposta sulle funzioni costituzionali di certi partiti sia arbitraria in quanto svuota del suo contenuto l\u2019esercizio del diritto parlamentare. Afferma che, se si vuole sopprimere il Parlamento, egli in questo caso eleverebbe la sua protesta; se si vuol lasciare il Parlamento integro, nella sua alta funzione, \u00e8 del parere che non si debba incrinare quello che \u00e8 il patrimonio di tutti coloro che hanno operato per garantire questa libert\u00e0 della vita parlamentare. Si domanda qual \u00e8 la ragione per cui il partito debba sostituirsi al Parlamento, quando \u00e8 l\u2019espressione dei partiti attraverso la loro conformazione numerica e attraverso la loro posizione ideologica e programmatica. Conclude dichiarando di ritenere prematuro introdurre la norma proposta e negando alla Sottocommissione il diritto di affermare un principio che contrasta con i diritti dei cittadini, i quali hanno mandato i loro rappresentanti alla Camera per fare la Costituzione in base ai criteri che furono gi\u00e0 espressi e non per esautorare l\u2019autorit\u00e0 del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE comunica l\u2019ordine del giorno proposto dall\u2019onorevole Dossetti:<\/p><p>\u00abLa prima Sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e delle attribuzioni ad essi di compiti costituzionali.<\/p><p>\u00abRinvia ad un esame comune con la seconda Sottocommissione la determinazione delle condizioni e delle modalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di essere contrario all\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che egli prenderebbe la stessa posizione dell\u2019onorevole Mastrojanni nei riguardi dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Basso, se dovesse significare un esautoramento del Parlamento. Ma non ritiene che l\u2019articolo abbia questo significato. Si tratta soltanto di una integrazione di funzioni costituzionali gi\u00e0 praticamente attuata, com\u2019\u00e8 facile dimostrare esaminando il modo con cui si sono sviluppate le crisi governative agli inizi del regime parlamentare e il modo con cui si sviluppano oggi. Nel primo periodo parlamentare i membri del Parlamento erano dei notabili tra i quali prevaleva colui il quale aveva doti politiche superiori e, quando vi era una crisi da risolvere, il capo dello Stato convocava queste eminenti personalit\u00e0.<\/p><p>Oggi invece sono consultati i capi partito e, poich\u00e9 in materia costituzionale ci\u00f2 che fa testo \u00e8 la consuetudine, il capo partito \u00e8 entrato nel diritto costituzionale. Fa presente che il capo dello Stato, consultando il capo partito in merito alla crisi governativa, non esautora affatto il Parlamento: il capo partito interviene in quel determinato momento della vita costituzionale con funzioni consultive in appoggio all\u2019azione parlamentare o a quella governativa.<\/p><p>Rileva che questo sistema \u00e8 gi\u00e0 praticato in altri Paesi a regime parlamentare, come ad esempio l\u2019Inghilterra dove i partiti hanno una funzione riconosciuta costituzionalmente, tanto \u00e8 vero che il capo del partito di opposizione \u00e8 una personalit\u00e0 politica costituzionale che occupa in Parlamento un seggio speciale e gode di uno speciale assegno.<\/p><p>Anche la Costituzione americana attribuisce alle Convenzioni (assemblee) dei partiti che designano i candidati alle cariche pubbliche, funzioni costituzionali, e attribuisce un valore costituzionale anche alle elezioni delle assemblee primarie per la nomina dei delegati alle Convenzioni dei partiti.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 che l\u2019affermazione del principio proposto dall\u2019onorevole Basso non sia tale da infirmare il sistema parlamentare, perch\u00e9 questo pu\u00f2 benissimo adattarsi ad esso ed anzi vi si sta adattando. Chi afferma tale principio \u00e8 lungi dal voler sopprimere il Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE propone la chiusura della discussione generale, salvo a dare la parola a coloro che l\u2019hanno gi\u00e0 chiesta.<\/p><p>(<em>La chiusura della discussione \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MASTROJANNI fa osservare all\u2019onorevole Togliatti che i capi partito, appunto perch\u00e9 tali, sono nel Parlamento, e quindi vengono interpellati non in quanto sono capi partito, ma come parlamentari e capi di un gruppo parlamentare. L\u2019onorevole Togliatti ha rappresentato il capo partito come avulso dalla vita parlamentare; egli invece lo inquadra nella vita parlamentare.<\/p><p>TOGLIATTI ricorda all\u2019onorevole Mastrojanni le consultazioni dell\u2019onorevole Giolitti con Don Sturzo, il quale non \u00e8 mai entrato nel Parlamento.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che non c\u2019\u00e8 bisogno di introdurre per questo una norma nella Costituzione, e che rimane fermo nel suo atteggiamento.<\/p><p>BASSO dichiara di associarsi alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Togliatti e di aderire all\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni secondo la quale esula dalla competenza della Commissione parlare nella Costituzione di quanto \u00e8 contenuto nel principio espresso dall\u2019articolo dell\u2019onorevole Basso e anche nell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che, se interpretasse l\u2019articolo nel senso con cui viene interpretato dall\u2019onorevole Mastrojanni, voterebbe a favore della proposta Mastrojanni. Egli per\u00f2 non ritiene esatta tale interpretazione e quindi voter\u00e0 contro la proposta.<\/p><p>(<em>La proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni \u00e8 respinta con 1 voto favorevole e 13 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019ordine del giorno proposto dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>CARISTIA propone che l\u2019ordine del giorno sia votato per divisione, perch\u00e9 nella seconda parte si parla dell\u2019attribuzioni di compiti costituzionali ai partiti, principio a cui alcuni Commissari possono essere favorevoli e altri no.<\/p><p>BASSO propone di semplificare l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Dossetti dicendo nella prima parte: \u00abriconoscimento di funzioni costituzionali ai partiti politici\u00bb, invece di \u00abriconoscimento giuridico dei partiti politici\u00bb.<\/p><p>CARISTIA fa osservare che i partiti non possono avere quei compiti costituzionali se prima non hanno ottenuto il riconoscimento giuridico.<\/p><p>MORO rileva che l\u2019ordine del giorno comprende due concetti: il primo riguarda il principio del riconoscimento giuridico, il secondo quello del riconoscimento di attribuzioni costituzionali ai partiti senza parlare di riconoscimento giuridico. Propone perci\u00f2 anch\u2019egli che l\u2019ordine del giorno sia votato per divisione.<\/p><p>BASSO chiede all\u2019onorevole Dossetti se accetta la sostituzione dell\u2019espressione \u00abriconoscimento giuridico\u00bb con quella \u00abriconoscimento di funzioni costituzionali\u00bb, per evitare che si apra una discussione che sarebbe troppo lunga sull\u2019attribuzione della personalit\u00e0 giuridica di diritto pubblico e di diritto privato.<\/p><p>DOSSETTI chiarisce che, col suo ordine del giorno, ha voluto dire che finora i partiti sono ignorati o pressoch\u00e9 ignorati dal diritto, e che occorre quindi che vengano riconosciuti. Non intendeva entrare in merito alla questione della personalit\u00e0 giuridica di diritto pubblico e di diritto privato, ma soltanto affermare che i partiti diventano rilevanti per il diritto mentre praticamente in questo momento non lo sono.<\/p><p>BASSO dichiara di essere favorevole solo alla seconda parte dell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Dossetti, perch\u00e9 l\u2019affermare anche il concetto contenuto nella prima parte, potrebbe dare al riconoscimento giuridico un senso molto pi\u00f9 ampio, sul quale egli non pu\u00f2 essere d\u2019accordo. Quando si attribuiscono ai partiti funzioni costituzionali \u00e8 implicito il riconoscimento giuridico per quel tanto che \u00e8 necessario all\u2019esercizio di dette funzioni.<\/p><p>MORO dichiara di votare a favore dell\u2019intero ordine del giorno, trattandosi di un rinvio alla seconda Sottocommissione cui spetter\u00e0 di discutere e concatenare i due princip\u00ee.<\/p><p>BASSO dichiara di ritirare la sua proposta di sostituire alle parole \u00abriconoscimento giuridico\u00bb le altre: \u00abriconoscimento di compiti costituzionali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima proposizione dell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Dossetti:<\/p><p>\u00abLa prima Sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposizione \u00e8 approvata con 10 voti favorevoli e 4 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la seconda proposizione:<\/p><p>\u00abe dell\u2019attribuzione ad essi di compiti costituzionali\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposizione \u00e8 approvata con 12 voti favorevoli e 2 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la terza proposizione:<\/p><p>\u00abRinvia ad un esame comune con la seconda Sottocommissione la determinazione delle condizioni e delle modalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata con 12 voti favorevoli e 2 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti l\u2019intero ordine del giorno:<\/p><p>\u00abLa prima Sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e dell\u2019attribuzione ad essi di compiti costituzionali.<\/p><p>\u00abRinvia ad un esame comune con la seconda Sottocommissione la determinazione delle condizioni e delle modalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>L\u2019ordine del giorno \u00e8 approvato con 10 voti favorevoli e 4 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunica che l\u2019ultimo articolo proposto dall\u2019onorevole Basso \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNessuna prestazione o servizio dello Stato pu\u00f2 determinare situazioni di ingiustificato privilegio di fatto a beneficio di singoli o di categorie di cittadini\u00bb.<\/p><p>BASSO dichiara di non insistere su questo articolo e di ritirarlo.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la discussione dell\u2019intero tema riguardante le libert\u00e0 politiche, con gli articoli ad esso relativi, \u00e8 terminata e che la Sottocommissione, nella prossima seduta, passer\u00e0 all\u2019esame dell\u2019ultimo tema ad essa assegnato: \u00abLo Stato come ordinamento giuridico ed i suoi rapporti con gli altri ordinamenti\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Mastrojanni, Marchesi, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> De Vita, Grassi, Lucifero e Mancini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 40. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 20 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti politici (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Basso \u2013 La Pira \u2013 Merlin Umberto, Relatore \u2013 Moro \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Togliatti \u2013 Caristia \u2013 Dossetti. 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