{"id":5103,"date":"2023-10-15T22:46:07","date_gmt":"2023-10-15T20:46:07","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5103"},"modified":"2023-11-12T10:29:26","modified_gmt":"2023-11-12T09:29:26","slug":"martedi-19-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5103","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 19 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5103\" class=\"elementor elementor-5103\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-02abd8b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"02abd8b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-04131d0\" data-id=\"04131d0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2fe4825 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2fe4825\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461119sed039ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-75f396b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"75f396b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>39.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 19 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Comunicazioni del Presidente<\/strong><\/p><p>Presidente.<\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti politici <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Cevolotto \u2013 La Pira \u2013 Dossetti \u2013 Togliatti \u2013 Basso \u2013 Corsanego \u2013 Caristia \u2013 Moro \u2013 Marchesi.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.15.<\/p><p>Comunicazioni del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che, in sostituzione dell\u2019onorevole Lombardi Giovanni, deceduto, \u00e8 stato chiamato a far parte della Sottocommissione l\u2019onorevole Leonetto Amadei.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti politici.<\/p><p>PRESIDENTE legge e pone in discussione i seguenti articoli proposti dai Relatori e dall\u2019onorevole Basso:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini debbono sottostare alle leggi costituzionali e alle norme giuridiche dello Stato e degli enti autarchici; debbono obbedire agli ordini legalmente impartiti dagli organi competenti, debbono adempiere alle prestazioni personali in condizioni di parit\u00e0 e di eguaglianza, con diritto ad equo risarcimento in caso di requisizioni\u00bb. (Merlin Umberto e Mancini).<\/p><p>\u00abTutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro. I cittadini e tutti coloro che producono, scambiano, consumano beni nel territorio della Repubblica e comunque partecipano alla vita della societ\u00e0, nazionale sono tenuti alle prestazioni patrimoniali per corresponsione di tributi personali e reali in rapporto alla loro capacit\u00e0 contributiva. Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non per legge\u00bb. (Basso).<\/p><p>\u00abNessuna prestazione o servizio dello Stato pu\u00f2 determinare situazioni di ingiustificati privilegi di fatto a beneficio di singoli o di categorie di cittadini\u00bb (Basso).<\/p><p>CEVOLOTTO, riferendosi all\u2019articolo proposto dagli onorevoli Mancini e Merlin, ricorda che iniziandosi nella seduta precedente la discussione di tale articolo, si era fatta la proposta, che era stata presa in considerazione, di eliminare tutta la prima parte dell\u2019articolo, riducendo la formula alla questione delle prestazioni personali. Riprende tale proposta che sottopone al parere dei Commissari.<\/p><p>LA PIRA si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che, con l\u2019eliminazione della prima parte, l\u2019articolo finisce col non avere pi\u00f9 senso.<\/p><p>TOGLIATTI propone che tutto l\u2019articolo proposto dagli onorevoli Mancini o Merlin sia soppresso.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>BASSO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti circa l\u2019opportunit\u00e0 di sopprimere l\u2019articolo proposto dagli onorevoli Mancini e Merlin, ma fa presente che egli non pu\u00f2 rinunciare a che i concetti riguardanti le prestazioni personali siano affermati nella Carta costituzionale.<\/p><p>(<em>La proposta Togliatti \u00e8 approvata alla unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sul testo proposto dall\u2019onorevole Basso, che nella sua prima parte \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abTutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro\u00bb.<\/p><p>CORSANEGO ricorda che, nella precedente seduta, l\u2019onorevole Basso aveva proposto che nell\u2019articolo gi\u00e0 approvato, riguardante l\u2019obbligatoriet\u00e0 del servizio militare, si aggiungesse anche l\u2019obbligatoriet\u00e0 delle prestazioni personali.<\/p><p>BASSO fa presente che \u00e8 suo desiderio che sia affermata la facolt\u00e0 da parte dello Stato di imporre prestazioni di servizio personale oltre che prestazioni di carattere militare.<\/p><p>LA PIRA osserva che il concetto delle prestazioni personali rientra nei rapporti tra cittadino e Stato. Non ritiene che si debba formulare un apposito articolo per l\u2019affermazione di tale principio, poich\u00e9 le leggi elaborate dallo Stato attraverso i suoi organi competenti obbligano tutti i cittadini, e inoltre nessuna prestazione pu\u00f2 essere imposta, se non per legge.<\/p><p>Prega l\u2019onorevole Basso di chiarire che cosa si deve intendere per prestazioni personali, prima di sancire nella Costituzione un principio cos\u00ec vago.<\/p><p>BASSO risponde che per prestazioni personali si possono intendere, per esempio, le prestazioni urgenti richieste da pubbliche calamit\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI osserva che nella proposta dell\u2019onorevole Basso sono espressi tre problemi distinti: l\u2019affermazione della possibilit\u00e0 da parte dello Stato di imporre al cittadino prestazioni personali diverse dal servizio militare; la disciplina relativa alle prestazioni patrimoniali; il principio che nessuna prestazione personale pu\u00f2 essere imposta, se non per legge.<\/p><p>\u00c8 del parere che la prima affermazione si debba ritenere implicita nell\u2019ordinamento giuridico italiano e nella prassi costantemente seguita; che sia opportuno fare la seconda affermazione relativa a una certa disciplina nelle prestazioni di carattere patrimoniale, ma con una specificazione ulteriore la quale significhi l\u2019eguaglianza dei cittadini sotto questo riguardo; e infine che sia da accogliere la proposta dell\u2019onorevole Basso sul terzo principio, che nessuna prestazione personale o patrimoniale potr\u00e0 essere imposta, se non per legge.<\/p><p>BASSO replica all\u2019onorevole Dossetti non essere esatto che nel nostro ordinamento sia implicito che lo Stato pu\u00f2 richiedere al cittadino prestazioni personali. Anche l\u2019obbligatoriet\u00e0 del servizio militare \u00e8 da ritenersi implicita tra i poteri che ha lo Stato, eppure si \u00e8 ritenuto necessario farne menzione nella Costituzione.<\/p><p>Fa inoltre presente che nella Costituzione si sono affermati dei diritti, sulla libert\u00e0 del cittadino che potrebbero essere interpretati nel senso che lo Stato non pu\u00f2 imporre prestazioni personali, ad eccezione del servizio militare, per cui si fa un esplicito richiamo.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 necessario evitare una interpretazione delle norme costituzionali che sarebbe contro il pensiero degli stessi deputati della Costituente.<\/p><p>DOSSETTI fa rilevare all\u2019onorevole Basso che, rappresentando il servizio militare la forma estrema di imposizione personale, quando si ammette che il cittadino pu\u00f2 essere assoggettato a questa forma estrema di costrizione, \u00e8 implicito il concetto che esso pu\u00f2 essere assoggettato a una imposizione meno grave quale \u00e8 quella della prestazione personale di lavoro.<\/p><p>LA PIRA si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Dossetti nel ritenere superflua la prima affermazione contenuta nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Basso anche per una considerazione di carattere teorico. L\u2019obbligatoriet\u00e0 del servizio militare riguarda una specifica prestazione e pone dei limiti oltre i quali non si pu\u00f2 andare. Quando invece si dice che lo Stato pu\u00f2 imporre delle prestazioni di lavoro, non si d\u00e0 alcuna garanzia per evitare che lo Stato esorbiti nel limitare le libert\u00e0 dei cittadini.<\/p><p>BASSO dichiara che le osservazioni dell\u2019onorevole La Pira lo hanno maggiormente convinto della necessit\u00e0 di fissare nella Costituzione il principio da lui affermato. Infatti l\u2019onorevole La Pira ha detto che tale principio potrebbe contrastare con l\u2019affermazione della libert\u00e0 e della dignit\u00e0 della persona umana sancita nel primo articolo della Costituzione. Ora, se il principio del lavoro non fosse affermato nella Costituzione, se ne potrebbe trarre la conclusione che lo Stato non ha il potere di limitare l\u2019autonomia della persona umana attraverso le prestazioni personali.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Marchesi aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Dossetti di approvare l\u2019articolo dell\u2019onorevole Basso limitatamente alla sua ultima parte e che l\u2019onorevole Moro propone un articolo sostitutivo di quello dell\u2019onorevole Basso, e accettato da quest\u2019ultimo, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa legge pu\u00f2 sancire obblighi di prestazioni di lavoro in modo conforme alle attitudini e alle possibilit\u00e0 dei cittadini e salvaguardando nel miglior modo il compito della donna nella famiglia\u00bb.<\/p><p>CARISTIA si associa alla proposta dell\u2019onorevole Marchesi che l\u2019articolo dell\u2019onorevole Basso sia approvato solo nella sua ultima parte: \u00abNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta, se non per legge\u00bb.<\/p><p>MORO richiama l\u2019attenzione della Commissione sull\u2019opportunit\u00e0 di tenere distinti i due concetti delle prestazioni personali e di quelle patrimoniali, per le quali ultime non solo ritiene conveniente fare un articolo apposito, ma anche necessario sancire il principio della proporzionalit\u00e0 degli oneri economici che ricadono sui singoli cittadini.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo sostitutivo proposto dall\u2019onorevole Moro e accettato dall\u2019onorevole Basso:<\/p><p>\u00abLa legge pu\u00f2 sancire obblighi di prestazioni di lavoro in modo conforme alle attitudini e possibilit\u00e0 dei cittadini e salvaguardando nel miglior modo il compito della donna nella famiglia\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinto con 7 voti contrari, 4 favorevoli e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Marchesi di approvare soltanto l\u2019ultima parte dell\u2019articolo dell\u2019onorevole Basso, cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta, se non per legge\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta dell\u2019onorevole Marchesi, intendendo di dare alla formula l\u2019interpretazione che le veniva dalla precedente proposta dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MORO dichiara di votare contro la formula proposta dall\u2019onorevole Marchesi, perch\u00e9, senza le specificazioni contenute nella formula da lui proposta, la ritiene molto pericolosa.<\/p><p>BASSO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Marchesi, perch\u00e9 \u00e8 d\u2019avviso che nell\u2019articolo si debba fare un accenno alle prestazioni patrimoniali.<\/p><p>(<em>La proposta dell\u2019onorevole Marchesi \u00e8 approvata con 8 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa presente che non \u00e8 il caso di occuparsi del seguente articolo presentato dagli onorevoli Merlin e Mancini: \u00abLo Stato riconosce l\u2019esistenza, la libert\u00e0 e concede autonomia agli enti autarchici locali (comune, provincia, regione) in conformit\u00e0 alle leggi particolari\u00bb, poich\u00e9 esso ha gi\u00e0 formato oggetto di esame e di votazione da parte della seconda Sottocommissione. Pone quindi in discussione l\u2019ultimo degli articoli proposti dagli onorevoli Merlin e Mancini, che \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abCiascun cittadino pu\u00f2 presentare petizione alle Camere su qualunque oggetto personale o generale, privato o pubblico. Ciascuna Camera nominer\u00e0 una Giunta delle petizioni, la quale esaminer\u00e0 i ricorsi ricevuti in seduta pubblica e pronuncer\u00e0 su ciascuno con deliberazione motivata\u00bb.<\/p><p>CARISTIA osserva che tutte le specificazioni contenute nell\u2019articolo sono inutili.<\/p><p>PRESIDENTE propone che l\u2019articolo sia sostituito con la seguente formula pi\u00f9 semplice: \u00abIl diritto di petizione \u00e8 garantito\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di ritenere troppo ampia la formula presentata dai Relatori, la quale permetterebbe ad ogni cittadino di portare davanti alla Camera, in forma di petizione, qualunque questione personale anche gi\u00e0 giudicata, costringendo la Camera a nominare una Giunta per esaminare il ricorso in seduta pubblica, e a pronunciarsi sulla questione con deliberazione motivata.<\/p><p>Esprime il parere che il diritto di petizione debba essere concesso solo per questioni riguardanti interessi generali.<\/p><p>BASSO dichiara di ritenere che si possano anche ammettere petizioni per questioni di carattere personale, e ricorda di aver proposto nella sua relazione la formula seguente:<\/p><p>\u00abChiunque, cittadino o straniero, ritenga di aver subito un abuso da parte dei pubblici poteri della Repubblica, pu\u00f2 portarne reclamo innanzi al Parlamento. Al Parlamento pu\u00f2 pure essere rivolta petizione da ogni cittadino, per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessit\u00e0.<\/p><p>\u00abIl Parlamento provvede a norma del proprio regolamento interno\u00bb.<\/p><p>Fa presente che con questa formula si viene a distinguere la petizione di carattere generale e tradizionale, che richiede e pu\u00f2 suggerire un provvedimento, da quella di carattere personale che mira a difendere il cittadino da un abuso.<\/p><p>Osserva che non \u00e8 possibile ammettere nella Costituzione che la Camera esamini il ricorso ricevuto in seduta pubblica, perch\u00e9 si rischierebbe di tenere la Camera convocata in seduta pubblica soltanto per l\u2019esame delle petizioni.<\/p><p>Fa presente infine di aver distinto la doglianza per abuso ricevuto dalla petizione rivolta per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessit\u00e0, riconoscendo il diritto di petizione per doglianza a chiunque, cittadino o straniero, e il diritto di petizione per chiedere provvedimenti legislativi soltanto al cittadino italiano.<\/p><p>CARISTIA esprime il parere che il diritto di petizione debba essere limitato a questioni riguardanti la tutela di interessi di carattere pubblico generale, tanto pi\u00f9 che il cittadino ha la possibilit\u00e0 di essere tutelato contro gli abusi dal principio gi\u00e0 sancito della responsabilit\u00e0 dei pubblici funzionari.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente alla Commissione l\u2019articolo 57 dello Statuto Albertino, il quale dice: \u00abOgnuno che sia maggiore di et\u00e0 ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, e, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi\u00bb, formula che si potrebbe accettare limitatamente alla prima proposizione: \u00abOgnuno che sia maggiore di et\u00e0 ha il diritto di mandare petizioni alle Camere\u00bb e presenta come semplice contributo alla discussione una sua formula del seguente tenore: \u00abIl diritto di petizione \u00e8 garantito a ogni cittadino\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI ritiene troppo estensiva la formula proposta dall\u2019onorevole Basso, perch\u00e9 essa permette praticamente, con la giustificazione di un abuso subito, di portare dinanzi alla Camera ogni questione di carattere personale.<\/p><p>CEVOLOTTO propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abOgni cittadino pu\u00f2 rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessit\u00e0.<\/p><p>\u00abIl Parlamento provvede a norma del proprio Regolamento\u00bb.<\/p><p>BASSO e MORO dichiarano di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo \u00e8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il seguente articolo presentato dagli onorevoli Merlin e Mancini.<\/p><p>\u00abI cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e rispettino la dignit\u00e0 e la personalit\u00e0 umana, secondo i princip\u00ee di libert\u00e0 ed uguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno dettate con legge particolare\u00bb.<\/p><p>Avverte che sullo stesso argomento l\u2019onorevole Basso ha proposto i seguenti articoli:<\/p><p><em>Art. 3. \u2013<\/em> \u00abTutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di concorrere alla determinazione della politica del Paese\u00bb.<\/p><p><em>Art. 4. \u2013<\/em> \u00abAi partiti politici che nelle votazioni pubbliche abbiano raccolto non meno di cinquecentomila voti, sono riconosciute, fino a nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale a norma di questa Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa, e di altre leggi\u00bb.<\/p><p>MARCHESI dichiara di non poter accettare l\u2019articolo nella formulazione degli onorevoli Merlin e Mancini, poich\u00e9 gli sembra che non offra garanzie contro i pericoli della tirannia e gli abusi delle organizzazioni politiche. Ogni limitazione posta al principio della libert\u00e0 costituisce un pericolo.<\/p><p>Osserva che, in virt\u00f9 della prima parte dell\u2019articolo: \u00abI cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici\u00bb, tutti i partiti politici possono sentirsi garantiti circa la libera esplicazione della propria attivit\u00e0; e insiste sulla poco sicurezza che pu\u00f2 derivare dalla formulazione degli onorevoli Merlin e Mancini, citando l\u2019esempio del partito comunista, che molti ritengono, a torto, favorevole all\u2019adozione della violenza, anche quando questa non costituisce legittima difesa. Rileva che mentre il partito comunista vuole essere lo strumento del rinnovamento e della trasformazione civile e sociale, non pochi sono del parere che esso tenda invece ad una dittatura del proletariato, cio\u00e8 ad una forma di tirannia. Dichiara che la cosa non risponde a verit\u00e0, che la violenza non \u00e8 il mito che i comunisti vogliono porre sugli altari. La dittatura di una classe non \u00e8 certo lo sbocco finale del programma politico dei comunisti, i quali non intendono affatto di convertire i procedimenti difensivi in realizzazioni stabili di idealit\u00e0 politica.<\/p><p>Ha ragioni per ritenere che questo, che \u00e8 il reale pensiero dei comunisti, non sia riconosciuto da altri partiti, e fa presente che anche un Governo con basi democratiche potrebbe, servendosi dell\u2019articolo in esame, mettere senz\u2019altro il partito comunista fuori legge. Considera pertanto l\u2019articolo lesivo della libert\u00e0 dell\u2019organizzazione dei partiti politici.<\/p><p>Conclude osservando che, d\u2019altra parte, se i partiti politici nella loro organizzazione ricorressero a mezzi illeciti, incorrerebbero nelle sanzioni previste dal regolamento di polizia che vieta le organizzazioni armate.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole Marchesi se accetta l\u2019articolo 3 dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MARCHESI dichiara di accettarlo.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di associarsi alla opinione espressa dall\u2019onorevole Marchesi e afferma che, vertendo la discussione sull\u2019argomento pi\u00f9 delicato dell\u2019organizzazione dello Stato democratico, non si deve formulare un articolo che possa fornire pretesto a misure antidemocratiche, prestandosi ad interpretazioni diverse. Afferma che, mentre oggi si conoscono i partiti esistenti, domani potrebbe svilupparsi in Italia un movimento nuovo, anarchico, per esempio, e si domanda su quali basi lo si dovrebbe combattere. \u00c8 del parere che dovrebbe essere combattuto sul terreno della competizione politica democratica, convincendo gli aderenti al movimento della falsit\u00e0 delle loro idee, ma non si potr\u00e0 negargli il diritto di esistere e di svilupparsi, solo perch\u00e9 rifiuta alcuni dei princip\u00ee contenuti nella formula in esame.<\/p><p>Ritiene che l\u2019articolo debba essere limitato concretamente, riferendolo a movimenti politici gi\u00e0 esistiti; ed \u00e8 disposto pertanto a votare la formulazione dell\u2019onorevole Basso, ove la limitazione in essa contenuta venga riferita al partito fascista.<\/p><p>Suggerisce si dica che \u00e8 proibita, in qualsiasi forma, la riorganizzazione di un partito fascista, perch\u00e9 si deve escludere dalla democrazia chi ha manifestato di essere il suo nemico.<\/p><p>Facendo questa proposta, egli si riferisce ad un fatto preciso storicamente determinato. Il partito fascista ha dimostrato di voler distruggere le libert\u00e0 umane e civili del cittadino ed ha portato il Paese alla rovina: per questo gli si deve negare il diritto all\u2019esistenza.<\/p><p>CEVOLOTTO pur dichiarando di consentire con le affermazioni degli onorevoli Marchesi e Togliatti, ritiene che una norma come quella dell\u2019onorevole Togliatti, relativa ad un fatto contingente per quanto gravissimo, non possa far parte della Costituzione. Osserva che essa \u00e8 gi\u00e0 compresa nella formulazione dell\u2019onorevole Basso, dove si afferma che tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi democraticamente. Poich\u00e9 il partito fascista \u00e8 nella sua struttura essenzialmente antidemocratico, viene escluso automaticamente dai partiti riconosciuti. Inoltre potr\u00e0 essere emanata una legge speciale che proibisca la ricostituzione del partito fascista.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole Togliatti se intende dare il carattere di una proposta specifica alle sue dichiarazioni circa l\u2019articolo in discussione.<\/p><p>TOGLIATTI risponde affermativamente.<\/p><p>CARISTIA ritiene inutile aggiungere una specificazione particolare per ci\u00f2 che riguarda il partito fascista, perch\u00e9, se esso dovesse risorgere, evidentemente si presenterebbe sotto un\u2019altra forma, non di un partito unico e militarista, ma se mai di un partito estremamente conservatore, a cui non si potrebbe negare il diritto di esistere, quando si ammette, ad esempio, tale diritto per un partito anarchico.<\/p><p>LA PIRA dichiara di preferire l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Basso, perch\u00e9 non vede, ove venisse accolta l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Togliatti, come potrebbe fare il legislatore a definire quale sia un partito fascista, e perch\u00e9 non ritiene che si debba lasciare al legislatore, con una formula vaga, la possibilit\u00e0 di commettere arb\u00ectri a danno di qualsiasi partito.<\/p><p>TOGLIATTI replica che la sua aggiunta non \u00e8 affatto imprecisa, perch\u00e9 si riferisce ad un fatto e non ad un concetto. Il movimento e il partito fascista sono determinati storicamente, se ne conoscono il programma, l\u2019attivit\u00e0, l\u2019azione, i quadri; se un partito sorgesse con simili manifestazioni, sarebbe facile riconoscere in esso il partito fascista.<\/p><p>Dichiara di voler evitare la discussione ideologica generale, perch\u00e9 sa che non se ne uscirebbe: \u00e8 fascista quel movimento politico che prese corpo in Italia dal 1919 fino al 25 luglio 1943, e che si chiam\u00f2 fascismo.<\/p><p>LA PIRA dichiara di non essere convinto delle precisazioni dell\u2019onorevole Togliatti, osservando che, ad esempio, vi \u00e8 chi crede perfino di ravvisare le sembianze del fascismo proprio nel partito comunista.<\/p><p>CEVOLOTTO ritiene che la formulazione si presti a manovre dannose per la democrazia, e che su questo argomento si dovrebbe provvedere con una legge speciale, caso per caso, quando sorgesse il pericolo di un ritorno del fascismo.<\/p><p>DOSSETTI si dichiara favorevole alla formulazione dell\u2019articolo 3 dell\u2019onorevole Basso, senza alcuna integrazione.<\/p><p>BASSO dichiara di accettare l\u2019aggiunta dell\u2019onorevole Togliatti, e di ritenere che non si debba lasciar passare l\u2019occasione per fare una delle poche affermazioni concrete e innovatrici della Costituzione.<\/p><p>Osserva che finora, in Italia, ci si \u00e8 preoccupati di assicurare la continuit\u00e0 giuridica dello Stato, evitando ogni aperta condanna del fascismo e ci\u00f2 ha prodotto la situazione di disagio in cui si trova il Paese.<\/p><p>\u00c8 necessario quindi che nella Costituzione ci sia finalmente un\u2019affermazione concreta e precisa per cui si sappia che tutto ci\u00f2 che \u00e8 stato fascista \u00e8 condannato. Bisogna fare in modo che il popolo abbia la sensazione precisa che la Repubblica segna una data nuova nella storia d\u2019Italia. Dichiara pertanto di accettare pienamente l\u2019aggiunta proposta dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di condividere le affermazioni dell\u2019onorevole Basso per quanto riguarda la cesura che si vuol porre tra il passato e il presente, anche motivata dal giusto rilievo che sino ad oggi, nello sviluppo della nostra situazione costituzionale e politica, ci si \u00e8 troppo preoccupati di voler assicurare una continuit\u00e0 legale dello Stato. Ma ritiene che l\u2019esclusione proposta dall\u2019onorevole Togliatti, con la sua aggiunta, possa un giorno essere causa di altre esclusioni in senso opposto a quello che oggi si vuole intendere, e con fini che non hanno niente a che vedere con quella cesura e con quella totale condanna del fascismo che tutti i Commissari sono d\u2019accordo nel voler accettare. Fa presente che non saranno i Commissari ad interpretare i termini della formula in discussione, ma altri uomini politici i quali, quando si trovassero di fronte ad un partito comunista non pi\u00f9 governato dall\u2019onorevole Togliatti, il quale oggi pu\u00f2 richiamarsi ai suoi 25 anni di antifascismo, potrebbero ritenere che esso nel suo indirizzo riproducesse il partito fascista, e volessero sopprimerlo proprio in base alla formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti. Pertanto \u00e8 perplesso circa l\u2019opportunit\u00e0 di adottare tale formula.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di non voler seguire l\u2019onorevole Dossetti nelle sue esemplificazioni riguardanti il partito comunista, per non inasprire la discussione.<\/p><p>Fa presente che le osservazioni fatte alla sua proposta sarebbero giustificate, se essa mirasse a definire il contenuto di un movimento o di un partito fascista. Contro una tale formulazione sarebbero lecite tutte le critiche, perch\u00e9 qualunque partito potrebbe essere ricondotto sotto la figura del partito fascista attraverso disquisizioni dialettiche; cos\u00ec il partito democristiano, come quello liberale ed altri.<\/p><p>Fa presente che nella sua proposta egli si limita al richiamo storico del partito fascista quale si \u00e8 manifestato nella realt\u00e0 politica del Paese dal 1919 al 1943 e non \u00e8 quindi possibile alcuna interpretazione equivoca.<\/p><p>\u00c8 disposto, allo scopo di rassicurare l\u2019onorevole Dossetti, a modificare la sua formula nel senso che si parli \u00abdel\u00bb partito fascista, anzich\u00e9 di \u00abun\u00bb partito fascista.<\/p><p>Ricorda del resto che una dichiarazione riguardante l\u2019inammissibilit\u00e0 del partito fascista \u00e8 contenuta nell\u2019armistizio e nelle clausole del Trattato di pace che si sta elaborando nei riguardi dell\u2019Italia e inoltre nei Trattati di pace che sono stati gi\u00e0 formulali per altri Paesi.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che le spiegazioni dell\u2019onorevole Togliatti lo tranquillizzano completamente. \u00c8 disposto ad accettare la formula dell\u2019onorevole Togliatti cos\u00ec come questi l\u2019ha modificata, in quanto viene ad assumere un significato storico. Propone inoltre all\u2019onorevole Togliatti che, per maggiore chiarezza e per voler significare che si tratta di un dato storico, l\u2019articolo venga cos\u00ec formulato: \u00ab\u00c8 proibita sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del partito fascista\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Caristia ha presentato la seguente formula sostitutiva dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Basso:<\/p><p>\u00abI cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici. La legge detta le norme perch\u00e9 la loro attivit\u00e0 si svolga pacificamente. \u00c8 vietata la ricostituzione del partito fascista\u00bb.<\/p><p>BASSO dichiara di accettare la formula dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non avere alcuna difficolt\u00e0 ad accettare la formula dell\u2019onorevole Dossetti, pur ritenendola superflua per le ragioni precedentemente esposte.<\/p><p>TOGLIATTI rileva che la formula presentata dall\u2019onorevole Caristia \u00e8 imprecisa e sotto l\u2019aspetto giuridico nasconde una profonda contraddizione, in quanto prima, afferma che tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi, e poi dichiara che la legge determina le condizioni di tale diritto. Fa presente che non la legge deve dettare queste norme, ma solo la Costituzione deve fissare lo sviluppo pacifico della lotta nel Paese. Ritiene quindi che sia meglio adottare la formula dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>CARISTIA si rende conto delle obiezioni dell\u2019onorevole Togliatti e riconosce che un partito politico ha diritto di provvedere alla sua organizzazione in quanto ha una sua autonomia ammessa dalla natura stessa dello stato democratico, ma fa presente che perch\u00e9 i partiti non arrivino a una lotta non pacifica, occorre che la leggo provveda in proposito.<\/p><p>Non si vuole perci\u00f2 porre un limite allo sviluppo dei partiti politici come tali, ma soltanto un limite alla lotta la quale si deve svolgere in un piano pacifico, il che \u00e8 molto diverso.<\/p><p>Lo statuto dei partiti provveder\u00e0 alla loro organizzazione, al loro incremento, ma per quanto si voglia essere democratici, non si potr\u00e0 mai fare a meno di una legge di pubblica sicurezza che regoli la lotta politica.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente che la legge di pubblica sicurezza non \u00e8 la legge dei partiti, poich\u00e9 \u00e8 fatta essenzialmente per reprimere la delinquenza. I partiti vi possono essere contemplati in quanto invadono un terreno che \u00e8 quello della delinquenza.<\/p><p>CARISTIA obietta che la legge di pubblica sicurezza \u00e8 fatta anche per regolare la lotta politica, la quale si deve svolgere sul terreno pacifico. Se sconfina da questo terreno, la legge di pubblica sicurezza deve intervenire al fine di riportarla su un terreno di dignit\u00e0. Quindi la legge non fa altro che dare una garanzia per lo svolgimento della lotta politica.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che tale garanzia, anzich\u00e9 dalla legge, deve essere data dalla Costituzione.<\/p><p>CARISTIA non vede come la Costituzione possa dare questa garanzia, in quanto si limita ad affermare il diritto che i cittadini hanno di organizzarsi in partiti politici.<\/p><p>TOGLIATTI fa rilevare che il riferimento che l\u2019onorevole Caristia desidera fare alla legge di pubblica sicurezza \u00e8 contenuto in quegli articoli della Costituzione nei quali \u00e8 detto che la libert\u00e0 \u00e8 concessa entro limiti stabiliti dalla legge. Non \u00e8 quindi necessario faro un riferimento esplicito nella Carta costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che preferirebbe una formula la quale esprimesse in modo inequivocabile il concetto che \u00e8 proibita, sotto qualsiasi forma, l\u2019organizzazione di un movimento o di un partito fascista o totalitario. Di tale sua preferenza non fa una precisa proposta, in quanto, dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Togliatti, \u00e8 apparso chiaro che si vuole impedire la ricostituzione del partito fascista, cos\u00ec come si \u00e8 storicamente manifestato negli ultimi 20 anni.<\/p><p>Per quanto riguarda la proposta dell\u2019onorevole Basso, propone il seguente emendamento: \u00abIl diritto di organizzarsi in partiti che accettino il metodo democratico della lotta politica \u00e8 garantito a tutti i cittadini\u00bb. A suo parere, una volta affermato in linea principale questo concetto, nei termini da lui proposti, il capoverso che riguarda la proibizione della riorganizzazione del partito fascista, assume un maggior risalto.<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara contrario all\u2019adozione di formule che affermino garanzie, poich\u00e9 la Costituzione non \u00e8 un patto di fideiussione fra cittadini e Stato. \u00c8 contrario anche all\u2019adozione dell\u2019espressione: \u00abmetodo democratico\u00bb poich\u00e9 essa comporterebbe, ad esempio, l\u2019esclusione di un partito anarchico, esclusione che non sarebbe democraticamente concepibile.<\/p><p>Ritiene che la formula dell\u2019onorevole Basso sia preferibile.<\/p><p>BASSO fa presente che l\u2019affermare che sono ammessi i partiti i quali accettino il metodo democratico della lotta politica implica delle limitazioni, poich\u00e9 presuppone una valutazione in merito alle dottrine seguite dai partiti. Fa presente inoltre che il termine di democrazia ha oggi diversi significati e si presta a diverse interpretazioni. Ritiene che sia preferibile la formula da lui proposta, che non solleva tale questione di interpretazione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che le limitazioni non debbono spaventare, poich\u00e9 \u00e8 necessario porre nel testo costituzionale qualche cosa che costituisca difesa della democrazia contro tutti coloro che attentano alla sua esistenza.<\/p><p>BASSO risponde di essere d\u2019accordo col Presidente per quanto riguarda la difesa della democrazia, ma fa presente che una cosa \u00e8 il dire che i cittadini hanno diritto di organizzarsi democraticamente e altra cosa \u00e8 accettare il metodo democratico. In base alla formula proposta dal Presidente, domani si potrebbe dire, per esempio, che il partito socialista non adotta il metodo democratico.<\/p><p>CARISTIA dichiara di insistere perch\u00e9 sia messa ai voti la sua formula, rinunciando per\u00f2 a quella parte che rinvia alla legge, in quanto questo concetto \u00e8 implicito in altri articoli della Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura della formula proposta dall\u2019onorevole Basso: \u00abTutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente e democraticamente in partiti politici\u00bb.<\/p><p>Fa presente che a questo punto l\u2019onorevole Basso aggiungerebbe le seguenti parole: \u00aballo scopo di concorrere alla determinazione della politica del Paese\u00bb. Ritiene che questa ultima proposizione si possa accantonare salvo un successivo riesame.<\/p><p>Di fronte a questo formula, vi \u00e8 anche l\u2019altra da lui proposta sulla quale per\u00f2 dichiara di non insistere: \u00abTutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che accettino il metodo democratico della lotta politica\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi la formula, proposta dall\u2019onorevole Caristia: \u00abI cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici\u00bb.<\/p><p>MORO propone un emendamento alla formula dell\u2019onorevole Basso. In essa si dice: \u00aborganizzarsi in partiti politici liberamente e democraticamente\u00bb. Ritiene che questa espressione riguardi piuttosto la fase di formazione dei partiti politici; onde sarebbe opportuno aggiungere un\u2019espressione che possa togliere ogni equivoco e, cio\u00e8, dire: \u00abpossono organizzarsi ed operare liberamente e democraticamente in partiti politici\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura della formula cos\u00ec come risulterebbe con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Moro: \u00abTutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi e di operare liberamente e democraticamente in partiti politici, allo scopo di concorrere alla determinazione della politica del Paese\u00bb.<\/p><p>BASSO dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che, dal momento che vede garantita l\u2019essenzialit\u00e0 del metodo democratico nella lotta dei partiti di cui si era preoccupato nel presentare la sua formula, accetta la formula Basso-Moro e ritira la sua.<\/p><p>CARISTIA dichiara di insistere nella formula da lui proposta, ritenendo inutili le specificazioni.<\/p><p>TOGLIATTI ritiene che l\u2019espressione: \u00aboperare democraticamente e liberamente in partiti politici\u00bb non suoni molto bene, e pertanto propone la formula: \u00aborganizzarsi liberamente in partiti politici ed operare democraticamente allo scopo di concorrere alla determinazione della politica del Paese\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula dell\u2019onorevole Caristia:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinta con 8 voti contrari 3 favorevoli e 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE comunica che una formula, quale risulta dalla collaborazione di vari Commissari e che sembra sia accettata dalla maggioranza della Commissione, sarebbe la seguente:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti politici allo scopo di concorrere democraticamente a determinare la politica del Paese\u00bb.<\/p><p>CARISTIA, dichiara di votare contro questa formula, perch\u00e9 la ritiene troppo vaga.<\/p><p>(<em>La formula \u00e8 approvata con 11 voti favorevoli e 1 contrario<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019altra proposizione dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che l\u2019articolo risulta definitivamente cos\u00ec formulato: \u00abTutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti politici, allo scopo di concorrere democraticamente a determinare la politica del Paese.<\/p><p>\u00ab\u00c8 proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista\u00bb.<\/p><p>BASSO ricorda che tra le formule da lui proposte vi era anche quella contenuta nell\u2019articolo 4, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abAi partiti politici che nelle votazioni pubbliche abbiano raccolto non meno di cinquantamila voti sono riconosciute, fino a nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale a norma di questa Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa e di altre leggi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che dal momento che sono assenti i due Relatori, onorevoli Merlin e Mancini, sia opportuno rinviare la discussione di questo articolo alla seduta di domani.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 20.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Amadei, Basso, Cevolotto Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Marchesi, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> De Vita, Grassi, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 39. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 19 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI \u00a0 INDICE Comunicazioni del Presidente Presidente. I princip\u00ee dei rapporti politici (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Cevolotto \u2013 La Pira \u2013 Dossetti \u2013 Togliatti \u2013 Basso \u2013 Corsanego \u2013 Caristia \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[93,69],"tags":[],"post_folder":[117],"class_list":["post-5103","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5103","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5103"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5103\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10268,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5103\/revisions\/10268"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5103"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5103"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5103"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5103"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}