{"id":5099,"date":"2023-10-15T22:45:28","date_gmt":"2023-10-15T20:45:28","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5099"},"modified":"2023-11-02T23:00:09","modified_gmt":"2023-11-02T22:00:09","slug":"giovedi-14-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5099","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 14 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5099\" class=\"elementor elementor-5099\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-07af74b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"07af74b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-31aa001\" data-id=\"31aa001\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-da9559d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"da9559d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461114sed037ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7aba8f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7aba8f2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>37.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 14 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti politici <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Lucifero \u2013 Cevolotto \u2013 Moro \u2013 Merlin Umberto, <em>Relatore<\/em> \u2013 Mancini, <em>Relatore<\/em> \u2013 Togliatti \u2013 Dossetti \u2013 Grassi \u2013 Caristia \u2013 Mastro\u2013 janni \u2013 Basso \u2013 La Pira \u2013 Corsanego.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.25.<\/p><p>Discussione sui princip\u00ee dei rapporti politici.<\/p><p>PRESIDENTE informa che gli onorevoli Mancini e Merlin Umberto, Correlatori sul tema delle libert\u00e0 politiche, hanno concordato la formulazione di alcuni articoli<\/p><p>Apre la discussione sul primo articolo concordato: \u00abTutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, dalla lingua, dalla razza, dalla condizione sociale e dalla opinione politica, quando abbiano raggiunto la maggiore et\u00e0, siano naturalmente capaci, incensurati, a termini della legge speciale, hanno diritto all\u2019elettorato attivo e passivo in condizioni di universalit\u00e0 e di eguaglianza\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO, alla parola \u00abrazza\u00bb, che non ritiene molto appropriata, sostituirebbe il termine \u00abstirpe\u00bb, che gli sembra pi\u00f9 consono alla dignit\u00e0 umana.<\/p><p>Per quanto riguarda la maggiore et\u00e0, fa rilevare che esiste una contradizione tra la disposizione dell\u2019articolo, nel quale \u00e8 previsto che i cittadini hanno diritto all\u2019elettorato attivo e passivo quando abbiano raggiunto la maggiore et\u00e0, e le disposizioni seguenti, nelle quali si dispone che per essere eletti a determinate cariche occorre avere raggiunta una diversa et\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che la parola \u00abstirpe\u00bb esprime un concetto diverso dalla parola \u00abrazza\u00bb, che, d\u2019altra parte, \u00e8 entrata nell\u2019uso comune da quando fu impostata dal fascismo la questione razziale.<\/p><p>Si associa, invece, all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Lucifero circa la contradizione esistente tra la disposizione dell\u2019articolo in discussione e quelle degli articoli seguenti. Infatti, a termine del primo articolo, chiunque potrebbe essere eletto deputato appena raggiunta la maggiore et\u00e0.<\/p><p>MORO fa presente che il limite dell\u2019et\u00e0, per quanto riguarda i deputati, \u00e8 stato fissato dalla seconda Sottocommissione.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che in Assemblea plenaria proporr\u00e0 che la fissazione del limite di et\u00e0 per i deputati venga demandata alla legge elettorale, poich\u00e9 in relazione al mutare dei tempi sar\u00e0 molto pi\u00f9 facile emendare una legge che non la Costituzione. Propone, intanto, che venga modificato l\u2019articolo in discussione in modo da eliminare la contradizione che \u00e8 stata rilevata.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda alla Sottocommissione che oltre ai Relatori, onorevoli Merlin e Mancini, anche l\u2019onorevole Basso ha presentato sull\u2019argomento in discussione una serie di articoli illustrati da una relazione.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, si associa alle osservazioni dell\u2019onorevole Cevolotto circa la parola: \u00abrazza\u00bb, che, del resto, \u00e8 stata adottata anche in altre legislazioni.<\/p><p>Circa la contradizione rilevata dall\u2019onorevole Lucifero, fa presente che la preoccupazione dei Relatori era stata quella di stabilire il medesimo limite di et\u00e0 sia per l\u2019elettorato attivo, sia per quello passivo, rinviando le eventuali modifiche alla legge elettorale; per questo motivo nella formula concordata \u00e8 stata inserita l\u2019espressione: \u00aba termini della legge speciale\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO non ritiene che la legge elettorale possa modificare il limite di et\u00e0 stabilito dalla Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lucifero nel ritenere che quando la Costituzione ha stabilito un limite, questo non possa essere superato da una legge speciale.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, obietta che in tale caso si tratterebbe di un rinvio esplicito alla legge speciale. Fa presente, poi, che, in conformit\u00e0 a quanto \u00e8 sancito in altre Costituzioni, si \u00e8 fatto un articolo speciale per l\u2019eleggibilit\u00e0 a Capo dello Stato. Dichiara per\u00f2 che, ad ogni modo, non sarebbe contrario a sopprimere questa disposizione che potrebbe essere anche rimandata all\u2019esame della seconda Sottocommissione.<\/p><p>MANCINI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole al mantenimento della parola \u00abrazza\u00bb, in quanto ritiene che l\u2019espressione \u00abstirpe\u00bb riguardi il ceppo familiare, mentre l\u2019espressione \u00abrazza\u00bb riguarda, in genere, la razza vera e propria.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di aderire alle osservazioni dell\u2019onorevole Mancini per quanto riguarda l\u2019espressione \u00abrazza\u00bb, perch\u00e9, in realt\u00e0, i termini \u00abrazza\u00bb e \u00abstirpe\u00bb hanno un diverso significato. Vi potrebbe essere infatti un cittadino il quale sia di razza ebraica, ma di una stirpe diversa da un altro cittadino della stessa razza Ad ogni modo, a parte ogni altra considerazione, la parola \u00abrazza\u00bb dovrebbe essere usata appunto per dimostrare che si vuole ripudiare quella politica razziale che il fascismo aveva instaurato.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la Sottocommissione sia d\u2019accordo nel mantenere la parola \u00abrazza\u00bb.<\/p><p>MORO, dato che il principio dell\u2019uguaglianza di tutti i cittadini \u00e8 gi\u00e0 stato fissato in linea generale in uno dei primi articoli della Costituzione (Gli uomini, a prescindere dalle diversit\u00e0 di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalit\u00e0, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad uguale trattamento sociale), ritiene che si potrebbe fare a meno di ripetere tale principio nell\u2019articolo in discussione.<\/p><p>TOGLIATTI proporrebbe di sopprimere tutto l\u2019articolo e di aggiungere nel seguente, alle specificazioni del voto, l\u2019attributo \u00abuniversale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo primo proposto dall\u2019onorevole Basso: \u00abLa sovranit\u00e0 popolare si esercita attraverso la elezione degli organi costituzionali dello Stato mediante suffragio universale, libero, segreto, personale ed uguale.<\/p><p>\u00abTutti i cittadini concorrono all\u2019esercizio di questo diritto, tranne coloro che ne sono legalmente privati o che volontariamente non esercitino un\u2019attivit\u00e0 produttiva\u00bb.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Basso, che abbraccia i due primi articoli della sua relazione, non \u00e8 espresso il concetto, che dovrebbe essere affermato, che il voto \u00e8 un dovere pubblico, come invece \u00e8 detto nell\u2019articolo 2 proposto dall\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>Circa poi l\u2019esclusione dal diritto del voto di tutti coloro che non esercitino un\u2019attivit\u00e0 produttiva, pur non essendo contrario in linea di massima a questo principio, ed a parte la questione se debba essere inserito in una Costituzione o piuttosto formare oggetto di una legge speciale, ritiene estremamente difficile trovare un criterio di distinzione per giungere all\u2019attuazione pratica di tale principio.<\/p><p>PRESIDENTE propone di limitare l\u2019esame solo alla prima parte dell\u2019articolo dell\u2019onorevole Basso, sulla quale sembra convergere il pensiero dei colleghi.<\/p><p>CEVOLOTTO \u00e8 favorevole alla formula dell\u2019onorevole Basso, ma rileva che facendo cenno al solo suffragio universale viene omessa una delle forme per mezzo delle quali si esercita la sovranit\u00e0 popolare, cio\u00e8 il \u00ab<em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di preferire la formulazione concordata dai Relatori perch\u00e9 ha l\u2019impressione che la dizione proposta dall\u2019onorevole Basso costringa ad entrare nel merito di problemi che non hanno stretta attinenza con gli articoli attualmente all\u2019esame della Sottocommissione e che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini, non pi\u00f9 sul piano puramente umano o sociale, ma su quello politico, vale a dire sul piano dei rapporti del cittadino rispetto allo Stato. Invece il concetto della sovranit\u00e0 e il modo con cui questa si esplica vanno oltre la determinazione dei suddetti rapporti ed anzi li presuppongono. Solo quando sar\u00e0 stata effettuata questa prima determinazione si potr\u00e0 passare ad esaminare il modo di estrinsecarsi di questi diritti e doveri del cittadino e quindi le modalit\u00e0 dell\u2019esercizio del voto, che non deve limitarsi soltanto alla elezione degli organi costituzionali.<\/p><p>GRASSI riconosce giuste le osservazioni dell\u2019onorevole Dossetti, in quanto l\u2019esercizio della sovranit\u00e0 popolare non \u00e8 che la conseguenza del diritto di voto. Bisogna quindi prima affermare il diritto di tutti i cittadini all\u2019elettorato attivo e passivo in tutte le sue manifestazioni, lasciando alla legge elettorale di stabilire le modalit\u00e0 di esecuzione e i casi di incapacit\u00e0. Propone pertanto la seguente formula: \u00abTutti i cittadini, senza distinzione di sesso, mediante suffragio universale libero, segreto, personale ed uguale, hanno diritto all\u2019elettorato attivo e passivo, in condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza.<\/p><p>\u00abLa modalit\u00e0 dell\u2019esercizio \u00e8 regolata dalla legge\u00bb.<\/p><p>CARISTIA \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Grassi. Per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Moro sopprimerebbe per\u00f2 l\u2019espressione: \u00abin condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza\u00bb.<\/p><p>MORO rileva che l\u2019accenno al suffragio universale e segreto, contenuto nella dizione dell\u2019onorevole Basso, pu\u00f2 riferirsi solo all\u2019elettorato attivo. Preferirebbe, invece, una formula in cui si dicesse prima che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all\u2019elettorato attivo e passivo nelle condizioni stabilite dalla legge speciale, salvo poi precisare in quali condizioni si debba svolgere l\u2019elettorato passivo.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di essere favorevole alla impostazione dell\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stata esposta dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, ritiene necessario l\u2019accenno al limite dell\u2019et\u00e0, che \u00e8 contenuto in quasi tutte le Costituzioni, compresa quella russa.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di fare in una proposizione a parte un esplicito richiamo alla legge per determinare sia i limiti di et\u00e0, che i casi d\u2019incapacit\u00e0 legale o naturale.<\/p><p>DOSSETTI ritiene che la delimitazione dell\u2019et\u00e0 debba essere fissata nella Costituzione e non rinviata alla legge.<\/p><p>MORO, per maggiore chiarezza, scinderebbe l\u2019elettorato attivo e quello passivo in due articoli, dei quali uno relativo al diritto al voto per la elezione degli organi costituzionali o per il <em>referendum<\/em>, e l\u2019altro relativo alla eleggibilit\u00e0 alle cariche pubbliche. In tal modo si potrebbe con pi\u00f9 precisione stabilire i requisiti per le due forme di elettorato.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che, per non creare eventuali discordanze con le decisioni adottate in materia dalla seconda Sottocommissione, sarebbe opportuno limitarsi al solo riferimento alla legge. Questa determiner\u00e0 a sua volta le modalit\u00e0 dell\u2019esercizio di voto, sia in ordine all\u2019et\u00e0 che alle altre incapacit\u00e0 naturali o legali, in modo da potere arrivare ad una decisione univoca in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>Insiste, pertanto, nel proporre che non si si faccia in questo articolo un accenno alla maggiore et\u00e0, ma la si rinvii alla legge.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che nelle altre Costituzioni, eccetto quattro, \u00e8 stato fissato il minimo di et\u00e0 per l\u2019elettorato. Ammette l\u2019opportunit\u00e0 che per l\u2019elettorato passivo si debba fissare un\u2019et\u00e0 diversa; ma intanto \u00e8 necessario che sia fissata l\u2019et\u00e0 maggiore per l\u2019elettorato attivo.<\/p><p>DOSSETTI ritiene che il limite dell\u2019et\u00e0 si debba fissare anche per l\u2019elettorato passivo.<\/p><p>MASTROJANNI \u00e8 d\u2019avviso che, in sede di Costituzione, si debbano fissare i limiti di et\u00e0, sia per l\u2019elettorato passivo che per quello attivo. \u00c8 questa una questione di capitale importanza, che non solo non si pu\u00f2 lasciare alla legge, ma anzi deve servire di guida al legislatore, affinch\u00e9 non si corra il pericolo di concedere il diritto di voto a giovani in et\u00e0 inferiore ai 20 anni, in quella et\u00e0, cio\u00e8, in cui l\u2019entusiasmo supera normalmente la riflessione.<\/p><p>TOGLIATTI obietta all\u2019onorevole Mastrojanni che una diminuzione dell\u2019et\u00e0 elettorale non rappresenterebbe un pericolo, ma il raggiungimento di una legittima rivendicazione dei giovani. A suo avviso, l\u2019entusiasmo non pu\u00f2 essere di ostacolo all\u2019elettorato attivo, purch\u00e9 sia accompagnato dal discernimento, di cui \u00e8 ammessa l\u2019esistenza nei giovani di 18 anni. Se pu\u00f2 esser vero che negli elettori giovani prevale l\u2019entusiasmo, \u00e8 altrettanto vero che una qualit\u00e0 contraria prevale in coloro che hanno superato, per esempio, i 60 anni. Bisogna quindi lasciare che le due qualit\u00e0, entusiasmo e riflessione, si compensino l\u2019una con l\u2019altra.<\/p><p>Esprime il parere che la fissazione del limite di et\u00e0 dovrebbe essere rinviata alla legge elettorale.<\/p><p>GRASSI concorda con l\u2019onorevole Togliatti sull\u2019opportunit\u00e0 di lasciare libero il legislatore di fissare i limiti di et\u00e0, facendo presente che il rinvio alla legge speciale non pregiudica alcun punto di vista. Se invece nella Costituzione si volesse stabilire il criterio rigido dei limiti di et\u00e0, concorda con l\u2019onorevole Moro sulla opportunit\u00e0 di separare le due ipotesi dell\u2019elettorato attivo e dell\u2019elettorato passivo.<\/p><p>MORO, insistendo nella proposta di scindere i due casi dell\u2019elettorato attivo e passivo, propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini, senza distinzione di sesso, quando abbiano raggiunto la maggiore et\u00e0, hanno diritto all\u2019elettorato attivo.<\/p><p>\u00abLa legge fissa le condizioni per l\u2019esercizio del voto ed i casi di incapacit\u00e0.<\/p><p>\u00abIl voto deve essere universale, libero, uguale, segreto, personale. Esso costituisce un dovere civico\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI osserva all\u2019onorevole Togliatti che il discernimento ha il suo valore in materia penale, come criterio discriminativo, ma per quanto riguarda l\u2019esercizio dell\u2019elettorato, che, a suo parere, costituisce l\u2019atto pi\u00f9 importante che l\u2019uomo possa compiere durante il ciclo della sua vita, \u00e8 necessaria qualche cosa pi\u00f9 che il discernimento, qualche cosa cio\u00e8 che a 18 anni non si pu\u00f2 sempre avere.<\/p><p>Ribadisce il concetto che nella Costituzione deve fissarsi il limite di et\u00e0, facendo presente che una volta fissato, per l\u2019eleggibilit\u00e0 a deputato 21 anni, tale principio si estende automaticamente in altri campi, come in quello amministrativo.<\/p><p>Conclude affermando che non dovrebbe essere consentito alla Sottocommissione, la quale si \u00e8 preoccupata di fare precisazioni rigorose in materie di gran lunga inferiori, di spogliarsi della responsabilit\u00e0 di fissare al legislatore l\u2019orientamento in ordine alle capacit\u00e0 civili dell\u2019uomo.<\/p><p>CEVOLOTTO, per quanto si riferisce all\u2019et\u00e0 per l\u2019elettorato attivo, alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Togliatti aggiunge che il fatto che un individuo, pur non avendo raggiunto i 21 anni, sia commerciante, o emancipato, ovvero capo di una famiglia, dovrebbe essere preso in considerazione anche per la concessione del diritto di voto.<\/p><p>In relazione a tali casi, per cui dovrebbe farsi una eccezione alla regola generale, sarebbe consigliabile non prevedere nella Costituzione un determinato limite di et\u00e0, rinviandone la fissazione in sede di legge speciale, che potr\u00e0 di volta in volta risolvere la questione a seconda del livello di cultura e della preparazione raggiunti dai cittadini.<\/p><p>Quanto poi all\u2019elettorato passivo, non crede che sia opportuno fissare per le elezioni a capo dello Stato o a deputato il limite di et\u00e0 di 21 anni, che, a suo avviso, dovrebbe essere pi\u00f9 elevato. Anche per l\u2019elettorato passivo non ritiene che si possa stabilire un limite di et\u00e0 inderogabile, potendo esso essere eventualmente variato a seconda di circostanze che oggi non si possono nemmeno prevedere. Per questi motivi reputerebbe necessario adottare una formula generica di rinvio alla legge speciale.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che, per procedere pi\u00f9 speditamente, bisognerebbe decidere se si debba far menzione nella Costituzione dei limiti di et\u00e0 per l\u2019elettorato attivo e per quello passivo, ovvero rinviare la materia ad una legge speciale, come \u00e8 suo avviso.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, insiste perch\u00e9 il limite di et\u00e0 sia inserito nella Costituzione per le ragioni gi\u00e0 esposte. Osserva che se successivamente si verificheranno condizioni di maggiore maturit\u00e0 e di maggiore preparazione, si potr\u00e0 sempre modificare la Costituzione e abbassare i limiti di et\u00e0. Attualmente il limite di et\u00e0 di 21 anni \u00e8 gi\u00e0 molto basso, perch\u00e9 a questa et\u00e0 i giovani sono ancora immaturi e impreparati.<\/p><p>PRESIDENTE, riassumendo, osserva che vi \u00e8 una proposta dell\u2019onorevole Merlin tendente a fissare in sede costituzionale i limiti di et\u00e0 per l\u2019elettorato attivo, ed un\u2019altra proposta, che egli ha fatto sua e alla quale hanno aderito gli onorevoli Cevolotto e Togliatti, di rimandare alla legge speciale.<\/p><p>Mette ai voti la proposta di inserire nella Costituzione il limite di et\u00e0 per l\u2019elettorato attivo.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 6 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>Precisa che allora si deve intendere approvato il rinvio della fissazione dei limiti di et\u00e0 alla legge speciale.<\/p><p>Ricorda che in proposito sono state presentate due formule concrete, una dell\u2019onorevole Moro ed un\u2019altra, la sua, che fonde parte dei concetti contenuti nell\u2019articolo dell\u2019onorevole Merlin e parte di quelli dell\u2019articolo dell\u2019onorevole Basso. La proposta dell\u2019onorevole Moro, dopo il risultato della votazione, deve perci\u00f2 intendersi modificata nel modo seguente:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all\u2019elettorato attivo.<\/p><p>\u00abLa legge fissa le condizioni per l\u2019esercizio del voto e determina i casi di incapacit\u00e0.<\/p><p>\u00abIl voto deve essere universale, libero, uguale, segreto, personale. Esso costituisce un dovere civico\u00bb.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura della sua formulazione, che diversifica da quella proposta dall\u2019onorevole Moro, in quanto comprende sia l\u2019elettorato attivo che quello passivo:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all\u2019elettorato attivo e passivo in condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza.<\/p><p>\u00abLa legge regola l\u2019esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacit\u00e0 naturali o legali\u00bb.<\/p><p>In tale formula non ha parlato di dovere civico del voto, ritenendo che questo concetto possa essere inserito in un successivo articolo.<\/p><p>Domanda alla Commissione se essa intenda prendere come base per la discussione e per la votazione l\u2019articolo da lui proposto o quello dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MORO dichiara di insistere per la distinzione tra elettorato attivo e passivo. Desidera anche che si fissino in modo preciso e con tutta quella aggettivazione che \u00e8 nella sua proposta, i vari caratteristici aspetti del voto, considerando un po\u2019 vaga la dizione proposta dall\u2019onorevole Presidente con le parole \u00abin condizioni di universalit\u00e0 e di eguaglianza\u00bb.<\/p><p>CARISTIA, poich\u00e9 tutti e due gli articoli hanno sostanzialmente lo stesso significato, crede che converrebbe fonderli insieme, integrandoli a vicenda.<\/p><p>BASSO concorda con l\u2019onorevole Moro circa l\u2019opportunit\u00e0 di specificare dettagliatamente i vari requisiti del voto. Come base della discussione, a suo parere, potrebbe essere preso l\u2019articolo proposto dal Presidente, purch\u00e9 in esso venga effettuata la suddetta specificazione.<\/p><p>MORO dichiara che accederebbe alla formulazione proposta dal Presidente, qualora si aggiungessero i requisiti del voto.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole Moro.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che dei requisiti del voto si possa trattare in un altro articolo. Non crede infatti che l\u2019approvazione dell\u2019articolo che ha proposto pregiudichi tale questione.<\/p><p>MORO insiste perch\u00e9 la formula proposta dal Presidente venga circoscritta al solo elettorato attivo, ritenendo che per l\u2019elettorato passivo sia opportuno formulare un altro articolo.<\/p><p>LUCIFERO riterrebbe opportuno porre in discussione la formulazione dell\u2019onorevole Moro, in quanto pi\u00f9 organica, salvo aggiungere un capoverso per l\u2019elettorato passivo; dato che i due elettorati hanno diverse caratteristiche, mantenendoli divisi si potrebbe ottenere una formulazione pi\u00f9 chiara e pi\u00f9 precisa.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che, qualora si dovesse discutere sulla formula dell\u2019onorevole Moro, domanderebbe al proponente di integrare il suo articolo facendo in esso menzione anche dell\u2019elettorato passivo.<\/p><p>MORO risponde che era sua intenzione fare oggetto l\u2019elettorato passivo di un altro articolo che potrebbe essere cos\u00ec formulato: \u00abTutti i cittadini, a prescindere dalla limitazione del sesso, hanno diritto all\u2019elettorato passivo e possono accedere alle cariche pubbliche\u00bb, salvo, bene inteso, le eccezioni che dovrebbero essere specificate.<\/p><p>PRESIDENTE non ravvisa l\u2019opportunit\u00e0 di fare un articolo staccato per l\u2019elettorato passivo.<\/p><p>GRASSI ritiene che lo scindere i due concetti potrebbe portare alla necessit\u00e0 di entrare in dettagli, che non \u00e8 sempre facile definire con precisione. A suo avviso, la cosa principale da affermare nella Costituzione \u00e8 che il diritto di elettorato, attivo e passivo, \u00e8 eguale in tutti i cittadini. L\u2019affermazione di questo principio non viene per nulla ad essere intaccata dalle limitazioni che il legislatore potr\u00e0 stabilire per l\u2019elettorato passivo nei riguardi dell\u2019et\u00e0 e della eleggibilit\u00e0. La sua formula, cos\u00ec come \u00e8 stata completata dal Presidente, gli sembra pi\u00f9 idonea per raggiungere lo scopo, perch\u00e9 da un lato si ammette che unica \u00e8 la fonte dei diritti relativi all\u2019elettorato passivo ed attivo, e dall\u2019altro si fa un rinvio invece alla legge per quanto riguarda i limiti di et\u00e0 e le condizioni di eleggibilit\u00e0.<\/p><p>MORO ritiene che da parte della Sottocommissione non si voglia soltanto esprimere il concetto della uguaglianza dei cittadini sotto i due profili dell\u2019elettorato, ma si voglia accennare a due diverse situazioni: l\u2019esercizio del voto come contributo indiretto alla formazione della volont\u00e0 dello Stato \u2013 elettorato attivo \u2013 e l\u2019esercizio di ricevere il voto per assumere una posizione diretta nella formazione della volont\u00e0 dello Stato, cio\u00e8 l\u2019esercizio dell\u2019elettorato passivo.<\/p><p>PRESIDENTE obietta che normalmente, sia nelle Carte costituzionali che nelle leggi, l\u2019elettorato passivo e quello attivo sono sempre strettamente congiunti.<\/p><p>MORO dichiara di dissentire su questa congiunzione dei due diritti, in quanto l\u2019uno rappresenta il potere di eleggere e l\u2019altro quello di formare la volont\u00e0 dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Moro di scindere i due concetti dell\u2019elettorato.<\/p><p>(<em>La proposta dell\u2019onorevole Moro \u00e8 respinta con 13 voti contrari e 2 favorevoli<\/em>).<\/p><p>Circa la formula che ha fatta sua, per evitare una ripetizione di concetti, propone di sostituire alle parole: \u00abin condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza\u00bb, le altre: \u00abmediante suffragio universale, libero, segreto e personale\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti la prima proposizione della formula: \u00abTutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all\u2019elettorato attivo e passivo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Apre la discussione sulla successiva proposizione: \u00abmediante suffragio universale, libero, uguale, segreto e personale\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI obietta che questa seconda proposizione contradice la prima, perch\u00e9 se \u00e8 vero che l\u2019elettorato attivo si esercita mediante suffragio libero, segreto e personale, la stessa cosa non pu\u00f2 dirsi per l\u2019elettorato passivo.<\/p><p>MERLIN UMBERTO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la formula primitiva \u00abin condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza\u00bb, in quanto consacrata in tutti i testi costituzionali e nello stesso programma votato in una delle prime sedute della Sottocommissione, nel ripartire i diversi argomenti tra i vari Relatori, esprima nella maniera pi\u00f9 limpida e pi\u00f9 chiara i concetti contenuti negli articoli seguenti.<\/p><p>PRESIDENTE propone di formulare la seconda proposizione nel modo seguente: \u00abIl voto deve essere universale, libero, uguale, segreto e personale\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI fa osservare all\u2019onorevole Merlin che in relazione alla struttura della seconda Camera, cos\u00ec come \u00e8 stata elaborata dalla II Sottocommissione, non pu\u00f2 affermarsi in termini assoluti e generici che l\u2019esercizio dell\u2019elettorato passivo si eserciti in condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che la preoccupazione dell\u2019onorevole Dossetti non abbia ragion d\u2019essere, in quanto, secondo il concetto dell\u2019onorevole Merlin, l\u2019esercizio dell\u2019elettorato passivo \u00e8 la conseguenza dell\u2019universalit\u00e0 del voto personale, segreto, diretto e universale. Non esiste quindi la contradizione che egli ha rilevato, n\u00e9 ha fondamento la sua obiezione relativa alla futura struttura della seconda Camera, in quanto che anche l\u2019esercizio dell\u2019elettorato passivo per l\u2019espletamento del mandato ricevuto per la seconda Camera, \u00e8 sempre la conseguenza del suddetto esercizio di voto.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che, quali che siano le condizioni in cui si dovr\u00e0 esercitare l\u2019elettorato passivo, le norme relative saranno sempre poste in condizioni uguali per tutti i cittadini. Non vedrebbe quindi il motivo di lasciare cadere la primitiva formula concisa ed espressiva: \u00abin condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza\u00bb.<\/p><p>MORO non \u00e8 d\u2019accordo, perch\u00e9 da una simile norma costituzionale potrebbero derivare applicazioni pratiche che potrebbero essere anche in contrasto con l\u2019intendimento della Sottocommissione.<\/p><p>Torna ad esprimere l\u2019opinione che se i due concetti fossero stati considerati distintamente, si sarebbe potuta pi\u00f9 facilmente trovare una formula che esprimesse il pensiero della Sottocommissione, senza dare luogo ad eventuali equivoci.<\/p><p>MANCINI, <em>Relatore<\/em>, insiste sulla dizione \u00abin condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza\u00bb che, a suo avviso, \u00e8 una formula che comprende tutti i concetti.<\/p><p>LA PIRA dichiara di accedere anch\u2019egli a questa dizione che, nel concetto, risponde ad una formula di San Tommaso, che nel <em>De regimine principum<\/em> precisa il principio perfetto per cui tutti partecipano alla vita pubblica, nel senso che ognuno pu\u00f2 essere eletto \u00abex omnibus et ab omnibus\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritira il suo emendamento e mette ai voti la formula: \u00abin condizioni di universalit\u00e0 ed uguaglianza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata con 12 voti favorevoli, 1 contrario ed 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione il capoverso dell\u2019articolo: \u00abLa legge regola l\u2019esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacit\u00e0 naturali o legali\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara che, a suo avviso, questa formula potrebbe costituire, nelle mani di un legislatore poco amante della libert\u00e0, lo strumento idoneo per limitare l\u2019esercizio del diritto di voto, fissando condizioni di incapacit\u00e0 per categorie di cittadini che invece non sono n\u00e9 naturalmente, n\u00e9 legalmente incapaci. Poich\u00e9 ci\u00f2 non risponderebbe al concetto democratico del suffragio universale, ritiene che sarebbe bene specificare in quali particolari casi si possono fissare limitazioni al diritto di voto.<\/p><p>DOSSETTI si associa all\u2019onorevole Moro, precisando che qualsiasi limitazione del diritto di voto deve derivare da incapacit\u00e0 naturali o da determinate forme di incapacit\u00e0 conseguenti a condanne penali. Anche l\u2019espressione \u00abincapacit\u00e0 naturali\u00bb gli sembra che possa avere interpretazioni estensive.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che tra le incapacit\u00e0 naturali non si deve certamente intendere quella puramente fisica, per la quale la legge stabilisce speciali modi per votare.<\/p><p>PRESIDENTE non sarebbe contrario a precisare che per incapacit\u00e0 legali si intendono quelle derivanti da interdizione o da condanne penali.<\/p><p>Tuttavia, ritiene che, per eliminare ogni preoccupazione, sarebbe sufficiente approvare l\u2019articolo nella formula proposta, con l\u2019intesa che per incapacit\u00e0 legali si intendono quelle precedentemente specificate.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che, nonostante questa intesa, resterebbe sempre il fatto che tale formula, oggettivamente, consentirebbe interpretazioni che vanno oltre il principio che si vuole affermare. Propone perci\u00f2 che alle parole: \u00abo legali\u00bb siano sostituite le altre: \u00abo da condanne penali\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che in tale formula sarebbero comprese anche le contravvenzioni.<\/p><p>BASSO fa presente all\u2019onorevole Dossetti che, oltre le limitazioni proposte, ve ne possono essere altre per motivi che non sono n\u00e9 d\u2019ordine legale n\u00e9 naturale, come quelle previste nell\u2019ultima legge elettorale, secondo la quale, per svariati motivi, sono stati esclusi dal diritto di voto moltissimi cittadini.<\/p><p>DOSSETTI, dopo l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Basso, trova ancor pi\u00f9 giustificata la proposta dell\u2019onorevole Moro di distinguere tra l\u2019elettorato attivo e quello passivo. \u00c8 anche egli d\u2019avviso che l\u2019elettorato passivo possa essere sottoposto a limitazioni non derivanti da incapacit\u00e0 naturali o da condanne penali, ma per l\u2019elettorato attivo, l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Basso prova altres\u00ec l\u2019opportunit\u00e0 di una specificazione, perch\u00e9 la formula proposta dal Presidente, essendo troppo comprensiva, verrebbe praticamente a distruggere l\u2019affermazione di eguaglianza e di universalit\u00e0 del primo capoverso.<\/p><p>CEVOLOTTO ripete le stesse osservazioni dell\u2019onorevole Basso, ricordando che in occasione delle ultime elezioni sono state private del diritto d\u00ec voto determinate categorie di ex gerarchi fascisti, che potrebbero essere escluse anche nella nuova legge elettorale, almeno per un certo periodo di tempo. \u00c8 favorevole quindi alla formula del Presidente che consente una maggiore larghezza.<\/p><p>DOSSETTI \u00e8 disposto ad ammettere l\u2019esclusione dall\u2019elettorato attivo di determinate categorie di ex fascisti, per\u00f2 fa osservare che la formula che si sta per adottare non costituisce una garanzia costituzionale dell\u2019universalit\u00e0 del suffragio, perch\u00e9 consente limitazioni che attualmente si intendono riferite ai gerarchi fascisti, ma in un domani potrebbero essere estese a categorie molto pi\u00f9 vaste.<\/p><p>MERLIN UMBER.TO, <em>Relatore<\/em>, crede che il pessimismo dell\u2019onorevole Dossetti sia fuori luogo. Si domanda quali pericoli possano sorgere da una formula, come quella proposta dal Presidente, che \u00e8 contenuta in tutte le Carte costituzionali.<\/p><p>DOSSETTI osserva che il pericolo della formula proposta dal Presidente \u00e8 appunto nell\u2019essere troppo estensiva.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Dossetti di sostituire alle parole: \u00abo legali\u00bb, le altre \u00abo da condanne penali\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di essere favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Dossetti, in quanto la formula del Presidente consente di escludere oggi dal voto una determinata categoria di cittadini che domani potrebbe essere un\u2019altra, in relazione all\u2019affermarsi di una diversa tendenza politica. Afferma che, invece, ogni cittadino dovrebbe avere la garanzia costituzionale di non essere escluso dal diritto del voto, anche con il mutare delle opinioni.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene infondate le preoccupazioni espresse perch\u00e9, una volta dichiarata l\u2019universalit\u00e0 del voto, si \u00e8 fissato il concetto che non debbano esservi limitazioni, se non per i casi previsti dalla legge. Non si pu\u00f2 presumere<em> a priori <\/em>che un legislatore possa violare quelle che sono le norme di diritto naturale comuni a tutte le genti.<\/p><p>MORO propone di sospendere per qualche minuto la seduta, onde poter trovare una formula che possa soddisfare le diverse esigenze.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta sospensiva dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinta con 7 voti contrari, 6 favorevoli ed 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la prima parte della formula, per cui ritiene che non vi sia dissenso: \u00abLa legge regola l\u2019esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacit\u00e0 naturali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Dossetti, di sostituire alle parole: \u00abo legali\u00bb le altre \u00abo da condanne penali\u00bb.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 respinto con 10 voti contrari e 5 favorevoli<\/em>).<\/p><p>DOSSETTI teme che la portata delle sue osservazioni non sia stata perfettamente compresa.<\/p><p>CARISTIA ritiene invece che tutti abbiano capito la questione e le osservazioni dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019espressione: \u00abo legali\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro questa formula, perch\u00e9 essa significa aprire la via alla esclusione dal voto di cittadini che invece ne avrebbero il diritto.<\/p><p>MORO, CORSANEGO e DOSSETTI si associano alla dichiarazione di voto dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di votare a favore, perch\u00e9 \u00e8 convinto che la formula proposta escluda in maniera assoluta qualsiasi possibilit\u00e0 da parte del legislatore di diminuire la universalit\u00e0 dell\u2019esercizio del diritto elettorale.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di votare a favore, intendendo per incapacit\u00e0 legali sia quelle derivanti da interdizione, come quelle derivanti da condanna penale.<\/p><p>CARISTIA si associa alla dichiarazione di voto del Presidente.<\/p><p>BASSO dichiara di votare a favore della formula, non intendendo per\u00f2 che questa sia ristretta ai casi di cui ha parlato il Presidente.<\/p><p>(<em>La formula \u00e8 approvata con 10 voti favorevoli e 5 contrari<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo nel suo complesso cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all\u2019elettorato attivo e passivo in condizioni di universalit\u00e0 e di uguaglianza.<\/p><p>\u00abLa legge regola l\u2019esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacit\u00e0 naturali o legali\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di votare contro per le stesse ragioni che ha espresso quando ha votato contro l\u2019ultima parte dell\u2019articolo, e cio\u00e8 che con esso si apre la porta a ogni possibilit\u00e0 di limitazione del diritto di voto dei cittadini.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che dar\u00e0 voto contrario, specialmente dopo la precedente dichiarazione di voto dell\u2019onorevole Basso, la quale dimostra una volta di pi\u00f9 come l\u2019articolo, tanto nella formulazione quanto nella concreta portata, sia ambiguo e passibile di estensioni pericolose.<\/p><p>BASSO dichiara di votare a favore, non intendendo per\u00f2 con questo di pregiudicare la sua proposta relativa all\u2019esclusione dal diritto di voto dei cittadini che volontariamente non esercitino un\u2019attivit\u00e0 produttiva.<\/p><p>MORO si associa alla dichiarazione di voto dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>CORSANEGO dichiara di votare contro l\u2019articolo per le stesse ragioni espresse dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>(<em>L\u2019intero articolo \u00e8 approvato con 10 voti favorevoli e 5 contrari<\/em>).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 37. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 14 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti politici (Discussione) Presidente \u2013 Lucifero \u2013 Cevolotto \u2013 Moro \u2013 Merlin Umberto, Relatore \u2013 Mancini, Relatore \u2013 Togliatti \u2013 Dossetti \u2013 Grassi \u2013 Caristia \u2013 Mastro\u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[93,69],"tags":[],"post_folder":[117],"class_list":["post-5099","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5099"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5099\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10152,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5099\/revisions\/10152"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5099"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5099"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5099"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}