{"id":5095,"date":"2023-10-15T22:44:44","date_gmt":"2023-10-15T20:44:44","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5095"},"modified":"2023-11-02T22:57:10","modified_gmt":"2023-11-02T21:57:10","slug":"martedi-12-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5095","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 12 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5095\" class=\"elementor elementor-5095\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9e2bd03 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9e2bd03\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4f8371a\" data-id=\"4f8371a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-03bafda elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"03bafda\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461112sed035ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b1602a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1b1602a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>35.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 12 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>La famiglia <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Corsanego, <em>Relatore \u2013 <\/em>Cevolotto \u2013 Togliatti \u2013 Grassi \u2013 Caristia \u2013 Lucifero \u2013 Iotti Leonilde, <em>Relatrice \u2013 <\/em>Merlin Umberto \u2013 Mancini \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>Seguito della discussione sulla famiglia.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda alla Sottocommissione che dev\u2019essere affrontata la questione dei figli illegittimi. Su tale argomento la onorevole Iotti ha formulato il seguente articolo:<\/p><p>\u00abAi figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 tra i Relatori non \u00e8 stato possibile raggiungere un accordo preventivo su tale argomento, chiede all\u2019onorevole Corsanego di esporre il suo pensiero in merito.<\/p><p>CORSANEGO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che nel suo articolo, relativo alla protezione dello Stato alla maternit\u00e0 e all\u2019infanzia, si diceva:<\/p><p>\u00abLa legge detta le norme per l\u2019efficace protezione dei figli illegittimi\u00bb.<\/p><p>Tale formula, a suo avviso, \u00e8 la pi\u00f9 idonea a risolvere la delicata questione, perch\u00e9 da un lato afferma nella Costituzione il principio che i figli illegittimi hanno diritto ad una protezione, mentre dall\u2019altro rinvia alla legge le modalit\u00e0 di esecuzione.<\/p><p>CEVOLOTTO premette che se tutti sono d\u2019accordo che ai figli illegittimi debba essere fatto un trattamento di parit\u00e0 con quelli legittimi, la questione diventa difficile per i figli adulterini, nei riguardi dei diritti del coniuge e dei figli legittimi. A tale proposito ricorda che mentre il Codice del 1865 non accordava alcuna protezione ai figli adulterini, il nuovo Codice ha cercato di dare ad essi una certa protezione che per\u00f2, per ovvi motivi, non ha potuto essere eguale a quella dei figli illegittimi. Data la difficolt\u00e0 di trovare una formula generale che senza entrare nei dettagli consenta al legislatore di tener conto di questa differenza, demanderebbe la soluzione della questione ad un accordo diretto tra i Relatori, i quali, dopo approfondito esame, potrebbero trovare una formula praticamente traducibile nel futuro Codice civile, che risolva non soltanto il principio della parit\u00e0 tra figli illegittimi e legittimi, ma consenta anche di accentuare la protezione dei figli adulterini.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che l\u2019onorevole Cevolotto ha sollevato un\u2019importante questione, perch\u00e9 parlandosi soltanto di figli illegittimi si esprime un concetto troppo ristretto. Ritiene anch\u2019egli opportuno limitarsi a sancire nella Costituzione il principio generale \u2013 che sarebbe poi conforme agli affermati criteri di valorizzazione della persona umana \u2013 che non possono ricadere sui figli le conseguenze dello stato giuridico dei genitori. Sar\u00e0 compito poi del legislatore tradurre in norme concrete di protezione giuridica e sociale questo principio.<\/p><p>Propone, pertanto, la seguente formula:<\/p><p>\u00abNessuna norma di legge potr\u00e0 far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare dei genitori che non sia conforme alla legge\u00bb.<\/p><p>GRASSI \u00e8 del parere che per quanto la proposta della onorevole Iotti possa essere giustificata dal punto di vista della proponente, non sia il caso di parlare nella Costituzione di tale argomento. Infatti, se si volesse elaborare un completo ordinamento giuridico della famiglia si andrebbe oltre la competenza della Costituzione, che invece deve riguardare solo gli istituti fondamentali nelle loro grandi linee. Prega perci\u00f2 i Relatori di considerare se non sia il caso di rinviare completamente al legislatore la soluzione di tale problema, tenendo presente che gi\u00e0 il nuovo Codice civile si occupa della protezione dei figli illegittimi.<\/p><p>PRESIDENTE mette in discussione la proposta dell\u2019onorevole Grassi di non far cenno nella Costituzione della questione dei figli illegittimi.<\/p><p>CARISTIA si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Grassi e in proposito fa presente alla Sottocommissione la sua perplessit\u00e0 nei riguardi della Costituzione che si sta elaborando, la quale minaccia di essere troppo appesantita dai numerosi argomenti che vi sono trattati in modo specifico, pi\u00f9 che nelle linee generali.<\/p><p>Ritiene quindi che si debba solo affermare il principio generale, ormai maturo nella coscienza dei popoli civili e degli uomini di legge, che i figli illegittimi hanno diritto ad una protezione da parte dello Stato, lasciando poi al legislatore il compito di tradurre in norme concrete tale principio.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 d\u2019avviso, invece, che si debba affermare specificatamente nella Costituzione il principio che sui figli non devono ricadere le conseguenze degli errori dei genitori. \u00c8 quindi contrario alle proposte degli onorevoli Grassi e Caristia e favorevole a quella dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara anch\u2019egli di essere contrario alla proposta Grassi.<\/p><p>GRASSI si associa alla proposta dell\u2019onorevole Caristia di limitarsi ad affermare nella Costituzione il principio generale della protezione dei figli illegittimi e pertanto rinuncia alla sua proposta di non trattare affatto tale argomento.<\/p><p>PRESIDENTE chiede alla onorevole Iotti se si associa alla formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti, rinunciando a quella da lei presentata.<\/p><p>IOTTI LEONILDE, <em>Relatrice<\/em>, rinuncia alla sua proposta e aderisce a quella presentata dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>PRESIDENTE, riassunta la discussione, pone in evidenza che potendosi la proposta dell\u2019onorevole Corsanego considerare, come concetto, comprensiva anche di quella dell\u2019onorevole Caristia, cui ha aderito l\u2019onorevole Grassi, resterebbero praticamente da discutere la suddetta proposta e quella dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>CEVOLOTTO propone, senza con questo aderire alla formula in discussione, che si sostituiscano alle parole: \u00abfigli illegittimi\u00bb, le altre: \u00abfigli naturali\u00bb.<\/p><p>CORSANEGO, <em>Relatore<\/em>, accetta la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Corsanego, in quanto ritiene che si debbano fare solo delle affermazioni di principio precise, le quali non diano possibilit\u00e0 al legislatore di dare ad esse diverse interpretazioni. Il principio che si vuole affermare, che cio\u00e8 i figli non devono sopportare le conseguenze degli errori dei genitori, \u00e8, a suo avviso, pi\u00f9 chiaramente espresso nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>MERLIN UMBERTO richiama l\u2019attenzione dei colleghi sulla gravit\u00e0 del problema che non \u00e8 possibile risolvere in breve tempo, in quanto tocca uno degli istituti pi\u00f9 sacri. Circa i figli legittimi ed adulterini, non ritiene possibile affermare il criterio della parit\u00e0, in quanto con ci\u00f2 si verrebbero a ledere i diritti di terzi innocenti, quali sono i figli legittimi. \u00c8 del parere, quindi, che sia meglio attenersi a formule generiche, come quella proposta dall\u2019onorevole Corsanego.<\/p><p>MANCINI dichiara di votare a favore della proposta Togliatti, perch\u00e9 sarebbe immorale far ricadere le colpe dei genitori sui figli che diventerebbero vittime del pi\u00f9 iniquo atto che vi sia, quale \u00e8 quello di denegata paternit\u00e0.<\/p><p>MASTROJANNI condivide l\u2019opinione di coloro che hanno rilevato la gravit\u00e0 e la complessit\u00e0 del problema, che per questo motivo non pu\u00f2 essere trattato in breve tempo. D\u2019altra parte, con il concetto contenuto nell\u2019articolo dell\u2019onorevole Corsanego, indirettamente si viene ad ammettere la possibilit\u00e0 di un trattamento diverso tra figli legittimi ed illegittimi. Infatti, se non si volesse pervenire a tale risultato, non si escogiterebbe una simile formula per dare protezione ai figli illegittimi. Ritenendo che questa possibilit\u00e0 di differenziazione pregiudichi gli interessi di questi figli e vincoli il pensiero del legislatore, sarebbe anch\u2019egli del parere dell\u2019onorevole Grassi di non parlare nella Costituzione di tale argomento. Il legislatore che avr\u00e0 il compito di esaminare sotto ogni aspetto il delicato problema dei figli illegittimi, potr\u00e0 forse escogitare un sistema che dal punto di vista materialistico soddisfi l\u2019interesse dei figli illegittimi, equiparandoli, magari solo per quanto riguarda la parte economica, ai figli legittimi.<\/p><p>Qualora invece, si ritenesse necessario fare cenno nella Costituzione di tale argomento, completerebbe la proposta dell\u2019onorevole Corsanego nel senso che ai figli naturali lo Stato deve assicurare un trattamento economico eguale a quello dei figli legittimi.<\/p><p>CEVOLOTTO aderisce alla formula dell\u2019onorevole Togliatti che ritiene pi\u00f9 comprensiva e con migliori effetti pratici, in quanto parte dal principio che i figli non devono sopportare le conseguenze di colpe non loro. La legge studier\u00e0 poi il modo di attuare questo principio tenendo conto di tutte le altre esigenze e degli eventuali diritti dei terzi. Dichiara, pertanto, di essere contrario alla formula dell\u2019onorevole Corsanego e di aderire a quella dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>MASTROJANNI propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abI diritti di natura patrimoniale per i figli naturali non possono essere difformi da quelli dei figli legittimi\u00bb.<\/p><p>Premette innanzi tutto che si \u00e8 reso conto dei pericoli che possono derivare da un eguale trattamento tra i figli naturali e i legittimi, in relazione alla compagine della famiglia che potrebbe essere turbata dall\u2019immissione di elementi estranei ad uno dei coniugi. Per questo ha voluto affermare il principio della parit\u00e0 solo dal punto di vista economico, che non comporta assolutamente la convivenza dei figli naturali nell\u2019ambito della famiglia legittima. Ritiene d\u2019altra parte che i figli naturali, pur vivendo fuori della famiglia legittima, abbiano diritto ad avere un eguale trattamento materiale che, anche se pu\u00f2 avere ripercussioni economiche nei riguardi degli altri figli legittimi, trova giustificazione nel fatto che tra gli uni e gli altri, come figli di uno stesso genitore, esiste sempre, sia pure non completo, un vincolo di sangue.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di non essere favorevole alla formula dell\u2019onorevole Mastrojanni, perch\u00e9 gli sembra che una questione cos\u00ec grave sia trattata troppo superficialmente. Infatti quando si vuole assicurare una parit\u00e0 economica ai figli illegittimi, non si pensa alla moglie innocente che si troverebbe poi a dividere il patrimonio tra i suoi figli legittimi ed i figli adulterini che il marito ha procreato con un\u2019altra donna.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che si verrebbe a turbare soltanto il patrimonio e non la famiglia come tale.<\/p><p>MERLIN UMBERTO fa notare inoltre che accettando il principio dell\u2019eguaglianza tra figli naturali e figli legittimi si verrebbe ad ammettere la ricerca della paternit\u00e0. Ricorda che egli \u00e8 stato sempre favorevole a tale indagine, purch\u00e9 circondata dalle dovute cautele per evitare l\u2019inconveniente che spesse volte si verifica, per cui si attribuisce la paternit\u00e0 non al padre vero, ma al padre pi\u00f9 ricco.<\/p><p>GRASSI osserva che la formula dell\u2019onorevole Mastrojanni, stabilendo una differenziazione, in un certo senso verrebbe a vincolare il legislatore, che invece dovrebbe essere libero di scegliere la via che riterr\u00e0 pi\u00f9 opportuna per la tutela dei figli naturali.<\/p><p>Non crede necessario che la Costituzione si occupi di tutte le questioni attinenti al diritto familiare, dovendosi limitare a qualche affermazione di principio di carattere generale.<\/p><p>Per queste ragioni \u00e8 del parere che sia meglio rinviare tutta la materia alla legge, in modo che non si venga a pregiudicare in nessuna maniera l\u2019opera del futuro legislatore.<\/p><p>MASTROJANNI teme che si voglia affrontare una questione cos\u00ec importante come quella in esame, senza una preparazione adeguata.<\/p><p>Nella sua formula ha cercato di limitare il pi\u00f9 possibile le gravi conseguenze derivanti dalla applicazione del principio della parit\u00e0 di trattamento tra i figli naturali ed i figli legittimi, sembrandogli che la formula dell\u2019onorevole Togliatti fosse molto pi\u00f9 ampia e investisse sia il lato economico che quello morale.<\/p><p>In definitiva, sarebbe anch\u2019egli del parere di non parlare assolutamente nella Costituzione di questo argomento, che dovrebbe essere di competenza esclusiva del legislatore.<\/p><p>MORO rileva che la Sottocommissione \u00e8 combattuta da due esigenze egualmente umane e nobili: da un lato assicurare l\u2019esistenza e la stabilit\u00e0 della famiglia legittima, e dall\u2019altro permettere che coloro i quali, senza loro colpa, sono venuti al mondo al di fuori del vincolo matrimoniale, non debbano sopportare le conseguenze di una situazione che si \u00e8 verificata senza loro colpa. Se si volessero conciliare queste due diverse esigenze si dovrebbe introdurre nella Costituzione un complesso di disposizioni precise e combinate, in quanto non sarebbe sufficiente fare un\u2019affermazione generica che potrebbe anche risultare equivoca.<\/p><p>Non ritiene per\u00f2 che alcuno dei Commissari abbia una preparazione adeguata per la trattazione del tema, e pertanto pensa che non si debba enunciare altro che un principio generico, salvo stabilire se sia anche da accennare esplicitamente ad un rinvio al futuro legislatore.<\/p><p>Dissente per\u00f2 dall\u2019opinione dell\u2019onorevole Grassi e di altri Commissari di tacere completamente nella Costituzione questo argomento, poich\u00e9 ci\u00f2 darebbe l\u2019impressione che o si sia voluto appositamente ignorarlo, oppure che, a causa dei contrasti che sono sorti in seno alla Sottocommissione, non si sia potuto arrivare a formulare un qualsiasi principio.<\/p><p>I termini con cui \u00e8 formulata la proposta dell\u2019onorevole Corsanego sono, a suo avviso, tali da non pregiudicare in nessun modo n\u00e9 l\u2019una n\u00e9 l\u2019altra esigenza, perch\u00e9 mentre da un lato si d\u00e0 un principio ispiratore al futuro legislatore, non si pregiudica dall\u2019altro in nessun modo ogni possibile provvidenza in favore dei figli naturali.<\/p><p>Per queste ragioni dichiara di essere favorevole alla formula dell\u2019onorevole Corsanego.<\/p><p>LUCIFERO rileva che l\u2019onorevole Mastrojanni, con la sua formula, si preoccupa soltanto di un lato del problema, cio\u00e8 di quello economico, che per quanto abbia la sua importanza, non \u00e8 quello che maggiormente deve preoccupare. Il lato pi\u00f9 preoccupante \u00e8 invece quello morale e cio\u00e8 la posizione di inferiorit\u00e0 dei figli naturali dal punto di vista anagrafico di fronte agli altri che hanno la fortuna di avere un nome legittimo. Si tratta di un problema complesso che pu\u00f2 riguardare non soltanto una questione anagrafica, ma anche una questione sociale.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Merlin, che cio\u00e8 si arrecherebbe un\u2019offesa ai terzi innocenti, afferma che innocenti sono tutti, sia i figli legittimi, come gli adulterini. Circa poi la ricerca della paternit\u00e0, nega che con la formula dell\u2019onorevole Togliatti si debba arrivare a simile indagine, potendosi configurare, come del resto era stato proposto in alcuni progetti di legge, la possibilit\u00e0 di dare a questi poveri figli una paternit\u00e0 fittizia.<\/p><p>TOGLIATTI concorda con l\u2019onorevole Lucifero nel ritenere che la formula proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni restringa in un certo senso il problema, poich\u00e9 lo limita in sostanza al diritto successorio ed alla questione alimentare. Se per quanto riguarda l\u2019aspetto alimentare pu\u00f2 essere d\u2019accordo, per quanto invece concerne il diritto successorio la questione \u00e8 molto pi\u00f9 delicata, perch\u00e9 si potrebbe andare contro la stessa volont\u00e0 dei testatori.<\/p><p>Tiene poi a mettere in evidenza che non lo interessa tanto una perfetta parit\u00e0 di trattamento economico tra i figli naturali e quelli legittimi, quanto invece l\u2019approvazione di un principio da mettersi in relazione con quello affermato circa i diritti della persona. Si richiama specificamente al principio per cui nessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome. Poich\u00e9 ora ad una determinata categoria di figli illegittimi non si d\u00e0 nemmeno il nome, verrebbe ad essere intaccata, in uno dei suoi attributi fondamentali, la pienezza della personalit\u00e0 umana che deve essere riconosciuta a tutti, indipendentemente dalla condizione della nascita. Questo lato della questione ha un valore che, a suo avviso, trascende quello puramente patrimoniale, sul quale non sarebbe alieno dal fare le pi\u00f9 ampie concessioni.<\/p><p>All\u2019onorevole Merlin, che ha espresso la sua preoccupazione nei confronti della situazione degli altri componenti della famiglia, fa rilevare che \u00e8 giunto il momento di abbandonare la concezione conservatrice che ancora esiste nel campo della famiglia, se si vuole che diventi un organismo rinnovato e moderno. D\u2019altra parte, si dichiara convinto che una parit\u00e0 riconosciuta legislativamente avrebbe la conseguenza di far cessare tante ipocrisie e tanti mezzi subdoli, spesso al margine del Codice, che attualmente hanno luogo per favorire i figli illegittimi a danno dei legittimi.<\/p><p>Conclude affermando che il principio contenuto nella sua proposta deve considerarsi come il complemento indispensabile di una famiglia in cui non \u00e8 consentito il divorzio, quale temperamento necessario appunto per non creare una categoria di esseri a cui si vengano a negare, sulla base di un diritto familiare arretrato, quelli che sono i diritti fondamentali della persona umana.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che, se \u00e8 indubitabile un orientamento del diritto vigente verso il progressivo riconoscimento della ricerca della paternit\u00e0, anche per i figli adulterini, con determinate cautele, sono per\u00f2 da tenersi presenti le conseguenze molto gravi che possono verificarsi nei confronti del vincolo familiare e della famiglia legittima. Tale questione, peraltro, dovr\u00e0 essere esaminata in sede di Codice civile o di una legge speciale.<\/p><p>Invece il principio espresso nella formula dell\u2019onorevole Togliatti non tocca, a suo giudizio, la questione di tecnica legislativa, perch\u00e9 tende soltanto a dare un indirizzo, lasciando poi alla legislazione speciale di procedere per la strada indicata con la dovuta prudenza e cautela ed anche progressivamente, in relazione alla evoluzione delle idee che dovr\u00e0 appunto essere favorita dalla legislazione stessa.<\/p><p>Per questo motivo, crede che la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti possa essere adottata senza soverchie preoccupazioni.<\/p><p>MASTROJANNJ ritiene che n\u00e9 l\u2019onorevole Lucifero n\u00e9 l\u2019onorevole Togliatti abbiano considerato l\u2019eventualit\u00e0 dei figli incestuosi, i quali sono anch\u2019essi figli naturali.<\/p><p>Secondo la formula dell\u2019onorevole Togliatti, si dovrebbe infatti giungere a parificare ai figli legittimi coloro che, per ovvie ragioni, non possono rimanere nell\u2019ambito familiare. Per i figli incestuosi \u00e8, poi, da escludersi in modo assoluto la possibilit\u00e0 di dar loro una paternit\u00e0 che potrebbe essere quella del fratello o della sorella, perch\u00e9 ci\u00f2 ripugnerebbe non soltanto alla societ\u00e0, ma anche a quei disgraziati innocenti che, invece di essere favoriti, dovrebbero portare un nome che rappresenterebbe un marchio di infamia per tutta la vita.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che il caso richiamato dall\u2019onorevole Mastrojanni conferma proprio la bont\u00e0 della formula dell\u2019onorevole Togliatti, perch\u00e9 se si ammettesse di dare ai figli incestuosi la paternit\u00e0 o la maternit\u00e0 naturale come legittima, si verrebbero proprio a far ricadere su di essi le colpe dei genitori. Invece la formula dell\u2019onorevole Togliatti lascerebbe la possibilit\u00e0 di poter trovare una soluzione soddisfacente anche per questi casi particolari.<\/p><p>LUCIFERO si dichiara d\u2019accordo con la formula dell\u2019onorevole Togliatti, integrata dalle osservazioni dell\u2019onorevole Cevolotto. All\u2019onorevole Mastrojanni fa rilevare che non devesi mai parlare di indegnit\u00e0 dei figli, ma di coloro che li hanno concepiti e che, d\u2019altra parte, non \u00e8 escluso che in determinati casi, come ha precedentemente affermato, non si possa attribuire ai figli incestuosi o adulterini una paternit\u00e0 fittizia, in modo che non risulti dagli atti dello Stato civile la loro origine.<\/p><p>Ripete, pertanto, di essere favorevole all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti, che non impone determinate modalit\u00e0, ma rimette al legislatore di escogitare caso per caso i modi di protezione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che una formulazione lata e generale come quella dell\u2019onorevole Togliatti presenta \u2013 o pu\u00f2 presentare \u2013 nell\u2019applicazione che ne dovesse fare il legislatore, una serie di problemi di grave e difficile soluzione, che del resto sono emersi dalla stessa discussione.<\/p><p>Per questa ragione, dichiara di aderire alla formula dell\u2019onorevole Corsanego, alla quale \u00e8 stata apportata una lieve modifica, che del resto era nelle sue intenzioni di proporre, essendosi sostituita alla espressione: \u00abfigli naturali\u00bb l\u2019altra: \u00abnati fuori del matrimonio\u00bb.<\/p><p>La formula definitiva verrebbe quindi ad essere la seguente:<\/p><p>\u00abLa legge detta le norme per l\u2019efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio\u00bb.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Mastrojanni se insiste sulla sua proposta.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di insistere sulla sua proposta e chiede che sia messa in votazione.<\/p><p>MANCINI dichiara che voter\u00e0 contro la proposta Mastrojanni, perch\u00e9 i diritti dei figli naturali non sono soltanto di natura economica, ma soprattutto di natura morale e sociale. Aderendo a tale proposta, si verrebbe a creare una sperequazione fra i figli naturali e quelli legittimi, mentre la famiglia \u00e8 un organismo etico che deve soprattutto avere ima superiore esigenza: quella di saper correggere in tutti i modi gli errori dei suoi componenti. La personalit\u00e0 umana non si pu\u00f2 annullare e lo stato giuridico non si pu\u00f2 sopprimere. Se la morale deve informare il diritto, non si pu\u00f2 rimanere indifferenti alla sorte di tanti innocenti.<\/p><p>Il principio affermato dall\u2019onorevole Togliatti \u00e8 invece un principio, o meglio una norma morale, degna di essere inserita in una Costituzione moderna.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che nella dichiarazione di voto dell\u2019onorevole Mancini il suo pensiero \u00e8 stato alquanto travisato.<\/p><p>Pone in evidenza, infatti, che \u00e8 stato lungi dalle sue intenzioni escludere qualsiasi protezione di ordine morale nei confronti dei figli naturali. Assicurare ai nati fuori del matrimonio un identico trattamento economico nei confronti dei figli legittimi, non impedisce un\u2019adeguata protezione anche dal punto di vista etico e morale. La sua principale preoccupazione \u00e8 stata quella di non turbare l\u2019ordine della famiglia e la sensibilit\u00e0 dei coniugi, ammettendo una eventuale convivenza tra figli dello stesso letto e figli adulterini o incestuosi.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Togliatti cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abNessuna norma di legge potr\u00e0 far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare dei genitori che non sia conforme alla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con<\/em> 7 <em>voti contrari e 5 favorevoli<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abI diritti di natura patrimoniale per i figli naturali non possono essere difformi da quelli dei figli legittimi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinta con 11 voti contrari e 1 favorevole<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone infine ai voti la proposta ultima dell\u2019onorevole Corsanego:<\/p><p>\u00abLa legge detta le norme per la efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara di approvare la formula proposta dall\u2019onorevole Corsanego, non perch\u00e9 l\u2019idea sostenuta dall\u2019onorevole Togliatti sia da respingere completamente, ma perch\u00e9 ritiene che si debba dare ai figli illegittimi una protezione adeguata di ordine spirituale ed economico, senza infrangere l\u2019ordinamento familiare, che \u00e8 essenziale perch\u00e9 la famiglia possa assolvere la sua funzione sociale.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di astenersi dalla votazione. Non voter\u00e0 contro, unicamente perch\u00e9 preferisce che nella Costituzione vi sia questa formula, piuttosto che non ve ne sia nessuna, riservandosi per\u00f2 di risollevare la questione in sede pi\u00f9 ampia.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 in favore della formula dell\u2019onorevole Corsanego.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che si asterr\u00e0 dal voto, riproponendosi di risollevare la questione in sede di Commissione plenaria, anche in considerazione del fatto che mancano tre Commissari il cui voto egli ha motivo di ritenere sarebbe stato favorevole alla sua tesi.<\/p><p>MANCINI dichiara di astenersi dalla votazione, riservandosi anch\u2019egli di risollevare la questione in altra sede.<\/p><p>(<em>La proposta Corsanego \u00e8 approvata con 7<\/em> <em>voti favorevoli e 5 astenuti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che dovrebbe riprendersi la discussione dell\u2019articolo sul matrimonio che era rimasto in sospeso in relazione alla opportunit\u00e0 di fare, o meno, una affermazione della sua indissolubilit\u00e0. Ricorda che l\u2019onorevole La Pira aveva proposto di aggiungere all\u2019articolo un comma cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio e l\u2019unit\u00e0 della famiglia\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole La Pira nel giustificare la sua assenza, lo ha pregato di far sua, davanti alla Sottocommissione, tale proposta, la sottopone all\u2019esame della Sottocommissione stessa.<\/p><p>CEVOLOTTO propone che la questione della indissolubilit\u00e0 del matrimonio venga rinviata ad altra seduta, anche in considerazione del fatto che sono assenti molti dei componenti della Commissione e che trattandosi di una delle questioni pi\u00f9 importanti sarebbe necessario vi fosse il maggior numero possibile di presenti. Rileva poi, in particolare, che manca ancora un rappresentante del Partito socialista, in sostituzione dell\u2019onorevole Lombardi.<\/p><p>TOGLIATTI si associa alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Cevolotto e chiede che la discussione sia rinviata, anche per dar modo ai Relatori di incontrarsi per cercare di addivenire ad una formula che raccolga i consensi della maggioranza della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia la discussione alla seduta di mercoled\u00ec 13, alle ore 17.<\/p><p>La seduta termina alle 19.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Caristia, Cevolotto, Corsanego, Grassi, Iotti Leonilde, Lucifero, Mancini, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Basso, De Vita, Dossetti, La Pira e Marchesi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 35. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 12 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE La famiglia (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Corsanego, Relatore \u2013 Cevolotto \u2013 Togliatti \u2013 Grassi \u2013 Caristia \u2013 Lucifero \u2013 Iotti Leonilde, Relatrice \u2013 Merlin Umberto \u2013 Mancini \u2013 Mastrojanni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[93,69],"tags":[],"post_folder":[117],"class_list":["post-5095","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5095","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5095"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5095\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10144,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5095\/revisions\/10144"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5095"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}