{"id":5093,"date":"2023-10-15T22:44:26","date_gmt":"2023-10-15T20:44:26","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5093"},"modified":"2023-11-02T22:55:51","modified_gmt":"2023-11-02T21:55:51","slug":"giovedi-7-novembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5093","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 7 NOVEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5093\" class=\"elementor elementor-5093\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5bce240 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5bce240\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8d037f3\" data-id=\"8d037f3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-089c71b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"089c71b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461107sed034ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-af02025 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"af02025\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>34.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 7 NOVEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>La famiglia<\/strong> (<em>Seguilo della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 La Pira \u2013 Corsanego, <em>Relatore<\/em> \u2013 Grassi \u2013 Moro \u2013 Iotti Leonilde, <em>Relatrice<\/em> \u2013 Mastrojanni \u2013 Merlin Umberto \u2013 Basso \u2013 De Vita \u2013 Cevolotto \u2013 Togliatti.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.45.<\/p><p>Seguito della discussione sulla famiglia.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura del seguente articolo formulato dai Relatori onorevoli Corsanego e Iotti, con la partecipazione dell\u2019onorevole Moro, facendo per\u00f2 notare che l\u2019accordo \u00e8 intervenuto soltanto sulla prima parte:<\/p><p>\u00abIl matrimonio \u00e8 basato sul principio dell\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l\u2019adempimento di tale compito.<\/p><p>\u00abLa legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l\u2019unit\u00e0 della famiglia\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sulla prima parte del suddetto articolo.<\/p><p>LA PIRA, pur essendo perfettamente d\u2019accordo sul criterio dell\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, desidererebbe che fosse messa maggiormente in luce la posizione preminente del padre di famiglia, come capo dell\u2019organismo familiare. Tale posizione di <em>primus inter pares<\/em>, a suo avviso, \u00e8 posta in rilievo dalla seconda parte dell\u2019articolo, secondo la quale la legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di assicurare l\u2019unit\u00e0 della famiglia. Perci\u00f2, essendo le due parti solidali tra loro, dichiara di non poter accettare la prima, se non sar\u00e0 parimenti approvata la seconda.<\/p><p>CORSANEGO, <em>Relatore<\/em>, concorda con l\u2019onorevole La Pira, il cui concetto, del resto, aveva gi\u00e0 espresso nella sua relazione, nella quale rimandava alla legge di determinare i casi in cui l\u2019esercizio della patria potest\u00e0 doveva essere lasciato al padre, nonch\u00e9 quelli nei quali, in caso di conflitto tra coniugi, dovesse prevalere la volont\u00e0 del marito, come capo di famiglia. Perci\u00f2, dopo l\u2019affermazione generale concordata dell\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la sua formulazione continuava affermando che: \u00abla legge regola l\u2019esercizio della patria potest\u00e0\u00bb, appunto per lasciare al padre quel carattere di <em>primus inter pares<\/em> a cui ha fatto cenno l\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>PRESIDENTE desidera dai Relatori qualche chiarimento in ordine alla proposizione in cui si stabilisce che lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l\u2019adempimento del compito familiare. Tale espressione gli ricorda analogo articolo del Codice civile del tempo fascista, secondo il quale lo Stato si arrogava il diritto di interferire nell\u2019educazione della prole entro l\u2019ambito della famiglia. Apposito decreto legislativo, da lui stesso elaborato quando era Ministro Guardasigilli, ne sanc\u00ec l\u2019abolizione. Non vorrebbe quindi che la nuova Costituzione rimettesse in onore certi princip\u00ee.<\/p><p>GRASSI si dichiara d\u2019accordo col Presidente nel ritenere che l\u2019espressione pu\u00f2 effettivamente prestarsi a una interpretazione che richiami la situazione precedente creata dal fascismo, in cui lo Stato interferiva nella famiglia. Sarebbe, pertanto, favorevole alla sua soppressione.<\/p><p>MORO, pur condividendo le preoccupazioni manifestate dal Presidente e dall\u2019onorevole Grassi, relativamente alle possibili ingerenze dello Stato nell\u2019ambito della vita familiare, osserva che vi possono essere dei casi-limite in cui \u00e8 necessario fare riferimento ad un eventuale intervento dello Stato per ragioni economiche e morali, come ad esempio nel caso di famiglie che abbandonino la loro prole in mezzo alla strada. Riconosce il valore delle iniziative caritative private in questo campo, ma non ritiene sufficiente fare affidamento solo su di esse, togliendo allo Stato la facolt\u00e0 di intervenire per sostituire i genitori, quando questi non possano o non vogliano provvedere adeguatamente all\u2019educazione dei propri figliuoli. Per questo motivo ha dato la sua adesione alla formula proposta.<\/p><p>LA PIRA, di fronte alla preoccupazione del Presidente e dell\u2019onorevole Grassi ed alle argomentazioni dell\u2019onorevole Moro, pensa che sarebbe opportuno trovare una formula la quale, mentre contempli specificamente quei casi-limite cui ha accennato l\u2019onorevole Moro, salvaguardi del pari l\u2019autonomia della famiglia.<\/p><p>IOTTI LEONILDE, <em>Relatrice<\/em>, dichiara che, nel proporre la formula in discussione, intendeva appunto riferirsi a quei casi-limite su cui ha richiamato l\u2019attenzione l\u2019onorevole Moro. Cita, ad esempio, l\u2019ipotesi di un bambino, divenuto orfano improvvisamente, nei cui riguardi lo Stato intervenga sostituendosi ai genitori per provvedere alla sua alimentazione ed educazione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che le esigenze d\u2019ordine economico alle quali hanno fatto richiamo l\u2019onorevole Moro e la onorevole Iotti possano essere egualmente soddisfatte con l\u2019articolo approvato nella seduta precedente, secondo il quale lo Stato prende appropriate misure per facilitare il matrimonio e per agevolare l\u2019adempimento degli oneri familiari. Se invece le esigenze che si vogliono soddisfare non sono solamente di ordine economico, alle sue preoccupazioni si deve riconoscere un notevole fondamento.<\/p><p>MORO esprime l\u2019avviso che non si tratta di soddisfare esigenze soltanto di carattere economico, ma anche di carattere morale, come nel caso di genitori che, essendo dediti al vizio o alla vita delittuosa, non sono in condizioni morali tali da poter educare convenientemente la prole. Sarebbe disposto ad accettare la soppressione della proposizione, se con una esplicita dichiarazione si autorizzasse lo Stato a surrogare la famiglia nei suoi compiti, quando questa per ragioni morali o economiche non potesse adempierli.<\/p><p>PRESIDENTE richiama l\u2019attenzione della Commissione sul successivo articolo proposto dai Relatori:<\/p><p>\u00abLo Stato provveder\u00e0 ad una adeguata protezione morale e materiale della maternit\u00e0, dell\u2019infanzia e della giovent\u00f9, istituendo gli organismi necessari a tale scopo\u00bb.<\/p><p>Ritiene che la formulazione di tale articolo potrebbe soddisfare anche le esigenze di indole morale cui alludeva l\u2019onorevole Moro, mentre invece affermando che lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra i compiti che spettano alla famiglia, si adotta una formula che potrebbe vulnerare seriamente l\u2019autonomia e la libert\u00e0 della famiglia.<\/p><p>MASTROJANNI considera innanzi tutto dannosa l\u2019espressione in discussione, perch\u00e9 non solo non risponde alle finalit\u00e0 che i Relatori si sono proposti di assolvere, ma pu\u00f2 pregiudicare la libert\u00e0 della famiglia. Tale espressione \u00e8 inoltre pleonastica, perch\u00e9, essendosi affermato nel periodo precedente il dovere dei coniugi di alimentare, istruire ed educare la prole, si viene contemporaneamente ad ammettere il diritto dello Stato di intervenire in caso di inadempienza; altrimenti la parola: \u00abdovere\u00bb non avrebbe alcun significato pratico.<\/p><p>MERLIN UMBERTO riconosce la seriet\u00e0 e la fondatezza delle preoccupazioni del Presidente, ma, in relazione anche a quanto \u00e8 stato affermato dall\u2019onorevole Moro, ritiene che lo Stato non possa non preoccuparsi di particolari casi, come quello, abbastanza comune per effetto della guerra, della prole lasciata abbandonata a se stessa. Propone, pertanto, la seguente formulazione, che, a suo avviso, non tocca la sostanza della prima parte, su cui tutti sono d\u2019accordo:<\/p><p>\u00abSolo nei casi in cui i genitori vengano meno a questo loro obbligo, lo Stato pu\u00f2 ad essi sostituirsi provvedendo all\u2019educazione e all\u2019istruzione dei figli\u00bb.<\/p><p>BASSO ritiene errata la conclusione a cui \u00e8 giunto l\u2019onorevole Mastrojanni, in quanto, proprio come conseguenza del dovere dei coniugi, affermato nella prima proposizione, bisogna che nella seconda si dia allo Stato la possibilit\u00e0 di potersi sostituire ai genitori, nel caso in cui quel dovere non sia adempiuto.<\/p><p>Non ritiene d\u2019altra parte che possa farsi riferimento all\u2019articolo successivo il cui contenuto si inserisce nel quadro generale dell\u2019educazione morale dei fanciulli affidati alle famiglie, mentre la proposizione in esame si riferisce ai casi in cui le famiglie, moralmente o economicamente, non siano in condizioni di poter provvedere all\u2019alimentazione e all\u2019educazione della prole.<\/p><p>Dichiara perci\u00f2 che non avrebbe alcuna difficolt\u00e0 ad accettare la formula dell\u2019onorevole Merlin, purch\u00e9 venisse mantenuta allo Stato la facolt\u00e0 di intervenire, altrimenti l\u2019affermazione di principio della prima proposizione non avrebbe alcun valore.<\/p><p>CORSANEGO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di poter accettare il concetto, ma non la formulazione dell\u2019onorevole Merlin, che gli sembra inadatta per una Costituzione. Lo stesso risultato potrebbe ottenersi, a suo avviso, aggiungendo al successivo articolo la seguente espressione: \u00abcon particolare riguardo a quei ragazzi per i quali i genitori non sono capaci di esercitare la funzione della patria potest\u00e0\u00bb.<\/p><p>IOTTI LEONILDE, <em>Relatrice<\/em>, non ritiene che le preoccupazioni del Presidente e di altri Commissari siano giustificate, perch\u00e9 lo spirito a cui si ispira l\u2019articolo in discussione \u00e8 completamente diverso da quello che animava il soppresso articolo del codice fascista.<\/p><p>Si dichiara anche contraria alla proposta dell\u2019onorevole Corsanego, ritenendo che la sede pi\u00f9 adatta per sancire la potest\u00e0 dello Stato di intervenire in particolari casi ed anche sostituirsi ai genitori, sia l\u2019articolo che tratta del dovere e del diritto dei coniugi di istruire ed educare la prole.<\/p><p>MASTROJANNI richiama l\u2019attenzione sul fatto che le libert\u00e0 individuali hanno un valore che non pu\u00f2 essere trascurato per ragioni n\u00e9 economiche n\u00e9 sociali, ma che deve essere tenuto nella massima considerazione, specialmente nel campo della famiglia. Stabilire che lo Stato possa sostituirsi ai genitori in caso di incapacit\u00e0 economica o morale, vorrebbe dire, a suo avviso, mettere il cittadino, senza alcuna garanzia, sotto l\u2019arbitrio dello Stato stesso, il quale, con i suoi poteri discrezionali, potrebbe sottrarre i figli al loro naturale ambiente, quando ritenesse, in seguito ad un suo esclusivo giudizio, eventualmente ispirato da motivi politici, che la moralit\u00e0 e la potenzialit\u00e0 economica della famiglia non sia sufficiente per una retta e sana educazione.<\/p><p>Esprime, invece, il parere che quando, per incapacit\u00e0 morale od economica dei genitori di educare ed istruire la prole, lo Stato fosse costretto ad intervenire, dovrebbe affidare l\u2019educazione dei figli a consigli di famiglia, nominati dal giudice delle tutele.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 convinto che il pensiero di ognuno sia ben lungi dall\u2019idea di voler determinare da parte dello Stato un intervento che possa ledere in qualsiasi modo l\u2019autonomia dei genitori. D\u2019altra parte \u00e8 stata anche espressa la preoccupazione di prevedere l\u2019ipotesi di un intervento superiore, al fine di integrare una constatata incapacit\u00e0 morale e materiale dei coniugi all\u2019adempimento degli obblighi verso la loro prole. Proporrebbe, perci\u00f2, la seguente formula che ritiene potrebbe essere approvata dalle due diverse tendenze: \u00abLa legge provvede all\u2019eventuale integrazione di tali compiti per i casi di provata incapacit\u00e0 morale e materiale dei coniugi\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che sarebbe favorevole all\u2019emendamento proposto dal Presidente, purch\u00e9 venisse integrato nel modo seguente: \u00abLa legge provvede, per mezzo dei consigli di famiglia e del giudice delle tutele, all\u2019eventuale integrazione di tali compiti per i casi di provata incapacit\u00e0 morale o materiale dei coniugi\u00bb.<\/p><p>In tale modo, potrebbe ovviarsi, a suo giudizio, al pericolo che lo Stato possa servirsi delle disavventure dei due coniugi per inserirsi nell\u2019ambito della famiglia.<\/p><p>DE VITA si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mastrojanni sull\u2019opportunit\u00e0 di sopprimere il secondo periodo del primo comma limitando l\u2019articolo in esame alla prima proposizione, senza altra aggiunta.<\/p><p>MORO desidera fare osservare all\u2019onorevole Mastrojanni che i casi per i quali lo Stato dovr\u00e0 intervenire nell\u2019ambito della famiglia sono solamente quelli limite, nei quali, sia dal punto di vista economico che morale, le famiglie non abbiano pi\u00f9 consistenza. Non vede come sarebbe possibile in questi casi fare ricorso ai consigli di famiglia. Invece, facendo riferimento alla legge, nulla vieta che essa possa provvedere, sia a mezzo dei consigli di famiglia, sia intervenendo direttamente.<\/p><p>Crede poi che la preoccupazione dell\u2019onorevole Mastrojanni parta da una preconcetta diffidenza verso lo Stato, mentre la nuova Costituzione deve ispirarsi alla ipotesi di uno Stato nel quale si possa avere fiducia.<\/p><p>DE VITA ricorda di essersi pronunciato, in una precedente riunione, contro lo Stato-scuola e lo Stato-educatore. Si dichiara perci\u00f2 contrario alla formula proposta, perch\u00e9 gli sembra che si apra la via all\u2019intervento dello Stato nell\u2019educazione della prole, in quanto esso sarebbe l\u2019unico giudice della maggiore o minore educazione familiare.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di aderire alla formula del Presidente, la quale, a suo parere, \u00e8 pi\u00f9 chiara e migliore di quella che egli stesso ha proposta.<\/p><p>Per persuadere l\u2019onorevole Mastrojanni a non insistere nel suo emendamento, cita l\u2019esempio dei cosiddetti \u00absciusci\u00e0\u00bb, nei riguardi dei quali, se si adottasse l\u2019emendamento da lui proposto, relativo ai consigli di famiglia ed al giudice di tutela, non sarebbe possibile intervenire e provvedere d\u2019urgenza, magari per mezzo della pubblica sicurezza, essendo essi privi di qualsiasi familiare.<\/p><p>MASTROJANNI fa rilevare all\u2019onorevole Merlin che il caso dei ragazzi privi di famiglia e senza fissa dimora \u00e8 previsto gi\u00e0 dalla legge di pubblica sicurezza, che provvede in modo tassativo a prevenire e a regolare d\u2019urgenza quanto turba l\u2019equilibrio sociale.<\/p><p>Poich\u00e9 non si tratta di provvedere a casi di urgenza, ma di risolvere situazioni definitive, non vede perch\u00e9 non si debba fissare nella Costituzione il sistema per sottrarre alla famiglia i figli in particolari circostanze. Ad ogni modo, per ovviare agli inconvenienti accennati dagli onorevoli Moro e Merlin, integrerebbe la sua formula nel modo seguente:<\/p><p>\u00abLa legge provvede con i consigli di famiglia e di patronato, presieduti dal giudice tutelare, all\u2019eventuale integrazione di tali compiti per i casi di provata incapacit\u00e0 morale e materiale dei coniugi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, a richiesta di alcuni Commissari, mette ai voti la chiusura della discussione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la prima proposizione dell\u2019articolo cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abIl matrimonio \u00e8 basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole\u00bb.<\/p><p>LA PIRA dichiara di votare a favore della formula, ma ripete che il principio dell\u2019uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che egli accoglie, va integrato con l\u2019altro principio che fa del <em>pater familias<\/em> il <em>primus inter pares<\/em>, responsabile del gruppo familiare.<\/p><p>CORSANEGO, <em>Relatore<\/em>, si associa alla dichiarazione dell\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>IOTTI LEONILDE, <em>Relatrice<\/em>, si dichiara contraria all\u2019integrazione proposta dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>(<em>La prima proposizione dell\u2019articolo \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura della seguente formula concordata tra gli onorevoli Iotti, Corsanego e Moro, sostitutiva della seconda parte del primo comma:<\/p><p>\u00abNei casi di provata incapacit\u00e0 morale ed economica dei coniugi, lo Stato provvede in modo da assicurare l\u2019adempimento di tali compiti\u00bb.<\/p><p>In relazione alla sua precedente proposta, invece che allo \u00abStato\u00bb preferirebbe fare riferimento alla \u00ablegge\u00bb, formulando cos\u00ec la proposizione: \u00abNei casi di provata incapacit\u00e0 morale ed economica dei coniugi, la legge detta le norme per assicurare l\u2019adempimento di tali obblighi\u00bb.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Mastrojanni se insiste nella sua proposta.<\/p><p>MASTROJANNI in linea principale sostiene la soppressione della seconda proposizione; in linea subordinata, se dovesse approvarsi una delle nuove formule proposte, insisterebbe per l\u2019approvazione del suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni che, \u00e8 quella che si discosta di pi\u00f9 sia dal suo testo che da quello concordato tra i Relatori.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di essere contrario alla formula proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni, non perch\u00e9 non apprezzi il pensiero ed i concetti che la informano, ma perch\u00e9 essa pone dei limiti a quelle che potranno essere le pi\u00f9 ampie facolt\u00e0 del legislatore.<\/p><p>MORO dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019emendamento, perch\u00e9 eccessivamente limitativo, in quanto impone una procedura che in alcuni casi potrebbe essere insufficiente allo scopo.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 respinto con 1 voto favorevole e 10 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE domanda alla onorevole Iotti se accetta che alla parola \u00ablo Stato\u00bb sia sostituita la parola \u00abla legge\u00bb.<\/p><p>IOTTI LEONILDE, <em>Relatrice<\/em>, dichiara di preferire la formula concordata.<\/p><p>LA PIRA osserva che si tratta di due formule sostanzialmente identiche.<\/p><p>GRASSI ritiene che la proposta del Presidente dovrebbe avere la precedenza nella discussione, dovendo considerarsi come un emendamento del testo concordato dai Relatori.<\/p><p>MORO osserva che se pu\u00f2 essere d\u2019accordo circa la procedura da seguire nella discussione, non pu\u00f2 essere d\u2019accordo circa il concetto, perch\u00e9 con la parola \u00abStato\u00bb si intende insieme \u00abStato legislatore ed esecutore\u00bb e non soltanto \u00abStato esecutore\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI si dichiara contrario alla dizione proposta dal Presidente, perch\u00e9 in una materia tanto grave si lascerebbe alla legge di statuire in tema di libert\u00e0 individuale, senza garantire le modalit\u00e0 di esecuzione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula da lui proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinta con 3 voti favorevoli e 8 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione la proposta concordata dagli onorevoli Iotti, Corsanego e Moro.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata con 8 voti favorevoli, 1 contrario e<\/em> <em>2<\/em> <em>astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il secondo comma dell\u2019articolo proposto dai Relatori, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l\u2019unit\u00e0 della famiglia\u00bb.<\/p><p>LA PIRA propone la seguente formula sostitutiva, nella quale \u00e8 sempre compreso il concetto del padre di famiglia <em>primus inter pares<\/em>: \u00abLa legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio e l\u2019unit\u00e0 della famiglia\u00bb.<\/p><p>Indipendentemente dal principio religioso dell\u2019indissolubilit\u00e0 del sacramento, la sua proposta \u00e8 basata sul fatto che effettivamente gli studi pi\u00f9 recenti di cattolici e non cattolici nel campo biologico, fisiologico e sociologico, hanno dimostrato sempre pi\u00f9 come il principio dell\u2019indissolubilit\u00e0 sia corrispondente alla struttura e alle finalit\u00e0 che il matrimonio si propone di raggiungere.<\/p><p>A questo motivo di carattere razionale ne aggiunge uno di carattere legislativo, nel senso che sia l\u2019attuale legislazione russa che molte altre Costituzioni moderne, si sono orientate verso l\u2019affermazione del principio della indissolubilit\u00e0 del matrimonio.<\/p><p>Perci\u00f2, per ragioni scientifiche, legislative e storiche, ritiene che tale principio debba essere affermato nella Costituzione italiana, se si vuole veramente costruire una societ\u00e0 nella quale non valga pi\u00f9 il principio individualistico, ma quello della responsabilit\u00e0 sociale. Per quanto sia stato affermato che non si far\u00e0 cenno al divorzio n\u00e9 nella Costituzione, n\u00e9 nella futura legislazione, \u00e8 dell\u2019avviso che bisogna dare al legislatore una indicazione che limiti la sua volont\u00e0 in questo campo.<\/p><p>Come credente, poi, non pu\u00f2 tacere il principio religioso, secondo il quale <em>quos Deus conjunxit, homo non separet.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO non ritiene che si debba portare in sede costituzionale il problema del divorzio, in quanto pi\u00f9 che di un problema sociologico si tratta di un problema politico che non \u00e8 di attualit\u00e0 in Italia, tanto \u00e8 vero che, malgrado lo Statuto Albertino non parlasse di indissolubilit\u00e0 del matrimonio, fino ad oggi, salvo una discussione alla Camera dei Deputati che non port\u00f2 ad alcuna decisione, e un accenno in un discorso della Corona, non \u00e8 mai stata sollevata in concreto la questione del divorzio. Non intende, quindi, affrontare tale questione, n\u00e9 dal punto di vista giuridico n\u00e9 sociologico, pur facendo rilevare all\u2019onorevole La Pira alcune ipotesi degne di attento esame, come i matrimoni puramente civili, che sono considerati dalla religione dei concubinati, i condannati all\u2019ergastolo, e il caso di coniugi separati che abbiano costituito due distinte famiglie.<\/p><p>MASTROJANNI concorda con l\u2019onorevole Cevolotto. Non discute sui criteri che secondo l\u2019onorevole La Pira giustificano l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio, ma ritiene che la formula, cos\u00ec come \u00e8 concepita, non abbia alcun valore pratico, perch\u00e9 la legge non pu\u00f2 regolare l\u2019unit\u00e0 della famiglia, ma, tutt\u2019al pi\u00f9, pu\u00f2 intervenire per regolarne i rapporti; il Codice civile, anzi, non solo non garantisce l\u2019unit\u00e0 della famiglia, ma interviene per consentire e regolare i casi di separazione dei coniugi. L\u2019unit\u00e0 della famiglia, d\u2019altra parte, la legge non potrebbe ottenerla se non attraverso una coazione fisica, vale a dire costringendo i coniugi alla convivenza e alla coabitazione anche quando esista una manifesta incompatibilit\u00e0 di carattere. In tal modo, per\u00f2, si verrebbero a creare quelle situazioni incresciose a cui la legge dovrebbe ovviare. Per queste ragioni riterrebbe prudente ed opportuno sopprimere il secondo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>MORO \u00e8 d\u2019avviso contrario a quello dell\u2019onorevole Mastrojanni, al quale fa rilevare che l\u2019ipotesi della separazione dei coniugi, che la legge consente, \u00e8 un caso limitato che non incide sulla disciplina normale che la legge si deve proporre allo scopo di garantire l\u2019unit\u00e0 della famiglia. Sarebbe forse preferibile parlare piuttosto di \u00abunit\u00e0 di indirizzo nella vita familiare\u00bb, perch\u00e9, come ha chiarito l\u2019onorevole La Pira, tale espressione sta a indicare che la legge nel disciplinare la posizione reciproca dei coniugi deve fare in modo che sia permesso di realizzare un\u2019unit\u00e0 di indirizzo nella vita familiare. Quindi le osservazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni non toccano la sostanza della questione, in quanto si pu\u00f2 discutere se sia il caso di parlare o meno nella Costituzione di indissolubilit\u00e0 del matrimonio, ma non si pu\u00f2 affermare che il comma in discussione non abbia alcun significato.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che le spiegazioni dell\u2019onorevole Moro n\u00e9 lo hanno persuaso, n\u00e9 hanno distrutto le sue argomentazioni. Ribadisce che la legge potr\u00e0 regolare i rapporti familiari, ma non potr\u00e0 garantire l\u2019unit\u00e0 della famiglia, se non giungendo all\u2019assurdo di una coercizione sui coniugi che non \u00e8 ammissibile.<\/p><p>MORO non crede che per i casi di separazione, che rappresentano una percentuale all\u2019incirca dell\u20191 per cento, si debba sottrarre alla legge il potere di regolare la vita familiare, allo scopo di garantirne l\u2019unit\u00e0 di indirizzo.<\/p><p>MASTROJANNI dissente dall\u2019onorevole Moro, perch\u00e9 l\u2019unit\u00e0 implica un concetto materiale e uno spirituale. Ora, dal punto di vista spirituale, nessuna legge pu\u00f2 intervenire per coartare lo spirito; dal punto di vista materiale, considera un assurdo che la legge possa garantire l\u2019unit\u00e0 del matrimonio, perch\u00e9 verrebbe a ledere il sacrosanto principio della libert\u00e0 dell\u2019individuo.<\/p><p>MORO fa presente che tutte le leggi, in senso generale, tendono a realizzare l\u2019unit\u00e0 delle discipline giuridiche, senza che per questo vi sia alcuna coazione.<\/p><p>LA PIRA, anche dichiarandosi d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mastrojanni che la legge regola i rapporti familiari, pone in evidenza che quando nell\u2019interno di un organismo, come la famiglia, si ha una pluralit\u00e0 di rapporti, \u00e8 necessaria anche l\u2019unit\u00e0, la quale presuppone dei rapporti organicamente concepiti.<\/p><p>TOGLIATTI desidererebbe che sulla questione in discussione, che \u00e8 una delle pi\u00f9 gravi, non si verificasse una scissione tra i membri della Sottocommissione. Bisognerebbe, quindi, trovare una formula, la quale desse soddisfazione alle diverse tendenze. Come \u00e8 stato dimostrato dalla discussione generale, ed \u00e8 lieto che anche l\u2019onorevole Cevolotto abbia dichiarato la stessa tendenza, non \u00e8 stata posta sul tappeto la questione del divorzio, che personalmente, in relazione alle esigenze della attuale societ\u00e0 italiana, considera innaturale e anzi dannoso.<\/p><p>Ritiene che i colleghi democristiani possano limitarsi a sancire il principio della indissolubilit\u00e0 del matrimonio nel Codice civile, dichiarandosi soddisfatti dell\u2019affermazione, che egli fa a nome del suo gruppo, di non ritenere opportuno di sollevare il problema del divorzio. Dichiara perci\u00f2 di accettare la formulazione che \u00e8 stata presentata, dove si parla di unit\u00e0 della vita familiare; ed anzi, per venire ancora maggiormente incontro ai desideri dei democristiani, potrebbe anche accedere ad una formula che parlasse di solidit\u00e0 della famiglia, ma prega che non si voglia insistere nell\u2019inserire nella Costituzione il principio della indissolubilit\u00e0 del matrimonio.<\/p><p>BASSO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti, in quanto anche da parte del suo gruppo non si ritiene che esista un problema del divorzio, n\u00e9 si ha intenzione di porlo in sede di Codice civile. \u00c8 anch\u2019egli dell\u2019avviso che sarebbe deplorevole arrivare ad una votazione che dividesse i membri della Sottocommissione su una questione che in effetti oggi non ha ragione di esser posta. Si rende conto delle preoccupazioni religiose dell\u2019onorevole La Pira, ma in alcuni casi, gi\u00e0 ricordati dall\u2019onorevole Cevolotto, come quello dei matrimoni conchiusi secondo il rito civile, tali preoccupazioni non sarebbero sufficienti a giustificare una richiesta categorica dell\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio, che potrebbe portare ad una scissione della Sottocommissione.<\/p><p>LA PIRA dichiara che, a suo parere, occorre guardare il problema da due punti di vista. Il primo punto di vista \u00e8 quello del popolo italiano, che attende su tale argomento una parola precisa che affermi l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio. Il secondo punto di vista si basa su due altre ragioni: una riguarda la sua posizione di cristiano, per cui non pu\u00f2 fare a meno di insistere nella sua richiesta; l\u2019altra \u00e8 di natura razionale, perch\u00e9 effettivamente, a prescindere dal fattore religioso, si \u00e8 persuaso, seguendo gli studi di questi ultimi venti anni, che vi \u00e8 un\u2019affermazione sempre pi\u00f9 decisa nel campo scientifico verso l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio considerato come elemento strutturale della famiglia. Invita pertanto la Sottocommissione a superare la questione dei partiti, in modo che la tesi affermata non sia quella della democrazia cristiana, ma di tutto il popolo italiano.<\/p><p>MORO dichiara che, in quanto democristiano, \u00e8 favorevole alla indissolubilit\u00e0 del matrimonio, ma lo \u00e8 anche per una ragione giuridica; poich\u00e9 ritiene che quando due volont\u00e0 si sono incontrate per creare qualche cosa che vada al di l\u00e0 delle singole persone, vi sia un impegno sociale a che il vincolo rimanga indissolubile.<\/p><p>DE VITA si dichiara contrario al comma proposto ed a qualsiasi altra formula di compromesso, ritenendo non opportuno trattare nella Costituzione tale argomento. Riconosce che il principio dell\u2019unione indissolubile e perpetua dell\u2019uomo e della donna \u00e8 quello pi\u00f9 accetto alla popolazione, ma bisogna, a suo avviso, altres\u00ec riconoscere che l\u2019indissolubilit\u00e0 dell\u2019unione pu\u00f2 derivare soltanto dall\u2019amore vero, naturale e libero.<\/p><p>PRESIDENTE propone una breve sospensione per dar modo ai Commissari di trovare una formula conciliativa.<\/p><p>(<em>La seduta \u00e8 sospesa per alcuni minuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE comunica che malgrado gli sforzi, condotti con un notevole e accentuato proposito di tutte le parti di trovare una formula che potesse soddisfare le diverse esigenze, non si \u00e8 potuto arrivare ad una intesa.<\/p><p>Propone, pertanto, di rinviare la discussione di questa ultima parte dell\u2019articolo alla prossima seduta, che rimane fissata per marted\u00ec, e di iniziare subito la discussione del successivo articolo, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLo Stato provveder\u00e0 ad una adeguata protezione morale e materiale della maternit\u00e0, dell\u2019infanzia e della giovent\u00f9, istituendo gli organismi necessari a tale scopo\u00bb.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre allora la discussione sul suddetto articolo.<\/p><p>MASTROJANNI propone la soppressione delle parole: \u00abistituendo gli organismi necessari a tale scopo\u00bb, con le quali si potrebbe dare l\u2019impressione di voler tornare all\u2019antico e vieto sistema delle organizzazioni giovanili del fascismo.<\/p><p>LA PIRA, pur essendo favorevole a che lo Stato provveda alla protezione morale e materiale della maternit\u00e0 e dell\u2019infanzia, per quanto riguarda la giovent\u00f9 ha anch\u2019egli il dubbio che si possa far rinascere una organizzazione come quella dell\u2019Opera nazionale Balilla. Sopprimerebbe quindi le parole: \u00abe della giovent\u00f9\u00bb.<\/p><p>IOTTI LEONILDE, <em>Relatrice<\/em>, insiste perch\u00e9 l\u2019articolo venga approvato integralmente nel testo concordato e in ispecie perch\u00e9 non vengano soppresse le parole \u00abe della giovent\u00f9\u00bb. \u00c8 giusto che si protegga la maternit\u00e0 e l\u2019infanzia, ma ritiene che una eguale protezione dovrebbe anche essere data alla giovent\u00f9, che \u00e8 quella che maggiormente ha sofferto moralmente e materialmente.<\/p><p>CORSANEGO, <em>Relatore<\/em>, dopo le osservazioni degli onorevoli Mastrojanni e La Pira, condivide le loro preoccupazioni e i loro dubbi. Per impedire l\u2019eventuale risorgere di organizzazioni del tipo fascista, ritiene che si potrebbe emendare l\u2019articolo nel modo seguente: \u00ab&#8230;istituendo e favorendo gli organismi necessari a tale scopo\u00bb, in modo che non si costituisca in questo campo il monopolio dello Stato.<\/p><p>La Pira accede all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Corsanego.<\/p><p>MASTROJANNI, nonostante l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Corsanego, insiste sulla soppressione della seconda parte dell\u2019articolo, a cominciare dalle parole \u00abe della giovent\u00f9\u00bb.<\/p><p>IOTTI LEONILDE, <em>Relatrice<\/em>, dichiara di non accettare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Corsanego, in quanto ritiene inutile raggiunta delle parole \u00abe favorendo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni di sopprimere puramente e semplicemente la seconda parte dell\u2019articolo a partire dalle parole \u00abe della giovent\u00f9\u00bb.<\/p><p>DE VITA dichiara che voter\u00e0 in favore dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p><em>(L\u2019emendamento \u00e8 respinto con 2 voti favorevoli e 10 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Corsanego, tendente ad introdurre dopo la parola \u00abistituendo\u00bb le altre \u00abe favorendo\u00bb.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 approvato con 10 voti favorevoli e 2 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette poscia ai voti l\u2019intiero articolo, il quale, dopo gli emendamenti approvati, risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLo Stato provveder\u00e0 ad una adeguata protezione morale e materiale della maternit\u00e0, della infanzia e della giovent\u00f9, istituendo e favorendo gli organismi necessari a tale scopo\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019articolo, perch\u00e9 nella prima parte consente che la protezione dello Stato si esplichi senza le dovute forme e garanzie per le libert\u00e0 individuali e delle famiglie. La seconda parte, poi, consente allo Stato di intervenire nella educazione e formazione della giovent\u00f9, secondo criteri politici che possono urtare contro la libert\u00e0 delle famiglie alle quali compete per prime la protezione della giovent\u00f9.<\/p><p>Per queste ragioni e anche per l\u2019insegnamento recente dato dal fascismo, che ha formato la giovent\u00f9 secondo orientamenti che hanno provocato l\u2019attuale grave crisi, ha ragione di diffidare circa l\u2019intervento statale e si riserva di riproporre la questione in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>DE VITA dichiara di votare contro per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato con 10 voti favorevoli e<\/em> <em>2<\/em> <em>contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Caristia, Dossetti, Mancini, Lucifero e Marchesi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 34. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 7 NOVEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE La famiglia (Seguilo della discussione) Presidente \u2013 La Pira \u2013 Corsanego, Relatore \u2013 Grassi \u2013 Moro \u2013 Iotti Leonilde, Relatrice \u2013 Mastrojanni \u2013 Merlin Umberto \u2013 Basso \u2013 De Vita [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2364,1646,2017,574,2550","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[93,69],"tags":[],"post_folder":[117],"class_list":["post-5093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-11ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5093"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5093\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10140,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5093\/revisions\/10140"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5093"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}