{"id":5076,"date":"2023-10-15T22:40:53","date_gmt":"2023-10-15T20:40:53","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5076"},"modified":"2023-11-02T22:42:18","modified_gmt":"2023-11-02T21:42:18","slug":"mercoledi-23-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5076","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5076\" class=\"elementor elementor-5076\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bd146ca elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bd146ca\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4366273\" data-id=\"4366273\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cb58826 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"cb58826\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461023sed028ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-60f331d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"60f331d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>28.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL DEPUTATO <strong>CORSANEGO<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sui lavori per la Costituzione<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Grassi \u2013 Moro \u2013 Dossetti.<\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti sociali (culturali)<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Marchesi, <em>Relatore<\/em> \u2013 Lucifero \u2013 Dossetti \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Moro, <em>Relatore<\/em> \u2013 La Pira \u2013 Mastrojanni \u2013 Mancini \u2013 Togliatti \u2013 Caristia \u2013 Grassi \u2013 Merlin Umberto \u2013 Cevolotto.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.15.<\/p><p>Sui lavori per la Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE prega il segretario onorevole Grassi di riferire su quanto \u00e8 stato stabilito nella riunione dell\u2019Ufficio di Presidenza tenutasi nella mattinata, in ordine alla seduta plenaria della Commissione fissato per il giorno 25.<\/p><p>GRASSI riferisce in merito, comunicando che l\u2019Ufficio di Presidenza ha deciso che la prima e la terza Sottocommissione continuino i loro lavori, affrettandone la fine. Finch\u00e9 non vi sar\u00e0 un testo completo dei lavori, non si andr\u00e0 dinanzi alla Commissione plenaria; nel frattempo, l\u2019ufficio di Presidenza, insieme con i Relatori delle singole materie, si riunirebbe per coordinare il lavoro gi\u00e0 pronto.<\/p><p>Fa presente, perci\u00f2, che la questione da decidere \u00e8 se la Sottocommissione ritiene che la parte comprendente gli articoli che si riferiscono ai rapporti civili sia gi\u00e0 matura per essere presentata all\u2019Ufficio di Presidenza.<\/p><p>MORO ritiene inopportuno presentare il lavoro svolto finora, senza aver prima riveduto i testi approvati e compiuto un primo coordinamento.<\/p><p>GRASSI ricorda che l\u2019articolo 6 del Regolamento della Commissione per la Costituzione stabilisce che il coordinamento spetta all\u2019Ufficio di Presidenza, il quale lo compirebbe di concerto con i Relatori delle Sottocommissioni.<\/p><p>MORO ritiene indispensabile che un primo coordinamento sostanziale sia fatto dalla Sottocommissione; il coordinamento formale potr\u00e0 essere fatto dall\u2019Ufficio di Presidenza.<\/p><p>GRASSI ritiene che il coordinamento possa esser fatto dai Relatori, ed eventualmente da altri Commissari insieme con i Relatori- L\u2019Ufficio di Presidenza non pu\u00f2 cambiare il testo degli articoli; tutt\u2019al pi\u00f9 pu\u00f2 stralciarne qualche parte e collocarla nel preambolo.<\/p><p>DOSSETTI osserva che ci\u00f2 sarebbe molto grave perch\u00e9, inserendo una norma nel preambolo, invece che nel testo degli articoli, le si toglie il carattere di forma giuridica che la Sottocommissione ha inteso darle.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che dall\u2019Ufficio di Presidenza \u00e8 stato proposto che, non appena la prima e la terza Sottocommissione avranno formulato quegli articoli della materia loro riservata, che siano affini o identici, si terranno riunioni plenarie della prima e della terza Sottocommissione.<\/p><p>Avverte, del resto, che le questioni riguardanti il metodo dei lavori delle Sottocommissioni saranno all\u2019ordine del giorno dell\u2019Assemblea dei 75 che avr\u00e0 luogo il giorno 25 ottobre.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti sociali (culturali).<\/p><p>PRESIDENTE domanda ai Relatori onorevoli Moro e Marchesi se possono presentare all\u2019esame della Sottocommissione un testo concordato.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che soltanto una parte \u00e8 stata concordata con l\u2019onorevole Moro e viene presentata alla discussione.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che la parte concordata tra i due Relatori comprende due articoli, di cui il primo \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti\u00bb.<\/p><p>\u00abOgni cittadino ha il diritto di ricevere un\u2019adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalit\u00e0 e l\u2019adempimento dei compiti sociali\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti i due commi proposti concordemente dai Relatori.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di astenersi dal voto, perch\u00e9 ritiene che i due commi, da soli, non dicano niente. Il suo voto dovr\u00e0 essere subordinato alla discussione della parte che segue.<\/p><p>DOSSETTI fa presente all\u2019onorevole Lucifero che nella riunione preliminare tenuta nella giornata \u00e8 stato raggiunto l\u2019accordo su questo articolo, ma non su quello fondamentale riguardante la libert\u00e0 della scuola.<\/p><p>LUCIFERO domanda che i due commi dell\u2019articolo siano posti in votazione separatamente, onde permettergli di votare favorevolmente al primo e di astenersi dalla votazione del secondo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il primo comma cos\u00ec formulato: \u00abL\u2019arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il secondo comma dell\u2019articolo: \u00abOgni cittadino ha il diritto di ricevere un\u2019adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalit\u00e0 e l\u2019adempimento dei compiti sociali\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI domanda da chi il cittadino deve avere il diritto di ricevere l\u2019adeguata istruzione ed educazione.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, risponde che ci\u00f2 \u00e8 specificato negli articoli seguenti.<\/p><p>PRESIDENTE afferma essere chiaro che si tratta dello Stato.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, rileva che, per ora, si tratta dell\u2019affermazione di un diritto; le norme di attuazione saranno stabilite nei successivi articoli.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il secondo comma dell\u2019articolo concordato dai due Relatori.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 13 voti favorevoli e 2 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunica che il secondo dei due articoli concordati dai Relatori \u00e8 formulato nei termini seguenti:<\/p><p>\u00abL\u2019istruzione primaria, media, universitaria, \u00e8 tra le precipue funzioni dello Stato. Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione\u00bb.<\/p><p>\u00abPer assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettivit\u00e0, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato\u00bb.<\/p><p>Fa presente che a questi due commi se ne aggiunge un altro proposto dall\u2019onorevole Marchesi. Il comma \u00e8 formulato nel modo seguente: \u00abIl titolo dottorale costituisce un primo grado accademico e non \u00e8 richiesto per l\u2019esercizio delle professioni liberali\u00bb.<\/p><p>Dichiara aperta la discussione sui primi due commi dell\u2019articolo.<\/p><p>LUCIFERO osserva che l\u00e0 dove si dice \u00abistruzione primaria, media, universitaria\u00bb andrebbe aggiunto \u00abpost-universitaria\u00bb, in quanto l\u2019istruzione non finisce con la laurea, poich\u00e9 vi sono i corsi di specializzazione.<\/p><p>LA PIRA obietta che i corsi di specializzazione sono compresi nell\u2019istruzione universitaria.<\/p><p>LUCIFERO ritiene per lo meno dubbio che i corsi di specializzazione possano essere compresi nell\u2019istruzione universitaria. Ad ogni modo, \u00e8 d\u2019avviso che il termine \u00abistruzione universitaria\u00bb sia troppo circoscritto: se mai, si dovrebbe usare il termine \u00abistruzione superiore\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE domanda ai Relatori se accettano la modificazione proposta dall\u2019onorevole Lucifero<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, fa presente di avere egli stesso suggerito questo termine.<\/p><p>MASTROJANNI osserva che \u00e8 preferibile il termine \u00abistruzione universitaria\u00bb.<\/p><p>LA PIRA concorda nel ritenere tecnicamente pi\u00f9 perfetto parlare di \u00abistruzione universitaria\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di non essere d\u2019accordo con la proposta dell\u2019onorevole Lucifero. Quando la legislazione parla di \u00abistruzione superiore\u00bb intende parlare dell\u2019istruzione media-superiore. Il testo unico delle leggi sull\u2019istruzione universitaria regola l\u2019ordinamento universitario, ma molte volte nella terminologia legislativa si parla di istruzione superiore nel senso d\u2019istruzione media-superiore.<\/p><p>A suo parere \u00e8 preferibile usare il termine \u00abistruzione universitaria\u00bb.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019istruzione media si distingue in inferiore e superiore, e che il termine \u00abistruzione media\u00bb comprende tanto la sezione inferiore quanto quella superiore.<\/p><p>LUCIFERO osserva che ci sono istituti superiori che non sono universitari.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Dossetti che al Ministero della pubblica istruzione tre delle direzioni generali si chiamano: dell\u2019istruzione primaria; dell\u2019istruzione media; dell\u2019istruzione superiore.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Lucifero ne fa proposta formale, pone ai voti la sostituzione della parola \u00absuperiore\u00bb a quella \u00abuniversitaria\u00bb che si legge nel testo proposto dai Relatori.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 approvato con 11 voti favorevoli e 2 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la prima proposizione del secondo articolo proposto dai due Relatori cos\u00ec emendato: \u00abL\u2019istruzione primaria, media, superiore, \u00e8 tra le precipue funzioni dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che la seconda proposizione dell\u2019articolo dice: \u00abLo Stato detta le norme generali in materia d\u2019istruzione\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO ritiene che questa proposizione sia pleonastica, poich\u00e9 la funzione di controllo dello Stato avviene, come si specifica nel secondo comma dell\u2019articolo, attraverso gli esami di Stato. Oltre ad essere pleonastica, poi, pu\u00f2 permettere, in un domani, qualunque ingerenza dello Stato nella scuola privata.<\/p><p>Per questi motivi dichiara che non pu\u00f2 accettare la formula.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, nel formulare la proposizione, ha inteso conferire allo Stato il diritto pieno di ordinamento degli studi di tutta la Nazione.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che non pu\u00f2 accettare un intervento cos\u00ec ampio dello Stato.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, comunica che la norma in discussione \u00e8 stata da lui accettata in seguito a lunga discussione. Ricorda che, inizialmente, nel testo proposto dall\u2019onorevole Marchesi era detto: \u00abLo Stato detta i princip\u00ee generali in materia d\u2019istruzione\u00bb. L\u2019onorevole Marchesi sostitu\u00ec poi alle parole \u00abprincip\u00ee generali\u00bb le altre \u00abnorme generali\u00bb, per indicare che si \u00e8 lontani dall\u2019idea che lo Stato possa dar indirizzi ideologici alle scuole statali e non statali, mentre fissa le condizioni giuridiche dell\u2019istruzione. La norma, eventualmente chiarita dalle proposte che egli si riserva di presentare, pu\u00f2 essere accettata, perch\u00e9 rientra in quella potest\u00e0 normativa generale dello Stato che deve essere distinta dall\u2019attivit\u00e0 amministrativa, cio\u00e8 di diretta gestione dello Stato. Che lo Stato possa venire ad imporre una determinata direttiva alle scuole viene escluso, sia dalla prima affermazione circa la libert\u00e0 dell\u2019insegnamento, sia da quanto verr\u00e0 proposto nei successivi articoli per la scuola non statale.<\/p><p>D\u2019altra parte, una potest\u00e0 normativa cos\u00ec generale rientra nella competenza propria dello Stato ed \u00e8 opportunamente chiarita e ridotta dalle precedenti e susseguenti formulazioni. A suo avviso, le preoccupazioni espresse dall\u2019onorevole Lucifero non hanno fondamento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva essere evidente che, ad esempio, lo Stato debba fissare i programmi di esame per l\u2019ammissione agli studi superiori o per l\u2019abilitazione professionale.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che le osservazioni dell\u2019onorevole Moro non hanno modificato la sua prima, impressione. Le sue convinzioni si sono anzi rafforzate, dopo la concisa e chiara risposta dell\u2019onorevole Marchesi. Ribadisce che, a suo parere, quando si parla di norme generali, queste hanno una portata molto vasta che va al di l\u00e0 della precisazione dei programmi scolastici, programmi di esame ecc., e potrebbero invece investire la stessa libert\u00e0 dell\u2019insegnamento e della scuola.<\/p><p>L\u2019onorevole Moro ha dichiarato che tutto questo viene ovviato dalle proposizioni che seguono. Fa presente che ancora non \u00e8 certo se queste proposizioni saranno approvate, e pertanto dichiara che voter\u00e0 contro quella in discussione.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere ben lontano dal proporre e dal desiderare che lo Stato intervenga come ordinatore degli indirizzi ideologici, dei metodi di insegnamento, e di tutto ci\u00f2 che possa intaccare o menomare la libert\u00e0 di insegnamento, la quale invece deve essere in tutti i modi rispettata e garantita.<\/p><p>Ritiene che lo Stato deve accogliere tutti gli orientamenti scientifici e morali, in quanto tutti concorrono ad accrescere la conoscenza. Ma, quando si parla di riforme della scuola media o elementare o superiore, non vede a quale organo queste riforme dovrebbero essere affidate, se non allo Stato.<\/p><p>LUCIFERO \u00e8 d\u2019avviso che la riforma delle scuole pubbliche debba essere affidata allo Stato, ma fa anche presente che nelle scuole private, una volta stabilito che si deve sostenere quel dato esame, lo Stato non deve, da parte sua, compiere altri interventi<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, rileva che l\u2019ingerenza dello Stato come ordinatore e come riformatore si attua principalmente nei riguardi della scuola dipendente dall\u2019autorit\u00e0 civile. Le scuole private devono, per norma di legge, sottostare a taluni obblighi che lo Stato impone loro, affinch\u00e9 ne sia consentito l\u2019esercizio. Questi obblighi non riguardano n\u00e9 l\u2019indirizzo n\u00e9 i metodi di insegnamento; si tratta di altri obblighi i quali devono servire da garanzia agli stessi scolari. Ritiene che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Lucifero possano essere diradate da uno degli articoli inseriti nella sua relazione, non accettato dal Correlatore, onorevole Moro, e che ora l\u2019oratore intende riproporre, riguardante appunto il pieno diritto per la scuola privata alla libert\u00e0 di insegnamento.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che, pur divergendo nella formulazione, concordava nei concetti esposti dall\u2019onorevole Marchesi nell\u2019articolo a cui questi si \u00e8 riferito.<\/p><p>LA PIRA esprime il parere che le osservazioni dell\u2019onorevole Lucifero siano molto fondate, poich\u00e9 gli hanno fatto ricordare la scuola fascista, durante la quale si impose l\u2019adozione del libro di Stato. Al fine di venire incontro alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Lucifero, propone che la proposizione in discussione sia modificata nel seguente modo:<\/p><p>\u00abLo Stato detta norme generali amministrative in materia di istruzione\u00bb. Con ci\u00f2 si ovvierebbe alla possibilit\u00e0 che lo Stato imponga un indirizzo ideologico e speciali programmi scolastici alla scuola private.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che il principio approvato nella prima proposizione non consente di sottrarre allo Stato il diritto di controllare che l\u2019istruzione e l\u2019educazione vengano impartite secondo l\u2019etica e le finalit\u00e0 dello Stato stesso.<\/p><p>MANCINI osserva che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Lucifero sono ingiustificate, perch\u00e9 col termine \u00abgenerali\u00bb ci si riferisce non alla precisazione dei libri di testo da adottare nelle scuole, ma all\u2019ordinamento degli esami di Stato, alle linee generali dei programmi, in quanto \u00e8 ovvio che l\u2019alunno deve conoscere il programma che deve presentare agli esami. In materia scolastica le norme generali sono necessarie. Pertanto la proposizione pu\u00f2 essere votata tranquillamente.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che le sue convinzioni si sono rafforzate, dopo l\u2019intervento dell\u2019onorevole Mastrojanni. Infatti se la proposizione che afferma che lo Stato detta norme generali fosse inserita nello stesso comma che parla dell\u2019esame di Stato, avrebbe avuto ragione l\u2019onorevole Mancini a dire che le preoccupazioni sono fuori luogo; invece tale frase, cos\u00ec come \u00e8 inserita nella proposizione in esame, rappresenta proprio quello stato di cose che egli vuole evitare. Pertanto si dichiara pi\u00f9 che mai contrario a questa proposizione, che pu\u00f2 costituire il mezzo idoneo per sopprimere quella libert\u00e0 di insegnamento che \u00e8 sancita nell\u2019articolo precedente.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole La Pira se insiste nel suo emendamento consistente nell\u2019aggiungere alle parole \u00abnorme generali\u00bb la parola: \u00abamministrative\u00bb.<\/p><p>LA PIRA dichiara di ritirare l\u2019emendamento, in seguito alle osservazioni dell\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>TOGLIATTI chiede la chiusura della discussione generale.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Togliatti di chiusura della discussione, riservando la parola ai Commissari che l\u2019abbiano domandata in precedenza.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CARISTIA esprime il dubbio che l\u2019espressione \u00abLo Stato detta norme generali\u00bb possa essere interpretata in senso molto lato.<\/p><p>Rileva inoltre che, procedendo nella discussione, le opposte tendenze si sono venute sempre pi\u00f9 inasprendo, e si augura che esse possano contemperarsi in una formula conciliativa.<\/p><p>Riconosce infine che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Lucifero sono in parte giustificate, perch\u00e9 un giorno l\u2019amministrazione dello Stato potrebbe dire che per norme generali si deve intendere una facolt\u00e0 da parte dello Stato di intervenire direttamente in tutto il campo dell\u2019istruzione.<\/p><p>MANCINI fa presente che le norme generali in materia di istruzione riguardano il coordinamento degli studi, cio\u00e8 il modo con cui lo Stato li ordina, suddividendoli nelle diverse specie di scuole.<\/p><p>Non si pu\u00f2 pretendere perci\u00f2 che lo Stato non intervenga con norme generali per regolare in questo senso gli studi.<\/p><p>MASTROJANNI fa presente che ogni equivoco \u00e8 impossibile, in quanto nella proposizione in discussione si parla di istruzione e non di insegnamento.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, propone di rimandare la votazione della proposizione ad un altro momento, cio\u00e8 a quando i dubbi affiorati nella discussione siano stati risolti e il significato della norma risulti pi\u00f9 chiaro.<\/p><p>LUCIFERO si dichiara favorevole alla sospensione proposta dall\u2019onorevole Moro, dal momento che gi\u00e0 prima aveva sentito la necessit\u00e0 di riesaminare la proposizione.<\/p><p>GRASSI prega l\u2019onorevole Moro di non insistere nella sua proposta, poich\u00e9 l\u2019articolo riguarda l\u2019istruzione primaria, media, superiore, che \u00e8 tra le funzioni dello Stato, e non l\u2019istruzione privata che invece \u00e8 esaminata dall\u2019articolo seguente.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che se queste norme riguardano l\u2019istruzione dello Stato, bisogner\u00e0 affermarlo in modo esplicito; se riguardano tutta l\u2019istruzione, insiste nella sua richiesta di sospensiva.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, domanda se i Commissari che si sono preoccupati del significato della proposizione in esame sarebbero soddisfatti di una formula cos\u00ec modificata: \u00abLo Stato detta norme generali sull\u2019ordinamento scolastico\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non essere soddisfatto.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, ritira la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di sospensiva della votazione della proposizione in discussione presentata dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il comma seguente: \u00abPer assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettivit\u00e0, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di accettare la proposizione, ma osserva che essa non tiene presente che ci sono alcuni esami intermedi che non hanno il carattere di ammissione agli studi superiori, n\u00e9 riguardano l\u2019abilitazione professionale, ma pure sono richiesti per determinati impieghi. Domanda se anche per questi sia richiesto l\u2019esame di Stato.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che per questi l\u2019esame di Stato non \u00e8 richiesto.<\/p><p>Mette ai voti il comma.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il comma seguente, proposto da uno solo dei Relatori, l\u2019onorevole Marchesi: \u00abIl titolo dottorale costituisce un primo grado accademico e non \u00e8 richiesto per l\u2019esercizio delle professioni liberali\u00bb.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, osserva che si potrebbe obiettare che la materia del comma da lui proposto sia argomento di legislazione ordinaria; egli invece ritiene debba essere inserita nella Costituzione, data la gravit\u00e0 dell\u2019argomento e la garanzia di decoro che ne verrebbe alla dignit\u00e0 accademica.<\/p><p>Ricorda che gi\u00e0 da tempo negli ambienti accademici si discute se convenga persistere in Italia in una situazione che contrasta decisamente con la seriet\u00e0 scientifica del titolo dottorale.<\/p><p>In trenta e pi\u00f9 anni di insegnamento universitario ha dovuto constatare il discredito sempre crescente in cui \u00e8 precipitato questo titolo in Italia, mentre in altri Paesi di non meno progredita cultura esso apporta soltanto una dignit\u00e0 accademica ed ha per base una ricerca scientifica. Dichiara di aver fatto recentissimamente un\u2019inchiesta, in occasione della prima convocazione della ricostituita Accademia dei Lincei, tra professori universitari di molta esperienza e di varie opinioni politiche, i quali sono stati concordi nel convenire sull\u2019opportunit\u00e0 che in sede costituzionale sia posto un riparo a tanto discredito accademico ed a tanto danno sociale.<\/p><p>Fa presente che ogni anno i professori sono costretti ad imporre agli alunni che si debbono laureare un obbligo di ricerca scientifica, a cui la maggior parte di essi \u00e8 assolutamente inadatta.<\/p><p>Per queste considerazioni, propone che, come si \u00e8 pensato a garantire con l\u2019esame di Stato la capacit\u00e0 all\u2019esercizio professionale, cos\u00ec si garantisca, con l\u2019esclusione del titolo dottorale dai titoli richiesti per l\u2019abilitazione professionale, la dignit\u00e0 accademica da troppi lunghi anni offesa e menomata.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Moro se accetta il testo della proposizione test\u00e9 illustrata dall\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettarlo, pur facendo una riserva circa l\u2019opportunit\u00e0 di inserire in sede costituzionale una dichiarazione di questo genere, la quale, a suo avviso, dovrebbe essere inquadrata nella complessa riforma degli istituti universitari. Dichiara altres\u00ec di astenersi da una discussione su questo argomento.<\/p><p>CARISTIA dichiara di associarsi alle osservazioni dell\u2019onorevole Marchesi. Afferma che certamente vi \u00e8 un desiderio diffusissimo e profondo nelle classi universitarie che si venga a stabilire una netta differenza tra quella che \u00e8 l\u2019abilit\u00e0 tecnica professionale e quella che \u00e8 invece un\u2019attivit\u00e0 tipicamente scientifica, la quale soltanto deve conferire il grado di dottore.<\/p><p>Pur domandandosi se un articolo come quello in esame non andrebbe meglio collocato in altra sede, ritiene tuttavia che di un cos\u00ec grave argomento si debba fare un cenno nella Costituzione.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di condividere in pieno le considerazioni espresse dagli onorevoli Marchesi e Caristia. Ritiene per\u00f2 che la dizione di questo articolo debba essere pi\u00f9 completa e specifica. \u00c8 d\u2019avviso che un\u2019indicazione debba esserne fatta nella Costituzione, perch\u00e9 questa deve garantire e riaffermare il principio della vera dignit\u00e0 accademica. Per\u00f2 nella stessa Costituzione \u00e8 opportuno anche stabilire il principio che per gli impieghi dello Stato non si richiede il titolo dottorale. Fa osservare che la maggior parte delle persone che si laureano lo fanno per concorrere agli impieghi dello Stato. Ora, se questi giovani riescono, e spesso con molti sacrifici, ad ottenere il titolo di dottore e solo per avere la possibilit\u00e0 di trovare un impiego che consenta loro di guadagnarsi la vita, \u00e8 indubbio che questo fatto sminuisce il valore della laurea in confronto di quei giovani che si dedicano alla carriera scientifica o letteraria.<\/p><p>Propone pertanto che nella formula sia inserito il principio che il titolo dottorale non \u00e8 richiesto per concorrere ad impieghi dello Stato.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che nella formula: \u00abnon \u00e8 richiesto per l\u2019esercizio delle professioni liberali\u00bb, \u00e8 compresa l\u2019esclusione per quella categoria cui accenna l\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che la dizione potrebbe essere completata aggiungendo l\u2019espressione: \u00abnon \u00e8 richiesto per gli impieghi dello Stato\u00bb oppure: \u00abnon costituisce titolo per gli impieghi dello Stato\u00bb. Solamente quando si sar\u00e0 affermato che il titolo dottorale non costituisce titolo preferenziale per gli impieghi dello Stato, si sar\u00e0 eliminata l\u2019affluenza dei laureati agli impieghi dello Stato.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che per la magistratura \u00e8 necessario richiedere il titolo dottorale.<\/p><p>MASTROJANNI rileva che si pu\u00f2 provvedere in altro modo per soddisfare le esigenze di cultura, sulle quali ritiene tutti siano d\u2019accordo, e per tener conto dell\u2019osservazione dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MANCINI osserva che non soltanto il titolo dottorale, ma tutti gli studi sono caduti in discredito in Italia, a causa della dittatura fascista che per vent\u2019anni ha valorizzato non gli studi ma gli esercizi ginnastici ed a causa delle cattedre universitarie concesse per ragioni politiche e non per sapere o per scienza. Una volta l\u2019insegnante illustrava la cattedra, nel fascismo era il contrario.<\/p><p>Ritiene per\u00f2 che al giovane che ha completato gli studi debba essere concesso un titolo dottorale.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, osserva che per coloro che hanno completato gli studi vi sar\u00e0 un diploma e in ogni modo vi sar\u00e0 un esame di Stato che dia l\u2019accesso all\u2019esercizio delle professioni liberali.<\/p><p>MANCINI esprime il parere che la parola \u00abdottore\u00bb non possa essere abolita. Piuttosto, insegnanti, alunni e padri di famiglia dovrebbero cercare di rialzare il livello degli studi, e allora il titolo dottorale riacquister\u00e0 quella dignit\u00e0 che \u00e8 da tutti auspicata. Ma pi\u00f9 di tutti \u00e8 dovere degli insegnatili rendere degno il titolo di \u00abdottore\u00bb con l\u2019altezza del loro insegnamento e con la seriet\u00e0 degli esami.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di vedere la questione dal punto di vista sociale. Come professore universitario, non potrebbe che sottoscrivere quello che \u00e8 stato detto dagli onorevoli Marchesi e Caristia. Per\u00f2 fa osservare che il livello degli studi non pu\u00f2 rialzarsi solamente con lo stabilire che il titolo dottorale sia richiesto unicamente per l\u2019indagine scientifica. \u00c8 necessario tutto un movimento di coscienze, che non pu\u00f2 determinarsi nello stato di miseria in cui \u00e8 ridotta l\u2019Italia.<\/p><p>L\u2019accettare questo articolo e introdurlo nella Costituzione non significherebbe altro che danneggiare centinaia di giovani che sono sul punto di conquistare il piccolo titolo dottorale per procacciarsi un\u2019occupazione ed il mezzo di vivere.<\/p><p>Ritiene piuttosto che si debbano promuovere gli studi, elevare le coscienze agli alti ideali, far s\u00ec che i giovani si ispirino ai grandi esempi; allora veramente il grado dottorale riacquister\u00e0 il suo prestigio.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di essere favorevole alla limitazione del titolo dottorale, ma dubita dell\u2019opportunit\u00e0 che questa affermazione sia fatta dalla Sottocommissione. Non vorrebbe che si potesse dire che si \u00e8 voluto approfittare del potere conferito alla Sottocommissione per introdurre, quasi di soppiatto, una norma che viene a vincolare il futuro edificatore della riforma scolastica. Ritiene che sia un atto di correttezza, di saggio limite dei poteri conferiti alla Sottocommissione, che sono costituenti e non legislativi, di astenersi dal formulare un principio come quello che si vuole introdurre.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, risponde all\u2019onorevole Dossetti che gi\u00e0 in altre occasioni la Sottocommissione ha usurpato la funzione legislativa; e del resto \u00e8 bene dare qualche volta un\u2019indicazione precisa di ci\u00f2 che il legislatore deve fare per taluni rinnovamenti indispensabili alla vita e al costume del Paese.<\/p><p>Dichiara all\u2019onorevole Lombardi che non ritiene possa giovare alla miseria e alla ignoranza di centinaia di laureati questa irrisione di un grado accademico. D\u2019altra parte, fa presente di aver portato innanzi alla Sottocommissione l\u2019invocazione del mondo accademico, cio\u00e8 di quella gran parte di insegnanti e professori che sono stati da lui interrogati proprio in quest\u2019ultimo periodo. Afferma che da molto tempo si sente la necessit\u00e0 di restituire il decoro a questo titolo dottorale, che significa soltanto capacit\u00e0 ed attitudine all\u2019indagine scientifica e non all\u2019esercizio di una professione. Riconosce che non tutti possono essere obbligati ad avere questa capacit\u00e0 ed attitudine alla ricerca scientifica, mentre tutti possono nobilmente e utilmente esplicare la loro attivit\u00e0 professionale.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che anch\u2019egli sente la necessit\u00e0 che il titolo dottorale torni a significare qualche cosa di pi\u00f9 serio e dignitoso. Ritiene pertanto che una disposizione in questo senso possa essere utilmente introdotta nella Costituzione.<\/p><p>Circa l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Dossetti che si tratta di materia di legge speciale pi\u00f9 che di materia costituzionale, \u00e8 del parere che indubbiamente questo \u00e8 vero; ma poich\u00e9 nella Costituzione sono state introdotte gi\u00e0 altre disposizioni che rientrano nella materia della legge speciale, non vede perch\u00e9 non si dovrebbe aggiungere anche questa disposizione che servir\u00e0 come base alla riforma generale degli studi.<\/p><p>MASTROJANNI risponde all\u2019onorevole Lombardi, che ha trattato la questione da un punto di vista sociale, di aver premesso che lo Stato non dovrebbe pretendere il titolo dottorale per i suoi impieghi anche pi\u00f9 umili. Con ci\u00f2 ha cercato di sgombrare il terreno da qualsiasi appunto che si sarebbe potuto fare in ordine alla preoccupazione per la sorte dei giovani studenti universitari. Dichiara che \u00e8 proprio per venire incontro a queste masse di studiosi disoccupati che non si deve pretendere da parte dello Stato il titolo dottorale. D\u2019altra parte, accettando questa proposta, le Universit\u00e0 saranno sfollate da una massa di giovani che potranno trovare impiego senza bisogno di preventivi quanto inutili sacrifici.<\/p><p>Insiste nelle argomentazioni che sono state gi\u00e0 svolte dagli oratori che lo hanno preceduto, affinch\u00e9 in questa Costituzione, cos\u00ec come sono state valorizzate tutte le altre fonti spirituali e materiali, sia data anche un\u2019indicazione per quanto riguarda la dignit\u00e0 dottorale, specie quando da parte della Sottocommissione si \u00e8 ritenuto di dover abolire i titoli nobiliari. La nobilt\u00e0 che in questa Repubblica italiana deve permanere sia almeno la nobilt\u00e0 dell\u2019ingegno e dello spirito, e sia il sacrificio della gente che si sacrifica per il bene della scienza il primo titolo della nobilt\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la chiusura della discussione generale, riservando la parola a coloro che l\u2019hanno gi\u00e0 chiesta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Rileva che la maggioranza dei Commissari sono favorevoli alla formulazione proposta dall\u2019onorevole Marchesi, ma che una notevole parte di essi fa delle riserve circa l\u2019opportunit\u00e0 di inserirla nella Costituzione, ritenendo che sia piuttosto argomento di legge speciale e precisamente della legge sull\u2019ordinamento generale degli studi.<\/p><p>MASTROJANNI propone un emendamento destinato a fissare nella Costituzione il principio che il titolo di dottore non deve essere richiesto per gli impieghi dello Stato. Esso potrebbe essere formulato nel modo seguente: \u00abIl titolo dottorale non \u00e8 richiesto per l\u2019esercizio delle professioni liberali, n\u00e9 pu\u00f2 essere richiesto per i pubblici impieghi.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, osserva che vi sono dei pubblici impieghi per i quali sarebbe opportuno mantenere l\u2019obbligo del titolo dottorale, per esempio la Magistratura ed il Consiglio di Stato.<\/p><p>MASTROJANNI replica che le osservazioni dell\u2019onorevole Moro, per quanto riguarda determinate categorie di impieghi nei quali i funzionari eccellono per cultura non esauriscono il problema. Non si pu\u00f2, d\u2019altra parte, far distinzione tra il Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione ed un principe del Foro, n\u00e9 tra uno scienziato ed un medico illustre che abbia valore egualmente apprezzabile come quello del docente universitario.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, se si accettasse l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mastrojanni, si verrebbe ad impedire allo Stato di richiedere il titolo dottorale anche nei casi in cui il possesso di un titolo pi\u00f9 alto di studio \u00e8 una garanzia per i cittadini.<\/p><p>MASTROJANNI domanda perch\u00e9 si vuole, allora, stabilire che il titolo non \u00e8 richiesto per gli avvocati, per i medici o per gli ingegneri, come se costoro fossero da meno dei magistrati.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, obietta che il pubblico professionista, se vuole il titolo, pu\u00f2 conseguirlo.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Mastrojanni, il quale propone che dopo le parole \u00abper l\u2019esercizio delle professioni liberali\u00bb si aggiungano le altre \u00abn\u00e9 pu\u00f2 essere richiesto per i pubblici impieghi\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara favorevole all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 respinto con 7 voti favorevoli, 8 contrari ed 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposizione come \u00e8 stata proposta dall\u2019onorevole Marchesi: \u00abIl titolo dottorale costituisce un primo grado accademico e non \u00e8 richiesto per l\u2019esercizio delle professioni liberali\u00bb.<\/p><p>GRASSI dichiara di votare contro la proposizione, non perch\u00e9 non ritenga giuste le ragioni addotte a sostegno della proposta, ma per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Dossetti. Ritiene che la disposizione sul titolo dottorale debba far parte \u2013 insieme all\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni, contro la quale si \u00e8 votato per identiche considerazioni \u2013 di una legislazione speciale che dovr\u00e0 riguardare l\u2019ordinamento scolastico e quello dei pubblici impieghi. Dichiara, pertanto, che il suo voto contrario al comma proposto non pregiudica nel merito la questione.<\/p><p>MERLIN UMBERTO osserva che la Costituzione dovrebbe essere breve, concisa e schematica. Viceversa si prendono in esame in ogni seduta questioni nuove, senza che tutti i Commissari abbiano potuto avere il tempo di prepararsi convenientemente a discuterle.<\/p><p>Ritiene che non \u00e8 possibile votare una proposizione di questo genere senza indicare che cosa si sostituisce al titolo dottorale. La materia \u00e8, ad ogni modo, specifica di una legge speciale sulla riforma scolastica.<\/p><p>Dichiara di apprezzare le ragioni esposte dall\u2019onorevole Marchesi a sostegno della sua tesi, ma ritiene che sull\u2019argomento sia bene agitare la pubblica opinione e comunque parlarne in sede di riforma scolastica.<\/p><p>Per questi motivi dichiara che voter\u00e0 contro il comma proposto.<\/p><p>MANCINI dichiara di votare, suo malgrado, contro la proposta dell\u2019onorevole Marchesi in quanto ritiene che il giorno in cui il regime democratico repubblicano restituir\u00e0 gli studi alla loro seriet\u00e0 e dignit\u00e0, il titolo accademico di dottore acquister\u00e0 il suo valore scientifico.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di votare contro la proposta dell\u2019onorevole Marchesi, perch\u00e9 ritiene che essa sia materia non di Costituzione ma di legge speciale. Osserva che nel caso in cui un giorno, nella legislazione scolastica, prevalesse il concetto di conservare la necessit\u00e0 del titolo dottorale per l\u2019esercizio delle professioni, bisognerebbe modificare addirittura la Costituzione.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di votare contro la proposta dell\u2019onorevole Marchesi per le ragioni gi\u00e0 dette.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che voter\u00e0 contro la proposizione, non perch\u00e9 condivida le preoccupazioni espresse dall\u2019onorevole Merlin, circa l\u2019opportunit\u00e0 di aggiungere una nuova norma al testo della Costituzione, ma perch\u00e9 si deve distinguere tra norme che possono far parte propriamente della Costituzione, e norme proprie di una legge speciale. Nel caso in esame si \u00e8 in presenza di una norma che non solo spetterebbe alla legislazione ordinaria, ma addirittura alla legislazione speciale sull\u2019ordinamento scolastico. Come \u00e8 stato poi da altri osservato, la norma cos\u00ec formulata sarebbe oscura e difficile, in quanto non si stabilisce il titolo che dovr\u00e0 sostituire quello dottorale.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta dell\u2019onorevole Marchesi per i motivi che il proponente ha cos\u00ec bene illustrati e che condivide pienamente. Osserva poi che, oltre ai motivi addotti dall\u2019onorevole Marchesi, di natura scientifica e culturale, ve ne sono altri di natura pratica. Stabilire infatti che agli impieghi dello Stato si possa accedere senza il titolo dottorale, significherebbe non soltanto risolvere un problema nel campo elevato della scienza, ma anche fare un passo verso le classi meno agiate che cercano la loro elevazione attraverso impieghi e professioni libere, e che oggi sono costrette a rovinarsi per mantenere i figli all\u2019Universit\u00e0.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di votare contro la proposta dell\u2019onorevole Marchesi, essendo stato eliminato l\u2019inciso riguardante l\u2019accesso ai pubblici impieghi. Concorda con le ultime dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Lucifero, ma osserva che \u2013 senza l\u2019inciso \u2013 non si verrebbe incontro all\u2019esigenza espressa dall\u2019onorevole Lucifero stesso.<\/p><p>CARISTIA dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta dell\u2019onorevole Marchesi per le considerazioni esposte e perch\u00e9, in materia di cos\u00ec alta importanza, gli sembra che si debba dare al legislatore un imperativo preciso. Osserva che oltre ad una questione di dignit\u00e0, si deve fare una questione di specificazione che egli ritiene assolutamente necessaria.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che avrebbe votato a favore, qualora fosse stato accolto l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mastrojanni. Non essendo questo stato accolto, dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>(<em>Il comma \u00e8 respinto con 8 voti contrari, 3 favorevoli e 4 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019articolo che si propone all\u2019esame della Sottocommissione come terzo, non \u00e8 pi\u00f9 un articolo concordato tra i due Relatori, perch\u00e9 su questo punto gli stessi non hanno trovato una concordanza.<\/p><p>D\u00e0 lettura del testo proposto dall\u2019onorevole Marchesi nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione di istituti privati di insegnamento e di educazione \u00e8 libera con gli obblighi e i diritti stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura del testo proposto dall\u2019onorevole Moro, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abChiunque, ente o singolo, pu\u00f2 aprire scuole ed istituti di educazione.<\/p><p>\u00abLa legge, nel disciplinare le modalit\u00e0 di apertura delle scuole non statali e nello stabilire i requisiti per la parificazione con le scuole statali, deve assicurare alle scuole non statali condizioni di effettiva libert\u00e0 e agli alunni di esse uguaglianza di trattamento\u00bb.<\/p><p>Dichiara aperta la discussione sulle due proposte dei Relatori.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, a suo parere, lo Stato deve lasciare libera la scuola privata di sorgere e di progredire. Ha specificato nella sua proposta che la scuola privata \u00e8 libera \u00abcon gli obblighi e i diritti stabiliti dalla legge\u00bb, avendo inteso con questo riferirsi a quegli obblighi cui deve sottostare la scuola privata perch\u00e9 lo Stato ne consenta l\u2019esercizio, mentre parlando di \u00abdiritti\u00bb, ha inteso accennare a quei vantaggi che lo Stato possa conferire alla scuola privata, tra i quali anche quello della parificazione.<\/p><p>Fa presente che, d\u2019altra parte, l\u2019esame di Stato parifica gi\u00e0 gli scolari delle scuole pubbliche e delle scuole private.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aver voluto sancire, nel testo da lui proposto, il principio della libert\u00e0 della scuola non statale, affermando nella prima parte dell\u2019articolo che \u00abchiunque, ente o singolo, pu\u00f2 aprire scuole ed istituti di educazione\u00bb. Ci\u00f2 \u00e8 detto anche nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Marchesi. Il punto di dissenso comincia quando si tratta di indicare quali siano gli obblighi ed i diritti ai quali l\u2019onorevole Marchesi accenna con un generico rinvio alla legge.<\/p><p>L\u2019affermare genericamente che le scuole non statali sono riconosciute con gli obblighi ed i diritti sanciti dalla legge non d\u00e0 garanzia per l\u2019avvenire, che \u00e8 incerto, e che potrebbe vedere lo Stato italiano nelle mani di persone che abusino della larghezza dei poteri conferiti dalla Costituzione.<\/p><p>Ricorda che nell\u2019ultima riunione era stata presentata dai rappresentanti della Democrazia cristiana una formula che fu interpretata in senso assolutamente difforme dal pensiero dei proponenti. In essa si diceva che lo Stato deve assicurare le condizioni per la libert\u00e0 e \u00abl\u2019efficienza\u00bb delle iniziative d\u2019istruzione e di educazione di enti e singoli. Ripete che, parlando di \u00abefficienza\u00bb, non si postulava alcun intervento dello Stato, non si richiedevano sussidi dallo Stato per rendere efficienti le scuole, ma si richiedeva semplicemente la garanzia di una effettiva libert\u00e0.<\/p><p>Fa presente che, nel secondo articolo approvato nelle prime riunioni, si \u00e8 affermato che lo Stato deve assicurare di fatto condizioni di uguaglianza a tutti i cittadini, riconoscendo che la libert\u00e0 astratta nei regimi democratici non \u00e8 sufficiente. A ci\u00f2 alludeva la formula ieri proposta, nella quale si voleva parlare soltanto di effettiva libert\u00e0, niente altro che libert\u00e0, ma libert\u00e0 concreta.<\/p><p>Altro criterio per il legislatore \u00e8 l\u2019affermazione che gli alunni delle scuole private devono avere garantita l\u2019uguaglianza di trattamento con quelli delle scuole di Stato. Con ci\u00f2 si tende ad una meccanica ed automatica uguaglianza, perch\u00e9 la legislazione dovr\u00e0 disciplinare l\u2019istituto della parificazione nel senso detto. Si \u00e8 gi\u00e0 assicurato il criterio dell\u2019uguaglianza stabilendo l\u2019esame di Stato, ma si d\u00e0 ancora un\u2019altra norma per evitare che si pongano ingiustificate discriminazioni che feriscano di fatto la libert\u00e0 e l\u2019efficienza delle scuole non statali. Conclude asserendo che la formula da lui proposta non \u00e8 una norma strettamente giuridica, ma piuttosto un orientamento etico e politico per il futuro legislatore.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non poter accettare l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Marchesi, perch\u00e9 esso si richiama a leggi speciali alle quali \u00e8 stato sempre contrario.<\/p><p>Accetta come base di discussione la formula proposta dall\u2019onorevole Moro, ma ha trovato motivo di perplessit\u00e0 nelle dichiarazioni dell\u2019onorevole Moro quando ha parlato di indirizzi etico-politici da dare al legislatore. Ripete che, a suo parere, la Costituzione \u00e8 un documento che detta norme positive e non orientamenti etici e politici che possono essere integrati a seconda delle varie ideologie. Osserva che, dopo aver affermato che chiunque pu\u00f2 aprire scuole, nel capoverso si annulla questa affermazione, dicendo che l\u2019apertura di scuole o di istituti di educazione \u00e8 disciplinata da una legge la quale ne stabilisce le modalit\u00e0. \u00c8 contrario a qualunque ingerenza da parte dello Stato, anzi dichiara che l\u2019unica anarchia che ammette \u00e8 quella nel campo della scienza, la quale per affermarsi e svilupparsi ha bisogno di un\u2019assoluta libert\u00e0.<\/p><p>Pertanto, fa le pi\u00f9 ampie riserve sul capoverso dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Moro, ed invita l\u2019onorevole Moro stesso a tradurre in una formula giuridica il suo intendimento etico e politico.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI osserva che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Moro riecheggia eccessivamente i motivi giobertiani. Secondo tale formulazione la scuola pubblica non potrebbe che perire di fronte alla caterva delle scuole clericali che sorgerebbero in Italia. Dichiara che la completa parificazione e la libert\u00e0 quasi indifferenziata delle scuole private non potr\u00e0 mai essere accettata da un uomo di spirito laico quale egli si ritiene. Accetta pertanto la formula dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>GRASSI si dichiara favorevole alla formula proposta dall\u2019onorevole Moro. Riconosce che nella seduta precedente la proposta democristiana aveva destato giustificate preoccupazioni, perch\u00e9 aveva fatto pensare che con essa si volesse addossare allo Stato l\u2019onere di sussidi finanziari a favore della scuola privata, che sarebbe risultata da una parte sorretta e dall\u2019altra appaltata dallo Stato. Ora, invece, i dubbi sono stati chiariti nel senso che si chiede una situazione di uguaglianza e un giusto riconoscimento della scuola privata, ammettendo che tutti gli insegnamenti saranno sottoposti alla vigilanza dello Stato, che provveder\u00e0 con norme generali.<\/p><p>MASTROJANNI domanda all\u2019onorevole Marchesi se nella formula dell\u2019onorevole Moro intravede qualche cosa che possa contrastare con de disposizioni eventuali degli obblighi e dei diritti stabiliti dalla legge. Se la formula dell\u2019onorevole Moro rientra in quelle garanzie di libert\u00e0 che nessun legislatore potr\u00e0 mai negare in coerenza con lo stesso principio ammesso dall\u2019onorevole Marchesi, ritiene che il punto di accordo tra le due formule sia gi\u00e0 raggiunto.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, fino a che l\u2019articolo parla di effettiva libert\u00e0, non vi \u00e8 dissenso od opposizione da parte sua; ma l\u00e0 dove si parla di uguaglianza di trattamento tra gli alunni delle scuole private e quelli delle scuole statali, non pu\u00f2 assolutamente consentire, in quanto ritiene che il riconoscimento dei titoli legali di studio debba spettare soltanto alle scuole di Stato.<\/p><p>MASTROJANNI fa presente che questo \u00e8 gi\u00e0 stato detto quando si \u00e8 affermato che l\u2019ammissione agli istituti superiori e l\u2019abilitazione professionale vengono conferite mediante esame di Stato.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, precisa che, oltre al passaggio ad istituti superiori ed all\u2019esame di abilitazione professionale, vi sono certificati di studio o promozioni da una classe all\u2019altra che pure hanno una certa validit\u00e0 legale e che in tal modo potrebbero essere rilasciati soltanto da istituti parificati.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che, se \u00e8 solo questa l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Marchesi, si potrebbe inserire nell\u2019articolo qualche cosa che consenta allo Stato di intervenire nel passaggio tra le varie classi scolastiche. Non vede pertanto motivo di insanabile dissenso in materia.<\/p><p>DOSSETTI osserva all\u2019onorevole Mastrojanni che, invece, il dissidio \u00e8 profondo, in quanto si tratterebbe di fare alla scuola privata una situazione deteriore rispetto alla scuola di Stato. Oggi una scuola di Stato parificata \u00e8 soggetta, come tutte le scuole, all\u2019esame di Stato, ma pu\u00f2 dare titoli di promozione da una classe all\u2019altra; la norma invece che l\u2019onorevole Marchesi vuole introdurre \u00e8 diretta a colpire questa situazione odierna.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che l\u2019emanazione di determinate norme in materia scolastica \u00e8 necessaria, poich\u00e9 non \u00e8 possibile che non vi sia una legge speciale che regoli l\u2019ordinamento scolastico. \u00c8 vero che vi sono dei casi in cui la Costituzione non deve rinviare alla legge ma dettare norme precise; ma \u00e8 impossibile evitare che una legge speciale regoli la pubblica istruzione. Infatti, se si rilasciasse a chiunque la libert\u00e0 di aprire scuole private, si potrebbe verificare il caso di licenziati da un liceo classico che non abbiano imparato il latino e il greco.<\/p><p>Fa rilevare inoltre che con il capoverso in cui si parla di \u00abcondizioni di effettiva libert\u00e0 agli alunni di essa ed uguaglianza di trattamento\u00bb si viene a dire che gli alunni di scuole private che non hanno ottenuta la parificazione devono avere le stesse condizioni di trattamento di quelli delle scuole parificate.<\/p><p>DOSSETTI precisa che, quando si dice \u00abstabilire requisiti\u00bb, risulta evidente che le scuole non parificate non avranno la parit\u00e0 di trattamento giuridico.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che, anche chiarito che il comma si riferisce soltanto alla scuola privata parificata, resta il fatto che quando si dice: \u00abagli alunni di essa \u00e8 conferita eguaglianza di trattamento con quelli delle scuole dello Stato\u00bb, ci\u00f2 significa anche uguaglianza di trattamento dal punto di vista economico. Ora egli ritiene che, essendosi stabilito che vi \u00e8 un diritto da parte del singolo di essere aiutato per compiere gli studi se dimostri particolari meriti, lo Stato debba dare sussidi, agevolazioni e borse di studio soltanto a quegli alunni che frequentano le scuole pubbliche.<\/p><p>GRASSI osserva che la questione sollevata dall\u2019onorevole Cevolotto \u00e8 superata. Il fatto che le borse di studio vadano ai meritevoli non riguarda pi\u00f9 la scuola pubblica, ma l\u2019insegnamento. Siccome si \u00e8 affermata la libert\u00e0 del singolo, non si pu\u00f2 negare l\u2019aiuto a chi ne \u00e8 meritevole.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, domanda quale garanzia potr\u00e0 avere lo Stato circa i meriti degli alunni delle scuole private.<\/p><p>CEVOLOTTO rileva che tutte e due le formule in esame rimandano a una legge particolare, e non \u00e8 possibile fare differentemente. N\u00e9 vale dire che della legge particolare non ci si fida in quanto pu\u00f2 essere frutto di una maggioranza faziosa che ottenga il Governo, perch\u00e9, se dovesse andare al potere un Governo totalitario, questo modificherebbe sia la Costituzione sia le leggi facendo quello che vuole. Si deve presumere che si resti nell\u2019ambito della democrazia. Conclude proponendo che la formula dell\u2019onorevole Moro venga limitata all\u2019espressione \u00abdeve assicurare condizioni di effettiva libert\u00e0\u00bb, tralasciando la parte riguardante la parificazione del trattamento degli scolari.<\/p><p>MANCINI domanda all\u2019onorevole Moro di chiarire in qual modo lo Stato pu\u00f2 garantire praticamente agli alunni uguaglianza di trattamento.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, ripete di aver usato l\u2019espressione nell\u2019intento di dare al legislatore un indirizzo etico-politico. Chiarisce che per indirizzo etico-politico non intende dire qualche cosa di extra-giuridico, ma di esprimere la <em>ratio legis<\/em>, cio\u00e8 il modo col quale una norma si inserisce in un determinato ambiente sociale. Il legislatore futuro, nell\u2019atto in cui discipliner\u00e0 questa materia (riconoscimento dei titoli legali di esame, passaggio da una classe all\u2019altra), potr\u00e0, attraverso opportune provvidenze, garantire quel tanto di controllo che \u00e8 necessario per lo Stato, e assicurare in linea di principio una parit\u00e0 di trattamento non meccanica, ma adeguata alla concreta situazione.<\/p><p>MANCINI non si dichiara soddisfatto della spiegazione dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, aggiunge di non ritenere difficile per il legislatore garantire questa uguaglianza di trattamento: il legislatore potr\u00e0 ugualmente garantire un\u2019effettiva libert\u00e0 della scuola privata ed una parit\u00e0 di trattamento, pur garantendo tutti i diritti dello Stato.<\/p><p>GRASSI osserva che l\u2019onorevole Moro fa una questione di ordine generale, mentre l\u2019onorevole Mancini fa una questione specifica. L\u2019osservazione che ha fatto l\u2019onorevole Cevolotto, invece, riguarda una questione concreta, perch\u00e9 egli si \u00e8 domandato se lo Stato, che d\u00e0 borse di studio allo scolaro pi\u00f9 capace per aiutarlo, dar\u00e0 queste borse anche allo scolaro privato.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, torna a chiedere come si potr\u00e0 provare la capacit\u00e0 dell\u2019alunno delle scuole private.<\/p><p>PRESIDENTE prega il Segretario, onorevole Grassi, di fare un ultimo tentativo, per vedere se \u00e8 possibile trovare e presentare nella seduta di domani una formula che contemperi le esigenze dell\u2019una e dell\u2019altra parte, e sulla quale possano convergere i voti della Sottocommissione.<\/p><p>La seduta termina alle 19.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro e Togliatti.<\/p><p><em>Assenti giustificati<\/em><em>:<\/em> Basso e Tupini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 28. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL DEPUTATO CORSANEGO INDICE Sui lavori per la Costituzione Presidente \u2013 Grassi \u2013 Moro \u2013 Dossetti. 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