{"id":5072,"date":"2023-10-15T22:40:17","date_gmt":"2023-10-15T20:40:17","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5072"},"modified":"2023-11-02T22:35:43","modified_gmt":"2023-11-02T21:35:43","slug":"venerdi-18-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5072","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 18 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5072\" class=\"elementor elementor-5072\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-01446a0 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"01446a0\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e367011\" data-id=\"e367011\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f082402 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f082402\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461018sed026ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5680368 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5680368\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>26.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 18 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 La Pira \u2013 Togliatti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Dossetti \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Lucifero, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mancini \u2013 Caristia.<\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti sociali (culturali) <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Cevolotto \u2013 Moro, <em>Relatore \u2013 <\/em>Marchesi, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lucifero \u2013 Mancini \u2013 Mastrojanni \u2013 Dossetti \u2013 Togliatti \u2013 Basso \u2013 Caristia.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.15.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti sociali (economici).<\/p><p>PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull\u2019articolo seguente, ieri proposto dall\u2019onorevole La Pira, e che dovrebbe essere collocato in testa alla serie degli articoli riguardanti il tema dei princip\u00ee dei rapporti sociali ed economici: \u00abIl lavoro \u00e8 il fondamento di tutta la struttura sociale e la sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici \u00e8 condizione del loro carattere democratico\u00bb.<\/p><p>Fa presente che invece delle parole: \u00abdel loro carattere democratico\u00bb, sarebbe meglio dire: \u00abdel carattere democratico di questi\u00bb.<\/p><p>LA PIRA dichiara di essere stato animato da un principio che deve stare alla base della nuova Costituzione, cio\u00e8 che in uno Stato di lavoratori, come \u00e8 stato definito dall\u2019onorevole Lucifero, il lavoro, sia manuale che spirituale, \u00e8 il fondamento della struttura sociale. Tutti gli istituti elaborati nella presente Costituzione si riconnettono appunto a questo principio, da cui trae la sua legittimit\u00e0 la prima parte dell\u2019articolo. Con la seconda parte, ha voluto esprimere due concetti: il primo, che il lavoro \u00e8 il fondamento degli organismi economici sociali e politici; il secondo, che il lavoratore \u00e8 compartecipe consapevole di tutto il congegno economico sociale e politico, e quindi che la concezione che anima i suddetti organismi deve essere ispirata ai princip\u00ee democratici.<\/p><p>In ultima analisi, l\u2019articolo si connette al principio base posto in testa alla Costituzione, secondo il quale la Costituzione stessa ha per fine il completo sviluppo della personalit\u00e0 umana.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, premesso che egli era del parere che si dovesse porre al principio della Costituzione la definizione: \u00abLo Stato italiano \u00e8 una Repubblica di lavoratori\u00bb, dichiara che, se a prima vista era rimasto soddisfatto della formulazione dell\u2019onorevole La Pira, in seguito ad una analisi pi\u00f9 attenta \u00e8 sorta nel suo animo qualche perplessit\u00e0, nel senso che gli sembra di trovarsi di fronte non ad una affermazione politica di volont\u00e0 del legislatore, ma quasi ad una constatazione di fatto. In sostanza, il lavoro, come tale, in qualsiasi societ\u00e0, anche capitalistica, \u00e8 il fondamento di tutta la struttura sociale, in quanto \u00e8 il creatore dei beni economici e su di esso si fonda tutta la vita economica.<\/p><p>In particolare, anche la dizione: \u00abpartecipazione adeguata\u00bb gli fa nascere dei dubbi. Forse l\u2019onorevole La Pira voleva intendere che il lavoro ha una posizione preminente; ma, non avendo osato manifestare, in una formula legislativa, fino all\u2019ultimo il suo pensiero, ha adottato il termine: \u00abadeguata\u00bb. Questo termine invece pu\u00f2 essere inteso in senso di minorit\u00e0, parit\u00e0 o prevalenza, a seconda di come si intenda la funzione del lavoro. Propone, pertanto, in sostituzione della formula dell\u2019onorevole La Pira, il seguente articolo: \u00abIl lavoro e la sua partecipazione prevalente o decisiva negli organismi economici, sociali e politici \u00e8 il fondamento della democrazia italiana\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI, avendo concorso alla formulazione della proposta presentata dall\u2019onorevole La Pira, precisa che con l\u2019espressione: \u00abIl lavoro \u00e8 il fondamento di tutta la struttura sociale\u00bb, s\u2019intende esprimere non semplicemente una constatazione di fatto, ma un dato costitutivo dell\u2019ordinamento, un\u2019affermazione cio\u00e8 di princip\u00ee costruttivi, aventi conseguenze giuridiche nella struttura del nuovo Stato.<\/p><p>Per quanto riguarda la parola: \u00abadeguata\u00bb, fa rilevare che non deve intendersi come un apprezzamento variabile secondo l\u2019intendimento di chi interpreta l\u2019articolo, ma \u00abadeguata\u00bb alla premessa, cio\u00e8 che: \u00abIl lavoro \u00e8 il fondamento di tutta la struttura sociale\u00bb. Riconosce che, tradotto in termini pi\u00f9 espliciti, il termine: \u00abadeguata\u00bb, potrebbe essere sostituito dall\u2019altro: \u00abprevalente\u00bb, secondo la proposta dell\u2019onorevole Togliatti, che si dichiara disposto ad accettare.<\/p><p>CEVOLOTTO ritiene che sia da preferire la formula pi\u00f9 chiara ed esplicita proposta dall\u2019onorevole Togliatti. Sostituirebbe, per\u00f2, alle parole: \u00abdella democrazia italiana\u00bb, le altre: \u00abdella Repubblica democratica italiana\u00bb.<\/p><p>ROSSETTI si dichiara contrario alla proposta dell\u2019onorevole Cevolotto, non perch\u00e9 la parola: \u00abRepubblica\u00bb sia da lui malvista, ma perch\u00e9 nella prima parte della Costituzione, che tratta dei rapporti tra il cittadino, lo Stato e le altre comunit\u00e0, \u00e8, a suo avviso, di maggior portata l\u2019affermazione relativa ad un dato concreto della struttura sociale italiana, indipendentemente da una definizione istituzionale, che sar\u00e0 successivamente inserita.<\/p><p>CEVOLOTTO ritiene invece che il primo articolo della Costituzione dovrebbe affermare che: \u00abLo Stato italiano \u00e8 una Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che non vi \u00e8 contrasto tra i due punti di vista, ma che \u00e8 soltanto una questione di sistematica che potr\u00e0 essere risolta in sede di coordinamento.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che \u00e8 sostanzialmente d\u2019accordo sulle formulazioni La Pira e Togliatti. Attenuerebbe per\u00f2 il loro contenuto, perch\u00e9, se il lavoro deve avere una considerazione preminente, sarebbe per\u00f2 opportuno non trascurare tutti gli altri fattori che pur contribuiscono nella complessa struttura sociale, economica e politica. Propone, pertanto, la seguente dizione: \u00abIl lavoro, nelle sue diverse forme e manifestazioni, come fondamento della struttura sociale e nella sua partecipazione adeguata negli organismi economici sociali e politici, costituisce il carattere democratico di questi\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, non avrebbe difficolt\u00e0 ad accettare il concetto delle formulazioni proposte, ma si domanda se questo debba formare oggetto di un articolo della Costituzione, o non sia, invece, materia attinente, se mai, al preambolo della Costituzione, salvo a formulare in maniera pi\u00f9 appropriata il concetto della importanza che il lavoro ha nella vita sociale e politica del Paese.<\/p><p>Nelle discussioni avvenute in seno alla Sottocommissione, ha notato che sul termine: \u00ablavoro\u00bb, e soprattutto sul termine: \u00ablavoratori\u00bb non si \u00e8 tutti d\u2019accordo. Sul termine: \u00ablavoro\u00bb, \u00e8 stato possibile arrivare ad un punto di intesa, mediante una casistica nella quale si \u00e8 chiarito che determinate attivit\u00e0. anche contemplative, dovevano essere considerate come socialmente utili. Tale punto di intesa \u00e8 per\u00f2 soltanto formale ed il disaccordo, che \u00e8 sostanziale, ricomparir\u00e0 ancora quando si dovr\u00e0 interpretare la Costituzione. Ad ogni modo, se si \u00e8 raggiunto l\u2019accordo sul termine: \u00ablavoro\u00bb, il disaccordo \u00e8 totale quando si parla di: \u00ablavoratori\u00bb, quasi che tale termine non venisse da \u00ablavoro\u00bb. A suo parere, per esempio, non vi \u00e8 dubbio che un monaco, il quale, pure svolgendo un\u2019attivit\u00e0 puramente contemplativa, compie un lavoro utile per la societ\u00e0, sia un autentico lavoratore. Non crede per\u00f2 che l\u2019onorevole Togliatti sia dello stesso avviso.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, prega di non riaprire la discussione su di un articolo che \u00e8 stato gi\u00e0 approvato.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, non intende riaprire una discussione, ma terminandosi con l\u2019articolo in esame la parte di Costituzione che riguarda i problemi sociali ed economici sulla quale \u00e8 stato Relatore, ha tenuto a porre in evidenza che non si \u00e8 raggiunto l\u2019accordo sulla portata del termine: \u00ablavoratori\u00bb. Tale fatto riveste una specifica importanza, in quanto la partecipazione del lavoro negli organismi economici non avviene direttamente, ma per rappresentanza attraverso il lavoratore. Ora, a suo giudizio, il dirigente di un\u2019azienda, l\u2019agrario o il consigliere di una societ\u00e0 anonima, sono dei lavoratori, e, dato che attualmente la funzione capitalistica, sia pure regolamentata e controllata, continuer\u00e0 a sussistere, pure la relativa attivit\u00e0 dovrebbe essere considerata come lavorativa, nel senso che anche il capitalista \u00e8 un lavoratore. Dubita, per\u00f2, che questo suo modo di vedere sia condiviso da tutti e che si tenda piuttosto a stabilire una sperequazione tra i vari fattori della produzione. Ritiene invece che tutti coloro che partecipano alla produzione siano \u00ablavoratori\u00bb (meno l\u2019azionista puro, gli inabili e i malati), dal presidente del consiglio di amministrazione fino all\u2019ultimo usciere della societ\u00e0. Stabilito il principio che tutti sono lavoratori, in quanto uomini, il lavoro, inteso come manuale, non deve considerarsi preminente sugli altri fattori della produzione. Perci\u00f2, se da qualche parte si vuole distinguere il lavoratore del capitale dal puro prestatore d\u2019opera, dichiara di non potere essere d\u2019accordo circa la formulazione proposta, perch\u00e9 approverebbe un principio contrario alla sua concezione ugualitaria, che \u00e8 la base di tutto il suo credo politico.<\/p><p>Concludendo, ritiene che un articolo di tal natura sarebbe pleonastico e pericoloso. Non ha nulla in contrario che esso venga messo nel preambolo della Costituzione, ma non pu\u00f2 accettarlo come un articolo della Costituzione stessa.<\/p><p>MANCINI osserva che, dopo aver ascoltato l\u2019esposizione dell\u2019onorevole La Pira, era contrario all\u2019articolo ed ai concetti che lo ispiravano, in quanto li riteneva una ripetizione di espressioni gi\u00e0 chiaramente enunciate negli articoli votati. Ma, dopo le osservazioni dell\u2019onorevole Lucifero, non pu\u00f2 che dichiararsi entusiasta del concetto espresso dall\u2019articolo. Come forma ne preferirebbe una pi\u00f9 semplice, se si vuole che il popolo possa intendere lo spirito della Costituzione. Ritiene perci\u00f2 pi\u00f9 rispondente, anche agli intendimenti dei compilatori, la dizione proposta dall\u2019onorevole Togliatti. Desidererebbe, per\u00f2, che alla parola: \u00abpartecipazione\u00bb, fosse sostituita l\u2019altra: \u00abintervento\u00bb, che gli sembra pi\u00f9 precisa ed esplicativa, e alla parola: \u00abfondamento\u00bb, un\u2019altra pi\u00f9 appropriata, per esempio, \u00abessenza\u00bb, che meglio esprime il concetto che tutta la struttura, il tessuto connettivo, per cos\u00ec dire, della democrazia italiana \u00e8 il lavoro.<\/p><p>LA PIRA ritiene pi\u00f9 appropriata la parola: \u00abfondamento\u00bb. Come i muri maestri di una casa poggiano sulle fondazioni, cos\u00ec la struttura sociale della democrazia italiana poggia sul fondamento del lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>Fa quindi rilevare all\u2019onorevole Lucifero che l\u2019articolo rappresenta un\u2019affermazione di principio, che, come altre simili affermazioni contenute in articoli gi\u00e0 approvati, non \u00e8 da escludere che in sede di coordinamento possa esser trasferita nel preambolo della Carta costituzionale. Prega, infine, l\u2019onorevole Togliatti di voler accettare un emendamento alla sua formula, relativo al termine \u00abprevalente\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, al posto del termine \u00abprevalente\u00bb, proporrebbe: \u00abpreminente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE risponde all\u2019onorevole Togliatti che il termine \u00abpreminente\u00bb era gi\u00e0 stato da lui considerato, ma ha ritenuto che anch\u2019esso non fosse il pi\u00f9 appropriato, perch\u00e9, pur rappresentando il lavoro l\u2019essenza della Costituzione, tuttavia, essendo le Costituzioni fondate sul primato del lavoro, anche in considerazione delle osservazioni dell\u2019onorevole Lucifero, non vede la necessit\u00e0 di affermarne la preminenza. Riterrebbe pi\u00f9 adatto il termine: \u00abconcreta\u00bb, in quanto risponde meglio a quello che \u00e8 forse il pensiero degli stessi Relatori.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, in considerazione del fatto che il concetto che si vorrebbe affermare nel termine \u00abprevalente\u00bb \u00e8 gi\u00e0 contenuto nell\u2019articolo con la parola \u00abfondamento\u00bb, dichiara di accettare la modificazione proposta dal Presidente.<\/p><p>MANCINI rileva che sostituendo il termine \u00abconcreta\u00bb, a quello \u00abprevalente\u00bb, non si afferma pi\u00f9 la stessa cosa, poich\u00e9 le due parole hanno un significato del tutto differente. Dichiara pertanto di far propria la formula Togliatti nella sua primitiva dizione.<\/p><p>MASTROJANNI desidera porre in evidenza che l\u2019articolo, nella formulazione da lui proposta, ovvierebbe anche in parte alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Lucifero. Infatti, affermandosi che il lavoro deve essere inteso \u00abnelle sue diverse forme e manifestazioni\u00bb, si evita il pericolo di equivoci di interpretazione e si fa riferimento a qualsiasi manifestazione dell\u2019attivit\u00e0 umana.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, chiede che venga stabilito, mediante votazione, se l\u2019articolo in discussione sia materia di preambolo, ovvero debba essere inserito nella Costituzione vera e propria.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare all\u2019onorevole Lucifero di avergli gi\u00e0 fatto presente che l\u2019approvazione dell\u2019articolo non pregiudica l\u2019eventualit\u00e0 che il concetto in esso espresso possa essere successivamente trasferito nel preambolo della Costituzione.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, non insiste nella sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni, come quella che pi\u00f9 si allontana dalla formula primitiva.<\/p><p>CARISTIA dichiara che si asterr\u00e0 dalla votazione, perch\u00e9 ritiene che la dichiarazione di questo principio di carattere generale e fondamentale debba trovare, sotto altra forma, posto pi\u00f9 adeguato nel preambolo della Carta costituzionale.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, fa una dichiarazione di voto comprensiva della votazione in atto e di quella successiva. Riconosce che, indubbiamente, la formula dell\u2019onorevole Mastrojanni rappresenta un miglioramento della formula originaria e quindi la voter\u00e0 favorevolmente per il solito criterio di attenersi al meno peggio. Se tale emendamento sar\u00e0 respinto, dichiara altres\u00ec che voter\u00e0 contro l\u2019articolo, perch\u00e9 ha la preoccupazione, ogni giorno pi\u00f9 grave, che si stiano concretando e deliberando una quantit\u00e0 di formule che, invece di essere costituzionali, sono solo affermazioni dottrinarie espresse molto spesso in forma confusa e involuta. Tale fatto gli fa sorgere notevoli dubbi senza offesa per nessuno circa le singole formule, nel senso cio\u00e8 che ognuno spera di dare, a suo tempo, a ciascuna di esse una interpretazione adeguata alle proprie ideologie e convinzioni politiche. La Costituzione invece deve avere delle formule che consentano una sola interpretazione; prima di tutto perch\u00e9 soltanto cos\u00ec il futuro legislatore potr\u00e0 legiferare su di una sicura base, e in secondo luogo perch\u00e9 una Costituzione democratica deve dare alle minoranze la garanzia e la sicurezza di poter liberamente vivere e svilupparsi, proprio in quanto minoranze di uno Stato democratico.<\/p><p>La formula originariamente proposta \u00e8 tipica di questo genere di formule che ha sempre respinto, e pertanto voter\u00e0 contro, perch\u00e9 la ritiene anticostituzionale, poco chiara, involuta e lesiva di quelli che possono essere domani gli interessi della democrazia italiana.<\/p><p>Voter\u00e0 invece a favore della formula Mastrojanni.<\/p><p>(<em>La proposta Mastrojanni \u00e8 respinta con 2 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>MANCINI chiede che sia ora messa in votazione la formula Togliatti col termine \u00abprevalente\u00bb al posto di \u00abconcreta\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, in relazione alla sua precedente dichiarazione, voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta Mancini.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinta, con 2 voti favorevoli e 13 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti con gli emendamenti suggeriti da lui e dall\u2019onorevole La Pira: \u00abIl lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici sociali e politici \u00e8 il fondamento della democrazia italiana\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 12 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricorda che tale articolo dovr\u00e0 essere collocato in testa alla serie degli articoli che riguardano i princip\u00ee dei rapporti sociali e dichiara che con l\u2019approvazione di questo articolo il tema dei princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) deve ritenersi esaurito.<\/p><p>(<em>Resta cos\u00ec stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Discussione sui princip\u00ee dei rapporti sociali (culturali).<\/p><p>PRESIDENTE fa presente ai Commissari che si passa ora alla discussione del tema successivo: \u00abI princip\u00ee dei rapporti sociali (culturali)\u00bb, di cui sono Relatori gli onorevoli Moro e Marchesi, i quali si sono in precedenza incontrati allo scopo di trovare un accordo, che per\u00f2 \u00e8 stato raggiunto solo in alcuni punti. A conclusione del loro incontro, \u00e8 stato redatto il seguente schema, dal quale risultano i punti di accordo e di disaccordo:<\/p><p>\u00ab<em>Art. 1. \u2013<\/em> \u00c8 supremo interesse dell\u2019individuo e della collettivit\u00e0 assicurare ad ogni cittadino un\u2019adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della sua personalit\u00e0 e l\u2019adempimento dei compiti sociali\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 2. \u2013<\/em> La istruzione primaria, media, universitaria \u00e8 tra le precipue funzioni dello Stato.<\/p><p>\u00abLo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e tutta la organizzazione scolastica ed educativa \u00e8 sotto la sua vigilanza\u00bb. (<em>Proposta Marchesi<\/em>)<\/p><p><em>oppure:<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Art. 2.<\/em> \u2013 Lo Stato soddisfa l\u2019interesse allo sviluppo della cultura, sia organizzando le scuole proprie, sia assicurando le condizioni per la libert\u00e0 ed efficienza delle iniziative di istruzione ed educazione di enti e di singoli. I genitori dell\u2019educando hanno diritto di scelta tra le scuole statali e quelle non statali.<\/p><p>\u00abLo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e vigila sull\u2019andamento degli studi.<\/p><p>\u00abLa scuola privata ha pieno diritto alla libert\u00e0 di insegnamento. \u00c8 in facolt\u00e0 dello Stato concedere sussidi alle scuole non statali, che per il numero dei frequentanti e per il rendimento didattico accertato negli esami di Stato siano benemerite dello sviluppo della cultura\u00bb. (<em>Proposta Moro<\/em>).<\/p><p>\u00abPer assicurare un imparziale controllo sullo svolgimento degli studi ed a garanzia della collettivit\u00e0, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato.<\/p><p>\u00abIl titolo dottorale costituisce un primo grado accademico e non \u00e8 richiesto per l\u2019esercizio delle professioni liberali\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 3. <\/em>\u2013 L\u2019organizzazione di istituti privati di insegnamento e di educazione \u00e8 permessa nei limiti della legge. La scuola privata ha pieno diritto alla libert\u00e0 di insegnamento\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 4. \u2013<\/em> La scuola \u00e8 aperta al popolo. Ogni cittadino ha diritto a tutti i gradi di istruzione, senza altra condizione che quella dell\u2019attitudine e del profitto.<\/p><p>\u00abLa Repubblica detta le norme le quali, mediante borse di studio, sussidi alle famiglie ed altre provvidenze garantiscano ai pi\u00f9 capaci e meritevoli l\u2019esercizio di tale diritto.<\/p><p>\u00abL\u2019insegnamento primario e post-elementare, da impartire in otto anni, \u00e8 obbligatorio e gratuito, almeno fino al quattordicesimo anno di et\u00e0\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 5. \u2013<\/em> Lo Stato, favorendo con premi e sovvenzioni le migliori iniziative private, stabilir\u00e0 e svolger\u00e0, con l\u2019assistenza di enti locali e per mezzo delle autorit\u00e0 centrale e periferiche, un piano di struttura scolastica diretto ad integrare e ad estendere l\u2019istruzione popolare\u00bb. (<em>Proposta Marchesi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Art. 6. <\/em>\u2013 Nelle sue scuole di ogni ordine, escluse quelle universitarie, lo Stato assicura agli studenti, che vogliano usufruirne, l\u2019insegnamento religioso nella forma ricevuta dalla tradizione cattolica\u00bb. (<em>Proposta Moro<\/em>).<\/p><p>\u00ab<em>Art.<\/em> <em>7<\/em>. \u2013 I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale in qualsiasi parte del territorio della Repubblica e sono sotto la protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI d\u00e0 lettura di una sua proposta di articoli, in cui ha condensato i concetti ai quali in questo campo si ispira il suo partito, rendendo nel medesimo tempo omaggio, per quanto gli \u00e8 stato possibile, ai princip\u00ee dei due Relatori:<\/p><p>\u00ab<em>Art. 1. \u2013<\/em> Il principio della libert\u00e0 nella scuola \u00e8 garantito dalla Costituzione. A tale scopo:<\/p><p>\u00ab<em>Art. 2. \u2013<\/em> La Repubblica sancir\u00e0 il principio della scuola nazionale (elementare, media, universitaria), essendo questa la sola scuola il cui criterio \u00e8 per definizione fondato sul merito, con la esclusione di ogni altra condizione economica e sociale.<\/p><p>\u00abFermo restando il ruolo nazionale degli insegnanti, la Repubblica potr\u00e0 affidare in determinati casi agli enti pubblici locali la gestione autonoma della scuola elementare e post-elementare.<\/p><p>\u00abAnaloga iniziativa verr\u00e0 riconosciuta agli enti pubblici locali per l\u2019istituzione di scuole specializzate, universit\u00e0 libere, ecc., sotto l\u2019osservanza delle condizioni previste e nei limiti fissati dalla legge.<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione di istituti privati di insegnamento e di educazione \u00e8 permessa sotto la vigilanza ed il controllo dello Stato. A questo \u00e8 riservato il rilascio delle attestazioni e dei diplomi\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 3. \u2013<\/em> La scuola \u00e8 aperta al popolo. Ogni cittadino ha diritto a tutti i gradi di istruzione, senz\u2019altra condizione che quella dell\u2019attitudine e del profitto.<\/p><p>\u00abL\u2019insegnamento elementare e post-elementare, da impartirsi in 7 anni, \u00e8 obbligatorio per tutti e gratuito fino ai 14 anni.<\/p><p>\u00abLa Repubblica detter\u00e0 le norme che garantiscano ai pi\u00f9 meritevoli l\u2019esercizio di tale diritto.<\/p><p>\u00abEssa detter\u00e0 altres\u00ec le norme perch\u00e9 coloro che non proseguono gli studi frequentino corsi professionali obbligatori e gratuiti atti ad assicurare un\u2019effettiva qualifica di mestiere\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 4. \u2013<\/em> Lo Stato, come rappresentante di tutti i cittadini, non fa suo nessun sistema, dogma o principio scientifico o religioso, essendo il suo insegnamento e la formazione della coscienza civile, cui esso mira, fondati sul principio della ricerca della verit\u00e0, nel rispetto o attraverso la discussione di ogni opinione liberamente professata\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 5. \u2013<\/em> La Repubblica garantir\u00e0, attraverso lo stato giuridico e nei limiti previsti dalla legge, la effettiva indipendenza, libert\u00e0 e dignit\u00e0 dell\u2019insegnamento, in essa ricomprendendo in primo luogo la libert\u00e0 dal timore e dal bisogno\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 6. \u2013<\/em> I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Lombardi se intende che della sua formulazione si faccia una discussione speciale, con conseguente votazione, oppure se si riserva, via via che si discuteranno gli articoli proposti dai due Relatori, di intervenire nella discussione e proporre emendamenti concreti.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara che sarebbe disposto ad attenersi a quest\u2019ultima soluzione, se ragioni inerenti alla sua qualit\u00e0 di deputato non lo costringessero ad assentarsi dalla riunione.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che nella formulazione proposta dall\u2019onorevole Lombardi non vi \u00e8 la sostituzione di un solo articolo rispetto alla formulazione dei Relatori, ma si tratta di una completa sostituzione. Per questo ritiene che non si possa procedere ad una votazione unica generica.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la Sottocommissione possa seguire la procedura gi\u00e0 usata in altre occasioni e che gli sembra la pi\u00f9 logica: scegliere, cio\u00e8, tra due diverse articolazioni quella da prendere come base della discussione.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che solo la formula proposta dai Relatori debba servire come base della discussione, salvo a tener presente, articolo per articolo, la formulazione proposta dall\u2019onorevole Lombardi.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo. Dichiara aperta la discussione sul primo articolo della formulazione concordata tra i Relatori.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che nella primitiva articolazione proposta dall\u2019onorevole Marchesi vi era il seguente articolo iniziale: \u00abL\u2019arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti\u00bb. Poich\u00e9 sembra che l\u2019onorevole Marchesi abbia rinunciato a tale articolo, crede che abbia ragione l\u2019onorevole Lombardi a riproporlo, sia pure sotto altra forma, perch\u00e9, a suo parere, l\u2019affermazione della libert\u00e0 della scuola, della scienza e dell\u2019arte, \u00e8 essenziale e deve costituire il primo punto della trattazione dei problemi culturali e scolastici.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che anche l\u2019onorevole Moro aveva accettato il primo articolo della sua formulazione, ma in un secondo tempo si \u00e8 ritenuto che fosse superfluo, essendo gi\u00e0 stato affermato precedentemente il principio della libert\u00e0 del pensiero e delle sue espressioni.<\/p><p>CEVOLOTTO obietta che la libert\u00e0 della scuola \u00e8 una cosa diversa dalla libert\u00e0 di pensiero. L\u2019affermazione della libert\u00e0 della scuola \u00e8 essenziale e non deve mancare.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che nel corso degli articoli il principio della libert\u00e0 della scuola \u00e8 riconfermato pi\u00f9 volte.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che \u00e8 stato deciso di esaminare contemporaneamente il testo concordato tra i due Relatori e quello proposto dall\u2019onorevole Lombardi. Poich\u00e9 il principio della libert\u00e0 \u00e8 un principio generalissimo, desidera che la Sottocommissione si pronunci su di esso.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019espressione proposta dall\u2019onorevole Lombardi pu\u00f2 essere equivoca, perch\u00e9 le parole \u00ablibert\u00e0 nella scuola\u00bb possono dar luogo a svariate interpretazioni. Ritiene perci\u00f2 pi\u00f9 opportuno parlare di questa libert\u00e0 nel corso dell\u2019articolazione, in relazione ai casi in cui essa deve avere una applicazione concreta.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Moro. Nel caso per\u00f2 che la Sottocommissione intendesse premettere un\u2019affermazione di principio, riterrebbe opportuno tornare alla formulazione del primo articolo della sua relazione.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che se i Relatori non accettano la dizione proposta dall\u2019onorevole Lombardi, si dichiara favorevole alla formulazione del primo articolo della relazione dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>LUCIFERO, ferma restando l\u2019articolazione successiva, non gli dispiacerebbe l\u2019affermazione generale della libert\u00e0 della scuola.<\/p><p>\u00c8 d\u2019avviso infatti che, secondo quanto si \u00e8 fatto in altri campi, qualora si introducesse prima l\u2019affermazione del diritto di libert\u00e0 e poi si stabilissero nei successivi articoli le limitazioni di questo diritto nell\u2019applicazione concreta, l\u2019articolazione diventerebbe pi\u00f9 snella e logica.<\/p><p>MANCINI fa rilevare la differenza esistente tra libert\u00e0 \u00abdella scuola\u00bb e libert\u00e0 \u00abnella scuola\u00bb. Se il principio che si vuole affermare \u00e8 quello della libert\u00e0 \u00abdella scuola\u00bb aderisce pienamente alla formula pi\u00f9 comprensiva e pi\u00f9 espressiva dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>MASTROJANNI si associa agli onorevoli Cevolotto e Mancini. Ritiene che anche da un punto di vista estetico e formale, la dizione dell\u2019onorevole Marchesi soddisfi le esigenze di una Costituzione, come esordio a tutta l\u2019articolazione che segue per regolare l\u2019insegnamento.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, rileva che, come \u00e8 stato detto dall\u2019onorevole Marchesi, era sembrato ai Relatori pi\u00f9 opportuno considerare il principio della libert\u00e0 della scuola nelle sue concrete espressioni, nell\u2019ambito della articolazione. Nel timore di interpretazioni difformi dalle sue intenzioni e probabilmente da quelle del collega Relatore, sarebbe d\u2019avviso che il primo articolo della relazione dell\u2019onorevole Marchesi non fosse incluso nel testo definitivo.<\/p><p>ROSSETTI dichiara di essere contrario alla formulazione di un principio generale, ma non vorrebbe che una dichiarazione iniziale del tipo proposto facesse perdere di vista l\u2019importanza e la stretta connessione che lega la dichiarazione della libert\u00e0 di insegnamento all\u2019altra della necessit\u00e0 sociale che lo Stato adempia alla sua funzione di assicurare una istruzione adeguata a tutti i cittadini capaci e meritevoli. Desidererebbe, quindi, che nella materia in esame si seguisse la stessa impostazione di altri precedenti titoli della Costituzione, nei quali al concetto di libert\u00e0 \u00e8 andato sempre parallelo, e talvolta anteposto, il concetto della funzione sociale della solidariet\u00e0.<\/p><p>In secondo luogo, osserva che se si deve fare un\u2019affermazione di libert\u00e0, sarebbe opportuno dire chiaramente quali sono il significato e la portata che a questa affermazione si vuole attribuire. A suo avviso, tale portata dovrebbe essere la pi\u00f9 incondizionata e la pi\u00f9 radicale, sempre nei limiti di quella finalizzazione della libert\u00e0 che \u00e8 stato sostenuto essere il principio della nuova Costituzione. Dall\u2019iniziale dichiarazione della libert\u00e0 della scienza e dell\u2019arte deve derivare, come assoluta conseguenza, l\u2019impossibilit\u00e0 di esaurire le funzioni dell\u2019insegnamento in un compito statale, e la necessit\u00e0 di affermare quindi che il compito statale di assicurare la libert\u00e0 dell\u2019insegnamento e di dare in modo adeguato una preparazione culturale a tutti i capaci, deve essere adempiuto col rispetto della spontaneit\u00e0 e libert\u00e0 di quelle iniziative che si manifestano adeguate ai risultati sociali che si vogliono raggiungere.<\/p><p>LUCIFERO, facendo seguito all\u2019onorevole Dossetti, con il quale concorda, salvo per quanto attiene alla questione della finalizzazione delle libert\u00e0, desidera sottoporre all\u2019attenzione della Sottocommissione una formula che, pur riproducendo quella dell\u2019onorevole Marchesi, tende ad integrarla: \u00abL\u2019arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti. Pertanto la libert\u00e0 della scuola \u00e8 garantita\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI desidera far osservare all\u2019onorevole Lucifero che quanto egli propone \u00e8 gi\u00e0 implicito, mentre il principio che vuole affermare implica conseguenze strutturali dell\u2019ordinamento scolastico, che devono essere riconosciute e difese.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, dopo le considerazioni esposte dall\u2019onorevole Dossetti, attribuisce maggior valore all\u2019articolo che aveva gi\u00e0 proposto, giacch\u00e9 non pu\u00f2 ammettere nessuna finalizzazione di questa libert\u00e0, che spetta all\u2019arte ed alla scienza ed ai relativi insegnamenti fuori e dentro la scuola.<\/p><p>D\u2019altra parte non vede quale motivo di preoccupazione possa sorgere in seguito alla affermazione di una libert\u00e0 che \u00e8 garantita per tutti. La libert\u00e0, affermata in un articolo iniziale e preliminare, non pu\u00f2 costituire pericolo nemmeno per una scuola confessionale, giacch\u00e9 questa libert\u00e0 vale anche per tutte le scuole, mentre se si vuol limitarla e proporzionarla a certe pretese utilit\u00e0 o necessit\u00e0 della vita consociata, il principio verrebbe gravemente intaccato. La scuola, a suo avviso, non \u00e8 confessionale, non \u00e8 filosofica, non \u00e8 dogmatica, perch\u00e9 in essa deve essere ammesso qualunque principio, qualunque metodo di insegnamento, purch\u00e9 non contravvenga ai princip\u00ee elementari e fondamentali dell\u2019educazione.<\/p><p>Quindi, giacch\u00e9 questo articolo preliminare, che era disposto ad abbandonare, \u00e8 stato ritenuto limitativo di alcuni diritti, domanda alla Sottocommissione che venga messo in votazione.<\/p><p>MASTROJANNI ribadisce la necessit\u00e0 di inserire nella Costituzione la formula incisiva ed espressiva dell\u2019onorevole Marchesi, la quale dichiara l\u2019universalit\u00e0 della scienza e dell\u2019arte al di sopra di ogni barriera statale e di ogni sentimento nazionale, al di sopra di ogni tendenza, di ogni orientamento politico, giuridico e sociale, rendendo omaggio nel contempo alle manifestazioni eccelse della personalit\u00e0 umana.<\/p><p>DOSSETTI teme di essere stato frainteso dall\u2019onorevole Marchesi. Egli ha voluto, soprattutto, precisare tre cose: in primo luogo, che era favorevole, senza scorgervi alcun pericolo, alla dichiarazione di questa libert\u00e0; in secondo luogo che riteneva conveniente che tale dichiarazione fosse fatta parallelamente a quella che \u00e8 compito sociale dello Stato di assicurare a tutti i capaci l\u2019istruzione adeguata; in terzo luogo, infine, che era disposto ad accettare quella formula, in quanto necessariamente implicava, nel suo sviluppo logico, certe modificazioni di struttura della successiva articolazione, rivolte soprattutto a garantire in pieno la libert\u00e0 della scuola e delle iniziative non statali, come conseguenza necessaria del principio affermato della libert\u00e0 dell\u2019arte, della scienza e dei relativi insegnamenti.<\/p><p>Incidentalmente ha parlato di una finalizzazione di questa libert\u00e0, come di tutte le altre, ma senza attribuire a questa un significato prevalente, e senza volerle dare un carattere diverso da quello che \u00e8 stato dato per altre libert\u00e0, che anche l\u2019onorevole Marchesi ha accettato, per esempio la libert\u00e0 di stampa. D\u2019altra parte, non pu\u00f2 intendersi la libert\u00e0 della scuola in termini cos\u00ec assoluti e radicali da ammettere, per esempio, che nella scuola di uno Stato democratico si possa far professione di idee fasciste.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la scuola pubblica non esclude affatto il sorgere ed il prosperare di altri istituti privati. Il principio a cui si ispira il suo articolo verrebbe ad essere per\u00f2 sminuito, se lo si volesse subordinare alla sola funzione scolastica.<\/p><p>DOSSETTI riconosce la profondit\u00e0 della osservazione; non era suo intendimento dare a questo principio soltanto quel contenuto, ma voleva sottolineare il fatto che tra le necessarie conseguenze di questo principio vi era anche l\u2019affermazione della piena libert\u00e0 dell\u2019iniziativa privata di insegnamento.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che con il suo primo articolo intendeva affermare la libert\u00e0 dell\u2019arte e della scienza, che si deve esercitare dentro e oltre la scuola. L\u2019arte e la scienza hanno espressioni amplissime e molte volte con maggiore efficacia ed utilit\u00e0 sociale si sviluppano al di fuori delle costrizioni scolastiche. Domanda all\u2019onorevole Dossetti in che modo si pu\u00f2 finalizzare la libert\u00e0 di insegnamento, se non venendo a vulnerare tutto il principio. Crede che l\u2019onorevole Dossetti stesso si troverebbe imbarazzato, se dovesse specificare, a garanzia della libert\u00e0 e della democrazia, entro quali limiti si debba svolgere la libert\u00e0 di insegnamento.<\/p><p>DOSSETTI non contesta la difficolt\u00e0, ma non vorrebbe che in questa sede si venisse a dare ragione a quanto l\u2019onorevole Lucifero diceva in sede di discussione della libert\u00e0 di stampa. Come \u00e8 stata superata quella difficolt\u00e0, si potrebbe egualmente superarla in materia di libert\u00e0 della scuola.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che il corso della discussione abbia dimostrato la fondatezza della esigenza di precisare il principio della libert\u00e0 della scuola in sede di articolazione, anzich\u00e9 come premessa generale. Comunque, poich\u00e9 ormai pare che una precisazione sia necessaria, si dichiara lieto di ritornare sulla primitiva proposta \u2013 comune a lui e all\u2019onorevole Marchesi \u2013 salvo poi collegarla con le successive norme strutturali per assicurare una concreta garanzia di libert\u00e0 anche alla scuola non statale. Riconosce che il principio della libert\u00e0 di insegnamento va al di l\u00e0 del problema della scuola, in quanto vi sono forme di arte e di scienza che non hanno bisogno di esprimersi nella scuola; tuttavia crede che potr\u00e0 studiarsi una formula che, in relazione al principio generale della libert\u00e0 della scienza, dell\u2019arte e del loro insegnamento, consenta alla scuola privata di affermarsi e di prosperare.<\/p><p>TOGLIATTI teme che si confondano due concetti diversi, cio\u00e8: un\u2019affermazione di principio, la quale si riferisce non soltanto alla scuola, ma a tutti gli insegnamenti, ed un istituto particolare quale \u00e8 la scuola con le sue svariate forme di organizzazione. Crede che nessuno possa mettere in dubbio l\u2019affermazione della libert\u00e0 degli indirizzi scientifici e artistici dallo Stato organizzati democraticamente, ma se da tale affermazione si vuol fare direttamente discendere la libert\u00e0 della scuola, ritiene che la conseguenza sia errata, perch\u00e9 non si \u00e8 pi\u00f9 di fronte ad un principio generale, ma alla libert\u00e0 di un istituto, la scuola, a cui da due opposte correnti politiche si \u00e8 attribuito un determinato contenuto politico. Mentre la formula dell\u2019onorevole Marchesi \u00e8 perfettamente coerente con l\u2019organizzazione scolastica prevista nei successivi articoli, in quanto \u00e8 lo Stato democratico che organizza la scuola sotto il suo controllo e ne garantisce la libert\u00e0 d\u2019insegnamento, facendo discendere da tale formula il principio che anche la scuola \u00e8 libera; si avrebbe come conseguenza di inserire nella Costituzione un\u2019altra forma di organizzazione scolastica diversa da quella affermata nell\u2019articolazione dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>Conclude dichiarando di approvare l\u2019articolo 1\u00b0 dell\u2019onorevole Marchesi, senza per\u00f2 aggiungere l\u2019affermazione proposta dall\u2019onorevole Dossetti, che dovr\u00e0 formare oggetto degli articoli successivi relativi alle funzioni dello Stato nell\u2019organizzazione scolastica.<\/p><p>LUCIFERO ritiene che il dissenso sia pi\u00f9 apparente che sostanziale, in quanto gli sembra che la formula dell\u2019onorevole Marchesi porti evidentemente, come prima conseguenza, che la scuola \u00e8 libera perch\u00e9 nella scuola si danno e si sviluppano gli insegnamenti. Ora quando si ammette che l\u2019insegnamento \u00e8 libero, non pu\u00f2 non essere libera la scuola. Il fatto che vi sia la scuola di Stato, la quale segue determinati ordinamenti e ha una sua determinata organizzazione, che vi sia la scuola privata con altri determinati indirizzi ed infine una scuola individuale che segue anche essa i suoi indirizzi, non pu\u00f2 \u2013 a suo avviso \u2013 costituire materia di dissenso in questo campo. Anche lo Stato che volesse costituire una organizzazione scolastica molto rigida e molto circoscritta dovrebbe ammettere il principio della libert\u00e0 della scuola, considerando come tale anche lo studio del pittore, ovvero quello del professore universitario che riunisce degli amici per comunicare loro il suo pensiero e le sue idee. Perci\u00f2 la dichiarazione che la libert\u00e0 della scuola \u00e8 garantita, deve essere la logica conseguenza della prima affermazione, in quanto se l\u2019arte e la scienza sono libere, \u00e8 chiaro che deve essere libera anche la scuola in cui questi insegnamenti si traducono.<\/p><p>In definitiva, ritiene che questa prima parte dell\u2019articolazione possa essere ammessa, perch\u00e9 se si accetta il principio che l\u2019insegnamento \u00e8 libero, libera \u00e8 anche la scuola.<\/p><p>MANCINI pone in evidenza il fatto che nella formula dell\u2019onorevole Marchesi non \u00e8 soltanto compresa la libert\u00e0 d\u2019insegnamento nella scuola, ma anche la libert\u00e0 fuori della scuola. Si pu\u00f2 infatti insegnare in svariate maniere, non solo dalla cattedra, ma dalla vita e dalla stampa, anche scrivendo un libro che sotto questo profilo deve essere considerato come la forma primigenia dell\u2019insegnamento.<\/p><p>Ora se si mette in rapporto la libert\u00e0 di insegnamento con la libert\u00e0 dell\u2019arte e della scienza, il concetto di libert\u00e0 acquista un significato pi\u00f9 ampio e pi\u00f9 concreto, poich\u00e9 l\u2019arte e la scienza non hanno confini: sono universali e superano ogni limitazione.<\/p><p>TOGLIATTI desidererebbe precisare la formula Dossetti. Questa d\u00e0 per risolto tutto il problema della organizzazione della libert\u00e0 di insegnamento secondo un determinato indirizzo, mentre la formula generale che \u00e8 nell\u2019articolo primo dell\u2019onorevole Marchesi afferma la libert\u00e0 dell\u2019insegnamento in qualunque scuola.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 tutti sono concordi sul concetto della libert\u00e0 dell\u2019insegnamento, indipendentemente da quella che sar\u00e0 l\u2019organizzazione di questa libert\u00e0, che potr\u00e0 formare oggetto specifico di ulteriore trattazione, ritiene che non vi sia la necessit\u00e0 di affermare che l\u2019arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti. A suo avviso, il problema che preoccupa \u00e8 se l\u2019insegnamento debba avere due manifestazioni, quella della scuola pubblica e quella della privata. Un articolo che contenesse questa proposizione semplice e lasciasse impregiudicata l\u2019organizzazione dei due tipi di insegnamento, offrirebbe la soluzione migliore, salvo stabilire negli articoli successivi le necessarie forme di coordinamento tra insegnamento pubblico ed insegnamento privato.<\/p><p>A tale proposito, propone la seguente formula: \u00abL\u2019insegnamento \u00e8 libero e si distingue in pubblico e privato\u00bb.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, non comprende per quale ragione una formula cos\u00ec chiara, cos\u00ec comprensiva e cos\u00ec generica e nello stesso tempo cos\u00ec precisa, quale \u00e8 quella che risulta dalla formulazione del suo primo articolo, debba essere contratta in specificazioni che la immiseriscono. Con \u00abinsegnamento\u00bb si intende la funzione sia della scuola pubblica e privata, sia quella, in genere, dell\u2019artista e dello scienziato i quali, oltre la loro produzione artistica e scientifica, svolgono ufficio ed opera di maestri. Si dichiara desideroso quanto gli altri colleghi che il diritto della scuola privata venga affermato, ma non trova la ragione per cui in una enunciazione generica che riguarda l\u2019arte, la scienza ed il loro insegnamento, si debba inserire una specificazione relativa alla scuola pubblica e privata.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che non si possa disconoscere che l\u2019insegnamento \u00e8 la conseguenza logica e naturale di una scienza, di un\u2019arte o di una letteratura. Quindi la premessa dell\u2019onorevole Marchesi \u00e8 perfettamente logica e, costituendo un omaggio che si rende all\u2019universalit\u00e0 della scienza, deve necessariamente essere affermata nella nuova Costituzione, alla stessa stregua che il lavoro \u00e8 il fondamento della struttura sociale. Per questi motivi insiste perch\u00e9 l\u2019affermazione dell\u2019onorevole Marchesi costituisca il preambolo per il tema dei rapporti culturali, sia per rendere omaggio alla universalit\u00e0 della scienza, sia per evitare che ad essa, in qualsiasi momento, possano essere opposte barriere o limitazioni d\u2019insegnamento.<\/p><p>CEVOLOTTO insiste perch\u00e9 sia messa in votazione la proposta dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non essere soddisfatto della proposta del Presidente. A suo parere, per quanto non sia stata mai esplicitamente nominata, il punto centrale della discussione riguarda la questione religiosa. Ne fa esplicitamente cenno, in quanto alla scuola religiosa annette grandissima importanza, ritenendo che l\u2019insegnamento in essa impartito debba avere la massima possibilit\u00e0 di sviluppo. L\u2019articolo dell\u2019onorevole Marchesi non ostacola affatto questo insegnamento, perch\u00e9 indubbiamente anche questa scuola, come tante altre, deve essere libera di impartire il suo insegnamento. Infatti la logica conseguenza dell\u2019affermazione della libert\u00e0 di insegnamento \u00e8 proprio la libert\u00e0 della scuola, che \u00e8 una sottospecie dell\u2019insegnamento. Per questo motivo si dichiara favorevole alla formulazione dell\u2019onorevole Marchesi.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, ricorda all\u2019onorevole Lucifero che in un articolo successivo, comune a tutti e due i Relatori, si afferma che la scuola privata ha piena libert\u00e0 di insegnamento.<\/p><p>LUCIFERO conferma all\u2019onorevole Marchesi che appunto per tale motivo accetta il suo articolo.<\/p><p>MANCINI dichiara che, suo malgrado, non pu\u00f2 essere favorevole alla formula proposta dal Presidente, che non ritiene interpreti esattamente il pensiero dell\u2019onorevole Marchesi, essendosi in essa trascurata l\u2019affermazione pi\u00f9 importante e pi\u00f9 nobile relativa alla libert\u00e0 dell\u2019arte, della scienza e del loro insegnamento. Da questa premessa, cos\u00ec notevole, non crede si possa prescindere, perch\u00e9 dopo aver cercato la Costituzione di affermare tutte le libert\u00e0, si oblierebbe proprio la libert\u00e0 spirituale, la cui espressione tangibile \u00e8 rappresentata dall\u2019arte e dalla scienza, e nella quale ci siamo rifugiati, come solo ed alto conforto, durante la tirannia fascista. Onde ci appare come il bene pi\u00f9 caro e pi\u00f9 geloso.<\/p><p>DOSSETTI aderisce all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Marchesi, ma fa notare che esso dovrebbe essere collegato con il resto delle disposizioni. Poich\u00e9 ritiene sia necessario uno studio onde stabilire questo collegamento, propone il rinvio della discussione.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara contrario alla proposta di rinvio. Gli sembra che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Dossetti non abbiano serio fondamento, in quanto negli articoli successivi la garanzia di libert\u00e0 della scuola privata \u00e8 espressa esplicitamente.<\/p><p>DOSSETTI non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Marchesi. Il rilievo da lui fatto mostra anzi che vi \u00e8 la necessit\u00e0 di un rinvio. Ripete di essere disposto ad accettare l\u2019articolo dell\u2019onorevole Marchesi, ma, a suo avviso, soltanto un\u2019adeguata meditazione e una coordinazione con gli articoli successivi possono dare al concetto in esso contenuto quella pienezza di significato che \u00e8 nei comuni intendimenti.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che, personalmente, \u00e8 gi\u00e0 perfettamente convinto del contenuto dell\u2019articolo. Se per\u00f2 qualche Commissario ritiene di dover ancora maturare o studiare la questione, non \u00e8 contrario alla proposta di rinvio, trattandosi di affermazioni della massima importanza, che esigono una perfetta convinzione da parte di chi le deve accettare.<\/p><p>DOSSETTI afferma che la sua proposta di rinvio non ha lo scopo di voler aggiungere qualche altra proposizione all\u2019articolo dell\u2019onorevole Marchesi, ma soltanto di poter trovare anche sugli articoli successivi un accordo che consenta poi di superare con estrema rapidit\u00e0 questo problema, congiuntamente agli altri.<\/p><p>BASSO si dichiara contrario alla proposta di rinvio dell\u2019onorevole Dossetti, proprio per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Dossetti stesso, di condizionare cio\u00e8 la formulazione dell\u2019articolo a un accordo sui successivi articoli. Ritiene che questo sistema sia contrario alla procedura seguita nelle votazioni, dovendosi considerare gli articoli cos\u00ec come vengono presentati, senza regolare il proprio voto in relazione a quello che pu\u00f2 essere il contenuto di altri articoli.<\/p><p>CARISTIA ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Dossetti non tenda a discutere quello che \u00e8 il valore del primo articolo su cui tutti sono d\u2019accordo, ma tenda invece ad una maggiore concatenazione di questo primo articolo con gli altri che si dovrebbero successivamente discutere. Ci\u00f2 potrebbe poi consentire un maggior risparmio di tempo nella discussione che seguir\u00e0, in quanto saranno portati all\u2019esame della Commissione articoli ben definiti e concordati.<\/p><p>MORO, <em>Relatore<\/em>, sarebbe disposto a votare l\u2019articolo integralmente. Ritenendo per\u00f2 che ogni affermazione debba essere collocata secondo un certo ordine sistematico che non pu\u00f2 essere deciso in questo momento, si dichiara favorevole alla proposta di rinvio.<\/p><p>MARCHESI, <em>Relatore<\/em>, riafferma il suo contrario avviso alla proposta di rinvio, osservando che la preoccupazione dell\u2019onorevole Dossetti sarebbe anche sua, se l\u2019articolo potesse generare il sospetto che la libert\u00e0 della scuola non fosse garantita.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Dossetti di rinviare la discussione alla prossima seduta.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 12.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Mastrojanni, Marchesi, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati: <\/em>De Vita, Grassi e Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 26. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 18 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) (Seguito della discussione) Presidente \u2013 La Pira \u2013 Togliatti, Relatore \u2013 Dossetti \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Lucifero, Relatore \u2013 Mancini \u2013 Caristia. 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