{"id":5070,"date":"2023-10-15T22:39:58","date_gmt":"2023-10-15T20:39:58","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5070"},"modified":"2023-10-24T12:13:57","modified_gmt":"2023-10-24T10:13:57","slug":"mercoledi-16-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5070","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 16 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5070\" class=\"elementor elementor-5070\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-809f1c1 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"809f1c1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a14fdcb\" data-id=\"a14fdcb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3787ea2 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"3787ea2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461016sed025ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aa26d67 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"aa26d67\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>25.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 16 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Marchesi \u2013 Presidente \u2013 Togliatti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Basso \u2013 Mastrojanni \u2013 La Pira \u2013 Mancini \u2013 Lucifero, <em>Relatore \u2013 <\/em>Cevolotto \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Caristia \u2013 Moro \u2013 Dossetti.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.10.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti sociali (economici).<\/p><p>MARCHESI ricorda che nella seduta precedente dovette, per motivi di salute, abbandonare la riunione, raccomandando per\u00f2 al Presidente di volerlo considerare presente nel caso che si fosse addivenuti ad una votazione.<\/p><p>PRESIDENTE conferma all\u2019onorevole Marchesi che, come era suo desiderio, egli \u00e8 stato considerato presente nella votazione. Precisamente, l\u2019onorevole Marchesi limit\u00f2 la sua richiesta alla proposizione presentata dall\u2019onorevole Togliatti cos\u00ec formulata: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb ed egli fu accontentato. Se non che a questa prima proposizione, nel corso della discussione, ne furono aggiunte altre, e naturalmente nella votazione di queste successive proposte l\u2019onorevole Marchesi non fu considerato presente.<\/p><p>Comunica all\u2019onorevole Marchesi che le successive proposizioni, nella votazione delle quali egli non fu considerato presente, sono state approvate con 7 voti favorevoli, 6 contrari e uno astenuto. Tra i voti contrari vi furono quelli dell\u2019onorevole Togliatti e della onorevole Iotti Leonilde. Osserva che, se l\u2019onorevole Marchesi lo ritiene necessario, pu\u00f2 fare una postuma dichiarazione di voto.<\/p><p>MARCHESI si rammarica di non aver pensato che la sua presenza avrebbe potuto essere tenuta in considerazione soltanto rispetto alla proposta enunciata dall\u2019onorevole Togliatti e considera suo torto non aver preveduto i successivi sviluppi della discussione che ha portato a formulare nuove proposte aggiuntive; se questo avesse potuto prevedere, non si sarebbe allontanato, data l\u2019importanza che aveva il problema in discussione.<\/p><p>Non gli resta ora che dichiarare che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro le altre proposte che sono state approvate dopo la prima proposizione dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>PRESIDENTE chiede ai Relatori se hanno concretato nuove proposte da sottoporre all\u2019esame della Sottocommissione.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, comunica che i Relatori si sono soffermati sull\u2019esame di una proposta dell\u2019onorevole Dossetti, la quale pu\u00f2 fornire la base per la discussione della Sottocommissione. Fa presente per\u00f2 che un accordo tra i Relatori non vi \u00e8 stato, in quanto nella proposta dell\u2019onorevole Dossetti ci sono alcuni punti da chiarire. Ricorda che nella precedente seduta \u00e8 stata approvata una proposta che riguardava il riposo, lasciando per\u00f2 in sospeso la formulazione aggiuntiva che era contenuta nell\u2019articolo proposto dall\u2019oratore nella sua relazione. Poich\u00e9 tale proposta cercava di dare una certa concretezza a questo diritto, affermando che la concessione ai lavoratori delle ferie pagate sar\u00e0 regolata con legge, domanda se non sia il caso di fermare l\u2019attenzione su tale questione.<\/p><p>BASSO rileva che l\u2019articolo approvato nella seduta precedente in materia di riposo, nella sua scheletrica espressione, non significa nulla. \u00c8 necessario inserire un\u2019affermazione pi\u00f9 concreta. Avrebbe desiderato che si affermasse per lo meno quello che \u00e8 contenuto nella proposta dell\u2019onorevole Togliatti, e soprattutto la non rinunciabilit\u00e0 al diritto al riposo.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Basso che tutta la materia del riposo, cos\u00ec come \u00e8 stata formulata nel secondo capoverso dell\u2019articolo 5 proposto dall\u2019onorevole Togliatti, pu\u00f2 trovare sede pi\u00f9 adatta nel campo legislativo che non in quello costituzionale. A suo parere, avendo affermato nella Carta costituzionale il fondamentale diritto del lavoratore al riposo, la Sottocommissione ha esaurito la sua competenza costituzionale. Il legislatore, naturalmente, dovr\u00e0 poi tener conto delle modalit\u00e0 attraverso le quali potr\u00e0 essere assicurato questo diritto al riposo, comprese le ferie pagate e la rinunciabilit\u00e0 o meno.<\/p><p>Ritiene che non sia compito della Sottocommissione affrontare una discussione cos\u00ec delicata come sarebbe quella riguardante il problema della rinunciabilit\u00e0 al riposo sollevata dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>BASSO fa presente che ci sono altre Costituzioni le quali parlano specificatamente di riposo settimanale e di riposo annuale. Osserva che l\u2019affermazione di un diritto al riposo, come \u00e8 stata enunciata nella proposizione approvata nella seduta precedente, rappresenta una delle tante norme vuote che una Carta costituzionale deve evitare, in quanto il concetto di riposo affermato in un modo cos\u00ec elastico non rappresenta assolutamente una garanzia per il lavoratore.<\/p><p>Osserva che oggi gli operai i quali rinunciano alle ferie ricevono un\u2019ulteriore paga, pari alla paga normale; ora, se questo fatto su un piano economico pu\u00f2 essere considerato giusto, non altrettanto pu\u00f2 dirsi se si riguarda la questione dal punto di vista fisico del lavoratore.<\/p><p>Pertanto insiste nella sua proposta di affermare la non rinunciabilit\u00e0 alle ferie.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che si possa accedere alla proposta dell\u2019onorevole Basso in quanto non \u00e8 difficile trovare una formula pi\u00f9 felice.<\/p><p>MASTROJANNI crede che un accenno in merito, nella Carta costituzionale, debba farsi, sempre per coerenza con quanto \u00e8 stato sancito in ordine all\u2019interesse che ha il riposo sia dal punto di vista fisico sia da quello psichico.<\/p><p>LA PIRA, pur ritenendo che sia compito particolare della terza Sottocommissione affrontare questo problema, \u00e8 d\u2019avviso che nella Carta costituzionale vada precisato il principio affermato dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MANCINI dichiara di concordare con quanto ha affermato l\u2019onorevole Basso. C\u2019\u00e8 una legge che riguarda il riposo festivo, ma molte volte questa legge non \u00e8 presa in considerazione; lo stesso accadrebbe per quanto riguarda il diritto alle ferie, quando si affermasse tale diritto con la formula votata nella seduta precedente, formula che garantisce il diritto al riposo, ma non la sua obbligatoriet\u00e0.<\/p><p>BASSO propone che, prendendo come base il primo capoverso dell\u2019articolo 5 proposto dall\u2019onorevole Togliatti, si dica: \u00abLa legge regola l\u2019orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che si debba fare un articolo a parte riguardante la materia del riposo. Propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abIl diritto al riposo giornaliero, settimanale e annuale \u00e8 garantito e non \u00e8 rinunciabile. La legge ne regola le modalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, propone di aggiungere nella prima proposizione: \u00abed \u00e8 retribuito\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO concorda, nella sostanza, con il concetto espresso nella proposta Lucifero, ma fa presente che vi sono degli operai i quali sono pagati a giornata, naturalmente ricevendo un compenso che comprende la giornata festiva non pagata. Non ritiene quindi che sia il caso di precisare che il riposo deve essere retribuito, poich\u00e9 diversi sono i sistemi di paga, e quindi solo le ferie annuali debbono essere retribuite.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che, in considerazione delle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Cevolotto, la formula potrebbe essere cos\u00ec completata:<\/p><p>\u00abIl diritto al riposo giornaliero, settimanale, annuale \u00e8 garantito e non \u00e8 rinunciabile. La legge ne regola le modalit\u00e0. Le ferie annuali sono retribuite\u00bb.<\/p><p>Questo articolo dovrebbe sostituire quello approvato nella seduta precedente:<\/p><p>\u00abIl diritto al riposo \u00e8 garantito\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo nel testo proposto.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, risolto questo problema, restano altre questioni, quali quella riguardante l\u2019intervento dello Stato, per regolare l\u2019attivit\u00e0 produttiva nell\u2019interesse sociale, la questione del diritto di propriet\u00e0 nelle sue finalit\u00e0, nei suoi limiti e nelle sue forme, ed infine quella relativa ai limiti della propriet\u00e0 fondiaria.<\/p><p>Propone che, per quanto riguarda l\u2019intervento dei lavoratori nella gestione dell\u2019azienda, la Sottocommissione faccia propria la formula approvata dalla terza Sottocommissione, la quale dice:<\/p><p>\u00abLo Stato assicura il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera. La legge stabilisce i modi e i limiti di applicazione del diritto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Togliatti che la Sottocommissione faccia proprio l\u2019articolo approvato dalla terza Sottocommissione.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvala all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, comunica che, per quanto riguarda gli altri problemi cui ha prima accennato, l\u2019onorevole Dossetti ha cercato di dar loro una formulazione in un solo articolo relativo al diritto di propriet\u00e0, nel quale sono contenuti anche gli altri concetti.<\/p><p>Dichiara di accettare come base di discussione l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti, riservandosi di proporvi alcune modifiche.<\/p><p>L\u2019articolo \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI beni economici di consumo e strumentali possono essere in propriet\u00e0 di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della persona e della sua famiglia.<\/p><p>\u00abAl fine di rendere la propriet\u00e0 personale in concreto accessibile a tutti e di garantire il coordinamento della vita economica a tutela del diritto alla vita, al lavoro e al benessere per tutti:<\/p><p>la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento della propriet\u00e0 privata dei beni strumentali;<\/p><p>la legge riserva alla propriet\u00e0 dello Stato, di istituzioni, di comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti, determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto, oppure pu\u00f2 trasferire agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la propriet\u00e0 di determinate imprese o di determinati complessi di beni\u00bb.<\/p><p>Dichiara che la sua insoddisfazione si riferisce soltanto al carattere un po\u2019 dottrinale e un po\u2019 astruso di questa formula, e rileva che in essa \u00e8 troppo attenuato un concetto da lui formulato nel suo primo articolo, nel capoverso in cui si parla dell\u2019intervento dello Stato per dirigere la vita produttiva di tutta la Nazione, secondo un piano che garantisca il massimo rendimento per la collettivit\u00e0.<\/p><p>Desidererebbe infine una formulazione pi\u00f9 chiara per quanto riguarda i limiti del diritto di propriet\u00e0, e una formulazione pi\u00f9 tassativa per ci\u00f2 che si riferisce al trasferimento a determinati enti di determinati complessi di beni.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda alla Sottocommissione gli articoli gi\u00e0 adottati in questa materia dalla terza Sottocommissione, dichiarando di ritenere che il compito della prima Sottocommissione debba essere il pi\u00f9 possibilmente limitato alle affermazioni e alle enunciazioni di diritti fondamentali, e che ogni ulteriore precisazione spetti alla competenza della terza Sottocommissione.<\/p><p>Conclude proponendo un articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata \u00e8 garantita. Una legge ne segna i limiti nell\u2019interesse della solidariet\u00e0 sociale e determina l\u2019indennit\u00e0 di espropriazione per pubblica utilit\u00e0.<\/p><p>\u00abLa piccola e media propriet\u00e0, la propriet\u00e0 cooperativa e il risparmio frutto del lavoro, sono particolarmente protetti\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di ritenere che, essendo gi\u00e0 stata presa una deliberazione in merito dalla terza Sottocommissione, che ha un compito specifico, la prima Sottocommissione non debba occuparsi dell\u2019argomento, soprattutto se dovesse allontanarsi da quei princip\u00ee che la terza Sottocommissione ha gi\u00e0 creduto di fissare.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sulla mozione d\u2019ordine dell\u2019onorevole Lombardi.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritenere che la mozione d\u2019ordine sia giustificata, salva per\u00f2 l\u2019affermazione del diritto, che \u00e8 di competenza della prima Sottocommissione.<\/p><p>Fa anche presente di aver gi\u00e0 espresso le sue riserve in colloqui avuti con i Commissari, prima della seduta, sulla formulazione presentata dall\u2019onorevole Dossetti, e dichiara di preferire la formulazione proposta dal Presidente, la quale ha appunto il carattere di affermazione di un diritto e lascia poi alla terza Sottocommissione il compito di fare l\u2019enucleazione delle conseguenze cui l\u2019affermazione potrebbe dar luogo.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI fa osservare che la terza Sottocommissione ha gi\u00e0 fatto questa affermazione del diritto di propriet\u00e0 e che l\u2019affermazione di un principio non ha alcuna importanza, se il diritto che ne scaturisce non \u00e8 finalizzato.<\/p><p>CARISTIA esprime il parere che la prima Sottocommissione si debba limitare a proclamare un diritto essenziale, lasciando alla terza Sottocommissione di determinare le modalit\u00e0. Pertanto dichiara di accettare come base di discussione la formula proposta dal Presidente, che gli sembra anche troppo estesa.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene che non si possa discutere su questo n\u00e9 su altri articoli, se prima non si afferma il principio che tutto quanto la terza Sottocommissione ha formulato \u00e8 suscettibile di modifiche, qualora i princip\u00ee che afferma la prima Sottocommissione siano in contrasto con tutte o con una parte delle affermazioni fatte dalla terza Sottocommissione.<\/p><p>Fino a quando questo principio non sia stato affermato, ritiene che la prima Sottocommissione non debba discutere l\u2019argomento, per ragioni di coerenza logica ed anche di prestigio.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara all\u2019onorevole Mastrojanni che, formulando la sua proposta, ha inteso riferirsi ai concetti gi\u00e0 formulati dalla terza Sottocommissione.<\/p><p>MASTROJANNI esprime il parere che il principio, sia per questa occasione come per l\u2019avvenire, venga affermato, perch\u00e9 la Sottocommissione non deve mantenersi sulla falsariga di quello che altre hanno gi\u00e0 stabilito.<\/p><p>CEVOLOTTO riconosce la fondatezza dell\u2019osservazione dell\u2019onorevole Mastrojanni, rilevando che se la prima Sottocommissione ha il compito di formulare i princip\u00ee e la terza di applicarli, la logica avrebbe voluto che la terza Sottocommissione fosse subordinata alla prima per quanto riguarda la formulazione dei princip\u00ee. Le cose in realt\u00e0 si sono svolte e si svolgono diversamente: ciascuna Sottocommissione lavora per proprio conto e non \u00e8 il caso di cambiare adesso il sistema. La prima Sottocommissione non deve quindi sentirsi vincolata da ci\u00f2 che hanno fatto le altre Sottocommissioni. Nel caso di disaccordo, le decisioni dovrebbero essere lasciate alla Commissione plenaria o, eventualmente, alle Commissioni riunite.<\/p><p>MORO osserva che la questione non \u00e8 nuova. Tutto quello che \u00e8 stato sancito finora dalla prima Sottocommissione, rientra, in qualche modo, nella competenza della terza. \u00c8 stato deciso che la prima Sottocommissione dovesse preoccuparsi di fare dichiarazioni di diritti, rinviando alla terza per l\u2019applicazione dei princip\u00ee posti. Cos\u00ec stando le cose, ritiene si debba continuare nella via seguita sinora, cercando di essere pi\u00f9 sintetici nelle formulazioni, ma non dimenticando che si \u00e8 sempre nel campo di dichiarazione di diritti anche quando si parla di limiti della propriet\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, rileva che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Mastrojanni \u00e8 fondata, ma \u00e8 fondata su una realt\u00e0 gi\u00e0 superata, cio\u00e8 su di un equivoco che si \u00e8 creato in tutto il lavoro della Sottocommissione.<\/p><p>La verit\u00e0 \u00e8 che la prima Sottocommissione avrebbe dovuto lavorare da sola, finire il suo compito e poi, una volta stabiliti i princip\u00ee generali, la terza Sottocommissione avrebbe dovuto applicarli. Questo lavoro organico e logico non \u00e8 stato fatto.<\/p><p>Ritiene che, essendo la Sottocommissione delegata a stabilire i princip\u00ee generali, quanto ha stabilito e stabilir\u00e0 la terza Sottocommissione debba essere considerato solo come fonte materiale di studio e di consultazione.<\/p><p>In sede di Commissione plenaria, si far\u00e0 poi quel lavoro di coordinamento che non \u00e8 stato fatto prima.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, si associa a quanto hanno dichiarato gli onorevoli Moro e Lucifero. La prima Sottocommissione ha avuto il compito di definire i diritti fondamentali della persona umana. I Commissari ritengono che tra questi diritti vi debba essere il diritto di propriet\u00e0, e che esso debba avere determinati limiti. \u00c8 necessario che la Sottocommissione dica quello che pensa sull\u2019argomento. Se presentasse una formulazione dei diritti fondamentali del cittadino in cui mancasse una indicazione su questo problema, essa non avrebbe adempiuto al suo compito. Se poi l\u2019altra Sottocommissione ha enunciato formule corrispondenti a quelle qui approvate, si vedr\u00e0 in seguito in che modo accordare le varie formulazioni, in sede di Presidenza o in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>MASTROJANNI chiarisce che egli non intende intralciare i lavori della Sottocommissione, ma crede debba espressamente dichiararsi che tutto quanto \u00e8 stato elaborato e deciso dalla terza Sottocommissione non ha alcun carattere impegnativo, e che la libera discussione dei Commissari non terr\u00e0 conto di quanto la terza Sottocommissione abbia deciso in materia.<\/p><p>Desidera che una dichiarazione del genere sia inserita in verbale.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che tutti i Commissari siano d\u2019accordo sulla opportunit\u00e0 di stabilire una base determinata e precisa alla discussione dell\u2019argomento in esame.<\/p><p>LA PIRA osserva che la questione non \u00e8 tanto di decidere la formula da prendere come base della discussione, quanto di stabilire quali sono i concetti che si vogliono affermare come fondamentali per il diritto del lavoro.<\/p><p>Quando la Sottocommissione abbia raggiunto un\u2019intesa sui concetti, si potr\u00e0 passare alle formulazioni.<\/p><p>Fa presente che se fra il testo proposto dall\u2019onorevole Dossetti e quello proposto dal Presidente ci sono punti di contatto, c\u2019\u00e8 per\u00f2 una notevole differenza. L\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti \u00e8 ispirato al principio di creare un ordinamento economico e sociale il quale garantisca il diritto al lavoro, il diritto alla vita, ecc. Il problema della propriet\u00e0 privata \u00e8 visto nel quadro di questo ordinamento, ed \u00e8 connesso con tutto il resto. Invece nella formula proposta dal Presidente, che \u00e8 lineare e costituzionale, manca questa connessione. Poich\u00e9 \u00e8 del parere che questa connessione debba essere mantenuta, pensa che si possa adottare la formula proposta dal Presidente, integrandola con i princip\u00ee ispiratori della proposta avanzata dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il principio ispiratore ed animatore della proposta Dossetti \u00e8 anche a base della proposta da lui presentata. Propone una breve sospensione della seduta per accordarsi circa una formulazione definitiva.<\/p><p>(<em>La Commissione approva \u2013 La seduta \u00e8 sospesa per alcuni minuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE comunica che \u00e8 stata presentata una formula elaborata dagli onorevoli Dossetti, Togliatti ed altri sulla base della proposta avanzata originariamente dall\u2019onorevole Dossetti. Essa \u00e8 cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abI beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in propriet\u00e0 di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libert\u00e0 e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.<\/p><p>\u00abAl fine di rendere la propriet\u00e0 personale in concreto accessibile a tutti di coordinare le attivit\u00e0 economiche nell\u2019interesse collettivo e di assicurare quindi il diritto alla vita, al lavoro e al benessere per tutti:<\/p><p>la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento della propriet\u00e0 privata della terra e degli altri mezzi di produzione;<\/p><p>la legge riserva alla propriet\u00e0 dello Stato, di istituzioni, di comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti, determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto, oppure trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la propriet\u00e0 di determinate imprese o di determinati complessi di beni\u00bb.<\/p><p>Ritiene che l\u2019attuale formulazione risulti sufficientemente chiara ed appropriata allo stile che deve avere un\u2019enunciazione di princip\u00ee in sede costituzionale.<\/p><p>Comunica inoltre che \u00e8 stata presentata, da parte dell\u2019onorevole Lombardi una formulazione sostitutiva di quella letta precedentemente, espressa nei seguenti termini:<\/p><p>\u00ab\u00c8 garantita la sola propriet\u00e0 gestita da conduttori e lavoratori diretti o da cooperative\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sulle proposte presentate.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, osserva che era stata avanzata, oltre alla formula dell\u2019onorevole Dossetti, una formula del Presidente che egli aveva, sia pure con riserva, accettato come base della discussione.<\/p><p>Non pu\u00f2 accettare, invece, nel modo pi\u00f9 assoluto, la nuova formula test\u00e9 letta e desidera che questa sua dichiarazione sia consacrata a verbale, perch\u00e9 ritiene che decisioni di tanta gravit\u00e0 debbano essere prese in piena responsabilit\u00e0 da ciascuno dei Commissari, e che le conseguenze di certe innovazioni probabilmente andranno al di l\u00e0 di quello che molti pensano. La proposta Dossetti non pu\u00f2 essere assolutamente presa come base di discussione, perch\u00e9 preclude completamente la possibilit\u00e0 di esaminare soluzioni o di giungere a conclusioni che non siano in essa contenute.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, essendo l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Lombardi il pi\u00f9 radicale e il pi\u00f9 semplice, spetta ad esso la precedenza nella votazione. Apre la discussione sulla proposta presentata dall\u2019onorevole Lombardi.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara con rincrescimento di dover dare un voto che deluder\u00e0 l\u2019onorevole Lombardi. Fa presente che si sta scrivendo una Costituzione che non \u00e8 una Costituzione socialista, ma \u00e8 la Costituzione corrispondente ad un periodo transitorio di lotta per un regime economico di coesistenza di differenti forze economiche che tendono a soverchiarsi le une con le altre. In questo periodo \u00e8 evidente che la lotta che si conduce non \u00e8 diretta contro la libera iniziativa e la propriet\u00e0 privata dei mezzi di produzione in generale, ma contro quelle particolari forme di propriet\u00e0 privata che sopprimono l\u2019iniziativa di vasti strati di produttori e, particolarmente, contro le forme di propriet\u00e0 privata monopolistiche, specie nel campo dei servizi pubblici, che tendono a creare nella societ\u00e0 dei concentramenti di ricchezze che vanno a danno della libert\u00e0 della grande maggioranza dei cittadini, e quindi vanno a scapito dell\u2019economia e della politica del Paese.<\/p><p>La formula presentata dall\u2019onorevole Lombardi non corrisponde a questa impostazione politica e a questa realt\u00e0. Comprende che in questa formula vi \u00e8 un lontano spirito socialista e forse per questo egli potrebbe, accogliendo in parte l\u2019espressione dell\u2019onorevole Lombardi, invitare i colleghi del suo partito a non votare contro, ma ad astenersi dal prendere parte alla votazione.<\/p><p>BASSO e MANCINI si associano alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lombardi.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>respinta con 9 voti contrari, 1 favorevole e 5 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI desidera sapere dai compilatori della proposta che ha preso a base l\u2019articolo dell\u2019onorevole Dossetti, e che riproduce in gran parte la legislazione vigente in materia di propriet\u00e0, senza alcun lume per l\u2019avvenire e senza alcuno spiraglio per una propriet\u00e0 collettiva, che cosa intendono quando dicono che i beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere anche propriet\u00e0 di \u00abistituzioni\u00bb. Domanda se non si voglia far rivivere la mano morta rilevando che, in tal caso, verrebbe sovvertita la legge del 1876.<\/p><p>DOSSETTI osserva che la legge del 1876 \u00e8 sovvertita da molto tempo.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI obietta che \u00e8 sovvertita in fatto, non in diritto, perch\u00e9 si danno nomi falsi alle propriet\u00e0 pubbliche della Chiesa; ma la legge del 1876 \u00e8 in pieno vigore, anzi \u00e8 da sperare che essa possa essere attuata in pieno.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di ritenere che debba essere per primo esaurito l\u2019argomento trattato dall\u2019onorevole Lucifero, se si debba, cio\u00e8, discutere sulla proposta presentata dal Presidente o sull\u2019articolo formulato in base a quello presentato dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di ritirare la sua proposta.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ripresentarla facendola propria.<\/p><p>DOSSETTI spiega che il significato della parola \u00abistituzioni\u00bb deve essere inteso nel senso rigorosamente tecnico, cio\u00e8 di ente collettivo la cui finalit\u00e0 \u00e8 trascendente rispetto a quella che venga egualmente determinata dall\u2019autonomia negoziale dei singoli componenti dell\u2019ente o delle persone a beneficio delle quali l\u2019ente pu\u00f2 operare. Il concetto di istituzione \u00e8 un concetto esclusivamente orientato verso una finalit\u00e0 di interesse collettivo, o per lo meno di interesse pubblico. Non c\u2019\u00e8 evidentemente una istituzione, nel senso che egli ha precisato, l\u00e0 dove vi sia un ente collettivo che per\u00f2 abbia un fine immanente rispetto al singolo componente o alle persone a beneficio delle quali immediatamente l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ente si esplica. Dichiara di aver ritenuto opportuno includere anche il termine \u00abistituzioni\u00bb perch\u00e9 le cooperative non rispondono a queste finalit\u00e0, in quanto esse hanno per definizione una finalit\u00e0 immanente a quella dei singoli componenti.<\/p><p>D\u2019altra parte lo Stato, a sua volta, rappresenta la forma suprema di attivit\u00e0 collettiva. Tra l\u2019una e l\u2019altra forma si doveva insinuare anche il tipo di ente collettivo la cui finalit\u00e0 trascende quella dei singoli componenti, senza arrivare alla forma suprema di trascendenza che \u00e8 quella dello Stato.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI si dichiara insoddisfatto, perch\u00e9 la spiegazione dommatica data dall\u2019onorevole Dossetti conferma proprio il suo sospetto. Si tratta non di benefici contingenti, ma di benefici che vanno alla collettivit\u00e0 e che sono della collettivit\u00e0; quindi qualunque collettivit\u00e0 di natura prettamente religiosa, non laica, pu\u00f2 avere delle propriet\u00e0 private. \u00c8 appunto contro questo pericolo che l\u2019oratore eleva la sua protesta, anche perch\u00e9 considera ancora in vigore la legge del 1876, che a suo avviso non \u00e8 stata modificata.<\/p><p>DOSSETTI risponde all\u2019onorevole Lombardi non essere vero che la legge cui egli si riferisce non sia stata modificata. Del resto quella legge si ispirava a dottrine che sono completamente agli antipodi di quelle a cui si ispira l\u2019onorevole Lombardi, si ispirava cio\u00e8 ai criteri dell\u2019economia liberistica che vedeva nei beni in mano agli ecclesiastici un ostacolo al libero svolgimento delle attivit\u00e0 economiche: ora questo, da un punto di vista socialistico, non pu\u00f2 essere sostenuto.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che dovrebbe essere messa ai voti la proposta da lui originariamente presentata e poi abbandonata, e fatta propria dall\u2019onorevole Lucifero. Dichiara che non ha difficolt\u00e0 a votare la nuova formula concordata tra l\u2019onorevole Dossetti e l\u2019onorevole Togliatti, e che si asterr\u00e0 dal votare la sua formula primitiva, perch\u00e9, pure avendola ritirata, non pu\u00f2 votare contro per ragioni di coerenza.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, afferma di essere enormemente preoccupato per l\u2019articolo presentato dagli onorevoli Dossetti e Togliatti, il quale non \u00e8 altro che la primitiva formula lievemente modificata nella forma, senza alcuna modificazione sostanziale. Dichiara di non essere preoccupato per l\u2019affermazione che si pu\u00f2 definire rivoluzionaria in esso contenuta, in quanto egli ritiene che le rivoluzioni si debbono fare quando sono mature, e il modo pi\u00f9 civile di farle \u00e8 attraverso la legge; ma perch\u00e9 egli vede in esso un articolo demagogico, che pu\u00f2 aprire la porta ad una infinit\u00e0 di questioni. Domanda all\u2019onorevole Dossetti che cosa, secondo la sua formula, diventa il risparmio investito in capitali azionari. \u00c8 questa una delle possibilit\u00e0 che ha il lavoratore di impiegare il suo risparmio, diventando cos\u00ec capitalista, ed \u00e8 la pi\u00f9 tipica forma di capitalizzazione in quanto \u00e8 quella del capitalismo anonimo e irresponsabile. Ha prospettato uno soltanto dei tanti casi che si possono presentare con certe formulazioni che sono molto seducenti a leggersi, ma che poi non potranno servire di base ad una legislazione e se mai daranno luogo a discussioni contradittorie.<\/p><p>I concetti contenuti nella formula presidenziale da lui fatta propria non corrispondono del tutto alle sue convinzioni, ma sono chiare e accessibili al legislatore e a chi deve interpretare la legge; pertanto insiste su tale formula.<\/p><p>MASTROJANNI si associa alle argomentazioni dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>CEVOLOTTO non ritiene che la questione abbia una portata cos\u00ec essenziale come vorrebbe darle l\u2019onorevole Lucifero. Si asterr\u00e0 quindi dal voto.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, chiede che la sua proposta venga presa come base di discussione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lucifero di prendere come base di discussione la formula da lui sostenuta.<\/p><p>(<em>\u00c8 respinta con 9 voli contrari, 2 favorevoli, 3 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Legge la prima proposizione dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti:<\/p><p>\u00abI beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in propriet\u00e0 di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO non crede che la prima parte si possa discutere, se non si collega con la seconda che la completa. \u00c8 poi d\u2019avviso che quando si parla di propriet\u00e0 privata non ci si riferisca soltanto ai beni di consumo e ai mezzi di produzione, ma a tutta la propriet\u00e0 privata e quindi anche a quella azionaria cui accennava l\u2019onorevole Lucifero. Evidentemente \u00e8 riconosciuta la possibilit\u00e0 di essere proprietari di azioni, n\u00e9 potrebbe essere altrimenti in quanto le azioni, ora, sono tutte nominative.<\/p><p>PRESIDENTE integrando la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto, ritiene che, per la logica stessa dei concetti esposti, il capoverso dell\u2019articolo debba precedere la prima parte; cio\u00e8 debba farsi luogo innanzi tutto alla dichiarazione del riconoscimento della propriet\u00e0 privata, frutto del lavoro e del risparmio.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che nell\u2019espressione \u00abLa propriet\u00e0 privata, frutto del lavoro e del risparmio\u00bb non si considera che la propriet\u00e0 privata non \u00e8 soltanto frutto del lavoro e del risparmio, ma \u00e8 anche conseguenza di eredit\u00e0. Con la formula proposta si esclude il caso dell\u2019eredit\u00e0, cio\u00e8 il diritto di acquisizione della propriet\u00e0 per trasmissione a causa di morte. Questo caso non pu\u00f2 essere a suo avviso trascurato in una Costituzione.<\/p><p>Circa la proposta dell\u2019inversione dei due primi commi dell\u2019articolo proposta dall\u2019onorevole Dossetti si dichiara d\u2019accordo con il Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Cevolotto che la terza Sottocommissione ha garantito in un articolo apposito il diritto di propriet\u00e0 come frutto di eredit\u00e0.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che per la prima volta si affronta la questione della propriet\u00e0, e per la prima volta si modifica il concetto di propriet\u00e0 quale era affermato secondo il diritto romano. Questa innovazione modificatrice delle tradizioni seguite fino ad oggi implica l\u2019obbligo di sostituirle con un\u2019altra affermazione che sia altrettanto precisa quanto quella dell\u2019antico diritto di Roma, che con tanta latitudine la considerava con la famosa formula <em>usque ad sidera et usque ad inferos. <\/em>Se ora, cos\u00ec come sembra, si infrange questa concezione giuridica, la sua sostituzione richiede una formulazione degna almeno in parte della prima. Egli invita la Sottocommissione a voler affermare il concetto di propriet\u00e0, qualunque sia l\u2019orientamento politico, in modo categorico e solenne.<\/p><p>Circa la prima affermazione: \u00abI beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in propriet\u00e0 di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato\u00bb l\u2019oratore domanda che cosa si \u00e8 voluto affermare. A suo parere nulla, perch\u00e9, a meno che non si tratti di <em>res nullius<\/em>, le cose devono appartenere a qualcuno. Di conseguenza crede che sull\u2019argomento i Relatori debbano illustrare ulteriormente il loro pensiero.<\/p><p>La formula proposta continua dicendo: \u00abLa propriet\u00e0 privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della persona e della sua famiglia\u00bb. A suo parere, se si dice \u00abla propriet\u00e0 privata\u00bb si vuole stabilire il principio che questa sia antitetica con la propriet\u00e0 collettiva e si viene cos\u00ec a mettere in dubbio il riconoscimento della propriet\u00e0 collettiva, verso cui sembra invece orientata la maggior parte dei componenti la Sottocommissione. Perch\u00e9 si vuol costituire questa antitesi? \u00c8 questa un\u2019altra domanda che ha bisogno di una delucidazione.<\/p><p>La terza proposizione dell\u2019articolo Dossetti dice: \u00abAl fine di rendere la propriet\u00e0 personale in concreto accessibile a tutti\u00bb. Con questa espressione o si disconosce la famiglia, disintegrandola e dando all\u2019individuo tutti gli attributi per cui egli, immesso nella societ\u00e0, non ha bisogno della compagine familiare per perfezionare la sua personalit\u00e0, oppure occorre integrare la formula affermando che si tratta di propriet\u00e0 personale o familiare.<\/p><p>Infine l\u2019articolo dice: \u00abLa legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento della propriet\u00e0 privata della terra e degli altri mezzi di produzione\u00bb. \u00c8 il caso di domandarsi quale ragione vi sia di precisare questi che sono gli unici mezzi giuridici e naturali per entrare in possesso della propriet\u00e0; a meno che non si ammetta che si possa divenire proprietari attraverso mezzi illeciti.<\/p><p>Concludendo dichiara che la formulazione dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti deve essere sostanzialmente riformata, oppure si deve ritornare alla formula lapidaria proposta in un primo tempo dal Presidente.<\/p><p>DOSSETTI si dichiara innanzi tutto contrario all\u2019inversione nell\u2019ordine dei due capoversi. Fa poi osservare all\u2019onorevole Mastrojanni che il primo comma \u00e8 tutt\u2019altro che pleonastico, se l\u2019onorevole Lombardi ha dichiarato che avrebbe votato contro di esso perch\u00e9 vi trovava affermate possibilit\u00e0 di propriet\u00e0 che non \u00e8 disposto a riconoscere. II significato del primo comma \u00e8 proprio quello di affermare le possibilit\u00e0 di propriet\u00e0 che vengono riconosciute e garantite dalla Costituzione, il che vuol dire che viene assicurato costituzionalmente un diritto dei privati di avere, entro certi limiti, una propriet\u00e0 che non pu\u00f2 essere conculcata sino ad essere completamente rinnegata; e si riconosce altres\u00ec un diritto di avere una propriet\u00e0 alle istituzioni, alle cooperative e finalmente allo Stato.<\/p><p>Quanto poi alle osservazioni fatte circa la enunciazione riguardante la propriet\u00e0 frutto del lavoro e del risparmio, si richiama ad una sua precedente affermazione che il risparmio \u00e8 strettamente connesso al concetto di propriet\u00e0, cos\u00ec come il concetto di propriet\u00e0 va connesso a quello del risparmio.<\/p><p>La propriet\u00e0 che deve essere garantita dalla Costituzione \u00e8 soltanto quella che \u00e8 frutto del lavoro e del risparmio. Con ci\u00f2 non si vuole escludere la propriet\u00e0 privata che, nei limiti in cui \u00e8 frutto del lavoro e del risparmio, si acquista per successione ereditaria. Questo va strettamente connesso a quanto ha stabilito la terza Sottocommissione.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI domanda ai compilatori della proposta in esame come possono determinare la propriet\u00e0 privata frutto del lavoro e del risparmio. Quando in un Codice si afferma che la propriet\u00e0 privata \u00e8 frutto del lavoro, ci si pu\u00f2 domandare: di quale lavoro? Come? Perch\u00e9? Chi la determina? Chiunque pu\u00f2 avere un plus valore del suo lavoro, e allora costui ha pi\u00f9 di quello che la legge gli consentirebbe di avere. Solo il plus valore pu\u00f2 dare un margine per acquistare delle propriet\u00e0. C\u2019\u00e8 chi lavora 50 e 60 anni e non ha mai avuto il modo di costituirsi la pi\u00f9 piccola propriet\u00e0, e c\u2019\u00e8 invece chi nel giro di pochi mesi si costituisce un patrimonio. Data l\u2019impossibilit\u00e0 di individuare il lavoro come generatore di propriet\u00e0, non pu\u00f2 venire affermato il concetto di una propriet\u00e0 frutto del lavoro, concetto che contrasta sia con la dottrina dei Padri della Chiesa, sia con le dottrine economiche che vanno da Carlo Marx a Lassalle.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che anche dopo le spiegazioni dell\u2019onorevole Dossetti la formulazione proposta non lo persuade. Quando si parla di beni economici di consumo e mezzi di produzione, deve restare inteso che nei beni economici sono compresi anche i beni stabili, perch\u00e9 sarebbe inconcepibile che lo Stato o le istituzioni non fossero capaci di propriet\u00e0 di beni immobiliari.<\/p><p>Circa la parola \u00abistituzioni\u00bb, dubita che la definizione datane dall\u2019onorevole Dossetti possa essere accettata universalmente. Domanda se nelle istituzioni dovrebbero essere comprese le societ\u00e0 anonime.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che non vi sono comprese e che la societ\u00e0 anonima deve essere considerata come una societ\u00e0 privata.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che se la societ\u00e0 anonima \u00e8 compresa tra le societ\u00e0 private, occorre domandarsi se la propriet\u00e0 delle societ\u00e0 anonime sar\u00e0 poi riconosciuta come frutto del lavoro e del risparmio. In caso affermativo, poich\u00e9 la propriet\u00e0 privata frutto del lavoro e del risparmio viene riconosciuta, dovrebbe essere riconosciuta anche la propriet\u00e0 delle societ\u00e0 anonime.<\/p><p>Osserva anche che se non si fa cenno alla propriet\u00e0 derivante da eredit\u00e0, si potrebbe trarne la conseguenza che la propriet\u00e0 che deriva dal frutto del lavoro e del risparmio \u00e8 riconosciuta, e non \u00e8 riconosciuta invece quella che deriva dall\u2019eredit\u00e0. Per queste ragioni la formula non lo soddisfa.<\/p><p>CARISTIA richiama la Commissione al concetto opportunamente espresso dall\u2019onorevole Togliatti, che si sta facendo una Costituzione la quale deve aderire all\u2019attuale momento storico. Esiste una propriet\u00e0 costituita, e si pu\u00f2 accettare o non accettare quello che \u00e8 lo stato di fatto; ma \u00e8 inutile e pericoloso dare in questa sede una definizione della propriet\u00e0 che \u00e8 molto difficile e dovrebbe essere lasciata alla casistica.<\/p><p>Osserva che con l\u2019espressione: \u00abla propriet\u00e0 privata, frutto del lavoro e del risparmio\u00bb, una gran parte della propriet\u00e0 attualmente esistente viene dichiarata illecita, sicch\u00e9 domani il legislatore, in base a questo principio, potrebbe benissimo emanare una legge in cui si stabilisse che una propriet\u00e0 che non sia frutto di lavoro e di risparmio non viene riconosciuta. Ritiene perci\u00f2 che questa espressione dovrebbe essere cancellata dall\u2019articolo come superflua.<\/p><p>Conclude invitando i Commissari a fare uno sforzo affinch\u00e9 si trovi una formulazione in cui i princip\u00ee che si vogliono affermare siano espressi in una maniera pi\u00f9 scheletrica, pi\u00f9 felice e pi\u00f9 conforme a quella che deve essere la formulazione statutaria.<\/p><p>MORO rileva che nella discussione \u00e8 emerso un dissenso che non riguarda soltanto la formulazione pi\u00f9 o meno felice dell\u2019articolo, ma la sua sostanza. Fa presente che la formula proposta dall\u2019onorevole Dossetti tiene conto di una finalizzazione della propriet\u00e0 privata che risponde all\u2019orientamento di alcuni dei Commissari. Se si ponesse una formula generale che dichiarasse il diritto di propriet\u00e0, specificando le forme di acquisto e dicendo che questa propriet\u00e0 pu\u00f2 appartenere a determinati enti, si sarebbe detto poco dal punto di vista della finalizzazione della propriet\u00e0 che sta a cuore ad alcuni Commissari. La seconda parte dell\u2019articolo risponde a questa esigenza, in quanto dichiara da un lato che bisogna attuare un coordinamento delle iniziative economiche, allo scopo di rendere accessibile a tutti la propriet\u00e0 e allo scopo di garantire in concreto quel diritto alla vita ed al benessere che non potrebbe essere garantito se non intervenisse una disciplina in questo senso del diritto di propriet\u00e0, e dall\u2019altro lato parla dei limiti di estensione del godimento e dell\u2019espropriazione che sono i casi contemplati nell\u2019ultima parte.<\/p><p>In sostanza, nel corso della discussione si sono manifestate due concezioni diverse: la concezione che la propriet\u00e0 non dovrebbe essere affermata nella Costituzione, e la concezione che accetta il diritto di propriet\u00e0, ma vuole che esso sia finalizzato costituzionalmente, nel senso di permettere a tutti un accesso alla propriet\u00e0 e un coordinamento della vita economica per il benessere di tutti. Su queste due concezioni i Commissari dovrebbero affermare le loro rispettive posizioni, che appunto riguardano non una formula o un\u2019altra, ma la sostanza stessa dell\u2019argomento in discussione.<\/p><p>CARISTIA dichiara di non avere inteso di affermare che il diritto di propriet\u00e0 debba essere esercitato in maniera arbitraria indipendentemente dagli scopi sociali e dagli interessi collettivi, perch\u00e9 anzi \u00e8 d\u2019accordo in questi concetti. Ma tra questo e l\u2019ammettere che si dia una definizione della propriet\u00e0 c\u2019\u00e8 molta differenza. Ha inteso solamente esprimere il suo dubbio sull\u2019opportunit\u00e0 di fare specificazioni.<\/p><p>LA PIRA ricorda il messaggio di Pentecoste inviato dal Pontefice nel 1941, in cui si dice che il diritto al lavoro condiziona il diritto di propriet\u00e0. Quindi quando egli e i colleghi di parte democristiana affermano che il diritto di propriet\u00e0 deve essere finalizzato, lo affermano proprio in quel senso, che cio\u00e8 il diritto di propriet\u00e0 \u00e8 condizionato al lavoro, e deve essere connesso con un ordinamento economico tale che garantisca il diritto al lavoro, alla vita e cos\u00ec via. Questo \u00e8 il pensiero affermato nella formula dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che sulla prima parte dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti, l\u2019onorevole Cevolotto ha presentato un emendamento cos\u00ec formulato: \u00abLa propriet\u00e0 privata delle persone fisiche e delle persone giuridiche, frutto del lavoro e del risparmio o come conseguenza di una eredit\u00e0, o comunque acquisita nei modi stabiliti dalla legge, \u00e8 riconosciuta\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che nella formula proposta dall\u2019onorevole Cevolotto non vi \u00e8 pi\u00f9 nulla di quello che era contenuto nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Dossetti, il quale intendeva definire quali sono le persone fisiche e quali le persone giuridiche; manca inoltre una qualsiasi qualificazione della propriet\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO replica che con la formula dell\u2019onorevole Dossetti si verrebbe a togliere il diritto di propriet\u00e0 a determinate categorie. Il riconoscere questo diritto a quelle categorie che sono menzionate nell\u2019articolo \u00e8 una cosa che si pu\u00f2 accettare; ma il togliere implicitamente il diritto di propriet\u00e0 o rendere possibile il toglierlo alle persone giuridiche e alle persone fisiche in quanto lo abbiano per eredit\u00e0 o per altra ragione, va al di l\u00e0 di quello che si pu\u00f2 affermare in una Costituzione, la quale, secondo quello che \u00e8 stato detto anche dall\u2019onorevole Togliatti, deve essere basata sulla situazione attuale in Italia. Ammette che si possa finalizzare il diritto di propriet\u00e0, ma una cosa \u00e8 finalizzarlo e una cosa abolirlo.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019onorevole Caristia ha presentato una formulazione cos\u00ec emendata: \u00abIl diritto di propriet\u00e0 \u00e8 garantito. La legge ne regola l\u2019esercizio al fine di garantire la libert\u00e0 e lo sviluppo della persona e della sua famiglia. I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in propriet\u00e0 di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di accettare quest\u2019emendamento e di ritirare il suo, salvo poi a ripresentarlo nel caso che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia venga respinto.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere contrario all\u2019emendamento.<\/p><p>DOSSETTI osserva che nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia vi \u00e8 una deviazione troppo forte dai concetti contenuti nella sue proposta.<\/p><p>PRESIDENTE invita la Commissione a trovare una base di intesa sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia, facendo anche un particolare riferimento al risparmio.<\/p><p>MORO, in merito a quanto l\u2019onorevole Cevolotto ha detto circa la successione ereditaria, ricorda che la terza Sottocommissione ha votato un articolo in cui \u00e8 affermato che il diritto di trasmissione \u00e8 garantito e che spetta alla legge di stabilire i limiti della successione legittima, di quella testamentaria ed i diritti della collettivit\u00e0. Propone di aggiungere alla formula Dossetti questa dichiarazione.<\/p><p>Non accetta l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia, perch\u00e9 esso non tiene conto di un complesso di elementi essenziali.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di votare tanto contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia quanto contro l\u2019articolo concordato.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia e contro l\u2019articolo concordato, perch\u00e9 la formula non soddisfa le esigenze della Costituzione, n\u00e9 identifica la propriet\u00e0 nella sua essenza, per le ragioni che ha precedentemente espresse.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, pur non essendo soddisfatto della formula dell\u2019onorevole Caristia, la ritiene migliore di quella originaria e pertanto voter\u00e0 in suo favore.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 respinto con 11 voti contrari e 4 favorevoli<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE comunica che, essendo stato respinto l\u2019emendamento Caristia, viene riproposto quello dell\u2019onorevole Cevolotto, consistente nell\u2019inserire dopo il secondo comma dell\u2019articolo proposto dai Relatori la seguente proposizione:<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata delle persone fisiche e delle persone giuridiche, frutto del lavoro e del risparmio o come conseguenza di un\u2019eredit\u00e0, o comunque acquisita nei modi stabiliti dalla legge, viene riconosciuta\u00bb.<\/p><p>Mette prima in votazione tale emendamento.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 respinto con 11 voti contrari, 3 favorevoli e 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti i primi due commi della formula concordata dagli onorevoli Dossetti e Togliatti:<\/p><p>\u00abI beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in propriet\u00e0 di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato\u00bb.<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libert\u00e0 e lo sviluppo della persona e della sua famiglia\u00bb.<\/p><p>BASSO dichiara che voter\u00e0 a favore di queste due proposizioni. Non \u00e8 per\u00f2 sicuro se tra i beni strumentali, tra i mezzi di produzione, venga considerata anche la terra. Pertanto dichiara che voter\u00e0 a favore di queste due proposizioni, intendendo per\u00f2 che la terra debba essere compresa tra i beni strumentali.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di votare contro, non perch\u00e9 sia contrario al primo comma che accetterebbe in s\u00e9, ma perch\u00e9, per le ragioni che ha esposto, non pu\u00f2 accettare il secondo comma.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di votare a favore di questa formula, anche se ha votato a favore dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia, in quanto non trova contradizione tra il primo voto e questo, poich\u00e9 apprezza l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caristia, come un\u2019attenuazione della formula primitiva dei Relatori, che non contrasta con il pensiero e con la sostanza della proposta dei Relatori stessi.<\/p><p>(<em>I<\/em> <em>primi due commi sono approvati con 10 voti favorevoli e 5 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il terzo comma dell\u2019articolo che \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abAl fine di rendere la propriet\u00e0 personale in concreto accessibile a tutti, di coordinare le attivit\u00e0 economiche nell\u2019interesse collettivo, e di assicurare quindi il diritto alla vita, al lavoro ed al benessere per tutti, la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento della propriet\u00e0 privata della terra e degli altri mezzi di produzione\u00bb.<\/p><p>MORO propone che il comma sia cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abAllo scopo di rendere la propriet\u00e0 personale in concreto accessibile a tutti e di coordinare le attivit\u00e0 economiche nell\u2019interesse collettivo per la tutela del diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che parte degli emendamenti sostitutivi dell\u2019onorevole Moro potrebbero essere accettati, e propone a sua volta che, per rendere pi\u00f9 accentuato il concetto, siano aggiunte le parole: \u00abin concreto\u00bb dopo la parola: \u00abquindi\u00bb. La dizione di questa parte dell\u2019articolo verrebbe ad essere cos\u00ec la seguente: \u00abAllo scopo di rendere la propriet\u00e0 personale accessibile a tutti e di assicurare quindi in concreto il diritto alla vita, al lavoro ed al benessere per tutti, la legge, ecc.\u00bb.<\/p><p>MORO propone si dica: \u00abuna vita degna per tutti i cittadini\u00bb, cumulando insieme i due concetti del diritto alla vita e del diritto al benessere.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il seguente testo:<\/p><p>\u00abAllo scopo di rendere la propriet\u00e0 personale accessibile a tutti, di coordinare le attivit\u00e0 economiche nell\u2019interesse collettivo e di assicurare, quindi, in concreto il diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento della propriet\u00e0 privata della terra e degli altri mezzi di produzione\u00bb.<\/p><p>BASSO dichiara di essere piuttosto perplesso di fronte alla dizione proposta. Ha l\u2019impressione che in questa formula breve: \u00abcoordinare le attivit\u00e0 economiche nell\u2019interesse collettivo\u00bb, si racchiudano due concetti che egli avrebbe voluto affermati espressamente. Uno \u00e8 quello espresso nel primo articolo della relazione dell\u2019onorevole Togliatti, circa il diritto dello Stato, di determinare i piani di produzione e di investimento. In quanto all\u2019altro, avrebbe desiderato ci fosse nell\u2019articolo una formulazione precisa per stabilire che la propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitata in senso contrario alla utilit\u00e0 sociale, negando il principio romanistico dello <em>fus <\/em><em>abutendi<\/em>\u00bb.<\/p><p>LA PIRA osserva che questo concetto che la propriet\u00e0 non possa essere usata contro l\u2019utilit\u00e0 sociale \u00e8 implicito nella formula proposta.<\/p><p>BASSO \u00e8 d\u2019avviso che tale concetto debba essere espresso in maniera esplicita. Fa presente che il suo voto su questa formula non pregiudica il suo intendimento di proporre aggiunte ed emendamenti.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che si asterr\u00e0 dalla votazione avendo votato contro la prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 contro la formula, perch\u00e9 questa, mentre si preoccupa di soddisfare formalmente le tradizioni storiche e giuridiche del concetto di propriet\u00e0, in concreto svuota il concetto stesso di ogni suo contenuto sostanziale.<\/p><p>Alla prima affermazione, per la quale si riconosce il diritto di propriet\u00e0, consegue una serie di limitazioni, le quali significano non diritto di propriet\u00e0, ma solo parziale godimento della propriet\u00e0 stessa, godimento che egualmente deve essere finalizzato a concetti politici, i quali possono contrastare con quelle che sono le esigenze delle tradizioni storiche della nostra razza.<\/p><p>Rileva che se, come l\u2019onorevole Togliatti ha affermato, si vuol formare oggi una Costituzione la quale deve essere un ponte di transizione e di passaggio per la trasformazione lenta e progressiva degli ordinamenti sociali, non si deve, attraverso questa formula energica e ardita, costituire premesse tali che possano poi degenerare in vere e proprie rivoluzioni.<\/p><p>CARISTIA dichiara di astenersi dalla votazione per i motivi gi\u00e0 espressi.<\/p><p>(<em>La formula \u00e8 approvata con 10 voli favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il testo concordato prosegue in questi termini: \u00abla legge riserva alla propriet\u00e0 dello Stato, di istituzioni, di comunit\u00e0, di lavoratori o di utenti, determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto, oppure trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, le propriet\u00e0 di determinate imprese o di determinati complessi di beni\u00bb.<\/p><p>Apre su di esso la discussione.<\/p><p>MORO desidera proporre alcune modifiche di forma. Anzitutto ritiene preferibile non ripetere la parola: \u00abla legge\u00bb nei due capoversi dell\u2019articolo.<\/p><p>Baster\u00e0 dire: \u00abla legge: determina i modi di acquisto e di trasferimento&#8230; riserva, ecc.\u00bb.<\/p><p>Quanto all\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo, propone che esso sia modificato nel modo seguente: \u00abriserva allo Stato, ad istituzioni, a comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti, la propriet\u00e0 di determinate categorie di imprese, aventi carattere di servizio pubblico di monopolio di fatto; disciplina e trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la propriet\u00e0 di determinate imprese o complessi di beni\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI osserva che queste ultime proposte di modificazione non sono di forma, ma di sostanza. \u00c8 la legge stessa che deve provvedere e non pu\u00f2 limitarsi a disciplinare in via normativa.<\/p><p>MORO osserva che, allora, il terzo punto dell\u2019ultimo capoverso si pu\u00f2 formulare cos\u00ec: \u00abtrasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, ecc.\u00bb.<\/p><p>I capoversi dell\u2019articolo verrebbero espressi nel modo seguente:<\/p><p>determina i modi di acquisto, ecc.<\/p><p>riserva allo Stato, ecc.<\/p><p>trasferisce agli enti suddetti, ecc.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di essere favorevole all\u2019articolo, ma di essere costretto ad astenersi dalla votazione per coerenza con quanto ha detto prima.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo colle modifiche proposte dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvalo con 11 voti favorevoli e 2 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che il testo dell\u2019articolo, dopo le varie modifiche, risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in propriet\u00e0 di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libert\u00e0 e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.<\/p><p>\u00abAllo scopo di rendere la propriet\u00e0 personale accessibile a tutti, di coordinare le attivit\u00e0 economiche nell\u2019interesse collettivo e di assicurare quindi in concreto il diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge:<\/p><p>determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento della propriet\u00e0 privata della terra e degli altri mezzi di produzione;<\/p><p>riserva allo Stato, ad istituzioni, a comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti, la propriet\u00e0 di determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto;<\/p><p>trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la propriet\u00e0 di determinate imprese o di determinati complessi di beni\u00bb.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Basso se insiste negli articoli aggiuntivi da lui proposti.<\/p><p>BASSO dichiara di insistere perch\u00e9 vengano messi in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura del primo articolo aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Basso:<\/p><p>\u00abIl diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitato in modo contrario all\u2019utilit\u00e0 sociale, o in modo da arrecare pregiudizio alla libert\u00e0 e ai diritti altrui\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di non ritenere che questo comma debba essere messo in discussione. Osserva che quando si dice che la legge regola le modalit\u00e0 di godimento della propriet\u00e0, si \u00e8 detto tutto.<\/p><p>Quanto poi alla finalizzazione della propriet\u00e0 il cui diritto, secondo la proposta dell\u2019onorevole Basso, deve essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla libert\u00e0 ed ai diritti altrui, c\u2019\u00e8 da osservare che nel testo dell\u2019articolo approvato \u00e8 stato detto qualche cosa di pi\u00f9: non ci si \u00e8 accontentati della norma romanistica del <em>neminem laedere<\/em>, ma si \u00e8 fatta un\u2019affermazione pi\u00f9 forte.<\/p><p>Dichiara che, per le ragioni espresse, voter\u00e0 contro la formula proposta dall\u2019onorevole Basso, perch\u00e9 essa indebolisce e non rafforza la portata dell\u2019articolo che \u00e8 gi\u00e0 stato approvato.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il comma aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che voter\u00e0 a favore del comma proposto dall\u2019onorevole Basso <em>ad abundantiam<\/em>, in quanto riconosce che la sostanza di questo comma \u00e8 gi\u00e0 contenuta nell\u2019articolo approvato.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che voter\u00e0 contro il comma proposto dall\u2019onorevole Basso per le stesse ragioni per le quali l\u2019onorevole Togliatti ha dichiarato di votare in favore.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>respinto con 5 voti contrari e 5 favorevoli<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che l\u2019onorevole Basso ha presentato un altro comma aggiuntivo del seguente tenore: \u00abSpetta ai pubblici poteri stabilire piani economici nazionali e locali per regolare e coordinare le attivit\u00e0 attinenti agli investimenti, alla produzione, allo scambio e alla distribuzione dei beni e dei servizi\u00bb.<\/p><p>Dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Basso, in quanto superato dal precedente articolo approvato.<\/p><p>DOSSETTI osserva anch\u2019egli che la proposta Basso non fa che ripetere quanto \u00e8 gi\u00e0 detto nell\u2019articolo fondamentale approvato. Quanto alla parte puramente esecutiva, questa dovrebbe essere riservata alla competenza della terza Sottocommissione, la quale del resto vi ha gi\u00e0 provveduto con un articolo in via di redazione definitiva, in cui \u00e8 detto:<\/p><p>\u00abL\u2019attivit\u00e0 economica privata e pubblica deve tendere a provvedere i cittadini dei beni necessari al benessere e la societ\u00e0 di quelli utili al bene comune. A tale scopo l\u2019attivit\u00e0 privata \u00e8 armonizzata a fini sociali da forme diverse di controllo periferico e centrale determinate dalla legge\u00bb.<\/p><p>Il principio della pianificazione \u00e8 stato fissato nell\u2019articolo gi\u00e0 approvato dalla Sottocommissione; quello che attiene all\u2019esecuzione del principio \u00e8 stato approvato dalla terza Sottocommissione.<\/p><p>Voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Basso, in quanto essa richiama l\u2019attenzione su di un punto particolare che non pu\u00f2 essere visto isolatamente, ma inserito in una visione unitaria che \u00e8 quella espressa dall\u2019articolo approvato.<\/p><p>BASSO dichiara di non trovare nell\u2019articolo precedentemente approvato quello che egli afferma nel suo emendamento. In base all\u2019articolo approvato non vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di stabilire, ad esempio, che una determinata fabbrica possa lavorare determinati oggetti.<\/p><p>Si pu\u00f2, se si vuole e se questo \u00e8 l\u2019intendimento, votare contro ogni progetto di pianificazione, ma non si deve asserire che nell\u2019articolo approvato dalla Sottocommissione vi \u00e8 gi\u00e0 il concetto di piano, per il quale si possa, ad esempio, imporre ad un agricoltore di abbandonare la semina del grano e di dedicarsi a culture pi\u00f9 redditizie dal punto di vista sociale, o di imporre ai commercianti di agire attraverso lo Stato per quanto riguarda il commercio estero.<\/p><p>CEVOLOTTO concorda con quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Dossetti, essendo anch\u2019egli a conoscenza che la terza Sottocommissione ha gi\u00e0 studiato a fondo l\u2019articolo ed \u00e8 venuta, anzi, nella determinazione di creare dei consigli economici provinciali, regionali e centrali ai fini, appunto, della pianificazione.<\/p><p>Essendo gi\u00e0 stata questa materia elaborata dalla terza Sottocommissione, non ritiene che sia il caso di sottoporla all\u2019esame della Sottocommissione.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 favorevolmente all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MANCINI dichiara che voter\u00e0 favorevolmente all\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>respinto con<\/em> <em>7<\/em> <em>voti contrari e 5 favorevoli<\/em>)<\/p><p>Rileva che non \u00e8 stato contemplato il diritto di trasmissione ereditaria. Dichiara che rinuncerebbe a proporre un articolo in questo senso, qualora la Sottocommissione fosse d\u2019accordo nell\u2019accettare quello proposto dalla terza Sottocommissione facendolo proprio.<\/p><p>L\u2019articolo della terza Sottocommissione dice:<\/p><p>\u00abIl diritto di trasmissione ereditaria \u00e8 garantito: spetta alla legge stabilire le norme e i limiti della successione legittima, di quella testamentaria e i diritti della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta del Presidente \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LA PIRA propone il seguente articolo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 riconosciuto a ogni lavoratore, nei modi indicati dalla legge, uno stato professionale che \u00e8 fondamento di diritto\u00bb.<\/p><p>Osserva che qualora l\u2019articolo fosse approvato, la Commissione dovrebbe poi decidere sul suo collocamento.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0, meno 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LA PIRA propone il seguente articolo:<\/p><p>\u00abIl lavoro \u00e8 il fondamento di tutta la struttura sociale, e la sua partecipazione, adeguata negli organismi economici, sociali e politici, \u00e8 condizione del nuovo carattere democratico\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, osserva che, stante l\u2019ora tarda, non \u00e8 il caso di mettere in discussione un articolo di cos\u00ec vasta e grave portata.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole La Pira, che \u00e8 da premettere agli altri articoli approvati in tema di diritti economici, potr\u00e0 essere convenientemente discusso all\u2019inizio della prossima seduta fissata per venerd\u00ec alle ore 9.<\/p><p>La seduta termina alle 20.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Marchesi, Mancini, Mastrojanni, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> De Vita, Grassi e Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 25. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 16 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) (Seguito della discussione) Marchesi \u2013 Presidente \u2013 Togliatti, Relatore \u2013 Basso \u2013 Mastrojanni \u2013 La Pira \u2013 Mancini \u2013 Lucifero, Relatore \u2013 Cevolotto \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,572","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[92,69],"tags":[],"post_folder":[116],"class_list":["post-5070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5070"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5070\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8789,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5070\/revisions\/8789"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5070"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}