{"id":5068,"date":"2023-10-15T22:39:39","date_gmt":"2023-10-15T20:39:39","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5068"},"modified":"2023-10-24T11:59:41","modified_gmt":"2023-10-24T09:59:41","slug":"martedi-15-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5068","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 15 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5068\" class=\"elementor elementor-5068\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4a3fd59 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4a3fd59\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8dda7b5\" data-id=\"8dda7b5\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9a7d30b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"9a7d30b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461015sed024ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b6dfd74 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b6dfd74\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>24.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 15 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Togliatti, <em>Relatore<\/em> \u2013 Mancini \u2013 Mastrojanni \u2013 La Pira \u2013 Lucifero, <em>Relatore<\/em> \u2013 Moro \u2013 Lombardi \u2013 Giovanni \u2013 Dossetti \u2013 Corsanego \u2013 Basso \u2013 Cevolotto \u2013 Marchesi \u2013 Caristia.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.10.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti sociali (economici).<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nell\u2019ultima riunione fu approvata la prima parte dell\u2019articolo, che \u00e8 oggi in discussione, la quale dice: \u00abIl diritto di organizzazione sindacale \u00e8 garantito\u00bb. Approvata questa prima parte, si inizi\u00f2 la discussione sul diritto di sciopero, previsto dalla formula dell\u2019onorevole Togliatti, la quale si esprimeva nei seguenti termini: \u00abLa legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero\u00bb. In fine di seduta, egli propose alla Commissione la seguente formula: \u00abLo sciopero \u00e8 ammesso, tranne che nei servizi di pubblica utilit\u00e0 e di pubblica difesa\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara contrario alla formula proposta dal Presidente. Il diritto di sciopero significa il diritto del lavoratore di scioperare, cio\u00e8 di organizzare l\u2019astensione collettiva dal lavoro per riuscire a ottenere migliori condizioni di esistenza e di trattamento. La formula: \u00abLo sciopero \u00e8 ammesso&#8230;\u00bb non ha lo stesso contenuto della formula positiva adottata nella sua proposta. Inoltre la formula proposta dal Presidente contempla una restrizione del diritto di sciopero, escludendone gli addetti a servizi di pubblica utilit\u00e0 e di pubblica difesa. In tal modo la formula, gi\u00e0 di per s\u00e9 restrittiva, lo diviene ancora di pi\u00f9, e venendo a negare praticamente il diritto di sciopero, perch\u00e9, in determinate circostanze, qualsiasi attivit\u00e0 economica pu\u00f2 risultare di pubblica utilit\u00e0. Quanto poi alla pubblica difesa, tutta l\u2019industria di guerra ha riferimento con la pubblica difesa. Ora si vuol proibire lo sciopero nella industria di guerra? Comprende questo divieto per il caso di guerra; ma in tempo di pace l\u2019industria di guerra \u00e8 quella in cui si pu\u00f2 pi\u00f9 liberamente scioperare, poich\u00e9 essa non soddisfa a bisogni immediati della collettivit\u00e0. L\u2019estensione del divieto di scioperare all\u2019industria di guerra pu\u00f2 comprendere quasi tutte le categorie della metallurgia, della siderurgia e dei tessili, e molte altre industrie, perch\u00e9 baster\u00e0 un\u2019ordinazione del Ministero della guerra per tramutare un\u2019industria in servizio di pubblica difesa.<\/p><p>Per questi motivi insiste nella sua proposta: \u00abLa legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>Questa formula potrebbe essere fusa con quella precedentemente approvata in modo da dire: \u00abIl diritto di organizzazione sindacale e di sciopero \u00e8 garantito\u00bb. Di questo fa una proposta formale.<\/p><p>PRESIDENTE desidera chiarire il concetto di \u00abpubblica difesa\u00bb che egli aveva introdotto nella sua formula. In esso non sono compresi soltanto quei casi ai quali ha fatto riferimento l\u2019onorevole Togliatti, ma tutto ci\u00f2 che riguarda la difesa nelle pubbliche calamit\u00e0 attraverso i servizi organizzati dei vigili del fuoco, degli infermieri, della polizia, ecc.<\/p><p>MANCINI si dichiara contrario alla proposta formulata dal Presidente, mentre aderisce a quella dell\u2019onorevole Togliatti, di aggiungere, cio\u00e8, al diritto di organizzazione sindacale il diritto di sciopero.<\/p><p>Ritiene che il diritto di organizzazione sindacale, senza un connesso diritto di sciopero, non avrebbe importanza. Il lavoratore si organizza a scopo di difendersi. La difesa non pu\u00f2 essere che lo sciopero. Il diritto di sciopero deve essere concesso nel modo pi\u00f9 illimitato. Non ritiene, perci\u00f2, accettabili le limitazioni proposte dal Presidente. Se i casi che si vogliono escludere riguardano particolari momenti della vita collettiva in cui sia necessario il funzionamento di tutti i pubblici servizi, quali per esempio i casi di terremoto e di epidemie, ritiene superflua la limitazione del diritto di sciopero, perch\u00e9 essa sonerebbe come un\u2019offesa a chi lavora. In casi del genere, il lavoratore non proclama mai lo sciopero, perch\u00e9 sente vivamente la sua responsabilit\u00e0 ed ha un elevato senso di civismo.<\/p><p>Per le ragioni esposte dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>MASTROJANNI ricorda che nell\u2019ultima riunione aveva gi\u00e0 osservato che, per discutere sul diritto di sciopero, si sarebbe dovuto prima stabilire quale \u00e8 la posizione dello Stato e in qual modo si sarebbe considerato il suo intervento nei confronti di tutti i fattori della produzione e del lavoro. Solo attraverso una precisazione di questi rapporti sarebbe stato possibile un orientamento preciso.<\/p><p>Di fronte ad uno Stato liberale ed agnostico, non avrebbe nulla da obiettare circa il diritto di sciopero pi\u00f9 illimitato; ma dal momento che \u00e8 stato affermato l\u2019obbligo dello Stato ad intervenire per garantire a tutti il diritto al lavoro e ad una equa retribuzione, \u00e8 da stabilirsi se possa essere consentito al cittadino di far valere le sue ragioni attraverso uno sciopero, che, in questi casi, avrebbe il significato dell\u2019esercizio di un diritto eventualmente leso da parte dello Stato. Per queste ragioni \u00e8 necessario considerare l\u2019incongruenza in cui si cadrebbe affermando il diritto di sciopero senza alcuna limitazione. Ritiene perci\u00f2 che il diritto di sciopero contro lo Stato non possa, allo stato degli atti, essere preso in esame.<\/p><p>LA PIRA \u00e8 del parere che effettivamente il diritto di sciopero \u00e8 un diritto della persona, e che quindi esso vada affermalo in maniera pi\u00f9 assoluta di quanto non faccia la formula proposta dal Presidente. Dichiara per\u00f2, divergendo dall\u2019onorevole Togliatti, di ritenere che il diritto di sciopero vada in qualche modo limitato. Ricorda che tutte le Costituzioni moderne pongono dei limiti a questo diritto. Il primo progetto francese, per esempio, diceva: \u00abIl diritto di sciopero \u00e8 riconosciuto a tutti nell\u2019ambito delle leggi che lo disciplinano\u00bb. Inoltre, se si considera uno Stato socialista, in esso lo sciopero automaticamente sparisce.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che sparisce come fatto<\/p><p>LA PIRA replica che lo sciopero resta come diritto, ma non viene menzionato nella Costituzione. Lo sciopero \u00e8 un atto di rivendicazione, non soltanto economica ma politica. Man mano che si costruisce uno Stato adeguato alle esigenze della classe lavoratrice, dando ad essa il posto che le spetta, si attenua l\u2019esercizio del diritto di sciopero in certi settori dove \u00e8 pi\u00f9 vitale l\u2019interesse pubblico.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, fa presente lo spirito della Costituzione che si sta elaborando, e ricorda come essa tenda a garantire gli interessi economici del lavoratore.<\/p><p>Lo sciopero si rivolge \u2013 come ha detto l\u2019onorevole Mastrojanni \u2013 ad un certo punto contro lo Stato, in quanto il lavoratore, o pi\u00f9 precisamente l\u2019organizzazione che lo rappresenta, non ritiene che lo Stato abbia ottemperato a quei precisi doveri che gli sono stati imposti dalla Costituzione. La questione riveste, allora, un carattere nuovo, perch\u00e9 nuova \u00e8 la concezione a cui la Costituzione si \u00e8 ispirata, con statuizioni che non sono state tutte da lui approvate, ma che sono state ormai introdotte nella Costituzione stessa, la quale ha assunto un carattere particolare di intervento economico e sociale nella vita dei singoli e delle collettivit\u00e0 da parte dello Stato. \u00c8 evidente, allora, che il concetto di sciopero assume un contenuto nuovo, poich\u00e9 non \u00e8 pi\u00f9 il conflitto diretto tra il datore di lavoro ed il lavoratore, in quanto vi \u00e8 un intervento costituzionale dello Stato. Il conflitto si pu\u00f2 aprire anche nei confronti dello Stato stesso che non abbia ottemperato ai suoi obblighi derivanti dalla Costituzione. Ecco perch\u00e9 egli appoggi\u00f2 precedentemente la proposta dell\u2019onorevole Dossetti, di studiare prima in tutta la sua complessivit\u00e0 il problema. Lo sciopero che potr\u00e0 avvenire nell\u2019ambito della presente Costituzione ha una natura profondamente diversa dallo sciopero che poteva avvenire sotto l\u2019impero della precedente Costituzione Albertina.<\/p><p>Il problema va affrontato perci\u00f2 da un punto di vista nuovo. La Sottocommissione ha stabilito dei concetti nuovi, e poi, non abituata a questi nuovi concetti, ha cominciato a parlare nella vecchia lingua di quando lo Stato non si interessava dei problemi del lavoro. Ora in tutto questo vi \u00e8 una profonda incoerenza. Se si accettano i princip\u00ee nuovi stabiliti nella Costituzione, bisogner\u00e0 parlare una lingua nuova, avere cio\u00e8 delle concezioni nuove adeguate ai princip\u00ee nuovi stabiliti nella Costituzione. Esaminato da questo punto di vista, lo sciopero \u00e8 atto contro lo Stato, diventa un atto rivoluzionario, e pu\u00f2 essere legittimamente rivoluzionario se lo Stato non adempie ai suoi doveri; ma \u00e8 sempre un atto contro lo Stato. Si deve perci\u00f2 vedere come e in qual modo si possa stabilire un equilibrio in questo conflitto, che non \u00e8 pi\u00f9 un conflitto tra due categorie, datori di lavoro e lavoratori, nel quale lo Stato pu\u00f2 esercitare un\u2019azione mediatrice, ma conflitto nel quale lo Stato stesso \u00e8 parte in causa. Questa \u00e8 la parte nuova della Costituzione ed il nuovo del concetto di sciopero. Lo sciopero deve essere ammesso, ma circoscritto ai conflitti tra datori di lavoro e operai, escludendo i conflitti tra lavoratori e Stato. Per questi motivi, nella relazione presentata alla Sottocommissione, egli aveva configurato l\u2019intervento dello Stato nel componimento delle vertenze del lavoro e aveva prospettato limitazioni al diritto di sciopero in alcuni casi.<\/p><p>Ritiene che, ricollegandosi anche a quanto ha detto l\u2019onorevole Togliatti, non si possa parlare di servizi di pubblica utilit\u00e0 e di servizi di pubblica difesa, perch\u00e9 in determinati momenti ogni attivit\u00e0 economica che produce beni \u00e8 di pubblica utilit\u00e0 per il solo fatto che produce questi beni. Perci\u00f2 si deve stabilire che vi possono essere, non categorie diverse di lavoratori, ma situazioni nelle quali deve essere dichiarata la illegalit\u00e0 dello sciopero. Ritiene pertanto che vada esaminata a fondo la questione, anche nelle sue connessioni col nuovo spirito nel quale la Costituzione vede i problemi del lavoro, e che si debba limitare molto il diritto di sciopero in uno Stato che ha assunto nei confronti dei lavoratori cos\u00ec grandi responsabilit\u00e0 ed obblighi. In questo nuovo Stato lo sciopero cambia natura, e si pu\u00f2 arrivare alla conclusione che esso debba essere demandato al codice e alla legislazione ordinaria, in quanto \u00e8 l\u2019esercizio di un diritto. Di questo fa proposta formale.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Lucifero se egli insiste anche sulla proposta di includere nella Costituzione il diritto di serrata.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, risponde che, nel nuovo Stato delineato dalla Costituzione, sciopero e serrata vengono a coincidere, in quanto lo Stato \u00e8 Stato di lavoratori ed il lavoro non \u00e8 solo un diritto ma anche un dovere. Tutti i cittadini, quindi, sono lavoratori, dal consigliere delegato di una societ\u00e0 industriale all\u2019operaio. Perci\u00f2 lo sciopero deve essere riconosciuto e all\u2019operaio dirigente e a quello subordinato. Ritiene che tutta questa materia non sia materia costituzionale, come non erano materia di Costituzione altri argomenti che sono stati inseriti nella Costituzione per misura, per cos\u00ec dire, precauzionale e preventiva. In secondo luogo, dato il carattere nuovo della Costituzione che si va formando, proseguendo nel lavoro la Commissione si trover\u00e0 molto imbarazzata a sistemare nella Costituzione proposizioni del genere.<\/p><p>Pertanto ritiene che, o si rimanda tutta la materia dello sciopero alla legislazione ordinaria, anche senza un rinvio esplicito, o si deve sospendere la discussione per poi ritornare sull\u2019argomento quando sar\u00e0 stata pi\u00f9 chiaramente affermata tutta la linea della Costituzione, e si potr\u00e0 vedere dove questa materia pu\u00f2 essere inserita.<\/p><p>Dichiara di presentare, come proposta concreta principale, il rinvio alla legislazione ordinaria del diritto di sciopero senza parlarne in sede costituzionale, poich\u00e9 \u00e8 chiaro che, avendo riconosciuto il diritto di organizzazione sindacale, tutti i diritti che ne conseguono sono impliciti. In via subordinata, propone di sospendere la discussione fino a quando non si profiler\u00e0 in maniera pi\u00f9 chiara la struttura dello Stato, affinch\u00e9 si possa sapere come classificare il fenomeno dello sciopero inquadrato nella nuova configurazione dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di ritenere che la seconda proposta dell\u2019onorevole Lucifero possa divenire la principale, nel senso che debba essere discussa e deliberata prima di procedere oltre nella discussione.<\/p><p>MORO ritiene che si debba dare corso, per ora, alla discussione, salvo poi a riprendere in esame la sospensiva proposta dall\u2019onorevole Lucifero, quando la discussione avr\u00e0 chiarito il parere dei Commissari in ordine a una materia cos\u00ec grave e delicata.<\/p><p>PRESIDENTE domanda ai Commissari se sono del parere che in ogni caso si debba continuare nella discussione generale.<\/p><p>LUCIFERO, Relatore, ritiene che sia utile continuare ad esaminare la questione, poich\u00e9 si tratta di una materia nuova da inquadrare in una nuova costruzione statale, nella quale ogni istituto assume un aspetto nuovo.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI osserva che il diritto di sciopero, come quello di organizzazione sindacale, non pu\u00f2 essere soggetto a limitazioni senza essere distrutto nel principio. Ogni limitazione che voglia obbedire a ragioni di dubbio interesse, non pu\u00f2 che contrastare col diritto imprescrittibile della organizzazione operaia di difendere la sua esistenza morale, politica ed economica. Per queste ragioni, propende per l\u2019affermazione pura e semplice del diritto di organizzazione sindacale e del conseguente diritto di sciopero, n\u00e9 pensa, come l\u2019onorevole Lucifero, che questo sia in contraddizione con ci\u00f2 che \u00e8 gi\u00e0 stato fatto, perch\u00e9 non si sta costruendo uno Stato che, a somiglianza di un certo Stato filosofico hegeliano, deve inghiottire tutte le manifestazioni sociali e tutte le divergenze delle classi, ma si sta costruendo uno Stato democratico nel quale il diritto del padrone deve equivalere a quello dell\u2019operaio. Se cos\u00ec \u00e8, l\u2019operaio non pu\u00f2 essere limitato in questo suo diritto che \u00e8 sacro come un diritto naturale, perch\u00e9 \u00e8 l\u2019unica arma che ha il lavoro contro lo Stato. Si deve inoltre tener presente che lo sciopero pu\u00f2 avere infinite ragioni di essere; pu\u00f2 avvenire per ragioni politiche, per ragioni etiche, per una dichiarazione di guerra, per un contratto fatto con uno Stato estero che dispiaccia o danneggi la classe lavoratrice: pu\u00f2, insomma, essere una manifestazione di volont\u00e0 quale quella che pu\u00f2 fare un Parlamento. Il lavoro non ha altro Parlamento che la piazza, non ha altro mezzo che lo sciopero. Non vi \u00e8 differenza tra i due diritti legalitari; uno di questi spesso non serve a niente, mentre l\u2019altro spesso riesce ad ottenere gli scopi che si propone. Lo Stato non deve essere il gendarme della pubblica economia, in modo che da questo gendarme possa essere ordinata la tassazione della mercede del lavoro. Lo Stato deve intervenire per garantire la forza morale e politica delle classi lavoratrici, quando queste dovessero soccombere di fronte ad una serrata o a qualche altra cosa del genere; deve intervenire per l\u2019ordine pubblico, e l\u2019ordine pubblico riguarda anche il modo di vivere delle classi lavoratrici.<\/p><p>Se si trovasse ancora un barbaro capitalista che volesse sottoporre i lavoratori a dodici ore di lavoro, per dar loro una mercede insignificante, in questo caso si dovrebbe esplicare l\u2019intervento dello Stato per ridurre questo ribelle medievale alla modernit\u00e0 delle concezioni e delle mercedi.<\/p><p>Per conseguenza, non ritenendo che vi sia alcuna contraddizione tra quanto \u00e8 stato affermato come concezione etica dello Stato e quello che oggi si afferma come concezione economica e politica delle classi lavoratrici, l\u2019oratore dichiara che l\u2019unica forma che possa soddisfare il legittimo desiderio di una societ\u00e0 che \u00e8 sulla via del progresso, anche se lontana ancora dal conseguirlo, possa essere solamente quella contenuta nella proposta dell\u2019onorevole Togliatti: \u00abIl diritto di organizzazione sindacale e di sciopero \u00e8 garantito\u00bb, senza altre aggiunte. Se poi, per le anime timorate, si volesse aggiungere qualche cosa, si potrebbe adottare la formula del primo progetto della Costituzione francese, un rinvio, cio\u00e8, a quello che sar\u00e0 il Codice del lavoro.<\/p><p>MANCINI dichiara di essere contrario alla proposta sospensiva, perch\u00e9 ritiene che l\u2019affermazione del diritto di organizzazione sindacale, senza l\u2019affermazione del diritto di sciopero, diventerebbe un\u2019affermazione completamente effimera di un diritto che non ha espressione concreta.<\/p><p>Gli oppositori alla proposta dell\u2019onorevole Togliatti hanno ancora nella loro mente qualche postumo di prevenzione contro lo sciopero. Questo si pu\u00f2 arguire anche dalla osservazione dell\u2019onorevole Mastrojanni, dalle obiezioni dell\u2019onorevole La Pira e un po\u2019 anche dalle conclusioni dell\u2019onorevole Lucifero in contrasto con le sue premesse.<\/p><p>L\u2019onorevole Mastrojanni ha osservato che vi \u00e8 un articolo della Costituzione, gi\u00e0 approvato dalla Commissione, nel quale si stabilisce che il datore di lavoro, sia esso lo Stato, sia esso l\u2019industriale, deve garantire l\u2019esigenza di una vita dignitosa del lavoratore, e che perci\u00f2 non c\u2019\u00e8 bisogno di affermare il diritto di sciopero. Ritiene al contrario che se lo Stato non garantisce nel fatto questa esigenza di una vita dignitosa del lavoratore e il lavoratore \u00e8 un pubblico funzionario, esso verr\u00e0 a trovarsi in una posizione di sfavore. Lo Stato va concepito come espressione degli interessi del partito che \u00e8 al potere; lo Stato \u00e8 l\u2019obiettivazione dei diritti ed interessi di coloro che, sul momento, si trovano al potere. Lo Stato, come lo concepiscono l\u2019onorevole Mastrojanni e i suoi amici, non esiste nella vita concreta; esiste in quanto ci sono uomini che garantiscono gli interessi dei partiti che essi rappresentano al potere.<\/p><p>L\u2019onorevole La Pira ha sostenuto che il diritto di sciopero \u00e8 un diritto personale. Non \u00e8 un diritto personale, ma \u00e8 un diritto del lavoro; \u00e8 il lavoro che d\u00e0 questo diritto. Il lavoro va inteso come espressione morale, sociale e politica di uno Stato e di un cittadino, in quanto che, prima di essere cittadino, si deve essere produttore, e si \u00e8 cittadino in quanto si fa parte della societ\u00e0 producendo e incrementando la societ\u00e0 stessa. Se la base principale \u00e8 la produzione e il diritto del cittadino esiste in quanto \u00e8 produttore, il diritto di sciopero \u00e8 il diritto del lavoro, e quindi come tale deve essere illimitatamente riconosciuto.<\/p><p>L\u2019onorevole Lucifero ha fatto un\u2019affermazione che poteva essere approvata in quanto si sperava che venisse ad altre conclusioni. Egli ha detto che con la nuova Costituzione si configura uno Stato ben diverso dal precedente, e si d\u00e0 al lavoro un\u2019importanza maggiore. Ne discenderebbe, secondo l\u2019onorevole Lucifero, la conseguenza che lo sciopero deve essere guardato da un punto di vista diverso. Lo sciopero, invece, deve essere considerato dallo stesso punto di vista dal quale lo si \u00e8 sempre considerato, anche quando lo Stato non era costruito come l\u2019attuale. Se lo Stato \u00e8 uno Stato nuovo, questo Stato nuovo non pu\u00f2 che riconoscere il diritto di sciopero anche ai suoi impiegati, perch\u00e9, nei rapporti coi suoi impiegati, assume la figura di un datore di lavoro.<\/p><p>Si dichiara favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Togliatti che al diritto di organizzazione sindacale sia aggiunto il diritto di sciopero.<\/p><p>MASTROJANNI rileva che dalle dichiarazioni degli onorevoli La Pira, Lombardi e Mancini si \u00e8 potuto comprendere come stia per profilarsi la concezione statuale della nuova Costituzione.<\/p><p>Dichiara di non condividere l\u2019opinione dell\u2019onorevole La Pira, che con un sistema eclettico intende contemperare le diverse esigenze, da una parte affermando il diritto di sciopero perch\u00e9 questo principio \u00e8 bene accetto alle masse e non consente contrasti, e negando dall\u2019altra il diritto di sciopero a coloro che espletano pubblici servizi o pubbliche funzioni. A suo parere questa divisione di concezioni disorienta la concezione unitaria di questo principio economico e sociale che deve essere affermato nella Costituzione.<\/p><p>Ritiene inutile ripetere le considerazioni svolte dagli onorevoli Togliatti, Mancini e Lombardi per affermare che qualsiasi lavoro \u00e8 sempre di natura socialmente utile e quindi risponde sempre al concetto di pubblica utilit\u00e0. Non vi \u00e8 possibilit\u00e0 di distinzione; o si riconosce il diritto di sciopero a tutti, o non lo si riconosce a nessuno.<\/p><p>L\u2019onorevole Lombardi ha profilato un concetto dello Stato secondo il quale questo ha il dovere di affermare da un punto di vista etico il principio che lo sciopero \u00e8 a tutti garantito. Se ne pu\u00f2 dedurre che le affermazioni fatte dalla Commissione, precedentemente, in ordine al diritto al lavoro e al dovere di lavorare, devono considerarsi come concezioni ed affermazioni di natura etica e pratica, non come affermazioni di carattere impegnativo dello Stato, che dovrebbe effettuarne la realizzazione. Dichiara di non avere ancora inteso quale debba essere la funzione dello Stato secondo la concezione comunista, socialista e democratica cristiana. La concezione qualunquista \u00e8 quella dello Stato amministrativo, dello Stato che serve il cittadino, il quale non \u00e8 subordinato allo Stato se non per le limitazioni necessarie a garantire la libert\u00e0 individuale e ad impedire che il privato possa esorbitare dall\u2019ambito delle proprie competenze e nuocere alla libera esplicazione delle libert\u00e0 altrui. Ma poich\u00e9 egli non pu\u00f2 prevedere che prevalgano gli orientamenti e le concezioni del suo partito, sente il dovere di far presente alla Commissione la necessit\u00e0 di una condotta coerente ed univoca, affinch\u00e9 da questa Costituzione non vengano fuori stridenti contraddizioni.<\/p><p>Ritiene comunque che, se l\u2019opinione prevalente \u00e8 quella che ha manifestato e illustrato l\u2019onorevole Lombardi, ci si trovi nuovamente di fronte ad uno Stato che ha poteri limitatissimi, che fa enunciazioni solo in tema di orientamenti etici e platonici, e che quindi ci si riporta ancora allo Stato liberalistico, ad uno Stato cio\u00e8 pressoch\u00e9 agnostico. Se \u00e8 cos\u00ec, egli non ha ragione di contrastare il diritto di sciopero sia come affermazione di diritto, sia come affermazione di esercizio di diritto.<\/p><p>L\u2019onorevole Mancini ha osservato che, appunto perch\u00e9 non \u00e8 concepibile uno Stato onnipotente che intervenga per regolare i rapporti di lavoro, si deve considerare il diritto di sciopero e l\u2019esercizio di questo diritto come una necessit\u00e0 che non pu\u00f2 essere contrastata alle categorie lavoratrici in quanto lo Stato, secondo la sua concezione, \u00e8 l\u2019espressione del partito prevalente, il quale orienta in un determinato periodo storico la vita dello Stato stesso, secondo i suoi postulati teorici. Quindi l\u2019orientamento dello Stato \u00e8 fluttuante ed intermittente. Per questa frammentariet\u00e0 di orientamenti che si ripetono e si affermano durante l\u2019evolversi dei tempi, non \u00e8 possibile affermare dei princip\u00ee attraverso i quali il cittadino possa costantemente aver garantiti i suoi diritti al lavoro e il suo dovere di lavoro. Se questa \u00e8 la concezione che ci si deve fare dello Stato, anche per questa seconda concezione l\u2019oratore non ha ragione di contrastare il diritto di sciopero.<\/p><p>Ma poich\u00e9 ritiene che, nonostante le dichiarazioni fatte dagli onorevoli Lombardi e Mancini, l\u2019affermazione sancita gi\u00e0 in Costituzione costituisca un principio dal quale il legislatore non pu\u00f2 prescindere per realizzare gli intendimenti del nuovo Stato, fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di ritornare sul primo argomento per il quale gli sembra incoerente che si possa fare un\u2019affermazione di principio di questo genere, senza considerare i diritti di tutti gli altri fattori della produzione, il diritto cio\u00e8 della serrata.<\/p><p>Domanda con quali argomenti pu\u00f2 essere negato ai produttori il diritto della serrata. La serrata \u00e8 fatta esclusivamente dagli industriali; non possono, evidentemente, farla gli agricoltori. Poich\u00e9 si \u00e8 gi\u00e0 ammesso in qualche modo il concetto di propriet\u00e0 del nuovo Stato, poich\u00e9 \u00e8 stato detto che questo diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 esercitarsi oltre determinati limiti per cui l\u2019eccesso di produzione deve essere riconosciuto di pubblica utilit\u00e0, e incamerato dallo Stato, si finisce per considerare il produttore solo nel quadro della concezione stabilita attraverso le enunciazioni precedenti, e allora i produttori e i datori di lavoro non rappresentano pi\u00f9 l\u2019elemento di contrasto nei confronti degli operai, ma uomini che si sono inquadrati nella stessa concezione dello Stato e hanno il diritto di difendersi contro le pretese non eque delle categorie lavoratrici. Non \u00e8 detto, infatti, che l\u2019operaio debba aver sempre ragione; pu\u00f2 anche essere orientato da un naturale sentimento di interessi personali a chiedere egoisticamente il massimo possibile, con la minore fatica possibile. Sono leggi di natura da cui nessuno pu\u00f2 prescindere e non si pu\u00f2 aprioristicamente ammettere che l\u2019uno sia sempre succube e l\u2019altro sempre incube. \u00c8 una affermazione gratuita che, quanto meno, ha bisogno di dimostrazione.<\/p><p>Per queste considerazioni ritiene di dover ritornare al suo primitivo argomento, fatto proprio dall\u2019onorevole Lucifero, e da lui illustrato, nel senso che questo problema \u00e8 di cos\u00ec grande importanza che non pu\u00f2 essere trattato se non quando si sia esaurita tutta la codificazione in tema di rapporti di lavoro tra lo Stato e i cittadini.<\/p><p>MORO dichiara di ritenere che il diritto di sciopero debba essere affermato nella Costituzione come un diritto personale, ma che si debba anche considerare l\u2019opportunit\u00e0 di porre a questo diritto qualche limitazione, come si \u00e8 gi\u00e0 fatto per le altre libert\u00e0 in vista delle necessit\u00e0 della pace sociale.<\/p><p>Tra il dire che il diritto di sciopero \u00e8 garantito a tutti, e il configurare l\u2019ipotesi estrema che lo sciopero sia da considerarsi illegale in taluni casi, vi \u00e8 una grande distanza, nella quale \u00e8 possibile trovare un punto intermedio che raccolga il consenso dei Commissari. Nell\u2019ultima discussione, l\u2019onorevole Togliatti stesso, in materia di sciopero dei pubblici servizi, si \u00e8 richiamato al senso di responsabilit\u00e0 dello Stato per evitare che sorgano cause tali da produrre quel malcontento che porta necessariamente allo sciopero, e ha attribuito quindi allo Stato poteri di intervento per conoscere le controversie di lavoro e per esercitare una pressione politica sulle associazioni sindacali interessate a quelle controversie. Ora l\u2019oratore domanda all\u2019onorevole Togliatti se non crede che questo tentativo, che lo Stato fa autorevolmente in sede politica, non possa avere una qualche disciplina giuridica; se cio\u00e8 non si possa riportare, sia pure in via provvisoria, la materia del conflitto di lavoro nell\u2019ambito della competenza giuridica e politica dello Stato, salvo a riservare il diritto di sciopero come qualche cosa a cui il lavoratore, menomato nei suoi diritti, debba ricorrere quando non vi \u00e8 altra via di scampo.<\/p><p>L\u2019oratore ritiene che all\u2019onorevole Togliatti e ai colleghi che hanno parlato a favore della sua tesi, non possa sfuggire la lacuna che vi \u00e8 nella Costituzione per cui, dopo aver disegnato le linee di uno Stato capace di assumersi la responsabilit\u00e0 della pace sociale, esso dovrebbe poi assistere senza possibilit\u00e0 di intervento allo sfrenarsi di lotte che molte volte porterebbero a risultati non favorevoli per i lavoratori stessi, ai quali si sono voluti garantire determinati diritti. Propone quindi che in sede costituzionale si confermi solennemente il diritto di sciopero e al tempo stesso si attribuisca allo Stato una competenza, quanto meno in sede di tentativo di conciliazione, in modo che lo sciopero sia l\u2019<em>ultima ratio <\/em>a cui si ricorre.<\/p><p>DOSSETTI si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Moro. Riterrebbe una grave contraddizione ai princip\u00ee fondamentali che hanno ispirato finora l\u2019apporto democristiano alla stesura della nuova Costituzione, l\u2019affermare il diritto di sciopero come una libert\u00e0 condizionata, non legata alla visione organica di tutti gli aspetti del nuovo Stato. Pur dovendo riconoscere che tuttora il lavoro ha una posizione di inferiorit\u00e0 e quindi necessita di una speciale tutela, \u00e8 del parere che, quando si sia affermato chiaramente il diritto di sciopero come compenso alla posizione di inferiorit\u00e0 in cui il lavoro si trova nell\u2019attuale struttura sociale, non si contraddica al criterio ispirativo di tale affermazione ponendo al diritto di sciopero non delle limitazioni aprioristiche, ma quelle finalizzazioni che si \u00e8 cercato di affermare per tutti gli altri diritti in vista del bene comune. Come argomento di fatto per la necessit\u00e0 di una finalizzazione del diritto di sciopero, ricorda che, quando due mesi fa intervenne uno sciopero degli aderenti alla Federazione dei lavoratori della terra a Milano, la Federazione stessa si preoccup\u00f2 di dare disposizioni affinch\u00e9 lo sciopero si facesse con certe limitazioni che evitassero dei danni alla produzione. Ricorda anche che una circolare recente della suddetta Federazione dei lavoratori della terra, in vista dell\u2019obbligo degli ammassi, ha affermato che l\u2019azione sindacale gi\u00e0 in atto sar\u00e0 applicata tenendo presente che l\u2019agitazione deve restare nell\u2019ambito di una controversia sindacale e non portare danni alla produzione. Questi sono esempi di autolimitazione delle stesse organizzazioni sindacali.<\/p><p>\u00c8 vero che si pu\u00f2 esprimere la fiducia che le organizzazioni sindacali abbiano sempre la possibilit\u00e0 di effettuare questa autolimitazione, ma \u00e8 anche vero che questo principio deve essere affermato nella Costituzione, tenendo presente la visione integrale dello Stato che si vuole costruire.<\/p><p>Conclude dichiarando che si deve cercare, nell\u2019atto stesso in cui si afferma il diritto di sciopero, di fissare anche quelle modalit\u00e0 essenziali che configurano il diritto di sciopero e lo finalizzano.<\/p><p>Nel caso che a questo non si possa arrivare, in via subordinata aderisce alla formula del precedente progetto di Costituzione francese, richiamata dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>CORSANEGO dichiara di non potere accettare una formula generale senza alcuna limitazione, come quella proposta dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>\u00c8 vero che l\u2019onorevole Togliatti ha dato dello sciopero una definizione accettabile, presentando la sua formula come intesa a difendere il diritto dei lavoratori di ricorrere a quest\u2019arma per migliorare le condizioni economiche; ma, ponendo la formula assoluta dello sciopero, essa si pu\u00f2 prestare anche a quella interpretazione cos\u00ec estesa che gli ha attribuito l\u2019onorevole Lombardi. Donde la necessit\u00e0 di porre delle limitazioni, per finalizzare anche questa libert\u00e0, come \u00e8 stato ben detto dall\u2019onorevole Dossetti. La libert\u00e0 assoluta di sciopero porterebbe alla disorganizzazione della societ\u00e0, perch\u00e9 qualunque pretesto, di natura politica o anche economica, ma estraneo alle condizioni del lavoro, potrebbe giustificare il diritto di sciopero.<\/p><p>Avrebbe perci\u00f2 desiderato che, prima di giungere ad una formulazione del principio riguardante il diritto di sciopero, si fosse fatta una discussione generale, sia pure limitata, sulla natura del diritto stesso. Si dichiara favorevole ad una proposta la quale traduca in forma legislativa questo suo pensiero: sia affermato senz\u2019altro il diritto di sciopero quando questo sciopero \u00e8 un\u2019arma adoperata come un\u2019<em>extrema ratio<\/em> dai lavoratori per ottenere migliori condizioni economiche, sociali e morali nell\u2019esercizio del loro lavoro, ma sia anche introdotta una limitazione a evitare taluni abusi, specie quando questo diritto di sciopero non si applichi ad interessi economici e sociali ma ad interessi di natura politica o di partito, o comunque sia l\u2019effetto di qualche pretesto in mano a persone estranee alla classe dei lavoratori, che si valgano della forza dei lavoratori stessi per conseguire scopi che sono diversissimi da quello che potrebbe essere l\u2019elevazione materiale e morale dei lavoratori stessi.<\/p><p>BASSO si dichiara contrario alla proposta dell\u2019onorevole Lucifero di sospendere la discussione su questo argomento, perch\u00e9 pensa che ogni commissario ha la sua idea gi\u00e0 ben radicata in proposito. Ritiene che si tratti di un problema grave, di fronte al quale \u00e8 bene che ciascuno assuma le proprie responsabilit\u00e0.<\/p><p>\u00c8 contrario anche alla proposta dell\u2019onorevole Lucifero di non parlare del diritto di sciopero nella Costituzione e di rimandarlo alla legislazione ordinaria, cio\u00e8 al Codice del lavoro. Se si toglie dalla Costituzione del nuovo Stato, concepito come lo Stato dei lavoratori, il diritto di sciopero, che \u00e8 la cosa pi\u00f9 importante, avendo gi\u00e0 considerato il diritto di organizzazione sindacale, si toglierebbe a questo ultimo diritto lo strumento necessario per poter farsi valere. Se si parla del diritto di organizzazione sindacale, si deve parlare anche del diritto di sciopero. Per questa ragione, \u00e8 contrario anche alla formula proposta nel primitivo progetto di Costituzione francese, la quale vorrebbe che lo sciopero fosse libero nell\u2019ambito delle leggi che lo disciplineranno.<\/p><p>Accettando la proposta dell\u2019onorevole Lucifero di rinviare alla legislazione ordinaria il diritto di sciopero, non si farebbe altro che riproporre la stessa formulazione accolta nello Statuto Albertino. \u00c8 preferibile, a suo avviso, dire quali sono i limiti che si vogliono introdurre, e discuterli.<\/p><p>Questi limiti riguardano argomenti su cui \u00e8 difficile poter stabilire una definizione precisa. Si \u00e8 parlato di limiti al diritto di sciopero per quanto riguarda i servizi pubblici; ma tale concetto non pu\u00f2 essere accolto, perch\u00e9 porterebbe a definire quali sono i lavori ed i servizi che rivestono un carattere di utilit\u00e0 sociale: definizione impossibile, perch\u00e9 tutti i servizi e tutti i lavori possono in un certo senso essere considerati utili socialmente, e allora il diritto di sciopero verrebbe ad essere praticamente quasi annullato.<\/p><p>Non pu\u00f2 accettare neppure la distinzione a cui ha accennato l\u2019onorevole Corsanego, cio\u00e8 che si debba lasciare la libert\u00e0 di sciopero soltanto quando esso sia fatto per migliorare le condizioni economiche e non quando si tratti di uno sciopero per ragioni politiche, perch\u00e9 allora questo diritto sarebbe affidato all\u2019arbitrio di chi deve giudicare se uno sciopero rivesta un carattere economico o politico.<\/p><p>\u00c8 parimenti contrario, in modo reciso, a una limitazione per quanto riguarda lo sciopero dei pubblici funzionari, perch\u00e9, se si dicesse che tutti i lavoratori hanno diritto allo sciopero, eccetto i dipendenti dallo Stato, si verrebbe ad offendere il principio della uguaglianza che \u00e8 stato messo a fondamento della Costituzione. La ragione per la quale si faceva un trattamento diverso ai dipendenti dallo Stato era perch\u00e9 si pensava che lo Stato, come datore di lavoro, non dovesse mettersi, nei rapporti con i suoi dipendenti, sullo stesso piano dei datori di lavoro privati. Ma in un altro campo la Commissione ha gi\u00e0 affermato un principio che ha abbassato questo concetto troppo alto e astratto dello Stato, quando ha affermato la responsabilit\u00e0 dello Stato come un qualunque datore di lavoro per le colpe dei suoi dipendenti. \u00c8 stato dunque gi\u00e0 infranto questo mito d\u2019uno Stato cos\u00ec alto. Lo Stato \u00e8 un datore di lavoro come gli altri, e quindi i funzionari dello Stato hanno il diritto di avere salvaguardate le stesse libert\u00e0 che si concedono agli altri lavoratori.<\/p><p>Rispondendo alle osservazioni dell\u2019onorevole Dossetti, secondo il quale si starebbe costruendo uno Stato in cui si parla delle libert\u00e0 in senso generale, e che quindi non si vede come si potrebbe lasciare questa libert\u00e0 dello sciopero espressa in una formula cos\u00ec restrittiva e individualistica, fa rilevare che la Commissione ha certamente sancito delle belle affermazioni nella Costituzione, ma sa benissimo di aver scritto degli articoli che serviranno come indirizzo al legislatore futuro. Sono stati garantiti una quantit\u00e0 di diritti che difficilmente si potranno realizzare nel campo pratico a favore delle classi lavoratrici, e sarebbe deplorevole che, quando si tratta dell\u2019unico diritto concreto che i lavoratori gi\u00e0 hanno, cio\u00e8 il diritto di sciopero, lo si volesse togliere o quasi annullare.<\/p><p>L\u2019onorevole Dossetti ha ricordato come un esempio di autolimitazione le disposizioni date dalla Federazione dei lavoratori della terra. Ci\u00f2 non fa che confermare il principio che non sono gli articoli di una Costituzione che possano imporre una disciplina, ma \u00e8 proprio la responsabilit\u00e0 di una coscienza civile nei lavoratori che pu\u00f2 porre dei limiti, in quanto gli stessi lavoratori, avendo raggiunto un grado pi\u00f9 elevato di maturit\u00e0, provano quel senso di responsabilit\u00e0 che deriva loro dalla coscienza di partecipare alla costruzione dello Stato democratico ed alla direzione della cosa pubblica. Nella stessa misura in cui sar\u00e0 realizzata in concreto l\u2019aspirazione della classe lavoratrice a partecipare alla gestione della cosa pubblica, si otterr\u00e0 questo maggior senso di responsabilit\u00e0, questa limitazione, questo controllo da parte della stessa classe lavoratrice. Se si limitasse questo diritto che la classe lavoratrice ha gi\u00e0 conquistato, si segnerebbe una pagina nera nella Costituzione, perch\u00e9 si sopprimerebbe un diritto gi\u00e0 acquisito alla coscienza sociale.<\/p><p>Per queste ragioni, dichiara di aderire completamente alla formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole Basso, che ha parlato di esclusione di alcune limitazioni, se egli abbia voluto escludere anche quelle limitazioni che potrebbero essere giustificate da ragioni obiettive di servizi che assolutamente non possono essere interrotti in conseguenza di una proclamazione di uno sciopero. Allude alle categorie di lavoratori che prestano assistenza agli infermi, soccorsi in caso di incendio o di qualsiasi necessaria altra tutela dell\u2019incolumit\u00e0 pubblica.<\/p><p>BASSO osserva che il criterio che si deve seguire in questi casi \u00e8 affidato al senso di responsabilit\u00e0 dei lavoratori stessi, alla coscienza di coloro che devono esercitare il diritto di sciopero.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che, per quanto riguarda la distinzione tra sciopero economico e sciopero politico, a parte le difficolt\u00e0 di questa distinzione, non ha alcuna preoccupazione.<\/p><p>Lo sciopero politico \u00e8 un\u2019arma di lotta politica, \u00e8 un\u2019arma rivoluzionaria se chi la esercita avr\u00e0 la forza per esercitarla e non c\u2019\u00e8 legge che la possa impedire. Se non si ha la forza di poterla esercitare, allora o quest\u2019arma non viene adoperata o, se viene adoperata, fallisce al suo scopo. La questione di cui qui si parla, e di cui ci si deve occupare, \u00e8 quella dello sciopero economico. Ritiene che la conquista del diritto di sciopero non si possa negare, appunto perch\u00e9 \u00e8 una conquista che ormai \u00e8 acquisita dalla civilt\u00e0 moderna e pertanto tale diritto deve essere affermato nella Costituzione, e affermato senza limitazioni e senza distinzioni. \u00c8 inutile fare la distinzione della finalizzazione, perch\u00e9 la finalizzazione non \u00e8 che un pretesto per mettere una limitazione; quando poi ci si volesse riferire alla formula francese, in realt\u00e0 si verrebbe a negare il diritto di sciopero in una maniera larvata, perch\u00e9 attraverso la legge si potr\u00e0 esercitare qualunque limitazione del diritto di sciopero.<\/p><p>Sostiene trattarsi di un diritto che deve essere affermato e riconosciuto nella sua integrit\u00e0 e senza limiti nella Costituzione.<\/p><p>Circa la questione se oltre allo sciopero si deve ammettere anche la serrata, \u00e8 del parere che per le stesse ragioni per le quali a una parte si d\u00e0 il diritto di sciopero non si pu\u00f2 negare all\u2019altra parte il diritto di serrata.<\/p><p>Ricorda che non solo in altre Costituzioni c\u2019\u00e8 il diritto di sciopero con relativo diritto di serrata, ma nella stessa relazione dell\u2019onorevole Pesenti, che appartiene al medesimo partito dell\u2019onorevole Togliatti, il diritto di serrata \u00e8 correlativo al diritto di sciopero, senza discussione.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che qualche volta anche Omero sonnecchia.<\/p><p>CEVOLOTTO, circa la questione dei limiti al diritto di sciopero da inserire nella Costituzione, rileva che prima di tutto bisognerebbe fare una distinzione tra sciopero nei servizi pubblici e nei servizi di pubblica utilit\u00e0. Servizi di pubblica utilit\u00e0 potrebbero essere considerati anche i forni, per esempio, ed allora l\u2019estensione del concetto non dovrebbe limitarsi soltanto a quei casi cui ha accennato il Presidente.<\/p><p>Finora si era parlato del divieto di sciopero nei pubblici servizi, intesi in un senso generale pi\u00f9 facilmente definibile, ma anche esso non potrebbe essere ammesso se non avesse un corrispettivo: se si toglie ad alcune categorie di lavoratori l\u2019arma dello sciopero, per una ragione di interesse superiore, occorre dare ad esse qualche altra possibilit\u00e0 di far valere le loro ragioni. Ecco perch\u00e9 il concetto di divieto dello sciopero nei pubblici servizi \u00e8 stato sempre collegato ad un principio di arbitrato obbligatorio, alla creazione di una magistratura che dirima i conflitti con una certa pariteticit\u00e0 ed una certa imparzialit\u00e0. Ma la creazione di una magistratura che regoli i conflitti \u00e8 una cosa difficile, perch\u00e9 pu\u00f2 in certi casi mettere lo Stato in condizioni di vedere diminuita la sua autorit\u00e0 e resa difficile la sua posizione politica.<\/p><p>Poich\u00e9 tutti questi problemi non potrebbero essere inseriti in una Costituzione senza scendere a troppi dettagli, l\u2019oratore ritiene che la Costituzione non debba fare altro che affermare il diritto di sciopero senza limitazioni e senza finalizzazioni.<\/p><p>Vuol dire che si vedr\u00e0 poi se per la parte che riguarda i pubblici servizi e i servizi di pubblica utilit\u00e0, si possa \u2013 d\u2019accordo con le rappresentanze di categoria \u2013 sostituire al diritto di sciopero un altro mezzo per dirimere i conflitti. Questo dipender\u00e0 dall\u2019evoluzione che potranno avere i rapporti tra i lavoratori, i datori di lavoro e lo Stato.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI, riferendosi alle dichiarazioni fatte dai colleghi democristiani, domanda loro chi pu\u00f2 stabilire l\u2019<em>extrema ratio<\/em> di uno sciopero e definirne la finalizzazione. Il solo fatto di discutere se uno sciopero \u00e8 giusto o ingiusto, significa distruggerne il diritto, in quanto tale diritto diventa condizionato, cio\u00e8 lo sciopero \u00e8 consentito se \u00e8 accompagnato da una garanzia. Accettando questo criterio, la legislazione retrocederebbe anzich\u00e9 progredire, perch\u00e9 si finirebbe per negare quello che \u00e8 gi\u00e0 nella coscienza universale. Considerando lo Stato come l\u2019organizzazione politica delle classi dirigenti, a misura che questa classe dirigente diventer\u00e0 quella del lavoro, anche l\u2019umanit\u00e0 dello Stato far\u00e0 un progresso verso l\u2019etica, cio\u00e8 verso la valutazione umana del lavoro. Per conseguenza si pu\u00f2 essere sicuri che tra un secolo lo sciopero sar\u00e0 quasi annullato, perch\u00e9 le classi dirigenti saranno rappresentate da coloro che lavorano, ed evidentemente avranno ragione di intervenire con una legge che prevede la necessit\u00e0 di un componimento prima che lo sciopero possa manifestarsi.<\/p><p>Si dichiara contrario alla limitazione del diritto di sciopero nei pubblici servizi, che sonerebbe un\u2019offesa per tutti quelli che vi appartengono, togliendo ad essi un diritto che non debbono perdere per il solo fatto che prestano la loro opera a benef\u00eccio dello Stato, o delle opere pie, o della provincia e del comune o di qualsiasi altro ente che possa essere dichiarato un pubblico servizio. Col criterio del pubblico servizio, si arriva a tutto ci\u00f2 che pu\u00f2 servire nella vita, perch\u00e9 tutto contribuisce alle esigenze della vita stessa.<\/p><p>MARCHESI dichiara di consentire con le idee espresse dall\u2019onorevole Togliatti, non tanto per coerenza di partito, quanto per una sua profondissima convinzione personale. Qualunque sar\u00e0 la Costituzione che verr\u00e0 fuori dai lavori della Commissione, non si pu\u00f2 escludere che domani le forze legislative o le forze legali possano fallire o diventare addirittura nemiche, ed allora il diritto di sciopero diverrebbe la unica suprema difesa del lavoro. D\u2019altra parte non c\u2019\u00e8 nessuna ragione di considerare l\u2019organizzazione sindacale, da cui l\u2019arma dello sciopero deve essere mossa, in continua guerra con la societ\u00e0 ogni qual volta quest\u2019arma deve essere adoperata. L\u2019organizzazione sindacale \u00e8 uno strumento di difesa del lavoro, ma \u00e8 anche uno strumento di difesa della societ\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole La Pira ha ricordato un articolo della Costituzione francese che l\u2019oratore non sente di poter accogliere, perch\u00e9 esso afferma il diritto di resistenza contro lo Stato con qualunque mezzo, vale a dire un diritto a fare la rivoluzione. Lo Stato nuovo che si sta costruendo non pu\u00f2 essere considerato uno Stato perfetto, ma piuttosto uno Stato in formazione, il quale si verr\u00e0 concretando attraverso vari Governi. \u00c8 sperabile che non si verifichi mai un conflitto di interessi tra lo Stato e la classe lavoratrice; ma questo conflitto potrebbe sorgere, e in tal caso \u2013 ripete \u2013 il diritto di sciopero rappresenter\u00e0 per il lavoro uno strumento di difesa a cui non possono essere poste delle limitazioni.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, domanda la chiusura della discussione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Togliatti di chiusura della discussione, riservando la parola a chi l\u2019aveva gi\u00e0 chiesta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata con 12 voti favorevoli e 3 contrari<\/em>).<\/p><p>DOSSETTI si dichiara profondamente convinto della necessit\u00e0 di una tutela costituzionale del diritto di sciopero, ma non ritiene di poter rinunciare al principio affermato per tutte le altre libert\u00e0, quello cio\u00e8 della finalizzazione. Comprende che l\u2019onorevole Cevolotto possa considerare la finalizzazione come una maniera garbata per qualificare e condizionare il diritto, ma non crede che tale opinione possa essere condivisa dagli onorevoli Basso e Togliatti, perch\u00e9 essi hanno accettato il concetto della finalizzazione generale delle libert\u00e0, proposto dai democratici cristiani come un problema di principio e di realizzazione tecnica.<\/p><p>Il principio \u00e8 che il diritto di sciopero sia garantito costituzionalmente, ma finalizzato con tutti gli altri diritti: il problema di realizzazione tecnica consiste nel vedere come possa essere effettuata la realizzazione del principio del diritto di sciopero e della sua finalizzazione.<\/p><p>Pu\u00f2 essere esatto che le formule finora proposte non finalizzino il diritto di sciopero, ma lo intacchino nella sua sostanza, e in tal caso vuol dire che la realizzazione tecnica di quel principio non \u00e8 adeguata al principio stesso. Si potranno avanzare delle nuove proposte, ma l\u2019oratore e i suoi colleghi democristiani ritengono fermamente che per il diritto di sciopero, come per altri diritti, \u00e8 possibile affermare a un tempo il diritto e la sua finalizzazione, senza che questo voglia significare intaccare e distruggere radicalmente il principio della garanzia delle libert\u00e0.<\/p><p>Comprende come questo principio non possa essere condiviso dall\u2019onorevole Cevolotto e da qualche altro Commissario, perch\u00e9, nonostante che essi vogliano venire ad un punto comune di intesa, muovono fondamentalmente da un\u2019ideologia che nelle sue radici \u00e8 un\u2019ideologia liberale, sia pure nuova.<\/p><p>Rispondendo alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Basso, osserva che \u00e8 esatto che il diritto di sciopero rappresenta uno dei diritti concreti che la Sottocommissione vuole confermare per il lavoro; per\u00f2 non \u00e8 esatto che essa dia al lavoro soltanto dei riconoscimenti e dei diritti a parole. Finora la prima Sottocommissione ha dato soltanto delle buone parole, perch\u00e9 questa \u00e8 la sua funzione; la realizzazione dei diritti che sono stati affermati rientra nei compiti della seconda e della terza Sottocommissione. Ma la prima Sottocommissione stessa ha anche fatto, e in parte far\u00e0, affermazioni concrete, perch\u00e9 quando verr\u00e0 a trattare alcuni dei princip\u00ee fondamentali, come quello del controllo sociale sull\u2019economia, evidentemente, far\u00e0 delle affermazioni che avranno una realizzazione concreta e sostanziale per la tutela del diritto dei lavoratori.<\/p><p>\u00c8 fiducioso che esista una possibilit\u00e0 di soddisfare alla duplice esigenza dell\u2019affermazione del diritto e della sua finalizzazione; comunque, se non si riuscisse a realizzare tale possibilit\u00e0, aderirebbe piuttosto ad un\u2019affermazione assoluta del diritto di sciopero.<\/p><p>Circa quanto \u00e8 stato accennato dall\u2019onorevole Marchesi, dichiara che \u00e8 sua intenzione di riproporre un articolo corrispondente all\u2019articolo 21 della Costituzione francese, in cui \u00e8 affermato il diritto di resistenza in senso assoluto, in quanto la resistenza sotto ogni forma \u00e8 il pi\u00f9 sacro dei diritti ed \u00e8 difficile a condizionare. L\u2019articolo 21 della Costituzione francese, infatti, dice: \u00abQualora il Governo violi le libert\u00e0 ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma \u00e8 il pi\u00f9 sacro dei diritti e il pi\u00f9 imperioso dei doveri\u00bb.<\/p><p>CARISTIA dichiara di condividere in massima parte le opinioni che sono state esposte dai suoi colleghi della Democrazia Cristiana, e di non capire perch\u00e9 si debba esitare nel porre qualche limite all\u2019esercizio del diritto di sciopero, pur essendo esso un diritto fondamentale. Fa osservare all\u2019onorevole Lombardi che tutti i diritti sono limitati, sia i diritti della vita privata, sia i diritti pubblici soggettivi. Sta di fatto che l\u2019esercizio di questi diritti subisce dei limiti maggiori o minori, secondo che \u00e8 suggerito dalle contingenze politiche. Lo Stato \u00e8 qualche cosa che si avvicina sempre pi\u00f9 ad una organizzazione che ha come scopo il soddisfacimento degli interessi collettivi. Perci\u00f2 il diritto di sciopero pu\u00f2 subire dei limiti per quanto riguarda l\u2019organizzazione dello Stato, cio\u00e8 i pubblici impiegati, l\u2019amministrazione della giustizia e quella finanziaria, e anche in parte l\u2019amministrazione scolastica. Si \u00e8 detto che limitando il diritto di sciopero per ci\u00f2 che riguarda i funzionari si verrebbe a porre un principio che \u00e8 in contraddizione col principio dell\u2019uguaglianza. Il principio della uguaglianza \u00e8 un principio santissimo che si trova in tutte le Costituzioni civili, ma questo non comporta che tutti i cittadini abbiano la stessa posizione di fronte alla legge. La posizione di un pubblico funzionario \u00e8 quella di un individuo che esplica determinate formo di attivit\u00e0 alle quali non pu\u00f2 essere paragonata l\u2019attivit\u00e0 di un altro individuo che ha una responsabilit\u00e0 diversa o comunque pi\u00f9 limitata. Per tali ragioni ritiene che non si possa proclamare il diritto di sciopero in maniera assoluta, senza alcuna limitazione.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di non insistere nella formula proposta, che aveva soltanto lo scopo di dare un avvio alla discussione. Comunica quindi che vi sono due formule proposte dall\u2019onorevole Togliatti. Una di esse dice:<\/p><p>\u00abLa legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>L\u2019altra consiste nell\u2019aggiungere alla proposizione gi\u00e0 approvata: \u00abIl diritto di organizzazione sindacale \u00e8 garantito\u00bb, un accenno alle garanzie anche del diritto di sciopero. Domanda all\u2019onorevole Togliatti quale delle due formule egli preferisca.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di preferire la seconda, perch\u00e9 non vi \u00e8 il richiamo alla legge.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, fa notare che, non essendo stata proposta una formulazione diversa per quanto riguarda la serrata e un minimo di limitazione al diritto di sciopero, si trova costretto a mantenere la sua formula primitiva, contenuta nella relazione, ritenendola l\u2019unica formula che comprenda tutti i concetti e tenga conto di tutte le osservazioni.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Lucifero ripropone la formula gi\u00e0 contenuta nella sua relazione, che \u00e8 la seguente: \u00abLo Stato pu\u00f2 intervenire per la pacifica risoluzione delle controversie del lavoro, ivi comprese quelle attuantisi per via di sciopero o di serrata.<\/p><p>\u00abLo sciopero o la serrata, che turbino gravemente l\u2019ordine pubblico o intralcino l\u2019ordinato svolgimento della vita economica dello Stato, possono essere dichiarati illegali\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI prega l\u2019onorevole Togliatti di studiare una formula che assicuri al lavoratore il diritto di sciopero; in questa formula per\u00f2 tale diritto deve essere affermato separatamente da quello della organizzazione sindacale, perch\u00e9 si tratta di diritti che implicano due concetti diversi.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, accetta il suggerimento.<\/p><p>DOSSETTI chiede al Presidente una breve sospensione della seduta, per poter meglio approfondire il problema e concretarne la soluzione.<\/p><p>MARCHESI fa presente di doversi assentare per motivi di salute. Prega, qualora si venisse a una votazione, di tener conto che egli vota a favore della prima parte della formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>(<em>La seduta \u00e8 sospesa per alcuni minuti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Togliatti, aderendo alle considerazioni dell\u2019onorevole Dossetti e sue, ha sostituito la sua primitiva proposta (diretta ad inserire nella proposizione gi\u00e0 votata dalla Sottocommissione nella precedente seduta la formula: \u00abIl diritto di organizzazione sindacale e di sciopero \u00e8 garantito\u00bb) con la nuova formula: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>Avverte che, da parte sua, propone all\u2019esame della Sottocommissione una nuova formula che \u00e8 cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.<\/p><p>\u00abLa legge ne regola le modalit\u00e0 di esercizio unicamente per quanto attiene:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) alla procedura di proclamazione;<\/li><li><em>b<\/em>) all\u2019esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;<\/li><li>c) al mantenimento di servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb.<\/li><\/ol><p>MASTROJANNI dichiara che le aggiunte concordate fra i diversi Commissari costituiscono un fatto nuovo che deve essere esaminato in sede di discussione generale.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione generale sulla sua proposta.<\/p><p>MASTROJANNI afferma di non ritenere che questo correttivo risponda ai princip\u00ee fondamentali del diritto; perch\u00e9, quando a uno dei contraenti si d\u00e0 in mano un\u2019arma che egli fa valere nel momento stesso in cui la discussione avviene, con l\u2019intesa che nel caso di ripudio delle pretese, fondate o infondate, egualmente, queste pretese si faranno valere attraverso la forza dello sciopero, si fa una Costituzione che non rappresenta garanzia di diritti, ma elude in pieno quello che \u00e8 il fondamento del diritto.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI trova che tutte le finalizzazioni precisate nell\u2019aggiunta proposta dal Presidente rendono inutile la dichiarazione della libert\u00e0 dello sciopero. Infatti chi \u00e8 che stabilisce se i servizi siano di interesse collettivo, oppure no? Ogni servigio pu\u00f2 essere di interesse collettivo ed un interesse che non fosse collettivo sarebbe al di fuori della societ\u00e0. Si dichiara quindi contrario alla nuova formula e si atterrebbe a quella precedente.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che sulla parte dell\u2019articolo proposto, la quale afferma che \u00e8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero, egli ha gi\u00e0 fatto le sue riserve di carattere generale.<\/p><p>\u00c8 favorevole a tutte le libert\u00e0, e quindi non pu\u00f2 essere contrario alla libert\u00e0 di sciopero: per\u00f2 osserva che non si fa parola del diritto di serrata, la cui questione pure \u00e8 stata sollevata. A suo parere questo diritto riveste un\u2019importanza fondamentale, in quanto ha sentito dire che lo sciopero \u00e8 la massima arma di difesa del lavoratore. L\u2019oratore fa presente che qualunque arma di difesa pu\u00f2 trasformarsi in arma di offesa in certe determinate situazioni.<\/p><p>Perci\u00f2, se l\u2019arma dello sciopero da arma di difesa si dovesse trasformare in arma di offesa, come potr\u00e0 difendersi colui che viene assalito, se non si consegna anche a lui un\u2019arma equivalente? \u00c8 del parere quindi che le due questioni siano strettamente collegate; cio\u00e8 che non si possa votare lo sciopero se non si vota anche la serrata. Se queste sue osservazioni non saranno tenute in conto, si vedr\u00e0 costretto a votare contro il diritto di sciopero, al quale si dichiara favorevole per un principio di eguaglianza fra tutti i cittadini, principio che non pu\u00f2 a suo avviso subire eccezioni.<\/p><p>La proposta concreta che egli presenta \u00e8 che sia assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero; ma che si dica anche che \u00e8 consentito il diritto di serrata, il quale deve avere la stessa regolamentazione del diritto di sciopero.<\/p><p>Dichiara poi di non essere pienamente soddisfatto dell\u2019altra parte dell\u2019articolo, ma voter\u00e0 a suo favore, ribadendo che resta fermo nella sua opinione mentre chiede che sia messo a verbale che non si pu\u00f2 creare in una Costituzione una divisione fra i cittadini.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, rileva che \u00e8 stata sollevata dall\u2019onorevole Lucifero una questione sulla quale non aveva avuto occasione di dire il suo pensiero. Contesta che, negando il diritto di serrata, si crei una disparit\u00e0 tra i cittadini, perch\u00e9 il diritto di serrata non \u00e8 un diritto che si ha in quanto lavoratori, garantendolo, si permetterebbe ai proprietari di non impiegare i mezzi materiali della produzione che sono nelle loro mani.<\/p><p>Non ci si trova di fronte a cittadini che adempiono alla stessa funzione, ma da una parte ci sono cittadini che lavorano e dall\u2019altra cittadini che hanno nelle mani gli strumenti materiali della produzione. Pur essendo eguali sia il lavoratore che il proprietario in quanto cittadini, non possono essere messi sullo stesso piano il lavoratore e lo strumento della produzione, in quanto sono due cose qualitativamente diverse. Perci\u00f2 pu\u00f2 essere ammesso il diritto di sciopero e non quello di serrata.<\/p><p>MANCINI voter\u00e0 contro la formula del Presidente. Pensa che il diritto di sciopero \u00e8 un diritto dell\u2019organizzazione sindacale, la quale senza il diritto di sciopero sarebbe come un esercito senza armi. Dichiara pertanto di attenersi alla formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>In secondo luogo, afferma di essere contrario alla formula proposta, che parla di tentativi di conciliazione, perch\u00e9 tutte le semplificazioni e sottosezioni in essa indicate non sono altro che una limitazione del diritto.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima proposizione della sua formula: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di astenersi dal voto per le seguenti ragioni:<\/p><p>1\u00b0) perch\u00e9 il problema discusso, essendo stato enucleato dal suo settore naturale e considerato senza tener conto della posizione dello Stato, nei confronti dei rapporti coi fattori della produzione e del lavoro, non consente un\u2019affermazione di principio senza cadere in contraddizioni e in incoerenze;<\/p><p>2\u00b0) perch\u00e9 il diritto di sciopero non \u00e8 stato messo in relazione agli altri diritti;<\/p><p>3\u00b0) perch\u00e9 la Commissione non si \u00e8 pronunciata nel considerare lo sciopero come affermazione di diritto o come esercizio di diritto, n\u00e9 ha formulato alcuna premessa che consenta di intuirne le ragioni di natura politica o economica o morale;<\/p><p>4\u00b0) perch\u00e9, in coerenza coi princip\u00ee affermati dalla prima Sottocommissione in tema dei diritti e delle libert\u00e0 individuali e collettive, si doveva affermare il diritto di serrata insieme a quello di sciopero.<\/p><p>Si riserva di tornare sull\u2019argomento in sede di discussione in Assemblea plenaria.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda agli onorevoli Mastrojanni e Lucifero che possono presentare proposte concrete in ordine ai concetti da loro esposti.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che, non essendo Relatore, non intende farsi iniziatore di proposte che rientrino nella responsabilit\u00e0 dei Relatori.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, propone la seguente formula: \u00abLe stesse norme varranno per l\u2019esercizio di serrata\u00bb. Domanda che tale sua proposta sia votata prima della proposta aggiuntiva del Presidente, in modo che egli possa regolarsi se votare o meno l\u2019affermazione del diritto di sciopero.<\/p><p>BASSO osserva che non si pu\u00f2 votare la formula dell\u2019onorevole Lucifero, se prima non si \u00e8 votata la formula proposta dal Presidente, la quale contiene quelle norme a cui si riferisce la proposta Lucifero.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Lucifero ha presentalo la seguente proposta: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. Eguale diritto vale per la serrata\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, fa presente di aver formulato in questo modo la sua proposta per non manipolare nuovamente tutto l\u2019articolo. Dichiara di averla inserita all\u2019inizio e non alla fine dell\u2019articolo, perch\u00e9, avendo la convinzione che la formula da lui proposta non sar\u00e0 approvata, non vuole far perdere tempo alla Sottocommissione. Praticamente, \u00e8 suo intendimento che si voti sul diritto di serrata.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lucifero di sancire nella Costituzione anche il diritto alla serrata.<\/p><p>MORO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Lucifero per ragioni politiche, inquantoch\u00e9 in uno Stato progressivo a base sociale \u00e8 inammissibile il diritto dei produttori di negare il lavoro.<\/p><p>BASSO dichiara che voter\u00e0 contro, perch\u00e9 votare il diritto di serrata vorrebbe dire andare contro lo spirito della Costituzione, per il quale tutto il nuovo Stato deve tendere al miglioramento delle condizioni di lavoro.<\/p><p>MANCINI dichiara che voter\u00e0 contro il diritto di serrata, perch\u00e9 questa \u00e8 un delitto e come tale dovrebbe essere contemplata nel nuovo Codice penale che si sta preparando.<\/p><p>(<em>La proposta Lucifero \u00e8 respinta con 12 voti contrari, 2 favorevoli e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula da lui proposta: \u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 14 voti favorevoli ed 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti il secondo capoverso della formula da lui proposta; che \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abLa legge ne regola la modalit\u00e0 di esercizio unicamente per quanto attiene:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) alla procedura di proclamazione;<\/li><li><em>b<\/em>) all\u2019esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;<\/li><li><em>c<\/em>) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva\u00bb.<\/li><\/ol><p>BASSO dichiara che voter\u00e0 contro questa seconda parte dell\u2019articolo, in primo luogo perch\u00e9 la ritiene superflua nella Costituzione e in secondo luogo perch\u00e9 ritiene che in essa si configuri solo uno sciopero economico. Ci sono scioperi politici che non si possono far precedere da trattative di conciliazione. Ricorda, a tale proposito, lo sciopero generale che in Germania soffoc\u00f2 la rivolta di Kap.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 contro per le stesse ragioni espresse dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara che voter\u00e0 contro per le ragioni gi\u00e0 svolte in precedenza.<\/p><p>MORO dichiara di votare in favore della proposta del Presidente, riconfermando le opinioni espresse da lui e dai suoi colleghi.<\/p><p>Si dichiara favorevole al diritto di sciopero come diritto sacrosanto dei lavoratori, ma ritiene che la legge possa regolarne le modalit\u00e0 di esercizio unicamente allo scopo di permettere che si giunga all\u2019uso di questa arma, per se stessa grave, anche per la vita dei lavoratori, dopo aver esperito tentativi di conciliazione e purch\u00e9 siano salvaguardati \u2013 ad esempio attraverso turni di lavoro \u2013 i servizi essenziali alla vita della collettivit\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 a favore della proposta del Presidente e riconferma il rammarico che una situazione obiettiva lo abbia costretto a votare contro una proposizione che era suo intendimento di approvare.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di meravigliarsi che l\u2019onorevole Lucifero, avendo votato contro il diritto di sciopero, voglia votare favorevolmente ai limiti da porsi al diritto stesso.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, essendo stato votato a maggioranza dalla Commissione il diritto di sciopero, questo esiste ed egli non pu\u00f2 ignorarlo.<\/p><p>(<em>La seconda parte dell\u2019articolo proposto dal Presidente \u00e8 approvata con 7 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019ultima proposizione dell\u2019articolo: \u00abIl diritto al riposo \u00e8 garantito\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposizione \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>Precisa che l\u2019articolo, nel testo definitivo risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl diritto di organizzazione sindacale \u00e8 garantito.<\/p><p>\u00ab\u00c8 assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.<\/p><p>\u00abLa legge ne regola la modalit\u00e0 di esercizio unicamente per quanto attiene:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) alla procedura di proclamazione;<\/li><li><em>b<\/em>) all\u2019esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;<\/li><li><em>c<\/em>) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva.<\/li><\/ol><p>\u00abIl diritto al riposo \u00e8 garantito\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti nel suo complesso.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati<\/em><em>:<\/em> De Vita, Grassi e Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 24. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 15 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Togliatti, Relatore \u2013 Mancini \u2013 Mastrojanni \u2013 La Pira \u2013 Lucifero, Relatore \u2013 Moro \u2013 Lombardi \u2013 Giovanni \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[92,69],"tags":[],"post_folder":[116],"class_list":["post-5068","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5068"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5068\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8767,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5068\/revisions\/8767"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5068"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}