{"id":5066,"date":"2023-10-15T22:39:20","date_gmt":"2023-10-15T20:39:20","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5066"},"modified":"2023-10-22T22:13:42","modified_gmt":"2023-10-22T20:13:42","slug":"venerdi-11-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5066","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 11 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5066\" class=\"elementor elementor-5066\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fff80f7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fff80f7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4c118cd\" data-id=\"4c118cd\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ca2dbcf elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ca2dbcf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461011sed023ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9791962 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9791962\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>23.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 11 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti sociali (economici)<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Togliatti, <em>Relatore<\/em> \u2013 Dossetti \u2013 Lucifero, <em>Relatore<\/em> \u2013 Basso \u2013 La Pira \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Cevolotto \u2013 Caristia \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Merlin Umberto.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.15.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti sociali (economici).<\/p><p>PRESIDENTE riapre la discussione sugli argomenti all\u2019ordine del giorno, e domanda agli onorevoli Togliatti, Lucifero e Dossetti di rendere conto del lavoro di preparazione che essi si erano impegnati di condurre a termine e riferirne alla Commissione nella seduta odierna.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, comunica che ieri si \u00e8 incontrato con gli onorevoli Lucifero e Dossetti e con essi ha confrontato le due diverse formulazioni, cercando di venire ad un accordo che soddisfacesse ambo le parti.<\/p><p>Per un lato l\u2019opera \u00e8 stata facile e si \u00e8 giunti alle seguente formulazione unica:<\/p><p>\u00ab\u00c8 garantita a tutti i cittadini la libert\u00e0 di associarsi per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica\u00bb. Questa formula potrebbe senz\u2019altro essere presentata alla discussione della Commissione quale risultato concorde delle vedute dei tre Correlatori.<\/p><p>I dissensi invece sono sorti quando si \u00e8 trattato delle successive formulazioni, e precisamente quando si \u00e8 discussa l\u2019affermazione contenuta nella sua proposta che tendeva a garantire una difesa speciale del diritto di associazione sindacale, in quanto si \u00e8 affermato che ogni azione che tenda in qualsiasi modo a limitare questo diritto \u00e8 contraria alla legge. Su questo punto occorrer\u00e0 pertanto discutere in maniera approfondita in sede di Sottocommissione.<\/p><p>Viene poi la questione del diritto di sciopero. Non vi \u00e8 stato dissenso fra i Correlatori circa l\u2019affermazione che la legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero. Il dissenso \u00e8 sorto su una questione subordinata, e precisamente sul diritto di serrata e sugli eventuali limiti del diritto di sciopero. A tale riguardo, nega che si possano mettere sullo stesso terreno il lavoratore ed il proprietario dei mezzi di produzione, per quanto riguarda la messa a disposizione della collettivit\u00e0 dei mezzi materiali di produzione.<\/p><p>Osserva che da parte dell\u2019onorevole Lucifero veniva presentata una formula che tendeva a limitare il diritto di sciopero, senza dire a quale organismo od organo del potere esecutivo o del potere legislativo era data facolt\u00e0 di dichiarare illegali determinati scioperi, i quali turbassero l\u2019ordine pubblico o l\u2019ordinario svolgimento della vita economica e politica dello Stato.<\/p><p>Da parte dell\u2019onorevole Dossetti, poi, era stata presentata una eguale esigenza, ma in forma molto attenuata. Ritiene che l\u2019onorevole Dossetti volesse limitarsi a mettere in dubbio il diritto di sciopero illimitato per determinate categorie di funzionari dello Stato. Quindi il concetto dell\u2019onorevole Dossetti non \u00e8 quello dello sciopero che intralci l\u2019ordinato svolgimento della vita economica, quale era intendimento dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>Dichiara sua convinzione che non possa esser messo alcun limite al diritto di sciopero, perch\u00e9 se si d\u00e0 facolt\u00e0 di dichiarare illegale uno sciopero che turbi l\u2019ordine pubblico o l\u2019ordine economico anche gravemente, in realt\u00e0 si viene a proibire il diritto di sciopero. A suo parere lo sciopero non \u00e8 soltanto il fatto del lavoratore che non lavora perch\u00e9 il salario, o determinate altre condizioni di lavoro, non lo soddisfano, ma l\u2019organizzazione dell\u2019astensione collettiva dal lavoro allo scopo di strappare migliori condizioni di retribuzione e migliori condizioni economiche in generale per i lavoratori. Quindi nello sciopero interviene sempre una determinata minaccia, prodotta dai lavoratori attraverso la loro associazione, per far sentire il peso del lavoro organizzato nella determinazione dei rapporti economici tra lavoratori e datori di lavoro. Qualora si affermi che, se lo sciopero turba gravemente l\u2019ordine pubblico, o intralcia l\u2019ordinato svolgimento della vita economica, lo Stato pu\u00f2 dichiararlo illegale, si viene a negare la possibilit\u00e0 di sciopero perch\u00e9 si toglie ad esso il suo contenuto. Per questo ritiene che non debba essere messo un limite al diritto di sciopero.<\/p><p>Per quanto riguarda determinati funzionari dello Stato, a suo parere il problema \u00e8 quasi irrilevante, perch\u00e9 uno sciopero di alti funzionari dello Stato \u00e8 in fin dei conti molto meno grave di uno sciopero di mietitori alla vigilia della mietitura delle messi, in quanto quest\u2019ultimo \u00e8 lo sciopero di una categoria che ha un peso particolare nella vita del Paese. D\u2019altra parte i mietitori non potrebbero organizzare il loro sciopero per strappare determinate retribuzioni, o risolvere a loro favore altre questioni economiche, se al diritto di sciopero venissero posti limiti.<\/p><p>Con questo non si vuole intendere che, in uno Stato bene ordinato e democratico, il Governo non abbia il dovere e il diritto di intervenire per evitare lo sciopero; ma deve intervenire facendosi parte diligente per avvicinare le due parti in contrasto e trovare una via d\u2019uscita.<\/p><p>Ricorda ancora che la formula sulla quale i tre Correlatori si sono trovati d\u2019accordo \u00e8 quella che riguarda la libert\u00e0 di associazione cos\u00ec concepita: \u00ab\u00c8 garantita a tutti i cittadini la libert\u00e0 di associarsi per la difesa, il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica\u00bb. Forse l\u2019onorevole Dossetti presenter\u00e0 qualche emendamento; ad ogni modo la formula \u00e8 molto ampia.<\/p><p>Il disaccordo, invece, \u00e8 sorto nell\u2019affermazione successiva contenuta nella sua proposta, in cui si dice che \u00ab\u00c8 contraria alla legge ogni azione che tende in qualsiasi modo a limitare questo diritto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone di iniziare la discussione soltanto sulla parte nella quale \u00e8 intervenuto un accordo di massima, per poi esaminare la seconda parte, dove si \u00e8 manifestato il dissenso.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che l\u2019onorevole Togliatti ha riferito esattamente il contenuto specifico dello scambio di vedute avutosi ieri fra i tre Correlatori. \u00c8 vero che vi \u00e8 accordo sulla prima dichiarazione; \u00e8 vero anche che vi \u00e8 un relativo disaccordo sui limiti da definire in ordine al problema del diritto di sciopero; ma precisamente questo disaccordo, sul quale i tre Correlatori hanno avuto possibilit\u00e0 di scambiare le loro idee, ha dimostrato che vi \u00e8 la necessit\u00e0 di impostare in maniera pi\u00f9 generale tutto il problema della disciplina del lavoro. In una certa misura anche la prima parte deve essere esaminata, non perch\u00e9 si debba ritornare indietro, in quanto su questo d\u2019accordo \u00e8 stato conseguito, ma perch\u00e9 vi sono elementi che vanno coordinati con altri che invece rappresentano il punto di dissenso. Mentre si dichiara d\u2019accordo nell\u2019accettare il principio del diritto di sciopero come affermazione da inserire nella Carta costituzionale, ritiene che questo riconoscimento debba essere connesso con determinate modalit\u00e0 che riguardano tutta la materia della posizione del lavoro nell\u2019ambito costituzionale dello Stato. Per questo motivo \u00e8 d\u2019avviso che fare delle affermazioni senza avere avuto possibilit\u00e0 di approfondire certi sviluppi connessi con altri argomenti, sia pericoloso, perch\u00e9 si rischia di rinviare dei contrasti che non vennero approfonditi al momento opportuno, i quali resterebbero insoluti e potrebbero portare i Commissari a fare delle affermazioni con un significato nettamente differenziato. Propone, quindi, che la discussione del problema sia fatta congiuntamente a questioni che sono state gi\u00e0 considerate, ma che sono strettamente connesse con questa.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019onorevole Togliatti ha illustrato le differenze di opinioni che sono sorte nella discussione di ieri ed ha anche illustrato il motivo della sua tesi. L\u2019oratore si riserva di illustrare in sede di discussione i punti di vista che lo hanno guidato.<\/p><p>Nei riguardi delle due proposte presentate dal Presidente e dall\u2019onorevole Dossetti, accede senz\u2019altro a quella dell\u2019onorevole Dossetti, che gli sembra molto seria, in quanto effettivamente si entra ora in una disciplina nuova ed in una delle caratteristiche fondamentali di una Costituzione moderna, la quale non si preoccupa soltanto dei princip\u00ee di libert\u00e0, ma anche del clima nel quale le varie libert\u00e0 si devono sviluppare.<\/p><p>BASSO si dichiara favorevole alla proposta del Presidente, avendo notato che, finch\u00e9 si fanno discussioni generali su princip\u00ee astratti, si finisce sempre col trovare un accordo, ma quando poi si scende a concretare questi princip\u00ee in una formulazione, si manifestano dissensi che \u00e8 molto difficile appianare.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, propone che nel caso fosse respinta la proposta dell\u2019onorevole Dossetti, resti inteso che, se dal prosieguo della discussione ci si accorger\u00e0 che approvando qualche affermazione si vengono a porre degli sviluppi successivi in questo campo, non valga l\u2019accordo stabilito di non ritornare indietro.<\/p><p>LA PIRA ritiene che tutti i problemi dell\u2019organizzazione del lavoro sono contenuti in questo articolo, e che quindi tutte le discussioni fatte sull\u2019argomento dalla terza Sottocommissione debbono essere esaminate in questa sede. La prima Sottocommissione deve affermare dei princip\u00ee orientativi anche per la terza Sottocommissione, e pertanto non si pu\u00f2 sceverare il problema nella sua integralit\u00e0 sia pure formulando articoli brevissimi. Poich\u00e9 si sta facendo una Costituzione alla quale non si vuole dare il vecchio volto liberale o liberista, ma un volto nuovo, \u00e8 bene che un principio che esprima quest\u2019altro volto venga espresso in questa Costituzione.<\/p><p>Mentre la concezione liberale considera i lavoratori atomisticamente, nella nuova concezione organica del lavoro la qualifica di \u00ablavoratore\u00bb \u00e8 uno stato giuridico al quale si ricollegano diritti privati, diritti pubblici, conseguenze politiche. La relazione Pesenti alla terza Sottocommissione mette proprio a fuoco quella che dovrebbe essere la posizione del lavoro nell\u2019ordine costituzionale, e le conseguenze che questo possibile titolo di lavoro avrebbe in tutta la vita politica e giuridica del Paese. Ritiene quindi che, se vi \u00e8 un problema politico e giuridico fondamentale alla base della discussione, si tratta di trovare un breve articolo che fissi questo principio che serva da indirizzo alla Sottocommissione nei suoi lavori. Tale articolo dovrebbe dire che al lavoro si ricollega una serie di diritti: diritto al lavoro, oltre che dovere al lavoro, diritti che derivano dal lavoro, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole La Pira di proporre in un secondo tempo questa sua concezione integrale e completa della posizione del lavoratore e dei diritti del lavoro.<\/p><p>LA PIRA ricorda che \u00e8 stata una conquista del diritto l\u2019affermazione della personalit\u00e0 giuridica come un titolo a cui si collegano tutti i diritti della persona. Non vede perch\u00e9 non si debba affermare anche una certa personalit\u00e0 giuridica ai lavoratori, a cui si colleghino tutti i diritti dei lavoratori stessi; questa sarebbe veramente una conquista costituzionale.<\/p><p>MASTROJANNI fa rilevare che la Sottocommissione deve risolvere la questione di merito.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, discutendo prima la questione di merito, non si pregiudica la possibilit\u00e0 di venire anche ad un\u2019affermazione del diritto dei lavoratori in senso generale.<\/p><p>MORO dichiara di non essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Basso circa l\u2019opportunit\u00e0 di discutere soltanto princip\u00ee generali, e sostiene che invece di arrivare ad una formulazione frettolosa, si debbano discutere in blocco tutti i problemi, anche in vista della loro collocazione.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Moro. Le osservazioni dell\u2019onorevole La Pira sono state molto interessanti, perch\u00e9 hanno toccato una questiona che riconferma la necessit\u00e0 di trattare tutto il complesso della questione. Ricorda che \u00e8 stato gi\u00e0 votato un articolo che crea la premessa di quanto \u00e8 stato detto dall\u2019onorevole La Pira. Si \u00e8 stabilito che il cittadino ha diritto al lavoro ed il dovere di svolgere un\u2019attivit\u00e0 socialmente utile. Quindi si \u00e8 gi\u00e0 stabilito che lo Stato italiano domani sar\u00e0 uno Stato di lavoratori. L\u2019equivoco sorge sull\u2019uso che si deve fare della parola \u00ablavoratore\u00bb. In uno Stato dove il cittadino ha l\u2019obbligo di lavorare, la parola \u00ablavoratore\u00bb ad un certo punto coincide con quella di \u00abcittadino valido\u00bb. Questa affermazione di principio crea un complesso di problemi che ritiene sia necessario chiarire.<\/p><p>Pertanto \u00e8 del parere che una discussione generale sia indispensabile.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di procedere distintamente nella discussione e nell\u2019eventuale approvazione delle varie proposizioni contenute nell\u2019articolo generale.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 8 voti favorevoli e 6 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, ricorda che vi \u00e8 una sua proposta subordinata, mirante a stabilire che si possa ritornare su quello che \u00e8 gi\u00e0 stato votato.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di accedere alla riserva proposta dall\u2019onorevole Lucifero. Fa soltanto osservare l\u2019eventualit\u00e0 di un pericolo: se per esempio \u00e8 stata votata una determinata proposizione con una determinata maggioranza, la minoranza vedendo il giorno dopo che la maggioranza si \u00e8 spostata per l\u2019assenza di qualche Commissario, potrebbe abilmente trovare la maniera di rimettere in discussione quella proposizione e votarla nuovamente.<\/p><p>CARISTIA osserva che, prima di votare un articolo, ogni Commissario ha il modo di esporre il suo pensiero sull\u2019argomento, e che si deve anche supporre la buona fede in ognuno dei Commissari.<\/p><p>PRESIDENTE non ritiene necessaria una votazione sulla proposta dell\u2019onorevole Lucifero, perch\u00e9 tutti sono d\u2019accordo nell\u2019accoglierla.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di insistere nel chiedere che sia messa ai voti.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la seguente formula presentata dal Relatore Togliatti:<\/p><p>\u00ab\u00c8 garantita a tutti i cittadini la libert\u00e0 di associarsi per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica.<\/p><p>\u00abLa legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>Apre la discussione sulla prima proposizione.<\/p><p>BASSO dichiara di non essere contrario alla proposizione, ma ricorda che il diritto all\u2019associazione in genere \u00e8 stato gi\u00e0 garantito con un altro articolo nella Costituzione, e teme che con la nuova proposizione si possa venire a limitare il diritto di associazione sindacale.<\/p><p>Chiede ai Relatori che cosa essi intendono esattamente per \u00abmiglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica\u00bb, e se si vuole con tale espressione ridurre il diritto di associazione sindacale ad una sfera delimitata di miglioramenti. Domanda, per esempio, se il consiglio di gestione rientra nelle condizioni di miglioramento del lavoro, oppure nelle condizioni di miglioramento del salario.<\/p><p>Ritiene inoltre si debba fare un\u2019affermazione anche nei riguardi del valore giuridico dei contratti collettivi di lavoro stipulati.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la materia dei contratti collettivi di lavoro rientra nella competenza della terza Sottocommissione.<\/p><p>BASSO fa rilevare che, poich\u00e9 in questa proposizione si parla del diritto di associazione sindacale, \u00e8 doveroso parlare anche dei contratti collettivi di lavoro stipulati da una di queste associazioni.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, risponde all\u2019onorevole Basso, per quanto riguarda la sua prima osservazione, che nella formula proposta \u00e8 contenuta l\u2019espressione: \u00abmiglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica\u00bb, appunto perch\u00e9 ci si \u00e8 preoccupati di quelle rivendicazioni che non consistono in un diretto miglioramento del complesso della vita economica.<\/p><p>Per quanto riguarda i contratti collettivi di lavoro, dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti, nel ritenere che si tratti di materia di competenza della terza Sottocommissione.<\/p><p>MORO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Basso circa la necessit\u00e0 di regolare la materia dei contratti collettivi di lavoro, trattandosi di una questione giuridica. pi\u00f9 che di una questione economica.<\/p><p>Rileva che, parlando di contratti collettivi di lavoro, si entra in una materia giuridica, e pertanto \u00e8 compito della prima Sottocommissione vedere attraverso quali strumenti si attua l\u2019accordo nella vita economica e come si regolano i Consigli di lavoro. \u00c8 del parere che la prima Sottocommissione si debba occupare non solo della materia dei contratti collettivi di lavoro, ma anche del problema della personalit\u00e0 giuridica dei sindacati e della loro funzione di rappresentanza nei confronti degli appartenenti alla categoria. Sono problemi indissolubilmente connessi alla dichiarazione che si fa della libert\u00e0 di associazione per ragioni economiche.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019osservazione circa i limiti della formula, se essa cio\u00e8 debba essere comprensiva di tutte le possibili associazioni per gli interessi economici e riguardare, per esempio, anche gli utenti e i consumatori che possono talvolta associarsi per la difesa dei propri interessi, gli sembra che l\u2019espressione adottata sia equivoca. L\u2019espressione \u00abper il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica\u00bb, pu\u00f2 ritenersi soddisfacente quando sia riferita ai lavoratori in senso stretto, ma se fosse estesa ad altra categoria potrebbe far nascere dei dubbi. Propone pertanto che essa sia emendata nel modo seguente: \u00abper la difesa degli interessi economici\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che il problema deve essere affrontato <em>ab imis.<\/em> Fino ad oggi si \u00e8 affermato in modo apodittico che il lavoro \u00e8 tutelato dallo Stato, che il cittadino ha il dovere e il diritto al lavoro, che deve essere data al lavoratore una giusta retribuzione con la quale possa soddisfare le esigenze proprie e della famiglia. Ora sono state prospettate situazioni particolari, le quali rappresentano piuttosto l\u2019esercizio di un diritto che non l\u2019affermazione di un diritto. Se si vuole giungere all\u2019esercizio del diritto \u2013 materia che non trova la sua sede adatta nella Costituzione \u2013 l\u2019oratore ritiene opportuno qualche chiarimento.<\/p><p>Domanda perci\u00f2 per quali ragioni si ritiene necessario ribadire il concetto della libert\u00e0 di associarsi per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica. Pensa che lo scopo sia quello di mettere in evidenza la preoccupazione costante, ed il particolare interessamento che lo Stato deve avere per garantire le condizioni dei lavoratori; ma, di fronte all\u2019eguaglianza dei cittadini davanti allo Stato, questa particolare affermazione deve avere per lo meno un presupposto esplicativo che consenta l\u2019inserzione di questa formula. Se il presupposto non c\u2019\u00e8, la formula \u00e8 superflua. Se poi si volesse stabilire quali sono i diritti dei lavoratori per il raggiungimento di quei fini che gi\u00e0 sono stati assicurati con la Costituzione, tale materia trover\u00e0 la sua sede naturale non nella Costituzione, ma in un Codice del lavoro.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara contrario alla proposta di inserire in questa sede l\u2019affermazione sulla validit\u00e0 giuridica dei contratti collettivi di lavoro conchiusi nei sindacati. Ritiene che, per arrivare a fare questa affermazione, si dovrebbe affrontare in pieno tutta la materia sindacale, materia che non \u00e8 stata affrontata dai Relatori perch\u00e9 non era stata loro assegnata e che dovrebbe essere affidata a due Relatori appositi.<\/p><p>Ricorda che la terza Sottocommissione ha gi\u00e0 trattato questo argomento per mezzo della relazione dell\u2019onorevole Di Vittorio, alla cui formulazione l\u2019oratore si \u00e8 tenuto per quanto riguarda il diritto generale di associazione sindacale.<\/p><p>Osserva che se si dovesse entrare sul terreno della validit\u00e0 dei contratti di lavoro, non potr\u00e0 essere trascurato il problema del riconoscimento giuridico dei sindacati; ma una discussione su questo argomento non si potr\u00e0 fare in sede di formulazione di un articolo. Del resto l\u2019oratore ritiene che la materia riguardi la terza Sottocommissione, e che alla prima Sottocommissione spetti unicamente il compito di affermare il diritto in generale dell\u2019organizzazione sindacale e il diritto di sciopero in quanto \u00e8 uno dei diritti fondamentali del lavoratore.<\/p><p>Alle obiezioni sollevate dall\u2019onorevole Mastrojanni, e alla sua domanda perch\u00e9 si debba affermare questo diritto di associazione sindacale dopo aver gi\u00e0 affermato il diritto di associazione in generale, risponde che si deve affermare questo diritto di associazione sindacale perch\u00e9 si sta scrivendo un capitolo della Costituzione che andr\u00e0 sotto il titolo dei diritti economici-sociali del cittadino. \u00c8 necessario quindi, in questa sede, precisare la libert\u00e0 di associazione, in quanto essa viene garantita particolarmente per raggiungere l\u2019obiettivo della difesa e del miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica.<\/p><p>Rispondendo all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Basso, che nella determinazione dei suddetti obiettivi vi sia una limitazione, osserva che non si pu\u00f2 parlare di un limite, ma piuttosto di un orientamento particolare. Si tratta di difendere e migliorare le condizioni dei lavoratori e non di peggiorarle, cio\u00e8 di non far gravare sul lavoro il peso di un\u2019organizzazione la quale impedisca il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ora, nella formulazione proposta si garantisce la libert\u00e0 di associarsi per il miglioramento delle condizioni di lavoro; ma, se si costituisse un\u2019associazione per impedire il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo Stato dovrebbe esaminare qual \u00e8 la posizione di tale associazione, e nel caso potrebbe dichiararla illegale.<\/p><p>Ricorda che alla Costituente francese \u00e8 stato presentato un testo con il quale si progetta di garantire i lavoratori contro l\u2019attivit\u00e0 di associazioni che tendano a svilire il valore del lavoro e a peggiorare le condizioni dei lavoratori. In questo spirito i Relatori hanno formulato l\u2019articolo, il quale \u00e8 coerente con quanto \u00e8 stato affermato fin dal primo giorno in cui la Commissione si \u00e8 riunita.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, se la questione del diritto sindacale fosse stata sottoposta all\u2019esame della prima Sottocommissione, egli avrebbe proposto di demandarla alla competenza della terza Sottocommissione, poich\u00e9 \u00e8 materia di regolamentazione.<\/p><p>Il problema sindacale \u00e8 complesso ed investe la questione se debba il sindacato essere uno o plurimo. Dichiara, per suo conto, di essere favorevole al sindacato unico.<\/p><p>Concorda con l\u2019onorevole Mastrojanni nel considerare l\u2019articolo superfluo, ma fa presente di averlo accettato poich\u00e9 esso portava nella Costituzione un\u2019affermazione esplicita della libert\u00e0 di associarsi sindacalmente. Ricorda che la precedente Costituzione garantiva gi\u00e0 la libert\u00e0 di associazione, e, nonostante ci\u00f2, in un determinato periodo le associazioni furono vietate. Ora, visto che la giurisprudenza insegna qualche cosa, \u00e8 bene affermare categoricamente che questo genere di associazioni per la difesa e la tutela economica sono associazioni lecite e garantite dalla legge.<\/p><p>All\u2019onorevole Moro dichiara che non ha difficolt\u00e0 ad accettare la formula da lui proposta.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019onorevole Lucifero nella sua formulazione originaria prevedeva la difesa del diritto di associazione sindacale ed economica.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI ritiene che, essendosi gi\u00e0 garantito nella Costituzione il diritto di associazione per tutti i cittadini, il nuovo articolo proposto che viene a limitare quel diritto \u00e8 tutt\u2019altro che esplicativo.<\/p><p>Se questo articolo deve avere, come ha, una importanza, \u00e8 unicamente per le associazioni sindacali. Ma allora, si voglia o non si voglia attribuire la competenza di questa materia alla terza Sottocommissione, egli pensa che non si possa fare a meno, giacch\u00e9 si parla di associazioni sindacali, di affermare in questa sede quei princip\u00ee generali che poi saranno regolati metodicamente dalla terza Sottocommissione.<\/p><p>BASSO dichiara di non aver difficolt\u00e0 ad accettare che la questione della validit\u00e0 dei contratti collettivi sia demandata all\u2019esame della terza Sottocommissione. Non \u00e8, invece, soddisfatto delle risposte date dai Relatori alla sua osservazione che la formula in discussione \u00e8 talmente larga da svuotare il contenuto dell\u2019articolo. \u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti che, pur essendo gi\u00e0 garantito il diritto di associazione, un\u2019affermazione particolare del diritto di associazione sindacale si debba fare; ma la formula proposta non risponde alla esigenza, perch\u00e9 in essa pu\u00f2 rientrare qualunque societ\u00e0 commerciale.<\/p><p>Fa presente che, essendosi iniziata la parte della Costituzione riguardante i diritti del lavoro con un primo articolo nel quale si enuncia il principio che l\u2019attuale civilt\u00e0 \u00e8 una civilt\u00e0 di lavoro, \u00e8 opportuno sostituire alla parola \u00abcittadini\u00bb l\u2019altra \u00ablavoratori\u00bb. in modo che sia chiaro che ci si vuol riferire al diritto sindacale.<\/p><p>Per quanto riguarda la seconda parte dell\u2019articolo, riconosce che il dire che le associazioni tendono al miglioramento ed alla difesa delle condizioni di lavoro e della vita economica, ha un carattere di orientamento, ma osserva che l\u2019azione sindacale non \u00e8 soltanto azione economica ed il limitarla a questo significa escluderla da molte altre possibilit\u00e0. \u00c8 necessaria perci\u00f2 una maggiore chiarificazione.<\/p><p>Quindi, a suo avviso, si dovrebbe usare un\u2019espressione comprensiva, specificando che le associazioni sindacali sono lecite, allo scopo di raggiungere tutti i fini che esse si pongono e che sono non soltanto economici.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che, dovendo la prima Sottocommissione affermare questioni di principio, essa non pu\u00f2 limitarsi a considerare uno solo di quei problemi che sono inscindibili nel loro complesso e nella vita nazionale e dello Stato. Non ci si pu\u00f2 disinteressare dal risolvere i problemi del lavoro, prescindendo dalla posizione e dalla figura dello Stato. Occorre prima di tutto definire quali sono i rapporti in questa materia tra i lavoratori e lo Stato.<\/p><p>Quando il lavoratore ha il diritto di scioperare, insieme con quello di essere sovvenzionato nei casi di disoccupazione involontaria, di essere assistito nei casi in cui non per sua colpa si trovi in condizioni di non poter sopperire alla sua esistenza, di avere la giusta e dignitosa mercede, ecc., non si pu\u00f2 non considerare coerentemente il caso di conflitti che possano sorgere tra chi esercita i suoi diritti e l\u2019ente contro il quale questi diritti si fanno valere.<\/p><p>Il diritto di sciopero \u2013 come ha detto l\u2019onorevole Togliatti \u2013 pu\u00f2 tendere non soltanto al miglioramento economico delle classi lavoratrici, ma anche a far pesare politicamente nella vita dello Stato la forza di queste associazioni e organizzazioni, essenziali alla vita stessa dello Stato. Di fronte a questo fatto, la base su cui va impostato il problema \u00e8 quella dei rapporti tra lo Stato, il produttore, il lavoratore e tutte le altre categorie di cittadini.<\/p><p>Sarebbe perci\u00f2 opportuno, prima di parlare dell\u2019esercizio dei diritti, di stabilire che l\u2019esercizio dei diritti dei lavoratori, per tutto quanto riguarda la difesa dei loro diritti di interessi morali o materiali, \u00e8 devoluto agli organismi nei quali essi sono inseriti, e che sono questi organismi quelli che fanno valere i diritti stessi nei confronti dei datori di lavoro e nei confronti dello Stato. Ma la situazione giuridica dello Stato durante questi conflitti la si deve risolvere, e non si pu\u00f2 sfuggire a questo quesito. Si \u00e8 affermato che la societ\u00e0 moderna non pu\u00f2 accettare il liberalismo agnostico e che il problema sociale \u00e8 essenziale; \u00e8 d\u2019accordo, ma in tal caso il problema del lavoro deve essere impostato tenendo presente lo Stato nella sua configurazione giuridica, economica e sociale, e nei suoi rapporti con i fattori della produzione e del lavoro; diversamente. non si pu\u00f2 coerentemente procedere oltre. Quando si discuter\u00e0 dello sciopero, sar\u00e0 bene sapere se il lavoratore ha il diritto di contrastare violentemente contro lo Stato, dato che lo Stato garantisce il lavoratore contro l\u2019invalidit\u00e0 e la vecchiaia, gli assicura il diritto al lavoro, alla giusta remunerazione per s\u00e9 e famiglia, ecc.<\/p><p>LA PIRA osserva che il diritto di sciopero si esercita normalmente non contro lo Stato, ma contro il datore di lavoro.<\/p><p>MASTROJANNI replica che se il datore di lavoro si considera subordinato di fronte allo Stato, come fa lo Stato a impegnarsi per tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori, senza tener conto dei diritti e degli interessi dei datori di lavoro? Lo pu\u00f2 fare soltanto rivalendosi su coloro che producono.<\/p><p>In concreto, la proposta che egli avanza \u00e8 che non si possa affrontare il problema trattato dall\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Togliatti e dall\u2019onorevole Lucifero, senza prima considerare i rapporti tra lo Stato e i fattori della produzione e del lavoro. Quindi \u00e8 favorevole ad una sospensiva, per lo meno pregiudiziale. Dichiara che sarebbe ben lieto, ad ogni modo, se i Relatori volessero illuminarlo sull\u2019argomento, e si augura che anche gli altri Commissari vogliano esprimere il loro pensiero in proposito.<\/p><p>LA PIRA riafferma il principio che l\u2019associazione sindacale non \u00e8 una qualsiasi associazione, ma diventa, nella concezione moderna dello Stato, un elemento strutturale dell\u2019ordinamento sociale.<\/p><p>In una Costituzione \u00e8 essenziale l\u2019affermazione del diritto di queste associazioni, perch\u00e9 esse rappresentano un elemento strutturale del nuovo tipo di Stato. \u00c8 qui che appare la diversit\u00e0 di concezione che c\u2019\u00e8 tra la sua tesi e la tesi dell\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>MASTROJANNI fa presente che egli si \u00e8 limitato a fare obiettivamente diverse ipotesi, senza esprimere la sua opinione sull\u2019argomento.<\/p><p>LA PIRA ricorda che l\u2019onorevole Mastrojanni ha detto che non \u00e8 possibile parlare del problema dell\u2019associazione sindacale e del problema connesso dello sciopero, se prima non si affrontino i problemi relativi ai rapporti tra lo Stato e gli elementi della produzione e del lavoro. Ora, attraverso l\u2019onorevole Mastrojanni, ritorna il problema posto all\u2019inizio della discussione dagli onorevoli Moro, Dossetti, Lucifero ed altri. Effettivamente una premessa va fatta nei riguardi di tutta l\u2019organizzazione del lavoro. Da questa premessa dipendono i diversi corollari. L\u2019oratore considera risolti alcuni problemi che invece l\u2019onorevole Mastrojanni considera tuttora aperti: per esempio, quello riguardante la preminenza del lavoro sugli altri elementi della produzione.<\/p><p>MASTROJANNI domanda quale figura assuma lo Stato in questo problema sociale.<\/p><p>LA PIRA risponde che lo Stato deve intervenire in tutto l\u2019ordinamento della vita sociale con una funzione stimolante ed alcune volte sostitutiva.<\/p><p>DOSSETTI osserva che l\u2019affermazione del diritto di associazione per fini di difesa del lavoro, in tanto ha significato in quanto si distingue dalla formulazione generale del diritto di associazione, come garanzia specifica contro eventuali interpretazioni restrittive del diritto di associazione, ai fini della difesa degli interessi del lavoro. \u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Basso sul fatto che la formula ha significato in quanto possa essere pi\u00f9 circoscritta di quella presentata all\u2019esame della Sottocommissione, e anche sull\u2019opportunit\u00e0 di escogitare una formula la quale chiarisca che si tratta di un\u2019affermazione del diritto di lavoro, e determini il fine per cui questi diritti di assoluzione vengono garantiti.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, crede di poter interpretare questo ultimo intervento dello onorevole Dossetti come un ritorno alla sua formula originaria, che era limitata al diritto di associazione dei lavoratori.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di preferire la formula originaria, ma osserva che, nella parte riguardante la determinazione del fine, nemmeno la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti si sottrae alla censura dell\u2019onorevole Basso, che cio\u00e8 il fine sia limitato a rivendicazioni di carattere salariale o parasalariale, mentre non viene adeguatamente messo in evidenza il senso della responsabilit\u00e0 e la valutazione del lavoro.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che la formula \u00e8 stata concepita in modo diverso appunto per darle un carattere pi\u00f9 espressivo. \u00c8 perci\u00f2 favorevole alla formula concordata, e non a quella originaria dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>Osserva per\u00f2 che anche quest\u2019ultima formula potrebbe essere accettata, qualora si dicesse \u00abcittadini\u00bb e non \u00ablavoratori\u00bb. Poich\u00e9 si \u00e8 stabilito in un articolo della Costituzione che lo Stato italiano \u00e8 uno stato di lavoratori e che tutti debbono lavorare, si intende che tutti sono lavoratori. Se si usasse il termine di \u00ablavoratori\u00bb, oltre che addentrarsi in una discussione molto vasta, si ritornerebbe sull\u2019articolo gi\u00e0 approvato. Sembrerebbe infatti che si voglia vietare ad alcune categorie di lavoratori il diritto di associarsi. Nel termine \u00ablavoratori\u00bb dovrebbero rientrare anche gli industriali, perch\u00e9 anche per loro vige il dovere di lavorare secondo quanto \u00e8 stato stabilito. Quindi ad essi non dovrebbe essere proibito il diritto di sindacarsi. Poich\u00e9 dunque il termine \u00ablavoratore\u00bb ha un significato determinato in riferimento al lavoratore manuale, \u00e8 del parere che si debba dire \u00abcittadini\u00bb, dato che tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi nelle loro organizzazioni economiche.<\/p><p>MORO dichiara che occorre affrontare il problema del lavoro in quanto problema sociale e problema economico. Ha l\u2019impressione che, dopo la triste esperienza degli ultimi anni, vi sia una certa tendenza a tornare in qualche modo indietro, cio\u00e8 a respingere fuori della regolamentazione giuridica materie che per un naturale progresso civile erano state a mano a mano sottratte alla libert\u00e0 arbitrale e portate verso il campo dei diritti. Era questo un progresso per cui finalmente la materia del lavoro non era pi\u00f9 affidata alla libert\u00e0 arbitrale dei singoli, ma era portata nel campo della regolamentazione giuridica, col principio che lo Stato non regola soltanto le generalissime condizioni di esercizio della libert\u00e0 individuale, ma interviene in materia economica sociale in una misura e per dei fini che si possono e si devono determinare. Quindi ritiene che, pur essendo tutti d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di stabilire quello strumento di libert\u00e0 che \u00e8 il sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori, si debba domandare se il lavoro della Sottocommissione, che ha una certa sua autonomia, non risulterebbe insignificante, se a questo punto non si affermasse anche quello che deve essere il principio ispiratore della futura legislazione sul lavoro e che deve offrire lo strumento per risolvere i problemi del lavoro.<\/p><p>In una precedente discussione si \u00e8 accantonato un articolo in cui si parlava di una pianificazione dell\u2019economia, perch\u00e9 \u00e8 stato osservato che si trattava di una materia da discutere a fondo. Ma forse in quella questione, per il momento accantonata, rientrava l\u2019esigenza da parte della collettivit\u00e0 di armonizzare i conflitti di carattere economico che possono sorgere, per esempio, tra lavoratori e consumatori; Non ci si deve fissare sui conflitti tra datori di lavoro e lavoratori, ma si deve guardare alla vita economica, la quale \u00e8 fatta di urti e di interessi tra uomini, alla funzione giuridica della collettivit\u00e0, che \u00e8 quella di creare le condizioni di armonia per la vita economica.<\/p><p>In definitiva, la collettivit\u00e0 deve intervenire allo scopo di regolare gli urti che avvengono tra gli uomini, soprattutto in materia economica. Esprime il parere che la Costituzione della nuova Italia non pu\u00f2 prescindere dal risolvere organicamente questo problema e rivendica alla prima Sottocommissione il compito di affermare che la nuova Italia, in cos\u00ec larga parte social-comunista e in cos\u00ec larga parte democristiana, \u00e8 orientata nel senso di un effettivo progresso sociale. Oggi si deve creare una realt\u00e0 nuova, cio\u00e8 uno Stato di popolo; ma a questo Stato si devono attribuire dei poteri, in modo che esso possa rappresentare la sua funzione armonizzatrice e coordinatrice ed esercitare tutti quegli interventi nell\u2019ambito della vita economica che sono essenziali per dare ordine e stabilit\u00e0 all\u2019organizzazione sociale.<\/p><p>CEVOLOTTO chiede la chiusura della discussione generale.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione, rilevando che tutti si sono trovati d\u2019accordo sul principio che il diritto di organizzazione sindacale debba essere riconosciuto dalla Costituzione. I dissensi sono affiorati solo sul modo di esprimere questo concetto; vale a dire come articolare in termini precisi il diritto di organizzazione sindacale riconosciuto a tutti i cittadini.<\/p><p>Nei riguardi della formula primitiva presentata dall\u2019onorevole Togliatti, osserva che il termine isolato di \u00ablavoratori\u00bb offre il fianco ad una interpretazione unilaterale e restrittiva di esso, cio\u00e8 limitatamente ai soli lavoratori manuali e con esclusione di quelli intellettuali, tecnici, ecc.<\/p><p>Comunica a questo punto che l\u2019onorevole Lombardi ha proposto la seguente formula: \u00abTutti i lavoratori hanno diritto ad associarsi per la difesa ed il miglioramento delle proprie condizioni di lavoro e di vita\u00bb; ma dichiara di non aderire n\u00e9 a questa n\u00e9 alle altre presentate e ne propone una sua cos\u00ec concepita: \u00abIl diritto di organizzazione sindacale \u00e8 garantito\u00bb.<\/p><p>Fa osservare che questa formula risolve, a suo avviso, tutte le difficolt\u00e0 prospettate dai vari oratori e lascia impregiudicata ogni ulteriore precisazione della questione in sede legislativa, dove potr\u00e0 anche farsi luogo al riconoscimento giuridico dei sindacati e di speciali norme sull\u2019arbitrato obbligatorio e sui contratti collettivi di lavoro.<\/p><p>BASSO propone una formula cos\u00ec concepita: \u00ab\u00c8 garantita a tutti i lavoratori la libert\u00e0 di associarsi per la difesa e il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita e per una maggiore partecipazione alla gestione della produzione\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, domanda all\u2019onorevole Basso se egli non ritenga che, con l\u2019attribuire ai sindacati il compito di accrescere la partecipazione dei lavoratori alla gestione della produzione, si venga a scivolare su un terreno che non \u00e8 di competenza della prima Sottocommissione, ma \u00e8 quello del sindacalismo classico, il quale asserisce che attraverso il sindacato si riesce a prendere nelle mani la gestione della produzione. Ricorda infine che la dottrina marxista afferma ch\u2019\u00e8 attraverso la conquista del potere dello Stato che si attua questa gestione.<\/p><p>BASSO osserva che non \u00e8 il sindacato che partecipa alla gestione, bens\u00ec sono i lavoratori organizzati nel sindacato, i quali possono sviluppare questa organizzazione per affermare lo sciopero.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, accetta, presa in questo senso, la formula dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di accettare la formula del Presidente, perch\u00e9, nei termini lapidari in cui viene proposta, comprende tutto.<\/p><p>Non si sentirebbe di accettare la formula dell\u2019onorevole Basso, perch\u00e9 desidererebbe approfondire alcuni rilievi fatti dall\u2019onorevole Togliatti. Evidentemente, con la formula Basso si viene ad attribuire all\u2019associazione sindacale una funzione che \u00e8 quella sindacale, della tutela del lavoratore in contrapposizione al datore di lavoro.<\/p><p>MERLIN UMBERTO si dichiara favorevole alla formula proposta dal Presidente in quanto pi\u00f9 semplice, pi\u00f9 generica e comprendente tutti i concetti. Fa osservare che ormai nella vita del Paese si riconosce il diritto all\u2019esistenza del sindacato. Non c\u2019\u00e8 bisogno di dire \u00abper la difesa e il miglioramento delle condizioni del lavoro\u00bb, perch\u00e9 nella natura del sindacato c\u2019\u00e8 precisamente questa funzione.<\/p><p>BASSO dichiara di accettare la formula del Presidente e pertanto di ritirare la sua.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che, a suo parere, l\u2019organizzazione rappresenta un ulteriore gradino rispetto all\u2019associazione, epperci\u00f2 dovrebbe prima venire il diritto all\u2019associazione e poi l\u2019associazione particolarmente organizzata.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la parola \u00aborganizzazione\u00bb era contenuta nella sua prima formula. Quanto all\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Togliatti, concernente il diritto di sciopero, fa osservare che ci si \u00e8 riservati di discutere tale questione in un secondo tempo, e questo fa presente non perch\u00e9 sia contrario al diritto di sciopero, ma perch\u00e9 pensa che tale problema possa formare oggetto di un\u2019altra proposizione.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che il termine organizzazione \u00e8 stato usato una volta sola a proposito delle organizzazioni che perseguono fini politici mediante organizzazioni militari. Preferirebbe perci\u00f2 il termine \u00abassociazioni\u00bb, in quanto non vorrebbe che, per analogia, ci si richiamasse all\u2019unica volta che \u00e8 stato usato questo termine.<\/p><p>PRESIDENTE accetta di formulare la sua proposta in questi termini: \u00abIl diritto di associazione e di organizzazione sindacale \u00e8 garantito\u00bb.<\/p><p>BASSO preferirebbe mettere prima la parola \u00aborganizzazione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, allo scopo di evitare complicazioni e discussioni, dichiara di ritornare alla sua primitiva formula: \u00abIl diritto di organizzazione sindacale \u00e8 garantito\u00bb, e la mette ai voti.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, si dichiara costretto a votare contro la proposta cos\u00ec come \u00e8 formulata, in quanto non pu\u00f2 ammettere che un interprete in mala fede possa un giorno sostenere che, poich\u00e9 \u00e8 proibito associarsi ai fini politici con organizzazioni militari, questo sia consentito ai fini sindacali.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di votare contro, non perch\u00e9 non riconosca il diritto ai lavoratori di associarsi, ma perch\u00e9 tale diritto \u00e8 gi\u00e0 stato sancito e perch\u00e9, ripetuto in questa sede, costituisce la premessa da cui far scaturire l\u2019affermazione dello esercizio dei diritti. Tale esercizio, attraverso le forme procedurali anche materiali \u00e8 attuose che saranno riconosciute, deve trovare posto, a suo avviso, in sede adatta e meglio in un Codice del lavoro.<\/p><p>Vota contro altres\u00ec, perch\u00e9 il problema deve essere affrontato e discusso nella sua complessit\u00e0, vastit\u00e0 ed importanza, tenendo presenti i rapporti tra lo Stato e i suoi amministrati, in essi ovviamente compresi gli elementi della produzione e del lavoro. L\u2019integralit\u00e0 del problema non consente parziali discussioni in limitati settori. Questa Sottocommissione deve limitarsi ad affermare i princip\u00ee generali, lasciando alla terza Sottocommissione di progettare l\u2019inquadramento costituzionale e giuridico del problema.<\/p><p>(<em>La formula proposta dal Presidente \u00e8 approvata con 10 voti favorevoli e 2 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019altra proposizione: \u00abLa legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che senza dubbio si deve ammettere il diritto dei lavoratori di servirsi dell\u2019arma dello sciopero per difendere i loro interessi, ma non si deve negare agli altri fattori della produzione il diritto di poter difendere anch\u2019essi i propri interessi.<\/p><p>Se si deve ammettere l\u2019esistenza di uno Stato classista, concezione che l\u2019oratore non accetta, non \u00e8 giusto che si debba porre una classe alla merc\u00e9 dell\u2019altra, senza una possibilit\u00e0 di difesa.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, domanda all\u2019onorevole Lucifero se non ammette il diritto di sciopero quando questo diritto non sia limitato.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ammettere il diritto di sciopero come un\u2019affermazione di principio.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che, allora, l\u2019onorevole Lucifero potr\u00e0 votare l\u2019affermazione del principio generale con una riserva.<\/p><p>LUCIFERO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che egli voter\u00e0 a favore dell\u2019affermazione del diritto di sciopero, perch\u00e9 \u00e8 convinto che esso debba esservi; per\u00f2 deve fare fin dal principio la riserva che il suo voto non pu\u00f2 significare il riconoscimento di una sperequazione, di uno squilibrio nella vita economica del Paese. Fa presente che lo Stato non interviene per decidere se lo sciopero possa essere pericoloso e debba cessare, ma ricorda che proprio in questi giorni \u00e8 stato prospettato l\u2019intervento dello Stato sotto la forma dell\u2019arbitrato obbligatorio.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che non \u00e8 in grado di interloquire sull\u2019argomento, fino a quando non sar\u00e0 stato comunicato se deve essere sottoposta all\u2019esame della Sottocommissione la questione del contratto collettivo di lavoro, di cui prima si \u00e8 fatto cenno. Siccome fondatamente si deve presumere che il contratto collettivo di lavoro, secondo la sua essenza giuridica, \u00e8 l\u2019accordo di due o pi\u00f9 persone per costituire, regolare o sciogliere un vincolo giuridico, l\u2019esecuzione di questo contratto non pu\u00f2 essere lasciata all\u2019arbitrio od alla violenza,<\/p><p>Si riserva di intervenire sull\u2019argomento quando avr\u00e0 appreso in quali termini sar\u00e0 redatta la formulazione del contratto collettivo di lavoro.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che sulla proposta riguardante il diritto di sciopero si pu\u00f2 essere tutti d\u2019accordo, e forse sarebbe inutile metterla in votazione. Per\u00f2 nota che vi sono successivamente delle proposte di aggiunta o di limitazione che devono essere esaminate una alla volta. Per esempio l\u2019onorevole Lucifero domanda che sia riconosciuto il diritto di serrata e anche su questo punto si dovr\u00e0 discutere. Successivamente, lo stesso onorevole Lucifero ha proposto altre limitazioni che si riferiscono al diritto dello Stato di intervenire per dichiarare illegali quegli scioperi che siano pregiudizievoli all\u2019ordine pubblico e all\u2019economia, e anche su questo \u00e8 necessaria uria discussione. L\u2019onorevole Merlin, da parte sua, ha preannunciato gi\u00e0 fin da ieri un\u2019altra sua proposta aggiuntiva, che riguarda il divieto dello sciopero nei pubblici servizi e la sostituzione ad esso dell\u2019arbitrato obbligatorio. Gli sembra che non ci sia nessuna difficolt\u00e0 a procedere nella discussione in questo senso.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di essere favorevole alla formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti. Rileva infatti che su questo punto non c\u2019\u00e8 discrepanza tra le varie scuole. Per\u00f2 ritiene che sia necessario di aggiungere nella Costituzione il pensiero della Sottocommissione per quanto riguarda lo sciopero dei servizi pubblici. Vuole alludere allo sciopero dei pompieri, degli addetti agli ospedali, degli infermieri, ecc. Non crede che uno Stato possa ammettere lo sciopero di queste categorie di lavoratori, perch\u00e9 altrimenti bisognerebbe anche ammettere lo sciopero dei carcerieri, degli agenti di polizia e dei carabinieri. Si domanda che cosa resterebbe di uno Stato il quale non avesse pi\u00f9 neanche un corpo di polizia a cui impartire ordini.<\/p><p>Afferma che nello stesso momento in cui nella Costituzione viene affermato il diritto di sciopero, si deve dichiarare che lo sciopero nei pubblici servizi \u00e8 vietato. Ritiene che a questo concetto si debba associare anche l\u2019onorevole Togliatti (a meno che egli non voglia rispondere che quanto succede in Russia non pu\u00f2 essere applicato in Italia), perch\u00e9 in Russia \u00e8 vietato in modo assoluto lo sciopero nei pubblici servizi, anzi non lo si concepisce neanche nei rapporti di diritto privato. Dichiara che egli non fa una questione di difesa di una classe, ma soltanto di difesa dello Stato come rappresentante di tutte le classi.<\/p><p>E poich\u00e9 ai dipendenti dello Stato non sarebbe offerta alcuna difesa per la tutela dei loro interessi, \u00e8 del parere che debba essere ad essi riconosciuta questa difesa sotto la forma dell\u2019arbitrato da parte dello Stato. Ritiene che l\u2019unica soluzione che si possa accettare sia quella dell\u2019arbitrato obbligatorio.<\/p><p>Conclude proponendo la formula seguente, che dovrebbe essere aggiunta a quella proposta dell\u2019onorevole Togliatti: \u00abLo sciopero nei pubblici servizi \u00e8 vietato. Leggi particolari concederanno a coloro che danno la loro opera a tali servizi, mezzi adeguati per la tutela dei loro diritti\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare all\u2019onorevole Merlin che in Russia non esiste nessuna disposizione costituzionale la quale vieti lo sciopero n\u00e9 nelle aziende, n\u00e9 nei pubblici servizi.<\/p><p>DOSSETTI nota che non si parla in Russia di sciopero, neanche per garantirlo costituzionalmente.<\/p><p>TOGLIATTI, <em>Relatore<\/em>, conferma che nella Costituzione russa non si parla del diritto di sciopero. Pertanto egli sarebbe favorevole a non mettere il diritto di sciopero neppure nella Costituzione italiana, qualora per\u00f2 essa contenesse tutte le altre affermazioni che sono contenute nella Costituzione sovietica, e fra l\u2019altro quella che tutti i mezzi di produzione sono socializzati.<\/p><p>Ricorda che la Costituzione sovietica \u00e8 una Costituzione socialista, e quindi non pu\u00f2 ammettere il diritto di sciopero, che \u00e8 un diritto fatto valere in una societ\u00e0 che non \u00e8 socialista.<\/p><p>Fa per\u00f2 osservare che anche in una societ\u00e0 socialista lo sciopero pu\u00f2 essere ammesso, quando ci si trovi in un periodo organizzativo.<\/p><p>Dalla Costituzione russa non si pu\u00f2 argomentare nulla, oppure si potrebbe argomentare qualche cosa se si potesse organizzare una societ\u00e0 nella quale i lavoratori non avessero bisogno di ricorrere allo sciopero per soddisfare quelle che sono le esigenze di migliori condizioni per l\u2019esistenza.<\/p><p>Circa l\u2019osservazione che si dovrebbe limitare il diritto di sciopero nei pubblici servizi, si domanda per quale ragione si dovrebbe introdurre una tale limitazione. Vorrebbe che si definisse che cosa \u00e8 un pubblico servizio. Nota che l\u2019onorevole Merlin ha dato una serie di esempi dei servizi che possono sembrare essenziali per la vita di una nazione, ma l\u2019oratore potrebbe dire che vi sono anche altri servizi ed altre forme di lavoro altrettanto essenziali. Cita, ad esempio, uno sciopero dei mietitori in Puglia alla vigilia del giorno in cui le messi sono mature e potrebbero venire abbattute e distrutte da un temporale improvviso. Si domanda se questo lavoro dei mietitori non debba considerarsi un pubblico servizio.<\/p><p>Questa osservazione lo porta a concludere che il Governo dovr\u00e0 fare attenzione a che non avvengano scioperi nei servizi che rivestono un pubblico interesse; dovr\u00e0 cio\u00e8 garantire determinate condizioni, andare incontro a determinate categorie di lavoratori, organizzare il lavoro di queste categorie, seguire insomma tutta l\u2019organizzazione del lavoro. Ma negare a questi lavoratori il diritto di scioperare vuol dire metterli nelle condizioni di non avere nessuna arma di difesa per il lavoro.<\/p><p>Di ci\u00f2 egli fa una questione di principio \u00e8 non una questione di organizzazione del lavoro o di organizzazione di servizi.<\/p><p>Il diritto di sciopero \u00e8 un diritto inalienabile di colui che lavora, il quale ha il diritto di organizzarsi e far valere il peso della sua organizzazione per ottenere quelle condizioni che siano adeguate alle esigenze della propria esistenza. Questo diritto non pu\u00f2 essere limitato in alcuna materia; spetter\u00e0 a chi governa di fare in modo che le condizioni di lavoro di particolari categorie siano tali per cui questo diritto di sciopero non debba mai venire esercitato.<\/p><p>MERLIN UMBERTO riconosce che il Governo deve prevenire lo sciopero di determinate categorie di lavoratori, dando condizioni sufficienti di vita a tutti i suoi dipendenti. Per\u00f2 in molte situazioni ci\u00f2 non \u00e8 possibile. Il Governo pu\u00f2, se vuole, battere moneta e raddoppiare gli stipendi dei suoi impiegati. Se si rifiuta, \u00e8 perch\u00e9 ci sono ragioni superiori di interesse della collettivit\u00e0 per cui ritiene di non poterlo fare, oppure ritiene che se raddoppiasse la moneta ci si verrebbe a trovare in un circolo vizioso per il consegnante aumento dei prezzi.<\/p><p>Tutti sono d\u2019accordo che si debba prevenire, ma si deve anche considerare il carattere speciale del rapporto di impiego, i doveri, i diritti ed i vantaggi particolari del dipendente dello Stato. Inoltre l\u2019impiegato \u00e8 parte stessa dello Stato, di cui costituisce la spina dorsale. Perci\u00f2 si potr\u00e0 ammettere che egli faccia valere i suoi diritti, che abbia un tribunale arbitrale obbligatorio, ma bisogna negare che, in queste circostanze speciali, possa esercitare il diritto di sciopero.<\/p><p>CEVOLOTTO ritiene che si sia anticipata la discussione su argomenti che dovranno essere esaminati in un secondo momento e propone che la seduta sia rinviata.<\/p><p>PRESIDENTE, riassumendo la discussione, propone un suo articolo sostitutivo a quello dell\u2019onorevole Togliatti del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLo sciopero \u00e8 ammesso, tranne che nei servizi di pubblica utilit\u00e0 e di pubblica difesa\u00bb.<\/p><p>Ma, poich\u00e9 l\u2019ora \u00e8 tarda, ne rinvia la discussione alla prossima riunione.<\/p><p>La seduta termina alle 12.55.<\/p><p><em>Erario presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> De Vita, Grassi, Mancini e Marchesi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 23. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 11 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti sociali (economici) (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Togliatti, Relatore \u2013 Dossetti \u2013 Lucifero, Relatore \u2013 Basso \u2013 La Pira \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Cevolotto \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,572","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[92,69],"tags":[],"post_folder":[116],"class_list":["post-5066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5066"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5066\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7703,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5066\/revisions\/7703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5066"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}