{"id":5054,"date":"2023-10-15T22:37:18","date_gmt":"2023-10-15T20:37:18","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5054"},"modified":"2023-10-22T22:04:27","modified_gmt":"2023-10-22T20:04:27","slug":"mercoledi-2-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5054","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 2 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5054\" class=\"elementor elementor-5054\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f316c1e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f316c1e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element 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PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-385be7f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"385be7f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>17.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 2 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Basso, <em>Relatore<\/em> \u2013 La Pira, <em>Relatore<\/em> \u2013 Lucifero \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Mancini \u2013 De Vita \u2013 Togliatti \u2013 Dossetti \u2013 Merlin Umberto \u2013 Caristia \u2013 Corsanego.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.5.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE in relazione alle conclusioni della seduta precedente, prega i Relatori di volere dare atto alla Sottocommissione del risultato del loro lavoro.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, informa che il lavoro si concreta in tre articoli su cui i Relatori si apprestano a riferire alla Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole La Pira di voler riferire intanto sull\u2019accordo relativo all\u2019articolo che riguarda l\u2019autonomia della persona umana.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, informa che i Relatori presentano il seguente testo concordato in cui sono rispecchiate le varie esigenze manifestatesi nella discussione preliminare della seduta precedente:<\/p><p>\u00abTutte le libert\u00e0 garantite dalla presente Costituzione devono essere esercitate per il perfezionamento integrale della persona umana, in armonia con le esigenze della solidariet\u00e0 sociale ed in modo da permettere l\u2019incremento del regime democratico, mediante la sempre pi\u00f9 attiva e cosciente partecipazione di tutti alla gestione della cosa pubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, dopo la discussione, gli stessi concetti potranno essere espressi in termini pi\u00f9 concisi.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non avere capito il concetto che i Relatori intendono affermare con la loro formula.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, premesso di essere responsabile solo della frase finale della formula, spiega che nella frase iniziale: \u00abTutte le libert\u00e0 garantite dalla presente Costituzione devono essere esercitate per il funzionamento integrale della persona umana\u00bb, \u00e8 contenuto il concetto fondamentale dell\u2019articolo, che \u00e8 quello di superare la concezione negativa della libert\u00e0, e di dare con questa formulazione un contenuto positivo alla libert\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO osserva che ogni articolo di Costituzione dovr\u00e0 tradursi in pratica, e di questo appunto egli si preoccupa. Si domanda chi decider\u00e0 se un determinato esercizio di una determinata libert\u00e0 corrisponda o no alla \u00aborchestrazione\u00bb fissata nell\u2019articolo, e rileva che la disposizione pu\u00f2 dire molto o niente, e pu\u00f2 prestarsi ad ogni interpretazione da parte di chi ha il potere esecutivo.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che la formula, oltre ad essere ridondante, \u00e8 anche pericolosa, e dichiara di preferire la formula pi\u00f9 chiara e pi\u00f9 precisa proposta dall\u2019onorevole Togliatti nella seduta precedente. In essa \u00e8 detto: \u00abLe libert\u00e0 devono essere esercitate in modo da permettere l\u2019incremento del regime democratico\u00bb; concetto giustissimo che mira ad ammettere una qualche limitazione della libert\u00e0, quando di questa libert\u00e0 si abusi, ad esempio per tornare a forme di neo-fascismo pericolose per la denunzia. \u00c8 d\u2019avviso per\u00f2 che se si mette una limitazione di questo genere alla libert\u00e0, implicitamente si autorizza quel qualunque regime o quella qualunque maggioranza che eventualmente si formasse, e che non fosse democratica, ad adottare formule simili a danno della democrazia. Vede perci\u00f2 nell\u2019articolo un\u2019affermazione di sopraffazione della maggioranza sulla minoranza, affermazione che potrebbe essere ritorta a danno della maggioranza stessa quando divenisse, a sua volta, minoranza.<\/p><p>Dichiara quindi di non ritenere necessario l\u2019articolo, anche perch\u00e9 la repressione del neo-fascismo pu\u00f2 essere attuata in tanti altri modi.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che l\u2019articolo, cos\u00ec come \u00e8 stato redatto, costituisce l\u2019antitesi della garanzia della libert\u00e0, in quanto la forma nasconde diverse insidie.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Mastrojanni che non vi possono essere intenzioni insidiose.<\/p><p>MASTROJANNNI chiarisce che egli parla oggettivamente, non soggettivamente. Ritiene che l\u2019articolo costituisca l\u2019antitesi della libert\u00e0, sia nella forma che nella sostanza. Nella forma, perch\u00e9 esordisce col dire che le libert\u00e0 debbono essere esercitate. Ora, questo imperativo \u00e8 gi\u00e0 un\u2019affermazione che contrasta con l\u2019idea di libert\u00e0, che invece si esercita sia attraverso il concetto negativo sia attraverso quello positivo, ma che comunque deve essere una libera e completa esplicazione dell\u2019attivit\u00e0 umana. Il concetto al quale ci si sarebbe dovuti attenere \u00e8 quello che si riferisce al motto latino: \u00abhoneste vivere, recte agere, unicuique suum tribuere\u00bb.<\/p><p>Ora, imporre il perfezionamento integrale della personalit\u00e0 umana significa violare la libert\u00e0 umana, perch\u00e9 il perfezionamento imposto si presta a qualsiasi significazione ed a qualsiasi azione positiva o negativa che lo Stato voglia comandare ai cittadini.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 che la formulazione di questo articolo offra la possibilit\u00e0, a qualsiasi partito che dovesse prevalere in regime democratico, di trasformare la compagine sociale secondo tutte le finalit\u00e0 che, attraverso questa formula, \u00e8 consentito di perseguire.<\/p><p>Altre considerazioni di carattere particolare si potrebbero fare per ognuna delle affermazioni inserite nell\u2019articolo, che l\u2019oratore pertanto respinge, sia nella sua totalit\u00e0 che nelle singole parti. Dichiara di ritenere contradittorio il voler convogliare l\u2019esercizio delle libert\u00e0 secondo determinate finalit\u00e0, e che per tali ragioni meglio sarebbe non fare menzione di questo articolo nella Costituzione.<\/p><p>MORO dichiara di non vedere in questo articolo i pericoli che sono stati riscontrati da altri oratori. Avverte che l\u2019onorevole Dossetti e lui vorrebbero che l\u2019articolo fosse chiarificato.<\/p><p>Comunque ritiene frutto di un equivoco l\u2019aver trasportato su un piano politico la considerazione della solidariet\u00e0 sociale, quasi che nell\u2019articolo in esame si parli di una unit\u00e0 di carattere politico che debba prevalere sull\u2019unit\u00e0 di carattere personale o individuale. Invece nell\u2019articolo si dicono cose diverse e forse pi\u00f9 modeste: si dice, ad esempio, che la libert\u00e0 garantita in questa Costituzione non \u00e8 la libert\u00e0 nel senso dell\u2019arbitrio. L\u2019onorevole Mastrojanni ha affermato che nessun ordinamento giuridico pu\u00f2 impegnare la persona a un perfezionamento che essa non creda, per le sue attitudini e inclinazioni, di dover perseguire. \u00c8 chiaro che i proponenti dell\u2019articolo non vogliono imporre un perfezionamento: essi intendono affermare che la libert\u00e0 non \u00e8 uguale all\u2019arbitrio, ma \u00e8 un\u2019intrinseca finalit\u00e0 morale che si completa sul piano della solidariet\u00e0 umana. E alla solidariet\u00e0 umana danno soprattutto un significato positivo, in quanto tutti i diritti sono da loro concepiti non soltanto per il bene del singolo ma anche per il bene comune, che deve essere incrementato e promosso costantemente attraverso l\u2019esercizio della libert\u00e0 individuale.<\/p><p>Questo articolo non \u00e8 posto a caso per permettere l\u2019arbitrio dell\u2019esecutivo, come ha mostrato di temere l\u2019onorevole Lucifero, ma \u00e8 posto come terzo articolo nella Costituzione, subito dopo gli articoli che consacrano i diritti della persona umana e confermano il principio della solidariet\u00e0 sociale. Esso chiarisce che la libert\u00e0 in regime democratico \u00e8 una libert\u00e0 che mira non a permettere il soddisfacimento dell\u2019arbitrio individuale, ma la pienezza dei valori della persona e la collaborazione positiva dei singoli per la realizzazione del bene comune. Quindi non \u00e8 libert\u00e0 di arbitrio, ma soltanto norma orientatrice che dovr\u00e0 concretarsi nella legislazione.<\/p><p>MANCINI sottolinea la chiarezza e la precisione dell\u2019articolo e dichiara di non condividere le preoccupazioni di coloro che si oppongono a che sia inserito nella Costituzione. Ritiene invece che esso debba risaltare nella nostra Costituzione, altrimenti tutte le libert\u00e0 di cui si \u00e8 parlato non avrebbero un contenuto pratico.<\/p><p>La libert\u00e0 riguardata in se stessa non ha valore, o ha valore semplicemente dal punto di vista teorico. La libert\u00e0 dal punto di vista politico \u2013 e si sta preparando una Costituzione politica \u2013 deve avere una precisazione in quanto si finalizza, per usare una parola del professore La Pira. Ora l\u2019oratore ritiene che questo articolo sia necessario, perch\u00e9 stabilisce i fini molto precisi della libert\u00e0. In queste finalit\u00e0 non si nascondono e non si possono nascondere insidie, perch\u00e9 la parola \u00e8 molto chiara e il pensiero di chi ha scritto non pu\u00f2 lasciare adito ad alcun sospetto.<\/p><p>Il contenuto dell\u2019articolo \u00e8 semplicemente il fondamento della democrazia, e di questo fondamento della democrazia si deve assolutamente dare una spiegazione nella Costituzione. Non si pu\u00f2 tornare al \u00abneminem laedere\u00bb del diritto romano, perch\u00e9 sarebbe concetto assolutamente in contrasto coi nostri tempi. La societ\u00e0 romana era basata su un altro asse costituzionale, su altri princip\u00ee. La societ\u00e0 democratica moderna ha ben altre finalit\u00e0 e scopi, che sono precisati in questo articolo, e precisati maggiormente quando si riferiscono a quella che \u00e8 la base della nostra Costituzione e la speranza del nostro avvenire, la esigenza cio\u00e8 della solidariet\u00e0 umana.<\/p><p>Ritiene tuttavia che potrebbero essere modificate alcune espressioni. Per esempio, dove \u00e8 detto \u00abil perfezionamento integrale\u00bb sopprimerebbe la parola \u00abintegrale\u00bb, perch\u00e9 il perfezionamento integrale non si raggiunge mai.<\/p><p>Poi dove si dice \u00abin modo da permettere l\u2019incremento del regime democratico\u00bb alla parola \u00abincremento\u00bb sostituirebbe la parola \u00absviluppo\u00bb. E per ultimo, dove si dice: \u00abla sempre pi\u00f9 attiva e cosciente partecipazione\u00bb, togliere l\u2019aggettivo \u00abcosciente\u00bb, perch\u00e9 quando la partecipazione \u00e8 attiva e libera \u00e8 sempre cosciente.<\/p><p>PRESIDENTE domanda ai Relatori se non ritengano che il contenuto di questo articolo sia pleonastico in confronto del concetto gi\u00e0 precisato all\u2019inizio della Costituzione, concetto spiegato con esauriente motivazione nel primo articolo: \u00abLa presente Costituzione, al fine di assicurare l\u2019autonomia, la libert\u00e0, e la dignit\u00e0 della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidariet\u00e0 sociale, economica e spirituale, riconosce e garantisce i diritti, ecc.\u00bb.<\/p><p>Nell\u2019articolo ora proposto, le parole sono diverse, ma il concetto \u00e8 identico.<\/p><p>Ritiene dunque inutile ripetere, in forma meno idonea, concetti gi\u00e0 solennemente affermati nel primo articolo della Costituzione.<\/p><p>DE VITA si dichiara d\u2019accordo col Presidente circa l\u2019opportunit\u00e0 di abbandonare questo articolo, osservando che l\u2019obbligo di esercitare la libert\u00e0 garantita dalla Costituzione pu\u00f2 allargarsi fino al punto da toccare il lato inferiore della personalit\u00e0 umana, e che la partecipazione della cosa pubblica pu\u00f2 attuarsi in modi diversi che vanno dalla democrazia diretta sino alle forme del collettivismo.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente che, pur essendo vero che nell\u2019articolo in esame vi sono delle analogie col primo articolo della Costituzione, vi \u00e8 per\u00f2 anche una ispirazione diversa, e vi sono alcune cose pi\u00f9 precise che vanno al di l\u00e0 di quanto \u00e8 detto in quel primo articolo.<\/p><p>Non esclude che, in sede di coordinamento, si possa trovare una formulazione unica dei due concetti. Certo, tutto il lavoro delle Sottocommissioni dovr\u00e0 poi essere sottoposto alla Commissione plenaria; ma non vede perch\u00e9 l\u2019approvazione del primo articolo debba escludere i concetti che ora si stanno discutendo, perch\u00e9 qui si parla dell\u2019esercizio della libert\u00e0 garantito dalla Costituzione, idea del tutto specifica e particolare.<\/p><p>Propone pertanto che si cerchi di dare una formulazione definitiva a questo articolo, e che lo si approvi. In seguito, una commissione di redazione vedr\u00e0 se \u00e8 possibile inserire concetti del nuovo articolo in quello introduttivo alla Costituzione.<\/p><p>DOSSETTI fa rilevare che lo scopo che si propongono i due articoli \u2013 quello introduttivo e quello presentemente in discussione \u2013 \u00e8 fondamentalmente diverso. Nel primo viene fatta una enunciazione generale che rappresenta il fondamento della dichiarazione di diritti contemplati in quella prima parte; nel secondo invece si determinano certi concetti e quindi si determinano le singole libert\u00e0. Fa presente che l\u2019articolo in esame fu originariamente concepito da La Pira e da altri, non tanto come un articolo enunciativo di una proposizione categorica, ma come una definizione di libert\u00e0 in contrasto con quella inspirata ad una visione individualistica.<\/p><p>Ritiene che tutte le considerazioni fatte, indipendentemente dalla tecnica dell\u2019articolo e dalla sua formulazione, coincidano sulla esigenza di un articolo il quale esprima un concetto di libert\u00e0 diverso dal concetto finora adottato. Pu\u00f2 darsi che ancora non si sia riusciti a tradurre pienamente questo pensiero, ma questo concetto va indubbiamente affermato.<\/p><p>MERLIN UMBERTO si dichiara dello stesso parere espresso dal Presidente, che cio\u00e8 l\u2019articolo in esame ripeta quando \u00e8 stato affermato nell\u2019articolo 1<sup>o<\/sup> gi\u00e0 approvato, e che quindi sia meglio ritirarlo.<\/p><p>CARISTIA dichiara di concordare col Presidente sull\u2019inutilit\u00e0 di ripetere concetti gi\u00e0 affermati. Fa presente, comunque, la difficolt\u00e0 di definire il concetto di libert\u00e0. Si dice di volerlo finalizzare; ora il concetto di libert\u00e0 ha avuto sempre uno scopo, un fine. In un primo momento ha avuto un fine polemico, quello di limitare l\u2019attivit\u00e0 dello Stato; in un secondo momento si \u00e8 considerato questo diritto sotto un altro aspetto, cio\u00e8 sotto l\u2019aspetto sociale. \u00c8 naturale che adesso si voglia insistere sull\u2019aspetto sociale del diritto di libert\u00e0, ma, a questo proposito, ritiene che il primo articolo si esprima sufficientemente.<\/p><p>MANCINI fa presente che l\u2019articolo in esame \u00e8 diverso da quello gi\u00e0 approvato, in quanto nel primo sono affermati princip\u00ee importantissimi, quale quello della esigenza della solidariet\u00e0 sociale, che non sono espressi nell\u2019articolo introduttivo.<\/p><p>MORO \u00e8 d\u2019avviso che la Costituzione non debba essere scheletrica. Essa ha indubbiamente una portata politica tale che non pu\u00f2 esprimersi soltanto in formule rigidamente politiche.<\/p><p>Da un raffronto tra l\u2019articolo gi\u00e0 approvato e quello ora proposto, rileva che, mentre nel primo si indica una finalit\u00e0, si riconosce e si garantisce il diritto alle libert\u00e0, nel secondo si dice qualche cosa di pi\u00f9, e precisamente che queste libert\u00e0 cos\u00ec garantite devono essere esercitate per determinate finalit\u00e0. Nella seconda formula \u00e8 poi chiarito che la solidariet\u00e0 sociale non \u00e8 intesa nel senso di un\u2019armonia da stabilire fra le varie sfere individuali, ma nel senso di un contributo che ciascuno deve dare nell\u2019ambito della vita collettiva per incrementare il complesso dei beni di consumo. C\u2019\u00e8 quindi qualche elemento nuovo che permette di formulare un altro articolo che integri gli articoli precedenti.<\/p><p>CORSANEGO fa osservare che non \u00e8 una interpretazione arbitraria quella che trae la finalit\u00e0 sociale dal primo articolo, poich\u00e9 in esso si parla espressamente della necessaria solidariet\u00e0 sociale, e si dice che il fine della solidariet\u00e0 sociale \u00e8 il fine della presente Costituzione. I due concetti \u2013 perfezionamento della personalit\u00e0 umana ed esigenza della solidariet\u00e0 sociale \u2013 sono affermati nel primo articolo, e quindi coloro che trovano una identit\u00e0 fra i due articoli hanno ragione. Ma hanno pure ragione gli altri, quando affermano che l\u2019articolo in esame contiene qualche cosa di pi\u00f9. Indubbiamente contiene due concetti non trascurabili: il concetto per cui la nostra Costituzione deve essere orientata in modo che il popolo a poco a poco partecipi sempre pi\u00f9 e sempre meglio alla gestione della cosa pubblica allo scopo di incrementare il regime democratico; e il concetto espresso dalla frase \u00abpertanto ogni libert\u00e0 \u00e8 fondamento di responsabilit\u00e0\u00bb. Ora, questo concetto d\u00e0 un nuovo contenuto alla libert\u00e0 e un contributo moderno, con finalit\u00e0 sociali, alla nostra Costituzione.<\/p><p>Poich\u00e9 i concetti del perfezionamento della personalit\u00e0 umana e dell\u2019esigenza della solidariet\u00e0 sociale sono contenuti, quasi con identiche parole, nell\u2019articolo 1\u00b0 della Costituzione, propone di fare un articolo 1\u00b0<em>-bis <\/em>che contempli il concetto della partecipazione di tutti alla cosa pubblica e quello che ogni libert\u00e0 \u00e8 fondamento di responsabilit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta di chiusura della discussione generale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa presente che nel suo primitivo progetto, dopo i primi tre articoli che corrispondono al 1\u00b0 e al 2\u00b0 articolo gi\u00e0 approvati, vi era un quarto articolo nel quale dovevano essere indicati quei diritti imprescrittibili e sacri di cui al 1\u00b0 articolo; poi si passava alla specificazione dei singoli diritti e si cominciava con lo specificare i diritti di libert\u00e0. Allora si disse: prima di parlare dei diritti di libert\u00e0 \u00e8 necessario un articolo nel quale si indichi l\u2019orientamento della libert\u00e0. Ed egli ebbe a dichiarare testualmente nella sua relazione: \u00abVa fatta, anzitutto, una dichiarazione solenne che affermi la tutela per tutti dei diritti di libert\u00e0. Ma non pu\u00f2 qui mancare una dichiarazione altrettanto solenne dei limiti entro ai quali la libert\u00e0, per essere davvero tale, va contenuta. Va affermato cio\u00e8 solennemente che la libert\u00e0 importa responsabilit\u00e0 e che essa non pu\u00f2 essere orientata che verso il bene; bene personale per ciascuno e bene comune e fraterno di tutti\u00bb.<\/p><p>Questo era il criterio logico architettonico: prima il fine della Costituzione, poi i diritti con cui questo fine si realizza, poi i diritti di libert\u00e0. Ma prima di indicare questi diritti \u00e8 apparsa utile una dichiarazione relativa all\u2019orientamento dell\u2019esercizio della libert\u00e0.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, pure essendo completamente d\u2019accordo sul contenuto dell\u2019articolo, ritiene che esso non debba formare oggetto di un articolo della Costituzione, ma che sia materia di filosofia di diritto.<\/p><p>Per venire incontro al Correlatore onorevole La Pira, ha formulato con lui un nuovo articolo, al quale ha dato una parte di contributo con una frase finale. Deve per\u00f2 dichiarare che, anche cos\u00ec formulato, l\u2019articolo non lo soddisfa.<\/p><p>TOGLIATTI propone che, invece di \u00abpermettere l\u2019incremento, ecc.\u00bb si dica: \u00abfavorire lo sviluppo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone che, per non ripetere concetti gi\u00e0 affermati e non alterare l\u2019articolo gi\u00e0 approvato, si faccia un articolo 1-<em>bis<\/em> contenente il concetto nuovo aggiungendo: \u00abpromuove e favorisce l\u2019incremento del regime democratico, ecc.\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI fa rilevare che effettivamente, nel corso della discussione, s\u2019\u00e8 manifestato un dissenso sostanziale. Dichiara che egli e gli onorevoli La Pira e Moro insistono su questo articolo, perch\u00e9 vogliono affermare un concetto che rappresenta, rispetto ai concetti gi\u00e0 affermati, un gradino ulteriore. Il concetto nuovo non \u00e8 nel richiamo generico al regime democratico, ecc., ma deve apparire evidente quando non ci si arresti alle sole parole, di \u00abpersonalit\u00e0 umana\u00bb o di \u00absolidariet\u00e0 sociale\u00bb. Il concetto nuovo sta nella sintesi dell\u2019articolo, nella frase \u00ab&#8230;debbono essere esercitate\u00bb. In altre parole, la progressione logica che si \u00e8 seguita in questi tre articoli \u00e8 la seguente: anzitutto si dice perch\u00e9 e su quale fondamento la Costituzione deve riconoscere dei diritti, e si considera allora l\u2019aspetto costituzionale sintetico: cio\u00e8 \u00e8 la Costituzione che riconosce questi diritti. Nel secondo articolo si stabiliscono dei concetti di passaggio.<\/p><p>Nel terzo si dice: i diritti, cos\u00ec riconosciuti, debbono essere esercitati per questi dati fini.<\/p><p>Ora, questo \u00e8 un concetto nuovo. Questa affermazione \u00e8 tanto nuova che ha destato delle reazioni, perch\u00e9 rappresenta una certa limitazione nel concetto di libert\u00e0. Il dissenso non \u00e8 nella sovrabbondanza del terzo articolo rispetto al primo, ma esiste perch\u00e9 nel terzo articolo viene fatta un\u2019affermazione la quale indica un concetto di libert\u00e0 che non \u00e8 cos\u00ec astratto da potersi esercitare in ogni direzione. La libert\u00e0 esiste, ma in tanto lo Stato la deve riconoscere in quanto sia esercitata per un determinato fine.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che occorre trovare una formula, la quale consenta di chiarire questo concetto.<\/p><p>MASTROJANNI, a titolo di suggerimento, propone la seguente formula: \u00abTutte le libert\u00e0 garantite dalla presente Costituzione debbono esaudire i diritti individuali e le finalit\u00e0 di solidariet\u00e0 sociale nella democrazia dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone di aggiungere all\u2019articolo 1\u00b0 un articol\u00f2 1-<em>bis<\/em>, in cui si dichiari che le libert\u00e0 garantite dalla Costituzione debbono essere esercitate al fine del perfezionamento della persona e della realizzazione delle esigenze della solidariet\u00e0 sociale.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, non ha difficolt\u00e0 ad accedere alla tesi del Presidente, facendo presente che, in aggiunta all\u2019articolo 1\u00b0, si potrebbe mettere questa formula: \u00abL\u2019esercizio delle libert\u00e0 garantite dalla presente Costituzione deve essere orientato al\u00bb (oppure \u00able libert\u00e0 devono essere esercitate al fine del\u00bb) \u00abperfezionamento integrale della persona umana\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che si pu\u00f2 prendere la formula com\u2019\u00e8 nell\u2019articolo in esame e introdurla nell\u2019articolo gi\u00e0 approvato. Il risultato \u00e8 lo stesso.<\/p><p>CORSANEGO propone che l\u2019articolo in esame sia approvato con la riserva esplicita e col mandato alla Presidenza di studiarne il coordinamento col primo articolo.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, accetta la proposta Corsanego relativa al coordinamento.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, si associa.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che vi \u00e8 la sua proposta di sopprimere l\u2019articolo.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che la proposta di demandare alla Presidenza il coordinamento non pu\u00f2 essere accettata, perch\u00e9 l\u2019argomento \u00e8 cos\u00ec scottante che ogni dizione deve essere attentamente vagliata.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta Cevolotto di soppressione pura e semplice dell\u2019articolo.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 per la soppressione dell\u2019articolo. Dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Dossetti sul modo come l\u2019articolo si \u00e8 formato e sulle intenzioni da cui egli e gli altri oratori sono stati mossi nel prepararlo, e specialmente considerato che essi hanno voluto finalizzare il diritto di libert\u00e0 e determinare in che direzione esclusivamente i diritti di libert\u00e0 possono essere esercitati, creando una libert\u00e0 che si svolge in una sola direzione obbligatoriamente, ritiene che, ove fosse approvato il concetto contenuto soprattutto nell\u2019affermazione del perfezionamento o dell\u2019incremento del regime democratico, non si avrebbe pi\u00f9 una Costituzione democratica. Per esempio, sarebbero lesi i diritti di libert\u00e0 del partito comunista, che non potrebbe esercitarli per arrivare alle finalit\u00e0 dello Stato comunista.<\/p><p>TOGLIATTI fa osservare che il Partito comunista potrebbe esercitare egualmente i suoi diritti, perch\u00e9 lo Stato comunista \u00e8 uno Stato democratico.<\/p><p>CEVOLOTTO replica che la maggioranza potrebbe pensarla in modo diverso, e allora, se l\u2019articolo fosse approvato, la libert\u00e0 dei comunisti potrebbe essere menomata.<\/p><p>TOGLIATTI fa osservare che, se la maggioranza vuole impedire la propaganda comunista, trover\u00e0 sempre il modo di farlo.<\/p><p>CEVOLOTTO rileva che non si deve dare alla maggioranza un\u2019arma costituzionale.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di votare per la soppressione dell\u2019articolo, perch\u00e9 esso offre tutte le possibilit\u00e0 per la coercizione delle umane libert\u00e0 che si vogliono convogliare, attraverso schemi rigidi, in doveri che investono persino il patrimonio spirituale e ideologico della persona umana, e si estendono all\u2019obbligo di una partecipazione attiva alla cosa pubblica, obbligando con ci\u00f2 la persona ad operare in settori nei quali le si nega il diritto di astensione anche parziale.<\/p><p>Non vede come l\u2019incremento del regime democratico possa venire attuato attraverso la costrizione costituzionale e giuridica predisposta, ma ritiene che pi\u00f9 sicuramente si persegua attraverso la naturale, graduale e spontanea evoluzione dei tempi e della coscienza individuale e collettiva. Dichiara infine che non si deve trasformare in imperativo categorico quello che deve rappresentare un\u2019aspirazione e un orientamento. In tema di libert\u00e0 ogni eufemismo \u00e8 pericoloso e dannoso. Un solo limite devono trovare le libert\u00e0: nella morale e nella legge.<\/p><p>DE VITA dichiara che voter\u00e0 favorevolmente per le ragioni gi\u00e0 esposte.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 per la soppressione dell\u2019articolo, per i motivi gi\u00e0 esposti dagli onorevoli Cevolotto e Mastrojanni.<\/p><p>CARISTIA dichiara che voter\u00e0 per la soppressione, perch\u00e9 i concetti in esso espressi sono gi\u00e0 contenuti nell\u2019articolo 1\u00b0.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che, per quanto riguarda la proposta pura e semplice di soppressione, si asterr\u00e0 dal voto, come conseguenza delle ragioni esposte nel corso della discussione.<\/p><p>(<em>La proposta di soppressione \u00e8 respinta con 8 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti la proposta Corsanego, consistente nell\u2019approvazione di massima dell\u2019articolo, salvo a rinviarlo alla Presidenza per quei fini di coordinamento con l\u2019articolo gi\u00e0 approvato, sui quali \u00e8 stata richiamata l\u2019attenzione della Sottocommissione.<\/p><p>CORSANEGO dichiara che la sua proposta ha un duplice scopo. Anzitutto, votando questo articolo, si afferma che i concetti in esso contenuti sono approvati dalla Sottocommissione, la quale fa con ci\u00f2 un\u2019affermazione di principio. Viene affermato un nuovo concetto di libert\u00e0, veramente in contrasto con coloro che hanno votato per la soppressione dell\u2019articolo. Esiste di fatto in seno alla Sottocommissione un contrasto ideologico, come \u00e8 risultato dalla votazione.<\/p><p>In secondo luogo, poich\u00e9 \u00e8 innegabile che ci sono nell\u2019articolo dei concetti che appaiono ripetuti, e poich\u00e9 non \u00e8 supponibile che coloro che leggeranno la Costituzione saranno sempre in grado di poter cogliere le sottigliezze che talvolta vi sono introdotte, occorre demandare alla Presidenza il necessario compito di semplificazione e di coordinamento con l\u2019articolo 1\u00b0.<\/p><p>LUCIFERO si dichiara contrario al rinvio alla Presidenza. La Sottocommissione si raduna per mandare delle formulazioni alla Presidenza e non per farle fare ad essa.<\/p><p>CORSANEGO fa osservare all\u2019onorevole Lucifero che la formulazione \u00e8 stata fatta dalla Sottocommissione e che si tratta di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Lucifero che occorre consentire a chi ha votato per la soppressione, perch\u00e9 riteneva questo articolo superfluo, di votare a favore col sottinteso che la Presidenza debba dargli un coordinamento tale che tenga conto della critica di superfluit\u00e0 alla quale hanno accennato alcuni oratori.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che accetta la proposta Corsanego di rinviare l\u2019articolo per il coordinamento alla Presidenza della Sottocommissione.<\/p><p>LUCIFERO rileva di aver fatto una questione di principio e che non insiste nella sua opposizione.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che voter\u00e0 a favore dell\u2019insieme dell\u2019articolo, perch\u00e9 concorda con i concetti in esso contenuti anche se insiste nel ritenere superfluo l\u2019articolo stesso in quanto, a suo avviso, gli stessi concetti sono gi\u00e0 in gran parte contenuti nel primo articolo gi\u00e0 approvato.<\/p><p>MORO fa presente che occorrerebbe chiarire che il coordinamento non pu\u00f2 essere nel senso di una soppressione \u00absic et simpliciter\u00bb dell\u2019articolo, nel caso che la Presidenza riconosca che i concetti in esso affermati sono compresi nell\u2019articolo gi\u00e0 approvato.<\/p><p>MARLIN UMBERTO dichiara di votare a favore della proposta Corsanego per le stesse ragioni esposte dal Presidente.<\/p><p>CARISTIA si associa all\u2019onorevole Merlin.<\/p><p>(<em>La proposta Corsanego \u00e8 approvata con 11 voti favorevoli e 4 contrari<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la formula proposta dai Relatori reca anche la seguente proposizione su cui non si \u00e8 discusso: \u00abPertanto ogni libert\u00e0 \u00e8 fondamento di responsabilit\u00e0\u00bb. La pone in discussione, e domanda ai Relatori perch\u00e9 hanno creduto di mettere la parola \u00abpertanto\u00bb di cui si sarebbe potuto fare a meno.<\/p><p>MORO osserva che proprio in quel \u00abpertanto\u00bb c\u2019\u00e8 il senso dell\u2019articolo, cio\u00e8 il significato di novit\u00e0 dell\u2019articolo stesso. Dopo aver dichiarato che la libert\u00e0 va orientata, nel senso del perfezionamento della persona, ed armonizzata con l\u2019esigenza della solidariet\u00e0 sociale, si d\u00e0 alla libert\u00e0 questo senso nuovo: la libert\u00e0 \u00e8 responsabilit\u00e0 proprio perch\u00e9 chiunque agisce esercitando la sua libert\u00e0, risponde di fronte a s\u00e9 stesso e di fronte agli altri di questi fini sociali e morali per cui la libert\u00e0 \u00e8 concessa e garantita.<\/p><p>MERLIN UMBERTO dichiara di non capire la necessit\u00e0 della parola \u00abpertanto\u00bb e ne propone la soppressione.<\/p><p>TOGLIATTI prega il Relatore di non insistere su questa formula, non perch\u00e9 egli sia contrario, ma perch\u00e9 la ritiene una di quelle formule non legislative, di carattere filosofico e teorico, che fin da principio ha chiesto non venissero incluse negli articoli della nostra Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la formula non fa che rafforzare il concetto di libert\u00e0 che si \u00e8 tante volte affermato.<\/p><p>LUCIFERO dichiara d\u2019essere del parere che il capoverso possa rimanere purch\u00e9 si tolga la parola \u00abpertanto\u00bb.<\/p><p>MANCINI dichiara di non essere favorevole alla formula, perch\u00e9 ogni libert\u00e0 \u00e8 anche responsabilit\u00e0 e non intende una libert\u00e0 senza responsabilit\u00e0.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa osservare all\u2019onorevole Mancini che \u00e8 giusto quanto egli dice, ma che c\u2019\u00e8 tutta una letteratura ed una concezione secondo la quale la libert\u00e0 non \u00e8 responsabilit\u00e0. La stessa libert\u00e0 kantiana \u2013 l\u2019arbitrio di ciascuno coesistente con l\u2019arbitrio di tutti \u2013 non implica una responsabilit\u00e0. Per esservi una responsabilit\u00e0 \u00e8 necessario avere una libert\u00e0 finalizzata.<\/p><p>MANCINI osserva che Kant legava la libert\u00e0 ad un principio straordinario che \u00e8 il dovere. Kant non prescindeva dal dovere: libert\u00e0 e dovere. Quindi non c\u2019\u00e8 una libert\u00e0 senza responsabile; poich\u00e9 il dovere \u00e8 responsabilit\u00e0.<\/p><p>MORO dichiara di non comprendere la ragione per la quale l\u2019onorevole Togliatti respinge questa proposizione, e ritiene che sia perfettamente coerente al suo punto di vista, ad una benintesa funzionalit\u00e0 sociale della libert\u00e0 umana, questo compito che ogni uomo assolve nel mondo. Ammette che sia una formula un poco filosofica, ma gli sembra che essa completi questo articolo e gli dia un senso nuovo.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che ogni libert\u00e0 \u00e8 fondamento di responsabilit\u00e0. Pi\u00f9 chiara sarebbe la formula che ha udito suggerire dall\u2019onorevole Lucifero, che ogni libert\u00e0 comporta una responsabilit\u00e0.<\/p><p>MASTROJANNI fa presente che ci sono delle libert\u00e0, come la libert\u00e0 di coscienza, le quali non hanno una manifestazione esteriore e quindi non comportano una responsabilit\u00e0.<\/p><p>CARISTIA osserva che tutti i governi democratici poggiano sul concetto di responsabilit\u00e0. Il fatto di partecipare alla cosa pubblica presuppone un alto senso di responsabilit\u00e0; quindi il concetto di responsabilit\u00e0 deve essere alla base di qualsiasi governo democratico.<\/p><p>Dichiara di non essere contrario alla formula; ritiene per\u00f2 che essa sia intrinseca nello stesso concetto di democrazia.<\/p><p>TOGLIATTI riconosce che vi sono libert\u00e0 le quali non comportano una responsabilit\u00e0 giuridica di fronte allo Stato. Per questo motivo l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Mastrojanni lo ha confermato nella sua opinione di non accettare questa formula, in quanto che essa implica mia responsabilit\u00e0 per cose che possono risolversi nella coscienza individuale.<\/p><p>DOSSETTI osserva che l\u2019onorevole Togliatti potr\u00e0 superare la. sua opposizione se considera che, quando i proponenti della formula affermano la responsabilit\u00e0, non intendono strettamente la responsabilit\u00e0 giuridica, ma vogliono dire che l\u2019esercizio della libert\u00e0 implica una responsabilit\u00e0 che \u00e8 giuridica, ma che pu\u00f2 anche essere soltanto sociale, inquantoch\u00e9 determina una certa situazione di rapporti nei confronti degli altri.<\/p><p>All\u2019onorevole Mastrojanni fa osservare che la sua obiezione non \u00e8 giustificata, perch\u00e9 la libert\u00e0 di coscienza, in quanto \u00e8 libert\u00e0 di atteggiamento interiore, \u00e8 costituzionalmente irrilevante.<\/p><p>DE VITA dichiara di concordare con l\u2019onorevole Togliatti, perch\u00e9 una cosa \u00e8 la responsabilit\u00e0 giuridica ed un\u2019altra cosa \u00e8 la responsabilit\u00e0 in senso filosofico.<\/p><p>MORO osserva che nella formula la responsabilit\u00e0 \u00e8 assunta in due significati: o come responsabilit\u00e0 giuridica in senso stretto, o come autolimite nella espressione di una sensibilit\u00e0 sociale che permette, anche al di fuori di un rigoroso vincolo giuridico, una convivenza sociale fruttuosa e pacifica per tutti.<\/p><p>MANCINI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019affermazione che ogni libert\u00e0 \u00e8 fondamento di responsabilit\u00e0, perch\u00e9 sancire questo principio nella Costituzione \u00e8 assai pericoloso, in quanto si d\u00e0 alla parola \u00abresponsabilit\u00e0\u00bb un significato prettamente giuridico e non morale. Invece la libert\u00e0 porta sempre con s\u00e9 la libert\u00e0 morale.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 contro perch\u00e9 la formula gli sembra superflua.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il capoverso dell\u2019articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 \u00e8 fondamento di responsabilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 7 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione il successivo articolo nel seguente testo proposto dai Relatori:<\/p><p>\u00abLa condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>\u00abLo straniero cui vengono negati nel proprio Paese i diritti e le libert\u00e0 sancite dalla presente Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti il primo comma dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abLa condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione il secondo comma:<\/p><p>\u00abLo straniero cui vengono negati nel proprio Paese i diritti e le libert\u00e0 sanciti dalla presente Costituzione, ha diritto di asilo sul territorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI propone la seguente aggiunta alla fine del capoverso: \u00abpurch\u00e9 si conformi ai suoi ordinamenti\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non ritenere felice l\u2019espressione \u00abdiritto di asilo\u00bb, che si riferisce ai luoghi nei quali la polizia non poteva perseguitare un determinato individuo anche se colpevole.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Mastrojanni che il suo emendamento aggiuntivo \u00e8 superfluo.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di insistervi.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 a favore dell\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni, perch\u00e9 essa effettivamente chiarisce la posizione dello straniero che riceve asilo. L\u2019asilo non pu\u00f2 servire allo straniero per compiere opera contraria allo Stato.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di non approvare il concetto, perch\u00e9 in esso si potrebbero nascondere dei limiti al diritto di asilo che egli non accetta.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>respinto con 12 voti contrari e 3 favorevoli<\/em>).<\/p><p>Dichiara approvato l\u2019articolo nel testo proposto dai Relatori:<\/p><p>\u00abLa condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali.<\/p><p>\u00abLo straniero cui vengono negati nel proprio Paese e diritti e le libert\u00e0 sanciti dalla presente Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione il seguente articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio dei diritti assicurati dalla presente Costituzione non pu\u00f2 essere sospeso.<\/p><p>\u00abTuttavia allorch\u00e9 la Repubblica \u00e8 proclamata in pericolo tali diritti possono essere sospesi entro i limiti e con le forme stabilite per legge.<\/p><p>\u00abQuesto provvedimento non potr\u00e0 essere preso per un periodo di tempo superiore a sei mesi; esso potr\u00e0 essere rinnovato, nelle medesime forme.<\/p><p>\u00abChiunque ne avr\u00e0 abusato per arrecare arbitrariamente pregiudizio ai diritti materiali o morali altrui, assumer\u00e0 personale responsabilit\u00e0.<\/p><p>\u00abAl termine del periodo di emergenza chiunque si riterr\u00e0 arbitrariamente leso, nella persona o nei beni, potr\u00e0 reclamare riparazione morale o materiale avanti ai tribunali\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che i Relatori hanno ricavato questo articolo dalla traduzione dell\u2019articolo 19 della Costituzione francese. Dichiara che, pur presentando questo articolo, i Relatori sono un po\u2019 incerti sulla formulazione, e ritengono pertanto necessaria una approfondita discussione al riguardo.<\/p><p>MASTROJANNI fa rilevare che con questo articolo si vorrebbe stabilire il diritto dello Stato di proclamare, in caso di pericolo, lo stato di assedio. Ritiene che vi sia una contradizione tra il primo ed il secondo capoverso.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si tratta di una questione di forma.<\/p><p>MASTROJANNI esprime il desiderio che l\u2019articolo venga formulato in termini pi\u00f9 precisi.<\/p><p>TOGLIATTI si dichiara contrario all\u2019articolo. Poich\u00e9 l\u2019onorevole Mastrojanni ha ricordato lo stato d\u2019assedio, l\u2019oratore fa presente che questo stato d\u2019assedio \u00e8 stato proclamato molte volte a scopo di sopprimere la libert\u00e0 ed impedire lo sviluppo della democrazia. Una volta soltanto \u00e8 stato proclamato in funzione antifascista ed \u00e8 durato tre quarti d\u2019ora. Queste esperienze non devono essere dimenticate.<\/p><p>Per queste ragioni \u00e8 contrario a che questo articolo sia introdotto nella Costituzione. I casi in cui si possono limitare i diritti del cittadino sono stati gi\u00e0 enunciati, e in modo cos\u00ec abbondante, che aggiungere un altro articolo per dare la possibilit\u00e0 di ulteriori soppressioni \u00e8 cosa che non pu\u00f2 essere accettata.<\/p><p>LUCIFERO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togliatti. Fa per\u00f2 presente il caso dello stato di guerra. Indubbiamente in caso di guerra ci sono dei diritti, tra quelli proclamati, che necessariamente debbono subire delle limitazioni: per esempio, la libert\u00e0 di stampa per quello che riguarda le notizie militari.<\/p><p>Quindi non pu\u00f2 approvare l\u2019articolo, cos\u00ec com\u2019\u00e8 ora, ma pensa che alla fine, quando si avr\u00e0 sott\u2019occhio tutto il testo della Costituzione, si potr\u00e0 riesaminare questo articolo per il solo caso di guerra.<\/p><p>TOGLIATTI concorda con l\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>DOSSETTI osserva che l\u2019articolo \u00e8 pericoloso: esso pu\u00f2 portare alla soppressione totale di tutte le libert\u00e0 costituzionali, di tutte le garanzie. \u00c8 quindi d\u2019accordo con gli onorevoli Togliatti e Lucifero che, prima di sancire un articolo di questo genere, bisogner\u00e0 pensarci molto e vedere prima il testo complessivo della Costituzione. D\u2019altra parte \u00e8 evidente che la garanzia, attraverso la quale pu\u00f2 esser controllata quella data dichiarazione di stato di pericolo e di stato di guerra da cui dipende la soppressione di libert\u00e0, deve essere stabilita dalla Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE domanda quale potrebbe essere, al di l\u00e0 del potere legislativo, il potere che meglio garantisca il Paese e la Repubblica circa l\u2019uso di tale diritto di sospensione.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che il potere idoneo \u00e8 sempre quello legislativo; ma la Costituzione deve stabilire come esso possa arrivare alla sospensione delle libert\u00e0.<\/p><p>In secondo luogo, anche se ci si volesse fermare a questo testo: \u00aballorch\u00e9 la Repubblica \u00e8 proclamata in pericolo, ecc.\u00bb, mancherebbe sempre un inciso che egli proporrebbe nei seguenti termini: \u00abtuttavia, allorch\u00e9 la Repubblica \u00e8 proclamata in pericolo, a tenore delle disposizioni stabilite dalla presente Costituzione\u00bb. \u00c8 infatti il processo attraverso il quale si proclama il pericolo che deve essere stabilito dalla Costituzione.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 anch\u2019egli del parere che l\u2019esame dell\u2019articolo debba essere rinviato alla fine dei lavori della Commissione, perch\u00e9 esso potr\u00e0 essere discusso solo dopo aver esaminato tutta la Costituzione.<\/p><p>Circa la modalit\u00e0 della proclamazione del pericolo, ritiene che occorrerebbe non accontentarsi neppure del potere legislativo nella forma ordinaria, ma chiedere una maggioranza qualificata.<\/p><p>Bisognerebbe inoltre specificare quali diritti possono essere sospesi: la stampa, la corrispondenza ecc.; ed anche per questo, bisogner\u00e0 vedere tutta la Carta costituzionale.<\/p><p>CARISTIA riconosce che la sospensione delle libert\u00e0 elementari deve avere carattere eccezionalissimo. Nel caso concreto della dichiarazione dello stato d\u2019assedio, per\u00f2, ritiene che il potere legislativo possa intervenire soltanto in un secondo momento. I decreti del genere emanano proprio per motivi di urgenza, e un decreto che proclama lo stato d\u2019assedio non pu\u00f2 essere emanato che dal Governo, salvo a discuterne poi in sede legislativa.<\/p><p>LUCIFERO osserva che ci\u00f2 che si vuole impedire \u00e8 proprio che lo stato d\u2019assedio sia proclamato dal Governo.<\/p><p>CARISTIA trattandosi di un provvedimento di urgenza \u00e8 necessario che sia fatto dal Governo, perch\u00e9 altrimenti si dovrebbe convocare l\u2019Assemblea legislativa.<\/p><p>CEVOLOTTO, per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Togliatti e da altri, si dichiara contrario all\u2019articolo cos\u00ec com\u2019\u00e8 ora formulato, rilevando che, naturalmente, occorrer\u00e0 formulare un altro articolo per stabilire una sospensione di diritti in caso di guerra con ben determinate garanzie della libert\u00e0. Si riserva di esprimere in merito il suo parere.<\/p><p>CARISTIA concorda con l\u2019onorevole Cevolotto circa l\u2019opportunit\u00e0 di tornare su l\u2019argomento.<\/p><p>MANCINI si dichiara contrario all\u2019articolo, perch\u00e9 ogni eccezione al principio delle guarentigie costituzionali \u00e8 sempre un pericolo, anche in caso di guerra.<\/p><p>PRESIDENTE propone il rinvio della discussione dell\u2019articolo e invita i Relatori a preparare per la fine dei lavori della Sottocommissione un articolo o pi\u00f9 articoli sull\u2019argomento.<\/p><p>(<em>La Sottocommissione approva il rinvio<\/em>).<\/p><p>Rileva che la Sottocommissione ha cos\u00ec concluso l\u2019esame del primo tema: I princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>Nella seduta di domani si inizier\u00e0 l\u2019esame del secondo tema concernente i princip\u00ee dei rapporti sociali (economici).<\/p><p>La seduta termina alle 20.26.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mancini, Mastrojanni, Merlini Umberto, Moro, Togliatti, Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Grassi, Lombardi Giovanni e Marchesi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 17. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 2 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Basso, Relatore \u2013 La Pira, Relatore \u2013 Lucifero \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Mancini \u2013 De Vita \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,572","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[92,69],"tags":[],"post_folder":[116],"class_list":["post-5054","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5054"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5054\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7679,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5054\/revisions\/7679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5054"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}