{"id":5052,"date":"2023-10-15T22:36:51","date_gmt":"2023-10-15T20:36:51","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5052"},"modified":"2023-10-22T22:02:22","modified_gmt":"2023-10-22T20:02:22","slug":"seduta-di-martedi-1-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5052","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5052\" class=\"elementor elementor-5052\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c11a7dc elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c11a7dc\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c3f3bb5\" data-id=\"c3f3bb5\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1366022 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1366022\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461001sed016ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-95efb08 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"95efb08\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>16.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Moro \u2013 Cevolotto \u2013 Lucifero \u2013 Mastrojanni \u2013 De Vita \u2013 Dossetti \u2013 Basso, <em>Relatore \u2013 <\/em>La Pira, <em>Relatore \u2013 <\/em>Corsanego \u2013 Togliatti \u2013 Mancini \u2013 Caristia.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.10.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente fu in parte approvato l\u2019articolo concernente la libert\u00e0 di stampa. Ne pone in discussione le altre proposizioni.<\/p><p>MORO fa rilevare l\u2019opportunit\u00e0 di riprendere in considerazione l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo gi\u00e0 approvato, per quanto riguarda l\u2019espressione \u00absui fondi finanziari\u00bb, che preferirebbe fosse modificata con la dizione \u00absui mezzi di finanziamento\u00bb, gi\u00e0 precedentemente proposta.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di poter accogliere la proposta dell\u2019onorevole Moro, purch\u00e9 non costituisca un precedente: su ci\u00f2 che \u00e8 stato approvato non si deve pi\u00f9 tornare.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che si tratta soltanto di una correzione di forma. La mette ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo, nel testo proposto dai relatori: \u00abSolo la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa (a tutela della pubblica moralit\u00e0 ed in vista specialmente della protezione della giovent\u00f9)\u00bb. Fa presente che rester\u00e0 poi da esaminare l\u2019inciso contenuto nella prima parte del testo presentato dai relatori, il quale \u00e8 del seguente tenore: \u00ab\u00c8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni o censure\u00bb, ricordando che in una precedente riunione si era stabilito di esaminare questo inciso dopo l\u2019approvazione dell\u2019intero articolo.<\/p><p>Fa osservare che nel capoverso posto in discussione c\u2019\u00e8 una parte compresa fra due parentesi, il che significa che non vi \u00e8 stato accordo tra i due relatori. Rileva inoltre che, per comprendere con esattezza la portata dell\u2019articolo, bisogna tener presente, ai fini logici e di collegamento tra le varie proposizioni, la prima parte dell\u2019articolo stesso nella quale si diceva: \u00abIl diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo \u00e8 garantito a tutti\u00bb. Ora, nel capoverso in discussione, si fa appunto riferimento a quel qualsiasi altro mezzo che non sia la stampa.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara, come ha gi\u00e0 fatto presente altra volta, che il riferirsi alla legge, sia pure per manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa, significa non porre alcun limite alla legge stessa, la quale potr\u00e0 poi abolire praticamente il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con mezzi differenti dalla stampa. Si tratta di una formula che egli ha gi\u00e0 ripudiata in casi precedenti, perch\u00e9 la ritiene molto pericolosa.<\/p><p>MORO concorda con l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Cevolotto, precisando per\u00f2 che l\u2019inciso messo tra parentesi \u2013 e non accettato dall\u2019onorevole Basso \u2013 ha appunto lo scopo di limitare il potere della legge contenendola nei casi di tutela della pubblica moralit\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO precisa che \u00e8 favorevole, come sempre, a non porre alcun limite, risultando evidente che pu\u00f2 esservi una legge speciale per i casi di tutela della pubblica moralit\u00e0, anche se ci si limita a dire che il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni \u00e8 garantito a tutti. Questo non significa che diventerebbe incostituzionale una legge la quale limitasse per ragioni di moralit\u00e0 il libero esercizio della cinematografia, o delle trasmissioni radiofoniche, o delle rappresentazioni di certi spettacoli ed avanspettacoli.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 superflua e dannosa la formula proposta; se si vuole conservarla, si dovr\u00e0 comunque adottare la formula completa, compresa cio\u00e8 la parte tra parentesi.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il capoverso nel suo testo completo, compresa la parte sulla quale l\u2019onorevole Basso ha sollevato delle riserve: \u00abSolo la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa, a tutela della pubblica moralit\u00e0 ed in vista specialmente della protezione della giovent\u00f9\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro il capoverso proposto per le stesse ragioni per cui ha votato contro quando si parlava della stampa; perch\u00e9, cio\u00e8, i criteri discrezionali coi quali si potrebbe giudicare della moralit\u00e0 o meno di un determinato spettacolo sono tali che, volendo, ci si pu\u00f2 far rientrare tutto. Pu\u00f2 accadere, ad esempio, che un\u2019opera d\u2019arte sia sequestrata o soppressa in base a criteri molto discutibili.<\/p><p>Dichiara di essere, in questo campo, per la libert\u00e0 vera.<\/p><p>MASTROJANNI si associa alle argomentazioni dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>DE VITA dichiara di astenersi, per coerenza con quanto ha gi\u00e0 dichiarato criticando la stesura dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>Il capoverso<\/em> \u00e8 <em>approvato con 9 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019inciso che si era stabilito di esaminare per ultimo, e che \u00e8 del seguente tenore: \u00ab\u00c8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni o censure\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO fa rilevare che l\u2019approvazione di tale inciso pu\u00f2 creare un serio imbarazzo. Se si \u00e8 detto che la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa, per ragioni di pubblica moralit\u00e0, e poi si dice che \u00e8 vietato introdurre autorizzazioni e censure preventive su questi spettacoli, si domanda come si potr\u00e0 dar luogo ad una efficace tutela della pubblica moralit\u00e0 e come far\u00e0 la legge speciale a limitare il diritto di espressione per ragioni di immoralit\u00e0, senza la censura preventiva sugli spettacoli. D\u2019altra parte \u00e8 evidente che, specialmente per la stampa, \u00e8 opportuno affermare il principio che essa non \u00e8 soggetta n\u00e9 ad autorizzazioni n\u00e9 a censure. Altrimenti non esisterebbe libert\u00e0 di stampa. Osserva che l\u2019inconveniente pu\u00f2 essere eliminato solo limitando alla stampa la negazione dell\u2019autorizzazione e della censura.<\/p><p>MORO dichiara di comprendere le ragioni esposte dall\u2019onorevole Cevolotto e propone che si dica soltanto, dopo la dichiarazione generale: \u00abL\u2019esercizio del diritto di libert\u00e0 di stampa non pu\u00f2 essere sottoposto ad autorizzazioni o censure\u00bb, formando, con tale proposizione, il primo capoverso dell\u2019articolo.<\/p><p>LUCIFERO fa osservare che in tempo di guerra si \u00e8 sempre resa necessaria la censura, almeno per le notizie militari. Domanda perci\u00f2 se non si debba porre questa unica eccezione in sede di Costituzione, anche perch\u00e9 cos\u00ec si potr\u00e0 segnare il limite al legislatore. Propone si dica: \u00absalvo che in casi di guerra, per le sole notizie militari\u00bb. Dichiara che far\u00e0 una proposta formale solo dopo aver sentito l\u2019opinione degli altri Commissari.<\/p><p>DOSSETTI esprime il parere che, anche per altre libert\u00e0 che sono state affermate, si render\u00e0 necessaria una configurazione relativa all\u2019ipotesi della guerra, e quindi probabilmente nel complesso degli articoli dovr\u00e0 essere previsto questo caso. Una disposizione del genere \u00e8 stata posta anche nel progetto di Costituzione francese.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che, quando si formuler\u00e0 l\u2019articolo relativo alla censura in caso di guerra, non bisogner\u00e0 limitarlo alle notizie di carattere militare. Anche le notizie di carattere economico, in guerra, possono e debbono essere vietate.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che \u00e8 stato opportuno aver sollevato il problema ed invita i relatori a prenderne nota.<\/p><p>Mette ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Moro: \u00abL\u2019esercizio del diritto di libert\u00e0 di stampa non pu\u00f2 essere sottoposto ad autorizzazioni o censure\u00bb, avvertendo che essa dovr\u00e0 essere collocata come primo capoverso, subito dopo l\u2019affermazione di carattere generale che costituisce la prima proposizione dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>DOSSETTI fa osservare che l\u00e0 dove si dice: \u00abIl sequestro pu\u00f2 essere disposto soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ecc.\u00bb, sarebbe opportuno aggiungere la specificazione: \u00abil sequestro delle pubblicazioni a stampa\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di concordare con l\u2019onorevole Dossetti circa la necessit\u00e0 di una specificazione quanto pi\u00f9 esatta possibile della proposizione.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che, con la specificazione proposta dall\u2019onorevole Dossetti, non si sottoporrebbe alla stessa disciplina il sequestro, per esempio, di una pellicola oscena.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che per quella ipotesi vi \u00e8 la censura preventiva.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di aver sollevato la questione perch\u00e9 fosse chiaro il concetto dei Commissari circa la portata dell\u2019espressione.<\/p><p>CEVOLOTTO rileva che nell\u2019economia dell\u2019articolo non occorre nessuna maggiore determinazione. Il sequestro si riferisce a tutta la prima parte dell\u2019articolo, tanto pi\u00f9 che per la stampa periodica vi \u00e8 una parte speciale. Dichiara inoltre di preoccuparsi del fatto che si ritorni sopra un articolo gi\u00e0 approvato. Se esso non appare chiaro, sar\u00e0 rimesso in discussione in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Cevolotto che l\u2019onorevole Dossetti propone soltanto un perfezionamento formale che ha lo scopo di chiarire meglio la dizione dell\u2019articolo. Comunque, se l\u2019onorevole Cevolotto insiste sulla questione d\u2019ordine generale da lui sollevata, sottoporr\u00e0 la questione alla votazione della Sottocommissione.<\/p><p>DOSSETTI osserva che la proposizione era stata approvata con la riserva di inserirla nel punto che si fosse ritenuto pi\u00f9 opportuno.<\/p><p>MORO rileva che, se si tratta di chiarire la portata del sequestro, si possono agevolmente aggiungere le parole: \u00abdelle pubblicazioni a stampa\u00bb; ma, se si limita il sequestro, allora si ripropone in questa sede un problema sostanziale.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che si pu\u00f2 chiarire la formula spostando la proposizione.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di ritenere che, trattandosi di un principio fondamentale, esso vada posto in testa all\u2019articolo.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che il sequestro da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria si riferisce alla prima parte dell\u2019articolo. Le limitazioni potranno essere poste subito dopo il comma <em>c<\/em>).<\/p><p>MORO dichiara di dissentire dall\u2019onorevole Cevolotto nei riguardi dello spostamento della proposizione, poich\u00e9 nel testo approvato c\u2019\u00e8 una sequenza logica.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Dossetti che insistere sul chiarimento pu\u00f2 essere superfluo; nel senso che avendo nella proposizione immediatamente precedente affermato il principio che la libert\u00e0 di stampa non pu\u00f2 essere soggetta ad autorizzazioni o censure, risulta chiaro che il sequestro si riferisce alla stampa.<\/p><p>DOSSETTI fa notare la discordanza dei pareri circa l\u2019interpretazione da dare alla proposizione. Quindi, se si vuole mantenere l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato approvato, sia ben chiaro che il problema esiste e che viene risolto, intendendo che il sequestro viene riferito solo alla stampa.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che, al momento della formulazione dell\u2019articolo, era stato chiaramente detto che il sequestro di cui si parla nella prima parte dell\u2019articolo stesso si riferiva non ai casi della stampa soltanto, ma a tutti gli altri casi, e che questa limitazione del sequestro, che non pu\u00f2 essere disposto se non dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, era per tutte le ipotesi di manifestazione del pensiero, tanto \u00e8 vero che per la stampa periodica provvedeva poi il successivo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>Dichiara che, votando la proposizione, intendeva che la sanzione del sequestro doveva essere prevista per tutti i casi. Il chiarimento perci\u00f2 dovrebbe essere fatto in questo senso: di comprendere la limitazione del sequestro, affidata soltanto all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, come riguardante tutti i mezzi di espressione del pensiero di cui parla la prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>DOSSETTI ritiene che il problema vada risolto in sede di collocazione delle diverse parti. Propone perci\u00f2 che l\u2019articolo sia congegnato nel modo seguente: per prima sia posta la proposizione: \u00abIl diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo \u00e8 garantito a tutti\u00bb; quale capoverso sia posta l\u2019altra proposizione: \u00abL\u2019esercizio del diritto della libert\u00e0 di stampa non pu\u00f2 essere sottoposto ad autorizzazioni o censure\u00bb; come terzo comma sia trasportata a questo punto la frase finale: \u00abSolo la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa, a tutela della pubblica moralit\u00e0 e in vista specialmente della protezione della giovent\u00f9\u00bb; infine il quarto comma dovrebbe essere: \u00abIl sequestro pu\u00f2 essere disposto soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ecc.\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>BASSO e LA PIRA, <em>Relatori<\/em>, dichiarano di non aver nulla da eccepire.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 11 voti favorevoli e 3 astensioni<\/em>).<\/p><p>Rilegge l\u2019articolo cos\u00ec come risulta dopo approvati i vari emendamenti:<\/p><p>\u00abIl diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo, \u00e8 garantito a tutti.<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del diritto di libert\u00e0 di stampa non pu\u00f2 essere sottoposto ad autorizzazioni o censure.<\/p><p>\u00abSolo la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa a tutela della pubblica moralit\u00e0 ed in vista specialmente della protezione della giovent\u00f9.<\/p><p>\u00abIl sequestro pu\u00f2 essere disposto soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi:<\/p><ol><li><em>a)<\/em> di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto;<\/li><li><em>b)<\/em> di reati per i quali la legge stabilisca il sequestro;<\/li><li><em>c<\/em>) di esecuzione di una sentenza.<\/li><\/ol><p>\u00abPer la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva nei casi:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto;<\/li><li><em>b<\/em>) di pubblicazioni oscene;<\/li><li><em>c<\/em>) di quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo.<\/li><\/ol><p>\u00abIn tali casi deve essere richiesta entro le 24 ore la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Questa deve provvedere nel termine delle 48 ore successive.<\/p><p>\u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e sui mezzi di finanziamento idonei a garantire la fede pubblica\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO chiede che sia messo ai voti l\u2019articolo nel suo complesso.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019intero articolo, nel suo complesso.<\/p><p>LUCIFERO ha chiesto la votazione per fare una dichiarazione: voter\u00e0 contro perch\u00e9 ritiene assai grave il contenuto dell\u2019articolo che, a suo parere, significa n\u00e9 pi\u00f9 n\u00e9 meno che la soppressione della libert\u00e0 di stampa.<\/p><p>DE VITA dichiara che, coerentemente a quanto ha detto in precedenza, voter\u00e0 contro l\u2019articolo perch\u00e9, secondo lui, non \u00e8 un articolo di Costituzione, ma un articolo di una legge speciale o di un regolamento. Si associa inoltre alla dichiarazione dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019articolo per le ragioni gi\u00e0 espresse in altre occasioni.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che, avendo votato contro troppo incisi, non potr\u00e0 dare voto favorevole all\u2019articolo, e pertanto si asterr\u00e0.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo \u00e8 approvato con 10 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione il testo del successivo articolo, proposto dai relatori, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI funzionari dello Stato sono responsabili, ai sensi della legge penale e di quella civile, per gli atti compiuti dolosamente o colposamente in violazione dei diritti di libert\u00e0 sanciti dalla presente Costituzione.<\/p><p>\u00abLo Stato risponde solidalmente con i funzionari per i danni\u00bb.<\/p><p>Fa presente a quei Commissari i quali hanno mostrato di preoccuparsi degli eventuali abusi a cui potrebbe dar luogo l\u2019applicazione dell\u2019articolo sulla stampa, che l\u2019articolo ora posto in esame viene incontro alle loro preoccupazioni, perch\u00e9 mette l\u2019autorit\u00e0 competente a limitare il diritto di libert\u00e0 di stampa in una posizione di responsabilit\u00e0 tale, che essa dovr\u00e0 stare ben attenta ad esercitare tale facolt\u00e0 entro i limiti stabiliti dall\u2019articolo precedente.<\/p><p>CORSANEGO si dichiara favorevole all\u2019articolo, ma fa presente che tutte le volte che si fa l\u2019imputazione ad un funzionario di aver compiuto un atto contrario alla legge, questi assume sempre a sua difesa il fatto di aver ubbidito all\u2019ordine del proprio superiore. Cosicch\u00e9, praticamente, risalendo per i rami della gerarchia, si trova un punto d\u2019arresto quando si arriva troppo in alto.<\/p><p>In considerazione di ci\u00f2, propone che venga inserito nell\u2019articolo il seguente emendamento aggiuntivo: Non costituisce causa di giustificazione l\u2019obbedienza all\u2019ordine ricevuto, quando l\u2019ordine \u00e8 evidentemente contrario alla legge\u00bb.<\/p><p>MORO condivide le preoccupazioni dell\u2019onorevole Corsanego, ma si dichiara preoccupato di fronte allo sconvolgimento che una simile norma potrebbe provocare nell\u2019ambito dei funzionari dello Stato. D\u2019altra parte, nel Codice penale le cause di giustificazione sono per loro conto regolate in modo rigoroso.<\/p><p>In sede costituzionale, innovare con una norma cos\u00ec radicale un sistema tramandato da una tradizione e che ha consistenza nel diritto penale, significherebbe allargare talmente la disposizione da renderla inapplicabile.<\/p><p>Si dichiara pertanto contrario alla proposta dell\u2019onorevole Corsanego.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non poter concordare con la proposta dell\u2019onorevole Corsanego. Se essa fosse accettata, si verrebbe praticamente a legittimare l\u2019insubordinazione dei funzionari dello Stato, e si distruggerebbe lo Stato stesso.<\/p><p>Responsabile \u00e8 chi firma l\u2019ordine; chi lo ha eseguito non pu\u00f2 essere trascinato in un giudizio di responsabilit\u00e0. L\u2019esecutore materiale della violazione di legge, quando \u00e8 tenuto da un rapporto disciplinare, pu\u00f2 non essere in condizioni di giudicare se la legge \u00e8 stata violata o no.<\/p><p>\u00c8 del parere che l\u2019articolo debba essere approvato senza modificazioni.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, propone di sopprimere le parole \u00abdello Stato\u00bb poich\u00e9 col nuovo ordinamento delle regioni ci saranno anche funzionari regionali.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MASTROJANNI ritiene opportuno precisare il concetto dell\u2019onorevole Lucifero nel senso di salvaguardare il principio della gerarchia e della disciplina, e stabilire la responsabilit\u00e0 penale e civile solamente quando il funzionario agisce nell\u2019esercizio dei poteri discrezionali; in questo caso risponde personalmente. Negli altri casi risponde per la violazione delle libert\u00e0 costituzionali il funzionario che ha dato l\u2019ordine, non chi lo ha eseguito. Bisogna distinguere tra l\u2019esercizio del potere discrezionale e l\u2019esercizio di un dovere attinente alla qualit\u00e0 di agente.<\/p><p>Propone perci\u00f2 la seguente formula: \u00abRisponde per dolo o per colpa il funzionario dello Stato che lede le libert\u00e0 costituzionali nell\u2019esercizio del suo potere discrezionale; negli altri casi risponde chi ha emanato l\u2019ordine lesivo delle libert\u00e0 costituzionali predette\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara di non ritenere opportuno mutare con una norma costituzionale quello che \u00e8 il sistema gi\u00e0 previsto dal Codice per quanto riguarda la responsabilit\u00e0, in seguito all\u2019ordine emanato dall\u2019autorit\u00e0.<\/p><p>\u00c8 pertanto favorevole a mantenere l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato formulato, lasciando al diritto penale di prevedere i vari casi e le possibili ipotesi.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di consentire con l\u2019onorevole Moro perch\u00e9 nell\u2019articolo in esame si \u00e8 necessariamente dovuto estendere la responsabilit\u00e0 anche agli atti compiuti colposamente, e quindi la disciplina deve essere pi\u00f9 precisa e richiede un ponderato esame da parte del legislatore. L\u2019impiegato dello Stato che va incontro a responsabilit\u00e0 dolose o colpose deve sapere quali sono i limiti che gli sono imposti.<\/p><p>L\u2019onorevole Moro ha affermato che non \u00e8 opportuno fare delle specificazioni, perch\u00e9 il diritto penale ha elaborato questa materia. L\u2019oratore \u00e8 d\u2019accordo nel ritenere che non si debba specificare oltre; deve per\u00f2 restare bene inteso che quando ci si richiama a quella elaborazione dottrinale, non ci si riferisce soltanto ai casi di reati e di responsabilit\u00e0 penale, ma a tutti i casi di responsabilit\u00e0, anche a quelli in cui il diritto penale non c\u2019entra.<\/p><p>MORO fa presente che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Cevolotto apre la via alla discussione di un problema grave e molto delicato, poich\u00e9 le norme discriminatrici valgono nei riguardi dei funzionari per quanto concerne la responsabilit\u00e0 civile. Perci\u00f2 esprime il parere che si debba sempre fare rinvio alle norme generali sulla responsabilit\u00e0 penale e civile.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa presente che durante la redazione dell\u2019articolo aveva manifestato all\u2019onorevole Basso la sua perplessit\u00e0 circa il termine: \u00abcolposamente\u00bb.<\/p><p>DE VITA dichiara di ritenere che l\u2019articolo, cos\u00ec come \u00e8 formulato, sia accettabile. Non \u00e8 accettabile l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mastrojanni, in quanto non vi pu\u00f2 essere violazione di diritti di libert\u00e0, sanciti dalla presente Costituzione, attraverso l\u2019esercizio di una facolt\u00e0 discrezionale, poich\u00e9 la facolt\u00e0 discrezionale \u00e8 sempre contenuta entro determinati limiti; se mai \u00e8 la legge che potr\u00e0 violare la Costituzione, e non la pubblica amministrazione nell\u2019esercizio di questi poteri discrezionali.<\/p><p>DOSSETTI esprime il parere che l\u2019esame dell\u2019articolo debba essere sospeso, in quanto che verranno poi altri punti in cui si dovr\u00e0 parlare di una responsabilit\u00e0 dello Stato e dei funzionari.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che al rinvio proposto dall\u2019onorevole Dossetti si potrebbe ovviare con un riferimento a questo articolo, e anche con uno spostamento o allargamento, quando sar\u00e0 trattata la questione della responsabilit\u00e0 dello Stato e della responsabilit\u00e0 in cui possono incorrere i funzionari.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che la proposta dell\u2019onorevole Dossetti non gli sembra giustificata. \u00c8 vero che in altri punti della Costituzione si potr\u00e0 parlare della responsabilit\u00e0 dei funzionari dello Stato; ma in quei punti ci si riferir\u00e0 alla materia amministrativa, mentre invece qui, dopo aver formulato le libert\u00e0 fondamentali del cittadino, viene stabilita una norma, la quale dice che queste libert\u00e0 non possono essere violate dai funzionari dello Stato, e che essi rispondono della eventuale violazione. Questo \u00e8 un aspetto preliminare del problema della responsabilit\u00e0 dei funzionari per gli atti che compiono nell\u2019adempimento delle loro funzioni amministrative; \u00e8 un problema generale di garanzia della libert\u00e0.<\/p><p>Per queste ragioni ritiene che proprio nel punto che si sta esaminando debba essere posta questa proposizione, e non altrove.<\/p><p>Circa la proposta formulata dall\u2019onorevole Corsanego, osserva che, se si ha l\u2019intenzione di rafforzare il regime democratico in Italia, tale proposta \u00e8 in contrasto con questo scopo, poich\u00e9 se fosse approvata si provocherebbero dei casi di coscienza, in ogni funzionario, per qualsiasi ordine esso riceve. Ed allora, si domanda chi risolver\u00e0 questi casi di coscienza.<\/p><p>Ritiene che la formula dell\u2019onorevole Corsanego vada al di l\u00e0 delle intenzioni del proponente.<\/p><p>CORSANEGO dichiara che, nel compilare la sua formula, aveva tenuto presente il caso, per esempio, di un questore che alla vigilia delle elezioni, per togliere dalla circolazione persone di idee politiche contrarie alle sue, ne ordina il fermo. In questo caso egli vorrebbe che il funzionario incaricato del fermo, che sa di adempiere ad un ordine contrario alla Costituzione, non possa essere giustificato dal fatto di aver ricevuto l\u2019ordine.<\/p><p>Dichiara di aver compreso l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Dossetti, e di saper bene che la dottrina ha trovato delle giustificazioni per questi casi; ma la dottrina non \u00e8 la legge. Se si guarda il Codice penale anche prefascista, si vedr\u00e0 che queste cause di giustificazione hanno delle lacune immense.<\/p><p>Comunque non insiste nella sua proposta.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di insistere nella sua formula, facendo appello anche a quanto ha detto l\u2019onorevole Corsanego. Che il Codice penale stabilisca delle norme in materia di responsabilit\u00e0 non significa che non si debba inserire una norma anche nella Costituzione.<\/p><p>L\u2019unico pericolo che le libert\u00e0 individuali restino soggette all\u2019arbitrio deriva dall\u2019esercizio del potere da parte dei funzionari. Deve essere preveduta l\u2019ipotesi che i funzionari, dolosamente o colposamente, attentino alle libert\u00e0 costituzionali.<\/p><p>Le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Togliatti sono esatte e altrettanto esatte sono quelle dell\u2019onorevole Lucifero. Ecco per quali ragioni ha ritenuto di fare una distinzione nella formula da lui proposta: appunto per ovviare al pericolo di incrinare la compagine statale. Attribuire cio\u00e8 una precisa responsabilit\u00e0 penale e civile a quei funzionari che, essendo rivestiti di un potere discrezionale, dolosamente o colposamente attentino alle libert\u00e0 costituzionali; ma non attribuire alcuna responsabilit\u00e0 a quei funzionari che non hanno la possibilit\u00e0 di sindacare l\u2019ordine del superiore.<\/p><p>Per queste ragioni propone che l\u2019articolo sia formulato nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abRisponde per dolo o per colpa il funzionario dello Stato che lede le libert\u00e0 costituzionali nell\u2019esercizio del suo potere discrezionale; negli altri casi risponde chi ha emanato l\u2019ordine lesivo delle libert\u00e0 costituzionali predette\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO fa osservare che il principio nuovo da introdurre nella Costituzione \u00e8 soltanto questo: il funzionario \u00e8 penalmente responsabile al di l\u00e0 di quello che poteva essere l\u2019eccesso di poteri previsto nella vecchia legge penale. \u00c8 responsabile della violazione della Costituzione e lo Stato \u00e8 corresponsabile civilmente con i funzionari che abbiano commesso questa violazione. L\u2019applicazione del principio sar\u00e0 contemplata in altra sede.<\/p><p>DOSSETTI fa presente, a proposito dell\u2019osservazione dell\u2019onorevole Togliatti, che sono state approvate anche altre proposizioni con una riserva sulla connessione che queste proposizioni potevano avere con altri articoli. Fa presente inoltre che non \u00e8 stato nemmeno inteso nel giusto senso il suo rilievo, perch\u00e9 egli voleva riferirsi ad altri concetti e ad altre ipotesi.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di concordare con l\u2019onorevole Lucifero, perch\u00e9 scopo dei Relatori \u00e8 stato quello di fissare un principio. Questo principio non era mai stato accolto in Italia, a differenza di altri Stati, come ad esempio l\u2019Inghilterra. Si tratta di portare la pubblica amministrazione al livello comune per quanto riguarda la responsabilit\u00e0.<\/p><p>Dichiara di essere contrario alla formula proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni, perch\u00e9 non si tratta di poteri discrezionali del funzionario, ma solo del caso in cui si violino i princip\u00ee di libert\u00e0 sanciti nella Costituzione.<\/p><p>Pertanto insiste per il mantenimento del testo proposto. Propone per\u00f2 che, in analogia a quanto \u00e8 stato fatto per la prima parte dell\u2019articolo (dove invece di dire \u00abfunzionari dello Stato\u00bb si \u00e8 detto \u00abpubblici funzionari\u00bb), nella seconda parte, in sostituzione della parola \u00ablo Stato\u00bb si usi un\u2019altra formula pi\u00f9 generica.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, esprime dubbi circa il mantenimento dell\u2019espressione \u00abcolposamente\u00bb, poich\u00e9 ritiene che il concetto di colpa sia troppo elastico.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che, se si toglie l\u2019espressione: \u00abcolposamente\u00bb, bisognerebbe allora togliere anche l\u2019espressione: \u00abdolosamente\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che nella maggior parte dei casi il giudice colpir\u00e0 soltanto per colpa e non per dolo.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che l\u2019articolo debba essere lasciato cos\u00ec come \u00e8, in quanto prevede tutte le fonti di un eventuale cattivo uso della responsabilit\u00e0 dei funzionari. \u00c8 necessario distinguere l\u2019intenzione dalla colpa, e naturalmente distinguere gli effetti e le conseguenze, sia per le azioni intenzionali che per quelle colpose. Ritiene che basterebbe stabilire semplicemente che i funzionari sono responsabili ai sensi della legge penale e di quella civile. La legge distinguer\u00e0 tra i fatti dolosi e quelli colposi e in conseguenza ne fisser\u00e0 le sanzioni adeguate.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che la questione \u00e8 proprio se si debba estendere la responsabilit\u00e0 anche ai reati colposi. Se questo non fosse, sarebbe meglio fare a meno anche dell\u2019articolo, perch\u00e9 si verrebbe a sopprimere la maggior parte dei casi di responsabilit\u00e0.<\/p><p>Quanto alla proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni, dichiara che preferisce l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato compilato dai relatori.<\/p><p>Osserva peraltro che occorre tener presente una limitazione: finch\u00e9 i funzionari agiscono nel proprio ambito di iniziativa, sono responsabili personalmente, quando invece agiscono fuori di tale ambito, e cio\u00e8 dietro ordine, la responsabilit\u00e0 deve essere di chi ha dato l\u2019ordine. Non occorre per\u00f2 fare una precisazione nell\u2019articolo, perch\u00e9 il concetto discende dai princip\u00ee generali gi\u00e0 elaborati dalla dottrina penalistica, e quindi non ha bisogno di essere affermato nella Costituzione.<\/p><p>MANCINI fa osservare che il principio nuovo che si vuole affermare non \u00e8 il principio della responsabilit\u00e0 del funzionario per dolo, ma il principio della responsabilit\u00e0 del funzionario per colpa. Il principio della responsabilit\u00e0 per dolo \u00e8 previsto dal Codice penale, quando si parla di abuso e di eccesso di potere. Escludere la responsabilit\u00e0 per colpa vorrebbe dire non affermare nessun nuovo principio. Crede che la formula proposta dai Relatori sia felice, perch\u00e9 previene tutte le osservazioni fatte dai vari oratori.<\/p><p>DE VITA fa notare all\u2019onorevole Mastrojanni che l\u2019esercizio delle facolt\u00e0 discrezionali si muove nei limiti determinati dalla legge; in quanto discrezionale, questo esercizio pu\u00f2 essere soggetto soltanto al sindacato di merito, e non al sindacato di legittimit\u00e0. Non vede come ci possa essere una violazione dei princip\u00ee della Costituzione nell\u2019esercizio di un potere discrezionale.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di concordare con l\u2019onorevole Mancini pel fatto che gi\u00e0 nella nostra dottrina esiste il principio della responsabilit\u00e0 dei funzionari. Fa osservare per\u00f2 che il legislatore, quando sar\u00e0 promulgata la Costituzione, potrebbe modificare la legge vigente e imprimere un orientamento diverso; se nella nuova Costituzione nulla \u00e8 affermato in proposito, si corre il rischio di peggiorare la situazione. Risponde all\u2019onorevole De Vita di essere del parere che la ipotesi di una lesione al diritto costituzionale non possa promanare che da coloro i quali per l\u2019altezza della loro funzione sono investiti di un potere discrezionale. Questo \u00e8 un valore indicativo pi\u00f9 che un valore specificativo. Gli altri funzionari non hanno il potere di violare le libert\u00e0 costituzionali, perch\u00e9 sono sempre succubi di ordini che ricevono e che devono eseguire.<\/p><p>MANCINI fa osservare che, dal punto di vista penale, il principio del pubblico funzionario responsabile quando agisce dolosamente nelle sue funzioni \u00e8 gi\u00e0 nel Codice penale. Il principio nuovo da affermare \u00e8 quello della responsabilit\u00e0 per colpa.<\/p><p>LUCIFERO osserva che la colpa \u00e8 un elemento sostanziale. La Commissione ne fa un giudizio di responsabilit\u00e0: ora la colpa ammette anche una responsabilit\u00e0, e dove c\u2019\u00e8 responsabilit\u00e0 ci deve essere una sanzione. Ritiene che il testo presentato dai Relatori sia ben formulato; per\u00f2 pensa che bisognerebbe togliere l\u2019espressione \u00abdi libert\u00e0\u00bb che si riferisce ai diritti. Si dovrebbe dire soltanto \u00abviolazione dei diritti sanciti dalla presente Costituzione\u00bb, cosicch\u00e9 anche le questioni amministrative ricadrebbero in questa affermazione di principio.<\/p><p>DOSSETTI rileva che le ultime considerazioni dell\u2019onorevole Lucifero provano che questa non \u00e8 la sede per la discussione dell\u2019articolo in esame. Ci\u00f2 \u00e8 tanto vero che dalle relazioni presentate in altra Sottocommissione dagli onorevoli Calamandrei e Leone, per la parte concernente le garanzie giurisdizionali del diritto, risulta che \u00e8 stato preso in considerazione il problema di cui la Commissione si sta occupando. Difatti la relazione dell\u2019onorevole Calamandrei fa considerare la opportunit\u00e0 di poter valutare il problema nel suo complesso. Dichiara di ritenere che tutti siano d\u2019accordo sul principio, ma che bisogna dare ad esso una formulazione pi\u00f9 adeguata, ci\u00f2 che potr\u00e0 avvenire soltanto quando si saranno considerate tutte le ipotesi che si possono presentare: garanzie dei diritti di libert\u00e0, garanzie di altri diritti generici, altre garanzie con riferimento alla pubblica amministrazione. Ritiene che la cosa migliore sia quella di fare una affermazione di principio, con riserva di tornare sull\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Dossetti che il tema delle relazioni degli onorevoli Calamandrei e Leone non riguarda le responsabilit\u00e0 dei funzionari, ma il problema specifico dei poteri e dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Ritiene che il problema del collocamento di questo articolo potr\u00e0 essere esaminato in un secondo tempo, e che intanto non sia opportuno rimandarne la discussione.<\/p><p>LUCIFERO osserva che il ragionamento dell\u2019onorevole Dossetti \u00e8 controproducente ai suoi fini, perch\u00e9 dimostra proprio, invece, che questa \u00e8 la sede in cui deve introdursi l\u2019articolo. \u00c8 in sede di princip\u00ee generali che si deve affermare il principio generale, non in sede occasionale.<\/p><p>DOSSETTI fa osservare che ci sono anche altri diritti fondamentali ma non individuali, per i quali deve valere il principio generale che \u00e8 stato enunciato.<\/p><p>MANCINI dichiara di aderire perfettamente all\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Dossetti, e crede di poter proporre una formula che concretizza quello che egli ha espresso: \u00abLa violazione dei diritti di libert\u00e0 o di ogni altro diritto sancito dalla presente Costituzione\u00bb. Con questa aggiunta si viene a comprendere qualsiasi altro diritto.<\/p><p>LUCIFERO fa osservare all\u2019onorevole Dossetti di aver proposto la soppressione delle parole: \u00abdi libert\u00e0\u00bb, appunto perch\u00e9 l\u2019affermazione di principio non si riferiva ai soli diritti di libert\u00e0, ma a tutti i diritti contenuti nella Costituzione.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em><em>, <\/em>rispondendo all\u2019onorevole Dossetti, osserva che la sede in cui si pu\u00f2 introdurre l\u2019articolo in esame \u00e8 proprio questa. Si sta parlando dei diritti fondamentali del cittadino. Un diritto \u00e8 perfetto quando \u00e8 azionabile. Ora qui \u00e8 stata garantita una serie di diritti al cittadino, ma si deve anche garantirgli efficacemente la possibilit\u00e0 di agire. Nell\u2019articolo in esame il diritto \u00e8 considerato dalla parte del <em>reus<\/em>; si dice che questi diritti sono azionabili in giudizio; che il funzionario, e solidalmente con lui la pubblica amministrazione, sono responsabili di questa violazione. Se non lo si dice in questa sede, dove lo si dir\u00e0? D\u2019altra parte anche l\u2019onorevole La Pira aveva addirittura fissato questo concetto in un articolo.<\/p><p>CARISTIA dichiara di ritenere che questa sia la sede opportuna per collocare l\u2019articolo in esame. Ritiene che l\u2019osservazione fatta in precedenza dall\u2019onorevole Togliatti colga nel segno, perch\u00e9 la Commissione vuole affermare in sostanza una garanzia; quando si afferma il principio della responsabilit\u00e0 amministrativa in questa sede, si pu\u00f2 accompagnare il diritto con la formula abituale della garanzia.<\/p><p>Per quanto riguarda la sostanza dell\u2019articolo, ritiene che esso debba essere votato nella formula molto felice espressa dai Relatori.<\/p><p>MORO ritiene incontestabile il rilievo fatto dall\u2019onorevole Dossetti circa la complessit\u00e0 della materia di cui si tratta in questo articolo.<\/p><p>Indubbiamente in varie altre parti della Costituzione si troveranno sanciti princip\u00ee relativi alla responsabilit\u00e0. Malgrado ci\u00f2 egli resta del parere che sia opportuno sancire in questa sede il principio di responsabilit\u00e0, per pure ragioni di opportunit\u00e0 politica nei confronti dell\u2019opinione pubblica, la quale potr\u00e0 avere motivo di sicurezza nel sentire che una affermazione di responsabilit\u00e0 \u00e8 stata fatta nei riguardi dei funzionari e dello Stato. Non bisogna dimenticare che vi sar\u00e0 un lavoro di coordinamento da parte dell\u2019Ufficio di Presidenza, e che queste varie norme in materia di responsabilit\u00e0 potranno essere opportunamente unificate e collocate nella sede pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>Per quanto riguarda il rilievo intorno alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 della pubblica amministrazione in questi casi, \u00e8 del parere che si giuochi sull\u2019equivoco. Non \u00e8 materia discrezionale, anche se vi \u00e8 un determinato contenuto di incertezza inerente a tutte le attivit\u00e0 umane e quindi anche a quelle dei pubblici funzionari; qui si tratta di una precisa direttiva data dalla legge. L\u2019incertezza nel riconoscere il modo di applicare la legge non implica un potere discrezionale.<\/p><p>Circa la proposta di togliere l\u2019espressione \u00abdello Stato\u00bb riferendosi ai funzionari, domanda all\u2019onorevole Basso a quali funzionari ci si potr\u00e0 riferire, tenuto conto che in questo caso si parla delle garanzie delle libert\u00e0 individuali nei confronti dell\u2019azione illegittima dei funzionari dello Stato. Se vi \u00e8 un caso che riguarda un funzionario degli enti pubblici, esso sar\u00e0 chiamato responsabile come funzionario dello Stato in senso lato. Se si toglier\u00e0 questa espressione \u00abdello Stato\u00bb, ci si trover\u00e0 poi in imbarazzo nella seconda parte dell\u2019articolo, quando si dovr\u00e0 sancire la responsabilit\u00e0 dello Stato stesso.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, propone di dire nella prima parte dell\u2019articolo \u00abpubblici funzionari\u00bb togliendo \u00abdello Stato\u00bb, e nella seconda parte di sostituire alle parole \u00ablo Stato\u00bb le parole \u00abpubbliche amministrazioni\u00bb. Questa sostituzione \u00e8 motivata dal fatto che potrebbero esservi dei casi di responsabilit\u00e0 da parte di funzionari appartenenti all\u2019ente regione di cui si \u00e8 molto parlato anche nelle sedute della seconda Sottocommissione.<\/p><p>DOSSETTI non vede perch\u00e9 si debba dire \u00abpubbliche amministrazioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019unica preoccupazione dell\u2019onorevole Basso nel proporre questo emendamento \u00e8 stata che, andandosi verso una Costituzione a base regionale, il principio sancito nell\u2019articolo in esame non possa applicarsi per i funzionari e per le amministrazioni dell\u2019ente regione.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che, dicendo \u00abpubbliche amministrazioni\u00bb, si restringe l\u2019applicazione della legge soltanto ai funzionari del potere amministrativo ed esecutivo escludendone quello legislativo.<\/p><p>MORO propone di dire \u00abpubblici poteri\u00bb invece di \u00abpubbliche amministrazioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Basso e l\u2019onorevole Dossetti si sono accordati nel proporre questa nuova formula: \u00abLo Stato e gli enti pubblici rispondono solidalmente con i funzionari per i danni\u00bb.<\/p><p>Ritiene che questa formula possa essere accettata da tutti, e che, per quanto riguarda la prima parte dell\u2019articolo, non possano sorgere obiezioni circa la sostituzione della parole \u00abpubblici funzionari\u00bb alle altre \u00abfunzionari dello Stato\u00bb.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Mastrojanni se, dopo le osservazioni fatte dagli altri Commissari in ordine alla sua proposta, egli intende ancora mantenerla.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di mantenerla.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seguente formula, sostitutiva di quella dei relatori, presentata dall\u2019onorevole Mastrojanni: \u00abRisponde per dolo e per colpa il funzionario dello Stato che lede le libert\u00e0 costituzionali nell\u2019esercizio del suo potere discrezionale; negli altri casi risponde chi ha emanato l\u2019ordine lesivo delle libert\u00e0 costituzionali predette\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 13 voti contro 1<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lucifero che vorrebbe sopprimere le parole: \u00abdi libert\u00e0\u00bb dopo le parole \u00abdei diritti\u00bb, nella prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>MORO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Lucifero, perch\u00e9 ritiene che, avendo sancito il principio generale, ci si debba limitare ad esaminare i diritti \u00abdi libert\u00e0\u00bb e non tutti gli altri diritti.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di aver fatto la proposta di questa soppressione proprio perch\u00e9 ritiene che si debba fare non un\u2019affermazione parziale di princip\u00ee, ma un\u2019affermazione generale. Per il resto si tratta di applicazioni.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento Lucifero \u00e8 approvato con 8 voti favorevoli e 6 contrari<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Mancini ha proposto di aggiungere, dopo le parole \u00abdi libert\u00e0\u00bb, le altre \u00abe di ogni altro diritto\u00bb. Ritiene che la proposta possa essere messa in votazione, poich\u00e9 in precedenza non \u00e8 stata votata una formula intera ma unicamente un emendamento soppressivo.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di ritenere che l\u2019emendamento possa essere votato, perch\u00e9 in sostanza si tratta di una formulazione pi\u00f9 chiara dello stesso concetto.<\/p><p>LUCIFERO fa presente che essendo stata votata una formulazione, non si pu\u00f2 votarne un\u2019altra pi\u00f9 lunga, anche se il concetto \u00e8 lo stesso.<\/p><p>PRESIDENTE, visto il dissenso, pone anzitutto ai voti la proposta di votare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mancini, pur avendo gi\u00e0 votato l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 9 voti favorevoli e<\/em> <em>5<\/em> <em>contrari<\/em>).<\/p><p>Precisa che l\u2019onorevole Mancini propone si dica: \u00abin violazione dei diritti di libert\u00e0 e di ogni altro diritto sancito dalla presente Costituzione\u00bb, facendo rilevare che non vi \u00e8 contraddizione tra l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lucifero gi\u00e0 votato, e quello che sta per essere messo in votazione, in quanto il primo \u00e8 soppressivo, il secondo sostitutivo.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che voter\u00e0 contro, perch\u00e9 la formula proposta ha l\u2019inconveniente di rendere troppo vaghi i risultati che ci si proponeva di raggiungere con l\u2019articolo in esame, come li ha resi troppo vaghi la formula votata prima.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 anch\u2019egli contro l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mancini, perch\u00e9 ritiene che la formula dei relatori, alla quale sono state tolte per l\u2019emendamento gi\u00e0 approvato le parole: \u00abdi libert\u00e0\u00bb, sia la pi\u00f9 comprensiva e la pi\u00f9 logica.<\/p><p>CARISTIA dichiara di votare contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mancini, per le ragioni che ha esposto a favore del testo proposto dai Relatori.<\/p><p>MORO dichiara che voter\u00e0 contro la formula proposta dall\u2019onorevole Mancini, perch\u00e9 con essa si verrebbero a garantire dei diritti che non sono stati ancora sanciti nella Costituzione.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 respinto con 2 voti favorevoli e 12 contrari<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il comma dell\u2019articolo dopo le due votazioni \u00e8 rimasto cos\u00ec formulato: \u00abI pubblici funzionari sono responsabili ai sensi della legge penale e di quella civile per gli atti compiuti dolosamente e colposamente in violazione dei diritti sanciti dalla presente Costituzione\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>CORSANEGO propone di aggiungere, dopo le parole \u00abper gli atti compiuti\u00bb, le altre \u00abod omessi\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO osserva che l\u2019omissione si traduce sempre in una violazione positiva.<\/p><p>CORSANEGO fa osservare che le violazioni possono essere compiute molto di pi\u00f9 omettendo, che commettendo.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che le violazioni si distinguono <em>in committendo<\/em> e <em>in omittendo<\/em>.<\/p><p>MORO dichiara che, pur concordando sulla sostanza della disposizione contenuta nel primo comma dell\u2019articolo, voter\u00e0 contro, poich\u00e9 esso afferma che sono punite le violazioni di tutti i diritti sanciti dalla Costituzione, affermando cos\u00ec la responsabilit\u00e0 dello Stato per casi largamente indefiniti e per diritti non precisati. Ritiene quanto meno, che il comma dell\u2019articolo in questa sede sia prematuro.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 a favore del comma, perch\u00e9 la questione di collocamento non lo preoccupa, in quanto tutti si riservano di discutere il collocamento degli articoli in sede di revisione generale.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 contro il comma, ritenendo che la formulazione da lui gi\u00e0 espressa sia distintiva delle responsabilit\u00e0.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, poich\u00e9 sono state soppresse nel testo proposto dall\u2019onorevole Basso e da lui le parole \u00abdi libert\u00e0\u00bb, per le considerazioni fatte dall\u2019onorevole Moro, voter\u00e0 contro.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che voter\u00e0 contro il comma, poich\u00e9 esso cambia il significato dell\u2019articolo. \u00c8 d\u2019accordo sulla sua sostanza, ma non sulla sua collocazione a questo punto.<\/p><p>(<em>Il testo del comma \u00e8 approvato con 10 voti favorevoli e<\/em> <em>4<\/em> <em>contrari<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura del secondo comma dell\u2019articolo il quale dice: \u00abLo Stato e gli enti pubblici rispondono solidalmente con i funzionari per i danni\u00bb.<\/p><p>Fa presente che la formula originaria parlava soltanto dello Stato: poi, per accordi intervenuti tra l\u2019onorevole Basso e l\u2019onorevole Dossetti, in conseguenza anche di quanto \u00e8 stato dichiarato per la prima parte dell\u2019articolo e dell\u2019emendamento che ha sostituito alle parole \u00abi funzionari dello Stato\u00bb le altre \u00abi pubblici funzionari\u00bb, la formula \u00e8 stata modificata.<\/p><p>Mette ai voti il secondo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 12 voti favorevoli e 2 astensioni<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti l\u2019intero articolo: \u00abI pubblici funzionari sono responsabili ai sensi della legge penale e di quella civile per gli atti compiuti dolosamente o colposamente in violazione dei diritti sanciti dalla presente Costituzione.<\/p><p>\u00abLo Stato e gli enti pubblici rispondono solidalmente con i funzionari per i danni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 11 voti favorevoli, 11 contrari e 1 astenuto<\/em>).<\/p><p>Comunica alla Commissione che \u00e8 stato presentato dai Relatori il testo dei due articoli seguenti:<\/p><p>\u00abArt. &#8230;<\/p><p>L\u2019autonomia dell\u2019uomo e le singole libert\u00e0 in cui essa si concreta sono garantite dalle norme seguenti e debbono essere esercitate per l\u2019affermazione e il perfezionamento della persona in armonia con le esigenze del bene comune e per il continuo incremento di esso nella solidariet\u00e0 sociale.<\/p><p>Pertanto ogni libert\u00e0 \u00e8 fondamento di responsabilit\u00e0.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>I diritti di cui agli articoli 2<em>-bis<\/em>, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (coscienza) sono garantiti anche allo straniero.<\/p><p>Per i diritti di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, provvederanno le leggi dello Stato.<\/p><p>La condizione giuridica e i rapporti di diritto privato dello straniero saranno regolati dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali.<\/p><p>Lo straniero, cui vengono negati nel proprio paese i diritti e le libert\u00e0 sancite dalla presente dichiarazione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>Prima di mettere in discussione il primo dei due articoli, che \u00e8 stato formulato dall\u2019onorevole La Pira, chiede all\u2019onorevole Basso se \u00e8 d\u2019accordo con il correlatore onorevole La Pira.<\/p><p>BASSO dichiara di ritenere superfluo tutto quello che \u00e8 contenuto nell\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE propone che i due Relatori si riuniscano e, possibilmente, presentino alla Commissione un testo unificato nel senso desiderato dall\u2019onorevole Basso e nei limiti che possono essere consentiti, per il valore concettuale, dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di associarsi alla proposta del Presidente che l\u2019articolo venga ripresentato dopo una nuova elaborazione da parte dei Relatori. Ritiene per\u00f2 opportuno uno scambio preventivo di idee sul fondo del problema che \u00e8 posto in questo articolo.<\/p><p>Rileva che in esso non si afferma nessuna libert\u00e0, per\u00f2 si afferma che tutte le libert\u00e0 garantite dalla Costituzione debbono essere esercitate in conformit\u00e0 di determinati obiettivi. Ritiene che questo concetto possa essere ammesso, ma vorrebbe che questi obiettivi fossero diversamente determinati. Prevede l\u2019obiezione che verr\u00e0 da parte liberale, la quale respinger\u00e0 totalmente questo motivo di porre le questioni.<\/p><p>Fa presente l\u2019esempio della Costituzione sovietica, la quale \u00e8 caratteristica a questo proposito. Essa afferma che tutte le libert\u00e0 debbono essere esercitate nell\u2019interesse dello sviluppo della societ\u00e0 socialista. Ora \u00e8 certo che non si pu\u00f2 introdurre una simile formulazione nella nostra Costituzione, dato che l\u2019Italia purtroppo non \u00e8 ancora una societ\u00e0 socialista; ma si potrebbe adottare una formula in cui si dicesse che tutte le libert\u00e0 debbono essere esercitate in modo che siano coerenti con lo sviluppo della societ\u00e0 democratica. Ritiene di poter accettare una simile formulazione, e di poter accettare anche un accenno alla solidariet\u00e0 sociale, ma \u00e8 d\u2019avviso che su questo tema sarebbe necessario uno scambio di idee generali, trattandosi di un tema che non \u00e8 stato ancora affrontato.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara che la sua preoccupazione \u00e8 stata di dare della libert\u00e0 un concetto diverso di quello che \u00e8 alla base della dichiarazione del 1789, e che \u00e8 stata riprodotta nel progetto ultimo di Costituzione francese, poi bocciato dal <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>Dice il progetto francese: \u00abLa libert\u00e0 \u00e8 la facolt\u00e0 di fare tutto quanto non arrechi pregiudizio ai diritti altrui\u00bb e si richiama alla dichiarazione del 1789 in cui \u00e8 detto: \u00abLa libert\u00e0 consiste nel poter fare tutto ci\u00f2 che non nuoce ad altri\u00bb. \u00c8, questo, un concetto negativo della libert\u00e0; invece nella Costituzione italiana si vuole introdurre un concetto positivo di questa libert\u00e0, il concetto di una libert\u00e0 finalizzata. Mentre la Costituzione del 1789, e in genere le Costituzioni a tipo liberale, parlano allo Stato per limitarne la libert\u00e0 nei confronti dei diritti imprescrittibili dell\u2019uomo, la nostra Costituzione vuole parlare non soltanto allo Stato, per limitare la sua autonomia circa i diritti della persona, ma anche alla persona, per orientare la sua libert\u00e0 e limitarla rispetto ai diritti della persona. Quindi la nostra Costituzione dovrebbe parlare contemporaneamente allo Stato, per limitarne la sua libert\u00e0 o meglio per finalizzarla, e alla persona pure per finalizzarne la libert\u00e0. Si riserva di proporre che l\u2019articolo venga collocato prima di quelli riferentisi ai singoli diritti di libert\u00e0, in modo che possa essere orientatore di questi diritti.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di essere contrario ai concetti espressi dal Relatore, essendo fermamente convinto che lo Stato non debba comunque intervenire a limitare le libert\u00e0 individuali, sia pure in omaggio alle concezioni filosofiche e giuridiche dell\u2019onorevole La Pira e cio\u00e8 finalizzando le libert\u00e0 stesse. Tutto ci\u00f2 capovolge il concetto di libert\u00e0 nel senso che dalla concezione negativa dei diritti di libert\u00e0 si passa ad una concezione limitatrice positiva, effettiva e concreta. \u00c8 una libert\u00e0 la quale, se convogliata in determinate finalit\u00e0, deve essere imposta dallo Stato e dalla societ\u00e0. Si verrebbe in tal modo a castigare la libert\u00e0 con quelle direttive o finalit\u00e0 sociali o particolari che sono la conseguenza dell\u2019intervento dello Stato. Permane l\u2019impressione che sotto una concezione siffatta si nasconda il pericolo dello Stato totalitario, il quale, per il raggiungimento di quei fini determinati, finirebbe con l\u2019incrinare le libert\u00e0 individuali.<\/p><p>Ritiene che una formula conciliativa debba essere trovata nel senso, anche da lui condiviso, del concetto cristiano e umano della solidariet\u00e0 umana e sociale, ma escludendo che questa solidariet\u00e0 umana e sociale debba essere perseguita attraverso uno Stato totalitario.<\/p><p>CARISTIA dichiara di non aderire ai concetti contenuti nella formula proposta. Rispetta le osservazioni fatte dall\u2019onorevole La Pira, e si rende conto degli orientamenti che le motivano, ma rileva che in sostanza si viene a dare una definizione della libert\u00e0, e questa \u00e8 cosa pericolosissima.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo nel concetto che si debbano eliminare quegli ostacoli che lo Stato pone all\u2019esercizio della libert\u00e0 consacrata nei princip\u00ee approvati dalla Commissione. Ma quando si vuole dare un contenuto positivo a queste libert\u00e0, si va a toccare un grave problema che probabilmente implica anche come presupposto la soluzione di altri problemi.<\/p><p>Ritiene quindi che si debba fare un accenno di carattere generale, e quindi trovare una formula con la quale si esprima il concetto che la libert\u00e0 che si concede ha un limite nel tempo in cui deve essere esercitata nell\u2019interesse della collettivit\u00e0. \u00c8 del parere che possa bastare l\u2019affermazione del principio che la libert\u00e0 \u00e8 per tutti, purch\u00e9 con essa non si venga a turbare la societ\u00e0 civile in cui noi viviamo. Ad ogni modo, la formula proposta non gli sembra felice.<\/p><p>MANCINI fa presente che i membri della Commissione si trovano su due sponde diverse, e che \u00e8 necessario trovare una formula conciliativa, che soddisfi le esigenze dei due princip\u00ee contrastanti. Propone pertanto il rinvio della discussione, in modo che i Relatori possano incontrarsi e stabilire una nuova formula.<\/p><p>MORO risponde alle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Basso, circa l\u2019inutilit\u00e0 di introdurre una dichiarazione come quella che \u00e8 contenuta nella formula proposta dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione della Commissione sul valore giuridico della prima parte dell\u2019articolo proposto, il quale dovrebbe essere collocato al principio, prima di parlare delle singole libert\u00e0, e servirebbe a porre le premesse giuridiche per intendere quali siano queste libert\u00e0 e quali siano i collegamenti tra queste e quelle dichiarazioni di principio che si sono fatte negli articoli 1 e 2.<\/p><p>Per quanto riguarda la seconda parte dell\u2019articolo, fa osservare all\u2019onorevole Mancini che i membri della Sottocommissione non si trovano su due sponde diverse, poich\u00e9 c\u2019\u00e8 una felice convergenza delle concezioni solidaristiche cristiane con le concezioni di solidariet\u00e0 sociale di cui sono portatrici le forze socialiste e comuniste. Si tratta di finalizzare la libert\u00e0, di darle un significato positivo, ed \u00e8 indubitabile che queste libert\u00e0, i democristiani intendono farle svolgere in armonia con il bene comune e con quella che \u00e8 la compagine della societ\u00e0.<\/p><p>Ricorda che nel secondo articolo \u00e8 stato dichiarato il diritto ad un uguale trattamento sociale. Ora proprio questo diritto va esplicato nel senso che tutte le libert\u00e0 che vengono sancite in questa Costituzione non vanno intese come una garanzia di fronte allo Stato, come un limite frapposto allo Stato, ma come espressione della convergenza degli sforzi individuali in una societ\u00e0 ordinata e compatta per il bene di tutti.<\/p><p>DOSSETTI sottolinea la coincidenza del pensiero e dell\u2019indirizzo democristiano, quando si preoccupa di finalizzare la libert\u00e0, con la visione solidaristica delle correnti socialiste e comuniste.<\/p><p>Siccome l\u2019onorevole Togliatti ha accennato alla caratteristica della Costituzione sovietica di finalizzare la libert\u00e0 nel senso che deve tendere allo sviluppo del regime socialista, l\u2019oratore ritiene di potere essere d\u2019accordo con lui nel finalizzare la libert\u00e0 nel senso dello sviluppo delle libert\u00e0 democratiche. Se la nostra Costituzione accettasse questo principio, si avrebbe un duplice risultato: quello di avere accolto un elemento comune in cui confluiscano il pensiero democristiano e il pensiero socialista; e quello di aver accentuato la caratteristica di profonda originalit\u00e0 della nostra Costituzione in confronto alle Costituzioni precedenti e specialmente in confronto a quella francese.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di voler chiarire le ragioni per cui ha parlato di superfluit\u00e0 a proposito dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>Si tratta di concetti sui quali egli pu\u00f2, in via di massima, essere d\u2019accordo. Superflua \u00e8 \u2013 a suo avviso \u2013 la formulazione di questi concetti.<\/p><p>Consente con gli onorevoli La Pira e Dossetti che la libert\u00e0 deve essere finalizzata e che bisogna vederla nel quadro generale in rapporto alle finalit\u00e0 della vita associata. \u00c8 anche d\u2019accordo che la nostra Costituzione debba segnare un progresso nei confronti della Dichiarazione del 1789. Quindi equilibrio tra l\u2019interesse collettivo e le libert\u00e0 individuali; ma questo equilibrio, molto difficile, si potr\u00e0 trovare pi\u00f9 nella storia che negli Articoli che potranno essere introdotti nella Costituzione. Anzi l\u2019oratore ritiene che indicarlo negli articoli sia pericoloso.<\/p><p>Apprezza l\u2019intenzione dell\u2019onorevole La Pira che questa finalizzazione della libert\u00e0 debba identificarsi con la esigenza del bene comune; ma, parlando del bene comune, egli non pu\u00f2 dimenticare che questa teoria si riallaccia a tutta una tradizione che si pu\u00f2 far risalire gi\u00e0 al 1700. Questa teoria, prima che entrasse nei concetti accolti dalla democrazia francese, era contenuta nella teoria dell\u2019Illuminismo, cio\u00e8 del dispotismo illuminato che pu\u00f2 arrivare facilmente alla formula del totalitarismo.<\/p><p>Dichiara che le preoccupazioni degli onorevoli Dossetti e La Pira sono anche le sue, ma che egli si preoccupa anche delle difficolt\u00e0 di trovare una formula adeguata, e pertanto \u00e8 del parere che si debba rinunciare ad una formulazione. D\u2019altra parte bisogna considerare che da tutto l\u2019insieme della nostra Costituzione risulta la comune preoccupazione di armonizzare le libert\u00e0 individuali con le esigenze collettive e sociali.<\/p><p>Comunque, se si dovesse arrivare ad una formulazione dell\u2019articolo, l\u2019oratore ritiene che bisognerebbe trovare espressioni diverse da quelle del bene comune, che hanno tutta una tradizione ormai superata.<\/p><p>TOGLIATTI si dichiara lieto di avere, con la sua osservazione iniziale, dato occasione alla presente discussione, che chiarisce alcuni punti molto importanti e offre possibilit\u00e0 di accordo tra correnti politiche che possono avere punti di partenza differenti, ma possono anche convergere nella realizzazione di obiettivi comuni.<\/p><p>Dichiara di accettare il principio di inserire nella Costituzione una formulazione la quale dica che il nostro regime democratico si differenzia dal regime del liberalismo individualistico del secolo precedente, perch\u00e9 in questa direzione si deve andare. I democristiani daranno a questo principio una formulazione, i socialcomunisti ne daranno un\u2019altra; ma si potr\u00e0 trovare un punto di convergenza, cio\u00e8 quello di significare che per noi la libert\u00e0 viene garantita dallo Stato per il raggiungimento di determinati fini: il perfezionamento della persona umana; il rafforzamento e lo sviluppo del regime democratico; il continuo incremento della solidariet\u00e0 sociale; tre obiettivi che dichiara di accettare.<\/p><p>All\u2019osservazione che in questa impostazione del problema della libert\u00e0 possono essere contenuti dei pericoli, risponde che i pericoli possono esserci dovunque, poich\u00e9 qualunque atto della vita umana \u00e8 legato ad un rischio. Non occorre per questo rinunciare a determinati princip\u00ee. La realt\u00e0 \u00e8 che noi non limitiamo la libert\u00e0. Il pericolo ci sarebbe se dicessimo che le libert\u00e0 sono subordinate allo Stato. Le libert\u00e0 sono garantite dalla Costituzione, ma debbono essere esercitate in un determinato modo.<\/p><p>La libert\u00e0 esiste, ma si vuole dare un indirizzo alla organizzazione della vita sociale, cio\u00e8 della vita collettiva.<\/p><p>Il contrasto delle idee, dei princip\u00ee, forse anche il contrasto delle forze dell\u2019organizzazione c\u2019\u00e8 sempre: che questo contrasto abbia luogo entro l\u2019ambito democratico, cio\u00e8 per raggiungere determinati obiettivi, \u00e8 una cosa giusta e non \u00e8 male che sia sancito nella Costituzione.<\/p><p>Suggerisce una formula ai Relatori, ma non ancora all\u2019Assemblea, perch\u00e9 intende riflettervi ancora: \u00abTutte le libert\u00e0 garantite dalla presente Costituzione debbono essere esercitate in modo che contribuiscano al perfezionamento della persona umana, in armonia con le necessit\u00e0 di rafforzamento e sviluppo del regime democratico e con il continuo incremento della solidariet\u00e0 sociale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la discussione preliminare oggi svoltasi ha servito ad orientare il pensiero della Sottocommissione e a dare ai Relatori elementi concreti, sui quali potranno eventualmente costruire una nuova formula, giovandosi anche di quella suggerita dall\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>Invita i due Relatori ad accordarsi su una proposta elaborata, in base alla quale la Sottocommissione potr\u00e0 discutere nella prossima seduta, fissata per domani mercoled\u00ec.<\/p><p>La seduta termina alle 20.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Rossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mancini, Mastrojanni, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati<\/em><em>:<\/em> Grassi, Lombardi Giovanni, Marchesi, Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 16. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Moro \u2013 Cevolotto \u2013 Lucifero \u2013 Mastrojanni \u2013 De Vita \u2013 Dossetti \u2013 Basso, Relatore \u2013 La Pira, Relatore \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,574,2364,1993,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[92,69],"tags":[],"post_folder":[116],"class_list":["post-5052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5052"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7675,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5052\/revisions\/7675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5052"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}