{"id":5045,"date":"2023-10-15T22:34:19","date_gmt":"2023-10-15T20:34:19","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5045"},"modified":"2023-10-22T22:00:47","modified_gmt":"2023-10-22T20:00:47","slug":"venerdi-27-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5045","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5045\" class=\"elementor elementor-5045\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9962fa1 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9962fa1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3f1588a\" data-id=\"3f1588a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b0dbc82 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b0dbc82\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460927sed015ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-93c8b43 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"93c8b43\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>15.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>I princip\u00ee dei rapporti civili<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Lucifero \u2013 De Vita \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Dossetti \u2013 Da Pira, <em>Relatore \u2013 <\/em>Basso, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mancini \u2013 Togliatti \u2013 Iotti Leonilde \u2013 Corsanego.<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta precedente si erano approvati alcune parti dell\u2019articolo che riguarda la libert\u00e0 di stampa, e si era iniziato l\u2019esame della seconda parte dell\u2019articolo riguardante la stampa periodica, ne pone in discussione la prima proposizione: \u00abPer la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO, ricordando le ragioni gi\u00e0 esposte, fa presente di ritenere che sia stata gi\u00e0 data una tale ampiezza di poteri all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, da non poter assolutamente consentire che venga data un\u2019altra investitura di potenza dittatoriale alla polizia. \u00c8 del parere che la competenza in materia di sequestri debba essere lasciata alla sola autorit\u00e0 giudiziaria, altrimenti si istituir\u00e0 un\u2019altra dittatura sulla libert\u00e0 di pensiero.<\/p><p>DE VITA, riaffermato che l\u2019articolo in discussione gli sembra pi\u00f9 un regolamento che un articolo da introdurre in una Costituzione, propone che esso venga sostituito dalla seguente formula: \u00abIl diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo \u00e8 garantito a tutti\u00bb, senza aggiungere altro. Ritiene che la Commissione debba soltanto affermare il principio generale, che \u00e8 quello della libert\u00e0 di esprimere i propri pensieri e le proprie opinioni: la legge penale discipliner\u00e0 poi l\u2019esercizio di questi diritti e porr\u00e0 i limiti. Esprime il parere che la garanzia di questa libert\u00e0 dagli eventuali limiti che potr\u00e0 imporre la legge speciale sar\u00e0 data dal sindacato di costituzionalit\u00e0 della legge stessa.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI ricorda di aver gi\u00e0 fatto anch\u2019egli una proposta analoga.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il concetto proposto dall\u2019onorevole De Vita \u00e8 contenuto nella prima parte dell\u2019articolo gi\u00e0 approvato.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che, anche se l\u2019odierna proposta dell\u2019onorevole De Vita si discosti per qualche piccola parte dalla proposta dell\u2019onorevole Lombardi, essa avrebbe dovuto essere discussa quando fu discussa la proposta dell\u2019onorevole Lombardi stesso. Oggi non \u00e8 pi\u00f9 possibile riproporla. Ad ogni modo si dichiara contrario alla proposta dell\u2019onorevole De Vita perch\u00e9 si preoccupa che, lasciando alle leggi speciali il regolare la materia, si conceda un\u2019eccessiva libert\u00e0 al legislatore, col pericolo che la legge speciale non possa essere accusata di incostituzionalit\u00e0, nel caso che ponga limitazioni che non si \u00e8 disposti a tollerare.<\/p><p>Per quanto si riferisce alla proposta in esame, dichiara di aver gi\u00e0 espresso nella seduta precedente il suo pensiero che coincide con quello dell\u2019onorevole Lucifero: ritiene cio\u00e8 che sia opportuno sopprimere la seconda parte dell\u2019articolo perch\u00e9 lasciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, sia pure con le limitazioni e le precisazioni proposte, il diritto, nei casi di urgenza (e l\u2019urgenza si pu\u00f2 ravvisare come si vuole in ogni circostanza), di sequestrare la stampa periodica, significherebbe mettere la libert\u00e0 di stampa nelle mani del potere esecutivo.<\/p><p>MASTROJANNI si associa agli argomenti svolti dall\u2019onorevole Cevolotto e ne aggiunge un altro che ricava dalla stessa dizione dell\u2019articolo. In esso si dice: \u00abIn tali casi deve essere richiesta, entro le 24 ore, la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb. Ora, trattandosi di 24 ore, la polizia potrebbe presentare immediatamente all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria l\u2019oggetto del reato e provocare da essa l\u2019autorizzazione al sequestro. In tale modo si potrebbe, senza alcun danno per la immediata sottrazione della stampa nociva dalla circolazione, privare gli ufficiali di polizia giudiziaria della facolt\u00e0 di effettuare il sequestro preventivo.<\/p><p>Fa infine osservare che nella parte dell\u2019articolo gi\u00e0 approvata, e precisamente alla lettera <em>c<\/em>) dove si parla di esecuzione di una sentenza, c\u2019\u00e8 un\u2019incongruenza dal punto di vista giuridico. La sentenza ordina il sequestro: \u00e8 inutile dire che il sequestro pu\u00f2 essere disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria in esecuzione di una sentenza. La sentenza la emana l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; \u00e8 quindi l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria che ordina il sequestro.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che si tratta di casi speciali, cio\u00e8 quando vi siano speciali sentenze. Ci sono sequestri cautelativi e sequestri definitivi: i primi sono disposti in base ad ordinanza ed i secondi in base a sentenza.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che in tal caso \u00e8 necessario specificare. Ripete, in ogni modo, che la lettera <em>c<\/em>) \u00e8 pleonastica.<\/p><p>DE VITA fa presente all\u2019onorevole Cevolotto che la legge speciale potr\u00e0 disciplinare l\u2019esercizio del diritto di libert\u00e0 di stampa e di opinioni, anche mantenendo la formula da lui proposta. Non vede la necessit\u00e0 di disciplinare in un articolo della Costituzione le modalit\u00e0 dell\u2019esercizio stesso di un diritto. Quindi chiede che la sua proposta venga posta in votazione.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di essere contrario a questa seconda parte dell\u2019articolo sulla libert\u00e0 di stampa, in cui si fa un\u2019eccezione per la stampa periodica, anche perch\u00e9 vi sono numerosi pleonasmi e vi si concede all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza la facolt\u00e0 di ordinare un sequestro, ci\u00f2 che pu\u00f2 diventare un abuso. Ne propone perci\u00f2 la soppressione.<\/p><p>MORO fa rilevare che il problema dei poteri spettanti alla polizia si \u00e8 presentato anche negli articoli precedenti, e sempre sotto questo profilo, se cio\u00e8 si debbano oppur no conferire alla polizia dei poteri i quali potrebbero portare ad abusi nei confronti della libert\u00e0 individuale.<\/p><p>Ritiene che avendo stabilito negli articoli precedenti la concessione di poteri all\u2019autorit\u00e0 di polizia, non ci si possa sottrarre per il caso in esame alla necessit\u00e0 di conferire questi poteri, i quali opportunamente servono a limitare la libert\u00e0 individuale in vista delle esigenze sociali che non possono essere disconosciute. Dichiara di aver l\u2019impressione che qualche volta la Commissione si mostri eccessivamente preoccupata dalla situazione contingente, per i precedenti storici ai quali si riferisce, e formuli una libert\u00e0 in astratto, che non tiene conto delle esigenze di una convivenza sociale. Ci sono dei casi in cui \u00e8 indispensabile che intervenga con urgenza l\u2019autorit\u00e0 di polizia altrimenti si apre la via all\u2019arbitrio. Ritiene impossibile prescindere dall\u2019esercizio del potere della polizia in materia di pubblicazioni oscene, che costituiscono uno dei punti proposti dal Relatore. Tutti sanno che sono in corso innumerevoli pubblicazioni offensive non solo del sentimento religioso, ma anche dei princip\u00ee di moralit\u00e0 accettati dalla nostra civilt\u00e0; pubblicazioni che offendono il senso umano ed il senso di patriottismo, in quanto questa attivit\u00e0 corruttrice della stampa incide sulla ripresa della nostra vita nazionale sia dal punto di vista spirituale che da quello politico.<\/p><p>Richiama la Commissione sulla opportunit\u00e0 di tener conto di queste esigenze fondamentali, senza le quali la Costituzione non potr\u00e0 essere consolidata.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI riconosce la giustezza delle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Moro, nel senso che bisogna salvaguardare la libert\u00e0 della stampa e insieme impedirne gli eccessi; ma contesta che a ci\u00f2 si possa provvedere nello Statuto, senza invadere un campo che deve essere riservato alla legge speciale.<\/p><p>Insiste sulla proposta fatta da lui e dall\u2019onorevole Mancini, tornando a manifestare la sua avversione alla seconda parte dell\u2019articolo, nella quale si concede all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza un potere che invece le si deve contestare, perch\u00e9 in ogni epoca, anche in quella che precedette il fascismo, l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza non ha mai dato garanzia di serenit\u00e0.<\/p><p>MORO prende atto con compiacimento di quando ha dichiarato l\u2019onorevole Lombardi circa la necessit\u00e0 di reprimere gli abusi della libert\u00e0 di stampa e di imporle limiti tendenti a garantire quei criteri di moralit\u00e0 che devono essere alla base del nostro ordinamento sociale.<\/p><p>Dichiara di non poter per\u00f2 convenire con lui circa l\u2019opportunit\u00e0 di rinviare alla legge sulla stampa la disciplina di questa materia. La legge sulla stampa sar\u00e0 probabilmente fatta da un\u2019assemblea che potr\u00e0 essere orientata nello stesso senso della Commissione, ma non \u00e8 possibile essere sicuri di quello che sar\u00e0 l\u2019avvenire. Compito della Commissione \u00e8 di dare al popolo italiano una Costituzione che indirizzi la legislazione per molto tempo.<\/p><p>Si dichiara insoddisfatto delle argomentazioni dell\u2019onorevole De Vita circa il controllo di costituzionalit\u00e0 ad opera della stessa Costituzione, in ordine alla legge sulla stampa. Rileva che, una volta sancito il principio generale della libert\u00e0 sulla stampa, si presentano due ipotesi: o la legge sulla stampa limita questa libert\u00e0, e allora pu\u00f2 essere dichiarata incostituzionale in base alla violazione del principio generale affermato; oppure essa non pone alcun limite concreto alla libert\u00e0 di stampa, ed allora sar\u00e0 frustrata l\u2019esigenza di reprimere quegli abusi che offendono la coscienza morale.<\/p><p>Pertanto, ritiene che non si possa accogliere la formula proposta dagli onorevoli Lombardi e Mancini, n\u00e9 quella proposta dall\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>CEVOLOTTO insiste nel ritenere che la seconda parte dell\u2019articolo in esame sia pericolosissima, e che perci\u00f2 non debba essere accettata. Concorda nella necessit\u00e0 di reprimere la stampa oscena; ma ritiene che neppure in questo caso possa essere lasciato alla pubblica sicurezza il diritto di operare il sequestro. Non si pu\u00f2 sapere dove potrebbe arrivare la pubblica sicurezza attraverso una formula di questo genere, che potrebbe anche permettere una violazione del principio della libert\u00e0 di stampa.<\/p><p>Mantiene perci\u00f2 la sua proposta che sia soppressa la seconda parte dell\u2019articolo.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Cevolotto. Fa presente che il termine di 24 ore, entro le quali deve essere richiesta la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, non risolve nulla, in quanto parlando di stampa periodica ci si deve riferire principalmente al giornale quotidiano, cio\u00e8 all\u2019organo di informazione e di polemica. Quando si \u00e8 soppresso un giornale, non per 24 ore, ma anche soltanto per tre o quattro ore, lo si \u00e8 praticamente eliminato, anche se poi risultasse, entro le 24 ore, che colui che pubblicava quel giornale non era perseguibile. Intanto per\u00f2 il potere esecutivo avrebbe raggiunto il suo scopo di non fan giungere al pubblico in quel dato momento quella tale informazione, quella tale notizia che poteva avere per esso interesse. Ritiene pertanto che la disposizione sia perfettamente inutile.<\/p><p>MORO dichiara di aderire alle osservazioni dell\u2019onorevole Cevolotto per quanto riguarda il comma <em>a<\/em>), circa la mancanza del gerente e dello stampatore; e di poter anche riconoscere che si debba dare il tempo di rivolgersi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria onde ottenere da questa il sequestro nelle forme e garanzie stabilite dalla legge.<\/p><p>Ma resta fermissimo nel suo punto di vista circa il comma <em>b<\/em>), riguardante le pubblicazioni oscene. Non ritiene che si possa allargare tanto il senso della parola osceno da far rientrare in essa la materia politica. Per il comma <em>c<\/em>) fa presente che in esso si parla di reati, e quindi questo \u00e8 gi\u00e0 un limite molto rigoroso che si impone all\u2019arbitrio dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza. Si tratta inoltre non di tutti i reati, ma di quelli precisamente indicati dalla legge sulla stampa. Se poi si ricollega questa norma con l\u2019altra proposta dai Relatori nell\u2019articolo successivo, norma veramente rigorosa che sancisce gravissime responsabilit\u00e0 penali e civili per i funzionari i quali abusino e violino i diritti di libert\u00e0, ritiene che si possa essere tranquilli. Qualche abuso ci sar\u00e0; ma quel complesso di limiti che la Sottocommissione ha armonicamente congegnato sar\u00e0 sufficiente per offrire la migliore garanzia.<\/p><p>DOSSETTI fa osservare all\u2019onorevole Lucifero che l\u2019argomento da lui addotto, che cio\u00e8 24 ore sono sufficienti perch\u00e9 si esaurisca la possibilit\u00e0 di riparazione di un provvedimento arbitrario, si ritorce contro di lui perch\u00e9 vale anche in senso opposto. Se si esclude la possibilit\u00e0 di un sequestro di polizia, ci si priva della possibilit\u00e0 di impedire che un giornale, specialmente se quotidiano o settimanale, evidentemente offensivo dei princip\u00ee di moralit\u00e0, possa essere infrenato.<\/p><p>Fa osservare che, se si \u00e8 ammesso che si possa privare un individuo della libert\u00e0 per 48 ore, tanto pi\u00f9 si pu\u00f2 ammettere la limitazione di un giorno nei riguardi della stampa. \u00c8 vero che un giornale pu\u00f2 fare grandi e decisive cose nello spazio di 24 ore, ma anche una persona pu\u00f2 fare grandi e decisive cose in 48 ore. Pensa comunque che, evidentemente, al fondo delle preoccupazioni manifestate ci sia un giusto risentimento per gli abusi del passato.<\/p><p>LUCIFERO afferma che vi \u00e8 la preoccupazione che gli abusi si possano ripetere.<\/p><p>CEVOLOTTO, al confronto fatto dall\u2019onorevole Dossetti con la privazione della libert\u00e0 personale precedentemente ammessa, risponde che, a parte il fatto che anche la privazione della libert\u00e0 personale \u00e8 stata circondata di molte cautele, non \u00e8 vero che tale privazione sia pi\u00f9 grave della soppressione della stampa. La prima ha dei riflessi pi\u00f9 limitati, si riferisce ad una singola persona; mentre il sequestro di un giornale ha riflessi su tutta la collettivit\u00e0, su un intiero partito, e, talvolta, sulla vita stessa della Nazione.<\/p><p>MASTROJANNI rileva che, dalla discussione in corso, \u00e8 risultato che alcuni non hanno fiducia nel potere discrezionale delle autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, mentre altri lamentano il pericolo che, a causa delle preoccupazioni espresse dai primi, possa derivare nocumento alla pubblica moralit\u00e0, specie per quanto attiene alla stampa oscena. Poich\u00e9 tutti dimostrano un senso di maggiore fiducia nell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria circa il sequestro della stampa nociva, l\u2019oratore propone una formula la quale stabilisca il sequestro della stampa illecita con provvedimento frattanto non motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Tale provvedimento, in pratica, si pu\u00f2 ottenere anche in mezz\u2019ora. Difatti tale spazio di tempo \u00e8 sufficiente perch\u00e9 l\u2019agente di polizia giudiziaria vada dal procuratore della Repubblica, o dal Pretore, presenti la stampa incriminata e si munisca di ordine di Sequestro.<\/p><p>Propone quindi la seguente formula: \u00abIl sequestro pu\u00f2 essere eseguito a richiesta della polizia giudiziaria con provvedimento urgente, frattanto non motivato, dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI, rispondendo all\u2019onorevole Dossetti, osserva che egli nel suo ragionamento non ha tenuto conto che alcuni membri della Sottocommissione si opposero a concedere alla pubblica sicurezza il diritto di arresto preventivo, sostenendo che questo potesse essere ammesso solo in caso di flagranza. Per quei Commissari che hanno votato in tal senso, le osservazioni dell\u2019onorevole Dossetti non hanno alcun potere dimostrativo. Chi non ha ammesso l\u2019arresto od il fermo preventivo, non pu\u00f2 ammettere, per coerenza, il sequestro preventivo. D\u2019altronde egli pensa che quello che si sta esaminando non sia che un abbozzo di statuto, e si augura che l\u2019Assemblea Costituente voglia riparare a tutti quegli eccessi che ci riportano verso le spumose onde del passato.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, nello stendere il testo dell\u2019articolo col quale si attribuiscono alcuni poteri alla polizia ed in genere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, si \u00e8 avuto sempre presente il principio della responsabilit\u00e0 civile e penale dei funzionari. Nella luce di questo principio si sono considerate tutte le garanzie possibili, in modo che tutte le preoccupazioni di eccesso da parte degli ufficiali giudiziari o della autorit\u00e0 giudiziaria verranno eliminate, se si approver\u00e0 il principio della responsabilit\u00e0 civile e penale dei funzionari dello Stato.<\/p><p>Dichiara che eventualmente si potrebbe riflettere sul comma <em>a<\/em>) riguardante le violazioni delle norme amministrative, aderendo a quanto ha proposto l\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa osservare all\u2019onorevole Lombardi, il quale ha parlato di ritorno verso le spumose onde del passato, che il progetto d\u2019articolo formulato: \u00abLa libert\u00e0 di stampa \u00e8 garantita a tutti. Le limitazioni saranno indicate dalla legge, ecc.\u00bb non \u00e8 che un ritorno allo Statuto Albertino. Tutto il travaglio costituzionale \u00e8 stato proprio quello di dare una garanzia effettiva in sede di Costituzione a questa libert\u00e0.<\/p><p>Le formule proposte dagli onorevoli Lombardi e Mancini e dall\u2019onorevole De Vita non hanno, a suo avviso, alcuna possibilit\u00e0 di essere seriamente difese, perch\u00e9 tendono a riportare la regolamentazione costituzionale indietro di un secolo.<\/p><p>Dichiara di non essere egli stesso soddisfatto della formulazione dell\u2019articolo, che \u00e8 frutto di una transazione, rilevando che si \u00e8 commesso un errore in difetto nella parte che tratta della magistratura, poich\u00e9 \u00e8 stata dimenticata una serie di giudizi civili che riguardano la materia dei diritti di autore ed i conflitti che possono sorgere in questo campo tra autore e editore. Osserva che in tali casi, in pendenza di giudizio, dovrebbe essere consentito il sequestro cautelativo.<\/p><p>Viceversa, si \u00e8 ecceduto nella formulazione del diritto di sequestro da parte della pubblica sicurezza. Ed egli avrebbe riservato alla pubblica sicurezza il diritto di sequestro solo per l\u2019ipotesi del comma <em>a<\/em>), riguardante le violazioni delle norme amministrative.<\/p><p>Non si \u00e8 associato alla formulazione del comma <em>b<\/em>) perch\u00e9 in quel caso ritiene che si venga a porre in atto un apprezzamento discrezionale da parte degli organi di polizia giudiziaria, nel corso del quale si pu\u00f2 commettere o far finta di commettere errore. Nel comma <em>a<\/em>) invece si tratta particolarmente della stampa clandestina, e si deve dare autorizzazione alla pubblica sicurezza di intervenire senz\u2019altro. Insiste perch\u00e9 questo diritto di sequestro della pubblica sicurezza sia mantenuto con la garanzia della denuncia entro le 24 ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Per le ipotesi <em>b<\/em>) e <em>c<\/em>) personalmente non insiste. Del resto va osservato che per quanto riguarda le pubblicazioni oscene, trattandosi di reato, pu\u00f2 provvedere direttamente la magistratura.<\/p><p>MANCINI replica che il principio affermato nella proposta avanzata da lui e dall\u2019onorevole Lombardi non \u00e8 un principio superato, ma un principio modernissimo, perch\u00e9 vi si afferma la libert\u00e0 di stampa limitata soltanto dalle future leggi. Ora le leggi future sono l\u2019avvenire e non sono il passato.<\/p><p>Consente circa le esigenze di difesa della base morale di cui ha parlato l\u2019onorevole Moro. Vi \u00e8 oggi il bisogno di riportare l\u2019Italia in una sfera di moralit\u00e0 che purtroppo ha perduto per la nefasta opera del fascismo. La moralit\u00e0 per i popoli \u00e8 al disopra di ogni altra esigenza. Pertanto si dichiara favorevole alle limitazioni da sancire contro la stampa oscena e anche contro gli atteggiamenti di una certa stampa che, se non sono osceni dal punto di vista lessicale, sono osceni dal punto di vista etico politico.<\/p><p>DE VITA fa osservare che la formula da lui proposta somiglia certamente a quella adottata dallo Statuto Albertino; senonch\u00e9 allora non c\u2019era la distinzione tra potere costituente e potere legislativo ordinario, e non c\u2019era nemmeno il controllo sostanziale di costituzionalit\u00e0 della legge. Adesso la cosa \u00e8 diversa poich\u00e9 nella nuova Costituzione vi sar\u00e0 il controllo di costituzionalit\u00e0. Perci\u00f2 la sua formula, anche se simile a quella del vecchio Statuto, inserita nella nuova Costituzione ha un significato ed una portata molto diversi.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, con l\u2019emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Lombardi e Mancini, cos\u00ec come con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole De Vita si tende a sottoporre a votazione una proposizione che \u00e8 stata gi\u00e0 votata. L\u2019onorevole De Vita vorrebbe che si facesse punto dopo le parole: \u00ab\u00e8 garantito a tutti\u00bb, e non si andasse oltre. Invece si \u00e8 andati oltre nella discussione. Al punto in cui si \u00e8 giunti, se i proponenti insistono, l\u2019oratore non pu\u00f2 fare altro che domandare alla Commissione se \u00e8 del parere che si rimetta in discussione una proposizione che nel suo spirito e nella sua lettera \u00e8 stata gi\u00e0 votata ieri.<\/p><p>DE VITA fa presente che l\u2019articolo non \u00e8 stato votato tutto: c\u2019\u00e8 ancora una parte in discussione.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la questione pregiudiziale, se si debba procedere o no nella formulazione dopo l\u2019affermazione di carattere generale contenuta nella prima proposizione dell\u2019articolo, \u00e8 stata gi\u00e0 superata ieri, approvando le altre proposizioni.<\/p><p>DE VITA risponde che la sua proposta era stata fatta ieri, ma poi si \u00e8 stabilito di rimandarla ad oggi.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole De Vita che egli ha il diritto di domandare che la sua proposta sia rimessa in votazione.<\/p><p>DOSSETTI non ritiene che l\u2019onorevole De Vita abbia questo diritto: egli ha la facolt\u00e0 di accertarsi se si sia votato o no.<\/p><p>MANCINI dichiara di rimettere la questione al potere discrezionale del Presidente.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che in un\u2019Assemblea preparatoria si pu\u00f2 anche rimettere ai voti una proposta gi\u00e0 approvata.<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara contrario al principio enunciato dall\u2019onorevole Togliatti, perch\u00e9 esso pu\u00f2 anche essere giusto, ma la Sottocommissione ha in precedenza deciso che non si debba ritornare sulle proposte approvate.<\/p><p>DE VITA fa rilevare che l\u2019emendamento sostitutivo da lui proposto \u00e8 del tutto diverso dall\u2019articolo proposto dai Relatori. \u00c8 una pura coincidenza che ne accetti la prima parte.<\/p><p>PRESIDENTE ripete che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 deciso nella seduta precedente che l\u2019articolo non dovesse fermarsi alla prima proposizione. Se l\u2019onorevole De Vita non \u00e8 convinto, si rifar\u00e0 la votazione.<\/p><p>DE VITA dichiara di rinunciare a che la sua proposta sia rimessa ai voti.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che risulter\u00e0 chiaro dal verbale che, secondo l\u2019onorevole De Vita, la formula dell\u2019articolo dovrebbe limitarsi all\u2019unica e semplice affermazione contenuta nella prima proposizione della prima parte dell\u2019articolo, cos\u00ec come \u00e8 stata presentata dai Relatori.<\/p><p>Richiama quindi l\u2019attenzione sulla formula conciliativa proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni, la quale tende in sostanza a che i poteri che, secondo la formula dei Relatori, si vogliono dare all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, e che debbono esperirsi nel termine di 24 ore, siano delegati all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Ricorda poi che c\u2019\u00e8 una formula pi\u00f9 radicale presentata dall\u2019onorevole Lucifero, secondo la quale nessuna facolt\u00e0 in materia deve essere concessa al potere esecutivo. Fa rilevare che tale proposta collima con l\u2019altra fatta nella seduta precedente dall\u2019onorevole Cevolotto, che nessuna facolt\u00e0 di sequestro preventivo debba essere data all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza e quindi al potere esecutivo. Dichiara di ritenere che la formula dell\u2019onorevole Lucifero riassuma il pensiero espresso dagli onorevoli Cevolotto e De Vita e dagli onorevoli Lombardi e Mancini.<\/p><p>MANCINI fa osservare che la proposta dell\u2019onorevole Lucifero non pu\u00f2 rientrare in quella sua e dell\u2019onorevole Lombardi, avendo essi affermato che non si pu\u00f2 parlare di sequestro nella Costituzione, ma soltanto di libert\u00e0 di stampa, e che per quanto riguarda il sequestro ci si deve rimettere alla legge speciale.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la formulazione proposta dagli onorevoli Lombardi e Mancini \u00e8 del seguente tenore: \u00abLa libert\u00e0 di stampa \u00e8 garantita a tutti. Le limitazioni saranno indicate dalla legge anche se le manifestazioni del pensiero siano fatte con mezzi differenti dalla stampa\u00bb. Fa osservare in proposito ai proponenti che il trattamento da fare alla stampa ed anche agli altri mezzi di manifestazione del pensiero differenti dalla stampa, \u00e8 contenuto in quella proposizione della prima parte dell\u2019articolo in cui si dice: \u00ab\u00e8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni e censure\u00bb, facendo riferimento appunto alla stampa e a qualsiasi altro mezzo di espressione. La discussione di questo inciso \u00e8 stata, d\u2019accordo, rinviata alla fine della discussione dell\u2019articolo. Quindi la proposta degli onorevoli Lombardi e Mancini potr\u00e0 essere posta in votazione in quella sede.<\/p><p>Ritiene che debba avere la precedenza nella votazione la proposta dell\u2019onorevole Lucifero, secondo la quale nessuna facolt\u00e0 in materia di sequestro deve essere data al potere esecutivo, cio\u00e8 all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, e perci\u00f2 la mette ai voti.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che dicendo di non volere che nessuna facolt\u00e0 in materia di stampa sia concessa al potere esecutivo, non esclude affatto che vi possa essere una legge sulla stampa, ma intende soltanto porre limiti chiari a questa legge. La competenza in materia di sequestro della stampa pu\u00f2 essere soltanto concessa all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Del resto, se lo si ritiene opportuno, si potr\u00e0 stabilire con lettera <em>d<\/em>) una disposizione che dia in qualche caso specifico questa speciale potest\u00e0 all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, come \u00e8 accennato nella proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni. Per\u00f2 deve essere ben fermo il principio che il potere esecutivo non ha la facolt\u00e0 di impedire a qualunque cittadino di esprimere la propria opinione.<\/p><p>MANCINI fa osservare che quando questo principio si afferma in una Costituzione la legge speciale non potr\u00e0 assolutamente derogare dal principio proclamato.<\/p><p>TOGLIATTI osserva che in linea astratta di diritto costituzionale la proposizione potrebbe essere accettata, ma non pu\u00f2 esserlo in linea pratica perch\u00e9 la magistratura ha dimostrato di essere scarsamente penetrabile allo spirito democratico. Pertanto dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che il principio contenuto nella proposta dell\u2019onorevole Lucifero non si potrebbe applicare all\u2019ipotesi prevista nella lettera <em>a<\/em>) per le ragioni gi\u00e0 esposte; e quando un cittadino non assume la responsabilit\u00e0 di quello che pubblica, non ha il diritto di invocare la tutela della libert\u00e0 di stampa. Non c\u2019\u00e8 una violazione della libert\u00e0 di stampa quando si impedisce l\u2019uscita di un giornale privo della firma del gerente responsabile.<\/p><p>Dichiara pertanto che voter\u00e0 contro la formula dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>DE VITA dichiara di astenersi dalla votazione per le ragioni precedentemente esposte.<\/p><p>(<em>La formula \u00e8 respinta con 2 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta degli onorevoli Lombardi e Mancini secondo la quale le limitazioni della libert\u00e0 di stampa sarebbero ammesse purch\u00e9 stabilite da una legge speciale.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 contro questa proposta perch\u00e9 ritiene che il riferimento alla legge speciale, senza limiti da parte della Costituzione, sia pericolosissimo.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che voter\u00e0 contro la proposta perch\u00e9 essa ripropone la formula contenuta nello Statuto Albertino: \u00abLa stampa sar\u00e0 libera, ma una legge ne reprime gli abusi\u00bb, che, coerentemente alla sua precedente dichiarazione, considera troppo generica e quindi inoperante.<\/p><p>TOGLIATTI si associa alla dichiarazione di voto del Presidente.<\/p><p>LUCIFERO si associa anch\u2019egli alla dichiarazione di voto del Presidente.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 2 voti favorevoli e 13 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni: \u00abIl diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo \u00e8 garantito a tutti.<\/p><p>\u00abIl sequestro pu\u00f2 essere disposto soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto e, comunque, nei casi gravi, anche con provvedimento di urgenza frattanto non motivato\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI fa presente che avrebbe voluto esprimere gli stessi concetti in termini pi\u00f9 precisi che potrebbero essere conglobati nella prima parte dell\u2019articolo. In questa prima parte si d\u00e0 una limitazione anche all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la quale interviene solo in casi specifici. Ora fra i casi specificamente determinati, quelli di cui alle lettera <em>b<\/em>) e <em>c<\/em>) sono pleonastici. La sua proposta definitiva sarebbe pertanto di un\u2019aggiunta che completi la parte dell\u2019articolo gi\u00e0 approvato, che prenderebbe il posto di quella discussa.<\/p><p>MORO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni, pur dandogli atto dell\u2019intenzione conciliativa, perch\u00e9 ritiene che la Costituzione debba conferire alla polizia i poteri stabiliti. Accetterebbe la proposta in via subordinata, qualora fosse respinta la proposta dei Relatori; ed in quel caso si riserva di ripresentare la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni prima di tutto perch\u00e9 essa tende a modificare quanto \u00e8 gi\u00e0 stato votato, e in secondo luogo perch\u00e9 \u00e8 vaga e imprecisa, e la sua imprecisione lascerebbe all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria il diritto di procedere al sequestro in \u00abcasi gravi\u00bb, espressione ambigua che potrebbe dar luogo all\u2019arbitrio.<\/p><p>LUCIFERO concorda con l\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che la formula \u00abcasi gravi\u00bb \u00e8 invece precisa perch\u00e9 nei casi gravi si comprendono quelli non previsti dalle norme amministrative.<\/p><p>Rispondendo all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Cevolotto, il quale si preoccupa di lasciare all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria la facolt\u00e0 di provvedere, gli domanda chi, secondo lui, dovrebbe provvedere, ed in qual modo egli intenda tutelare la pubblica moralit\u00e0.<\/p><p>MANCINI dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni perch\u00e9 le modalit\u00e0 del sequestro debbono essere stabilite dalla legge speciale sulla stampa. Una Carta costituzionale non pu\u00f2 affermare altro che il principio, non le modalit\u00e0 con le quali il principio si applica.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di associarsi alla dichiarazione di voto dell\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 1 voto favorevole e 14 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dai Relatori nella prima parte, che \u00e8 la seguente: \u00abPer la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva\u00bb.<\/p><p>Fa rilevare che chi vota a favore di questa proposizione pu\u00f2 riservarsi il diritto poi di intervenire, pur affermando il principio generale, in tutte quelle ipotesi e quei limiti che riguardano l\u2019applicazione del principio.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro perch\u00e9 \u00e8 contrario al principio.<\/p><p>(<em>La proposta<\/em> \u00e8 <em>approvata con 10 voti favorevoli e 5 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seguente altra proposizione: \u00abnei casi: <em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO ricorda che nella seduta precedente l\u2019onorevole Basso, molto giustamente, aveva in un primo tempo accettato la sua prima proposta di limitare le violazioni amministrative alla mancanza del gerente e dello stampatore, e cio\u00e8 della persona responsabile che eventualmente deve essere perseguita. Visto che \u00e8 stato ammesso il principio dell\u2019arbitrio di polizia, \u00e8 d\u2019avviso che debba cercarsi almeno di limitarlo, chiarendo che violazione di norme amministrative pu\u00f2 esservi soltanto se manca il nome del gerente responsabile ed il nome dello stampatore.<\/p><p>Propone pertanto un emendamento sostitutivo cos\u00ec formulato: <em>\u00aba<\/em>) di mancata indicazione del responsabile e dello stampatore\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO si associa a quanto ha detto l\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di non poter accettare l\u2019emendamento sostitutivo perch\u00e9 vi sono anche altre norme amministrative che si possono violare; per esempio, le norme che si riferiscono alla limitazione nel consumo della carta. Se esce un giornale a quattro pagine, sfidando le norme stabilite dal comitato dei prezzi, lo si deve poter sequestrare.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che per questa ipotesi non \u00e8 necessario il sequestro, perch\u00e9 basta una forte multa, che \u00e8 un provvedimento di carattere penale.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente un altro caso di violazione: quello che si faccia una legge sulla stampa la quale imponga la pubblicazione dei bilanci. Se un giornale non pubblicasse questi bilanci, potrebbe essere sequestrato.<\/p><p>Ripete, in ogni modo, che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>DOSSETTI ritiene che le giuste esigenze prospettate dagli oratori non possano essere soddisfatte per via di polizia. Per esse pu\u00f2 bastare l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, perch\u00e9 l\u2019immediatezza dell\u2019intervento della polizia non \u00e8 necessario, a meno che non si tratti dell\u2019ipotesi straordinaria dell\u2019omissione del gerente responsabile. Per evitare il grave pericolo di abusi da parte dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, tutte le formulazioni che si potrebbero fare non sarebbero mai sufficienti.<\/p><p>MANCINI si dichiara favorevole alla formula che contempla le norme amministrative, per le stesse ragioni esposte nella seduta precedente ed in seguito alle quali l\u2019onorevole La Pira mut\u00f2 la formula da lui precedentemente proposta. Nella formula \u00abviolazione delle norme amministrative\u00bb \u00e8 racchiuso anche il concetto della mancanza della firma dello stampatore e della mancanza del gerente responsabile. Invece, con la formula dell\u2019onorevole Lucifero, si verrebbero ad escludere ogni altra eventuale norma amministrativa obliata od offesa.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, precisa all\u2019onorevole Mancini che nella seduta precedente egli era d\u2019accordo con lui perch\u00e9 si trattava dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Oggi, poich\u00e9 si tratta dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, il suo accordo con l\u2019onorevole Mancini non c\u2019\u00e8 pi\u00f9.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere combattuto tra il desiderio di non usare la formula generica che ritiene pericolosa, e la necessit\u00e0 di tener conto di tutte le ipotesi in cui il sequestro pu\u00f2 essere consentito. Si potrebbe venire incontro alla preoccupazione dell\u2019onorevole Togliatti, aggiungendo l\u2019altra ipotesi da questi proposta e cio\u00e8 il caso della mancanza di pubblicazione del bilancio, senza usare la formula generica della violazione delle norme amministrative.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che vi sono tre proposte: quella contenuta nella formula originaria dei Relatori; quella contenuta nella proposta intermedia dell\u2019onorevole Basso che tiene conto della preoccupazione espressa dall\u2019onorevole Togliatti; e infine la proposta radicale dell\u2019onorevole Lucifero, in cui si prevede il sequestro preventivo da parte dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza soltanto quando manchi l\u2019indicazione del gerente responsabile o dello stampatore.<\/p><p>Dichiara che voter\u00e0 a favore della formula proposta originariamente dai Relatori, perch\u00e9 pi\u00f9 chiara e precisa.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritirare la sua proposta intermedia.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lucifero, il quale vorrebbe sostituire il comma <em>a<\/em>) col seguente: \u00ab<em>a<\/em>) di mancata indicazione del responsabile o dello stampatore\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 3 voti favorevoli e 12 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Rileva che l\u2019onorevole Basso ha dichiarato di non insistere sulla sua proposta. Domanda all\u2019onorevole Togliatti se mantiene la sua.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di ritirare la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dai Relatori, cos\u00ec concepita \u00ab<em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro questa formula, come ieri ha votato contro l\u2019analoga formula proposta per la prima parte dell\u2019articolo, perch\u00e9 considera che essa consenta l\u2019effettiva soppressione della libert\u00e0 di stampa.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che voter\u00e0 contro la formula proposta dai Relatori, perch\u00e9 ha la sensazione che si vada incontro ad un\u2019estensione troppo pericolosa.<\/p><p>CEVOLOTTO si associa alle considerazioni esposte dagli onorevoli Lucifero e Dossetti e dichiara che voter\u00e0 contro.<\/p><p>DE VITA dichiara che si asterr\u00e0 dalla votazione per le ragioni gi\u00e0 esposte.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara che voter\u00e0 contro per coerenza con le sue dichiarazioni precedenti.<\/p><p>(<em>La formula dei Relatori \u00e8 approvata con 7 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione il comma <em>b<\/em>): \u00abdi pubblicazioni oscene\u00bb proposto dal Relatore La Pira.<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara contrario al comma proposto dall\u2019onorevole La Pira, non perch\u00e9 sia contrario alla persecuzione di pubblicazioni oscene, ma perch\u00e9 ritiene che questo comma apra un altro varco agli abusi da parte della pubblica sicurezza che, ravvisando artatamente un carattere osceno in pubblicazioni che non lo hanno, potrebbe sopprimerle.<\/p><p>MASTROJANNI non \u00e8 favorevole al comma <em>b<\/em>) proposto, non perch\u00e9 non intenda che venga repressa la stampa a carattere osceno, ma perch\u00e9 questa repressione rientrerebbe nell\u2019ipotesi da lui formulata nella proposta non approvata. Si associa alle dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro per le stesse ragioni espresse dagli onorevoli Mastrojanni e Cevolotto. Ritiene che il giudizio sulla oscenit\u00e0 o meno di una pubblicazione sia un giudizio di grande delicatezza. Si sono viste considerare oscene delle opere d\u2019arte che ormai sono internazionalmente riconosciute come dei capolavori.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 contro per le stesse ragioni esposte dagli onorevoli Cevolotto e Lucifero.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa presente il caso pratico dell\u2019ufficiale di pubblica sicurezza che veda delle pubblicazioni a carattere osceno e proceda immediatamente al sequestro. Per\u00f2 entro 24 ore egli deve richiedere la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Domanda perci\u00f2 quale difficolt\u00e0 esista in concreto a che un ufficiale della polizia giudiziaria abbia la possibilit\u00e0 di sequestrare una pubblicazione oscena, e dove sia la difficolt\u00e0 politica.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, osserva che la difficolt\u00e0 \u00e8 nel pericolo di abuso, non nell\u2019applicazione della disposizione.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, riconosce la possibilit\u00e0 di abusi, ma ritiene che tra i piccoli abusi che si possono commettere ed i grandi mali che possono essere evitati, occorre scegliere, reprimendo i grandi mali.<\/p><p>MORO ritiene che il comma sia di importanza essenziale per la repressione degli abusi della libert\u00e0 di stampare che tendano intenzionalmente, come si attua oggi, alla corruzione della giovent\u00f9 ed all\u2019indebolimento della forza morale italiana. Dichiara che, per queste ragioni, voter\u00e0 a favore del comma proposto dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di votare contro poich\u00e9 non riconosce alla pubblica sicurezza la capacit\u00e0 di discernere quali pubblicazioni siano oscene e quali no.<\/p><p>DOSSETTI si associa alle considerazioni esposte dall\u2019onorevole Moro, aggiungendo che, se si considera il complesso del sistema che la Commissione \u00e8 venuta costruendo, si vedr\u00e0 che si \u00e8 largheggiato su qualche punto in cui si potevano porre restrizioni, mentre ora si vorrebbe da taluni non dare il potere alla pubblica sicurezza di intervento in un caso in cui \u00e8 giustificato, al di fuori di ogni considerazione di ordine politico.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di votare a favore della formula proposta dal Relatore oltre che per le ragioni indicate dagli onorevoli Moro, Dossetti e La Pira, anche per il fatto che ove una simile proposta venisse respinta, la pubblica sicurezza non si sentirebbe mai autorizzata a intervenire per reprimere abusi cos\u00ec gravi.<\/p><p>TOGLIATTI fa osservare che nella discussione si \u00e8 parlato di autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, mentre nel testo proposto si parla soltanto di polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria \u00e8 alle dipendenze del procuratore della Repubblica, e non del questore.<\/p><p>PRESIDENTE precisa che gli agenti della polizia giudiziaria sono sempre dipendenti dal questore, pure essendo distaccati agli uffici giudiziari per i servizi giudiziari.<\/p><p>MORO osserva che si potrebbe prendere in considerazione l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Togliatti e chiarire dicendo che il sequestro pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali della polizia in genere.<\/p><p>DOSSETTI fa presente che l\u2019onorevole Togliatti ha portato un argomento di pi\u00f9 circa la fondatezza della pretesa di affermare questa possibilit\u00e0, dato che vi \u00e8 con la polizia giudiziaria una possibilit\u00e0 ed una garanzia di maggior controllo di quella che non vi sia con una polizia normale.<\/p><p>MANCINI fa presente che la polizia giudiziaria dipende dal procuratore della Repubblica, per la scoperta e la persecuzione dei reati secondo quanto \u00e8 stabilito nel Codice; dipende dai suoi organi per il resto.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI rileva che dare una definizione della oscenit\u00e0 non \u00e8 cosa facile.<\/p><p>MORO osserva che il Codice penale ne parla, definendo gli atti osceni.<\/p><p>MANCINI dichiara che voter\u00e0 favorevolmente al comma proposto perch\u00e9, avendo votato per la formula riguardante le violazioni alle norme amministrative, di cui al comma <em>a<\/em>), non pu\u00f2 per coerenza che votare la formula del comma <em>b<\/em>) cos\u00ec come \u00e8 stata presentata. Voter\u00e0 favorevolmente, oltre che per le ragioni morali gi\u00e0 espresse, anche perch\u00e9 alla parola \u00abosceno\u00bb non si pu\u00f2 dare che il significato etico giuridico dal codice penale.<\/p><p>IOTTI LEONILDE dichiara che voter\u00e0 favorevolmente, associandosi alle considerazioni esposte dall\u2019onorevole Moro, in modo particolare per quel che riguarda la protezione della moralit\u00e0 pubblica e della giovent\u00f9.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che voter\u00e0 contro. Riconosce la necessit\u00e0 della repressione della stampa oscena, ma non riconosce negli agenti di polizia giudiziaria la capacit\u00e0 di giudicare sulla necessit\u00e0 del sequestro preventivo.<\/p><p>Aveva perci\u00f2 suggerito la formula del provvedimento di urgenza, demandando al procuratore della Repubblica, o al Pretore, di giudicare sulla convenienza o meno del sequestro con provvedimento non motivato.<\/p><p>MANCINI fa osservare all\u2019onorevole Mastrojanni che, quando si parla di polizia giudiziaria, \u00e8 sempre sottinteso il procuratore della Repubblica, il quale rimane la sola autorit\u00e0 per ordinare il sequestro.<\/p><p>MASTROJANNI precisa che gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno il dovere di sequestrare quello che \u00e8 corpo di reato, senza preventivo intervento del procuratore della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il comma <em>b<\/em>) dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 8 voti favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il comma <em>c<\/em>) dell\u2019articolo proposto dai Relatori, il quale dice: \u00abdi quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara contrario al comma <em>c<\/em>), non soltanto per la ragione che, essendo stato contrario agli altri due deve evidentemente essere contrario anche al terzo; ma anche perch\u00e9 con questo comma si riapre, a suo avviso, proprio quel varco che si era stabilito di non lasciare aperto in materia di sequestro preventivo da parte della polizia giudiziaria. Si \u00e8 detto che ogni rinvio alla legge speciale \u00e8 pericoloso; tanto pi\u00f9 \u00e8 pericoloso in questo caso. La legge speciale pu\u00f2 creare svariatissimi reati per i quali ammette il sequestro preventivo, venendo cos\u00ec a ferire il principio della libert\u00e0 di stampa. Si potrebbe perfino arrivare a stabilire che lo scrivere contro una determinata posizione politica assunta da un governo \u00e8 reato, e ad autorizzare in questo caso il sequestro.<\/p><p>MORO ritiene di non potere aderire a quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Cevolotto. Qui non si tratta di reati fissati dalla legge sulla stampa, ma di quelli definiti tali dal Codice penale, tra i quali la legge sulla stampa sceglie quelli per i quali \u00e8 autorizzato il sequestro preventivo. \u00c8 del parere che per i reati neo-fascisti, per esempio, data la delicata situazione politica, sia indispensabile dare alla legge un mezzo per addivenire al sequestro.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare all\u2019onorevole Moro che quando si dice: \u00abPer i reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo\u00bb non \u00e8 possibile riferirsi ai reati del Codice penale, perch\u00e9 in materia di stampa i reati li stabilisce la legge sulla stampa. Sono leggi penali anche tutte le norme delle leggi speciali che ravvisano dei reati. La legge sulla stampa creer\u00e0 dei reati di stampa all\u2019infuori di quelli stabiliti dal Codice.<\/p><p>Non ritiene che con questa formula si miri a impedire il sequestro per quei reati che sono stabiliti dalla legge sulla stampa; il pericolo da lui prospettato esiste dunque realmente.<\/p><p>MORO ammette che la questione debba essere chiarita. Anche la legge sulla stampa potr\u00e0 prevedere dei casi di reato; per\u00f2 avr\u00e0 un\u2019altra funzione; oltre che prevedere questi reati di stampa, dovr\u00e0 scegliere quei reati tassativamente indicati, per cui sia ammesso il sequestro preventivo.<\/p><p>DOSSETTI si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Moro, in considerazione della necessit\u00e0 di repressione della stampa neofascista.<\/p><p>LUCIFERO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>BASSO e LA PIRA, <em>Relatori<\/em>, insistono sulla formula proposta.<\/p><p>MANCINI ritiene che l\u2019onorevole Cevolotto potrebbe aver ragione, se i reati di cui si tratta oltre ad essere indicati dal Codice Penale, fossero anche previsti dalla legge speciale sulla stampa. Qui invece \u00e8 stato specificato che si tratta di quei reati per i quali sia il Codice penale, sia la legge sulla stampa, dovranno stabilire tassativamente il sequestro. Per questi motivi voter\u00e0 in favore della disposizione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il comma <em>c<\/em>) dell\u2019articolo cos\u00ec formulato: \u00abdi quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 9 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la proposizione seguente, nella quale, riferendosi ai casi in cui si \u00e8 data facolt\u00e0 all\u2019autorit\u00e0 di polizia di intervenire con la misura del sequestro preventivo, si dice: \u00abIn tali casi deve essere richiesta entro le ventiquattro ore la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO propone che, secondo quanto si \u00e8 fatto per altri casi precedente mente esaminati, si dica: \u00abrichiesta e concessa nelle ventiquattro ore successive\u00bb. In caso contrario non vi sarebbe alcun limite effettivo: basta richiedere la convalida nelle ventiquattro ore, poi l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 aspettare anche due mesi.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, si dichiara d\u2019accordo in linea di massima con la richiesta dell\u2019onorevole Cevolotto salvo ad allargare il termine a quarantotto ore.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il comma cos\u00ec formulato: \u00abIn tali casi deve essere richiesta entro le ventiquattro ore la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Questa deve provvedere nel termine delle quarantotto ore successive\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il comma successivo, cos\u00ec formulato nel testo proposto dai Relatori: \u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica la legge commina severe pene per i reati commessi mediante la stessa e dispone cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO rileva che questa non \u00e8 materia costituzionale, ma di competenza del potere legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si tratta di limiti che la Commissione, in sede costituzionale, intende porre al potere legislativo.<\/p><p>DOSSETTI ritiene utile porre in questa sede una norma del genere. Si deve sottolineare nella Costituzione un concetto che \u00e8 parallelo a quello della libert\u00e0: la responsabilit\u00e0 sociale. Propone per\u00f2 che, invece di \u00abdispone\u00bb si dica: \u00abpu\u00f2 disporre\u00bb. Propone anche che, invece di \u00abcautele amministrative\u00bb, si dica \u00abcontrolli e cautele finanziarie\u00bb; altrimenti si potrebbe pensare che il termine \u00abamministrative\u00bb debba essere inteso nel senso che esso aveva in una proposizione precedente dello stesso articolo, mentre qui si riferisce all\u2019amministrazione dei giornali.<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara contrario alla formula proposta perch\u00e9 con essa, come ha osservato l\u2019onorevole Lucifero, si entra nel campo riservato alla legge speciale, mentre la Costituzione pu\u00f2 dare l\u2019indirizzo, ma non entrare nel campo della legge speciale. Osserva che una formula del genere di quella proposta non \u00e8 contenuta in nessuna Costituzione.<\/p><p>Circa la modifica \u00abpu\u00f2 disporre\u00bb proposta dall\u2019onorevole Dossetti, osserva che \u00e8 inutile il dirlo, perch\u00e9 si sa che la legge pu\u00f2 disporre; o si impone alla legge di disporre o altrimenti non si dice niente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Dossetti ha proposto che il comma venga cos\u00ec emendato: \u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica la legge commina severe pene per i reati commessi mediante la stampa, e dispone cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di giudicare la formula superflua. \u00c8 la legge che deve prevedere quei casi.<\/p><p>MANCINI si dichiara contrario alla proposta dell\u2019onorevole Dossetti per le stesse ragioni addotte dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il concetto contenuto nella proposizione in esame \u00e8 quello della protezione della pubblica fede contro certa stampa. Si mira a disporre che il legislatore introduca nella legge sulla stampa pene per i reati commessi mediante la stampa, e disponga cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica. Queste norme, sempre inserite nelle Costituzioni, e che debbono servire come un invito e come una traccia per il legislatore, sono di grande importanza, perch\u00e9 si riferiscono principalmente all\u2019obbligo dell\u2019indicazione dei bilanci e delle fonti delle notizie. Si sa quali sconvolgimenti possano produrre le notizie false od inventate. Gi\u00e0 fin da ora la Costituzione deve dare queste direttive al legislatore.<\/p><p>Riconosce in ogni modo che la formula da lui proposta potrebbe essere migliorata, e che quella dell\u2019onorevole Dossetti si avvicina di pi\u00f9 al concetto che si vuole esprimere.<\/p><p>MORO ritiene che la formula dell\u2019onorevole Dossetti possa essere accettata.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare la formula dell\u2019onorevole Dossetti; ma, invece di \u00abpu\u00f2 disporre\u00bb, preferisce che sia mantenuta la parola \u00abdispone\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara di consentire quanto allo spirito che informa la proposizione proposta.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Dossetti ha cos\u00ec modificato l\u2019emendamento sostitutivo proposto: \u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli e cautele finanziarie idonee a garantire la fede pubblica\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che i controlli devono essere esclusivamente finanziari, e pertanto bisognerebbe specificarlo, altrimenti si corre il pericolo che attraverso la generica parola \u00abcontrolli\u00bb si venga ad ammettere il controllo sulla stampa senza limiti ed anche in materia politica. Propone pertanto che nella formula si specifichi il genere del controllo.<\/p><p>DOSSETTI propone che si dica: \u00abcontrolli sulle fonti di notizie e cautele finanziarie\u00bb.<\/p><p>TOGLIATTI fa presente che il tema \u00e8 dei pi\u00f9 delicati ed esigerebbe un esame ed una discussione pi\u00f9 approfonditi.<\/p><p>Effettivamente si \u00e8 arrivati, per quanto riguarda la stampa, ad un punto tale di organizzazione, che l\u2019astratto principio della libert\u00e0 di stampa non pu\u00f2 pi\u00f9 essere accettato. Il principio della libert\u00e0 di stampa mette sullo stesso piano l\u2019onesto organo di informazione e lo strumento che viene creato da colui che ha accumulato ricchezze, e si serve di queste ricchezze per disorganizzare la vita economica e sociale del Paese. Ritiene che non si possa ammettere questa parit\u00e0 di trattamento. Ormai si \u00e8 usciti dal periodo del liberismo, ed \u00e8 bene che si introduca nella Costituzione una formula che dia al legislatore la possibilit\u00e0 di disporre cautele finanziarie e controlli sugli organi di stampa. Quanto alla natura e la portata dei controlli, questi potranno essere meglio specificati nella legge sulla stampa. Non esclude che si possa arrivare ad un controllo che dia la responsabilit\u00e0 alla direzione di un giornale, il quale domani potrebbe agire a suo piacere sull\u2019opinione pubblica, senza che si abbiano armi per combatterlo. Ritiene che, se si vuole difendere la democrazia, non si deve capitolare su questo terreno, perch\u00e9 vi sono avversari e nemici senza scrupoli. Pertanto si dichiara favorevole alla formula dell\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che la formula dell\u2019onorevole Dossetti, nella sua definitiva stesura, \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica, la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e cautele finanziarie idonee a garantire la fede pubblica\u00bb.<\/p><p>BASSO e LA PIRA, <em>Relatori<\/em>, dichiarano di accettare l\u2019emendamento Dossetti.<\/p><p>MANCINI domanda che cosa si intende per \u00abcautele finanziarie\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI chiarisce che l\u2019esigenza che si vuol soddisfare \u00e8 triplice: anzitutto stabilire un controllo sulla responsabilit\u00e0 delle fonti di notizie; in secondo luogo stabilire un controllo sui fondi e sull\u2019amministrazione; in terzo luogo disporre anche qualche altra cautela.<\/p><p>MANCINI dichiara di consentire sulla necessit\u00e0 di queste tre esigenze, ma osserva che, per quanto riguarda il controllo sui mezzi finanziari, nella formula proposta non \u00e8 detta alcuna parola.<\/p><p>DOSSETTI propone si dica: \u00abpu\u00f2 disporre controlli sulle fonti delle notizie e sulle fonti finanziarie\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che con una formula cos\u00ec ampia si corre il pericolo di superare i limiti su cui tutti si sono trovati d\u2019accordo, col rischio di autorizzare implicitamente il potere esecutivo a destinare un funzionario di pubblica sicurezza a far parte dell\u2019amministrazione di un giornale. Propone perci\u00f2 che si dica: \u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e controlli sui fondi finanziari, idonei a garantire la fede pubblica.<\/p><p>MORO osserva che \u00e8 meglio dire: \u00absui mezzi di finanziamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che l\u2019ultima redazione della formula, frutto della collaborazione di tutti i componenti la Commissione, potrebbe essere la seguente: \u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e sui mezzi di finanziamento idonei a garantire la fede pubblica\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non opporsi a questa formula, ma desidera che resti a verbale che con questo non intende aderire ai princip\u00ee esposti dall\u2019onorevole Togliatti e che in materia di libert\u00e0 di stampa resta fedele ai princip\u00ee democratici della assoluta libert\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro la formulazione proposta che, a suo avviso, preluderebbe alla ricostituzione del Ministero della cultura popolare, in quanto occorrer\u00e0 creare un organo di Stato che adempia a queste funzioni di controllo.<\/p><p>TOGLIATTI dichiara che l\u2019assoluta libert\u00e0 di stampa, nelle condizioni odierne di organizzazione economica, non esiste. Esisterebbe solo se tutte le tipografie divenissero propriet\u00e0 dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il comma nella seguente definitiva formulazione: \u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e sui mezzi di finanziamento, idonei a garantire la fede pubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato con 10 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa presente che dovrebbe ora essere ripresa in esame la proposizione lasciata in sospeso al principio dell\u2019articolo, la quale dice: \u00ab\u00c8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni o censure\u00bb. La formula definitiva della proposizione potrebbe essere la seguente: \u00ab\u00c8 vietato assoggettare l\u2019esercizio del diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa ad autorizzazioni o censure\u00bb.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>MORO osserva che la decisione su questa proposta \u00e8 stata rinviata, non al punto in cui \u00e8 giunta la discussione, ma quando si fosse definita ulteriormente la disciplina della libert\u00e0 di esprimere i propri pensieri con la stampa e con altri mezzi di manifestazione. Pertanto, data l\u2019ora tarda e la difficolt\u00e0 dell\u2019argomento, propone il rinvio della discussione.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, si associa alla proposta dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.35.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Mastrojanni, Moro, Togliatti e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Grassi, Marchesi, Merlin Umberto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 15. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Lucifero \u2013 De Vita \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Cevolotto \u2013 Mastrojanni \u2013 Moro \u2013 Dossetti \u2013 Da Pira, Relatore \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5045"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5045\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7671,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5045\/revisions\/7671"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5045"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}