{"id":5043,"date":"2023-10-15T22:33:59","date_gmt":"2023-10-15T20:33:59","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5043"},"modified":"2023-10-22T21:59:35","modified_gmt":"2023-10-22T19:59:35","slug":"giovedi-26-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5043","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5043\" class=\"elementor elementor-5043\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0fb2575 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0fb2575\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-220bff4\" data-id=\"220bff4\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a846df0 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"a846df0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460926sed014ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e36734 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2e36734\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>14.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>I princip\u00ee dei rapporti civili (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Dossetti \u2013 Corsanego \u2013 Mastrojanni \u2013 Marchesi \u2013 Moro \u2013 Basso, <em>Relatore \u2013 <\/em>De Vita \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Caristia \u2013 Cevolotto \u2013 Lucifero \u2013 La Pira, <em>Relatore.<\/em><\/p><p>La seduta comincia allo 11.20.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo concernente la libert\u00e0 di stampa preparato dai Relatori onorevoli Basso e La Pira:<\/p><p>\u00abIl diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo \u00e8 garantito a tutti. (\u00c8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni o censure). Il sequestro pu\u00f2 essere disposto soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto;<\/li><li><em>b<\/em>) di reati (non politici) per i quali la legge stabilisca il sequestro;<\/li><li><em>c<\/em>) di esecuzione di una sentenza.<\/li><\/ol><p>\u00abPer la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva nei casi:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto;<\/li><li><em>b<\/em>) di pubblicazioni oscene;<\/li><li><em>c<\/em>) di quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo.<\/li><\/ol><p>\u00abIn tali casi deve essere richiesta, entro le 24 ore, la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>\u00abPer le funzioni speciali della stampa periodica la legge commina severe pene per i reati commessi mediante la stessa e dispone cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica.<\/p><p>\u00abSolo la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa (a tutela della pubblica moralit\u00e0 ed in vista specialmente della protezione della giovent\u00f9)\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione la prima proposizione dell\u2019articolo, avvertendo che se qualcuno dei Commissari desidera estendere la discussione a tutto l\u2019articolo \u00e8 libero di farlo; e che le parti comprese tra parentesi segnalano punti nei quali non \u00e8 stato raggiunto l\u2019accordo tra i due Relatori.<\/p><p>Mette ai voti la prima proposizione dell\u2019articolo: \u00abIl diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo \u00e8 garantito a tutti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione la seconda proposizione: \u00ab\u00c8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni o censure\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI domanda a che cosa si riferisce la particella pronominale della parola \u00abassoggettarne\u00bb.<\/p><p>CORSANEGO rileva che si riferisce evidentemente al diritto.<\/p><p>DOSSETTI ritiene che in tal caso si possa sollevare l\u2019obiezione che l\u2019enunciazione generale del divieto di autorizzazioni o censure contrasti con quello che segue, specialmente per quanto riguarda l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo. \u00c8 invece del parere che il disposto di questa seconda proposizione non possa riferirsi che all\u2019esercizio della libert\u00e0 di stampa. Pertanto propone di modificare la proposizione nel modo seguente: \u00ab\u00c8 vietato assoggettare l\u2019esercizio della libert\u00e0 di stampa ad autorizzazioni o censure\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di non comprendere l\u2019obiezione fatta dall\u2019onorevole Dossetti, rilevando come la parola \u00abassoggettarne\u00bb si riferisca indubbiamente al diritto.<\/p><p>PRESIDENTE osserva all\u2019onorevole Mastrojanni che mentre nella prima parte dell\u2019articolo, gi\u00e0 approvata, si dice che \u00e8 garantito il diritto di espressione dei propri pensieri ed opinioni non solo a mezzo della stampa ma anche attraverso qualsiasi altro mezzo di espressione, nell\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo si dice che la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa. Questa \u00e8 la contraddizione rilevata dall\u2019onorevole Dossetti.<\/p><p>MARCHESI osserva che, con la proposta dell\u2019onorevole Dossetti, si viene ad assoggettare ad autorizzazione e censura il diritto di espressione con mezzi differenti dalla stampa.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che non intendeva entrare nel merito della questione. Obbiettava solo che nell\u2019articolo, cos\u00ec come \u00e8 stato proposto dai Relatori, la formulazione \u00e8 inaccettabile, perch\u00e9 vi \u00e8 un contrasto tra l\u2019affermazione generale: \u00ab\u00e8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni o censure\u00bb e quanto si dice nell\u2019ultimo capoverso, nel quale si stabilisce che \u00absolo la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni di pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa\u00bb.<\/p><p>Evidentemente gli estensori dell\u2019articolo pensavano che alla stampa non debba essere posto l\u2019obbligo di autorizzazioni o censure, le quali invece potrebbero essere disposte dalla legge per altri mezzi di espressione quali, ad esempio, la radiofonia o il cinema.<\/p><p>MARCHESI ripete la sua preoccupazione che gli altri mezzi di espressione del pensiero possano essere assoggettati a quelle limitazioni preventive che non si ammettono per le manifestazioni della stampa.<\/p><p>MORO fa osservare che, nel testo dell\u2019articolo in discussione, tali limitazioni vengono giustificate in una proposizione messa tra parentesi. In essa si dice appunto che queste limitazioni hanno per scopo la tutela della pubblica moralit\u00e0 in vista specialmente della protezione della giovent\u00f9.<\/p><p>MARCHESI propone che la votazione dell\u2019articolo non sia fatta proposizione per proposizione, poich\u00e9 ritiene che le proposizioni siano talmente tra loro collegate da poter indurre ad approvare una cosa che pu\u00f2 essere in contraddizione formale con quello che si dice in un altro capoverso. In particolare chiede che la frase in discussione: \u00ab\u00e8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni o censure\u00bb sia posta in votazione dopo che siano state approvate le altre parti dell\u2019articolo.<\/p><p>DOSSETTI fa osservare che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Marchesi saranno risolte in sede di discussione e di approvazione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo, nel quale si stabilisce che per gli altri mezzi di espressione \u00e8 consentita la limitazione preventiva.<\/p><p>Comunque ritiene che la correzione formale da lui proposta debba essere accolta per una ragione sistematica, e cio\u00e8 perch\u00e9 tutto quello che segue ha riflesso solamente per la stampa, ad eccezione della norma finale che riguarda gli altri mezzi di espressione.<\/p><p>PRESIDENTE propone che si tengano nettamente distinte le due espressioni del pensiero: quella della stampa prima, quella degli altri mezzi dopo, ad evitare che sorga il pericolo di confusione. Occorre dire in principio che l\u2019esercizio della libert\u00e0 di stampa \u00e8 garantito a tutti; poi si parler\u00e0 degli altri mezzi di espressione ed anche per quelli si potr\u00e0 fare un\u2019affermazione di carattere generale.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di essere favorevole alla proposta del Presidente, anche perch\u00e9 ben diversa \u00e8 la situazione che deve essere fatta alla libert\u00e0 di espressione del proprio pensiero attraverso la stampa, e quella che potrebbe essere fatta alla libert\u00e0 di espressione con altri mezzi. La stampa \u00e8 un mezzo di espressione del pensiero individuale e personale, mentre, ad esempio, il cinema \u00e8 inevitabilmente il risultato di un pensiero collettivo. Gi\u00e0 per questa distinzione, dunque, pu\u00f2 prospettarsi la possibilit\u00e0 di una diversa disciplina.<\/p><p>Vi \u00e8 poi un\u2019altra differenza di fatto. La stampa \u00e8 mezzo immediato di comunicazione, ma rispetto soltanto ad un soggetto passivo, che voglia assoggettarsi a ricevere l\u2019espressione del pensiero altrui. Altri mezzi di comunicazione del pensiero sono invece tali da costringere l\u2019individuo a trovarsi soggetto passivo di comunicazione, indipendentemente da una scelta pi\u00f9 specifica, come pu\u00f2 esser fatto per il libro o per il giornale. Si pensi alla radiofonia, e, per certe ipotesi, alla cinematografia. Ritiene quindi che si debba fare una enunciazione di carattere generale per quanto riguarda le manifestazioni del pensiero attraverso la stampa, dicendo che il diritto di espressione mediante la stampa \u00e8 garantito a tutti, ed aggiungere subito dopo il divieto di assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni e censure. Poi si pu\u00f2 fare la stessa affermazione per gli altri mezzi di espressione, dicendo: \u00abIl diritto di esprimere il proprio pensiero con altri mezzi \u00e8 pure garantito a tutti\u00bb e facendo seguire quelle garanzie e quelle limitazioni che \u00e8 necessario porre a tutela della moralit\u00e0 ed a protezione della giovent\u00f9, come si dice nell\u2019ultimo comma.<\/p><p>MARCHESI si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Dossetti, facendo presente che non soltanto il cinema \u00e8 mezzo di espressione del pensiero, ma possono essere considerate come tali tutte le forme dell\u2019arte.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di dissentire dall\u2019onorevole Dossetti, perch\u00e9 ritiene opportuna un\u2019affermazione generale, senza fare distinzione fra la stampa e gli altri mezzi di espressione. Se pu\u00f2 ammettere che si debbano sottoporre i mezzi di espressione del pensiero diversi dalla stampa ad una diversa disciplina, soprattutto in considerazione della diversa tecnica di espressione, ritiene per\u00f2 necessario mettere in evidenza che si fratta comunque di una eccezione, ma che il principio generale della libert\u00e0 vale per tutti i mezzi di espressione.<\/p><p>Insiste pertanto perch\u00e9 sia conservata la formula cos\u00ec come \u00e8 stata espressa nella relazione, facendo presente che la sostanza della formula stessa \u00e8 tratta dalla relazione dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la Commissione \u00e8 d\u2019accordo sul principio che, prima dell\u2019ultimo comma, si debba ripetere la stessa affermazione concreta di libert\u00e0 per le altre manifestazioni del pensiero con mezzi diversi dalla stampa. La distinzione proposta ha il solo scopo di dare una sistemazione pi\u00f9 chiara e definitiva all\u2019articolo, e parte dalle considerazioni che l\u2019esercizio della libert\u00e0 di stampa \u00e8 soggetto a limitazioni diverse da quelle che potranno essere disposte per gli altri mezzi di espressione del pensiero.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, chiarisce il suo pensiero nel senso che potrebbe accettare la proposta dell\u2019onorevole Dossetti, ma \u00e8 contrario a disgiungere completamente le due ipotesi.<\/p><p>Lascerebbe, perci\u00f2, intatta la prima proposizione. Per quanto riguarda la seconda proposizione, ritiene giusta l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Marchesi circa l\u2019opportunit\u00e0 di lasciarla in sospeso, e di riprenderla in esame quando si sar\u00e0 approvato l\u2019ultimo comma.<\/p><p>DE VITA osserva che l\u2019articolo in discussione ha pi\u00f9 il carattere di un articolo di regolamento, che di un articolo costituzionale. In esso \u00e8 contemplata una casistica che non pu\u00f2 far parte di una Costituzione. Ritiene necessario trovare una formula pi\u00f9 sintetica.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole De Vita di voler indicare questa formula, e gli ricorda quella: \u00abla stampa sar\u00e0 libera, ma una legge ne reprime gli abusi\u00bb dello Statuto Albertino, estremamente concisa ma non tale, a suo avviso, da garantire in modo esauriente il diritto alla libert\u00e0 di stampa.<\/p><p>DE VITA osserva che le libert\u00e0 costituzionali non possono essere garantite soltanto dai singoli articoli della Costituzione. Se la Costituzione \u00e8 rigida, si deve presupporre che deve esserci anche una Corte costituzionale. Non si possono disciplinate minuziosamente i casi eventuali di abuso di diritto.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di porre una questione pregiudiziale, analoga a quella fatta dall\u2019onorevole De Vita. Ritiene che in tema di statuto non si possa presentare un articolo come quello in discussione. \u00c8 assolutamente ripugnante al criterio legislativo che in uno statuto si faccia tutta una casistica, distinguendo la manifestazione del pensiero fatta attraverso la stampa da quella fatta con altri mezzi, e si dica quando e come essa possa essere limitata, specificando i casi di violazione delle norme amministrative, i casi di reato o di esecuzione di una sentenza. A tutto ci\u00f2 dovr\u00e0 provvedere la legge sulla stampa. Il legislatore deve avere dalla Commissione l\u2019indicazione unica e sintetica che la libert\u00e0 di stampa e di ogni altro mezzo di manifestazione del pensiero \u00e8 garantita a tutti.<\/p><p>Per conseguenza, unitamente all\u2019onorevole Mancini, propone che l\u2019articolo sia formulato in questo modo: \u00abLa libert\u00e0 di stampa \u00e8 garantita a tutti. Le limitazioni saranno indicate dalla legge, anche se le manifestazioni del pensiero siano fatte con mezzi differenti dalla stampa\u00bb.<\/p><p>CARISTIA fa osservare che i Relatori, con le loro specificazioni, alle volte minuziose, hanno voluto segnare una via ai criteri che dovr\u00e0 seguire la legge sulla stampa, che certamente sar\u00e0 pi\u00f9 particolareggiata, ma alla quale si deve assegnare un limite ed un obiettivo preciso.<\/p><p>\u00c8 del parere che l\u2019articolo, cos\u00ec come \u00e8 stato formulato dai Relatori, abbia la sua ragione d\u2019essere.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che quanto ha detto l\u2019onorevole Lombardi \u00e8 giusto in linea generale. Ma nel caso particolare della libert\u00e0 di stampa si deve tener conto, nella presente situazione, delle violazioni alla libert\u00e0 di stampa perpetrate durante il fascismo. Quindi la necessit\u00e0 di accentuare determinati divieti di limitazioni, perch\u00e9 deve essere ben chiaro che ai sistemi restrittivi della libert\u00e0 di stampa non si pu\u00f2 tornare. Se ci si limitasse al rinvio alla legge, ci sarebbe il pericolo che le leggi speciali, sotto varie forme, imponessero qualcuna di quelle limitazioni che si vogliono per sempre abolire.<\/p><p>L\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 formulato dai Relatori si propone di evitare due pericoli: che vi siano censure o autorizzazioni preventive, che indubbiamente annullerebbero praticamente la libert\u00e0 di stampa e, in secondo luogo, che non vi sia la possibilit\u00e0 da parte del potere esecutivo di sequestrare, sotto il pretesto di un reato, di una violazione di qualche norma particolare, il giornale quando \u00e8 uscito.<\/p><p>Infatti, in mancanza della censura, questo potrebbe essere il mezzo per violare la libert\u00e0 di stampa. Ed \u00e8 bene pertanto che questo principio sia contenuto nella Costituzione: siano indicati cio\u00e8 i criteri generali che limitano il sequestro.<\/p><p>A tale proposito fa osservare che il secondo comma dell\u2019articolo comincia nei seguenti termini: \u00abPer la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva nei casi, ecc.\u00bb. Ritiene che questa parte dell\u2019articolo sia sovrabbondante e dichiara di essere ad essa contrario nel merito. Sostiene che in nessun caso, neanche di assoluta urgenza, deve esser lasciato agli ufficiali di polizia giudiziaria il compito di eseguire il sequestro. Per queste ragioni domanda la soppressione della seconda parte dell\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole Cevolotto di riservare le sue osservazioni al momento in cui sar\u00e0 preso in esame il punto che riguarda la stampa periodica.<\/p><p>MASTROJANNI esprime il parere che l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato predisposto, se per il contenuto \u00e8 apprezzabilissimo, per la sua forma eccessivamente analitica non si addice allo stile di una Carta costituzionale.<\/p><p>Propone che l\u2019articolo venga formulato nella seguente maniera:<\/p><p>\u00abIl diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo \u00e8 garantito a tutti. \u00c8 vietato assoggettarne l\u2019esercizio ad autorizzazioni o censure. Il sequestro o il divieto pu\u00f2 essere disposto soltanto dalla autorit\u00e0 giudiziaria nei casi espressamente specificati dalla legge penale\u00bb.<\/p><p>Ritiene che con questa formula si possano eliminare gli abusi, in quanto che, riferendosi alle leggi penali, si evita che venga introdotto nella legge di pubblica sicurezza il diritto di sequestro per motivi diversi da quelli precisati dalla legge penale. Il sequestro nei casi previsti dalla legge penale \u00e8 sempre consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria quando si ravvisi nell\u2019oggetto un corpo di reato o qualche cosa che \u00e8 necessario sia sottoposto all\u2019esame dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Qualunque sia la formula che si potr\u00e0 adottare, non si potr\u00e0 mai eliminare l\u2019inconveniente del sequestro, perch\u00e9 gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno l\u2019obbligo di sequestrare tutto quello che a loro avviso costituisce corpo di reato.<\/p><p>Riferendosi solamente alle leggi penali, e precisando che il sequestro pu\u00f2 avvenire soltanto nei casi previsti dalle leggi penali, tutti gli abusi potranno essere eliminati.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di non essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>La questione della legge penale lo ha sempre preoccupato, in quanto egli ha sempre dubitato che si possa parlare di reato politico. Per l\u2019oratore esiste solo il reato; ma purtroppo nella legislazione si configurano anche i reati politici. Con la formula dell\u2019onorevole Mastrojanni ci si richiama alla legge penale, cio\u00e8 si comprende anche quello che in una determinata legge penale, che \u00e8 legge ordinaria e quindi mutevole, \u00e8 configurato come reato. Si ricade quindi proprio in quella situazione che si vorrebbe evitare. D\u2019altra parte se si accetta il concetto che si possano fare dei sequestri preventivi (dato che per l\u2019oratore preventivi sono tutti quei sequestri che non avvengono in base ad una sentenza) per violazione di norme amministrative, per reati non politici, si ricade nella distinzione fatta prima. Verr\u00e0 data cos\u00ec al potere esecutivo una forza enorme, e nulla impedir\u00e0 al potere esecutivo di fare delle norme tali che si possano prestare all\u2019arbitrio.<\/p><p>Ritiene che il sequestro o il divieto possa essere disposto soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per l\u2019esecuzione di una sentenza. Vuol dire che si potr\u00e0 trovare una procedura pi\u00f9 rapida per certi casi; ma non esiste un altro modo per ovviare all\u2019inconveniente che altrimenti si verificherebbe, e s\u00ec \u00e8 gi\u00e0 verificato.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che dalla discussione sono affiorati due criteri di carattere generale: quello dei Relatori, che si debba dare al legislatore una certa linea oltre la quale non pu\u00f2 andare, e quello espresso dall\u2019onorevole Mastrojanni e da altri di rinviare alla legge qualunque limitazione della libert\u00e0 di stampa. Propone che, senza sottoporre a votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni, sia votato soltanto il criterio che la ispira.<\/p><p>MORO dichiara di ritenere che una votazione in questa forma sia pericolosa. \u00c8 convinto che molti degli oratori che hanno preso posizione in favore di una formula generica, qualora fossero chiamati a considerare le singole proposizioni proposte dai Relatori si accorgerebbero dell\u2019assoluta impossibilit\u00e0 di evitare una regolamentazione precisa e della necessit\u00e0 di dare soddisfazione a delle esigenze che possono consigliare a un certo momento il sequestro da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Pertanto propone di esaminare singolarmente i punti, e attraverso questo esame giungere ad una formulazione diversa.<\/p><p>PRESIDENTE domanda agli onorevoli Mastrojanni, Mancini e Lombardi se, accogliendo la proposta dell\u2019onorevole Moro, consentono che la discussione prosegua sui singoli punti.<\/p><p>MASTROJANNI, MANCINI e LOMBARDI GIOVANNI dichiarano di accettare la proposta dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione la proposizione seguente a quella gi\u00e0 discussa: \u00abIl sequestro pu\u00f2 essere disposto soltanto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb. Poich\u00e9 si tratta di una proposizione di carattere generale, la mette ai voti.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara che non pu\u00f2 approvare questo principio, perch\u00e9 \u00e8 la legge speciale che deve decidere su tutto.<\/p><p>(<em>La formula \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0 meno uno<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione la proposizione che segue: \u00abnei casi: <em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO osserva che le norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto possono diventare onnicomprensive e giustificare qualsiasi arbitrio. Non ritiene che in caso di violazione di norme amministrative, ma senza una sentenza del magistrato, si possa procedere al sequestro.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che in questo caso si fa riferimento all\u2019ipotesi che esca un giornale senza che vi sia l\u2019indicazione del gerente responsabile. Se non si ammette che si possa procedere al sequestro quando non sia indicato questo gerente responsabile, si annulla tutta l\u2019importanza che deve avere l\u2019esistenza del gerente responsabile. La norma in esame \u00e8 stata introdotta in riferimento a questo caso specifico, e una discussione in proposito avvenne in sede di Commissione costituzionale, alla quale partecipavano membri che riflettevano tutte le opinioni politiche. L\u2019ipotesi prevista nella norma in esame era stata accettata da tutti.<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lucifero in linea di principio, ma per quanto riguarda le sue conclusioni fa delle eccezioni. Si \u00e8 detto che il sequestro pu\u00f2 essere disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. L\u2019onorevole Lucifero probabilmente proporr\u00e0 di aggiungere che questo sequestro deve avvenire solo in esecuzione di una sentenza. L\u2019oratore invece ritiene che non sia il caso di aggiungere: \u00abin esecuzione di una sentenza\u00bb o \u00abper violazione delle norme amministrative\u00bb, ma che occorra restare fermi ai princip\u00ee che il sequestro potr\u00e0 essere disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e non dire altro.<\/p><p>Ritiene che questa sia una garanzia sufficiente.<\/p><p>LUCIFERO rileva che l\u2019articolo deve ritenersi diviso in due parti: una prima riguardante la stampa in generale, una seconda riguardante la stampa periodica. Quindi la limitazione di cui ha fatto l\u2019esempio l\u2019onorevole Basso non si riferisce alla stampa in generale, ma alla stampa periodica. Infatti, per quanto riguarda i libri, non si pu\u00f2 parlare di gerente responsabile, ma caso mai dell\u2019obbligo del nome del tipografo che \u00e8 responsabile della pubblicazione. La questione del gerente \u00e8 contemplata invece nella seconda parte dell\u2019articolo che si riferisce alla stampa periodica.<\/p><p>Non ha nessuna difficolt\u00e0 ad ammettere che si possa stabilire dalla autorit\u00e0 giudiziaria il sequestro di una pubblicazione anonima, in cui cio\u00e8 non \u00e8 scritto nemmeno il nome del tipografo. Ma, se le cose stanno cos\u00ec, la formulazione proposta, \u00abnorme amministrative\u00bb, \u00e8 troppo vasta ed egli \u00e8 del parere che debba essere sostituita da un\u2019altra in cui si precisi il caso in cui non sia indicato il nome dello stampatore. Ritiene insomma che sarebbe opportuno non parlare mai di norme amministrative genericamente, senza dare specificazione del loro contenuto.<\/p><p>MANCINI dichiara di voler profilare una questione giuridica: o il sequestro si ammette o non si ammette. Se non si ammette si pu\u00f2 essere d\u2019accordo con ci\u00f2 che ha detto l\u2019onorevole Lucifero; se si ammette non si pu\u00f2 pretendere una sentenza di magistrato per eseguirlo, perch\u00e9 altrimenti si cade in un assurdo giuridico. Il magistrato, se riscontrer\u00e0 in una qualsiasi pubblicazione il reato, ha il dovere di far sequestrare il corpo del reato rappresentato dalla pubblicazione; ma questo sequestro non pu\u00f2 essere disposto dalla sentenza, deve essere anteriore per la semplice ragione che il ritardo lo renderebbe di nessun effetto.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che non si possa escludere il sequestro, altrimenti si renderebbe omaggio ad un principio astratto e ingiusto. La libert\u00e0 comporta sempre una responsabilit\u00e0. Chi vuole avere la libert\u00e0 deve assumersi la responsabilit\u00e0 degli atti che pu\u00f2 compiere; quindi le pubblicazioni che non rispettano questa disposizione (quando cio\u00e8 si omette il nome del gerente, oppure quando esce un libro senza indicazione dello stampatore) portano alla negazione della responsabilit\u00e0 e allora non si pu\u00f2 riconoscere per esse la libert\u00e0, dato che si \u00e8 ammesso il principio che la libert\u00e0 \u00e8 connessa con la responsabilit\u00e0.<\/p><p>Fa presente all\u2019onorevole Lucifero che la distinzione cui egli ha accennato non riguarda la stampa periodica e non periodica, ma riguarda il caso del sequestro disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Per la stampa periodica ci pu\u00f2 essere, come subordinata, il motivo di urgenza; ma se ci si rimette all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nel caso di un giornale che esce giornalmente, non si arriverebbe in tempo ad effettuarne il sequestro.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 \u00e8 stato introdotto l\u2019obbligo della denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria entro le 24 ore. Questo obbligo delle 24 ore \u00e8 una formula nuova contenuta anche in altre Costituzioni.<\/p><p>DOSSETTI si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Basso.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, fermo il principio che il sequestro non pu\u00f2 essere disposto che dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, resta ora da discutere l\u2019esemplificazione dei casi di sequestro. Pone perci\u00f2 in discussione il comma: \u00ab<em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto\u00bb.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, si associa a quanto ha dichiarato in proposito l\u2019onorevole Basso.<\/p><p>LUCIFERO presenta un emendamento sostitutivo cos\u00ec formulato: \u00ab<em>a<\/em>) di mancanza dell\u2019indicazione dello stampatore e, nel caso di stampa periodica, del gerente responsabile\u00bb.<\/p><p>LA PIRA e BASSO, <em>Relatori<\/em>, dichiarano di accettare la proposta dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>PRESIDENTE propone di migliorare la dizione dicendo: \u00ab<em>a<\/em>) di mancata indicazione dello stampatore e, nel caso della stampa periodica, del gerente responsabile\u00bb.<\/p><p>MARCHESI ritiene migliore la formula: \u00abdi mancanza del nome del gerente responsabile per la stampa periodica e, nel caso di altra stampa, di quello dello stampatore\u00bb.<\/p><p>PRESIEDENTE osserva che si potrebbe, per il caso che riguarda il sequestro da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria relativo alla stampa periodica, limitatamente al caso della mancanza dell\u2019indicazione dello stampatore, fare un apposito richiamo in sede propria quando si parler\u00e0 della stampa periodica stessa.<\/p><p>CEVOLOTTO fa osservare che si tratta di una ipotesi distinta.<\/p><p>LUCIFERO precisa che la norma riferentesi al sequestro da parte della autorit\u00e0 giudiziaria riguarda la stampa periodica e non periodica. Per la stampa non periodica si stabilisce sempre la necessit\u00e0 che vi sia il nome dello stampatore; mentre per quella periodica \u00e8 stabilito che vi sia sempre il nome del gerente responsabile. Nella seconda parte dell\u2019articolo, si tratta di provvedimenti di urgenza presi dalla polizia giudiziaria. \u00c8 un altro argomento che dovr\u00e0 essere discusso in un secondo tempo, poich\u00e9 si tratta di casi specifici diversi. Qui si tratta di porre un principio generale. Questa \u00e8 la sede della limitazione, salvo poi a discutere gli altri casi.<\/p><p>Mantiene quindi la dizione proposta.<\/p><p>MORO esprime il dubbio che la formula proposta dall\u2019onorevole Lucifero per il sequestro di polizia sia troppo limitativa per l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Pensa che ci si potrebbe trovare di fronte ad altri casi di violazione delle norme amministrative che non siano quello dell\u2019omissione del nome dello stampatore o del gerente. Accetta il principio di porre dei limiti al sequestro preventivo, ma, per quanto riguarda l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, teine che il limite possa essere troppo ristretto di fronte a possibili violazioni di altre norme.<\/p><p>LUCIFERO fa notare all\u2019onorevole Moro che vi \u00e8 per questo un successivo comma <em>c<\/em>) e che il sequestro che in questi casi dispone l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, in base ad una cognizione sommaria della mancanza alla disposizione di legge, non influisce su quelle altre violazioni per le quali potr\u00e0 emanarsi una sentenza.<\/p><p>DOSSETTI ritiene che forse converrebbe omettere questo complicato disposto dei comma <em>a<\/em>), e passare direttamente alle ipotesi dei comma <em>b<\/em>) e <em>c<\/em>), cio\u00e8 ai reati e all\u2019esecuzione di una sentenza. Le previsioni che si vogliono configurare nel comma <em>a<\/em>) interessano di pi\u00f9 il sequestro preventivo.<\/p><p>MANCINI ritiene che l\u2019espressione \u00abnorme amministrative\u00bb sia l\u2019espressione pi\u00f9 precisa e pi\u00f9 comprensiva, la quale non pu\u00f2 suscitare nessuna preoccupazione, specialmente quelle di cui si rende interprete l\u2019onorevole Lucifero. Nella formula \u00abnorme amministrative\u00bb non pu\u00f2 che essere inclusa la mancanza del nome dello stampatore e del gerente responsabile. Sono queste le violazioni di norme amministrative. \u00c8 da tener presente per\u00f2 che nelle norme attualmente in vigore non si parla pi\u00f9 di \u00abgerente responsabile\u00bb ma di \u00abredattore responsabile\u00bb.<\/p><p>Ci potrebbero anche essere altre norme amministrative, che in questo momento non ci vengono alla mente, ma che non si devono escludere, perch\u00e9 potrebbero rappresentare violazioni notevoli.<\/p><p>Propone perci\u00f2 che l\u2019espressione usata dai Relatori nella stesura del comma ai debba rimanere cos\u00ec come \u00e8, perch\u00e9 comprensiva diogni ipotesi.<\/p><p>PRESIDENTE domanda ai Relatori se mantengono la formula da loro proposta.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di rimettersi alla decisione della Commissione.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di mantenere la sua proposta per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Mancini. Richiama l\u2019attenzione della Commissione su un punto della relazione Mortati, in cui si dice che \u00e8 stata esaminata la opportunit\u00e0 di includere nella Costituzione l\u2019obbligo per la stampa periodica della pubblicazione dei bilanci.<\/p><p>Come si vede, sono gi\u00e0 previste altre norme di carattere amministrativo.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Lucifero di sostituire il comma <em>a<\/em>) con il seguente:<\/p><p>\u00ab<em>a<\/em>) di mancata indicazione dello stampatore e, nel caso di stampa periodica, del redattore responsabile\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di astenersi per le ragioni gi\u00e0 dette.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 2 voti favorevoli, 11 contrari e 1 astenuto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dai Relatori:<\/p><p>\u00ab<em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro la formula proposta dai Relatori perch\u00e9 ritiene che essa possa dare adito a molteplici arbitri.<\/p><p>CEVOLOTTO si associa alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 9 voti favorevoli e 5 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione la seconda ipotesi nella quale l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre il sequestro. Essa \u00e8 cos\u00ec formulata dai Relatori: <em>\u00abb<\/em>) di reati (non politici) per i quali la legge stabilisca il sequestro\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, spiega di avere chiesto che le parole \u00abnon politici\u00bb fossero messe tra parentesi perch\u00e9 in sede teorica sarebbe senz\u2019altro d\u2019accordo, ma ha delle preoccupazioni di carattere contingente. Si attraversa un periodo nel quale veramente \u00e8 molto importante poter disporre il sequestro di pubblicazioni in caso di determinati reati politici. Vi \u00e8 tutto un parlare di stampa fascista, nei confronti della quale \u00e8 stato chiesto al Governo di stabilire norme a disciplina e tutela che non siano quelle del confino che non si pu\u00f2 ammettere. Queste sono le ragioni per cui, nel momento attuale, non ritiene di escludere dal sequestro il caso dei reati politici.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI domanda quale \u00e8 la legge che deve stabilire il sequestro.<\/p><p>MORO risponde che \u00e8 la legge sulla stampa.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI osserva allora che tanto vale rinviare tutto alla legge sulla stampa.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Mancini propone di aggiungere alla parola: \u00abla legge\u00bb le altre \u00absulla stampa\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare l\u2019aggiunta.<\/p><p>LUCIFERO osserva che dire \u00ablegge sulla stampa\u00bb o dire \u00ablegge\u00bb \u00e8 la stessa cosa. Riallacciandosi a quanto ha detto prima, e che prima di lui ha detto l\u2019onorevole Cevolotto, propone che il comma <em>b<\/em>) sia soppresso. Ammesso che si voglia accettare una distinzione, che egli non accetta, tra reato politico e reato non politico, fa osservare che il reato viene stabilito soltanto da una sentenza. Dichiara di non poter accettare questa condanna preventiva. Ritiene opportuno pertanto sopprimere tutto il comma.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di temere che si cominci ad ammettere, attraverso il rinvio alla legge speciale, la possibilit\u00e0 di eccezioni ad un principio che \u00e8 stato affermato. Queste eccezioni, nel pensiero della Commissione, riguardano alcuni casi specifici nei quali tutti riconoscono che una limitazione alla libert\u00e0 di stampa sia necessaria, specialmente in certi casi macroscopici. Ma se si lascia aperta questa via, si apre anche la via a tutti gli arbitr\u00ee. La libert\u00e0 di stampa \u00e8 un principio che o si ammette senza eccezioni anche avvertendo i pericoli che ci sono e per i quali bisogner\u00e0 trovare altri mezzi che non siano la limitazione alla libert\u00e0 di stampa o non si garantisce efficacemente.<\/p><p>MASTROJANNI ricorda la formulazione in precedenza proposta e fa presente che basterebbe dire: \u00ablegge penale\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che legge penale \u00e8 anche l\u2019articolo della legge sulla stampa che definisce un determinato reato. Con tale dizione si lascerebbe al legislatore che far\u00e0 la legge sulla stampa che potr\u00e0 avere princip\u00ee diversi da quelli che ispirano la Commissione la possibilit\u00e0 di creare tali reati di stampa attraverso i quali egli annulli la libert\u00e0 di stampa col metodo del sequestro.<\/p><p>Dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dall\u2019onorevole Basso e da altri oratori, ma ritiene che in materia di libert\u00e0 di stampa non vi sia possibilit\u00e0 di limitazione, che \u00e8 sempre pericolosa.<\/p><p>\u00c8 d\u2019avviso che l\u2019intero comma <em>b<\/em>) debba essere soppresso senza sostituirlo con altro.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non capire come si possa escludere il sequestro in caso di reati: si andrebbe infatti contro i princip\u00ee generali. Osserva che se si ammette che una pubblicazione possa costituire un reato, non si deve, lasciandola in circolazione, favorire la continuazione del reato. Si arriverebbe all\u2019assurdo di mandare in prigione l\u2019autore e di lasciare il libro in circolazione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che i reati sono previsti dalla legge penale e dalla legge sulla stampa, la quale indica i reati soggetti a particolari sanzioni.<\/p><p>MANCINI rileva una contraddizione con quanto si \u00e8 finora affermato. Si \u00e8 cercato di evitare ogni possibilit\u00e0 di intervento della pubblica sicurezza perch\u00e9 sembrava che la presenza di essa fossa foriera di arbitrio, e si era demandata perci\u00f2 la potest\u00e0 all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria immune da ogni sospetto di arbitrio. Ora invece si prospetta la possibilit\u00e0 che arbitr\u00ee possano essere commessi anche dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. La qual cosa \u00e8 per lo meno difficile. Fa presente che oggi la democrazia ha bisogno di difendersi e di non darsi, mani e piedi legati, agli attentatori. Ritiene, quindi, che l\u2019apprensione di cui ha parlato l\u2019onorevole Basso sia doverosa per coloro che appartengano a partiti democratici.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che si tratta soltanto di stabilire se, una volta constatato un reato, s\u00ec debba addivenire al sequestro da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>MARCHESI osserva che c\u2019\u00e8 la sentenza, la quale deve constatare il reato.<\/p><p>MANCINI replica che la magistratura, riscontrando il profilo di un reato, non pu\u00f2 che sequestrare preventivamente la pubblicazione, perch\u00e9 essa rappresenta il corpo del reato.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, domanda perch\u00e9, se si \u00e8 concesso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e in certi casi perfino all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, di privare della libert\u00e0 personale un uomo, si trovino ora delle difficolt\u00e0 nel privare della libert\u00e0 un libro.<\/p><p>MARCHESI dichiara di associarsi alla proposta dell\u2019onorevole Lucifero perch\u00e9 ritiene che il reato debba essere accertato da una sentenza.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che l\u2019onorevole Marchesi afferma la necessit\u00e0, perch\u00e9 vi sia un reato, che una sentenza lo accerti. Ma quando il giudice inquirente si trova in presenza di un reato, senza che una sentenza lo abbia ancora definito tale, deve agire ed emettere degli atti fra i quali c\u2019\u00e8 anche il sequestro.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che il potere di sequestro da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria \u00e8 sempre basato su una presunzione di reato, altrimenti non si farebbe mai luogo a sequestro.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di insistere sulle sue argomentazioni, perch\u00e9 la questione della stampa \u00e8 assai delicata, principalmente nei confronti degli scrittori d\u2019avanguardia, non solo nel campo culturale, scrittori d\u2019avanguardia che sono considerati ribelli rivoluzionari che invitano al disordine. Occorre evitare che la legislazione provveda a turare la bocca a chi dice le proprie idee, prima ancora che la magistratura, con una sentenza, abbia dichiarato che si tratta di reato. N\u00e9 ritiene che di fronte a questi casi si possa invocare una specie di flagranza di reato.<\/p><p>Non pu\u00f2, pertanto, accettare il principio espresso dai Relatori, facendo presenti i pericoli di una legge del genere posta in mano ad individui faziosi.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che si tratta in ogni caso di magistrati.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che il sequestro preventivo ha lo scopo o di assicurare la materialit\u00e0, il corpo del reato, o di assicurare una situazione che potrebbe, svolgendosi o continuando a svolgersi, modificarsi in senso da rendere pi\u00f9 difficile la <em>restitutio in integrum<\/em>, o renderla impossibile mentre \u00e8 ancora possibile intervenire a difesa.<\/p><p>CORSANEGO fa presente che il sequestro ha anche lo scopo di impedire che il reato continui.<\/p><p>CEVOLOTTO replica che non si ha ancora, in questa fase, certezza del reato. Invece, se si sequestra un libro, si d\u00e0 gi\u00e0 esecuzione a quella che potr\u00e0 essere una sentenza ed a quella che sar\u00e0 una pena, sia pure accessoria, ma principale e pi\u00f9 essenziale conseguenza dell\u2019accertamento del reato. L\u2019accertamento del reato porter\u00e0, evidentemente, come sanzione principale, a parte le sanzioni personali, verso l\u2019autore la soppressione del libro. Invece, seguendo la proposta dei Relatori, si prevede il sequestro, come se il reato fosse gi\u00e0 accertato.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che vi \u00e8 un\u2019analogia con la detenzione preventiva.<\/p><p>CEVOLOTTO fa presente che la detenzione preventiva \u00e8 disposta in quanto l\u2019uomo pu\u00f2 fuggire.<\/p><p>MANCINI ricorda all\u2019onorevole Cevolotto che vi \u00e8 una disposizione del Codice penale di rito, la quale impone il sequestro preventivo ordinato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per evitare la dispersione delle tracce del reato.<\/p><p>Si pubblica un libro e il magistrato vi riscontra nelle pagine un reato; ma se non lo sequestra, vi sar\u00e0 la possibilit\u00e0 che le tracce di esso si disperdano o spariscano studiatamente.<\/p><p>CEVOLOTTO osserva che \u00e8 sufficiente che la magistratura venga in possesso di una copia del libro.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta il caso che non sia possibile avere questa copia e che il libro si diffonda clandestinamente.<\/p><p>Riassume quindi la discussione e mette ai voti la proposta di soppressione pura e semplice del comma <em>b<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 3 voti favorevoli e 9 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voli il comma <em>b<\/em>) nella seguente formulazione: \u00ab<em>b<\/em>) di reati per i quali la legge stabilisce il sequestro\u00bb; avvertendo che sar\u00e0 poi votata l\u2019aggiunta \u00abnon politici\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019una e contro l\u2019altra formula, perch\u00e9 ritiene che il comma <em>b<\/em>) possa introdurre nella nostra legislazione la possibilit\u00e0 dell\u2019arbitrio.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione della Commissione sull\u2019opportunit\u00e0 che non si parli di reati politici.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 contro la formula messa in votazione perch\u00e9 ritiene che, in una futura Camera che fosse orientata in senso differente dalla democrazia, si potrebbe, attraverso il sequestro ordinato dalla legge sulla stampa, stabilire qualunque arbitrio in materia di libert\u00e0 della stampa.<\/p><p>MARCHESI dichiara che voter\u00e0 contro per le stesse ragioni addotte dall\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>MORO dichiara di votare a favore della formula, perch\u00e9 ritiene che non s\u00ec possa togliere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria il potere istituzionale che tende ad impedire la cristallizzazione e, per cos\u00ec dire, la continuazione del reato di cui si tratta.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019aggiunta \u00abnon politici\u00bb dopo le parole \u00abi reati\u00bb.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara che, quando compil\u00f2 l\u2019articolo insieme con l\u2019onorevole Basso, fu incerto se introdurre o meno la espressione \u00abnon politici\u00bb. L\u2019onorevole Basso osserv\u00f2 che, data la situazione attuale, la quale rende necessario il colpire quei giornali che mettono in pericolo la democrazia, era bene non introdurre nella formula l\u2019espressione \u00abnon politici\u00bb. Osserva che se per\u00f2 si rovescia il punto di vista, specificando il reato \u00abnon politico\u00bb, viene garantita una maggiore libert\u00e0 di stampa.<\/p><p>DOSSETTI ritiene opportuno riflettere meglio prima di prendere una decisione.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, insiste per l\u2019abolizione dell\u2019inciso \u00abnon politici\u00bb.<\/p><p>MANCINI fa presente che i partiti di sinistra vogliono una legge sulla stampa, poich\u00e9 intendono reprimere il pullulare di giornali fascisti che sferrano i loro velenosi attacchi contro la democrazia e gli uomini migliori di essa. Coerentemente a questo principio informatore di legittima difesa della vera democrazia, dichiara che voter\u00e0 per la soppressione dell\u2019espressione \u00abnon politici\u00bb.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che sarebbe favorevole all\u2019abolizione dell\u2019inciso, ma domanda agli onorevoli. Basso e Mancini come potrebbero superare l\u2019obbiezione sollevata dall\u2019onorevole La Pira per il caso che la situazione si invertisse.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che preoccupazione fondamentale deve essere la difesa della democrazia e della Repubblica. Si \u00e8 verificato il caso di un giornale che fa l\u2019apologia del fascismo, ed \u00e8 stato chiesto al Governo quali provvedimenti era in grado di prendere contro di esso. \u00c8 stato risposto che non esiste alcun provvedimento all\u2019infuori di quello di mandare al confino il direttore. Ora tale provvedimento sembra ingiusto all\u2019oratore, mentre sarebbe giusto che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria avesse la possibilit\u00e0 di proibire al direttore di fare uscire il giornale. Pertanto si deve avere subito la possibilit\u00e0 di non far uscire un giornale. Superato il momento eccezionale, questa norma potrebbe essere certamente pericolosa. A ci\u00f2 si potr\u00e0 ovviare in sede di legge sulla stampa, stabilendo che il provvedimento si pu\u00f2 applicare solo in casi determinati. Non ritiene di poter accedere oggi ad una norma costituzionale la quale stabilisca che il sequestro pu\u00f2 essere ammesso solo per i reati non politici.<\/p><p>DOSSETTI dichiara di propendere nettamente per la tesi dell\u2019onorevole Basso, perch\u00e9 ritiene che la situazione sia grave. Per\u00f2 nutre il timore che si lasci aperta la porta ad una legge ispirata a criteri diversi da quelli che si vorrebbe fossero applicati in sede legislativa. Ci\u00f2 porterebbe a conclusioni veramente pericolose.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Basso se le esigenze repressive della stampa neo-fascista non gli sembrerebbero garantite quando, indipendentemente dal sequestro preventivo, ci fosse una legge sulla stampa veramente efficace ai fini della repressione stessa legge la quale configurasse come reato le attivit\u00e0 di propaganda neo-fascista e consentisse quindi, in senso repressivo e non preventivo, di colpire la stampa medesima.<\/p><p>MANCINI fa osservare che la limitazione di cui si parla non d\u00e0 la possibilit\u00e0 alla legge di fare quello che vuole, ma consente invece la possibilit\u00e0 allo Stato repubblicano democratico di difendere le sue libert\u00e0 cos\u00ec aspramente conquistata. Una democrazia che consente la libert\u00e0 di soffocare le vere libert\u00e0 democratiche non pu\u00f2 essere concepita. Fu proprio la imbelle democrazia Giolittiana che consent\u00ec, senza difenderci, la scalata infausta dei fascismo. L\u2019esperienza dove pur giovare a qualche cosa.<\/p><p>DOSSETTI dichiara che voter\u00e0 a favore del mantenimento dell\u2019inciso \u00abnon politici\u00bb, intendendo che all\u2019esigenza da tutti sentita e da lui condivisa di un\u2019energica e pronta repressione della stampa fascista si debba soddisfare in sede di legge sulla stampa, la quale potr\u00e0 configurare il reato di apologia del fascismo.<\/p><p>MARCHESI dichiara che non voter\u00e0 la formula, ma che, se dovesse votarla, non accetterebbe l\u2019inciso \u00abnon politici\u00bb, perch\u00e9 sotto il titolo della parola \u00abpolitici\u00bb \u00e8 possibile in ogni tempo ogni lesione dei diritti.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019inserimento nel comma <em>b<\/em>) gi\u00e0 approvato dell\u2019inciso: \u00abnon politici\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato \u2013 Voti favorevoli 2, voti contrari 8, astenuto 1<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il comma <em>c<\/em>): \u00abdi esecuzione di una sentenza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019altra proposizione:<\/p><p>Per la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva nei casi:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) di violazione delle norme amministrative che regolano l\u2019esercizio del diritto:<\/li><li><em>b<\/em>) di pubblicazioni oscene;<\/li><li><em>c<\/em>) di quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo.<\/li><\/ol><p>In tali casi deve essere richiesta, entro le 24 ore, la convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge commina severe pene per i reati commessi mediante la stessa e dispone cautele amministrative, idonee a garantire la fede pubblica.<\/p><p>\u00abSolo la legge pu\u00f2 limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa (a tutela della pubblica moralit\u00e0 e in vista specialmente della protezione della giovent\u00f9\u00bb.<\/p><p>CEVOLOTTO ricorda di aver gi\u00e0 proposto di sopprimere senz\u2019altro tutto questo capoverso. Infatti, dato che il sequestro preventivo pu\u00f2 essere disposto dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, niente vieta che nelle leggi particolari si stabilisca la procedura pi\u00f9 rapida e immediata possibile. Ritiene perci\u00f2 necessario lasciare almeno la garanzia che in tutti i casi sia l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ad ordinare il sequestro, e non si dia adito alla possibilit\u00e0 di arbitrio da parte dell\u2019autorit\u00e0 di polizia attraverso una presunta urgenza che in molti casi potrebbe anche non esservi. Se si offre la possibilit\u00e0 dell\u2019intervento ad ogni ufficiale di polizia giudiziaria, attraverso l\u2019urgenza o il caso impellente, si mette nelle mani dell\u2019autorit\u00e0 di polizia il sequestro preventivo della stampa periodica. Si tratta di un provvedimento di estrema gravit\u00e0, sulle cui conseguenze egli invita la Commissione a riflettere.<\/p><p>LUCIFERO si associa all\u2019onorevole Cevolotto nelle sue considerazioni e nel proporre la soppressione completa di questa parte dell\u2019articolo. Osserva che gi\u00e0 nella prima parte sono stati allargati notevolmente i poteri della autorit\u00e0 giudiziaria, e non vede come si possano allargare anche i poteri della autorit\u00e0 di polizia giudiziaria.<\/p><p>DOSSETTI, data la complessit\u00e0 dei problemi in discussione e i notevoli dissensi manifestatisi, propone il rinvio della seduta a domani.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Dossetti di rinviare a domani la seduta.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunica alla Commissione che l\u2019onorevole Grassi ha fatto sapere di non poter intervenire alla seduta, per grave lutto di famiglia. \u00c8 sicuro di interpretare il sentimento unanime della Commissione nell\u2019esprimere all\u2019onorevole Grassi i sensi delle pi\u00f9 vive condoglianze.<\/p><p>(<em>Segni di assenso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Moro e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati: <\/em>Grassi, Iotti Leonilde, Merlin Umberto e Togliatti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 14. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Dossetti \u2013 Corsanego \u2013 Mastrojanni \u2013 Marchesi \u2013 Moro \u2013 Basso, Relatore \u2013 De Vita \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 Caristia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5043","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5043"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5043\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7667,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5043\/revisions\/7667"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5043"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}