{"id":5041,"date":"2023-10-15T22:33:39","date_gmt":"2023-10-15T20:33:39","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5041"},"modified":"2023-10-22T21:58:16","modified_gmt":"2023-10-22T19:58:16","slug":"mercoledi-25-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5041","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 25 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5041\" class=\"elementor elementor-5041\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-24254e1 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"24254e1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-38c222e\" data-id=\"38c222e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8dee5d2 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8dee5d2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460925sed013ps.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e7ba8aa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e7ba8aa\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>13.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 25 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TUPINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>I princip\u00ee dei rapporti civili (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Basso, <em>Relatore \u2013 <\/em>Marchesi \u2013 La Pira, <em>Relatore \u2013 <\/em>Lucifero \u2013 Moro \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 mastrojanni \u2013 cevolotto \u2013 grassi \u2013 Mancini \u2013 Corsanego \u2013 De Vita \u2013 Caristia.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.15.<\/p><p>Seguito della discussione sui princip\u00ee dei rapporti civili.<\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione svoltasi durante la seduta precedente sull\u2019articolo 2-<em>ter<\/em> concernente la questione dei titoli nobiliari. Ricorda che, in relazione alla proposta di una proposizione concernente l\u2019abolizione pura e semplice dei titoli stessi \u2013 proposta che \u00e8 stata respinta \u2013 vi sono proposizioni successive circa il divieto di poterne stabilire altri da parte della Repubblica, ed il destino da dare ai titoli nobiliari esistenti. Essendosi gi\u00e0 svolta in proposito una lunga ed esauriente discussione, l\u2019esame odierno da parte della Sottocommissione dovrebbe essere limitato a quei punti che possono chiamarsi alternativi o avversativi: o si ritorna sul proposito che non si debba parlare in nessun modo nella Costituzione di questa questione dei titoli nobiliari, o si ritiene comunque di poter definire la questione in sede di Costituzione dello Stato repubblicano.<\/p><p>Nel primo caso, ricorda che una votazione si \u00e8 gi\u00e0 avuta sulla proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni, che \u00e8 stata respinta, ma che oggi potrebbe essere riproposta in altri termini. Nel secondo caso, occorrer\u00e0 trovare una formula sulla cui sostanza tutti possano essere d\u2019accordo. Per questo propone: \u00abLa concessione di titoli nobiliari \u00e8 vietata\u00bb. Su tale sua proposta apre la discussione.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, intende rettificare qualche affermazione fatta da alcuni Commissari nella seduta precedente e che egli si \u00e8 preoccupato di controllare.<\/p><p>\u00c8 stato affermato che \u00e8 intervenuta gi\u00e0 una legge che ha abolito i titoli nobiliari fascisti. In realt\u00e0 questa legge non \u00e8 mai venuta.<\/p><p>Quanto alla dizione della Costituzione di Weimar, rileva che il testo della Costituzione stessa riporta esattamente l\u2019espressione da lui usata nella sua proposta, e cio\u00e8: \u00abI predicati (\u00abBeiname\u00bb nel testo originale tedesco) sono conservati, ma il titolo viene abolito\u00bb.<\/p><p>Circa la proposta del Presidente dichiara che, cos\u00ec come \u00e8 formulata, non pu\u00f2 accettarla, perch\u00e9 dire che la concessione dei titoli nobiliari \u00e8 vietata senza aggiungere altro, potrebbe essere interpretato come un riconoscimento dei titoli esistenti, cio\u00e8 sarebbe una conferma costituzionale dei titoli esistenti.<\/p><p>MARCHESI ritiene che l\u2019argomento di cui si discute sia tale che non possa essere taciuto in una Carta costituzionale.<\/p><p>Se d\u2019altra parte questa Repubblica italiana, secondo uno spirito largamente democratico e cristiano, deve essere una Repubblica di lavoratori e se le qualit\u00e0 di spirito, di intelletto e di lavoro debbono essere considerate come la distinzione non massima, ma unica tra gli individui, non si rende ragione come un uomo quale l\u2019onorevole La Pira, profondamente cristiano, abbia potuto pensare di mantenere, di imporre anzi, un vecchio e disusato manto a persone le quali magari, pi\u00f9 tardi, faranno istanza per esserne liberate.<\/p><p>Dichiara di non poter in nessuna maniera accedere alla formula proposta dall\u2019onorevole La Pira, la quale riuscirebbe irriverente verso le tradizioni nobiliari italiane, in quanto tende a mantenere, anzi a moltiplicare, un titolo e nello stesso tempo a svalutarlo.<\/p><p>Per quanto riguarda poi l\u2019altra preoccupazione di cui si \u00e8 fatto cenno, che non \u00e8 opportuno cio\u00e8 per la nuova Repubblica irritare la casta nobiliare, dichiara che molti altri motivi di irritazione si dovranno procurare ad altri ceti: si pensi a quanto potranno ritenersi colpiti il ceto industriale e i grandi proprietari di terre da talune deliberazioni che dovr\u00e0 prendere l\u2019Assemblea Costituente. Questo motivo di irritazione non pu\u00f2 essere certamente un impedimento per il lavoro costituzionale.<\/p><p>Quanto poi alla casta nobiliare (salvando la stima che l\u2019oratore professa per il collega onorevole Lucifero essa di solito non \u00e8 stata molto amante, almeno nella sua maggioranza, delle libert\u00e0 politiche; e l\u2019oratore ricorda a tale proposito un episodio isolato, ma ad ogni modo tipico, che del resto fa onore alla franchezza dell\u2019atto; ricorda cio\u00e8 l\u2019adesione che i nobili romani del Circolo della Caccia diedero al fascismo dopo il delitto Matteotti, in un momento in cui il fascismo perdeva numerose adesioni.<\/p><p>La casta nobilesca ha avuto la sua tradizione la sua importanza, ma in una Repubblica democratica rappresenterebbe un fenomeno di esaurita vitalit\u00e0, e non sarebbe certo farle onore il mantenere un titolo senza valore, sopra tutto cos\u00ec diffuso e polverizzato come sarebbe con la formulazione dell\u2019onorevole La Pira. Pertanto dichiara di accedere alla proposta dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere in parte d\u2019accordo con l\u2019onorevole Marchesi per quanto riguarda lo spirito democratico e cristiano cui ha accennato. Ma ritiene che la preoccupazione manifestata dall\u2019onorevole Marchesi nei riguardi della possibilit\u00e0 che il predicato nobiliare si polverizzi nella discendenza, potr\u00e0 essere eliminata integrando la formula in modo da evitare questo inconveniente. D\u2019altra parte, lo spirito del cristianesimo vuole che si sia delicati con tutti; e, poich\u00e9 esiste un titolo che \u00e8 parte integrante di un nome, quasi un riflesso della personalit\u00e0, il rispettare lo <em>status<\/em> familiare risponde a questo spirito di tolleranza cristiana.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che l\u2019affermazione fatta dall\u2019onorevole Marchesi nei riguardi del Circolo della Caccia, Circolo a cui l\u2019oratore si onora di appartenere, non risponde a verit\u00e0. Se c\u2019\u00e8 stato nel periodo fascista un Circolo frondista, \u00e8 stato proprio il Circolo della Caccia. Ricorda che il Conte Sforza, che ne faceva parte, fu sempre considerato suo membro anche quando egli si trovava all\u2019estero e non poteva pi\u00f9 pagare la quota di partecipazione. Il Circolo della Caccia \u00e8 stato sempre completamente apolitico, non si \u00e8 mai occupato di certe questioni, e, quando sono venute delle pressioni per fare espellere qualcuno dei suoi membri per motivi politici, ha opposto sempre un netto rifiuto.<\/p><p>MARCHESI dichiara che non intendeva menomare il Circolo della Caccia. Sa bene che questo Circolo ha respinto delle domande di ammissione di gerarchi fascisti che intendevano essere ammessi; ma ritiene che il rifiuto fosse dovuto alla gelosa custodia della nobilt\u00e0 che non intendeva accogliere un patriziato improvvisato.<\/p><p>Egli si \u00e8 riferito ad ogni modo ad un fatto singolo, che gli avvenne di leggere su un giornale, e che non poteva essere trascurato.<\/p><p>MORO propone una formula conciliativa nella quale si dica: \u00abI predicati dei titoli nobiliari valgono solamente come parte del nome\u00bb. Si eviterebbe cos\u00ec un\u2019espressione troppo tagliente e inutile dal punto di vista sostanziale della regolamentazione.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI osserva che l\u2019onorevole La Pira e l\u2019onorevole Moro insistono su una formula che mira ad onorare la tradizione, mentre \u00e8 proprio questa tradizione che non si deve pi\u00f9 mantenere. Se si parla di tradizione si entra nella storia, e l\u2019Italia ha tutta una storia che si deve mantenere in onore: Carlo Pisacane, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini. Ispirandosi a questi grandi nomi, si rester\u00e0 fedeli al vero spirito della Repubblica. Aggiunge di non comprendere perch\u00e9 si debbano abolire solo i titoli nobiliari, e non anche quelli cavallereschi i quali hanno un\u2019origine monarchica.<\/p><p>MARCHESI fa osservare che, con l\u2019abolizione dei titoli cavallereschi, si distruggerebbe la burocrazia.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI replica che si potr\u00e0 fare una burocrazia nuova. Insiste perch\u00e9 all\u2019abolizione dei titoli nobiliari si aggiunga anche quella dei titoli cavallereschi.<\/p><p>In ogni caso, dichiara di ripiegare sulla formula dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MORO insiste nel proporre la formula che ha gi\u00e0 presentato. Essa non fa che riprodurre la formula dell\u2019onorevole Basso, privata della prima parte che non \u00e8 essenziale.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, ritiene necessaria anche la prima parte, perch\u00e9 contiene una affermazione la quale d\u00e0 un senso anche all\u2019altra riguardante il futuro. Si deve dire che non vengono riconosciuti i titoli nobiliari, n\u00e9 per il passato n\u00e9 per il futuro, e si riconoscono soltanto per quello che attengono al nome. Insiste pertanto sulla formula: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non possono esserne concessi altri. I predicati di quelli attualmente esistenti divengono parte integrante del nome\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che sulla prima proposizione non si pu\u00f2 tornare, perch\u00e9 \u00e8 gi\u00e0 stata votata e respinta ieri. Ritiene che, come espediente logico e anche formale, si potrebbe adottare, se la Commissione lo ritiene opportuno, questa seconda parte, attaccandola ad una proposizione precedente che potrebbe essere questa: \u00abLa concessione dei titoli nobiliari \u00e8 vietata.I predicati di quelli attualmente esistenti fanno parte integrante del nome\u00bb.<\/p><p>Comunque non crede che si possa rimettere in votazione una proposizione gi\u00e0 votata e respinta quale \u00e8 quella degli onorevoli Lombardi e Mancini.<\/p><p>LUCIFERO fa presente che lo stato nobiliare italiano \u00e8 regolato per legge. Quindi pensa che nella Costituzione si dovrebbe dire: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non possono esserne concessi altri. Per quelli attualmente esistenti provveder\u00e0 la legge\u00bb. Ritiene che questa sia la formula tecnicamente pi\u00f9 perfetta. Evidentemente dovrebbe essere una nuova legge a provvedere.<\/p><p>MASTROJANNI, in seguito a questa nuova formula, desidera precisare il suo pensiero, facendo presente che la Repubblica non \u00e8 n\u00e9 una Repubblica comunista n\u00e9 una Repubblica socialista: \u00e8 una Repubblica italiana.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, replica che, se anche fosse socialista, sarebbe italiana lo stesso.<\/p><p>MASTROJANNI, proseguendo, fa osservare che la formula politica della Repubblica non \u00e8 stata ancora caratterizzata, e che quindi, col considerarla dal punto di vista della teoria socialista o comunista, si precede l\u2019orientamento politico della Repubblica stessa. Di conseguenza, tutte le considerazioni fatte nei riguardi dell\u2019abolizione dei titoli nobiliari sono una offesa ai princip\u00ee della libert\u00e0 ed ai diritti individuali. Le preoccupazioni affacciate, secondo le quali i titoli fascisti non possono e non devono essere tenuti in considerazione, sono da lui sottoscritte in pieno. Ma, se si deve provvedere per i titoli nobiliari concessi dal 1922 in poi, per contro non si deve in modo assoluto toccare quello che riguarda il periodo precedente. Per conciliare le diverse tendenze, propone la seguente formula: \u00abI titoli nobiliari cavallereschi conferiti dopo il 1922 sono aboliti e per l\u2019avvenire non possono pi\u00f9 essere conferiti\u00bb. Approvando questa proposta verranno risolte tutte le preoccupazioni nei riguardi dei titoli concessi dal regime fascista, e si lascer\u00e0 intatto il patrimonio morale, storico, familiare del passato. Ritiene che non si possa togliere anche alla famiglia Diaz il titolo di Duca della Vittoria, n\u00e9 il titolo di conte alla famiglia di Camillo Benso di Cavour.<\/p><p>CEVOLOTTO \u00e8 d\u2019avviso che la votazione sulla proposta Mancini-Lombardi, mirante a terminare l\u2019articolo dopo le parole: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e non possono esserne concessi altri\u00bb non abbia avuto il significato di respingere in modo assoluto il concetto in essa espresso, e che resta in facolt\u00e0 dell\u2019Assemblea discutere ed approvare la prima parte dell\u2019articolo, purch\u00e9 accompagnata da una delle due proposizioni proposte dall\u2019onorevole La Pira e dall\u2019onorevole Basso, o, eventualmente, da un\u2019altra formulata nell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare all\u2019onorevole Cevolotto che all\u2019inizio della seduta \u00e8 prevalso il criterio di non ritornare su una questione gi\u00e0 risolta dalla votazione di ieri.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, risponde all\u2019onorevole Mastrojanni che la sua proposta non \u00e8 socialista o comunista, ma \u00e8 tipica espressione della Repubblica francese. Qualunque Repubblica democratica non riconosce titoli nobiliari; la nobilt\u00e0 \u00e8 istituto di un determinato momento storico, ed \u00e8 intimamente legata all\u2019esistenza di una monarchia. Per quanto riguarda gli altri argomenti addotti dall\u2019onorevole Mastrojanni, l\u2019oratore pensa che non si mancherebbe certo di rispetto a Cavour se si abolisse il suo titolo nobiliare. Il rispetto profondo che si ha per questo italiano non \u00e8 certo connesso col titolo nobiliare, ma con i servizi da lui resi alla Patria.<\/p><p>Si dichiara poi contrario alla proposta che la Repubblica non debba concedere titoli cavallereschi; comunque rileva che non \u00e8 questa la sede per decidere in una materia che riguarda pi\u00f9 propriamente la seconda Commissione.<\/p><p>MORO ribadisce il concetto che sia impossibile accettare la tesi dell\u2019onorevole Cevolotto, nei riguardi del significato della votazione sulla proposta Mancini-Lombardi.<\/p><p>Riguardo alla proposta avanzata dallo onorevole Mastrojanni, ritiene che essa non risolva la questione. Non crede sia compito della Costituzione provvedere in ordine a degli istituti limitati nel tempo: deve provvedervi, e si meraviglia non l\u2019abbia fatto, la legislazione ordinaria, per quanto riguarda i titoli nobiliari concessi dal fascismo. Per quanto riguarda le onorificenze, aderisce a quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Basso.<\/p><p>Richiama l\u2019attenzione sulla formula proposta dal Presidente, che gli pare sia quella che possa ottenere il comune consenso.<\/p><p>GRASSI osserva che la concessione e il riconoscimento dei titoli nobiliari e delle onorificenze fa parte delle prerogative regie. Caduta la premessa, \u00e8 logico che cada tutto il resto, salvo che la Costituzione repubblicana non consenta al Capo dello Stato la possibilit\u00e0 di concedere onorificenze o altro. Comunque, la questione dovrebbe essere esaminata in sede di discussione della struttura dello Stato e dei poteri da conferire al Capo dello Stato.<\/p><p>Fa presente che nel corso della discussione non \u00e8 stata considerata la questione dell\u2019autorizzazione dei titoli concessi da uno Stato straniero, che deve far parte delle norme sul Capo dello Stato e quindi sarebbe materia di competenza della seconda Sottocommissione. In questa sede ci si deve solo preoccupare della questione nei riguardi del nome. A questo proposito, la proposta dell\u2019onorevole Basso farebbe dei soli predicati nobiliari parte integrante del nome, mentre l\u2019onorevole La Pira propone di conservare i titoli nobiliari solamente come facenti parte storicamente del nome. Se si riporter\u00e0 la questione alle sue giuste proporzioni, la si spoglier\u00e0 anche di tutto il significato politico che si \u00e8 voluto ad essa connettere, trattandola soltanto per quello che ha riferimento alla parte di Costituzione demandata allo studio della Commissione, cio\u00e8 al nome. Se si vorr\u00e0 esaminarla in questo modo, la si esamini pure, altrimenti sar\u00e0 bene rimandarla a quella parte della Costituzione che riguarda le prerogative del Capo dello Stato.<\/p><p>MANCINI precisa all\u2019onorevole Mastrojanni di non aver fatto la proposta per il fatto di pretendere una Repubblica socialista o comunista. Formiamo la struttura di una Repubblica democratica, che \u00e8 in antitesi assoluta con quelli che sono i privilegi di nascita, e che onora soltanto le attivit\u00e0 produttrici del cittadino. I nomi storici, dei quali l\u2019onorevole Mastrojanni ha fatto menzione, e ad essi altri se ne potrebbero aggiungere, ad esempio Massimo d\u2019Azeglio, sono noti per le loro benemerenze e non per i loro titoli nobiliari.<\/p><p>MARCHESI dichiara che, quando ha parlato di \u00abRepubblica dei lavoratori\u00bb, non intendeva accennare ad una Repubblica socialista, ma ad una Repubblica nella quale tutti i cittadini prestino pensiero ed opere al bene della comunit\u00e0. Crede che in questa classe di lavoratori non disdegnerebbe di entrare l\u2019onorevole Mastrojanni.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara che si onora di appartenervi.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta pregiudiziale presentata dall\u2019onorevole Grassi, di rimandare tutta la parte che riguarda una statuizione sui titoli nobiliari alla competenza della seconda Sottocommissione, come facente parte della facolt\u00e0 che la Costituzione potr\u00e0 conferire al Presidente della Repubblica. Naturalmente su questa proposta ciascuno degli onorevoli Commissari pu\u00f2 intervenire per dichiarazione di voto. Per conto suo, dichiara di non ritenere che, almeno per quanto attiene ai titoli nobiliari, la questione sia di competenza della seconda Sottocommissione; pertanto il suo voto sar\u00e0 contrario alla proposta stessa.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara anch\u2019egli che voter\u00e0 contro. Ha proposto di rinviare alla seconda Sottocommissione la questione riguardante i titoli cavallereschi, in quanto presume che la Repubblica ne debba istituire dei propri, ma \u00e8 del parere che essa non debba concedere titoli nobiliari.<\/p><p>MANCINI dichiara che, avendo proposto e votato la formula risolutiva, non accede a nessuna formula subordinata, riservandosi di risollevare la questione in sede di Assemblea plenaria.<\/p><p>CORSANEGO si associa alle dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta presentata dall\u2019onorevole Grassi di rinviare la questione dei titoli nobiliari alla competenza della seconda Sottocommissione.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta all\u2019unanimit\u00e0 meno<\/em> <em>1<\/em> <em>voto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE fa presente che all\u2019inizio della riunione propose una formula nella quale si diceva: \u00abLa concessione di titoli nobiliari \u00e8 vietata\u00bb. Dovendosi fare un\u2019affermazione di carattere generale, dato che quella di carattere generalissimo contenuta nella proposta Basso, e fatta propria dagli onorevoli Mancini e Lombardi, non \u00e8 pi\u00f9 oggetto di esame e di votazione, ritiene che il concetto espresso in questa formula possa essere accettato da tutti.<\/p><p>MARCHESI dichiara di essere disposto a votare la formula proposta dal Presidente, purch\u00e9 essa sia connessa col resto dell\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, naturalmente, \u00e8 fatta salva l\u2019ulteriore discussione.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritenere che, per procedere con chiarezza e con ordine, non si possano scindere le due proposizioni. \u00c8 disposto a votare un articolo che dica: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e per quelli esistenti provveder\u00e0 la legge\u00bb, ma non \u00e8 disposto a votare la prima parte soltanto, prima di sapere quale sar\u00e0 il destino del capoverso. Se le due parti saranno messe in votazione in tempi diversi, dovr\u00e0 dare voto contrario anche alla prima parte.<\/p><p>MORO si associa a quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Basso. Ritiene che le due parti siano strettamente connesse.<\/p><p>LUCIFERO si associa, e crede che la formula da lui proposta sia quella che risolverebbe il problema.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la Commissione \u00e8 d\u2019accordo nel senso che si debba addivenire alla votazione con criteri di connessione tra la prima e la seconda proposizione. Non ha difficolt\u00e0 ad accedere a questo parere.<\/p><p>Richiama per\u00f2 l\u2019attenzione della Commissione anche sulle altre formule proposte in connessione con la prima, e anzitutto sulla formula primitiva dell\u2019onorevole Basso, che questi non ha ancora dichiarato di abbandonare.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, poich\u00e9 \u00e8 caduta la prima parte dell\u2019articolo, dichiara di abbandonare la primitiva formula.<\/p><p>PRESIDENTE prende atto del ritiro della primitiva proposta Basso, rilevando che la formula che il Relatore ora sostiene \u00e8 la seguente: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti e per quelli esistenti provveder\u00e0 la legge\u00bb.<\/p><p>Ricorda che, di fronte a questa proposta definitiva dell\u2019onorevole Basso, v\u2019\u00e8 anche la proposta dell\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritirare la formula da lui precedentemente proposta e di accedere in linea di massima alla formula dell\u2019onorevole Basso, pur ritenendo che sia opportuno riflettere sulla seconda proposizione.<\/p><p>MORO osserva che la formula dell\u2019onorevole Basso, in fondo, non dice nulla in quanto, praticamente, spoglia la Costituzione della competenza a decidere su questo punto e rinvia alla legge. Inoltre \u00e8 contrario a tale formula per una ragione di connessione con la prima parte dell\u2019articolo gi\u00e0 approvata. Precisa di non voler fare alcuna difesa della nobilt\u00e0, ma solo garantire il diritto al nome. Non ha votato in favore della formula dell\u2019onorevole Grassi, perch\u00e9 toglieva del tutto alla Commissione la competenza, ma \u00e8 d\u2019accordo con lui che si debba dire qualche cosa a garanzia del diritto al nome sotto il profilo del titolo nobiliare. Non vede quale difficolt\u00e0 sorga ad accettare in sede costituzionale una dichiarazione che garantisca nello <em>status<\/em> nobiliare il diritto al nome. E, per venire incontro alle esigenze prospettate dagli altri oratori, ha accettato di sostituire, d\u2019accordo con l\u2019onorevole La Pira, nella sua formula l\u2019espressione \u00abtitoli nobiliari\u00bb con l\u2019altra estremamente restrittiva, dell\u2019onorevole Basso che \u00e8: \u00abi predicati dei titoli nobiliari\u00bb.<\/p><p>MARCHESI dichiara di non poter accettare la proposta Basso, cos\u00ec come \u00e8 adesso formulata, e di accettare invece la proposta dell\u2019onorevole Moro.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI osserva che il nome, secondo le leggi civili, \u00e8 dato dal cognome, dal nome di battesimo e dalla paternit\u00e0. Dichiara di essere contrario alla formula proposta dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>GRASSI dichiara di accettare il principio espresso dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MANCINI dichiara di votare contro la formula dell\u2019onorevole Moro solo perch\u00e9 l\u2019unica e sola legge che deve provvedere \u00e8 la legge costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE, prima di mettere ai voti le due proposte che formano la parte terminale della proposizione, fa osservare che vi \u00e8 una proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni, contenuta nella seguente formula: \u00abI titoli nobiliari e cavallereschi conferiti dopo il 1922 sono aboliti e per l\u2019avvenire non possono essere conferiti titoli nobiliari\u00bb.<\/p><p>Prega l\u2019onorevole Mastrojanni di voler recedere dalla sua proposta, in presenza delle formule radicali rispettivamente proposte dall\u2019onorevole Basso e dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di aver formulato la sua proposta per trovare una via di conciliazione, in conseguenza delle giuste lamentele che si erano rivolte riguardo ai titoli concessi nel periodo fascista, presupponendo che questi titoli dovevano esaurirsi nei limiti di tempo tra il 1922 ed il 1943, lasciando intangibili quelli che erano diritti acquisiti prima di tale epoca.<\/p><p>In ogni modo, non ha difficolt\u00e0 a ritirare la sua proposta, richiamandosi a quanto \u00e8 stato votato nella seduta precedente.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che restano in discussione due formule, di cui la prima parte \u00e8 identica, sia nella proposta dell\u2019onorevole Moro come in quella dell\u2019onorevole Basso: \u00ab\u00c8 vietata la concessione di titoli nobiliari\u00bb.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Basso se, per facilitare la votazione, consente che si proceda alla votazione per divisione, dato che sulla prima parte sono tutti d\u2019accordo, mentre sulla seconda si verificher\u00e0 la divergenza.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, consente. Spiega che le ragioni per le quali egli aveva proposto un\u2019altra formula sono due: anzitutto perch\u00e9 l\u2019affermazione che i predicati dei titoli esistenti valgono solo come parte del nome, avulsa da quella prima parte in cui \u00e8 detto che sono aboliti i titoli nobiliari, perde ogni valore morale; in secondo luogo per una ragione puramente contingente, e cio\u00e8 che una formula di questo genere lascia salvi certi predicati, quali quelli dei titoli fascisti, cosa questa che ripugna alla nostra coscienza molale.<\/p><p>MORO dichiara che, per quanto riguarda i titoli fascisti, egli ritiene che debba provvedere quella speciale legislazione che tende a distruggere tutto quello che il fascismo ha creato, in quanto non compatibile con l\u2019attuale stato di cose. Non possono essere inserite nella Costituzione le norme che invece devono essere contemplate dalla legislazione speciale contro il fascismo.<\/p><p>Quanto poi alla diminuzione di significato che risulterebbe dalla formula proposta, richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla parola \u00absolamente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell\u2019articolo: \u00ab\u00c8 vietata la concessione di titoli nobiliari\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI voter\u00e0 contro questa formula, perch\u00e9 seguita da un\u2019altra che egli non accetta.<\/p><p>DE VITA dichiara anch\u2019egli che voter\u00e0 contro, in considerazione della proposizione che former\u00e0 oggetto della votazione successiva.<\/p><p>MANCINI dichiara di rimanere nella sua posizione di intransigenza.<\/p><p>(<em>La prima parte dell\u2019articolo \u00e8 approvata con 11 voti favorevoli e 3 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LUCIFERO dichiara che, nel caso che l\u2019onorevole Basso receda dalla sua formula, la far\u00e0 sua.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che vi sono ora due formule: quella proposta dall\u2019onorevole Moro che ha avuto l\u2019adesione dichiarata dell\u2019onorevole Marchesi: \u00abI predicati di quelli attualmente esistenti valgono solamente come parte del nome\u00bb e l\u2019altra dell\u2019onorevole Basso che dice: \u00abPer quelli attualmente esistenti provvede la legge\u00bb, alla quale l\u2019onorevole Lucifero ha dato esplicita adesione.<\/p><p>Mette ai voti la formula dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MARCHESI dichiara di non poter votare la proposta Basso perch\u00e9 ritiene che in questo campo la Sottocommissione non possa rinunciare ad una precisazione, e delegare i suoi poteri al futuro legislatore.<\/p><p>DE VITA dichiara che voter\u00e0 contro la formula dell\u2019onorevole Basso, in quanto ritiene che non si possa votare una formula che non sia veramente radicale. Per lui tale formula sarebbe: \u00abI titoli nobiliari sono aboliti\u00bb.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che, votando la proposta dell\u2019onorevole Moro, si lascer\u00e0 impregiudicata la questione della disparit\u00e0 di trattamento tra coloro per i quali l\u2019attributo fa parte integrante del nome, e coloro che hanno semplicemente un titolo nobiliare senza un attributo. Di questa ingiustizia di trattamento il Presidente si \u00e8 giustamente preoccupato, e ha invitato i Commissari a studiare una formula che risolva la situazione.<\/p><p>(<em>La proposta Basso \u00e8 respinta con 5 voti favorevoli e 9 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Moro: \u00abI predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome\u00bb.<\/p><p>MANCINI dichiara di votare contro per le ragioni gi\u00e0 dette e perch\u00e9 l\u2019attributo di nobilt\u00e0 al proprio cognome non rappresenta altro che un privilegio di nascita, che offende il costume democratico.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Moro, perch\u00e9 non risolve i problemi che erano stati proposti.<\/p><p>MASTROJANNI si associa alle considerazioni dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>(<em>La proposta Moro \u00e8 approvata con 8 voti favorevoli e 6 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE rilegge le proposizioni che sono state approvate: \u00ab\u00c8 vietata la concessione dei titoli nobiliari. I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 si \u00e8 detto che tutta la materia discussa si inseriva nella questione del nome, propone che le due proposizioni approvate vengano collocate nell\u2019articolo 2-<em>bis<\/em>, subito dopo le parole \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che l\u2019intero articolo 2-<em>bis <\/em>risulta approvato nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto. Nessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome.<\/p><p>\u00c8 vietata la concessione dei titoli nobiliari. I predicati di quelli esistenti valgono soltanto come parte del nome.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi \u00e8 regolata dalla legge\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI fa rilevare che si sono perdute due sedute per approvare il concetto del mantenimento dei predicati della nobilt\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di dividere l\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> in due articoli: uno contenente il concetto che \u00abOgni uomo \u00e8 soggetto di diritto. Nessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome. \u00c8 vietata la concessione di titoli nobiliari. I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome\u00bb; e un altro, che potrebbe essere il 2-<em>ter<\/em>, esprimente gli altri concetti: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici. La perdita della cittadinanza per altri motivi \u00e8 regolata dalla legge\u00bb.<\/p><p>MORO propone di articolare le proposizioni approvate in tre articoli, perch\u00e9 ritiene che si tratti di tre cose distinte: la soggettivit\u00e0 dei diritti, il diritto al nome, il diritto della cittadinanza.<\/p><p>MASTROJANNI \u00e8 favorevole al mantenimento di un solo articolo.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, propone che l\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> venga diviso in due articoli: in uno si dovrebbe esprimere la soggettivit\u00e0 del diritto, e nell\u2019altro il diritto al nome e alla cittadinanza.<\/p><p>MARCHESI si associa alla proposta dell\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di preferire una divisione in tre articoli.<\/p><p>PRESIDENTE propone di dividere l\u2019articolo 2-<em>bis<\/em> in tre articoli che sarebbero i seguenti:<\/p><p>Art. 2-<em>bis.<\/em><\/p><p>Ogni uomo \u00e8 soggetto di diritto.<\/p><p>Art. 2-<em>ter.<\/em><\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere privato del proprio nome.<\/p><p>\u00c8 vietata la concessione di titoli nobiliari.<\/p><p>I predicati di quelli attualmente esistenti valgono soltanto come parte del nome.<\/p><p>Art. 2-<em>quater.<\/em><\/p><p>Nessuno pu\u00f2 essere privato della cittadinanza per motivi politici.<\/p><p>La perdita della cittadinanza per altri motivi \u00e8 regolata dalla legge.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 12, che nella proposta dei due Relatori \u00e8 formulato nel modo seguente:<\/p><p>\u00abIl diritto di riunirsi pacificamente e senza armi \u00e8 garantito.<\/p><p>\u00abPer le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorit\u00e0, le quali possono vietarle per comprovate ragioni di sicurezza e di incolumit\u00e0 pubblica.<\/p><p>\u00abLe riunioni in luogo chiuso, al quale il pubblico possa accedere liberamente, non soggiacciono alle limitazioni enunciate, salva l\u2019ipotesi di pericolo per la pubblica incolumit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Mette in discussione la prima proposizione dell\u2019articolo.<\/p><p>MANCINI \u00e8 d\u2019avviso che la prima proposizione dell\u2019articolo possa essere limitata alla seguente dizione:<\/p><p>\u00abIl diritto di riunione \u00e8 garantito\u00bb, sopprimendo la parola \u00abpacificamente e senza armi\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che pu\u00f2 accettare la proposta dell\u2019onorevole Mancini, per quanto riguarda la soppressione dell\u2019avverbio \u00abpacificamente\u00bb, ma che deve essere conservata l\u2019altra espressione \u00absenza armi\u00bb.<\/p><p>MARCHESI dichiara di accettare l\u2019articolo quale \u00e8 proposto dall\u2019onorevole Mancini, perch\u00e9 ritiene che l\u2019espressione: \u00abpacificamente e senza armi\u00bb debba essere considerata nei regolamenti di polizia.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, insiste perch\u00e9 venga conservato l\u2019avverbio \u00abpacificamente\u00bb e la qualifica \u00absenza armi\u00bb, perch\u00e9 ci\u00f2 serve a dare quel tono di pace e di fraternit\u00e0 che deve essere a base di ogni riunione.<\/p><p>DE VITA dichiara che voter\u00e0 favorevolmente alla proposta dell\u2019onorevole Mancini.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Mancini di sopprimere nell\u2019articolo proposto dai Relatori le due espressioni \u00abpacificamente\u00bb e \u00absenza armi\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 respinta con 4 voti favorevoli e 10 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti la dizione proposta dai Relatori: \u00abIl diritto di riunirsi pacificamente e senza armi \u00e8 garantito\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata con 10 voti favorevoli e<\/em> <em>4<\/em> <em>contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il primo capoverso dell\u2019articolo il quale dice: \u00abPer le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorit\u00e0 le quali possono vietarle per comprovate ragioni di sicurezza o di incolumit\u00e0 pubblica\u00bb.<\/p><p>MARCHESI propone che si cambi la dizione nel modo seguente: \u00abLe riunioni in luogo pubblico debbono essere preannunciate alle autorit\u00e0, le quali, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si tratta di una sottigliezza di stile; dichiara di preferire la prima formula.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI propone che invece della parola \u00abragioni\u00bb venga usata la parola: \u00abmotivi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il capoverso con la modifica proposta dall\u2019onorevole Lombardi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il secondo capoverso dell\u2019articolo il quale, nella proposta dei Relatori, \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abLe riunioni in luogo chiuso, al quale il pubblico possa accedere liberamente, non soggiacciono alle limitazioni enunciate salva l\u2019ipotesi di pericolo per la pubblica incolumit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che l\u2019articolo rimane cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl diritto di riunirsi pacificamente e senza armi \u00e8 garantito.<\/p><p>\u00abPer le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorit\u00e0 le quali possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza o di incolumit\u00e0 pubblica.<\/p><p>\u00abLe riunioni in luogo chiuso, al quale il pubblico possa accedere liberamente, non soggiacciono alle limitazioni enunciate, salvo l\u2019ipotesi di pericolo per la pubblica incolumit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti nel suo complesso.<\/p><p>(<em>\u00c9 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo che, tra quelli proposti dai due Relatori, porta provvisoriamente il numero 13, ed \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abIl diritto di associarsi, senza autorizzazione preventiva, e per fini che non contrastino con le leggi penali, \u00e8 riconosciuto a tutti. Non sono consentite le associazioni a carattere militare\u00bb.<\/p><p>Avverte che dopo le parole \u00abcon le leggi penali\u00bb vi \u00e8 la seguente aggiunta, posta tra parentesi: \u00abe con le libert\u00e0 garantite dalla presente dichiarazione\u00bb. Prega i Relatori di voler chiarire i motivi per cui questo passo \u00e8 stato messo tra parentesi.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che la frase messa tra parentesi \u00e8 stata proposta dall\u2019onorevole La Pira e non \u00e8 accettata da lui, perch\u00e9 tra le libert\u00e0 che la Costituzione garantisce c\u2019\u00e8 un diritto di propriet\u00e0. Ora il partito socialista \u00e8 appunto un\u2019associazione che si riunisce con il compito di ridurre la propriet\u00e0 o di vietarla. Non vorrebbe che domani si potesse giungere a vietare al partito socialista di riunirsi e cos\u00ec pure al partito comunista prendendo pretesto da un contrasto, vero o presunto, con le libert\u00e0 garantite dalla Costituzione.<\/p><p>La PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara che la sua aggiunta \u00e8 giustificata in primo luogo da una ragione di natura etica che ha il suo valore.<\/p><p>Fa presente che il progetto di Costituzione francese dice all\u2019articolo 17: \u00abTutti hanno il diritto di associarsi liberamente, a meno che l\u2019associazione non arrechi, o non tenti ad arrecare, pregiudizio alle libert\u00e0 garantite dalla presente dichiarazione\u00bb. Immagina che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Basso siano state avanzate anche dai partiti socialista e comunista della Costituente francese.<\/p><p>Vi \u00e8 poi una ragione intima. Con la presente Costituzione si vuole certamente definire una serie di libert\u00e0, e quindi di diritti corrispondenti. Ritiene pertanto che la Costituzione dovrebbe esplicitamente accennare che ogni associazione la quale contrasti con la Costituzione \u00e8 vietata.<\/p><p>MARCHESI osserva che la Costituzione non \u00e8 una mummia o una torre di acciaio.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara che i deputati democristiani proporranno per la Costituzione degli articoli sulla propriet\u00e0, i quali potranno certamente essere accolti tanto dall\u2019onorevole Basso quanto dall\u2019onorevole Marchesi. Essi non intendono garantire il diritto di propriet\u00e0 capitalistico.<\/p><p>MORO si dichiara favorevole alla conservazione della formula La Pira. Non ritiene giustificate le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Basso e Marchesi. A nessuno passa per la mente di proibire movimenti che tendono ad adeguare la struttura del diritto di propriet\u00e0 alle esigenze solidaristiche. Ritiene piuttosto che l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole La Pira comporti il divieto di attivit\u00e0 politiche che tendano a costituire associazioni di tipo fascista. Il diritto di associarsi \u00e8 limitato appunto da queste libert\u00e0 fondamentali dell\u2019uomo, che sono state dichiarate nel testo della Costituzione. \u00c8 bene porre la necessaria base costituzionale per il divieto di attivit\u00e0 di carattere fascista.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che nel formulare l\u2019articolo nel testo che faceva parte della sua primitiva relazione, si era attenuto alla relazione Mortati, la quale diceva: \u00ab\u00c8 a tutti garantita la libert\u00e0 di costituire associazioni che si propongono fini leciti ai sensi della legge penale\u00bb. Non pensa che il governo di oggi o quelli di domani possano interpretare la Costituzione, in questo punto, nel senso da lui temuto; ma non pu\u00f2 prevedere la stessa cosa per i governi che verranno fra dieci o venti anni.<\/p><p>MARCHESI si dichiara contrario all\u2019inciso proposto dall\u2019onorevole La Pira. Ritiene che esso apra la via a molti abusi. La Costituzione stabilisce alcune libert\u00e0 in un ordinamento costituito, il quale non esclude altri ordinamenti che aspirano a costituirsi. L\u2019onorevole Basso ha parlato della libert\u00e0 di propriet\u00e0; egli porter\u00e0 un altro esempio: la Costituzione afferma la libert\u00e0 di religione; domani potrebbe sorgere un\u2019associazione di cui egli non farebbe mai parte a carattere antireligioso, e questa associazione potrebbe essere proibita proprio in base all\u2019inciso che si vuole introdurre nell\u2019articolo, mentre anch\u2019essa dovrebbe avere la libert\u00e0 di svolgere una propria attivit\u00e0 associativa, ben inteso nei limiti posti dalla legge.<\/p><p>MANCINI aderisce alla soppressione dell\u2019inciso, perch\u00e9 il concetto di libert\u00e0 \u00e8 il concetto informatore di tutta la nostra Costituzione. Una specificazione come quella suggerita potrebbe essere oggetto di interpretazioni erronee o faziose.<\/p><p>MASTROJANNI propone che, per togliere qualsiasi ambiguit\u00e0 e preoccupazione, si sostituisca la dizione: \u00abpurch\u00e9 non contrastino con le leggi penali\u00bb con la seguente: \u00abIl diritto di associarsi lecitamente, senza autorizzazione preventiva, \u00e8 riconosciuto a tutti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la formula proposta dall\u2019onorevole Mastrojanni non gli sembra esprima compiutamente il concetto.<\/p><p>MORO non ritiene che la soppressione dell\u2019inciso possa, in sede giuridica, tranquillizzare la coscienza dei Commissari. Se si guarda alla legge penale, vi si troveranno riflesse tutte le libert\u00e0 fondamentali sancite dalla Costituzione. Quindi un\u2019applicazione gretta e politicamente cattiva della dizione: \u00abe per fini che non contrastino con le leggi penali\u00bb potrebbe portare al divieto di tutte le associazioni di cui si \u00e8 parlato.<\/p><p>La verit\u00e0 \u00e8 che un fenomeno di questo genere non va risolto altro che in sede politica. Il senso di misura e di sensibilit\u00e0 politica di coloro che governano, permetter\u00e0 al futuro legislatore e al potere esecutivo di non limitare quelle associazioni che rientrano nel gioco della vita democratica, mentre, d\u2019altra parte, la formula proposta dall\u2019onorevole La Pira ha importanza e significato pedagogico, quello stesso significato pedagogico che si \u00e8 voluto dare a tutta la Costituzione. Si tratta di riaffermare che vi sono libert\u00e0 democratiche riconquistate e contro le quali non deve rivolgersi l\u2019attivit\u00e0 dei cittadini.<\/p><p>Se mai, ritiene che si potrebbe ampliare o chiarire la portata dell\u2019inciso dicendo: \u00abcon le libert\u00e0 fondamentali dell\u2019uomo\u00bb, ovvero \u00abcon le libert\u00e0 democratiche sancite dalla Costituzione\u00bb. La formula di per s\u00e9 \u00e8 innocua. \u00c8 il potere politico che pu\u00f2 applicare bene o male la legge.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI dichiara di considerare anzitutto pleonastica la frase: \u00abe per fini che non contrastino con le leggi penali\u00bb. Quando i fini di un\u2019associazione vengono a contrasto con le leggi penali, ci si trover\u00e0 in presenza di un\u2019associazione a delinquere, come tale perseguita dal Codice penale. Non ritiene pertanto che sia il caso di introdurre questa specificazione nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che quella dell\u2019associazione a delinquere non \u00e8 la sola ipotesi. L\u2019associazione a delinquere \u00e8 un\u2019aggravante del reato e non gi\u00e0 un reato per s\u00e9 stante.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI replica che la associazione a delinquere \u00e8 di per s\u00e9 stessa un reato che, poi, pu\u00f2 essere aggravato.<\/p><p>PRESIDENTE insiste nel suo concetto.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI ritiene che tutto questo non pu\u00f2 essere compreso in una legge a carattere statutario senza offendere la connessione delle leggi.<\/p><p>Per quanto poi riguarda l\u2019inciso proposto dall\u2019onorevole La Pira, ritiene che esso, oltre ad essere pleonastico, si presterebbe a tutti gli abusi possibili e immaginabili perch\u00e9 vi potrebbe essere un\u2019associazione che, secondo il parere della pubblica sicurezza di un determinato luogo, \u00e8 in contrasto con le libert\u00e0 garantite dalla Costituzione, e come tale potrebbe essere vietata.<\/p><p>Propone pertanto che l\u2019articolo sia semplificato nel modo seguente: \u00abIl diritto di associazione \u00e8 garantito a tutti\u00bb, senza aggiungere altro.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di ritenere che il solo limite da porre sia quello della illiceit\u00e0 dal punto di vista penale, e che raggiungere qualsiasi altra cosa, o sarebbe pleonastico o verrebbe a dire qualche cosa di pi\u00f9 di quello che si intende di dire, con conseguenze imprevedibili.<\/p><p>D\u2019altra parte, non pu\u00f2 accettare la proposta Lombardi di restringere l\u2019articolo. L\u2019onorevole Lombardi chiede l\u2019abolizione delle parole \u00absenza autorizzazione preventiva, e per fini che non contrastino con le leggi penali\u00bb. Ora non si pu\u00f2 togliere l\u2019autorizzazione preventiva.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lombardi, il quale dice che, se l\u2019associazione commette reati, c\u2019\u00e8 gi\u00e0 la legge penale; per\u00f2 fa notare che si \u00e8 fatta sempre, anche negli articoli precedenti, questa eccezione.<\/p><p>Nella Costituzione si deve sempre porre in prima linea il principio generale, poi precisare le eccezioni, poich\u00e9 questo rafforza il concetto generale.<\/p><p>CEVOLOTTO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Basso per quanto riguarda l\u2019inopportunit\u00e0 di togliere le parole \u00absenza autorizzazione preventiva\u00bb, onde evitare che una legge di pubblica sicurezza possa inserire l\u2019obbligo della autorizzazione preventiva. \u00c8 anche d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lombardi nel ritenere pleonastico raggiungere \u00abe per fini che non contrastino con le leggi penali\u00bb. Per quanto riguarda l\u2019inciso tra parentesi, concorda con l\u2019opinione dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>MORO dichiara di dissentire dagli onorevoli Lombardi e Cevolotto, per quanto riguarda la soppressione della dichiarazione che le associazioni non debbono contrastare la legge penale.<\/p><p>L\u2019ipotesi prevista dall\u2019onorevole Lombardi, di associazioni a delinquere che sono gi\u00e0 come tali vietate dal diritto penale, non copre questa ipotesi che \u00e8 una ipotesi costituzionale. In quel caso si configura l\u2019ipotesi di fatto del reato; in questo caso viene precisato il criterio offerto dalla legge penale come lesione dell\u2019ordinamento sociale, per servirsene come un criterio limitativo di una libert\u00e0 che va sempre intesa come libert\u00e0 nella legge.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altra espressione, insiste sul punto di vista pedagogico. Pi\u00f9 volte si sono fatte dichiarazioni che potevano essere considerate superflue, e le si sono fatte proprio perch\u00e9 sembrava che in questo momento storico fosse opportuno di farle.<\/p><p>Per questi motivi insiste sulla sua proposta di specificare: \u00abcon le libert\u00e0 democratiche sancite dalla Costituzione\u00bb. Con ci\u00f2 si viene incontro all\u2019aspetto pi\u00f9 squisitamente politico della garanzia costituzionale del fenomeno associativo.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI domanda se un\u2019associazione anarchica \u00e8 ammessa in base a questo articolo.<\/p><p>MORO dichiara che, per conto suo, l\u2019ammetterebbe.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI osserva che questo \u00e8 un apprezzamento puramente soggettivo e non costituisce una garanzia sufficiente.<\/p><p>MASTROJANNI fa osservare che tutte le preoccupazioni espresse possono essere superate con una formula che sia anche coerente allo stile di una Costituzione, senza scendere ai dettagli o a riferimenti a leggi speciali. La formula da lui proposta \u00e8 la seguente: \u00abIl diritto di associazione senza autorizzazione preventiva e per fini leciti \u00e8 riconosciuto a tutti\u00bb.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che, in sede di preparazione della nuova legge di pubblica sicurezza c\u2019\u00e8 un articolo, il 237, il quale d\u00e0 la sensazione di quella che potrebbe essere l\u2019elasticit\u00e0 di una qualsiasi formula che non fosse ben precisa. Infatti in questo articolo si prevede una molteplicit\u00e0 di ipotesi che possono destare qualche preoccupazione. Fa anche presente che, in sede di esame di questo articolo, il Consiglio di Stato ha dato questo parere a cui l\u2019oratore si associa perfettamente:<\/p><p><em>\u00abIl diritto di associazione.<\/em> Considera in proposito il Consiglio che il diritto di associazione \u00e8 un diritto fondamentale di libert\u00e0, ma che manca nel diritto italiano una norma generale che espressamente lo riconosca. Bisogna certamente introdurla nella nuova Carta costituzionale, ma ci\u00f2 deve essere in forma positiva e non con un semplice rinvio alle norme delle leggi generali e speciali. Al solo scopo di concretare il suo pensiero, il Consiglio propone la seguente formula: \u00abTutti i cittadini italiani hanno il diritto, per scopi che non contrastino con le leggi penali, di formare delle associazioni\u00bb. Questo diritto non pu\u00f2 essere subordinato nel suo esercizio ad alcun obbligo di preventiva autorizzazione o dichiarazione. Nella formula proposta non si parla di oggetto illecito, contrario alle leggi in genere o all\u2019ordine pubblico o al buon costume, perch\u00e9 questo riferimento elastico d\u00e0 un margine all\u2019esercizio di un\u2019ampia potest\u00e0 di valutazione discrezionale da parte delle autorit\u00e0 statali quali che esse siano, e affievolisce il diritto che si intende tutelare. All\u2019incontro il contrasto con la norma penale \u00e8 sempre preciso e definitivo. L\u2019esercizio del diritto di associazione non \u00e8 subordinato, nella formula proposta, ad autorizzazione o anche a semplice dichiarazione preventiva, con le quali l\u2019autorit\u00e0 possa prendere o no atto. Pu\u00f2 essere utile un rilievo. Una volta che la Carta costituzionale abbia riconosciuto e dichiarato il diritto di libera associazione, non rimarr\u00e0 nel nostro diritto che associazione consentita e associazione vietata o illecita\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di non poter aderire alla proposta dell\u2019onorevole Moro di sostituire \u00ablibert\u00e0 democratiche\u00bb all\u2019inciso \u00ablibert\u00e0 garantite dalla presente Costituzione\u00bb, perch\u00e9 la parola democrazia si presta, purtroppo, a molte interpretazioni, e si arriva perfino a sostenere da taluno che la dittatura sia anch\u2019essa una democrazia. Ritiene perci\u00f2 che la formula Moro sia troppo vaga e, comunque, equivoca.<\/p><p>All\u2019onorevole Mastrojanni, il quale ha proposto la formula seguente: \u00abil diritto di associarsi senza autorizzazione preventiva e per fini leciti \u00e8 riconosciuto a tutti\u00bb, fa considerare l\u2019elasticit\u00e0 della espressione \u00abfini leciti\u00bb ancora superiore a quella delle libert\u00e0 democratiche. Questa formula si presterebbe in larga misura a lasciare tutto alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 e all\u2019arbitrio della medesima.<\/p><p>Domanda perci\u00f2 agli onorevoli Moro e Mastrojanni se insistono nelle loro proposte.<\/p><p>MORO dichiara di aver formulato la proposizione ritenendo che il termine \u00abdemocratico\u00bb abbia nella nostra coscienza un significato netto: da un lato vuol dire l\u2019accettazione del metodo democratico nella lotta politica; dall\u2019altro quella comune tendenza di tutti noi verso un\u2019elevazione degli uomini su un piano di vita che sia degno e accettabile per tutti. Gli si \u00e8 domandato se, per esempio, si potesse permettere un\u2019associazione anarchica. A questa domanda dovrebbe rispondere affermativamente, purch\u00e9 naturalmente questa associazione agisca con metodi democratici e non pretenda di imporre le proprie opinioni con la violenza.<\/p><p>Pertanto ritiene che, sotto questo profilo, l\u2019espressione \u00abdemocratico\u00bb sia accettabile; peraltro, siccome questa proposta era fatta allo scopo di venire incontro ad alcune preoccupazioni che si erano manifestate, se coloro che manifestavano queste preoccupazioni sono soddisfatti, dichiara di ritirare la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE domanda all\u2019onorevole La Pira se insiste nella sua proposta.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di insistere per il mantenimento dell\u2019inciso, perch\u00e9 in esso \u00e8 contenuto un principio che ispira tutta la Costituzione. Si \u00e8 riservato di dire qualche cosa a questo proposito in un secondo tempo; intanto fa rilevare che, come lo Stato \u00e8 limitato nella sua autonomia dai diritti imprescrittibili della persona, cos\u00ec l\u2019autonomia della persona \u00e8 limitata dai diritti imprescrittibili dello Stato.<\/p><p>CARISTIA propone di aggiungere la seguente affermazione: \u00absalvo i limiti imposti dalla legge penale\u00bb.<\/p><p>MORO dichiara di non ritenere che si possa accettare la formula dell\u2019onorevole Caristia perch\u00e9 in questo modo si sposta il significato di tutta la frase. Altro \u00e8 l\u2019indicazione dei fini considerati illeciti, altro \u00e8 la questione dei limiti posti dalla legge penale.<\/p><p>MASTROJANNI insiste nella sua proposta di usare l\u2019espressione \u00abper fini leciti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione ed avverte che metter\u00e0 per prima ai voti la proposta pi\u00f9 radicale, e cio\u00e8 quella degli onorevoli Lombardi e Mancini, che suggeriscono la dizione: \u00abIl diritto di associazione \u00e8 garantito a tutti\u00bb, sopprimendo tutto il resto dell\u2019articolo.<\/p><p>MASTROJANNI domanda agli onorevoli Lombardi e Mancini se non acconsentirebbero ad aggiungere alla loro formula la precisazione: \u00abper fini leciti\u00bb.<\/p><p>MANCINI e LOMBARDI GIOVANNI dichiarano di non poter accettare questa aggiunta.<\/p><p>GRASSI propone che siano messi in votazione prima gli emendamenti sostitutivi, poi l\u2019inciso e quindi le altre proposte.<\/p><p>LUCIFERO si dichiara contrario alla proposta dell\u2019onorevole Grassi. Esprime il parere che la proposta degli onorevoli Lombardi e Mancini debba essere votata per prima; poi si voter\u00e0 l\u2019inciso da inserire in questa affermazione di principio.<\/p><p>CEVOLOTTO propone che prima si voti l\u2019espressione: \u00abIl diritto di associazione \u00e8 garantito a tutti\u00bb; poi si voti la proposta Lombardi e Mancini di fermarsi a quel punto e non dire pi\u00f9 nulla. Se questa proposta \u00e8 respinta, si passer\u00e0 a votare l\u2019inciso.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto consente di votare con chiarezza.<\/p><p>MANCINI aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Cevolotto.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il principio fondamentale contenuto nella proposizione: \u00abIl diritto di associazione \u00e8 garantito a tutti\u00bb<\/p><p>(<em>La proposta \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette quindi ai voti la proposta degli onorevoli Lombardi e Mancini, e cio\u00e8 che si debba limitare la formulazione alla proposizione test\u00e9 approvata, senza procedere oltre nell\u2019enunciazione contenuta nelle proposte dei relatori.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che non approva questa proposta, perch\u00e9 ritiene che sia necessario aggiungere nella Costituzione il divieto dell\u2019autorizzazione preventiva e non lasciare che su una materia cos\u00ec delicata provveda la legge speciale.<\/p><p>(<em>La proposta Lombardi-Mancini \u00e8 respinta, con 5 voti favorevoli e 9 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CARISTIA dichiara di ritirare la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che la proposta dell\u2019onorevole Mastrojanni rimane cos\u00ec formulata: \u00abIl diritto di associazione senza autorizzazione preventiva e per fini leciti \u00e8 riconosciuto a tutti\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO osserva che, se si specifica: \u00abautorizzazione preventiva\u00bb, si pu\u00f2 pensare che ce ne vuole una successiva e la legge speciale potrebbe disporlo.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non aver niente in contrario perch\u00e9 l\u2019aggettivo \u00abpreventiva\u00bb venga tolto.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, osserva che si tratta di una formula tecnica.<\/p><p>CARISTIA ricorda che una volta tutte le associazioni erano consentite, a condizione che ottenessero in precedenza l\u2019autorizzazione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell\u2019articolo: \u00abIl diritto di associarsi senza autorizzazione\u00bb, avvertendo che si intende che il \u00abpreventiva\u00bb \u00e8 abolito.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Quanto alla seconda parte dell\u2019inciso: \u00abe per fini che non contrastino con le leggi penali\u00bb, fa presente che l\u2019onorevole Mastrojanni ha proposto che la dizione venga sostituita dalla seguente: \u00abper fini leciti\u00bb. Mette ai voti questo emendamento.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di ritenere inutili l\u2019una e l\u2019altra formula; perci\u00f2 voter\u00e0 contro.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara che voter\u00e0 contro la proposta Mastrojanni, perch\u00e9 ritiene che inserire una formula di cos\u00ec vasta portata sia molto pericoloso, perch\u00e9 consentirebbe ogni sorta di abusi da parte del potere esecutivo.<\/p><p>(<em>La proposta Mastrojanni \u00e8 respinta all\u2019unanimit\u00e0 meno un voto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dai Relatori: \u00abe per fini che non contrastino con le leggi penali.<\/p><p>(<em>La formula proposta dai Relatori \u00e8 approvata con 8 voti favorevoli e 6 contrari<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Rileva che la prima parte dell\u2019articolo risulta approvata nei seguenti termini: \u00abIl diritto di associarsi, senza autorizzazione e per fini che non contrastino con le leggi penali\u00bb.<\/p><p>Osserva che a questo punto si dovrebbe inserire l\u2019inciso proposto dall\u2019onorevole La Pira e non accettato dall\u2019onorevole Basso per il quale dopo le parole \u00abcon le leggi penali\u00bb dovrebbero seguire le altre \u00abe con le libert\u00e0 garantite dalla presente dichiarazione\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole La Pira.<\/p><p>(<em>La proposta e respinta con 8 voti contrari e 6 favorevoli<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunica che l\u2019articolo risulta formulalo nel modo seguente: \u00abIl diritto di associarsi senza autorizzazione e per fini che non contrastino con le leggi penali \u00e8 riconosciuto a tutti\u00bb.<\/p><p>Rileva che l\u2019ultima parte dell\u2019articolo nella proposta dei Relatori dice: \u00abNon sono consentite le associazioni a carattere militare\u00bb. Propone che si dica invece: \u00abLe associazioni a carattere militare sono vietate\u00bb.<\/p><p>MANCINI propone che la dizione sia modificata nel modo seguente: \u00abNon sono consentite le associazioni a carattere militare e fascista\u00bb. Insiste nella sua proposta per due motivi: uno politico sostanziale, e uno di natura giuridica. Il motivo politico sostanziale si intende facilmente: ci si dichiara tutti antifascisti, si parla sempre di antifascismo e, quando si tratta poi di fare una manifestazione verbale antifascista nella legge costituzionale sorta in antitesi al fascismo, la si evita come se essa potesse destare preoccupazioni o allarmi. Certe pavidezze non si comprendono. L\u2019altro motivo, di natura essenzialmente giuridica, \u00e8 il seguente: se si limita il divieto alle associazioni militari e non si parla di associazioni fasciste, si potrebbe intendere da qualcuno che queste sono consentite. Ritiene perci\u00f2 che il divieto debba essere esteso esplicitamente alle associazioni a carattere fascista, o neofascista, che vanno profilandosi sul nostro orizzonte politico.<\/p><p>MARCHESI dichiara di non poter accogliere la proposta dell\u2019onorevole Mancini, perch\u00e9 il fascismo adesso non si chiama pi\u00f9 con tale nome. Potrebbe rispuntare, come rispunta, sotto altre denominazioni. Se si determina l\u2019articolo con un\u2019espressione cos\u00ec vaga quale \u00e8 quella di \u00abassociazioni a carattere fascista\u00bb, si d\u00e0 al fascismo autentico e sostanziale il permesso di associarsi.<\/p><p>CORSANEGO si dichiara contrario alla proposta dell\u2019onorevole Mancini, oltre che per i motivi accennati dall\u2019onorevole Marchesi, anche per la ragione che non si deve fare al fascismo l\u2019onore di essere citato nella futura Costituzione italiana.<\/p><p>MASTROJANNI dichiara di concordare con l\u2019onorevole Mancini, perch\u00e9 siano comunque vietale le organizzazioni militari a sfondo politico.<\/p><p>L\u2019onorevole Corsanego giustamente si preoccupa di non dare al fascismo l\u2019onore di essere ricordato nella Costituzione, ma va tenuta presente anche la preoccupazione dell\u2019onorevole Mancini che possano sorgere delle organizzazioni armate sotto una veste politica che pu\u00f2 chiamarsi fascista o con altro nome. Ritiene quindi che una precisazione in proposito sia quanto mai necessaria.<\/p><p>PRESIDENTE sottolinea che l\u2019articolo dice appunto che non sono consentite le associazioni a carattere militare, cio\u00e8 associazioni armate.<\/p><p>MASTROJANNI replica che un\u2019associazione a carattere militare presume un\u2019organizzazione generica secondo lo schema militare. Vi sono organizzazioni politiche che nella forma contrastano in pieno con una organizzazione militare, ma che nella sostanza sono pi\u00f9 potenti di un\u2019organizzazione militare. Vorrebbe perci\u00f2 una formula pi\u00f9 esplicita.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole Mastrojanni di studiare questa formula, e di proporla.<\/p><p>LUCIFERO dichiara che la proposizione lo lascia alquanto perplesso, perch\u00e9 un\u2019organizzazione a tipo militare pu\u00f2 non essere un\u2019organizzazione armata. L\u2019organizzazione armata \u00e8 vietata dal complesso delle leggi penali. Si tratta appunto di quelle organizzazioni peculiari, alle quali, con la parola \u00abfasciste\u00bb, faceva cenno l\u2019onorevole Mancini. \u00c8 d\u2019accordo che non sia opportuno mettere la parola \u00abfascista\u00bb nella Costituzione italiana, ma si preoccupa anche di un\u2019altra questione: chi stabilisce se una determinata organizzazione sia di carattere militare? Con questa formula si lascia la via aperta a tante possibilit\u00e0 di interpretazione, e potrebbe accadere che ad un certo momento il legislatore o il potere esecutivo, volendo colpire un\u2019organizzazione che non gli fa comodo di mantenere e che non \u00e8 a carattere militare, si sforzi di ritrovare in essa appunto questo carattere. Per questi motivi ritiene che sia opportuno omettere la proposizione in questione.<\/p><p>PRESIDENTE domanda che si facciano proposte concrete.<\/p><p>LUCIFERO dichiara di concordare con l\u2019onorevole Mastrojanni il quale ha espresso la convenienza di specificare.<\/p><p>MORO fa presente che va specificato che non si intendono vietate quelle organizzazioni giovanili che avessero per avventura un carattere militare puramente esterno e formale. Dovrebbe esser chiaro anche per il futuro legislatore che il divieto si intende per quelle associazioni che perseguano un addestramento militare vero e proprio, e che siano pronte ad impugnare le armi. Comunque sar\u00e0 forse opportuno inserire la specificazione che \u00abnon si intendono a carattere militare le organizzazioni giovanili che hanno solo forma militare\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO cita l\u2019esempio dei \u00abboys scouts\u00bb.<\/p><p>LOMBARDI GIOVANNI si dichiara insoddisfatto della formulla \u00aba carattere militare\u00bb.<\/p><p>Finch\u00e9 esister\u00e0 un esercito, sia pure ridotto a 100 mila uomini, non si pu\u00f2 impedire, senza minorare la libert\u00e0 di questi 100 mila militari, che essi, volendolo, costituiscano un\u2019associazione interna, di qualunque specie essa possa essere. Quello che si vuole impedire \u00e8 l\u2019associazione a carattere militaristico e di fazione. Propone perci\u00f2 di sostituire alle parole \u00aba carattere militare\u00bb le altre \u00aba carattere militaristico e fazioso\u00bb.<\/p><p>MANCINI dichiara di mantenere la sua proposta, perch\u00e9 una buona volta si precisi nella nostra Costituzione una parola di schietto significato anti-fascista. Che ci\u00f2 sia necessario se ne \u00e8 avuta anche una prova in alcune obiezioni sorprese sulle labbra di qualche rappresentante estero a Parigi. Tutte le osservazioni e le critiche rivolte in quella sede ai nostri rappresentanti sono sintetizzate in una: che cio\u00e8 in tutte le loro dichiarazioni essi non hanno fatto alcuna affermazione di schietto carattere antifascista e di condanna dell\u2019ideologia fascista. In una Costituzione che sar\u00e0 letta da tutto il mondo, non si vorr\u00e0 dire dunque che si vietano le associazioni fasciste, mentre sul momento tutti si preoccupano di un risorgente neo-fascismo?<\/p><p>MASTROJANNI propone che si dica: \u00abnon sono consentite le associazioni a carattere addestrativo o preparatorio in forma militare e per fini politici\u00bb.<\/p><p>LA PIRA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere anch\u2019egli alquanto perplesso nei riguardi della formula cos\u00ec come \u00e8 stata concepita. Bisogna aggiungere qualche cosa che impedisca possibili equivoci.<\/p><p>Ricorda che quando furono sciolte le associazioni dei \u00abGiovani Esploratori\u00bb dal Governo fascista, si prese a pretesto che esse avevano un carattere militare. Nel 1931 lo stesso argomento fu portato per lo scioglimento dei Circoli giovani cattolici, e perfino contro l\u2019associazione dei \u00abPaggetti di San Luigi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE invita la Commissione a considerare se il divieto previsto dall\u2019ultimo capoverso non sia compreso nella prima parte dell\u2019articolo, dove si dice che non sono consentite le associazioni per fini che contrastino con le leggi penali.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>, osserva che la garanzia data dalla prima parte dell\u2019articolo sar\u00e0 sufficiente, perch\u00e9 quelle associazioni a carattere militaristico che si vogliono vietare, potrebbero, per il momento, non essere armate.<\/p><p>Ricorda che questo principio del divieto di costituire associazioni a carattere militaristico viene dalla Svizzera, la quale l\u2019ha affermato per la prima. Nella Svizzera vi sono fiorentissime associazioni di Giovani esploratori, che nessuno ha mai pensato potessero essere comprese in una disposizione del genere. I precedenti storici dimostrano che le associazioni dei Giovani esploratori, o altre simili, non hanno niente a che fare con associazioni a carattere militare.<\/p><p>D\u2019altra parte fa osservare che, perch\u00e9 un\u2019associazione sia a carattere militaristico, non occorre che essa sia in quel dato momento effettivamente armata, ma basta che abbia uno spirito ed una preparazione militare, quale la ebbero, ad esempio, le prime formazioni fasciste, e le altre similari sorte in altri Paesi d\u2019Europa. Per associazioni a carattere militare debbono intendersi quelle organizzazioni in cui lo spirito dell\u2019individuo viene sottoposto ad una disciplina militare, ed all\u2019associato si impone di rinunciare alla propria libert\u00e0 individuale per mettersi completamente a disposizione dei fini dell\u2019associazione.<\/p><p>Pertanto non ritiene fondate le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Moro e La Pira nei riguardi delle associazioni giovanili. Non si deve guardare all\u2019uniforme, ma piuttosto se una determinata associazione abbia o no un profondo spirito di disciplina militare a servizio di finalit\u00e0 particolari di parte. E poich\u00e9 di associazioni di questo genere se ne sono viste pullulare in tutti gli Stati europei, \u00e8 necessario mettere nella Costituzione un divieto esplicito, e non accontentarsi di porre il divieto per le associazioni i cui fini siano in contrasto con le leggi penali.<\/p><p>MORO propone la seguente formula: \u00abNon sono consentite le associazioni che perseguono fini politici mediante un\u2019organizzazione militare\u00bb.<\/p><p>LA PIRA e BASSO, <em>Relatori<\/em>, dichiarano di aderire alla formula proposta dall\u2019onorevole Moro.<\/p><p>LUCIFERO ricorda, come precedente storico, la persecuzione di cui furono oggetto le societ\u00e0 sportive di Trieste sotto il regime austriaco. Il pretesto che allora veniva addotto era pi\u00f9 o meno quello che \u00e8 contenuto nella formulazione dell\u2019onorevole Moro. Prega i Relatori di studiare meglio il testo della loro formula per raggiungere una chiarezza tale che non possa dar luogo ad interpretazioni false.<\/p><p>MORO osserva che certamente un minimo di oscurit\u00e0 deve sempre rimanere in una formulazione. Si potr\u00e0, con una dichiarazione di voto, chiarire questo punto.<\/p><p>LUCIFERO fa presente che, quando si fa una formulazione, si deve pensare sempre alla possibilit\u00e0 che di questa formulazione ci si possa servire con intendimenti diversi.<\/p><p>CEVOLOTTO dichiara di non ritenere che la formula dell\u2019onorevole Moro possa presentare le difficolt\u00e0 che l\u2019onorevole Lucifero ha fatto presenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Lucifero si \u00e8 riferito alle associazioni sportive proibite dall\u2019Austria in base ad una formula simile a quella proposta dall\u2019onorevole Moro. Bisogna per\u00f2 considerare il fatto che esse erano associazioni italiane, formate da italiani di Trieste, e si proponevano appunto un fine politico contrario all\u2019Austria. La proibizione pu\u00f2 essere stata dolorosa per noi, ma non era ingiustificata dal punto di vista dell\u2019Austria. Ritiene che si possa dare incarico ai Relatori di studiare una formula anche migliore e pi\u00f9 comprensiva, ma, in sostanza, la formula proposta dall\u2019onorevole Moro si pu\u00f2 ritenere soddisfacente.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, oltre alla proposta dell\u2019onorevole Moro, accettata dai Relatori, c\u2019\u00e8 la formula proposta dall\u2019onorevole Mancini espressa nei seguenti termini: \u00abLe associazioni a carattere militare e fascista sono vietate\u00bb, alla quale dichiara di non poter aderire, non perch\u00e9 non sia d\u2019accordo con lui, ma perch\u00e9 la sua accettazione porterebbe a delle interpretazioni discordanti e contraddittorie.<\/p><p>Domanda all\u2019onorevole Mancini se mantiene la sua proposta.<\/p><p>MANCINI dichiara di aver chiesto di aggiungere le parole \u00abe fascista\u00bb per provocare almeno una discussione in proposito. Dopo le affermazioni di perfetta fede antifascista e di condanna al fascismo, sicuro che con l\u2019espressione che si voter\u00e0 si intendono escludere nel modo pi\u00f9 severo le associazioni a carattere fascista, dichiara di non insistere nella sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Moro: \u00abLe associazioni che perseguono fini politici mediante un\u2019organizzazione militare sono vietate\u00bb.<\/p><p>MORO precisa che per organizzazione militare deve intendersi una struttura sostanziale di carattere militare, e che questa formula non deve comprendere le organizzazioni che adottino soltanto forma ma non sostanza militare.<\/p><p>MANCINI dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Moro, aderendo ai chiarimenti che l\u2019onorevole Moro ha cos\u00ec sentitamente formulato.<\/p><p>(<em>La proposta Moro \u00e8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE constata che l\u2019intero articolo risulta approvato nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abIl diritto di associarsi, senza autorizzazione e per fini che non contrastino con le leggi penali \u00e8 riconosciuto a tutti\u00bb.<\/p><p>\u00abLe associazioni che perseguono fini politici mediante un\u2019organizzazione militare sono vietate\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 13.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Grassi, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Moro e Tupini.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Dossetti, Iotti Leonilde, Merlin Umberto e Togliatti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 13. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 25 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI INDICE I princip\u00ee dei rapporti civili (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Basso, Relatore \u2013 Marchesi \u2013 La Pira, Relatore \u2013 Lucifero \u2013 Moro \u2013 Lombardi Giovanni \u2013 mastrojanni \u2013 cevolotto \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[91,69],"tags":[],"post_folder":[115],"class_list":["post-5041","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ps","category-prima-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5041"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5041\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7663,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5041\/revisions\/7663"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5041"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}